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	<title>11877 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11877 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sugli obblighi della stazione appaltante in caso di incongruenze nelle offerte dei concorrenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-obblighi-della-stazione-appaltante-in-caso-di-incongruenze-nelle-offerte-dei-concorrenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 10:04:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-obblighi-della-stazione-appaltante-in-caso-di-incongruenze-nelle-offerte-dei-concorrenti/">Sugli obblighi della stazione appaltante in caso di incongruenze nelle offerte dei concorrenti.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Offerta &#8211; Presenza di incongruenze &#8211; Obblighi della stazione appaltante &#8211; Risoluzione delle antinomie &#8211; Strumenti a disposizione. A fronte della presenza di incongruenze nella offerta del concorrente, la stazione appaltante deve applicare i principi che l’ordinamento appresta per l’interpretazione degli atti e per la risoluzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-obblighi-della-stazione-appaltante-in-caso-di-incongruenze-nelle-offerte-dei-concorrenti/">Sugli obblighi della stazione appaltante in caso di incongruenze nelle offerte dei concorrenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-obblighi-della-stazione-appaltante-in-caso-di-incongruenze-nelle-offerte-dei-concorrenti/">Sugli obblighi della stazione appaltante in caso di incongruenze nelle offerte dei concorrenti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Offerta &#8211; Presenza di incongruenze &#8211; Obblighi della stazione appaltante &#8211; Risoluzione delle antinomie &#8211; Strumenti a disposizione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte della presenza di incongruenze nella offerta del concorrente, la stazione appaltante deve applicare i principi che l’ordinamento appresta per l’interpretazione degli atti e per la risoluzione delle antinomie, ossia, in primo luogo, le norme dettate dal codice civile in ambito contrattuale. E ciò, essenzialmente, allo scopo di comprendere la reale volontà negoziale dell’operatore economico; d’altra parte, non si può negare che sia comunque presente una dichiarazione esplicativa della volontà di attivare strutture dedicate nel territorio di riferimento del lotto 4. Essendo l’offerta tecnica un atto unilaterale, soccorre innanzi tutto la regola dell’interpretazione secondo l’intenzione della parte redigente (rif. artt.1324-1362 c.c.), potendo altresì farsi riferimento al tenore complessivo dell’atto (art.1363 c.c.) e, in ultimo, al principio di conservazione (art.1367 c.c.).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Riccio &#8211; Est. Nobile</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 9839 del 2022, proposto da:<br />
Almaviva &#8211; The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dedalus Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Di Paolo, Dover Scalera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Business Integration Partners S.p.A., Expleo Italia S.p.A., Etna Hitech Società Consortile per Azioni, Vodafone Italia S.p.A., Healthware Group S.r.l., Famas System S.p.A., Ibm Italia S.p.A., Consis Soc. Cons. A R.L., Nuvyta S.r.l., Leonardo S.p.A., Xenia Reply S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Inmatica S.p.A., Data Processing S.p.A., Artexe S.p.A., Vesenda S.r.l., Capgemini Italia S.p.A., El.Co. S.r.l., Teleconsys S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;<br />
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Exprivia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata, Crescenzio Santuori, Francesca Romana Feleppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;">previa adozione di idonee misure cautelari,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione di Consip avente a oggetto “Gara a procedura aperta suddivisa in n. 6 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro, per l&#8217;affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito “Sanità digitale &#8211; Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN &#8211; ID 2365 &#8211; lotto 4 &#8211; Comunicazione ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, firmata digitalmente in data 17 giugno 2022, con la quale Consip ha comunicato “l&#8217;aggiudicazione definitiva non efficace della gara in oggetto per il Lotto 4”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della proposta di aggiudicazione e del verbale di gara n. 28 del 12 maggio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio tecnico e pertanto a essere dichiarata prima classificata nella gara relativa al lotto 4 della procedura di cui è causa e per la condanna di Consip S.p.A. a riformulare la graduatoria ai fini della conseguente aggiudicazione, ponendo al primo posto l&#8217;RTI Almaviva o, in via subordinata, per la condanna di Consip S.p.A. a disporre il soccorso procedimentale ai fini dell&#8217;aggiudicazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della risposta fornita dalla stazione appaltante con nota di chiarimenti in data 25.01.20202 al quesito