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	<title>1228 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1228 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Comune di Giugliano (Avv. Giuseppe Russo) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) e Commissario straordinario ex art. 1, co. 2, L. 1/2011 (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di ENEL distribuzione SpA sull&#8217;annullamento del bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Comune di Giugliano (Avv. Giuseppe Russo) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) e Commissario straordinario ex art. 1, co. 2, L. 1/2011 (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di ENEL distribuzione SpA</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle in Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – D.L. 195/2009 – Individuazione del Comune di Giugliano  come sito per l’impianto – Questione di legittimità costituzionale – Violazione dell’art. 3, 32 e 97 Cost. per contrasto con il D.L. 61/2007 – Manifesta infondatezza – Sussiste – Ragioni.  </p>
<p>2. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – Potere del commissario straordinario di indire la gara – Sussiste – Ragioni – D.L. 196/2010.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – Indizione di una gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori &#8211; Mancata preventiva definizione delle tecnologie da utilizzarsi e di un piano stralcio sui rifiuti da destinare all’impianto – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Rifiuti – Costruzione di un termovalorizzatore – Individuazione del Comune di Giugliano come sito per l’impianto – Potere del Commissario straordinario – Violazione del D.L. 133/2014 cd. “Sblocca Italia” – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 3, 32 e 97 Cost., dell’art. 10, co. 6-bis, D.L. 195/2009 nella parte in cui, individuando nel Comune di Giugliano il territorio destinato alla realizzazione di un termovalorizzatore, si porrebbe in contrasto con il precedente D.L. 61/2007 recante il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale dei rifiuti in tale territorio e altri comuni confinanti. Ciò perché nulla impedisce al Legislatore di innovare o modificare la disciplina di pari rango e perché lo stesso D.L. 61/2007 si riferisce con tutta evidenza alle discariche ed agli altri interventi straordinari adottati per superare l’emergenza della Regione Campania nel settore rifiuti.</p>
<p>2. In ordine al bando di gara indetto dal Commissario Straordinario avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di costruzione del termovalorizzatore di Giugliano, deve ritenersi infondato il ricorso in cui si faccia contestazione del decreto di nomina del Commissario per violazione del D.L. 90/2008 che affidava al Sottosegretario di Stato il potere di disporre la realizzazione di tale impianto, atteso che tale norma è stata superata dal sopravvenuto D.L. 196/2010, che ha affidato al Presidente della Regione, ed ai commissari straordinari da esso designati, il compito di individurare le aree interessate.</p>
<p>3. Deve ritenersi legittima l’indizione di una gara per l’affidamento della progettazione e costruzione di un termovalorizzatore avvenuta in assenza di disposizioni del bando sulle tecnologie da utilizzarsi e in mancanza di un piano stralcio che definisca proprietà, qualità e quantità dei rifiuti da trattare, laddove tale gara preveda una fase di dialogo competitivo finalizzata ad individuare in concerto tra le imprese e l’Amministrazione le tecnologie più adatte e la stessa realizzazione dell’impianto sia subordinata alla redazione del piano stralcio.</p>
<p>4. Deve ritenersi infondato il ricorso avverso il bando di gara per l’affidamento dei lavori di progettazione e costruzione di un termovalorizzatore con cui sia censurata la violazione del D.L. 133/2014 cd. “Sblocca Italia” che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare con decreto gli impianti di smaltimento dei rifiuti da realizzarsi atteso che tale norma non ha abrogato il D.L. 196/2010 che attribuiva tale funzione al Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Campania, ferme restando le eventuali determinazioni adottate dal Capo del Governo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5691 del 2014, proposto da:<br />
Comune di Giugliano in Campania, in persona dei commissari straordinari p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Cesario Console, 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Napoli, presso l’Avvocatura regionale, alla via S. Lucia, 81; Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Enel distribuzione S.p.A., non costituita; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del bando di gara CIG 528187444f, pubblicato il 6 ottobre 2014, per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle in Campania, nonché, ove necessario, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 27 febbraio 2012.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in epigrafe, notificato in data 7 novembre 2014 e depositato il 18 seguente, il Comune di Giugliano in Campania ha impugnato il bando di gara, pubblicato il 6 ottobre 2014 sulla GURI, 5^ serie speciale, emesso dal Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011 e dPGRC n. 55 del 2012, per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle nella regione Campania. A sostegno della domanda di annullamento del suddetto bando nonchè, ove necessario, <i>in parte qua</i>, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 27 febbraio 2012, l’ente territoriale ha dedotto sette motivi di diritto, così rubricati:<br />
1) violazione degli artt. 3, 32, 97, 114 e 118 Cost., anche in relazione all’art. 3 del D.L. 11.5.2007, n. 61, convertito con L. 5.7.2007, n. 87;<br />
2) violazione dell’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123;<br />
3-4) violazione dell’art. 10, comma 6 bis, del D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con L. 26.2.2010, n. 26, dell’art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito con L. 24.1.2011, n. 11, e del D.P.G.R.C. del 27.2.2010, n. 55;<br />
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 216 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, del D.M. 5.2.2013, degli artt. 177 e ss. del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 e dell’art. 13 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n. 2008/98/CE – eccesso di potere e carenza di istruttoria;<br />
6) violazione dell’art. 10, comma 6 bis, del D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con L. 26.2.2010, n. 26, e dell’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123;<br />
7) violazione dell’art. 35 del D.L. 12.9.2014, n. 133 – eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha eccepito la tardività dell’impugnazione, nella parte riferita al decreto del Presidente della Giunta n. 55 del 27.2.2012, concludendo comunque con richiesta di rigetto del ricorso anche nel merito per l’infondatezza delle censure.<br />
Si è costituito in resistenza, col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Commissario straordinario ex art. 1, comma 2, L. n. 1/2011, autorità emanante il bando in contestazione, con memoria difensiva in cui ha controdedotto ai motivi proposti <i>ex adverso</i>.<br />
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Comune di Giugliano in Campania ha impugnato il bando di gara, pubblicato il 6 ottobre 2014 sulla GURI, 5^ serie speciale, emesso dal Commissario straordinario – nominato ex art. 1, comma 2, della L. n. 1/2011 con decreto PGRC n. 55 del 27.2.2012, per l&#8217;affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di un termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle nella regione Campania<br />
1.1. Col primo motivo, l’ente ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6 bis, del D.L. 30.12.2009, n. 195 – comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26 e successivamente sostituito dall&#8217;art. 1-bis, comma 5, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 – posto a base del bando di gara impugnato. Secondo l’assunto attoreo, la contestata disposizione – laddove prevede che “<i>Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall&#8217;articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l&#8217;impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.</i>” – si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 32, 97, 114 e 118 della Costituzione. In particolare, la scelta di localizzare l’impianto sul territorio comunale sarebbe arbitraria ed irragionevole, non essendo state evidenziate le ragioni del superamento della specifica e straordinaria tutela ambientale in precedenza attribuita alle aree individuate dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11. maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni con L. 5 luglio 2007, il quale stabilisce quanto segue: “<i>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell&#8217;area «Flegrea» &#8211; ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» &#8211; e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti</i>”.<br />
1.2. Va premesso che, come si evince da quanto appena descritto, la scelta di localizzare l’intervento nel territorio dell’ente ricorrente è stata effettuata non in via amministrativa ma con l’evocato D.L. 30.12.2009, n. 195, come modificato in sede di conversione, che pertanto, in tale parte, si connota indubbiamente come cd. legge-provvedimento, venendo in rilievo disposizioni normative aventi un contenuto non generale ed astratto ma concreto e particolare. Invero, come più volte chiarito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 289 del 2010, n. 267 del 2007, n. 429 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 del 1989), non può ritenersi preclusa né alla legge ordinaria né a quella di fonte regionale la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie di regola affidati all’autorità amministrativa, fermo restando il sindacato sul rispetto dei principi di ragionevolezza e di non arbitrarietà, affinché le stesse non costituiscano uno strumento per disporre ingiustificate disparità di trattamento.<br />
