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	<title>123 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>123 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2020 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-6-2020-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-6-2020-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2020 n.123</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Stefano Petitti, Redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 promosso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro) Va dichiarata inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-6-2020-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2020 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-6-2020-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2020 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Stefano Petitti, Redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 promosso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro)</span></p>
<hr />
<p>Va dichiarata inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Costituzione Italiana &#8211; principio di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. &#8211; portata &#8211; sanzioni espulsive &#8211; giudizio di proporzionalità  in concreto &#8211; necessità  e limiti.<br /> <br /> 2.- Pubblico impiego &#8211; art. 55-quater c. 1 lett. a), DLgs. n. 165/2001 &#8211; avverbio &#8220;comunque&#8221; &#8211; interpretazione &#8211; qlc &#8211; è inammissibile.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità  in concreto, sicchè la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità  cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale.</em><br /> <em>L&#8217;illegittimità  di principio degli automatismi espulsivi non esclude tuttavia che il legislatore possa configurare eccezioni relative a casi soggettivamente e funzionalmente peculiari, nei quali il diritto del singolo alla gradualità  sanzionatoria receda di fronte alla necessità  di tutelare interessi pubblici essenziali.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui stabilisce che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità  fraudolente, la sanzione disciplinare del licenziamento si applichi «comunque», va interpretato nel senso che questo dato letterale (&#8220;comunque&#8221;) non possa di per sè definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità  sanzionatoria. Si deve quindi ritenere possibile e doverosa un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all&#8217;amministrazione «comunque», anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice dell&#8217;impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità  del licenziamento, verificandone la qualità  di &#8220;giusta sanzione&#8221; alla luce dell&#8217;art. 2106 cod. civ. Questa interpretazione adeguatrice è stata, del resto, accolta e si è consolidata in &#8220;diritto vivente&#8221; presso la sezione lavoro della Corte di cassazione, la cui giurisprudenza è univoca nel riferire l&#8217;avverbio «comunque», impiegato dall&#8217;art. 55-quater cit., alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità  astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull&#8217;esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo.</em><br /> <em>Va, pertanto dichiarata inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra L. C. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con ordinanza del 13 marzo 2019, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto d&#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 20 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);<br /> deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 13 marzo 2019, il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.<br /> Il Tribunale di Vibo Valentia sospetta che la norma censurata violi gli evocati parametri nella parte in cui stabilisce che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità  fraudolente, la sanzione disciplinare del licenziamento si applichi «comunque».<br /> 2.- Il rimettente espone che il giudizio principale ha per oggetto l&#8217;impugnazione del licenziamento disciplinare di L. C., dipendente civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, sanzione comminata al lavoratore il 7 novembre 2018 per avere egli falsamente attestato la sua presenza in ufficio durante quattro giorni del mese di settembre 2018.<br /> 2.1.- In punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo osserva che l&#8217;illecito addebitato a L. C. integra la fattispecie tipica di cui all&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001, poichè il materiale fotografico acquisito al processo dimostra che il dipendente, per quattro giorni, si è allontanato dalla sede di servizio omettendo di timbrare il cartellino marcatempo, per poi rientrare in ufficio e registrarsi definitivamente in uscita alcune ore dopo.<br /> Le modalità  fraudolente della condotta del lavoratore, evidenziate dall&#8217;inconsueto posizionamento della sua autovettura all&#8217;esterno dell&#8217;area portuale, renderebbero applicabile la disposizione dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001, conferendo rilevanza alla questione del carattere automatico del licenziamento disciplinare, per come tipizzato dalla norma.<br /> 2.2.- In punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo si dice certo che l&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001 abbia introdotto «un automatismo sanzionatorio», poichè «[i]l tenore letterale della proposizione &#8211; e, pìù segnatamente, l&#8217;impiego dell&#8217;avverbio &#8220;comunque&#8221; &#8211; preclude interpretazioni adeguatrici».<br /> Proprio con riguardo al tenore letterale della norma, laddove essa stabilisce che il licenziamento disciplinare «si applica comunque», il rimettente considera impraticabile l&#8217;interpretazione adeguatrice tramite la quale la Corte di cassazione assicura il sindacato di proporzionalità  sulla sanzione espulsiva.<br /> Atteso che «[l]&#8217;utilizzo del modo verbale indicativo e del tempo presente &#8211; in funzione deontica &#8211; unitamente all&#8217;impiego dell&#8217;avverbio &#8220;comunque&#8221; inibiscono letture alternative della disposizione», l&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165 del 2001 contemplerebbe, secondo il giudice a quo, una fattispecie automatica di licenziamento disciplinare, non sindacabile dal giudice dell&#8217;impugnazione sotto il profilo della proporzionalità  in concreto.<br /> Ne risulterebbe violato l&#8217;art. 3, primo comma, Cost., in quanto il principio di eguaglianza e ragionevolezza esige che sia sempre conservata all&#8217;organo di disciplina, e successivamente al giudice dell&#8217;impugnazione, la valutazione concreta di proporzionalità  della sanzione.<br /> Sarebbero violati anche gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., in quanto la preclusione del sindacato giurisdizionale di congruità  del licenziamento disciplinare non potrebbe conciliarsi con la tutela costituzionale dell&#8217;effettività  del diritto al lavoro.<br /> Sarebbe altresì¬ violato l&#8217;art. 24, primo comma, Cost., in quanto l&#8217;impossibilità  per il giudice dell&#8217;impugnazione di vagliare la congruità  del licenziamento in relazione al coefficiente psicologico e alla gravità  oggettiva della condotta, oltre che agli eventuali precedenti disciplinari del lavoratore, impedirebbe a quest&#8217;ultimo di esercitare pienamente il diritto di difesa in giudizio, onde contestare la proporzionalità  della sanzione espulsiva e ottenerne, se del caso, la riduzione a misura conservativa.<br /> Sarebbe infine violato l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 24 della Carta sociale europea, che garantisce il diritto del lavoratore ad una tutela effettiva in caso di licenziamento, tutela in realtà  vanificata dalla previsione di un automatismo insindacabile.<br /> Secondo il Tribunale di Vibo Valentia, occorrerebbe pertanto l&#8217;intervento del giudice delle leggi, «affinchè rimuova l&#8217;automatismo denunziato, ripristinando la possibilità  di individualizzazione della risposta sanzionatoria, insieme all&#8217;integrale espandibilità  del sindacato giudiziale».<br /> 3.- Ãˆ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l&#8217;inammissibilità  delle questioni e, in subordine, l&#8217;infondatezza.<br /> Le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza, atteso che la gravità  della condotta di specie, reiterata e fraudolenta, per come descritta nell&#8217;ordinanza di rimessione, comunque non lascerebbe spazio ad una valutazione di eccessività  del licenziamento disciplinare.<br /> Ove la Corte lo ritenesse, dovrebbe ordinarsi la restituzione degli atti al giudice a quo, «perchè si pronunzi motivatamente, tenuto conto di quanto precede, sul requisito della rilevanza della questione stessa ai fini del decidere».<br /> Nel merito, alla difesa statale le questioni appaiono infondate, perchè spetterebbe al legislatore tipizzare discrezionalmente gli illeciti disciplinari la cui gravità  sia tale da indurre la cessazione automatica del rapporto di lavoro.<br /> L&#8217;Avvocatura dello Stato auspica, peraltro, che questa Corte, qualora non reputi legittima la norma censurata «nella sua accezione letterale pìù rigorosa», ne indichi un&#8217;interpretazione adeguatrice, «sulla falsariga di quanto ritenuto da talune decisioni della Corte di cassazione».<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.<br /> La norma censurata violerebbe gli evocati parametri nella parte in cui stabilisce che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità  fraudolente, la sanzione disciplinare del licenziamento si applichi «comunque».<br /> 1.1.- Il tenore letterale della disposizione, con l&#8217;uso dell&#8217;avverbio «comunque», impedirebbe ogni interpretazione adeguatrice, delineando un automatismo sanzionatorio contrario ai principi di ragionevolezza ed effettività  della tutela del lavoro nonchè al diritto di difesa, i quali esigono la verificabilità  in giudizio della concreta proporzionalità  del licenziamento disciplinare.<br /> 2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per mezzo dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo il giudice a quo indicato specifiche ragioni idonee ad attenuare la gravità  della condotta del dipendente sì¬ da rendere concreta l&#8217;eventualità  di un licenziamento disciplinare sproporzionato.<br /> 2.1.- L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Essa tradisce un&#8217;inversione della sequenza logica, poichè non considera che il giudice a quo sarebbe ammesso ad individuare profili attenuanti della gravità  dell&#8217;illecito disciplinare solo se, ed in quanto, per tale illecito non fosse previsto un licenziamento automatico, ciò che costituisce, appunto, l&#8217;oggetto della questione incidentale.<br /> Vale anche qui l&#8217;argomento espresso da questa Corte nel respingere un&#8217;analoga eccezione di inammissibilità , sollevata dall&#8217;Avvocatura a proposito della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità , nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità , dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui prevede la sanzione obbligatoria della rimozione del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo.<br /> In detta occasione, è stato evidenziato come sia proprio l&#8217;automatismo legislativo nella previsione della sanzione espulsiva ad impedire la valutazione in concreto della gravità  oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati, «valutazione che, invece, ben potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso da questa Corte, in accoglimento della prospettata questione di legittimità  costituzionale» (sentenza n. 197 del 2018).<br /> 3.- Le questioni sollevate dal Tribunale di Vibo Valentia sono inammissibili per un differente ordine di ragioni.<br /> 3.1.- In linea generale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità  in concreto, sicchè la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità  cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale.<br /> Nella giurisprudenza costituzionale questo orientamento di principio si è manifestato fin dalla sentenza n. 971 del 1988, che, preannunciata dal monito contenuto nella sentenza n. 270 del 1986, ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale delle norme sulla destituzione di diritto del pubblico dipendente, segnatamente dell&#8217;art. 85, primo comma, lettera a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).<br /> Per la sua portata generale, innestato sul principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost., questo orientamento resta insensibile al nomen iuris che il legislatore variamente adopera per identificare una sanzione espulsiva di carattere automatico (sentenza n. 197 del 1993); esso ha trovato applicazione anche nell&#8217;ambito degli ordinamenti professionali, per la destituzione o radiazione di diritto dei notai (sentenza n. 40 del 1990), dottori commercialisti (sentenza n. 158 del 1990), ragionieri e periti commerciali (sentenza n. 2 del 1999), e ha pure riguardato gli appartenenti all&#8217;Arma dei carabinieri (sentenza n. 363 del 1996) ed il personale militare in genere (sentenza n. 268 del 2016).<br /> 3.1.1.- L&#8217;illegittimità  di principio degli automatismi espulsivi non esclude tuttavia che il legislatore possa configurare eccezioni relative a casi soggettivamente e funzionalmente peculiari, nei quali il diritto del singolo alla gradualità  sanzionatoria receda di fronte alla necessità  di tutelare interessi pubblici essenziali.<br /> Nella rammentata questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, il diritto del singolo magistrato alla gradualità  sanzionatoria è stato giudicato recessivo di fronte all&#8217;esigenza di ripristinare la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, scossa dall&#8217;evidenza di un illecito disciplinare di indeclinabile gravità  (sentenza n. 197 del 2018).<br /> Altra eccezione la Corte ha individuato nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell&#8217;Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), norma che, prevedendo la destituzione di diritto dell&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza cui sia stata applicata una misura di sicurezza personale, attribuisce preminente rilievo alla specificità  di funzioni di salvaguardia dei diritti fondamentali, le quali non possono rimanere affidate ad un soggetto del quale sia stata accertata la pericolosità  sociale (sentenza n. 112 del 2014).<br /> Talora, l&#8217;eccezione è giustificata dalla complessità  della fattispecie disciplinare, che, ad esempio, include una base di recidiva, come nella dichiarata legittimità  della destituzione obbligatoria prevista dall&#8217;art. 147, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull&#8217;ordinamento del notariato e degli archivi notarili), a carico del notaio il quale, giÃ  condannato per due volte alla sospensione, commetta un nuovo illecito disciplinare entro il decennio (sentenza n. 133 del 2019).<br /> 3.2.- L&#8217;art. 55-quater, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che «[f]erma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi [&#038;]Â».<br /> Segue un&#8217;elencazione di fattispecie tipiche, la prima delle quali, distinta dalla lettera a), è descritta come «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l&#8217;alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità  fraudolente [&#038;]Â».<br /> A norma del comma 1-bis dell&#8217;art. 55-quater, inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all&#8217;articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», «[c]ostituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità  fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l&#8217;amministrazione presso la quale il dipendente presta attività  lavorativa circa il rispetto dell&#8217;orario di lavoro dello stesso [&#8230;]Â».<br /> Aggiunto dall&#8217;art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all&#8217;ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro e alla Corte dei conti), l&#8217;art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001 si inscrive nel piano di riforma che il legislatore del 2009 ha orientato al recupero della produttività  del lavoro pubblico, obiettivo perseguito anche mediante il contrasto del fenomeno dell&#8217;assenteismo; progetto riformistico affidato ad un&#8217;ossatura di norme legali imperative, destinate a prevalere sulle clausole di fonte collettiva eventualmente difformi, secondo un modello regolativo sovente definito in dottrina come &#8220;rilegificazione&#8221; del pubblico impiego privatizzato.<br /> Le stesse disposizioni dell&#8217;art. 55-quater sono annoverate tra le «norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile» (art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall&#8217;art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009), sicchè il contratto collettivo le cui clausole fossero da esse difformi sarebbe nullo in parte qua e verrebbe integrato per inserzione automatica.<br /> 3.2.1.- GiÃ  all&#8217;indomani della riforma del 2009, la dottrina si è interrogata sul valore esegetico dell&#8217;avverbio «comunque», impiegato dal nuovo art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, maturando l&#8217;opinione, largamente condivisa, che questo dato letterale non possa di per sè definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità  sanzionatoria.<br /> Nel senso dell&#8217;esclusione di un automatismo espulsivo gli interpreti hanno valorizzato la circostanza che l&#8217;art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, pur dopo aver attribuito, nel comma 1, forza imperativa alle disposizioni dell&#8217;art. 55-quater, continui a richiamare, nel comma 2, la necessaria applicazione dell&#8217;art. 2106 cod. civ., e quindi il canone generale di proporzionalità  delle sanzioni disciplinari rispetto alla «gravità  dell&#8217;infrazione».<br /> Si è quindi ritenuta possibile e doverosa un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all&#8217;amministrazione «comunque», anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice dell&#8217;impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità  del licenziamento, verificandone la qualità  di &#8220;giusta sanzione&#8221; alla luce dell&#8217;art. 2106 cod. civ.<br /> Questa interpretazione adeguatrice è stata accolta e si è consolidata in &#8220;diritto vivente&#8221; presso la sezione lavoro della Corte di cassazione, la cui giurisprudenza è univoca nel riferire l&#8217;avverbio «comunque», impiegato dall&#8217;art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità  astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull&#8217;esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile 2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1° dicembre 2016, n. 24574, 19 settembre 2016, n. 18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351).<br /> Escluso che la tipizzazione legale delle fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità , la sezione lavoro della Corte di cassazione ad essa ricollega un&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l&#8217;onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità  dell&#8217;illecito (sentenze 11 luglio 2019, n. 18699, 11 settembre 2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto 2016, n. 17304).<br /> 3.3.- Il Tribunale di Vibo Valentia mostra di conoscere l&#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimità , e ne cita gli estremi nell&#8217;ordinanza di rimessione, ma, riguardo ad esso, si limita ad affermare che l&#8217;interpretazione adeguatrice praticata dall&#8217;organo nomofilattico è antiletterale, e non può essere quindi seguita, in rapporto alla dizione dell&#8217;art. 55-quater, a tenore del quale la sanzione disciplinare del licenziamento, nelle ipotesi tipiche, si applica «comunque».<br /> Nell&#8217;assumere questa posizione, tuttavia, il giudice a quo enfatizza un singolo dato letterale, per quanto appariscente, come evocativo di un&#8217;applicazione indiscriminata e insindacabile del licenziamento disciplinare.<br /> Il rimettente non mette a confronto questo dato letterale con gli ulteriori profili del quadro normativo, pur illustrati dalla giurisprudenza di legittimità  e, prima di essa, dall&#8217;analisi dottrinale.<br /> In particolare, il giudice a quo non considera la permanenza nell&#8217;art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche dopo la riforma del 2009, di un testuale richiamo all&#8217;art. 2106 cod. civ., e cioè di un rinvio diretto al canone generale di proporzionalità  delle sanzioni disciplinari.<br /> Il Tribunale di Vibo Valentia omette così¬ di verificare la persuasività  della corrente interpretazione, la quale, confrontandosi con la presenza dell&#8217;avverbio «comunque» nella dizione dell&#8217;art. 55-quater, ne coordina il significato col testuale richiamo all&#8217;art. 2106 cod. civ. attraverso il riferimento dell&#8217;imperatività  espressa da tale avverbio al rapporto tra legge e contratto collettivo, fermo il sindacato giurisdizionale di congruità  della sanzione; con un risultato interpretativo coerente con il tradizionale sfavore manifestato dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto agli automatismi espulsivi.<br /> Nessuna specifica attenzione il giudice a quo rivolge poi all&#8217;orientamento di legittimità  che interpreta la tipizzazione delle fattispecie di licenziamento di cui all&#8217;art. 55-quater come un dispositivo di inversione dell&#8217;onere della prova a carico del dipendente autore materiale del fatto tipico, inversione collegata alla paradigmatica gravità  di condotte, tra queste l&#8217;assenteismo, percepite dall&#8217;intera comunità  come odiose.<br /> 3.3.1.- Per la giurisprudenza pìù recente di questa Corte, l&#8217;effettiva sostenibilità  dell&#8217;interpretazione adeguatrice che il giudice a quo abbia consapevolmente escluso sulla base del tenore letterale della disposizione censurata attiene al merito della questione di legittimità  costituzionale e non alla sua ammissibilità  (sentenze n. 11 del 2020, n. 189 e n. 12 del 2019, n. 135 e n. 15 del 2018, n. 194, n. 83 e n. 42 del 2017, n. 221 del 2015).<br /> La Corte ha tuttavia osservato che, per essere realmente consapevole, l&#8217;esclusione dell&#8217;interpretazione adeguatrice da parte del giudice a quo deve fondarsi su un esame «accurato ed esaustivo» delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale (sentenza n. 253 del 2017): in difetto di tale esame, la questione di legittimità  costituzionale è inammissibile.<br /> L&#8217;inidoneità  dell&#8217;esame operato dal Tribunale di Vibo Valentia a proposito delle ragioni giustificative dell&#8217;interpretazione adeguatrice di matrice dottrinale e nomofilattica è tanto pìù pregnante in quanto il giudice a quo ha sollevato l&#8217;incidente di costituzionalità  per promuovere un assetto normativo coincidente con quello sotteso all&#8217;interpretazione da lui ricusata; cioè un assetto normativo che assicuri il sindacato giurisdizionale sulla concreta proporzionalità  del licenziamento disciplinare ex art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001.<br /> Del resto, questa Corte ha escluso di poter essere chiamata a scrutinare una norma di legge in un&#8217;attribuzione di significato che, ad avviso del giudice a quo, la renderebbe costituzionalmente illegittima, quando invece la giurisprudenza prevalente fornisce della medesima norma una lettura conforme all&#8217;assetto auspicato dal rimettente (sentenza n. 21 del 2013).<br /> Per vero, è improprio un utilizzo dell&#8217;incidente di costituzionalità  finalizzato ad ottenere lo stesso risultato normativo prodotto dall&#8217;esegesi giurisprudenziale corrente, sebbene da questa il giudice a quo possa dissentire sulla base di un elemento letterale della disposizione, trattandosi pur sempre di un risultato normativo «conseguibile, e giÃ  conseguito, in via interpretativa» (ordinanza n. 97 del 2017).<br /> 4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall&#8217;art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Stefano PETITTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/4/2020 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-4-2020-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>&#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221; a cura di Benedetta Gargari &#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221;   a cura di Benedetta Gargari Â      Proseguendo con la rassegna, anche in termini quantitativi, sui primi effetti pratici dell&#8217;art.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>&#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221; a cura di Benedetta Gargari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">&#8220;Effetti concreti dell&#8217;articolo 84 del Decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del Tar Piemonte.&#8221;</div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: right;">a cura di Benedetta Gargari</div>
