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	<title>1221 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1221 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a></p>
<p>Pres. Est. S. Romano L. Troiso (Avv. L. Servetti) contro la Provincia di Lucca, Ufficio Elettorale (Avv. R. Righi), Prefettura di Lucca (Avv. dello Stato) e nei confronti di D. Marcucci (non costituito) sull&#8217;autenticazione delle firme dei sottoscrittori di lista nelle elezioni di secondo grado dei Consigli Comunali e Provinciali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. S. Romano<br /> L. Troiso (Avv. L. Servetti) contro la Provincia di Lucca, Ufficio Elettorale (Avv. R. Righi), Prefettura di Lucca (Avv. dello Stato) e nei confronti di D. Marcucci (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;autenticazione delle firme dei sottoscrittori di lista nelle elezioni di secondo grado dei Consigli Comunali e Provinciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Disciplina delle elezioni di II grado dei Consigli Provinciali &#8211; Legge 56/2014 &#8211; Invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme – Natura sostanziale e non formale – Consiglieri uscenti &#8211; Autenticazione &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni. Di conseguenza l&#8217;autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista, non superabile dalla circostanza che il corpo elettorale, nelle elezioni provinciali, è costituito da consiglieri comunali eletti e dai consiglieri provinciali uscenti. Gli stessi, pur rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali abbisognano di un terzo soggetto che autentichi loro la firma (il silenzio della legge 56/2014 sul punto non può essere interpretato come deroga alla regola generale prescritta dall’art. 20 L. 15/68) deve pertanto ritenersi palesemente infondata la tesi, sostenuta dal ricorrente, che nelle elezioni di secondo grado, quali quelle di che trattasi, sia sufficiente l’autocertificazione delle candidature dei consiglieri comunali dato il loro status di pubblici ufficiali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2015, proposto da:<br />
Luigi Troiso, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Servetti, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Provincia di Lucca Presidente, Ufficio Elettorale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Firenze, Via Lamarmora 14;<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; </p>
<p>nei confronti di<br />
David Marcucci, consigliere comunale di Camaiore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento della Provincia di Lucca- Ufficio elettorale n. 6 del 4 settembre 2015, reso pubblico in pari data , con oggetto: elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale del 20 settembre 2015. Ricusazione della &#8220;Lista civica Menesini Presidente&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca Ufficio Elettorale e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella pubblica udienza elettorale del giorno 10 settembre 2015 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso:<br />
&#8211; il ricorrente, consigliere comunale presso il consiglio comunale del Comune di Viareggio, promotore della costituzione di una lista elettorale (denominata “Lista civica Menesini Presidente”) in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provincia<br />
&#8211; con il provvedimento impugnato si è disposto di non ammettere la lista alle elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale di Lucca, per le carenze ravvisate nella documentazione allegata alla lista, relative all’autentica della firma dei Sig.ri Tr<br />
&#8211; si è costituita in giudizio la Provincia di Lucca, con memoria e documenti depositati in data 8 settembre 2015, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio;<br />
si è costituita in giudizio la Prefettura UTG di Lucca, la quale, pur escludendo il proprio interesse a sostenere o contraddire l’atto impugnato in ragione della posizione di terzietà da essa rivestita, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />
Considerato che:<br />
&#8211; come si evince dal provvedimento impugnato, l’esclusione della lista è stata determinata: a) dalla mancata attestazione degli estremi del documento con il quale l’autenticante ha accertato l’identità di colui che ha reso la dichiarazione e comunque dall<br />
&#8211; con il ricorso in esame, il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 21 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 comma 2 della Carta costituzionale; in particolare, premesso che il corpo eletto<br />
Ritenuto che il ricorso sia infondato e vada pertanto respinto per le ragioni che seguono:<br />
