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	<title>1222 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1222 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1222</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune che dispone la sospensione per trenta giorni di un&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio di noleggio auto con conducente, se appare opportuno sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato in quanto la controversia attiene a profili di compatibilità costituzionale e comunitaria della normativa posta a fondamento del provvedimento impugnato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-7-4-2011-n-1222/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2011 n.1222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune che dispone la sospensione per trenta giorni di un&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio di noleggio auto con conducente, se appare opportuno sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato in quanto la controversia attiene a profili di compatibilità costituzionale e comunitaria della normativa posta a fondamento del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01222/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 02112/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Airport Shuttle Express Scarl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, e <b>Giovanni Panarisi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, via della Giuliana N. 58;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Grottaferrata</b>, in persona del Sindaco in carica; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Federnoleggio</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, via della Giuliana N. 58; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del Comune di Grottaferrata di cui al prot. n. 4639 dell’1.2.2011, con il quale è stata disposta la sospensione per trenta giorni, a fare data dal 14.3.2011, dell&#8217;autorizzazione n. 4 per l&#8217;esercizio di noleggio auto con conducente;	</p>
<p>nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;<br />	<br />
e per il risarcimento dei danni conseguenti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame, che la questione necessita dell’approfondimento tipico della fase di merito atteso che la controversia attiene a profili di compatibilità costituzionale e comunitaria della normativa posta a fondamento del provvedimento impugnato;	</p>
<p>&#8211; che, fino alla data di definizione del merito, appare opportuno sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato, sussistendo i presupposti di cui all’art. 55 del D.lgs n. 104 del 2010;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende l’esecuzione dell’atto impugnato.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 19 ottobre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2008 n.1222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2008-n-1222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2008-n-1222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2008 n.1222</a></p>
<p>Pres. CARBONI Est. MONTICELLIF. V. (Avv. A. Funari) c./ Azienda U.S.L. Latina (non costituitasi), L. N. (Avv. A. Scipione) e altri. sulla legittimità del provvedimento assunto sulla base di un atto divenuto efficace a seguito di un&#8217;ordinanza sospensiva, poi venuta meno per perenzione del processo 1. Giustizia amministrativa – Ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2008-n-1222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2008 n.1222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2008-n-1222/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2008 n.1222</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CARBONI Est. MONTICELLI<br />F. V. (Avv. A. Funari) c./ Azienda U.S.L. Latina (non costituitasi), L. N. (Avv. A. Scipione) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento assunto sulla base di un atto divenuto efficace a seguito di un&#8217;ordinanza sospensiva, poi venuta meno per perenzione del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo – Proposizione – Provvedimenti separati – Non è preclusa.</p>
<p>2. Atti e provvedimenti – Provvedimento presupposto – Perdita di efficacia ex tunc – Atto successivo – Automatica caducazione – Condizioni.</p>
