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	<title>1209 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1209 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-12-2020-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Rosanna de Nictolis Presidente, Nicola Gaviano, Consigliere, estensore; PARTI: (soc. coop. a r.l. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di CefalÃ¹, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-12-2020-n-1209/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna de Nictolis Presidente, Nicola Gaviano, Consigliere, estensore; PARTI:  (soc. coop. a r.l. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di CefalÃ¹, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Salvatore Bianca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e nei confronti di Is. società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ester Daina e Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Coop. Pedagogia Sperimentale, non costituita</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;avvalimento tecnico od operativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contratti pubblici &#8211; avvalimento cd &#8220;tecnico od operativo&#8221; &#8211; caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Quantomeno nel caso di avvalimento c.d. &quot;tecnico od operativo&quot;, ossia avente a oggetto requisiti diversi da quelli di capacità  economico-finanziaria, sussiste l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, e pertanto le parti che addivengono all&#8217;avvalimento hanno l&#8217;onere d&#8217;indicare con precisione i mezzi aziendali posti a disposizione dell&#8217;ausiliata per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto pubblico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <br /> Pubblicato il 29/12/2020<br /> <strong>N. 01209/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00700/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 700 del 2020, proposto dalla soc. coop. a r.l. A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di CefalÃ¹, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Salvatore Bianca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Is. società  cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ester Daina e Domenico Pitruzzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Coop. Pedagogia Sperimentale, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1753/2020, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di CefalÃ¹ e della società  cooperativa sociale Is.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il cons. Nicola Gaviano nell&#8217;udienza del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020,<br /> udito per la parte ricorrente, mediante collegamento da remoto ai sensi degli stessi articoli, l&#8217;avvocato Massimiliano Mangano, e considerati infine presenti, sempre in forza della precitata normativa, gli avvocati Ester Daina e Domenico Pitruzzella;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 Il Comune di CefalÃ¹ con determinazione a contrarre del 25 luglio 2019 indiceva una procedura negoziata, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, per l&#8217;affidamento della gestione del servizio di &#8220;<em>Sostegno diretto alla gestione di struttura e servizi a titolarità  pubblica Asilo Nido/Micro-Nido</em>&#8220;, per un importo complessivo a base di gara di € 85.545,54, da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.<br /> L&#8217;oggetto dell&#8217;appalto consisteva nel consolidamento e potenziamento del servizio di asilo nido/micro-nido dell&#8217;Asilo Nido comunale attraverso l&#8217;attivazione del servizio educativo-didattico per tutto l&#8217;arco di apertura, per cinque giorni settimanali e sei ore giornaliere, e altresì¬ del servizio di vigilanza e assistenza nonchè cura igienica dei minori e degli ambienti fisici frequentati, con l&#8217;impiego di n.1 coordinatore, n. 2 educatori professionali e n.1 ausiliario. La durata contrattuale era fissata in dieci mesi e fino alla concorrenza dell&#8217;importo affidato, salva possibilità  di ripetizione del contratto in applicazione dell&#8217;art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.<br /> La gara, cui partecipavano soltanto due concorrenti, sfociava nella determinazione n. 716 del 9 ottobre 2019 di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto all&#8217;associazione temporanea di imprese Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale s.r.l. &#8211; Is. Società  Cooperativa Sociale.<br /> 2 Seguiva la proposizione di ricorso al T.A.R. per la Sicilia, notificato il 25 ottobre 2019 e depositato il successivo giorno 28, da parte della concorrente seconda graduata Cooperativa Sociale A. a r.l., gravame esperito avverso tale provvedimento di aggiudicazione definitiva nonchè contro i verbali di gara n. 1 del 12 settembre 2019 e nn. 2 e 3 del seguente giorno 26, nella parte in cui l&#8217;aggiudicataria non era stata esclusa dalla procedura.<br /> La ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati in forza dei due motivi che il Tribunale adÃ¬to avrebbe così¬ esposto:<br /> 1) &#8220;<em>violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE ; violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; violazione e errata applicazione del disciplinare di gara, pag. 4, lett. e); violazione ed errata applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367, del codice civile; nullità  del contratto di avvalimento, ai sensi dell&#8217;art. 89 comma 1 ultimo capoverso e degli articoli 1346 e 1418, comma 2, del codice civile; eccesso di potere per difetto di istruttoria</em>&#8220;, a causa del tenore generico del contratto di avvalimento del 4.9.2019 e delle dichiarazioni allegate, che non indicherebbero le risorse di personale, di mezzi e di attrezzature e/o l&#8217;apparato organizzativo riferito ai servizi analoghi pregressi e concretamente prestati dall&#8217;ausiliaria Cooperativa Is. all&#8217;ausiliata Cooperativa Pedagogia Sperimentale, di talchè non potrebbe dirsi posseduto il requisito tecnico richiesto a pena di esclusione a pag. 4, lett. E), del disciplinare di gara, relativo alla &#8220;<em>esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto o in servizi analoghi nell&#8217;ultimo triennio, con specifica indicazione degli enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali</em>&#8220;;<br /> 2) &#8220;<em>violazione e errata applicazione dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. b), comma 4, comma 8 e comma 9 del d.lgs. n. 50/2016; violazione ed errata applicazione dell&#8217;allegato &#8211; XVII &#8211; parte I &#8211; lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; violazione ed errata applicazione della lettera d) pag. 3 e 4 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione</em>&#8220;, poichè la Cooperativa Pedagogia Sperimentale, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4.9.2019, ha allegato una sola referenza bancaria, invece delle due richieste, a pena di esclusione, a ciascuno dei componenti del Raggruppamento temporaneo, a pag. 3 e 4, lett. d), del disciplinare, al fine di dimostrare il possesso della capacità  economico &#8211; finanziaria.<br /> La ricorrente domandava anche la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata nonchè il risarcimento del danno, in forma specifica, tramite aggiudicazione dell&#8217;appalto in proprio favore e relativo subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente.<br /> Il Comune di CefalÃ¹, costituitosi in giudizio in resistenza al ricorso, opponeva che dalle dichiarazioni d&#8217;impegno alla costituzione del raggruppamento aggiudicatario, lette congiuntamente con il contratto di avvalimento, si sarebbero potuti evincere invece con chiarezza i termini dell&#8217;impegno assunto dall&#8217;ausiliata Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale, che avrebbe dovuto garantire solo la presenza di un operatore ausiliario, nel mentre l&#8217;ausiliaria capogruppo, con una clausola contrattuale di chiusura, si era obbligata a mettere a disposizione dell&#8217;associata ausiliata anche &#8220;<em>tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari</em>&#8220;, garantendo così¬ la presenza dei requisiti occorrenti per la gara.<br /> Quanto alla dedotta insufficienza delle referenze bancarie prodotte in gara, il Comune opponeva che le tre complessivamente esibite dall&#8217;aggiudicataria sarebbero state invece proporzionate e sufficienti: con il contratto stipulato il 18 ottobre 2019 era stata costituita un&#8217;associazione temporanea di tipo orizzontale in forza del quale la capogruppo si era obbligata a svolgere tutte le attività  previste per una quota pari al 73,75%, esibendo due referenze bancarie, mentre l&#8217;associata Coop. Sociale Pedagogia Sperimentale, partecipante per una quota limitata al 26,25%, ne aveva presentato una.<br /> Anche la controinteressata resisteva all&#8217;impugnativa.<br /> Essa osservava che le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di avvalimento dovevano essere interpretate nel senso della non configurabilità  della nullità  del relativo contratto nei casi in cui una parte del suo oggetto, pur non essendo puntualmente determinata, fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 cod.civ..<br /> La stessa resistente, con riferimento alla lamentata omessa allegazione di una quarta referenza bancaria, invocava poi l&#8217;istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dal comma 9 dell&#8217;art. 83 d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all&#8217;offerta economica.<br /> La domanda cautelare proposta dalla ricorrente veniva respinta con ordinanza n. 1228 del 2019, confermata in appello da questo Consiglio con ordinanza n. 842 del 2019.<br /> L&#8217;11 giugno 2020 veniva stipulato il contratto di appalto con l&#8217;aggiudicataria.<br /> 3 All&#8217;esito del giudizio di primo grado il Tribunale adÃ¬to, con la sentenza n. 1753/2020 in epigrafe, respingeva il ricorso.<br /> 4 Seguiva la proposizione avverso tale sentenza del presente appello della società  soccombente, che riproponeva le proprie domande e censure sottoponendo a critica gli argomenti con i quali il Giudice di prime cure le aveva disattese.<br /> L&#8217;Amministrazione e la controinteressata resistevano all&#8217;impugnativa anche nel nuovo grado di giudizio, deducendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.<br /> La ricorrente, dal canto suo, insisteva sulle proprie deduzioni, rimarcando la permanenza del proprio interesse alla decisione anche in ragione della prosecuzione del servizio nel nuovo anno scolastico.<br /> All&#8217;udienza del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5 L&#8217;appello è infondato.<br /> 6 Il primo motivo dell&#8217;impugnativa concerne la dedotta mancata indicazione nel contratto d&#8217;avvalimento concluso dalla Coop. sociale Pedagogia Sperimentale, la quale era carente del requisito della &#8220;<em>esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto o in servizi analoghi nell&#8217;ultimo triennio</em>&#8220;, delle risorse e mezzi concretamente messi a sua disposizione dall&#8217;ausiliaria, con conseguente nullità  del contratto stesso per l&#8217;indeterminatezza e non determinabilità  del suo oggetto.<br /> 6a Il Tribunale ha respinto tale motivo esponendo, in particolare, che dal contratto di avvalimento, dalle allegate dichiarazione rese dall&#8217;ausiliaria e dall&#8217;ausiliata, nonchè dalla dichiarazione congiunta di impegno da parte di entrambe alla costituzione della loro A.T.I., sarebbe stato possibile evincere &#8220;<em>con sufficientemente determinatezza &#038; le risorse umane messe a disposizione dell&#8217;ausiliata (n. 1 ausiliario per un monte ore complessivo pari a € 1.299,90)</em>&#8220;.<br /> 6b Con il presente appello è stata contestata l&#8217;erroneità  di quest&#8217;ultima affermazione, facendosi notare che nessuna delle richiamate fonti accreditava l&#8217;idea che la capogruppo ausiliaria avesse messo a disposizione dell&#8217;ausiliata un&#8217;unità  di operatore ausiliario.<br /> La ricorrente ha quindi riproposto e sviluppato la propria primitiva censura, osservando che la genericità  dell&#8217;oggetto del contratto d&#8217;avvalimento non offriva alcuna possibilità  di determinare le risorse di personale, mezzi e/o apparato organizzativo concretamente messe dall&#8217;ausiliaria a disposizione della Coop. sociale Pedagogia Sperimentale, al fine di poter ritenere integrato anche in capo a questa seconda, mercè un trasferimento delle competenze tecniche acquisite dalla prima, grazie alle sue precedenti esperienze, il prescritto requisito esperienziale di cui l&#8217;ausiliata era deficitaria.<br /> 6c Il Collegio ritiene che la doglianza debba essere respinta.<br /> 6d La giurisprudenza prevalente è da tempo effettivamente orientata nel senso che, quantomeno nel caso di avvalimento c.d. &quot;tecnico od operativo&quot;, ossia avente a oggetto requisiti diversi da quelli di capacità  economico-finanziaria, in questa materia sussiste l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate, e pertanto le parti che addivengono all&#8217;avvalimento hanno l&#8217;onere d&#8217;indicare con precisione i mezzi aziendali posti a disposizione dell&#8217;ausiliata per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto (cfr. ad es. C.d.S., sez. III, 9 marzo 2020, n. 1704; V, 5 aprile 2019, n. 2243; 26 novembre 2018, n. 6690; 20 novembre 2018, n. 6551).<br /> Tanto premesso, non pare dubbio che il testo del contratto d&#8217;avvalimento concluso tra le cooperative del raggruppamento aggiudicatario, considerato di per sè solo, sul punto in questione si presenti lacunoso.<br /> 6e Tuttavia, come è stato giÃ  in qualche modo avvertito dal primo Giudice, i necessari elementi d&#8217;integrazione del detto testo contrattuale si rivelano desumibili dalla connessa dichiarazione d&#8217;impegno delle stesse due cooperative, formata lo stesso giorno 4 settembre 2019, a costituire tra loro un&#8217;associazione temporanea per la partecipazione alla medesima gara.<br /> E&#8217; noto, infatti, che l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in occasione della sentenza n. 23 del 4 novembre 2016, e con un&#8217;esegesi suscettibile di applicarsi anche all&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 per la sostanziale similarità  di disciplina rispetto a quella posta dalla normativa appresso indicata, ha affermato che &#8220;<em>l&#8217;art. 49, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l&#8217;art. 88, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in relazione all&#8217;art. 47, par. 2 della Direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un&#8217;interpretazione tale da configurare la nullità  del contratto di avvalimento in ipotesi in cui una parte dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 cod. civ</em>&#8220;, oltre che, pìù ampiamente, &#8220;<em>sulla base delle generali regole sull&#8217;ermeneutica contrattuale</em>&#8220;.