n. “63”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa, Dedalus Italia S.p.A, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Exprivia S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 24.8.2022 alla Consip S.p.a. nonché alle controinteressate in epigrafe, ritualmente depositato il 29.8.2022, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione di Consip avente a oggetto “Gara a procedura aperta suddivisa in n. 6 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro, per l’affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito “Sanità digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN &#8211; ID 2365 &#8211; lotto 4 &#8211; Comunicazione ex art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, firmata digitalmente in data 17 giugno 2022, con la quale Consip ha comunicato “l’aggiudicazione definitiva non efficace della gara in oggetto per il Lotto 4”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della proposta di aggiudicazione e del verbale di gara n. 28 del 12 maggio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio tecnico e pertanto a essere dichiarata prima classificata nella gara relativa al lotto 4 della procedura di cui è causa e per la condanna di Consip S.p.A. a riformulare la graduatoria ai fini della conseguente aggiudicazione, ponendo al primo posto l’RTI Almaviva o, in via subordinata, per la condanna di Consip S.p.A. a disporre il soccorso procedimentale ai fini dell’aggiudicazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro nello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con la presente iniziativa processuale, la società ricorrente, concorrente in Rti alla procedura di gara summenzionata, e allo stato quarta con il punteggio complessivo di 88,99640, a fronte del punteggio di 90,97469 attribuito al Rti collocato al primo posto, prospetta, quale unica doglianza, pur variamente declinata nei motivi di impugnazione, l’illegittimità della decisione della Commissione di gara, successivamente avallata dalla stazione appaltante, la quale, relativamente al lotto 4 (centro-sud), non ha attribuito al medesimo Rti il punteggio tabellare di n.3 punti previsto dal criterio C05 del capitolato d’oneri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello specifico, il criterio in questione (rif. pagg.41-42 del capitolato), afferente al coinvolgimento di PMI/startup innovative, prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 9 punti, di cui 6 assegnati in via discrezionale (previa valutazione della proposta progettuale circa il suddetto coinvolgimento) e 3 in via tabellare, attribuiti in caso di “impegno ad utilizzare almeno una struttura dedicata PMI/startup innovative (rispettivamente art. 4 L. n. 33/2015 e art. 25 L. n. 221/2012) e/o centri di ricerca con sede operativa all’interno del territorio geografico del Lotto di riferimento (3 punti tabellari &#8211; on/off)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sede di offerta tecnica per il lotto 4, l’Rti di cui fa parte l’odierna ricorrente, in calce al par.3.5.3 del relativo documento (rif. pag.23), ha reso la seguente dichiarazione: “Per l’esecuzione dei servizi della fornitura il RTI si impegna ad utilizzare le seguenti strutture dedicate PMI/startup innovative (rispettivamente art. 4 L. n. 33/2015 e art. 25 L. n. 221/2012) con sede operativa all’interno del territorio geografico del Lotto di riferimento: Startup Innovativa AI4Health con sede operativa a Milano; PMI Innovativa Appocrate con sede operativa a Brescia; PMI Innovativa ONIT con sede operativa a Cesena”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Commissione di gara, nel verbale del 12 maggio 2022, dà contezza della mancata attribuzione del punteggio tabellare, “considerato che a pagina 23 dell’Offerta tecnica nella dichiarazione di impegno all’impiego di PMI/startup innovative (rispettivamente art. 4 L. n. 33/2015 e art. 25 L. n. 221/2012) e/o centri di ricerca con sede operativa all’interno del territorio geografico del Lotto di riferimento, le aziende citate non hanno sede nel territorio geografico del Lotto di riferimento ovvero centro-sud”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. La ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio tabellare per il criterio C05, pari a 3 punti, evidenziando che, laddove fossero stati attribuiti, si sarebbe collocata al primo posto della graduatoria concorsuale del lotto 4.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la prospettiva di parte ricorrente, l’avversata decisione sarebbe errata in quanto la Commissione avrebbe dovuto rilevare l’evidente (e perciò riconoscibile) errore materiale in cui è incorso l’Rti, che è risultato pregiudicato a causa di un mero “copia e incolla” rispetto alla dichiarazione, di identico tenore, presentata per il lotto 3 (nord). Piuttosto, la Commissione, riconosciuto tale errore, e nondimeno apprezzata, in un’ottica sostanzialistica, la volontà dell’Rti di formulare l’impegno richiesto per l’attribuzione della premialità, avrebbe dovuto attribuire de plano il punteggio in questione, salva la possibilità ulteriore del soccorso istruttorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La difesa della ricorrente, in