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	<title>119 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>119 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla possibilità di richiedere la tutela cautelare nel rito dell&#8217;accesso.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-richiedere-la-tutela-cautelare-nel-rito-dellaccesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 11:53:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-richiedere-la-tutela-cautelare-nel-rito-dellaccesso/">Sulla possibilità di richiedere la tutela cautelare nel rito dell&#8217;accesso.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Accesso agli atti &#8211; Rito accelerato &#8211; Tutela cautelare &#8211; Compatibilità &#8211; Ammissibilità. Il rito accelerato (dell’accesso) non preclude di per sé la richiesta di misure cautelari monocratiche e di quelle ante causam, nonostante si svolga già di per sé in tempi contratti, in quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-richiedere-la-tutela-cautelare-nel-rito-dellaccesso/">Sulla possibilità di richiedere la tutela cautelare nel rito dell&#8217;accesso.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Accesso agli atti &#8211; Rito accelerato &#8211; Tutela cautelare &#8211; Compatibilità &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il rito accelerato (dell’accesso) non preclude di per sé la richiesta di misure cautelari monocratiche e di quelle <em>ante causam</em>, nonostante si svolga già di per sé in tempi contratti, in quanto nei riti di cui al Capo IV del c.p.a., per quanto non espressamente disciplinato, trova applicazione la disciplina del giudizio ordinario e , peraltro, non si potrebbe privare il ricorrente di un rimedio cautelare se ciò non fosse espressamente previsto dal legislatore, anche perché è in gioco il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale che permea tutto il codice del processo amministrativo e si porrebbe, pertanto, un problema di compatibilità costituzionale con gli artt. 24 e 133 della Costituzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Veneziano &#8211; Est. Mulieri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 177 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS-s.r.l.s. in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>quanto al ricorso introduttivo</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 12 gennaio 2023, con cui la Prefettura di Palermo ha respinto l&#8217;istanza delle società ricorrenti di accesso agli atti istruttori relativi al preavviso di rigetto, ex art. 92, comma 2-bis del D.lgs. n. 159/2011, notificato alla deducente in data 9 gennaio 2023 e per l’accertamento del diritto della odierna ricorrente di accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 alla predetta documentazione; con conseguente condanna della Prefettura di Palermo ad esibirla;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>quanto al ricorso per motivi aggiunti</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento dello scorso 12 gennaio, con cui la Prefettura di Palermo ha respinto l&#8217;istanza di accesso agli atti presentata dalle ricorrenti per l&#8217;esibizione degli atti istruttori relativi al preavviso di rigetto, ex art. 92, comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011, notificato alla deducente in data 9 gennaio 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento del diritto delle ricorrenti di accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 alla predetta documentazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la condanna della Prefettura di Palermo resistente ad esibirla ed ora anche, per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari della nota, prot. n. -OMISSIS-del 6 febbraio 2023, ricevuta in pari data, con cui la Prefettura di Palermo, nel riscontrare negativamente l’istanza di rinvio dell’audizione fissata per il prossimo 9 febbraio, ha “confermato” il diniego all&#8217;accesso del 12 gennaio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e del Ministero dell’Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Francesco Mulieri e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PREMESSO che il presente giudizio trae origine dal diniego all’accesso opposto alle ricorrenti dalla Prefettura di Palermo nell’ambito del procedimento avviato dalla stessa con nota del 9 gennaio 2023 ed avente ad oggetto il preavviso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) alla ricorrente -OMISSIS-s.r.l. del rigetto della istanza di riesame della informazione interdittiva antimafia applicata nel 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) alla ricorrente -OMISSIS-s.r.l.s. dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONSIDERATO che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) parte ricorrente ha motivato l’istanza cautelare evidenziando che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il prossimo 10 marzo 2023 scadrà il termine di sessanta giorni per la conclusione della fase in contraddittorio con la Prefettura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; prima dell’udienza camerale del 4 aprile 2023, fissata per la trattazione del ricorso sull’accesso, potrebbe sopraggiungere un provvedimento negativo senza che le ricorrenti abbiano potuto conoscere gli atti sui quali il procedimento è stato espressamente avviato e sui quali sarà verosimilmente concluso (“approfondimenti informativi delle diverse Forze di Polizia e valutazioni espresse dal Gruppo Provinciale Interforze del 16 dicembre 2022”);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “solo una pronuncia cautelare potrebbe consentire di arrivare alla trattazione di merito del 4 aprile 2023 <i>re adhuc integra</i>, disponendo l’accesso ai documenti richiesti o comunque ordinando alla Prefettura di adottare modalità ostensive che contemperino anche l’interesse delle ricorrenti (interesse allo stato del tutto frustrato)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) la resistente Prefettura, da un lato, ha sollevato dubbi sull’ammissibilità dell’istanza cautelare in un rito speciale quale quello ex art. 116 c.p.a. e, dall’altro, ha eccepito l’insussistenza del <i>periculum</i> <i>in mora</i>, atteso che l’Amministrazione avrebbe dichiaratamente fatto salvo il principio del contraddittorio in prospettiva futura e che difetterebbe, nel caso di specie, una determinazione lesiva idonea a giustificare l’ostensione anticipata dei documenti oggetto del contendere;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONSIDERATO che, in ordine all’ammissibilità della tutela cautelare nel rito in materia di accesso, una parte della giurisprudenza la esclude in radice avuto riguardo alla natura acceleratoria e alla specialità del rito disciplinato dal combinato disposto degli artt. 87 e 116 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, decr. 9 marzo 2012, n. 916 e Sez. III-bis, 15 marzo 2019, n. 3528; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 24 gennaio 2022, n. 618), e alla considerazione che tale richiesta condurrebbe ad una alterazione del criterio di esame dei ricorsi, con una anticipazione della trattazione del giudizio per il quale è stata formulata domanda di cautela (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, ord. 29 luglio 2021 n. 464);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO, tuttavia, meritevole di considerazione &#8211; in linea di principio &#8211; il diverso orientamento secondo il quale “il rito accelerato (dell’accesso) non preclude di per sé la richiesta di misure cautelari monocratiche e di quelle ante causam, nonostante si svolga già di per sé in tempi contratti, in quanto nei riti di cui al Capo IV del c.p.a., per quanto non espressamente disciplinato, trova applicazione la disciplina del giudizio ordinario e , peraltro, non si potrebbe privare il ricorrente di un rimedio cautelare se ciò non fosse espressamente previsto dal legislatore, anche perché è in gioco il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale che permea tutto il codice del processo amministrativo e si porrebbe, pertanto, un problema di compatibilità costituzionale con gli artt. 24 e 133 della Costituzione” (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, 1 gennaio 2018, n. 2020);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO tuttavia che, avuto riguardo al carattere della strumentalità della tutela cautelare, la domanda cautelare, così come proposta nel ricorso per motivi aggiunti &#8211; in termini di accesso immediato ai documenti richiesti (o comunque ordinando alla Prefettura di adottare modalità ostensive che contemperino anche l’interesse delle ricorrenti) &#8211; non risulta compatibile con l’azione ex art. 116 c.p.a., in quanto, se accolta, determinerebbe l’integrale soddisfacimento della pretesa della ricorrente, rendendo superflua la successiva trattazione nella sede propria del merito (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, 1 gennaio 2018, n. 2020, citato) ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO ancora che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, alle esigenze cautelari delle ricorrenti &#8211; consistenti nel <i>vulnus</i> alle loro garanzie partecipative come stabilite sia, in generale, dalla legge n. 241/90 sia, in particolare, dall’art. 92, comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011 incentrato sul rispetto del contradittorio con le imprese interessate &#8211; può essere data adeguata tutela disponendo la sospensione del procedimento di riesame, se già non concluso, fino alla decisione sull’istanza di accesso da assumersi nella sede camerale propria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO pertanto di accogliere nei termini anzidetti la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti confermando per il prosieguo l’udienza camerale del 4 aprile 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO di compensare le spese della presente fase cautelare attesa la novità delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conferma per il prosieguo la camera di consiglio del 4 aprile 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità delle ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a></p>
<p>Angelo Gabbricci, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore; PARTI: Comune di Caprino Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Giovanna Signorini, Nicola Luigi Baciga  contro Comune di Guidizzolo non costituito in giudizio;  nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio;  Sono riservate alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Gabbricci, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore; PARTI: Comune di Caprino Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Giovanna Signorini, Nicola Luigi Baciga   contro  Comune di Guidizzolo non costituito in giudizio;   nei confronti  OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Giurisdizione e competenza- art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165- &#8211; assunzione dei dipendenti delle P.A. &#8211; procedure concorsuali costituzione ex novo dei rapporti di lavoro- giurisdizione G.A.- sussiste.</p>
<p> 2.Giurisdizione e competenza- mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001- modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro- è tale &#8211; giurisdizione G.O.- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione ex novodei rapporti di lavoro, involgenti l&#8217;esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine &quot;assunzione&quot; intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti giÃ  dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente; al contrario, va rilevato che le controversie afferenti alle procedure di mobilità  volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del citato art. 63 del D.Lgs n. 165/2001.</p>
<p> 2. La mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni, disciplinata dall&#8217;art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00119/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00942/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 942 del 2019, proposto da <br /> Comune di Caprino Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Giovanna Signorini, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanna Signorini in Brescia, via Moretto, 67; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Guidizzolo non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Loris Pasqualotto, Anna Agretto non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione della Giunta comunale di Guidizzolo n. 127 del 16.10.2019, con la quale è stata revocata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 23.02.2017 di &#8220;concessione parere favorevole alla mobilità  compensativa (interscambio) tra il dipendente di ruolo del Comune di Guidizzolo sig. Loris Pasqualotto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C e la dipendente di ruolo del Comune di Caprino Veronese &#8211; sig.ra Anna Agretto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C., con decorrenza dal 1 marzo 2017&#8221;, nonchè il nulla osta n. 1973 prot. del 21.02.2017, </p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Caprino Veronese ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la deliberazione di Giunta comunale, meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Guidizzolo ha disposto la revoca della precedente deliberazione di Giunta n. 20 del 23.02.2017 con la quale era stato concesso il parere favorevole alla mobilità  compensativa (interscambio) tra il dipendente di ruolo del Comune di Guidizzolo sig. Loris Pasqualotto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C e la dipendente di ruolo del Comune di Caprino Veronese &#8211; sig.ra Anna Agretto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C., con decorrenza dal 1 marzo 2017, nonchè del nulla osta al trasferimento prot. n. 1973 rilasciato il 21.02.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo un&#8217;ampia premessa in fatto, il Comune ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: &#8220;<i>1) Violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 &#8211; Impossibilità  di revocare un atto ad efficacia istantanea; 2) Violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 &#8211; Impossibilità  di revocare unilateralmente gli effetti di un provvedimento complesso; 3) Violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 &#8211; Difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; inesistenza dei presupposti per la revoca; 4) Violazione dell&#8217;art. 7 della Legge n. 241/1990 &#8211; Mancata comunicazione di avvio del procedimento</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si è costituito in giudizio il Comune di Guidizzolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si sono costituiti in giudizio nemmeno i controinteressati Anna Agretto e Loris Pasqualotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla Camera di Consiglio del 22 gennaio 2020, sentita la parte ricorrente e reso l&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 73, comma 3, CPA, il ricorso è stato trattenuto in decisione potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, invero, ritiene che, in relazione alla controversia in discussione, non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione <i>ex novo</i> dei rapporti di lavoro, involgenti l&#8217;esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine &quot;assunzione&quot; intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti giÃ  dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente, va rilevato che, al contrario, le controversie afferenti alle procedure di mobilità  volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del citato art. 63 del D.Lgs n. 165/2001 (in tal senso, da ultimo, <i>Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2019, n. 4699; TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 settembre 2019, n. 541</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al tema della mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dall&#8217;art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, ha ribadito che &#8220;integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4&#8221; (<i>Cass. S.U., 17 dicembre 2018, n. 32624</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, alla luce degli esposti principi, dai quali non vi è motivo per discostarsi e considerato che, nel caso in esame, trattasi di controversia attinente ad una mobilità  compensativa (interscambio) rientrante nell&#8217;ambito applicativo di cui all&#8217;art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 (cfr. deliberazione n. 20 del 23.2.2017 Comune di Guidizzolo), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando questa a quello ordinario, con conseguente inammissibilità  del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e all&#8217;affermazione di quella del giudice ordinario, consegue la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma II° del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell&#8217;orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Tenca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessio Falferi, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2018 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-15-3-2018-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-15-3-2018-n-119/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2018 n.119</a></p>
<p>Accreditamento temporaneo &#8211; Strutture sanitarie convenzionate &#8211; Regime transitorio &#8211; Attività di controllo &#8211; Sospensione automatica &#8211; Non applicabilità. In materia di controlli sull&#8217;attività prestazionale di strutture sanitarie convenzionate, nella fase di transizione dal regime di convenzione a quello di accreditamento, non è applicabile la disciplina sulla sospensione automatica del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-15-3-2018-n-119/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2018 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accreditamento temporaneo &#8211; Strutture sanitarie convenzionate &#8211; Regime transitorio &#8211; Attività di controllo &#8211; Sospensione automatica &#8211; Non applicabilità.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di controlli sull&#8217;attività prestazionale di strutture sanitarie convenzionate, nella fase di transizione dal regime di convenzione a quello di accreditamento, non è applicabile la disciplina sulla sospensione automatica del regime di accreditamento temporaneo di cui all&#8217;art. 8 <em>quater</em>, comma 7, del d. lgs. n.  502 del 1992, la quale ha ad oggetto i casi di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o l&#8217;avvio di nuove attività in strutture preesistenti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p align="right">SENT. n. 119/2018</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align="center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center">LA CORTE DEI CONTI</p>
<p align="center">SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Composta dai seguenti magistrati:</p>
<p>dott.ssa Piera Maggi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</p>
<p>dott.ssa Anna Bombino&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere rel</p>
<p>dott.ssa Marzia de Falco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I° Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center">SENTENZA PARZIALE</p>
<p>nel giudizio di responsabilità n.70424, ad istanza della Procura Regionale per la Sezione Lazio,</p>
<p style="text-align: center;">contro:</p>
<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;la società S. Raffaele s.p.a. (Cod. Fis. e Partita IVA: 08253151008), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovambattista Cucci, Gianluigi Pellegrino, Piero D’Amelio, e Federico Tedeschini e presso il primo di loro elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia 76/A,</p>
<p style="text-align: center;">nonché contro:</p>
<p>2) MINGIACCHI Luciano, CF: MNGLCN43A29F880O; rappresentato e difeso dall’Avv. Rosanna Valenza e presso di lei domiciliato in Roma alla Piazza Prati degli Strozzi 33 studio Menicucci;</p>
<p>3) IACONO Maurizio, CF: CNIMRZ50P29H501L, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Barile e dall’Avv. Prof. Achille Chiappetti e presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Paolo Emilio n.7;</p>
<p>4) CICOGNA Vittorio Amedeo, CF: CCGVTR53A29G293L, rappresentato e difeso dall’Avv. Loriana Longo e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Buccari,16;</p>
<p>5) BATTAGLIA Augusto, CF: BTTGST48C27F205E, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini e Michele Damiani e presso di loro domiciliato in Roma al Largo Messico n.7;</p>
<p>6) PASSAFIUME Fabio, CF: PSSFBA63M15H501E, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisabetta Nardi e presso di lei domiciliato in Roma alla via G. Belli n.39 (studio Piccinni);</p>
<p>7) MARIANI SAVINI Francesca, CF: MRNFNC70B62H501A, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Manzi e presso di lui domiciliata in Roma alla Via F. Confalonieri n.5;</p>
<p>8) BALDI Mario, C.F.:BLDMRA66A02H501H, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Segarelli e presso di lui domiciliato in Roma alla Via G.B. Morgagni n.2/a;</p>
<p>9) PROTA Federica, CF: PRTFRC76M69L120B, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Izzo, Prof. Diego Vaiano ed Alessandro Vinci Orlando e presso di loro elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere Marzio n.3;</p>
<p>10) MESSINEO Agostino CF: MSSGTN46P26H501G, rappresentato e difeso dall’Avv. Ruggero Frascaroli e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Regina Margherita 46;</p>
<p>11) FIORILLO Danila, CF: FRLDNL51C71H501K; rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Fiorillo e presso di lui domiciliata in Roma alla Piazza Prati degli Strozzi 33;</p>
<p>12) PETUCCI Tiziana, CF: PTCTZN64D42H501H, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Luciano Crea, Paolo Galdieri e Francesco Madeo e presso di loro elettivamente domiciliata in Roma alla Via Paolo Emilio n.7;</p>
<p>13) D’ALESSIO Agnese, CF: DLSGNS63M51G698I, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Antonio Napoli e presso di lui elettivamente domiciliata in Roma, alla Via C. Morin , 1;</p>
<p>14) BELLI Anna Maria, C.F.: BLL NMR 61S42 A132 E, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Antonio Napoli e presso di lui elettivamente domiciliata in Roma, alla Via C. Morin , 1;</p>
<p>Vista la sentenza/ordinanza n. 348/12;</p>
<p>Vista l’ordinanza n.162/2016;</p>
<p>Visti gli atti ed i documenti di causa;</p>
<p>Uditi, alla pubblica udienza del 21 novembre 2017, con l’assistenza del Segretario Dr.ssa Daniela Martinelli, il P.M., nella persona del V.P.G. Massimiliano Minerva, l’avv. Loriana Longo per il Dott. Cicogna, l’avv. Guido Fiorillo per la dott.ssa Fiorillo e per il dott. Mingiacchi per delega orale – confermata in udienza &#8211; dell’avv. Valenza, l’avv. Ruggero Frascaroli per il prof. Messineo e l’avv. Achille Chiappetti per il dott. Iacono.</p>
<p align="center">FATTO</p>
<p>Con atto di citazione dell’ 8.10.2010 la Procura regionale ha chiamato in giudizio i convenuti, come generalizzati in epigrafe, per il preteso danno arrecato al Servizio sanitario regionale/ASL/RMH per l’indebito rimborso di prestazioni di riabilitazione effettuate presso l’Istituto San Raffaele di Velletri, in regine convenzionato, negli anni 2004-2008 (riabilitazione estensiva, intensiva e di riabilitazione speciale), erogate secondo modalità contrarie ai criteri e parametri fissati dalla normativa sanitaria in materia e, pertanto, non addebitabili al servizio sanitario regionale, per inappropriatezza e per non congruità delle prestazioni stesse.</p>
<p>Le prestazioni di riabilitazione, sia intensiva che estensiva, risultano effettuate in reparti carenti dei requisiti strutturali minimi, come è risultato dalle ispezioni effettuate dall’ ASL e dai NAS.</p>
<p>Del danno, quantificato nella somma complessiva di euro 129.985.961,83, il Procuratore ha ritenuto responsabili, in via principale e a titolo di dolo, la casa di Cura San Raffaele (in parte la dott. D’Alessio a titolo di dolo contrattuale) e, in via sussidiaria, per omesso controllo, a titolo di colpa grave, i dirigenti e i funzionari della Regione, dell’ASL RM/H e dell’Agenzia di Sanit à Pubblica del Lazio (ASP).</p>
<p>Con sentenza parziale-ordinanza n. 348/12 il collegio ha definito le questioni pregiudiziali e preliminari poste dai convenuti e, contestualmente, ha disposto la sospensione del giudizio a seguito della richiesta di rinvio a giudizio emessa il 2.9.2011 dal GIP del tribunale di Velletri nei confronti, tra gli altri, della casa di cura San Raffaele s.p.a. e dei sigg. Petucci, D’Alessio, Mingiacchi, Iacono, Passafiume e Messineo.</p>
<p>A seguito del deposito della sentenza del Gup di Roma n.1253/2014, che ha disposto il proscioglimento di alcuni imputati dai reati contestati con la formula “perché il fatto non sussiste” e per altri per intervenuta prescrizione, i convenuti coinvolti nel procedimento penale ovvero Messineo, Iacono, Passafiume, e i convenuti Fiorillo, Cicogna, Belli e Savini (non coinvolti nel giudizio penale) hanno chiesto la prosecuzione del giudizio contabile con piena assoluzione dagli addebiti ad essi contestati.</p>
<p>All’esito dell’udienza dibattimentale del 28 giugno 2016, il Collegio, ha emesso l’ordinanza n. 162 del 2016, con la quale ha così disposto:</p>
<p>&#8211; quanto ai medici Federica Prota, Francesca Mariani Savini, Mario Baldi, ai quali si imputa la mancata effettuazione dei controlli di loro competenza, è confermata la causa di sospensione del giudizio pur essendo estranei al procedimento penale atteso che la sentenza-ordinanza n. 348/2012 riconosce che i maggior rimborsi sono stati ottenuti dalla casa di cura mediante l’uso improprio del sistema informatico in dotazione per cui l’accertamento penale in merito all’attività fraudolenta della casa di cura nella alterazione dei dati sui ricoveri si pone come elemento dal quale dipende la valutazione dell’elemento psicologico nell’attività di controllo, poiché l’esistenza ed il grado di alterazione dei dati stessi incide sulla valutazione della condotta omissiva loro ascritta, oltre che sulla valutazione del nesso causale delle omissioni loro imputate. Tali elementi potranno essere valutati a compiuta definizione della condotta penalmente rilevante della Casa di cura e delle modalità nelle quali essa si è concretizzata, aspetti questi non affrontati nella sentenza di proscioglimento ed anzi oggetto di accertamento nel giudizio disposto a carico della casa di cura stessa ed altri convenuti, questioni ritenute caratterizzate da un nesso di pregiudizialità tecnica con quella principale relativa alla condotta dolosa della casa di cura.</p>