1.3. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, la questione è inammissibile con riferimento agli artt. 114 e 118 Cost., non essendo state esposte le ragioni del preteso contrasto con tali articoli, mentre è manifestamente infondata con riguardo alle restanti norme costituzionali evocate, in quanto la scelta compiuta dal legislatore non si palesa manifestamente illogica o arbitraria né lesiva dei valori dalle stesse tutelati.<br />
In primo luogo, deve osservarsi che non è ravvisabile un reale contrasto della norma in contestazione con la disciplina contenuta nel D.L. 11 maggio 2007, n. 61. Premesso che nulla impedisce al legislatore di innovare o modificare la precedente disciplina di pari rango, la normativa di salvaguardia contenuta nell’art. 3, nel vietare per il futuro la localizzazione nei territori ivi specificati di ulteriori “<i>siti di smaltimento finale di rifiuti</i>”, si riferisce con tutta evidenza alle discariche ed agli altri interventi straordinari adottati per superare l&#8217;emergenza, in quel periodo giunta al culmine, nel settore dei rifiuti nella regione Campania, ma non impedisce la realizzazione di un termovalorizzatore secondo le metodiche scientifiche più avanzate, il quale si pone, secondo le definizioni utilizzate dal codice dell’ambiente (cfr. art. 182, comma 1), come un impianto di recupero che utilizza i rifiuti per la produzione di energia. Peraltro, la pericolosità delle attuali condizioni in cui i rifiuti sono stoccati, sia per il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sia per le nocive emissioni in atmosfera a seguito di incendi dolosi, è stata posta a base della procedura di infrazione (n. 2007/2195) contestata all’Italia per violazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio 5/4/2006/12/CE. Sotto questo profilo, la scelta di localizzare l’impianto nel Comune di Giugliano in Campania non appare irragionevole, considerato che, come riconosciuto dallo stesso ente ricorrente, la maggiore quantità di eco-balle da eliminare è posta proprio sul territorio comunale e nelle aree limitrofe, con conseguente riduzione dei costi e dei rischi connessi al loro trasporto in siti più lontani. In tale prospettiva, un siffatto impianto, se progettato “<i>mediante l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell&#8217;ambiente”,</i> come stabilito dall’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123 – quale la tecnologia del “<i>gassificatore con torceal plasma</i>”, che, in assenza di combustione di tipo ossidativo, non comporta emissioni in atmosfera, (come osservato dal commissario straordinario nella memoria depositata il 24.12.2014) – si pone esso stesso come valido strumento per avviare una completa bonifica dei siti attualmente occupati dall’accumulo di eco-balle.<br />
2. Con il secondo motivo si assume che:<br />
&#8211; le disposizioni fondanti i poteri di nomina del commissario (art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.L. n 196/2010), richiamati nel decreto di investitura n. 55 del 27.2.2012, non sarebbero applicabili per la realizzazione dell’opera<i>de qua</i>;<br />
&#8211; sarebbe stato violato l’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123, che individuerebbe il Sottosegretario di Stato come soggetto attuatore dell’intervento;<br />
&#8211; al momento della nomina del commissario straordinario sarebbe stato ancora vigente il comma 6 bis dell’art. 10 del D.L. n. 195 del 2009, che individuava due possibili territori (Giugliano e Villa Literno) per l’insediamento dell’impianto.<br />
2.1. Come eccepito dalla difesa dell’amministrazione regionale, le suesposte censure, in quanto tardivamente dirette a mettere in discussione il decreto n. 55 del 2012, pubblicato sul BURC del 10.6.2012, sono inammissibili.<br />
2.2. Le doglianze sono comunque anche infondate.<br />
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 14.7.2008, n. 123, “<i>Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un&#8217;effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell&#8217;ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania.</i>”<br />
A sua volta, il successivo art.1 del D.L. 26 novembre 2010 n. 196, recante “<i>Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti</i>”, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, per quanto d’interesse nel presente giudizio, così statuisce, rispettivamente, ai commi 2 e 2 bis:<br />
&#8211; “<i>Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già pos<br />
&#8211; “<i>Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in es<br />
2.3. Ciò posto, osserva il Collegio che i primi due rilievi attorei sono smentiti dal chiaro dettato letterale delle norme, succedutesi nel tempo, non essendovi dubbio che il Presidente della regione Campania, al quale sono state conferite “<i>le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato</i>”, aveva il potere di nominare un commissario straordinario proprio al fine di attivare la procedura di <i>project financing </i>diretta a selezionare il soggetto deputato alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto del bando impugnato.<br />
2.4. Circa l’ultimo aspetto dell’assunto ricorsuale, posto che il comma 6 bis dell’art. 10 del D.L. 30.12.2009, n. 195, è stato sostituito dall&#8217;art. 1-bis, comma 5, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 – il cui contenuto testuale è già stato sopra riportato (al capo 1.) – è agevole rilevare che la scelta sopravvenuta, compiuta direttamente dal legislatore, di allocare l’opera proprio nel territorio del Comune di Giugliano, vale a superare solo le procedure in precedenza stabilite per la localizzazione dell’intervento in via amministrativa (che richiedevano la previa intesa con le Province di Napoli e Caserta e la consultazione dei due comuni interessati), lasciando fermi i restanti poteri conferiti al commissario straordinario con il citato decreto n. 55 del 27 febbraio 2012.<br />
3. Coi tre motivi seguenti, i quali possono trattarsi congiuntamente stante l’unitarietà della prospettazione, parte ricorrente contesta l’omesso svolgimento di tutta una serie di attività previste dalla normativa già richiamata e dal decreto n. 55/2012 e per il conseguente vizio di difetto di istruttoria sotto vari profili. In particolare, si imputa all’autorità emanante di non aver previamente:<br />
a) scelto la tipologia dell’impianto;<br />
b) adottato il piano stralcio, con l’acquisizione del parere di valutazione ambientale strategica e la successiva sottoposizione alla Giunta regionale per l’approvazione;<br />
c) verificato le caratteristiche delle balle, la loro idoneità ad essere smaltite quale “<i>combustibile derivato da rifiuti</i>” (CDR) ed il regime proprietario delle stesse;<br />
d) valutato l’eventuale disponibilità di aree alternative a quella individuata (di proprietà dell’ENEL), che non sarebbe idonea allo scopo in quanto posta in prossimità di centri abitati.<br />
3.1. Ritiene il Collegio che le questioni sollevate, ancorchè in parte meritevoli di considerazione ai fini del successivo sviluppo delle funzioni assegnate al commissario straordinario, ancora <i>in itinere</i>, non sono tali da invalidare il gravato bando, giacchè il parallelo svolgimento delle segnalate attività risulta compatibile con l’attuazione della procedura di finanza di progetto in argomento.<br />
Invero, la gara risulta strutturata attraverso lo svolgimento di una prima fase di dialogo competitivo, il cui modulo organizzativo non risulta specificamente contestato dal ricorrente. Giova rammentare, al riguardo che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 (richiamato anche dall’art.153, comma 16, in materia di finanza di progetto), la stazione appaltante può ricorrere a tale sistema in relazione alla complessità dell’opera da realizzare, quando<br />
<i>“- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all&#8217;articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o &#8211; non è oggettivamente in grado di specificare l&#8217;impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all&#8217;individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all&#8217;analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche</i>.”<br />
Come chiarito dalla stazione appaltante, il sistema del dialogo competitivo, che comporta una continua interazione tra ditte partecipanti ed amministrazione aggiudicatrice, è stato prescelto proprio al fine della “<i>ricerca di soluzioni tecnicamente idonee ed efficienti e di soluzioni che possano risolvere e superare le problematiche di carattere finanziario e che consentano, pertanto, la realizzazione dell’opera a cura e spese dell’aggiudicatario con riconoscimento a favore dello stesso, quale unico corrispettivo, del diritto di gestire il termovalorizzatore per il periodo contrattualmente previsto</i>” (pag. 3 del documento descrittivo allegato al bando).<br />
3.2. La peculiare strutturazione della gara consente quindi di superare la prima obiezione formulata dal ricorrente (sopra individuata alla lettera a), in quanto il commissario straordinario sarà in grado di addivenire alla scelta della soluzione tecnologica più idonea, garantendo nel contempo la “<i>salvaguardia della salute della popolazione e dell&#8217;ambiente</i>”, secondo quanto stabilito dal già citato art. 8, comma 1 bis, del D.L. n. 90 del 2008, solo al termine della prima fase di dialogo competitivo, ponendola poi a base delle successive fasi della procedura.<br />
3.3. Allo stesso modo, quanto al punto sub b), una volta definite le caratteristiche tecniche e la taglia dell’impianto di termovalorizzazione, la stessa autorità potrà avviare la doverosa redazione del piano stralcio, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, alla stregua di quanto previsto dal decreto n. 55 del 2012. Infatti, come può leggersi in quest’ultimo, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), pubblicato sul BURC n. 5 del 24.1.2012, “<i>in considerazione dell’assenza, allo stato, di informazioni amministrative, giuridiche e tecniche adeguate in merito, tra l’altro alla definizione della “</i>proprietà<i>” dei rifiuti stoccati, alla valutazione attendibile della quantità dei rifiuti da trattare, della loro composizione chimica e del conseguente valore del potere calorifico, ha rinviato all’adozione di un piano stralcio specifico la formulazione, previa definizione degli aspetti critici in menzione, della soluzione adeguata, dal punto di vista della fattibilità tecnologica e della sostenibilità ambientale ed economica</i>”. A tal fine, pertanto, il Presidente della Giunta regionale della Campania ha nominato il detto commissario straordinario, subordinando “<i>la realizzazione</i>” dell’impianto di trattamento termico per il definitivo recupero e smaltimento dei rifiuti in questione alla redazione del citato strumento pianificatorio.<br />