<p> Â <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Proseguendo con la rassegna, anche in termini quantitativi, sui primi effetti pratici dell&#8217;art. 84 d.l. 18, si è svolta una disamina delle sue primissime applicazioni anche da parte del TAR Piemonte, Torino.<br /> In particolare, sono stati assunti solo 3 decreti monocratici (tutti dal Presidente titolare in ricorsi pendenti dinanzi alla Prima sezione).<br /> Con due decreti del 19 marzo<a title="">[1]</a> il Presidente respinge due istanzi cautelari proposte<em>ex</em>art. 56 c.p.a. in relazione a gare indette, rispettivamente, da una ASL per la fornitura di un sistema diagnostico e, dalla Regione, per la fornitura di guanti sanitari. I decreti respingono le istanze &#8220;<em>tenuto conto della tipologia della fornitura e della condizione di epidemia da COVID-19</em>&#8220;, ma, purÂ richiamando l&#8217;art. 84, co. 2, d.l. n. 18/2020, rinviano per la trattazione alla c.c. del 29 aprile. <br /> Con un terzo decreto, in data 25 marzo<a title="">[2]</a>, il Presidente, su apposita istanza della ASL, ritorna sul decreto 98 e anticipa la trattazione collegiale del ricorso alla c.c. dell&#8217;8 aprile 2020.<br /> <br />  </p>
<div>  </p>
<div><a title="">[1]</a>N.n 98, 100.</div>
<div><a title="">[2]</a>N.n 153.</div>
</p></div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2019 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-5-2019-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-5-2019-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2019 n.123</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., N. Zanon Red.- (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri iscritto al n. 34 del registro ricorso 2018). La denominazione di un Comune connota l&#8217;identità  della popolazione facente parte dell&#8217;ente territoriale, poichè la toponomastica ha una fondamentale funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-5-2019-n-123/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2019 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., N. Zanon Red.-  (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri iscritto al n. 34 del registro ricorso 2018).</span></p>
<hr />
<p>La denominazione di un Comune connota l&#8217;identità  della popolazione facente parte dell&#8217;ente territoriale, poichè la toponomastica ha una fondamentale funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni del territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Costituzione della Repubblica &#8211; Regioni &#8211; necessaria consultazione delle popolazioni locali &#8211; referendum.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2.- Costituzione della Repubblica &#8211; principio di autodeterminazione &#8211; presentazione di istanze, richieste o petizioni &#8211; sufficienza &#8211; non sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">3.- Costituzione Italiana &#8211; Autonomie locali &#8211; Comune &#8211; denominazione &#8211; rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">4.- Costituzione della Repubblica &#8211; artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei Comuni termali) &#8211; conformità  al principio costituzionale sancito dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. è destinato alle Regioni a statuto ordinario, che devono adempiere l&#8217;obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante ricorso al referendum: la disposizione costituzionale vincola le stesse Regioni a statuto speciale, nella parte in cui riconosce il principio di necessaria consultazione delle popolazioni locali, principio radicato nella tradizione storica connaturato all&#8217;articolato disegno costituzionale delle autonomie in senso pluralista.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.La presentazione di istanze, richieste o petizioni non garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, soprattutto perchè un conto è il momento dell&#8217;iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria dell&#8217;intera popolazione interessata, da condurre secondo modalità  che garantiscano a tutti e a ciascuno adeguata e completa informazione e libertà  di valutazione: l&#8217;adempimento attraverso cui si &#8220;sentono&#8221; le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria, che deve avere autonoma evidenza nel procedimento di variazione territoriale o di modifica della denominazione del Comune.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.La denominazione di un Comune connota l&#8217;identità  della popolazione facente parte dell&#8217;ente territoriale, poichè la toponomastica ha una fondamentale funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni del territorio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>4.Va dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei Comuni termali) ove prevede che, se nessuna petizione viene presentata, la deliberazione del Consiglio comunale «acquista efficacia», cioè è idonea a produrre i propri effetti giuridici nell&#8217;ordinamento, in quanto inidonea a soddisfare il principio costituzionale sancito dall&#8217;art. 133, secondo comma, della Costituzione.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 17-24 aprile 2018, depositato in cancelleria il 27 aprile 2018, iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 aprile 2019 il Giudice relatore Nicolà² Zanon;</p>
<p style="text-align: justify;">udito l&#8217;avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.  &#8220;Con ricorso notificato il 17-24 aprile 2018 e depositato il 27 aprile 2018 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all&#8217;art. 133, secondo comma, della Costituzione, «anche con riguardo» all&#8217;art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), questione di legittimità  costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali).</p>
<p style="text-align: justify;">2.  &#8220;Premette il ricorrente che la legge reg. Siciliana n. 1 del 2018 ha apportato modifiche all&#8217;art. 8 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull&#8217;ordinamento degli enti locali), relativo alle «Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni». Tale disposizione prevedeva originariamente, e continua a prevedere, al secondo comma, che «[l]e variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch&#8217;esse soggette a referendum sentita la popolazione dell&#8217;intero Comune». L&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, ha aggiunto alla fine del comma sopra riportato le seguenti parole: «, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis».</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso art. 1, comma 1, alla lettera b), ha introdotto, dopo il comma 2 dell&#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, un comma 2-bis, così formulato: «Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l&#8217;aggiunta della parola &#8220;terme&#8221; alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell&#8217;albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell&#8217;ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all&#8217;adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Secondo il ricorrente, «[p]er effetto delle modifiche approvate», le variazioni delle denominazioni dei Comuni termali della Regione Siciliana, «consistenti nell&#8217;aggiunta della parola &#8220;terme&#8221; alla denominazione originaria», oltre ad essere approvate dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata indicata dalla norma, «non sono più¹ soggette a referendum preventivo, da indirsi obbligatoriamente e interessante la popolazione dell&#8217;intero comune». Da ciù² conseguirebbe che gli abitanti del Comune la cui denominazione viene modificata non verrebbero consultati, ma potrebbero esprimere il proprio dissenso soltanto sottoscrivendo una petizione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell&#8217;albo pretorio della relativa delibera. La mancata sottoscrizione della petizione, sulla base della semplice inerzia dei sottoscrittori, verrebbe equiparata ad una adesione alla modifica della denominazione. Inoltre, aggiunge l&#8217;Avvocatura generale dello Stato a sostegno della censura, la disposizione impugnata stabilisce che se la petizione non viene sottoscritta da un numero di cittadini superiore al quinto degli aventi diritto, la delibera diviene efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Le disposizioni di semplificazione della procedura di variazione della denominazione dei Comuni della Regione Siciliana, prevista dalle norme introdotte dalla legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, violerebbero, secondo il ricorrente, l&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., che, nell&#8217;attribuire alla Regione il potere di istituire nuovi Comuni e modificare le proprie circoscrizioni e denominazioni, prescrive che debbano essere «sentite le popolazioni interessate».</p>
<p style="text-align: justify;">La costante giurisprudenza della Corte costituzionale avrebbe, infatti, precisato in proposito che sussiste un obbligo di fare ricorso alla «indispensabile forma che il referendum consultivo riveste per appagare l&#8217;esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sono menzionate le sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981). Inoltre, la Corte costituzionale avrebbe anche di recente precisato che la disposizione costituzionale, nella parte in cui riconosce «il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali», vincola anche «le Regioni a statuto speciale» (è richiamata la sentenza n. 21 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, con specifico riferimento all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., alla Regione Siciliana, la Corte costituzionale avrebbe affermato che la parte di tale norma, diretta a garantire la partecipazione popolare delle comunità  locali nei confronti delle stesse Regioni condiziona anche la potestà  legislativa esclusiva della Regione Siciliana nella materia, «essendo chiaramente uno dei principi di portata generale che connotano il significato pluralistico della nostra democrazia» (è richiamata la sentenza n. 453 del 1989).</p>
<p style="text-align: justify;">Pur se la Regione Siciliana gode, ai sensi dell&#8217;art. 14, lettera o), del proprio statuto, di competenza esclusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative», tale competenza deve esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene ancora il ricorrente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni a statuto speciale &#8211; seppur libere di dare attuazione a tale principio nelle forme ritenute più¹ opportune, anche equivalenti a quella tipica del referendum &#8211; devono comunque «assicurare, con pari forza, la completa libertà  di manifestazione dell&#8217;opinione da parte dei soggetti chiamati alla consultazione, al riparo cioè da ogni condizionamento esterno nel momento del suo svolgimento e quindi con l&#8217;osservanza delle opportune forme di segretezza adeguate a tali fini» (è richiamata la sentenza n. 453 del 1989).</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il ricorrente ritiene che la forma di consultazione introdotta dalla disposizione impugnata non soddisfi alcuna delle condizioni previste dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. e rappresenti una deroga alla stessa normativa regionale adottata in materia di variazione territoriale e di denominazione dei Comuni dalla legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, che ha previsto, all&#8217;art. 8, il referendum consultivo come unica forma idonea a soddisfare il principio di partecipazione della popolazione interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">La modalità  di consultazione prevista dalla legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, nonostante l&#8217;ambito di autonomia riconosciuto alle Regioni a statuto speciale nella materia de qua, sarebbe comunque in contrasto con la Costituzione,Â perchè la previsione di una petizione nella quale è consentito solo di manifestare dissenso rispetto alla variazione della denominazione del Comune &#8211; petizione sottoscritta soltanto da una parte degli elettori &#8211; non potrebbe considerarsi equivalente allo svolgimento di un referendum, volto a consultare l&#8217;intera popolazione interessata alla variazione. Nè la semplice inerzia della popolazione, alla quale la disposizione impugnata vorrebbe attribuire il significato di manifestazione del consenso, potrebbe equipararsi ad una adeguata espressione di volontà , in assenza dell&#8217;indizione di una consultazione pubblica e ufficiale quale quella prevista dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Osserva l&#8217;Avvocatura generale dello Stato che la presentazione della petizione costituisce oltretutto un accadimento meramente eventuale, siccome rimesso all&#8217;iniziativa dei suoi presentatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² risulterebbe incompatibile con la natura obbligatoria della consultazione, richiesta dalla giurisprudenza costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, mancherebbe del tutto il carattere preventivo della consultazione stessa, cui avrebbe fatto riferimento la Corte costituzionale nelle sentenze n. 453 del 1989 e n. 36 del 2011, stabilendo che la consultazione integra un elemento costitutivo del procedimento di variazione, a garanzia del principio di autodeterminazione e partecipazione popolare: infatti, la legge regionale impugnata condizionerebbe alla scadenza del termine entro il quale devono verificarsi le attività  previste in capo ai sottoscrittori non il vero e proprio perfezionamento della delibera comunale, ma la sua mera efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Infine, la modalità  di consultazione introdotta dalla norma impugnata non garantirebbe neppure le «opportune forme di segretezza», richieste dalla giurisprudenza costituzionale al fine di porre al riparo da ogni condizionamento esterno la popolazione interessata. Ciù² in quanto sarebbe palese e univocamente attribuibile la manifestazione di volontà  dei sottoscrittori della petizione e, per esclusione, sarebbe tale anche quella degli elettori che non la sottoscrivono, la cui condotta inerte verrebbe considerata di adesione alla modifica di denominazione dei Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, sostiene l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, alla petizione potrebbero estendersi i rilievi espressi dalla Corte costituzionale nella giù  citata sentenza n. 453 del 1989, che ha respinto la tesi della equiparabilità  di istanze di cittadini dirette a promuovere iniziative di variazione territoriale alla consultazione prevista dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., osservando che è «evidente che la sottoscrizione di dette istanze costituisce un modo di espressione dell&#8217;opinione che non offre garanzie circa la libertà  di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni», e che altro è il momento dell&#8217;iniziativa, altro quello della consultazione vera e propria delle popolazioni interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, promuove questione di legittimità  costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali), per violazione dell&#8217;art. 133, secondo comma, della Costituzione, «anche con riguardo» all&#8217;art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è proposto nei confronti dell&#8217;intera legge regionale, la quale consta, peraltro, di due soli articoli: l&#8217;art. 1, che apporta modifiche all&#8217;art. 8 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull&#8217;ordinamento degli enti locali), in materia di «variazioni di denominazioni di comuni termali», e l&#8217;art. 2, che disciplina l&#8217;entrata in vigore della legge stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, in particolare, il ricorrente che l&#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, modifica quanto originariamente disposto dall&#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000 in tema di variazioni territoriali e di denominazione dei Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo articolo stabilisce, in via generale, che alle variazioni territoriali dei Comuni si provvede con legge, previo referendum da svolgere presso le popolazioni interessate (comma 1), coinvolgendole «nella loro interezza» (comma 3), referendum valido solo se vota la metà  più¹ uno degli aventi diritto (comma 7). Prevede, inoltre, che anche le variazioni di denominazione dei Comuni, consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione &#8211; sempre da approvare, s&#8217;intende, con legge regionale &#8211; sono soggette a referendum, «sentita la popolazione dell&#8217;intero comune» (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, l&#8217;impugnato art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018 stabilisce che a tale ultima previsione siano aggiunte le parole «, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis»; la successiva lettera b) del medesimo comma 1 introduce poi, al ricordato art. 8, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, un comma 2-bis così formulato: «Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l&#8217;aggiunta della parola &#8220;terme&#8221; alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell&#8217;albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell&#8217;ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all&#8217;adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, dunque, il ricorrente che la disposizione così introdotta si ponga in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. &#8211; ai sensi del quale la Regione, «sentite le popolazioni interessate», può con sue leggi modificare le denominazioni dei Comuni &#8211; anche in relazione a quanto disposto dall&#8217;art. 14 dello statuto reg. Siciliana, che alla lettera o) riconosce alla Regione stessa potestà  legislativa esclusiva quanto al «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative», perà² «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Avvocatura generale dello Stato afferma che la introdotta deroga al ricorso alla consultazione referendaria, per la sola ipotesi dell&#8217;aggiunta della parola «terme» alla denominazione del Comune, non soddisferebbe alcuna delle condizioni ricavabili dalla predetta disposizione costituzionale, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la modalità  di consultazione prescelta per il mutamento di denominazione &#8211; una petizione da sottoscrivere dai cittadini del Comune, se dissenzienti rispetto alla proposta di modifica &#8211; renderebbe il coinvolgimento della popolazione comunale solo eventuale e non più¹ obbligatorio, non riguarderebbe l&#8217;intera popolazione interessata, determinerebbe una consultazione non giù  preventiva ma successiva rispetto all&#8217;approvazione della proposta, non garantirebbe, infine, le opportune forme di segretezza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dovrebbero porre i partecipanti alla consultazione, nel momento del suo svolgimento, al riparo da ogni condizionamento esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 31 gennaio 2018 dell&#8217;Assemblea Regionale Siciliana (Seguito della discussione del disegno di legge n. 75/A: «Variazione di denominazione dei comuni termali»), l&#8217;approvazione della disposizione impugnata è stata mossa dalla «esigenza di dare un percorso diverso a quei comuni che contengono nel proprio territorio un insediamento termale», evitando i «gravosi» costi economici di un referendum.</p>
