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	<title>1187 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1187 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2016 n.1187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-3-2016-n-1187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-3-2016-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2016 n.1187</a></p>
<p>Pres. Severini, est. Franconiero Nel caso di pluralità di appelli avverso la stessa sentenza, la mancata opposizione di una delle parti all&#8217;avviso del Giudice ex art. 60 c.p.a. di adozione di sentenza semplificata su un singolo appello rende inammissibile il suo appello autonomo proposto successivamente 1. Processo amministrativo &#8211; &#160;Sentenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-3-2016-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2016 n.1187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-3-2016-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2016 n.1187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, est. Franconiero</span></p>
<hr />
<p>Nel caso di pluralità di appelli avverso la stessa sentenza, la mancata opposizione di una delle parti all&#8217;avviso del Giudice ex art. 60 c.p.a. di adozione di sentenza semplificata su un singolo appello rende inammissibile il suo appello autonomo proposto successivamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo amministrativo &#8211; &nbsp;Sentenza di primo grado &#8211; Pluralità di appelli &#8211; Proposizione in via principale &#8211; Indicazione al giudice del simultaneus processus &#8211; Obblivo &#8211; Sussiste &#8211; Omissione &#8211; Conseguenze&nbsp;</div>
<p>
2. Processo amministrativo &#8211; &nbsp;Sentenza di primo grado &#8211; Pluralità di appelli &#8211; Appello incidentale proprio e improprio &#8211; Differenze&nbsp;</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; &nbsp;Sentenza di primo grado &#8211; Pluralità di appelli &#8211; Proposizione in via principale &#8211; Decisione ex art. 60 c.p.a. su un appello &#8211; Mancata opposizione &#8211; &nbsp;Conseguenze &#8211; Successiva proposizione di altro appello &#8211; Inammissibilità &#8211; Ragioni&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La parte alla quale sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora avverso la medesima sentenza proponga la propria in via principale anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione ex art. 335 Cod. proc. civ.. In difetto di ciò e della conseguente mancata riunione delle due impugnazioni, la pronuncia sulla prima, pienamente valida rende invece improcedibile la seconda (1).&nbsp;Questo principio costituisce l’immediato corollario della regola del simultaneus processus che informa il regime delle impugnazioni civili ed è recepito anche dal Codice del processo amministrativo. Infatti, l’art. 96 opera plurimi richiami alle disposizioni del Codice di procedura civile relative alle impugnazione ed all’art. 333, a tenore del quale alle parti cui &#8220;sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo&#8221;.&nbsp;</p>
<p>2. In base all&#8217;art. 96 C.p.a.&nbsp;l’impugnazione ex art. 333 Cod. proc. civ. può essere rivolta contro capi autonomi della sentenza, vale a dire capi che non hanno già formato oggetto dell’impugnazione principale, come del resto anche quella ai sensi dell’art. 334 Cod. proc. civ., in virtù del disposto contenuto nel medesimo art. 96, comma 4. Le due impugnazioni si differenziano invece per il fatto che la prima, a differenza della seconda, resta efficace anche se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (sempre ai sensi del comma 4, in conformità a quanto previsto per le impugnazioni civili dall’art. 334, secondo comma, Cod. proc. civ.). Inoltre, l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333 deve essere &#8220;tempestiva&#8221; e cioè deve essere proposta alternativamente entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di altra impugnazione, oppure entro il termine lungo ordinariamente previsto. In conformità alla decadenza comminata dalla disposizione da ultimo citata, in questo caso non è infatti possibile alcuna “rimessione in termini” invece consentita per l’impugnazione incidentale di cui all’art. 334 (perciò definita &#8220;tardiva&#8221;), quando la scadenza del termine “breve” sia successiva a quella del termine “lungo”, per effetto della notifica a ridosso di quest’ultimo dell’impugnazione principale.&nbsp;La differenza tra le due impugnazioni incidentali ora rilevata consegue proprio al carattere condizionato che l’impugnazione ai sensi dell’art. 334 ha quando essa riguardi capi della sentenza autonomi rispetto a quelli impugnati in via principale (e sia perciò qualificabile come impugnazione incidentale “impropria”). Tale condizionamento, ovvero la perdita di efficacia prevista dai citati artt. 334, secondo comma, Cod. proc. civ. e 96, comma 4, Cod. proc. amm., deriva a sua volta dal fatto che l’interesse a base di questa impugnazione incidentale sorge &#8220;in conseguenza dell’impugnazione principale&#8221; (2). &nbsp;Inoltre, in tale ipotesi il simultaneus processus è strutturale, dal momento che l’impugnazione ex art. 334 Cod. proc. civ. è configurabile solo nel medesimo giudizio conseguente all’impugnazione principale.</p>
<p>3. Risulta inammissibile un appello proposto in via principale ma sostanzialmente incidentale ex art. 333 Cod. proc. civ. e 96, comma 3, Cod. proc. amm. dopo il passaggio in decisione di un precedente appello nei confronti della stessa sentenza. Infatti in caso di soccombenza autonoma sussiste &nbsp;un onere di impugnazione decorrente sin dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale amministrativo e quindi, una volta appellata quest’ultima da altra parte, &nbsp;di fare convergere la loro impugnazione nel medesimo giudizio d’appello, in applicazione della regola del simultaneus processus .<br />
Ulteriore conseguenza di questo onere è la necessità di opporsi alla definizione del giudizio di impugnazione della sentenza formulato dall&#8217;altra parte all’udienza fissata per la decisione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., pena la&nbsp;perdita del diritto ad impugnare, a causa dell’impossibilità di disporre la riunione della successiva impugnazione con quella già passata in decisione.&nbsp;Infatti la decadenza dalla possibilità di proporre l’impugnazione si verifica anche se i termini di cui all’art. 96, comma 3, non siano ancora spirati. Infatti, la facoltà di opporsi alla definizione del merito riconosciuta dall’art. 60 Cod. proc. amm. alle parti è tra l’altro prevista qualora queste siano intenzionate a proporre «ricorso incidentale», cosicché la mancata risposta all’avviso del collegio deve intendersi come tacita rinuncia ad avvalersi di quest’ultimo mezzo.&nbsp;Nè rileva la circostanza che l’appello incidentale costituisce un mezzo diverso dal ricorso incidentale.&nbsp;Infatti, ai sensi dell’art. 98, comma 2, Cod. proc. amm. il procedimento cautelare in appello si svolge secondo le disposizioni previste per il primo grado. Del resto la ratio della facoltà di opporsi alla definizione del giudizio in sede cautelare è la medesima sia davanti al Tribunale amministrativo che nei giudizi d’appello presso questo Consiglio di Stato, ogniqualvolta la parte diversa da quella che ha proposto la domanda in via principale abbia a sua volta interesse a formulare una controimpugnazione rispondente ad un proprio autonomo interesse.&nbsp;E nemmeno può essere invocato il disposto dell’art. 96, comma 6, Cod. proc. amm., secondo cui la mancata i più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza e la decisione di una di questa «non determina l’improcedibilità delle altre».<br />
Questa previsione presuppone infatti che la parte non sia decaduta dal diritto di appellare, come si evince dall’avverbio «ritualmente» riferito alle impugnazioni, e risponde alla necessità di non sacrificare il diritto di azione alla parte che lo abbia diligentemente coltivato e non per quella che sia incorsa in decadenze evitabili, rimandando poi la risoluzione dei rapporti tra decisioni eventualmente contrastanti all’applicazione delle regole del giudicato apparente e dell’effetto espansivo esterno ex art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ..&nbsp;Al contrario, nel caso in cui tale mancata riunione sia imputabile ad una negligenza della parte riprendono pieno vigore le esigenze generali di certezza dei rapporti giuridici e del giudicato formale, rispetto alle quali la regola del simultaneus processus delle impugnazione è strumentale.</div>
<p>
1) Cfr. Cass., SS.UU., sentenza 7 luglio 2009, n. 15843<br />
2) Cfr. sul punto Adunanza Plenaria,&nbsp;sentenza 16 dicembre 2011, n. 24</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01187/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00057/2016 REG.RIC.</p>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 57 del 2016, proposto da&nbsp;<br />
Yellow Tax Multiservice s.r.l., Taxiblu &#8211; Consorzio radio taxi satellitare società cooperativa, Autoradiotassi società cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Cristiana Fani, Paolo Tanoni e Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Pignatiello, in Roma, via in Arcione, 71;&nbsp;<br />
contro<br />
Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, lungotevere Marzio, 3;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Fastweb s.p.a., società a socio unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, in persona dei direttori degli affari legali ed enterprise, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tufarelli e Fabrizio Cataldo, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Visconti 20;&nbsp;<br />