<p>3. Atti e provvedimenti – Atto meramente confermativo – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La circostanza che le singole posizioni dei ricorrenti erano state individualmente trattate dall&#8217;Amministrazione che aveva adottato per ciascuno di essi separati provvedimenti non preclude la proposizione di un ricorso collettivo, il quale è comunque ammesso allorquando i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni di lavoro analoghe e lese da atti aventi identico contenuto.</p>
<p>2. L’atto emanato sulla base del provvedimento divenuto efficace a seguito dell’ordinanza sospensiva, è automaticamente travolto dal venir meno degli effetti dell’ordinanza stessa, a seguito della perenzione del processo, solo laddove sia meramente consequenziale e debba necessariamente essere adottato senza che debbano essere effettuate nuove ed autonome valutazioni. In ogni altro caso invece il venir meno dell’atto presupposto comporta unicamente l’illegittimità dell’atto successivo.</p>
<p>3. Non può qualificarsi meramente confermativo il provvedimento adottato a seguito di un nuovo esame e di una più ampia valutazione della fattispecie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del provvedimento assunto sulla base di un atto divenuto efficace a seguito di un&#8217;ordinanza sospensiva, poi venuta meno per perenzione del processo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N. 1222/08 REG.DEC.<br />
		N. 7023  REG.RIC. <br />	<br />
    ANNO 1999</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
   Quinta  Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.7023/1999,proposto dalla<br />
Sig.ra <b>Franca VIOLA</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Antonio Funari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Acilia n. 4.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>U.S.L. LT 6 ora Azienda U.S.L. di Latina</b> in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituita;</p>
<p>&#8211; il Sig. <b>Lorenzo Nardella</b>, rappresentato e difeso dall’ Avv.Aldo Scipione ed elettivamente domiciliato in Roma, via Costantino Morin n. 1 (studio Avv. Salvatore Napoli);</p>
<p>e nei CONFRONTI</p>
<p>&#8211; della <b>Regione Lazio</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211;	dei Sigg.ri <b>Mario Di Tucci, Maria Ardovino, Maria Teresa Orgera, Antonella D&#8217;Urso, Giorgio Spinelli, Nicola Maggiara, Francesco Gonzales e Virginia Galluccio</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via G. Paisiello n. 55;																																																																																												</p>
<p>per la RIFORMA<br />
della sentenza n. 575 in data 4.3.1999 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Sig. Lorenzo Nardella e dei Sigg.ri Mario Di Tucci, Maria Ardovino, Maria Teresa Orgera, Antonella D&#8217;Urso, Giorgio Spinelli, Nicola Maggiara, Francesco Gonzales e Virginia Galluccio ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007, il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli; uditi, in detta udienza, gli avv.ti Funari, Scipione e Scaca.; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in appello indicato in epigrafe la sig.ra Franca Viola espone che:<br />
“L&#8217;Ospedale di Gaeta con delibera n. 48 del 21.9.1979 indisse un pubblico concorso per 11 posti di Applicato della carriera amministrativa d&#8217;ordine. Il concorso veniva espletato, ma il Consiglio di Amministrazione chiedeva, per l&#8217;adozione dei provvedimenti conclusivi. la nomina di un Commissario ad acta, che, con le delibere nn. 431 del 20.9.1980, 432 e 433 del 26.9.1980, approvava la graduatoria e nominava i vincitori, fra i quali ilSig. Lorenzo Nardella.<br />
Senonchè tutti gli atti di quel concorso, ivi comprese le delibere del Commissario ad acta, venivano annullati dal T.A.R. Lazio ,Sezione di Latina, con la sentenza n. 131/1983 su ricorso proposto dal candidato Damiano Cavicchio contro la U.S.L., il CO.RE.CO., il Comune e la Regione, notificato, come controinteressato, al Sig. Nardella, che si costituì nel giudizio.<br />
La sentenza non fu appellata e questa circostanza era per sé stessa sufficiente perchè il Sig. Nardella perdesse la titolarità del suo posto di Applicato amministrativo d&#8217;ordine.<br />
Egli rimase tuttavia in servizio perchè la U.S.L. con delibera n. 347 del 5.5.1983 dispose tale trattenimento.<br />
La delibera fu annullata dal CO.RE.CO. il 14.6.1983 con provvedimento impugnato dal Sig. Nardella, sempre dinanzi al T.A.R. di Latina, che con ordinanza del 29.7.1983 concesse la sospensiva.<br />