sintesi, assume:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella relazione tecnica (sezione dedicata al criterio C05), laddove si espone la proposta progettuale per il coinvolgimento della PMI7Startup innovative, l’Rti ha chiaramente indicato strutture con sede a Roma (Ised, Centri di Ricerca Acic e Agic di Accenture), talchè, richiedendosi la presenza di almeno una struttura, il requisito per l’attribuzione del punteggio tabellare è ampiamente integrato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la dichiarazione di impegno resa dal Rti ricorrente contiene una contraddizione evidente (frutto di refuso) e come tale ictu oculi riconoscibile: da un lato l’impegno ad attivare sedi operative ubicate nel territorio di riferimento del lotto in questione (lotto 4, centro-sud), dall’altro l’indicazione di sedi decontestualizzate rispetto al territorio del lotto. La Commissione, dunque, resasi conto della evidente contraddizione, avrebbe dovuto, anche alla luce di un’interpretazione sistematica dell’offerta coerente con i principi ricavabili dalle disposizioni in tema di interpretazione dei contratti (in specie, l’art.1362 c.c. sulla reale volontà della parte), attribuire il punteggio o, al più, richiedere una precisazione. Del resto- osserva la ricorrente- il capitolato d’oneri non richiedeva l’indicazione puntuale delle sedi dedicate, come ben evidenziato dalla stessa Commissione allorchè ha attribuito i 3 punti al Rti Dedalus, la cui dichiarazione di impegno non conteneva alcun puntuale riferimento alla sede prescelta. Inoltre, la medesima Commissione aveva attribuito il punteggio tabellare al Rti di cui fa parte la ricorrente per il lotto 3 (nord) e, quindi, avrebbe comodamente potuto rendersi conto dell’errore materiale, ascrivibile al fatto che i lotti in questione (3,4) sono totalmente sovrapponibili dal punto di vista contenutistico, ad eccezione del profilo territoriale, e all’erroneo “copia e incolla” nella predisposizione della dichiarazione di impegno per il lotto 4 (centro-sud);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per altro verso- rileva sempre la ricorrente- la Commissione avrebbe potuto pervenire al medesimo risultato esegetico, facendo applicazione delle coordinate fornite dalla stessa stazione appaltante in riferimento alla risposta fornita al mercato nel chiarimento n.63, in cui è stato espresso l’avviso che, in caso di Rti, l’impiego di aziende dedicate implica necessariamente la partecipazione di esse al raggruppamento stesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in ultima analisi, di fronte all’evidente erroneità delle sedi indicate, la stazione appaltante avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, chiedendo chiarimento al Rti. In tale caso, non si sarebbe trattato di un’integrazione dell’offerta, ma di un chiarimento specificativo/confermativo di quanto già ivi contenuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Si costituivano in giudizio Consip S.p.a. (stazione appaltante) e le società controinteressate in epigrafe, per avversare i motivi di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società Dedalus proponeva inoltre ricorso incidentale, notificato a mezzo pec il 2.9.22 e in pari data depositato, con il quale si chiedeva l’annullamento della risposta fornita dalla stazione appaltante con il chiarimento n.63, per l’ipotesi eventuale che il gravame fosse accolto in relazione alla doglianza formulata dalla ricorrente con riguardo a tale profilo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Dopo ampia discussione, alla camera di consiglio di consiglio del 5 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso è manifestamente fondato, sussistono dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ex artt.60 e 120, co.6 cpa, ai sensi e per le ragioni di seguito rappresentate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo del contendere è rappresentato dalla mancata attribuzione del punteggio tabellare (3 punti) previsto per il lotto conteso (n.4, centro-sud), nella misura in cui le sedi indicate non sono congruenti rispetto al lotto di riferimento, ma a quello del lotto 3 (nord), per il quale l’Rti Almaviva aveva già conseguito la relativa assegnazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad una piana lettura, la dichiarazione resa dal Rti Almaviva sul punto in questione reca un errore evidente, una manifesta incongruenza: sia l’impegno ad attivare strutture dedicate all’interno del territorio di riferimento del lotto, sia l’indicazione di sedi inconferenti con il centro-sud.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte dell’evidenza di tale incongruenza, la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare i principi che l’ordinamento appresta per l’interpretazione degli atti e per la risoluzione delle antinomie, ossia, in primo luogo, le norme dettate dal codice civile in ambito contrattuale (cfr., sull’applicabilità alla materia dell’evidenza pubblica degli artt.1362 e ss. c.c., quam multis, Consiglio di Stato, 24.11.2020, n.7345; Tar Trento, 29.9.2021, n.151). E ciò, essenzialmente, allo scopo di comprendere la reale volontà negoziale dell’operatore economico; d’altra parte, non si può negare che sia comunque presente una dichiarazione esplicativa della volontà di attivare strutture dedicate nel territorio di riferimento del lotto 4.