<br /> Ora, benchè un contratto d&#8217;avvalimento costituisca, in astratto, unÂ <em>quid</em> ben distinto dalla dichiarazione d&#8217;impegno delle stesse parti a costituirsi in A.T.I., non sembra dubitabile che nella fattispecie concreta il primo s&#8217;inserisca, con un ruolo strumentale, nella pìù ampia cornice pattizia di matrice associativa della seconda, della cui prospettiva funzionale finisce per colorarsi. L&#8217;interpretazione dell&#8217;uno può quindi ben giovarsi anche del contenuto dell&#8217;altro, nel cui alveo s&#8217;inserisce, trattandosi di dichiarazioni negoziali connesse tra loro, intervenute lo stesso giorno e tra gli stessi soggetti, e intese a regolare interessi individuali interdipendenti.<br /> L&#8217;art. 1362 c.c., d&#8217;altra parte, nell&#8217;invitare l&#8217;interprete del contratto a un&#8217;indagine sulla comune intenzione delle parti, stabilisce che per determinare questa &#8220;<em>si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto</em>&#8220;.<br /> 6f Ciò posto, dalla suddetta dichiarazione d&#8217;impegno risulta che le due cooperative interessate si sono vincolate nei seguenti termini:<br /> &#8211; &#8220;<em>impresa capogruppo è la Is. soc. coop. sociale in ragione del 73,75% assumendo e coordinando direttamente personale e pìù specificamente: n. 1 coordinatore, n. 2 educatori</em> <em>professionali &#038;, per la regolare esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato speciale d&#8217;appalto</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>impresa associata è la Coop. Sociale Pedagogia Sperimentale in ragione del 26,25%, assumendo e coordinando direttamente personale e pìù specificamente: n. 1 ausiliario</em> &#038; &#8220;.<br /> E&#8217; ben vero, allora, che il primo Giudice è incorso in un errore allorchè ha affermato che nel riferito contesto pattizio fossero state &#8220;<em>messe a disposizione dell&#8217;ausiliata</em>&#8221; risorse umane costituite da n. 1 ausiliario.<br /> Ciò non toglie, tuttavia, che, se si ha riguardo alle risorse umane rispettivamente poste in campo dalle due cooperative per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, non può non notarsi come la capogruppo ausiliaria si fosse impegnata a fornire le risorse di pìù elevata qualificazione, vale a dire un coordinatore e due educatori professionali, laddove l&#8217;impegno dell&#8217;ausiliata Coop. sociale Pedagogia Sperimentale era stato circoscritto alla fornitura di una professionalità  ausiliaria.<br /> Dal che si desume, dunque, come la capogruppo ausiliaria, per questa via, ossia attraverso lo specifico elemento della preminente posizione professionale rivestita dalle risorse da essa conferite all&#8217;A.T.I., era in condizione di assicurare effettivamente e su basi continuative, anche in dettaglio, il concreto apporto della propria esperienza in servizi analoghi, e di permettere all&#8217;ausiliata di giovarsene.<br /> Era, pertanto, proprio per il tramite del coordinatore e degli educatori professionali forniti dalla coop. Is. che sarebbe potuta e dovuta avvenire la messa a disposizione, dall&#8217;ausiliaria all&#8217;ausiliata, del requisito di esperienza specifica in discussione, nella prospettiva d&#8217;interesse comune della regolare esecuzione dell&#8217;appalto.<br /> Ne consegue che il contratto d&#8217;avvalimento, una volta debitamente scrutinato, secondo buona fede e in aderenza al principio di conservazione, nel pìù ampio contesto del complessivo rapporto costituito tra le sue parti, risulta immune dal vizio dedotto con il primo mezzo d&#8217;impugnativa.<br /> 7 Il secondo mezzo verte sull&#8217;omessa produzione di una referenza bancaria da parte della Cooperativa Pedagogia Sperimentale.<br /> 7a La ricorrente ha ricordato che il disciplinare nell&#8217;ambito dei &#8220;<em>requisiti minimi, a pena di esclusione</em>&#8220;, esigeva dai concorrenti la presentazione, oltre ai bilanci dell&#8217;ultimo triennio, di &#8220;<em>almeno due referenze bancarie che attestano la capacità  economica e finanziaria dell&#8217;operatore economico con riferimento all&#8217;appalto in oggetto</em>&#8220;, con l&#8217;ulteriore precisazione che in caso di partecipazione alla gara di RTI il requisito doveva essere posseduto da ciascuno dei suoi componenti.<br /> La ricorrente ha dedotto che la Cooperativa avversaria, nonostante questo, aveva dichiarato e prodotto, invece, una sola referenza. Ciò senza che dagli atti di gara emergessero nè le ragioni per cui era stata prodotta un&#8217;unica referenza, in luogo delle due prescritte, nè i contorni di alcuna ipotetica attività  d&#8217;integrazione postuma da essa concorrente esperita su impulso della Commissione, nè, infine, alcuna valutazione di quest&#8217;ultima in merito all&#8217;incidenza, o meno, della carenza emersa.<br /> Con il presente appello si è soggiunto che la mancata produzione della seconda referenza bancaria, in assenza di giustificati motivi, come pure di documentazione probatoria alternativa riflettente la solidità  economico-finanziaria della concorrente, avrebbe dovuto determinarne senz&#8217;altro l&#8217;esclusione dalla gara. E questo anche alla luce del fatto che la medesima aveva mancato d&#8217;impugnare in via incidentale la riferita regola di <em>lex specialis</em> nel senso che le referenze da produrre dovessero essere due, prescrizione la quale, pertanto, non avrebbe potuto essere disapplicata.<br /> 7b Il Collegio è tuttavia dell&#8217;avviso che la sentenza impugnata meriti conferma anche per questo capo, stante la sua consonanza con i principi espressi dalla giurisprudenza nella specifica materia.<br /> 7c Occorre immediatamente rilevare, come giÃ  del resto fatto dal T.A.R., che a fronte del vizio che viene dedotto sarebbe stata dovuta, alla concorrente appellata, quantomeno la concessione dell&#8217;opportunità  del soccorso istruttorio.<br /> La giurisprudenza ha acclarato, invero, che sono sempre soccorribili, ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la mancata allegazione di una referenza bancaria o la sua inidoneità  o insufficienza allo scopo, come pure la mancata indicazione delle ragioni per le quali non è stato possibile produrre per tempo una delle due referenze richieste (C.d.S., sez. V, 16 dicembre 2019, n. 8517); e, nella stessa prospettiva, ha altresì¬ chiarito che le dette referenze, in quanto mezzo di prova di un requisito per la partecipazione alla procedura, ben potrebbero essere formate anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sempre che attestino la preesistenza del requisito stesso (V, 15 maggio 2019, n. 3151; in generale, sull&#8217;applicabilità  anche alla referenze del generale istituto del soccorso istruttorio, cfr. anche C.d.S., V, 10 aprile 2019, n. 2351; III, 3 agosto 2018, n. 4810).<br /> La stessa giurisprudenza afferma infatti anche, pìù ampiamente, che &#8220;<em>nelle procedure ad evidenza pubblica la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può intendersi quale requisito rigido, dovendo contemperarsi l&#8217;esigenza di dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio di massima partecipazione, con conseguente necessità  di prevedere temperamenti rispetto alle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le dette referenze, consentendo, anche a prescindere da ogni espresso richiamo nella disciplina di gara, di presentare documentazione alternativa idonea a comprovare il possesso dei prescritti requisiti di capacità  economica e finanziaria</em>&#8221; (C.d.S., V, 22 luglio 2019, n. 5138).<br /> Da tutto ciò si ricava, dunque, che la previsione della <em>lex specialis</em> sulla quale la ricorrente insiste avrebbe dovuto essere comunque coordinata con la regola generale del soccorso istruttorio; e che la mancata produzione della referenza bancaria mancante non avrebbe potuto perciò costituire, di per se stessa, un legittimo motivo di esclusione automatica della controinteressata.<br /> Sicchè la censura in esame si rivela insuscettibile di far conseguire alla ricorrente l&#8217;agognato risultato dell&#8217;estromissione avversaria.<br /> 7d Fatta questa puntualizzazione, non va poi trascurato l&#8217;incontestato punto che da parte dell&#8217;A.T.I. aggiudicataria erano stati giÃ  debitamente presentati all&#8217;Amministrazione sia i bilanci delle due cooperative, sia due referenze bancarie per la capogruppo coop. Is. e una per la coop. Pedagogia Sperimentale.<br /> Tale documentazione, come ha notato il primo Giudice, consisteva pur sempre in mezzi di prova della capacità  economico-finanziaria della concorrente.<br /> L&#8217;art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 (&#8220;<em>Mezzi di prova</em>&#8220;), infatti, stabilisce che di norma la prova della capacità  economica e finanziaria dell&#8217;operatore può essere fornita mediante &#8220;<em>uno o pìù mezzi di prova</em>&#8221; indicati nell&#8217;allegato XVII, parte I (oltre a soggiungere che l&#8217;operatore che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall&#8217;Amministrazione può provare la propria capacità  mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante). E l&#8217;Allegato appena citato dispone, appunto, che &quot;<em>Di regola, la capacità  economica e finanziaria dell&#8217;operatore economico può essere provata mediante le referenze bancarie, i bilanci o una dichiarazione concernente il fatturato &#038;</em>&#8220;.<br /> Da tanto si desume, allora, che referenze bancarie e bilanci, in base alla legge, sono rivestiti giÃ  individualmente di valenza probatoria, e sono posti dalla legge, in proposito, sullo stesso piano. Dove dall&#8217;assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova della capacità  economico-finanziaria la giurisprudenza ha desunto anche il principio che il giudizio della Stazione appaltante di idoneità , in questa materia, può essere anche solo implicito (cfr. C.d.S., V, 13 febbraio 2017, n. 598; 9 marzo 2015, n. 1194).<br /> 7e Tutto ciò posto, se è pur vero che in astratto l&#8217;Amministrazione, nella specie, avrebbe dovuto in via di principio ammettere l&#8217;A.T.I. al soccorso istruttorio, dando così¬ modo alla coop. Pedagogia Sperimentale di produrre anche una seconda referenza bancaria, o documentazione alternativa equivalente, non può obliterarsi il fatto che il ben peculiare contesto del caso concreto era così¬ connotato: la concorrente A.T.I., nel suo insieme, aveva fornito giÃ  plurimi mezzi di prova della propria capacità  economica e finanziaria, e la detta cooperativa, segnatamente, i bilanci e una referenza bancaria; la stessa cooperativa in discussione, inoltre, rivestiva nella compagine dell&#8217;A.T.I. una posizione marcatamente minoritaria, in qualità  di associata in ragione del 26,25% (senza dire, infine, che la gara riguardava un servizio di sostegno alla gestione di struttura e servizi per Asilo Nido/Micro-Nido per un importo complessivo a base di gara limitato ad € 85.545,54).<br /> Nella situazione così¬ descritta, la scelta dell&#8217;Amministrazione di astenersi dall&#8217;approfondimento istruttorio del tema, sull&#8217;evidente presupposto che alla luce del proprio apprezzamento una sufficiente prova in argomento poteva reputarsi dalla concorrente giÃ  fornita (onde tale approfondimento avrebbe potuto integrare solo una sorta di aggravamento procedimentale), non può dunque reputarsi illegittima. E questo anche alla luce dell&#8217;indicazione giurisprudenziale per cui, sempre in materia di referenze bancarie, &#8220;<em>occorre avere riguardo all&#8217;idoneità  delle stesse e non giÃ  al loro numero a provare la capacità  in questione</em>&#8221; (C.d.S., V, 10 aprile 2018, n. 2183).<br /> 8 In conclusione, pertanto, la sentenza di prime cure, in parte rettificata dalle considerazioni svolte nel precedente paragr. 6f, merita quindi di trovare conferma, con la conseguente reiezione dell&#8217;appello.<br /> Il Collegio ritiene, tuttavia, che l&#8217;inesattezza della ricostruzione offerta dalla stessa sentenza circa i termini dell&#8217;avvalimento intercorso tra le imprese del raggruppamento aggiudicatario integri una ragione tale da giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali di questo grado.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal C.G.A. R. S. con sede in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, svoltasi con la contemporanea e continuativa presenza da remoto dei componenti il collegio ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-2-2020-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Roberto Garofoli, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, c. Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Toni De Simone) La regola della compensatio lucri cum damno presuppone che il beneficio applicato in funzione compensativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-2-2020-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2020 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, c. Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Toni De Simone)</span></p>
<hr />
<p>La regola della compensatio lucri cum damno presuppone che il beneficio applicato in funzione compensativa sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell&#8217;effetto dannoso dell&#8217;illecito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; risarcimento del danno &#8211; regola della compensatio lucri cum damno &#8211; applicazione &#8211; presupposti.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; revocazione &#8211; sanzione ex art. 26, c. 2, C.P.A. &#8211; condizioni di applicabilità  &#8211; fattispecie.<br /> </span></p>
<hr />
