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	<title>12019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>12019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.12019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-10-2016-n-12019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-10-2016-n-12019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.12019</a></p>
<p>C. Volpe, Pres. I. Correale, Est. Sull’abrogazione del sistema delle tariffe professionali in favore dell’introduzione del sistema dei parametri ex d.m. 140/2012 per i compensi a favore degli ausiliari del giudice amministrativo, e sulla non vincolatività dello stesso sistema che è rimesso ad una valutazione equitativa del giudice 1. Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-10-2016-n-12019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.12019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-10-2016-n-12019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2016 n.12019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Volpe, Pres. I. Correale, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull’abrogazione del sistema delle tariffe professionali in favore dell’introduzione del sistema dei parametri ex d.m. 140/2012 per i compensi a favore degli ausiliari del giudice amministrativo, e sulla non vincolatività dello stesso sistema che è rimesso ad una valutazione equitativa del giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">1. Processo Amministrativo &#8211; Ausiliari del giudice &#8211; Tariffe professionali &#8211; Sono state sostituite dal sistema dei parametri di cui al d.m. 140/2012 &#8211; Non vincolatività degli stessi &#8211; Valutazione equitativa del g.a. &#8211; Ammissibilità<br />
&nbsp;<br />
2. Ausiliari del giudice &#8211; Consulenza tecnica in materia di attività assicurativa &#8211; Rientra nella tabella A art. 39 quater, comma 5, d.m. 140/2012 &#8211; Determinazione del compenso &#8211; Soggiace ai criteri di derogabilità e non vincolatività della valutazione del Giudice</span></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del Giudice Amministrativo avviene mediante l’utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 140 del 2012 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 e al d.m. 30 maggio 2002, e ciò a seguito dell’adozione del d.l. n. 1 del 2012 che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano. Il sistema dei parametri, inoltre, non è vincolante per il Giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali<br />
&nbsp;<br />
2. In tema di liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del Giudice Amministrativo l’attività di consulenza consistita nel valutare le modalità di determinazione dei premi di tariffa nel settore delle assicurazioni può ricondursi in via analogica, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 5, d.m. n. 140/2012, a quella di cui alla Tabella A – Autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa, e pertanto la stessa soggiace ai criteri di derogabilità non vincolatività (del sistema tariffario professionale) circa la valutazione del Giudice, essendo quello del consulente tecnico d’ufficio un “munus publicum” non assimilabile ad un’attività svolta nell’esercizio di una libera professione</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 10219/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10941/2011 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 10941 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
&nbsp;<br />
Direct Line Insurance Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Taurini C.F. TRNSFN57T30F205A, Maurizio Hazan C.F. HZNMRZ63M19F205G, Fabrizio Pietrosanti C.F. PTRFRZ51E11H501I, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Pietrosanti Paparo &amp; Associati in Roma, via di Santa Teresa, 23;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Isvap &#8211; (ora Ivass) &#8211; Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Adolfo Maria Zamboni C.F. ZMBDDL67P11C351S, Sabrina Scarcello C.F. SCRSRN73B52D086O, Sara Butera C.F. BTRSRA80M62H501R, Paolo Mariano C.F. MRNPLA78C31B157A, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Ivass (ex Isvap) in Roma, via del Quirinale, 21;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
quale opponente ex artt. 2 e 170 d.p.r. n. 115/2002,<br />
