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	<title>1202 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/10/2011 n.1202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-10-2011-n-1202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-10-2011-n-1202/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/10/2011 n.1202</a></p>
<p>Va respinta, salvo revisione dopo un mese, l’esclusione di un&#8217;ATI dalla gara per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie della Regione Siciliana, se nel corso della discussione la difesa della società ricorrente ha preannunciato la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-10-2011-n-1202/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/10/2011 n.1202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta, salvo revisione dopo un mese, l’esclusione di un&#8217;ATI dalla gara per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie della Regione Siciliana, se nel corso della discussione la difesa della società ricorrente ha preannunciato la notifica di un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare, mentre ai sensi dell’art. 120, comma 8, occorre decidere interinalmente sulla domanda di sospensione cautelare. Se la parte ricorrente riconduce il pregiudizio argomentando genericamente che «…è del tutto evidente [che] la mancata partecipazione, con la preclusione delle (sicure) chanches di aggiudicazione, rende assolutamente concreto il danno grave ed irreparabile…», si osserva che in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa. Infine, va tenuto conto anche della prevalenza dell’interesse pubblico connesso alla possibilità di perdere il finanziamento comunitario, in relazione all’interesse della società ricorrente che potrà – eventualmente ne sussistessero i presupposti – trovare soddisfazione in sede risarcitoria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01202/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02372/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2011, proposto da <b>Ignazio Alì Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Consoli Xibilia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 45; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Philips Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Todarello, Giuseppe Fuda, Claudia Sarocco, e Alessandro Arcifa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Grasso Finocchiaro, 75; <b>Regione Siciliana, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Pianificazione Strategica dello stesso Assessorato</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149; <b>Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota n. 11442 del 1 luglio 2011, concernente l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara –limitatamente ai lotti nn. 1 e 2 &#8211; per la fornitura di alta tecnologia RNM tradizionali ed aperte, gamma camera e n. 1 tac 128 slice per le aziende sanitarie<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti pregiudizievoli (verbali, comunicazioni varie, bando di gara, disciplinare di gara).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e di Philips Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che nel corso della discussione la difesa della società ricorrente ha preannunciato la notifica di un ricorso per motivi aggiunti, chiedendo il rinvio della trattazione della fase cautelare;<br />	<br />
Considerato che, ai sensi dell’art. 120, comma 8, occorre decidere interinalmente sulla domanda di sospensione cautelare;<br />	<br />
Considerato che parte ricorrente riconduce il pregiudizio argomentando genericamente che «…è del tutto evidente [che] la mancata partecipazione, con la preclusione delle (sicure) chanches di aggiudicazione, rende assolutamente concreto il danno grave ed irreparabile…» (ricorso, pag. 19);<br />	<br />
Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente nel caso di esito vittorioso del ricorso, non sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, pregiudizio che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti deve essere valutato in maniera particolarmente rigorosa;<br />	<br />
Tenuto conto anche della prevalenza dell’interesse pubblico connesso alla possibilità di perdere il finanziamento comunitario, in relazione all’interesse della società ricorrente che potrà – eventualmente ne sussistessero i presupposti – trovare soddisfazione in sede risarcitoria;<br />	<br />
Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 9 novembre 2011 per il prosieguo della trattazione del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto che per le spese della fase cautelare si potrà provvedere con l’ordinanza che deciderà in via definitiva la domanda di sospensione cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), rigetta in via interinale la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati; rinvia alla camera di consiglio del 9 novembre 2011 per il prosieguo della trattazione del ricorso.<br />	<br />
Spese della fase cautelare alla sua definizione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Milana, Presidente FF<br />	<br />
Vincenzo Neri, Primo Referendario<br />	<br />
Diego Spampinato, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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