3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono vanno disattese anche le doglianze compendiate alle lettere c) e d) giacchè la definizione dei segnalati aspetti critici riguardanti i rifiuti stoccati e la scelta finale dell’area ove costruire l’impianto potranno trovare adeguata collocazione all’interno del già citato piano stralcio. All’uopo, peraltro, come evidenziato nella documentazione allegata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato (cfr. relazioni del 15.5.2012, del 31.8.2012 e del 23.10.2012), pur segnalando la carenza di idonee risorse finanziarie (cfr. sul punto delibera n. 474 del 6.9.2012 della Giunta regionale), l’organo straordinario risulta già essersi attivato, procedendo:<br />
&#8211; ad un primo aggiornamento della stima della quantità dei rifiuti stoccati (circa 5.577.705 tonnellate, come da tabella riportata nel documento descrittivo allegato al bando di gara) e del censimento dei 23 siti interessati;<br />
&#8211; all’inizio delle attività di caratterizzazione di alcuni campioni di rifiuti (in data 5.6.2012 è stata rilasciata autorizzazione del Presidente del Tribunale di Napoli per le balle sequestrate e nel mese di febbraio 2013, a seguito di procedura ad evide<br />
&#8211; alla richiesta di un parere dell’Avvocatura dello Stato sulla proprietà delle balle stoccate nel periodo 2001-2005 (anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.290/2010).<br />
Parallelamente sono state verificate le varie ipotesi per l’individuazione della concreta area ove localizzare l’impianto, con l’acquisizione, da ultimo, della manifestazione di interesse alla vendita di un’area industriale (riportata in catasto al foglio 58, particella 247, cat. D1, di 82.232 mq.) di proprietà dell’ENEL (cfr. nota dell’11 settembre 2014), sulla quale attualmente insiste una centrale termoelettrica da riconvertire.<br />
A tale ultimo riguardo, il ricorrente si è limitato a dedurre solo genericamente l’inidoneità del sito, in quanto sarebbe posto in prossimità del centro abitato, senza tuttavia allegare alcun elemento di prova, sicché siffatta doglianza si palesa inammissibile.<br />
3.5. Concludendo sul punto, ritiene il Collegio che l’approfondimento di tutte le problematiche sopra evidenziate debba trovare puntuale definizione in sede di formazione del piano stralcio, in ottemperanza al decreto n. 55 del 2012. Va, pertanto, ribadito che l’indizione della gara in esame non è di per sé incompatibile con la predisposizione dello strumento pianificatorio, in quanto il sistema del dialogo competitivo può essere utile a individuare le soluzioni tecnologiche e finanziare più idonee, fermo restando l’obbligo del commissario straordinario di completare tutte le necessarie attività propedeutiche e di effettuare le scelte amministrative di propria competenza prima del passaggio alla seconda fase della procedura.<br />
4. Non merita accoglimento neanche il motivo rubricato al n. 6, ove il Comune di Giugliano lamenta che il bando non chiarisce che l’impianto dovrà smaltire i soli “<i>rifiuti già prodotti e stoccati</i>”, alla stregua di quanto disposto dal ripetuto art. 10, comma 8 bis, del D.L. n. 196 del 2009, e non anche quelli ancora da produrre.<br />
Invero, lo stesso ente ricorrente ha esposto che la formulazione del precedente bando – impugnato dal altri comuni – facendo riferimento allo smaltimento “<i>dei rifiuti solidi urbani esclusivamente provenienti da Giugliano e dai comuni limitrofi all’impianto</i>” – poteva ingenerare equivoci al riguardo ed è stato pertanto correttamente eliminato nella nuova versione.<br />
5. Con l’ultimo mezzo, l’instante lamenta la violazione dell’art. 35 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, cd. “<i>decreto sblocca Italia</i>”, laddove attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di individuare, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare.<br />
La censura è infondata.<br />
Precisato che l’originaria versione dell’articolo 35 è stata sostituita in sede di conversione dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014 n. 164, il Collegio si limita ad osservare sul punto che la normativa sopravvenuta non ha abrogato le previsioni, sopra richiamate, poste a base delle attribuzioni assegnate al commissario straordinario nominato dal Presidente della regione Campania, né è incompatibile con lo speciale regime giuridico conferito alla procedura concernente l’impianto da realizzare nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, ferme restando, naturalmente, le eventuali successive determinazioni che saranno adottate dal Capo del Governo.<br />
6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.<br />
In considerazione della peculiarità, novità e complessità della controversia sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte soccombente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2015-n-1228/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/3/2012 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-3-2012-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-3-2012-n-1228/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/3/2012 n.1228</a></p>
<p>Va nominato un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare resa su diniego trasferimento ad altra sede (reimpiego in aree civili di militare dichiarato non idoneo al servizio), perché provveda all’esecuzione in sostituzione dell’Amministrazione, fermo restando che preliminarmente dovrà accertarsi l’eventuale adozione medio tempore di provvedimenti espressi (nel qual caso,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-3-2012-n-1228/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/3/2012 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-3-2012-n-1228/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/3/2012 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va nominato un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare resa su diniego trasferimento ad altra sede (reimpiego in aree civili di militare dichiarato non idoneo al servizio), perché provveda all’esecuzione in sostituzione dell’Amministrazione, fermo restando che preliminarmente dovrà accertarsi l’eventuale adozione medio tempore di provvedimenti espressi (nel qual caso, come è ovvio, non si darà corso all’attività commissariale); in ogni caso, che l’esecuzione ancora da compiersi deve avere a oggetto il mero riesame delle pretese patrimoniali dell’istante e l’adozione di provvedimenti espressi al riguardo, non avendo mai la Sezione positivamente accertato né affermato l’effettiva fondatezza di dette pretese. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01228/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05023/2009 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 5023 del 2009, proposto dal signor <b>Luca Sinesio FELEPPA</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Mazzoli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Parioli, 44,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12, 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II nr. 1898/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE.	</p>
<p>Visti gli artt. 59 e 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 3491 del 7 luglio 2009 e 28 dell’11 gennaio 2011, nonché l’ulteriore istanza di esecuzione presentata dall’appellante;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Udito l’avv. Mazzoli per l’appellante;	</p>
<p>Rilevato che, malgrado quanto rappresentato dalla difesa erariale nella propria memoria di replica, a tutt’oggi non risulta adottato alcun provvedimento espresso in esecuzione delle statuizioni cautelari di questa Sezione per la parte indicata nella citata ordinanza nr. 28 del 2011;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che va nominato un Commissario ad acta perché provveda all’esecuzione in sostituzione dell’Amministrazione, fermo restando che preliminarmente dovrà accertarsi l’eventuale adozione medio tempore di provvedimenti espressi (nel qual caso, come è ovvio, non si darà corso all’attività commissariale);<br />	<br />
Precisato, in ogni caso, che l’esecuzione ancora da compiersi deve avere a oggetto il mero riesame delle pretese patrimoniali dell’istante e l’adozione di provvedimenti espressi al riguardo, non avendo mai la Sezione positivamente accertato né affermato l’effettiva fondatezza di dette pretese;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza di esecuzione, nei limiti innanzi precisati, e nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato o un funzionario dallo stesso delegato, al quale assegna per l’esecuzione il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (con salvezza degli accertamenti preliminari di cui in premessa).	</p>
<p>Tenuto conto della peculiarità della vicenda che occupa, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-3-2012-n-1228/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/3/2012 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1228</a></p>
<p>Va sospesa la chiusura dell’attività recettiva a carattere alberghiero – residence (limitatamente ad un piano) svolta presso uno stabile in Roma, nell&#8217;attesa di una verificazione da effettuarsi sul luogo da parte del Corpo dei Vigili del fuoco, per valutare la esaustività di lavori imposti. (G.S.) N. 01228/2011 REG.PROV.CAU. N. 04193/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la chiusura dell’attività recettiva a carattere alberghiero – residence (limitatamente ad un piano) svolta presso uno stabile in Roma, nell&#8217;attesa di una verificazione da effettuarsi sul luogo da parte del Corpo dei Vigili del fuoco, per valutare la esaustività di lavori imposti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01228/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04193/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4193 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Donati Liviana </b> e dalla società <b>Residence Aurelia Antica s.r.l., </b>in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonino Strano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Aureliana n. 53;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, in via del Tempio di Giove n. 21;<br />	<br />