Agenzia ambiente mobilità e territorio s.r.l.;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 2176/2015, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento del servizio di gestione del sistema di chiamate taxi per il Comune di Milano</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Fastweb s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Nico Moravia, su delega dell’avvocato Paolo Tanoni, Elisabetta D’Auria, su delega dell’avvocato Sara Pagliosa, e Luca Tufarelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. La Yellow Tax Multiservice s.r.l. e le società cooperative Taxiblu &#8211; Consorzio Radiotaxi Satellitare e Autoradiotassi impugnavano davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia &#8211; sede di Milano gli atti della procedura di affidamento in appalto della fornitura e del servizio di gestione del sistema di chiamate taxi attraverso numero unico, indetta nell’ambito del progetto denominato “MilanoInTaxi”, con bando pubblicato l’8 settembre 2014 ed aggiudicata all’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a Fastweb s.p.a. (determinazione n. 27 dell’11 febbraio 2015). Le società ricorrenti &#8211; che non avevano partecipato alla gara e che agivano invece in qualità di operatori del settore &#8211; ne contestavano sotto plurimi profili la sua indizione ed i requisiti di partecipazione per essa previsti.<br />
2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso, giudicando fondate le censure di irragionevolezza e difetto di proporzionalità dei requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dal bando di gara per i servizi oggetto di contratto, perché strutturati sulle caratteristiche proprie di società operanti nello sviluppo, fornitura e gestione di software, oltre che oltre che di violazione dell’art. art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a causa della mancata suddivisione in lotti. Infine, il Tribunale amministrativo riteneva gli atti impugnati illegittimi anche sotto un altro profilo, e cioè perché attraverso di essi il Comune di Milano era intervenuto in un segmento del trasporto, quelle delle chiamate indirette, lasciato alle libere dinamiche concorrenziali in base alla normativa di settore, in assenza del necessario riscontro del “fallimento del mercato” e dunque del presupposto che ne giustificasse la riconduzione alla gestione pubblica e la conseguente assunzione di oneri a carico del proprio bilancio.<br />
Il giudice di primo grado accoglieva inoltre i motivi aggiunti formulati nei confronti della consegna anticipata d’urgenza dell’appalto (provvedimento in data 12 febbraio 2015), poiché effettuata in pendenza del c.d. stand-still sostanziale previsto dall’art. 11, comma 10, cod. contratti pubblici ma in difetto dei presupposti di cui al comma 9 della medesima disposizione.<br />
3. Il giudice respingeva infine le domande delle ricorrenti di reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto, previa dichiarazione di inefficacia del contratto, e di risarcimento per equivalente.<br />
Con specifico riguardo alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, il Tribunale amministrativo ne rilevata l’assoluta genericità («proposta con una formula di puro stile»), ed escludeva in ogni caso che ricorressero i presupposti previsti dagli artt. 121 e 122 Cod. proc. amm., rispettivamente:<br />
&#8211; perché erano state rispettate le forme di pubblicità del bando previste dal codice dei contratti pubblici e, non avendo le ricorrenti partecipato alla gara, le stesse non vantavano chances di ottenere l’aggiudicazione;<br />
&#8211; perché, per la stessa ragione, non era possibile alcun subentro ai sensi del citato art. 122.<br />
Infine, anche la domanda risarcitoria era ritenuta generica.<br />
4. Con il presente appello le società ricorrenti in primo grado hanno impugnato quest’ultimo capo di sentenza.<br />
5. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Milano e la controinteressata Fastweb.<br />
DIRITTO<br />
1. Occorre premettere che la sentenza del Tribunale amministrativo per la Lombardia appellata nel presente giudizio dalle società in epigrafe è stata in precedenza appellata anche dal Comune di Milano, con ricorso iscritto al n. 9660 del 2015 di questo Consiglio di Stato ed assegnato a questa Sezione. L’impugnativa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 Cod. proc. amm. alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare.<br />
Come risulta dal verbale di udienza prodotto nel presente giudizio, alla medesima camera di consiglio erano presente anche la difesa delle odierne appellanti, ritualmente costituitesi, la quale non si è opposta alla definizione del merito con sentenza semplificata. Tuttavia, pochi giorni dopo, e cioè il 23 dicembre 2015, è stato invece inviato per la notifica il presente appello, recante nell’intitolazione la dicitura «a valere anche come appello incidentale nel ricorso r.g. n. 9660/2015».<br />
2. In ragione di ciò il Comune di Milano sostiene che le originarie ricorrenti sarebbero decadute dal potere di proporre appello, deducendo che le stesse avrebbero dovuto «ai sensi dell’art. 333 c.p.c. (…) esperire il proprio appello in forma incidentale nel giudizio di impugnazione già instaurato dal Comune di Milano» (pag. 7 e 8 della memoria di replica). Al medesimo riguardo, la Fastweb eccepisce l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione.<br />
3. Nell’evidenziare l’autonomia dei capi impugnati nel presente appello rispetto a quello proposto dall’amministrazione e la tempestività del mezzo, le originarie ricorrenti sottolineano invece che:<br />
&#8211; innanzitutto, la loro impugnazione ha natura di appello principale, iscritto ad un diverso numero di registro generale;<br />
&#8211; inoltre, dalla definizione del primo appello ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. non discende alcuna decadenza al diritto d’azione costituzionalmente garantito;<br />
&#8211; infine, l’art. 96, comma 6, del codice del processo prevede che in caso di mancata riunione degli appelli contro la stessa sentenza «la decisione di una delle impugnazioni non determina l&#8217;improcedibilità delle altre».<br />
Queste controdeduzioni sono state sviluppate all’udienza di discussione dalla difesa delle appellanti. In questa sede è stato in particolare sottolineato che il citato art. 60 Cod. proc. amm. consente alla parte di opporsi alla definizione della causa con sentenza all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, tra l’altro, per proporre ricorso incidentale, il quale costituisce un mezzo non coincidente con l’appello incidentale della cui mancata proposizione si discute invece nel presente giudizio.<br />
4. Nessuna delle argomentazioni svolte per resistere alle eccezioni delle appellate è tuttavia fondata ed in accoglimento delle stesse il presente appello deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Pertinente al riguardo è innanzitutto il richiamo alla sentenza Cass., SS.UU., 7 luglio 2009, n. 15843, che afferma il principio secondo cui la parte alla quale sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora avverso la medesima sentenza proponga la propria, in via principale anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione ex art. 335 Cod. proc. civ. e che, in difetto di ciò e della conseguente mancata riunione delle due impugnazioni, la pronuncia sulla prima, pienamente valida rende invece improcedibile la seconda.<br />
Questo principio costituisce l’immediato corollario della regola del simultaneus processus che informa il regime delle impugnazioni civili ed è recepito anche dal Codice del processo amministrativo. Infatti, l’art. 96 opera plurimi richiami alle disposizioni del Codice di procedura civile relative alle impugnazione ed in particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, all’art. 333, a tenore del quale alle parti cui «sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo». Oltre che richiamato in via generale dal comma 2 dell’art. 96 Cod. proc. amm., l’art. 333 è oggetto di specifica disciplina nel successivo comma 3, ivi prevedendosi che questa impugnazione può essere rivolta «contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione».<br />
5. Nel pronunciarsi sull’art. 96 del codice del processo amministrativo, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato (sentenza 16 dicembre 2011, n. 24), innanzitutto, che in base ad esso l’impugnazione ex art. 333 Cod. proc. civ. può essere rivolta contro capi autonomi della sentenza, vale a dire capi che non hanno già formato oggetto dell’impugnazione principale, come del resto anche quella ai sensi dell’art. 334 Cod. proc. civ., in virtù del disposto contenuto nel medesimo art. 96, comma 4. Le due impugnazioni si differenziano invece per il fatto che la prima, a differenza della seconda, resta efficace anche se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (sempre ai sensi del comma 4, in conformità a quanto previsto per le impugnazioni civili dall’art. 334, secondo comma, Cod. proc. civ.). Inoltre, la decisione dell’Adunanza plenaria ha statuito che l’impugnazione incidentale di cui all’art. 333 deve essere «tempestiva» (§ 8.3), e cioè deve essere proposta alternativamente entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di altra impugnazione, oppure entro il termine lungo ordinariamente previsto. In conformità alla decadenza comminata dalla disposizione da ultimo citata, in questo caso non è infatti possibile alcuna “rimessione in termini” invece consentita per l’impugnazione incidentale di cui all’art. 334 (perciò definita “tardiva”), quando la scadenza del termine “breve” sia successiva a quella del termine “lungo”, per effetto della notifica a ridosso di quest’ultimo dell’impugnazione principale.<br />
