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	<title>1200 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.1200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-1200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-1200/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.1200</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente , Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore; PARTI: Santi Paolo Russo, che si difende in proprio, contro Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato . Nei procedimenti d&#8217;accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-1200/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.1200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-1200/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.1200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente , Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore; PARTI: Santi Paolo Russo, che si difende in proprio,  contro Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato .</span></p>
<hr />
<p>Nei procedimenti d&#8217;accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto o l&#8217;ordine d&#8217;esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo- accesso- ordine di esibizione- documenti amministrativi- esistenza nell&#8217;attualità  &#8211; necessaria.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Alla luce delÂ  principio &#8216;ad impossibilia nemo tenetur&#8217;, anche nei procedimenti d&#8217;accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto o l&#8217;ordine d&#8217;esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più¹ esistenti o mai formati, spettando alla p.a. destinataria dell&#8217;accesso indicare, sotto la propria responsabilità , quali sono gli atti inesistenti che non è in grado d&#8217;esibire . Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01200/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00463/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 463 del 2019, proposto da Santi Paolo Russo, che si difende in proprio, in Torino, via M. Coppino, n. 77;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Torino, via dell&#8217;Arsenale, n. 21;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accesso ai documenti oggetto dell&#8217;istanza del 6 marzo 2019 e successive precisazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il diritto del ricorrente medesimo ad accedere ai documenti richiesti con l&#8217;istanza del 6 marzo 2019 e successive precisazioni, nonchè di ordinare, ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 4 del decreto legislativo n. 104 del 2010, la preventiva esibizione anche dei documenti non reperiti, tramite ricerca affidata ad apposito commissario ad acta, eventualmente condannando l&#8217;Amministrazione inadempiente alla rielaborazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Provinciale II Torino &#8211; Ufficio Territoriale di Torino 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza istruttoria n. 915 del 6 agosto 2019 questo Tribunale ha chiesto al Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione provinciale II Torino &#8211; Ufficio territoriale di Torino 2 di depositare una relazione contenente le seguenti informazioni: &#8211; la descrizione della procedura di liquidazione normalmente seguita dall&#8217;Agenzia con l&#8217;indicazione della tipologia degli atti emessi in relazione alla stessa; &#8211; a che cosa ci si riferisse nella nota di risposta all&#8217;istanza di accesso del ricorrente del 6 marzo 2019 (AGE.AGEDP2TO.REGISTRO UFFICIALE.0039555.28-03-2019-U) quando si cita la documentazione relativa all&#8217;accoglimento disposto dal Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette di Torino e quello successivo deliberato dall&#8217;Ufficio Territoriale di Torino 2; &#8211; la descrizione dell&#8217;integrale iter procedurale di cui al provvedimento prot. n. 03/S05/BP026874/2 del 18 settembre 2001 avente ad oggetto &#8220;Istanza di rimborso ex art. 37 DPR 602/73 per ritenute fiscali operate sulla Pensione Privilegiata Ordinaria iscrizione nÂ° 16054087 di 6Â° categoria del Ministero della Difesa Decreto n. 131 del 07/07/88). Contribuente: Russo Santi Paolo&#038;comunicazione di rettifica al parere negativo precedentemente espresso&#8221; emesso dall&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Torino &#8211; Reparto III &#8211; Sezione Trattazione Contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 3 settembre 2019 l&#8217;Amministrazione ha depositato la relazione contenente le informazioni richieste con l&#8217;ordinanza istruttoria n. 915 del 6 agosto 2019, nonchè la connessa documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 20 novembre 2019, il Funzionario Simone Gugliermina, in servizio presso l&#8217;Ufficio Legale della Direzione Provinciale II di Torino, ha ribadito quanto giù  esposto nella relazione agli atti del