<p style="text-align: justify;">In nome di esigenze di semplificazione, celerità  e risparmio, viene così introdotta &#8211; nell&#8217;ambito di un ordinamento regionale che, per i mutamenti di denominazione dei Comuni come per le loro variazioni territoriali, prevede il referendum quale modalità  di consultazione delle popolazioni interessate (art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000) &#8211; una puntuale deroga alla disciplina generale, per la sola ipotesi in cui un Comune, sul territorio del quale insistano insediamenti o bacini termali, intenda aggiungere la parola &#8220;terme&#8221; alla propria precedente denominazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere anche sottolineato, benchè non costituisca oggetto d&#8217;impugnativa, che, proprio per effetto del tenore della deroga introdotta dalla disposizione impugnata, non è chiaro se la modificazione della denominazione originaria del Comune, consistente nell&#8217;aggiunta della parola «terme», debba continuare ad essere disposta con legge regionale (come del resto prescrive per ogni modificazione di denominazione l&#8217;art. 133, secondo comma, Cost.), all&#8217;esito di un complessivo procedimento, in cui l&#8217;approvazione della deliberazione del consiglio comunale costituisce solo fase preliminare; o se, invece, la modificazione in parola possa conseguire alla sola approvazione della citata deliberazione del consiglio comunale interessato, a maggioranza dei due terzi, che «acquista efficacia» dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione (salvo che entro tale termine sia presentata una petizione da parte dei cittadini del Comune dissenzienti, in numero non inferiore a un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso).</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. è certamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, che devono adempiere l&#8217;obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante ricorso al referendum (sentenze n. 2 del 2018, n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981). La disposizione costituzionale in parola, si è anche affermato, vincola le stesse Regioni a statuto speciale, nella parte in cui riconosce il principio di necessaria consultazione delle popolazioni locali, principio radicato nella tradizione storica (sentenza n. 279 del 1994) e connaturato all&#8217;articolato disegno costituzionale delle autonomie in senso pluralista (sentenza n. 453 del 1989).</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla Regione Siciliana, questa stessa Corte ha giù  stabilito che tale principio, «di portata generale» e caratterizzante «il significato pluralistico della nostra democrazia», condiziona anche la potestà  legislativa esclusiva regionale nella materia qui in esame (ancora sentenza n. 453 del 1989). Del resto, come opportunamente osserva l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, l&#8217;art. 14, lettera o), dello statuto reg. Siciliana, pur attribuendo alla Regione stessa potestà  legislativa esclusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative», prevede che tale competenza sia esercitata «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora di recente (sentenza n. 21 del 2018, sulla scorta di quanto giù  riconosciuto dalla citata sentenza n. 453 del 1989), la giurisprudenza costituzionale ha precisato che le Regioni a statuto speciale restano peraltro libere di dare attuazione al principio in questione nelle forme procedimentali ritenute più¹ opportune.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso ora in esame, si tratta perciù² di stabilire se la specifica modalità  di consultazione della popolazione interessata, prescelta dalla disposizione impugnata, sia idonea a soddisfare il principio costituzionale sancito dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- La risposta deve essere negativa e la questione è perciù² fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">In disparte ogni considerazione sulla possibilità , per la legge regionale &#8211; e particolarmente per la legge di una Regione a statuto speciale &#8211; di prevedere l&#8217;adozione, nella materia in esame, di forme di consultazione alternative al referendum, certo è che la particolare disciplina della petizione, apprestata dalla disposizione impugnata, non costituisce procedura idonea a soddisfare il principio costituzionale in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">Al cospetto della deliberazione di variazione della denominazione del Comune, adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, il comma 2-bis dell&#8217;art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, comma inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, stabilisce che i cittadini «possono» esprimere il proprio dissenso sulla modifica, presentando appunto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione, una petizione presso la sede del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Se sottoscritta da almeno un quinto degli elettori del Comune, la presentazione della petizione ha l&#8217;effetto di impedire che la deliberazione di modifica approvata dal consiglio comunale acquisti efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di questa Corte ha giù  affermato (sentenze n. 2 del 2018 e n. 453 del 1989) che la presentazione di istanze, richieste o petizioni non garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, soprattutto perchè un conto è il momento dell&#8217;iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria dell&#8217;intera popolazione interessata, da condurre secondo modalità  che garantiscano a tutti e a ciascuno adeguata e completa informazione e libertà  di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adempimento attraverso cui si &#8220;sentono&#8221; le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria, che deve avere autonoma evidenza nel procedimento di variazione territoriale o di modifica della denominazione del Comune (ex multis, sentenze n. 36 del 2011, n. 237 del 2004 e n. 47 del 2003): mentre la disposizione impugnata prevede che, se nessuna petizione viene presentata, la deliberazione del Consiglio comunale «acquista efficacia», cioè è idonea a produrre i propri effetti giuridici nell&#8217;ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore siciliano ha ritenuto di ovviare alla mancata previsione di una reale fase di consultazione dei cittadini stabilendo che «la mancata sottoscrizione della petizione equivale all&#8217;adesione alla modifica di denominazione». Si tratta di una inammissibile attribuzione di significato ad una semplice inerzia, alla quale non può evidentemente essere riconosciuto alcun valore giuridico, meno che mai quello di adesione alla modifica, all&#8217;esito di una assai singolare &#8220;consultazione tacita&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta singolare, e in parte persino contraddittoria con tale ultima previsione, risulta, a ben vedere, l&#8217;attribuzione di un effetto di &#8220;veto&#8221; alla presentazione di una petizione, sottoscritta da almeno un quinto di elettori dissenzienti rispetto alla deliberazione adottata dal consiglio comunale: scelta che assegna un incongruo potere di blocco a una minoranza, pur a fronte dell&#8217;asserito significato adesivo alla proposta di modifica, assegnato al comportamento di coloro (la maggioranza) che tale petizione non abbiano sottoscritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, ai fini del rispetto del principio contenuto nell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., rileva che il consiglio comunale interessato adotti la deliberazione di modifica della denominazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, poichè l&#8217;interesse garantito dall&#8217;obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non ai loro rappresentanti elettivi (analogamente sentenza n. 94 del 2000).</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Alla luce del principio di cui all&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. e nel contesto caratterizzato dalla disciplina generale recata dalla legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, la puntuale deroga introdotta dalla disposizione impugnata si rivela dunque costituzionalmente illegittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Da una parte, le affermate esigenze di celerità , semplificazione procedurale e risparmio di risorse finanziarie potrebbero valere al cospetto di qualunque modifica della denominazione di un Comune, non solo per quelle volte ad aggiungere la parola «terme» alla denominazione originaria; dall&#8217;altra, tuttavia, ogni proposta tesa al mutamento di denominazione deve, in principio, consentire il coinvolgimento dell&#8217;intera popolazione interessata, poichè si tratta sempre di incidere su «un elemento non secondario dell&#8217;identità  dell&#8217;ente esponenziale della collettività  locale» (sentenza n. 237 del 2004, con riferimento a una proposta di &#8220;mera integrazione&#8221; della denominazione originaria, su iniziativa del consiglio comunale).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche di recente questa Corte ha ribadito che la denominazione di un Comune connota l&#8217;identità  della popolazione facente parte dell&#8217;ente territoriale, poichè la toponomastica ha una fondamentale funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni del territorio (sentenza n. 210 del 2018, sia pur riferita al particolare contesto linguistico della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, pur non essendo oggetto di censura da parte dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, aggrava l&#8217;illegittimità  costituzionale della disciplina impugnata l&#8217;ambiguità  della previsione secondo cui la delibera del consiglio comunale, che adotta questa specifica tipologia di modifica della denominazione comunale, «acquista efficacia» alla scadenza del termine previsto per la presentazione della petizione, nulla essendo chiarito rispetto alla necessità  che sia una legge regionale a provvedere definitivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Va pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018. L&#8217;art. 2 della medesima legge, che si limita a disciplinare l&#8217;entrata in vigore della norma veicolata dall&#8217;art. 1, non può che seguire la medesima sorte.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Deliberazione &#8211; 13/12/2016 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-deliberazione-13-12-2016-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-deliberazione-13-12-2016-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Deliberazione &#8211; 13/12/2016 n.123</a></p>
<p>Relazione sul risultato del controllo eseguito ai sensi degli articoli 7 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla gestione finanziaria di ENAV S.p.A. per l’esercizio 2015. L’esercizio al 31 dicembre 2015 si è chiuso con un utile pari a 49,8 ml, in aumento di 11 ml circa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-deliberazione-13-12-2016-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Deliberazione &#8211; 13/12/2016 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Relazione sul risultato del controllo eseguito ai sensi degli articoli 7 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla gestione finanziaria di ENAV S.p.A. per l’esercizio 2015.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’esercizio al 31 dicembre 2015 si è chiuso con un utile pari a 49,8 ml, in aumento di 11 ml circa rispetto all’anno 2014 (utile pari a 38,8 ml). Anche il bilancio d’esercizio di Gruppo, in linea con quello della Capogruppo, chiude con un utile netto, di 66,08 milioni, in aumento rispetto all’esercizio precedente (40 ml).<br />
Su tale positivo risultato hanno inciso diversi fattori: l’aumento dei ricavi di terminale del 4,8 per cento; il&nbsp;<em>balance&nbsp;</em>(cioè l’integrazione derivante dalla consuntivazione dei volumi di traffico e dei costi, posti a confronto con i valori preventivati in sede di determinazione tariffaria nel&nbsp;<em>Performance Plan</em>), che ha inciso positivamente sull’ammontare dei ricavi per 17,7 ml; la riduzione dello 0,9 per cento dei costi operativi (pari a 607,4 ml nel 2015, rispetto a 612,6 ml del 2014).<br />
Il patrimonio netto si è attestato a 1.120 ml, con un decremento di 163,7 ml rispetto all’anno precedente; ciò principalmente a seguito della riduzione volontaria del capitale sociale mediante rimborso all’Azionista per 180 ml e del pagamento del dividendo per 36 ml.<br />
L’evento che ha maggiormente caratterizzato le attività della Società nel corso del 2015 è stato il processo di privatizzazione, definitosi il 26 luglio 2016 con l’avvio delle negoziazioni delle azioni di Enav S.p.A. presso il Mercato telematico azionario della Borsa di Milano. Per realizzare tale risultato, la società ha affrontato un impegnativo percorso di rinnovamento con cambiamenti nell’organizzazione, nella&nbsp;<em>corporate governance</em>, nel percorso di sviluppo e ricerca di professionalità.<br />
L’Offerta pubblica si è conclusa con il collocamento di iniziali 230 milioni di azioni pari a circa il 42,5 per cento del capitale sociale, di cui 207 milioni di azioni, pari al 90 per cento dell’offerta globale, riservata ad investitori istituzionali in Italia e all’estero e 23 milioni di azioni, pari al 10 per cento dell’offerta globale di vendita, rivolta al pubblico indistinto e ai dipendenti.<br />
A seguito di tale complesso&nbsp;<em>iter</em>, il 53,373 per cento del capitale sociale, pari a 289.144.385 euro, è attualmente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Deliberazione &#8211; 19/5/2015 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-deliberazione-19-5-2015-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-deliberazione-19-5-2015-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Deliberazione &#8211; 19/5/2015 n.123</a></p>
<p>Divieto di cumulo di gettoni di presenza e di indennità di carica eccedenti la soglia fissata dall’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010 Amministrazioni locali – Indennità degli amministratori locali &#8211; Interpretazione dell’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010 Con la deliberazione n. 123/2015/PAR la Sezione regionale di controllo per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Divieto di cumulo di gettoni di presenza e di indennità di carica eccedenti la soglia fissata dall’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong><em>Amministrazioni locali – Indennità degli amministratori locali &#8211; Interpretazione dell’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010 </em></strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la deliberazione n. 123/2015/PAR la Sezione regionale di controllo per la Puglia ha&nbsp; interpretato l’art. 5, comma 5, del D. L. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla L. 30/07/2010 n. 122, nel senso che&nbsp; un amministratore locale, titolare di cariche elettive, che percepisce per tale motivo gettoni di presenza o indennità e che abbia pure incarichi conferiti e remunerati da altra pubblica amministrazione, può ottenere per questi ultimi il solo rimborso delle spese sostenute nonché eventuali gettoni di presenza non superiori a 30 euro.<br />
Invero, richiamando peraltro precedenti di altre Sezioni, il Collegio osserva che la <em>ratio</em> dell’art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2010 è ricavabile dalla sua rubrica: <em>“economie negli organi costituzionali, di governo o di apparati politici</em>”; tale norma, dunque, nell’ambito di una generale riduzione dei costi della politica, pone una limitazione soggettiva, operante in via generale per gli amministratori pubblici, basata sul presupposto che dall’elettività della carica deriverebbe la tendenziale gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni. Il legislatore ha così inteso escludere la possibilità per i titolari di cariche elettive di percepire ulteriori emolumenti o compensi, salva la possibilità di richiedere il rimborso delle spese o di ottenere eventuali gettoni di presenza nel limite di trenta euro. La norma in questione, pertanto, va applicata nei confronti del titolare di cariche elettive che svolga qualsiasi incarico attribuito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Deliberazione n. 123/PAR/2015<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
la<br />
Corte dei conti<br />
in<br />
Sezione regionale di controllo per la Puglia</p>
<p>Nella camera di consiglio del 19 maggio 2015 composta da:<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Presidente di Sezione &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Agostino Chiappiniello&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Consigliere&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Luca Fazio &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Consigliere&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Stefania Petrucci&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Relatore<br />
Referendario&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Rossana De Corato<br />
Referendario&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cosmo Sciancalepore<br />
Referendario&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Carmelina Addesso</p>
<p>ha assunto la seguente deliberazione<br />
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Matino (LE) pervenuta in data 28/04/2015 prot. n. 1532;<br />
Vista l’ordinanza n. 35/2015 del 29/04/2015 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 19/05/2015;<br />
udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci;<br />
Ritenuto in<br />
FATTO<br />
Il Sindaco del Comune di Matino (LE) sottopone alla Sezione un quesito in materia di interpretazione del disposto dell’art. 5, comma 5, del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla L. 30/07/2010 n. 122 a mente del quale ”ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l&#8217;importo di 30 euro a seduta”.<br />
In particolare, il Sindaco chiede alla Sezione se un amministratore locale, titolare di cariche elettive che percepisce dal Comune gettoni di presenza o indennità di carica e che abbia incarichi conferiti e remunerati da altra pubblica amministrazione possa percepire per tali incarichi il relativo compenso o il solo rimborso delle spese sostenute nonché eventuali gettoni di presenza non superiori a 30 euro.<br />
Considerato in&nbsp;<br />
DIRITTO<br />
Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell’Ente e pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti.<br />
Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.<br />
Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.<br />
Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.&nbsp;<br />
Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.<br />
Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.&nbsp;<br />
La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”.<br />
Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.<br />
Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.<br />
Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.<br />
Il Collegio evidenzia che il quesito rientra nell’ambito della materia di contabilità pubblica poiché inerente l’individuazione dell’esatto ambito applicativo di una disposizione espressamente finalizzata al contenimento della spesa pubblica.<br />
Ad avviso della Sezione, la ratio della norma dettata dall’art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 è ricavabile dalla rubrica del citato art. 5: “economie negli organi costituzionali, di governo o di apparati politici”, che, nell’ambito di una generale riduzione dei costi della politica, pone una limitazione soggettiva, operante in via generale per gli amministratori pubblici, basata sul presupposto che dall’elettività della carica deriverebbe la tendenziale gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni (Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 9/05/2012 n. 326).<br />
Questa Sezione, con la deliberazione n. 160/PR72013 del 31/10/2013, ha già avuto modo di precisare che, con la predetta disposizione, il legislatore ha inteso operare un contenimento delle spese degli apparati pubblici escludendo la possibilità per i titolari di cariche elettive di percepire ulteriori emolumenti o compensi, salva la possibilità di richiedere il rimborso spese o percepire eventuali gettoni di presenza nel limite di trenta euro.<br />
Secondo l’orientamento oramai consolidato delle Sezioni regionali di controllo, la norma dettata dall’art. 5, comma 5, del citato D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 trova, quindi, applicazione nei confronti del titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo” (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione del 4/02/2015 n. 38 e deliberazioni del 16/05/2012 n. 199 e del 31/05/2012 n. 257; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione del 23/05/2012 n. 222).&nbsp;<br />
P Q M<br />
Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.<br />
Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Matino (LE).<br />
Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2015.<br />
Il Magistrato Relatore &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Il Presidente&nbsp;<br />
F.to Stefania Petrucci &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;F.to Agostino Chiappiniello</p>
<p>Depositata in Segreteria il 19/05/2015<br />
p. Il Direttore della Segreteria&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F.to dott. Salvatore Sabato</p>
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		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Campania &#8211; Deliberazione &#8211; 13/4/2015 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-campania-deliberazione-13-4-2015-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Limiti e quantificazione dei compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate Società partecipate dalle Province – Compensi dei componenti dei consigli di amministrazioni – Interpretazione dell’art. 1, comma 725 e ss., L. 27/12/2006 &#160;n. 296&#160; Compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-campania-deliberazione-13-4-2015-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Campania &#8211; Deliberazione &#8211; 13/4/2015 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Limiti e quantificazione dei compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Società partecipate dalle Province – Compensi dei componenti dei consigli di amministrazioni – Interpretazione dell’art. 1, comma 725 e ss., L. 27/12/2006 &nbsp;n. 296&nbsp;<br />
Compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle province, parametrati alle indennità del Presidente della Provincia &#8211; Conseguenze della L. 7/04/2014 n. 56 &nbsp;di riforma delle Province in merito alla gratuità dell’incarico di presidente della provincia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la deliberazione n. 123/2015/PAR la Sezione regionale di controllo per la Campania &nbsp;ha fornito un’interpretazione sistematica della normativa in materia di compensi dei presidenti e di componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle province alla luce della riforma di queste ultime avvenuta con L. 7/04/2014 n. 56 &nbsp;.&nbsp;<br />
