<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11919 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11919/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11919/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11919 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11919/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.11919</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-11919/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-11919/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-11919/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.11919</a></p>
<p>Pres. Amodio &#8211; Est. di Nezza Teletevere s.r.l. (Avv. R. Delli Santi e M. C. Pinzi) c/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avv. Gen. Stato) sull&#8217;obbligo di immediata &#160;diffida nei procedimenti sanzionatori ex art. 31 l. 223/90 Sanzioni amministrative – A.G.COM. – Pubblicità radiofonica etelevisiva – Contestazione infrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-11919/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.11919</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-11919/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.11919</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio     &#8211;    Est. di Nezza<br /> Teletevere s.r.l. (Avv. R. Delli Santi e M. C. Pinzi) c/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di immediata &nbsp;diffida nei procedimenti sanzionatori ex art. 31 l. 223/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanzioni amministrative – A.G.COM. – Pubblicità radiofonica etelevisiva – Contestazione infrazione – Diffida  – A due anni dopo –Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel procedimento sanzionatorio ex art. 31 l. 223/90, avviato per violazione delle norme in materia di pubblicità radiofonica e televisiva, la diffida deve essere assunta nella immediatezza dell’accertamento o comunque in un tempo che appaia ragionevole alla luce delle necessità istruttorie ovvero al fine di garantire il rispetto del contraddittorio. Nella specie è da considerarsi illegittima una diffida assunta dopo quasi due anni dalla contestazione dell’infrazione originaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sezione prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori:<br />
Antonino Savo Amodio	Presidente<br />	<br />
Roberto Politi 			Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza	Primo referendario, rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 12028/1999 R.g. proposto da</p>
<p><b>Teletevere s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Delli Santi e Maria Cristina Pinzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Monserrato n. 25</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero delle comunicazioni</b>, n.c.</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
a) del provvedimento adottato dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in data 8 marzo 1999, notificato il 12 marzo 1999, con cui la società Teletevere è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo consistente nella violazione dell’art. 8, 9° comma, l. n. 223/90; b) del provvedimento adottato dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni in data 7 luglio 1999, notificato il 9 agosto 1999, con cui si è ordinato alla società ricorrente di pagare la sanzione pecuniaria di lire 1.500.000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
sentito alla pubblica udienza del 21 novembre 2007, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l’avv. Di Carlo in sostituzione dell’avv. Delli Santi;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in:</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Con ricorso ritualmente instaurato la società Teletevere, concessionaria per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con i quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, contestata la violazione dell’art. 8, 9° comma, l. n. 223 del 1990 per asserito superamento dei tetti pubblicitari nella giornata di programmazione dell’11 giugno 1997 e rilevata, in seguito, analoga violazione per la giornata del 6 dicembre 1997: a) ha diffidato l’istante a cessare entro quindici giorni dal comportamento illegittimo; b) le ha ingiunto di pagare la sanzione pecuniaria di lire 1.500.000, in dipendenza di una ulteriore segnalazione di sovraffollamento riferita alla giornata del 17 marzo 1999.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto: a) la violazione dell’art. 31, 4° comma, l. n. 223/90, in relazione all’art. 14 l. n. 689/81: l’amministrazione avrebbe notificato la diffida molto tempo dopo l’illecito, in spregio sia al principio di immediata contestazione degli addebiti sia al termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi dell’infrazione; b) la violazione dell’art. 31, 3° comma, l. n. 223/90, in quanto il provvedimento sanzionatorio si baserebbe su un controllo effettuato il 17 marzo 1999, ossia entro lo <i>spatium </i>(di quindici giorni) assegnato per la cessazione del contegno lesivo; c) la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, non essendole stato consentito di interloquire sulla presunta infrazione risalente al 6 dicembre 1997.<br />
Costituitasi in resistenza l’intimata Autorità, nella camera di consiglio del 20 ottobre 1999 è stata respinta l’istanza cautelare; la pronuncia è stata riformata in appello con ordinanza del 21 dicembre 1999.<br />
Successivamente, depositata dalla ricorrente una memoria difensiva, all’udienza del 21 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso è fondato.<br />
