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	<title>1207 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1207 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2009 n.1207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2009-n-1207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2009-n-1207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2009 n.1207</a></p>
<p>Pres. Cossu &#8211; Est. Greco M.G.Gianntto (Avv. F. Zarone) c/ Prefettura di Benevento (Avv. Stato) ed altri sulla esclusione della necessità della comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione nei casi in cui il destinatario ne abbia avuto comunque effettiva conoscenza 1. Espropriazione per P.U. – Procedimento – Comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2009-n-1207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2009 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2009-n-1207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2009 n.1207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu   &#8211; Est. Greco<br /> M.G.Gianntto (Avv. F. Zarone) c/ Prefettura di Benevento (Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione della necessità della comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione nei casi in cui il destinatario ne abbia avuto comunque effettiva conoscenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. – Procedimento – Comunicazione di avvio – Necessità – Esclusione – Condizioni.	</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. – Decreto di esproprio – Mancata notifica – Conseguenze &#8211;  Provvedimento – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di espropriazioni, l’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/90, prima dell’adozione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità non determina illegittimità dell’azione amministrativa, laddove sia provato che il destinatario abbia avuto comunque e aliunde conoscenza del procedimento in corso, potendo quindi parteciparvi (1).  Infatti, la norma citata va interpretata non in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio concreta, che è quella di assicurare la partecipazione procedimentale del privato interessato al procedimento amministrativo.	</p>
<p>2. Il vizio della notifica del decreto di esproprio non incide sulla legittimità del provvedimento, quanto piuttosto sull’opponibilità dello stesso al destinatario e, specialmente, sull’effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’inciso per esercitare la sue facoltà in sede non tanto procedimentale, quanto piuttosto processuale (2). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005, nr. 6990; Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2005, nr. 5436.<br />	<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, nr. 1668; Cons. Stato, sez. IV 16 marzo 2001, nr. 1593.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 7342 del 2001, proposto dalla signora </p>
<p><b>Maria Grazia GIANNTTO</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Zarone, con domicilio eletto in Roma, via C. Ricotti 54, presso l’avv. Rosanna De Angelis,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <B>PREFETTURA DI BENEVENTO</B>, in persona del Prefetto <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa <i>ope legis </i>dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi 12,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; <B>CONSORZIO CO.FER.I.</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Iannettone, con domicilio eletto in Roma, via Monte Pollino 2, presso lo studio dell’avv. Ranieri Roda;<br />	<br />
&#8211; <b>FERROVIE DELLO STATO S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>non costituita;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, dell’8 febbraio 2001, nr. 1096, pubblicata in data 13 marzo 2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata e del Consorzio CO.FER.I.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 4592 del 31 luglio 2001, con la quale è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata;<br />	<br />
Visto il dispositivo di decisione nr. 42 del 27/1/2009;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2009, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi l’avv. Zarone per l’appellante e l’avv. dello Stato Cristina Gerardis per l’Amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La sig.ra Maria Grazia Giannitto ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso da lei proposto avverso il decreto di esproprio emesso dalla Prefettura di Benevento su un fondo si sua proprietà sito in Paduli, unitamente agli atti presupposti.<br />	<br />
A sostegno dell’appello, ha dedotto:<br />	<br />
1) violazione e disapplicazione della legge 7 agosto 1990, nr. 241, in relazione ai principi del Consiglio di Stato, Ad. Plen., al procedimento espropriativo (ordinanza nr. 44/96: dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione d’urgenza e decreto di esproprio) (in relazione alla mancata notifica di comunicazione di avvio del procedimento prima della adozione della suindicata ordinanza, dichiarativa della pubblica utilità dell’intervento);<br />	<br />
2) contraddittorietà, illogicità della motivazione (in relazione alla declaratoria di parziale irricevibilità del ricorso di primo grado),<br />	<br />