<b>Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma, Azienda Unita&#8217; Sanitaria Locale Rm/D, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Gruppo XVI del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma</b>, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) della determinazione dirigenziale n. 152 del 4 maggio 2010, notificata il 10 maggio 2010, con cui il responsabile del Dipartimento Turismo–Sportello Unico per le Attività Ricettive del Comune di Roma ha disposto la chiusura dell’attività recettiva a carattere alberghiero svolta presso lo stabile di Via Aurelia Antica n. 425 in Roma, entro le 96 ore successive alla notifica del provvedimento, mediante l’apposizione dei sigilli;	</p>
<p>e, con i motivi aggiunti<br />	<br />
b) della determinazione dirigenziale n. 104 del 3 marzo 2011, notificata il 9 marzo 2011, con cui il responsabile del Dipartimento Turismo–Sportello Unico per le Attività Ricettive di Roma Capitale ha vietato la prosecuzione dell’attività dell’esercizio di residence presso lo stabile di Via Aurelia Antica n. 425 in Roma, entro i dieci giorni solari successivi alla notifica del provvedimento;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ai fini della decisione sulla istanza cautelare, si ritiene necessario disporre una verificazione da effettuarsi sul luogo da parte del Corpo dei Vigili del fuoco, nel contraddittorio delle parti, che dia atto dei lavori realizzati da parte della società ricorrente per valutarne la esaustività in riferimento alle indicazioni in precedenza dagli stessi fornite con la nota del 24.5.2010 in copia agli atti, da concludersi con il deposito della relazione conclusiva nel termine di 20 gg. dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza;	</p>
<p>Considerato che, tuttavia, nelle more dell’espletamento della verificazione di cui sopra, avuto riguardo agli interessi coinvolti nella vicenda, si ritiene opportuno accogliere l’istanza di sospensione cautelare con esclusione del quinto piano dell’immobile di cui trattasi; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dispone la verificazione nei termini di cui in motivazione ed accoglie nelle more l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br /> <br />
a) sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la prosecuzione della trattazione dell’istanza la camera di consiglio del 4.5.2011, ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1228/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2008 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-12-1-2008-n-1228/</guid>

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<p>Pres. S. Corasaniti, est. G. Amadio E. Piromalli (Avv.ti F. Lattanzi, F. Leone) c/ Università degli studi di Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato) Università – Esame di laurea – Ammissione – In anticipo rispetto alla durata del corso di studi – Possibilità – Sussiste.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Corasaniti, est. G. Amadio<br />	 E. Piromalli (Avv.ti F. Lattanzi, F. Leone) c/ Università degli studi di Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Esame di laurea – Ammissione – In anticipo rispetto alla durata del corso di studi – Possibilità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attuale disciplina dell’ordinamento degli studi universitari, dettata, ai sensi dell’art. 17, co. 95, L. 227/95, dal D.M. 509/99, offre agli studenti la possibilità  di laurearsi in anticipo rispetto alla durata normale dei corsi, ove abbiano superato tutti gli esami richiesti dal proprio piano di studi, conseguendo il numero dei crediti necessari per l’ammissione alla discussione della tesi. (Pertanto, nella specie, confligge con tale disciplina la delibera assunta dal Senato Accademico nella parte in cui ha concesso agli studenti della facoltà di filosofia la possibilità di sostenere l’esame di laurea con una sola sessione di anticipo rispetto alla durata normale (triennale) del corso di studi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
<i>(Sezione 3° bis)<br />
</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 135/2007 proposto dalla </p>
<p>sig.ra <b>PIROMALLI Eleonora</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi e Federica Leone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211; l’<b>Università degli Studi di Roma “La Sapienza”</b>, in persona del Rettore p.t.,<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Vincenzo Nunziata) presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.<br />
<b>per l’annullamento, pervia sospensione dell’efficacia,<br />
</b>&#8211; della nota 12 dicembre 2006, prot. n. 399, a firma del Capo Settore della Segreteria Studenti della Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego a sostenere l’esame di laurea di I livello nella sessione straordinaria dell’A.A. 2005/2006;<br />
&#8211; ove occorra, della delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 19 settembre 2002, nella parte in cui ha concesso agli studenti della Facoltà di Filosofia la possibilità di consentire la laurea con una sola sessione di anticipo rispetto alla<br />
<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 890 del 20.2.2004 di concessione della misura cautelare;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
	La sig.ra Piromalli immatrocolata nell’anno accademico 2003/2004 al primo anno del corso di laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella facoltà di Valle Giulia, superava con profitto gli esami di Istituzioni di matematica I (voto 28/30, crediti 8) e di Geografia urbana ed analisi della città (voto 23/30, crediti 8).<br />	<br />
Con domanda presentata all’inizio dell’anno accademico 2004/2005, chiedeva tuttavia l’autorizzazione al passaggio alla Facoltà di Filosofia, attivando l’apposita procedura per la convalida degli esami già sostenuti.<br />
Il 9 maggio 2005 l’Università accoglieva la richiesta autorizzandone l’iscrizione al primo anno del Corso di laurea in Filosofia (a.a. 2004/2005), convalidandone entrambi gli esami sostenuti ad Architettura e riconoscendole un totale di 16 crediti formativi.<br />
Dal 19 gennaio 2005 al 29 settembre 2006, cioè nel corso dei due successivi anni accademici (2004/2005 e 2005/2006), la ricorrente ha sostenuto tutti gli esami previsti nel programma triennale di studi approvato dalla Facoltà di Filosofia per un totale di 194 crediti.<br />
Avendo superato tutti gli esami di profitto, con domanda presentata in data 15 settembre 2006 chiedeva al Consiglio di Facoltà di essere ammessa a sostenere l’esame di laurea triennale in Filosofia nella sessione straordinaria dell’a.a. 2005/2006 (cioè entro il 28 febbraio 2007), al fine di poter effettuare l’immatricolazione al successivo Corso di laurea Specialistica Biennale in Filosofia entro il termine previsto del 19 marzo 2007.<br />
Esponeva, a tal fine, di aver regolarmente frequentato per tre anni consecutivi i corsi di studi tenuti nell’ambito dell’Università (a.a. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006), sostenendo con profitto tutti gli esami previsti nel curriculum individuale, e di aver acquisito più di 180 crediti formativi universitari prescritti per l’ammissione all’esame di laurea di primo livello.<br />
In data 6 dicembre 2006 presentava dunque alla Segreteria amministrativa la domanda di laurea con allegata tutta la documentazione richiesta per essere ammessa alla discussione della tesi nella sessione straordinaria.<br />
Allegava anche apposita nota esplicativa, attestante che il percorso universitario svolto risultava “perfettamente conforme – anzi coincidente – rispetto alla durata normale degli studi, così come indicata dalla legge nella misura temporale (peraltro meramente indicativa e non vincolante) di tre anni &#8230; poichè in ciascuno dei succitati tre anni di frequenza universitaria (e non solo nei due anni di Filosofia) la sottoscritta ha superato esami che costituiscono parte integrante e determinante nell’attuazione del piano di studi approvato e nel conseguimento dei 180 crediti formativi richiesti per la laurea triennale)”.<br />
Con nota prot. n. 339 del 12 dicembre 2006 la Segreteria studenti le comunicava tuttavia il rigetto dell’istanza presentata in data 15 settembre e, conseguentemente, della domanda di laurea presentata il successivo 6 dicembre per discutere la tesi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2005/2006, in quanto “il Senato Accademico di questo Ateneo, &#8230; nella seduta del 19 settembre 2002, ha concesso la possibilità di conseguire la laurea con una sola sessione di anticipo rispetto alla durata normale del corso di studi”.<br />
Le è stato, altresì, comunicato che non avrebbe potuto conseguire la laurea nella sessione invernale 2005/2006 (cioè prima del 18 aprile 2007) e che, in caso contrario, avrebbe dovuto comunque effettuare l’iscrizione relativa al III anno del corso di laurea di primo livello in filosofia (a.a. 2006/2007), potendo pertanto procedere all’immatricolazione al corso di laurea specialistica solo a partire dall’a.a. 2007/2008.<br />
Con il ricorso in esame l’interessata ha impugnato il diniego per i seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 3.11.1999 n. 509;<br />
2) eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti;<br />
3) incompentenza del responsabile della Segreteria studenti in quanto il provvedimento gravato avrebbe dovuto essere adottato dal Rettore su deliberazione del Senato accademico.<br />
Resiste al ricorso l’Ateneo intimato chiedendone il rigetto per le ragioni illustrate nella memoria del 7.2.2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