Augusto Bellieri dei Belliera, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Righi, Andrea Pontenani e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, v.le Maresciallo Pilsudski, 118;<br />
<strong><em>nel giudizio per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell’ordinanza-ingiunzione n. 4110/2011 del 18 ottobre 2011, notificata il 24 ottobre 2011, con cui l’ISVAP ha irrogato a Direct Line la sanzione amministrativa di euro 1.000.023,40 ai sensi dell’art. 314, comma 2 , del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;<br />
delle note ISVAP 4 giugno e 15 ottobre 2010;<br />
dell’atto di contestazione del 15 ottobre 2010;<br />
dell’eventuale verbale di accertamento, ancorché non conosciuto;<br />
della relazione motivata 26 luglio 2011 del servizio di vigilanza II dell’ISVAP, non ancora conosciuta;<br />
nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale con quelli impugnati;<br />
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento<br />
dell’ordinanza-ingiunzione n. 4110/2011 del 18 ottobre 2011, notificata il 24 ottobre 2011, con cui l’ISVAP ha irrogato a Direct Line la sanzione amministrativa di euro 1.000.023,40 ai sensi dell’art. 314, comma 2 , del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;<br />
delle note ISVAP 4 giugno e 15 ottobre 2010;<br />
dell’atto di contestazione 15 ottobre 2010;<br />
della relazione del servizio vigilanza II dell’ISVAP del 26 luglio 2011.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Isvap – (ora Ivass) &#8211; Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con la relativa documentazione;<br />
Vista la sentenza di questa Sezione n. 1921 del 27.1.16;<br />
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 2187/2016 del 18.2.2016;<br />
Visto il ricorso in opposizione del nominato c.t.u. ex artt. 2 e 170 d.p.r. n. 115/2002;<br />
Viste le memorie difensive dell’opponente e dell’Ivass;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, questa Sezione accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla Direct Line Insurance spa nei confronti dell’Isvap (ora Ivass), annullando i provvedimenti in quel giudizio impugnati e provvedendo a demandare a separato provvedimento la liquidazione delle spese della C.T.U. disposta nel corso nel giudizio;<br />
Rilevato che, con l’ordinanza pure in epigrafe indicata, la Sezione provvedeva alla liquidazione nel senso che si riporta, ritenendo applicabile in materia il d.m. 30.5.2002 (recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell&#8217;autorità giudiziaria in materia civile e penale”), ai sensi dell’art. 275 d.p.r. n. 115/2002;<br />
Rilevato quindi che la Sezione disponeva quanto segue: “…<em>Occorre dunque rifarsi, agli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, così come rideterminati dall’art. 1 del d.m. n. 30.5.2002, nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. Il prof. Bellieri dei Belliera, nelle note depositate il tre marzo 2015, ha indicato complessivamente in n. 440 ore (288 + 152) il numero delle ore impiegate per adempiere al mandato ricevuto. Ne consegue, atteso che un numero di 440 ore equivale a 220 vacazioni, un compenso pari ad euro 1.799,53 considerando gli importi sopra indicati. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del t.u. n. 115/2002, “1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio”. Tenuto conto della complessità delle attività svolte dal CTU, nonché del numero dei quesiti e della loro difficoltà, reputa il Collegio che debba essere riconosciuto un incremento dell’onorario nella misura del 100% per un importo totale di euro 3.599,06 (tremilacinquecentonovantanove/06). Il compenso del CTU va quindi liquidato in euro 3.599,06 (tremilacinquecentonovantanove/06), oltre gli accessori di legge</em>”;<br />
Rilevato che con ricorso in opposizione ex artt. 2 e 170 d.p.r. n. 115/02 e 39 c.p.a., il nominato C.T.U., prof. Augusto Bellieri dei Belliera, lamentava violazione di legge sotto diversi profili (artt. 66 e 67 c.p.a., artt. 1, 39 quater, 39 septies, 40, 41 d.m. 20.7.12, n. 140, art. 4 l. n. 319/88 e art. 1 d.m. 30.5.02), secondo le conclusioni della giurisprudenza più recente, per la quale attualmente la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice avviene mediante l’utilizzo del sistema dei “parametri” – pur non vincolante nei valori indicati &#8211; introdotto dal d.m. n. 140/2012 e non più in base al sistema “tariffario” di cui al d.p.r. n. 115/2002, con la conseguenza per la quale doveva essere applicato almeno il “minimo tariffario” di cui all’art. 39 quater, comma 5, del d.m. del 2012 in relazione a un impegno orario complessivo pari a 400 ore, come indicato nelle note depositate in giudizio il 20.2.2014, per l’incarico principale, e il 25.2.2015, per la perizia integrativa;<br />