Il ricorso, però è stato dichiarato perento con sentenza n. 851/1987 perchè nessun ulteriore atto di procedura era stato compiuto dopo il 22.2.1985.<br />
La A.U.S.L. di Latina con varie delibere adottate nei confronti del Sig. Nardella e di altri suoi colleghi disponeva il loro inquadramento in ruolo nella posizione di Coadiutore Amministrativo ai sensi della Legge n. 207/1985 in via precaria e cioè in attesa di una decisione del T.A.R., non potendo &#8220;farsi riferimento ad una decisione la cui esecutività è sospesa&#8221;.<br />
Il CO.RE.CO. ha annullato tali delibere con provvedimenti impugnati dal Sig. Nardella e dai suoi colleghi con ricorso n. 2643/1987 dinanzi al T.A.R. Lazio che con ordinanza del 28 ottobre 1987 concedeva la sospensiva.<br />
Il Sig. Nardella, giovandosi della sua qualifica, sia pure precaria, di Coadiutore amministrativo, ha partecipato presso la stessa ex U.S.L. LT 6 ad un concorso pubblico per quattro posti di Assistente amministrativo ed ha ottenuto la nomina con delibera n. 2130 del 10.12.1993 in danno della Sig.ra Viola, anch&#8217;ella candidata in quel concorso in quanto già titolare della qualifica di Coadiutore amministrativo e come tale inquadrata in ruolo.<br />
La Sig.ra Viola proponeva ricorso al T.A.R. di Latina, che lo ha respinto con la sentenza n.483/1998 impugnata dinanzi a codesto ecc.mo Consesso n.5537/1999.<br />
La Sig.ra Viola, avuta notizia del ricorso collettivo del Sig. Nardella e dei suoi colleghi pendente dinanzi al T.A.R. Lazio, ha spiegato in esso intervento ad opponendum) .<br />
Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 575/1999  &#8211; che qui s&#8217;impugna in parte qua &#8211; ha riconosciuto l&#8217;interesse della Sig.ra Viola ad opporsi alle delibere adottate nei confronti del solo solo Nardella, ha rimesso al potere di autotutela dell&#8217;Amministrazione il riesame dei provvedimenti adottati, ma ha accolto il ricorso annullando le impugnate decisioni del Comitato di Controllo.<br />
Da ciò il presente ricorso avverso la predetta sentenza. n. 575/1999 notificata il 24.5.1999.”<br />
Ciò premesso, l’appellante, dopo aver contestato le argomentazioni svolte dai Tar a sostegno della sua decisione, ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe ai fini dell’accoglimento della sua pretesa di veder respinto il ricorso di primo grado.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Sig. Lorenzo Nardella e i Sigg.ri Mario Di Tucci, Maria Ardovino, Maria Teresa Orgera, Antonella D&#8217;Urso, Giorgio Spinelli, Nicola Maggiara, Francesco Gonzales e Virginia Galluccio, che hanno concluso per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Si può prescindere dall’esame della eccezioni di inammissibilità sollevate dagli appellati , essendo l’appello infondato nel merito.</p>
<p>2. Con il primo motivo d’appello si assume che nella  fattispecie sono mancati i presupposti per la proposizione in primo grado di un ricorso collettivo, dal momento che le singole posizioni dei ricorrenti erano state individualmente trattate dall&#8217;Amministrazione che aveva adottato per ciascuno di essi separati provvedimenti.<br />
Né i ricorrenti hanno dato la concreta dimostrazione della identità delle loro posizioni, in quanto non avevano depositato le delibere e gli annullamenti riferiti a ciascuno di essi e non avevano nemmeno descritto la loro posizione individuale e i loro titoli.<br />
Al riguardo vanno condivise le osservazioni del Tar secondo cui alla stregua di una costante giurisprudenza il ricorso collettivo è ammesso allorquando i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni di lavoro analoghe e lese da atti aventi identico contenuto, situazione nella fattispecie  sufficientemente dimostrata dalla mancata contestazione in ordine alla sostanziale omogeneità delle posizioni fatte valere in giudizio, mediante comuni motivi di gravame e con medesime richieste.</p>
<p>3. Nel secondo motivo l’appellante lamenta che il Tar abbia affermato che alcune deduzioni ed eccezioni dell’interveniente in primo grado (ed attuale appellante ) non avevano potuto essere prese in considerazione perchè tardivamente proposte.<br />
In proposito è sufficiente osservare che risulta dalla stessa sentenza che poi le questione pregiudiziali ed obiezioni erano state  esaminate dal Tar perché esposte dalla difesa in pubblica udienza e comunque in quanto rilevabili d’ufficio.</p>