<p>Â <br /> <em>1. La regola della compensatio lucri cum damno presuppone che il beneficio applicato in funzione compensativa sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell&#8217;effetto dannoso dell&#8217;illecito.</em><br /> <br /> <em>2. Allorquando la parte ricorrente in revocazione ha agito sulla scorta di una prospettazione dei vizi revocatori non completamente avulsa dai dati processuali, sebbene incentrata (nel caso di specie) su una non condivisibile lettura degli stessi, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la comminatoria della sanzione di cui all&#8217;art. 26, comma 2, C.P.A. a mente del quale &#8220;il giudice condanna d&#8217;ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio&#8221;.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/02/2020<br /> <strong>N. 01209/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06103/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6103 del 2019, proposto da INPS, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la revocazione</em></strong><br /> della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. III n. -OMISSIS-, resa tra le parti<br /> <br /> Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Antonella Patteri e Toni De Simone;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza oggetto della presente domanda di revocazione, la Sezione si è pronunciata sull&#8217;appello proposto dal -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. Lazio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, da quello presentata, conseguenti alla condotta colpevolmente inerte dell&#8217;INPS nell&#8217;ammetterlo a godere del trattamento pensionistico con un ritardo di tre anni rispetto alla effettiva data di maturazione del diritto (1° gennaio 2012): risultato conseguito solo per effetto dell&#8217;azione di ottemperanza da lui esperita in relazione alla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione lavoro, con la quale erano stati riconosciuti a suo favore i benefici previsti dall&#8217;art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, per essere stato egli impiegato per oltre un decennio in un&#8217;area lavorativa in cui erano presenti materiali contenenti amianto in matrice cementizia e fibrosa, e condannato l&#8217;INPS alla moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell&#8217;intero periodo lavorativo di esplosione nociva, compreso tra il 4 settembre 1989 ed il 31 dicembre 2010 (azione di ottemperanza resasi necessaria per il fatto che l&#8217;Ente previdenziale aveva solo parzialmente eseguito il giudicato, riconoscendo l&#8217;esposizione all&#8217;amianto per sole n. 276 settimane comprese nel periodo dal 4 settembre 1989 al 31 dicembre 1994).<br /> Con la medesima sentenza, quindi, la Sezione ha preliminarmente rilevato che il T.A.R., adito in sede risarcitoria, aveva riconosciuto nell&#8217;omessa piena esecuzione del giudicato una condotta colpevolmente negligente dell&#8217;ente previdenziale, idonea a porsi in relazione causale immediata e diretta con i pregiudizi lamentati dal ricorrente, ma aveva accolto la sola domanda riferita alla voce di danno non patrimoniale, liquidando equitativamente l&#8217;importo di € 3.000,00 per il pregiudizio cd. &#8220;esistenziale&#8221; ed espungendo la voce di danno biologico, in quanto non oggetto di specifica istanza (il T.A.R., ai fini quantificatori di tale specifica voce di pregiudizio, aveva affermato che il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012, in quanto privo del requisito anagrafico, maturato solo dal 1° gennaio 2014), mentre aveva del tutto respinto la richiesta di ristoro del danno patrimoniale conseguente alla mancata percezione del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2015, sostenendo al riguardo che &#8220;dalla condotta negligente dell&#8217;Istituto non sono derivate conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente sul piano patrimoniale, atteso che nel periodo di riferimento l&#8217;interessato ha continuato a svolgere la sua attività  lavorativa ed a percepire la relativa retribuzione, come egli stesso afferma: i danni in questione, perciò, o non si sono prodotti, o almeno sono stati integralmente elisi&#8221; ed invocando il &#8220;principio per cui il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito&#8221;.<br /> La Sezione, con la sentenza <em>de qua</em>, ha in primo luogo accolto il motivo di appello con il quale l&#8217;appellante, -OMISSIS-, deduceva che i redditi da lavoro percepiti nel periodo dal 2012 al 2015 derivavano solo indirettamente dal fatto illecito dell&#8217;Amministrazione e come tali non potevano essere considerati come una diretta conseguenza della mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile, con la conseguente inapplicabilità  della cd. <em>compensatio lucri cum damno</em>.<br /> A tal fine la Sezione, evidenziato che, secondo l&#8217;elaborazione giurisprudenziale, la regola della <em>compensatio lucri cum damno </em>presuppone che &#8220;il beneficio (applicato in funzione compensativa <em>n.d.e.</em>) sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell&#8217;effetto dannoso dell&#8217;illecito&#8221;, ha osservato, per quanto concerne i &#8220;danni-conseguenza&#8221; di carattere patrimoniale, che &#8220;la condotta negligente dell&#8217;INPS ha costituito la mera &#8220;occasione&#8221; o la &#8220;precondizione&#8221; sulla quale si è innestata una autonoma serie causale che ha condotto alla percezione del compenso retributivo&#8221;, il quale ha trovato la sua &#8220;causa adeguata&#8221; nello sforzo lavorativo profuso dall&#8217;interessato, altresì¬ evidenziando che &#8220;il vantaggio di cui qui si discute, se viene a configurarsi come il frutto del sacrificio del danneggiato, non può a contrario integrare il &#8220;lucro&#8221;, ovvero il &#8220;gratuito vantaggio economico&#8221;, automaticamente conseguente, in via immediata e diretta, dal medesimo fatto che ha determinato il pregiudizio&#8221;, concludendo che deve escludersi che &#8220;risarcimento e beneficio siano accomunati da una medesima &#8220;ragione giustificatrice&#8221;, ovvero che condividano entrambi la funzione di &#8220;riparazione del danno&#8221;.<br /> La Sezione ha quindi affermato che &#8220;nella fattispecie considerata la richiesta di risarcimento del danno debba essere parametrata, nella sua componente patrimoniale, al trattamento pensionistico non erogato&#8221;.<br /> Quanto invece alla determinazione del lasso temporale alla cui estensione rapportare il ristoro patrimoniale, premesso che, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 6, l. n. 243/2004, applicabile all&#8217;epoca dei fatti, il diritto al pensionamento si conseguiva, &#8220;indipendentemente dall&#8217;età , in presenza di un requisito di anzianità  contributiva non inferiore a quaranta anni&#8221;, la Sezione, richiamate le contrapposte posizioni delle parti &#8211; quella dell&#8217;appellante, che individuava il momento della maturazione dei 40 anni alla data del 23 gennaio 2011, sulla base del calcolo delle settimane a tal fine utili (2.129) evincibili dalla documentazione versata in atti e tenendo conto della maggiorazione conseguente alla esposizione all&#8217;amianto, con la conseguente decorrenza del trattamento pensionistico alla data del 1° febbraio 2012, anche per effetto del disposto dell&#8217;art. 24 n. 3 d.l. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011 (che aveva fatto salve le posizioni di coloro che, anche con la maggiorazione contributiva di cui all&#8217;art. 13, comma 8, ovvero commi 6 e 7, legge 257/92, avessero raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità  o di vecchiaia, con conseguente inapplicabilità  al ricorrente del requisito dell&#8217;età  in presenza del requisito contributivo), e quella dell&#8217;INPS, il quale assumeva che la controparte avrebbe maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2011, facendo da ciò conseguire una diversa decorrenza, sulla base del regime normativo vigente alla menzionata data del 31 dicembre 2011 &#8211; ha ritenuto di aderire alla prospettazione di parte appellante, anche atteso l&#8217;esito infruttuoso delle (duplice) richiesta di chiarimenti indirizzata all&#8217;INPS, ricavando elementi di prova dal comportamento inerte e non contestativo dell&#8217;Ente.<br /> Acclarata quindi, nell&#8217;<em>an</em>, la debenza del risarcimento del danno patrimoniale, la Sezione ha fatto ricorso, per la specifica determinazione del <em>quantum</em>, all&#8217;istituto processuale di cui all&#8217;art. 34, comma 4, c.p.a., ordinando conseguentemente all&#8217;INPS di formulare, entro centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notifica ad istanza di parte, se precedente) della sentenza, una offerta risarcitoria rapportata all&#8217;importo dei ratei di pensione non percepiti nel triennio.<br /> Quanto al danno non patrimoniale, in ordine al quale il T.A.R., con la sentenza appellata, aveva ritenuto che la domanda formulata nel primo grado di giudizio non includesse il danno biologico, la Sezione, premesso che &#8220;il danno &#8220;esistenziale&#8221; separatamente liquidato dal Tar è stato quantificato sulla base dei medesimi elementi probatori che erano stati forniti a riprova delle lesioni dell&#8217;integrità  psico-fisica patite dal ricorrente&#8221; &#8211; elementi probatori &#8220;valorizzati dal Tar come indici presuntivi del danno cd. esistenziale sofferto&#8221; dal ricorrente, &#8220;in quanto rivelatori, nel contempo, degli effetti negativi che detta condotta ha avuto sulla qualità  della sua vita sociale e relazionale&#8221;, individuando &#8220;il peggioramento della qualità  di vita nel riverbero negativo che lo stato d&#8217;ansia ha prodotto nelle abitudini ordinarie e nelle relazioni umane del ricorrente &#8211; ha ritenuto di &#8220;procedere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale&#8221;, rideterminando l&#8217;importo stabilito dal T.A.R. in € 3.000,00, tenuto conto &#8220;sia della rilevanza probatoria del disagio psichico documentato dalla certificazione medica versata in atti; sia della doverosa riparametrazione del pregiudizio all&#8217;intero triennio 2012-2015 durante il quale si è protratta, secondo quanto giÃ  innanzi chiarito, l&#8217;ingiusta denegazione del diritto del ricorrente&#8221;, nel maggiore importo di € 25.000,00, oltre rivalutazione e interessi da computarsi dalla presente pronuncia al saldo.<br /> La suindicata sentenza della Sezione costituisce appunto l&#8217;oggetto della domanda revocatoria presentata dall&#8217;INPS, ai sensi dell&#8217;art. 395, n. 4, c.p.c. (&#8220;se la sentenza è l&#8217;effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa&#038;&#8221;), con la quale viene lamentata l&#8217;erronea percezione fattuale sulla quale si fonderebbe la sentenza gravata con riferimento a due aspetti:<br /> &#8211; la rituale intimazione dell&#8217;INPS nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza revocanda;<br /> &#8211; la rituale comunicazione delle ordinanze istruttorie n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.<br /> In particolare, quale al primo motivo rescindente, deduce l&#8217;Istituto previdenziale che la sentenza <em>de qua</em> si fonda sul presupposto secondo cui esso sarebbe stato «ritualmente intimato», nonostante dal tenore letterale della procura rilasciata agli avvocati dell&#8217;Ente per la difesa innanzi al T.A.R. Latina emergesse che l&#8217;Istituto non era domiciliato per legge, ai sensi dell&#8217;art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Tribunale, ma &#8220;con i medesimi (difensori, <em>n.d.e.</em>) in Latina -OMISSIS- Roma, -OMISSIS-».<br /> Da tale rilievo l&#8217;INPS fa discendere la conclusione secondo cui, sebbene dalla sentenza del T.A.R. si evincesse che l&#8217;Istituto era domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Latina, l&#8217;impugnazione, fatta in tale luogo, non ha comunque soddisfatto i requisisti di cui all&#8217;art. 93 c.p.a., il quale individua tra i luoghi alternativi di notificazione il «domicilio eletto in giudizio e risultante in sentenza», non essendo il domicilio risultante in sentenza anche quello eletto in giudizio.<br /> Ebbene, il suindicato motivo di revocazione non può essere accolto, ma deve anzi essere dichiarato inammissibile.<br /> La consecuzione temporale tra la procura alle liti, recante la data del 18 dicembre 2015, e la memoria di costituzione dell&#8217;INPS dinanzi al giudice di primo grado, avvenuta in data 23 dicembre 2015, induce ad attribuire alla seconda valore sostitutivo dell&#8217;originaria <em>electio</em> (<em>recte</em>, dovrebbe dirsi, di <em>reductio ad unitatem</em> della duplice, e pertanto intrinsecamente ambigua, elezione di domicilio da essa risultante, essendovi indicato sia l&#8217;indirizzo -OMISSIS- di Latina sia quello -OMISSIS- di Roma, sede dell&#8217;Ufficio legale dell&#8217;INPS): sì¬ che ad essa ha fatto correttamente riferimento il T.A.R. nell&#8217;indicare, nell&#8217;epigrafe della sentenza n. -OMISSIS-, che l&#8217;INPS doveva considerarsi legalmente domiciliato, <em>ex</em> art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della Sezione Staccata del T.A.R. Lazio.<br /> Deve aggiungersi, <em>ad abundantiam</em>, che la memoria di costituzione e difesa, depositata come si è detto in data 23 dicembre 2015 in vista dell&#8217;udienza di merito dinanzi al T.A.R. del 14 gennaio 2016, costituisce esplicazione del mandato difensivo conferito con la (temporalmente) precedente procura speciale <em>ad litem</em>: sì¬ che, mentre questa costituisce l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico della prima, la prima realizza l&#8217;esplicazione delle facoltà  difensive conferite dalla parte al suo rappresentante in giudizio, al cui legittimo esercizio è quindi riconducibile anche la modificazione delle scelte giÃ  espresse dalla parte rappresentata, compresa quella in punto di elezione di domicilio.<br /> Ne consegue che, per gli effetti di cui all&#8217;art. 93, comma 1, c.p.a., nessuna discrepanza era ravvisabile tra il &#8220;domicilio eletto per il giudizio&#8221; e quello &#8220;risultante dalla sentenza&#8221;, il quale quindi, nella sua univocità , è stato correttamente utilizzato dalla parte appellante per la notificazione della impugnazione della sentenza di primo grado.<br /> Col secondo motivo di revocazione, l&#8217;INPS deduce che la sentenza gravata si fonda sul presupposto della intervenuta comunicazione ad esso delle due ordinanze istruttorie, dal cui mancato riscontro la Sezione ha desunto argomenti di prova in senso sfavorevole alla parte appellata: esso deduce in senso contrario che le predette ordinanze non sono state comunicate all&#8217;INPS ma alla casella di posta elettronica certificata (ufficio.segreteria.magistratocortedeiconti@postacert.inps.gov.it) riferibile a soggetto &#8211; il magistrato della corte dei conti di controllo presso l&#8217;ente &#8211; che non è un organo dell&#8217;Istituto e che, comunque, non può essere destinatario degli atti relativi a giudizi nei quali l&#8217;INPS abbia il ruolo di parte.<br /> Nemmeno tale motivo rescindente è meritevole di accoglimento.<br /> Premesso che l&#8217;Ente non contesta il ricorso alla modalità  telematica di comunicazione, da parte della Segreteria della Sezione, delle citate ordinanze istruttorie, deve osservarsi che, come evidenziato dalla parte resistente, la suddetta casella di pec corrisponde al domicilio digitale dell&#8217;Ente risultante dal registro pubblico indicepa.gov.it: sì¬ che esso, ai sensi dell&#8217;art. 136, comma 1, c.p.a., è stato correttamente utilizzato ai fini della comunicazione delle medesime ordinanze.