In &nbsp;via preliminare, il Collegio osserva che, da un lato, l&#8217;art. 1, comma 725, della L. 296/2006 stabilisce che, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art. 82 del TUEL. Dall’altro lato, l’art. 1, commi 82 e 84, della L. 7/04/2014, n. 56 introduce la gratuità dell’incarico di presidente della provincia. Infine, viene rilevato che, secondo la giurisprudenza civilistica, deve sempre presumersi il diritto dell’amministratore di s.p.a. a ricevere un compenso.&nbsp;<br />
Il Collegio evidenzia che, oltre al comma 725 dell’art. 1 della Legge 296/2006, &nbsp;nel corso degli anni sono state introdotte altre norme volte a limitare il numero e i compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (si v. art. 4, D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, modificato dall’art. 16 D.L. 90/2014, convertito dalla L.114/2014).&nbsp;<br />
Nel frattempo, vi è stata la riforma delle province con la legge 7/04/2014, n. 56, che ha modificato l’assetto degli organi di governo dell’ente e ha previsto la gratuità &nbsp;degli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci, salvi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.<br />
Pertanto, ove permanesse in capo alla provincia la partecipazione totalitaria di organismi societari, si pone la questione della determinazione dei compensi del presidente e dei componenti degli organi di amministrazione, che la citata L. 296/2006 ha parametrato all’indennità del presidente della provincia; quest’ultimo incarico, infatti, è ormai divenuto gratuito in virtù della L. 56/2014. &nbsp;<br />
In particolare, si potrebbero ipotizzare le seguenti interpretazioni, sulle quali la Sezione non esprime preferenza in considerazione della natura della funzione consultiva: a)- una tesi è quella della gratuità dell’incarico degli amministratori delle società partecipate a causa della sopraggiunta gratuità della carica di presidente della provincia; b)- l’altra tesi si avvale del criterio teleologico, per cui, essendo venuto meno il parametro di riferimento costituito dall’indennità del presidente della provincia, vi è ora una fattispecie non regolamentata, per la quale in via analogica dovrebbero applicarsi le norme relative ai Sindaci; di conseguenza, in presenza di società a partecipazione totalitaria delle province, il compenso lordo annuale, attribuibile al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non potrebbe essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento dell’indennità spettante al sindaco che ricopre, nell’attuale assetto di “governance” provinciale, anche la carica di presidente della provincia; &nbsp;c)- vi è poi una terza tesi, che ritiene che siano percorribili esclusivamente soluzioni gestionali rimesse alle province, che devono nondimeno perseguire il contenimento dei costi ascrivibili alle società partecipate e agli enti soci.<br />
La Sezione evidenzia che, in assenza di una specifica norma di contenimento della spesa pubblica o di coordinamento di finanza, i profili contabili, sebbene presenti, siano comunque “recessivi” rispetto ad altre problematiche di ordine civilistico e amministrativo. Al contrario, rientrano tuttora nell’ambito della contabilità pubblica le conseguenze derivanti dalle altre norme, che impongono l’individuazione di soluzioni che limitino fortemente le spese relative agli organismi partecipati.<br />
In definitiva, ad avviso della Sezione, rimane nella responsabilità delle province l’individuazione di un compenso che tenga comunque conto della più generale “ratio” della normativa sul loro assetto organizzativo e funzionale, fortemente improntata al contenimento dei costi, anche in ragione della diminuzione delle correlate risorse attribuite ai predetti enti locali; deve quindi evitarsi che le già limitate risorse finanziarie vengano assorbite dagli organismi partecipati. Tale valutazione è richiesta, prima ancora che da specifiche norme, dal principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, Cost.) che presiede alla gestione delle risorse pubbliche, anche qualora la medesima avvenga mediante società.&nbsp;<br />
Il compenso individuale e/o collettivo del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della società partecipate dalle province, pertanto, non potrà essere di ammontare superiore a quello individuato alla luce della previgente disciplina; gli enti devono assicurare la riduzione di tutti i costi riconducibili agli organismi partecipati, anche alla luce dell’art. 1, comma 611, lett. e), &nbsp;L. 190/2014, che impone “a fortiori” che, nella scelta sui suddetti compensi, si prendano in considerazione i margini di “contenimento dei costi” che possono derivare dalla “riduzione delle remunerazioni”.</p>
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;Parere n.123 /2015</p>
<p>Composta dai seguenti magistrati: &nbsp; &nbsp;<br />
Presidente &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dr. Ciro Valentino<br />
Consigliere &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dr. Silvano Di Salvo<br />
Consigliere &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dr. Tommaso Viciglione &nbsp;<br />
Primo Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D.ssa Rossella Bocci<br />
Primo Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D.ssa Innocenza Zaffina &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Relatore<br />
Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dr. Francesco Sucameli<br />
Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D.ssa Raffaella Miranda<br />
Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D.ssa Carla Serbassi<br />
ha adottato la seguente deliberazione nelle camere di consiglio del 25 marzo e del 13 aprile 2015<br />
Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;<br />
Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;<br />
Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n. &nbsp;7469 in data 22 giugno 2009;<br />
Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;<br />
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;<br />
Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009;<br />
Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;<br />
Vista la nota prot. n. 201500030437 del 30 gennaio 2015, a firma del Presidente della Provincia di Salerno, acquisita al protocollo n. 728 della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 2 febbraio 2015, con la quale è stata inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere;<br />
Vista la nota del 2 febbraio 2015, con la quale è stata assegnata, d’ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore;<br />
Vista le ordinanze presidenziali n.18/2015 e n.27/2015, con le quali la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;<br />
Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina<br />
FATTO<br />
Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente della Provincia di Salerno ha rivolto a questa Sezione un articolato e dettagliato quesito avente ad oggetto i limiti al compenso lordo annuale dei Presidenti e dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Provincia. Nel dettaglio: “Premesso che l&#8217;art. 1, comma 725, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l’art. 1, commi 82 e 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce la gratuità dell’incarico di Presidente della Provincia. Restano, invece, a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico;<br />
Ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono eleggibili a Presidente della provincia i Sindaci della provincia.<br />
Premesso, altresì, che la Provincia di Salerno è socio unico di due società per azioni.<br />
Tenuto conto che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel presumere un diritto al compenso dell’amministratore di s.p.a., sulla scorta di considerazioni argomentate da disposizioni civilistiche. Considerato che il quesito che la Provincia intende porre non attiene a specifici atti o comportamenti amministrativi già formalmente e compiutamente adottati ovvero oggetto di procedimenti giudiziari della Corte dei conti o di altre giurisdizioni;<br />
Io sottoscritto dott. Giuseppe Canfora (OMISSIS), nella qualità di Presidente della Provincia di Salerno e, quindi, di Organo rappresentativo del suddetto Ente chiedo ai sensi dell’art. 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere in materia di contabilità pubblica su quale sia il parametro cui rapportare, ai sensi dell’art. 1, comma 725, della legge &nbsp;296/2006, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, da attribuire al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società a totale partecipazione di province“. &nbsp;<br />
DIRITTO<br />
In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “(…) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. In proposito, la Sezione richiama l’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie &#8211; dal Presidente della Provincia, quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna.&nbsp;<br />
In relazione all’ammissibilità dei quesiti, sotto il profilo oggettivo, si rende necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. La sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va, innanzitutto, scrutinata mediante la verifica dell’attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.<br />
Secondo l’indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, resa ai sensi dell’art.17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.<br />
Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che “la materia della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).<br />
Inoltre, si rende necessario verificare se il richiesto parere non implichi la valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o “in itinere” e se le questioni poste dall’Ente istante siano oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.<br />
Alla stregua dei sopra richiamati principi, la Sezione ritiene che vada esclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione circa la specifica e concreta questione posta dal Presidente della provincia; ciò in quanto la funzione consultiva non può interferire, ancorché potenzialmente, con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e “non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell’ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi” (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 2/2013; deliberazione del 14 febbraio 2013, n. 22/2013). Inoltre, una qualsivoglia valutazione sulla concreta vicenda gestionale rappresentata dall&#8217;Ente potrebbe potenzialmente interferire con le competenze di altre autorità giudiziarie.&nbsp;<br />
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’attività consultiva di questa Sezione va, pertanto, limitata alla disamina dei principi generali, desumibili dalle norme vigenti in materia di limiti ai compensi del presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dai Comuni e dalle Province, con specifica attenzione ai profili che possono influenzare l&#8217;evoluzione della spesa degli enti partecipanti, la cui applicazione ha un diretto riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici e può ricondursi, pertanto, alla materia della contabilità pubblica, come delineata dalla giurisprudenza della Corte dei conti. Solo entro i predetti limiti e in disparte qualsivoglia valutazione sull&#8217;attività gestionale dell&#8217;Ente, la richiesta di parere può essere esaminata<br />
Nel merito<br />
L’art. 1, commi 725 e seguenti, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto specifiche disposizioni in materia di compensi da attribuire ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione di Comuni o Provincie.&nbsp;<br />
In particolare, rilevano le seguenti norme: “725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell&#8217;articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. &nbsp;Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all&#8217;articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite”.<br />
Inoltre, ai sensi del comma 718, del medesimo articolo sopra richiamato, “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. &nbsp;267, e successive modificazioni, l&#8217;assunzione, da parte dell&#8217;amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.<br />
Successivamente, sono intervenute altre rilevanti norme volte a limitare numero e compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art. 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 16 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Si riporta di seguito, in quanto rilevante in questa sede, l’art. 16 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, rubricato “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, ai sensi del quale: “1. All&#8217;articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) il comma 4 è sostituito dal seguente: &#8220;4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell&#8217;anno 2011 un fatturato da prestazione di &nbsp;servizi &nbsp;a &nbsp;favore &nbsp;di &nbsp;amministrazioni pubbliche superiore al 90 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;dell&#8217;intero &nbsp;fatturato &nbsp;devono essere composti &nbsp;da &nbsp;non &nbsp;più &nbsp;di &nbsp;tre &nbsp;membri, &nbsp;ferme &nbsp;restando &nbsp;le disposizioni in materia di inconferibilità &nbsp;e &nbsp;incompatibilità &nbsp;di incarichi di cui al decreto legislativo &nbsp;8 &nbsp;aprile &nbsp;2013, &nbsp;n. &nbsp;39. &nbsp;A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di &nbsp;tali &nbsp;società, &nbsp;ivi &nbsp;compresa &nbsp;la remunerazione di quelli investiti di particolari &nbsp;cariche, &nbsp;non &nbsp;può superare &nbsp;l&#8217;80 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;del &nbsp;costo &nbsp; complessivamente &nbsp; sostenuto nell&#8217;anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell&#8217;amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di &nbsp;indirizzo &nbsp;e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente &nbsp;periodo, &nbsp;essi &nbsp;hanno &nbsp;l&#8217;obbligo &nbsp;di &nbsp;riversare &nbsp;i relativi compensi all&#8217;amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio&#8221;;&nbsp;<br />
&nbsp;b) il comma 5 è sostituito dal seguente:&nbsp;<br />
&nbsp; &#8220;5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di &nbsp;amministrazione &nbsp;delle &nbsp;altre società a &nbsp;totale &nbsp;partecipazione &nbsp;pubblica, &nbsp;diretta &nbsp;o &nbsp;indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza &nbsp;e &nbsp;della &nbsp;complessità &nbsp;delle &nbsp;attività svolte. &nbsp;A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4&#8221;.&nbsp;<br />
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.<br />
Il limite di cui alla norma appena richiamata (“A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto &nbsp;per &nbsp;i compensi degli amministratori &nbsp;di &nbsp;tali &nbsp;società, &nbsp;ivi &nbsp;compresa &nbsp;la remunerazione di quelli investiti di particolari &nbsp;cariche, &nbsp;non &nbsp;può superare &nbsp;l&#8217;80 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;del &nbsp;costo &nbsp; complessivamente &nbsp; sostenuto nell&#8217;anno 2013”) si aggiunge a quello previsto per il compenso individuale, anche qualora l’ente locale decida di nominare un amministratore unico, &nbsp;in quanto “la lettera e la stessa finalità delle disposizioni dell’art. 3, commi 3 e 4, del decreto legge n. 95/2012, ravvisabile nella volontà legislativa di operare un ulteriore taglio nella retribuzione degli amministratori delle società partecipate da enti pubblici attraverso il raffronto con la spesa “storica” dell’esercizio 2013, non sembrano ammettere alcuna interpretazione che ne escluda l’applicabilità all’amministratore unico” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 88 del 4 marzo 2015).<br />
Fermi restando i limiti ai compensi del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali, va evidenziato come le Province siano state più di recente interessate da una rilevante riforma delle funzioni e degli organi rappresentativi. In particolare, in virtù della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, alle Province, le quali sono definite enti di area vasta, è attribuito un determinato numero di funzioni fondamentali. Contestualmente, è stato modificato l’assetto degli organi di governo dell’ente, con l’individuazione dei seguenti organi della provincia: il presidente, il consiglio provinciale e l&#8217;assemblea dei sindaci. Di conseguenza, non è più prevista la giunta provinciale e si introduce l&#8217;assemblea dei sindaci con compiti propositivi, consultivi e di controllo.<br />
Per quanto di specifico interesse in questa sede, si prevede che l’incarico di presidente della provincia sia attribuito a uno dei sindaci dei comuni del territorio provinciale, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell&#8217;assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito, mentre restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in &nbsp;materia di &nbsp;status &nbsp;degli amministratori, &nbsp;relativi &nbsp;ai &nbsp; permessi &nbsp; retribuiti, &nbsp; agli &nbsp;oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli &nbsp;80, 84, 85 e 86 del testo unico (art. 1, comma 84, cit. legge n. 56/2014). Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 1, comma 65, cit. legge n. 56/2014).<br />
Per le funzioni non ritenute più proprie delle province, lo Stato e le regioni provvedono, secondo la loro competenza, alla individuazione, per ogni funzione, dell&#8217;ambito territoriale ottimale di esercizio, tenendo altresì conto dell&#8217;efficace svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni, di esigenze unitarie riconosciute, di ricorso a soluzioni gestionali e organizzative quali avvalimento, deleghe di esercizio e valorizzazione delle forme associate di esercizio.<br />
L’art. 1, comma 91, della cit. legge n. 56/2014 prevedeva che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 56/2014, Stato e Regioni individuassero in modo puntuale, le funzioni, non rientranti in quelle fondamentali, oggetto del riordino e le relative competenze.&nbsp;<br />
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014) sono stati precisati i “Criteri per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l&#8217;esercizio delle funzioni provinciali”. In particolare, ai sensi dell’art. 2 (Criteri generali per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse) “1. L&#8217;individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso. 2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella<br />
Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi”.<br />
Ai sensi dell’art. 5 (Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative), “(…) 4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società. 5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti. 6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell&#8217;art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell&#8217;ente cui la funzione è trasferita. 7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell&#8217;art. 1 della legge. 8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall&#8217;ente, in conformità a quanto previsto dall&#8217;art. 2, comma 2 del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto”.&nbsp;<br />
Dal combinato disposto delle predette norme, si evince che l’assetto delle funzioni fondamentali e di quelle ulteriori attribuibili alle Province, per come delineato dalla citata legge n. 56/2014 e da eventuali leggi regionali, può influire potenzialmente anche sugli assetti proprietari delle società partecipate. Sebbene tale aspetto non sia stato oggetto di specifico quesito da parte dell’ente istante, è opportuno rammentarlo, in quanto la definizione degli assetti proprietarie è da risolvere preliminarmente rispetto a qualunque altra questione relativa alle società partecipate dalle Province.&nbsp;<br />
Quanto alle scelte “lato sensu” gestionali, vanno richiamate, anche se non direttamente applicabili alla fattispecie in esame, le norme che impongono il forte contenimento delle spese correnti delle Province. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 1, commi 420 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. In particolare, ai sensi delle richiamate norme “420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti &nbsp;nelle &nbsp;funzioni concernenti la gestione dell&#8217;edilizia scolastica, &nbsp;la &nbsp;costruzione &nbsp;e gestione delle strade provinciali e &nbsp;regolazione &nbsp;della &nbsp;circolazione stradale &nbsp;ad &nbsp;esse &nbsp;inerente, &nbsp;nonché &nbsp;la &nbsp;tutela &nbsp;e &nbsp;valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; &nbsp;c) di &nbsp;procedere &nbsp;ad &nbsp;assunzioni &nbsp;a &nbsp;tempo &nbsp;indeterminato, &nbsp;anche nell&#8217;ambito di procedure di mobilità; &nbsp;d) di acquisire personale attraverso l&#8217;istituto &nbsp;del &nbsp;comando. &nbsp;I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. &nbsp;267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro &nbsp; flessibile di cui all&#8217;articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza”.<br />
Ove, alla luce delle norme in materia di assetti proprietari degli organismi partecipati e in seguito all’iter previsto dal citato DPCM, permanesse in capo alla Provincia la partecipazione totalitaria di organismi societari verrebbe in rilievo la questione circa la determinazione dei compensi del presidente e dei componenti degli organi di amministrazione.&nbsp;<br />
Orbene, il sistema normativo sopra delineato ha indirettamente influito, come prospettato dall’ente istante, sulla norma di cui al citato art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che riguardava, in modo specifico, le società a totale partecipazione della Provincia, ponendo il seguente problema interpretativo. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al &nbsp;60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al &nbsp;sindaco &nbsp;e al presidente della provincia ai sensi &nbsp;dell&#8217;articolo &nbsp;82 &nbsp;del &nbsp;testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto &nbsp;2000, &nbsp;n. &nbsp;267. Tuttavia, alla luce della più recente riforma, il presidente della provincia svolge ora il suo incarico a titolo gratuito, per cui si potrebbero ipotizzare, in via meramente esemplificativa, le seguenti supposizioni interpretative, sulle quali questa Sezione non esprime né potrebbe esprimere alcuna preferenza, come meglio si preciserà in seguito:<br />
