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	<title>1191 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1191 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.1191</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-2-2021-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.1191</a></p>
<p>Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Caponigro Conferenza dei servizi &#8211; Discrezionalità  tecnica &#8211; Valutazione di impatto ambientale &#8211; Autorizzazione integrata ambientale In sede di conferenza dei servizi l&#8217;amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione sulla base di posizioni prevalenti. Il concetto di prevalenza non si identifica semplicemente come la maggioranza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-2-2021-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-2-2021-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.1191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Caponigro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Conferenza dei servizi &#8211; Discrezionalità  tecnica &#8211; Valutazione di impatto ambientale &#8211; Autorizzazione integrata ambientale</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In sede di conferenza dei servizi l&#8217;amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione sulla base di posizioni prevalenti. Il concetto di prevalenza non si identifica semplicemente come la maggioranza numerico-quantitativa, bensì come una misura &#8216;<em>qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all&#8217;interesse specifico tutelato&#8217;</em> da dover determinare a seguito di un bilanciamento. La determinazione deve pertanto essere preceduta da un&#8217;istruttoria adeguata alla complessità  della situazione ed assistita da una motivazione idonea e sufficiente allo scopo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8188 del 2018, proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Michele Di Donna, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, corso Rinascimento, n. 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Roma, via Barberini, n. 36;<br /> l&#8217;Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell&#8217;Ambiente &#8211; A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 180 (studio avvocato Sanino);<br /> la Provincia Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> l&#8217;Autorità  di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> la Bleu S.r.l. (oggi Dupont Energetica S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Bice Annalisa Pasqualone e Lazzaro Di Trani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br /> i signori Leonardo Sangermano, Cosimo Fasanelli, Alessandro Sasso, Antonio Foschino, Alfonso Piccirillo, Giuseppe Di Biase, Luigi Affatato, Sabatino Martoccia, Paolo Tinello, Pierpaolo Ursini, Andrea Ciccocioppo, Camillo D&#8217;Alessandro, Guglielmo Maio, Antonio Lannutti, Diletta D&#8217;Alessandro, Valentina Maio, Alessandra Caramanico, Francesca Tucci, Giuseppe Dionisio, Ivan Bucco, Maurizio Manzi, Mario Graziano Cannas, Sebastian Collavini, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Antonio Sisti, Fausto Troilo e Paolo Valentino Sisti, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia;<br /> l&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus, i signori Giordano Bruno e Giuseppe Dioniso, non costituiti in giudizio;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 9901 del 2018, proposto dal<br /> Comune di Minervino Murge, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Paccione, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30 (studio dott. A. Placidi);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Roma, via Barberini, n. 36;<br /> la Provincia Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> la Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell&#8217;Ambiente &#8211; Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Mario Sanino, in Roma, viale Parioli, n. 180;<br /> l&#8217;Autorità  di Bacino &#8211; Distretto Idrografico Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> la Bleu S.r.l. (oggi Dupont Energetica S.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Bice Annalisa Pasqualone e Lazzaro Di Trani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br /> i signori Leonardo Sangermano, Cosimo Fasanelli, Alessandro Sasso, Antonio Foschino, Alfonso Piccirillo, Giuseppe Di Biase, Giuseppe Dionisio, Luigi Affatato, Sabatino Martoccia, Paolo Tinello, Pierpaolo Ursini, Andrea Ciccocioppo, Camillo D&#8217;Alessandro, Guglielmo Maio, Antonio Lannutti, Diletta D&#8217;Alessandro, Valentina Maio, Alessandra Caramanico, Francesca Tucci, Ivan Bucco, Maurizio Manzi, Mario Graziano Cannas e Sebastian Collavini, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Valentino Sisti, Fausto Troilo e Nicola Antonio Sisti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> la Asl Bat, l&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus, l&#8217;Associazione l&#8217;Umana Dimora, l&#8217;Associazione Cittadinanzattiva &#8211; Puglia, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> quanto al ricorso n. 8188 del 2018:<br /> della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, n. 1135 del 1° agosto 2018.<br /> quanto al ricorso n. 9901 del 2018:<br /> della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, n. 1134 del 1° agosto 2018.</p>
<p> Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro, mentre nessun avvocato  presente;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il T.a.r. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Prima, con le sentenze nn. 1134 e 1135 del 2018, ha respinto i ricorsi proposti, rispettivamente, dal Comune di Minervino Murge e dal Comune di Canosa di Puglia, avverso la determina dirigenziale della Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani n. 1016 del 25 agosto 2017, recante recepimento degli atti della Conferenza di Servizi indetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ss. l. n. 241/90, per la valutazione di impatto ambientale coordinata all&#8217;autorizzazione integrata ambientale, afferente a progetto di ampliamento di attività  di discarica rifiuti non pericolosi, proposto dalla Bleu srl, mediante realizzazione di un nuovo impianto in località  Tufarelle tra i Comuni di Minervino Murge e di Canosa di Puglia.<br /> 2. Il Comune di Canosa di Puglia &#8211; nel premettere che, con determinazione dirigenziale n. 1016 del 25 agosto 2017, l&#8217;Amministrazione provinciale procedente, sulla base delle posizioni prevalenti emerse nella conferenza di servizi, nella quale il Comune ha formulato il proprio motivato dissenso, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità  ambientale del proposto ampliamento di discarica, contestualmente rilasciando il nuovo provvedimento di VIA ed AIA &#8211; ha proposto l&#8217;appello R.G. n. 8188 del 2018, articolando i seguenti motivi di impugnativa:<br /> <em>Error in judicando: violazione degli artt. 14 ter e 14 quater legge n. 241 del 190; violazione degli artt. 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, comma 1, 4, comma 4, lett. b) e c), 5, comma 1, lett. b) e c), 6, commi 5 e 16, 22, comma 3, 25 e 26, 29 bis, 29 ter, 29 sexies e 29 undecies, d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per completa omissione e travisamento di presupposti di fatto, nonchè per grave difetto d&#8217;istruttoria. Violazione dei principi della precauzione, dell&#8217;azione preventiva, della correzione dei danni, del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, dello sviluppo sostenibile, del principio di solidarietà . Contraddittorietà , irragionevolezza e illogicità  manifeste. Sviamento e malgoverno.</em><br /> La questione nodale, relativa alla grave situazione ambientale ed impiantistica del sito di intervento &#8211; ubicato in località  Tufarelle, su cui insistono in aderenza tre impianti di discarica e smaltimenti dei rifiuti, anche pericolosi, tra cui la discarica Bleu, la discarica Cobema e l&#8217;impianto di trattamento Solvic &#8211; non sarebbe stata affrontata e superata nella conferenza di servizi svolta dalla Provincia BAT.<br /> In particolare, non sarebbero state discusse in sede di conferenza le seguenti criticità  tuttora irrisolte:<br /> &#8211; la pendente procedura di caratterizzazione ambientale del comprensorio in località  Tufarelle, per superamento delle soglie di contaminazione delle falde acquifere;<br /> &#8211; l&#8217;accertamento del carico inquinante prodotto dalla piattaforma Solvic;<br /> &#8211; l&#8217;avviata procedura di infrazione comunitaria per il completamento delle operazioni di chiusura definitiva della discarica Cobema, ancora oggi considerata in &#8220;stato di abbandono&#8221; dalla Arpa Puglia.<br /> Di qui, la grave lacunosità  istruttoria che avrebbe inficiato il giudizio di compatibilità  ambientale dell&#8217;ampliamento della discarica Bleu, contenuto nel provvedimento conclusivo n. 1016 del 25 agosto 2017.<br /> Tale deficit non potrebbe essere sanato con una sorta di &#8220;soccorso istruttorio processuale&#8221;, costituito dalla relazione postuma dell&#8217;ARPA Puglia del 27 febbraio 2018, vale a dire di diversi mesi successiva alla chiusura della conferenza di servizi e finalizzata a riscontrare la richiesta di &#8220;approfondimento istruttorio&#8221; proveniente dall&#8217;Ufficio legale della stessa Arpa.<br /> La criticità  ambientale dell&#8217;area, di cui la conferenza avrebbe omesso il doveroso approfondimento risulterebbe <em>per tabulas</em> dalla situazione dell&#8217;area stessa e, soprattutto, dagli impianti di discarica esistenti nell&#8217;area (piattaforma Solvic, discarica Cobema).<br /> <em>Error in judicando: violazione degli artt. 63 e 64 d.lgs. n. 152 del 2006; violazione dell&#8217;art. 12, commi 6 e 7, d.m. MATTM 25.10.2016. Nullità  per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies lege n. 241 del 1990. Illegittimità  per incompetenza relativa ex art. 21 octies legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza assoluta d&#8217;istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Sviamento e malgoverno.</em><br /> La delega di firma conferita per l&#8217;Autorità  di bacino della Puglia, in conformità  all&#8217;art. 12, comma 7, del d.m. 25 ottobre 2016, avrebbe potuto autonomamente esplicarsi soltanto con riguardo agli atti ordinari dell&#8217;Autorità , mentre dovrebbe ritenersi riservato al Segretario Generale dell&#8217;Autorità  di bacino del Distretto Idrografico dell&#8217;Italia Meridionale ogni approfondimento nonchè il relativo assenso su tutti i pareri che attendono alla verifica di compatibilità  di interventi afferenti ai piani di bacino.<br /> <em>Error in judicando: violazione dell&#8217;art. 5, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 152 del 2006; violazione dell&#8217;allegato VIII, punto 5.4, d.lgs. n. 152 del 2006; violazione dell&#8217;art. 1, L.R. n. 3 del 2014 e dell&#8217;art. 7 L.R. n. 17 del 2007. Incompetenza assoluta della Provincia BAT. Nullità  ex art. 21 septies legge n. 241 del 1990. Sviamento e malgoverno.</em><br /> La Provincia BAT sarebbe incompetente a provvedere all&#8217;istruttoria in conferenza di servizi e al rilascio del provvedimento abilitativo di modifica sostanziale dell&#8217;AIA richiesto dalla Bleu srl, dovendo individuarsi nella Regione Puglia l&#8217;Amministrazione procedente ex art. 5, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> 3. Il Comune di Minervino Murge &#8211; nel premettere che nella contrada Tufarelle insistono a pochi metri di distanza l&#8217;uno dall&#8217;altro impianti di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali che, unitamente ad altre fonti inquinanti, compromettono in modo grave l&#8217;equilibrio ecologico dell&#8217;area rurale (in particolare, insistono la discarica per rifiuti speciali Bleu, la discarica per rifiuti speciali Cobema e l&#8217;impianto industriale per il trattamento e la depurazione di rifiuti liquidi speciali di frantoio oleario Solvic) &#8211; ha proposto l&#8217;appello R.G. n. 9901 del 2018, con cui ha articolato i seguenti motivi di impugnativa:<br /> <em>Errores in judicando. Sulla illegittimità  del capo 9 della sentenza impugnata.</em><br /> L&#8217;istruttoria nel procedimento amministrativo per cui  appello avrebbe colpevolmente ignorato il grave stato di inquinamento che colpisce la contrada Tufarelle e le acque che la attraversano in superficie e nel sottosuolo.<br /> L&#8217;area territoriale oggetto dell&#8217;istanza di autorizzazione all&#8217;ampliamento della discarica Bleu sarebbe già  stata censita come sito inquinato dall&#8217;ARPA Puglia.<br /> Il giudice di primo grado tacerebbe la rilevanza delle inoppugnate prove offerte dal Comune di Minervino Murge sull&#8217;inquinamento ambientale della contrada Tufarelle e rinvierebbe alla relazione ARPA del 27 febbraio 2018, di sei mesi successiva alla conclusione del procedimento amministrativo, in cui sarebbe taciuta la circostanza che, alla data dei campionamenti unilaterali, la discarica Cobema sarebbe stata già  oggetto di procedura di infrazione della Commissione europea per inottemperanza dell&#8217;obbligo di bonifica e di ripristino ambientale dopo la cessazione dell&#8217;attività  e l&#8217;abbandono dell&#8217;impianto.<br /> L&#8217;inquinamento ambientale di contrada Tufarelle sarebbe stato provato dalla Procura della Repubblica, sebbene non ne sia stato identificato il responsabile, il che renderebbe illegittima la determinazione contestata alla luce del principio comunitario di precauzione.<br /> <em>Errores in judicando. Sulla illegittimità  del capo 8 della sentenza impugnata.</em><br /> Bleu ha proposto una prima istanza in data 4 agosto 2008 per l&#8217;ampliamento della discarica in discorso, ma la richiesta  stata respinta all&#8217;esito del parere contrario dell&#8217;ARPA Puglia motivato nella conferenza di servizi del 24 luglio 2012. L&#8217;Arpa Puglia, nel nuovo procedimento di ampliamento della discarica proposto dalla Bleu avrebbe incomprensibilmente capovolto la propria opinione, rendendo un parere favorevole in forza di argomentazioni del tutto disancorate dalla realtà  ed all&#8217;apparenza ignare della obiettiva contaminazione ambientale della contrada Tufarelle.<br /> Sarebbe stato violato il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3000 del 2016, nonchè sussisterebbe una manifesta contraddittorietà  del parere ARPA reso nel luglio 2017 rispetto a quello contrario risalente al 2012, senza che nel frattempo siano state avviate opere di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque contaminate in Contrada Tufarelle, area rurale definita &#8220;sito inquinato&#8221; dalla stessa ARPA Puglia giusta informativa del 7 novembre 2013.<br /> <em>Sulla illegittimità  del capo 6 della sentenza. Violazione del rapporto di delegazione in materia di apertura o ampliamento di discariche rifiuti. Violazione dell&#8217;art. 12 delle preleggi.</em><br /> La Regione Puglia sarebbe la sola Autorità  competente per legge ad autorizzare l&#8217;apertura o l&#8217;ampliamento di discariche che ricevono rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.<br /> <em>Errores in judicando. Sulla illegittimità  del capo II della sentenza impugnata.</em><br /> La delega di firma, conferita dal Segretario Generale dell&#8217;Autorità  di Bacino del Distretto idrografico dell&#8217;Italia Meridionale con nota del 22 febbraio 2017, non riguarda, nè potrebbe riguardare, i pareri sulla sicurezza idraulica degli interventi edilizi nel territorio pugliese, per cui l&#8217;atto sarebbe viziato da eccesso di delega.<br /> 4. Le controparti si sono costituite in giudizio in entrambi i ricorsi per resistere agli appelli, contestando le argomentazioni svolte dai Comuni appellanti e concludendo per il rigetto dei gravami.<br /> 4.1. La Provincia di Barletta Andria Trani ha dedotto alcuni profili di inammissibilità  dell&#8217;appello proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in quanto gran parte del gravame afferirebbe a differenti procedimenti amministrativi nonchè ha sostenuto che il Comune di Minervino Murge non avrebbe contestato in primo grado il difetto d&#8217;istruttoria inerente l&#8217;inquinamento ambientale della contrada Tufarelle.<br /> 4.2. La Bleu s.r.l. ha ugualmente prospettato la violazione del divieto dei <em>nova</em> in appello ai sensi dell&#8217;art. 104 c.p.a. Ha altresì eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto in primo grado dal Comune di Canosa di Puglia, in quanto non  il Comune in cui l&#8217;impianto deve essere collocato, essendo lo stesso localizzato nel Comune di Minervino Murge; ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità  del secondo motivo di ricorso per omessa impugnazione della nota regionale n. 1099 del 2016.<br /> La Società  controinteressata ha ancora eccepito che il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Minervino Murge avverso le note della Regione Puglia n. 11405 del 14 novembre 2016 e 12628 del 17 novembre 2016 sarebbe irricevibile per tardività  nonchè ha eccepito l&#8217;omessa notifica del ricorso alla ASL Bat e all&#8217;Autorità  di Bacino, che hanno espresso parere favorevole nella conferenza di servizi, ed alla Solvic.<br /> 4.3. L&#8217;Autorità  di Bacino &#8211; Distretto Idrografico dell&#8217;Appennino Meridionale ha eccepito l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello proposto dal Comune di Minervino Murge, in quanto, in violazione dell&#8217;art. 101 c.p.a., ometterebbe di indicare l&#8217;Autorità  di Bacino, che  stata parte nel precedente giudizio e nei cui confronti l&#8217;impugnazione  proposta.<br /> 4.4. Il Comune di Minervino Murge, con la memoria conclusionale del 9 novembre 2020, ha dedotto il tardivo deposito, da parte della Bleu s.r.l., della documentazione in data 30 ottobre 2020 ed ha richiamato l&#8217;omologa eccezione di tardività  formulata con riferimento alla produzione in data 10 maggio 2019. Parimenti, l&#8217;Arpa ha dedotto la tardiva produzione documentale da parte del Comune di Canosa di Puglia ed il Comune di Canosa di Puglia ha chiesto lo stralcio della relazione integrativa dell&#8217;Arpa a chiarimento della relazione già  depositata in giudizio.<br /> 5. Il Comune di Canosa di Puglia ha rappresentato che, nelle more del giudizio, la discarica per cui  causa  passata dal Bleu s.r.l. a Dupont Energetica s.p.a. in forza di atto di fusione per incorporazione del 13 luglio 2020 e che, su istanza di queste ultime, la Provincia BAT ha adottato la determinazione n. 655 del 12 agosto 2020, con cui, per un verso, ha disposto di volturare a favore della subentrante Dupont Energetica l&#8217;AIA rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 1016 del 2017, oggetto del presente giudizio di appello, per altro verso, ha autorizzato una consistente modifica mediante l&#8217;aumento del 40% della capacità  annuale di smaltimento della discarica, portandola dagli attuali 100.000 t/a a 140.000 t/a.<br /> Il Comune di Canosa di Puglia ha altresì evidenziato di avere impugnato tale atto dinanzi al Tar Puglia, sia in via cautelativa che per ulteriori vizi propri,<br /> 6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto del 27 dicembre 2018, ha comunicato al Comune di Canosa di Puglia l&#8217;inammissibilità , per mancanza di competenza dell&#8217;ente comunale ai sensi dell&#8217;art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;opposizione avverso il procedimento in contestazione.