6. La differenza tra le due impugnazioni incidentali ora rilevata consegue proprio al carattere condizionato che l’impugnazione ai sensi dell’art. 334 ha quando essa riguardi capi della sentenza autonomi rispetto a quelli impugnati in via principale (e sia perciò qualificabile come impugnazione incidentale “impropria”). Tale condizionamento, ovvero la perdita di efficacia prevista dai citati artt. 334, secondo comma, Cod. proc. civ. e 96, comma 4, Cod. proc. amm., deriva a sua volta dal fatto che l’interesse a base di questa impugnazione incidentale sorge «in conseguenza dell’impugnazione principale» (Ad. plen., § 8,3 citato). Inoltre, in tale ipotesi il simultaneus processus è strutturale, dal momento che l’impugnazione ex art. 334 Cod. proc. civ. è configurabile solo nel medesimo giudizio conseguente all’impugnazione principale.<br />
7. Non è invece questo il caso dell’appello della Yellow Taxi s.r.l. e delle società cooperative Taxiblu &#8211; Consorzio Radiotaxi Satellitare e Autoradiotassi, le quali hanno proposto in via principale un appello sostanzialmente incidentale ex art. 333 Cod. proc. civ. e 96, comma 3, Cod. proc. amm. dopo il passaggio in decisione di un precedente appello nei confronti della stessa sentenza.<br />
Infatti, come dalle stesse affermato, la soccombenza da esse riportata in primo grado è autonoma e deriva dal rigetto delle loro domande di reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto d’appalto, previa dichiarazione di inefficacia di quello eventualmente stipulato con la controinteressata, o per equivalente monetario. Si tratta più precisamente di domande consequenziali a quella di annullamento della gara ma da essa distinte. Pertanto, nei confronti delle originarie ricorrenti era configurabile un onere di impugnazione decorrente sin dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale amministrativo e quindi, una volta appellata quest’ultima dal Comune di Milano, di fare convergere la loro impugnazione nel medesimo giudizio d’appello, in applicazione della regola del simultaneus processus sopra enunciata.<br />
8. L’ulteriore conseguenza di questo onere è la necessità di opporsi alla definizione del giudizio di impugnazione all’udienza fissata per la decisione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm..<br />
Contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalle appellanti, la mancata opposizione non può che comportare la perdita del diritto ad impugnare, a causa dell’impossibilità di disporre la riunione della successiva impugnazione con quella già passata in decisione, in questo modo essendo integrata l’ipotesi prevista dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la citata sentenza 7 luglio 2009, n. 15843.<br />
A questo riguardo deve precisarsi che la decadenza dalla possibilità di proporre l’impugnazione si verifica anche se i termini di cui all’art. 96, comma 3, non siano ancora spirati. Infatti, la facoltà di opporsi alla definizione del merito riconosciuta dall’art. 60 Cod. proc. amm. alle parti è tra l’altro prevista qualora queste siano intenzionate a proporre «ricorso incidentale», cosicché la mancata risposta all’avviso del collegio deve intendersi come tacita rinuncia ad avvalersi di quest’ultimo mezzo.<br />
9. In contrario non rileva la circostanza, sottolineata in sede di discussione come accennato sopra, che l’appello incidentale costituisce un mezzo diverso dal ricorso incidentale.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 98, comma 2, Cod. proc. amm. il procedimento cautelare in appello si svolge secondo le disposizioni previste per il primo grado. Del resto la ratio della facoltà di opporsi alla definizione del giudizio in sede cautelare è la medesima sia davanti al Tribunale amministrativo che nei giudizi d’appello presso questo Consiglio di Stato, ogniqualvolta la parte diversa da quella che ha proposto la domanda in via principale abbia a sua volta interesse a formulare una controimpugnazione rispondente ad un proprio autonomo interesse.<br />
10. Nemmeno può essere invocato il disposto dell’art. 96, comma 6, Cod. proc. amm., secondo cui la mancata i più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza e la decisione di una di questa «non determina l’improcedibilità delle altre».<br />
Questa previsione presuppone infatti che la parte non sia decaduta dal diritto di appellare, come si evince dall’avverbio «ritualmente» riferito alle impugnazioni, e risponde alla necessità di non sacrificare il diritto di azione alla parte che lo abbia diligentemente coltivato e non per quella che sia incorsa in decadenze evitabili, rimandando poi la risoluzione dei rapporti tra decisioni eventualmente contrastanti all’applicazione delle regole del giudicato apparente e dell’effetto espansivo esterno ex art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ..<br />
Al contrario, nel caso in cui tale mancata riunione sia imputabile ad una negligenza della parte riprendono pieno vigore le esigenze generali di certezza dei rapporti giuridici e del giudicato formale, rispetto alle quali la regola del simultaneus processus delle impugnazione è strumentale.<br />
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna le società appellanti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Milano ed a Fastweb s.p.a. le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.000,00 (novemila) per ciascuna, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Salvatore Cacace,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Fabio Franconiero,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Maggio,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-3-2016-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2016 n.1187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1187/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1187</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim Dr. avv. M. L., rappresentato e difeso da se stesso c/ UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI CAGLIARI (Avv. Distr. St.) e nei confronti di dr. L. S. (avv. R. Murgia), dr. C. D. (avv.ti A. Pubusa, P. Pubusa), F. S. (n.c.) e G. M (n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1187/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-12-2012-n-1187/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2012 n.1187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim<br /> Dr. avv. M. L., rappresentato e difeso da se stesso c/ UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI CAGLIARI (Avv. Distr. St.) e nei confronti di dr. L. S. (avv. R. Murgia), dr. C. D. (avv.ti A. Pubusa, P. Pubusa), F. S. (n.c.) e G. M (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 4, co. 2-bis, D.L. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005 n. 168</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Concorsi cd. a posti &#8211; Conseguimento di abilitazione professionale o titolo &#8211; Consolidamento degli effetti prodotti da provvedimenti giurisdizionali non ancora definitivi (compresi i provvedimenti cautelari) &#8211; Art. 4, co. 2-bis, D. L. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005 n. 168 – Inapplicabilità – Fattispecie	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di pubblici concorsi –Impugnazione dell’esclusione – Successiva impugnazione della graduatoria &#8211; Motivi aggiunti Notifica delle censure di cui al ricorso originario avverso l’esclusione anche al vincitore del concorso – Necessità – Omissione – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 4 co. 2-bis, D. L. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005 n. 168, che prevede che conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, non è estensibile anche ai “concorsi a posti” e, comunque, non è applicabile qualora “le prove” espletate non vertano anche sulle materie oggetto di contesa (nella specie, la procedura impugnata riguardava il reclutamento di ricercatori a tempo determinato)	</p>
<p>2. Il concorrente escluso dal concorso che impugna l’atto conclusivo della procedura ha l’onere di instaurare un contraddittorio “pieno” su “tutte” le censure presupposte e formulate contro l’esclusione, rispetto alle quali i controinteressati debbono essere posti in condizioni di disquisire e controbattere; deve, pertanto, ritenersi inammissibile la mancata notifica tempestiva delle censure contro l’esclusione al controinteressato reale (vincitore), in sede di impugnazione, con motivi aggiunti, della graduatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 980 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
dr. avv. Mauro LEONI, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto in Cagliari, via De Gioannis 27; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI CAGLIARI, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
-dr. Luca SITZIA, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alghero N. 45;<br />
-dr. Carlo DORE, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pubusa, Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri N.84;<br />
-Fabio SCARAMUZZINO, non costituito in giudizio.<br />
-Gisa MELLINO (candidata esclusa in altra procedura –selezione nell’ambito della Facoltà di Medicina), non costituita in giudizio;<br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
*con il RICORSO INTRODUTTIVO dei seguenti provvedimenti:<br />	<br />
&#8211; del decreto rettorale n. 432 dell’ 8 aprile 2011, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari per il reclutamento di n. 23 ricercatori a tempo determinato;<br />	<br />
&#8211; del decreto rettorale n. 551 del 13 luglio 2011 di emanazione del bando per la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso la facoltà di scienze politiche dell&#8217;Università di Cagliari per il settore concorsuale di<br />