a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;il compenso attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione dovrebbe essere gratuito, ove si ritenesse ancora valido il parametro di riferimento nell’indennità attualmente spettante all’organo di rappresentanza della Provincia e si interpretasse la norma nel senso palesemente letterale, oltre che inserendola nel più generale quadro del ridimensionamento delle funzioni e del forte contenimento dei costi delle Province;<br />
b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;avvalendosi del criterio teleologico, si potrebbe ipotizzare, invece, che la “ratio” della norma non era, al momento della sua entrata in vigore, quello di prevedere l’assoluta gratuità dell’incarico di presidente e di componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di Comuni e Province. Per cui, essendo venuto meno il parametro (indennità spettante al Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 82 del TUEL), al quale la norma in esame si riferiva &#8211; sebbene a causa di una modifica legislativa sopravvenuta &#8211; &nbsp;si dovrebbe affrontare ora una fattispecie non regolamentata da alcuna specifica disposizione. Da qui il ricorso al criterio interpretativo analogico, in base al quale, secondo i noti principi delle preleggi al codice civile (art. 12), si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Sembrerebbe questo il criterio suggerito dalla stessa Provincia istante, nella prospettazione del quesito, laddove fa riferimento al fatto che “Ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono eleggibili a Presidente della provincia i Sindaci della provincia”.<br />
L’esame della normativa evidenzia, tra l’altro, che i soggetti che possono essere eletti presidenti delle Province sono esclusivamente “i sindaci &nbsp;della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni” (cit. art. 1, comma 60, della legge n. 56/2014) e che “il presidente della provincia decade dalla carica &nbsp;in &nbsp;caso &nbsp;di cessazione dalla carica di sindaco” (cit. art. 1, comma 65, della legge n. 56/2014). Dalla stretta correlazione tra lo status di sindaco di un comune della Provincia e lo status di presidente della Provincia, ne conseguirebbe, in astratto, l’applicazione della norma ancora vigente, nella parte in cui si riferisce alla commisurazione del compenso del presidente e dei componenti dei consigli di amministrazione all’indennità del sindaco (“il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al &nbsp;presidente e ai componenti del consiglio di &nbsp;amministrazione, &nbsp;non &nbsp;può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al &nbsp;60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al &nbsp;sindaco”). Per cui, avvalendosi dell’interpretazione analogica, in presenza di società a partecipazione totalitaria delle Province, il compenso lordo annuale, attribuibile al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non potrebbe essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento dell’indennità spettante al sindaco il quale ricopre, nell’attuale assetto di “governance” provinciale, anche la carica di presidente della Provincia.&nbsp;<br />
c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;si potrebbe, infine, ritenere che, nel mutato quadro normativo, siano percorribili esclusivamente soluzioni gestionali delle Province che privilegino il contenimento dei costi ascrivibili alle società partecipate e agli enti soci (cit. art. 1, comma 728 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; cit. art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 4, ultimo periodo).<br />
Orbene, le ipotesi interpretative sopra prospettate, sulle quali, è bene ribadirlo, questa Sezione non esprime né potrebbe esprimere alcuna preferenza, e le altre soluzioni &nbsp;ipoteticamente evincibili dal quadro normativo vigente potrebbero incidere sul rapporto sinallagmatico tra il socio unico (la Provincia) e i componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate e, in particolare, sulla determinazione dei compensi. Proprio tale potenziale incidenza e il riferimento alla disciplina civilistica (artt. 2365, 2369, n. 3; 2382 2389 del codice civile), oltre che alla copiosa giurisprudenza in materia di determinazione dei compensi degli amministratori delle società (vedi Cass. sentenza 29 ottobre 2014, n. 23004, che richiama Cass. n. 2895 del 1991; Cass. n. 1647 del 1997 Cass. n. 8897 del 2014; Cass. n. 12592 del 2010; Cass. n. 1554 del 1981; Cass. n. 6209 del 1979), cui sembra riferirsi lo stesso ente istante nella prospettazione del quesito, costituiscono il limite della funzione consultiva intestata a questa Sezione regionale di controllo. Come, infatti, evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, “la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come si è rilevato per la specifica tematica in esame, può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica” (deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).&nbsp;<br />
Nel caso in esame, in assenza di una specifica norma di contenimento della spesa pubblica o di coordinamento di finanza pubblica (essendo venuto meno il parametro cui potrebbe essere commisurato il compenso massimo degli amministratori delle società partecipate dalle Province), i profili contabili, sebbene presenti, sono comunque “recessivi” rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede. Ci si riferisce, a titolo di esempio, agli organi cui è intestata la competenza nella determinazione del compenso all’atto della nomina, oltre che alla possibilità e alla tempistica della eventuale modifica degli stessi compensi, nel corso della durata dell’incarico.<br />
Per cui, per orientare la propria scelta circa il parametro cui commisurare il compenso “massimo” spettante agli amministratori delle società partecipate dalla Provincia non ci si potrà avvalere della funzione consultiva intestata a questa Sezione regionale di controllo, escludendosi, nel mutato quadro normativo, che la questione rientri nella nozione della contabilità pubblica.&nbsp;<br />
Al contrario, rientrano, tuttora, nell’ambito della contabilità pubblica le conseguenze emergenti dalle altre norme descritte in premessa che impongono, alla luce delle finalità di forte riduzione dei costi riconducibili alle Province, l’individuazione di soluzioni che limitino fortemente le spese ascrivibili agli organismi partecipati dai predetti enti locali. In particolare, trova comunque immediata e inequivoca applicazione, per le società che rientrino nel relativo ambito soggettivo, la norma di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 6 luglio &nbsp;2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale, “a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto &nbsp;per &nbsp;i compensi degli amministratori &nbsp;di &nbsp;tali &nbsp;società, &nbsp;ivi &nbsp;compresa &nbsp;la remunerazione di quelli investiti di particolari &nbsp;cariche, &nbsp;non &nbsp;può superare &nbsp;l&#8217;80 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;del &nbsp;costo &nbsp; complessivamente &nbsp; sostenuto nell&#8217;anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell&#8217;amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di &nbsp;indirizzo &nbsp;e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente &nbsp;periodo, &nbsp;essi &nbsp;hanno &nbsp;l&#8217;obbligo &nbsp;di &nbsp;riversare &nbsp;i relativi compensi all&#8217;amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio&#8221;. Egualmente applicabili sono tutte le norme che limitano il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate (cit. art. 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 16 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).<br />
Fermi restando i limiti ai compensi e al numero dei componenti dei consigli di amministrazioni cui si è fatto cenno, rimane nella responsabilità delle Province l’individuazione di un compenso che tenga comunque in adeguato conto la più generale “ratio” della normativa relativa all’assetto organizzativo e di funzioni, fortemente improntata al contenimento dei costi, stante anche la riduzione delle correlate risorse attribuite ai predetti enti locali. In altri termini, la concreta scelta gestionale delle Province andrà ora attentamente valutata alla luce del nuovo assetto delle funzioni e alla forte limitazione dei trasferimenti, onde evitare che le già limitate risorse finanziarie vengano assorbite dagli organismi partecipati, anziché essere indirizzate verso le funzioni che permangono in capo ai predetti enti locali. Ciò è richiesto, prima ancora che da specifiche norme, dal principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, Cost.) che presiede alla gestione delle risorse pubbliche, anche qualora la medesima gestione avvenga mediante organismi partecipati.&nbsp;<br />
Per quanto di palmare evidenza, va, inoltre, rilevato che il compenso individuale e/o collettivo del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della società partecipate dalle Province, per come individuato sulla base del mutato quadro normativo, non potrà, in nessun modo, essere di ammontare superiore a quello individuato alla luce della previgente disciplina, onde assicurare il perseguimento della più generale finalità della normativa in materia volta, in ultima analisi, alla riduzione di tutti i costi riconducibili agli organismi partecipati. &nbsp;<br />
In tale ambito, si collocano ormai tutte le scelte di gestione e di mantenimento delle partecipazioni societarie che andranno valutate dalle Province alla luce delle norme di cui all&#8217;art. 1, commi 609 e seguenti (affidamento dei servizi pubblici locali), commi 611 e seguenti (società partecipate), contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015). In particolare, ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 611 e 612, “611. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall&#8217;articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al &nbsp;fine &nbsp;di &nbsp;assicurare &nbsp;il &nbsp;coordinamento della &nbsp;finanza &nbsp;pubblica, &nbsp;il &nbsp;contenimento &nbsp;della &nbsp;spesa, &nbsp;il &nbsp; buon andamento dell&#8217;azione amministrativa e la tutela della concorrenza &nbsp;e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di &nbsp;commercio, &nbsp;industria, &nbsp;artigianato &nbsp;e agricoltura, &nbsp;le &nbsp; università &nbsp;e &nbsp; gli &nbsp; istituti &nbsp; di &nbsp; istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a &nbsp;decorrere &nbsp;dal &nbsp;1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e &nbsp;delle &nbsp;partecipazioni &nbsp;societarie &nbsp;direttamente &nbsp;o &nbsp;indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse &nbsp;entro &nbsp;il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non &nbsp;indispensabili &nbsp;al &nbsp; perseguimento &nbsp; delle &nbsp; proprie &nbsp; finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; &nbsp;b) soppressione delle società che &nbsp;risultino &nbsp;composte &nbsp;da &nbsp;soli amministratori o da un numero di amministratori &nbsp;superiore &nbsp;a &nbsp;quello dei dipendenti; &nbsp;c) eliminazione delle partecipazioni &nbsp;detenute &nbsp;in &nbsp;società &nbsp;che svolgono attività analoghe o &nbsp;similari &nbsp;a &nbsp;quelle &nbsp;svolte &nbsp;da &nbsp;altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, &nbsp;anche &nbsp;mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) &nbsp;aggregazione &nbsp;di &nbsp;società &nbsp;di &nbsp;servizi &nbsp;pubblici &nbsp;locali &nbsp;di rilevanza economica; e) &nbsp;contenimento &nbsp;dei &nbsp;costi &nbsp;di &nbsp;funzionamento, &nbsp;anche &nbsp;mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo &nbsp;e &nbsp;delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione &nbsp;delle &nbsp;relative remunerazioni. 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l&#8217;esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un&#8217;apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell&#8217;amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell&#8217;amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.<br />
Proprio la norma di cui al sopra citato art. 1, comma 611, lett. e), impone “a fortiori” che, nella scelta sui compensi da attribuire ai componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate, si tenga conto dei margini di “contenimento dei costi” che possono derivare dalla “riduzione delle remunerazioni”.<br />
PQM<br />
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.<br />
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all&#8217;Ente istante.<br />
Così deliberato in Napoli, nelle camere di consiglio del 25 marzo e del 13 aprile 2015.</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IL RELATORE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
f.to Primo Ref. Innocenza Zaffina &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; f.to Pres. Ciro Valentino</p>
<p>
Depositato in Segreteria in data 13 aprile 2015.</p>
<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il Direttore del Servizio di supporto &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;f.to &nbsp; dott. Mauro Grimaldi<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Campania &#8211; Deliberazione &#8211; 13/4/2015 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-campania-deliberazione-13-4-2015-n-123-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Limiti e quantificazione dei compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate Società partecipate dalle Province – Compensi dei componenti dei consigli di amministrazioni – Interpretazione dell’art. 1, comma 725 e ss., L. 27/12/2006&#160; n. 296 &#160;&#8211;&#160;Compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-campania-deliberazione-13-4-2015-n-123-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Campania &#8211; Deliberazione &#8211; 13/4/2015 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Limiti e quantificazione dei compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Società partecipate dalle Province – Compensi dei componenti dei consigli di amministrazioni – Interpretazione dell’art. 1, comma 725 e ss., L. 27/12/2006&nbsp; n. 296 &nbsp;&#8211;&nbsp;</strong><strong>Compensi dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle province, parametrati alle indennità del Presidente della Provincia &#8211; Conseguenze della L. 7/04/2014 n. 56&nbsp; di riforma delle Province in merito alla gratuità dell’incarico di presidente della provincia</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la deliberazione n. 123/2015/PAR la Sezione regionale di controllo per la Campania&nbsp; ha fornito un’interpretazione sistematica della normativa in materia di compensi dei presidenti e di componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalle province alla luce della riforma di queste ultime avvenuta con L. 7/04/2014 n. 56&nbsp; .<br />
In&nbsp; via preliminare, il Collegio osserva che, da un lato, l&#8217;art. 1, comma 725, della L. 296/2006 stabilisce che, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art. 82 del TUEL. Dall’altro lato, l’art. 1, commi 82 e 84, della L. 7/04/2014, n. 56 introduce la gratuità dell’incarico di presidente della provincia. Infine, viene rilevato che, secondo la giurisprudenza civilistica, deve sempre presumersi il diritto dell’amministratore di s.p.a. a ricevere un compenso.<br />
Il Collegio evidenzia che, oltre al comma 725 dell’art. 1 della Legge 296/2006,&nbsp; nel corso degli anni sono state introdotte altre norme volte a limitare il numero e i compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (si v. art. 4, D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, modificato dall’art. 16 D.L. 90/2014, convertito dalla L.114/2014).<br />
Nel frattempo, vi è stata la riforma delle province con la legge 7/04/2014, n. 56, che ha modificato l’assetto degli organi di governo dell’ente e ha previsto la gratuità&nbsp; degli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci, salvi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.<br />
Pertanto, ove permanesse in capo alla provincia la partecipazione totalitaria di organismi societari, si pone la questione della determinazione dei compensi del presidente e dei componenti degli organi di amministrazione, che la citata L. 296/2006 ha parametrato all’indennità del presidente della provincia; quest’ultimo incarico, infatti, è ormai divenuto gratuito in virtù della L. 56/2014.&nbsp;<br />
In particolare, si potrebbero ipotizzare le seguenti interpretazioni, sulle quali la Sezione non esprime preferenza in considerazione della natura della funzione consultiva: a)- una tesi è quella della gratuità dell’incarico degli amministratori delle società partecipate a causa della sopraggiunta gratuità della carica di presidente della provincia; b)- l’altra tesi si avvale del criterio teleologico, per cui, essendo venuto meno il parametro di riferimento costituito dall’indennità del presidente della provincia, vi è ora una fattispecie non regolamentata, per la quale in via analogica dovrebbero applicarsi le norme relative ai Sindaci; di conseguenza, in presenza di società a partecipazione totalitaria delle province, il compenso lordo annuale, attribuibile al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non potrebbe essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento dell’indennità spettante al sindaco che ricopre, nell’attuale assetto di “<em>governance</em>” provinciale, anche la carica di presidente della provincia;&nbsp; c)- vi è poi una terza tesi, che ritiene che siano percorribili esclusivamente soluzioni gestionali rimesse alle province, che devono nondimeno perseguire il contenimento dei costi ascrivibili alle società partecipate e agli enti soci.<br />
La Sezione evidenzia che, in assenza di una specifica norma di contenimento della spesa pubblica o di coordinamento di finanza, i profili contabili, sebbene presenti, siano comunque “recessivi” rispetto ad altre problematiche di ordine civilistico e amministrativo. Al contrario, rientrano tuttora nell’ambito della contabilità pubblica le conseguenze derivanti dalle altre norme, che impongono l’individuazione di soluzioni che limitino fortemente le spese relative agli organismi partecipati.<br />
In definitiva, ad avviso della Sezione, rimane nella responsabilità delle province l’individuazione di un compenso che tenga comunque conto della più generale “<em>ratio</em>” della normativa sul loro assetto organizzativo e funzionale, fortemente improntata al contenimento dei costi, anche in ragione della diminuzione delle correlate risorse attribuite ai predetti enti locali; deve quindi evitarsi che le già limitate risorse finanziarie vengano assorbite dagli organismi partecipati. Tale valutazione è richiesta, prima ancora che da specifiche norme, dal principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, Cost.) che presiede alla gestione delle risorse pubbliche, anche qualora la medesima avvenga mediante società.<br />
Il compenso individuale e/o collettivo del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della società partecipate dalle province, pertanto, non potrà essere di ammontare superiore a quello individuato alla luce della previgente disciplina; gli enti devono assicurare la riduzione di tutti i costi riconducibili agli organismi partecipati, anche alla luce dell’art. 1, comma 611, lett. e),&nbsp; L. 190/2014, che impone “a fortiori” che, nella scelta sui suddetti compensi, si prendano in considerazione i margini di “<em>contenimento dei costi</em>” che possono derivare dalla “<em>riduzione delle remunerazioni</em>”.<br />
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;Parere n.123 /2015</p>
<p>Composta dai seguenti magistrati: &nbsp; &nbsp;<br />
Presidente &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dr. Ciro Valentino<br />
Consigliere &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dr. Silvano Di Salvo<br />
Consigliere &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dr. Tommaso Viciglione &nbsp;<br />
Primo Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D.ssa Rossella Bocci<br />
Primo Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D.ssa Innocenza Zaffina &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Relatore<br />
Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dr. Francesco Sucameli<br />
Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D.ssa Raffaella Miranda<br />
Referendario &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D.ssa Carla Serbassi<br />
ha adottato la seguente deliberazione nelle camere di consiglio del 25 marzo e del 13 aprile 2015<br />
Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;<br />
Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;<br />
Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;<br />
Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n. &nbsp;7469 in data 22 giugno 2009;<br />
Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;<br />
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;<br />
Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009;<br />
Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;<br />
Vista la nota prot. n. 201500030437 del 30 gennaio 2015, a firma del Presidente della Provincia di Salerno, acquisita al protocollo n. 728 della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 2 febbraio 2015, con la quale è stata inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere;<br />
Vista la nota del 2 febbraio 2015, con la quale è stata assegnata, d’ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore;<br />
Vista le ordinanze presidenziali n.18/2015 e n.27/2015, con le quali la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;<br />
Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina<br />
FATTO<br />
Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente della Provincia di Salerno ha rivolto a questa Sezione un articolato e dettagliato quesito avente ad oggetto i limiti al compenso lordo annuale dei Presidenti e dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Provincia. Nel dettaglio: “Premesso che l&#8217;art. 1, comma 725, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l’art. 1, commi 82 e 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce la gratuità dell’incarico di Presidente della Provincia. Restano, invece, a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico;<br />
Ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono eleggibili a Presidente della provincia i Sindaci della provincia.<br />
Premesso, altresì, che la Provincia di Salerno è socio unico di due società per azioni.<br />