<br /> 7. Questa Sezione, con l&#8217;ordinanza 25 ottobre 2019, n. 7274, in via preliminare, ha disposto la riunione dei giudizi relativi agli appelli in epigrafe, in quanto gli stessi, sebbene proposti avverso sentenze differenti, concernono una identica questione controversa, sicchè si presentano avvinti da una totale connessione oggettiva e da una parziale connessione soggettiva e, esaminati gli atti di causa, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che l&#8217;ARPA Puglia fornisca una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti avente ad oggetto:<br /> &#8211; i criteri seguiti dall&#8217;Arpa Puglia nel rendere il parere favorevole con prescrizioni, in data 26 luglio 2017, con riguardo anche alla complessiva valutazione in termini di inquinamento dell&#8217;area rurale denominata &#8220;Contrada Tufarelle&#8221;, su cui insistono altri impianti di smaltimento;<br /> &#8211; i criteri seguiti dall&#8217;Arpa Puglia nel rendere il parere interlocutorio favorevole con prescrizioni, in data 29 marzo 2017, prot. n. 11357-17, con riguardo anche: a) alle modalità  seguite nel calcolo della distanza di mt. 300, ivi indicata; b) alle modalità  attraverso le quali  stato verificato il flusso, indicato come avente direzione SE, della falda (tenuto conto anche di quanto rappresentato dal Comune appellante a pag. 20 del ricorso, laddove si allega che in altro procedimento &#8220;l&#8217;Arpa Puglia ha espresso i pareri contrari prot. nn. 39527 del 13.7.2015 e 56676 del 28.9.2016 alla luce dei seguenti, significativi rilievi: &#8220;Con riferimento alla localizzazione impiantistica della nuova discarica per la quale sono state rilevate le condizioni &#8220;ESCLUDENTI&#8221; contemplate dall&#8217;art. 15 &#8230; del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia &#038; si osserva che da uno studio, completato quest&#8217;anno, commissionato dal Comune di Canosa di Puglia nell&#8217;ambito di una Caratterizzazione Ambientale,  stato individuato il flusso prevalente della falda sottesa il comprensorio di località  Tufarelle in direzione NE&#8221;); c) alle modalità  attraverso le quali  stata verificata la idoneità  del posizionamento dei due pieziometri PMz1 e PMz3 e dell&#8217;ulteriore cautela prevista con riguardo al fondo di drenaggio;<br /> &#8211; le ragioni per le quali le eventuali modifiche del progetto presentate dalla Blue srl abbiano consentito di mutare la valutazione rispetto a quella espressa in data 24 luglio 2012, in cui l&#8217;Arpa Puglia aveva esplicitamente dichiarato che &#8220;la discarica in oggetto, vista come un &#8216;unicum&#8217; con la discarica Blue attualmente in esercizio, non ha soluzioni di continuità  territoriale con la piattaforma depurativa di reflui liquidi speciali pericolosi e non della Società  S.OL.VI.C., già  autorizzata con D.D. n. 479 del 15/09/2001, che pur non essendo qualificata come discarica, per il notevole accumulo di reflui che la stessa detiene, pone la problematica su cennata circa l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento&#8221; ed a quella espressa nel 2016 (data poco leggibile, parere reso in esito a quanto richiesto in data 22 dicembre 2015) (parere depositato in giudizio dal Comune appellante in data 18 ottobre 2018, all. 1), in cui  affermato che &#8220;Si rileva comunque che, essendo la discarica BLEU s.r.l. ubicata in adiacenza alla piattaforma per il trattamento di reflui liquidi pericolosi e non pericolosi della Società  SOLVIC s.r.l. la quale, pur non essendo qualificata come discarica, detiene stoccate in vasche interrate migliaia di metri cubi di reflui liquidi pericolosi e non pericolosi, e che detta posizione non consente di individuare il responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento delle acque sotterranee, sussiste contrasto con il Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia &#038; localizzazione impianti. Stante detto contrasto per quanto al richiamato Piano non sono consentiti ampliamenti o varianti sostanziali agli impianti esistenti&#8221;;<br /> &#8211; le ragioni per le quali l&#8217;Arpa Puglia, nel parere favorevole, ha ritenuto di non valutare, ai fini del richiesto ampliamento della discarica Blue, la contiguità  con l&#8217;impianto della Società  S.OL.VIC.<br /> L&#8217;incombente istruttorio  stato adempiuto e le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive difese.<br /> 8. All&#8217;udienza pubblica del 10 dicembre 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, la causa  stata trattenuta per la decisione.<br /> 9. Il Collegio, in via preliminare, ribadisce la riunione dei giudizi relativi agli appelli in epigrafi, già  disposta con la richiamata ordinanza di questa Sezione n. 7274 del 2019, in ragione della identità  della questione controversa.<br /> 10. Il Collegio, ancora in via preliminare, disattende la pluralità  di eccezioni proposte in rito dalle parti.<br /> 10.1. Per quanto attiene alla contestazione della tardività  della documentazioni presentata ed alla richiesta di stralcio dei chiarimenti forniti dall&#8217;Arpa Puglia, nonchè alla omessa o alla tardiva impugnativa di note regionali, le questioni si presentano irrilevanti ai fini del decidere.<br /> 10.2. L&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso proposto dal Comune di Minervino Murge per omessa notifica alla ASL Bat, all&#8217;Autorità  di Bacino ed alla Solvic, a prescindere dal fatto che il ricorso sarebbe comunque ammissibile per essere stato notificato ad almeno un controinteressato e tenuto conto del fatto che l&#8217;Autorità  di Bacino si  comunque costituita anche nel giudizio di primo grado,  infondata, in quanto l&#8217;ASL Bat e la Solvic non possono essere ritenute parti necessarie del giudizio.<br /> 10.3. Le eccezioni di inammissibilità  degli appelli per violazione del divieto dei <em>nova</em> di cui all&#8217;art. 104 c.p.a. nonchè la carenza di legittimazione all&#8217;impugnativa da parte del Comune di Canosa di Puglia sono da disattendere per quanto si dià  <em>infra</em>.<br /> 11. La Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani, con la determinazione dirigenziale n. 1016 del 25 agosto 2017, ha concluso positivamente, con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, la conferenza di servizi &#8211; valutazione di impatto ambientale coordinata all&#8217;autorizzazione integrata ambientale &#8211; impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in località  Tufarelle, Comune di Minervino Murge, proponente Società  Blue s.r.l.<br /> Di talchè, relativamente al detto progetto, ha espresso un giudizio di compatibilità  ambientale favorevole con le prescrizioni ed ha rilasciato, contestualmente al giudizio di favore di VIA, ai sensi degli artt. 10 e 29-sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle disposizioni di cui all&#8217;art. 14 della L.R. 11 del 2001, l&#8217;autorizzazione integrata ambientale, condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni imposte.<br /> 11.1. Il provvedimento  stato adottato vista anche la nota del 10 agosto 2017, con cui l&#8217;Arpa Puglia DAP BAT ha approvato il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC), così come adeguato dalla società  proponente, con la formulazione delle seguenti prescrizioni:<br /> &#8211; il monitoraggio del sottosuolo mediante il Sistema Geoelettrico dovà  avvenire annualmente in concomitanza degli autocontrolli della qualità  delle acque sotterranee dai piezometri all&#8217;uopo predisposti. Gli stessi controlli geoelettrici dovranno essere effettuati altresì ogni qual volta si manifestino superamenti dei valori limite tabellari nelle concentrazioni dei parametri analizzati nelle acque sotterranee prelevate dai piezometri di controllo predisposti a valle idrogeologico del sito;<br /> &#8211; il monitoraggio delle emissioni odorigene misurate presso i ricettori individuati dovà  essere eseguito utilizzando la metodologia dell&#8217;Olfattometria Dinamica, con la periodicità  prevista, e comunque in corrispondenza di possibili condizioni di criticità  d&#8217;impatto o meteo climatiche;<br /> &#8211; in occasione delle analisi delle Matrici Ambientali e delle misure delle ricadute al suolo (Top Soll) dovranno essere misurate anche le concentrazioni al suolo &#038; degli inquinanti SOx ed NOx nei punti individuati nella modellizzazione presso il Parco Regionale Fiume Ofanto.<br /> L&#8217;allegato A al provvedimento ha dato conto dei dissensi formulati, per i profili localizzativi e ambientali a scala locale afferenti al procedimento di AIA, dal Comune di Minervino Murge, il cui territorio  direttamente interessato dal progetto, e dal Comune di Canosa di Puglia, in qualità  di Amministrazione interessata ai fini Via al progetto, ed ha analiticamente confutato gli stessi.<br /> 11.2. Ciò evidenzia di per sè la legittimazione all&#8217;impugnativa non solo del Comune di Minervino Murge, ma anche dell&#8217;Amministrazione comunale di Canosa di Puglia, che  espressamente indicata nel provvedimento della Provincia BAT come Amministrazione interessata al progetto ai fini VIA.<br /> 12. Il Collegio ritiene che debbano essere disattese le doglianze con cui i Comuni appellanti hanno sostenuto, da un lato, che la delega di firma conferita per l&#8217;Autorità  di bacino della Puglia, in conformità  all&#8217;art. 12, comma 7, del d.m. 25 ottobre 2016, avrebbe potuto autonomamente esplicarsi soltanto con riguardo agli atti ordinari dell&#8217;Autorità , mentre dovrebbe ritenersi riservata al Segretario Generale dell&#8217;Autorità  di bacino del Distretto Idrografico dell&#8217;Italia Meridionale la competenza sui pareri di sicurezza idraulica degli interventi effettuati, dall&#8217;altro, che la Provincia BAT sarebbe incompetente a provvedere all&#8217;istruttoria in conferenza di servizi e al rilascio del provvedimento abilitativo di modifica sostanziale dell&#8217;AIA richiesto dalla Bleu srl, dovendo individuarsi nella Regione Puglia l&#8217;Amministrazione procedente ex art. 5, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> 12.1. Il DM 25 ottobre 2016 del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare reca la disciplina dell&#8217;attribuzione e del trasferimento alle Autorità  di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità  di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.<br /> Infatti, alle soppresse Autorità  di bacino nazionali, interregionali e regionali sono subentrate le Autorità  di bacino distrettuali per ciascun distretto idrografico in cui  stato ripartito il territorio nazionale.<br /> L&#8217;art. 12 del detto DM 25 ottobre 2016, per garantire la continuità  delle attività , ha stabilito le modalità  di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell&#8217;art. 51, comma 4, della legge 28 maggio 1989, n. 183, disponendo che i segretari generali delle Autorità  di bacino nazionali restano in carica e sono incaricati dell&#8217;attuazione del decreto ai fini dell&#8217;avvio operativo delle Autorità  di bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità  di bacino..<br /> Il combinato disposto del sesto e settimo comma dell&#8217;art. 12 dispone che, fino all&#8217;emanazione del D.P.C.M. di cui all&#8217;art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 152 del 2006, per le attività  di pianificazione di bacino, &#8220;ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino&#8221; e le attività  di aggiornamento e modifica dei medesimi piani facenti capo alle soppresse Autorità  di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto, funzioni di autorità  di bacino, i segretari generali si avvalgono, &#8220;anche mediante delega di firma&#8221;, delle strutture delle Autorità  di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d&#8217;intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto, funzioni di Autorità  di bacino.<br /> I pareri afferenti i piani di bacino, pertanto, sono attività  espressamente delegabili, sicchè la delega conferita nel caso di specie deve ritenersi legittima.<br /> 12.2. La Provincia, che peraltro ha promosso la conferenza di servizi a seguito di motivata declinatoria di competenza della Regione Puglia,  l&#8217;Ente competente allo svolgimento del procedimento ed all&#8217;adozione del provvedimento conclusivo ai sensi dell&#8217;elenco A.2 di cui all&#8217;allegato A della L.R. Puglia n. 11 del 2001 che, tra gli altri, attribuisce alla competenza della Provincia i progetti relative alle discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti con capacità  sino 50.000 mc (lett. A.2.j).<br /> D&#8217;altra parte, l&#8217;art. 7 della L.R. Puglia n. 17 del 2007 prevede che l&#8217;istruttoria e il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per le attività  di cui all&#8217;allegato 1 del d.lgs. n. 59 del 2005 (il cui punto 5.3. indica gli impianti per l&#8217;eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell&#8217;allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità  superiore a 50 tonnellate al giorno)  delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio.<br /> 13. Il Collegio ritiene che siano fondate le doglianze relative alla carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento in contestazione.<br /> 13.1. Il punto di partenza per l&#8217;esame di tali doglianze  costituito dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, che, all&#8217;art. 16, comma 2, identifica il sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi individuando determinati criteri, tra cui:<br /> &#8211; favorire la minimizzazione dell&#8217;impatto ambientale degli impianti e delle attività  in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l&#8217;ambiente (punto n. 2);<br /> &#8211; localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere ed individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un&#8217;elevata protezione dell&#8217;ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221; (punto n. 6).<br /> I due criteri sono pienamente coerenti con i principi stabiliti dall&#8217;art. 178 del d.lgs. n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dall&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 116 del 2020, secondo cui &#8220;<em>la gestione dei rifiuti  effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità , di proporzionalità , di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell&#8217;utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio della concorrenza nonchè del principio chi inquina paga</em>&#8220;.<br /> 13.2. La determinazione dirigenziale impugnata della Provincia di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani, n. 1016 del 25 agosto 2017, per quanto attiene ai profili istruttori, relativi alla materia ambientale, afferenti sia al procedimento di VIA che di AIA, ha acquisito nella conferenza dei servizi:<br /> &#8211; il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali;<br /> &#8211; il parere tecnico favorevole con prescrizioni da parte dell&#8217;ARPA Puglia.<br /> Hanno espresso il loro dissenso, invece, gli organi politici e le strutture tecniche comunali del Comune di Minervino Murge, il cui territorio  direttamente interessato dal progetto, nonchè del Comune di Canosa di Puglia, in qualità  di Amministrazione interessata al progetto ai fini VIA.<br /> 13.3. Il Comune di Canosa di Puglia, con il ricorso proposto in primo grado, ha ampiamente dedotto &#8220;sull&#8217;illegittimità  dei pareri favorevoli espressi dall&#8217;ARPA Puglia DAP BT e dal Comitato tecnico provinciale per la materia ambientale&#8221;, mentre il Comune di Minervino Murge, con il ricorso proposto in primo grado, ha ampiamento dedotto circa l&#8217;eccesso di potere &#8220;per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione&#8221;.<br /> Tra i motivi di appello, il Comune di Canosa di Puglia, tra l&#8217;altro, ha sostenuto che la criticità  ambientale dell&#8217;area, di cui la conferenza avrebbe omesso il doveroso approfondimento, risulterebbe <em>per tabulas</em> dalla situazione degli impianti di discarica esistenti nell&#8217;area (piattaforma Solvic, discarica Cobema).<br /> Il Comune di Minervino Murge ha sostenuto in appello, tra l&#8217;altro, che l&#8217;istruttoria nel procedimento amministrativo per cui  causa avrebbe colpevolmente ignorato il grave stato di inquinamento che colpisce la contrada Tufarelle e le acque che la attraversano in superficie e nel sottosuolo e che l&#8217;area territoriale oggetto dell&#8217;istanza di autorizzazione all&#8217;ampliamento della discarica Bleu sarebbe già  stata censita come sito inquinato dall&#8217;ARPA Puglia.<br /> Di talchè, con riferimento ai motivi che, per le ragioni che si vedà  <em>infra</em>, il Collegio ritiene fondati, non sussiste alcun ampliamento del <em>thema decidendum</em> e, quindi, non sussiste alcuna violazione del divieto dei <em>nova</em> in appello sancito dall&#8217;art. 104 c.p.a.<br /> 13.4. Il giudice di primo grado, con la sentenza 1° agosto 2018, n. 1135, sul ricorso proposto dal Comune di Canosa di Puglia ha statuito che:<br /> <em>&#8220;7. Con il secondo motivo di ricorso il Comune ricorrente censura nel merito le valutazioni che hanno condotto all&#8217;adozione della determinazione gravata.</em><br /> <em>7.1 Con un primo profilo di doglianza si contesta l&#8217;operato della Provincia BAT nella parte in cui, nell&#8217;allegato &#8220;A&#8221; alla determina n. 1016 del 25 agosto 2017 avrebbe &#8220;opposto&#8221; sue autonome deduzioni in merito al dissenso espresso dai Comuni di Minervino Murge e Canosa di Puglia, in quanto nella specie si sarebbe dinanzi a conferenza di servizi sincrona.</em><br /> <em>7.1.a La censura  infondata.</em><br /> <em>7.1.b L&#8217;art.14 ter comma 7, stabilisce che l&#8217;Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all&#8217;art. 14 quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.</em><br /> <em>7.1.c Orbene, dalla lettura dell&#8217;Allegato A al provvedimento impugnato,  facile evincere che la Provincia non ha fatto altro che assolvere puntualmente all&#8217;onere motivazionale posto a suo carico dall&#8217;art. 14 ter, illustrando le ragioni della propria determinazione conclusiva, tenendo conto delle posizioni nettamente prevalenti e della inidoneità  dei dissensi dei due Comuni (unici enti a pronunciarsi negativamente sull&#8217;istanza) a superarle.</em><br /> <em>7.2 Sotto altro profilo, il Comune ricorrente si duole di un &#8220;cambio di rotta&#8221; delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e sanitaria rispetto ad altri procedimenti riguardanti la Bleu, assumendo che le rilevanti questioni poste dal Comune di Canosa, sia in relazione all&#8217;applicazione del criterio escludente del PRGRS che all&#8217;analisi dell&#8217;impatto cumulativo determinato dalla presenza di altri impianti, sarebbero state esaminate soltanto dall&#8217;Amministrazione procedente mentre avrebbero dovuto costituire oggetto di uno specifico approfondimento dell&#8217;ARPA e del Comitato Tecnico Provinciale.</em><br /> <em>7.2.a) Anche detto motivo  infondato.