	L’attuale disciplina dell’ordinamento degli studi universitari dettata, ai sensi dell’art. 17, comma 95, della L. 15.5.1997 n. 127, dal D.M. 1999, n. 509 prevede che per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica (biennale) occorre essere in possesso della laurea (triennale), ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (art. 6).<br />	<br />
	Lo stesso D.M. dispone per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea la cui conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua (art. 7), prevedendo inoltre che la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea” (art. 8).<br />	<br />
	In questo modo dunque il legislatore ha riconosciuto innovativamente agli studenti la possibilità di laurearsi in anticipo rispetto alla durata normale dei corsi, qualora abbiano superato tutti gli esami richiesti dal piano di studi  conseguendo il numero dei crediti necessari per l’ammissione alla discussione della tesi.<br />	<br />
	Risulta così superata la precedente  disciplina, di cui al R.D. 4.6.1938 n. 1269,  in base alla quale l’esame di laurea non poteva essere sostenuto prima che fosse maturato l’intero periodo del corso di studi, nè potevano essere sostenuti gli esami anticipatamente rispetto all’ordine annuale delle frequenze.<br />	<br />
	Nella specie l’Università era vincolata dalla legge ad accogliere la domanda di laurea presentata dalla ricorrente. Si è detto infatti che, ottenuto il passaggio alla Facoltà di Filosofia, costei ha sostenuto tutti gli esami previsti dal relativo corso triennale di studi fra il gennaio 2005 e il settembre 2006 per un totale di 194 crediti.<br />	<br />
	Per tale motivo, con domande presentate il 15 settembre e il 6 dicembre 2006 ha chiesto di essere ammessa a sostenere  l’esame di laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2005/2006 (cioè entro il 28 febbraio 2007), per effettuare l’immatricolazione al successivo corso biennale di laurea specialistica in Filosofia entro il termine del          19 marzo 2007.<br />	<br />
	Le è stato tuttavia opposto che questo non sarebbe possibile in quanto, in base ad una delibera assunta dal Senato Accademico nel settembre 2002, l’esame di laurea può essere sostenuto con una sola sessione di anticipo rispetto alla durata normale (triennale) del corso di laurea in Filosofia.<br />	<br />
	Ciò però confligge con la nuova disciplina degli studi universitari perchè ora ciò che appare determinante ai fini dell’ammissione a sostenere l’esame di laurea triennale di primo livello è il raggiungimento dei 180 crediti formativi prescritti dall’art. 7 del D.M. n. 509/1999, indipendentemente dal tempo occorso per il superamento degli esami previsti nel piano di studi e dalla durata normale prevista per il corso di studi.<br />	<br />
	Siffatto orientamento si rinviene anche nell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 890 del 20.2.2007 (che individua nel numero di crediti “il solo requisito” per l’accesso alla laurea) in virtù della quale la ricorrente ha potuto proseguire negli studi, sia iscrivendosi al corso di laurea specialistica sia superando parte degli esami programmati.<br />	<br />
	Peraltro alla decisione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19.9.2002 (con la quale è stata ritenuta vincolante la scansione tradizionale degli anni accademici ai fini dell’ammissione all’esame di laurea) in quanto riferita ad un caso specifico, non può essere attribuita valenza di norma generale, espressiva del principio di autonomia riconosciuto a ciascun Ateneo. Quindi la sua impugnativa va intesa come puramente tuzionistica.<br />	<br />
	Per quanto esposto discende che i primi due motivi di ricorso risultano fondati, mentre può ritenersi assorbito il terzo.<br />	<br />
	Pertanto va annullato l’impugnato diniego.<br />	<br />
	La (relativa) novità della questione giuridica trattata, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese e degli onorari di causa tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione 3° bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto annulla il diniego impugnato. <br />
Compensa spese ed onorari.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 18 ottobre 2007 in camera di consiglio, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>	Saverio Corasaniti				&#8211; Presidente</p>
<p>	Giulio Amadio				&#8211; Consigliere, est.</p>
<p>	Massimo Luciano Calveri		&#8211; Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi Ric. Sgamma contro il Comune di Amandola e E.R.A.P. mancata indicazione del termine entro cui ricorrere L. n° 241/1990, Art. 3 comma 4 – Mancata indicazione del termine entro cui ricorrere e dell’autorità – Mera irregolarità La mancata indicazione delle modalità di tutela nel provvedimento impugnato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi<br /> Ric. Sgamma contro il Comune di Amandola e E.R.A.P.</span></p>
<hr />
<p>mancata indicazione del termine entro cui ricorrere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L. n° 241/1990, Art. 3 comma 4 – Mancata indicazione del termine entro cui ricorrere e dell’autorità – Mera irregolarità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata indicazione delle modalità di tutela nel provvedimento impugnato non è causa di illegittimità del provvedimento, ma costituisce una mera irregolarità in grado di incidere sulla tempestività del ricorso, potendo semmai rilevare ai fini di una eventuale rimessione in termini per errore scusabile, ove ne sussistano le condizioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)<br />
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Sul ricorso numero di registro generale 125 del 2006, proposto da:</p>
<p><b>SGAMMA Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliana Sciamanna, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Frattini, in Ancona, al corso Mazzini, 156; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
-il <b>COMUNE di AMANDOLA (AP)</b> in persona del Sindaco pro-tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Marozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Boldrini ,. in Ancona, al corso Mazzini, 170; </p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;<b>E.R.A.P.-Ente Regionale Abitazioni Pubbliche- di Ascoli Piceno, già Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
-del provvedimento n. 99 del 12.12.2005, con cui Il Sindaco di Amandola ha disposto la revoca del precedente provvedimento n. 3412 del 19.3.2004 avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria ai coniugi Sgamma Giuseppe e Guy Laurance Marie Rose, dell’allogg<br />
-di ogni atto comunque preordinato, collegato, presupposto,connesso e conseguente , ivi compresa la relazione dell’Ufficio Tecnico comunale datata 7.11.2005 e dei provvedimenti sindacali n.5 del 17.1.2004 e n.3412 del 19.3.2004 , aventi ad oggetto rispett<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Amandola;<br />
Vista l’ordinanza n.202 del 9 marzo 2006, con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato e nel contempo fissata l’udienza di discussione della causa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/04/2007 il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il ricorso in epigrafe il sig. Sgamma Giuseppe ha impugnato il provvedimento n. 99 del 12.12.2005, con cui il Sindaco di Amandola, preso atto del mancato inserimento del medesimo nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha disposto la revoca di un precedente atto n.3412 del 19.3.2004, con cui era stato assegnato a titolo provvisorio al sig. Sgamma un alloggio popolare per far fronte alle immediate esigenze abitative del suo nucleo familiare, con la dichiarata disponibilità di stabilizzare la sua presenza nell’abitazione, nel caso di successivo inserimento del medesimo tra gli aspiranti aventi titolo all’assegnazione di alloggi popolari nel Comune.<br />
Con il ricorso vengono dedotte censure di violazione della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale Marche n. 44 del 1997, nonché vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità, inesistenza dei presupposti.<br />
Secondo la parte attrice, l’Amministrazione comunale sarebbe incorsa in una serie di violazioni delle norme procedimentali, in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dall’avviso di avvio di procedimento e non reca neppure la indicazione dell’Autorità e del termine per promuovere il relativo sindacato giurisdizionale, come previsto dall’art 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990.<br />
Inoltre , per quanto riguarda l’asserito mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria comunale degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi popolari, la parte attrice denuncia una serie di illegittimità commesse dall’Autorità competente alla formulazione di tale graduatoria , poiché il ricorrente , in quanto anziano e quindi ricompreso tra gli appartenenti alle categorie speciali di aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP di cui all’art 8 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, avrebbe avuto titolo ad essere inserito in una graduatoria speciale prevista dall’art 25 della stessa legge.<br />
In ogni caso, i presupposti addotti dal Comune per giustificare l’adozione del provvedimento impugnato vengono ritenuti errati, poiché non è affatto venuta meno la situazione che aveva giustificato l’assegnazione dell’alloggio popolare ora revocato, costituita dalla indisponibilità da parte del Sig. Sgamma di altra abitazione , dal momento il suo alloggio di proprietà sito in località Campo di Masci non risulterebbe utilizzabile per effetto della precedente ordinanza sindacale n. 5 del 17.1.2004 e ,nello stesso tempo, le condizioni di salute del Sig. Sgamma e di sua moglie e la loro difficoltà di deambulazione che avevano giustificato l’assegnazione provvisoria dell’alloggio popolare, risultano tuttora precarie e sussistenti.<br />
L’intimato Comune di Amandola si è costituito in giudizio ed ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso, concludendo per la sua reiezione, <br />