<p>4. Con il terzo motivo si sostiene che il Tar ha indebitamente affermato l’irrilevanza della mancata impugnazione di altri  provvedimenti di annullamento aventi il medesimo contenuto adottati dal Comitato di controllo.<br />
Con riguardo a tale censura il Tar ha evidenziato che : a) non vi era prova che i ricorrenti avessero avuto conoscenza dei precedenti annullamenti;b) la semplice conoscenza dell’esistenza di pregressi annullamenti, dei quali non era noto il testo, non facevano decorrere il termine di impugnativa; c) le decisioni impugnate non potevano considerarsi meramente confermative delle precedenti; d) non vi era prova che il ricorrente Lorenzo Nardella avesse appreso dell’ulteriore decisione negativa nei suoi confronti e  comunque quest’ultima era destinata ad essere travolta dall’annullamento giurisdizionale del precedente diniego.<br />
Tal puntuali  rilievi del Tar non possono in questa sede essere disattesi , non avendo l’appellante mosso specifiche critiche al riguardo.</p>
<p>5. Nei restanti motivi di gravame l’appellante contesta le argomentazioni svolte dai Tar al fine di dimostrare l’illegittimità dell’annullamento, disposto dal Comitato Regionale di Controllo, delle deliberazioni con cui i ricorrenti in primo grado erano stati immessi in ruolo ai sensi della sanatoria di cui alla legge 20 maggio 1985 n.207.<br />
Tale inquadramento in ruolo era stato effettuato sul presupposto che gli interessati avessero svolto il periodo di servizio non di ruolo all’uopo necessario e la particolarità della fattispecie era costituita dal fatto che il provvedimento di nomina in tale servizio era stato annullato dal Comitato Regionale di Controllo mediante atto poi sospeso dal Tar Lazio, Sezione Staccata di Latina, con ordinanza n.204/1983, adottata durante l’esame di un ricorso in seguito dichiarato perento con sentenza n.851/1987.<br />
  Il Comitato di controllo  aveva ritenuto che l’inquadramento in ruolo ai sensi della legge n.207/1985 non potesse basarsi su un servizio non di ruolo che trovava la sua legittimazione unicamente in una sospensiva del Tar e pertanto ne aveva disposto l’annullamento, anche in considerazione del fatto che gli inquadramenti erano da considerarsi in ogni caso meramente confermativi di  precedenti atti aventi il medesimo contenuto già annullati dal medesimo organo di controllo.<br />
L’appellante lamenta che il Tar: a) si sia limitato a prendere in considerazione la situazione esistente al momento della sanatoria, senza tener conto di quanto avvenuto successivamente: perenzione del ricorso, precedenti annullamenti (quarto motivo); b) la sospensiva del Tar non era stata sufficiente per poter beneficiare della sanatoria ( quinto motivo ); c) nella fattispecie non vi era stata una deliberazione di assunzione fuori ruolo “ regolarmente “ esecutiva, presupposto per l’applicazione della sanatoria ( sesto motivo); d) il Tar ha dichiarato le impugnate decisioni di annullamento del Comitato di controllo non meramente confermative di altre precedenti senza effettuare un’adeguata istruttoria (settimo motivo ); e) al sig. Nardella è stato indebitamente accordato un salto dalla qualifica di applicato d’ordine a quella di coadiutore amministrativo, appartenente ad una carriera superiore (ottavo motivo).<br />
La prima questione posta con l’appello in esame consiste nello stabilire quali siano gli effetti di un’ordinanza di sospensione dell’efficacia di una pronuncia  di annullamento del Comitato Regionale di Controllo, allorquando, come nella fattispecie , sulla base della situazione giuridica determinata dall’atto oggetto della pronuncia di annullamento dell’organo di controllo si debbano adottare altri provvedimenti.<br />
Al riguardo deve considerarsi che il provvedimento cautelare ha la funzione di assicurare al ricorrente, in via provvisoria, gli stessi vantaggi che lo stesso potrebbe conseguire da una pronuncia favorevole nel merito.<br />
Pertanto, nell’ipotesi di sospensiva di un atto di annullamento dell’organo di controllo si hanno medio tempore gli stessi effetti che conseguono ad un definitivo annullamento giurisdizionale, con la conseguenza che deve ritenersi per tale periodo pienamente efficace l’atto annullato in sede di controllo.<br />
Pertanto, nella fattispecie, come ha giustamente rilevato il Tar, il servizio non di ruolo  prestato dai ricorrenti originari era da considerarsi utile a tutti gli effetti allorquando sono intervenuti i provvedimenti in contestazione.<br />