2.1. Dai documenti prodotti in giudizio dalla resistente risulta che la procedura repressiva ha avuto inizio a causa del riscontrato superamento, nella giornata dell’11 giugno 1997, dei prescritti limiti di pubblicità oraria. In merito all’infrazione, contestata con atto del 4 agosto 1997 (all. 1 amm.), la ricorrente ha presentato giustificazioni scritte (nota del 1° settembre 1997) ed è stata regolarmente sentita in audizione (il 7 ottobre).<br />
In seguito, con provvedimento del 17 febbraio 1999, notificato il successivo 12 marzo, l’Autorità, richiamando nelle premesse (oltre agli atti innanzi menzionati, anche) la nota del 21 gennaio 1998, con cui l’Ispettorato territoriale del Lazio aveva segnalato l’ulteriore violazione dell’art. 8, 9° comma, l. n. 223/90 per la giornata di programmazione del 6 dicembre 1997, ha diffidato la ricorrente a “cessare dal comportamento illegittimo” entro quindici giorni dalla data di notifica dell’atto.<br />
Con provvedimento del 7 luglio 1999, notificato il successivo 9 agosto, l’Autorità, constatata l’ulteriore violazione della norma in questione con riferimento alla giornata del 17 marzo 1999, ha irrogato la sanzione pecuniaria di lire 1.500.000.<br />
Orbene, osserva il Collegio come nella specie sia stato applicato l’art. 31 l. 223/90. A mente di questa disposizione, nel caso di inosservanza di una serie di precetti (ivi incluso quello la cui violazione è stata ascritta alla ricorrente) il Garante per la radiodiffusione e l’editoria (oggi Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) “dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni”(1° comma); “trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato” (2° comma); se detto comportamento “persista oltre il termine indicato al comma 2 […] il Garante delibera l’irrogazione” di una sanzione amministrativa pecuniaria.<br />
La legge delinea dunque un <i>iter </i>articolato in due fasi: la prima, che si apre con la contestazione dell’addebito, diretta all’adozione, in contraddittorio con l’interessato, di un provvedimento inibitorio; la seconda, che sortisce dalla acclarata persistenza del contegno illecito, finalizzata all’irrogazione di una sanzione pecuniaria (le specificità del procedimento sono state colte dalla giurisprudenza; cfr. in proposito Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2002, n. 2625, che, argomentando dal rilievo della preminente “finalità di esercizio della funzione di indirizzo […] nei confronti delle emittenti”, oltre e prima ancora di quella sanzionatoria, attribuita all’autorità di settore, chiarisce come quella in esame sia una procedura “peculiare e conchiusa”, caratterizzata dalla previsione “di un subprocedimento di diffida, a sanzione differita, tra la fase di contestazione e quella di applicazione della sanzione”).<br />
Venendo al caso di specie, va anzitutto sottolineato: a) che tra la contestazione (avvenuta il 4 agosto 1997) dell’infrazione originaria rilevata a carico dell’istante (risalente all’11 giugno 1997) e la diffida (notificata il 12 marzo 1999) sono trascorsi quasi due anni; b) che nelle premesse di quest’ultimo atto è indicata per la prima volta una nuova infrazione, riferita alla programmazione del 6 dicembre 1997.<br />
Sono allora di agevole percezione i vizi dedotti col primo e col terzo mezzo. Se, per un verso, l’eccessiva durata del procedimento confligge in modo indubbio con le menzionate finalità dell’art. 31 e con il principio generale della certezza dei tempi dell’azione amministrativa (richiamato da T.a.r. Lazio, sez. III, 17 gennaio 2007, n. 308; v. art. 2 l. n. 241/90), nel senso che la diffida &#8211; ove non assunta nelle immediatezze dell’accertamento (o comunque in un tempo che appare ragionevole alla luce di documentate necessità istruttorie ovvero per garantire il rispetto del contraddittorio) &#8211; viene a perdere di ogni sostrato (l’assenza all’epoca dei fatti di una disciplina del procedimento sanzionatorio, poi introdotta con delib. A.g.com. n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, non impedisce di apprezzare la sussistenza di un eventuale eccesso di potere), per altro verso va rimarcato come la ricorrente non sia mai stata messa in grado di difendersi in merito alla seconda infrazione (quella del 6 dicembre 1997), pure citata nelle premesse del provvedimento e quindi posta a base della determinazione assunta dall’Autorità; ciò che permette di rilevare una palese violazione dei diritti difensivi della parte privata.<br />
Inutilmente la difesa erariale invoca l’orientamento espresso da Cass. civ., sez. un., n. 2652 del 2002, dal momento che questa pronuncia affronta il tema, affatto diverso da quello in esame, della necessità, dopo la contestazione iniziale e prima dell’irrogazione della sanzione, di una nuova contestazione riferita al protrarsi dell’illecito (necessità esclusa da questa pronuncia; v. anche T.a.r. Lazio, sez. III, n. 308/07 cit.), oggi controvertendosi, tra l’altro, della eccessiva e ingiustificata lunghezza del tempo trascorso tra la contestazione dell’illecito e l’adozione del <i>desistat</i>.<br />
Da quanto detto, va rilevata l’illegittimità tanto della diffida quanto del successivo &#8211; e consequenziale &#8211; provvedimento sanzionatorio.<br />
3. In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto; vanno di conseguenza annullate le impugnate determinazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>P.Q.M.<BR><br />
</B></P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-11919/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.11919</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