<p>&#8211; Quanto al danno da maggiori corrispettivi liquidati a seguito della delibera del D.G. n.449 del 12.3.2007 (40 p.l. in eccesso rispetto ai 30 p.l. autorizzati) essi si sostanziano nell’accusa rivolta ai funzionari, che hanno partecipato alla formazione e liquidazione della predetta delibera, di avervi dato corso pur a conoscenza del fatto che la Casa di cura non era accreditata per tali prestazioni in eccesso, fatto per il quale la procura ha sostenuto che le azioni e le omissioni sarebbero state compiute per una “compiacenza” verso la casa di cura mutuando la tesi della procura penale sostenuta anche nei confronti di Mingiacchi e Iacono. Rispetto a tale prospettazione, in sede penale, è emerso che, negli anni 2005-2008, il Mingiacchi ha liquidato esclusivamente le fatture relative a 30 p.l. autorizzati ed escluso che fossero liquidate fatture per 40 p.l. in eccedenza. Tali circostanze , unitamente al fatto che la delibera n. 449/2007 non appare disporre liquidazioni di DH in eccesso (essa, infatti, dà attuazione al punto 3 del protocollo di intesa richiamato dall’accusa, il quale concerne non le prestazioni di DH, di cui al punto 2 dello stesso protocollo , ma quelle di riabilitazione speciale), determinano l’inesistenza di una causa di sospensione dell’accertamento delle responsabilità imputate ai convenuti in questa sede, poiché sui medesimi fatti sui quali esse si basano il giudice penale ha effettuato una valutazione delle loro posizioni. Pertanto, cessata la causa di sospensione per avvenuto accertamento dei fatti pregiudiziali in sede penale, il giudizio può proseguire nel merito quanto alla vicenda del danno da sovrafatturazione dei posti in DH e ciò non solo per i soggetti che erano stati coinvolti nelle indagini penali (Iacono e Mingiacchi) ma anche per quelli convenuti nel presente giudizio per avere partecipato a vario titolo nella predisposizione degli atti propedeutici alla predetta delibera, e cioè Fiorillo, (Direttore amministrativo) e il Cicogna, (direttore sanitario) , che hanno espresso parere favorevole.</p>
<p>&#8211; Quanto ai fatti che avrebbero determinato il ritardo con il quale è stata disposta la revoca dell’accreditamento alla casa di cura (e, quindi, il danno costituito dall’ammontare delle prestazioni erogate in assenza dei requisiti minimi strutturali della stessa, che rendono non rimborsabili le prestazioni dal SSR), fatti imputati ai dirigenti dell’ASL e della Regione, il Collegio ha affermato che rimane oggetto di giudizio penale l’individuazione del sistema fraudolento con il quale la casa di cura avrebbe ottenuto prestazioni non rimborsabili, ivi comprese quelle poste in essere nel periodo di ritardo rispetto ai tempi ordinari della revoca; sistema sul quale la procura ha fondato gli addebiti a titolo di dolo (alla S. Raffaele e alla D’Alessio) e, a titolo di colpa grave (in seno alla ASL, al Mingiacchi, al Cicogna, allo Iacono e al Messineo, e in seno alla Regione alla dirigente D’Alessio, all’assessore Battaglia e al responsabile del procedimento Belli).</p>
<p>Il Collegio ha, poi, chiarito che, per la valutazione dei fatti, deve tenersi conto della accertata assoluta estraneità dei dirigenti dell’ASL alla prospettata consorteria con gli Angelucci e della sussistenza, invece, di sufficienti elementi per disporre il giudizio penale a carico della Petucci e della D’Alessio, entrambe funzionarie regionali, con l’accusa di avere predisposto atti del proprio ufficio al fine di favorire il predetto gruppo imprenditoriale e, quanto alla D’Alessio, anche per omissioni e ritardi, concordati con gli Angelucci, nel procedimento di revoca, di competenza regionale, sollecitato dalla nota ASL 6958 del 5.10.2007.</p>
<p>L’estraneità a qualsiasi compiacenza con il gruppo imprenditoriale, pur prospettata nell’atto di citazione a carico di Mingiacchi, Cicogna, Iacono e Messineo, parrebbe escludere l’attualità della causa di sospensione, e far proseguire il giudizio nel merito per l’accertamento della fondatezza dell’accusa di aver determinato, ciascuno limitatamente alle proprie competenze in seno all’ASL, gli imputati ritardi nel procedimento di sospensione del procedimento di revoca dell’autorizzazione.</p>
<p>Tale accertamento non sarebbe impedito, ad avviso del Collegio, dall’assenza di accertamenti circa la questione principale della frode della casa di cura e della condotta della D’Alessio e della Petucci in quanto la responsabilità ascritta agli altri dirigenti (Mingiacchi, Cicogna, Iacono e Messineo) può essere accertata tenendo presenti le competenze loro attribuite dalla legge e dalla documentazione in atti.</p>
<p>Di conseguenza la citata ordinanza ha ritenuto non cessata la causa di sospensione del processo nei confronti del responsabile del procedimento Belli, con rigetto dell’istanza, poiché seppure estranea al giudizio penale, la responsabilità addebitata a titolo di colpa grave per aver concorso nel ritardo nell’adozione del provvedimento di revoca della autorizzazione alla S. Raffaele, essa deve essere vagliata, con nesso di pregiudizialità tecnica, alla luce della colorazione psicologica e delle concrete modalità del comportamento imputato alle convenute D’Alessio e Petucci, anche al fine di eventuali cause di giustificazione, ciò valendo anche per l’assessore Battaglia, che non è tra i richiedenti.</p>
<p>In definitiva, con la prefata ordinanza, il Collegio ha proceduto allo stralcio delle posizioni dei convenuti Mingiacchi, Iacono, Messineo e Cicogna, in relazione alle asserite condotte omissive riguardanti il procedimento di revoca della autorizzazione alla casa di cura S. Raffaele, delle posizioni dei convenuti Mingiacchi, Iacono, Fiorillo e Cicogna, per l’avvenuta partecipazione alla delibera del D.G n. 449/2007, avendo accertato, nei loro confronti, la cessazione della causa di sospensione del giudizio disposta con la sentenza/ordinanza n. 348/2012 disponendo, nei loro confronti, la prosecuzione del giudizio per la trattazione del merito .</p>
<p>In prossimità dell’odierna udienza hanno depositato ulteriori memorie il prof. Messineo, il dott. Iacono e il dott. Cicogna, la dott.ssa Fiorillo nelle quali hanno reiterato le argomentazioni già svolte negli iscritti difensivi chiedendo il proscioglimento, anche nel merito, per mancanza della colpa grave.</p>
<p>In sede dibattimentale, P.M. d’udienza ha prospettato, in via incidentale, la necessità della trattazione congiunta del giudizio nei confronti di tutti i convenuti, anche prosciolti in sede penale, chiedendo la revoca dell’ordinanza n. 162/16, in attesa della definizione del giudizio penale di I grado disposto dal GUP nei confronti degli altri coimputati coinvolti nella complessa vicenda dedotta in giudizio. Ha evidenziato, infatti, come, per alcuni imputati (es. Iacono e Messineo), il proscioglimento penale non copra tutti gli addebiti mossi a loro carico restando imputati per altri capi (J,I); così come, per altre posizioni è necessario attendere l’esito del giudizio penale, pur non essendo stati coinvolti nel giudizio penale (Belli). Ha ritenuto che soltanto all’esito del giudizio penale potrà valutarsi la condotta dei convenuti, per i quali è stata prospettata una responsabilità sussidiaria e secondaria rispetto a quella principale della Casa di Cura del S. Raffaele. In caso contrario, ha chiesto la trattazione immediata del processo nei confronti di tutti i convenuti sulla base delle prove raccolte in sede penale e contabile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La richiesta attorea è stata così motivata:</p>
<p>a) la sospensione non è stata disposta fino al passaggio in giudicato ma fino alla sentenza di primo grado (o del provvedimento di archiviazione);</p>
<p>b) la lungaggine del processo penale potrebbe frustrare l’esigenza di contenimento della durata ragionevole del processo;</p>
<p>c) il materiale probatorio raccolto da entrambe le procure offre elementi più che sufficienti a formare l’autonomo convincimento del Collegio, fatta salva ogni integrazione istruttoria disposta dal medesimo;</p>
<p>d) il rischio di declaratorie estintive per prescrizione dei reati contestati agli imputati;</p>
<p>e) l’ordinanza n. 162/16 ha ritenuto di separare talune posizioni da quella principale e tale scelta processuale eliderebbe i principi di effettività della tutela e della concentrazione (artt. 2 e 3 c.g.c.);</p>
<p>f) la misura cautelare tuttora in essere sino alla concorrenza di euro 126.535.502,24.</p>
<p>Conclusivamente, la procura ha chiesto al Collegio di revocare l’ordinanza n. 162/16 ripristinando lo stato di sospensione disposto con la sentenza -ordinanza n. 348/12 per tutti i convenuti sino all’esito della sentenza di primo grado, ovvero, di disporre la trattazione immediata del giudizio ritenendo matura la decisione.</p>
<p>Stante il carattere pregiudiziale della richiesta formulata oralmente in udienza dall’attore, il Presidente ha autorizzato le difese alla trattazione delle questioni poste dal P.M., riservandosi ogni decisione all’esito della discussione.</p>
<p>Tutte le difese hanno contestato l’ ammissibilità e la ritualità dell’istanza di parte attrice sulla base di norme introdotte successivamente alla ordinanza n. 162/16 nella quale si sono affrontate le questioni richiamate dalla procura ma che la stessa non ha ritenuto di impugnare autonomamente, nelle more del giudizio (avv. Fiorillo); si sono opposte alle richieste verbali di parte attrice, la quale non si è neppure formalmente opposta agli atti di questa Corte (avv. Tescaroli), insistendo per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli odierni convenuti prosciolti, in sede penale, tutti dipendenti dell’ASL, per ragioni di concentrazione ed effettività della tutela, confermandosi per il resto la sospensione del giudizio nei confronti dei funzionari regionali rinviati a giudizio per i quali non sussistono motivi di unità e simultaneità che giustificano la trattazione congiunta di tutte le posizioni (avv. Chiappetti); le difese hanno insistito per la prosecuzione del giudizio contabile nei confronti dei propri assistiti considerate le risultanze del giudizio penale ritenendo superati anche i profili di responsabilità amministrativa delineati nell’atto di citazione a carico degli stessi.</p>
<p>A conclusione di detta fase endoprocessuale, il Presidente, con ordinanza collegiale assunta all’esito di camera di consiglio e dettata a verbale, ha disposto la trattazione, anche nel merito, delle posizioni degli odierni convenuti, riservandosi ogni decisione sulle richieste pregiudiziali del P.M., all’esito delle risultanze processuali che potranno ricavarsi dal dibattimento e dalla successiva disamina di esse in camera di consiglio.</p>
<p>Nel lungo intervento il P.M. ha reiterato tutte le argomentazioni addotte a sostegno dell’accusa e ribadito gli addebiti contestati a ciascuno degli odierni convenuti in relazione alle condotte ritenute foriere di danno erariale, concludendo per l’accoglimento della domanda.</p>
<p>I difensori si sono riportati agli scritti difensivi e alle memorie successive depositate in prossimità dell’odierna udienza con le quali hanno respinto tutte le accuse formulate dall’attrice in quanto infondate e non provate e concluso per il proscioglimento dei loro assistiti per mancanza di colpa grave.</p>
<p>La causa è stata posta in decisione.</p>
<p align="center">DIRITTO</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;Preliminarmente il Collegio è tenuto a sciogliere la riserva in ordine alla ammissibilità e fondatezza delle richieste preliminari e processuali di rito formulate oralmente dal procuratore regionale all’esito dell’ampia ed approfondita discussione dibattimentale tenuta nell’odierna udienza.</p>
<p>Come già esposto in narrativa, il P.M. d’udienza ha chiesto la revoca dell’ordinanza n. 162/16 che ha disposto lo “stralcio” delle posizioni processuali dei convenuti prosciolti in sede penale e chiesto il mantenimento della sentenza/ordinanza n. 348/12 che ha disposto la sospensione integrale del giudizio ravvisando quelle esigenze di simultaneità, unità e concentrazione che giustificano la trattazione congiunta del merito per tutti i convenuti, compresi quelli assolti, in attesa della sentenza di primo grado che definirà il giudizio penale disposto dal GUP per la maggior parte degli altri coimputati; in via alternativa, ha chiesto la trattazione immediata del giudizio per tutti i convenuti ritenendo matura la decisione sulla scorta dell’ampio materiale probatorio acquisito nel corso delle istruttorie condotte in sede penale e contabile.</p>
<p>Dall’altra, va pure rimarcato, che le difese tutte hanno concordemente affermato la necessità ed opportunità di trattare nel merito le posizioni processuali già “stralciate” dal Collegio con l’ordinanza n. 162/16, in applicazione degli stessi principi di simultaneità e concentrazione, invocati dall’accusa, e, pertanto, hanno concluso per la conferma dei provvedimenti già adottati dal Collegio nelle precedenti udienze.</p>
<p>Ciò posto, il Collegio ritiene che l’istanza del P.R. non meriti accoglimento, pur condividendo sul piano generale, i motivi addotti a sostegno della stessa, quali l’unità, la concentrazione, la simultaneità, l’economia processuale, che giustificherebbero la celebrazione del processo con la presenza di tutte le parti coinvolte. Nella fattispecie, come si dimostrerà di seguito, si appalesano, invece, differenti posizioni sostanziali e processuali dei soggetti convenuti in giudizio &#8211; come configurate nella domanda – e la loro disamina può essere svolta per ciascuna di esse indipendentemente dalle altre. La stessa procura ha, poi, graduato le responsabilità tra i convenuti attribuendo una responsabilità principale alla casa di cura S. Raffaele, a titolo di dolo (e alle sole dirigenti regionali Petucci e D’Alessio a titolo di dolo contrattuale), e una responsabilità sussidiaria e subordinata, a titolo di colpa grave, ai restanti convenuti nella consapevolezza del diverso ruolo e delle variegate condotte tenute dai medesimi nella complessa vicenda al vaglio del Collegio.</p>
<p>Si osserva altresì che, nonostante le ragioni addotte dall’accusa a sostegno dell’istanza, la procura ha tenuto un comportamento “acquiescente” rispetto ai provvedimenti già adottati dal Collegio, ai quali si è verbalmente e (tardivamente) opposta, non offrendo elementi nuovi che giustifichino una modifica o revoca degli stessi.</p>
<p>Per tali considerazioni, il Collegio, a scioglimento della riserva, ritiene di rigettare l’istanza del P.R. e di proseguire nel solco già tracciato dalla sentenza/ordinanza n. 348/12 e dalla successiva ordinanza n. 162/16, procedendo all’esame nel merito delle posizioni processuali dei soggetti citati per l’odierna udienza, confermando per il resto la sospensione del processo nei confronti&nbsp;&nbsp;dei soggetti rinviati a giudizio dal GUP sino alla definizione del giudizio di I° grado, nonché dei soggetti (non coinvolti nel giudizio penale), ma le cui posizioni sono state ritenute strettamente correlate alle prime.</p>
<p>II) MERITO</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;L’ipotesi accusatoria si fonda sull’accollo al servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie, irregolari, sia perché rese da una struttura priva dei necessari requisiti funzionali, organizzativi e strutturali, sia perché esse stesse risultate non conformi alla normativa sanitaria in materia e, quindi, non attribuibili al S.S.R. attraverso il meccanismo remunerativo delle tariffe pro die (per le prestazioni di riabilitazione estensiva ed intensiva) e dei D.R.G. per la riabilitazione speciale, da cui è derivato l’ingente pregiudizio economico per il SSR.</p>
<p>Secondo il requirente, le macroscopiche irregolarità e carenze strutturali, accertate nel corso delle numerose ispezioni effettuate a partire dal 2007, poste alla base dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice penale e dell’apertura del procedimento penale, ancora pendente nei riguardi della maggior parte dei soggetti coinvolti nella complessa vicenda della San Raffaele, avrebbero giustificato sia la revoca dell’autorizzazione (carenze strutturali e le variazioni rispetto al provvedimento regionale di autorizzazione), sia la sospensione dell’accreditamento provvisorio (per le irregolarità delle prestazioni di riabilitazione erogate in regime di accreditamento provvisorio), tutti procedimenti avviati dopo l’apertura delle indagini penali ed ancora in corso al momento dell’emissione dell’atto di citazione (8.10.2010).</p>
<p>In tale contesto, il danno coincide con l’ammontare complessivo delle fatture, che, a fronte di prestazioni oggettivamente e soggettivamente irregolari, sono state emesse nel periodo in esame (2004-2008), liquidate dalla ASL/RM/H e pagate dal SSR, ciò in quanto, nel campo sanitario pubblico (o parificato), erogare una prestazione non conforme alla normativa equivale, dal punto di vista dei rapporti tra erogatore e servizio sanitario regionale, ad una mancata prestazione, perché l’ordinamento non può riconoscere, neanche parzialmente, coma valida ed accollabile all’erario una prestazione sanitaria prestata in presenza di gravi vizi, tali da snaturare il contenuto stesso delle obbligazioni assunte dalla casa di cura, posto che, mediante l’accreditamento, l’erogatore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di carattere funzionale, organizzativo e strutturale emanate dall’Ente sanitario pubblico.</p>
<p>Il danno economico complessivo è stato quantificato nell’importo di euro 129.985.961,83 di cui è ritenuta responsabile per la quasi totalità di euro 128.352.306,69 (la restante somma di euro 1.633.655,14 è addebitata alla dirigente regionale D’Alessio) in via principale e a titolo di c.d. dolo contrattuale la società San Raffaele, quale soggetto titolare del rapporto di convenzionamento o accreditamento provvisorio con la regione Lazio, oltre che beneficiaria dei pagamenti a carico del SSR per conto del quale ha erogato le prestazioni sanitarie di riabilitazione ritenute irregolari e talora inesistenti dalla procura regionale.</p>
<p>Per i dirigenti e i funzionari pubblici (ASL, ASP, REGIONE) la responsabilità ipotizzata è a titolo sussidiario, per omissione dei controlli, nonché per i ritardi nell’attivazione, da parte della regione, delle procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento o chiusura della casa di cura di Velletri che hanno consentito alla dirigenza del San Raffaele di realizzare un sistema fraudolento ai danni del SSR.</p>
<p>Nella prospettazione accusatoria &#8211; mutuata dall’ordinanza del GIP di Velletri del 2009 -emergerebbe un sodalizio criminoso intessuto di una rete di relazioni con i rappresentanti della ASL RM H e con i funzionari regionali, i cui favori hanno, di fatto, permesso ed agevolato il conseguimento di ingiusti profitti, l’incremento del volume di affari, assicurando alla casa di cura una vera rendita di posizione.</p>
<p>Con riferimento alle posizioni degli odierni convenuti (tutti dirigenti dell’ASL), la stessa ordinanza fa esplicito riferimento all’atteggiamento di “manifesta compiacenza del prof. Messineo, del dott. Iacono e del Direttore Generale dott. Mingiacchi, i quali, palesemente sottomessi al gruppo Tosinvest, avrebbero dismesso i propri compiti, omettendo di svolgere il loro ruolo di controllori, subendo la forza promanante dal gruppo imprenditoriale. Ha ravvisato, quindi, una&nbsp;<b>responsabilità, a titolo di colpa grave, a partire dal 2006, dei medesimi, per condotte omissive e commissive, con addebito pro quota per ciascuno di essi (50% dell’importo di danno relativo a ciascuna annualità considerata, 2006-2007).</b></p>
<p>2. Ciò premesso, la presente fase processuale è stata delimitata, in senso soggettivo e oggettivo dalla ordinanza 162/2016, redatta sulla scorta della sentenza del GUP del 2014 con la quale sono state chiarite e individuate le condotte degli odierni convenuti nell’ambito della complessa vicenda rappresentata nella domanda, ricondotte essenzialmente al ruolo di “controllori” al quale essi avrebbero scientemente abdicato in favore dei gestori della casa di cura San Raffaele.</p>
<p>Invero, in ordine alla posizione degli attuali convenuti, la sentenza penale del GUP del 2014 ha sgomberato ogni dubbio circa le asserite accuse di partecipazione al sodalizio criminoso su cui è poggiata l’ ordinanza del GIP del 2009, ovvero di inerzia “compiacente” nell’esercizio dei compiti di istituto da intendersi, quindi, decaduta a seguito dell’intervenuto proscioglimento dalle imputazioni penali, con conseguente riconducibilità delle condotte nell’alveo dell’agire pubblico e, quindi, delle regole di buon andamento e di corretta amministrazione alla stregua delle quali dovrà accertarsi la responsabilità amministrativa dei soggetti coinvolti nella vicenda in esame. Sul punto vanno disattese pure le ragioni dell’accusa volte a sostenere una residuale responsabilità di carattere penale (Iacono, Capi I e J ), al fine di giustificare la sospensione del giudizio contabile, trattandosi di contestazioni relative ad altri profili di condotta non riguardanti le accuse mosse nell’atto di citazione (cfr. memoria Iacono del 22.3.2016).&nbsp;&nbsp;</p>
<p>3. Sul piano normativo, il Collegio osserva che la Casa di cura San Raffaele di Velletri è stata destinataria dei seguenti provvedimenti: DGR 2489 del 16.6.1998 (di autorizzazione), modificato dalla DGR n. 7805 del 28.12.1998 e dalla determina regionale n. 175 del 26.3.2003, emanati in vigenza prima del sistema di convenzione e poi dell’accreditamento (art. 43 e 44 L.833/78, art.40 e 51 LR n.64/1987 e art.8 bis, e segg D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni).</p>
<p>Negli anni in questione (2006-2007) il d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, per la parte che riguarda l’”autorizzazione”, l’”accreditamento istituzionale” e gli “accordi contrattuali” con le strutture sanitarie, pubbliche e private, come previsto dall’art. 8 bis e segg. del medesimo decreto non era operante nella Regione Lazio, salvo il fatto che le case di cura in attività, al momento di entrata in vigore dello stesso e convenzionate con le vecchie ULS, venivano considerate “temporaneamente accreditate”, ai sensi dell’art. 6 comma 6 della legge n. 724/94 e tale qualifica è stata riservata, fino al completamento del processo di accreditamento alle strutture in convenzione (processo ancora non ultimato).</p>
<p>Il comma 7 dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/92, richiamato più volte dalla procura regionale, riguarda invece altre strutture e altri casi. Infatti il comma 7 considera il “caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti”. In tali casi, prevede il comma 7, “l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati”. Quindi si tratta di un accreditamento provvisorio nel tempo, onde permettere di verificare sia il volume di attività che verrà svolto dalla nuova struttura, sia la qualità dei risultati di tali attività. Solo dopo le verifiche svolte al termine del tempo limitato dell’accreditamento concesso in via provvisoria, si applica la norma contenuta nel comma 7 e, cioè, che “l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso”, ovvero, in caso di verifica positiva, l’accreditamento definitivo. Tale norma non è prevista dal comma 6 che riguarda le strutture private ex-convenzionate e temporaneamente accreditate ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L. n. 724/94, tra le quali rientra la San Raffaele di Velletri.</p>
<p>La diversità tra le due fattispecie è stata poi confermata dalla Legge 27.12.2006 n. 696 che, alle lettere s) e t), ha disposto la cessazione dei due distinti regimi di temporaneo accreditamento, per le strutture ex convenzionate dal 1.1.2008 e dal 1.1.2010 di quelle temporaneamente accreditate.</p>
<p>3.1. In ordine alla autorizzazione all’esercizio delle case di cura private e alla vigilanza sulle stesse case dovrebbe ritenersi operante la L.R. n. 64/1987 “Norme per l’autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura”, in quanto la L.R. n. 4/2003 recante “Norme in materia di autorizzazione di strutture e all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” non è ancora operativa per mancanza degli ulteriori provvedimenti regionali e perché l’adeguamento ai nuovi requisiti sarebbe stato realizzato dalle case di cura entro il termine concesso per l’esame della documentazione presentata con la domanda del 30.6.2007. Il provvedimento che ha stabilito i requisiti minimi delle strutture sanitarie, previsto dall’art. 5 comma 1 lettera a), è stato approvato con DPR 14 luglio 2006 n. 424 (BUR n.25/2006).</p>
<p>Il regolamento regionale 26.1.2007 n. 2 “Disposizioni relative alla compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è stato pubblicato sul BUR del 10.2.2007.</p>
<p>Pertanto l’entrata in vigore della L.R. n. 4/2003 è stato fissato alla data del 11.2.2007 data in cui sono state considerate operanti le strutture sanitarie in attività. Infatti, entro il 30.6.2007, è stata fissata la scadenza per presentare le domande di autorizzazione all’esercizio secondo le nuove norme della L.R. 4/03 nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa regionale.</p>
<p>Successivamente è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 13 del 13.11.2007 contenente “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta e il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in attuazione dell’art. 13 comma 3 della L.R. 4/03” e fissata al 30.12.2007 la scadenza entro la quale i soggetti interessati dovevano presentare le relative istanze per l’accreditamento istituzionale.</p>
<p>3.2. Tuttavia, le strutture sanitarie della regione Lazio continuano ad esercitare la propria attività sulla base dell’autorizzazione rilasciata a suo tempo in base alla L.R. n. 64/87 e all’accreditamento provvisorio disposto dall’art. 6 comma 6 L. 724/94, o, per quelle che lo hanno richiesto successivamente, in base al comma 7 dell’art. 8 quater del D. lgs. n. 502/92.</p>
<p>3.3. Per gli anni in questione, in attesa del completamento del processo di accreditamento istituzionale, le attività delle case di cura sono state regolate dalle DGR n. 143/2006, DGR n. 436/2007; DGR n. 206/2008; per le autorizzazioni all’esercizio era ancora vigente la L.R. n. 64/87, mentre, per l’accreditamento provvisorio, la stessa era da ritenersi abolita perché prevedeva solo il regime convenzionale, abolito dall’art. 6 comma 6 della L. n. 724/94, che ha introdotto il nuovo sistema di remunerazione dei DRG dell’erogatore privato.</p>
<p>3.4. La Procura ha fatto riferimento all’art. 51, comma 3 della L.R. n. 64/87 in ordine alla risoluzione della convenzione nonché alla chiusura temporanea, parziale o totale della struttura qualora vengano meno i requisiti essenziali (igienico-sanitari, dotazione strumentale, di personale) che compromettano l’erogazione di prestazioni assistenziali (art. 40, comma 3 L.r. n. 64/87).</p>