Rilevato che alla richiesta resisteva l’Ivass ritenendo la correttezza della suddetta liquidazione, applicandosi il d.m. 20.7.2012 alle sole attività professionali e non all’opera svolta quale ausiliario del giudice, secondo quanto illustrato in una memoria per la camera di consiglio del 6.7.2016, in prossimità della quale anche l’opponente a sua volta depositava una memoria;<br />
Rilevato che l’esame da parte del Collegio era rinviato d’ufficio al 5.10.2016 per le ragioni verbalizzate e che, in prossimità di tale data, parte opponente depositava ulteriori brevi note a sostegno delle proprie tesi;<br />
Rilevato che la causa era trattenuta in decisione, quindi, alla camera di consiglio sopra indicata;<br />
Considerato che l’opposizione in esame risulta tempestivamente proposta nel termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ne è oggetto, secondo la ricostruzione di cui a Corte Costituzionale 12.5.2016, n. 106 e in relazione al “combinato disposto” di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, all’art. 702 quater c.p.c. nonché all’art. 39 c.p.a.;<br />
Considerato che la presente opposizione è decisa in forma collegiale in virtù della specialità della disciplina regolante la materia nel giudizio avanti al giudice amministrativo, di cui agli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. (TAR Lazio, Sez. II, ord. 5.3.15, n. 3791);<br />
Considerato che l’opposizione è fondata nei termini che si vanno a precisare;<br />
Considerato che per recente giurisprudenza da cui il Collegio non rileva di discostarsi deve pervenirsi alla conclusione secondo la quale “…va rilevato che attualmente la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del G.A. avviene mediante l’utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 140 del 2012 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 e al d.m. 30 maggio 2002, a seguito dell’adozione del d.l. n. 1 del 2012 che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano, fornendo la base normativa per l’emanazione di detto d.m. n. 140 del 2012. Tuttavia, secondo condivisa giurisprudenza, il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali.” (Cons. Stato, Sez. V, 21.4.15, n. 2015; v. anche TAR Lazio, Sez. III ter, 2.9.16, n. 9496);<br />
Considerato che la medesima giurisprudenza ha chiarito che “…quella lasciata al Giudice è una valutazione sostanzialmente equitativa e rimessa al suo prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla fonte normativa impiegata (l’“impegno del professionista” e l’“importanza della prestazione”, di cui all’art. 38 del d.m. n. 140 del 2012), lungi dall’offrire riferimenti numerici certi, richiedono per loro natura un giudizio ampiamente discrezionale…” (TAR Lazio, Sez. III ter, n. 9496/16 cit.);<br />
Considerato che l’esclusione del sistema “tariffario” è confermata per quanto riguarda più specificamente la consulenza tecnica d’ufficio da quanto previsto dall’art. 67, comma 5, c.p.a., secondo cui: “Il compenso complessivamente spettante al consulente d&#8217;ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell&#8217;articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo”;<br />
Considerato che tale ultima disposizione prevede solo al secondo periodo – che non è applicabile, come visto &#8211; il riferimento all’applicazione delle “tariffe” stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia;<br />
Considerato che applicando tutti i principi sopra richiamati al caso di specie, si deduce che al giudice è quindi riconosciuta un’ampia discrezionalità nella liquidazione equitativa delle spese di c.t.u., ancorata solo in via orientativa al “nuovo” sistema dei “parametri” di cui al richiamato d.m. del 2012;<br />