</em><br /> <em>7.2.b) Come risulta dagli atti, la Provincia BAT ha esaminato funditus la questione del c.d. criterio escludente del PRGRS, sulla base di approfondita istruttoria basata sia sulle valutazioni di cui alla nota prot. 1099 del 5 febbraio 2016 del Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione (Servizio redattore e proponente del PRGRS) &#8211; con cui si precisa che &#8220;i vincoli relativi alla localizzazione dei nuovi impianti e delle modifiche agli impianti esistenti previsti dal PRGRS devono essere verificati all&#8217;Ente preposto al rilascio dell&#8217;autorizzazione, eventualmente con il contributo degli organi tecnici, anche al fine di dar compiutamente conto di tutti gli elementi utili (impatti cumulativi, indagini, sperimentale, studi ed approfondimenti)&#8221;- che sulle accurate valutazioni espresse sul punto dagli organi tecnici partecipanti alla conferenza; valutazioni richiamate per relationem nella Determina di VIA/AIA, evidenziandosi, in particolare, che: &#8220;il criterio escludente relativo alla &#8220;preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento&#8221; previsto dal PRGRS,  stato volutamente definito dal legislatore senza una specifica individuazione dimensionale della distanza minima da rispettare, considerato che tale definizione non può che discendere da una valutazione tecnico-scientifica ispirata al principio di &#8220;precauzione&#8221; che deve essere effettuata caso per caso, in ragione delle caratteristiche del progetto proposto e delle condizioni dell&#8217;area a contorno del sito interessato dall&#8217;intervento. Fatta la necessaria premessa, si evidenzia che, nell&#8217;ambito del procedimento de quo, sono stati acquisiti studi tecnico-scientifici prodotti dalla società  istante e le valutazioni dell&#8217;organo tecnico consultivo (Comitato tecnico provinciale) ed istituzionale (Arpa Puglia DAP BAT), i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, che hanno consentito di ritenere conforme la proposta progettuale rispetto al PRGRS, anche relativamente al criterio sopra indicato, atteso che le caratteristiche dell&#8217;area ed i sistemi di monitoraggio proposti dalla società  proponente, successivamente rimodulati e integrati (rete di rilevamento geoelettrica e sistema di monitoraggio delle acque sotterranee) nel corso dello svolgimento de procedimento de quo, consentono l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento&#8221;.</em><br /> <em>7.2.c) In particolare, l&#8217;ARPA Puglia, nel suo parere del 29 marzo 2017, ha valutato il criterio c.d. escludente della vicinanza, previsto dal Piano di gestione dei Rifiuti Speciali, precisando che &#8220;La distanza di circa 300 mt tra il bacino della discarica esistente e il bacino in proposta, attesa la direzione del flusso della falda sotterranea e l&#8217;interposizione dei pieziometri denominati PMz1 PMz3 esistenti, si ritiene possa permettere l&#8217;individuazione della responsabilità  di una eventuale perdita delle funzioni di impermeabilizzazione delle barriere poste a contenimento delle stesse discariche con conseguente interessamento delle acque sotterranee. A maggior cautela sarebbe comunque opportuno del nuovo sito di discarica in aggiunta a quanto previsto a progetto, di uno strato drenante di controllo con relativi pozzi e reti di captazione. In sede di CDS saà  indicato il posizionamento ritenuto più idoneo dei pieziometri di monitoraggio della qualità  delle acque sotterranee in funzione della direzione del flusso di falda&#8221;.</em><br /> <em>7.2.d) Analogamente, le previsioni del PRGRS risultano oggetto di specifica analisi da parte del Comitato Tecnico Provinciale che ha esaminato, in relazione alle previsioni del PRGS, l&#8217;impatto dell&#8217;impianto da autorizzare in relazione agli altri impianti presenti nella vasta area, valutando l&#8217;effetto cumulo e facendo espresso richiamo, nel parere reso nella seduta della conferenza dei servizi del 26 luglio 2017, alle relazioni specialistiche sulla diffusione e ricaduta al suolo degli inquinanti, valutando positivamente, &#8220;che sono state eseguite simulazioni dello stato attuale (discarica Bleu esistente + impianto Solvic) ed il progetto (sommando lo stato attuale il contributo della discarica in progetto)&#8221; e ritenendo che &#8220;dal punto di vista dell&#8217;impatto ambientale sanitario (VIIAS) il documento presentato risulta conforme alla Linee Guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA), redatte da ISPRA nel febbraio 2016 e non ha messo in evidenza alcun rischio a carico delle popolazioni dei vari recettori individuati per esposizione cronica ai contaminanti considerati&#8221;.</em><br /> <em>7.3 Nè può dirsi che il diverso contenuto (negativo) del parere reso da Arpa rispetto ad altro progetto di ampliamento, in passato presentato dalla stessa società , sia indice di contraddittorietà  della valutazione svolta e integri violazione di giudicato rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3000/2017, atteso che:</em><br /> <em>&#8211; il nuovo parere afferisce ad un diverso procedimento e si riferisce a diverso progetto (enormemente ridimensionato rispetto al primo), sicchè esso rappresenta corretta esplicazione della potestà  valutativa dell&#8217;organo tecnico in questione, legittimamente svoltasi entro gli spazi lasciati liberi dalla statuizione de qua, in ragione della diversità  dell&#8217;oggetto da valutare:</em><br /> <em>&#8211; nel caso di specie  emersa la possibilità  di neutralizzare le criticità  (che erano state ritenute ostative rispetto al precedente progetto e incentrate essenzialmente sull&#8217;impossibilità  di individuare il responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento, a causa della vicinanza tra i vari impianti collocati nella vasta area) grazie alle caratteristiche dell&#8217;area ed ai sistemi di monitoraggio proposti dalla società  istante, per come rimodulati e integrati nel corso del procedimento de quo.</em><br /> <em>Tanto consegue, in particolare, sia alla collocazione del nuovo impianto ad una più consona distanza di 300 mt dalla vecchia discarica (distanza esattamente calcolata tenendo conto dei bacini destinati a contenere i rifiuti, con esclusione delle aree di movimentazione), che in ragione dell&#8217;utilizzo di sistemi di monitoraggio dell&#8217;inquinamento che, all&#8217;attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, consentono, sulla base di plausibili previsioni non oggetto di specifica smentita, di assicurare, come detto, l&#8217;individuazione delle eventuali responsabilità  in caso di inquinamento della falda, prevedendosi l&#8217;aumento dei pozzi di monitoraggio e il rilevamento geoelettrico della direzione dei flussi sotterranei tracciati da un&#8217;eventuale dispersione nel sottosuolo di sostanze inquinanti.</em><br /> <em>7.4 In sostanza, la revisione progettuale da ultimo apportata dalla Bleu e necessaria ai fini dell&#8217;assenso consente di ritenere raggiunto un adeguato bilanciamento tra l&#8217;interesse pubblico alla razionale realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e le esigenze di tutela ambientale, superandosi l&#8217;iniziale posizione ostativa espressa dalla Provincia ed ancorata sulla cd. opzione zero (di cui alla sentenza n. 3000/2016 del Consiglio di Stato).</em><br /> <em>Invero, le specifiche caratteristiche tecniche del nuovo progetto, meno impattante del precedente e collocato ad una distanza stimata sufficiente dalla discarica preesistente, unitamente alle indicazioni e rilievi formulati in sede conferenziale dalle autorità  intervenute, in particolare circa le modalità  costruttive e sistemi di rilevamento e controllo dell&#8217;inquinamento della falda, cui sono conseguiti i necessari approfondimenti istruttori e progettuali, hanno consentito di giungere ad una soluzione soddisfacente, ritenuta dall&#8217;Autorità  decidente, in maniera coerente e non irragionevole, rispettosa del principio di precauzione ed in grado di garantire l&#8217;individuazione delle specifiche responsabilità  in caso di eventuale inquinamento prodotto dall&#8217;impianto, secondo il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, senza che la vicinanza ad altre discariche rappresenti più fattore ostativo.</em><br /> <em>7.5 E&#8217; inoltre infondato l&#8217;ulteriore concorrente profilo di censura dedotto con il motivo in esame, relativo all&#8217;asserita omessa valutazione della critica situazione ambientale dell&#8217;area a contorno del sito interessato dall&#8217;intervento.</em><br /> <em>7.5.a) Sul punto il Collegio deve rimarcare che le indagini condotte da ARPA, non oggetto di smentita alcuna, hanno fatto emergere l&#8217;assenza di inquinamento nell&#8217;area d&#8217;intorno, stante il mancato superamento dei valori limite di cui alla tabella 2 dell&#8217;allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152 e s.m.i., tanto sia in relazione alla piattaforma Bleu che alla discarica Cobema, evidenziandosi che solo per il parametro Ferro, si sono registrate eccedenze (peraltro non inattese nella zona considerata a causa della natura stratigrafica del terreno e della presenza di &#8220;terre rosse&#8221;) rispetto al valore tabellare di riferimento nel pozzo di valle P03, mentre nell&#8217;altro pozzo di valle campionato (P04)  emerso un valore di concentrazione inferiore al limite previsto dalla norma.</em><br /> <em>7.5.b) Una specifica notazione meritano, inoltre, i rilievi da ultimo formulati dalla difesa attorea, in ordine ai risultati della relazione di verificazione dall&#8217;ISPRA sul carico inquinante prodotto dalla piattaforma Solvic (resa nel giudizio, r.g. n. 1618/2014, esitato con la sentenza di questa Sezione n. 908 del 21 giugno 2018).</em><br /> <em>In merito va rimarcato che seppur con detta relazione vengono stigmatizzate diverse criticità  emerse nella gestione del predetto impianto di trattamento e depurazione di reflui e rifiuti liquidi speciali, tuttavia, non per questo possono ritenersi superate le specifiche valutazioni formulate in relazione alla proposta progettuale della Bleu svolte dalle Amministrazioni e organi tecnici intervenuti nell&#8217;ambito della Conferenza dei servizi de qua, anche confortate da perizia di parte (cfr. in particolare relazione Arpa del 27 febbraio 2018 e Relazione Prof. Pagliarulo sulla Caratterizzazione prodotta dalla Bleu, in atti), attestanti:</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;elevato livello di garanzia per l&#8217;ambiente assicurato dalla costruzione e gestione della nuova discarica con soluzioni altamente innovative ed elevatissimi livelli di sicurezza, in conformità  alla vigente normativa in materia;</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;assenza di inquinamento del sito interessato dall&#8217;intervento e di contorno, stante l&#8217;assenza di tracce di contaminazione ambientale, provate anche dalla vocazione agricola del territorio limitrofo, con colture di pregio, per le quali, come rimarcato dalla controinteressata, l&#8217;assenza di contaminazione da agenti inquinanti  anche attestata dalle certificazioni di qualità  dei relativi prodotti, in particolare vini DOC, IGT e DOCG;</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;assenza, infine, di interferenze tra gli impianti tali da impedire l&#8217;individuazione delle specifiche responsabilità  nella produzione di un eventuale inquinamento, proveniente, in particolare, dall&#8217;ampliamento della Discarica Bleu, grazie all&#8217;utilizzo di sofisticati e precisi sistemi di monitoraggio e controllo.</em><br /> <em>7.6 Conclusivamente, nell&#8217;ambito del procedimento esitato nel positivo giudizio di compatibilità  ambientale, vengono affrontati e superati tutti i rilievi formulati dai Comuni di Canosa e Minervino Murge, unici due enti ad esprimere parere sfavorevole all&#8217;intervento, grazie al puntuale rinvio agli approfonditi pareri positivi resi dalle autorità  intervenute (in particolare dal Comitato Provinciale per le Materie Ambientali, dall&#8217;ARPA Puglia e ASL Bat) che si sottraggono, come visto, ai rilievi critici complessivamente formulati da parte ricorrente, non palesandosi le valutazioni censurate come manifestamente illogiche o incongrue, anche tenuto conto che il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali va rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti, non potendosi far leva su criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa.</em><br /> <em>Ciò in conformità  al fermo orientamento giurisprudenziale, per cui in subiecta materia il giudizio dell&#8217;Amministrazione risulta caratterizzato da profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa sul piano dell&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all&#8217;interesse all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, con la conseguenza che le scelte effettuate, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si rivelino come palesemente erronee ovvero irragionevoli, come, appunto, nel caso di specie (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1239)&#8221;.</em><br /> 13.5. Con la sentenza 1° agosto 2018, n. 1135, sul ricorso proposto dal Comune di Minervino Murge, il Tar Puglia ha statuito che:<br /> <em>&#8220;9. Con una separata serie di censure il Comune di Minervino Murge (motivi sub 5, 6 e 7) lamenta, in estrema e doverosa sintesi, la violazione della normativa in materia di impatto ambientale e l&#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione che inficerebbe la legittimità  della determina oggetto dell&#8217;odierna impugnativa, sotto vari dirimenti profili.</em><br /> <em>9.a) In primis, la Provincia avrebbe trascurato di rilevare che il sito di contrada Tufarelle era ed  un sito fortemente inquinato, come emergerebbe dalle indagini svolte dall&#8217;ARPA Puglia e, sulla base di esse, dalla Procura della Repubblica di Trani, oltre che nell&#8217;ambito di un A.T.P. presso il Tribunale di Trani: talchè, in tesi di parte, tali dati istruttori avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione, senz&#8217;altro negativa, del procedimento de quo.</em><br /> <em>In particolare, si sottolinea che la contrada Tufarelle ospita la Discarica COBEMA, ricompresa &#8211; con Deliberazione di Giunta n. 2333 del 21 aprile 1994 &#8211; nel Piano di Bonifica dei siti inquinati ai sensi dell&#8217;art. 5 D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito con la legge n. 447/1987, ad oggi non ancora bonificata e oggetto di indagini a cura della Procura della Repubblica di Trani nell&#8217;ambito del Procedimento Penale n. 3415/2003 r.g.n.r., relativo a reati ambientali.</em><br /> <em>9.b) Sotto altro profilo, si rimarca che il Comitato Tecnico Provinciale avrebbe, tra l&#8217;altro, del tutto trascurato di considerare che la Contrada &#8220;Tufarelle&#8221;, sita a circa 9 km dall&#8217;abitato di Minervino Murge,  attraversata dall&#8217;affluente Torrente Locone (che sfocia nel fiume Ofanto) e ospita da tempo immemorabile pregiate vigne e uliveti, e che i plurimi impianti di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali che ivi risultano situati (Discariche Cobema e Bleu e piattaforma Solvic), a pochi metri di distanza l&#8217;uno dall&#8217;altro, minacciano l&#8217;equilibrio dell&#8217;ecosistema, mettendone a rischio l&#8217;economia del territorio che su tali culture di pregio si fonda.</em><br /> <em>9.c) Alla luce di tali superiori evidenze, in tesi del Comune di Minervino Murge, il Comitato Tecnico Provinciale per le materie ambientali avrebbe espresso parere favorevole all&#8217;istanza della Bleu, in maniera del tutto incomprensibile e contraddittoria, senza peraltro lasciare trasparire le ragioni del capovolgimento di opinione rispetto al precedente parere negativo espresso, restando del tutto indifferente alle vicende storiche di inquinamento e alla prescrizione, prevista dal P.R.G.R.S. approvato con DGR n. 2668 del 28 dicembre 2009 e DGR n. 819 del 23 aprile 2015, che esclude la localizzazione di nuove discariche a distanza tale da non consentire l&#8217;individuazione del responsabile in caso di inquinamento, così come sancito dalla più volte citata Sentenza del Consiglio di Stato, n. 3000/2016, passata in giudicato.</em><br /> <em>9.d) Sotto altro profilo, inoltre, si sarebbe del tutto immotivatamente superata la lacunosità  dello studio di impatto ambientale presentato dalla società , non approfondendosi adeguatamente gli impatti sul suolo, sulle componenti ambientali ricadenti nel Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e i possibili impatti provenienti dalle emissioni odorigene; concedendosi, infine, del tutto inopinatamente un termine per controdeduzioni rispetto al parere definitivo non favorevole espresso in sede conferenziale dal Comitato Tecnico Provinciale, in violazione del comma 7 dell&#8217;art. 14 ter L. n. 241/1990.</em><br /> <em>9.1 Le censure non possono essere condivise.</em><br /> <em>9.1.a) Sotto un primo aspetto, va ribadito che, allo stato, le indagini condotte da ARPA hanno fatto emergere il mancato superamento dei valori limite di cui alla tabella 2 dell&#8217;allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152 e s.m.i., tanto sia in relazione alla piattaforma Bleu che alla discarica Cobema, evidenziandosi che solo per il parametro &#8220;ferro&#8221; si sono registrate eccedenze (peraltro non inattese nella zona considerata a causa della natura stratigrafica del terreno e della presenza di &#8220;terre rosse&#8221;) rispetto al valore tabellare di riferimento nel pozzo di valle P03, mentre nell&#8217;altro pozzo di valle campionato (P04)  emerso un valore di concentrazione inferiore al limite previsto dalla norma.</em><br /> <em>Anche per la piattaforma Solvic non sono emerse, allo stato, tracce di contaminazione ambientale da essa originanti e interferenti con il sito interessato dal nuovo intervento (cfr. relazione Arpa del 27 febbraio 2018 e Relazione Prof. Pagliarulo sulla Caratterizzazione prodotta dalla Bleu, in atti).</em><br /> <em>Nè può essere di aiuto alla tesi della parte ricorrente il richiamo alle indagini penali afferenti a presunte responsabilità  per reati ambientali, risalenti ad oltre quindici anni addietro, posto che i processi che ne sono conseguiti si sono conclusi con due sentenze di proscioglimento, che hanno smentito le relazioni dei consulenti del PM (richiamate dal Comune di Minervino come prova dello stato di contaminazione addebitabile alla Bleu).</em><br /> <em>In particolare, con la sentenza n. 3604/2013 della Corte di Appello di Bari si  accertato, a seguito di indagini eseguite in conformità  a quanto prescritto dal D.M. 471/1999, con monitoraggio sia di alcuni pozzi esistenti che di tre nuovi piezometri, che le concentrazioni per tutti i componenti richiesti dal D.M. 471/99 sono risultate conformi ai limiti di legge, ad eccezione del ferro, il cui superamento  invece risultato riconducibile alle modalità  di costruzione dei pozzi ed alla presenza di solfuro di idrogeno nelle acque di falda, che agevola le azioni corrosive delle tubazioni, ed  dunque indipendente dall&#8217;attività  delle discariche.</em><br /> <em>9.1.b) Le superiori considerazioni consentono di superare le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria dedotte in ricorso, stante, anche sotto tale ulteriore profilo esaminato, l&#8217;assenza del rischio (solo paventato e indimostrato) per le colture d&#8217;eccellenza insistenti sul territorio, emergendo dalle indagini condotte dall&#8217;Arpa, come visto, un quadro sostanzialmente differente rispetto a quello rappresentato in ricorso, di modo che non  possibile ritenere acclarato l&#8217;asserito inquinamento del sito.