<p>Invero, l’art. 51 riguarda la vigilanza sulla corretta applicazione delle convenzioni da parte delle case di cura private, compito affidato alle UU.SS.LL, titolari della convenzione, istituto però abolito dall’art. 6,comma 6 L. n. 724/94. Pertanto deve escludersi l’applicazione di tali norme negli anni considerati, in quanto la convezione era stata sostituita dall’accreditamento temporaneo e questo istituto era di competenza della Regione e non dell’ASL. La Regione era titolare di tali poteri, salvo il dovere di vigilanza dell’ASL, i cui esiti dovevano essere riferiti alla Regione per la valutazione dei provvedimenti da adottare in base alla gravità delle situazioni irregolari segnalate.</p>
<p>3.5. L’art. 40 della L.R. n. 64/87 riguarda la vigilanza sui requisiti strutturali e organizzativi sulla base dei quali era stata concessa l’autorizzazione regionale. Spettava alla U.S.L. la vigilanza sulle case di cura per il tramite del servizio di igiene pubblica che segnalava alla Regione le inadempienze alle prescrizioni di legge la quale previa diffida ingiungeva l’eliminazione delle stesse entro un congruo termine, pena, in caso di inottemperanza, la chiusura della casa di cura.</p>
<p>La stessa disposizione prevede che qualora vengano meno i requisiti essenziali che compromettano l’erogazione delle prestazioni, il Presidente della Giunta regionale è tenuto, previa diffida, a disporre la chiusura temporanea, totale o parziale.</p>
<p>3.6. L’art. 23 della L.R. n. 64/87, al comma 2 precisa che “le abrogazioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data in cui sarà entrato in vigore il regolamento previsto dall’art. 5 comma 1 lett. b) e sarà divenuto esecutivo il provvedimento previsto dallo stesso art. 5 comma 1 lett. a). Tale regolamento di attuazione n. 2/2007 è entrato in vigore dal marzo 2010 e riguarda le strutture autorizzate ai sensi della L.R. n. 4/03, previa verifica dei requisiti minimi previsti dalla DGR 424/06.</p>
<p>Pertanto le norme da considerare per l’anno 2006 sono quelle della L.R. n. 64/87, mentre per l’anno 2007 quelle della L.R. n. 4/03. Tale legge ha rivisto il sistema dei controlli con attribuzione diretta alla Regione e dopo la L.R. n.14 dell’11 agosto 2008 non all’ASL territorialmente di competenza ma ad una diversa ASL della Regione Lazio.</p>
<p>3.7. Per quanto concerne il sistema regionale dei controlli esterni dell’attività ospedaliera, nel 2006, erano vigenti le norme stabilite con D.G.R n. 1178 del 14.11.2003 e circolare ASP del 27.2.2004, mentre, per l’anno 2007, è stata introdotta una nuova regolamentazione con DGR n. 427 del 14.7.2006 e relativa circolare ASP n. 5 del 20.12.2006.</p>
<p>4. Alla luce di detto contesto normativo vanno vagliate le accuse mosse dal procuratore regionale al fine di accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa dei convenuti.</p>
<p>A) Con riferimento all’anno 2006, la Procura ha censurato gravemente le condotte tenute dal Mingiacchi, Cicogna e Iacono, per comportamento omissivo e acquiescente nei confronti della casa di cura in quanto si sarebbero limitati (nella nota n. 4.7.2006 prot. Mn. 18488) a fornire all’Assessore regionale alla Sanit à informazioni prevalentemente a carattere amministrativo-contabile, richiedendo un “intervento risolutore” ma omettendo di segnalare, anche nei giorni successivi, la nota della dott.ssa Varrenti del giorno prima (3.7.2006), circa le carenze strutturali dei locali del DH riabilitativo e richiedere i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione e sospensione dell’accreditamento ai sensi della L.R. 64/87 e art. 8 quater ,come avverrà soltanto nel 2010.</p>
<p>Tale costruzione è palesemente smentita dagli atti prodotti dalle difese dei convenuti oltre che fondata sull’errato presupposto dell’applicazione automatica alla casa di cura dell’art. 8 quater comma 7, del D.lgs. 502/92 e succ. modif.</p>
<p>Come già evidenziato, in punto di diritto, la disposizione citata trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, per la concessione di accreditamento provvisorio, per il tempo necessario alla verifica del volume dell’attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso. Nel caso della Casa di cura San Raffaele, l’accreditamento provvisorio era stato già concesso e non risultano agli atti domande per rinnovo o ampliamento del provvedimento regionale di accreditamento per il quale si sarebbero dovute effettuare &#8211; su richiesta della Regione concedente &#8211; le necessarie verifiche in ordine al volume dell’attività svolto e della qualità dei risultati.</p>
<p>Ne deriva che non è neppure ipotizzabile un nesso causale diretto tra le asserite omissioni e le misure conseguenti a tali inadempienze, secondo quanto sostenuto dall’attore.</p>
<p>Con riferimento a tale profilo, l’attenzione della procura è rivolta essenzialmente alla nota n.577 del 3.7.2007 della dott.ssa Varrenti (Servizio igiene pubblica del Dipartimento Prevenzione dell’ASL retto dal prof. Messineo), trascurando la circostanza che la nota in questione è conseguente alla richiesta di ampliamento dell’attività e modifica della planimetria del piano terra inoltrata dalla casa di cura in data 15.12.2005 e non involge, quindi, l’attività della Casa di cura nel suo complesso tale da giustificare, in caso di esito negativo, i severi provvedimenti sanzionatori di competenza regionale, previa segnalazione della stessa ASL.</p>
<p>Secondo la ricostruzione in atti, l’Ufficio di competenza ha proceduto all’istruttoria dell’istanza e, con nota n. 87 del 31 gennaio 2006, a firma della dott.ssa Varrenti e del prof. Messineo, indirizzata al Presidente della Casa di cura, dott. Trivelli e p.c. al dott. Cicogna e al dott. Iacono, è stata richiesta al San Raffaele una serie di documenti tra cui: la domanda indirizzata alla Regione Lazio per la modifica del decreto di autorizzazione con l’ampliamento delle attività richieste (TC e RMN), la planimetria, la certificazione di agibilità la certificazione antincendio; a seguito del sopralluogo effettuato il 27.6.2006 presso la casa di cura; la dott. Varrenti, con la citata nota n. 577 del 3.7.2006, indirizzata al dott. Cicogna, dott. Iacono e dott. Messineo, ha segnalato una serie di modifiche effettuate dalla clinica sui locali destinati a day hospital che comportavano una riduzione della superficie a disposizione di tale servizio, affermando che “in sostanza sembrerebbero quindi insufficienti ambienti sostanziali per un day hospital riabilitativo poiché residuano, per 30 posti, un locale spogliatoio ed un soggiorno che dovrebbero dare la possibilità di cambiarsi, riposare e pranzare durante l’interruzione dei trattamenti eseguiti nei vari ambulatori e nella palestra”. La nota concludeva: “tanto si comunica per le eventuali valutazioni e disposizioni fermo restando che questo servizio provvederà, in assenza di indicazioni, ad impartire separata e autonoma nota di prescrizione”.</p>
<p>La nota ASL n. 18488, a firma Mingiacchi, Cicogna e Iacono &#8211; pure contestata dalla procura -, indirizzata all’Assessore Battaglia e al Direttore del Dipartimento Sociale della Regione, dott. Natoli, avente ad oggetto “Day Hospital riabilitativo San Raffaele di Velletri” non ha segnalato le carenze strutturali rilevate dal SISP nella predetta nota n. 577/06 ma, bensì, un’altra importante questione, quale l’utilizzo di 70 posti di day hospital anziché dei 30 p.l. autorizzati, &#8211; oggetto di altra contestazione – e, per la quale, veniva richiesto alla Regione un “intervento risolutore” nei confronti della casa di cura, mentre alla nota n. 577/06 la dirigenza dell’ASL ha dato riscontro con la nota n. 18756 del 6.7.2006, inviata sia alla Casa di cura che alla Direzione Generale tutela della salute della Regione, con la quale sono stati comunicati gli esiti dell’ispezione (ancora non conclusa) ed il parere contrario alle modifiche effettuate dalla casa di cura.</p>
<p>In tale nota è stato segnalato alla Regione che erano state effettuate verifiche in loco a seguito della richiesta di modifica avanzata dalla Casa di cura e che, da tali verifiche, era “emerso che erano state apportate significative modifiche strutturali, che, a giudizio di questa azienda, incidono anche sull’efficacia dell’autorizzazione vigente sia per quanto riguarda l’hospice, sia per quel che riguarda l’area del d.h. riabilitativo, che risulta non idonea a contenere le funzioni dei 30 d.h. accreditati”, per cui la dirigenza dell’ASL ha concluso che “stante tale situazione e considerando che risulta priva di autorizzazione la RMN da 1,5 tesla recentemente installata al piano terra, oggetto dell’attuale verifica, questa Azienda ASL ritiene di non poter esprimere un parere favorevole alle modifiche apportate al piano terra della Casa di cura. Si provvederà a comunicare tempestivamente eventuali prescrizioni e il termine della fase istruttoria”.</p>
<p>Dal tenore delle note richiamate emerge che la Direzione generale (Mingiacchi), pur non essendo stata interessata al procedimento di autorizzazione delle modifiche strutturali, ha sostenuto le segnalazioni dei Servizi tecnici, ha espresso la propria posizione già in fase istruttoria al momento di comunicare alla Casa di cura e alla stessa Regione l’esito negativo delle verifiche effettuate, segnalando che tali modifiche pregiudicavano l’autorizzazione regionale a suo tempo concessa alla casa di cura.</p>
<p>Le prescrizioni sono state poi date dalla dott.ssa Varrenti, con nota n. 668 del 9.8.2006, per l’adeguamento strutturale richiesto dalla casa di cura. La stessa dirigente, con nota n. 54 del 16.1.2007 indirizzata al Messineo e p.c. al Cicogna, segnalò l’esito del controllo effettuato dal SISP sulla clinica allegando la relativa relazione ed affermando che, “al momento del sopralluogo è risultata completata la parte del complesso destinato a RSA. Permane quanto segnalato in precedenza riguardo l’attività di hospice e day hospital riabilitativo. Tanto si comunica per le valutazioni e provvedimenti di competenza”.</p>
<p>A conclusione dell’iter della pratica la dott.ssa Varrenti, né nella nota n. 54 del 16.1.2007 (né nella precedente nota n. 668/2006 ) ha elevato sanzioni amministrative previste dall’art. 54 commi 1 e 2 della l.r. n. 64/87 per le modifiche non autorizzate, per cui, a fortiori, è da ritenere che, nel complesso, gli elementi forniti dall’organo tecnico a seguito dei sopralluoghi effettuati, non sono apparsi di tale gravità da prospettare alla Regione Lazio la necessità di procedere alla chiusura totale della casa di cura.</p>
<p>Pur tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, la questione tecnica delle modifiche strutturali non autorizzate sui locali utilizzati per la riabilitazione, va strettamente collegata alla questione dei p.l. di D.H riabilitativo accreditati (30 e non 70) e, quindi, sulle prestazioni effettivamente richieste dalla struttura accreditata e liquidate dall’ASL, e del conseguente contenzioso sfociato nella Delibera D.G. n. 449/2007, pure oggetto di specifica contestazione da parte dell’accusa.</p>
<p>In ogni caso, la Regione è stata tempestivamente posta a conoscenza delle modifiche strutturali riguardanti il D.H riabilitativo presso la casa di cura incombendo ad essa, in via esclusiva, per espressa previsione normativa, il potere di adottare gli opportuni provvedimenti, in merito all’adozione di provvedimenti di autorizzazioni, previ atti di diffida, ovvero di revoca totale o parziale delle autorizzazioni concesse (art. 40 L. n. 64/87).</p>
<p>B) Per l’anno 2007, la Procura ha contestato alla dirigenza ASL quattro profili di responsabilità:</p>
<p>1) per avere predisposto la proposta di sospensione della casa di cura soltanto nell’ottobre 2007 (nonostante l’eccedenza di produzione fosse già nota nel 2005 e nonostante le note ASL n. 87 del 31.1.2006 e n. 54 del gennaio 2007) e, per il solo reparto di DH riabilitativo (30 p.l.), omettendo di estendere la proposta alla totalità dell’attività non prevedendo la normativa in vigore la sospensione parziale dell’accreditamento (rif. nota n. 25330 del 5.10.2007, in relazione alle note n. 406 e n. 577 del 2006);</p>
<p>2) per avere omesso, i convenuti Mingiacchi e Cicogna, di proporre alla Regione provvedimenti sanzionatori nei confronti della casa di cura, nonché la sospensione dei pagamenti di fatturato riabilitativo e riabilitazione speciale, sebbene a conoscenza delle irregolarità nell’erogazione delle prestazioni (rif. Nota n.667 del 17.10.2006);</p>
<p>3) per avere omesso, il Mingiacchi di proporre alla Regione Lazio provvedimenti sanzionatori nonché la sospensione, dei pagamenti del fatturato di DH riabilitativo e riabilitazione speciale, nonostante fosse a conoscenza delle irregolarità in cui venivano erogate dalla casa di cura, e, pertanto, non erogabili;</p>
<p>4) per avere, il Mingiacchi, lo Iacono, la Fiorillo (Direttore amministrativo) e il Cicogna (Direttore sanitario) espresso parere favorevole sulla delibera di autorizzazione della liquidazione delle prestazioni di riabilitazione speciale (lungodegenza riabilitativa) sebbene a conoscenza del fatto che le prestazioni fossero erogate in maniera irregolare dalla casa di cura (Delibera D.G. n. 449/2007).</p>
<p>4.1. E’ necessario, quindi, esaminare il problema posto dal DH riabilitativo che involge ben tre profili di responsabilità ipotizzati dall’accusa.</p>
<p>Invero, anche la questione del DH riabilitativo deriva dalla richiesta della Casa di cura, del 2004, di riconvertire 40 p.l. di degenza ordinaria in altrettanti posti di DH riabilitativo ai sensi della DGR n. 602 del 9 luglio 2004, in aggiunta ai 30 p.l. già autorizzati e accreditati.</p>
<p>Inizialmente la regione Lazio, con nota n. 65591 del 20.5.2005 (prima della assunzione dell’incarico del dott. Mingiacchi) espresse parere negativo alla conversione confermando l’autorizzazione di DH riabilitativo per i 30 p.l. accreditati.</p>
<p>L’ASL ha pertanto liquidato sempre le fatture relative alle prestazioni di riabilitazione per i 30 posti originari, dandone comunicazione alla stessa CdC, alla Regione e all’ASL; nel 2005, secondo la ricostruzione dei fatti esposta nella memoria del dott. Mingiacchi, la liquidazione per intero delle fatture della casa di cura è stata dovuta ad un errore di inserimento delle stesse nelle certificazioni dei crediti sanitari per l’anno 2005, per cui, una volta scoperto l’errore sono state richieste note di credito alla Cdc per l’importo non riconosciuto, tant’è che, solo di recente, la Regione ha autorizzato l’ASL a recuperare la maggior somma tramite compensazione. Ciò conferma che nessun pagamento è stato effettuato dall’ASL oltre i 30 p.l. autorizzati alla clinica San Raffaele.</p>
<p>Non solo, l’ASL, sulla base della nota regionale n. 65591/05, ha diffidato la casa di cura ad adeguarsi e ad utilizzare per le prestazioni di DH solo i 30 p.l. accreditati, e, a fronte dell’invio da parte della casa di cura delle fatture su 70 p.l. si vide costretta a darne comunicazione alla Regione con la citata nota del 4 luglio 2006 (a firma del D.G. e del Direttore sanitario) chiedendo un “intervento risolutore”, cui la Regione diede riscontro solo nell’ottobre 2006 (dopo altre note dell’11 e 28 settembre), comunicando che “in attesa che si provveda ad emanare le direttive che definiscono l’appropriatezza nell’attività di riabilitazione ospedaliera post-acuzie” la delibera GR 143/2006 ha stabilito che le giornate erogabili in regime di d.h. riabilitativo per l’anno 2006 possano essere consolidate sulla base di quanto erogato nel 2005”.</p>
<p>Con nota n. 30025 del 21 novembre 2006, il D.G. Mingiacchi ha ribadito all’assessorato regionale alla sanit à la propria posizione negativa in merito alla prospettata questione della casa di cura del San Raffaele di portare a 70 i pl riabilitativi, evidenziando, altresì, che “ il problema della remunerazione e della interpretazione della DGR è da collegarsi anche al permanere dei requisiti autorizzativi del DH riabilitativo della casa di cura, che questa Azienda sta controllando e che, in tale azione, è necessario stabilire se la casa di cura in oggetto possa utilizzare 30 o 70 p.l., posti in regime di DH”, comunicando di avere già inviato prescrizioni alla CDC riguardanti il DH e di essere in attesa dell’adeguamento strutturale richiesto relativo solo ai 30 p.l. autorizzati.</p>
<p>In caso contrario, la Azienda ha ipotizzato la riduzione sul fatturato 2005-2006 di 40 p.l. di degenza ordinaria.</p>
<p>Nell’atto di transazione, sottoscritto dal dott. Mingiacchi con la Casa di cura il 18.12.2006, l’ASL si è impegnata a liquidare le prestazioni di DH in eccesso, “salvo parere contrario della regione Lazio al quesito posto sull’argomento con la nota della ASL n. 30025 del 21.11.2006”. Non essendo pervenuto tale parere l’ASL non ha proceduto alla liquidazione delle prestazioni in esubero.</p>
<p>Con la successiva delibera n. 449/2007, avente ad oggetto “Recepimento Protocollo di intesa tra ASL RMH e Tosinvest spa”, la ASL decise di “inviare, intanto, in attesa delle decisioni regionali, il recepimento del punto 2 del protocollo in parola (cioè il punto relativo al DH) ad altro atto e procedere alla liquidazione del fatturato per prestazioni di riabilitazione erogate presso la CdC San Raffaele di Velletri presentato per gli anni 2005 e 2006 su 225 posti letto di degenza ordinaria e 30 posti letto di d.h., così come rappresentato nella tabella A dell’Allegato 9 della DGR n.143/06”.</p>
<p>Va pertanto osservato che, con la citata deliberazione n. 449/2007, non vennero liquidate prestazioni di DH in eccesso, ma l’ASL ha proceduto alla liquidazione del fatturato di riabilitazione sulla base della produzione effettuata sui posti letto riconosciuti dagli atti regionali e, cioè, 225 di degenza ordinaria e 30 di DH. Ciononostante, l’ASL, con l’ulteriore nota n. 5992 del 22.2.2007, non avendo ricevuto riscontro alla precedente nota del 21.11.2006 (con cui si rappresentavano le carenze strutturali anche per i 30 p.l. accreditati di DH dalla Regione, smentendo anche su tale aspetto le censure circa le omissioni e le inadempienze della dirigenza dell’ASL in ordine all’inappropriatezza e incongruità delle prestazioni riabilitative effettuate in luoghi carenti dei requisiti standard), ha ribadito che, “data l’atipicità dell’attivazione dei 40 p.l. di DH riabilitativo avvenuta nel 2004, non sembrano consolidabili le prestazioni effettuate su questi p.l.”, e concluso che “data questa situazione e data la pressante richiesta della CdC di porre in liquidazione le prestazioni avvenute su 70 pl di DH riabilitativo, si chiede a codesta Direzione regionale se possibile, visti i precedenti sopra evidenziati, considerare in esubero, ai sensi della DGR 143/06 le prestazioni erogate su 70 p.l. anziché sui 30 autorizzati e di procedere alla liquidazione”… “In attesa di vostra urgente risposta, questa ASL provvederà a liquidare le prestazioni sulla scorta della tabella dell’All. 9 alla DGR 143/06 (p.l. 225 ordinari e p.l. DH 30)”.</p>
<p>Si appalesa, quindi, corretta la posizione dell’ASL che si è attenuta alle direttive della programmazione regionale di cui alla Delibera n. 143/06 che ha consolidato, per le aziende, il fatturato dell’anno precedente, e, nel caso della San Raffaele, liquidato le prestazioni effettuate sui 30 p.l. accreditati (benché oggetto di verifica sotto il profilo strutturale e tecnologico), respingendo le richieste di liquidazione delle prestazioni in esubero, in assenza di autorizzazione sui restanti 40 p.l. di DH riabilitativo, che potevano essere riconosciute come ambulatoriali, una volta che i controlli avessero contestato l’appropriatezza del regime di DH.</p>
<p>Invero, nonostante le reiterate note&nbsp;&nbsp;ASL (in atti), con la nota del 24 luglio 2007, la Regione Lazio, sorvolando sulle gravi problematiche sollevate dall’ASL circa le prestazioni di DH riabilitativo effettuate dalla Casa di cura, ha confermato che “anche per l’anno 2007 con DGR 436/07 la Regione ha fissato i tetti di spesa facendo riferimento per il DH riabilitativo alle prestazioni effettuate nel 2005”, favorendo di fatto i comportamenti opportunistici tenuti dalla dirigenza della clinica riguardo le prestazioni di DH riabilitativo effettivamente erogate.</p>
<p>Osserva il Collegio, che il mero richiamo formale ai criteri stabiliti nei provvedimenti di programmazione regionale (di valenza generale) non ha offerto concrete soluzioni alle problematiche insorte con la casa di cura San Raffaele, ma ha consentito di avallare le pretese creditorie della stessa, tant’è che l’ASL si è limitata a liquidare le prestazioni sui 30 p.l. accreditati dalla Regione nel rispetto della D.G.R. n. 143/06.</p>
<p>Né, per la soluzione di tale problematica, l’ASL ha potuto contare sulla collaborazione dell’ASP (controlli esterni), la quale nella nota n. 5842 del 21.9.2007, indirizzata all’ASL e p.c. all’Assessorato regionale e alla CdC, ha affermato che “Laziosanità determina mensilmente la remunerazione spettante a ciascun erogatore e svolge verifiche routinarie relative all’occupazione dei posti letto sulla base della normativa vigente e, in particolare, per l’attività di riabilitazione, facendo riferimento alla DGR n. 143/06, in cui è indicata la capacità produttiva massima dei posti accreditati. In particolare, poiché la DGR n. 143/06 stabilisce che viene data la facoltà di consolidare, a richiesta &#8211; per accettazione del singolo soggetto erogante &#8211; quale limite massimo per l’anno 2006, le giornate di degenza erogate in regime di DH nell’anno 2005…… a chiusura di ogni anno la scrivente Laziosanità determina e comunica alla Regione Lazio il valore della produzione e la congruenza tra giornate di ricovero ordinario e di DH e posti letto tenendo conto delle giornate di degenza erogate nel 2005.</p>
<p>Ciò, sostanzialmente, ha avallato le indebite pretese della Cdc riferite alle prestazioni in esubero calibrate su 70 p.l. di DH e non sui 30 p.l. accreditati, inserite nel budget assegnato alla casa di cura nel 2007.</p>
<p>All’esito negativo di tale confronto, con la Regione e con la stessa ASP, con l’atto del 5 ottobre 2007, l’ASL ha proposto alla Regione Lazio la sospensione dell’accreditamento del D.H. della San Raffaele, richiamando i precedenti interventi volti a dare una soluzione alle problematiche insorte con la casa di cura riguardanti l’erogazione delle prestazioni riabilitative.</p>
<p>Non appaiono, quindi, condivisibili gli assunti accusatori circa i presunti “ritardi” nella segnalazione alla Regione Lazio del provvedimento di sospensione dell’accreditamento del DH riabilitativo tenuto conto della cronologia dell’attività posta in essere dall’ASL in ordine alle verifiche tecniche sui locali adibiti a DH, nonché alle trattative incorse con la C.d.c. e la stessa Regione sul fatturato del DH riabilitativo (involgendo anche contestazioni di natura tecnica); solo al termine degli esiti di detti procedimenti, in uno ai comportamenti riprovevoli del soggetto erogatore e della posizione “attendista” assunta dagli Uffici regionali di competenza, l’ASL è addivenuta alla determinazione di segnalare alla stessa Regione Lazio, nell’ottobre del 2007, i provvedimenti incidenti sull’autorizzazione da tempo concessa alla c.d.c. (cfr. note n. 21235 e n. 21236 del 7 8.2007), richiamando tutte le posizioni prese dalla ASL medesima in merito all’aumento non autorizzato dei p.l. (da 30 a 70) e alle inadempienze della C.d.c. rispetto alle carenze oggettive rilevate nel corso del tempo dai servizi ispettivi e di controllo della ASL. L’avvio delle indagini da parte dei Nas nel 2007 ha potuto soltanto accelerare la conclusione di procedimenti già avviati dall’ASL sulla base delle richieste avanzate dalla San Raffaele, sfociati nella proposta di sospensione dell’accreditamento del DH e, poi, nel 2010, nella chiusura della clinica, poteri attribuiti in via esclusiva all’Autorità regionale in forza degli art. 11 e 17 della L.R. n. 4/03 entrata in vigore nel gennaio 2007.</p>
<p>Né pare assumere reale rilevanza giuridica, ai fini della responsabilità contabile, la contestazione circa la richiesta di parziale sospensione dell’accreditamento atteso che, in mancanza di una specifica normativa regionale relativa alla sospensione e alla revoca dell’accreditamento, può farsi riferimento alla L.R. n. 64/87 (peraltro non più applicabile negli anni di riferimento per quanto sopra detto) che all’art. 51 stabilisce che “nel caso di eventuali inadempienze della convenzione, l’unità sanitaria locale sospende in tutto o in parte la convenzione informando immediatamente la Regione”, mentre il comma 7 dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/92, richiamato nell’atto di citazione, si riferisce anche all’accreditamento provvisorio parziale e alla revoca automatica dello stesso dopo la verifica negativa, con riferimento all’ipotesi di “avvio di nuove attività in strutture preesistenti”.</p>
<p>4.2. In merito alle prestazioni di riabilitazione speciale, la DGR n. 602/2004 ha stabilito l’abbattimento tariffario del 40% dopo il 60% di ricovero in reparto di riabilitazione post-acuzie, escluse una serie di patologie con diagnosi principale di gravità e che tali prestazioni potevano essere erogate anche sui p.l. di lungodegenza in strutture dotate di reparti di riabilitazione, in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 434/01; il tutto nell’ambito del fabbisogno regionale di giornate di degenza rilevato dall’ASP sui dati SIO per l’anno 2003. Le giornate eccedenti il fabbisogno sarebbero state remunerate come lungodegenza. Le prestazioni di lungodegenza riabilitativa venivano remunerate con la tariffa prevista per la MDC.</p>
<p>Il meccanismo tariffario comprendeva la dotazione delle risorse umane e tecnologiche delle singole strutture erogatrici, così definito: l’80% della tariffa nazionale incrementata del 3% per tutte le strutture con la dotazione prevista dalla LR 64/87; il 100% della tariffa così definita per tutte le strutture che si adeguavano alle indicazioni contenute nella tabella 1 per quanto attiene il personale medico, il personale professionale di assistenza e riabilitativo e attrezzature tecnologiche.</p>
<p>La casa di cura San Raffale di Velletri era stata, riconosciuta a suo tempo, in base alla citata DGR, in possesso dei requisiti previsti per la tariffa più alta e avendo essa sia la lungodegenza sia il reparto di riabilitazione, era autorizzata ad effettuare prestazioni di riabilitazione sui posti letto di lungodegenza ai pazienti affetti dalle patologie indicate nella DGR n. 602/04.</p>
<p>L’unico obbligo previsto dalla normativa regionale, oltre ai requisiti strutturali e funzionali, era che le prestazioni si riferissero a determinati DRG, ovvero casi non selezionati nei DRG, in presenza di diagnosi principali di gravità, ovvero in presenza di procedure terapeutiche complicate. Tuttavia tali prestazioni non erano espressamente disciplinate nelle delibere regionali per cui si potevano utilizzare tutti i posti di lungodegenza, come posti di riabilitazione con la conseguente remunerazione.</p>