&#8211; le circostanze che emergono dal provvedimento impugnato non sono contestate dal ricorrente e pertanto (come peraltro risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa della Provincia), per quanto concerne tutti i soggetti sopra citati, le rispettive fi<br />
&#8211; l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (recante Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) dispone: <i>“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai ..…. nonché p<br />
&#8211; per quanto qui interessa, la legge dunque prescrive: a) che le norme sulle autenticazioni valgono anche per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56; b) che i consiglieri comunali possono eseguire le autenticazioni ove comunichino la propria<br />
&#8211; la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato 22 gennaio 2014 n. 282), anche di questa Sezione (sent. 2 maggio 2014 n. 690), &#8220;sulla scorta di consolidati principi&#8221; ha affermato: <i>&#8221; a) le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei<br />
&#8211; il provvedimento impugnato ha fatto dunque corretta applicazione della legge n. 56/2014 e delle altre norme citate, nonché della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno (emessa a seguito dell’entrata in vigore della legge recante norme anche sul<br />
&#8211; pertanto, deve ritenersi palesemente infondata la tesi, sostenuta al ricorrente, che nelle elezioni di secondo grado, quali quelle di che trattasi, sia sufficiente l’autocertificazione delle candidature dei consiglieri comunali dato il loro status di pu<br />
&#8211; è evidente, infatti, la differenza tra attività di autenticazione delle sottoscrizioni tipica del pubblico ufficiale (consentita anche al consigliere comunale alle condizioni previste dalla legge) e partecipazione del consigliere comunale alla competizi<br />
&#8211; la tesi prospettata comporterebbe un radicale mutamento dell’ordinamento, inammissibile in specie nella materia elettorale, poiché il principio dell’autocertificazione della candidatura varrebbe per tutte le candidature interessanti pubblici ufficiali;-<br />
&#8211; per le ragioni esposte, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore della costituita Provincia di Lucca, nella misura di cui in dispositivo; spese compensate nei confronti della Prefettura di Lucca;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila) a favore della Provincia di Lucca; spese compensate nei confronti della Prefettura di Lucca.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Riccardo Giani, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/09/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti Assessorato Beni Culturali e ambientali (ADS Palermo) c./ A. C. (avv. V. Russo) sull&#8217;applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 15 l. n. 1497/39 nel caso di una violazione di carattere formale che non abbia prodotto alcun danno al paesaggio Edilizia ed urbanistica – Tutela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-9-2010-n-1221/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2010 n.1221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti<br /> Assessorato Beni Culturali e ambientali (ADS Palermo) c./ A. C. (avv. V. Russo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 15 l. n. 1497/39 nel caso di una violazione di carattere formale che non abbia prodotto alcun danno al paesaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Tutela del paesaggio –– Misura ex art. 15 L. 1497/39 – Natura sanzionatoria – Danno al paesaggio – Insussistenza &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La misura prevista dall’art. 15, L. 29 giugno 1939, n. 1497 costituisce una vera e propria sanzione e non ha invece carattere risarcitorio (1), presupponendo la compatibilità paesaggistica dell’opera edificata. Pertanto risulta applicabile quando la violazione, di natura formale, non abbia prodotto alcun danno al paesaggio.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1464,; Cons. St., sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4481;Cons. St., sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1225; C.G.A. 20 marzo 2009, n. 135.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</b><br />	<br />
<b>in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1321 del 2009 proposto da </p>