</em><br /> <em>9.1.c) Quanto alle doglianze rappresentate al precedente punto sub 9.c):</em><br /> <em>&#8211; da un lato, va ribadito quanto già  argomentato in relazione alle censure appuntate sul parere Arpa, in ordine alla insussistenza della dedotta violazione di giudicato, stante la diversità  dei progetti oggetto di richiesta di autorizzazione;</em><br /> <em>&#8211; dall&#8217;altro, va soggiunto che la revisione progettuale da ultimo apportata dalla Bleu finisce per rendere compatibile l&#8217;intervento in esame con i contrastanti interessi originariamente espressi dalle varie amministrazioni (in tutto o in parte) dissenzienti, giungendosi ad un equilibrato bilanciamento tra l&#8217;interesse pubblico alla razionale realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e le esigenze di tutela ambientale, grazie all&#8217;apporto delle modifiche necessarie ai fini dell&#8217;assenso che hanno consentito di superare l&#8217;iniziale posizione ostativa ancorata sulla cd. opzione zero (di cui alla sentenza n. 3000/2016 del Consiglio di Stato).</em><br /> <em>Invero, le specifiche caratteristiche tecniche del nuovo progetto, meno impattante del precedente e collocato ad una distanza ritenuta sufficiente dalla discarica preesistente, unitamente alle indicazioni e rilievi formulati in sede conferenziale dalle autorità  intervenute, in particolare circa le modalità  costruttive e sistemi di rilevamento e controllo dell&#8217;inquinamento della falda, cui sono conseguiti i necessari approfondimenti istruttori e progettuali, hanno consentito di giungere ad una soluzione soddisfacente, ritenuta dall&#8217;Autorità  decidente, in maniera coerente e non irragionevole, rispettosa del principio di precauzione ed in grado di garantire l&#8217;individuazione delle specifiche responsabilità  in caso di eventuale inquinamento prodotto dall&#8217;impianto, secondo il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;, senza che la vicinanza ad altre discariche rappresenti più fattore ostativo, atteso che, come condivisibilmente argomentato: &#8220;il criterio escludente relativo alla &#8220;preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento&#8221; previsto dal PRGRS,  stato volutamente definito dal legislatore senza una specifica individuazione dimensionale della distanza minima da rispettare, considerato che tale definizione non può che discendere da una valutazione tecnico-scientifica ispirata al principio di &#8220;precauzione&#8221; che deve essere effettuata caso per caso, in ragione delle caratteristiche del progetto proposto e delle condizioni dell&#8217;area a contorno del sito interessato dall&#8217;intervento&#8221; (cfr. Allegato A alla determina di VIA/AIA).</em><br /> <em>9.1.d) Sotto altro aspetto, nemmeno può dirsi che la determinazione conclusiva, assunta all&#8217;esito della Conferenza dei servizi, sia priva di adeguata motivazione, avendo l&#8217;autorità  decidente, attraverso il rinvio agli approfonditi pareri positivi resi dalle autorità  intervenute ed in particolare dal Comitato Provinciale per le Materie Ambientali, dall&#8217;ARPA Puglia e ASL Bat, affrontato e superato tutti i rilievi formulati dal Comune di Minervino Murge, oltre che del Comune di Canosa, unici due enti che hanno espresso parere sfavorevole all&#8217;intervento.</em><br /> <em>9.2 Una specifica notazione meritano, inoltre, i rilievi da ultimo formulati dalla difesa attorea, in ordine ai risultati della relazione di verificazione dall&#8217;ISPRA sul carico inquinante prodotto dalla piattaforma Solvic (resa nel giudizio, r.g. n. 1618/2014, esitato con la sentenza di questa Sezione n. 908 del 21 giugno 2018).</em><br /> <em>Sul punto il Collegio deve rilevare che, seppur con detta relazione vengono stigmatizzate diverse criticità  emerse nella gestione del predetto impianto di trattamento e depurazione di reflui e rifiuti liquidi speciali, tuttavia, non per questo possono ritenersi superate le specifiche valutazioni in relazione alla proposta progettuale della Bleu svolte dalle Amministrazioni e organi tecnici intervenuti nell&#8217;ambito della Conferenza dei servizi de qua, anche confortate da perizia di parte (cfr. in particolare relazione Arpa del 27 febbraio 2018 e Relazione Prof. Pagliarulo sulla Caratterizzazione prodotta dalla Bleu, in atti), attestanti:</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;elevato livello di garanzia per l&#8217;ambiente assicurato dalla costruzione e gestione della nuova discarica con soluzioni altamente innovative ed elevatissimi livelli di sicurezza, in conformità  alla vigente normativa in materia;</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;assenza di inquinamento del sito interessato dall&#8217;intervento e di contorno, stante l&#8217;assenza di tracce di contaminazione ambientale, provate anche dalla vocazione agricola del territorio limitrofo, con colture di pregio, per le quali, come rimarcato dalla controinteressata, la mancanza di contaminazione da agenti inquinanti  anche attestata dalle certificazioni di qualità  dei relativi prodotti, in particolare dai vini DOC, IGT e DOCG;</em><br /> <em>&#8211; l&#8217;assenza, infine, di interferenze tra gli impianti tali da impedire l&#8217;individuazione delle specifiche responsabilità  nella produzione di un eventuale inquinamento, proveniente, in particolare, dall&#8217;ampliamento della Discarica Bleu, grazie all&#8217;utilizzo di sofisticati e precisi sistemi di monitoraggio e controllo.</em><br /> <em>9.3 Passando, poi, alla dedotta lacunosità  dello studio di impatto ambientale presentato dalla società , basti rilevare che, in accoglimento dei rilievi contenuti nel parere del Comitato Tecnico Provinciale del 28 marzo 2017, reso nella prima riunione della Conferenza di Servizi del 29 marzo 2017, la Bleu ha presentato chiarimenti ed integrazioni allo Studio prodotto, ritenuti del tutto soddisfacenti dalle Amministrazioni intervenute, prevedendosi, in particolare, per gli impatti delle emissioni odorigene criteri e metodiche più rigorose rispetto a quella prevista dalla stessa L.R. n. 23/2015, così superandosi ampiamente i rilievi critici formulati in precedenza da parte ricorrente.</em><br /> <em>9.4 Nè, infine, sotto altro profilo, la concessa possibilità  di presentare integrazioni volte a superare le predette criticità  emerse in sede conferenziale può dirsi contraria alle previsioni di cui all&#8217;art. 14 ter comma 7, come invece dedotto &#8211; per vero in maniera alquanto generica &#8211; dalla parte ricorrente, posto che rientra negli scopi della conferenza dei servizi quello di giungere, attraverso l&#8217;esame contestuale degli aspetti problematici legati alla realizzazione dell&#8217;intervento proposto, all&#8217;adozione delle misure correttive volte a superare i dissensi manifestati e a rendere possibile un più ampio consenso ai fini della sua assentibilità .</em><br /> <em>9.5 Conclusivamente, dunque, il giudizio di compatibilità  ambientale, per come svolto, si sottrae ai rilievi complessivamente formulati da parte ricorrente con i motivi ora esaminati, non palesandosi le valutazioni censurate come manifestamente illogiche o incongrue, dovendo il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti, non potendosi far leva su criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa.</em><br /> <em>Ciò in conformità  al fermo orientamento giurisprudenziale, per cui in subiecta materia il giudizio dell&#8217;Amministrazione risulta caratterizzato da profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa sul piano dell&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all&#8217;interesse all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, con la conseguenza che le scelte effettuate, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si rivelino come palesemente erronee ovvero irragionevoli, come, appunto, nel caso di specie (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1239)&#8221;.</em><br /> 13.6. Le statuizioni del giudice di primo grado, per quanto ampiamente ed analiticamente argomentate, in ragione delle doglianze di carenza di istruttoria proposte in appello dalle due Amministrazioni comunali, non possono essere confermate.<br /> 13.7. Il potere esercitato dall&#8217;Amministrazione competente nel caso di specie  indubbiamente connotato da un elevato tasso di discrezionalità  tecnica, trattandosi di applicare scienze opinabili in relazione ad un fatto già  di per sè connotato da particolare complessità , come, per altro verso, attestato dalla corposità  delle produzioni difensive articolate dalle plurime parti del giudizio.<br /> Il giudizio di compatibilità  ambientale, in altri termini,  un apprezzamento di merito, di per sè non sindacabile, ma soggetto in limiti assai ristretti al giudizio di legittimità , in quanto espressione di discrezionalità  tecnica.<br /> La discrezionalità  tecnica  censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio sia viziato da manifesta illogicità , irragionevolezza, arbitrarietà  o travisamento dei fatti, ovvero quando l&#8217;istruttoria, in relazione all&#8217;entità  dei fatti da valutare, sia stata carente e non si sia conseguentemente tradotta in una adeguata motivazione.<br /> L&#8217;Amministrazione, nell&#8217;effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza, già  evidenziata, che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione,  manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già  una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che abbia costituito espressione di un&#8217;istruttoria non adeguata rispetto alla complessità  della situazione e che, conseguentemente, sia assistita da una motivazione insufficiente e non idonea allo scopo.<br /> Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità  e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità  e non di merito,  destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità  dell&#8217;apprezzamento operato dall&#8217;amministrazione impedisce d&#8217;individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell&#8217;apprezzamento illegittimo (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, Renco Cass. Civ., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013).<br /> Sui giudizi di compatibilità  ambientale, di conseguenza, essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità  e non di merito, non  consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili in quanto ciò si tradurrebbe nell&#8217;esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell&#8217;amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche  esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità , coerenza nonchè di adeguatezza dell&#8217;istruttoria e della motivazione.<br /> La differenza tra giurisdizione di legittimità  e giurisdizione di merito, in sostanza, può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità , il giudice agisce &#8220;in seconda battuta&#8221;, verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall&#8217;organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità , o per travisamento del fatto, o anche per carenza di istruttoria e di motivazione, mentre, nel giudizio di merito, il giudice agisce &#8220;in prima battuta&#8221;, sostituendosi all&#8217;Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità , non contemplata dall&#8217;ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all&#8217;art. 134 c.p.a., di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell&#8217;Amministrazione anche nell&#8217;ipotesi in cui quest&#8217;ultima, sebbene opinabile, sia plausibile.<br /> 13.8. Nel caso di specie, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale condotta dalla Provincia BAT nell&#8217;ambito della conferenza dei servizi, occorre ribadire che i due pareri favorevoli sono stati espressi dal Comitato Tecnico Provinciale per le materie ambientali e dall&#8217;ARPA Puglia.<br /> Il CTP per le materie ambientali, nella seduta del 27 giugno 2017, quanto alla valutazione degli impatti ambientali, per ciò che maggiormente interessa lo stato di contaminazione complessiva della c.d. Contrada Tufarelle, si  limitato ad affermare che &#8220;Con riferimento al modello delle ricadute sono state eseguite simulazioni dello stato attuale (discarica Blue esistente + impianto Solvic) e di progetto (sommando allo stato attuale contributo della discarica in progetto). Per i dati di input sono stati utilizzati dati medi reali derivanti da attività  di monitoraggio per la discarica attuale, mentre per impianto Solvic e per la discarica in progetto valori limite normativi. Con riferimento agli inquinanti modellizzati (Arsenico, Piombo, Nichel, COT, H2S, NH3, NOx, PTS, CO, SOx), i dati nello stato di progetto risultano nei limiti previsti dalla normativa di settore&#8221;.<br /> Il parere, inoltre, fornisce delle prescrizioni in ordine alla caratterizzazione ambientale prevista dal progetto prima dello scavo, così come, in riferimento alla gestione delle acque meteoriche, viene dato atto di quanto indicato nella relazione integrativa, mentre per la gestione delle acque reflue domestiche &#8220;permane la criticità  legata all&#8217;impossibilità  a scaricare i reflui con trincea drenante per mancanza di spazi ovvero notevoli distanze da area idonea&#8221;.<br /> 13.8.2. L&#8217;ARPA Puglia, con nota del 26 luglio 2017, ha espresso un parere favorevole con prescrizioni, sulla base di alcuni rilievi, tra cui &#8220;dall&#8217;esame del predetto documento tecnico [lo studio presentato dalla Società  sulla diffusione e ricaduta al suolo degli inquinanti e dell&#8217;impatto odorigeno conseguente le emissioni in atmosfera nello stato di fatto e nello stato di progetto e valutazione effetto cumulo] si rileva la sostenibilità  delle emissioni inquinanti, come concentrazioni ricadenti al suolo, sia nello stato di fatto che di progetto valutando anche gli effetti cumulativi&#8221; evidenziando che &#8220;la Società  alla richiesta di un aumento cautelare dei dispositivi di controllo della tenuta impermeabile del fondo della discarica propone un sistema a rete per il monitoraggio geoelettrico della porzione di suolo sottostante la discarica, posata al di sotto della barriera fisica (strato di argilla e guaina in HDPE) di fondo, così come descritto nell&#8217;apposita relazione. La proposta alternativa  giudicata accettabile in quanto la tecnologia di cui trattasi  in grado di rilevare eventuali infiltrazioni di percolato nel sottosuolo dovuto a cedimenti della barriera fisica di impermeabilizzazione. Dovranno comunque essere specificati da parte della Società  i criteri di dimensionamento di detta aera di monitoraggio (maglia 10&#215;10 m) in funzione delle caratteristiche geotecniche del sito e del grado di affidabilità  del sistema&#8221;.<br /> 13.9. Il parere negativo espresso nel corso della conferenza dal Comune <a>di Minervino Murge</a>  stato così motivato:<br /> &#8220;Sotto il profilo localizzativo, il progetto di discarica proposto dalla Bleu s.r.l.  in contrasto con i criteri previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 28/12/2009, n. 2668 &#8211; &#8216;Approvazione dell&#8217;aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali (PGRS) della Regione Puglia&#8217; &#038; laddove ai criteri relativi alla &#8216;Localizzazione impiantistica&#8217;, prescrive, paragrafo 15.1, punto 6: &#8216;localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un&#8217;elevata protezione dell&#8217;ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario chi inquina paga &#038; &#8216;. Nello specificare stabilisce che &#8216;I criteri così definiti si applicano ai nuovi impianti, agli ampliamenti e alle varianti sostanziali proposte relative agli impianti esistenti &#038;&#8217;.<br /> L&#8217;insediamento Bleu s.r.l.  localizzato in adiacenza all&#8217;impianto di trattamento reflui della S.OL.VI.C. s.r.l. e, quest&#8217;ultimo, a sua volta ubicato a esigua distanza dalla discarica di rifiuti speciali CO.BE.MA, per cui sia che trattasi di nuovo impianto sia che si intenda ritenerlo ampliamento di quello esistente, tale progetto  in contrasto con i criteri localizzativi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2668/2009.<br /> Premesso tutto ciò, per quanto di competenza di questo Ufficio, si ritiene il sito non idoneo alla realizzazione dell&#8217;intervento, in particolare per la vicina presenza del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e per la presenza di più discariche in un&#8217;area molto ristretta&#8221;.<br /> 13.10. Il Comune di Canosa di Puglia, nel corso della conferenza di servizi, con un parere molto articolato, ha confermato il proprio parere sfavorevole al progetto di modifica sostanziale in ampliamento della discarica esistente per rifiuti speciali in contrada Tufarelle nel territorio del comune di Canosa di Puglia gestita dalla Bleu s.r.l.<br /> In particolare, l&#8217;Amministrazione comunale ha sostenuto che &#8220;per il proposto intervento di ampliamento trova applicazione il &#8216;criterio escludente&#8217; previsto dall&#8217;art. 16.2. del citato P.R.G.S. afferente la &#8216;preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento&#8217;; com&#8217; infatti, notorio, la zona interessata dall&#8217;odierna istanza di ampliamento dista meno di 150 m, dall&#8217;impianto di discarica esistente e quest&#8217;ultima non ha soluzioni di continuità  con l&#8217;impianto di smaltimento dei reflui liquidi pericolosi della SOLVIC e, da questo, con la discarica per rifiuti speciali COBEMA; per l&#8217;effetto, la distanza tra l&#8217;area interessata dall&#8217;ampliamento e le discariche preesistenti  totalmente insufficiente a consentire l&#8217;individuazione del responsabile di un eventuale inquinamento, secondo il &#8216;criterio escludente&#8217; previsto dall&#8217;art. 16.2. del P.G.R.S. Puglia.<br /> Nel procedimento che occupa, tuttavia, non risulta neppure interpellata l&#8217;Amministrazione preposta alla verifica della coerenza della proposta modifica in ampliamento della discarica Bleu s.r.l. con le disposizioni e i criteri localizzativi prescritti dal P.R.G.S. Puglia: con grave vizio istruttorio e procedimentale che finisce per irrimediabilmente inficiare gli atti della conferenza di servizi convocata per il 26.7.2017 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1°.12.2016, n. 5044)&#8221;.<br /> Il Comune di Canosa di Puglia ha altresì evidenziato che:<br /> &#8220;D&#8217;altra parte, nel solco delle prefate considerazioni, si ribadiscono in questa sede le osservazioni rassegnate con la deliberazione di C.C. di Canosa di Puglia n. 19 del 27.3.2017 in vista della scorsa conferenza di servizi del 29.3.2017, secondo cui l&#8217;attuale progetto di ampliamento non supera i rilievi critici già  condivisi dal Comune e dall&#8217;ARPA Puglia in seno al procedimento concluso col diniego della Provincia di BAT n. 23/2013, come confermati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3000/2016, che ha accertato definitivamente la legittimità  del giudizio sfavorevole all&#8217;ampliamento della medesima discarica Bleu s.r.l., in ragione del &#8216;criterio escludente&#8217; della preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento&#8221;.<br /> In conclusione, il detto Comune ha rappresentato che, in tal modo, &#8220;l&#8217;istanza riproposta da Bleu s.r.l. sconta le identiche problematiche relative all&#8217;adiacenza/contiguità  della discarica in parola con l&#8217;impianto per il trattamento dei reflui pericolosi della SOLVIC s.r.l. e la discarica per rifiuti speciali della COBEMA&#8221;.