Tenuto conto che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel presumere un diritto al compenso dell’amministratore di s.p.a., sulla scorta di considerazioni argomentate da disposizioni civilistiche. Considerato che il quesito che la Provincia intende porre non attiene a specifici atti o comportamenti amministrativi già formalmente e compiutamente adottati ovvero oggetto di procedimenti giudiziari della Corte dei conti o di altre giurisdizioni;<br />
Io sottoscritto dott. Giuseppe Canfora (OMISSIS), nella qualità di Presidente della Provincia di Salerno e, quindi, di Organo rappresentativo del suddetto Ente chiedo ai sensi dell’art. 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere in materia di contabilità pubblica su quale sia il parametro cui rapportare, ai sensi dell’art. 1, comma 725, della legge &nbsp;296/2006, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, da attribuire al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società a totale partecipazione di province“. &nbsp;<br />
DIRITTO<br />
In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “(…) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. In proposito, la Sezione richiama l’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie &#8211; dal Presidente della Provincia, quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna.&nbsp;<br />
In relazione all’ammissibilità dei quesiti, sotto il profilo oggettivo, si rende necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. La sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va, innanzitutto, scrutinata mediante la verifica dell’attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.<br />
Secondo l’indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, resa ai sensi dell’art.17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.<br />
Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che “la materia della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).<br />
Inoltre, si rende necessario verificare se il richiesto parere non implichi la valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o “in itinere” e se le questioni poste dall’Ente istante siano oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.<br />
Alla stregua dei sopra richiamati principi, la Sezione ritiene che vada esclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione circa la specifica e concreta questione posta dal Presidente della provincia; ciò in quanto la funzione consultiva non può interferire, ancorché potenzialmente, con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e “non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell’ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi” (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 2/2013; deliberazione del 14 febbraio 2013, n. 22/2013). Inoltre, una qualsivoglia valutazione sulla concreta vicenda gestionale rappresentata dall&#8217;Ente potrebbe potenzialmente interferire con le competenze di altre autorità giudiziarie.&nbsp;<br />
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’attività consultiva di questa Sezione va, pertanto, limitata alla disamina dei principi generali, desumibili dalle norme vigenti in materia di limiti ai compensi del presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dai Comuni e dalle Province, con specifica attenzione ai profili che possono influenzare l&#8217;evoluzione della spesa degli enti partecipanti, la cui applicazione ha un diretto riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici e può ricondursi, pertanto, alla materia della contabilità pubblica, come delineata dalla giurisprudenza della Corte dei conti. Solo entro i predetti limiti e in disparte qualsivoglia valutazione sull&#8217;attività gestionale dell&#8217;Ente, la richiesta di parere può essere esaminata<br />
Nel merito<br />
L’art. 1, commi 725 e seguenti, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto specifiche disposizioni in materia di compensi da attribuire ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione di Comuni o Provincie.&nbsp;<br />
In particolare, rilevano le seguenti norme: “725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell&#8217;articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. &nbsp;Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all&#8217;articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite”.<br />
Inoltre, ai sensi del comma 718, del medesimo articolo sopra richiamato, “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. &nbsp;267, e successive modificazioni, l&#8217;assunzione, da parte dell&#8217;amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.<br />
Successivamente, sono intervenute altre rilevanti norme volte a limitare numero e compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art. 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 16 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Si riporta di seguito, in quanto rilevante in questa sede, l’art. 16 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, rubricato “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, ai sensi del quale: “1. All&#8217;articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) il comma 4 è sostituito dal seguente: &#8220;4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell&#8217;anno 2011 un fatturato da prestazione di &nbsp;servizi &nbsp;a &nbsp;favore &nbsp;di &nbsp;amministrazioni pubbliche superiore al 90 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;dell&#8217;intero &nbsp;fatturato &nbsp;devono essere composti &nbsp;da &nbsp;non &nbsp;più &nbsp;di &nbsp;tre &nbsp;membri, &nbsp;ferme &nbsp;restando &nbsp;le disposizioni in materia di inconferibilità &nbsp;e &nbsp;incompatibilità &nbsp;di incarichi di cui al decreto legislativo &nbsp;8 &nbsp;aprile &nbsp;2013, &nbsp;n. &nbsp;39. &nbsp;A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di &nbsp;tali &nbsp;società, &nbsp;ivi &nbsp;compresa &nbsp;la remunerazione di quelli investiti di particolari &nbsp;cariche, &nbsp;non &nbsp;può superare &nbsp;l&#8217;80 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;del &nbsp;costo &nbsp; complessivamente &nbsp; sostenuto nell&#8217;anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell&#8217;amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di &nbsp;indirizzo &nbsp;e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente &nbsp;periodo, &nbsp;essi &nbsp;hanno &nbsp;l&#8217;obbligo &nbsp;di &nbsp;riversare &nbsp;i relativi compensi all&#8217;amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio&#8221;;&nbsp;<br />
&nbsp;b) il comma 5 è sostituito dal seguente:&nbsp;<br />
&nbsp; &#8220;5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di &nbsp;amministrazione &nbsp;delle &nbsp;altre società a &nbsp;totale &nbsp;partecipazione &nbsp;pubblica, &nbsp;diretta &nbsp;o &nbsp;indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza &nbsp;e &nbsp;della &nbsp;complessità &nbsp;delle &nbsp;attività svolte. &nbsp;A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4&#8221;.&nbsp;<br />
2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.<br />
Il limite di cui alla norma appena richiamata (“A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto &nbsp;per &nbsp;i compensi degli amministratori &nbsp;di &nbsp;tali &nbsp;società, &nbsp;ivi &nbsp;compresa &nbsp;la remunerazione di quelli investiti di particolari &nbsp;cariche, &nbsp;non &nbsp;può superare &nbsp;l&#8217;80 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;del &nbsp;costo &nbsp; complessivamente &nbsp; sostenuto nell&#8217;anno 2013”) si aggiunge a quello previsto per il compenso individuale, anche qualora l’ente locale decida di nominare un amministratore unico, &nbsp;in quanto “la lettera e la stessa finalità delle disposizioni dell’art. 3, commi 3 e 4, del decreto legge n. 95/2012, ravvisabile nella volontà legislativa di operare un ulteriore taglio nella retribuzione degli amministratori delle società partecipate da enti pubblici attraverso il raffronto con la spesa “storica” dell’esercizio 2013, non sembrano ammettere alcuna interpretazione che ne escluda l’applicabilità all’amministratore unico” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 88 del 4 marzo 2015).<br />
Fermi restando i limiti ai compensi del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali, va evidenziato come le Province siano state più di recente interessate da una rilevante riforma delle funzioni e degli organi rappresentativi. In particolare, in virtù della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, alle Province, le quali sono definite enti di area vasta, è attribuito un determinato numero di funzioni fondamentali. Contestualmente, è stato modificato l’assetto degli organi di governo dell’ente, con l’individuazione dei seguenti organi della provincia: il presidente, il consiglio provinciale e l&#8217;assemblea dei sindaci. Di conseguenza, non è più prevista la giunta provinciale e si introduce l&#8217;assemblea dei sindaci con compiti propositivi, consultivi e di controllo.<br />
Per quanto di specifico interesse in questa sede, si prevede che l’incarico di presidente della provincia sia attribuito a uno dei sindaci dei comuni del territorio provinciale, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell&#8217;assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito, mentre restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in &nbsp;materia di &nbsp;status &nbsp;degli amministratori, &nbsp;relativi &nbsp;ai &nbsp; permessi &nbsp; retribuiti, &nbsp; agli &nbsp;oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli &nbsp;80, 84, 85 e 86 del testo unico (art. 1, comma 84, cit. legge n. 56/2014). Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 1, comma 65, cit. legge n. 56/2014).<br />
Per le funzioni non ritenute più proprie delle province, lo Stato e le regioni provvedono, secondo la loro competenza, alla individuazione, per ogni funzione, dell&#8217;ambito territoriale ottimale di esercizio, tenendo altresì conto dell&#8217;efficace svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni, di esigenze unitarie riconosciute, di ricorso a soluzioni gestionali e organizzative quali avvalimento, deleghe di esercizio e valorizzazione delle forme associate di esercizio.<br />
L’art. 1, comma 91, della cit. legge n. 56/2014 prevedeva che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 56/2014, Stato e Regioni individuassero in modo puntuale, le funzioni, non rientranti in quelle fondamentali, oggetto del riordino e le relative competenze.&nbsp;<br />
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014) sono stati precisati i “Criteri per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l&#8217;esercizio delle funzioni provinciali”. In particolare, ai sensi dell’art. 2 (Criteri generali per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse) “1. L&#8217;individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso. 2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella<br />
Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo art. 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi”.<br />
Ai sensi dell’art. 5 (Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative), “(…) 4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società. 5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti. 6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell&#8217;art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell&#8217;ente cui la funzione è trasferita. 7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell&#8217;art. 1 della legge. 8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall&#8217;ente, in conformità a quanto previsto dall&#8217;art. 2, comma 2 del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto”.&nbsp;<br />
Dal combinato disposto delle predette norme, si evince che l’assetto delle funzioni fondamentali e di quelle ulteriori attribuibili alle Province, per come delineato dalla citata legge n. 56/2014 e da eventuali leggi regionali, può influire potenzialmente anche sugli assetti proprietari delle società partecipate. Sebbene tale aspetto non sia stato oggetto di specifico quesito da parte dell’ente istante, è opportuno rammentarlo, in quanto la definizione degli assetti proprietarie è da risolvere preliminarmente rispetto a qualunque altra questione relativa alle società partecipate dalle Province.&nbsp;<br />
Quanto alle scelte “lato sensu” gestionali, vanno richiamate, anche se non direttamente applicabili alla fattispecie in esame, le norme che impongono il forte contenimento delle spese correnti delle Province. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 1, commi 420 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. In particolare, ai sensi delle richiamate norme “420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti &nbsp;nelle &nbsp;funzioni concernenti la gestione dell&#8217;edilizia scolastica, &nbsp;la &nbsp;costruzione &nbsp;e gestione delle strade provinciali e &nbsp;regolazione &nbsp;della &nbsp;circolazione stradale &nbsp;ad &nbsp;esse &nbsp;inerente, &nbsp;nonché &nbsp;la &nbsp;tutela &nbsp;e &nbsp;valorizzazione dell&#8217;ambiente, per gli aspetti di competenza; b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; &nbsp;c) di &nbsp;procedere &nbsp;ad &nbsp;assunzioni &nbsp;a &nbsp;tempo &nbsp;indeterminato, &nbsp;anche nell&#8217;ambito di procedure di mobilità; &nbsp;d) di acquisire personale attraverso l&#8217;istituto &nbsp;del &nbsp;comando. &nbsp;I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. &nbsp;267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro &nbsp; flessibile di cui all&#8217;articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza”.<br />
Ove, alla luce delle norme in materia di assetti proprietari degli organismi partecipati e in seguito all’iter previsto dal citato DPCM, permanesse in capo alla Provincia la partecipazione totalitaria di organismi societari verrebbe in rilievo la questione circa la determinazione dei compensi del presidente e dei componenti degli organi di amministrazione.&nbsp;<br />
Orbene, il sistema normativo sopra delineato ha indirettamente influito, come prospettato dall’ente istante, sulla norma di cui al citato art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che riguardava, in modo specifico, le società a totale partecipazione della Provincia, ponendo il seguente problema interpretativo. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al &nbsp;60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al &nbsp;sindaco &nbsp;e al presidente della provincia ai sensi &nbsp;dell&#8217;articolo &nbsp;82 &nbsp;del &nbsp;testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto &nbsp;2000, &nbsp;n. &nbsp;267. Tuttavia, alla luce della più recente riforma, il presidente della provincia svolge ora il suo incarico a titolo gratuito, per cui si potrebbero ipotizzare, in via meramente esemplificativa, le seguenti supposizioni interpretative, sulle quali questa Sezione non esprime né potrebbe esprimere alcuna preferenza, come meglio si preciserà in seguito:<br />
a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;il compenso attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione dovrebbe essere gratuito, ove si ritenesse ancora valido il parametro di riferimento nell’indennità attualmente spettante all’organo di rappresentanza della Provincia e si interpretasse la norma nel senso palesemente letterale, oltre che inserendola nel più generale quadro del ridimensionamento delle funzioni e del forte contenimento dei costi delle Province;<br />
b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;avvalendosi del criterio teleologico, si potrebbe ipotizzare, invece, che la “ratio” della norma non era, al momento della sua entrata in vigore, quello di prevedere l’assoluta gratuità dell’incarico di presidente e di componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di Comuni e Province. Per cui, essendo venuto meno il parametro (indennità spettante al Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 82 del TUEL), al quale la norma in esame si riferiva &#8211; sebbene a causa di una modifica legislativa sopravvenuta &#8211; &nbsp;si dovrebbe affrontare ora una fattispecie non regolamentata da alcuna specifica disposizione. Da qui il ricorso al criterio interpretativo analogico, in base al quale, secondo i noti principi delle preleggi al codice civile (art. 12), si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Sembrerebbe questo il criterio suggerito dalla stessa Provincia istante, nella prospettazione del quesito, laddove fa riferimento al fatto che “Ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono eleggibili a Presidente della provincia i Sindaci della provincia”.<br />
L’esame della normativa evidenzia, tra l’altro, che i soggetti che possono essere eletti presidenti delle Province sono esclusivamente “i sindaci &nbsp;della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni” (cit. art. 1, comma 60, della legge n. 56/2014) e che “il presidente della provincia decade dalla carica &nbsp;in &nbsp;caso &nbsp;di cessazione dalla carica di sindaco” (cit. art. 1, comma 65, della legge n. 56/2014). Dalla stretta correlazione tra lo status di sindaco di un comune della Provincia e lo status di presidente della Provincia, ne conseguirebbe, in astratto, l’applicazione della norma ancora vigente, nella parte in cui si riferisce alla commisurazione del compenso del presidente e dei componenti dei consigli di amministrazione all’indennità del sindaco (“il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al &nbsp;presidente e ai componenti del consiglio di &nbsp;amministrazione, &nbsp;non &nbsp;può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al &nbsp;60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al &nbsp;sindaco”). Per cui, avvalendosi dell’interpretazione analogica, in presenza di società a partecipazione totalitaria delle Province, il compenso lordo annuale, attribuibile al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non potrebbe essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento dell’indennità spettante al sindaco il quale ricopre, nell’attuale assetto di “governance” provinciale, anche la carica di presidente della Provincia.&nbsp;<br />
c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;si potrebbe, infine, ritenere che, nel mutato quadro normativo, siano percorribili esclusivamente soluzioni gestionali delle Province che privilegino il contenimento dei costi ascrivibili alle società partecipate e agli enti soci (cit. art. 1, comma 728 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; cit. art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 4, ultimo periodo).<br />
Orbene, le ipotesi interpretative sopra prospettate, sulle quali, è bene ribadirlo, questa Sezione non esprime né potrebbe esprimere alcuna preferenza, e le altre soluzioni &nbsp;ipoteticamente evincibili dal quadro normativo vigente potrebbero incidere sul rapporto sinallagmatico tra il socio unico (la Provincia) e i componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate e, in particolare, sulla determinazione dei compensi. Proprio tale potenziale incidenza e il riferimento alla disciplina civilistica (artt. 2365, 2369, n. 3; 2382 2389 del codice civile), oltre che alla copiosa giurisprudenza in materia di determinazione dei compensi degli amministratori delle società (vedi Cass. sentenza 29 ottobre 2014, n. 23004, che richiama Cass. n. 2895 del 1991; Cass. n. 1647 del 1997 Cass. n. 8897 del 2014; Cass. n. 12592 del 2010; Cass. n. 1554 del 1981; Cass. n. 6209 del 1979), cui sembra riferirsi lo stesso ente istante nella prospettazione del quesito, costituiscono il limite della funzione consultiva intestata a questa Sezione regionale di controllo. Come, infatti, evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, “la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come si è rilevato per la specifica tematica in esame, può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica” (deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).&nbsp;<br />
Nel caso in esame, in assenza di una specifica norma di contenimento della spesa pubblica o di coordinamento di finanza pubblica (essendo venuto meno il parametro cui potrebbe essere commisurato il compenso massimo degli amministratori delle società partecipate dalle Province), i profili contabili, sebbene presenti, sono comunque “recessivi” rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede. Ci si riferisce, a titolo di esempio, agli organi cui è intestata la competenza nella determinazione del compenso all’atto della nomina, oltre che alla possibilità e alla tempistica della eventuale modifica degli stessi compensi, nel corso della durata dell’incarico.<br />
Per cui, per orientare la propria scelta circa il parametro cui commisurare il compenso “massimo” spettante agli amministratori delle società partecipate dalla Provincia non ci si potrà avvalere della funzione consultiva intestata a questa Sezione regionale di controllo, escludendosi, nel mutato quadro normativo, che la questione rientri nella nozione della contabilità pubblica.&nbsp;<br />
Al contrario, rientrano, tuttora, nell’ambito della contabilità pubblica le conseguenze emergenti dalle altre norme descritte in premessa che impongono, alla luce delle finalità di forte riduzione dei costi riconducibili alle Province, l’individuazione di soluzioni che limitino fortemente le spese ascrivibili agli organismi partecipati dai predetti enti locali. In particolare, trova comunque immediata e inequivoca applicazione, per le società che rientrino nel relativo ambito soggettivo, la norma di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 6 luglio &nbsp;2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale, “a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto &nbsp;per &nbsp;i compensi degli amministratori &nbsp;di &nbsp;tali &nbsp;società, &nbsp;ivi &nbsp;compresa &nbsp;la remunerazione di quelli investiti di particolari &nbsp;cariche, &nbsp;non &nbsp;può superare &nbsp;l&#8217;80 &nbsp;per &nbsp;cento &nbsp;del &nbsp;costo &nbsp; complessivamente &nbsp; sostenuto nell&#8217;anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell&#8217;amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di &nbsp;indirizzo &nbsp;e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente &nbsp;periodo, &nbsp;essi &nbsp;hanno &nbsp;l&#8217;obbligo &nbsp;di &nbsp;riversare &nbsp;i relativi compensi all&#8217;amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio&#8221;. Egualmente applicabili sono tutte le norme che limitano il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate (cit. art. 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 16 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).<br />