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essendo l’offerta tecnica un atto unilaterale, soccorre innanzi tutto la regola dell’interpretazione secondo l’intenzione della parte redigente (rif. artt.1324-1362 c.c.), potendo altresì farsi riferimento al tenore complessivo dell’atto (art.1363 c.c.) e, in ultimo, al principio di conservazione (art.1367 c.c.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Un simile accertamento è mancato nel procedimento in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stazione appaltante si è limitata a constatare l’assenza di una dichiarazione pedissequamente conforme al paradigma, nella specie rappresentato dalla previsione recata dal capitolato d’oneri (“impegno ad utilizzare almeno una struttura dedicata PMI/startup innovative (rispettivamente art. 4 L. n. 33/2015 e art. 25 L. n. 221/2012) e/o centri di ricerca con sede operativa all’interno del territorio geografico del Lotto di riferimento”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come detto, veniva ad emersione, dapprima, l’indagine sulla reale volontà dell’offerente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale aspetto, non può ragionevolmente revocarsi in dubbio che, per come era costruita la previsione premiale apprestata dal capitolato d’oneri, di natura tabellare, nell’ottica del concorrente non avesse alcun senso presentare la dichiarazione in questione se non allo scopo di ottenere il punteggio automatico (3 punti) ivi previsto, nel senso che l’impegno ad attivare strutture dedicate collocate al nord non produceva, come risulta per tabulas, alcuna utilità ai fini della graduatoria e, anzi, risultava sostanzialmente (e inutilmente) peggiorativa per gli interessi del Rti concorrente, dal momento che introduceva un vincolo nell’esecuzione delle prestazione; il capitolato, peraltro, come già rilevato neppure richiedeva l’indicazione di sedi specifiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale ottica, l’unica spiegazione logicamente sostenibile è che l’indicazione delle sedi ubicate al nord sia frutto di un errore materiale, determinato verosimilmente dall’erronea “copiatura” dell’omologa dichiarazione resa per il lotto 3, considerata anche l’omogeneità contenutistica delle due relazioni sulla tematica del coinvolgimento delle PMI/startup innovative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche il contesto complessivo dell’offerta tecnica consente di pervenire ad una omologa conclusione. Nel par. 3.5.2 (“soggetti coinvolti e loro principali caratteristiche”), articolato nel contesto del criterio C05 (parte progettuale, valutata con punteggio discrezionale), laddove si descrivono le strutture a disposizione, l’Rti Almaviva menziona i Centri di Ricerca Accenture Acic e Agic, per i quali è espressamente affermata l’ubicazione a Roma (rif. pagg.20,21). Analogamente, alla pag. V del documento d’offerta (“Presentazione e descrizione offerente”) l’Rti fa riferimento alla struttura della Ised, con sede principale a Roma e sedi secondarie (fra l’altro) ad Anagni e Bari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal contesto dell’offerta, dunque, risultava inequivocabilmente la disponibilità, in capo al suddetto Rti, di idonee strutture ubicate nel territorio di riferimento del lotto 4 (centro-sud).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche per tale aspetto, emergeva quindi l’evidenza dell’incongruenza palesata nella dichiarazione d’impegno (punteggio tabellare) attraverso il riferimento a sedi collocate al nord.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale contraddizione non poteva, secondo un’interpretazione improntata al canone della ragionevolezza, che essere risolta dando rilevanza alla volontà, comunque esternata, di impegnarsi ad attivare strutture dedicate “all’interno del lotto geografico del lotto di riferimento”, salvo richiedere una mera precisazione, a conferma della sopra citata opzione interpretativa, al Rti medesimo (precisazione in verità allo stato superflua, in considerazione di quanto versato in giudizio dalla ricorrente, mandataria del Rti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A dispetto delle osservazioni a contrario prospettate dalle difese delle parti convenute, non si tratta né di un’interpretazione manipolativa, né (anche in relazione alla prospettata possibilità di chiarificazione) di una opzione concretizzante la stura ad un’integrazione dell’offerta, ove si consideri che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sussiste, nell’offerta tecnica, quanto al tenore letterale, l’impegno ad attivare strutture dedicate PMI/startup innovative nel territorio geografico del lotto di riferimento (centro-sud), dunque conformemente a quanto veniva richiesto per l’attribuzione del punteggio tabellare dal capitolato d’oneri, che non prevedeva affatto l’indicazione di una o più sede specifica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’incongruenza relativa alle sedi indicate era chiaramente riconoscibile e, pertanto, emendabile attraverso un’interpretazione logico-sistematica, atta a valorizzare l’effettiva l’intenzione negoziale del Rti, anche per il tramite di una successiva richiesta di chiarimento a precisazione ad opera della stazione appaltante (a scanso di equivoci, per così dire).