<br /> 13.11. L&#8217;istituto della conferenza di servizi, introdotto dalla legge n. 241/1990 ed oggetto, nel corso degli anni, di numerose e sostanziali modifiche, rappresenta un modello procedimentale basato sul coordinamento e sulla semplificazione dell&#8217;azione amministrativa e può essere considerato il meccanismo decisionale per il coordinamento e il bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti quando essi fanno capo ad una pluralità  di amministrazioni.<br /> Tale istituto, pertanto, ha la finalità  di velocizzare i meccanismi decisionali delle varie amministrazioni pubbliche rispetto a una stratificazione di funzioni presso enti diversi, ciascuno dei quali ha una propria competenza, per cui entra in gioco quando si tratta di confrontare e mediare diversi interessi pubblici oggetto di confronto, anche in tutto o in parte confliggenti tra loro, in un unico procedimento amministrativo, attraverso una completa ed approfondita valutazione di una pluralità  di interessi coinvolti.<br /> La conferenza di servizi, tuttavia, non costituisce solo un &#8220;momento&#8221; di semplificazione dell&#8217;azione amministrativa, ma  funzionale anche e soprattutto al migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed esaustiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti, a tal fine giovandosi dell&#8217;esame dialogico e sincronico degli stessi.<br /> L&#8217;amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.<br /> Il concetto di &#8220;prevalenza&#8221; non  di facile applicazione: non  la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura &#8220;qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all&#8217;interesse specifico tutelato&#8221;; una misura che l&#8217;amministrazione procedente dovà  determinare con discrezionalità  e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. E&#8217; opportuno, quindi, valutare attentamente ogni singola posizione al fine dell&#8217;adozione dell&#8217;atto finale.<br /> 13.12. La conferenza di servizi, nel caso di specie, ai sensi dell&#8217;art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, si  svolta in forma sintetica e in modalità  sincrona e la Provincia Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani, quale amministrazione procedente, all&#8217;esito dell&#8217;ultimo riunione, ha adottato la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all&#8217;art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.<br /> Nella determinazione conclusiva, la Provincia competente ha formulato motivazioni per superare i dissensi espressi dai Comuni appellanti, basate essenzialmente, se non esclusivamente, sulle richiamate valutazioni dell&#8217;organo consultivo (Comitato tecnico provinciale) ed istituzionale (Arpa Puglia DAP BAT), che, secondo quanto indicato dall&#8217;Amministrazione procedente, hanno consentito di ritenere conforme la proposta progettuale rispetto al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, anche relativamente al criterio escludente relativo alla &#8220;preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento&#8221;, atteso che le caratteristiche dell&#8217;area ed i sistemi di monitoraggio proposti dalla società  proponente, successivamente rimodulati e integrati (rete di rilevamento geoelettrico e sistema di monitoraggio delle acque sotterranee) nel corso dello svolgimento del procedimento, consentono l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;eventuale inquinamento.<br /> La Provincia BAT ha evidenziato di essere pervenuta a dette conclusioni attraverso una valutazione della proposta progettuale nell&#8217;accezione più sfavorevole e più cautelativa rispetto al vincolo, vale a dire come &#8220;nuova proposta progettuale&#8221; e non come &#8220;impianto esistente&#8221;, analizzando le condizioni dell&#8217;area a contorno del sito di intervento anche con riferimento al quadro degli impatti cumulativi e degli impatti sanitari attesi.<br /> Di talchè &#8211; ritenuto che gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultano prevalenti non solo per numero ma anche in relazione alle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all&#8217;oggetto della decisione e che rispetto ai dissensi indicati sono state opposte ragionevoli motivazioni in grado di superarli &#8211; la Provincia BAT  pervenuta alla determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi svolta ai sensi dell&#8217;art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, demandando agli allegati B e C l&#8217;elencazione di tutte le prescrizioni che la società  proponente dovà  osservare.<br /> 13.13. Il Collegio, rilevato che la &#8220;determinazione motivata di conclusione della conferenza&#8221;, come detto,  stata basata essenzialmente sui pareri favorevoli espressi, per quanto riguarda l&#8217;impatto ambientale, dall&#8217;ARPA Puglia e dal Comitato Tecnico provinciale, ritiene che la stessa non sia assistita da adeguata motivazione, atteso che, come dedotto dalle appellanti, il complessivo procedimento posto in essere  viziato da carenza di istruttoria.<br /> La carente istruttoria  rilevabile con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità  dell&#8217;impianto progettato con i criteri, ispirati ai principi eurounitari di precauzione e del &#8220;chi inquina paga&#8221;, posti a garanzia della minimizzazione dell&#8217;impatto ambientale degli impianti e delle attività  ed a garanzia dell&#8217;individuazione del responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un&#8217;elevata protezione dell&#8217;ambiente e controlli efficaci.<br /> In proposito, occorre premettere che il sito Tufarelle  stato definito sito inquinato, ai sensi del DM 471 del 1999, dal Nucleo di Polizia Ambientale dell&#8217;Arpa in data 7 novembre 2003, sebbene la Bleu abbia fatto rilevare che, con delibera di GR n. 1482 del 2 agosto 2018, la Regione Puglia ha adottato il piano di bonifica delle aree inquinate in cui non sarebbe ricompresa l&#8217;area Tufarelle.<br /> La complessiva situazione ambientale della contrada Tufarelle, comprensiva, oltre che del nuovo sito, ampliato rispetto al preesistente, della discarica Cobema e dell&#8217;impianto Solvic, non  stata adeguatamente valutata in sede procedimentale.<br /> I pareri resi dall&#8217;Arpa BAT e dal Comitato Tecnico Provinciale, in precedenza richiamati, si presentano motivati in modo non idoneo a fornire garanzie sul rispetto dei detti principi.<br /> Tale dato emerge con evidenza dalla nota dell&#8217;ARPA Puglia avente ad oggetto &#8220;approfondimento istruttorio&#8221;, elaborata dall&#8217;Agenzia, su richiesta dell&#8217;Ufficio legale della stessa Agenzia, in data 27 febbraio 2018, vale a dire successivamente alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi e, soprattutto, dalla relazione depositata dall&#8217;Arpa Puglia in esecuzione dell&#8217;ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 7274 del 2019.<br /> Nella prima, l&#8217;ARPA dÃ  conto di avere effettuato nell&#8217;area individuata come Contrada Tufarelle campionamenti delle acque sotterranee sottese alle discariche per rifiuti speciali non pericolosi della Società  Bleu s.r.l. e CO.BE.MA. s.r.l. site in agro di Canosa di Puglia nell&#8217;ultima decade del mese di ottobre 2017 e che, dall&#8217;esame dei rapporti di prova relativi alle acque sotterranee campionate dai 3 pozzi individuati per la discarica CO.BE.MA. non risultano superamenti dei valori limite di cui alla tabella 2 dell&#8217;allegato 5 alla pare IV del d.lgs. n. 152 del 2006, a meno del parametro &#8220;ferro&#8221;, risultato eccedente il valore tabellare di riferimento nel campione prelevato dal pozzo di valle PO3.<br /> L&#8217;Agenzia ha precisato che, dal punto di vista scientifico, la presenza di ferro, ma anche quella del manganese, non  certo inattesa nella zona considerata, in quanto l&#8217;area vasta di cui trattasi  stata storicamente e periodicamente interessata da valori eccedenti i valori limite sia per il parametro &#8220;ferro&#8221; che per il parametro &#8220;manganese&#8221; e, da studi geologici eseguiti nel tempo, tali valori sono stati giustificati dalla natura stratigrafica del terreno e dalla presenza di &#8220;terre rosse&#8221;, che caratterizzano l&#8217;area, ricche, appunto, di &#8220;ferro&#8221; e &#8220;manganese&#8221;.<br /> Nella relazione prodotta in esito all&#8217;ordinanza istruttoria di questa Sezione, n. 7274 del 2019, l&#8217;Arpa Puglia ha premesso che, evidentemente, quando si ipotizza un inquinamento dell&#8217;area rurale denominata &#8220;Contrada Tufarelle&#8221; si fa riferimento alle acque sotterranee, in quanto non  mai stato rilevato un inquinamento delle matrici suolo e sottosuolo.<br /> I campionamenti eseguiti nel corso degli anni, in un arco temporale dal 2009 al 2017, ai tre insediamenti gestiti dalle Società  Bleu, Solvic e Cobema hanno registrato parametri non conformi:<br /> &#8211; per Bleu, nel 2010 (ferro e batteri fecali, triclorometano, benzene, etilbenzene e p-xilene), nel 2012 (ferro), nel 2015 (ferro) e nel 2019 (manganese);<br /> &#8211; per Solvic, nel 2009 (ferro e leggera carica batterica) e nel 2013 (ferro);<br /> &#8211; per Cobema, nel 2011, nel 2013 e nel 2017 (ferro), mentre non risultano campionamenti per gli altri anni.<br /> L&#8217;Arpa ha specificato che la presenza di ferro e manganese in concentrazione eccedenti i valori limite non ha mai ingenerato preoccupazioni o indotto ad aprire procedure di bonifica da parte delle Autorità  preposte in quanto le caratteristiche geologiche dell&#8217;area Murgiana e, nello specifico, Murge Basse, località  Tufarelle, fra i Comune di Canosa e Minervino Murge,  un&#8217;estesa area sub-pianeggiante, posta intorno a quota 130m slm caratterizzata dal sottosuolo costituito da una roccia omogenea e porosa, indicata con il termine di tufo calcareo o calcarenite, fino alla profondità  di circa 80 metri dal piano campagna. Al di sotto della calcarenite, ha precisato l&#8217;Agenzia si passa ad una successione di rocce calcaree e dolomitiche stratificate e fratturate (successione carbonatica delle Murge) ed in dette fratture sono interposte le cosiddette &#8220;terre rosse&#8221; che in zona satura, che  la porzione di sottosuolo interessata dalla falda acquifera, possono rilasciare ossidi ed idrossidi di ferro e manganese in funzione anche della stagionalità  e delle precipitazioni atmosferiche.<br /> In conclusione, in riscontro al primo quesito posto con l&#8217;ordinanza istruttoria, l&#8217;Arpa ha ritenuto che sia da escludere uno stato di inquinamento delle matrici ambientali nell&#8217;area denominata &#8220;Contrada Tufarelle&#8221;, in quanto:<br /> &#8211; i superamenti dei valori limite tabellari rilevati per i parametri ferro e manganese, per le aree complessivamente indagate, vale a dire anche in aree che non possono in alcun modo essere influenzate dagli insediamenti impiantistici, rivengono dalle caratteristiche naturali dovute alla geologia del sito. In alcuni dei campionamenti eseguiti dove si sono riscontrate concentrazioni eccedenti i valori limite del parametro ferro la causa  anche imputabile alle incamiciature metalliche dei pozzi che rilasciano ossidi di ferro nelle acque sotterranee unitamente ad un insufficiente spurgo degli stessi pozzi;<br /> &#8211; i superamenti sporadici degli ulteriori parametri, non confermati nella riesecuzione dei campionamenti, non denotano uno stato di inquinamento della falda, e possono essere addebitabili ad inquinamenti estemporanei non alimentati da una fonte primaria, contaminazioni dei contenitori utilizzati per le attività  di campionamento, errate procedure di campionamento ed analisi.<br /> Dopo avere esposto in ordine agli altri quesiti, l&#8217;Arpa Puglia, in particolare, ha evidenziato che la Società  Bleu nell&#8217;anno 2012 ha presentato una proposta di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi con una capacità  netta di abbancamento rifiuti di 3.800.000 mc netti. I due impianti (discarica esistente Bleu s.r.l. e nuova discarica Bleu s.r.l. in proposta) costituivano un unicum, senza soluzioni di continuità ; a loro volta, le due discariche, viste come un&#8217;unica identità , erano confinanti, adiacenti e senza soluzioni di continuità  con la piattaforma depurativa della Società  S.OL.VI.C. e detta configurazione installativa  stata valutata meritevole dell&#8217;applicazione del grado di prescrizione &#8220;escludente&#8221;, previsto dal PGRS della Regione Puglia, pur trovandosi in una situazione di non perfetta aderenza con lo stesso Piano di gestione regionale, essendo l&#8217;impianto S.OL.VI.C. s.r.l. una piattaforma depurativa e non qualificata quindi come discarica, ma ritenendo di seguirne le finalità  vista la situazione di fatto della suddetta piattaforma, in quanto in caso di un eventuale inquinamento rilevato nelle acque sotterranee non si sarebbe stati in grado di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento nelle tempistiche richieste per l&#8217;attuazione delle misure di messa in sicurezza d&#8217;emergenza ambientali.<br /> L&#8217;Arpa Puglia ha soggiunto che la nuova proposta di discarica Bleu, approvata con determinazione dirigenziale n. 1016 del 25 agosto 2017, interessa determinate particelle e risultano evidenti le differenze sostanziali, sia in volumetria abbancabile di rifiuti sia in interdistanza con l&#8217;impiantistica esistente, tra le due proposte insediative della Bleu, rispettivamente, dell&#8217;anno 2012 e dell&#8217;anno 2016.<br /> In verità , ha rappresentato l&#8217;Agenzia, &#8220;l&#8217;aspetto dirimente che ha prodotto l&#8217;approvazione con prescrizioni della nuova proposta di discarica rispetto al diniego formulato nell&#8217;anno 2012,  stata non solo la riduzione volumetrica e il conseguente aumento della interdistanza tra i due bacini di discarica, che consente, come descritto alla lettera c) del secondo quesito, di discriminare ed individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento tra gli impianti esistenti e la nuova discarica, tramite anche l&#8217;interposizione dei piezometri di monitoraggio Pz1 e Pz3, ma anche il mancato interessamento, nella nuova formulazione del progetto di discarica, della particella 12 ove la Regione Puglia aveva rilasciato autorizzazione paesaggistica con esclusione di smaltimento di rifiuti organici&#8221;.<br /> Di talchè, in esito ad uno specifico punto del quesito, l&#8217;Arpa Puglia ha posto in rilievo che &#8220;l&#8217;ultima edizione del progetto di discarica della Società  BLEU srl, diversamente dalla prima impostazione (anno 2012) che &#038; era in diretta continuità  con l&#8217;impianto di discarica esistente e pertanto rientrava in maniera canonica nella definizione di ampliamento (aumento volumetria, continuità , ampliamento della superficie in pianta, logistica comune, ecc.), , per gli aspetti ambientali di competenza, un nuovo corpo di discarica gestibile appunto per le problematiche ambientali e per i controlli in maniera ben distinta sia dall&#8217;impianto della S.OL.VI.C. srl che dalla stessa discarica Bleu srl, a lei più prossima. Rimangono ovviamente le problematiche connesse alla copresenza di più insediamenti nella contrada Tufarelle, i cui impatti cumulativi sono comunque stati approfonditi mediante studi specifici in sede di procedura autorizzativa ed approvati, alcuni con prescrizioni, in quanto hanno dimostrato la sostenibilità  dell&#8217;intervento e la conformità  con le normative di riferimento&#8221;:<br /> La carenza di istruttoria e di motivazione emerge con evidenza dal fatto che tali valutazioni non sono contenute in alcuno dei pareri resi dagli organi tecnici in sede di conferenza di servizi, ove i dissensi espressi dai Comuni appellanti, ampiamente motivati, sono rimasti in buona misura privi di repliche.<br /> Viceversa, le valutazioni di cui l&#8217;Arpa Puglia dÃ  conto, in particolare, nella relazione depositata a seguito della ordinanza istruttoria di questa Sezione, avrebbero dovuto essere espresse in sede di conferenza di servizi anche al fine di permettere il contraddittorio in tale sede, che, invece,  mancato.<br /> In sostanza, la conferenza di servizi, venendo meno alla sua finalità  essenziale, che  quella di consentire la valutazione contestuale degli interessi in gioco, anche tra loro confliggenti, in un&#8217;unica sede, si  conclusa con una determinazione priva di idonea motivazione, in quanto frutto di una carente istruttoria, atteso che le valutazioni fondamentali in materia ambientale, relative allo stato complessivo di contaminazione della Contrada Tufarelle &#8211; il sito Tufarelle, come in precedenza esposto,  stato definito sito inquinato ai sensi del DM 471 del 1999 dal Nucleo di Polizia Ambientale dell&#8217;Arpa in data 7 novembre 2003 &#8211; ed alla possibilità  di individuare il responsabile in caso di eventuale inquinamento del sito, vale a dire in ordine ai fondamentali criteri di cui all&#8217;art. 16, comma 2, punti 2 e 6 del Piano di gestione dei rifiuti speciali, non sono state adeguatamente approfondite, ma hanno costituito oggetto di considerazioni sostanzialmente assertive.<br /> In altri termini, proprio la maggiore analiticità  delle successive documentazioni, in particolare quella resa in esito all&#8217;ordinanza istruttoria di questa Sezione, dimostrano che le valutazioni da espletare in sede procedimentale avrebbero dovuto essere ben più cospicue, anche con riferimento agli elementi individuati (presenza di ferro e manganese nelle acque superiore ai valori limite, assenza della particella 12 nel nuovo progetto, ragioni di distinzione rispetto parere negativo reso dall&#8217;Arpa sul precedente progetto, assenza di impatto complessivo sulla contrada Tufarelle), che non emergono con la dovuta significatività  nella determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi.<br /> Sui punti evidenziati, nonchè su ogni altro punto meritevole di approfondimento, avrebbe dovuto svilupparsi in sede istruttoria il contraddittorio endoprocedimentale, mentre l&#8217;integrazione postuma della motivazione, nella fattispecie in esame, non  ammissibile, proprio in quanto tali valutazioni avrebbero dovuto essere oggetto dell&#8217;istruttoria confluita nella determinazione impugnata del 25 agosto 2017.<br /> 13.14. Di qui, la fondatezza dei motivi di appello che hanno prospettato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa per carenza di istruttoria (che ha determinato l&#8217;insufficienza della motivazione) e, assorbite ulteriori censure, il conseguente accoglimento, nei sensi anzidetti, dei gravami cui segue, per l&#8217;effetto, in riforma delle sentenze impugnate, l&#8217;accoglimento dei ricorsi proposti in primo grado e l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia BAT n. 1016 del 25 agosto 2017.<br /> 14. Il Collegio, peraltro, ritiene opportuno precisare che la presente sentenza di annullamento non attribuisce ai Comuni appellanti il &#8220;bene della vita&#8221; cui essi aspirano, vale a dire che non accerta come dovuto il diniego ad assentire il progetto presentato dalla Bleu (oggi Dupont Energetica) per l&#8217;impianto in contrada Tufarelle, ma conforma l&#8217;attività  amministrativa, nel senso che l&#8217;azione amministrativa, nel procedere al nuovo esame del progetto, dovà  garantire una esaustiva istruttoria, consentendo il contraddittorio alle parti interessate sui punti nevralgici della vicenda, e concludersi con una adeguata motivazione, fermo restando il potere discrezionale in ordine all&#8217;esito del procedimento.<br /> 15. Le spese del doppio grado dei due giudizi riuniti sono liquidati complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge, e sono poste a carico, in parti uguali (ciascuna parte per euro 5.000,00), della Bleu s.r.l., della Provincia BAT e dell&#8217;ARPA Puglia, ed a favore in parti uguali (ciascuna parte per euro 7.500,00) del Comune di Canosa di Puglia e del Comune di Minervino Murge; le spese dei giudizi, invece, sono compensate nei confronti delle altre parti costituite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, previa riunione dei relativi giudizi, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, gli appelli in epigrafe (R.G. n. 8801 del 2018 ed R.G. n. 9901 del 2018) e, per l&#8217;effetto, in riforma delle sentenze impugnate, accoglie i ricorsi proposti in primo grado ed annulla la determinazione dirigenziale della Provincia BAT n. 1016 del 25 agosto 2017.<br /> Liquida le spese dei due gradi dei giudizi riuniti come da motivazione<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n.137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Giovagnoli, Presidente<br /> Luca Lamberti, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Roberto Caponigro</strong>   <strong>Roberto Giovagnoli</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1191/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1191</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim IMPRESA INDIVIDUALE AMSICORA MICHELANGELO in Proprio e quale Mandataria ATI con DUE EFFE COSTRUZIONI SRL (avv.ti A. Rossi e L. G. Marassi) c/ COMUNE DI OROTELLI (avv. M. Mereu) e nei confronti di FELCO COSTRUZIONI GENERALI Srl (avv.ti M. Baldi e F. Montaldo) sul</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1191/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim<br /> IMPRESA INDIVIDUALE AMSICORA MICHELANGELO in Proprio e quale Mandataria ATI con DUE EFFE COSTRUZIONI SRL (avv.ti A. Rossi e L. G. Marassi) c/ COMUNE DI OROTELLI (avv. M. Mereu) e nei confronti di FELCO COSTRUZIONI GENERALI Srl (avv.ti M. Baldi e F. Montaldo)</span></p>