Considerato che costituisce indubbia circostanza di fatto quella per la quale la Sezione, nel decidere il merito della controversia in cui è stata disposta la c.t.u., abbia riscontrato un “elevato grado di tecnicalità della res controversa” (ord. coll. n. 11067/14), tale da rendere “difficoltoso individuare senz’altro la persona del consulente” (ord. coll. n. 956/13), nonchè la “complessità delle attività svolte dal CTU”, in relazione al numero dei quesiti e alla loro difficoltà;<br />
Considerato, dunque, che alla fattispecie &#8211; ove è stata svolta attività attuariale &#8211; deve applicarsi quanto previsto dall’art. 39 quater d.m. n. 140/2012 che si riporta:<br />
“<em>1. Ai fini della liquidazione di cui all&#8217;articolo 1, l&#8217;attività degli attuari iscritti alla sezione A dell&#8217;Albo Nazionale degli Attuari si distingue in: attività riservate per legge; altre attività.</em><br />
<em>2. Le attività riservate per legge si distinguono in:</em><br />
<em>a) autorizzazione a esercitare l&#8217;attività assicurativa; </em><br />
<em>b) attività su incarico delle imprese che esercitano attività assicurativa nei rami vita e responsabilità civile di auto e natanti; </em><br />
<em>c) attività per le società di revisione. </em><br />
<em>3. Ai fini della liquidazione delle attività di cui al comma 2, l&#8217;organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A &#8211; Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficoltà e complessità della prestazione, dell&#8217;impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilità che il professionista assume anche nei confronti delle autorità di controllo e di sorveglianza previste dalla legge.</em><br />
<em>4. Rientrano tra le «altre attività» quelle elencate nella tabella B &#8211; Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l&#8217;organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3.</em><br />
<em>5. Quando l&#8217;attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A &#8211; Attuari e B &#8211; Attuari neppure in via analogica, il compenso è liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione è di un&#8217;ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione è liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente è derogabile.”</em><br />
Le relative Tabelle di riferimento sono le seguenti:<br />
<em>“Tabella A</em><br />
<em>Autorizzazione ad esercitare l&#8217;attività assicurativa </em><br />
<em>Premi medi annui presunti Parametro di Riferimento </em><br />
<em>(scaglioni in euro) (Importi in euro) </em><br />
<em>Fino a 3.000.000,00 16.000,00 </em><br />
<em>3.000.000,00-170.000.000,00 47.000,00 </em><br />
<em>Oltre 170.000.000,00 92.000,00 </em><br />
<em>Rami vita e responsabilità civile auto natanti </em><br />
<em>Ammontare delle riserve tecniche Parametro di Riferimento </em><br />
<em>(scaglioni in euro) (Importi in euro) </em><br />
<em>Fino a 300.000.000,00 42.000,00 </em><br />
<em>300.000.000,00- 1.000.000.000,00 74.000,00 </em><br />
<em>Oltre 1.000.000.000,00 120.000,00 </em><br />
<em>Incarichi dalle Società di Revisione </em><br />
<em>Ammontare delle riserve tecniche Parametro di Riferimento </em><br />
<em>(scaglioni in euro) (Importi in euro) </em><br />
<em>Fino a 25.000.000,00 7.000,00 </em><br />
<em>25.000.000,00-150.000.000,00 22.000,00 </em><br />
<em>Oltre 150.000.000,00 40.000,00”</em>;<br />
“<em>Tabella B </em><br />
<em>Altre attività: </em><br />
<em>valutazione delle riserve sinistri con metodologie statistico-attuariali;</em><br />
<em>calcolo del valore del portafoglio e dell&#8217;Embedded Value di una Compagnia di Assicurazioni sulla Vita, Danni a qualsiasi fine destinati; </em><br />
<em>valutazione delle riserve tecniche vita; </em><br />
<em>valutazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;applicazione della Direttiva Solvency II e successive modifiche ed integrazioni; </em><br />
<em>valutazioni nell&#8217;ambito dell&#8217;Enterprise Risk Management (Risk management Aziendale); </em><br />
<em>assunzione della funzione di Risk Manager; </em><br />
<em>attività relative al responsabile della funzione attuariale ai sensi della normativa Solvency II; </em><br />
<em>progetto per la costituzione o la trasformazione di imprese assicurative o finanziarie &#8211; valutazioni relative ad acquisizioni o riassicurazioni o riscatti di portafoglio o liquidazioni di imprese assicurative o finanziarie &#8211; valutazioni attuariali riguardanti aziende di qualsiasi tipo e questioni connesse; </em><br />