<br /> Nè rileva che il suddetto indirizzo telematico rechi, nella sua composizione letterale, l&#8217;indicazione di un soggetto non organico all&#8217;Ente, atteso che ciò che rileva, ai fini della ritualità  della notifica digitale, è che l&#8217;Ente, inserendo il suddetto indirizzo nel pubblico elenco, abbia acconsentito al suo impiego ai fini delle notifiche telematiche (anche) di atti processuali, sul presupposto della sussistenza di uno stabile collegamento &#8211; organico o di altra natura &#8211; tra l&#8217;Amministrazione ed il soggetto cui quell&#8217;indirizzo è testualmente riferibile.<br /> In ogni caso, deve escludersi che il preteso errore di fatto abbia inciso sul contenuto decisorio della sentenza oggetto della domanda di revocazione.<br /> Deve premettersi che le citate ordinanze istruttorie vertevano essenzialmente in ordine alla questione della decorrenza del trattamento previdenziale, sulla quale le parti della controversia avevano preso (in primo grado) divergente posizione: divergenza non trascurata dalla Sezione, che l&#8217;ha espressamente richiamata.<br /> Ebbene, come espressamente affermato dall&#8217;INPS con il ricorso per revocazione in esame, &#8220;sul punto, oggetto di richiesta di chiarimenti nelle due citate ordinanze collegiali nn.-OMISSIS- del 2018, si osserva che, sulla base della nota dell&#8217;ufficio amministrativo del 10 dicembre 2015 versata in atti in primo grado (allegata in copia sub doc. n.7), i 40 anni di contributi risultano certamente raggiunti a dicembre 2011, per cui, applicando lo slittamento di dodici mesi stabilito dalla legge n.247 del 2007 (cosiddetta finestra mobile), l&#8217;assicurato avrebbe potuto accedere alla pensione di anzianità , dietro domanda, a gennaio 2013. Avendo raggiunto i 40 anni entro il dicembre 2011 egli è al riparo dall&#8217;inasprimento dei requisiti di accesso a pensione stabiliti dagli interventi legislativi del 2010 e 2011&#8221;.<br /> Ne risulta che l&#8217;Ente, al fine di contestare la individuazione operata dalla Sezione della data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, si è limitato a richiamare un atto (doc. n. 7 del giudizio di primo grado) che la Sezione ha mostrato di conoscere, laddove ha richiamato le contrapposte posizioni delle parti sul punto controverso: quindi, la parte ricorrente in revocazione non ha dato prova della rilevanza causale, ai fini della determinazione del contenuto della decisione contestata, dell&#8217;errore di fatto lamentato, essendosi riportato, ai fini della sua difesa, a documenti che erano nella disponibilità  della Sezione e che questa ha mostrato di aver espressamente esaminato.<br /> Quanto poi alle ulteriori deduzioni del ricorrente in revocazione (come quelle relative alla necessità  della domanda amministrativa, quale requisito costitutivo della pensione di anzianità , alla incumulabilità  tra reddito da lavoro in costanza del perdurante svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa e percezione dei ratei pensionistici, ecc.), non può non rilevarsi che esse esulano dalla questione di fatto sulla quale vertevano le citate ordinanze (e, quindi, dalla portata dell&#8217;errore <em>ex</em> art. 395, n. 4, c.p.c., dedotto dall&#8217;INPS ed astrattamente suscettibile di venire in rilievo agli effetti revocatori), con la conseguente estraneità  ad ogni relazione causale tra il predicato (ma insussistente) errore e l&#8217;esito decisorio contestato.<br /> In conclusione, quindi, il proposto ricorso in revocazione deve essere dichiarato inammissibile.<br /> La parte ricorrente per revocazione deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore della controparte, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.<br /> Non sussistono invece i presupposti per la comminatoria della sanzione di cui all&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a. (a mente del quale &#8220;il giudice condanna d&#8217;ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio&#8221;), pure invocata dalla parte resistente, atteso che la parte ricorrente in revocazione ha agito sulla scorta di una prospettazione dei vizi revocatori non completamente avulsa dai dati processuali, sebbene incentrata su una non condivisibile lettura degli stessi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Condanna la parte ricorrente per revocazione alla refusione delle spese di giudizio a favore della controparte, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2019 n.1209</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Farina/Est. Spatuzzi 1. Autorizzazioni &#8211; Ordinanza sindacale &#8211; Ludopatia &#8211; Limitazione &#8211; Rischio &#8211; Tutela della salute umana  1. Dal composito e complesso quadro giuridico nazionale e comunitario in materia di prevenzione e limitazione del gioco di azzardo, emerge in capo all&#8217;amministrazione, anche comunale, non solo una legittimazione ma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-11-11-2019-n-1209/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2019 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina/Est. Spatuzzi</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Autorizzazioni &#8211; Ordinanza sindacale &#8211; Ludopatia &#8211; Limitazione &#8211; Rischio &#8211; Tutela della salute umana </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Dal composito e complesso quadro giuridico nazionale e comunitario in materia di prevenzione e limitazione del gioco di azzardo, emerge in capo all&#8217;amministrazione, anche comunale, non solo una legittimazione ma un vero e proprio obbligo a porre in essere interventi limitativi nella regolamentazione delle attività  di gioco, ispirati sia alla tutela della salute umana che al principio di precauzione. Ai sensi di quest&#8217;ultimo principio, nell&#8217;ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un&#8217;identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un&#8217;attività  e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d&#8217;obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (e, ove possibile, azzerare) il rischio preso in considerazione.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>Pubblicato il 11/11/2019 </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>N.Â 01209/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00979/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 979 del 2018, proposto da<br /> Casinò Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Antonini in Venezia, via Santa Croce n. 205;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di San Giovanni Lupatoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sartori, Donata Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza n. 46 del 19.06.2018 emanata dal Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, pubblicata sull&#8217;albo pretorio dal 31.07.2018 al 30.08.2018 avente ad oggetto la &#8220;Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza &#8211; R.D. n. 773/1931, e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione&#8221;;<br /> &#8211; del &#8220;Regolamento per la disciplina dell&#8217;attività  di Sala da gioco e per l&#8217;installazione di apparecchi elettronici per il gioco d&#8217;azzardo lecito e con vincita in denaro&#8221; approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.10.2017 (cfr., in particolare Delibera e Regolamento in Allegato 2);<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto e conseguente, e comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Lupatoto e dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Verona;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente ricorso, la S.r.l. Casinò Verona, titolare di una sala giochi sita nel Comune di San Giovanni Lupatoto, presso cui sono installati apparecchi videoterminali di cui all&#8217;articolo 110, comma 6, lettera b) del Tulps (&#8220;VLT&#8221;) in forza di regolare licenza, impugna l&#8217;ordinanza n. 46 del 19.06.2018 emanata dal Sindaco del suddetto Comune (pubblicata sull&#8217;albo pretorio dal 31.07.2018 al 30.08.2018), nella parte in cui consente il funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all&#8217;art. 110, c. 6 del TULPS, ovunque installati, solo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi; nonchè il presupposto &#8220;Regolamento per la disciplina dell&#8217;attività  di Sala da gioco e per l&#8217;installazione di apparecchi elettronici per il gioco d&#8217;azzardo lecito e con vincita in denaro&#8221;, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.10.2017.<br /> La ricorrente evidenzia, in primo luogo, il suo interesse a ricorrere, considerato il danno che tale riduzione di orario causerebbe alla sua attività , comportando la riduzione dei ricavi a fronte dei costi fissi della gestione della sala giochi ed esponendola al rischio di licenziare parte del personale, a fronte di una asserita inidoneità  della misura restrittiva adottata dall&#8217;amministrazione comunale a perseguire le finalità  di tutela della comunità  locale e della salute pubblica, considerato anche il possibile aumento invece del gioco illecito e il danno all&#8217;erario per la perdita di gettito derivante dalla riduzione del volume di gioco; e lamenta l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati per i seguenti motivi:<br /> 1) <em>violazione e falsa applicazione dell&#8217;intesa raggiunta in sede di conferenza unificata e dell&#8217;art. 1 comma 1049 della legge di stabilità  per il 2018</em>, in quanto l&#8217;ordinanza impugnata, consentendo solo 8 ore di funzionamento degli apparecchi (distribuite in due fasce orarie da tre e cinque ore ciascuna) imporrebbe un divieto giornaliero di 16 ore, raffrontate alle 24 ore di funzionamento prima consentite alla ricorrente per ciascun giorno: divieto di gran lunga superiore al limite previsto dall&#8217;Intesa in questione che riconosce agli Enti Locali &#8220;la facoltà  di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell&#8217;arco della giornata va definita, d&#8217;intesa con l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più¹ omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche al fine del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti&#8221;.<br /> 2) <em>difetto di istruttoria e carenza di motivazione</em>, in quanto: le preoccupazioni lamentate dall&#8217;Amministrazione comunale in ordine al paventato fenomeno del gioco patologico nel territorio comunale non sarebbero supportate da indagini e dati scientifici specifici e aggiornati; si baserebbero su presunzioni generiche; mancherebbe una valutazione prospettica degli effetti derivanti dal provvedimento limitativo e della sua adeguatezza a contrastare il fenomeno; la disciplina in questione avrebbe valenza discriminatoria rispetto alle altre tipologie di gioco lecito e al canale di gioco on line;<br /> 3) <em>difetto di proporzionalità </em>;<br /> 4) <em>incostituzionalità  degli atti impugnati,</em>Â per ingiustificata e sproporzionata compressione della libertà  di iniziativa economica, di cui all&#8217;art. 41 Cost.; disparità  di trattamento; contrasto con i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa;<br /> 5) <em>inadeguatezza della misura restrittiva rispetto allo scopo perseguito</em>, in quanto la misura dell&#8217;interruzione forzata, ad avviso della ricorrente, che cita a supporto uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista &#8220;Springer Science and Business Media New York&#8221;, come attuata dal Comune, non sarebbe efficace a contrastare il fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, in quanto prevede interruzioni non accompagnate da adeguata messaggistica che renda consapevole il giocatore, soprattutto quello problematico, che la pausa ha lo scopo precipuo di svegliarlo dal suo stato di dipendenza, tanto da comportare invece l&#8217;effetto contrario di aumentare la sua compulsività  (che troverà  comunque il proprio sfogo in altri giochi se non nell&#8217;offerta illegale) e avrebbe l&#8217;effetto di rendere, invece, insostenibile l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  da parte degli operatori economici del gioco legale. Al contrario, affinchè la normativa locale sia efficacemente finalizzata al raggiungimento dell&#8217;obiettivo consistente nel contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico, la forma maggiormente efficace allo scopo, sarebbe invece rappresentata da una adeguata prevenzione;<br /> 6) <em>esigenze di unitarietà  di trattamento sul territorio dello Stato</em>. La ricorrente evidenzia la diversità  di regolamentazione adottata dai Comuni Italiani sul territorio e sostiene che la potestà  di pianificare l&#8217;utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all&#8217;art. 110, comma 6, TULPS sarebbe, per esigenze di unitarietà  di trattamento e per il principio della &#8220;chiamata in sussidiarietà &#8220;, in capo alla competente autorità  statale, dovendo invece le amministrazioni locali partecipare attraverso il meccanismo della Conferenza unificata e non attraverso l&#8217;attribuzione di competenze legislative/regolatorie autonome, indipendenti e disomogenee.<br /> La ricorrente, inoltre, si riserva di formulare apposita istanza risarcitoria e formula istanza istruttoria e di CTU &#8220;tesa ad accertare, con specifico riferimento al territorio interessato dalla misura (i) l&#8217;idoneità  della misura rispetto alle finalità  perseguite (i.e. contrasto della ludopatia); (ii) gli effetti distorsivi delle limitazioni di orario di apertura delle sale da gioco legale, consistenti nel grado di diffusione del gioco illegale/non autorizzato/non regolamentato&#8221;.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di San Giovanni Lupatoto, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> Si è costituita in giudizio, con memoria meramente formale, l&#8217;Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli.<br /> In vista dell&#8217;udienza di merito, parte ricorrente e parte resistente hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 23 ottobre 2019, previa discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> In via preliminare, si evidenzia che il Collegio non ha ritenuto di aderire all&#8217;istanza istruttoria e di CTU richiesta dalla ricorrente, ritenendo sufficiente ai fini della decisione della causa quanto giù  prodotto dalle parti in giudizio.<br /> I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connessi, non sono, ad avviso del Collegio, fondati, secondo quanto segue.