3) omesso esame di documenti e omesso esame di altro motivo essenziale del ricorso; violazione degli artt. 832, 834 c.c., 42 Cost. 1 e art. 1 del Protocollo addizionale alla Carta europea dei diritti dell’uomo (in relazione all’ipotizzata nullità del decreto di esproprio impugnato in primo grado).<br />	<br />
Nel costituirsi, sia l’Amministrazione appellata che il controinteressato Consorzio CO.FER.I. (soggetto incaricato dell’attuazione della procedura espropriativi sull’area di proprietà della appellante) si sono opposti all’accoglimento dell’appello, argomentandone l’infondatezza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 31 luglio 2001, questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, ritenendone insussistenti i presupposti.<br />	<br />
All’udienza del 27 gennaio 2009, la causa è stata ritenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1. </b>L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.<br />	<br />
<b><br />	<br />
2. </b>Appare opportuno principiare dal secondo motivo di impugnazione, col quale parte appellante censura la statuizione di parziale irricevibilità del ricorso introduttivo pronunciata dal giudice di prime cure.<br />	<br />
Il motivo, argomentato unicamente sull’asserita imprescindibilità della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, prima dell’adozione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’intervento, non può essere condiviso.<br />	<br />
Ed invero, costituisce <i>jus receptum </i>che la norma testé citata vada interpretata non in modo formalistico, ma con riferimento alla sua <i>ratio </i>concreta, che è quella di assicurare la partecipazione procedimentale del privato interessato al procedimento amministrativo; con la conseguenza che l’eventuale omissione dell’adempimento non determina illegittimità dell’azione amministrativa, laddove sia provato che il destinatario abbia avuto comunque e <i>aliunde </i>conoscenza del procedimento in corso, potendo quindi parteciparvi (cfr. <i>ex plurimis </i>Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005, nr. 6990; Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2005, nr. 5436).<br />	<br />
Nel caso di specie, risulta <i>per tabulas:<br />	<br />
</i>&#8211; che l’odierna appellante ebbe conoscenza della delibera nr. 44 del 1996 della Ferrovie dello Stato S.p.a., recante approvazione del progetto di realizzazione del secondo binario della linea Caserta – Foggia con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, al più tardi allorché la ricevette in allegato alla lettera raccomandata datata 17 giugno 1999, speditale dal Consorzio CO.FER.I. e prodotta in primo grado dalla stessa sig.ra Giannitto;<br />	<br />
&#8211; che, quanto al successivo decreto di occupazione d’urgenza nr. 220 del 1997, lo stesso ricevette esecuzione già in data 17 aprile 1997, allorché fu eseguita la formale immissione nel possesso dell’immobile da espropriare con notifica del decreto medesim<br />
Da ciò consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata la tardività dell’impugnazione degli atti suindicati, essendone stata provata la piena conoscenza da parte della ricorrente oltre il sessantesimo giorno antecedente – tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini – la data di notifica del ricorso introduttivo (avvenuta nei giorni 18, 19 e 21 ottobre 1999).<br />	<br />
<b><br />	<br />
3. </b>Le considerazioni che precedono confermano l’irricevibilità delle doglianze formulate avverso la suindicata delibera nr. 44 del 1996, oggi riproposte col primo motivo d’appello.<br />	<br />
Con l’atto di appello, peraltro, la sig.ra Giannitto censura anche l’omessa comunicazione di avvio del procedimento prima dell’adozione di ciascuno dei successivi atti della procedura espropriativa (e, segnatamente, del decreto di occupazione e del conclusivo decreto di esproprio): adempimento che sarebbe stato a suo dire necessario, stante l’omissione della comunicazione <i>ex </i>art. 7 della legge nr. 241 del 1990 prima dell’atto dichiarativo della pubblica utilità.<br />	<br />
In disparte ogni considerazione circa l’esattezza o meno di tale rilievo, non può non condividersi l’osservazione del resistente Consorzio CO.FER.I., che evidenzia l’inammissibilità delle censure in questione, siccome articolate per la prima volta nel presente grado di appello e assenti nel ricorso di primo grado (laddove era lamentata la violazione del ridetto art. 7 unicamente in relazione alla delibera nr. 44/96 di approvazione del progetto e dichiarazione della pubblica utilità).<br />	<br />
<b><br />	<br />
4. </b>Sulla scorta dell’accertata irricevibilità dell’impugnazione degli atti antecedenti al decreto di esproprio, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente statuito l’inammissibilità dell’impugnazione di quest’ultimo atto, avverso il quale erano lamentati in via derivata i medesimi vizi ipotizzati per gli atti anteriori.<br />	<br />
Parte appellante lamenta altresì l’omessa pronuncia sull’ulteriore doglianza, articolata in via autonoma avverso il decreto di esproprio, in relazione alla irritualità della sua notifica, che ne avrebbe determinato la “<i>nullità</i>” o la “<i>inesistenza</i>”.<br />	<br />
La doglianza è in ogni caso infondata.<br />	<br />
Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico che il vizio della notifica del decreto di esproprio non incide sulla legittimità del provvedimento, quanto piuttosto sull’opponibilità dello stesso al destinatario e, specialmente, sull’effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’inciso per esercitare la sue facoltà in sede non tanto procedimentale, quanto piuttosto processuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, nr. 1668; id. 16 marzo 2001, nr. 1593).<br />	<br />
<b><br />	<br />
5. </b>Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così  deciso in  Roma  nella  camera  di  consiglio  del 27 	</p>
<p>gennaio 2009 con l’intervento dei signori:<br />	<br />
	Luigi Cossu             &#8211;            Presidente<br />
	Armando Pozzi         &#8211;           Consigliere<br />
	Anna Leoni               &#8211;          Consigliere<br />
	Bruno Mollica            &#8211;         Consigliere<br />
Raffaele Greco             &#8211;        Consigliere, est.<br />	<br />
<i><b>	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
</i>Il 3/3/2009</b><br />	<br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2009-n-1207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2009 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-3-2008-n-1207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-3-2008-n-1207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-3-2008-n-1207/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1207</a></p>
<p>Pres. Speranza est. Scudeller Santilli (Avv.ti Cavuoto e Lombardi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato). sulla giurisdizione in materia di trattamento pensionistico ex lege 335/95 e sugli effetti della translatio iudicii 1. Pensioni – Domanda di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ex lege 335/1995 – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-3-2008-n-1207/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-3-2008-n-1207/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza  est. Scudeller<br /> Santilli (Avv.ti Cavuoto e Lombardi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di trattamento pensionistico ex lege 335/95 e sugli effetti della translatio iudicii</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensioni – Domanda di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ex lege 335/1995 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione – Istituto della translatio iudicii – Comporta la necessità di dichiarare la salvezza degli effetti degli atti processuali e sostanziali e l’assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Non sussiste per le controversie volte al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 2 comma 12 l. n. 335 del 1995, la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì quella della Corte dei conti.</p>
<p>2. In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007, che introdotto l’istituto della translatio iudicii, il G.A. che dichiari l’insussistenza della propria giurisdizione deve dichiarare la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, assegnando alle parti il termine per la riassunzione innanzi al giudice fornito di giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli<br />
Sezione Ottava</p>
<p></b>composto dai magistrati:</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dott. Evasio Speranza	Presidente<br />	<br />
dott. Santino Scudeller	Componente<br />	<br />
dott. Carlo Buonauro	Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3009 dell’anno 1999, proposto da </p>
<p><b>Gemma Santilli</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Pellegrino Cavuoto e Fernando Lombardi, domiciliata in Napoli, Galleria Umberto I°, n. 8;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della decisione della Commissione Medica dell’Ospedale militare di Medicina di Caserta Sezione Civile, fatta propria dal Provveditore agli Studi di Benevento, con nota prot. n. 2591/98;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’esistenza dei presupposti per la concessione dei benefici di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti.<br />
Uditi pubblica udienza del 18 febbraio 2008 il relatore dott. S. Scudeller e per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;<br />
Premesso che con atto notificato il 17 marzo 1999, depositato il 15 aprile 1999, la ricorrente &#8211; dispensata dal servizio ai sensi dell’articolo 512 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e collocata in quiescenza dal 1° luglio 1997 &#8211; agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe citati che le precludono il conseguimento del beneficio di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;<br />
Visto l’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, per il quale: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. …. .”;<br />
Considerato che ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come novellato dall’articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata anche se la causa è stata trattata in pubblica udienza (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2006, n. 7476);<br />