Fermi restando i limiti ai compensi e al numero dei componenti dei consigli di amministrazioni cui si è fatto cenno, rimane nella responsabilità delle Province l’individuazione di un compenso che tenga comunque in adeguato conto la più generale “ratio” della normativa relativa all’assetto organizzativo e di funzioni, fortemente improntata al contenimento dei costi, stante anche la riduzione delle correlate risorse attribuite ai predetti enti locali. In altri termini, la concreta scelta gestionale delle Province andrà ora attentamente valutata alla luce del nuovo assetto delle funzioni e alla forte limitazione dei trasferimenti, onde evitare che le già limitate risorse finanziarie vengano assorbite dagli organismi partecipati, anziché essere indirizzate verso le funzioni che permangono in capo ai predetti enti locali. Ciò è richiesto, prima ancora che da specifiche norme, dal principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, Cost.) che presiede alla gestione delle risorse pubbliche, anche qualora la medesima gestione avvenga mediante organismi partecipati.&nbsp;<br />
Per quanto di palmare evidenza, va, inoltre, rilevato che il compenso individuale e/o collettivo del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della società partecipate dalle Province, per come individuato sulla base del mutato quadro normativo, non potrà, in nessun modo, essere di ammontare superiore a quello individuato alla luce della previgente disciplina, onde assicurare il perseguimento della più generale finalità della normativa in materia volta, in ultima analisi, alla riduzione di tutti i costi riconducibili agli organismi partecipati. &nbsp;<br />
In tale ambito, si collocano ormai tutte le scelte di gestione e di mantenimento delle partecipazioni societarie che andranno valutate dalle Province alla luce delle norme di cui all&#8217;art. 1, commi 609 e seguenti (affidamento dei servizi pubblici locali), commi 611 e seguenti (società partecipate), contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015). In particolare, ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 611 e 612, “611. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall&#8217;articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al &nbsp;fine &nbsp;di &nbsp;assicurare &nbsp;il &nbsp;coordinamento della &nbsp;finanza &nbsp;pubblica, &nbsp;il &nbsp;contenimento &nbsp;della &nbsp;spesa, &nbsp;il &nbsp; buon andamento dell&#8217;azione amministrativa e la tutela della concorrenza &nbsp;e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di &nbsp;commercio, &nbsp;industria, &nbsp;artigianato &nbsp;e agricoltura, &nbsp;le &nbsp; università &nbsp;e &nbsp; gli &nbsp; istituti &nbsp; di &nbsp; istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a &nbsp;decorrere &nbsp;dal &nbsp;1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e &nbsp;delle &nbsp;partecipazioni &nbsp;societarie &nbsp;direttamente &nbsp;o &nbsp;indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse &nbsp;entro &nbsp;il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non &nbsp;indispensabili &nbsp;al &nbsp; perseguimento &nbsp; delle &nbsp; proprie &nbsp; finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; &nbsp;b) soppressione delle società che &nbsp;risultino &nbsp;composte &nbsp;da &nbsp;soli amministratori o da un numero di amministratori &nbsp;superiore &nbsp;a &nbsp;quello dei dipendenti; &nbsp;c) eliminazione delle partecipazioni &nbsp;detenute &nbsp;in &nbsp;società &nbsp;che svolgono attività analoghe o &nbsp;similari &nbsp;a &nbsp;quelle &nbsp;svolte &nbsp;da &nbsp;altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, &nbsp;anche &nbsp;mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) &nbsp;aggregazione &nbsp;di &nbsp;società &nbsp;di &nbsp;servizi &nbsp;pubblici &nbsp;locali &nbsp;di rilevanza economica; e) &nbsp;contenimento &nbsp;dei &nbsp;costi &nbsp;di &nbsp;funzionamento, &nbsp;anche &nbsp;mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo &nbsp;e &nbsp;delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione &nbsp;delle &nbsp;relative remunerazioni. 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l&#8217;esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un&#8217;apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell&#8217;amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell&#8217;amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.<br />
Proprio la norma di cui al sopra citato art. 1, comma 611, lett. e), impone “a fortiori” che, nella scelta sui compensi da attribuire ai componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate, si tenga conto dei margini di “contenimento dei costi” che possono derivare dalla “riduzione delle remunerazioni”.<br />
PQM<br />
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.<br />
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all&#8217;Ente istante.<br />
Così deliberato in Napoli, nelle camere di consiglio del 25 marzo e del 13 aprile 2015.</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IL RELATORE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
f.to Primo Ref. Innocenza Zaffina &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; f.to Pres. Ciro Valentino</p>
<p>
Depositato in Segreteria in data 13 aprile 2015.</p>
<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il Direttore del Servizio di supporto &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;f.to &nbsp; dott. Mauro Grimaldi</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 2/3/2015 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-2-3-2015-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-2-3-2015-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 2/3/2015 n.123</a></p>
<p>Enti strumentali  in  liquidazione – Oneri previdenziali  e spese continuative Principi generali sulla liquidazione degli enti – Incompatibilità tra oneri di liquidazione e spese continuative a tempo indeterminato – Natura necessariamente temporanea della liquidazione. &#160; Con la deliberazione n. 123/2015/PAR la Sezione di controllo per la Regione siciliana, con riferimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-2-3-2015-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 2/3/2015 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-2-3-2015-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 2/3/2015 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Enti strumentali  in  liquidazione – Oneri previdenziali  e spese continuative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Principi generali sulla liquidazione degli enti – Incompatibilità tra oneri di liquidazione e spese continuative a tempo indeterminato – Natura necessariamente temporanea della liquidazione.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la deliberazione n. 123/2015/PAR la Sezione di controllo per la Regione siciliana, con riferimento a un ente regionale in liquidazione, si è espressa nel senso che i trasferimenti, previsti in favore dell’ente (dall’art. 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5) e destinati a far fronte agli oneri derivanti dalla sua liquidazione, non possono essere utilizzati per corrispondere ai dipendenti in quiescenza “trattamenti pensionistici integrativi e sostitutivi”.&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Corte svolge alcune considerazioni di carattere generale sulla liquidazione degli enti. Invero, nonostante il processo di “liquidazione” possa protrarsi anche per un periodo relativamente lungo, l’attività liquidatoria deve mirare alla definizione delle posizioni attive e passive dell’ente stesso, essendo prodromica alla chiusura della gestione e alla realizzazione di un saldo (positivo o negativo). Pertanto, è antitetico al concetto stesso di “liquidazione” ricondurvi tutte quelle posizioni giuridiche e/o economiche che generano oneri continuativi incompatibili con la cessazione dell’ente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Né, d’altra parte, i trattamenti economici derivanti dai rapporti pensionistici e previdenziali possono essere ricompresi tra “<em>gli oneri derivanti dalla messa in liquidazione”</em>; tali trattamenti, posti <em>ex lege</em> a carico degli enti previdenziali destinatari dei contributi, sono infatti estranei alla gestione liquidatoria, che non amministra&nbsp; personale in quiescenza.<br />
In definitiva, qualunque onere continuativo di natura previdenziale, legato alle aspettative di vita del beneficiario, laddove previsto e disciplinato nell’<em>an</em>, nel <em>quantum</em> e nel <em>quomodo</em> da precise disposizioni di legge, può gravare solo su enti previdenziali o fondi di quiescenza appositamente destinati ad alimentarsi con la gestione del carico contributivo, che assicura la sostenibilità finanziaria in un arco di tempo indeterminato. In ogni caso, la fonte normativa che disciplina l’attribuzione di “vitalizi”, non correlati ad alcuna contribuzione previdenziale, necessita della precisa indicazione delle fonti di finanziamento, che garantiscano la sostenibilità senza compromettere gli equilibri di bilancio futuri.<br />
In sintesi, nessun intervento di tipo continuativo avente funzione impropriamente “previdenziale” può essere imputato alle risorse finanziarie destinate alla&nbsp; “liquidazione” dell’ente e alle sue attività residuali, poiché ciò è ontologicamente incompatibile con la chiusura della gestione liquidatoria e con il carattere necessariamente temporaneo della liquidazione.&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Deliberazione n.123/2015/PAR</p>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
La Corte dei conti</p>
<p>&nbsp;Sezione di controllo per la Regione siciliana<br />
&nbsp;</p>
<p>
nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 12 febbraio 2015&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;visto il D.L.gs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;visto il D.L.gs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;vista la legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;vista la richiesta di parere inoltrata dall’Assessore regionale dell’Economia con nota di prot. n.3365 in data 23 gennaio 2015 (prot. cc.460 del 23 gennaio 2015); &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;vista l’ordinanza n. 31/2015/CONTR. in data 30 gennaio 2015 con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;udito il relatore, &nbsp;Cons. Anna Luisa Carra,<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;ha emesso la seguente&nbsp;<br />
DELIBERAZIONE<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Con la nota in epigrafe, l’Assessore regionale dell’Economia ha chiesto un parere in merito&nbsp;<br />
alla possibilità di utilizzare quota-parte dei trasferimenti previsti dall’art. 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, destinati a far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell’Ente acquedotti siciliani (EAS), &nbsp;per corrispondere ai dipendenti in quiescenza del medesimo ente “trattamenti pensionistici integrativi e sostitutivi”, ritenuti dall’Assessore “previsti e dovuti”, sulla scorta di disposizioni normative e di un parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione.<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;In particolare, l’Assessore, dopo aver illustrato le norme regionali concernenti l’Ente acquedotti siciliani, ha premesso che, sulla scorta della delibera di Giunta Regionale n. 335 del 24 novembre 2011 “le competenze relative all’erogazione del trattamento pensionistico e/o sostitutivo dovuto al personale EAS in quiescenza e a quello che sarà collocato a riposo sono state ricondotte nell’ambito delle competenze della gestione residuale dell’EAS in liquidazione”; ha allegato, altresì, copia del parere reso dall’Ufficio legislativo e &nbsp;legale della Regione in relazione al quesito avanzato dal Ragioniere generale in ordine alla portata applicativa, nei confronti dei dipendenti dell’EAS in quiescenza, della norma contenuta nell’art.8, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 , che dispone il divieto di erogazione di trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostituivi.</p>
<p>****<br />
La Sezione ritiene di dover scrutinare, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’ammissibilità della richiesta di parere in relazione ai criteri stabiliti dalle Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei Conti per la Regione siciliana con delibera n. 1/2004 e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati, in ordine alla delimitazione del concetto di contabilità pubblica, da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;La richiesta di parere dell’Assessore regionale dell’Economia è ammissibile sotto il profilo soggettivo, &nbsp;ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.&nbsp;<br />
Sotto il profilo oggettivo, occorre, invece, verificare se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando, peraltro, esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (ex plurimis, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell’11 febbraio 2009).<br />
I pareri devono attenere, infatti, a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (ex multis, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).<br />
L’oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovverosia il “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).&nbsp;<br />
Nel caso in esame, ai fini della ammissibilità sotto il profilo oggettivo, il Collegio ritiene di dover scrutinare la richiesta di parere in esame delimitandone i confini rispetto alla complessa problematica che emerge dalla documentazione posta a corredo del quesito, in quanto la delibazione degli atti amministrativi in forza dei quali troverebbe fondamento la corresponsione dei trattamenti economici “integrativi e/o sostitutivi” esula dall’ambito generale ed astratto entro il quale si esplica l’attività consultiva della Corte, riguardando segmenti di attività gestionale concreta sottoposti alla cognizione e/o valutazione – a diverso titolo – di vari plessi giurisdizionali, chiamati a tutelare posizioni soggettive individuali ovvero più ampi interessi erariali.<br />
La risposta al quesito in esame, pertanto, non potrà neppure riguardare il contenuto del parere che l’Ufficio legislativo e legale della Regione ha reso nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ma solamente l’analisi delle disposizioni normative che, nella fattispecie, intercettano l’ambito della contabilità pubblica, incidendo sulla gestione finanziaria e sugli equilibri del bilancio regionale. Nei termini suesposti, pertanto, può essere esaminato il merito.<br />
L’art. 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, prevede, in un unico comma, che: ”Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell’Ente acquedotti siciliani nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso, è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro”.<br />
Con il quesito posto il Collegio è chiamato a chiarire se tra “ gli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell’Ente acquedotti siciliani” possano essere ricompresi anche quelli relativi alla corresponsione di “trattamenti pensionistici integrativi e sostitutivi” da corrispondere al personale dell’EAS in quiescenza.<br />
La risposta è in termini negativi. Infatti, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, a decorrere dal 1° settembre 2004 l’Ente acquedotti siciliani (EAS) è stato posto in liquidazione. Ai sensi del successivo art. 5-bis ( introdotto dall’art. 127, comma 71, della L.r. 28 dicembre 2004, n.17), “(…) Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell’Assemblea regionale siciliana e dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest’ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte ad eventuali saldi negativi. (…)”<br />
Orbene, nonostante il processo di “liquidazione” dell’ente si sia protratto per oltre dieci anni, non è revocabile in dubbio che l’attività liquidatoria coperta da autorizzazione legislativa non può che essere finalizzata alla definizione delle posizioni attive e passive dell’ente, prodromica alla chiusura della gestione ed alla realizzazione di un saldo ( positivo o negativo); di talchè si appalesa antitetico al concetto stesso di “liquidazione” ricondurvi tutte quelle posizioni giuridiche e/o economiche che generano oneri continuativi incompatibili con la cessazione dell’ente.&nbsp;<br />
&nbsp;Nessuna portata normativa può rivestire quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 24 novembre 2011, citata dall’Assessore dell’Economia nella richiesta di parere, secondo la quale “le competenze relative all’erogazione del trattamento pensionistico e/o sostitutivo dovuto al personale EAS in quiescenza e a quello che sarà collocato a riposo sono state ricondotte nell’ambito delle competenze della gestione residuale dell’EAS in liquidazione”: in disparte la circostanza che si tratta pur sempre di un atto amministrativo, ad avviso del Collegio appare chiaro ed univoco il disposto dell’art. 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che finalizza l’utilizzazione dei fondi recati dal limite decennale di impegno di 8000 migliaia di euro agli “oneri derivanti dalla messa in liquidazione” ed alla “residua gestione idrica”, nell’ambito della quale possono essere ricompresi i trattamenti economici del personale in servizio necessari per il funzionamento della gestione idrica residuale ma non certo quelli per provvidenze economiche a personale cessato o in quiescenza.<br />
Né, d’altra parte, i trattamenti economici derivanti dai rapporti pensionistici e previdenziali possono essere ricompresi tra &nbsp;“gli oneri derivanti dalla messa in liquidazione” , di cui alla norma sopracitata: gli stessi, posti a carico, ex lege, &nbsp;degli enti previdenziali destinatari dei contributi versati dal datore di lavoro e dai lavoratori nel corso dell’attività lavorativa ed assoggettati al regime giuridico proprio dei lavoratori iscritti al medesimo ente previdenziale, sono, infatti, estranei alla gestione liquidatoria, che non amministra &nbsp;personale in quiescenza; analogamente deve argomentarsi anche per gli altri non ben definiti “trattamenti pensionistici integrativi e sostitutivi” richiamati nella richiesta di parere, ovvero emolumenti continuativi fino ad ora posti a carico del bilancio dell’EAS, diversi dal trattamento di quiescenza fondamentale (a carico dell’INPS), che l’Assessore dell’Economia afferma essere “previsti” e “dovuti”: gli oneri continuativi, infatti, fuoriescono dall’alveo delle posizioni attive e passive di pertinenza di qualunque &nbsp;gestione liquidatoria che in nessun caso può assumerne il carico, in quanto ciò condurrebbe alla protrazione sine die della stessa liquidazione ed alla sostanziale inefficacia della disposizione normativa di cui all’art. 1 della legge 31 maggio 2004, n.9 che, invece, ha previsto la chiusura dell’EAS.<br />
&nbsp;Infatti, qualunque onere continuativo di natura previdenziale, legato alle aspettative di vita del beneficiario, laddove previsto e disciplinato nell’an, nel quantum e nel quomodo da precise disposizioni di legge, non può che gravare su enti previdenziali o fondi di quiescenza appositamente destinati ad alimentarsi con la gestione del carico contributivo, che assicura la sostenibilità finanziaria per l’erogazione delle provvidenze economiche in un arco di tempo indeterminato; in ogni caso, la fonte normativa che disciplina l’attribuzione di “vitalizi”, non correlati ad alcuna contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore e diversi, dunque, dall’istituto della “pensione integrativa”, previsto e disciplinato da fonti normative statali, necessita della precisa indicazione delle fonti di finanziamento stabili, che assicurino la sostenibilità finanziaria dell’intervento senza compromettere gli equilibri di bilancio futuri.<br />
&nbsp;Da ciò consegue, ad avviso del Collegio, che nessun intervento di tipo continuativo, avente funzione impropriamente “previdenziale” possa essere imputato alle risorse finanziarie destinate alla &nbsp;“liquidazione” dell’ente ed alle attività residuali del servizio idrico proprie dell’EAS, in quanto ontologicamente incompatibile con la chiusura stessa della gestione liquidatoria ed, in definitiva, con la chiara finalità della norma di cui all’art. 15 della legge n. 5 del 2014 citata. Le stesse “attività residuali del servizio idrico”, infatti, sono transitorie e destinate ad essere trasferite ad altri enti od organismi, in quanto il loro protrarsi a tempo indefinito impedisce la chiusura della gestione liquidatoria.<br />
Quanto sopra esaurisce l’oggetto specifico del quesito posto alla Sezione di controllo. Tuttavia, il Collegio ritiene di non potersi esimere dal richiamare ad un’attenta lettura della norma contenuta nella legge di assestamento del bilancio regionale n. 21 del 12 agosto 2014, &nbsp;che, tra le “ misure di contenimento della spesa” del titolo II, &nbsp;all’art. 8 &nbsp;recita: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l’Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 11, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci. ( commi 2,3,4, omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato).”<br />
Orbene, il contesto normativo in cui la disposizione si trova inserita ( legge di assestamento del bilancio regionale), il titolo sotto il quale la norma è rubricata ( misure di contenimento della spesa) e la lettera della legge che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, fa divieto di “erogare” trattamenti di previdenza integrativi e/o sostitutivi, costituiscono indici univoci della chiara volontà del legislatore regionale, chiamato in sede di assestamento del bilancio a calibrare le risorse finanziare per assicurarne l’equilibrio, di far cessare la corresponsione hic et nunc delle provvidenze economiche in questione, a meno che le stesse non siano sorrette da una “espressa” previsione legislativa statale o regionale che ne definisca ”ambito di applicazione”, “presupposti”, “entità” e relativa “copertura finanziaria” a carico dei rispettivi bilanci.<br />
Deve trattarsi, in sostanza, di una norma (non già di un mero atto amministrativo) non generica ma specifica, che disciplini l’istituto della provvidenza integrativa nel dettaglio, assistita da fonti di copertura stabili.<br />
Il corredo normativo che riguarda l’EAS, illustrato dall’Assessore nella richiesta di parere, ad avviso del Collegio, risulta privo dei sopracitati requisiti previsti dal legislatore regionale, come già, peraltro, rilevato dal Commissario dello Stato in una serie di impugnative succedutesi dal 2008 ad oggi tra le quali, in particolare, si annoverano quelle del 4 giugno e del 9 agosto 2014.<br />