<p>Le Linee guida, approvate con DGR n. 266 del 16 aprile 2007, in vigore dal 1 luglio 2007, hanno stabilito “i criteri di accesso alle prestazioni post-acuzie ospedaliera, con riferimento all’attività di day hospital”. Nell’allegato, vengono stabiliti i criteri per definire l’appropriatezza degli accessi nei diversi reparti di riabilitazione, senza alcun riferimento specifico ai casi di lungodegenza riabilitativa, da ritenere, probabilmente, ricompresa in quelli di riabilitazione intensiva (codice 56) e ciò anche ai fini dei controlli di appropriatezza.</p>
<p>Sulla base della DGR n. 266/2007, l’ASL ha stabilito “come unica possibilità di accesso alla cosiddetta lungodegenza riabilitativa un episodio acuto intercorrente, durante il ricovero di lungodegenza, di tipo neurologico con trasferimento in reparto per acuti e rientro successivo nel reparto di lungodegenza, laddove sia possibile e documentale l’impossibilità di inserimento in reparto di riabilitazione intensiva codice 56 (All. 21 e 32 Memoria Mingiacchi).</p>
<p>Anche del contenzioso insorto con la San Raffaele riguardo a tali prestazioni l’ASL ha informato la Regione, con nota n. 86 del 13.1.2006, sottolineando che i ricoveri di lungodegenza riabilitativa sfuggono al controllo di appropriatezza, agevolando l’insorgenza di comportamenti opportunistici da parte degli erogatori privati, sia rispetto alla corretta diagnosi, espressa nelle schede RAD, sia in ordine ai criteri di appropriatezza del ricovero.</p>
<p>Nella nota si è evidenziato altresì che tali ricoveri sfuggono da ogni abbattimento tariffario, così come l’indeterminatezza del fabbisogno regionale di giornate di degenza effettivamente erogabili consente la maturazione di un credito illimitato ed esigibile dalle strutture erogatrici anche oltre i tetti remunerativi previsti attraverso la forma della cessione creditizia a società di recupero finanziario.</p>
<p>Per quanto riguarda la Casa di cura San Raffele, l’ASL aveva liquidato solo le fatture relative a tali prestazioni con la tariffa della lungodegenza e non per quella della riabilitazione, di qui la formazione del credito maturato dalla casa di cura, costituito dal conguaglio fra le due tariffe.</p>
<p>Nella riunione tenuta in data 7.2.2006 furono presi degli impegni riguardanti i controlli sulle cartelle cliniche del periodo novembre 2004 &#8211; dicembre 2005, la redazione di una relazione da discutere con i sanitari della casa di cura e la redazione del verbale finale; le verifiche condotte dall’ASL portarono alla redazione di una relazione negativa per cui i sanitari della CdC non sottoscrissero il verbale. L’ ASL chiese, con nota n. 14793 all’ASP e per conoscenza alla CdC e alla Regione l’attivazione del Collegio dei saggi, ai sensi del punto 10 della DGR 1178/03 (sistema regionale dei controlli esterni-controlli analitici) sulla base dei controlli effettuati su 254 cartelle cliniche di degenti ai sensi del punto 6 della citata delibera.</p>
<p>Con la nota n. 7339 del 4 ottobre 2006, l’ASP ha respinto la richiesta di attivazione del Collegio dei Saggi, reiterata dall’ASL in data 10 novembre 2006, e, successivamente, ha definitivamente chiuso la questione confermando quanto già autorizzato dalla Regione in ordine al fabbisogno delle prestazioni di lungodegenza per l’anno 2005.</p>
<p>La stessa Delibera n. 1178/03 è stata modificata con Delibera n. 427/05, che ha previsto il controllo sul 100% dei ricoveri di lungodegenza riabilitativa; l’abolizione del Collegio dei saggi e la conferma della competenza dell’ASP in ordine alla istruttoria del contenzioso e la trasmissione della relativa documentazione all’Assessorato alla Sanit à per le “eventuali forme di coordinamento o altre decisioni in materia”. Successivamente, con nota 9349 del 21.12.2006, l’ASP ha inviato all’ASL la direttiva n. 5 del 20.12.2006 in materia di “Articolazione e modalità operative del sistema regionale dei controlli esterni nel triennio 2006-2008, ai sensi della DGR 427/06”, nonché l’archivio con il campione statisticamente rappresentativo dei ricoveri effettuati nel 2006 dagli Istituti di competenza, con esclusione però dei ricoveri di lungodegenza riabilitativa, pure richiesto dalla ASL.</p>
<p>Pertanto, dopo tali esiti, l’ASL recepì, con la deliberazione 449 del 12.3.2007, il protocollo d’intesa sottoscritto con la Tosinvest il 18.12.2006 ma limitatamente al solo punto 3) riguardante la lungodegenza riabilitativa. Con tale atto si è posto fine al contenzioso insorto con la Casa di cura relativamente al fatturato relativo agli anni 2005 e 2006, con una riduzione del 20% sul fatturato, “fatti salvi i controlli per l’anno 2006 di cui alla Delibera n. 427/06 e regolamento attuativo” e comunque con una remunerazione riconosciuta di euro 4.117.647 inferiore a quella di euro 4.850.824 già riconosciuta dalla ASP alla casa di cura.</p>
<p>5. Dalla ampia ricostruzione dei fatti di causa &#8211; suffragata dalla copiosa documentazione in atti &#8211; è emersa l’inconsistenza e la fragilità dell’impianto accusatorio, per tutti i profili trattati nella domanda (punti da 1 a 4), con riferimento ai dirigenti e funzionari dell’ASL RM/H, non senza rimarcare i ritardi regionali nell’attuazione del D.lgs. n. 502/1992 e succ. modif. in tema di accreditamento, le incertezze sulla disciplina da applicarsi negli anni di riferimento, la complessità delle procedure sottese all’attività di controllo e verifiche, sia tecniche, funzionali e organizzative, sia sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate, i difficili rapporti tra i diversi livelli di governo della sanit à regionale, tutti fattori che hanno indubbiamente dilazionato nel tempo l’adozione dei gravi provvedimenti nei confronti del San Raffaele, per come sostenuto dall’accusa.</p>
<p>5.1. In ordine al Punto 1) è provato che nelle verifiche effettuate presso la casa di cura San Raffele il Dipartimento di prevenzione (prof. Messineo) e il Servizio di igiene pubblica (dott.ssa Varrenti) non hanno avanzato proposte di chiusura del reparto di DH e di lungodegenza, né applicato sanzioni pecuniarie per le irregolarità tecniche, pure rilevate, ma impartito prescrizioni tecniche alla casa di cura nell’ambito del procedimento relativo al DH riabilitativo (sollecitato dalla stessa Casa di cura), che si è concluso con il parere negativo dell’ASL e con la proposta di sospensione dell’accreditamento provvisorio a fronte del comportamento inadempiente della struttura stessa, pur rilevando che la L.R. n. 64/87 era stata superata dalla L.R. n. 4/03 in attuazione del D.lgs. n. 502/92, ma non ancora pienamente operativo.</p>
<p>In ogni caso, la proposta di sospensione dell’accreditamento ha riguardato altresì le attività legate all’accreditamento avendo la casa di cura &#8211; in assenza di autorizzazione regionale &#8211; convertito altri 40 p.l. in aggiunta ai 30 p.l. riabilitativi già accreditati, per i quali pure erano stati denunciati, dalla dirigenza e dai funzionari dell’ASL, le carenze dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei reparti, ed informata la stessa Regione Lazio (cfr. le note già indicate).</p>
<p>Sotto questo aspetto, è incontestato che l’ASL ha liquidato le prestazioni in DH riabilitativo afferente ai soli posti accreditati provvisoriamente (30 p.l. DH riabilitativo), nonostante gli organi regionali e l’ASP avessero avallato le prestazioni riabilitative in eccesso, sulla base di una interpretazione formalistica della delibera GR n. 436/06, nonostante l’ASL avesse sollecitato una soluzione condivisa con gli Uffici regionali e l’ASP per le prestazioni eccedenti il fabbisogno stabilito dalla programmazione regionale. Pertanto, anche sotto tale aspetto, nessun rimprovero può essere mosso alla dirigenza dell’ASL né possono imputarsi “ritardi” nella proposta di sospensione dell’accreditamento, peraltro atto non più consentito all’ASL, in base al nuovo assetto dell’istituto dell’accreditamento istituzionale, ma anche perché, nel tempo trascorso sino all’ottobre 2007, l’ASL ha proseguito nell’attività di controllo sulla casa di cura in relazione alla richiesta di modifica avanzata dalla medesima, impartendo prescrizioni tecniche alla direzione della struttura, comunicate alla stessa Regione (note da n.7 a n.12 allegate memoria del Mingiacchi), all’esito dei quali, a fronte dell’atteggiamento elusivo e inadempiente della San Raffaele e in assenza di adeguate soluzioni concordate con gli organi regionali, l’ASL ha dovuto segnalare formalmente alla Regione la necessità di adottare il provvedimento di sospensione parziale dell’accreditamento e solo per il dh riabilitativo, interessato dai comportamenti scorretti tenuti dalla casa di cura.</p>
<p>5.2. Con riferimento al punto 2, le questioni afferiscono al c.d. DH riabilitativo e all’eccesso di produzione, per il quale si imputa ai convenuti di avere proposto soltanto nell’ottobre 2007 la proposta di sospensione, peraltro parziale della casa di cura.</p>
<p>In disparte la posizione dell’ASP nella attività di controllo (esterno) da essa svolto, i cui referenti non sono evocati per le note ragioni nell’odierno giudizio, il Collegio deve limitarsi a ribadire quanto già sopra sottolineato, confermando che l’ASL &#8211; come pure affermato dalla Procura &#8211; ha liquidato le prestazioni limitatamente ai 30 p.l. di DH accreditati e non già su 70 p.l., come preteso e richiesto già da tempo dalla casa di cura.</p>
<p>5.3. Rispetto ai punti 3) e 4) valgono le medesime osservazioni e considerazioni, avendo il Collegio ampiamente evidenziato i contorni della vicenda riferita all’eccesso di produzione delle prestazioni riabilitative speciali, definita dall’ASL con la Deliberazione 449/07, i cui presupposti sono costituiti dai provvedimenti di programmazione regionale (DGR n. 143/06 e n. 436/07), nonché i controlli effettuati dall’ASP sulle cartelle cliniche di Riabilitazione speciale.</p>
<p>Per tali considerazioni, non può censurarsi, sotto il profilo della colpa grave, la condotta dei proponenti e firmatari della deliberazione n. 449/07 (D.G. Mingiacchi, con i pareri favorevoli di Cicogna e Fiorillo), in quanto provvedimento discrezionale finalizzato a prevenire un contenzioso giudiziario con la casa di cura San Raffaele (precedenti vertenze giudiziarie si erano risolte con la soccombenza dell’ASL), riferito al maturato economico relativo alle prestazioni di riabilitazione speciale effettuate nel 2005.</p>
<p>6. In definitiva, dal quadro probatorio in atti, è emersa, inequivocabilmente, una situazione connotata da gravi mancanze e deficienze riguardanti la struttura accreditata della San Raffaele, come riconosciuto nella stessa consulenza di parte a cura dell’ASL, depositata in atti, sulla “sussistenza e legittimità di tutti i titoli abilitativi di natura edilizio/urbanistico (licenze edilizie, sia ordinaria che in sanatoria: permessi a costruire sia ordinari che in sanatoria, DIA ordinaria positivamente e/o negativamente valutate e della relativa e prodromica documentazione tecnico-istruttoria riguardante le trasformazioni, le modificazioni e gli ampliamenti della casa di cura San Raffele intervenute dal 1980 ad oggi”.</p>
<p>Tale documento tecnico-amministrativo ha confermato le irregolarità urbanistiche-edilizie sopra rappresentate, a partire dalla questione di agibilità, e concluso nel senso che non sono state “rispettate tutte le normative urbanistico-edilizie nazionali, regionali e comunali legittimanti poi, a seguire, sia le autorizzazioni che i rapporti di accreditamento sinora concessi da parte della Regione Lazio alla struttura in questione, “con la precisazione che “il ricorso da parte di vari soggetti succedutisi nel corso del tempo nella gestione della struttura (o loro delegati) a sanatorie, come condoni o altre procedure similari previste dalla legislazione …… rappresenta la confessione manifesta dell’esercizio, perdurante nel tempo, compreso quello attuale, di un’impresa privata operante nel settore sanitario, precedentemente convenzionata ed oggi provvisoriamente accreditata da parte della regione Lazio, condotto mediante l’utilizzazione di un immobile sprovvisto , a……..dei necessari ed indispensabili requisiti e conseguenti provvedimenti abilitativi urbanistico-edilizi legittimanti la prestazione del servizio offerto nei confronti del pubblico degli utenti in regime autorizzatorio-concessorio con la pubblica amministrazione” (pag 46 -47-48 dell’atto di citazione).</p>
<p>7. Alla luce di tutte le emergenze processuali acclarate in atti, ad avviso del Collegio, non può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave degli odierni convenuti con conseguente pieno proscioglimento rispetto a tutte le fattispecie dannose ipotizzate a loro carico nella domanda.</p>
<p>Infatti, è stato evidenziato, che “il requisito della colpa grave, introdotto dal D.L. n. 542 del 1996 in via generale per la sussistenza della responsabilità amministrativa, non sussiste in presenza di una mera violazione di norma, ma va individuato nell’atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima dal modello di condotta connesso ai propri compiti, nonché nell’agire senza le opportune cautele, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza osservare quel grado minimo di diligenza che tutti, comprese le persone al di sotto della media sociale, quanto a cautela e diligenza, sono in grado di usare (Corte conti Sez. III 12.2.2010 n.75/A; Sez. Campania 6.12.2009 n. 752; Sez. Abruzzo 23.7.2007 n. 372 e 18.7.2006 n. 462).</p>
<p>Invero, appare evidente che, nella fattispecie in esame, manca “quella rilevante negligenza, quella macroscopica violazione di norme, quella assoluta mancanza delle più elementari regole di buon senso” (Corte conti sez. Lombardia n.391/95) che caratterizzano il quid pluris che differenzia concettualmente la colpa grave da quella lieve.</p>
<p>8. Le spese devono essere rifuse nei confronti dei convenuti assolti nell’importo di euro 1.000,00 per ciascuno di essi.</p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p>La Corte dei Conti &#8211; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, parzialmente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette</p>
<p align="center">RIGETTA</p>
<p>l’istanza del Procuratore regionale di revoca dell’ordinanza n. 162 /2016.</p>
<p align="center">RIGETTA</p>
<p>l’atto di citazione e, per l’effetto, assolve i sigg. Mingiacchi Luciano, Iacono Maurizio, Cicogna Vittorio Amedeo, Messineo Agostino e Fiorillo Danila dall’atto di citazione;</p>
<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liquida, in favore dei convenuti costituiti in giudizio, le spese di lite in euro 1.000,00 (mille/OO) per ciascuno di essi.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 21 novembre 2017.</p>
<p>L’Estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente</p>
<p>F.to Anna Bombino&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Piera Maggi</p>
<p>Depositata in segreteria il 15 marzo 2018</p>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</a></p>
<p>Pres. De Salvo &#8211; Rel. Patumi 1. Pubblico impiego – Società pubbliche – Amministratori – Compensi – Limite ex art. 4, comma 4 D.L. 95/12 – Tassatività – Conseguenze – Misure di contenimento già adottate – Particolare professionalità dell’incarico – Irrilevanza. 2. Il vincolo ex art. 4, comma 4 del</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Salvo &#8211; Rel. Patumi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Società pubbliche – Amministratori – Compensi – Limite ex art. 4, comma 4 D.L. 95/12 – Tassatività – Conseguenze – Misure di contenimento già adottate – Particolare professionalità dell’incarico – Irrilevanza.</p>
<p>2. Il vincolo ex art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 – che impone un limite al costo sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche – deve essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti, con la conseguenza che la norma deve essere applicata anche alle società già oggetto di misure di contenimento degli emolumenti in parola, non rilevando neanche le particolari competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico (1).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1) Si vedano C. Conti, Contr. Lombardia, delib. 18 febbraio 2015, n. 88 secondo cui il limite de quo non può essere superato nell’ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi, tenuto conto che, trattandosi di limite preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, non può ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge; idem, delib. 8 gennaio 2015 si è invece discostata da “un’interpretazione meramente matematica della disposizione” sulla base della particolare circostanza esaminata (il quesito aveva ad oggetto il caso di un ente locale il quale, nell’anno 2013, anno di riferimento per il computo del tetto di spesa, non aveva corrisposto alcun compenso in favore degli amministratori di una società, in quanto aveva attribuito la carica a consiglieri comunali. La citata Sezione di controllo, ritenendo che il corretto operare della norma non possa precludere all’ente pubblico la scelta di affidare tali incarichi all’esterno, aveva individuato, nel caso all’esame, il parametro nell’ultimo esercizio nel quale l’ente locale aveva affrontato la spesa, purché l’importo fosse stato aggiornato tenendo conto delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 6, del d.l. n. 78/2010).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>CORTE DEI CONTI<BR><br />
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA<BR><br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai magistrati:</p>
<p align=center>dott. Antonio De Salvo			  	presidente;<br />	<br />
dott. Marco Pieroni				  	consigliere;<br />	<br />
dott. Massimo Romano			  	consigliere;<br />	<br />
dott. Italo Scotti				  	consigliere;<br />	<br />
dott.ssa Benedetta Cossu 	          	        primo referendario;<br />	<br />
dott. Riccardo Patumi   	    primo referendario (relatore);<br />	<br />
dott. Federico Lorenzini			        referendario.<br />	<br />
<b><br />
Adunanza del 10 luglio 2015</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;<br />
Vista la legge della Regione Emilia-Romagna  9 ottobre 2009, n. 13    istitutiva     del     Consiglio     delle          autonomie   locali, insediatosi il 17 dicembre 2009;</p>
<p>Vista  la  deliberazione della Sezione   delle    autonomie  del      <br />
4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;<br />
Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;<br />
Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;<br />
Visto l’articolo 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012,     n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;<br />
Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Parma, pervenuta a questa Sezione in data 22 giugno 2015; <br />
Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;<br />
          Vista l’ordinanza presidenziale n. 34 del 2 luglio 2015, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;<br />
          Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 2015 il relatore Riccardo Patumi;<br />
Ritenuto in <br />
<b></p>
<p align=center>Fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>          Il Sindaco del Comune di Parma ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il disposto di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 . Tale norma, nel testo introdotto dall’art.  16, comma 1 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 , ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, non possa superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.<br />
         Il Sindaco di Parma chiede se sia possibile parametrare i compensi dei citati amministratori, per l’anno 2015, a quelli massimi teoricamente spettanti agli organi amministrativi in carica, senza applicare tale riduzione. La regione della richiesta deriva dalla circostanza che l’Amministrazione di Parma, nell’anno 2012, ha posto in essere misure di contenimento degli emolumenti de quibus, successivamente confermate dall’attuale Amministrazione. L’Amministratore istante, per completezza,  evidenzia altresì come il sistema delle partecipate del Comune di Parma presenti “situazioni di particolare complessità e criticità tali da richiedere agli amministratori nominati competenze professionali di alto livello in ragione dell’impegno e delle responsabilità richieste per la gestione dell’incarico loro affidato”.<br />
          Ritenuto in<br />
<b>                                  Diritto<br />
          1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.<br />
          1.1</b> L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 &#8211; disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti &#8211; attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.<b><br />
</b>          Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).<br />
<b>          1.2 </b>In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL è, per i comuni, il sindaco.<br />
          <b>1.3 </b>Per quanto concerne l’attinenza del quesito proposto con la materia della contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto di quanto espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., <i>ex plurimis</i>, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), giudica la richiesta di parere in esame ammissibile sul piano oggettivo, in quanto verte sulla corretta applicazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012), impongono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa. <br />
         Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta presenti il carattere della generalità e dell’astrattezza nei limiti in cui, pur formulata in riferimento alla specifica situazione nella quale si trova il soggetto istante, consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima problematica interpretativa. La questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente.<br />
         La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.<b>         <br />
          2. Merito<br />
          2.1 </b>Preliminarmente, occorre richiamare il quadro normativo rilevante ai fini del parere.<br />
          L’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012,  nel testo introdotto dall’art. 16, comma 1 del d.l. n. 90/2014, ha previsto che “[…] Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 […]”.<br />
         Il citato art. 16 comma 1, quindi, ha  previsto un ulteriore vincolo agli emolumenti in analisi, già limitati da precedenti interventi del legislatore statale. Infatti, l’art. 1, comma 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” , aveva introdotto il limite in forza del quale “nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo”.   <br />
          Successivamente, l’art. 6, comma 6 del d.l. n. 78/2010 , invece, aveva ulteriormente limitato tali compensi, decurtandoli del 10 per cento. <br />
<b>          2.2 </b>Ricostruito il quadro normativo, è utile ricordare le pronunce di questa magistratura contabile maggiormente significative.<br />
         Con deliberazione 18 febbraio 2015, n. 88, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha ritenuto che il limite introdotto con la previsione di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, non possa essere superato nell’ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi. Infatti, spiega il Collegio citato, il limite <i>de quo</i>, in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, non può ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge.<br />
         La citata Sezione regionale, precedentemente, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, a fronte di una situazione del tutto particolare, si era discostata da “un’interpretazione meramente matematica della disposizione”: il quesito aveva ad oggetto il caso di un ente locale il quale, nell’anno 2013, anno di riferimento per il computo del tetto di spesa, non aveva corrisposto alcun compenso in favore degli amministratori di una società, in quanto aveva attribuito la carica a consiglieri comunali. La citata Sezione di controllo, ritenendo che il corretto operare della norma non possa precludere all’ente pubblico la scelta di affidare tali incarichi all’esterno, aveva individuato, nel caso all’esame, il parametro nell’ultimo esercizio nel quale l’ente locale aveva affrontato la spesa, purché l’importo fosse stato aggiornato tenendo conto delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 6, del d.l. n. 78/2010.<br />
<b>          2.3</b> E’ ora possibile rispondere alla richiesta di parere.<br />
          Questo Collegio è consapevole di come disposizioni che prevedono tagli lineari, che  operano in modo non selettivo su una determinata tipologia di spese, assumendo come parametro la spesa storica a un dato anno, così come la norma in analisi, nella loro concreta applicazione finiscano per penalizzare gli enti i quali hanno avuto una precedente gestione virtuosa. Tuttavia, il vincolo ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, dev’essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti. Pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi dall’interpretazione della norma, già individuata dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la citata deliberazione 18 febbraio 2015, n. 88/2015.<br />
          Ne consegue che la previsione secondo la quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, dev’essere applicata anche alle società già oggetto di misure di contenimento degli emolumenti in parola; ciò, inoltre, senza poter tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sui quesiti riportati in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DISPONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa &#8211; mediante posta elettronica certificata – al Sindaco del Comune di Parma e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.<br />
Che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.<br />
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 luglio 2015. </p>
<p>Depositata in segreteria il 10 luglio 2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2015 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2015-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2015-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2015-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2015 n.119</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Amato in tema di disciplina del servizio civile Servizio civile nazionale &#8211; Art. 3, c. 1, d. lgs. 05/04/2002, n. 77 &#8211; Requisito della cittadinanza italiana per l&#8217;ammissione allo svolgimento del servizio civile &#8211; Conseguente esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano &#8211; Q.l.c. promossa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2015-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2015 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2015-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2015 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>in tema di disciplina del servizio civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio civile nazionale &#8211; Art. 3, c. 1, d. lgs. 05/04/2002, n. 77 &#8211;  Requisito della cittadinanza italiana per l&#8217;ammissione allo svolgimento del servizio civile &#8211; Conseguente esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano &#8211; Q.l.c. promossa dalla Corte di Cassazione &#8211; Lamentata violazione degli artt. 2, 3 e 76 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’ASGI &#8722; Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, e APN – Avvocati per niente ONLUS, con ordinanza del 1° ottobre 2014, iscritta al n. 222 del registro ordinanze del 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2014.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ordinanza del 1° ottobre 2014, le sezioni unite civili della Corte di cassazione, hanno sollevato &#8722; in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione &#8722; questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui &#8722; prevedendo il requisito della cittadinanza italiana &#8722; esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile.<br />