settore contenzioso e cioè che nel fascicolo non sono presenti ulteriori atti oltre a quelli giù  esposti, il ricorrente ha ribadito che l&#8217;Amministrazione non ha soddisfatto le sue richieste, che manca sempre quel documento da cui è scaturito il provvedimento del 2001, evidenziando la necessità  di nominare un commissario ad acta nonchè l&#8217;esigenza &#8211; in base ai documenti prodotti &#8211; di ricalcolare tutte le somme dovute; il Presidente ha dunque assegnato la causa a decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, giù  nel verbale di accesso agli atti del 26 aprile 2019 veniva riportato che: &#8220;Con Provvedimento prot. 39555 del 28/03/2019 questo Ufficio accoglieva la domanda di accesso agli atti e in data 03/04/2019 trasmetteva via PEC, in formato PDF, la documentazione richiesta. Con PEC del 10/04/2019 il Sig. Russo Santi Paolo, relativamente al(la) citata richiesta di accesso agli atti, presentava &#8220;Diffida a provvedere&#8221;, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia anche del provvedimento di liquidazione deliberata dall&#8217;Ufficio Rimborsi relativo all&#8217;anno 2001. Con PEC prot. 50174 del 19/04/2019 l&#8217;Ufficio rispondeva allegando, per ciascun rimborso, copia della schermata contenente i dati relativi alla convalida e precisando che non esisteva un provvedimento di liquidazione formale, in quanto la liquidazione dei rimborsi avviene tramite una apposita procedura telematica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale si legge ulteriormente che: &#8220;Con PEC del 21/04/2019, prot. in ingresso 50758 del 23/04/2019, il sig. Russo Santi Paolo presentava ulteriore diffida ritenendo incompleta la documentazione trasmessa dall&#8217;Ufficio. In data 24/04/2019 l&#8217;Ufficio rispondeva precisando che la definizione estremamente generica dell&#8217;ulteriore documento richiesto ne impediva la corretta identificazione, rendendosi comunque disponibile per la visione diretta da parte dell&#8217;istante e per l&#8217;eventuale estrazione di copia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nel verbale si legge: &#8220;In data odierna si è presentato presso questo Ufficio Territoriale di Torino 2 il sig. Russo Santi Paolo&#038;ed ha preso visione del contenuto dei fascicoli relativi alle istanze di rimborso presentate per gli anni 2001 e seguenti, con la annessa documentazione relativa ai contenziosi giù  definiti. La documentazione che il richiedente ricercava, relativa alla asserita liquidazione delle ritenute alla fonte a seguito di istanza del 22/11/2001, non è stata rinvenuta all&#8217;interno dei fascicoli. In relazione a quanto indicato nel presente verbale, il Sig. Russo Santi Paolo esibisce una copia di un&#8217;istanza datata 22/11/2001 delle ritenute alla fonte, altre alla maggiorazione per cumulo delle ritenute Irpef giù  definite dal Centro Servizio. Il Sig. Russo Santi Paolo esibisce ancora comunicazioni intercorse tra il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette e l&#8217;Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 2, datate 08/10/2001 e 13/12/2001, non reperite all&#8217;interno del fascicolo. Il sig. Russo Santi Paolo dichiara &#8220;in calce alla citata istanza è presenta(e) una annotazione a matita da me effettuata in allora datata 03/06/2002, riportante la visione del tabulato delle ritenute alla fonte presso codesto Ufficio&#8221;. Relativamente a quanto affermato ed esibito dalla parte, il sottoscritto verbalizzante attesta che la documentazione relativa all&#8217;istanza datata 22/11/2001 è priva del protocollo di ricevimento da parte dell&#8217;Ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella relazione depositata in giudizio a seguito dell&#8217;ordinanza istruttoria di questo Tribunale, l&#8217;Amministrazione: a) ha illustrato la procedura normalmente seguita dall&#8217;Agenzia delle Entrate per il rimborso delle imposte dirette derivanti da istanza, evidenziando in particolare che &#8220;laddove, invece, emerga la fondatezza sostanziale della richiesta, l&#8217;Ufficio provvede ad inserire nella procedura telematica di erogazione dei rimborsi gli importi da erogare, unitamente alla data di decorrenza degli interessi, comunicando al Contribuente l&#8217;intervenuto accoglimento dell&#8217;istanza di rimborso; esaurita questa fase, il sistema centralizzato procede al pagamento del rimborso o tramite bonifico (laddove il Contribuente abbia comunicato le coordinate bancarie) o tramite vaglia postale/bancario&#8221;; b) ha precisato che &#8220;La nota di risposta alla predetta istanza di accesso fa riferimento alla seguente documentazione relativa all&#8217;accoglimento disposto dal Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette di Torino per gli anni 1991-1999: provvedimento 03/S05/BP026874/2 del 18 settembre 2001 con cui il Centro di Servizio (annullando un precedente provvedimento) aveva