<em>bilanci tecnici dei fondi pensione, dei fondi sanitari, valutazione dei danni alla persona. </em><br />
<em>Valore medio di liquidazione: euro 30.000,00.</em>”;<br />
Considerato che nel caso di specie il valore della causa era di euro 1.000.023,40 corrispondenti alla sanzione irrogata dall’Isvap;<br />
Considerato che la fattispecie verteva sull’imputazione alla società in epigrafe di aver eluso l’obbligo legale di contrarre rispetto ad alcune categorie di motociclisti assicurati e per determinate zone territoriali;<br />
Considerato che il quesito posto al c.t.u. con l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 7339/2012 chiedeva di accertare “…se i premi di tariffa praticati…e che ISVAP ha ritenuto elusivi nel provvedimento impugnato, trovino invece adeguata giustificazione secondo la comune tecnica assicurativa ed attuariale, e siano coerenti con le metodologie adottate dalla stessa impresa e seguite dall’attuario professionista nella costruzione del proprio tariffario e, così, con le relative basi tecniche ed i coefficienti, tecnici e commerciali attuativi, la cui adeguatezza andrà egualmente appurata, così come andranno individuati i premi praticati da analoghe imprese assicurative per classi di rischio corrispondenti”;<br />
Considerato che, in sede di comparizione e giuramento del c.t.u. il quesito era integrato chiedendo anche la stima della percentuale di assicurati aventi 18 anni di età nel segmento in contestazione all’interno del mercato assicurativo italiano e la stima della potenziale quota di portafoglio relativo al segmento oggetto di contestazione della società ricorrente;<br />
Considerato che l’attività svolta può ricondursi, anche secondo il contenuto riscontrabile nelle relazioni tecniche d’ufficio depositate in atti, alla valutazione delle modalità di determinazione dei premi di tariffa nel settore di mercato indicato;<br />
Considerato che tale attività può ricondursi in via analogica, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 5, d.m. n. 140/2012, a quella di cui alla Tabella A – Autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa – Premi annui medi presunti e al relativo parametro di riferimento per lo scaglione fino a euro 3.000.000,00, pari a euro 16.000,00;<br />
Considerato che nel caso di specie può operarsi un bilanciamento tra la difficoltà e complessità della prestazione, già riconosciuta, e la circostanza per cui si è dato luogo a una consulenza tecnica d’ufficio del tutto simile per quattro controversie di analogo contenuto in decisione avanti alla medesima Sezione Prima di questo Tribunale, ferma restando la valutazione generale – che il Collegio ritiene di condividere e che può essere richiamata ai fini della derogabilità e non vincolatività dei parametri in questione riconosciuta dalla giurisprudenza sopra riportata – secondo la quale l’attività del consulente tecnico d’ufficio si configura come un “munus publicum” e, quindi, non è assimilabile ad un’attività svolta nell’esercizio di una libera professione;<br />
Considerato, quindi, che non si ritiene di dare luogo ad aumento o diminuzione percentuale del parametro in questione;<br />
Considerato, in definitiva, che l’opposizione in esame deve essere accolta nei sensi sopra riportati, con conseguente liquidazione equitativa del compenso del c.t.u. per una cifra pari a euro 16.000,00, oltre accessori di legge;<br />
Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi per la peculiarità della fattispecie;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, l’opposizione proposta dal prof. Augusto Bellieri di Belliera e, per l’effetto, revoca la precedente ordinanza collegiale n. 2187/2016 e liquida nella misura di euro 16.000,00, oltre accessori di legge, il compenso complessivamente a lui spettante per l’attività svolta di c.t.u. in esecuzione dell’incarico ricevuto nel ricorso n.r.g. 10941/2011.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore<br />
Lucia Maria Brancatelli, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Ivo Correale</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Carmine Volpe</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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