2.&#8722; La Corte di cassazione premette che la questione di legittimità costituzionale è sorta nell’ambito di un giudizio promosso, ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), da un cittadino pachistano, unitamente all’ASGI &#8722; Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, e all’APN &#8722; Avvocati per niente ONLUS, per denunciare la natura discriminatoria del bando, pubblicato il 20 settembre 2011, per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile. L’art. 3 di tale bando, in applicazione della disposizione censurata, richiede &#8722; tra i requisiti e le condizioni di ammissione &#8722; il possesso della cittadinanza italiana.<br />
La natura discriminatoria di tale art. 3 è stata dichiarata dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 12 gennaio 2012, con la quale è stato, inoltre, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di sospendere le procedure di selezione e di modificare il bando, consentendo l’accesso anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.<br />
Il giudice a quo riferisce di essere, quindi, investito della decisione in ordine al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione avverso la citata ordinanza del Tribunale di Milano.<br />
Ciò premesso, le sezioni unite rilevano che il successivo acquisto della cittadinanza italiana da parte del ricorrente e l’integrale svolgimento degli effetti del bando hanno determinato la sopravvenuta perdita di ogni utilità derivabile alle parti dall’accoglimento o dal rigetto del ricorso. Inoltre, con la prestazione del servizio civile da parte dei volontari selezionati, la vicenda concreta appare del tutto esaurita, né vi sarebbe spazio per l’accertamento dell’illegittimità del bando a fini risarcitori, non avendo i ricorrenti avanzato domanda in tal senso.<br />
La Corte di cassazione ritiene quindi che in tale contesto siano venute meno le condizioni per pronunciare sul ricorso, il quale appare destinato alla definizione con una sentenza, in rito, di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
2.1.&#8722; Nondimeno, ad avviso delle sezioni unite, l’inammissibilità del ricorso, nonché la particolare importanza del thema decidendum, giustificano una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., con l’enunciazione &#8722; nell’esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione &#8722; del principio di diritto nell’interesse della legge sulla questione trattata nella causa di merito.<br />
La particolare importanza della questione, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., viene desunta, oltre che dall’esistenza di un contrasto tra i giudici di merito, dalla novità della questione per la giurisprudenza della Corte di cassazione, quale organo chiamato ad assicurare l’esatta osservanza della legge, la sua uniforme interpretazione e l’unità del diritto oggettivo nazionale, e quindi a garantire certezza del diritto ed eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.<br />
Ad avviso del giudice a quo, l’esercizio di tali funzioni sarebbe ancor più rilevante nel caso in esame, in quanto la mancanza di un principio di diritto investe un settore nevralgico della vita sociale, nel quale sono coinvolti numerosi giovani, operatori ed enti e vengono in gioco i diritti fondamentali della persona nell’ambito del rapporto con gli altri.<br />
Viene, inoltre, sottolineata l’esigenza di una risposta chiarificatrice in funzione nomofilattica, tenuto conto dell’attitudine della questione in esame a ripresentarsi in casi futuri, nei nuovi bandi per il servizio civile nazionale che l’amministrazione intenda pubblicare, come sarebbe dimostrato proprio dall’esperienza successiva, ed in particolare dalla correzione, da parte dell’amministrazione, del successivo bando del 4 ottobre 2013, con riapertura dei termini in favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, ma con riserva dell’esito del relativo giudizio.<br />
2.2.&#8722; La Corte di cassazione esclude la possibilità di risolvere la questione attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il dettato normativo dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, risulta univoco e va in direzione opposta a quella &#8722; inclusiva, aperta e non discriminatoria &#8722; ritenuta possibile dai giudici del merito nei due precedenti gradi di giudizio.<br />
Infatti, la disposizione censurata &#8722; nel prevedere i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale &#8722; stabilisce che possano accedervi i cittadini italiani. In un contesto tecnico, volto a fissare i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale, il testo della disposizione censurata richiamerebbe una nozione giuridico-formale di «cittadino italiano» &#8722; quella prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) &#8722; la quale non consente il riferimento ad una nozione, ampia e deformalizzata, di «cittadinanza di residenza», capace di accogliere nel suo ambito tutti i soggetti, ivi inclusi gli stranieri, che appartengono in maniera stabile e regolare alla comunità.<br />
2.3.&#8722; La Corte di cassazione ritiene che sussista, altresì, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, in considerazione della necessità di applicare tale disposizione ai fini della formulazione del principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di una regola di giudizio che &#8722; sebbene non influente nella concreta vicenda processuale &#8722; serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili.<br />
Tra il quesito di costituzionalità e la definizione del giudizio mediante l’esercizio della funzione nomofilattica nell’interesse della legge, sussisterebbe pertanto un rapporto di pregiudizialità.<br />
2.4.&#8722; In punto di non manifesta infondatezza, le sezioni unite osservano che il servizio civile nazionale &#8722; con la definitiva emancipazione dal necessario riferimento al servizio militare obbligatorio &#8722; si configura, secondo la giurisprudenza costituzionale, come «l’oggetto di una scelta volontaria che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 228 del 2004).<br />
2.4.1.&#8722; La Corte di cassazione ritiene dunque che il dovere di difesa della Patria, letto in connessione con l’art. 2 Cost., non si risolva in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna al territorio dello Stato e dei suoi confini, ma sia ora esteso sino a ricomprendere forme spontanee di impegno sociale non armato, volte alla salvaguardia e alla promozione dei valori comuni e fondanti il nostro ordinamento.<br />
Il servizio civile nazionale, quale «forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria» (sentenza n. 228 del 2004), si colloca in tale contesto. Esso permette, infatti, di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consentendo di colmare il divario tra i bisogni collettivi e le risposte pubbliche, in un’ottica di promozione e di tutela dei diritti, soprattutto dei soggetti più vulnerabili e svantaggiati.<br />
Ad avviso delle sezioni unite, il servizio civile costituisce un istituto di integrazione, di inclusione e di coesione sociale, volto a favorire la costruzione di una più matura coscienza civile delle giovani generazioni. Esso rappresenta, inoltre, una forma di salvaguardia e di tutela del patrimonio comune, sia esso ambientale, paesaggistico o monumentale, attraverso attività finalizzate alla promozione di un senso di responsabilità e di rispetto nell’uso e nella valorizzazione dei beni comuni.<br />
Così ricostruita la ratio dell’istituto, le sezioni unite ritengono che la disposizione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, contrasti con gli artt. 2 e 3 Cost.<br />
Infatti, poiché le attività svolte nell’ambito dei progetti di servizio civile nazionale rappresentano diretta realizzazione del principio di solidarietà, l’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale precluderebbe il pieno sviluppo della persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore degli altri e del bene comune.<br />
Si tratterebbe, secondo le sezioni unite, di un’esclusione non proporzionata, né ragionevole. Infatti, l’attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell’ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). Al riguardo, viene evidenziato che agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato è riconosciuto il godimento «dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano» (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998).<br />
2.4.2.&#8722; La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 76 Cost., per violazione del criterio direttivo della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), di tale legge delega prevedeva l’«ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori». Viceversa, l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, fissando il requisito della cittadinanza italiana nella disciplina per l’accesso al servizio civile nazionale, introduce un requisito di ammissione che avrebbe carattere discriminatorio, in quanto preclude al cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, la possibilità di un pieno dispiegamento della libertà e dell’eguaglianza.<br />
A conferma di tale interpretazione, viene evidenziato che l’art. 4 della stessa legge delega n. 64 del 2001 ha previsto il requisito della cittadinanza soltanto nel periodo transitorio, ossia «fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all’articolo 2». Da ciò si ricaverebbe, a contrario, che l’art. 2, comma 3, lettera a), della legge delega, una volta superato il periodo transitorio, non ammetterebbe distinzioni sulla base del criterio della nazionalità.<br />
D’altra parte, ad avviso della Corte di cassazione, la scelta del legislatore delegato non sarebbe giustificata dalla previsione contenuta nel primo comma dell’art. 52 Cost., che configura la difesa della Patria, come «sacro dovere del cittadino». Viene, al riguardo, richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto che la portata normativa dell’art. 52 Cost. è «quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale». L’art. 52 Cost. escluderebbe quindi la possibilità di prevedere per alcuno il privilegio di un’esenzione immotivata dall’obbligo di leva (sentenza n. 172 del 1999).<br />
Si osserva, inoltre, che il servizio civile esprime la vocazione sociale e solidaristica di chi intenda spontaneamente accedervi. Ciò escluderebbe il rischio di un conflitto potenziale tra opposte lealtà: la partecipazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia ad una comunità di diritti, più ampia e comprensiva di quella fondata sulla cittadinanza in senso stretto, postula che anch’egli, senza discriminazioni in ragione del criterio della nazionalità, sia legittimato, su base volontaria, a restituire un impegno in termini di servizio a favore di quella stessa comunità.<br />
3.&#8722; È intervenuta nel giudizio l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza della questione sollevata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione.<br />
3.1.&#8722; In via preliminare, la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, poiché difetterebbe il requisito della rilevanza della questione. Infatti, per ammissione della stessa Corte rimettente, la vicenda processuale oggetto del giudizio a quo si sarebbe ormai esaurita per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inefficacia di un’eventuale pronuncia di accoglimento sulle sorti del giudizio principale.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia, d’altra parte, che la possibilità di pronunciare un principio di diritto su una questione ritenuta di «particolare importanza», ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., riveste carattere di eccezionalità rispetto ai principi generali, come ritenuto dalla stessa Corte di cassazione. L’esercizio di tale particolare potere non consentirebbe, quindi, di derogare alle disposizioni di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in ordine ai requisiti per l’accesso della questione dinanzi alla Corte costituzionale. Infatti, la norma eccezionale dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., non potrebbe essere addirittura “traslata” in un ordine di giudizio “altro” dal giudizio civile, quale quello di costituzionalità, per il quale non opera alcuna deroga alle norme ordinarie sulle condizioni di ammissibilità, tra le quali &#8722; in primis &#8722; la rilevanza.<br />
3.2.&#8722; Osserva, inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato che l’eventuale pronuncia di costituzionalità in ordine alla norma censurata sarebbe priva di concreto interesse, sia perché non sarebbero state più bandite procedure per il servizio civile nazionale, sia perché è in corso di esame, in sede parlamentare, la riforma del cosiddetto “Terzo settore”.<br />
Nel 2014 è stato presentato un disegno di legge, di iniziativa governativa, che prevede la valorizzazione delle attività solidaristiche e d’interesse generale, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale.<br />
A questi fini, il disegno di legge prevede la delega al Governo a realizzare il riordino e la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, con l’istituzione del servizio civile «universale», non riservato ai soli cittadini, finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli artt. 52, primo comma, e 11 Cost., attraverso la promozione di attività di solidarietà.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ordinanza del 1° ottobre 2014, le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato &#8722; in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione &#8722; questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui &#8722; prevedendo il requisito della cittadinanza italiana &#8722; esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile.<br />
2.&#8722; L’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza è infondata.<br />
2.1.&#8722; Al riguardo, si osserva che l’ordinanza di rimessione è stata emessa nell’ambito di un giudizio destinato ad essere definito con una pronuncia, in rito, di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse. E tuttavia l’inammissibilità del ricorso e la particolare importanza della questione giustificano, ad avviso della Corte di cassazione, l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, del codice di procedura civile.<br />
In base a tale disposizione, in presenza di un ricorso inammissibile, la Corte di cassazione è investita del potere di decidere essa stessa se esaminare ugualmente la questione, enunciando &#8722; qualora la ritenga di interesse generale &#8722; il principio di diritto, ossia una regola di giudizio che &#8722; sebbene non influente nella concreta vicenda processuale &#8722; serva tuttavia come criterio di decisione di casi futuri.<br />
Il potere conferito dall’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., esalta il ruolo nomofilattico che è proprio della Corte di cassazione. L’istituto delinea un tipo di giudizio svincolato dall’esigenza di composizione degli interessi delle parti, ed interamente rivolto alla soddisfazione dell’interesse &#8722; generale ed oggettivo &#8722; all’esatta interpretazione della legge.<br />
2.2.&#8722; Nella preliminare verifica della tenuta di tale impostazione rispetto ai principi che regolano l’accesso al sindacato di costituzionalità, primo fra tutti il requisito della rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo, va condivisa la motivazione con cui la Corte di cassazione assume di essere chiamata, nel peculiare ambito processuale disegnato dall’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., a fare necessaria applicazione della normativa della cui costituzionalità dubita.<br />
La verifica dei limiti di accesso al servizio civile, come delineati dalla disposizione censurata, costituisce per la Corte di cassazione un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di quella regola di giudizio che &#8722; sebbene non influente nella concreta vicenda processuale – è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri.<br />
In ciò viene ravvisato il rapporto di pregiudizialità tra il quesito di costituzionalità rivolto a questa Corte e la definizione del giudizio mediante l’esercizio della funzione nomofilattica nell’interesse della legge.<br />
2.3.&#8722; Al riguardo, non è un ostacolo l’astrazione del giudizio di cui all’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., rispetto alla composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle precedenti fasi del giudizio a quo, né rileva la circostanza che tale pronuncia nomofilattica sia improduttiva di effetti sui provvedimenti dei giudici dei precedenti gradi del giudizio. La nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce, infatti, nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito, come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 10 del 2015.<br />
Ciò discende dalla circostanza che il giudizio di legittimità costituzionale si svolge oltre che nell’interesse privato, anche e in primo luogo in quello pubblico e per questo non lo influenzano le vicende del processo che lo ha occasionato.<br />
2.4.&#8722; E d’altra parte, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione, in sede di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., a sollevare la questione di costituzionalità.<br />
Infatti, così com’è indubitabile che la Corte di cassazione sia organicamente inserita nell’ordine giudiziario, altrettanto indubitabile è l’inerenza alla funzione giurisdizionale dell’enunciazione del principio di diritto da parte del giudice di legittimità, quale massima espressione della funzione nomofilattica che la stessa Corte di cassazione è istituzionalmente chiamata a svolgere.<br />
Va del resto esclusa la necessità che il procedimento a quo si concluda con una decisione che abbia tutti gli effetti usualmente ricondotti agli atti giurisdizionali. La funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione con l’enunciazione del principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce, infatti, espressione di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare l’interesse generale dell’ordinamento all’affermazione del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto.<br />
2.5.&#8722; L’accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio di cui all’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., se non determina quindi alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimità.<br />
L’incidentalità, infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, “altro” rispetto ad essa. È in tal modo che si realizza l’interesse generale dell’ordinamento alla legalità costituzionale attraverso l’incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre – e ancor più in questo caso &#8722; alla definizione del diritto oggettivo. Ed è un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l’estensione della tutela di un diritto fondamentale.<br />
3.&#8722; Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, in riferimento all’art. 76 Cost., è infondata.<br />
3.1.&#8722; Il giudice a quo ravvisa il contrasto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, con il criterio direttivo di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge delega 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), il quale prevede l’ammissione al «servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori».<br />
Tuttavia, il tenore letterale della disposizione, la sua genesi e la collocazione sistematica concorrono a riferirne la ratio alla finalità di eliminare le differenze di genere ai fini dell’accesso al servizio civile. La novità della disposizione in esame è rappresentata, infatti, sia dal carattere volontario della prestazione, in quanto non più disciplinata in termini di alternatività rispetto al servizio di leva obbligatorio, sia dall’apertura dell’accesso alle donne. Essa risulta, quindi, espressamente volta ad escludere quei criteri selettivi per l’ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell’identità di genere dell’aspirante.<br />
Non si ravvisa, pertanto, il contrasto della disposizione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002 – nella parte in cui delimita l’accesso dei cittadini italiani al servizio civile &#8722; con tale criterio direttivo e, conseguentemente, con il parametro di cui all’art. 76 Cost.<br />
4.&#8722; La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002 &#8722; in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. – è, invece, fondata.<br />
4.1.&#8722; L’istituto del servizio civile ha subito una rilevante trasformazione a seguito dei ripetuti interventi legislativi che ne hanno modificato i contorni. Dall’originaria matrice di prestazione sostitutiva del servizio militare di leva, che trovava il suo fondamento costituzionale nell’art. 52 Cost., esso si qualifica ora come istituto a carattere volontario, al quale si accede per pubblico concorso. L’ammissione al servizio civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene.<br />
In realtà, è lo stesso concetto di «difesa della Patria», nell’ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l’istituto del servizio civile, ad evidenziare una significativa evoluzione, nel senso dell’apertura a molteplici valori costituzionali.<br />
Come già affermato da questa Corte, il dovere di difesa della Patria non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un’altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (sentenza n. 228 del 2004).<br />
In coerenza con tale evoluzione, questa Corte ha già richiamato la necessità di una lettura dell’art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013).<br />
L’esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole.<br />
Inoltre, sotto un diverso profilo, l’estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l’inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un’opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza.<br />
Come già affermato da questa Corte, l’attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell’ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). Occorre sottolineare, d’altra parte, che il godimento «dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», è riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).<br />
L’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile;<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2015-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2015 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Criscuolo in materia di funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 Previdenza e assistenza sociale – Art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in materia di funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale – Art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 – Previsione secondo la quale il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Brindisi – Lamentata violazione degli art. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                               ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, nel procedimento vertente tra L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., e la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, con ordinanza del 26 ottobre 2010, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2011.</p>
<p><i>Visto </i>l’atto di costituzione di L.M. in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
<i>uditi </i>l’avvocato Gabriele Di Noi per L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., e l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con ordinanza del 26 ottobre 2010 (r.o. n. 188 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
1.1.— Il rimettente premette che il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio della società semplice Azienda Agrituristica Tredicina, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009, ha proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 68/09 e n. 68/09-<i>bis</i> emesse, per l’importo di euro 1.968,00 ciascuna, dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi l’11 giugno 2009 e notificate in data 12 giugno 2009, per violazione, da parte del socio e della società (obbligata in solido), della normativa di settore in tema di assunzione di personale dipendente, di cui: all’art. 9-<i>bis</i>, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; all’art. 4-<i>bis</i>, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera <i>a</i>, della legge 17 maggio 1999 n. 144); all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144); e all’art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga).<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> aggiunge che si è costituita in giudizio la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto tardiva.<br />	<br />
In particolare, poiché gli intimati in data 3 luglio 2009 avevano proposto ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004, da tale data, in forza del comma 3 del medesimo articolo, era rimasto sospeso il termine di trenta giorni dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione per proporre opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per poi riprendere a decorrere dal 6 novembre 2009, data nella quale era stata eseguita la notifica della decisione del Comitato, con conseguente tardività del ricorso in opposizione depositato in data 2 dicembre 2009. A tale eccezione gli opponenti avevano replicato sostenendo che, qualora si volesse accedere all’interpretazione fornita dall’amministrazione resistente, la norma di cui al comma 3 del citato art. 17 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 113 Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, e dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza in rapporto alla previsione di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo.<br />	<br />
1.2.— In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, alla luce dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, che fa riferimento all’istituto della sospensione dei termini per proporre ricorso giurisdizionale in luogo della interruzione, l’opposizione andrebbe dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.<br />	<br />