<br /> Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell&#8217;Intesa raggiunta in sede di conferenza unificata e dell&#8217;art. 1 comma 1049 della legge di stabilità  per il 2018, il Collegio non intende discostarsi dai propri precedenti (cfr. Tar Veneto, sent. n. 620 del 2019 e n. 417 del 2018), in cui ha ritenuto che la conclusione dell&#8217;Intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali in data 7 settembre 2017, relativa ad una &#8220;Proposta di riordino dell&#8217;offerta del gioco lecito&#8221;, non può spiegare efficacia invalidante sull&#8217;ordinanza impugnata, considerato che l&#8217;Intesa <em>de qua</em>Â è, allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita dal previsto decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze. E, invero, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 936, della Legge n. 208/2015 (cd. &quot;Legge di Stabilità  per l&#8217;anno 2016&quot;) le Intese raggiunte in seno alla Conferenza Unificata devono essere recepite con decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti: il decreto ministeriale di recepimento, a tutt&#8217;oggi, non è stato ancora adottato, sicchè la conclusione dell&#8217;Intesa, recante la &#8220;Proposta di riordino dell&#8217;offerta del gioco lecito&#8221; (sempre modificabile in mancanza di recepimento, anche a seguito di eventuali osservazioni delle Commissioni parlamentari e previo ulteriore passaggio in sede di Conferenza Unificata), non può determinare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza impugnata.<br /> Inoltre, la &#8220;Proposta di riordino dell&#8217;offerta del gioco lecito&#8221;, di cui all&#8217;Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, contempla un complessivo riordino della materia e, oltre a stabilire l&#8217;apertura minima giornaliera per tutti i punti di gioco, prevede anche una significativa riduzione dell&#8217;offerta del gioco lecito, sia dei volumi che dei punti vendita, sicchè risulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell&#8217;Intesa predicarne un&#8217;applicazione atomistica o parcellizzata (&#8221; a macchia di leopardo&#8221;).<br /> Non possono, poi, valere a supporto della tesi della ricorrente i pareri interlocutori del Consiglio di Stato (nn. 1068/2019 e 1057/2019), richiamati nella memoria depositata il 20 settembre 2019, in quanto, oltre al fatto che riguardano la documentazione di gara per le procedure di affidamento in concessione della raccolta di scommesse e del gioco del bingo, con gli stessi il Consiglio di Stato si limita a chiedere ulteriori approfondimenti al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e, inoltre, chiede proprio conto della mancata adozione del decreto ministeriale e del ritardo con cui si sta procedendo al recepimento dell&#8217;Intesa.<br /> Nè, in virtà¹ del principio <em>tempus regit actum</em>, potrebbe comunque rilevare, ai fini della valutazione della legittimità  dell&#8217;ordinanza in questione, la legge regionale del Veneto n. 38 del 2019, art. 8, richiamata in sede di discussione, a sostegno delle proprie pretese, dal difensore della ricorrente (disposizione che, oltre ad essere entrata in vigore dopo l&#8217;adozione della contestata ordinanza sindacale, demanda, peraltro, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l&#8217;adozione di un provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana dal gioco, secondo quanto previsto dall&#8217;Intesa).<br /> Infondate sono anche le ulteriori censure, in relazione alle quali il Collegio ugualmente ritiene di non discostarsi dai suoi numerosi precedenti in materia (<em>ex multis</em>, Tar Veneto nn. 620/2019, 417/2018, 445/2017, 130/2017, 128/2017, 114/2016, 119/2016, 753/2015 e 811/2015).<br /> In primo luogo, infondata è la censura con cui si lamenta che la potestà  di pianificare l&#8217;utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all&#8217;art. 110, comma 6, TULPS sarebbe, per esigenze di unitarietà  di trattamento e per il principio della &#8220;chiamata in sussidiarietà &#8220;, in capo alla competente autorità  statale e non potrebbe essere oggetto di autonoma regolamentazione da parte dei Comuni.<br /> Sul punto si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza consolidata, avvallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, sostiene che il Sindaco, in forza della generale previsione dell&#8217;art. 50 comma 7 del TUEL, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installati gli apparecchi di gioco &#8220;<em>considerati nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione, la cui tutela è compresa tra le attribuzioni dell&#8217;ente locale</em>&#8221; ( Cfr., tra le altre, Tar Lombardia, sent. n. 619 del 2019, con i precedenti ivi citati, dove si legge altresì che <em>&#8220;&#038; il provvedimento del Sindaco &#8211; essendo diretto alla tutela della salute pubblica e del benessere socio-economico dei cittadini allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d&#8217;azzardo patologico (GAP) &#8211; rientra nel genus delle attribuzioni comunali, sub specie di esercizio della potestas di cui all&#8217;art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000&#038;</em>&#8220;).<br /> In particolare, da ultimo, il Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 4509 del 2019), dopo aver ricostruito il quadro nazionale ed europeo in materia, per il quale si rimanda a quanto riportato nella suddetta sentenza, ha evidenziato che &#8220;<em>benchè non sia stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto indicare criteri e indirizzi, le amministrazioni regionali e locali hanno adottato legittimamente, in assenza di una normativa di coordinamento di ambito statale, propri regolamenti in materia</em>&#8220;, e ha affermato che, dal composito e complesso quadro giuridico che regola la materia, emerge &#8220;<em>non solo e non tanto la legittimazione, ma l&#8217;esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell&#8217;amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività  di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell&#8217;art. 191 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.</em><br /> <em>L&#8217;assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell&#8217;ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un&#8217;identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un&#8217;attività  e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d&#8217;obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità  e di contemperamento degli interessi coinvolti&#038;</em>&#8221; (in tal senso cfr. anche C.d.S., sent. n. 4867 del 2018).<br /> Le censure di carenza di istruttoria e di motivazione, per non avere il Comune effettuato specifiche e minuziose indagini in ordine all&#8217;incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, non possono essere condivise.<br /> Come giù  evidenziato nelle precedenti sentenze di questo Tar sulla questione, infatti, nell&#8217;attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società  civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità  pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia si veda Cons. St. parere n. 33/2015 che richiama, tra l&#8217;altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d&#8217;azzardo on line; il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d&#8217;azzardo on line e off line; l&#8217;art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d&#8217;azzardo patologico; la legge 3 dicembre 2014, n. 190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l&#8217;Osservatorio per valutare le misure più¹ efficaci per contrastare la diffusione del gioco d&#8217;azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito dal cd. decreto Balduzzi; le numerose leggi regionali, e, in particolare, per quanto di interesse del presente ricorso, la L.R.V. n. 6/2015, che, sulla base della preoccupante diffusione delle ludopatie, demandano agli Enti Locali l&#8217;adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da GAP).<br /> Inoltre, nel caso di specie, il Comune resistente ha, in ogni caso, tenuto conto dei dati relativi alla situazione a livello locale segnalata nella nota della ULSS 9 del 23 luglio 2017 in relazione ai distretti 1 e 2, che sono quelli di riferimento per il territorio del comune in questione, evidenziando il numero di soggetti presi in carico per ludopatia e di richieste di sostegno da parte di familiari e il loro trend in aumento e ritenendo che &#8220;i dati preoccupanti rilevati dalla ULSS competente &#8221; fossero confermati anche dal &#8220;progressivo aumento di nuove aperture di sale slot nel Comune di San Giovanni Lupatoto&#8221;.<br /> Dati che danno un&#8217;idea comunque &#8220;sottostimata&#8221; del fenomeno, come evidenziato dal Comune nelle premesse dell&#8217;ordinanza, dal momento che il fenomeno della ludopatia tende a restare sommerso ed è connotato da una notevole cifra oscura, in quanto molti soggetti ludopatici, perchè provano vergogna o sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali (cfr. Tar Veneto, sent. n. 417 del 2018).<br /> La preoccupante diffusione del gioco e l&#8217;esigenza di introdurre misure volte a contrastare la ludopatia, poste dal Comune a base dell&#8217;ordinanza impugnata, sono, inoltre, confermate dalla documentazione relativa alla diffusione, nei diversi comuni della provincia di Verona, e in particolare nel Comune in questione, delle apparecchiature di gioco lecito e delle sale gioco con VTL (cfr. doc. 8 in atti deposito Comune).<br /> L&#8217;ordinanza sindacale impugnata (attuativa del regolamento comunale), in disparte ogni considerazione in ordine alla natura di atto generale, è, quindi, adeguatamente motivata con riferimento all&#8217;esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo riscontrata dal Comune.<br /> Quanto alle censure di violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza, di violazione dell&#8217;art.41 della Costituzione e di non adeguatezza della misura rispetto allo scopo perseguito, le stesse sono parimenti infondate secondo quanto segue.<br /> Innanzitutto, la libertà  di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità  sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità  umana.<br /> La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività  economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente, quindi, alle autorità  pubbliche di porre limiti e restrizioni all&#8217;attività  economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà , alla dignità  umana e possibili contrasti con l&#8217;utilità  sociale (cfr. art. 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; art. 3, comma 1, lett. c, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148; in termini anche Corte Costituzionale, sentenza 200 del 20.7.2012).<br /> La Corte di Giustizia, come rimarcato da Cons. St. parere n. 33/2015 e da TAR Bolzano sentenza n. 31/2017, ha più¹ volte specificato che restrizioni alla libertà  di stabilimento e alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da esigenze imperative connesse all&#8217;interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell&#8217;ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell&#8217;incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. in tal senso, sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, punto 23), con conseguente legittima introduzione, da parte degli Stati membri e delle loro articolazioni ordinamentali, di restrizioni all&#8217;apertura di locali adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CE).<br /> Secondo la giurisprudenza europea spetta a ciascuno Stato membro decidere, nell&#8217;ambito del proprio potere discrezionale, se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività  di gioco o scommessa, oppure soltanto limitarle e prevedere, a tal fine, modalità  di controllo più¹ o meno rigorose, tenendo presente che la necessità  e la proporzionalità  delle misure adottate deve essere valutata unicamente alla luce degli obiettivi perseguiti e del livello di tutela, che le autorità  nazionali interessate intendono garantire.<br /> Tanto premesso, l&#8217;impugnata disciplina che consente il funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all&#8217;art. 110, c. 6 del TULPS, ovunque installati, per un massimo di otto ore giornaliere (nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi), come affermato più¹ volte dalla giurisprudenza in materia &#8211; che si è tra l&#8217;altro pronunciata anche sugli orari di chiusura delle sale gioco mentre con l&#8217;ordinanza in questione il Comune ha specificamente limitato l&#8217;uso degli apparecchi di gioco di cui all&#8217;art. 110, c. 6 del TULPS, ovunque installati, per cui, al di là  dello spegnimento dei suddetti apparecchi di gioco, le sale gioco potrebbero comunque organizzare diversamente le loro attività  &#8211; da considerare rispettosa del principio di proporzionalità  rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d&#8217;azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l&#8217;interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un&#8217;illimitata o incontrollata possibilità  di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie (sulla legittimità  di ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato a otto ore giornaliere l&#8217;apertura delle sale scommesse o da gioco e la funzionalità  degli apparecchi per il gioco installati, si veda da ultimo C.d.S., sentt. n. 4509 del 2019 che richiama diversi precedenti in tal senso <em>&#8220;&#038;le sentenze &#8220;gemelle&#8221; nn. 4438 e 4439 del 2018 (sopracitate sub 6 e concernenti la medesima ordinanza del Sindaco di Torino) hanno giù  ritenuto che il contenimento dell&#8217;orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere, come nel caso di specie, sia &#8220;rispettoso in concreto del principio di proporzionalità , in funzione del quale i diritti e le libertà  dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciù² risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964)&#8221;. Ugualmente proporzionata è stata ritenuta dalla sentenza 5/06/2018, n. 3382 la limitazione di apertura a 8 ore giornaliere per le sale giochi, stabilita dal Comune di Domodossola, perchè (punto 8.2.) ..</em>.); cfr. anche Tar Veneto, sentt. nn. 417 del 2018, 1130 del 2017, 667 del 2017, 662 del 2017; Tar Milano, sent. n.716 del 2019).<br /> Inoltre, l&#8217;idoneità  dell&#8217;atto impugnato a realizzare l&#8217;obiettivo perseguito deve essere apprezzata tenendo presente che scopo della disciplina impugnata non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da altre tipologie di giochi leciti e anche on line) &#8211; obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, sent. n. 114 del 2016) &#8211; ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco, derivante dall&#8217;utilizzo di apparecchiature per il gioco lecito, di cui all&#8217;art. 110, c. 6 del TULPS, ovunque installate sul territorio comunale.