-del decreto rettorale n. 666 del 22 settembre 2011, di “esclusione” del ricorrente alla selezione, per mancata dimostrazione di certificazione comprovante un livello di conoscenza della lingua straniera, non corrispondente a quello richiesto nel bando (a<br />
&#8211; della nota prot. 18539 VII/1 del 29 settembre 2011, con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso al ricorrente il provvedimento rettorale di esclusione;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 20658 VII/1 del 19 ottobre 2011, con la quale è stato confermato il D.R. di esclusione;<br />	<br />
**<br />	<br />
*(SECONDI E TERZI MOTIVI AGGIUNTI, depositati rispettivamente l’8.2.2012 e il 20.2.2012):<br />	<br />
per la mancata esclusione degli altri 3 candidati partecipanti la selezione (Sitzia, Dore, Scaramuzziono), per mancata produzione di idonea certificazione di conoscenza della lingua inglese- livello B2 (PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 23.1.2012);<br />	<br />
* per la mancata esclusione del controinteressato Sitzia per sua partecipazione alla selezione nonostante la presenza in “Dipartimento di Scienze giuridiche” di un parente entro il quarto grado <br />	<br />
*e per l’annullamento dei seguenti provvedimenti, impugnati con i QUARTI MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 21 aprile 2012:<br />	<br />
&#8211; del decreto rettorale n. 292 del 22 febbraio 2012, emesso dall’Università degli Studi di Cagliari, nella parte in cui è stato successivamente dichiarato vincitore della selezione il controinteressato dott. Luca Sitzia;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 4219 VII/1 del 23 febbraio 2012, trasmessa al Preside della Facoltà di Scienze Politiche, per la formulazione della &#8220;proposta di chiamata&#8221; del dott. Luca Sitzia;<br />	<br />
*e, ancora, dei seguenti provvedimenti impugnati con i QUINTI MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 24 maggio 2012 (sub prot. n. 5366):<br />	<br />
&#8211; della delibera del 13 marzo 2012, del Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, con la quale è stata approvata la “proposta di chiamata” del dott. Luca Sitzia;<br />	<br />
&#8211; della delibera del 18 aprile 2012, del Senato accademico dell’Università degli Studi di Cagliari, con la quale è stata “approvata la chiamata” del dott. Luca Sitzia;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 8885 del 24 aprile 2012, con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso al ricorrente le predette delibere;<br />	<br />
*e con i SESTI MOTIVI AGGIUNTI da ultimo depositati in data 24 maggio 2012 (sub prot. n. 5368):<br />	<br />
per la DICHIARAZIONE DI NULLITÀ del contratto di lavoro subordinato, Rep. 28/21792, stipulato in data 14 maggio 2012 dall’Università degli Studi di Cagliari con il controinteressato dott. Luca Sitzia.</p>
<p>Visti il ricorso, i sei motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi di Cagliari e dei controinteressati Luca Sitzia e Carlo Dore (quest&#8217;ultimo peraltro ha, nel corso del processo, rinunciato a prender parte alla selezione);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori l&#8217;avv. Mauro Leoni che si difende in proprio, l&#8217;avv.to dello Stato Giandomenico Tenaglia per l&#8217;Università resistente, gli avv.ti Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, per il controinteressato Dore e l&#8217;avv. Roberto Murgia per il controinteressato Sitzia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il dr. Leoni, insieme ad altri 3 candidati (Dore, Scaramuzzino, Sitzia), chiedeva di partecipare alla selezione per l’incarico di ricercatore a tempo determinato (triennale, prorogabile di altri 2 anni) indetto dall’Università di Cagliari (23 posti per varie Facoltà , tra cui quello in &#8220;Diritto privato IUS 01&#8221; “presso la Facoltà di Scienze Politiche” –cfr. bando DR 551 del 13.7.2011, con scadenza domande fissata per il 15.9.2011-).<br />	<br />
Il dr. Leoni è stato escluso, ritenendo inidonea la certificazione presentata e le autodichiarazioni compiute in relazione alla conoscenza della lingua inglese di “livello B2”, come richiesta dal bando e dallo specifico Regolamento dell’Università di Cagliari per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato (DR 516 del 24.6.2011), art. 11 lett. m), che richiedevano la “certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 o, in alternativa, certificazione di pari livello di conoscenza della lingua rilasciata da un Centro Linguistico Universitario”.<br />	<br />
In sede di domanda e di richiesta di riesame presentava talune certificazioni:<br />	<br />
-una dell’Università di Cagliari del 16.7.2002 di 9 crediti di “inglese giuridico”; <br />	<br />
-un’altra rilasciata dal Liceo classico statale Siotto Pintor di Cagliari, datata 19.10.2011, che attestava il “conseguimento di competenze linguistico comunicative corrispondenti al livello B2 del CEFR”; peraltro con altra nota del dirigente scolastico d<br />
L’Amministrazione, in fase di istruttoria della domanda, ha proceduto a compiere approfondimenti sia presso l’Università di Firenze, sia presso il Liceo classico di Cagliari.<br />	<br />
L’Università confermava l’esclusione, per carenza della certificazione e del requisito di partecipazione.<br />	<br />
Con ricorso consegnato per la notifica il 3 novembre 2011 (notificato all’Università e ad un, apparente, controinteressato –dott.ssa Mellino, partecipante ad altra selezione , di Medicina e Chirurgia e anch’essa esclusa per carenza di certificazione lingua-) e depositato il successivo 9 / 11, il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento della propria “esclusione”, impugnando anche il Regolamento universitario (art. 11 lett. m, che prevedeva che il bando avrebbe dovuto richiedere la certificazione di conoscenza –e non l’espletamento della prova-) formulando i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1) violazione di legge per carenza dei presupposti fissati dall&#8217;articolo 24 comma 2 lettera c) della legge 240 del 30 dicembre 2010 &#8211; mancato espletamento della prova in lingua in seno alla medesima Commissione di concorso;<br />	<br />
2) violazione ed errata applicazione del bando di concorso, articolo 2 comma 2 punto 5 e articolo 3 comma 13 punto f), emanato con decreto rettorale 551/2011-eccesso di potere per inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento e dei criteri prefissati dal bando per lo svolgimento dell&#8217;azione e disparità di trattamento tra situazioni simili – insussistenza di causa escludente in caso di omessa presentazione di idonea certificazione entro il termine di scadenza della domanda;<br />	<br />
3) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 5 del bando in ordine alla violazione procedimentale e violazione del principio di parità di trattamento ricavabili dagli articoli 3 e 97 della Costituzione &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti – mancata ammissione con riserva del ricorrente alla procedura;<br />	<br />
4) violazione dell&#8217;articolo 3 comma 1 della legge 241/1990 per assenza di motivazione del decreto rettorale di esclusione n. 666 del 22 settembre 2011 – sufficienza della certificazione del 16.7.2002 rilasciata dall’Università di Cagliari (9 crediti per Inglese giuridico);<br />	<br />
5) violazione dell&#8217;articolo 2 comma 1 del bando DR 551/2011- eccesso di potere per contraddittorietà tra dispositivo e motivazioni citate nelle premesse del decreto rettorale di esclusione n. 666 del 22/9/2011;<br />	<br />
6) violazione del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) adottato dal Consiglio d&#8217;Europa sulla base dell&#8217;esito del simposio intergovernativo del novembre 1991, della raccomandazione N.R (98)6 del 17 marzo 1998 e della raccomandazione N R.(82) 18 del consiglio d&#8217;Europa, della risoluzione adottata dalla ventesima conferenza permanente dei ministri dell&#8217;istruzione del consiglio d&#8217;Europa dell&#8217;ottobre 2000, della legge 3 novembre 1992 n. 454 trattato sull&#8217;unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in particolare dell&#8217;articolo G.36 del trattato di Maastricht, dell&#8217;articolo 13 del d.p.r. 15 marzo 2010 n. 89 (regolamento recante la revisione dell&#8217;assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell&#8217;articolo 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 133/2008) secondo quanto previsto dalle tabelle contenute negli allegati C, I,L e delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento contenute nel decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010 &#8211; eccesso di potere per erroneità nei presupposti travisamento dei fatti &#8211; ;possesso di conoscenze inglese B2 avendo la maturità classica, secondo le previsioni del DPR 15.3.2010 n. 89 e del D.I. n. 211 del 7.10.2010;<br />	<br />
7) violazione della dichiarazione congiunta dei ministri europei dell&#8217;istruzione superiore del 19 giugno 1999; del comunicato congiunto dei ministri europei dell&#8217;istruzione superiore del 19 maggio 2001; del comunicato congiunto dei ministri europei dell&#8217;istruzione superiore del 19 settembre 2003; del comunicato congiunto dei ministri europei dell&#8217;istruzione superiore del 20 maggio 2005; del D.M. dell&#8217;Università del 28 novembre 2000 &#8211; eccesso di potere per erroneità nei presupposti travisamento dei fatti; &#8211; la Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita a Firenze presuppone la conoscenza della lingua inglese di livello B2 CEFR<br />	<br />