.In particolare , il difensore dell’Amministrazione ha ritenuto non pertinenti al tema del contendere le doglianze di parte ricorrente rivolte a denunciare una serie di illegittimità commesse in sede di formulazione della graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP nel Comune di Amandola, in quanto l’iniziativa giudiziaria di cui è causa è rivolta al solo sindacato del provvedimento di revoca della precedente assegnazione provvisoria di un alloggio pubblico ,in precedenza disposta in favore del ricorrente, e non coinvolge in alcun modo il procedimento di formazione della graduatoria suddetta.<br />
Al riguardo, il difensore del Comune ha evidenziato che l’abitazione di cui il Sig, Sgamma risulta proprietario in località Campo di Masci, non è stata mai interessata da ordinanza di sgombero, essendosi limitato il Sindaco, con provvedimento n. 5 del 17.1.2004, ad imporre ai proprietari di fare uso temporaneamente di altro ingresso dell’alloggio, in luogo di quello situato sulla scala ubicata sul lato nord dell’edificio, in modo da consentire ai proprietari vicini e confinanti di dare esecuzione agli interventi edilizi ordinati dal Comune con lo stesso provvedimento.<br />
Per cui , risultando all’origine la sistemazione del Sig. Sgamma nell’alloggio popolare soltanto provvisoria e limitata a quattro mesi,le censure di parte attrice, secondo il difensore dell’Amministrazione , sono da considerare destituite di fondamento, visto che il provvedimento di recupero dell’alloggio ERP è intervenuto dopo due anni.<br />
Con ordinanza n. 202 del 9 marzo 2007, il Tribunale ha sospeso cautelarmene l’efficacia del provvedimento impugnato, in accoglimento di apposita istanza in tal senso avanzata dalla parte ricorrente.<br />
Nella imminenza della pubblica udienza di discussione della causa , sia la parte ricorrente che l’Amministrazione resistente hanno depositato apposite memorie, rispettivamente in data 27.3.2007 e 5.4.2007, con le quali hanno rassegnato le proprie conclusioni.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso va in parte dichiarato irricevibile, in parte inammissibile ed in parte va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />
1)Vanno dichiarati irricevibili i capi impugnatori diretti all’annullamento dei provvedimenti sindacali n. 5 del 17.1.2004 e n. 3412 del 19.3.2004, in quanto la notifica del ricorso si rivela tardiva rispetto alla data di avvenuta conoscenza di tali provvedimenti da parte del ricorrente e che avevano giustificato l’assegnazione provvisoria in suo favore dell’alloggio polare di cui si controverte, successivamente revocata con il provvedimento n. 99 del 12.12.2005, pure fatto oggetto di impugnazione con il ricorso in epigrafe.<br />
2) Inammissibili sono invece da valutare i profili di censura dedotti con il ricorso preordinati a contestare la regolarità del procedimento di formazione della graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, nella quale il ricorrente non è stato inserito , poiché il petitum del gravame non coinvolge in alcun modo la impugnazione dei provvedimenti con cui è stata formalizzata l’approvazione della graduatoria suddetta, dal momento che il ricorso di cui è causa risulta preordinato all’annullamento dei soli provvedimenti indicati in epigrafe che attengono, tuttavia, soltanto alla revoca della precedente assegnazione provvisoria di un alloggio popolare .<br />
Ciò comporta l’impossibilità per il Collegio di delibare censure che coinvolgono la verifica della legittimità di provvedimenti non fatti oggetto di tempestivo e rituale gravame che , come tali, esulano dal petitum dalla causa.<br />
3)Prive di pregio debbono invece essere valutate le censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte a supporto della invocata illegittimità del provvedimento con cui il Sindaco di Amandola ha disposto la revoca di una precedente assegnazione provvisoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore del ricorrente e di sua moglie facente parte del suo nucleo familiare.<br />
Giova precisare in punto di fatto che tale assegnazione provvisoria aveva trovato giustificazione nella riscontrata inagibilità di un fabbricato confinante con l’abitazione del Sig. Sgamma in località Campo di Masci, per il quale il Comune aveva disposto lo sgombero degli abitanti e la contestuale ingiunzione ai proprietari ad eseguire una serie di lavori di rimozione di elementi pericolanti la cui presenza costituiva un rischio anche per il Sig. Sgamma, dal moment che tali manufatti pericolanti risultavano prospicienti alla scala di ingresso all’abitazione dello Sgamma sul lato nord dell’edificio.<br />
In considerazione di tale segnalata situazione di pericolo, il Sindaco, con ordinanza n. 5 del 17.1.2004, versata in copia agli atti di causa, ebbe ad imporre ai proprietari dell’edificio confinante con l’abitazione del Sig Sgamma ( tali Sigg. De Paola Michele e Gacomozzi Annunziata) la esecuzione di tutta una serie di lavori consistenti nella eliminazione dei manufatti e degli elementi pericolanti presenti sul fabbricato ed il transennamento del perimetro dell’edificio a tutela della incolumità pubblica .<br />
Per quanto riguarda il Sig. Sgamma , l’ordinanza sindacale suddetta si limitò a vietare l’utilizzo dell’ingresso del proprio alloggio situato sulla scala posta sul lato nord dell’edificio , all’epoca ritenuta non sicura a causa della situazione di pericolo ingenerata dalla precaria situazione manutentiva del fabbricato confinante, con il contestuale invito rivolto allo Sgamma ad utilizzare altro ingresso per accedere alla propria abitazione, durante il periodo necessario per la esecuzione dei lavori ordinati dal Comune ai vicini.<br />
Tuttavia, in considerazione delle precarie condizioni di salute del Sig. Sgamma e di sua moglie che avevano difficoltà di deambulazione e ,quindi, non erano in grado di utilizzare altri ingressi alla propria abitazione, il Sindaco decise di assegnare loro temporaneamente per un periodo di quattro mesi un alloggio polare all’epoca inutilizzato, sito nel centro abitato , alla Via Ugo La Malfa n.12, nella prospettiva di potere stabilizzare tale presenza con la definitiva assegnazione dell’immobile , in caso di utile collocazione dello Sgamma nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica.<br />
A distanza di due anni da tale provvisoria messa a disposizione dell’alloggio popolare suddetto, l’Autorità comunale , avendo constatato il mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria suddetta ed avendo nel contempo accertato ,a mezzo sopralluogo del competente Ufficio Tecnico, che è venuta meno la situazione di pericolo che aveva giustificato il temporaneo allontanamento dell’interessato dalla sua abitazione di località Campo di Masci, ha disposto la revoca dell’assegnazione provvisoria dell’alloggio polare, con la contestuale intimazione al suo rilascio.<br />
Con riferimento a quanto precisato, ritiene il Collegio che le censure di eccesso di potere dedotte con il ricorso sono da valutare prive di fondamento, poiché, come si è avuto modo di precisare l’assegnazione dell’alloggio popolare di cui si controverte in favore del ricorrente aveva sin dall’origine un carattere temporaneo e provvisorio, in quanto destinato a porre rimedio alle difficoltà incontrate dal Sig, Sgamma e da sua moglie ad utilizzare il proprio alloggio di proprietà in località Campo dei Masci, durante il periodo di tempo assegnato ai vicini per mettere in sicurezza il fabbricato confinante con quello del ricorrente.<br />
Per cui ., è di tutta evidenza che , una volta venuta meno la situazione di pericolo che aveva giustificato il temporaneo trasferimento del ricorrente e di sua moglie nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte , il Comune era facoltizzato a riappropriarsi della disponibilità dell’alloggio popolare per metterlo a disposizione degli aspiranti assegnatari aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale degli aventi titolo all’assegnazione degli alloggi ERP.<br />
Pertanto, a fronte dell’acclarato ripristino delle condizioni di abitabilità , agibilità e sicurezza dell’abitazione di proprietà del ricorrente sito in località Campo dei Masci , da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amandola ( vedi relazione datata 7.11.2005 in atti) correttamente l’Amministrazione comunale intimata si è vista costretta ad invitare il ricorrente a restituire l’alloggio popolare di cui risultava occupante temporaneo, attesa la disponibilità da parte di quest’ultimo di altro alloggio di proprietà abitabile ed agibile e tenuto anche conto che il Sig. Sgamma non risultava incluso nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi ERP e ,quindi, non avrebbe potuto vedere stabilizzata la sua presenza nell’alloggio popolare con la definitiva assegnazione dello stesso.<br />
Donde , con riferimento a quanto precisato, ad avviso del Collegio, l’operato del Sindaco di Amandola oggetto di sindacato giurisdizionale, si presenta corretto sul piano logico e della tutela dell’interesse pubblico, in quanto preordinato a recuperare la disponibilità di un bene pubblico per destinarlo al suo fine istituzionale che è quello di essere messo a disposizione degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP individuati dall’apposita graduatoria comunale formulata dall’Autorità competente.<br />
3/a) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l’esame delle residue censure procedimentali dedotte dalla parte ricorrente e dirette a denunciare la mancata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell’Autorità cui ricorrere, nonché il mancato invio di preliminare avviso di avvio del procedimento.<br />
Per quanto riguarda la mancata indicazione delle modalità di tutela nel provvedimento impugnato, ritiene il Collegio che l’omissione di tale incombente imposto dall’art 3 , comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è causa di illegittimità del provvedimento, ma costituisce una mera irregolarità in grado di incidere sulla tempestività del ricorso, potendo semmai rilevare ai fini di una eventuale rimessione in termini per errore scusabile, ove ne sussistano le condizioni (Cons. ST. Sez. VI 16 settembre 2003, n.5265;TAR Lazio, Sez II, 26 gennaio 2004, n.747).<br />