<br /> In conclusione, malgrado la riduzione degli orari di funzionamento delle apparecchiature di gioco, di cui all&#8217;art. 110, c. 6 del TULPS, sia solo uno degli strumenti attivabili a livello locale per contrastare le ludopatie -affiancandosi ad altre misure, anche di carattere sociale e sanitario nonchè di educazione e prevenzione, che le autorità  pubbliche, di volta in volta competenti, possono attivare per combattere il fenomeno &#8211; ciù² nondimeno trattasi di misura cui non può essere disconosciuta &#8220;adeguatezza ovvero idoneità  allo scopo&#8221;, incidendo sull&#8217;offerta del gioco d&#8217;azzardo, limitandone la fruibilità  sul piano temporale, mediante uno strumento che pone, al fine, le condizioni per una sua riduzione (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. 3382 del 2018, secondo cui <em>&#8220;&#038;La limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l&#8217;individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale&#038;omissis&#038;La scelta del Comune è proporzionata, in primo luogo, poichè in potenza capace di conseguire l&#8217;obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l&#8217;offerta di gioco; l&#8217;argomento addotto dall&#8217;appellante secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero verso altre forme di gioco &#8211; definite più¹ subdole, rischiose o incontrollabili &#8211; prova troppo poichè dimostra che comunque è opportuno limitare giù  una delle possibili forme di gioco&#038; omissis&#038;Rispondendo la lotta alla ludopatia a finalità  di tutela della salute non è più¹ dubitabile, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, che la riduzione degli orari delle sale gioco sia strumento idoneo a contrastare il fenomeno della ludopatia&#038;</em>&#8220;; C.d.S., sent. n. 2519 del 2016, che evidenzia che l&#8217;obiettivo da raggiungere &#8220;<em>è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità  non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto&#038;</em>&#8220;; cfr. anche Tar Milano, sentt. n. 716 del 2019 e 1669 del 2018; Tar Veneto, sentt. n 620 del 2019 e n.417 del 2018).<br /> In definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.<br /> Si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate, come in dispositivo, nei confronti del Comune resistente, mentre vadano compensate nei confronti dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, considerata la costituzione in giudizio meramente formale della stessa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti del Comune resistente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.<br /> Spese compensate nei confronti dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alessandra Farina, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario<br /> Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore</div>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2014 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-7-2014-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-7-2014-n-1209/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2014 n.1209</a></p>
<p>Edilcamp in Sas di Capalbio &#038; c. (Avv.ti A. Di Leo, G. Angotti) c/ Comune di Corigliano Calabro (Avv. A. Monteforte), n.c. Impresa Ll.Pp. Perrone Geom. A.(Avv. A. G. Fusaro) Contratti della p.a. – Gara – Art. 46 co. 1 bis d.lgs. n. 163/2006 – Tassatività – Conseguenze – Legami</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-7-2014-n-1209/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2014 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-7-2014-n-1209/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2014 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Edilcamp in Sas di Capalbio &#038; c. (Avv.ti A. Di Leo, G. Angotti) c/ Comune di Corigliano Calabro (Avv. A. Monteforte), n.c. Impresa Ll.Pp. Perrone Geom. A.(Avv. A. G. Fusaro)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Art. 46 co. 1 bis d.lgs. n. 163/2006 – Tassatività – Conseguenze – Legami con dipendenti della stazione appaltante – Divieto – Fonte statutaria comunale – Esclusione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla stregua del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione dalle gare sono solo quelle “normative” in quanto previste dal codice medesimo o nel regolamento di esecuzione o in altre disposizioni di legge vigenti. È pertanto illegittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante sulla base di una causa discendente da una fonte statutaria comunale che non è tra quelle tipizzate dalla disposizione menzionata e nemmeno richiamata nella lex specialis, concernente il divieto di assumere appalti in caso di legami di parentela con dipendenti della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2014, proposto da:<br />
Edilcamp in Sas di Capalbo &#038; C., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Di Leo, Gerolamo Angotti, con domicilio eletto presso Gerolamo Angotti in Catanzaro, via De Riso, 77; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Corigliano Calabro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Monteforte, con domicilio presso cancelleria TAR Catanzaro; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Impresa Ll.Pp. Perrone Geom. Antonio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Giovanni Fusaro, con domicilio eletto presso Giovanni Capilupi in Catanzaro, via Le Pera, 9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione (determinazione responsabile settore ll.pp. reg. settore n. 94, reg. gen. n. 623, del 20/6/2014) dalla gara informale lavori manutenzione straordinaria Viabilita&#8217; comunale;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Corigliano Calabro e di Impresa Ll.Pp. Perrone Geom. Antonio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con lettera d’invito prot. n. 25780 del 30.5.2014, il Comune resistente invitava la ricorrente a partecipare alla gara informale per i lavori di manutenzione straordinaria- viabilità comunale- ex articolo 57 del d.lgs. n.163/2006.<br />
La gara, avente ad oggetto lavori per un importo di euro 107.966,49 oltre IVA, prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.<br />
Nella seduta dell’11 giugno 2014, la commissione di gara apriva il plico della ricorrente e deliberava la non ammissione della medesima per due motivi, segnatamente:<br />
a) divieto di cui ai sensi dell’articolo 31 bis dello Statuto Comunale vigente;<br />
b) poiché nel plico risultava non allegata la busta B destinata a contenere l’offerta economica, pur risultanti presenti due buste entrambe identificate come A- Documentazione amministrativa>>.<br />
All’indomani dell’esclusione, la ricorrente trasmetteva il preavviso di ricorso e richiesta di autotutela evidenziando l’illegittimità della propria esclusione.<br />
In data 16 giugno 2014 la stazione appaltante trasmetteva, ex articolo 79 del codice dei contratti pubblici, l’informazione della esclusione della gara richiamando la violazione dell’art. 31 bis dello Statuto Comunale vigente.</p>
<p>In data 24 giugno 2014 la ricorrente riceveva la comunicazione relativa all’esito della gara, aggiudicata definitivamente alla ditta Perrone Antonio per aver presentato il miglior ribasso percentuale.<br />
Avverso il provvedimento di esclusione della procedura e del provvedimento di aggiudicazione in favore degli ditta Perrone, insorge la ricorrente chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.<br />
Si costituivano in giudizio il Comune resistente e la ditta controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 24 luglio 2014, previo avviso alle parti ex articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta decisione.<br />
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.<br />
L’unico motivo di esclusione dalla gara della ricorrente è ravvisabile, secondo la stazione appaltante, nella violazione dell’articolo 31 bis dello Statuto del Comune resistente che recita “<i>agli amministratori e loro parenti o affini sino al quarto grado è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza appalti presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune”.</i><br />
La ricorrente deduce la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’articolo 46 co. 1 bis del D.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Il motivo è fondato.<br />
L’art. 46 co. 1 –bis, modificato dall&#8217;art. 4, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, prevede “<i>La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle</i>”.<br />
Alla stregua del disposto normativo le cause di esclusione dalle gare sono solo quelle “normative” in quanto previste nel codice medesimo o nel regolamento di esecuzione o in altre disposizioni di legge vigenti.<br />
Nel caso in esame la stazione appaltante fà discendere la causa di esclusione da una fonte statutaria che non è tra quelle tipizzate dalla disposizione citata e per di più non è neanche richiamata nella lex specialis.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Guido Salemi, Presidente<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-7-2014-n-1209/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2014 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2011 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-8-2011-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-8-2011-n-1209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-8-2011-n-1209/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2011 n.1209</a></p>
<p>Giuseppina Adamo – Presidente f.f., Francesco Cocomile – Estensore sulla possibilità per una stazione appaltante di rivolgersi ad un esperto al fine di valutare l&#8217;anomalia delle offerte Contratti della p.a. – Offerte di gara – Anomalia – Valutazione – Nomina di un esperto – Possibilità legittima. In tema di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-8-2011-n-1209/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2011 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-8-2011-n-1209/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2011 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo – Presidente f.f., Francesco Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per una stazione appaltante di rivolgersi ad un esperto al fine di valutare l&#8217;anomalia delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Offerte di gara – Anomalia – Valutazione – Nomina di un esperto – Possibilità legittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto al fine di valutare l’anomalia dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01209/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02130/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Istituto di Vigilanza Ariete s.r.l., Istituto di Vigilanza Black Security s.r.l., Istituto di Vigilanza Casalino s.r.l., Istituto di Vigilanza S. Marco di Galante Ciro, Istituto di Vigilanza &#8211; Vigilanza Garganica s.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Petito, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Cruciano in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Malena e Stefania Miccoli, con domicilio eletto presso lo studio Malena &#038; associati in Bari, via Amendola, 170/5;	</p>
<p><b>Istituto di Vigilanza Argo Soc. Coop. a r.l.</b>;	</p>
<p><b>Istituto di Vigilanza Città di Lucera Soc. Coop. a r.l.</b>;	</p>
<p><b>Istituto di Vigilanza S.I.F. Security s.r.l.</b>;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della delibera n. 2005 del 9 novembre 2010, a firma del Direttore generale della ASL FG, provvedimento avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza presso i Presidi Ospedalieri e strutture varie della ASL FG. Aggiudicazione”, adottato dalla stazione appaltante, a tenore del quale veniva affidato per un periodo di trentasei mesi il servizio di cui innanzi alle società Metropol s.r.l. (lotti nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11), Argo soc. coop. a r.l. (lotto n. 2) e Istituto di Vigilanza Città di Lucera soc. coop. a r.l. (lotto n. 4);<br />	<br />
&#8211; nonché di qualsiasi altro atto e/o provvedimento collegato, connesso, preordinato o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia e dell’Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dall’Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori, avv.ti Andrea Petito, Enrico Follieri e Vitaliano Mastrorosa, su delega dell’avv. Massimo Malena;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I ricorrenti, Istituto di Vigilanza Ariete s.r.l., Istituto di Vigilanza Black Security s.r.l., Istituto di Vigilanza Casalino s.r.l., Istituto di Vigilanza S. Marco di Galante Ciro (ditta individuale), Istituto di Vigilanza Vigilanza Garganica s.r.l., impugnano la deliberazione n. 2005 del 9.11.2010 di aggiudicazione alle controinteressate dell’appalto del servizio di sicurezza presso le strutture della ASL Foggia.<br />	<br />
I ricorrenti sostengono che in base alla <i>lex specialis</i> di gara (in particolare all’art. 6 del disciplinare) l’aggiudicazione deve essere effettuata in favore della ditta che avrà praticato il miglior ribasso percentuale sulle cosiddette “tariffe di legalità adottate dal Prefetto”; che le “tariffe di legalità” sono in contrasto con la previsione di cui all’art. 257 <i>quinquies</i>, comma 2, lett. c), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (come modificato dall’art. 1 del d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153), il quale a sua volta richiama l’art. 86, comma 3 <i>bis,</i> del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; che, all’opposto, si dovrebbe fare esclusivo riferimento &#8211; al fine di valutare l’anomalia dell’offerta &#8211; alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro di cui al menzionato art. 86, comma 3 <i>bis, del decreto legislativo</i> n. 163/2006, essendo ormai le tariffe di legalità un criterio superato; che in ogni caso le offerte delle controinteressate sono inferiori anche rispetto alle soglie di cui alle tabelle ministeriali di congruità.<br />	<br />
Rilevano altresì i ricorrenti che le giustificazioni fornite dalle controinteressate in ordine alla anomalia delle rispettive offerte violano il disposto dell’art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 poiché il costo del lavoro indicato nelle stesse offerte è inferiore ai minimi salariali inderogabili; che la Stazione appaltante avrebbe recepito acriticamente le conclusioni di un consulente privato nominato dalla stessa; che il consulente incaricato si sarebbe sostituito illegittimamente alla P.A. nel valutare l’anomalia delle offerte; che, secondo l’art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (che ha modificato l’art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25), i bandi di gara devono prevedere l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato, con la garanzia delle condizioni economiche, del personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria dell’appalto; che, nel caso di specie, le ditte controinteressate non sarebbero in grado di garantire l’osservanza di tale obbligo, stante gli eccessivi ribassi praticati.<br />	<br />