P.Q.M.<br />
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria all’Amministrazione richiedente, all’Assessore dell’Economia.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015. &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il Relatore&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il Presidente<br />
&nbsp;(Anna Luisa Carra)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Maurizio Graffeo)</p>
<p>Depositato in Segreteria il 2 &nbsp;marzo 2015<br />
&nbsp; &nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Fabio Guiducci)</p>
<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-2-3-2015-n-123/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 2/3/2015 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.123</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi &#8211; Est. L. Stevanato Cooperativa Ca e B ( Avv.ti F. De Martini, L. Varisco) c/ Comune di Trento (Avv. A. Colpi); Euro &#038; Promos Group Soc.coop. P.A. (Avv.ti R. Paviotti, F. Paviotti ) sull&#8217;esclusione dalla gara per violazione degli obblighi verso i propri dipendenti Appalto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi  &#8211;  Est. L. Stevanato <br /> Cooperativa Ca e B ( Avv.ti  F. De Martini, L. Varisco) c/ Comune di Trento (Avv. A. Colpi); Euro &#038; Promos Group Soc.coop. P.A. (Avv.ti  R. Paviotti, F. Paviotti )</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara per violazione degli obblighi verso i propri dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalto – Orario lavorativo giornaliero – Contrattazione collettiva nazionale e territoriale – Deroga ex d.lgs.66/2003 – Ammissibilità – Offerta – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il superamento dell’orario di lavoro giornaliero e di conseguenza il mancato rispetto del Art. 8 del d.lgs.66/2003, costituisce causa di esclusione dalla gara di appalto. Per contro esiste la possibilità di procedere in deroga a tale principio, infatti, la contrattazione collettiva mediante la stipula di appositi contratti a livello nazionale con le organizzazioni sindacali  più rappresentative, consiste nell’unica eccezione possibile. D’altra parte è assolutamente necessaria l’acquisizione preventiva della volontà espressa dal sindacato e quindi dell’accordo sindacale  in sede di offerta tecnica, poiché in mancanza si  andrebbe a scontare la violazione  del succitato decreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 255 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Cooperativa Ca e B, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco De Marini e Lucia Varisco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Monica Carlin in Trento, via S. Maria Maddalena 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angela Colpi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trento, via Calepina 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Euro &#038; Promos Group Soc.Coop. P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio eletto presso questo Trga in Trento, via Calepina 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. n. 155490/2011/SP/R1/80.1 dd. 2.8.2012 dell&#8217;Ufficio Appalti del Comune di Trento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto dei servizi per la biblioteca comunale di Trento;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara, nella parte in cui demanda la procedura di verifica di congruità dell&#8217;offerta e di valutazione delle giustificazioni al Dirigente del Servizio competente dell&#8217;Amministrazione;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara dd. 3.5.2012 &#8211; terza seduta pubblica;<br />	<br />
&#8211; della richiesta di giustificazioni prot. n. 55030/18084 dd. 8.5.2012, della richiesta di precisazioni prot. n. 69042/18084/2011 dd. 5.6.2012 e del provvedimento di invito ad audizione prot. n. 83590/18084/2011 dd. 13.7.2012, atti tutti a firma del dirig<br />
&#8211; del verbale di audizione dd. 23.07.2012;<br />	<br />
&#8211; della relazione di verifica di congruità dell&#8217;offerta economica in data 1.8.2012;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara &#8211; sesta seduta riservata dd. 1.8.2012;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara &#8211; quarta seduta pubblica dd. 2.8.2012;<br />	<br />
&#8211; del diniego al rilascio di copia dell&#8217;offerta tecnica della controinteressata comunicata via e-mail in data 9.8.2012;<br />	<br />
&#8211; del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell&#8217;art. 6 del D.Lgs. n. 53/2010 sul preavviso di ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione;<br />	<br />
&#8211; ove occorrer possa, della determinazione del Dirigente Area Servizi Cittadino n. 70/1 del 6.2.2012 di nomina della Commissione, del verbale di gara &#8211; prima seduta pubblica dd. 7.2.2012, dei verbali di gara tutti, nonché di ogni altro atto presupposto, c<br />
e con i motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di data 11.10.2012 a firma del Dirigente Area Tecnica e del Territorio, di diniego di autotutela espressa dall&#8217;Amministrazione a seguito dell&#8217;informativa ex art. 243 bis Cod. Contratti;<br />	<br />
&#8211; ove occorrer possa, dei verbali di gara delle sedute riservate 15.3.2012, 22.3.2012, 27.3.2012, 4.4.2012 e 24.4.2012.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e di Euro &#038; Promos Group Soc. Coop. P.A.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Euro&#038;Promos Group Soc. Coop. P.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto dei servizi bibliotecari indetta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal Comune di Trento con bando del 25.11.2011.<br />	<br />
A conclusione del procedimento concorsuale, la ricorrente si è classificata al secondo posto e la controinteressata al primo posto. L’offerta di quest’ultima è stata quindi sottoposta al sub procedimento di verifica dell’anomalia, all’esito favorevole del quale essa è divenuta aggiudicataria dell’appalto.<br />	<br />
Da ciò il presente ricorso, con cui si deduce:<br />	<br />
1) violazione di legge (art. 84 d.lgs. 163/2006 e art. 38 del regolamento comunale), in quanto la commissione giudicatrice non sarebbe composta da membri esperti della materia e, conseguentemente, la verifica di congruità dell’offerta presentata dalla controinteresata è stata impropriamente demandata al responsabile del procedimento, peraltro nemmeno lui sufficientemente esperto sui costi del personale;<br />	<br />
2) violazione della lex specialis, in quanto essa prescrive che il personale da adibire al servizio bibliotecario dev’essere inquadrato nel terzo o nel quinto livello del CCNL, mentre la controinteressata ha previsto di utilizzare anche contratti di apprendistato;<br />	<br />
3) eccesso di potere sotto vari profili, in quanto nel procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata, questa ha più volte corretto ed aggiustato l’offerta che, invece, non sarebbe potuta essere modificata;<br />	<br />
4) eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’offerta della controinteressata non potrebbe considerarsi seria a causa dell’insignificante sua remunerabilità, ridotta allo 0,14%;<br />	<br />
5) eccesso di potere sotto vari profili, essendo mancata una verifica puntuale delle diverse giustificazioni offerte dalla controinteressata;<br />	<br />
6) violazione della lex specialis, in quanto la controinteressata intende adempiere alle prestazioni cui si è obbligata mediante il ricorso, non consentito, al lavoro supplementare;<br />	<br />
7) violazione del diritto di accesso agli atti richiesti dalla ricorrente.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, successivamente notificati, la ricorrente ha impugnato l’atto in data 11.10.2012, a firma del Dirigente Area Tecnica e del Territorio, di diniego di autotutela a seguito dell&#8217;informativa ex art. 243 bis d. lgs. 163/2006, estendendo ad esso le menzionate censure e deducendo ancora i vizi di illogicità, travisamento, contraddittorietà e non serietà dell’offerta presentata dalla controinteressata.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione comunale intimata, sia la controinteressata.<br />	<br />
Entrambe hanno controdedotto puntualmente alle censure avversarie.<br />	<br />
La controinteressata ha inoltre proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione di legge (artt. 86 e 87 d. lgs. 163/2006), in quanto la ricorrente non avrebbe indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza da rischio specifico ed aziendali;<br />	<br />
2) violazione di legge (art. 38 d.p.r. 445/2000), in quanto la ricorrente non avrebbe allegato all’offerta economica la fotocopia del documento di identità;<br />	<br />
3) violazione di legge (artt. 8 e 17 d. lgs. 66/2003), in quanto l’offerta tecnica della ricorrente prevedrebbe il superamento del limite giornaliero di sei ore continuative di lavoro del personale adibito al servizio bibliotecario.<br />	<br />
Ciò premesso e passando alle proprie valutazioni, il Collegio ritiene di dover procedere, nell’ordine logico, dall’esame del ricorso incidentale.<br />	<br />
Al riguardo, infatti, il Collegio fa propri i principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 4 del 7.4.2011, relativamente al rapporto tra il ricorso principale e il ricorso incidentale ed al loro corretto ordine di esame.<br />	<br />
In particolare, vale il principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall&#8217;amministrazione resistente.<br />	<br />
L&#8217;esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, soltanto qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità, e non è questo il caso.<br />	<br />
Dunque, col primo motivo del ricorso incidentale si sostiene dalla controinteressata aggiudicataria che la ricorrente non avrebbe indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza da rischio specifico ed aziendali e sarebbe dovuta essere, perciò, esclusa.<br />	<br />
La censura è però infondata, in quanto l’art. 23 del capitolato speciale d’appalto ha espressamente escluso l’esistenza di rischi interferenziali, mentre gli oneri di sicurezza per i rischi aziendali, cioè quelli destinati a garantire la sicurezza del personale dell’impresa appaltatrice, sono stati fissati direttamente ed inderogabilmente dallo stesso art. 23 del Capitolato speciale (al costo di euro 17.811,80 complessivi quinquennali) cosicché nessun obbligo di indicazione degli stessi incombeva ai partecipanti in sede di offerta.<br />	<br />
In disparte, poi, che secondo la giurisprudenza di questo Collegio (cfr. la sentenza 7.3.2013, n. 71) assume valore dirimente il fatto che la Stazione appaltante abbia predisposto ed allegato al bando di gara, per la compilazione dell’offerta economica, un modulo non recante la dichiarazione degli oneri della sicurezza, cosicché l&#8217;utilizzazione di detto modulo, cui le imprese partecipanti erano invitate “anche al fine di evitare esclusioni di natura formale” (così a pag. 19 del bando) non può ritorcersi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sull’esaustività di quel modulo. Inoltre, gli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici non prevedono la sanzione dell’esclusione per la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza, e nemmeno in tal senso dispone l’art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81 del 2008, con ciò implicitamente consentendo, ove necessario, la regolarizzazione della relativa documentazione (cfr., in termini, C.d.S., sez. III, 4.10.2012, n. 5203).<br />	<br />
Il primo motivo del ricorso incidentale è dunque infondato.<br />	<br />
Col secondo motivo si sostiene che la mancata allegazione all’offerta economica della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore costituirebbe causa di esclusione della ricorrente.<br />	<br />
Anche relativamente alla predetta censura , tuttavia, il Collegio osserva che una tale prescrizione non era prevista né dal bando di gara, né dal modulo fac simile di offerta economica allegato al bando.<br />	<br />
L’allegazione della fotocopia del documento di identità era bensì prescritta dal bando, relativamente alle dichiarazioni di inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 d. lgs. 162/2006, ma nemmeno in quel caso costituiva causa di esclusione, comportando solo l’obbligo di regolarizzazione (così a pag. 13 del bando di gara).<br />	<br />
A fortiori, quindi, tale omissione non poteva costituire causa di esclusione relativamente all’offerta economica.<br />	<br />
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale va perciò disatteso.<br />	<br />
E’ invece fondato il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui è stato dedotto che l’offerta tecnica della ricorrente prevede il superamento del limite giornaliero di sei ore continuative di lavoro del personale adibito al servizio bibliotecario, in violazione degli artt. artt. 8 e 17 d. lgs. 66/2003.<br />	<br />
In effetti, la stazione appaltante si era accorta di tale elemento critico dell’offerta tecnica della ricorrente ed aveva chiesto, in data 28.3.2012, chiarimenti in merito, senza peraltro assumere alcuna successiva decisione al riguardo.<br />	<br />
La ricorrente replica sul punto rilevando che solo due dipendenti incorrono in eccesso di orario continuativo, che si tratta di mansioni non ripetitive né monotone e che, comunque, la prescrizione legislativa è derogabile mediante apposito accordo sindacale che sarà stipulato se le verrà aggiudicato l’appalto.<br />	<br />
Sennonché, si tratta di considerazioni non persuasive.<br />	<br />
La norma (art. 8 del d.lgs. 8.4.2003, n. 66) invero prescrive tassativamente che “<i>Qualora l&#8217;orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo</i>”.<br />	<br />
E’ vero che l’art. 17 della stessa legge consente che la disposizione possa essere derogata “<i>mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</i>”.<br />	<br />
Sennonché, è pacifico che nella fattispecie nessun contratto collettivo derogatorio è stato stipulato nel momento in cui la ricorrente ha presentato la propria offerta tecnica.<br />	<br />
D’altra parte, il contratto collettivo derogatorio non è nella disponibilità della ricorrente, essendo evidentemente condizionato alla condivisione della controparte sindacale, la cui volontà in merito non può certamente essere data per acquisita, prima che sia manifestata.<br />	<br />
Dunque, l’accordo sindacale derogatorio avrebbe dovuto precedere l’offerta tecnica poiché, in mancanza, essa sconta la violazione del citato art. 8 del d. lgs. 66/2003.<br />	<br />
Tale violazione di legge è rilevante e costituiva causa di esclusione dalla gara della ricorrente, poiché l’art. 8 del capitolato speciale prescrive che “<i>l’appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi versi i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro</i>”, mentre il bando di gara prevede che “<i>le disposizioni del capitolato speciale di appalto costituiscono condizioni minime inderogabili…sono escluse dalla gara le offerte che si discostino dalle relative disposizioni…</i>” (così a pag 19).<br />	<br />
In conclusione, il ricorso incidentale si rivela fondato per tale aspetto e, conseguentemente, il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, in quanto la ricorrente sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura concorsuale e viene meno, quindi, l’interesse a sindacarne l’esito.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione degli esiti non perspicui dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-123/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-17-4-2013-n-123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-17-4-2013-n-123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-17-4-2013-n-123/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.123</a></p>
<p>Pres. L. Monticelli &#8211; Est. G. Flaim Teicom Costruzioni Generali (Avv. C. Catelli) c/ Università degli studi di Cagliari (Avvocatura Distrettuale); Elettro Installazioni Sarde S.r.l. ( Avv.ti G. Zucca,S. Pinna) sull&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di richiedere l&#8217;integrazione della documentazione mancante, qualora la stessa induca in errore i partecipanti all&#8217;utilizzo di modelli non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-17-4-2013-n-123/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-17-4-2013-n-123/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Monticelli &#8211;  Est.  G. Flaim<br /> Teicom Costruzioni Generali (Avv. C. Catelli) c/ Università degli studi di Cagliari (Avvocatura Distrettuale); Elettro Installazioni Sarde S.r.l. ( Avv.ti G. Zucca,S. Pinna)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di richiedere l&#8217;integrazione della documentazione mancante, qualora la stessa induca in errore i partecipanti all&#8217;utilizzo di modelli non previsti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.- Procedura negoziata &#8211; Invito- Utilizzo modelli predisposti dalla P.A. – Induzione in errore- Integrazione documentazione- Obbligo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La formulazione della lettera di invito e il modulo predisposto dalla P.A. per la partecipazione alla procedura possono non contemplare specificamente la dichiarazione ex art.118 II comma del DPR 207/2010. Qualora l’amministrazione inviti all’utilizzo di modelli per le dichiarazioni obbligatorie, non richieste dalla stazione appaltante, tali da indurre in errore i partecipanti,gli stessi  rimarranno comunque validi e operanti con conseguente obbligo da parte dell’amministrazione di richiedere l’integrazione mancante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 221 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p>Teicom Costruzioni Generali Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Castelli, con domicilio eletto presso Carlo Castelli in Cagliari, via Farina 44; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Universita&#8217; degli Studi di Cagliari, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Elettro Installazioni Sarde Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Silvio Pinna, Giovanni Zucca, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero N.65; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per &#8220;lavori straordinari di adeguamento normativo delle cabine elettriche Mt/Bt di Cagliari e Monserrato&#8221; di cui alla nota prot. n.4981/2013 -IX/2 del 27.2.2013 sottoscritta dal Coordinatore della Direzione Amministrativa &#8211; Gare d&#8217;Appalto della Università degli Studi di Cagliari;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata di cui alla nota prot. 5346/2013 IX/2 del 4.3.2013 sottoscritta dal Coordinatore della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti Settore Gare d&#8217;Appalto Lavori Pubblici della U<br />
&#8211; del provvedimento di diniego di procedere in autotutela di cui alla nota prot. 6161/2013 del 13.3.2013 sottoscritta dal Dirigente della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti Settore Gare d&#8217;Appalto Lavori Pubblici della Università degli Studi di Caglia<br />
e con successivi motivi aggiunti depositati l&#8217;8.4.2013 degli stessi atti.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi di Cagliari e di Elettro Installazioni Sarde Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Castelli, Pinna e avv. dello Stato Caput;</p>
<p>è stata contestata la mancata produzione della dichiarazione ex art. 118 DPR 207/2010 per “prezzo invariabile” trattandosi di lavori “a corpo”;<br />	<br />
però il modello predisposto dalla PA, contenente tutte le dichiarazioni ritenute obbligatorie e previste dal bando al punto 2 e seguenti (pagg. 3, 4 e 5), non menziona la dichiarazione prevista, a pena di inammissibilità, dall’art. 118 del Regolamento;<br />	<br />
preme far rilevare che l’art. 53 comma 4 del Codice 163/2006, con disposizione “sostanziale” già dispone , ex lege, che “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione”;<br />	<br />
quindi il legislatore, con norma primaria, integra comunque l’accordo contrattuale (del contratto a corpo) , a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione, specifica sul punto, da parte del partecipante;<br />	<br />
la disposizione sostanziale è quindi operativa, in quanto avente valenza obbligatoria, a prescindere dalla conforme dichiarazione del partecipante.<br />	<br />
La previsione della “dichiarazione” da allegare all’offerta è contenuta nel Regolamento (norma secondaria), quale “modalità” concreta di garanzia della conoscenza e di consapevolezza.<br />	<br />
Il profilo “eterointegrativo” va riconosciuto in base alla disposizione “sostanziale” sussistente a monte.<br />	<br />
Nel caso di specie la formulazione della lettera di invito e il modulo predisposto dalla PA per la partecipazione non contemplava specificamente la dichiarazione ex art. 118 2° comma del DPR 207/2010; <br />	<br />
e l’ Amministrazione invitava l’utilizzo dei “modelli” per le dichiarazioni obbligatorie per legge.<br />	<br />
Ciò ha determinato un notevole “affidamento” da parte dei partecipanti che hanno utilizzato i modelli di partecipazione alla gara (tanto che, nel caso di specie, 13 su 14 partecipanti alla gara –seguendo i modelli- non hanno prodotto questa dichiarazione).<br />	<br />
Sul punto va considerato che il principio di affidamento, formalmente elevato al rango di principio generale dell&#8217;azione amministrativa dall&#8217;art. 1 comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, impedisce che sul cittadino possano ricadere gli errori dell&#8217;Amministrazione (cfr. CS V 9 settembre 2011 n. 5073; v anche T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I del 25 novembre 2010 n. 2626).<br />	<br />
Trattandosi di dichiarazione non richiesta dalla stazione appaltante (contrariamente alla previsione del Regolamento), né nella lettera di invito, né nei modelli di partecipazione, per causa dell’Amministrazione i partecipanti non hanno prodotto (redigendo il modulo) tale dichiarazione;<br />	<br />
rimane comunque valida e operante la disposizione sostanziale posta a monte dal legislatore;<br />	<br />
con conseguente obbligo di richiedere l’integrazione (della dichiarazione pretermessa e richiesta dal Regolamento), in quanto è la stessa Amministrazione che ha indotto in errore i partecipanti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto: <br />	<br />
a) sospende l’esclusione impugnata e gli atti successivi;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2013 .<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-17-4-2013-n-123/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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