1.3.— Quanto alla non manifesta infondatezza, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, il comma 3 del citato art. 17 violerebbe gli artt. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, Cost.<br />	<br />
In primo luogo, il giudicante ritiene che la norma censurata contrasti con l’art. 3 Cost. sotto il profilo dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in relazione alla diversa disciplina di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo, concernente una fattispecie analoga.<br />	<br />
Il rimettente pone in evidenza che il d.lgs. n. 124 del 2004 «ha introdotto una nuova duplice fattispecie di ricorso amministrativo avverso le ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro, da intendersi sempre alternativo (principio del cosiddetto doppio binario) rispetto all’ordinaria opposizione giurisdizionale a norma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». In particolare – prosegue il giudicante – qualora ci si voglia opporre ad una ordinanza-ingiunzione emessa da una direzione provinciale del lavoro, il ricorso va proposto dinanzi alla competente direzione provinciale entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza (art. 16); mentre, laddove si voglia contestare la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, il ricorso deve essere presentato nel medesimo termine al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito ed operante presso ogni direzione regionale, ai sensi del successivo art. 17.<br />	<br />
Tuttavia, mentre in relazione alla prima procedura, l’art. 16 al comma 3 prevede che «Il termine di cui all’art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», lasciando dunque intendere che il termine per proporre opposizione dinanzi al tribunale cominci integralmente a decorrere dal momento finale del procedimento amministrativo, con riferimento alla seconda procedura l’art. 17, comma 3, stabilisce che «Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali» (testo anteriore alle modifiche apportate con l’art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», modifiche applicabili, ai sensi dell’art. 36 del citato decreto legislativo, ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso).<br />	<br />
Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, ciò comporta la conseguenza che, per proporre opposizione davanti al tribunale, l’intimato dispone soltanto del termine che residua dopo aver detratto il tempo decorso tra la notifica dell’ordinanza e la proposizione del ricorso al Comitato regionale. Il che, ad avviso del rimettente, concreterebbe una irragionevole disparità di trattamento processuale tra situazioni analoghe, disciplinate dal medesimo testo di legge ed introdotte con la medesima<i> ratio</i>, con l’unica differenza costituita dall’organo dinanzi al quale proporre il ricorso amministrativo, stante la composizione più ampia del Comitato regionale per i rapporti di lavoro (facendone parte il direttore della direzione regionale del lavoro, quale presidente, il direttore regionale dell’INPS e il direttore regionale dell’INAIL), presumibilmente a causa della maggiore ampiezza del <i>thema decidendum</i> delle opposizioni, vertenti anche sull’esistenza o sulla qualificazione dei rapporti di lavoro<i>.</i><br />	<br />
Il giudice<i> a quo </i>ravvisa<i> </i>anche la violazione dell’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione, in quanto, stante la decorrenza dalla notifica della ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (di trenta giorni) per proporre ricorso al Comitato regionale o per proporre l’opposizione dinanzi al tribunale, la parte del termine utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo andrebbe a discapito di quello per proporre la futura opposizione giurisdizionale, con irrimediabile compressione di quest’ultimo termine. Potrebbe addirittura prospettarsi il caso limite nel quale il ricorso al Comitato regionale sia proposto ritualmente dopo ventinove giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, residuando quindi all’intimato, in ipotesi di esito sfavorevole per il ricorso stesso, un solo giorno libero per inoltrare l’opposizione davanti al tribunale competente.<br />	<br />
Il rimettente deduce, altresì, il contrasto del citato art. 17, comma 3, con gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro» di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, i principi di alternatività e del cosiddetto “doppio binario” tra tutela in sede amministrativa e tutela in sede giurisdizionale, dato che la drastica riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di tale innovativo ricorso amministrativo, potendo il soggetto ingiunto preferire il ricorso diretto al tribunale competente in modo tale da avere a disposizione l’integrale termine di trenta giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Il rimettente richiama, infine, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004, n. 24, avente ad oggetto «D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative», che, nel commentare il censurato comma 3 dell’art. 17, ha concluso nel senso che «il ricorso interrompe i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli istituti previdenziali». Ad avviso del rimettente, stante la chiara portata letterale della norma censurata, tale pur autorevole interpretazione da parte di un organo amministrativo non sarebbe idonea a far superare i prospettati dubbi di costituzionalità.<br />	<br />
2.— Con memoria depositata il 30 agosto 2011 si è costituito in giudizio il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio della società semplice Azienda Agrituristica Tredicina, chiedendo l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
In punto di fatto, il sig. L.M., in proprio e nella qualità, riferisce che, a fronte dell’eccezione sollevata nel giudizio <i>a quo</i> dalla direzione provinciale del lavoro circa l’inammissibilità per il carattere tardivo del ricorso in opposizione, aveva addotto l’illegittimità costituzionale del citato art. 17, comma 3, per assunto contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento processuale rispetto alla analoga fattispecie di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo, nonché con l’art. 113 Cost., sotto il profilo di una limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. In particolare, stante la natura alternativa tra il ricorso in via amministrativa e quello in via giurisdizionale, potendo il soggetto intimato esercitare il diritto a ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, anche usufruendo dell’ultimo dei trenta giorni decorrenti dalla notifica della ordinanza-ingiunzione, non residuerebbe alcun termine per proporre, successivamente al rigetto della domanda in via amministrativa, il ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
Il sig. L.M., in proprio e nella qualità, nel condividere integralmente le argomentazioni sottese alla ordinanza di rimessione, chiede, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, nella parte in cui «dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
3.— Con atto depositato l’11 ottobre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.<br />	<br />
In merito alla censura mossa in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento processuale tra i soggetti che propongono, avverso l’ordinanza-ingiunzione, ricorso amministrativo alla competente direzione regionale del lavoro, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 – con decorrenza <i>ex novo</i> del termine per proporre l’opposizione a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 dalla notifica della decisione da parte della direzione regionale del lavoro e, dunque, con interruzione del detto termine processuale – e i soggetti che propongono ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo – con sospensione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 dalla data del detto ricorso – la difesa erariale sottolinea gli elementi di diversità delle due discipline, che giustificherebbero la compressione del termine per proporre l’opposizione ordinaria nella fattispecie di cui al citato art. 17.<br />	<br />
In particolare, mentre l’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 disciplina il ricorso gerarchico avverso l’ordinanza-ingiunzione per infrazioni amministrative in materia di lavoro, il successivo art. 17 regolamenta il ricorso gerarchico improprio – con un più ampio <i>spatium deliberandi </i>di novanta anziché sessanta giorni – al Comitato regionale per i rapporti di lavoro non solo avverso l’ordinanza-ingiunzione, ma anche avverso atti endo-procedimentali, quali atti e verbali di accertamento, con conseguente giustificazione, stante la maggiore <i>chance</i> di tutela per la fattispecie di cui all’art.17 rispetto a quella di cui all’art. 16, di una meno favorevole disciplina in ordine ai termini processuali per proporre opposizione ordinaria avverso l’ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Da qui l’infondatezza della censura sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, diversi regimi sui termini processuali.<br />	<br />
Quanto alla assunta violazione dell’art. 113, secondo comma, Cost. sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, stante la irrimediabile compressione del termine per proporre l’ordinaria opposizione – dal quale verrebbe sottratta la porzione di tempo utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo – la difesa erariale osserva che l’istituto del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro non ha limitato ma ampliato la tutela del soggetto intimato avverso gli atti sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale, aggiungendo al rimedio giurisdizionale della opposizione ad ordinanza-ingiunzione, un rimedio facoltativo di carattere amministrativo, che lascia impregiudicato, in caso di esito negativo, il diritto di proporre il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
In particolare, il soggetto intimato, nel momento in cui decide di esperire ricorso amministrativo al Comitato regionale, avrebbe la possibilità di cautelarsi con riferimento all’eventualità dell’esito negativo di tale ricorso, predisponendo il ricorso giurisdizionale nella pendenza del termine di novanta giorni per la decisione del Comitato regionale, essendo verosimilmente gli stessi i motivi da porre a fondamento di entrambi i ricorsi.<br />	<br />
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, anche qualora il censurato art. 17, comma 3, configurasse un’ipotesi di sospensione “in senso tecnico” del termine per proporre il ricorso giurisdizionale, a fronte della proposizione del ricorso amministrativo, tale sospensione non imporrebbe un sacrificio significativo, sul piano fattuale, al soggetto intimato che volesse esperire entrambi i rimedi di carattere amministrativo e giurisdizionale.<br />	<br />
In merito alla censura concernente la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, in relazione ai criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro», di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge n. 30 del 2003, la difesa erariale osserva che l’asserita riduzione del termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, non costituirebbe un deterrente all’utilizzo di tale ricorso amministrativo, in quanto il soggetto potrebbe, nelle more della decisione del ricorso amministrativo, predisporre il ricorso giurisdizionale, considerata la verosimile identità dei motivi di impugnazione.<br />	<br />
4.— In data 22 febbraio 2012 il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’Azienda Agrituristica Tredicina s.s., ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito le argomentazioni di cui all’atto di costituzione, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.<br />	<br />
5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 4 marzo 2013 memoria illustrativa, con la quale ha, in sostanza, ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di intervento, insistendo per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
In particolare, la difesa dello Stato sottolinea come la previsione della sospensione del termine per proporre il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, consentirebbe – dopo l’esito espresso o tacito del ricorso amministrativo – di recuperare la incomprimibile tutela giurisdizionale avverso l’atto lesivo costituito dall’ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’atto lesivo dei diritti del ricorrente non si identifica con la decisione del ricorso amministrativo di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 (che, se di rigetto, sarebbe meramente confermativa del provvedimento impugnato), ma con il provvedimento originario oggetto di gravame amministrativo.<br />	<br />
Pertanto, la non impugnabilità delle decisioni del Comitato – come chiarito anche dalla circolare ministeriale del 28 aprile 2010, n. 16 – costituirebbe un’ulteriore giustificazione della sospensione del termine per proporre il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone la sospensione, anziché l’interruzione, del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> espone che il sig. L.M., agendo in proprio e nella qualità di socio di una società semplice, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009 ha proposto opposizione avverso due ordinanze-ingiunzioni, emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi e notificate il 12 giugno 2009, per violazione, da parte della persona fisica e della società (obbligata in solido), della normativa di settore in tema di assunzione di personale dipendente.<br />	<br />
La Direzione provinciale del lavoro di Brindisi si è costituita in giudizio, adducendo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione perché tardiva, in quanto: prima di essa, in data 3 luglio 2009 gli intimati hanno azionato lo speciale ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004, ricorso respinto con decisione notificata ai ricorrenti in data 6 novembre 2009; poiché il citato art. 17, al comma 3, prevede (nel testo anteriore alla modifica attuata con decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; non applicabile al caso in esame <i>ratione temporis</i>) che la proposizione del ricorso al Comitato sospenda, tra gli altri, il termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), detto termine, nel caso di specie, avrebbe iniziato il suo decorso il 12 giugno 2009 (data di notifica delle ordinanze-ingiunzioni), sarebbe rimasto sospeso il 3 luglio 2009 (data di proposizione del ricorso al Comitato regionale) ed avrebbe ripreso a decorrere per la parte residua (nove giorni) a far tempo dal 6 novembre 2009 (data di notificazione della decisione del Comitato), venendo infine a scadere il 15 novembre 2009, mentre l’opposizione alle ordinanze-ingiunzioni è stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009.<br />	<br />
In questo quadro, il rimettente sottopone a questa Corte la seguente questione: se la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, dato che, mentre nel caso di ricorso alla direzione regionale del lavoro, previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004, il termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo della ordinanza-ingiunzione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione (comma 3), nel caso di ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all’art. 17 del medesimo decreto legislativo, il ricorso sospende i termini stabiliti dagli artt. 14, 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 e quelli previsti per i ricorsi  avverso i verbali degli enti previdenziali (comma 3), con conseguente irragionevole disparità di trattamento processuale tra situazioni analoghe, disciplinate dal medesimo testo di legge ed introdotte con la medesima <i>ratio</i>; b) l’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione, in quanto, stante la decorrenza dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (trenta giorni) per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro o per proporre l’opposizione davanti al tribunale, la parte del termine utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo andrebbe a discapito di una parte di quello per proporre la futura opposizione giurisdizionale, con irrimediabile compressione di quest’ultimo termine; c) gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto, con la norma censurata, non sarebbero stati rispettati i criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro», di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), e, segnatamente, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, i principi di alternatività e del cosiddetto “doppio binario” tra tutela in sede amministrativa e tutela in sede giurisdizionale, considerato che la drastica riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di tale innovativo ricorso amministrativo, potendo il soggetto intimato preferire il ricorso diretto al tribunale competente, in modo da avere a disposizione l’integrale termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione.<br />	<br />
2.— La questione non è fondata, con riferimento ai parametri costituiti dagli «articoli 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega in relazione all’art. 8, comma 2, lett. <i>d</i>) della legge 14 febbraio 2003, n. 30».<br />	<br />
Tale norma stabilisce i principi e criteri direttivi, nel rispetto dei quali va esercitata la delega di cui al comma 1, e alla lettera <i>d</i>) del comma 2 prevede la «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro».<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, la norma censurata non avrebbe pienamente rispettato i detti criteri direttivi ed, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale, i principi sopra indicati, in quanto la riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di detto innovativo ricorso amministrativo.<br />	<br />
Questa tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali (più o meno ampi) margini di discrezionalità, occorre considerare la <i>ratio</i> della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010; n. 426 e n. 112 del 2008).<br />	<br />
Nel caso in esame, in effetti, la delega legislativa è formulata in termini molto ampi. Peraltro, la previsione di due nuove ipotesi di ricorsi amministrativo-previdenziali, di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 123 del 2004, introduce forme semplificate di procedimenti sanzionatori amministrativi, che si rivelano coerenti con la <i>ratio</i> della norma delegante. In particolare, l’istituzione <i>ad hoc</i> del Comitato regionale per i rapporti di lavoro, quale organo collegiale, di natura tecnica, con il compito di decidere i ricorsi previsti dall’art. 17, nonché l’ampio ambito oggettivo di tali ricorsi, costituiscono chiari indici di applicazione dei criteri di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge n. 30 del 2003. Che, poi, nella strutturazione attuativa del procedimento si siano creati punti critici, suscettibili di violare altri parametri costituzionali (sul punto si tornerà di qui a poco), è profilo non sufficiente a realizzare un eccesso di delega in un complesso normativo di legislazione delegata che amplia gli strumenti di tutela della parte, realizzando le finalità della delega e, quindi, sottraendosi alle censure sul punto formulate dal rimettente.<br />	<br />
3.— La questione, invece, è fondata, con riferimento ai parametri dettati dagli artt. 3 e 113, secondo comma, Cost.<br />	<br />
Si deve premettere che il citato d.lgs. n. 124 del 2004 è stato emanato, come si è precisato nel punto precedente, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 30 del 2003, recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro». Il suddetto art. 8 concerne, in particolare, la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il comma 2, lettera <i>d</i>), di tale norma si riferisce alla «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro».<br />	<br />
Il capo IV del decreto legislativo qui richiamato è dedicato ai ricorsi amministrativi. In particolare, l’art. 16 (menzionato dal rimettente come <i>tertium comparationis</i>) disciplina il ricorso alla direzione regionale del lavoro e prevede, nel comma 1, che «Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all’art. 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per i quali si procede ai sensi dell’articolo 17». Nel comma 2 sono regolate le modalità di presentazione e decisione del ricorso. Il comma 3 stabilisce che «Il termine di cui all’articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione».<br />	<br />
Il successivo art. 17, invece, disciplina il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito presso la direzione regionale del lavoro nella composizione di cui al comma 1 della detta norma.<br />	<br />
Il comma 2 dispone che «Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza –ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione».<br />	<br />
Infine, il comma 3 dell’art. 17 (norma in parte impugnata) prevede che «Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso i verbali degli enti previdenziali».<br />	<br />
A tale riguardo, si deve chiarire che, come già osservato in narrativa, il citato comma 3 dell’art. 17 è stato sostituito dall’art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 2009, n. 69), del seguente tenore: «[…] 3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».<br />	<br />
Tuttavia, tale nuova disciplina (che, tra l’altro, con l’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha introdotto nuove regole in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione), ai sensi dell’art. 36, comma 1, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (pubblicato nella Gazzetta <i>Ufficiale</i> del 21 settembre 2011, n. 220), mentre, a norma dell’art. 36, comma 2, «Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso». Ne deriva che, ai giudizi promossi avverso le ordinanze ingiunzioni di cui in narrativa, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009, continua ad applicarsi la normativa precedente sulla quale, dunque, va condotto lo scrutinio di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Ciò posto, è vero che gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 disciplinano due ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate per materie e finalità. Infatti, il ricorso al direttore della direzione regionale del lavoro, di cui all’art. 16, è proponibile soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, dalle direzioni provinciali del lavoro per fatti giuridici diversi dalla contestazione circa la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, e lo <i>spatium deliberandi</i> è di sessanta giorni dal ricevimento; mentre il mezzo di cui all’art. 17 è caratterizzato, per un verso, dal soggetto decidente, che è un organo collegiale, cioè il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito <i>ad hoc</i> con il compito di decidere tali ricorsi e, per altro verso, dall’avere ad oggetto questioni concernenti la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, con uno <i>spatium deliberandi </i> di novanta giorni dal ricevimento. È pur vero, però, che tali diversità di discipline giuridiche non spiegano riflessi nel caso in questione, né incidono sia pure indirettamente sullo stesso.<br />	<br />
Per entrambi i procedimenti, è previsto invece, avverso l’atto terminale che abbia avuto esito negativo per l’interessato, il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981. Tale previsione è contenuta nei commi 1 e 3 dell’art. 16 e nel comma 3 dell’art. 17, del d.lgs. n. 14 del 2004 (testo vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2011).<br />	<br />
Tuttavia, mentre l’art. 16, comma 3, fa decorrere il termine di trenta giorni, di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, «dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», l’art. 17, comma 3, stabilisce che il ricorso al Comitato sospende (tra gli altri) il medesimo termine di cui al citato art. 22.<br />	<br />
Le implicazioni di questa diversità di disciplina sono evidenti: l’art. 16, comma 3, facendo decorrere il termine per opporsi all’ordinanza-ingiunzione dalla notifica del provvedimento (che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata) o dalla scadenza del termine fissato per la decisione, garantisce all’interessato la conservazione dell’intero arco cronologico di trenta giorni per proporre l’opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo.<br />	<br />
Invece, l’art. 17, comma 3 (nel testo applicabile alla fattispecie), stabilendo che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende il termine in questione, comporta che esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell’effetto sospensivo, detraendo, però, la parte già decorsa prima della presentazione del ricorso (cioè la parte compresa tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso al Comitato regionale).<br />	<br />
Orbene, la suddetta diversità di disciplina, in presenza di due situazioni palesemente analoghe (per entrambe si tratta del termine di trenta giorni per proporre l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, dopo la parentesi procedimentale amministrativa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981), si rivela del tutto ingiustificata. Premesso che deve essere esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, stante il testuale riferimento (da ultimo, sentenza n. 1 del 2013) operato dall’art. 17, comma 3, alla sospensione del termine di cui si tratta, risulta palese la disparità di trattamento che viene a crearsi tra il soggetto il quale abbia proposto il ricorso previsto dall’art. 16 e quello che abbia utilizzato il rimedio stabilito dall’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004.<br />	<br />
Tuttavia, ancor più evidente si rivela la manifesta irragionevolezza della sospensione del corso del termine statuito da quest’ultima norma. Per effetto di essa, la parte che, dopo l’esito negativo del ricorso amministrativo, intenda attivare il rimedio giurisdizionale disciplinato dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, può vedersi ridurre il relativo termine fin quasi alla sua scomparsa (nel caso di specie, alla parte privata residuavano soltanto nove giorni, rispetto ai trenta ordinariamente previsti, per proporre le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni).<br />	<br />
La norma censurata, dunque, viene a porsi in contrasto con l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per manifesta irragionevolezza della disciplina in essa stabilita; ma si pone in contrasto, altresì, con l’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, fortemente limitata dalla sospensione del termine per proporre l’opposizione all’ingiunzione.<br />	<br />