Si costituiscono l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia e la controinteressata Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l., deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
La controinteressata Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l. propone altresì ricorso incidentale, affermando che le giustificazioni fornite dai ricorrenti principali alla stazione appaltante circa l’anomalia delle rispettive offerte non sono credibili, con la conseguenza che detti Istituti di vigilanza non avrebbero mai potuto ottenere l’aggiudicazione dell’appalto <i>de quo</i>. Trattasi pertanto di un ricorso incidentale che mira a contestare la legittimazione dei ricorrenti principali mediante la censura dell’ammissione alla gara e dal cui ipotetico accoglimento deriverebbe l’esclusione degli stessi ricorrenti.<br />	<br />
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo sia in parte manifestamente inammissibile ed in parte manifestamente infondato.<br />	<br />
Data la manifesta inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione del ricorso incidentale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).<br />	<br />
In primo luogo va rilevato che i ricorrenti principali hanno omesso di impugnare specificamente il bando ed il disciplinare di gara. Pertanto non possono più contestare in questa sede le cosiddette tariffe di legalità espressamente richiamate dall’art. 6 del disciplinare di gara. Ne discende la declaratoria di inammissibilità <i>in parte qua</i> del ricorso principale.<br />	<br />
Quanto alla censura, formulata dai ricorrenti principali, relativa all’asserita violazione delle soglie di cui alle tabelle ministeriali di congruità, va altresì evidenziato che non può determinare l’anomalia di un’offerta la semplice constatazione, da parte degli stessi ricorrenti principali, secondo cui le offerte vincitrici e risultate congrue sarebbero inferiori alle tariffe di legalità e alle tabelle di congruità.<br />	<br />
Ed anzi, nella specie, i ricorrenti principali operano una mera affermazione, senza nemmeno indicare gli importi delle offerte presentate dalle aggiudicatarie e quindi priva del necessario supporto probatorio ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Peraltro, il consulente di cui la Commissione si è legittimamente avvalsa ha verificato il rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, ossia di quegli elementi indicati dall’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006.<br />	<br />
Dalla relazione del consulente risulta, inoltre, che le offerte delle aggiudicatarie (e le successive giustificazioni in ordine alla anomalia) rispettano sia la contrattazione collettiva sia tutte le altre voci inderogabili relative al costo del lavoro in piena osservanza del disposto di cui all’art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.<br />	<br />
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti principali, la stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto al fine di valutare l’anomalia dell’offerta, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2008, n. 6765 e Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2010, n. 7265).<br />	<br />
Le valutazioni tecniche operate dal consulente nominato circa la non anomalia delle offerte delle controinteressate (valutazioni fatte proprie dalla stazione appaltante) non sono comunque sindacabili in sede giurisdizionale, poiché non inficiate da errori macroscopici specificamente dedotti da parte ricorrente.<br />	<br />
Quanto alla censura relativa alla asserita violazione dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, va evidenziato che detta disposizione non può applicarsi nella fattispecie oggetto del presente giudizio in quanto la legge regionale n. 4/2010 è successiva al bando di gara.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria d’inammissibilità in parte, la reiezione per il resto del ricorso introduttivo e la declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano equitativamente come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciandosi :<br />	<br />
1) dichiara in parte inammissibile il ricorso principale come in epigrafe proposto;<br />	<br />
2) respinge per il resto il ricorso principale;<br />	<br />
3) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore della ASL Foggia, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Istituto di Vigilanza Metropol s.r.l., liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Presidente FF<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-8-2011-n-1209/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2011 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. F. Fossi (Avv. R. Astori) contro il Ministero della Giustizia, la Commissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze, la Sottocommissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> F. Fossi (Avv. R. Astori) contro il Ministero della Giustizia, la Commissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze, la Sottocommissione per l&#8217;esame di avvocato &#8211; sessione 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Bari (tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>una spontanea nuova valutazione delle prove scritte da parte della Commissione che travalichi la portata di un provvedimento cautelare rende irrilevante il successivo annullamento di quest&#8217;ultimo in sede di appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Esame di avvocato &#8211; Provvedimento cautelare &#8211; Spontanea nuova valutazione delle prove da parte della Commissione travalicando la portata del provvedimento cautelare – Esito favorevole per il candidato &#8211; Successiva esclusione disposta a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare in sede di appello &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedure concorsuali (esame di avvocato), laddove in esecuzione di un provvedimento cautelare la Commissione ne abbia ampiamente travalicato la portata, procedendo spontaneamente ad una nuova valutazione delle prove in esercizio dei suoi ordinari poteri e concludendola peraltro con l’aumento dei punteggi di valutazione attribuiti, sino a raggiungere la soglia dei 90 punti necessari per l’ammissione all’orale, è illegittima la successiva esclusione del candidato disposta a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare in sede di appello (fattispecie)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una spontanea nuova valutazione delle prove scritte da parte della Commissione che travalichi la portata di un provvedimento cautelare rende irrilevante il successivo annullamento di quest&#8217;ultimo in sede di appello</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1209 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.	1461  REG. RIC. <br />	<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />       &#8211; III  SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n.1461/2006 proposto da<br />
<b>FOSSI FILIPPO</b> rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Astorri ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Firenze, Corso n. 1;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; la <b>COMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o il Ministero della Giustizia</b>,  in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>&#8211; la <b>SOTTOCOMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Firenze</b>, in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>&#8211;	la <b>SOTTOCOMMISSIONE PER L&#8217;ESAME DI AVVOCATO &#8211; SESSIONE 2005 &#8211; c/o la Corte di Appello di Bari</b>, in persona del Presidente pro-tempore,  tutti costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi  ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati nei suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;  																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) del provvedimento di non idoneità alla prova orale dell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di Avvocato &#8211; Sessione 2005, adottato dalla Sottocommissione per l&#8217;esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze in data 20 giugno 2006;<br />
b) del verbale del 12 gennaio 2006 della Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Bari;<br />
c) del verbale n. 15 del 10 maggio 2006 della Prima Sottocommissione per gli esami di Avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Bari;<br />
d) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;<br />
n o n c h è<br />
dei  motivi aggiunti depositati in data 18 aprile 2007,<br />
per l’annullamento<br />
a) della comunicazione 29.03.2007 della II Sottocommissione per l&#8217;esame di Avvocato costituita presso la Corte di Firenze, notificata al ricorrente in data 31.03.2007, prot. 2226 M_DG/Es avv-III.2.3 di conferma dell&#8217;esclusione dalla prova orale dell&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di Avvocato, con ogni consequenziale pronuncia;<br />
b) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti:<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 10 maggio 2007, designato relatore il Consigliere  dott. Raffaele Potenza &#8211; gli avv.ti R. Astorri e P. Pirollo, Avvocato dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il dottor Filippo Fossi partecipava alla sessione di esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense, indetti per l’anno 2005, sostenendo nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2005 le prove scritte presso la Corte d’appello di Firenze.  In data 10 maggio 2006, la sottocommissione  presso la  Corte di appello di Bari (chiamata dalla legge) esaminava le prove scritte, attribuendo al Fossi 28 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 25 per la prova di redazione dell’atto giudiziario; conseguentemente il candidato non  veniva ammesso alle prove orali, per le quali occorreva la votazione complessiva minima punti 90.<br />
Avverso il giudizio di non idoneità il Fossi adiva questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
&#8211; Violazione e/o erronea applicazione di legge;<br />
&#8211; Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente e/o inintelleggibile motivazione, per disparità di trattamento e per illogicità ed irragionevolezza manifeste;<br />
Si costituiva in giudizio  l’Amministrazione intimata, resistendo all’impugnativa ed esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare  il Tribunale, in relazione alla censura svolta dal ricorrente sull’insufficienza dell’espressione numerica del voto a costituire motivazione del giudizio di inidoneità,  ha accolto  l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente “ai fini di una compiuta motivazione, previo riesame dell’elaborato e limitatamente comunque all’eventuale ammissione con riserva “ (ord. n. 845 /2006). In data 4 dicembre 2006 la sottocommissione provvedeva (verb. n. 21) ad un riesame delle prove scritte del candidato, questa volta  attribuendogli 32 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 28 per la prova di redazione dell’atto giudiziario. Conseguentemente il candidato veniva convocato, in data  22.03.2007, per le prove orali, ma in quella sede la Sottocommissione gli comunicava che, avendo nelle more del procedimento  il Consiglio di Stato annullato (ord 1031/07), su appello del  Ministero, l’ordinanza cautelare del Tribunale, egli non poteva essere ammesso a sostenere la prova orale. <br />
Con atto depositato in data 18.04.2007, parte ricorrente ha quindi  proposto motivi aggiunti, così riassumibili :<br />
&#8211; Violazione e/o erronea applicazione di legge;<br />
&#8211; Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente e/o inintellegibile motivazione, per disparità di trattamento e per illogicità ed irragionevolezza manifeste;<br />
Anche in tale sede il Fossi proponeva domanda cautelare, che veniva però rigettata (ord.n. 420 del 10 maggio 2007),  in ragione dell’ invio in  decisione  del ricorso nel merito, alla pubblica udienza della stessa data (10  maggio 2007) della camera di consiglio cautelare.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Sostiene il ricorrente, a supporto dei motivi aggiunti, che illegittimamente la Commissione non gli ha consentito di  sostenere le prove scritte, a nulla rilevando la motivazione da essa opposta e risiedente nel fatto che l’ordinanza di questo T.A.R., emessa in sede di esame del ricorso avverso il giudizio di non idoneità , è stata annullata dal giudice d’appello  (ord. 420/07). La censura è fondata. <br />
Come già esposto in fatto, ed incontestatamente documentato in atti,  la sottocommissione in data 4 dicembre 2006  (verb n. 21) ha proceduto ad un riesame delle prove scritte del candidato, questa volta  attribuendogli 32 punti per la prova di civile, 30 punti per la prova di penale e 28 per la prova di redazione dell’atto giudiziario, affermando  inoltre di procedere a ciò “in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Toscana con ordinanza n. 845 del 20 ottobre 2006”.  Ma raffrontando tale riesame (unitamente a quest’ultima asserzione)  con il dispositivo dell’ordinanza stessa emerge con assoluta chiarezza che il T.A.R.  non ha ordinato alcun riesame degli elaborati, ma unicamente di riformulare la motivazione del giudizio,  chiarendo che solo ove essa avesse avuto esito positivo il candidato avrebbe dovuto essere ammesso  all’esame orale.<br />
Non solo quindi l’operato della Commissione non ha costituito esecuzione del provvedimento cautelare, ma ne ha ampiamente travalicato la portata, procedendo spontaneamente ad una nuova valutazione delle prove in esercizio dei suoi ordinari poteri (in ogni caso preclusi al giudice amministrativo) e concludendola peraltro con l’aumento dei punteggi di valutazione attribuiti, sino a raggiungere la soglia dei 90 punti necessari per l’ammissione all’orale.<br />
Il riesame degli elaborati scritti, deve pertanto essere considerato nella sua valenza del tutto autonoma rispetto  all’ordinanza cautelare del TAR, il cui annullamento da parte giudice d’appello è conseguentemente del tutto irrilevante ai fini di verificare la legittimità del nuovo giudizio reso dalla sottocommissione in merito alle prove del ricorrente; e le nuove valutazioni numeriche, rientrando nei limiti minimi di legge, non potevano legittimamente determinare l’esclusione del ricorrente dalla prova orale, pena la insanabile contraddittorietà.<br />
L’esclusione dalla prova “de qua” questa, alla quale il candidato era stato peraltro espressamente convocato , è quindi illegittima.<br />
II ricorso deve conclusivamente essere accolto relativamente ai motivi aggiunti con conseguente annullamento  dell’atto di esclusione dalla prova orale.<br />