Né può affermarsi che l’art.3 della legge n.207/1985, con l’affermare che il servizio doveva essere prestato sulla base di deliberazioni regolarmente esecutive, escludesse la fattispecie in esame, perché, per quanto sopra esposto, si doveva ritenere che, per effetto della sospensiva del provvedimento di annullamento, le deliberazioni erano regolarmente esecutive. <br />
Ciò posto, va chiarito quali conseguenze si abbiano qualora, come è accaduto nel caso di specie, successivamente all’adozione dell’atto emanato sulla base del provvedimento divenuto efficace a seguito dell’ordinanza di sospensiva, il giudizio riguardante quest’ultima ordinanza si concluda con sentenza che dichiara la perenzione, con conseguente venir meno degli effetti dell’ordinanza stessa.<br />
Ad avviso della Sezione occorre verificare quali siano i rapporti tra atto la cui temporanea efficacia è ormai venuta meno a causa della perenzione e provvedimento emanato sul suo presupposto.<br />
Orbene, può ritenersi che il venir meno del primo atto travolga automaticamente il secondo solo quando quest’ultimo sia meramente consequenziale e debba necessariamente essere adottato senza che debbano essere effettuate nuove ed autonome valutazioni.<br />
In ogni altro caso invece il venir meno dell’atto presupposto comporta unicamente l’illegittimità dell’atto successivo.<br />
Nella fattispecie è chiaro che non vi sia alcun rapporto di stretta consequenzialità tra nomina in servizio non di ruolo e inquadramento in sanatoria, provvedimento quest’ultimo del tutto autonomo e ispirato a ben altre finalità,il quale non è peraltro basato sulla sola constatazione dell’esistenza di un atto di nomina, ma richiede anche la verifica di tutta una serie di ulteriori requisiti (ad esempio  servizio prestato in determinate date e durata minima dello stesso). <br />
Si deve dunque anche qui concordare con il Tar che l’eventuale illegittimità degli inquadramenti non può essere rilevata nel presente giudizio,riguardante provvedimenti antecedenti alla dichiarazione di perenzione e che non possono ritenersi automaticamente travolti da quest’ultima.<br />
Resta dunque, come sottolineato dal Tar, solo la possibilità di un eventuale intervento in via di autotutela dell’amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano l’esercizio di tale potere, ivi compreso quello di tener conto delle posizioni di privati nel frattempo consolidatesi . <br />
Per quanto riguarda la questione della mera confermatività dei provvedimenti del Comitato di Controllo oggetto del presente giudizio, si deve ancora una volta convenire con le affermazioni del Tar, secondo cui tali provvedimenti scaturivano da un riesame  e di una più  ampia valutazione della situazione a seguito di articolate argomentazioni svolte dalla USL, sicchè deve escludersi il loro  carattere meramente confermativo dei provvedimenti stessi.<br />
In ordine al denunciato salto di qualifica il Tar ha ben chiarito che ai sensi del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 il coadiutore amministrativo corrisponde all’applicato proveniente dal personale ospedaliero e che, se fosse vero che  il sig.Nardella era stato indebitamente inquadrato in carriera superiore, non si spiegherebbe come mai lo stesso abbia affrontato , insieme all’appellante, un concorso interno per la qualifica di assistente ex carriera di concetto.<br />
L’appellato sig.Nardella ha poi ulteriormente precisato che la USL nel trattenere in servizio non di ruolo gli interessati, aveva attribuito la qualifica di coadiutore prevista dal DPR n. 761/1979, nel frattempo entrato in vigore, e non già la ex  qualifica di coadiutore amministrativo  del personale ospedaliero.<br />
6.L’appello deve dunque essere respinto.<br />
Sussistono ragioni, in considerazione della natura della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.	Q.   M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />	<br />
	Compensa interamente fra le parti le spese del  grado di giudizio. <br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 2007 , dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Raffaele Carboni	PRESIDENTE <br />	<br />
Marco Lipari	CONSIGLIERE                                Caro Lucrezio Monticelli est.	CONSIGLIERE<br />	<br />
Marzio Branca	CONSIGLIERE<br />	<br />
Nicola Russo	CONSIGLIERE																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/03/2008<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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