Né giova addurre il carattere facoltativo del ricorso amministrativo <i>de quo</i>, rimesso alla libera scelta della parte intimata, la quale potrebbe anche ricorrere – nello stesso termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione – all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
Si deve replicare che rientra, senza dubbio, nella discrezionalità del legislatore organizzare la disciplina del processo e conformare gli istituti processuali (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 17 del 2011; n. 230 e n. 50 del 2010). Tuttavia, una volta che tale discrezionalità sia stata esercitata e l’istituto, o gli istituti, siano stati introdotti nell’ordinamento, è anche necessario assicurarne la conformità alla Costituzione, a prescindere dal carattere, facoltativo o meno, della tutela giurisdizionale ad essi affidata.<br />	<br />
Conclusivamente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004 (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1)<i> dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-119/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.119</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi &#8211; Est. A. Chiettini Theiner (Avv. M. Zanella) /Comune di Caldonazzo ( Avv.ti M. Dalla Fior, A. Lorenzi) sulla legittimità del provvedimento di rimessa in pristino delle opere abusive diretto all&#8217;utilizzatore-proprietario, non responsabile di tale abuso 1. Edilizia e urbanistica- Demanio Pubblico- Opere Abusive- Rimessa in pristino-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-119/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-119/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi   &#8211;  Est. A. Chiettini<br /> Theiner (Avv. M. Zanella) /Comune di Caldonazzo ( Avv.ti  M. Dalla Fior, A. Lorenzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento di rimessa in pristino delle opere abusive diretto all&#8217;utilizzatore-proprietario, non responsabile di tale abuso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica-  Demanio Pubblico- Opere Abusive- Rimessa in pristino- L.p Trentino n. 22/1991.- Notifica Destinatari. Proprietario e Responsabile dell’abuso.	</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Demanio Pubblico – Rimessa in pristino- Ordine all’utilizzatore del bene- Legittimità- Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ingiunzione di rimessa in pristino deve essere notificata innanzitutto al proprietario del bene immobile, oltre che agli altri soggetti quali  il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, quali responsabili della conformità delle opere, delle modalità esecutive, salvo dimostrino non avere responsabilità nell’effettuazione dell’abuso.	</p>
<p>2. E’ legittimo il provvedimento con il quale si ordina all’utilizzatore del bene  il ripristino di opere abusive identificando come responsabile dell’abuso, non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi, subentrando nella titolarità del bene, ne ha protratto la permanenza avvalendosi nel tempo dell’utilità del bene stesso senza demolirlo. Ne consegue la circostanza, che, il proprietario attuale pur non avendo materialmente commesso l’abuso, non è esonerato dal dovere di ripristinare la conformità a legge, fatte salve le facoltà di rivalsa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 204 del 2006, proposto da:<br />
Anna Theiner, rappresentata e difesa dapprima dall’avv. Paolo Devigili e quindi dall’avv. Manuel Zanella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Oss Mazzurana, n. 72<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Comune di Caldonazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Trento, via Paradisi, n. 15/5;<br />
&#8211; Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento adottato dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Caldonazzo in data 9.8.2006, con il quale è stato ingiunto alla ricorrente di provvedere alla rimessa in pristino, entro il termine di 90 giorni, delle seguenti opere: pontile agganciato al muro di sostegno fronte lago, su putrelle in ferro e assito in legno, con scaletta in ferro; piattaforma in cls. sottostante il pontile; scaletta in cls. per l’accesso al lago; scivolo in c.a. fronte darsena.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune Caldonazzo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La ricorrente espone di essere proprietaria di una casetta sul Lago di Caldonazzo, catastalmente identificata dalla p.ed. 1291. L’immobile è stato eretto sulla p.f. 3772/3, acquistata dalla ricorrente con contratto di compravendita di data 4.6.1976, che confina con il demanio lacuale della Provincia di Trento, catastalmente individuato dalla p.f. 5525/30.<br />	<br />
2. L’Amministrazione comunale, accertata la presenza sul terreno demaniale di opere edificate in assenza di titolo, con l’ordinanza citata in epigrafe ha ordinato alla sig.ra Theiner &#8211; in qualità di “<i>responsabile</i>” delle opere abusive &#8211; la rimessa in pristino mediante demolizione da attuarsi entro 90 giorni.<br />	<br />
3. Con il ricorso in epigrafe la sig. Theiner ha impugnato l’ingiunzione a demolire deducendo il seguente articolato motivo di diritto:<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per erronea rappresentazione della realtà e travisamento dei fatti, per erronea istruttoria e difetto di motivazione; violazione degli artt. 120 e 122 della l.p. in materia di urbanistica 5.9.1991, n. 22.<br />	<br />
La deducente assume che le opere abusive rinvenute in riva al Lago sarebbero state eseguite in epoca precedente alla data in cui ella ha acquistato la proprietà adiacente; che quelle opere insistono su terreno pubblico come riconosce lo stesso provvedimento impugnato; che essa non ne sarebbe “<i>responsabile</i>” come erroneamente assunto nell’ingiunzione di ripristino.<br />	<br />
4. Nei termini di legge si è costituito in giudizio il Comune intimato chiedendo argomentatamente la reiezione del ricorso perché infondato.<br />	<br />
5. L’esame del merito del ricorso era già stato iscritto a ruolo ma poi rinviato, e successivamente cancellato dal ruolo, su istanza della parte ricorrente, e con adesione dell’Amministrazione comunale intimata, che avevano allegato la possibilità di una revisione del provvedimento impugnato a seguito di un’ipotizzata realizzazione di un passaggio, assistito da servitù pubblica, lungo le sponde del demanio lacuale.<br />	<br />
6. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />	<br />
7. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1a. Il ricorso in esame è stato promosso dalla sig.ra Anna Theiner per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Caldonazzo con la quale le è stato ingiunto il ripristino, mediante demolizione, delle opere abusive già indicate in premessa (pontile e assito in legno con scaletta in ferro, piattaforma in cls, ecc. ), <br />	<br />
realizzate in asserita violazione dei vincoli di tutela paesaggistica, della fascia di rispetto idraulico e del vincolo idrogeologico.<br />	<br />
Il provvedimento attesta che dette opere insistono sulla p.f. 5525/30, appartenente al demanio lacuale della Provincia autonoma di Trento, ma che è stato adottato nei confronti della sig.ra Theiner quale “<i>responsabile</i>” delle opere abusivamente realizzate.<br />	<br />
1b. La ricorrente denuncia l’illegittimità dell’ingiunzione ripristinatoria perché è pacifico, in quanto riconosciuto della stessa Amministrazione comunale, che le costruzioni abusive insistono non sulla sua proprietà bensì su quella attigua demaniale. Asserisce, poi, di non aver realizzato alcuno dei manufatti contestati che sono stati edificati prima che ella acquistasse, nel giugno 1976, la proprietà confinante, identificata dalla p.f. 3772/3. A riprova di tali affermazioni la ricorrente allega tre dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rilasciate da altrettanti suoi conoscenti, che dichiarano la sussistenza dei manufatti di cui si discute al momento dell’acquisizione della proprietà da parte della Theiner. Sul punto ha altresì avanzato istanza affinché sia ammessa la prova testimoniale sulle individuate circostanze.<br />	<br />
2. Così ricapitolato il <i>petitum</i> del ricorso, il Collegio rileva che esso non merita di essere accolto.<br />	<br />
Pregiudizialmente, però, occorre disattendere la richiesta istruttoria concernente la prova per testi perché la copiosa documentazione versata agli atti di causa da entrambe le parti è sufficiente per definire la vicenda litigiosa in esame.<br />	<br />
3a. Preliminarmente, ancora in punto di fatto, occorre rilevare che nel 1976 la sig.ra Theiner ha formalmente acquistato dalla sig.ra Klotzner von Elzenbaum la p.f. 3772/3 consistente in terreno destinato a “<i>vigna</i>” (cfr., contratto di vendita, doc. n. 5 in atti della ricorrente).<br />	<br />
In realtà, su quel terreno inedificabile posto in riva al Lago di Caldonazzo già insistevano le opere abusive: la casetta in legno prefabbricata, la darsena, il pontile. Tanto è provato dalla documentazione fotografica allegata dalla stessa ricorrente (cfr., doc. n. 10) e dagli ordini di sospensione e di demolizione inviati dal Comune nel 1969 e nel 1970 alla prima proprietaria. Segnatamente, nelle motivazioni dell’ordinanza di demolizione n. 3883, del 2.12.1982 (all. n. 9 in atti della ricorrente), sono menzionati tutti i provvedimenti di ripristino emessi dal Comune nei confronti dell’originaria proprietaria, la quale non solo non ha eseguito quegli ordini ma nel mese di giugno 1976 ha alienato il fondo alla sig.ra Theiner.<br />	<br />
3b. Il Comune ha quindi riattivato la procedura repressiva emettendo l’ordinanza n. 773, del 9.3.1977, al fine di diffidare la nuova proprietaria a demolire le costruzioni abusive appena acquistate.<br />	<br />
Detto provvedimento, che aveva per oggetto non solo la casetta ma anche la darsena in cemento armato e la scala per scendere nel lago, definite genericamente “<i>opere accessorie</i>”, è stato impugnato dalla sig.ra Theiner innanzi al Consiglio di Stato con ricorso n.r.g. n. 306 del 1977, respinto con la pronuncia della V sezione 18.11.1977, n. 327, perché le opere contestate erano state erette senza licenza edilizia, perché i poteri sanzionatori in materia edilizia non sono sottoposti a prescrizione, perché né in capo all’originaria né all’attuale proprietaria potevano essere insorti affidamenti per conservare quelle opere. <br />	<br />
Tuttavia, nemmeno dopo questa decisione è stato attuato il doveroso ripristino.<br />	<br />
Il Comune ha pertanto emesso una nuova ordinanza di demolizione (cfr., doc. n. 9 in atti della ricorrente).<br />	<br />
3c. A seguito dell’entrata in vigore della l. 28.2.1985, n. 47, e della l.p. 2.9.1985, n. 16, di sanatoria delle opere edilizie, in data 27.3.1986 la sig.ra THeiner ha presentato la domanda di sanatoria per i manufatti abusivi di cui trattasi, specificando che erano stati eseguiti nella primavera &#8211; estate dell’anno 1969. Precisamente, essi erano stati sommariamente descritti come una casetta prefabbricata in legno, ora p.ed. 1291, due ripostigli in muratura e una “<i>darsena realizzata in muratura con accesso al lago</i>”, accatastata ora quale p.ed. 1294 (cfr., doc. n. 1 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
Per la valutazione della violazione dei vincoli di competenza provinciale, il Comune ha trasmesso detta domanda all’Amministrazione provinciale di Trento, la quale ha assentito solo il ripostiglio e la parte della recinzione ricadente fuori dal demanio idrico, mentre per tutti gli altri manufatti (compresa la casetta d’abitazione) ha dato parere negativo per violazione dei vincoli di tutela paesaggistica e della fascia di rispetto idraulico.<br />	<br />
Le determinazioni negative della Provincia sono state impugnate dalla sig.ra Theiner innanzi a questo Tribunale con ricorso n.r.g. 327 del 2003, che è stato respinto con sentenza 31.5.2006, n. 203. La pronuncia è stata appellata con ricorso n.r.g. 7757 del 2006, fissato per l’udienza pubblica della VI Sezione del 18.6.2013.<br />	<br />
3d. In sede di istruttoria della pratica di sanatoria la Provincia ha eseguito un sopralluogo riscontrando la presenza non solo dei manufatti abusivi come testualmente dichiarati e descritti nella domanda di sanatoria ma anche di altre opere minori, non formalmente denunciate, per le quali qui si controverte (cfr., doc. n. 2 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
Ricevuta la comunicazione da parte della Provincia, un secondo sopralluogo è stato effettuato in data 5.7.2004 dal tecnico del Comune di Caldonazzo in presenza del sig. Tapfer, marito della ricorrente, il quale ha dichiarato che quelle opere erano “<i>sempre esistite</i>”, che “<i>7-8 anni fa</i>” aveva sostituito il tavolato del pontile (cfr., doc. n. 3 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
Da ciò l’adozione dell’ordinanza di ripristino qui impugnata.<br />	<br />
4. Tanto puntualizzato, ricorda ora il Collegio che per i manufatti abusivi ricadenti su suolo demaniale in Provincia di Trento non trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, rubricato per l’appunto “<i>Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici</i>”: la Provincia autonoma di Trento gode, infatti, di competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica e piani regolatori ai sensi del numero 5) del primo comma dell’articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia. Lo stesso Testo unico fa salvo, al comma 2 dell’art. 2, l’esercizio della potestà legislativa esclusiva, in base alla quale la Provincia si è data una compiuta disciplina, da ultimo con la l.p. 4.3.2008, n. 1, e, precedentemente, con la l.p. 5.9.1991, n. 22, la quale, <i>ratione temporis</i>, trova applicazione nella presente vicenda.<br />	<br />
5a. Orbene, dal combinato disposto degli artt. 122, commi 1 e 2, e 120 della l.p. n. 22 citata, l’ingiunzione di rimessa in pristino deve essere notificata al “<i>proprietario</i>” del bene immobile oltre che agli altri soggetti quali il titolare della concessione, il “<i>committente</i>”, il costruttore e il direttore lavori, i quali sono “<i>responsabili</i>” sia della conformità delle opere alla normativa urbanistica che delle modalità esecutive stabilite dalla concessione ad edificare, salvo che dimostrino di non avere responsabilità o corresponsabilità nell’effettuazione dell’abuso. Per le opere eseguite su suolo demaniale in assenza di titolo edilizio, in caso di inottemperanza all’ordine emesso ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 122, trova poi applicazione il disposto del comma 9 dello stesso articolo, in base al quale il Sindaco ordina che la demolizione sia eseguita dal Comune, con i relativi oneri a carico del “<i>responsabile</i>” dell&#8217;abuso e dandone comunicazione al proprietario del suolo.<br />	<br />
5b. Dunque, anche per le opere abusive eseguite su beni demaniali la peculiare disciplina provinciale richiede comunque la previa adozione dell’ingiunzione di ripristino, senza possibilità di sanzioni pecuniarie, stante la peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici.<br />	<br />
6. Ora, il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi del comma 1 dell’art. 122 della l.p. n. 22 del 1991 e avverte che solo in caso di mancata esecuzione sarà seguita la procedura repressiva ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 122. <br />	<br />
Ebbene, sostiene la ricorrente di non essere formalmente né “<i>proprietaria</i>” né “<i>responsabile</i>” dei beni da demolire, realizzati su suolo e su acque pubbliche dalla precedente proprietaria. <br />	<br />
7a. Il Collegio ritiene che le dedotte circostanze, di natura esclusivamente formale, non siano rilevanti.<br />	<br />
7b. Innanzitutto giova ribadire che l’interessata, per sua stessa ammissione, ha acquistato nel 1976 il fondo con le opere abusive già presenti, anzi, verosimilmente, proprio per la loro presenza. Successivamente, come già ricordato, prima ha tenacemente difeso in giudizio l’asserita legittimità di quei manufatti, sostenendo che essi ricadevano nella sua proprietà e non su area demaniale; poi ha anche attivato la sanatoria di cui alla legge n. 47 del 1985.<br />	<br />
7c. Vale osservare che dalla documentazione fotografica dimessa dall’Amministrazione emerge univocamente che le opere di cui si discute in questa sede e, in particolare, la scala in calcestruzzo, lo scivolo e la piattaforma, costituiscono un unico corpo con la darsena (per la quale la Theiner aveva espressamente chiesto la sanatoria). Inoltre, dalle stesse fotografie si evince che, unitamente al pontile collocato nell’immediato ridosso, esse costituiscono un’incontestabile pertinenza della casetta che consente l’accesso diretto al lago (doc. 7 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
Ne consegue che la proprietaria dell’area prospiciente, della casetta e della darsena risulta chiaramente l’utilizzatrice esclusiva di detti manufatti. Per di più, l’interessata ha intenzionalmente conservato in condizioni di funzionalità gli stessi: si pensi alla dichiarata sostituzione delle assi del pontile.<br />	<br />
8a. A tutto ciò consegue, innanzitutto, che la sig.ra Theiner non può credibilmente, oggi, ritenersi e dichiararsi estranea agli abusi, per cui la legittimazione passiva dell’ordinanza di demolizione è stata correttamente individuata in capo alla ricorrente, acquirente e utilizzatrice, <i>uti domina</i>, dei contestati manufatti da oltre trentacinque anni.<br />	<br />
8b. Al riguardo, vale ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto occasione per affermare il principio che per l’emanazione di un ordine di demolizione per un immobile abusivo su area demaniale la qualità di “<i>utilizzatore</i>” dello stesso è sufficiente senza necessità di accertare chi ha effettivamente edificato l’abuso (cfr., ex multis, T.A.R. Sardegna, sez. I, 14.3.2005, n. 291; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20.3.2003, n. 259). In tal senso, “<i>responsabile</i>” dell’abuso deve intendersi non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi, subentrando nella titolarità del bene, ne ha protratto la permanenza avvalendosi nel tempo dell&#8217;utilità del bene stesso senza demolirlo (cfr., T.A.R. Puglia, Lecce, 17.7.2003, n. 4956; T.A.R. Toscana, 9.2.2007, n. 159); sicché, il fatto che il proprietario attuale non sia il materiale autore dell&#8217;abuso già esistente non lo esime dal dovere di ripristinare la conformità a legge dei luoghi, fatte salve le facoltà di rivalsa. Diversamente opinandosi, “<i>attraverso il passaggio del bene ad altro soggetto sarebbe facilmente eludibile la regola che impone la restitutio in integrum del territorio</i>” (cfr., in termini, anche C.d.S., sez. VI, 30.5.2011, n. 3206, per il caso di eredi dell&#8217;autore di un abuso edilizio su demanio marittimo).<br />	<br />
8c. In conclusione:<br />	<br />
&#8211; essendo l&#8217;illecito in questione permanente, la sua repressione deve essere fatta valere, fin che l&#8217;illecito persista, nei confronti del soggetto che si trova in un rapporto qualificato con i manufatti abusivi;<br />	<br />
&#8211; la materiale disponibilità (non contestata ma, anzi, rivendicata anche in sede giurisdizionale, con l’unica eccezione del presente giudizio) dei manufatti di causa in capo alla ricorrente sin dal momento dell’acquisto dell’immobile, impone alla stessa l<br />
9. In definitiva, deve dichiararsi legittimo l’operato dell’Amministrazione comunale e, per l’effetto, il ricorso va respinto.<br />	<br />
10. Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e quantificate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 204 del 2006<br />	<br />
lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Caldonazzo, che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila), oltre a I.V.A. e C.N.P.A.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-17-4-2013-n-119/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2013 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-119/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.119</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso il bando di gara per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili (global service) di un Comune capoluogo ed avverso l’esclusione dalla gara, se appare fondata la censura con la quale si denuncia l’irragionevolezza della clausola di bando che richiede un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-119/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-119/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso il bando di gara per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili (global service) di un Comune capoluogo ed avverso l’esclusione dalla gara, se appare fondata la censura con la quale si denuncia l’irragionevolezza della clausola di bando che richiede un fatturato maturato nella manutenzione di “edifici scolastici”, con irrilevanza di quello maturato nella manutenzione di “edifici pubblici” in genere, dal momento che non sussistono diversità ontologiche fra i due tipi di servizio che giustifichino la predisposizione nella lex specialis di gara di limiti di partecipazione alla competizione; tanto più se si tiene conto del fatto che il servizio appaltando riguarda la “manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili (global service)”; inoltre, sussiste il danno “aggravato” di cui all’art. 119. co.4, c.p.a. da individuare nella lesione dell’interesse pubblico che postula la massima partecipazione nelle pubbliche gare ed il necessario confronto concorrenziale; in conseguenza si accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto si a) sospende la clausola di bando ed il consequenziale provvedimento di esclusione dalla gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00119/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00089/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 89 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Cipea &#038; Cariee-Co.Ed.A-Unifica-Cons. Imprese Produzione Edilizia Impiantistica ed Affini-S. Coop.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Catrignano, Elena Paolini, con domicilio eletto presso Enrico Guglielmucci Avv. in Trieste, via S. Nicolo&#8217; 10;	</p>
<p><b>Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Menotti&#8221;</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Paolini, Alessandro Catrignano, con domicilio eletto presso Enrico Guglielmucci Avv. in Trieste, via S. Nicolo&#8217; 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Trieste</b>, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Maria Serena Giraldi, Valentina Frezza, Maritza Filipuzzi, domiciliata in Trieste, via Genova 2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
-del bando di gara per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili (global service)&#8221;, pg 12010886, avente scadenza nel giorno 5 marzo 2012;<br />	<br />
-del relativo disciplinare di gara, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e per il risarcimento dei danni;<br />	<br />
&#8211; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 28.6.2012:<br />	<br />
-della nota del Comune di Trieste prot. gen. 2012/0064928, sezionale 2012/0006759 del 19.4.2012 con la quale venivano richieste precisazioni in conformità del bando e della nota del Comune di Trieste prot. gen. 2012/0087916, sezionale 2012/0009267 del 29.<br />
-dell&#8217;eventuale stipula di successivi contratti;<br />	<br />
e per la condanna dell&#8217;amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;accertata illegittimità del provvedimento impugnato;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo e sommario esame, tipico della fase cautelare del giudizio, appare fondata la censura con la quale si denuncia l’irragionevolezza della clausola di bando che richiede un fatturato maturato nella manutenzione di “edifici scolastici”, con irrilevanza di quello maturato nella manutenzione di “edifici pubblici” in genere, dal momento che non sussistono diversità ontologiche fra i due tipi di servizio che giustifichino la predisposizione nella lex specialis di gara di limiti di partecipazione alla competizione;<br /> tanto più se si tiene conto del fatto che il servizio appaltando riguarda la “manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili (global service)”<br />
Ritenuto che sussiste il danno “aggravato” di cui all’art. 119. co.4, c.p.a. da individuare nella lesione dell’interesse pubblico che postula la massima partecipazione nelle pubbliche gare ed il necessario confronto concorrenziale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende la clausola di bando ed il consequenziale provvedimento di esclusione dalla gara;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 12.12.2012.<br />	<br />
Compensa, allo stato, le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente FF<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />	<br />
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-119/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2012-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.119</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo in tema di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie Pubblico impiego – Settore sanitario – Artt. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in tema di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Settore sanitario – Artt. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 – Disposizioni in tema di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie – Mancato coinvolgimento del rettore dell&#8217;università nella predisposizione dell&#8217;elenco dei candidati idonei – Competenza della giunta regionale per la valutazione dell’attività del direttore generale senza la previsione di protocolli d&#8217;intesa tra regioni e università – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione degli artt. 33, sesto comma, 117, terzo comma, 118 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione – illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;<br />
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, aggiunto  dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), che aggiunge gli articoli 12-bis e 12-ter alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26-29 settembre 2011, depositato in cancelleria il 29 settembre 2011, ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso consegnato per la notifica il 26 settembre 2011, ricevuto dall’ente destinatario il 29 settembre 2011 e depositato in pari data, ha promosso – in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, 118 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione – questioni di legittimità costituzionale concernenti «l’art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, e l’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15».<br />	<br />
2.— Il ricorrente deduce che l’art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge regionale n.3 del 1998 disciplina le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie, prevedendo che la nomina stessa avvenga nell’ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, predisposto dalla Giunta regionale (art. 12-bis, comma 1).<br />	<br />