8) eccesso di potere per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione della nota del 19 ottobre 2011 di conferma del decreto di esclusione dalla selezione pubblica &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti – il certificato prodotto in domanda e il Dottorato di ricerca erano titoli valutabili ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c della L. 240/2010, dell’art. 4 del Bando e dell’art. 2 del DM 28.7.2009 n. 89 – gli altri titoli, non allegati perché non valutabili (diploma maturità classica, laurea in scienze giuridiche a Cagliari, Laurea specialistica a Firenze in Giurisprudenza) fanno parte del curriculum e sono stati autodichiarati dal partecipante – idonea regolarizzazione successiva a chiarimento del titolo sussistente (certificazione conoscenza B2).<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione sostenendo la legittimità dell&#8217;esclusione.<br />	<br />
In particolare l’Avvocatura evidenzia:<br />	<br />
-che il ricorrente non avrebbe prodotto formale certificazione di conoscenza della lingua inglese di “livello B2” o equiparabile, né avrebbe dimostrato di esserne in possesso;<br />	<br />
-che la “prova di lingua” presso la Commissione sarebbe una previsione del legislatore (ex art. 24 comma 2 lett. c L. 30.12.2010 n. 240), solo in termini di mera “facoltà”, ma non anche di obbligo; e l’autonomia regolamentare universitaria consentiva di i<br />
-che , trattandosi di “requisito di partecipazione” (e non di semplice “titolo” suscettibile di valutazione/punteggio), questo non poteva essere oggetto di autocertificazione;<br />	<br />
-che la certificazione rilasciata dal Liceo Classico non sarebbe idonea perchè prodotta solo successivamente alla scadenza del termine e, comunque, non equivalente ad una certificazione CEFR (cfr. doc. 10 fascicolo Avvocatura).<br />	<br />
Con decreto cautelare del 9/11/2011 n. 448 la domanda cautelare monocratica è stata accolta, ammettendo con riserva il ricorrente al prosieguo della procedura de qua, con la seguente motivazione:<br />	<br />
Considerato che appaiono prima facie positivamente apprezzabili taluni profili dei motivi proposti contro l’esclusione dalla selezione;<br />	<br />
Valutata anche comparativamente la evenienza del danno nell’attuale fase della procedura cui si riferisce l’esclusione;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che appaiono esistenti ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l’intervento cautelare immediato.”<br />	<br />
Con una prima ordinanza cautelare collegiale n. 502 assunta il 14 dicembre 2011 la domanda di ammissione con riserva al concorso è stata accolta con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Ritenuto allo stato necessario privilegiare l’interesse del ricorrente alla partecipazione alla selezione, tenuto conto in particolare (per quanto concerne la dimostrazione della conoscenza della lingua inglese) del disposto dell’art. 24 comma 2° lett. c) della L. 30.12.2010 n. 240”.<br />	<br />
**<br />	<br />
Il ricorrente ha poi (in relazione al successivo sviluppo della procedura) impugnato i successivi provvedimenti assunti dall’Università richiedendo ripetutamente ulteriori provvedimenti cautelari, monocratici e collegiali, al fine di ottenere l&#8217;esclusione del vincitore (Sitzia Luca) e lo scorrimento in proprio favore della graduatoria (composta da 2 soggetti: Sitzia e Leoni).<br />	<br />
Sono stati formulati una serie di motivi aggiunti contro l’ammissione dei partecipanti alla selezione (Dore, Scaramuzzione e Sitzia) e contro i nuovi atti assunti dall&#8217;università (graduatoria finale, chiamata del vincitore e contratto stipulato).<br />	<br />
In particolare con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI (notificati a Dore, Scaramuzzino e Sitzia, oltre che all&#8217;Università) depositati il 23 gennaio 2012 sono state formulate le seguenti censure:<br />	<br />
9) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 24 comma 3 lettera a) e lettera b) della legge n. 240/2010 e dell&#8217;articolo 2 comma 1 del bando di concorso &#8211; eccesso di potere per sviamento – i 3 controinteressati in quanto titolari di “assegni di ricerca” (Università di Cagliari e Università di Brescia) dovevano essere esclusi dalla selezione per la stipulazione di un contratto di tipologia “a” (art. 24 comma 3 L. 240/2010), come quello oggetto di selezione, in quanto avrebbero potuto partecipare solo a quelle (riservate) previste dalla successiva lett. “b” dello stesso art. 24;<br />	<br />
10) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 22 comma 9 della legge n. 240/2010 e dell&#8217;articolo 51 comma 6 della legge n. 449 del 27/12/1997 &#8211; eccesso di potere per inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento e dei criteri prefissati per lo svolgimento dell&#8217;azione &#8211; limite dei 12 anni per gli assegnisti -violazione del termine da parte dei tre contro interessati, cumulando 3 anni di borsa di dottorato, 3 anni di assegno e 3 anni di ricercatore; <br />	<br />
11) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 22 comma 3 della legge 240/2010 (solo contro Dore e Scaramuzzino);<br />	<br />
12) violazione ed errata applicazione dell’art. 2 comma 2 del bando – violazione del principio di parità di trattamento ricavabile dagli artt. 3 e 97 della Cost. – violazione dell’art. 22 comma 3 della L. 240/2010 e dell’art. 51 comma 6 della L. 27.12.1997 n. 449 – eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti – disparità di trattamento in quanto l’Università ha valutato positivamente le certificazioni prodotte dai 3 controinteressati relativamente alla conoscenza B2 della lingua – impossibilità di iscrizione a corsi curricolari universitari essendo tutti e 3 titolari di “assegni di ricerca” – incompatibilità – richiesta di loro “esclusione” dalla selezione.<br />	<br />
Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI (dep. 8.2.2012, notificati a Sitzia Luca) il ricorrente dopo la discussione dei titoli e della produzione scientifica (avvenuta, il 27.1.2012, innanzi alla Commissione composta dai proff.ri Filanti, Troisi e Scozzafava) ha chiesto l’esclusione dalla procedura del controinteressato Sitzia, a causa della “parentela” sussistente con un “componente del Dipartimento di Scienze Giuridiche”, prof. Francesco Sitzia (zio del candidato Luca Sitzia, parente in linea collaterale di terzo grado). In particolare è stato formulato il seguente nuovo motivo di censura:<br />	<br />
13) violazione ed errata applicazione dell’art. 18 comma 1 lett. b) e c) della L. 240/2010, dell’art. 11 comma 4 del Reg. per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori a contratto (emanato con DR 8.4.2011 n. 432), e dell’art. 2 comma 2 punto 4 del bando (norme che riportano la medesima previsione legislativa di esclusione per parentela e affinità con “Professori appartenenti al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata”).<br />	<br />
**<br />	<br />
Con una TERZA DOMANDA (munita di nuova istanza cautelare), notificata a Sitzia e depositata il 20.2.12, all’esito della selezione (conosciuta tramite affissione dei risultati avvenuta il 28 gennaio 2012), parte ricorrente ha chiesto l’esclusione del vincitore e l’approvazione finale della graduatoria. <br />	<br />
**<br />	<br />
Con i QUARTI MOTIVI AGGIUNTI (notificati a Sitzia Luca ) e depositati il 21.4.12 parte ricorrente ha impugnato l’atto finale del procedimento (approvazione della graduatoria e proposta di chiamata del vincitore da parte della Facoltà di “Scienze politiche”), nel frattempo intervenuta con DR 22.2.2012 n. 292, riproponendo le censure già svolte con i primi motivi aggiunti (in particolare le tre censure sub nn. 9, 10 e 12) e con il secondo motivo aggiunto (in particolare censura sub n. 13). <br />	<br />
**<br />	<br />
Con i QUINTI MOTIVI AGGIUNTI (notificati a Sitzia) e depositati il 24.5.12 sub n. prot . 5366 il ricorrente ha esteso l’ impugnazione anche alle decisioni poi assunte dal Consiglio di Facoltà Scienze politiche (del 13 marzo 2012 ) e del Senato Accademico (del 18 aprile 2012) di approvazione della chiamata del dr. Sitzia, per gli stessi 4 motivi in precedenza indicati sub nn. 9, 10, 12 e 13.<br />	<br />
**<br />	<br />
Con I SESTI ED ULTIMI MOTIVI AGGIUNTI (notificati a Sitzia) depositati sempre il 24.5.12, ma sub n. prot . 5366, il ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di “nullità del contratto” stipulato fra Università e dr. Sitzia il 14.5.2012 (a tempo determinato) e sottoposto a “condizione risolutiva” (qualora il TAR annullasse il DR che ha dichiarato vincitore il dr. Sitzia), per i seguenti motivi:<br />	<br />
14 ) violazione dell’art. 1354 comma 1 c.c. per illiceità della condizione risolutiva – conferimento di efficacia temporanea al contratto -sottrazione a norme inderogabili;<br />	<br />
15) violazione dell’art. 1418 comma 2 c.c. per contrarietà a norme imperative<br />	<br />
**<br />	<br />
In relazione ai MOTIVI AGGIUNTI formulati, le istanze di sospensione degli atti approvati sono state respinte dal Presidente Tar con due decreti cautelari (73 e 74 del 20 e 21 febbraio 2012).<br />	<br />
Con una seconda ordinanza cautelare del 7/3/2012 n. 90 la domanda cautelare proposta contro l&#8217;ammissione alla selezione del candidato Sitzia è stata respinta, con la seguente motivazione:<br />	<br />
“Ritenuto che la graduatoria (atto finale) è stata emanata con Decreto Rettorale del 22.2.2012, allo stato non impugnata;<br />	<br />
considerato che la richiesta di esclusione del vincitore (con punti 46,5) Sitzia formulata dal ricorrente (secondo con punti 27,1), allo stato non può essere presa in considerazione dal Collegio, alla luce del provvedimento conclusivo intervenuto recentemente a chiusura della procedura concorsuale” .<br />	<br />
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1735 del 4 maggio 2012 accoglieva l&#8217;appello (formulato contro l&#8217;ordinanza di primo grado n. 90/2012), ma si soli fini di una rapida fissazione nel merito del ricorso, ai sensi dell&#8217;articolo 55, comma 10, del cpa; evidenziando peraltro espressamente, in dispositivo, che rimaneva &#8220;FERMA L&#8217;ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO&#8221;.<br />	<br />