&#8211; Restano pertanto superate le censure inizialmente formulate con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
&#8211; In esecuzione della presente sentenza la sottocommissione procederà pertanto a sottoporre il ricorrente  alla prova orale.<br />
In ordine alle spese del giudizio, il particolare operato dell’Amministrazione, cui è correlata la proposizione di  motivi aggiunti da parte del ricorrente, unitamente alla valutazione dell’atto introduttivo del giudizio, integrano  giuste ragioni per disporne la compensazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso per motivi aggiunti, annullando, per l’ effetto,  l’esclusione del ricorrente dalla prova orale.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite;</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 10 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. ANGELA RADESI                                        &#8211; Presidente<br />
Dott. GIUSEPPE DI NUNZIO                               &#8211; Consigliere<br />
Dott.  RAFFAELE POTENZA                               &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì 12 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1209/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione del provvedimento con il quale un Ministro sostituisce un Commissario straordinario dallo stesso nominato in un’autorita’ portuale. Cio’ perche’ il venir meno del rapporto di fiducia giustifica la revoca e l’urgenza di provvedere, anche senza preventiva contestazione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione del provvedimento con il quale un Ministro sostituisce un Commissario straordinario dallo stesso nominato in un’autorita’ portuale. Cio’ perche’ il venir meno del rapporto di fiducia giustifica la revoca e l’urgenza di provvedere, anche senza preventiva contestazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA<br />SEZIONE TERZA TER  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1209/2007<br />Registro Generale: 2079/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente <br />MARIA LUISA DE LEONI Cons. <br />
GIULIA FERRARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 15 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 2079/2007  proposto da:<br />
<b>MOSCHERINI GIOVANNI</b>rappresentato e difeso da:<br />
DI MARTINO AVV. PAOLOSICA AVV. SALVATOREcon domicilio eletto in ROMAVIA DELL&#8217;ORSO,74presso DI MARTINO AVV. PAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p align=center>e nei confronti di </p>
<p><b>LO SARDO FRANCESCO </b><br />
per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del decreto ministeriale n. 22/T del 21 febbraio 2007, comunicato con nota del Dirigente Dott. Caliendo, Direttore Generale della Divisione per le Infrastrutture della Navigazione marittima ed interna, Ministero dei Trasporti, con cui il Ministro dei Tr<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DEI TRASPORTI<br />
Nominato relatore il Consigliere Giulia FERRARI e uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che il provvedimento impugnato è stato adottato per essere venuto meno – a seguito della dichiarazione contenuta nella nota inviata dal ricorrente il 22 gennaio 2007 ai massimi esponenti politici e di governo nazionali  &#8211; il rapporto di fiducia che deve necessariamente legare il Commissario straordinario all’Organo che lo ha nominato;<br />
Considerato che il venire meno del predetto necessario requisito giustifica da solo l’impugnata revoca e l’urgenza di provvedere;<br />
Ritenuto altresì che la dichiarata urgenza di sollevare il ricorrente dall’incarico giustifica l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, al quale peraltro ricorrente non avrebbe potuto offrire alcun apporto concreto stante il carattere soggettivo dell’unica ragione posta a base della revoca, id est il venire meno del rapporto di fiducia;<br />
Considerato infine che il ricorrente non ha addotto alcuna prova a supporto della censura relativa alla presunta carenza sia dell’assenso della Regione Lazio e che della previa consultazione degli altri Enti locali;<br />
Ritenuto peraltro che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211;  Sezione Terza Ter<br />
respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 15 marzo 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO</p>
<p>Il Relatore: Giulia FERRARI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Minicone Ursini (Avv. Cinque) c/ Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato) l&#8217;individuazione, da parte del giudice, della norma applicata dall&#8217;amministrazione non costituisce integrazione giudiziale della motivazione Atto amministrativo – motivazione – norma applicata dall’amministrazione – individuazione da parte del giudice – nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Minicone<br /> Ursini (Avv. Cinque) c/ Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;individuazione, da parte del giudice, della norma applicata dall&#8217;amministrazione non costituisce integrazione giudiziale della motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – motivazione – norma applicata dall’amministrazione – individuazione da parte del giudice – nella sentenza di merito – integrazione giudiziale della motivazione – inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nei poteri del giudice amministrativo, in sede di verifica della legittimità della sanzione, individuare, in assenza di un espressa citazione, la disposizione disciplinante la fattispecie, giacché una operazione siffatta non integra una (supposta) carente motivazione dell’atto, ma si risolve nella definizione del presupposto normativo, che è a fondamento del potere esercitato, ai fini del controllo di conformità dell’agire dell’amministrazione a tale presupposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1209/04- Reg.Dec.<br />
N.  8256 Reg.Ric. &#8211; ANNO   2001</p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8256 del 2001, proposto da<br />
<b>URSINI Giacomo </b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Cinque, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Stefano Notarmuzi, in Roma, Via Amiternum n. 3;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Ministero per i Beni Culturali e Ambientali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila, n. 767 del 3 ottobre 2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Uditi l’avv. Notarmuzi, per delega dell’avv. Cinque, e l’avv. dello Stato Volpe;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato l’11 novembre 1993, il sig. Giacomo Ursini impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, Sede di L’Aquila, il decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali in data 3 giugno 1993, con il quale era stata disposta la demolizione di un porticato di sua proprietà, adiacente la monumentale Chiesa di S. Benedetto, sita in L’Aquila, frazione Arischia, realizzato in conformità a concessione edilizia rilasciata dal Comune di L’Aquila, nel quadro della ristrutturazione del fabbricato posto a ridosso della predetta Chiesa.<br />
Avverso l’atto impugnato il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 – che attribuisce al Ministro la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alla tutela di detta legge -, in quanto nessuna prescrizione di salvaguardia sarebbe mai stata emanata né risulterebbero vincoli trascritti nei registri della Conservatoria, come dimostrato, del resto, dalla concessione edilizia rilasciata.<br />
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, affermando che, nella specie, avuto riguardo alla circostanza che l’opera realizzata, essendo in aderenza alla facciata della Chiesa, ne aveva effettuato una modifica non autorizzata, era stato violato non l’art. 21 bensì l’art. 11 della citata legge n. 1089/1939, onde la concessione edilizia rilasciata era da ritenersi priva di efficacia.<br />
Contro tale decisione ha proposto il presente appello l’interessato, lamentando che il primo giudice avrebbe fornito al provvedimento una motivazione postuma.<br />
In ogni caso, l’art. 11 della legge n. 1089/39 non riguarderebbe la fattispecie, essendo detta norma rivolta alle province, ai comuni e agli enti e istituti legalmente riconosciuti, in relazione ai beni di interesse storico e artistico appartenenti a loro, laddove, nel caso concreto, destinatario del provvedimento sarebbe un privato e lo stesso riguarderebbe una casa di civile abitazione, separata e distinta dalla Chiesa.<br />
L’Amministrazione appellata si è costituita, depositando la memoria difensiva svolta in primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Il sig. Giacomo Ursini appella la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo ha respinto il suo ricorso contro il decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali in data 3 giugno 1993, recante l’obbligo di demolizione e rimessa in pristino dello stato precedente, in relazione a lavori edilizi non autorizzati e consistenti nella realizzazione di un porticato adiacente la monumentale Chiesa di S. Benedetto, sita in L’Aquila, frazione Arischia, soggetta alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.<br />
1.1. Sostiene, innanzi tutto, l’interessato che il primo giudice, fondando la legittimità del provvedimento impugnato sull’avvenuta violazione dell’art. 11 della citata legge n. 1089/39 – che impone il divieto di modificare, senza la previa autorizzazione del Ministero, i beni oggetto di tutela – avrebbe, da un lato, operato una non consentita integrazione postuma della motivazione, dall’altro inconferentemente applicato detta norma al caso concreto, cui, al più, poteva ritenersi pertinente l’art. 21 della legge stessa, riguardante il vincolo indiretto, volto al rispetto delle distanze per evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni di cui sopra, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.<br />
La violazione dell’art. 21, tuttavia, secondo l’assunto dell’appellante, presupporrebbe la previa introduzione delle misure di vincolo, da annotarsi nei registri della Conservatoria, onde, non essendo stata mai emanata alcuna prescrizione in tal senso (come dimostrato, del resto, dal rilascio della concessione edilizia per le opere de quibus), non sussisterebbe l’ipotesi infrattiva legittimante l’intervento sanzionatorio del Ministero.</p>
<p>2. L’assunto non può essere condiviso.</p>
<p>3. Non sussiste, innanzi tutto, la dedotta violazione, da parte del primo giudice, del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Quest’ultimo, come risulta dalle premesse e dal dispositivo, costituisce esercizio del potere sanzionatorio spettante al Ministero, in presenza di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1089/1939 sulle cose di interesse storico e artistico.<br />
Orbene, rientra nei poteri del giudice amministrativo, in sede di verifica della legittimità della sanzione, individuare, in assenza di un espressa citazione, la disposizione disciplinante la fattispecie, giacché una operazione siffatta non integra una (supposta) carente motivazione dell’atto, ma si risolve nella definizione del presupposto normativo, che è a fondamento del potere esercitato, ai fini del controllo di conformità dell’agire dell’amministrazione a tale presupposto.</p>
<p>3.1. Orbene, nell’ipotesi che interessa, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l’intervento posto in essere dal ricorrente ricadesse nell’ambito della previsione di cui all’art. 11 della citata legge n. 1089 del 1939 (relativa al divieto di modificare il bene tutelato) e che, di conseguenza, fossero da disattendere le censure di illegittimità sollevate dall’interessato, che muovevano dall’erronea presupposizione che la fattispecie rientrasse nella sfera di operatività dell’art. 21 della stessa legge, riguardante, invece, la tutela del contesto ambientale nel quale il bene stesso è inserito.<br />
Ed invero, l’intervento in contestazione ha riguardato la costruzione (in sede di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dell’appellante, addossato al lato della Chiesa di S. Benedetto, in posizione arretrata) di un avancorpo coperto, tale da risultare allineato ed in continuità con la facciata della Chiesa stessa, alterandone direttamente (come risulta anche dalle fotografie depositate in giudizio) la linea prospettica.<br />
Un intervento di tal fatta, per le sue caratteristiche peculiari, non può che essere considerato come modificativo del bene tutelato e non, come pretende riduttivamente l’istante, infrattivo di prescrizioni riguardanti le distanze (peraltro, mai introdotte con le forme di legge), giacché l’ipotesi normativa dell’art. 21 della legge n. 1089/1939 presuppone necessariamente il persistere dell’autonomia fisica del bene stesso (venendo in rilievo solo la valutazione di quali modificazioni siano consentite nell’ambiente circostante per tutelarne il valore storico-artistico) e non è pertinente, quindi, ad interventi che, alla stregua di quello in esame, incidano immediatamente su di esso attraverso l’aggiunta, senza soluzione di continuità, di altri manufatti.</p>
<p>4. Frutto di evidente travisamento appare, poi, la tesi subordinata dell’appellante, secondo il quale, nel caso di specie, il divieto di cui all’art. 11 della legge n. 1089/1939 sarebbe, comunque, inapplicabile, giacché detta disposizione avrebbe come destinatari solo le province, i comuni, gli enti e gli istituti legalmente riconosciuti e come oggetto i beni ad essi appartenenti, laddove, nel caso di specie, destinatario del provvedimento sarebbe un privato cittadino e oggetto dell’asserita tutela sarebbe una casa di civile abitazione.<br />
Ed invero, da un lato, è fuor di dubbio che l’atto impugnato abbia ad oggetto diretto la tutela della Chiesa di S. Benedetto, in quanto deturpata dalle modifiche apportate alla casa del ricorrente; dall’altro, la norma de qua, pur riguardando i beni appartenenti agli enti locali o, comunque, diversi dallo Stato, opera nei confronti di chiunque attenti alla loro integrità, non potendosi logicamente ammettere che interventi vietati al legittimo detentore restino, invece, insuscettibili di sanzione, ove posti in essere da un terzo.</p>
<p>5. Per tutte le considerazioni esposte l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese e onorari di giudizio, che liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00)<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI		Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere Est.<br />	<br />
Rosanna DE NICTOLIS		Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2004-n-1209/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2004 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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