<p>ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE &#8211; DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DELLA EDUCAZIONE PERMANENTE E DELL’ARCHITETTURA E DELL’ARTE CONTEMPORANEA &#8211; SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, presso gli uffici dell’Avvocatura erariale;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il signor ALFIO COCO, rappresentato e difeso dall’avv. Venera Russo, elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Cordova, n. 76, presso la segreteria di questo Consiglio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, n. 757 del 20 aprile 2009;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Coco;<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato appellante e l’avv. V. Russo per l’appellato;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Giunge in decisione l’appello interposto dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione &#8211; Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali, dell’Educazione Permanente e dell’architettura e dell’arte Contemporanea &#8211; Servizio Tutela e Acquisizioni (d’ora in poi “Assessorato”), avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso, promosso in primo grado dal signor Alfio Coco, onde ottenere l’annullamento del decreto di pagamento della somma di euro 5.933,03 quale indennità per il profitto conseguito mediante la realizzazione di un’opera abusiva, ricadente in area di notevole interesse paesaggistico.</p>
<p>2. &#8211; Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il signor Alfio Coco.</p>
<p>3. &#8211; All’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. &#8211; Giova alla comprensione delle questioni devolute alla cognizione del Collegio riferire succintamente della vicenda sulla quale si è innestata la controversia. A tal fine può attingersi all’incontestata narrativa del fatto contenuta nella sentenza impugnata. </p>
<p>5. &#8211; Il signor Alfio Coco, imprenditore edile, acquistò un fabbricato ancora in corso di costruzione sito in San Giovanni La Punta, via SS. Crocifisso n. 11, composto da diciannove locali adibiti ad autorimessa, individuati nel catasto fabbricati del Comune di San Giovanni la Punta, al foglio 7, mappale 1061, subalterni da 2 a 20.<br />	<br />
	Nell’atto pubblico i venditori dichiararono che l’immobile era stato realizzato in assenza di provvedimento concessorio; in data 2 ottobre 1986 fu presentata al Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta un’istanza di concessione in sanatoria.<br />
	In data 6 marzo 1999 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania rilasciò il nulla-osta all’assenso edilizio “in quanto le opere in oggetto erano conformi alle norme di tutela paesaggistica dell’aera protetta” e perché “la proposta progettuale di completamento e rifinitura consent(iva) l’idoneo inserimento della costruzione nell’area vincolata”.<br />
	Con il decreto D.D.S. n. 6843, emesso il 30 giugno 2008, fu quindi richiesto al signor Coco il pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs n. 157/2006, della somma di euro 5.933,03 a titolo di indennità per il profitto conseguito per effetto della realizzazione di un’opera abusiva insistente su un sito di notevole interesse paesaggistico; mentre il danno causato al paesaggio dalla costruzione fu valutato in euro zero. </p>
<p>6. &#8211; Il signor Coco adì il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, onde ottenere l’annullamento del decreto. <br />	<br />
	Il primo Giudice ha accolto il ricorso, enunciando il principio secondo il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, relativa a un manufatto ricadente su un’area gravata da vincolo ambientale e paesaggistico di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 15 della stessa legge, alternativa a quella ripristinatoria, presupporrebbe la sussistenza di un illecito sostanziale, concretatosi in un pregiudizio all’ambiente; in via consequenziale, il T.A.R. ha concluso nel senso della non irrogabilità della suddetta sanzione nella diversa ipotesi in cui l’illecito contestato al trasgressore sia di natura meramente formale, ossia quando la violazione consumata sia esclusivamente consistita nella omessa richiesta (e nel mancato ottenimento) del preventivo assenso all’edificazione. <br />
	In applicazione di tale principio, il T.A.R. ha statuito nel senso dell’illegittimità del provvedimento gravato, per difetto di uno dei parametri (<i>id est</i> il danno arrecato al paesaggio), ai quali la legge correla la dosimetria sanzionatoria rimessa all’amministrazione. </p>
<p>7. &#8211; Il principio di diritto, testé riferito, sul quale poggia la motivazione giuridica della sentenza impugnata è errato. Ed invero, il comma 5, terzo periodo, dell’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce chiaramente che: <i>“(q)uando venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”</i>. Ebbene, in tutta evidenza la norma appena riferita ben si attaglia anche al caso, ricorrente nella fattispecie, in cui non sussista un danno al paesaggio, ma sia nondimeno individuabile un profitto. L’unica conseguenza derivante dall’assenza di un danno è dunque la parametrazione della sanzione al solo profitto conseguito dall’interessato. <br />	<br />