Considerato che, avendo riguardo alle vicende sottese alla domanda ed alla posizione in quiescenza della ricorrente, deve farsi applicazione dell’orientamento, specificamente riferibile alla fattispecie trattata, per il quale: “Non sussiste per le controversie volte al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 2 comma 12 l. n. 335 del 1995, la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì quella della Corte dei conti.” (Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2006, n. 1619; cfr in termini anche Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 19 dicembre 2006, n. 696);<br />
Viste: [a] la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 che, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto l’istituto della <i>translatio</i> <i>judicii</i>, quindi la possibilità di proseguire il giudizio innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda; [b] le decisioni del Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801 e 7 agosto 1987, n. 565; <br />
Considerato, in ragione di quanto su indicato, che deve essere: [ì] dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adìta Sezione; [<b>ìì</b>] dichiarata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione (Corte dei Conti) nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;<br />
Considerato che sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli &#8211; Sezione Ottava -:<br />
dichiara il difetto di giurisdizione in esito al ricorso in epigrafe;<br />
dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione;<br />
compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-3-2008-n-1207/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.1207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. V. Desideri ed altri (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti A. Mauceri, F. de Santis, L. Cardona ed E. Possenti) sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2007-n-1207/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2007 n.1207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> V. Desideri ed altri (Avv.ti R. Gracili e P. Tonelli) contro la Provincia di Firenze (Avv.ti A. Mauceri, F. de Santis, L. Cardona ed E. Possenti)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad una &ldquo;cassa di espansione&rdquo; non direttamente soggette ad esproprio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di espropriazione emanato nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”– Mancata previsione di indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe non soggette ad esproprio &#8211; Art. 31 L.R. Toscana 67/03 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo, ai sensi dell’art. 31 L.R. Toscana 67/03, il decreto di espropriazione emanato nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”, nella parte in cui non prevede un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe non soggette ad esproprio ma comunque sottoposte ad esondazione occasionale correlata alla realizzazione dell’opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di prevedere un indennizzo anche per le limitazioni del diritto di proprietà delle aree limitrofe ad una “cassa di espansione” non direttamente soggette ad esproprio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1207 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.      753      REG. RIC.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>nel ricorso  n. 753 del 2001  proposto da<br />
<b>DESIDERI VALERIO, RAGAZZO VITANTONIO, SANTINAMI SERGIO, FONDELLI GIULIANO, FONDELLI FIORENZO, SANTORO GIUSEPPE, MANETTI GIOVANNA, TALLURI IVO, MORI GIAMPIERO, ISIDORI ANNA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rino Gracili e Piera Tonelli ed elettivamente domiciliati in Firenze Via dei Servi 38;<br />
limitatamente ai motivi aggiunti  proposti da MORI GIAMPIERO</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>PROVINCIA DI FIRENZE</b> in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Mauceri, Francesca de Santis, Lina Cardona ed Elena Possenti, con domicilio eletto presso l&#8217;uffici</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
del decreto di espropriazione definitiva n. 2127 in data 12 luglio 2005;<br />
e   per  la   c o n d a n n a<br />
al risarcimento del danno dalla realizzazione delle opere.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;  atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista la sentenza TAR Toscana n. 7552 del 2006;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 aprile 2007 &#8211; relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza -, gli avv.ti M. Mascia, delegato dall&#8217;avv.to P. Tonelli e F. De Santis; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso n. 753/2001 i signori in epigrafe specificati impugnavano innanzi a questo Tribunale gli atti di una procedura espropriativa per la realizzazione di un opera idraulica.<br />
Con sentenza n.7552 del 2006 il Tribunale amministrativo dichiarava  in parte tardivo ed inammissibile, e per il resto respingeva, il ricorso in epigrafe, stralciando tuttavia l’impugnativa. proposta con motivi aggiunti  dal sig. Mori Giampiero (che si intendono qui riportati), del decreto di espropriazione con il quale la procedura si era conclusa nei suoi confronti. In tale parte il ricorso veniva quindi nuovamente fissato per la trattazione in merito, in vista della quale le parti riassumevano con memoria le proprie tesi.<br />