<hr />
<p>sul criterio per stabilire la sufficienza della motivazione nell&#8217;assegnazione di punteggi in gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte &#8211; Punteggi – Motivazione ulteriore – Quando occorre – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la questione della necessità o meno della motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico è strettamente connessa all’esistenza o meno di parametri dettagliati di riferimento; pertanto, ai fini di tale indagine occorre procedere all’esame dello specifico contesto, mediante la verifica delle peculiari situazioni proprie di ogni gara, senza operare alcuna generalizzazione di principi (il Collegio ha ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, la valutazione di una pluralità di aspetti, predefiniti con chiarezza dalla lex specialis, la maturazione del giudizio in sede collegiale e l’attribuzione dei coefficienti, fossero idonei a configurare un quadro di coerenza e di sufficienza nel giudizio e nel punteggio attribuito dalla Commissione, immune da censure per difetto di motivazione, tenuto anche conto che, sempre secondo il Collegio, la ricorrente non aveva fornito elementi idonei, da un lato, ad evidenziare eventuali macroscopiche distorsioni valutative, dall’altro, a contestare la formulazione del giudizio (decisivo) di “insufficienza” della proposta tecnica da essa fornita)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 379 del 2012, proposto da:<br />
IMPRESA INDIVIDUALE AMSICORA MICHELANGELO in Proprio e quale Mandataria ATI con DUE EFFE COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Antonello Rossi e Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso presso il loro studio in Cagliari, via Andrea Galassi N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
COMUNE DI OROTELLI, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Mereu, con domicilio eletto presso avv. Massimo Massa in Cagliari, piazza del Carmine N.22; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
FELCO COSTRUZIONI GENERALI Srl, aggiudicataria e anche ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matteo Baldi, con domicilio eletto presso avv. Fabrizio Montaldo in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N.1;	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; della nota prot. 1794 del 10.5.2012 , emessa dal Comune di Orotelli, con la quale ha comunicato alla ricorrente l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto, in favore della controinteressata, per i lavori di “realizzazione di interventi di recupero del pat<br />
&#8211; delle determinazioni n. 152 del 10.5.2012 (aggiudicazione definitiva) e n. 143 dell&#8217;8.5.2012 (approvazione verbali e aggiudicazione provvisoria alla controinteressata);<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara nn.1 e 2 del 27.3.2012 e n.3 del 23.4.2012, in particolare nella parte in cui escludono la ricorrente per aver conseguito un punteggio, per offerta tecnica, inferiore alla soglia minima (solo 28 punti, rispetto ai 35 fissati come req<br />
-ove occorra del bando di gara del 7/2/2012 , del disciplinare di gara, dell&#8217;elenco prezzi del progetto esecutivo nonché l&#8217;analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo redatti dalla stazione appaltante;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto che degli stessi sia presupposto, prodromico, consequenziale o, comunque, connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Orotelli;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Felco Costruzioni Generali Srl, <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avvocati Rossi e Mereu;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente ha partecipato alla gara (procedura negoziata) indetta dal comune di Orotelli per la realizzazione dei lavori “di interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente inutilizzato, al fine di realizzare alloggi per la locazione a canone moderato&#8221;, con una base d&#8217;asta prevista in € 955.000, soggetti a ribasso (più 15.000 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza).<br />	<br />
La ricorrente è stata, in corso di procedura, esclusa dalla stazione appaltante per non aver raggiunto, nella proposta tecnica, la soglia minima qualitativa di 35 punti (su 70), come stabilita dal disciplinare (punto B e punto 6 C).<br />	<br />
Il punteggio complessivamente attribuibile era di 100, così suddiviso:<br />	<br />
-70 punti per l&#8217;offerta tecnica;<br />	<br />
-20 punti per l&#8217;offerta economica;<br />	<br />
-10 punti per la riduzione del tempo utile di esecuzione lavori.<br />	<br />
Il bando fissava, all&#8217;articolo 4, i <criteri> di valutazione dell&#8217;offerta tecnica, individuandoli in 4 parametri:<br />	<br />
1)sostenibilità edilizia (max 25 punti);<br />	<br />
2)capacità prestazionale (max 25 punti);<br />	<br />
3)qualità morfologica (max 15 punti);<br />	<br />
4)servizi aggiuntivi (max 5 punti),<br />	<br />
definendo, per ciascuno di essi, gli elementi specificamente valutabili.<br />	<br />
L’aggiudicazione avveniva in favore dell’altra partecipante, odierna controinteressata.<br />	<br />
Con ricorso consegnato per la notifica il 25.5.2012 e depositato il 6/6 la ricorrente esclusa ha impugnato tutti gli atti di gara, formulando le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della costituzione e degli articoli 2 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006 &#8211; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta – “mancata motivazione dei punteggi” attribuiti per l&#8217;offerta tecnica &#8211; insufficienza della griglia dei 4 criteri individuati dalla Lex specialis per la valutazione del progetto – mancata motivazione del punteggio assegnato dalla Commisione;<br />	<br />
2) individuazione di un “prezzo base”, indicato dal bando, ritenuto incongruo, erroneo ed insufficiente &#8211; inadeguatezza del corrispettivo- impossibilità di formulare concrete proposte migliorative &#8211; l&#8217;elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante si discosta dall&#8217;ultimo prezziario regionale (anno 2009) dei lavori pubblici della Regione Sardegna &#8211; numerose “voci lavori” sono state indicate e quantificate in elenco prezzi con palese contrasto con i prezzi regionali (con ribassi anche del 70%) – con l’ l&#8217;applicazione del prezziario regionale la base d&#8217;appalto aumenterebbe di € 153.479, come da quadro comparativo depositato in giudizio sub n. 17;<br />	<br />
3) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della costituzione e degli articoli 2, 83, 86 comma 3, 87, e 89 del decreto legislativo 163/2006 &#8211; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta &#8211; mancato avvio della fase di controllo sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta presentata dal aggiudicataria &#8211; il sospetto lo dell&#8217;anomalia avrebbe dovuto emergere dall&#8217;avvenuta presentazione di un&#8217;offerta tecnica con soluzioni migliorative di gran lunga inferiore ai prezzi di mercato.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il comune, sostenendo, con ampie memorie, la piena legittimità dell’operato della Commissione, fornendo anche dati ed elementi tecnici in relazione ai prezziari utilizzati.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio del 20.6.2012 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 196 con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Ritenuto insussistente il fumus, tenuto conto che i criteri, per la valutazione dell’offerta tecnica sono stati ben esplicati nel Disciplinare di gara (punto B, pag. 5);<br />	<br />
considerato che l’aggiudicataria ha potuto offrire un ribasso del 2% sui prezzi posti a base di gara;<br />	<br />
ritenuto che la differenza di punteggio fra le 2 partecipanti si concentra soprattutto in relazione alla seconda e terza voce (“capacità prestazionale” e “qualità morfologica”), dove le differenze raggiungono quasi 20 punti;<br />	<br />
ritenuto che il mancato raggiungimento della soglia minima di 35 per l’offerta tecnica (dove la ricorrente ha ottenuto 28) non poteva comunque essere condizionata dalla quarta voce (“servizi aggiuntivi”, per la quale la ricorrente ha ottenuto solo 1,67 punti, a fronte dei 5 disponibili);<br />	<br />
rilevato che la valutazione compiuta dai 3 commissari per la seconda e terza voce, per l’offerta/proposta della ricorrente è sostanzialmente omogenea (cfr. prospetto di pag. 2 del verbale n. 2 del 27.3.2012);<br />	<br />
ritenuto che il mancato raggiungimento della soglia minima (per l’offerta tecnica) prescinde dall’elemento economico”.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3188 della V sezione del 1/8/2012 ha accolto l&#8217;appello cautelare dell&#8217;impresa ricorrente ai soli fini della fissazione della causa nel merito.<br />	<br />
L’aggiudicataria nel frattempo notificava il 22.6.2012 ricorso incidentale (depositato il 27/6), sollevando le seguenti censure:<br />	<br />
A)violazione di legge (articolo 63 del d.p.r. 207 del 2010 ex articolo 4 del d.p.r. n. 34/2000; articoli 40, comma 3, lettera a), 46 comma 1 bis,49, comma 10, 118 del decreto legislativo 163/2006) &#8211; eccesso di potere per carenza di istruttoria; falso presupposto; disparità di trattamento;<br />	<br />
B) violazione di legge: art. 49 del decreto legislativo 163/2006; srt. 2 comma 4 163/2006 in combinato disposto con gli articoli 1346 e 1418 del codice civile; articolo 88 del d.p.r. 207/2010 &#8211; eccesso di potere: carenza di istruttoria, violazione della par condicio.<br />	<br />
La difesa della controinteressata ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità per carenza di interesse ed ha comunque chiesto il rigetto del ricorso principale.<br />	<br />
La difesa della ricorrente a controdedotto, con memoria, le contestazioni formulate con ricorso incidentale.<br />	<br />
All’udienza del 14 novembre 2012 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>RICORSO PRINCIPALE<br />	<br />
Si può prescindere dall’esaminare le questioni di rito eccepite da controparte essendo infondate le 3 censure formulate con il ricorso principale.<br />	<br />
I) CRITERI PER L&#8217;ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: i 4 criteri per la valutazione dei progetti sono stati individuati nel Disciplinare di gara, con suddivisione dei 70 punti disponibili in quattro categorie:<br />	<br />
1)sostenibilità edilizia (max 25 punti);<br />	<br />
2)capacità prestazionale (max 25 punti);<br />	<br />
3)qualità morfologica (max 15 punti);<br />	<br />
4)servizi aggiuntivi (max 5 punti).<br />	<br />
I criteri, per la valutazione dell’offerta tecnica sono stati esplicati nel Disciplinare di gara (punto B, pag. 5), e sulla base di questi la Commissione, composta da tre membri, ha compiuto la propria valutazione tecnica, assegnando -per ciascuna voce- il punteggio ritenuto appropriato e congruo.<br />	<br />
Ciascun membro della commissione ha esercitato in autonomia il proprio giudizio, attribuendo per ogni criterio il correlato punteggio (nell’ambito del ventaglio fra 0 e 1 –coefficiente-). Successivamente è stata calcolata la media, con assegnazione del punteggio finale spettante.<br />	<br />
La ricorrente ha conseguito punti: 28 (14,67 + 7,92 + 3,75 + 1,67);<br />	<br />
La controinteressata aggiudicataria ha conseguito punti: 48 (15,33 + 17,08 + 12,25 + 3,33).<br />	<br />
La differenza di punteggio (20 punti) fra le due proposte tecniche presentate dalle 2 partecipanti si concentra soprattutto in riferimento alla 2^ e 3^ voce dei criteri individuati dal bando.<br />	<br />
Sono infatti lee voci “capacità prestazionale” e “qualità morfologica” quelle che hanno pesato maggiormente nel divario di valutazione (criteri per i quali erano, rispettivamente, disponibili 25 e 15 punti).<br />	<br />
Il prospetto di pag. 2 del verbale n. 2 del 27.3.2012 evidenzia come la valutazione compiuta dai 3 commissari del progetto della ricorrente per la seconda e terza voce sia stata sostanzialmente <omogenea> : <br />	<br />
0,30 0,30 0,35 (con una media di 0,32) per la “capacità prestazionale”; <br />	<br />
0,25 0,25 0,25 (con una media di 0,25) per la “qualità morfologica”, <br />	<br />
con l&#8217;attribuzione di punti 7,92 per la seconda voce, e di 3,75 per la terza voce, in favore della ricorrente.<br />	<br />
L&#8217;aggiudicataria otteneva invece i punteggi di 17,08 per la seconda voce (0,50-0,85-0,70, con una media attribuita di 0,68) e di 12,25 per la terza voce (0,65-0,90-0,90 con una media attribuita di 0,82).<br />	<br />
In sintesi si riscontra, per queste voci, sostanziale omogeneità della valutazione del progetto della ricorrente.<br />	<br />
Mentre una certa differenziazione si rileva nel giudizio espresso in favore dell’ aggiudicataria (0,65 0,90 0,90; 0,50-0,85-0,70).<br />	<br />
In base a tali valutazioni (coefficienti) sono stati attribuiti:<br />	<br />
per la “qualità morfologica”: 3,75 alla ricorrente e 12,25 alla controinteressata;<br />	<br />
per la “capacità prestazionale”: 7,92 alla ricorrente e 17,08 alla controinteressata<br />	<br />
La valutazione compiuta dalla commissione (per queste due voci) evidenzia una consistente differenza (fra le due proposte tecniche) di 17,66 punti.<br />	<br />
Invece per le altre due voci, la prima è la quarta, le diversità sono minime (15,33 contro 14,67 e 3,33 contro 1,67).<br />	<br />
Il mancato raggiungimento della soglia minima di 35 per l’offerta tecnica da parte della ricorrente (avendo il suo progetto ottenuto solo 28 punti) deriva dunque principalmente dal giudizio/valutazione fornito dai componenti della commissione in relazione ai due criteri prescritti dal bando &#8220;capacità prestazionale&#8221; e &#8220;qualità morfologica&#8221;.<br />	<br />
Come è noto la Commissione non può individuare “nuovi e ulteriori sottocriteri” rispetto a quelli predisposti dalla stazione appaltante, posto che tutti partecipanti debbono essere nella condizione di poter conoscere preventivamente i parametri in base ai quali il giudizio tecnico verrà espresso.<br />	<br />
Tant&#8217;è vero che il legislatore ha dovuto espungere dall&#8217;ordinamento la disposizione che consentiva la definizione di criteri da parte della Commissione.<br />	<br />
Infatti la disposizione che consentiva alla commissione giudicatrice di “fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando” è stata espressamente soppressa dal correttivo del 2008 (lettera u) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, proprio per evitare sostanziali modifiche nei pesi “precostituiti”.<br />	<br />
L&#8217;art. 83 comma 4 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, là dove prevede che sia il bando di gara ad attribuire ad ogni criterio o sub-criterio di valutazione dell&#8217;offerta uno specifico peso o punteggio, è rivolto ad eliminare ogni spazio di apprezzamento arbitrario da parte della Commissione, la quale, in assenza della predeterminazione dei parametri e del loro peso, potrebbe ritenere preponderante un aspetto tecnico rispetto ad un altro (sia con la fissazione ex novo di sub-criteri non previsti dal bando sia con l&#8217;attribuzione di un peso piuttosto che un altro ai sub-criteri predeterminati con omissione della relativa ponderazione), sostituendosi all&#8217;Amministrazione nella scelta del peso da attribuirsi ai precostituiti parametri di valutazione (cfr. C.S. Sez. III n. 1428 del 14 marzo 2012 ).<br />	<br />
La diversa problematica della “motivazione del punteggio” è oggetto di dibattito da parte della giurisprudenza, che nei casi di ampia forbice nelle categorie di punteggio richiede, in taluni casi, uno sforzo motivazionale per esternare le ragioni della premialità tra le varie proposte esaminate.<br />	<br />
Tra le recenti a favore della tesi del ricorrente (necessità di una motivazione oltre al punteggio numerico) si rinviene la decisione del C.S. Sez. VI n. 1332 dell’ 8 marzo 2012.<br />	<br />
Ma la tematica è strettamente connessa all’esistenza o meno di parametri dettagliati di riferimento.<br />	<br />
Non può dunque sostenersi la generalizzazione di principi, ma occorre procedere l’esame dello specifico contesto con verifica delle peculiari situazioni proprie di ogni gara.<br />	<br />
Nel caso di specie il Collegio le due proposte sono state valutate in modo estremamente differenziato (specie per le due voci/categorie sopra menzionate).<br />	<br />
E tutti gli “elementi” che sarebbero stati presi in considerazione nell’ambito delle diverse categorie sono state ben esplicati dal Disciplinare (a pag. 5) punto B, con la descrizione dei profili di rilievo e degli aspetti meritevoli di particolare considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.<br />	<br />
La Commissione, in questo specifico contesto, non aveva l’onere di aggiungere elementi motivazionali al giudizio numerico espresso (dai 3 Commissari, con coefficienti da 0 a 1).<br />	<br />
L’attribuzione di un punteggio (28) decisamente inferiore alla soglia numerica minima (di 35) , fornito con un giudizio sostanzialmente omogeneo, implicava un giudizio decisamente scarso, soprattutto per 2 delle 4 voci rilevanti e prese in considerazione.<br />	<br />