	L’errore nel quale è incorso il T.A.R. risiede, quindi, nell’aver considerato l’indennità in discorso alla stregua di una forma di risarcimento (nozione che postula, per l’appunto, l’esistenza di un pregiudizio sostanziale), mentre si tratta a tutti gli effetti di una sanzione, ossia di una misura punitiva rispetto alla quale il danno viene in rilievo soltanto quale parametro legale di commisurazione dell’entità del versamento imposto al trasgressore.<br />
	L’amministrazione appellante non si è discostata da tale quadro regolatorio, avendo espressamente motivato il decreto impugnato facendo leva sulla doverosità dell’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria <i>“anche nell’ipotesi in cui … emerga che il parametro danno sia pari a zero”</i>. <br />
	Più in generale non è poi condivisibile l’affermazione, desumibile dal contesto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata, secondo la quale la sanzione pecuniaria prevista dal succitato art. 167 non sia irrogabile a fronte di violazioni formali e, quindi, in assenza di un illecito sostanziale. In realtà, l’ordinamento conosce innumerevoli esempi di sanzioni amministrative volte a reprimere, anticipatamente rispetto al prodursi di lesioni sostanziali dei beni-interessi tutelati dalla legge, anche condotte meramente omissive, del genere definito “formale” dal T.A.R.. <br />
	Del resto, anche in questi casi, si è in presenza, diversamente da quanto opinato dal primo Decidente, di una lesione di un interesse tutelato, identificabile nell’illecito ostacolo &#8211; riconducibile alla mancata richiesta del nulla-osta &#8211; all’effettuazione dei prescritti controlli sugli interventi edilizi incidenti su beni protetti, controlli istituzionalmente affidati all’amministrazione preposta alla gestione dei valori ambientali e paesistici, onde scongiurare in via preventiva il prodursi di lesioni “sostanziali”. Su tale imprescindibile necessità di un controllo preventivo riposa d’altronde l’obbligo, dell’interessato, di richiedere l’accertamento della compatibilità paesaggistica. <br />
	Nei termini sopra precisati è allineato  anche il convergente orientamento esegetico della giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra gli altri precedenti, Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1464, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 167 del D.Lgs, n. 42/2004, a fronte di abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesistici, costituisce vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dall’effettiva sussistenza di un danno ambientale, nonché Cons. St., sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4481 e <i>id.</i>, sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1225) e di questo Consiglio (C.G.A. 20 marzo 2009, n. 135, oltre ai pareri del 7 giugno 2005, n. 44701 e del 20 settembre 2005).</p>
<p>8. &#8211; L’appello pertanto merita accoglimento. Non conducono a diverse conclusioni gli argomenti difensivi spiegati dal signor Coco nel controricorso. <br />	<br />
	Non  coglie  nel  segno, infatti, l’invocazione  della prescrizione della sanzione: in disparte la radicale inammissibilità dell’eccezione  (giacché non  formulata  in primo grado), va comunque respinto il  motivo per infondatezza, giacché la permanenza dell&#8217;illecito paesistico non può ritenersi cessata alla data in cui viene applicata la sanzione pecuniaria dell&#8217;indennità, con la conseguenza che gli eventuali termini di prescrizione decorrono soltanto dopo la concreta determinazione dell&#8217;importo della sanzione da parte dell&#8217;amministrazione.<br />
	Non possono inoltre essere esaminati i motivi, riproposti in secondo grado dall’appellato, con i quali, per un verso, si è dedotta l’estraneità del signor Coco rispetto alla consumazione dell’abuso e, per altro verso, si è stigmatizzata l’asserita, illegittima retroattività del provvedimento impugnato. Su questi due aspetti della controversia si è già pronunciato il T.A.R., respingendo i relativi motivi, e dunque la loro conoscibilità da parte del Giudice di appello avrebbe richiesto la proposizione di un’impugnazione incidentale che, invece, non risulta esser stata ritualmente interposta.</p>
<p>9. &#8211; Ritiene pertanto il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.</p>
<p>10. &#8211; In conclusione la sentenza gravata non resiste al motivo di impugnazione accolto e, per l’effetto, essa va riformata, con il conseguente integrale rigetto del ricorso proposto in prime cure.</p>
<p>11. &#8211; Il regolamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
	Condanna l’appellato soccombente alla rifusione, in favore dell’amministrazione appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il  21 settembre 2010</p>
<p align=justify>
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