 Alla pubblica udienza del 12 aprile 2007, tale ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1- L’atto di motivi aggiunti ha proposto un’azione di annullamento del decreto di espropriazione sopra menzionato ed un’azione risarcitoria, nel quadro di una procedura volta alla realizzazione di opera pubblica idraulica, costituita da una “cassa di espansione”.</p>
<p>2.1 &#8211; Risulta infondata l’azione di annullamento supportata da motivi di illegittimità derivata da quella dei precedenti atti del procedimento (l’approvazione progettuale avente  valenza di dichiarazione di pubblica utilità che assume non essere stata preceduta dall’avviso dell’avvio del procedimento). Con la precedente decisione (n. 7552/2006) resa sul ricorso,  il Tribunale ha infatti respinto le ipotesi di legittimità ivi formulate a carico degli atti in parola, di talchè non sono in questa sede configurabili profili di illegittimità da essi derivati.</p>
<p>2.2- Nel terzo ordine di censure formulate il ricorrente contesta il decreto argomentando che esso ha preso in considerazione aree del ricorrente che, pur non espropriate, in quanto ricadenti all’interno della cassa di espansione sono in realtà anch’esse soggette a limitazioni in ragione dell’opera pubblica, con conseguente pretesa indennitaria. L’omissione violerebbe in particolare l’art. 31 della legge regionale toscana n. 67/2003. La censura è fondata.<br />
La normativa invocata, disciplinando espressamente il regime indennitario per la realizzazione delle casse di espansione, stabilisce (art. 31, comma 1) che le correlate procedure espropriative hanno per oggetto anche le limitazioni del diritto di proprietà derivante dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Atteso il tenore della norma non è quindi condivisibile l’argomentazione contraria, espressa dall’Amministrazione resistente (memoria 30.3.07), per la quale non è necessaria l’ablazione delle aree in questione, soggette peraltro ad allagamenti occasionali; ed invero la legge regionale non si riferisce all’ipotesi di massimo sacrificio per il diritto di proprietà (l’ablazione), né la pretesa azionata dal Mori (col motivo in esame) domanda l’espropriazione anche di dette aree, vertendosi invece nella fattispecie di indennizzo di limitazioni arrecate ad aree limitrofe e non soggette ad esproprio, costituita dalla loro esondazione occasionale e correlata alla realizzazione dell’opera. Per tali limitazioni la legge regionale citata non prevede una mera  facoltà di  indennizzo ma  dispone che ai proprietari delle aree di cui al primo comma  è corrisposta un’indennità….”, <BR><br />
Poiché, fuori da ipotesi di accordo, ogni indennizzo trova la sua causa  necessariamente nel provvedimento amministrativo ablativo, nella parte che non prevede indennizzo per dette limitazioni, ed in accoglimento dei motivi aggiunti proposti dal Mori, il decreto di espropriazione deve essere annullato.</p>
<p>3-  Quanto alla domanda risarcitoria, formulata in relazione al danno “derivato dalla illecita realizzazione delle opere” deve escludersi che l’annullamento del decreto per incompletezza con riferimento alle  aree oggetto di limitazione, possa configurare di conseguenza un illecito civile per occupazione sine titulo; il proprietario espropriando  continua  infatti ad avere pieno titolo sulle aree de quibus sino a quando, in  dovuta esecuzione della presente decisione, l’Amministrazione provvederà ad integrare il decreto di esproprio con inserimento delle aree in argomento e, peraltro, a corrispondere l’indennità conseguentemente dovuta a ristoro delle limitazioni ad esse inflitte.<br />
4  &#8211; In ordine alle spese del giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso per motivi aggiunti di cui in epigrafe, ne accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda di annullamento e, per l&#8217;effetto, annulla il decreto impugnato.<br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avvg. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                  &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI                                  &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUGLIO 2007<br />
Firenze, lì 12 luglio 2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2006 n.1207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-1-2006-n-1207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Carbone – Rel. Vitrone P.M. Iannelli Luigi Rossi (avv. Picozza) c. Comune di Spezzano nella Sila (n.c.) Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica &#8211; Espropriazione per pubblica utilità – Annullamento dell’atto ad opera del Giudice Amministrativo – Azione risarcitoria – Connessione fra tutela demolitoria e risarcitoria – Non</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Vitrone P.M. Iannelli<br /> Luigi Rossi (avv. Picozza) c. Comune di Spezzano nella Sila (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica &#8211; Espropriazione per pubblica utilità – Annullamento dell’atto ad opera del Giudice Amministrativo – Azione risarcitoria – Connessione fra tutela demolitoria e risarcitoria – Non ricorre &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa – come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e risarcitoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7832_7832.pdf">clicca qui</a></p>
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