L&#8217; ulteriore domanda cautelare proposta con i QUARTI motivi aggiunti (con i quali è stata impugnata la graduatoria, per ottenere l’esclusione del vincitore Sitzia), il 21.4.2012 e per ottenere lo scorrimento in proprio favore, è stata respinta con (il quarto) decreto cautelare presidenziale n. 184 dell&#8217;11/6/ 2012 e con ordinanza collegiale n. 214 del 4/7/2012.<br />	<br />
La motivazione del rigetto, contenuta nella terza ordinanza Tar n. 214/12, è stata la seguente:<br />	<br />
“Considerato che gli atti presupposti hanno conservato la loro piena esecutività , come espressamente affermato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 735 del 4-7 maggio 2012 che ha accolto l’appello cautelare, ma ai soli fini della &#8220;rapida fissazione della causa nel merito&#8221;;<br />	<br />
posto che risulta già fissata la trattazione del merito del ricorso all&#8217;udienza pubblica del 31.10.2012; <br />	<br />
rilevato che rispetto al nuovo provvedimento sopraggiunto (impugnato con gli ultimi motivi aggiunti depositati il 24 maggio 2012, rispetto al quale è stata formulata nuova istanza cautelare depositata il 11.6.2012) di &#8220;chiamata e nomina&#8221; del controinteressato dr. Sitzia (primo in graduatoria nel concorso per ricercatore) si pone su di un piano di mera esecuzione degli atti presupposti, rimasti efficaci;<br />	<br />
considerato che non sussistono, allo stato le ragioni per sospendere il contratto stipulato dall’Università con il controinteressato, né la sua nomina”.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, con successiva propria ordinanza del 28 agosto 2012 n. 3381 ha respinto l&#8217;appello proposto dal ricorrente Leoni, contro l&#8217;ordinanza di rigetto n. 214/2012 del Tar Sardegna, in considerazione dell&#8217;intervenuta fissazione dell&#8217;udienza di merito presso il giudice di primo grado.<br />	<br />
***<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio 2 controinteressati Dore (che ha poi rinunciato, nel gennaio 2012, a partecipare alla selezione) e Sitzia, primo in graduatoria e vincitore della selezione.<br />	<br />
La difesa del controinteressato Sitzia ha eccepito:<br />	<br />
-inammissibilità/improcedibilità del ricorso e motivi aggiunti non essendogli mai stato notificato il ricorso principale;<br />	<br />
-tardività dei quarti motivi aggiunti (dep. il 21.4.2012) , avverso la graduatoria, affissa il 28 gennaio 2012, in quanto consegnati per la notifica solo il 16 aprile 2012 – onere di impugnazione tempestiva – eventuale invalidità viziante e non caducazion<br />
-omessa impugnazione dei provvedimenti assunti dalla Commissione; omessa impugnazione dei verbali della Commissione;<br />	<br />
-infondatezza del merito dei motivi aggiunti a lui notificati:<br />	<br />
-idoneità delle proprie certificazioni presentate che dimostrano la conoscenza di livello B2 dell’inglese;<br />	<br />
&#8211; la procedura si è svolta, per quanto concerne le strutture universitarie, secondo il vecchio regime normativo (DPR 382/1980); <br />	<br />
-comunque appartenenza del Prof. Sitzia Francesco ad altra e diversa “Facoltà” (Giurisprudenza), rispetto a quella che nel caso di specie ha compiuto la chiamata per il posto di Ricercatore a tempo determinato (Scienze Politiche); <br />	<br />
&#8211; in particolare, sotto il profilo sostanziale (13 ° motivo , parentela entro il quarto grado con componente del Dipartimento di Scienze giuridiche e forensi), riferito alla contestata partecipazione alla selezione del candidato L. Sitzia (in relazione al<br />
-si precisa, sul punto, che le nuove Facoltà sono state istituite (con DR 2.5.2012 n. 411) con decorrenza 1.5.2012; e la nuova Facoltà (unica) di “Scienze economiche, Giuridiche e Politiche risulta dall’ “aggregazione” dei 3 Dipartimenti” preesistenti di<br />
-e nel caso di specie anche la chiamata finale è avvenuta anteriormente (il 13 marzo 2012 da parte del Consiglio di Facoltà di “Scienze politiche”; e il 18 aprile 2012 dal Senato Accademico);<br />	<br />
-in sostanza la struttura che ha effettuato la chiamata era una Facoltà diversa, con inapplicabilità del limite contenuto in quella norma generale, la quale, limitando la partecipazione, deve essere considerata di stretta interpretazione; <br />	<br />
-inoltre si evidenzia che il “Dipartimento di Scienze giuridiche e Forensi” era stato estinto, in precedenza, con DR n. 172 del 23.12.2011 dal 1 gennaio 2012; con costituzione del nuovo Dipartimento di “Giurisprudenza” (e di quello, diverso, di “Scienze s<br />
&#8211; non rileverebbe la circostanza che, al tempo dell’attivazione della procedura (chiamata di un ricercatore da parte di Scienze politiche) –essendo stata la selezione avviata nel luglio 2011- fosse ancora esistente un “Dipartimento” di “Scienze Giuridiche<br />
Anche la difesa del controinteressato Dore (che peraltro ha perso poi interesse processuale, chiedendone l’estromissione, avendo rinunciato a partecipare concretamente alla procedura) ha sostenuto l’infondatezza delle richieste del ricorrente e la correttezza delle certificazioni presentate.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 31 ottobre 2012 la causa è stata spedita in decisione.<br />	<br />
In discussione la difesa del controinteressato Sitzia ribadiva la mancata notifica del ricorso introduttivo, essendogli stati notificati solo i motivi aggiunti.<br />	<br />
Sulla questione introduttiva (riferita al mancato espletamento prova di lingua- impugnazione del Regolamento universitario per i concorsi a ricercatori – idoneità/inidoneità certificazione lingua di Leoni) mancherebbe quindi il contraddittorio pieno. Le difese sono state svolte solo sulla base del rilascio di una copia del ricorso introduttivo da parte della Segreteria del Tar, nel febbraio 2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La controversia sorge con il provvedimento di “esclusione” assunto nei confronti del Leoni per ritenuta carenza di idonea certificazione di conoscenza della lingua straniera (inglese- per livello B2) ed è poi proseguita con la serie di “motivi aggiunti” contro l’ammissione degli 3 altri candidati, ed in particolare di Sitzia, e contro l&#8217;esito della graduatoria e la nomina del controinteressato vincitore (Sitzia).<br />	<br />
L’obiettivo del ricorrente (petitum, articolato nei vari atti processuali) è dunque così sintetizzabile:<br />	<br />
-ottenere la conferma della propria ammissione (per conoscenza lingua “livello B2”),<br />	<br />
-ottenere la pronunzia di “esclusione” del vincitore Sitzia (sotto diversi profili: attestazione conoscenza lingua; appartenenza di un Professore parente, zio, al Dipartimento di scienze giuridiche);<br />	<br />
-ottenere lo “scorrimento” della graduatoria in proprio favore, con conseguimento del contratto da ricercatore triennale, prorogabile.<br />	<br />
Il bando, DR 551/2011, stabilisce, ai fini della conoscenza della lingua straniera:<br />	<br />
&#8211; (all&#8217;articolo 2 comma 2 punto n. 5): la necessità del possesso di una &#8220;certificazione comprovante la conoscenza della lingua straniera indicata all&#8217;articolo 1 di livello almeno &#8220;B2&#8221; o, in alternativa, la certificazione di pari livello rilasciata da un C<br />
-(all&#8217;articolo 3 comma 11, punto f): la necessità di “allegazione della certificazione” comprovante la conoscenza della lingua straniera di livello “B2”.<br />	<br />
Il ricorrente ha presentato, in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione, l’attestazione di 6+3 crediti per “Inglese giuridico” dell’Università di Cagliari a-Facoltà di Giurisprudenza a firma del Preside Sitzia del 16.7.2002 (doc. 12 fascicolo Avvocatura);<br />	<br />
successivamente ha prodotto un certificato del Liceo Classico Pintor, datato 19.10.2011 (cfr. doc. n. 11 del fascicolo Avvocatura), dove si attesta:<br />	<br />
-il conseguimento della maturità classica con punti 71/100 nell’a.s. 2000/2001;<br />	<br />
-che lo studente, per la lingua inglese, “ha conseguito competenze linguistico comunicative corrispondenti al livello B2 del CEFR (Quadro comune di riferimento per le lingue)”;<br />	<br />
il conseguimento di tale livello lo si evincerebbe anche dalle “indicazioni nazionali –obiettivi specifici per il Liceo Classico” ( doc. 30 del fascicolo ricorrente, pag. 29).<br />	<br />
Il ricorrente è stato escluso dall&#8217;amministrazione, per carenza di idonea certificazione “B2”.<br />	<br />
E’ stato poi ammesso, con riserva, allo svolgimento della selezione in forza di provvedimento cautelare monocratico e collegiale di questo Tar (decreto 448/2011 e ordinanza n. 502 del 14 dicembre 2011).<br />	<br />
Conclusasi la procedura (che verteva però unicamente sulla discussione dei titoli e della produzione scientifica –e non anche prova di lingua-) il ricorrente si è collocato al secondo posto, a distanza di oltre 14 punti dal vincitore.<br />	<br />
In relazione alle questioni poste con il ricorso introduttivo l’art. 24 comma 2° lett. c) della L. 30.12.2010 n. 240” prevede che, in questi concorsi (ricercatori a tempo determinato), <br />	<br />
“Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l&#8217;adeguata conoscenza di una lingua straniera; l&#8217;ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell&#8217;ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.”<br />	<br />
La norma (art. 24) contiene i principi &#8220;per l’adozione dei Regolamenti universitari&#8221; finalizzati all’assunzione dei ricercatori a tempo determinato.<br />	<br />