Anche la denunciata mancata comunicazione al ricorrente dell’avviso di avvio del procedimento concluso con il provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare oggetto di gravame , si rivela priva di pregio per i motivi di seguito precisati.<br />
Giova al riguardo considerare in punto di fatto che non corrisponde a verità quanto asserito dalla parte ricorrente in ordine al suo mancato coinvolgimento nelle iniziative poste in essere dal Comune per addivenire al recupero dell’alloggio., in quanto, dalla documentazione versata in atti dallo stesso difensore del Sig. Sgamma ,il Collegio ha potuto rilevare che l’atto del Comune oggetto di gravame ha trovato giustificazione in sollecitazioni rivolte dall’Ente proprietario e gestore dell’alloggio polare di cui si controverte che , sin dal 12.5.2005 ,si era attivato nei confronti del Sig. Sgamma per ottenere la restituzione dell’abitazione popolare da parte dell’assegnatario provvisorio, a fronte della contestata intervenuta scadenza del termine di validità della stessa ( quattro mesi dal 19.3.2004) e , soprattutto, del mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria comunale degli aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP che costituiva ulteriore condizione cui era subordinata la suddetta assegnazione provvisiona dell’abitazione sita in Via Ugo La Malfa.<br />
A tale atto di diffida a restituire l’alloggio spedito dall’ERAP di Ascoli Piceno, ente proprietario e gestore, il ricorrente ha replicato con una serie di deduzioni scritte ( lettera datata 27.5.2005 in atti) per cui non corrisponde al vero che l’ iniziativa del Comune formalizzata con il provvedimento impugnato ha trovato l’interessato completamente disinformato.<br />
In ogni caso ,ad avviso del Collegio, l’omesso invio di uno specifico avviso di avvio del procedimento da parte del Comune, non può essere considerato nel caso di specie un inadempimento incidente sulla validità dell’atto finale del procedimento , alla stregua di quanto previsto dall’art 21/octies della legge 7 agosto 1990, n.241 che stabilisce che il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora venga accertato in giudizio che”… il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Nel caso di specie, infatti, sulla base di quanto si è avuto modo di porre in risalto, il provvedimento di revoca della precedente assegnazione provvisoria in favore del ricorrente dell’alloggio polare di cui si controverte, ha trovato giustificazione nell’intervenuta scadenza del termine di efficacia del provvedimento che l’aveva disposto, nonché nel constato mancato inserimento del Sig. Sgamma nella graduatoria comunale degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che costituiva una ulteriore condizione posta dal Comune per potere eventualmente trasformare in definitiva l’assegnazione provvisoria suddetta.<br />
Per cui, a fronte di tali segnalate circostanze, non vi è dubbio che si imponeva obbligatoriamente al Comune il recupero dell’alloggio messo a disposizione a titolo precario al ricorrente, tenuto conto anche delle sollecitazioni rivolte in tal senso dell’Ente proprietario e gestore dello stesso,per cui<br />
la revoca del provvedimento con cui era stato formalizzata tale assegnazione provvisoria costituiva un atto vincolato, a prescindere dalle osservazioni che l’interessato avrebbe potuto formulare al riguardo, in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato( TAR Sardegna, Sez.II 21 settembre 2005, n.1917; TAR Lazio Sez.II/bis, 13 febbraio 2006). n.1052;<br />
4) In conclusione , sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in parte va repinto.<br />
5)La particolarità della vicenda esaminata induce il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche , pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile ed in parte lo respinge per le ragioni di cui in motivazione. <br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-8-2007-n-1228/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/8/2007 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2006-n-1228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2006-n-1228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2006-n-1228/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1228</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Corradino Comune di Melfi (Avv.ti A. Musenga, L. Maceroni) c/ Nubile s.r.l. (Avv. P. Quinto), Eco 88 s.r.l. (Avv.ti E. Follieri, G. Casotta) la rinuncia all&#8217;offerta da parte della mandataria di ATI costituenda esclude il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione Responsabilità e risarcimento &#8211; Gara d’appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2006-n-1228/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2006-n-1228/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Corradino<br /> Comune di Melfi (Avv.ti A. Musenga, L. Maceroni) c/ Nubile s.r.l. (Avv. P. Quinto), Eco 88 s.r.l. (Avv.ti E. Follieri, G. Casotta)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la rinuncia all&#8217;offerta da parte della mandataria di ATI costituenda esclude il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento &#8211; Gara d’appalto &#8211; Rinuncia all’offerta da parte della mandataria di ATI costituenda &#8211; Conseguenze – Improcedibilità del ricorso – Interruzione del nesso eziologico tra fatto illecito della p.a. ed evento dannoso &#8211; Risarcimento per equivalente &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>La rinuncia all’espletamento del servizio oggetto di gara da parte della mandataria di ATI costituenda, oltre che rendere improcedibile il ricorso della mandante avverso l’aggiudicazione altrui e di conseguenza impedire di ottenere l’annullamento della gara ed il risarcimento in forma specifica, interrompe, in applicazione dell’art. 41 capoverso c.p., il nesso eziologico tra il fatto illecito dell’Amministrazione (per aver adottato un provvedimento illegittimo di aggiudicazione) e il danno patrimoniale, derivante dalla circostanza di non poter più ottenere l’aggiudicazione in proprio favore. In difetto di un nesso eziologico diretto tra condotta illecita della p.a. ed evento dannoso manca l’accertamento positivo della responsabilità dell’Amministrazione e dunque deve escludersi anche il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sui ricorsi in appello riuniti:<br />
<b><br />
</b>n. <b>1577/2005</b> R.G. proposto dal</p>
<p><b>Comune di Melfi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Musenga e Laura Maceroni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma, Viale America, n. 11;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Nubile s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta Ponticelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso il Dott. Alfredo Placidi, Via Cosseria n. 2;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Eco 88 s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. non costituita;</p>
<p><b>n. 2063/2005</b> R.G. proposto da</p>
<p><b>Eco 88 s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Enrico Follieri e Giorgio Cassotta, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Lupis, al viale Mazzini, n. 6;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Nubile s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta Ponticelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, ed elettivamente domici<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti del</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Comune di Melfi</b>, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Musenga e Laura Maceroni elettivamente domiciliate presso gli stessi in Roma al viale America n. 11;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER LA RIFORMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Della sentenza resa dal T.A.R. per la Basilicata, n. 106/05, pubblicata in data 19 febbraio 2005. </p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Nubile s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie conclusioni;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7.6.2005 gli avvocati Musenga, Quinto, Lo Foco per delega dell’avv. Follieri; come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con sentenza n. 106/05 del 19 febbraio 2005 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accolse il ricorso e, in parte, la domanda risarcitoria con cui la Nubile s.r.l., in proprio e nella qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la ditta Ponticelli, aveve chiesto l’annullamento della deliberazione n. 366 del 6 agosto 2004 del Responsabile dei Servizi area alla cittadinanza del Comune di Melfi di approvazione dei verbali relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio RSU e di aggiudicazione in via definitiva dell’appalto alla società Eco 88 s.r.l.;  della determina dello stesso Responsabile di approvazione del verbale di prequalifica del 21 luglio 2004; della deliberazione della G.M. di Melfi n. 203 del 22 luglio 2004 di nomina della Commissione tecnica di gara; del bando di gara, del disciplinare, del capitolato e del contratto.<br />
Gli appellanti contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Si è costituita, per resistere agli appelli, la Nubile s.r.l. <br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 7.6.2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Va preliminarmente disposta, per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, la riunione dei giudizi, che possono essere trattati congiuntamente.<br />
2. Il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni con cui, da un lato, il Comune appellante ritiene irricevibile la riproposizione in appello da parte della società resistente della domanda di risarcimento dei danni per equivalente, attesa la infondatezza di quest’ultima, dall’altro, la Nubile s.r.l. sostiene l’improcedibilità dell’appello del Comune di Melfi in quanto proposto avverso il solo dispositivo della sentenza impugnata, poiché la decisione verterebbe comunque nei medesimi termini in conseguenza del gravame proposto dalla Eco 88 s.r.l.<br />