disposto l&#8217;accoglimento delle istanze di rimborso per le annualità  dal 1991 al 1999 (allegato al n. 1); provvedimento 03/S05/CE008517/5 del 21 maggio 2002 (allegato al n. 2) con cui il medesimo Centro di Servizio annullava il precedente provvedimento, e rigettava le istanze di rimborso a fronte di una comunicazione pervenuta dall&#8217;INPDAP (n. 037S07/CE008362/6 del 29/04/2002 in allegato al n. 3)&#8221;; ha precisato inoltre che &#8220;in relazione alle istanze di rimborso per gli anni dal 1991 al 1999 non sono presenti nel fascicolo altri documenti. L&#8217;Ufficio, infatti, ha messo a disposizione del sig. Russo tutta la documentazione disponibile e, anche in occasione della visione congiunta del fascicolo cartaceo fra Ufficio e Contribuente, non è emerso alcun ulteriore documento&#8221; e che &#8220;Quanto al successivo &quot;provvedimento deliberato dall&#8217;Ufficio di Torino 2&quot; si specifica che l&#8217;Ufficio si riferiva alla comunicazione inoltrata al sig. Russo in data 25/07/2018 (allegata al n. 4) con cui si notiziava dell&#8217;avvenuta &quot;convalida&quot; dei rimborsi per le annualità  dal 2006 in avanti, in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale 1313/03/17 sopra citata&#038;&#8221; concludendo evidenziando che &#8220;Nel fascicolo in possesso dell&#8217;Ufficio scrivente non è presente nessun altro documento rispetto a quelli elencati al precedente punto (allegati nn. 1-2-3)&#8221; e che &#8220;Tale ricostruzione si basa sulle risultanze documentali presenti nel fascicolo, visionato dal ricorrente in data 26/04/2019, laddove non è presente ulteriore documentazione relativa al sopra delineato procedimento amministrativo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² premesso, il Collegio evidenzia che il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che &#8220;&#038;alla luce del richiamato principio &#8216;<i>ad impossibilia nemo tenetur&#8217;</i>, anche nei procedimenti d&#8217;accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto o l&#8217;ordine d&#8217;esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più¹ esistenti o mai formati, spettando alla p.a. destinataria dell&#8217;accesso indicare, sotto la propria responsabilità , quali sono gli atti inesistenti che non è in grado d&#8217;esibire (in tal senso: Cons. Stato, VI, 8 gennaio 2002, n. 67). Resta inteso, peraltro, che laddove l&#8217;Amministrazione confermasse l&#8217;oggettiva impossibilità  di reperire gli atti richiesti dall&#8217;odierno appellante&#038;dovrà  darne pienamente conto esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete di tale impossibilità .&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel caso in esame, dal verbale di accesso sopra riportato emerge che l&#8217;Amministrazione ha risposto al ricorrente allegando, per ciascun rimborso, copia della schermata contenente i dati relativi alla convalida, precisando che non esisteva un provvedimento di liquidazione formale (nota prot. 50174 del 19 aprile 2019), in quanto la liquidazione dei rimborsi sarebbe avvenuta tramite una apposita procedura telematica; ha consentito poi al ricorrente di prendere visione direttamente del contenuto dei fascicoli relativi alle istanze di rimborso presentate per gli anni 2001 e seguenti, giungendo alla conclusione che &#8220;La documentazione che il richiedente ricercava, relativa alla asserita liquidazione delle ritenute alla fonte a seguita(o) di istanza del 22/11/2001, non è stata rinvenuta all&#8217;interno dei fascicoli&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, l&#8217;Amministrazione ha dichiarato sia nella relazione istruttoria, sia in sede di camera di consiglio, di non essere in possesso di ulteriori documenti inerenti l&#8217;istanza di accesso del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto del condivisibile orientamento del Consiglio di Stato sopra riportato e alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di accesso non può essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le stesse ragioni non può essere accolta la richiesta, ribadita nella memoria conclusionale, di nomina di un commissario ad acta per l&#8217;effettuazione di una più¹ approfondita ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari non può essere accolta la richiesta di condanna dell&#8217;Amministrazione alla rielaborazione degli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, secondo consolidata giurisprudenza &#8220;la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità  di un&#8217;attività  di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555).</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità  della situazione giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-1200/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.1200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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