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al contrario, l’atteggiamento dalla stazione appaltante si è rivelato eccessivamente formalistico, limitato alla constatazione dell’indicazione non congruente delle sedi (indicazione vieppiù ultronea) piuttosto che improntato alla risoluzione dell’antinomia di cui pure la stessa si è avveduta (o si sarebbe dovuta avvedere usando l’ordinaria diligenza). E ciò, in coerenza con il principio, individuato costantemente dalla giurisprudenza, secondo cui “nelle gare pubbliche, a fronte di una formulazione dell&#8217;offerta potenzialmente ambigua deve essere preferita un&#8217;interpretazione che permetta alla volontà dalle parti di produrre effetti concreti in luogo di quella tendente ad escluderli” (da Consiglio di Stato, 27.1.2021, n.809).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, il superamento dell’antinomia non postula il ricorso “a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell&#8217;offerente” (cfr., sul tema, Tar Bologna, 5.2.2019, n.122), dal momento che, come chiarito, la dichiarazione contenuta nel documento di offerta tecnica reca in sé l’impegno ad attivare strutture dedicate alle PMI/startup innovative nel territorio geografico del lotto di riferimento, e anche l’eventuale chiarimento richiesto al concorrente non avrebbe aggiunto alcunchè all’offerta, ma avrebbe avuto- eventualmente- funzione meramente chiarificatrice, a conferma dell’opzione ermeneutica che appare preferibile, in esito ad una valutazione tesa, essenzialmente, all’apprezzamento della volontà esternata dal concorrente, anche alla luce del tenore complessivo dell’atto e senza soverchianti sforzi ricostruttivi da parte della stazione appaltante, stante l’evidenza dell’errore materiale (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, 7.7.2022, n.5650; Consiglio di Stato, 21.3.2022, n.2003).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per completezza, avuto riguardo alla proposizione del ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Dedalus, il Collegio esamina altresì la doglianza, contenuta nel ricorso introduttivo, relativa all’applicazione del chiarimento n.63 reso nel procedimento di gara dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura non è condivisibile, giacchè detto chiarimento si riferisce alla componente discrezionale del punteggio relativo al criterio C05 (la cui valutazione non è oggetto di contestazione) e, oltre tutto, mira unicamente a chiarire che, in caso di Rti, le aziende dedicate non devono fuoriuscire dal perimetro dal raggruppamento, pena (evidentemente) l’elusione dei principi di responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione della commessa e di coincidenza, salve le deroghe contemplate nell’ordinamento di settore (assoggettate alle formalità di cui al D.Lgs.n.50/2016), tra concorrente alla gara ed esecutore delle prestazioni dedotte in contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso introduttivo va quindi accolto, come sopra chiarito, con conseguente annullamento della determinazione di aggiudicazione definitiva per il lotto 4, comunicata dalla Consip S.p.a. con nota del 17.6.2022, nella parte in cui all’Rti Almaviva non vengono attribuiti ulteriori tre punti, con conseguente collocazione al quarto posto della graduatoria anziché al primo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si può soprassedere dall’annullamento dei restanti atti impugnati (proposta di aggiudicazione e verbale di Commissione n.28 del 12.5.22), in quanto aventi natura endoprocedimentale, nonché sulla pretesa di declaratoria di inefficacia del contratto, atteso che, stando alla conforme ricostruzione delle parti, lo stesso non è ancora intervenuto, in pendenza dell’adozione dell’aggiudicazione efficace, a valle dei controlli di rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso incidentale va invece dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, in quanto subordinato all’eventuale accoglimento del motivo di ricorso, prospettato dalla Almaviva in limine actis e comunque respinto da questo Collegio, inerente all’applicazione del chiarimento n.63 reso nel procedimento di gara dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In esecuzione del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, la Consip S.p.a. dovrà pertanto dare nuovamente seguito al procedimento di aggiudicazione, tenendo conto del mutamento di graduatoria derivante dall’accoglimento del presente ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica, fatto ulteriormente salvo l’esito dei controlli di rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla in parte qua la determinazione di aggiudicazione definitiva, di cui alla nota di Consip S.p.a. del 17.6.2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Riccio, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Eleonora Monica, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Igor Nobile, Referendario, Estensore</p>
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