L’art. 12-bis, comma 2, definisce poi i criteri per la verifica dei requisiti necessari alla designazione, con facoltà di prevedere ulteriori titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.<br />	<br />
Tali disposizioni regionali, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facoltà di scelta del Rettore, prevista dal comma 3 dell’art. 12, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio stabilito dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, alla stregua del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, «acquisita l’intesa con il rettore dell’università».<br />	<br />
Le citate disposizioni, dunque, «oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dal terzo comma dell’art. 117 Cost., ledono altresì l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.».<br />	<br />
Inoltre, l’art. 12-ter, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, prevede che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione (comma 1) e disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto (comma 6). La norma stabilisce, altresì, al comma 4, che, ai fini della valutazione dell’attività compiuta dal direttore generale delle aziende ospedaliere, la Giunta regionale acquisisca il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.<br />	<br />
Le suddette disposizioni, nella parte in cui comprendono tra i loro destinatari anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, contrasterebbero con i principi dettati dal d.lgs. n. 517 del 1999 e, in particolare, con il disposto dell’art. 4, comma 2, di tale normativa, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, e le relative procedure di conferma e revoca, «sono disciplinati da protocolli d’intesa tra regioni ed università».<br />	<br />
Infatti, le disposizioni medesime, non rinviando ai detti protocolli d’intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della citata Conferenza permanente, non garantirebbero la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione de qua.<br />	<br />
Pertanto, anche tali norme regionali, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), lederebbero, altresì, l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost. (sono richiamate le sentenze di questa Corte nn. 217 e 68 del 2011 e n. 233 del 2006).<br />	<br />
Il ricorrente conclude, dunque, per la declaratoria d’illegittimità costituzionale della normativa censurata.<br />	<br />
La Regione Umbria non ha svolto attività difensiva.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe ha impugnato, in riferimento agli articoli 33, sesto comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Università e Regione «l’art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie e l’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell’attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15».<br />	<br />
L’indicazione della normativa censurata non è precisa, perché gli artt. 12-bis (commi 1 e 2) e 12-ter (commi 1, 4 e 6) sono stati inseriti dall’art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5), dopo l’art. 12 della citata legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), della quale dunque sono parte.<br />	<br />
Tale imprecisione, tuttavia, non si riflette sulla corretta individuazione delle norme impugnate, e, quindi, non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione, perché dette norme sono riportate con chiarezza nel ricorso, il cui testuale tenore non lascia dubbi al riguardo (ex multis: sentenze n. 67 del 2011 e n. 307 del 2009).<br />	<br />
2.— L’art. 12-bis della normativa in esame dispone nel comma 1 che «La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L’elenco degli idonei è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione». Il comma 2 aggiunge che «Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire».<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni, nella parte in cui disciplinano anche la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, circoscriverebbero la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall’art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il rettore dell’università.<br />	<br />
Pertanto le disposizioni indicate, oltre a violare i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, Cost., lederebbero, altresì, l’autonomia universitaria di cui all’art. 33, sesto comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione tra Università e Regione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.<br />	<br />
2.1.— La questione, nei limiti in cui è proposta, è fondata.<br />	<br />
Le norme impugnate disciplinano le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, comprendendo in tale espressione anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie.<br />	<br />
Ciò si evince in modo chiaro dall’ampiezza della formula adottata, che non prevede alcuna esclusione per gli enti ora menzionati. Il dettato normativo, poi, rende palese che la nomina (affidata al Presidente della Giunta dall’art. 9 della stessa legge regionale n. 6 del 2011, norma che ha sostituito l’art. 12 della legge regionale n. 3 del 1998) deve avere luogo nell’ambito di un elenco di candidati idonei a ricoprire il suddetto ruolo, istituito dalla medesima Giunta regionale (art. 12-bis, comma 1), alla quale, ai fini della formazione di tale elenco, è demandata la definizione dei criteri necessari, con la facoltà di prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire (art. 12-bis, comma 2).<br />	<br />
La normativa qui richiamata, nella parte in cui si applica alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, va ricondotta nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sicché deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale (sentenza n. 233 del 2006).<br />	<br />
Al riguardo, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 dispone, tra l’altro, che il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università. Inoltre, l’art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999 dispone che «L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio»; e il comma 2 aggiunge che tali protocolli sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti d’indirizzo e coordinamento emanati nelle forme previste dalla norma stessa, che detta anche appositi criteri e principi direttivi.<br />	<br />
Orbene, la normativa qui censurata disciplina in modo autonomo ed unilaterale le modalità di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcun coinvolgimento della componente universitaria e restringendo il procedimento d’intesa con il Rettore (pure previsto dall’art. 12, comma 3, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998) soltanto ai nominativi dei candidati idonei, contenuti in un elenco predisposto in via esclusiva dalla Giunta regionale, cui è, altresì, demandata la definizione dei criteri per la verifica dei requisiti necessari.<br />	<br />
Detta normativa, dunque, da un lato, si è posta in contrasto con i citati principi fondamentali della legislazione statale e, dall’altro, ha leso l’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost., sottraendo all’Università ogni forma di effettiva partecipazione alla nomina dei direttori generali delle aziende ora indicate, con violazione altresì del principio di leale collaborazione tra Regione e Università stessa (sentenze n. 217 e n. 68 del 2011).<br />	<br />
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria n. 3 del 2008, aggiunto dall’art. 10 della legge regionale n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.<br />	<br />
3.— L’art. 12-ter della normativa in esame, sotto la rubrica «Valutazione dell’attività del direttore generale», prevede nel comma 1 che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per tale valutazione, in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale; nel comma 4, dispone che la Giunta regionale, ai fini della valutazione medesima, acquisisca preventivamente i pareri di cui all’art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale; nel comma 6 stabilisce che, all’esito della verifica, la Giunta regionale disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto.<br />	<br />
La difesa dello Stato sostiene che tale normativa, nella parte in cui comprende anche i direttori generali delle aziende ospedaliero-universtarie, contrasti con i principi fissati dal d.lgs. n. 517 del 1999 e, in particolare, con la statuizione dettata dall’art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d’intesa tra Regioni e Università.<br />	<br />
Infatti, le suddette disposizioni, non rinviando ai protocolli d’intesa, ma prevedendo esclusivamente il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, non garantirebbero la partecipazione della componente universitaria alla procedura di valutazione in questione, con conseguente violazione degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, nonché del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
3.1.— Anche tale questione è fondata.<br />	<br />
Richiamate le considerazioni in precedenza svolte (punto 2.1.), si deve qui ribadire che la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università, regolata dal d.lgs. n. 517 del 1999 (che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, Cost.), è affidata ai protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio (sentenza n. 233 del 2006, punto 12.1 del Considerato in diritto). Si deve poi aggiungere che, a norma dell’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto legislativo «I protocolli d’intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».<br />	<br />
In contrasto con tali disposizioni, la normativa censurata affida in modo sostanzialmente esclusivo alla Giunta regionale il procedimento di valutazione, conferma dell’incarico o risoluzione del contratto per i direttori generali, prevedendo per le aziende ospedaliere soltanto un parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, laddove il procedimento stesso doveva essere definito in uno specifico protocollo d’intesa tra gli enti interessati.<br />	<br />
Sussistono, dunque, le denunziate violazioni degli artt. 33, sesto comma, e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione tra Università e Regione.<br />	<br />
Ne consegue che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, aggiunto dall’art. 10 della legge della Regione Umbria n. 6 del 2011, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.<br />	<br />
Ogni altro profilo di censura resta assorbito.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;<br />	<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-6-3-2012-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-6-3-2012-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-6-3-2012-n-119/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.119</a></p>
<p>M. Arosio Pres. &#8211; L. Marzano Est. Sogeap S.p.a. &#8211; Aeroporto di Parma &#8211; G. Verdi (Avv.ti F. Terzi, F. Terzi e C. Osti) contro l’ENAC &#8211; Direzione Aeroportuale Bologna &#8211; Rimini (Avvocatura dello Stato) sulla competenza del gestore aeroportuale per l&#8217;attività di pianificazione delle esercitazioni al fine della verifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-6-3-2012-n-119/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-6-3-2012-n-119/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio Pres. &#8211; L. Marzano Est. <br /> Sogeap S.p.a. &#8211; Aeroporto di Parma &#8211; G. Verdi (Avv.ti F. Terzi, F. Terzi e C. Osti) contro l’ENAC &#8211; Direzione Aeroportuale Bologna &#8211; Rimini (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del gestore aeroportuale per l&#8217;attività di pianificazione delle esercitazioni al fine della verifica periodica dell&#8217;efficienza del Piano di Emergenza Aeroportuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti &#8211; Trasporto aereo &#8211; Attività di pianificazione delle esercitazioni per l’efficienza del Piano di Emergenza Aeroportuale – Competenza &#8211; Gestore aeroportuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dall’esame del quadro normativo vigente in materia aeroportuale si ricava che, secondo il novellato codice della navigazione, l’assetto organizzativo dell’aeroporto è suddiviso in due macroaree: quella afferente alla perfetta funzionalità delle infrastrutture aeroportuali, che è attribuita al gestore aeroportuale, e quella afferente alla regolazione tecnica e controllo nel settore dell&#8217;aviazione civile, che è attribuita all’Enac. A entrambi i soggetti, nell’ambito delle relative competenze, anche se in misura differente sono attribuiti poteri autoritativi e di coordinamento. L’attività di pianificazione delle esercitazioni al fine della verifica periodica dell’efficienza del Piano di Emergenza Aeroportuale rientra nelle attribuzioni del gestore aeroportuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 56 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Sogeap S.p.a. &#8211; Aeroporto di Parma &#8211; G. Verdi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Terzi, Francesca Terzi e Cristiano Osti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Parma, Strada Farini 37; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile &#8211; Direzione Aeroportuale Bologna &#8211; Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Bologna, via Guido Reni 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della Ordinanza Enac &#8211; Direzione Aeroportuale di Bologna &#8211; Rimini n.30/2010 datata 22 novembre 2010-prot. 0140446, nella parte in cui ordina “Articolo 2- Nel capitolo 3 “Ruoli e funzioni” vengono apportate le seguenti modifiche: -alla voce “ Enac Direzione Aeroportuale” è soppressa la frase “ne verifica l’efficacia pianificando esercitazioni totali e parziali, quando possibile, con periodicità mensile”; &#8211; alla voce “Gestore aeroportuale”, dopo le parole “Ufficio Operativo Sogeap”, è aggiunta la seguente frase: “Verifica l’efficacia del P.E.A. pianificando ed organizzando periodicamente esercitazioni totali o parziali”; al punto 4.3.2. termine dello Stato di incidente &#8211; l’ultimo capoverso è soppresso”.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile &#8211; Direzione Aeroportuale Bologna &#8211; Rimini;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano; <br />	<br />
Udito, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012, il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe Sogeap S.p.a., società che gestisce l’aeroporto di Parma G. Verdi, ha impugnato l’ordinanza della Direzione Aeroportuale Enac di Bologna &#8211; Rimini del 22 novembre 2010, con cui è stato modificato il Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA), predisposto da Sogeap, nella parte in cui attribuiva a Enac, anziché al gestore totale, la pianificazione e lo svolgimento delle esercitazioni per verificare l’efficacia del PEA.<br />	<br />
L’Enac si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.<br />	<br />
Previa richiesta all’Amministrazione di relazionare sui fatti di causa, con ordinanza n. 105/2011 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare; detto provvedimento è stato riformato in appello, con ordinanza n. 2665/2011 della Sezione VI, al solo fine della sollecita fissazione del merito.<br />	<br />
In vista della discussione sono stati depositati scritti conclusivi e all’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Sogeap S.p.a., gestore certificato dall’Enac, svolge funzioni di gestore totale dell’Aeroporto di Parma in forza di provvedimento concessorio.<br />	<br />
La disputa tra Sogeap S.p.a. e la Direzione aeroportuale Bologna – Rimini dell’Enac si incentra sulla individuazione del soggetto deputato a predisporre tutte le operazioni di verifica dell’efficacia del PEA, ivi comprese, in particolare, le esercitazioni.<br />	<br />
Il ricorso è affidato a due motivi con i quali, in sintesi, il ricorrente censura l’impugnata ordinanza per: 1) violazione di legge, in particolare degli artt. 687, 705, 718, 726, 792 e 1174 del Codice della Navigazione, atteso che il gestore aeroportuale non avrebbe titolo a coordinare anche i soggetti pubblici presenti in aeroporto ma soltanto i privati, con la conseguenza che sarebbe di competenza dell’Enac attuare le esercitazioni per verificare la funzionalità del Piano di Emergenza Aeroportuale, ciò comportando il necessario coordinamento anche di soggetti pubblici, quali Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza; 2) eccesso di potere per contraddittorietà con il Regolamento Enac per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, che attribuirebbe ad Enac il compito di adottare le iniziative per assicurare il buon funzionamento del piano, ivi compresa la pianificazione delle esercitazioni. <br />	<br />
L’amministrazione si difende osservando, quanto al primo motivo, che proprio dal tenore di una delle invocate norme del codice della navigazione, l’art. 705, si ricaverebbe che il gestore aeroportuale è il soggetto a cui vengono trasposte funzioni pubblicistiche dirette a presidiare la sicurezza del trasporto aereo nello scalo di interesse e, dunque, anche la verifica dell’adeguatezza del Piano di Emergenza Aeroportuale ricadrebbe fra i suoi compiti.<br />	<br />
Quanto al secondo motivo osserva (nella relazione istruttoria) che il Regolamento Enac è anteriore all’entrata in vigore del nuovo Codice della Navigazione e, dunque, non potrebbe essere assunto come parametro di riferimento dovendo esso essere adeguato alla nuova normativa.</p>
<p>3. Le deduzioni dell’amministrazione vanno condivise.<br />	<br />
3.1. Va delineato il quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 687 del Codice della Navigazione, novellato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, “L&#8217;ente nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell&#8217;aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l&#8217;applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari”.<br />	<br />
Il successivo art. 705 stabilisce: “1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell&#8217;ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell&#8217;aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L&#8217;idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall&#8217;ENAC. 2. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:….b) organizza l&#8217;attività aeroportuale al fine di garantire l&#8217;efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;…”.<br />	<br />
Infine, il secondo comma dell’art. 718, recita: “I soggetti privati che esercitano un&#8217;attività nell&#8217;interno degli aeroporti sono soggetti alla vigilanza dell&#8217;ENAC, nell&#8217;esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell&#8217;ENAC”.<br />	<br />
3.2. Dall’esame del quadro normativo fin qui tratteggiato si ricava che, secondo il novellato codice della navigazione, l’assetto organizzativo dell’aeroporto è suddiviso in due macroaree: quella afferente alla perfetta funzionalità delle infrastrutture aeroportuali, che è attribuita al gestore aeroportuale, e quella afferente alla regolazione tecnica e controllo nel settore dell&#8217;aviazione civile, che è attribuita all’Enac.<br />	<br />
A entrambi i soggetti, nell’ambito delle relative competenze, anche se in misura differente sono attribuiti poteri autoritativi e di coordinamento.<br />	<br />
Ciò posto il Collegio ritiene che l’attività di pianificazione delle esercitazioni al fine della verifica periodica dell’efficienza del PEA rientri, alla luce della suindicata disciplina codicistica, nelle attribuzioni del gestore aeroportuale.<br />	<br />
Invero, non può essere condiviso il metodo argomentativo della parte ricorrente, laddove individua nella natura privata dei soggetti sottoposti al coordinamento del gestore il discrimine per escludere che l’attività per cui è causa rientri nelle sue competenze.<br />	<br />
A parere del Collegio l’indagine logicamente deve muovere dall’esame delle rispettive sfere di competenza; specificando (art. 705 cod. nav.) che il gestore aeroportuale “organizza l&#8217;attività aeroportuale al fine di garantire l&#8217;efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico”, il legislatore ha inteso ragionevolmente attribuire al gestore tutta l’attività strumentale al raggiungimento dell&#8217;efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse, nella quale non può non farsi rientrare la pianificazione delle esercitazioni per la verifica periodica del PEA.<br />	<br />
A garanzia dell’idoneità del soggetto gestore ad esercitare la complessa attività demandatagli vi è, a monte, la certificazione rilasciata da Enac ai sensi del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, con cui l’Ente attesta, fra l’altro, che “l’organizzazione aziendale, i mezzi, il personale, le procedure di gestione e gli altri elementi necessari per la corretta gestione e per la sicurezza dell’aeroporto sono idonei per le operazioni degli aeromobili” (cfr. cap. 3, art. 2.1.lett.a).<br />	<br />
Al punto 4.8. il Regolamento prescrive che “Il gestore deve predisporre strutture idonee per garantire una gestione in sicurezza delle proprie operazioni e condizioni adeguate per i fruitori dei suoi servizi” e, al successivo punto 5.2. stabilisce che “Il gestore deve predisporre verifiche periodiche e sistematiche del sistema di gestione della sicurezza, incluse le modalità di assolvimento delle proprie funzioni, tenuto anche conto dell’impatto delle attività svolte da altri soggetti in ambito aeroportuale”.<br />	<br />
Appare, dunque, evidente che le esercitazioni per la verifica del PEA rientrino fra le attribuzioni del gestore, relative alla sicurezza.<br />	<br />
Il fatto che, nello svolgimento delle esercitazioni in discorso, siano coinvolti anche enti di Stato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco), non esclude che il coordinamento spetti al gestore aeroportuale atteso che, da una parte si tratta di attività riconducibile a quella finalizzata a garantire livelli qualitativi adeguati del servizio, dall’altra il gestore aeroportuale è un soggetto cui sono trasferite, anche se in misura limitata, potestà pubblicistiche finalizzate a presidiare la sicurezza del trasporto aereo all’interno dello scalo aeroportuale di cui è concessionario.<br />	<br />
Difatti, lo stesso art. 705 cod. nav., come novellato dall&#8217;art. 4 del D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, al comma 2, fra le competenze attribuite al gestore aeroportuale, elenca quanto segue: “e<i>bis</i>) propone all&#8217;ENAC l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie previste per l&#8217;inosservanza delle condizioni d&#8217;uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; e<i>ter</i>) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell&#8217;ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto”.<br />	<br />
Si tratta, con tutta evidenza, di attività riconducibili all’esercizio di funzioni pubblicistiche trasferite <i>ex lege</i> al gestore – concessionario; ruolo che postula il possesso, quale requisito indefettibile, della menzionata certificazione rilasciata da Enac. <br />	<br />
Invero il Regolamento, al punto cap. 3, 2.2., stabilisce: “Il certificato dell’aeroporto viene rilasciato dall’ENAC, sulla base dell’esito favorevole dei propri accertamenti, al gestore quando questo ha dimostrato, per le parti di propria competenza, la rispondenza ai requisiti contenuti nel presente regolamento”.<br />	<br />
3.3. D’altra parte non coglie nel segno la censura della società ricorrente secondo cui vi sarebbe contraddittorietà dell’impugnata ordinanza con il regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti.<br />	<br />
Invero il Regolamento in discorso (Edizione 2), è di epoca antecedente alla riscrittura del codice della navigazione, essendo entrato in vigore il 21 ottobre 2003 e non ancora del tutto adeguato alla nuova normativa, anche internazionale.<br />	<br />
Ciononostante nell’ambito di tale Regolamento il gestore è definito “Il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto considerato. Il gestore è titolare di concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali datigli in affidamento dell’aeroporto e ne assume le relative responsabilità”.<br />	<br />
La sorveglianza è definita come “Insieme delle attività messe in atto dall’ENAC per verificare il soddisfacimento dei requisiti applicabili per il mantenimento di una certificazione nonché la capacità dell’organizzazione certificata di mantenere con continuità la rispondenza a tali requisiti”.<br />	<br />
Infine il Regolamento precisa che il piano di emergenza è adottato dall’ENAC che, ai fini dell’adozione, considera le caratteristiche e le esigenze dei servizi interessati e degli enti coinvolti quali Vigili del fuoco, ente ATS, Polizia, Servizi di sicurezza, Servizio sanitario, etc., e concorda con essi i contenuti delle parti del piano di relativa competenza.<br />	<br />
Sempre a norma del Regolamento il gestore, quale titolare della concessione per la gestione aeroportuale, dotato di organizzazione infrastrutture e mezzi e di adeguata conoscenza delle potenzialità e dell’organizzazione dell’aeroporto e delle possibili condizioni di rischio, predispone, per le parti di competenza, il piano di emergenza.<br />	<br />
In definitiva, nell’ottica di una lettura del Regolamento coerente con la vigente disciplina codicistica, l’art. 4.1 del Cap. 9, laddove prescrive che “Il piano contiene procedure per la valutazione periodica della sua adeguatezza e per l’analisi dei risultati, allo scopo di migliorarne la efficacia. L’ENAC adotta le iniziative che assicurano il buon funzionamento del piano, in termini di pianificazione delle esercitazioni, e gli eventuali provvedimenti correttivi”, deve essere inteso nel senso che all’Enac, in qualità di organo preposto alla “sorveglianza” è deputato il controllo dell’attività di verifica del Piano di emergenza anche mediante correttivi alla pianificazione delle esercitazioni.<br />	<br />
La correttezza di tale ricostruzione relativa alla suddivisione dei ruoli è ricavabile anche dalla previsione regolamentare di cui al punto 4.5. secondo cui i risultati delle esercitazioni sono acquisiti dall’ENAC e sono oggetto di analisi al fine di verificare l’adeguatezza del piano nel tempo.<br />	<br />
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto.</p>
<p>4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Enac &#8211; Direzione Aeroportuale di Bologna &#8211; Rimini, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre rimborso forfetario spese generali, nonché oneri previdenziali e fiscali come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario, Estensore<br />	<br />
Marco Poppi, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-6-3-2012-n-119/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2012 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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