3. Gli appellanti, in conseguenza della nota, datata 19 maggio 2005, con cui la Ponticelli s.r.l. comunica al Comune di Melfi la revoca della propria offerta di partecipazione alla gara in questione presentata congiuntamente alla Nubile s.r.l., chiedono anzitutto che venga dichiarata la improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Nubile s.r.l., a questo punto, non potrebbe avere alcuna utilità dalla decisione, essendole preclusa l’eventualità di ottenere l’affidamento dell’appalto.<br />
Sul punto, la società resistente osserva invece come il sopravvenuto disinteresse da parte della Ponticelli s.r.l. alla gestione del servizio oggetto della gara, peraltro dovuto al lungo tempo trascorso dal momento della presentazione dell’offerta, e da imputare comunque all’Amministrazione, se rende improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati in primo grado, e quindi il risarcimento in forma specifica,  non incide sulla richiesta di risarcimento per equivalente, per il mancato conseguimento dell’utile che sarebbe derivato dall’affidamento della gara, delle spese sostenute per la partecipazione e per la perdita di ulteriori opportunità di guadagno per il pregiudizio subito in termini di esperienza acquisita.<br />
Il Collegio, visto che la stessa resistente riconosce il venir meno di ogni utilità con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati in primo grado, e quindi alla stessa possibilità di conseguire un risarcimento in forma specifica, rileva che l’oggetto del contendere risulta in realtà circoscritto alla verifica della sussistenza della pretesa al risarcimento del danno per equivalente in capo alla Nubile s.r.l.<br />
Deriva da ciò che va dichiarata in parte qua l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
La questione del risarcimento del danno, invece, deve essere risolta sulla base dei principi generali che governano la responsabilità civile della pubblica amministrazione.<br />
Com’è noto, per potersi attribuire un addebito di responsabilità da fatto illecito,sotto il profilo civilistico è necessaria la compresenza dell’elemento soggettivo, costituito dalla colpa o dal dolo dell’agente, e degli elementi oggettivi, individuati in una condotta posta in essere in violazione di una norma giuridica (iniure) e in un danno conseguente qualificabile come ingiusto (contra ius), ossia ledendo una situazione giuridica altrui, e non nell’esercizio di un proprio diritto, nonché un nesso eziologico che leghi il fatto come descritto al danno.<br />
Per una corretta analisi del caso di specie, occorre soffermare l’indagine proprio su quest’ultimo fattore, ossia sulla configurazione del nesso di causalità nel fatto illecito. In proposito, la giurisprudenza ha affermato che per rinvenire il collegamento materiale tra condotta ed evento occorre considerare ed utilizzare gli artt. 40 e 41 del codice penale, ritenuti applicabili pacificamente anche in materia civile (cfr. Cass., S.U., 26 gennaio 1971, n. 174). La soluzione scaturente dall’interpretazione di tali norme individua, come regola generale, sulla base della teoria della condicio sine qua non, che la condotta risulta causativa dell’evento dannoso qualora si accerti che essa ha posto in essere una condizione senza cui l’evento non si sarebbe verificato. E’ questo il c.d. processo di eliminazione mentale in base al quale la responsabilità viene meno se la simulazione dell’esclusione del fatto storico cui è ascritto il danno quest’ultimo non determina il venir meno del danno stesso.<br />
A tale regola che la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato dal diritto penale, è stato inserito un importante correttivo, desunto dall’art. 41, 2° comma, c.p., per cui il rapporto di causalità si ritiene escluso per il sopravvenire di un fatto che, pur non agendo del tutto indipendentemente dalla condotta del soggetto della cui responsabilità si controverte, giacchè altrimenti darebbe luogo ad una serie causale autonoma, si pone come fattore interruttivo della catena causale, in grado, cioè, di deviare lo sviluppo normale di quest’ultima. In altri termini, secondo il principio della causalità efficiente di cui al capoverso dell’art. 41 c.p., la causa che abbia le caratteristiche della prossimità e sopravvenienza rispetto alle altre cause e sia sufficiente da sola a produrre l’evento, elimina il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni (cfr. Cass. Civ., 7 ottobre 1987, n. 7467).<br />
Dall’applicazione al caso di specie del correttivo previsto dall’art. 41 c.p., 2 ° comma, il Collegio trae gli elementi per la definizione della questione.<br />
Infatti, anche condividendo il giudizio con cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l’elemento della colpa in capo al Comune di Melfi, in ogni caso tale comportamento colposo non costituirebbe l’evento causativo del danno lamentato dalla odierna resistente, poiché quest’ultimo, determinato, sotto varie forme, dalla circostanza di non potere più ottenere l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara, non deriva dalla violazione delle regole della procedura che l’Amministrazione si era prefissate, eventualmente accertata all’esito definitivo del presente giudizio, ma dal fatto che la ditta Ponticelli s.r.l. ha rinunciato all’espletamento del servizio. Tale circostanza è idonea ad assumere il già evidenziato ruolo di fattore sopravvenuto che interrompe il nesso causale rispetto alla condotta dell’Amministrazione.<br />
Peraltro le medesime considerazioni sono già state espresse dalla giurisprudenza di questo Consiglio che, in un caso analogo, ha rilevato che il rapporto di causalità che deve a questo fine sussistere tra il provvedimento illegittimo e il danno patrimoniale risulta interrotto per effetto del verificarsi di una serie causale autonoma, appunto la manifestazione della volontà di una società componente un raggruppamento di imprese di non avere più interesse in ordine all’aggiudicazione dell’appalto, che impedisce di ottenere l’annullamento della stessa ad un altro soggetto e di conseguire l’utilità cui aspirava il ricorrente non aggiudicatario. Il danno patrimoniale a questo titolo dedotto dall’impresa non rinunciante dell’ATI è ascrivibile non già all’Amministrazione appaltante, ma al soggetto che, avendo dichiarato di non avere più interesse all’aggiudicazione, ha autonomamente concorso al prodursi dell’evento dannoso conseguente alla mancata aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047). Mentre in detta decisione, il Consiglio, nel negare il risarcimento del danno per equivalente per l’interesse positivo, relativo al mancato guadagno per un quantum corrispondente al valore dell’appalto, lo ha ritenuto comunque spettante nei limiti dello stretto interesse negativo, e per la perdita di ulteriori opportunità di guadagno, il Collegio ritiene invece che le sopra estese considerazioni in ordine alla interruzione del nesso di causalità debbano riguardare nel suo complesso il giudizio di responsabilità della p.a., che va escluso con riferimento a qualunque forma e voce di un danno che trova nella causa sopravvenuta del comportamento della Ponticelli s.r.l. il proprio presupposto causale. In altri termini, proprio la non riconducibilità alla condotta dell’Amministrazione dell’evento dannoso conseguito dalla ricorrente di primo grado esclude il riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente, sia con riguardo all’interesse positivo che a quello negativo, che non può non trovare fondamento in un accertamento positivo della responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice avulso da un condizionamento eziologico diretto con il danno subito. <br />
Né, d’altra parte, può affermarsi che il comportamento della Ponticelli s.r.l., che ha giustificato la rinuncia con il ritardo intercorso nello svolgimento delle procedure di gara, sia stato a sua volta cagionato dalla condotta colposa e ostruzionistica posta in essere dal Comune di Melfi che avrebbe proposto il ricorso in appello oggetto del presente giudizio al solo scopo di ritardare la definizione della procedura, e non si sarebbe inoltre attivato immediatamente nel proseguimento di quest’ultima dopo la pronuncia di primo grado e il rigetto dell’istanza cautelare in appello.<br />
Anche in tale evenienza, invero, non risulta configurabile alcun giudizio di responsabilità in capo all’Amministrazione, posto che, al di là della circostanza che dopo il rigetto della sospensiva avverso la sentenza di primo grado il Comune ha immediatamente proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dal costituendo raggruppamento, ed anzi proprio a seguito di tale attività della p.a. la Ponticelli s.r.l. ha esternato la volontà di revoca, non può essere configurata come illecita una condotta, vale a dire la proposizione dell’appello, che trova radice nell’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Infatti, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso nel codice civile, non è in dubbio che l’esercizio di un diritto costituisca un necessario presupposto per un giudizio di esclusione dell’ingiustizia del danno, risultando evidente anche in questo caso l’influsso del sistema della responsabilità penale, che inserisce l’esercizio di un diritto all’interno delle cause di giustificazione.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento degli appelli proposti ed in riforma della sentenza gravata, va dichiarata in parte l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado, che va rigettato per la restante parte relativa alla richiesta di risarcimento del danno per equivalente.<br />
5. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), previa riunione, pronunciando sugli appelli in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, rigettandolo per il resto.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 7.6.2005 e 14.12.2005 con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Raffaele Iannotta	&#8211;	Presidente,<br />	<br />
Paolo Buonvino	&#8211;	Consigliere,<br />	<br />
Cesare Lamberti	&#8211;	Consigliere,<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	 &#8211;	Consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino	&#8211;	Consigliere estensore</p>
<p align=center>
<i><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
L’ 8 marzo 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></i></p>
<p align=justify>
<i><b></b></i></p>
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