La valutazione delle caratteristiche progettuali e della funzionalità delle strutture costituisce l’essenza del giudizio che i commissari debbono esprimere (allo stesso modo come si esprime la commissione di concorso nella valutazione delle prove dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati).<br />	<br />
Il punteggio numerico, nell’uno come nell’altro caso, implica in sintesi il giudizio di meritevolezza (o meno) a cui la Commissione perviene in ordine alle proposte compiute, nei singoli aspetti.<br />	<br />
Il giudizio (collegiale) è:<br />	<br />
&#8211; espressione di professionalità distinte (nel caso in esame 2 ingegneri e 1 architetto) <br />	<br />
-esprime valutazioni tecniche coinvolgenti una pluralità di aspetti , indicati in bando;<br />	<br />
-raccoglie la volontà espressa da un organo collegiale, a seguito di un’analisi parametrata a criteri ben definiti.<br />	<br />
Il bando ha individuato 4 tipologie di criteri , aventi pesi differenziati, nell’ambito dei quali avrebbero assunto “peso” una serie di elementi peculiari della progettazione/lavori (senza definire “ulteriori sub-criteri” di puntaggio) <br />	<br />
Il Comma 5° dell’art. 83 del Codice contratti stabilisce che :<br />	<br />
“Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa”.<br />	<br />
Nel caso di specie è stato previsto dal bando il “metodo aggregativo-compensatore” (cfr. disciplinare punto 6 lett. “A” e “C”, pagg. 8 e 9), mediante l’applicazione della formula riportata nel disciplinare di gara, dove i coefficienti sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa con il metodo della “media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”, in quanto il numero delle offerte ricevute era inferiore a tre (altrimenti sarebbe stato necessario il “confronto a coppie”).<br />	<br />
In sede regolamentare (DPR 207/2010, allegato I, specifico per la progettazione) è stato disciplinato dettagliatamente il metodo aggregativo-compensatore, precisando che: <br />	<br />
-“Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del «confronto a coppie», nel caso le offerte da valutare siano inferiori a 3, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4” (così ultimo periodo del<br />
-ed il punto 4 prevede proprio “la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”.<br />	<br />
Ed il concetto di “discrezionalità” nell’ambito della valutazione di una progettazione/esecuzione lavori, da parte di ingegneri ed architetti, implica lo sviluppo di una analisi tecnica complessiva, correlata agli elementi di natura “qualitativa” indicati nel bando.<br />	<br />
E ciò senza la possibilità (per la Commissione) di individuare ulteriori “sub-criteri”.<br />	<br />
In sostanza i parametri di riferimento valutati (che costituiscono la base di riferimento del punteggio attribuito, e quindi la sua motivazione) sono stati:<br />	<br />
*incremento del risparmio energetico, solare attivo e passivo, compatibilità ambientale, componenti edilizi, salubrità degli ambienti interni (per il concetto di “sostenibilità edilizia”);<br />	<br />
*incremento estetico, durabilità e manutenzione post realizzazione – incremento funzionalità dell’opera, quali livello accessibilità e sicurezza con riferimento ad anziani e disabili anche con ricorso alla domotica (per la “capacità prestazionale”);<br />	<br />
* salvaguardia e valorizzazione del contesto, nel rispetto della preesistente tipologia edilizia, attraverso l’uso di materiali locali e di tecniche costruttive tradizionali – raggiungimento di livelli qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale, percettivo e di confort abitativo (per la categoria “qualità morfologica”);<br />	<br />
*servizi post realizzazione dell’opera, quali servizi tecnico-progettuali aggiuntivi, manutenzione ordinaria e/o straordinaria e relativi costi, tempi di intervento, durata del servizio, garanzie a favore dell’Amministrazione (per l’ultima voce “servizi aggiuntivi”).<br />	<br />
La valutazione di una pluralità di aspetti, predefiniti con chiarezza, la maturazione del giudizio in sede collegiale, l’attribuzione dei coefficienti, configura un quadro di coerenza e di sufficienza nel giudizio e nel punteggio attribuito dalla Commissione.<br />	<br />
Né del resto sono stati forniti elementi ulteriori , in sede di ricorso, per evidenziare eventuali macroscopiche distorsioni valutative e contestare la formulazione del giudizio (decisivo) di “insufficienza” della proposta tecnica fornita dalla ricorrente. Essendosi il ricorso, sotto tale profilo, limitato a contestare l’assenza di motivazione del punteggio attribuito dalla Commissione.<br />	<br />
Ma come affermato da Consiglio di tato, Sez. V, sent. n. 4502 del 13-07-2010 “in materia di appalti pubblici la prescrizione contenuta nell&#8217;art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 non è altro che la codificazione del principio cardine delle procedure concorsuali secondo cui (nelle gare d&#8217;appalto da aggiudicarsi mediante il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa) con riguardo alla ponderazione degli elementi di valutazione individuati dall&#8217;Amministrazione aggiudicatrice nel disciplinare di gara, le decisioni adottate dalla commissione di gara sono illegittime se modificano i criteri definiti nel capitolato d&#8217;oneri o nel bando di gara, ovvero se contengono elementi che, se fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la loro preparazione”.<br />	<br />
In conclusione la ricorrente è stata legittimamente esclusa in quanto il mancato raggiungimento della soglia minima (per l’offerta tecnica) di 35 non le ha consentito di procedere nella gara (con la valutazione dell’offerta economica).<br />	<br />
II) AMMONTARE DELL’IMPORTO BASE DI GARA.<br />	<br />
Che la base di gara fosse “incongrua” è smentito dal fatto stesso che invece l’aggiudicataria ha potuto offrire un ribasso del 2% sui prezzi e ha anche potuto proporre talune soluzioni migliorative (meritando per questo un punteggio di 3,33). Anche la ricorrente ha proposto, in sede di gara, limitate migliorie, con l’assegnazione di un punteggio di 1,67 punti.<br />	<br />
In materia di “Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi” l’art. 89 del codice contratti 163/2006 stabilisce che:<br />	<br />
“Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l’offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti TENGONO CONTO DEL MIGLIOR PREZZO DI MERCATO, ove rilevabile.<br />	<br />
. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché LISTINI E PREZZIARI DI BENI, LAVORI, SERVIZI, NORMALMENTE IN USO NEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. <br />	<br />
Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).”<br />	<br />
Come evidenziato dalla difesa del Comune l’Amministrazione appaltante ha tenuto conto dei dati ricavati dal mercato edile della Provincia di Nuoro.<br />	<br />
In ogni caso l’evidenziata discrasia con il prezziario regionale è stata riferita ad alcuni “prezzi” (13) che rappresentano una minima parte delle oltre 500 voci poste a base d’asta e che hanno una incidenza assolutamente marginale (per meno del 5%) rispetto alle lavorazioni complessive (cfr. tabella elaborata a pag 15 della prima memoria della difesa comunale depositata il 15.6.2012 per il cautelare).<br />	<br />
L’utilizzo del prezziario regionale non era dunque obbligatorio.<br />	<br />
III) INDAGINE ANOMALIA DELL&#8217;OFFERTA DEL AGGIUDICATARIA<br />	<br />
E’ incontestato che non sussistesse la necessità di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta (ex art. 86 2° comma) necessaria solo quando “sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.<br />	<br />
Per quanto concerne la facoltà contemplata al successivo comma 3° “In ogni caso le stazioni appaltanti POSSONO valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, APPAIA ANORMALMENTE BASSA”, l’Amministrazione non ha ritenuto sussistenti gli elementi per analizzare la congruità di una offerta formulata con un ribasso del 2% e con la proposta di limitati servizi aggiuntivi (punti 3,33 su 5).<br />	<br />
Dal rigetto del ricorso principale consegue l&#8217;improcedibilità del ricorso incidentale.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore del Comune e di euro 2.500 in favore dell’aggiudicataria.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1191/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.1191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-6-2012-n-1191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-6-2012-n-1191/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-6-2012-n-1191/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.1191</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla revoca di un&#8217;aggiudicazione allorché il contratto non sia stato ancora stipulato, ma la fornitura sia iniziata per motivi di urgenza 1. Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Contratto non stipulato ma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-6-2012-n-1191/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-6-2012-n-1191/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.1191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla revoca di un&#8217;aggiudicazione allorché il contratto non sia stato ancora stipulato, ma la fornitura sia iniziata per motivi di urgenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Contratto non stipulato ma fornitura iniziata per ragioni d’urgenza – Provvedimento di autotutela – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Aggiudicazione della gara – Revoca – Legittimità – Effetti – Comportamento della p.a. – Valutazione – Non è preclusa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il contratto d’appalto non sia stato stipulato, ma la fornitura sia iniziata per ragioni d’urgenza, su ordine della stazione appaltante, il gravato provvedimento di autotutela interviene quando non si è ancora esaurita la fase pubblicistica di selezione del contraente, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oggi riconducibile all’art. 133 comma 1 lett. e), c.p.a.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di appalti pubblici, la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento della p.a., con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo), nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla selezione del contraente, né l’espressa previsione nell’art. 21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n.241, dell’obbligo di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 908 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p>Azienda Agricola Cozzarelli s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Blanco, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Ciccolella in Bari, via Abate Gimma, 170;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione dirigenziale n. 590 del 31 marzo 2008, con cui il Comune di Barletta ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’Azienda Agricola Cozzarelli s.r.l. dell’appalto per la fornitura di cibo secco per cani ricoverati presso il rifugio comunale, disposta con determinazione dirigenziale n. 10 del 9.1.2008, e dell’intera procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 1761 del 19 settembre 2007;<br />	<br />
&#8211; del nuovo bando di gara per la fornitura di cibo secco per cani, pubblicato in data 22 aprile 2008;<br />	<br />
&#8211; del nuovo bando di gara pubblicato in data 14 maggio 2008, per l’affidamento del servizio di sanificazione, con somministrazione quotidiana di cibo, del rifugio comunale per cani e del canile sanitario;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 1297 in data 8 luglio 2008, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Lorusso Tommaso dell’appalto per la fornitura di cibo secco per cani ricoverati presso il rifugio comunale;<br />	<br />
&#8211; dell’avviso pubblicato in data 10 luglio 2008, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di trasferimento e ricovero di 96 unità canine in esubero;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara pubblicato in data 12 settembre 2008, avente ad oggetto l’affidamento biennale del servizio di sanificazione, con somministrazione quotidiana di cibo, del rifugio comunale per cani e del canile sanitario;<br />	<br />
&#8211; e per la condanna del Comune di Barletta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a seguito dell’adozione dei provvedimenti sopra descritti, ovvero alla corresponsione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Ciccolella, per delega di Giorgio Blanco, e Domenico Cuocci Martorano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando di gara del 19 settembre 2007, il Comune di Barletta ha indetto una procedura aperta per l’affidamento biennale della fornitura di cibo secco destinato ai cani ricoverati nel rifugio comunale, di importo presunto pari ad euro 108.512,79, da aggiudicarsi al prezzo più basso.<br />	<br />
Unica concorrente ammessa, la ricorrente Azienda Agricola Cozzarelli s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria definitiva con provvedimento del 9 gennaio 2008, avendo offerto un corrispettivo di euro 0,96 per ogni Kg di mangime.<br />	<br />
Su ordine del Comune, la fornitura ha avuto inizio in data 19 gennaio 2008, prima della stipula del contratto.<br />	<br />
In seguito, con lettera del 29 febbraio 2008, il Comune ha informato la società di aver avviato il procedimento per la revoca dell’aggiudicazione, vista l’impossibilità di stipulare il contratto.<br />	<br />
Con determinazione dirigenziale n. 590 del 31 marzo 2008 (impugnata), il Comune ha disposto la revoca dell’affidamento, sulla base di una duplice motivazione:<br />	<br />
a) la società aggiudicataria avrebbe preteso di modificare unilateralmente la cadenza temporale della fornitura, in violazione degli obblighi previsti dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto;<br />	<br />
b) il prezzo unitario offerto dalla società aggiudicataria sarebbe eccessivamente oneroso e non consentirebbe di far fronte alla fornitura per l’intero biennio, visto il numero di cani ospitati nel rifugio.<br />	<br />
Il Comune ha poi indetto due distinte procedure di evidenza pubblica, con bandi del 22 aprile 2008 e del 14 maggio 2008, rispettivamente per l’appalto di fornitura di cibo secco per cani e per l’appalto del servizio di sanificazione, con somministrazione quotidiana di cibo, del rifugio comunale per cani e del canile sanitario, ridefinendo per entrambe una base d’asta compatibile con le disponibilità finanziarie nel biennio.<br />	<br />
Avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione ed i due susseguenti bandi di gara l’Azienda Agricola Cozzarelli s.r.l. deduce, con il ricorso originario, motivi così riassumibili:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione: il Comune non avrebbe enunciato, nella comunicazione di avvio del procedimento del 29 febbraio 2008, tutti gli elementi presi in considerazione ai fini della revoca e, in ogni caso, non avrebbe motivato in ordine alle osservazioni trasmesse dalla stessa ricorrente;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, violazione dell’affidamento ed eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, motivazione erronea ed ingiustizia manifesta: a seguito della revoca, il Comune avrebbe illegittimamente pattuito con altra ditta (già esclusa dalla precedente gara) la fornitura di cibo ad un prezzo inferiore e, in ogni caso, avrebbe addotto ragioni erronee per giustificare la revoca, sia con riguardo all’asserito inadempimento che con riguardo all’eccessiva onerosità del prezzo unitario di euro 0,96 per ogni Kg di mangime, senza peraltro alcuna motivazione circa l’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione in autotutela della procedura di gara regolarmente esperita;<br />	<br />
3) illegittimità in via derivata dei bandi di gara del 22 aprile 2008 e del 14 maggio 2008, per i motivi dedotti avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.<br />	<br />
La ricorrente chiede inoltre la condanna del Comune di Barletta al risarcimento del danno ovvero al pagamento del giusto indennizzo, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, l’Azienda Agricola Cozzarelli s.r.l. ha poi impugnato la determinazione dirigenziale n. 1297 in data 8 luglio 2008 (avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Lorusso Tommaso dell’appalto per la fornitura di cibo secco per cani ricoverati presso il rifugio comunale), l’avviso pubblico del 10 luglio 2008 (per l’affidamento del servizio di trasferimento e ricovero di 96 unità canine in esubero) ed il nuovo bando di gara del 12 settembre 2008 (avente ad oggetto l’affidamento biennale del servizio di sanificazione, con somministrazione quotidiana di cibo, del rifugio comunale per cani e del canile sanitario).<br />	<br />
Deduce censure così riassumibili:<br />	<br />
4) illegittimità in via derivata dell’aggiudicazione alla ditta Lorusso Tommaso, per i motivi spesi avverso il bando di gara del 22 aprile 2008;<br />	<br />
5) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta: la gara per il trasferimento di 96 cani in esubero sarebbe stata indetta al solo fine di penalizzare la società ricorrente e favorire la nuova aggiudicataria della fornitura di cibo secco per il canile municipale, con evidente sviamento.<br />	<br />
Il Comune di Barletta ha svolto difese anche in relazione ai motivi aggiunti, dei quali ha chiesto il rigetto.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 559 in data 1 ottobre 2008.<br />	<br />
Con ulteriori motivi aggiunti, la società ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-rifiuto del Comune di Barletta sulla richiesta inoltrata il 29 aprile 2009 ed avente ad oggetto la liquidazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in conseguenza del provvedimento di revoca n. 590 del 31 marzo 2008.<br />	<br />
La domanda è stata dichiarata inammissibile, con sentenza parziale di questa Sezione n. 2993 del 2 dicembre 2009.<br />	<br />
Infine, alla pubblica udienza del 18 aprile 2012 la causa è passata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il provvedimento impugnato in via principale, la determinazione dirigenziale n. 590 del 31 marzo 2008, il Comune di Barletta ha disposto la revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente per un duplice motivo:<br />	<br />
a) la società avrebbe preteso di mutare la cadenza temporale della fornitura, in violazione di quanto stabilito dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto;<br />	<br />
b) il prezzo offerto dalla società sarebbe eccessivamente oneroso e non consentirebbe la copertura finanziaria dell’appalto per l’intero biennio.<br />	<br />
1.1. In relazione al primo profilo, trattandosi di asserita inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato di gara, e nonostante l’assenza di eccezioni sul punto da parte della difesa comunale, potrebbe ipotizzarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (che, come è noto, non è competente a conoscere delle vicende esecutive del contratto d’appalto, rientranti nella cognizione del giudice ordinario). <br />	<br />
In contrario, tuttavia, va rilevato che nella concreta fattispecie il contratto d’appalto non era stato ancora stipulato e la fornitura era iniziata per ragioni d’urgenza, su ordine del Comune di Barletta, sicché può affermarsi che il gravato provvedimento di autotutela è intervenuto quando non si era ancora esaurita la fase pubblicistica di selezione del contraente, rispetto alla quale è pacifica la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oggi riconducibile all’art. 133, primo comma – lett. e), cod. proc. amm. (in questi termini, su situazione identica: Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2009 n. 4885).<br />	<br />
Inoltre, giova ricordare il principio secondo il quale, nell’ipotesi di cause connesse rientranti in giurisdizioni diverse, pur non potendo applicarsi la disciplina dettata dal codice di procedura civile sulla connessione, che non può incidere in via diretta sul riparto di giurisdizione, tuttavia i principi di economia processuale e di concentrazione della tutela impongono di ritenere che dell’intera causa debba decidere il giudice con maggiori competenze e poteri (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2010 n. 7975; Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2009 n. 14805).<br />	<br />
Nella controversia in esame, viene impugnata una lunga sequenza di provvedimenti aventi ad oggetto l’affidamento dell’appalto di fornitura di cibo per il canile comunale, per i quali sussiste pacificamente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />	<br />
Viene altresì impugnato, in via principale, un provvedimento di autotutela a motivazione promiscua (revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, risoluzione del rapporto per inadempimento anteriore alla stipula del contratto), nel quale la finalità di rimozione dell’intera procedura di gara risulta logicamente e funzionalmente prevalente.<br />	<br />
Viene, infine, chiesta la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, questione sulla quale è competente a pronunciarsi il giudice amministrativo (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6).<br />	<br />
Le ricordate esigenze di concentrazione ed economia processuale impongono, pertanto, di ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa su tutte le questioni qui dedotte. <br />	<br />
1.2. Passando al merito, è infondato il primo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente afferma che il Comune avrebbe sostanzialmente violato le garanzie partecipative poste dagli artt. 7-ss. della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Invero, il provvedimento di autotutela è stato preceduto da rituale comunicazione di avvio del procedimento del 29 febbraio 2008 (doc. 2 di parte ricorrente). Ed anche per il profilo dell’inadempienza contestata all’aggiudicataria, il Comune aveva preventivamente formalizzato i propri rilievi circa la cadenza delle consegne, con nota dirigenziale prot. 8527 in data 8 febbraio 2008 (doc. 8 di parte ricorrente).<br />	<br />
Né sussiste, come preteso dalla ricorrente, un onere di puntuale confutazione di tutte le osservazioni trasmesse in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento, essendo viceversa sufficiente, in via di principio, che il provvedimento sia corredato da una motivazione che renda percepibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione e la ragione del mancato recepimento delle deduzioni difensive dell’interessato (cfr. in questo senso, tra molte: Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2009 n. 5424). Condizione che può dirsi soddisfatta, nella fattispecie, da parte del Comune di Barletta, che ha ampiamente motivato la decisione di revoca dell’affidamento. <br />	<br />
1.3. E’ invece parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte relativa all’asserita violazione dell’art. 16 del capitolato speciale d’appalto da parte della società aggiudicataria.<br />	<br />
La documentazione prodotta in giudizio rivela che, in realtà, la richiesta di effettuare la fornitura con cadenza quindicinale, in deroga alla previsione del capitolato, era stata inizialmente formulata dalla stessa stazione appaltante con lettera del 14 gennaio 2008 (doc. 7 di parte ricorrente). <br />	<br />
In seguito, il Comune ha preso atto delle difficoltà derivanti dallo stoccaggio delle maggiori quantità di mangime ed ha invitato la società, con lettera in data 8 febbraio 2008 (doc. 8 di parte ricorrente), ad attenersi alla cadenza settimanale prevista dal capitolato.<br />	<br />
La società ha, a sua volta, puntualizzato le proprie esigenze per la migliore organizzazione delle consegne ed ha sollecitato la stipula del contratto, con lettera in data 11 febbraio 2008 (doc. 9 di parte ricorrente).<br />	<br />
Dunque, la corrispondenza intercorsa tra le parti rivela che nessuna condotta negligente è imputabile all’aggiudicataria, con riferimento alle modalità ed ai tempi di consegna della merce.<br />	<br />
Il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione risulta, sotto tale profilo, viziato da eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione e va perciò annullato.<br />	<br />
1.4. Resiste, viceversa, alle censure di parte ricorrente il secondo capo di motivazione della revoca, fondato sulla riconsiderazione del costo complessivo dell’appalto.<br />	<br />
Il Comune ha legittimamente preso atto dell’eccessiva onerosità della fornitura, al prezzo proposto dall’Azienda Agricola Cozzarelli s.r.l. (euro 0,96 al Kg), ed ha deliberato di revocare l’aggiudicazione al fine di indire nuove distinte procedure, la prima per l’appalto di fornitura di cibo secco per cani, la seconda per l’appalto del servizio di sanificazione e somministrazione quotidiana di cibo nel rifugio comunale per cani e nel canile sanitario, ridefinendo per entrambe una base d’asta compatibile con le disponibilità finanziarie nel biennio.<br />	<br />
Ne viene conferma dalla lettura del nuovo bando per la fornitura biennale di cibo secco, pubblicato il 22 aprile 2008, nel quale il corrispettivo a base di gara è sensibilmente inferiore (euro 0,61 al Kg) e non suscettibile di offerta al rialzo.<br />	<br />
Né rilevano, ai fini del giudizio sulla legittimità dell’atto di autotutela, le modalità con cui l’Amministrazione ha fatto fronte all’esigenza di proseguire la fornitura di mangime senza interruzioni, con affidamento diretto alla ditta Lorusso Tommaso. <br />	<br />
Le ragioni della revoca indicate dal Comune di Barletta restano perciò immuni dai denunciati profili di irragionevolezza e contraddittorietà, entro i quali deve arrestarsi il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che non può valicare il limite rappresentato dal merito delle scelte discrezionalmente assunte dalla stazione appaltante, alla quale compete il potere di revoca dell’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta riconsiderazione di situazioni preesistenti.<br />	<br />
Ed infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, non è precluso all’Amministrazione di provvedere, mediante atto adeguatamente motivato con il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d’ufficio ovvero all’annullamento dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004 n. 6931; Id., sez. V, 20 settembre 2001 n. 4973; TAR Puglia, Bari, sez. I, 16 febbraio 2008 n. 249). Detta potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa che, com’è noto, impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire.<br />	<br />
Discende da quanto detto che deve essere respinta, per tale profilo, la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 590 del 31 marzo 2008. <br />	<br />
1.5. E’ conseguentemente respinta la domanda di annullamento, per illegittimità derivata, dei bandi di gara del 22 aprile 2008 e del 14 maggio 2008.</p>
<p>2. I motivi aggiunti, con i quali l’Azienda Agricola Cozzarelli s.r.l. impugna la determinazione dirigenziale n. 1297 in data 8 luglio 2008 (aggiudicazione definitiva alla ditta Lorusso Tommaso dell’appalto per la fornitura di cibo secco per cani ricoverati presso il rifugio comunale), sono inammissibili per omessa notifica all’impresa aggiudicataria, controinteressata necessaria. <br />	<br />
Gli stessi sono invece infondati, per la parte riguardante l’avviso pubblico del 10 luglio 2008 (affidamento del servizio di trasferimento e ricovero di 96 unità canine in esubero) ed il bando di gara del 12 settembre 2008 (affidamento biennale del servizio di sanificazione, con somministrazione quotidiana di cibo, nel rifugio comunale per cani e nel canile sanitario).<br />	<br />
La ricorrente, infatti, non va oltre l’apodittica affermazione di sviamento a suo danno.<br />	<br />
La decisione del Comune di trasferire 96 cani in esubero non può rappresentare, in sé considerata, un mero atto di favore per la nuova aggiudicataria della fornitura di cibo secco per il canile municipale, in assenza di seri elementi probatori in tal senso.<br />	<br />
Gli atti con i quali l’Amministrazione ha riorganizzato la struttura ed i servizi connessi sono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesti sintomi di eccesso di potere, nella specie non ravvisabili.<br />	<br />
Discende, da quanto detto, che i motivi aggiunti devono essere in parte dichiarati inammissibili ed in parte respinti.</p>
<p>3. La domanda risarcitoria può essere accolta, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., sicuramente ravvisabile nella condotta tenuta dal Comune di Barletta.<br />	<br />
3.1. Costituisce ius receptum il principio secondo cui la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione, con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo), nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla selezione del contraente. <br />	<br />
L’espressa previsione nell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 dell’obbligo di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.<br />	<br />
Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale dell’ente il mancato annullamento giurisdizionale del provvedimento di revoca, purché sia provato che l’elusione delle aspettative della società ricorrente, seppure non intenzionale, è colposa e contraria ai canoni di correttezza e buona fede nella formazione del contratto. La responsabilità precontrattuale per la revoca della gara può infatti sempre ritenersi configurabile, quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, sicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di affidamento suscitato nell’impresa (in tal senso la più recente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; Id., sez. V, 30 novembre 2007 n. 6137; Id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947; Id. sez. V, 7 settembre 2009 n. 5245; Id., sez. VI, 12 luglio 2011 n. 4196; TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794; TAR Lazio, sez. II-quater, 2 aprile 2010 n. 5621; TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 settembre 2010 n. 3459; Id., sez. I, 12 gennaio 2011 n. 20; Id., sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1552).<br />	<br />
3.2. Nella fattispecie, il Comune di Barletta ha tenuto un contegno che risulta complessivamente contrario ai canoni della buona fede e correttezza, ingenerando nella società ricorrente un affidamento sul buon esito della procedura di gara, la cui violazione ha determinato un danno che è meritevole di adeguato ristoro.<br />	<br />
La determinazione di revoca è giunta, infatti, dopo che lo stesso Comune aveva ordinato l’avvio d’urgenza della fornitura, inducendo l’aggiudicataria ad affrontare spese per l’acquisto delle materie prime. <br />	<br />
Le motivazioni poste a base del ripensamento attengono, inoltre, ad aspetti di convenienza economica e di sostenibilità dei costi che erano verosimilmente già apprezzabili in precedenza, con l’ordinaria diligenza. Non si individuano, nella determinazione di revoca, avvenimenti nuovi ed imprevedibili che abbiano inciso sulla fattibilità economica della fornitura. <br />	<br />
Sussiste pertanto, sotto il profilo della colpevolezza, la responsabilità precontrattuale del Comune.<br />	<br />
3.3. Ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto (cfr., tra molte, Cons Stato, sez.. V, 10 novembre 2008 n. 5574; Id., sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179; TAR Puglia, Bari, sez. I, 16 febbraio 2008 n. 249; Id., sez. I, 14 settembre 2010 n. 3459; Id., sez. I, 12 gennaio 2011 n. 20). <br />	<br />
Le spese riconducibili all’appalto (cfr. la documentazione depositata da parte ricorrente il 25 settembre 2009) si riferiscono:<br />	<br />
&#8211; alla polizza fideiussoria rilasciata il 12 settembre 2007 dalla Unipol Assicurazioni il 9 ottobre 2007 per la partecipazione alla gara (per un costo di euro 75,00);<br />	<br />
&#8211; alla fideiussione rilasciata dalla Tirrenia s.p.a. a garanzia delle obbligazioni assunte con la ditta Badiali Petfood (per un costo di euro 800,00);<br />	<br />
&#8211; al pagamento del mangime ordinato al fornitore Badiali Petfood (con due assegni postali in data 29 gennaio 2010 e 31 marzo 2010, per un importo complessivo di euro 40.000,00).<br />	<br />
Di quest’ultima voce il Collegio ritiene di disporre una riduzione in via equitativa, dovendo presumersi che la società ricorrente (che afferma di essere titolare di numerosi contratti di analogo oggetto, in ambito nazionale) abbia potuto riutilizzare, almeno in parte, la merce acquistata per il canile municipale di Barletta.<br />	<br />
Il totale delle spese risarcibili è pertanto equitativamente rideterminato nella somma onnicomprensiva di euro 10.000,00.<br />	<br />
Viceversa, non risulta provato che la società ricorrente abbia rinunciato ad altri affidamenti analoghi, nel periodo in cui si è svolta la gara indetta dal Comune di Barletta.<br />	<br />
3.4. Sulla somma di euro 10.000,00 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1982 n. 894; Id., sez. III, 26 febbraio 2004 n. 3871). Il credito derivante da responsabilità extracontrattuale (cui è riconducibile la responsabilità precontrattuale, secondo la tesi preferibile) ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell’originario petitum della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del diritto. La rivalutazione va quindi calcolata dal 31 marzo 2008, data della revoca della procedura di gara, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione). <br />	<br />
Quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.<br />	<br />
A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dal 31 marzo 2008 alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie identica da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).</p>
<p>4. Non v’ è luogo a provvedere sulla domanda di liquidazione dell’indennizzo, avanzata dalla ricorrente in via subordinata. </p>
<p>5. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, nei sensi e per l’importo sopra specificato.<br />	<br />
Le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo alla soccombenza reciproca.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; accoglie in parte il ricorso originario e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 590 del 31 marzo 2008, limitatamente alla revoca per inadempimento contrattuale;<br />	<br />
&#8211; respinge, per i restanti profili, il ricorso originario;<br />	<br />
&#8211; in parte dichiara inammissibili ed in parte respinge i motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211; accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l’effetto, condanna il Comune di Barletta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione (da calcolarsi come in motivazione);<br />	<br />
&#8211; compensa le spese processuali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-6-2012-n-1191/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a></p>
<p>va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la revoca dalla carica di componente del consiglio di amministrazione di una fondazione comunitaria, se lo statuto della fondazione non prevede, fra le cause di decadenza ed esclusione, la revoca della originaria designazione. La sentenza sospesa aveva respinto il ricorso argomentando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la revoca dalla carica di componente del consiglio di amministrazione di una fondazione comunitaria, se lo statuto della fondazione non prevede, fra le cause di decadenza ed esclusione, la revoca della originaria designazione. La sentenza sospesa aveva respinto il ricorso argomentando dalla sufficienza del riferimento alla natura fiduciaria della nomina (atti a motivi liberi) ed escludendo la necessita&#8217; sia di allegazione delle specifiche ragioni sulla base delle quali sarebbe venuta meno la fiducia nei propri confronti sia di allegazione di concreti profili di inadempimento ai doveri nell’espletamento delle funzioni attribuite. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01191/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00232/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 232 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandro Bertoja</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Bassani, Mario Bassani, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino, in Roma, viale Parioli, 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Milano</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Cicigoi, Marialuisa Ferrari, Ercole Romano, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A; Provincia di Milano Presidente; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fondazione Comunitaria Ticino Olona</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 07481/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA DALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Bassani e Cicigoi;	</p>
<p>Considerato che l’art. 11.6 dello statuto regola la sostituzione dei membri in caso di anticipata cessazione;	</p>
<p>Considerato che il successivo art. 12 non prevede, fra le cause di decadenza ed esclusione la revoca della originaria designazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 232/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2006 n.1191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-1-2006-n-1191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-1-2006-n-1191/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2006 n.1191</a></p>
<p>Pres. Vitrone – Rel. Napoleoni – P.M. Patrone Valerian Budau (avv. Salerni, Trucco) c. Prefetto di Torino (n.c.), Questore di Torino (n.c.), Ministero dell’Interno (n.c.) regime dello straniero in caso di esito negativo della procedura di emersione del lavoro irregolare 1. Stranieri – Procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitrone – Rel. Napoleoni – P.M. Patrone<br /> Valerian Budau (avv. Salerni, Trucco) c. Prefetto di Torino (n.c.), Questore di Torino (n.c.), Ministero dell’Interno (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">regime dello straniero in caso di esito negativo della procedura di emersione del lavoro irregolare</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri – Procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera – Impugnazione – Legittimazione passiva – Questore – Non sussiste – Ministero dell’Interno – Ricorre.</p>
<p>2. Stranieri – Procedura di emersione del lavoro irregolare – Esito negativo – Conseguenze – Applicabilità – Regime ex art. 12, 2° co. reg. t.u.i.s. – Non ricorre.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il questore non è legittimato passivo rispetto all’impugnazione del provvedimento che conclude il procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera.</p>
<p>2. In caso di esito negativo della procedura di emersione del lavoro irregolare lo straniero torna nella pristina condizione di illegalità, senza che possa operare il regime dell’art. 12, 2° co. reg. t.u.i.s.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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