E il Regolamento Universitario di Cagliari del 2011, per snellire le procedure e in applicazione dell’autonomia regolamentare sussistente in materia, ha previsto, all’art. 11 lett. m) la necessità che il bando preveda l’esibizione di “certificazione di conoscenza della lingua livello B2” <br />	<br />
***<br />	<br />
Alla selezione, per ricercatore a tempo determinato, hanno concretamente partecipato solo due concorrenti: Leoni e Sitzia.<br />	<br />
Il ricorso introduttivo è stato notificato , oltre che all’Amministrazione, anche ad una (apparente) controinteressata G. Mellino, partecipante ad altra procedura (della Facoltà di Medicina) ed esclusa per analogo difetto di certificazione (lingua) –cfr. doc. 11 fascicolo Sitzia-.<br />	<br />
In quella fase, peraltro, l’individuazione di un controinteressato non era ancora parte “necessaria”, essendo il ricorso nato (solo) per la contestazione del provvedimento di “esclusione” del ricorrente.<br />	<br />
I successivi “primi motivi aggiunti” venivano invece notificati ai 3 reali controinteressati (Dore, Scaramuzzino e Sitzia) , in quanto sviluppavano autonomi (e diversi) motivi, specificamente rivolti ad ottenere la loro esclusione (contestando la loro ammissione per plurimi profili : titolari di contratti superiori a 12 anni; vizi nella produzione degli attestati di conoscenza della lingua; impossibilità di partecipazione a selezioni di tipo “a”).<br />	<br />
Tutti i successivi motivi aggiunti (dai secondi in poi) sono stati notificati all’unico reale controinteressato, vincitore della selezione (Sitzia), non avendo gli altri soggetti poi preso concretamente parte alla selezione e non essendo quindi più coinvolti dalla vicenda processuale, per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
La graduatoria è stata poi formalmente approvata con D.R. n. 292 del 22 febbraio 2012 (impugnata con i quarti motivi aggiunti depositati 21 aprile 2012):<br />	<br />
-primo Sitzia con punti 46,50<br />	<br />
-secondo Leoni con punti 32,10.<br />	<br />
Precedente conoscenza dell’esito dei lavori della Commissione aveva avuto il ricorrente con l’affissione avvenuta il 28 gennaio 2012.<br />	<br />
Parte ricorrente, con la formulazione dei successivi 6 atti contenenti “Motivi aggiunti”, ha dunque chiesto l&#8217; “esclusione” del vincitore Sitzia dalla selezione (sotto diversi profili è stata contestata la sua ammissione), con richiesta di conseguente scorrimento della graduatoria, in favore del ricorrente.<br />	<br />
Sono state formulate in sintesi i seguenti profili di censura, dirette ad “escludere” il vincitore dalla selezione sostanzialmente per quattro motivi:<br />	<br />
In particolare: <br />	<br />
-con il vizio n. 9. si sostiene che Sitzia non poteva prendere parte alla procedura, in quanto titolare di “assegno di ricerca” (Università di Cagliari); egli avrebbe dovuto essere escluso dalla selezione indetta per la stipulazione di un contratto di tip<br />
-con il vizio n. 10 si sostiene che Sitzia avrebbe dovuto essere escluso, stante il limite dei 12 anni per gli assegnisti ex art. articolo 22 comma 9 della legge n. 240/2010 e dell&#8217;articolo 51 comma 6 della legge n. 449 del 27/12/1997 (computando cioè il<br />
-con il vizio n. 12 (il precedente vizio n.11° non si riferisce anche a Sitzia, ma solo agli altri 2 allora controinteressati) si contesta la valutazione positiva compiuta dall’Università a seguito della produzione della certificazione prodotta da Sitzia<br />
-infine con il vizio n. 13 si sostiene che Sitzia non poteva prendere parte alla procedura, in quanto parente (nipote) di un &#8220;professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata&#8221;, in applicazione dell’art. 18 comma 1 lett. b-<br />
La chiamata in questione, che è opera della Facoltà di “Scienze politiche”, sarebbe comunque riferibile al Dipartimento di Scienze giuridiche e Forensi, a cui afferisce, per disciplina, anche il prof. Sitzia che è titolare di cattedra di Diritto romano presso la “Facoltà di Giurisprudenza”.<br />	<br />
***<br />	<br />
L’odierno controinteressato reale Sitzia NON HA MAI RICEVUTO, in corso di causa, LA NOTIFICA DELLE CENSURE CONTENUTE NEL RICORSO INTRODUTTIVO, che ha consentito l’ “ammissione con riserva” del ricorrente alla selezione (nella fase originaria non sussistevano controinteressati necessari). <br />	<br />
Nella fase iniziale, infatti, (cioè in corso di procedura) i soggetti partecipanti ad un concorso, affidandosi ad un risultato delle operazioni concorsuali “incerto ed eventuale”, non sono titolari di diritti o interessi legittimi suscettibili di lesione immediata e diretta, mentre l&#8217;interesse di ciascun partecipante a che il numero dei concorrenti sia il più ridotto, possibile non ha la consistenza di un interesse giuridicamente qualificato (ma interesse si solo fatto); pertanto, nel caso di impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale, i partecipanti non assumono, tecnicamente, la veste di “contro interessati”. <br />	<br />
Diversa connotazione assume però la controversia quando il processo prosegue con l’impugnazione degli atti successivi , e nella specie con la conclusione della procedura con individuazione del soggetto vincitore, e con l’impugnazione della graduatoria (nel caso di specie avvenuta però per altri e diversi motivi).<br />	<br />
Nel nostro caso il “formale contraddittorio” con il controinteressato Sitzia:<br />	<br />
*è stato quindi instaurato in relazione ai (soli) motivi aggiunti (cioè in relazione alle censure identificate sub nn. 9 10, 12 e 13, e poi 14 e 15), cioè quelli che mirano ad ottenere l’esclusione del candidato/vincitore Sitzia dalla procedura concorsuale e dalla graduatoria (come vincitore);<br />	<br />
*mentre non è stato instaurato in ordine ai primi 8 motivi, riferiti alla posizione di ammissione/esclusione del ricorrente Leoni.<br />	<br />
La circostanza che il ricorso introduttivo sia “presente” nel medesimo fascicolo processuale (e sia stato fornito, su richiesta dell’interessato, dalla Segreteria del Tar) non è elemento sufficiente, richiedendo l’art. 27 cpa il contraddittorio, costituito formalmente, su tutti gli “elementi essenziali” del ricorso (tra cui le diverse “censure” introdotte con ricorso e con motivi aggiunti).<br />	<br />
Nel caso in esame il controinteressato sostanziale Sitzia (“parte necessaria” con l’impugnazione della graduatoria e con la formulazione di censure contro la propria disposta ammissione) non ha potuto formalmente interloquire in ordine a quella tematica (originaria) sollevata in ricorso, e nella specie in tema di legittimità o meno della disposta esclusione di Leoni (in ordine alle modalità di verifica della conoscenza della lingua inglese, livello B2, imposte con l’impugnato Regolamento e con il bando).</p>
<p>E ciò, in particolare, dopo che è stata impugnata la graduatoria conclusiva del concorso (con i quarti motivi aggiunti, notificati a Sitzia il 16.4.12 e depositati il 21.4).<br />	<br />
In questa (seconda) successiva fase (impugnazione della graduatoria) il contraddittorio doveva essere costituito ed esteso anche ai vizi originari (inerenti la pronunziata esclusione del ricorrente Leoni), riverberando inevitabilmente quella problematica originaria effetti sulla “posizione qualificata” dell’ “ammesso con riserva” (in forza di provvedimento giudiziario), proprio in relazione alle contestazioni formulate nel ricorso introduttivo.<br />	<br />
La verifica della partecipazione del Leoni, una volta impugnata la graduatoria finale, diveniva, nel processo, essenziale e prioritaria, con conseguente necessità di coinvolgimento (tempestivo) nel contraddittorio (anche in ordine alle tematiche inerenti l’ esclusione del ricorrente) pure del vincitore della selezione, impugnata con motivi aggiunti.<br />	<br />
Il ricorrente ha invece ritenuto di non dover notificare, in corso di processo, le censure contenute nel ricorso introduttivo anche a colui che è divenuto, a quel punto –in relazione agli sviluppi della procedura- il “controinteressato reale , sostanziale e necessario”, in quanto vincitore della selezione, (quanto meno unitamente all’impugnazione della graduatoria finale, compiuta per la prima volta con i quarti motivi aggiunti, depositati il 21 aprile 2012).<br />	<br />
Per evitare la pronuncia di decadenza il ricorrente ha chiesto, in memorie, la pronunzia di “improcedibilità del ricorso introduttivo” (riferito all’esclusione per carenza di certificazione idonea della conoscenza B2 dell’inglese) per sopravvenuta carenza di interesse; e ciò in ritenuta applicabilità dell’art. 4 comma 2 bis del DL 30.6.2005 n. 115 conv. nella L. 17.8.2005 n. 168, essendo il ricorrente risultato, nel frattempo, “idoneo” nella graduatoria di ricercatore.<br />	<br />
Sotto il PROFILO PROCESSUALE il Collegio rileva che:<br />	<br />
-difetta la notifica del ricorso introduttivo al controinteressato vincitore Sitzia, dopo l’avvenuta impugnazione della graduatoria finale;<br />	<br />
-l’ammissione alla selezione del ricorrente, avvenuta tramite provvedimenti cautelari giurisdizionali, è stata pronunciata “con riserva” e implica necessariamente, per consolidarsi, l’espletamento della fase di “merito” in ordine alla problematica giuridi<br />
Non è applicabile, al caso in esame, la peculiare norma invocata (art. 4 comma 2 bis D.L. 115/2005 conv. L 168/2005) creata dal legislatore, specificamente, “in materia di ABILITAZIONE e di TITOLO PROFESSIONALE”. Quindi in una materia (“abilitazioni”) non estensibile anche ai “concorsi a posti”; e comunque non applicabile qualora “le prove” espletate non vertano anche sulle materie oggetto di contesa.<br />	<br />
La norma invocata prevede che :<br />	<br />
“Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 5743 del 02-10-2006) è stato chiaro nell’affermare che l&#8217;applicazione del comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, anche ai concorsi per il conferimento di posti a numero limitato “si deve considerare del tutto impraticabile perché finirebbe col ledere, oltre le garanzie di difesa dell&#8217;Amministrazione, anche la posizione degli altri concorrenti, i quali hanno diritto ad ottenere dal Giudice una pronuncia definitiva che accerti se l&#8217;ammissione del loro antagonista sia stata o meno legittima”. <br />	<br />
Tra le procedure di stampo “idoneativo” e quelle” selettive” (o concorsuali propriamente dette), sussiste una radicale ed ontologica differenza. Infatti, nelle prime la valutazione della commissione si caratterizza in termini tendenzialmente assoluti, trattandosi di verificare se ciascuno dei candidati (indipendentemente dal risultato conseguito dagli altri) sia o meno in possesso dei requisiti (minimi) di idoneità ed abbia cioè attinto quel livello (minimo) di preparazione e capacità al quale la normativa primaria e secondaria applicabile subordina il riconoscimento dell&#8217;abilitazione, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza del predetto livello di preparazione e di professionalità ritenuto sufficiente per lo svolgimento della attività per la quale è richiesta l&#8217;abilitazione, ben può il principio di stretta legalità contemperarsi col criterio di assorbimento. <br />	<br />
Per contro, nei concorsi per il conferimento di un “numero limitato di posti” la valutazione della commissione ha necessariamente i connotati della relatività, con l&#8217;individuazione e quindi con la selezione non già di coloro che hanno raggiunto il suddetto livello di preparazione e di professionalità ritenuto “sufficiente”, ma piuttosto dei più bravi e professionalmente preparati tra tutti i candidati bravi e professionalmente preparati; <br />	<br />
con l’ ulteriore conseguenza che la valutazione positiva di un candidato incide anche sulla posizione degli altri i quali, se operasse la sanatoria dei risultati di fatto, si vedrebbero irrimediabilmente precluso il diritto costituzionalmente protetto di agire in giudizio per la tutela del proprio interesse legittimo ad una corretta competizione. <br />	<br />
Inoltre, assume particolare peso e rilievo nel caso di specie anche il fatto che, comunque, non vi è stato alcun “superamento della prova” (di inglese), in quanto l’esame orale non verteva su quella materia.<br />	<br />
Come il Consiglio di Stato ha ulteriormente evidenziato (Sez. VI, sent. n. 2309 del 11-05-2007):<br />	<br />
“Poiché l&#8217;art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 115/2005, nel prevedere una particolare forma di &#8220;consolidamento&#8221; degli effetti prodotti da provvedimenti giurisdizionali non ancora definitivi (compresi i provvedimenti cautelari) si applica solo ai candidati che siano in possesso dei titoli per partecipare al concorso, ne consegue che lo stesso non può risultare applicabile al caso in cui sia in discussione proprio il possesso dei titoli per poter partecipare al concorso.” <br />	<br />
Ne consegue la totale inapplicabilità della norma invocata ai fini di una pronunzia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente sui motivi del ricorso introduttivo (contro la propria esclusione).<br />	<br />
Sotto altro aspetto il ricorrente non può essere “rimesso in termini”, dal giudice, per “estensione” del contraddittorio (del ricorso introduttivo anche al controinteressato vincitore Sitzia) in quanto dopo l’avvenuta impugnazione della graduatoria –nei suoi confronti- è intervenuta decadenza, con la scadenza del termine di legge (nella formulazione dei motivi) per maturazione del termine di rito dei 60 gg. nella formulazione delle censure.<br />	<br />
Il controinteressato vincitore è stato sostanzialmente chiamato in giudizio (solo) per motivi (aggiunti) inerenti la contestata sua ammissione alla selezione e per l’impugnazione della graduatoria, e non anche per controbattere in ordine all’esclusione/ammissione di Leoni. <br />	<br />
Vicenda che se al suo sorgere non implicava, pacificamente, la presenza di controinteressati (non essendovi posizioni consolidate rinvenibili, a procedura ancora aperta), invece con lo sviluppo della selezione e con la definizione dell’esito, e con l’individuazione del vincitore, anche tali profili dovevano costituire necessariamente “materia del contendere” per tutti i chiamati in giudizio, e, soprattutto, per l’unico controinteressato reale –rimasto in causa- (il contendente vincitore della selezione Sitzia), che doveva essere posto in grado di conoscere (tempestivamente e formalmente ) tutti i profili contestati in giudizio, compreso quella della legittimità o meno della presenza/partecipazione del candidato ricorrente alla selezione.<br />	<br />
Non si tratta, quindi, in questo caso propriamente e tecnicamente di (eventuale) “estensione del contraddittorio”, con coinvolgimento di soggetti “ulteriori” (“altri” controinteressati –tecnicamente integrazione soggettiva del contraddittorio-) ma di “oggetto” stesso del giudizio –nei confronti di un soggetto già chiamato in giudizio, rispetto al quale opera l’ordinario meccanismo di “decadenza” nella formulazione dei vizi.<br />	<br />
Trattasi cioè di individuazione tempestiva dell’ “ambito oggettivo delle censure” (causa petendi) formulate e radicate nei confronti del controinteressato necessario (vincitore) con l’impugnazione della sua posizione.<br />	<br />
In sostanza era obbligatoria e necessaria la formulazione “tempestiva” e completa, nella chiamata in causa del soggetto vincitore, di “tutte le censure” oggetto di contestazione nella controversia, come radicata con l’Amministrazione;<br />	<br />
tra queste, anche, necessariamente ed inevitabilmente , le questioni inerenti lo “scioglimento della riserva” in ordine all’ammissione alla selezione del ricorrente Leoni (problematica della certificazione della lingua) e della sua legittima o meno permanenza.<br />	<br />
Né può essere concesso, in questo caso, l’errore scusabile, in applicazione dell’art. 37 cpa, non sussistendo oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto.<br />	<br />
Dopo l&#8217;impugnazione dell&#8217; “esclusione” da un concorso o da una gara, l&#8217;interessato ha l&#8217;onere di proporre ricorso anche contro l&#8217;atto conclusivo della procedura (costituito dall&#8217;approvazione della graduatoria) in ordine a “tutte” le questioni giuridiche presupposte e formulate, rispetto alle quali i controinteressati debbono essere posti in condizioni di disquisire e controbattere.<br />	<br />
In sintesi doveva essere costituito (nella successiva fase di impugnazione della graduatoria) un contraddittorio “pieno” su “tutte” le censure prospettate in causa.<br />	<br />
E se i motivi (proposti con ricorso e con motivi aggiunti) risultavano essere di “tipologia” diversa e con oggetto distinto (come in questo caso) miranti, i primi, all’annullamento della propria esclusione (Leoni), e, i secondi, finalizzati ad ottenere l’esclusione del vincitore (Sitzia), con l’impugnazione della graduatoria (atto finale) era necessaria la notifica anche del primo atto (censure del ricorso) al controinteressato vincitore Sitzia.<br />	<br />
I motivi originari non sono stati mai riportati, nel corpo dei “motivi aggiunti”;<br />	<br />
con l’effetto che, in relazione agli originari motivi (promossi avverso la propria esclusione), contenuti nel ricorso introduttivo, non è stato costituito idoneo contraddittorio. <br />	<br />
Né il ricorrente può essere “rimesso in termini dal giudice” trattandosi di “oggetto” stesso del giudizio (censure contenute nel ricorso introduttivo), rispetto al quale (“ambito oggettivo”) il controinteressato vincitore , e chiamato tempestivamente in causa, doveva ricevere (allora –e cioè almeno entro il termine di scadenza dell’impugnazione della graduatoria) notifica entro i termini, pena la decadenza (in applicazione coordinata delle norme 40, 41 e 43 cpa) .<br />	<br />
Da ciò consegue che prioritario per la posizione del Leoni, ammesso in via giurisdizionale a sostenere le prove propriamente concorsuali (ma non anche di lingua inglese, con impossibilità di applicazione dell’istituto dell’ “assorbimento”), sarebbe lo “scioglimento della riserva” in ordine alla sua esclusione/ammissione; ma questa posizione non può essere vagliata , nel merito, dal giudice, per mancata costituzione di tempestivo contraddittorio, anche nei confronti del vincitore della selezione (Sitzia).<br />	<br />
Non essendo state mai notificate le (8) censure del ricorso introduttivo, ma solo i motivi aggiunti (che non le riportano) il controinteressato non risulta essere stato chiamato in causa in riferimento a quei motivi (esclusione/ammissione del Leoni), ma solo in ordine alla contestata propria ammissione alla selezione.<br />	<br />
Non si tratta quindi tecnicamente di contraddittorio carente in senso “soggettivo” (mancanza cioè di taluni controinteressati ma di mancata notifica tempestiva di censure al controinteressato reale (vincitore), in sede di impugnazione, con motivi aggiunti, della graduatoria.<br />	<br />
Oltretutto l’unico contraddittorio costituito (nella fase iniziale) sui motivi di ricorso principale è stato creato con un soggetto (Mellino) partecipante ad altra procedura (Medicina Settore 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate) ed esclusa per difetto di certificazione fin dal 22.9.2011 (cfr. doc 11 fascicolo Sitzia), con conseguente inammissibilità dell’istituto di “estensione” del contraddittorio.<br />	<br />
In conclusione i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per omessa costituzione del contraddittorio in riferimento, anche, alle censure prospettate nel ricorso principale.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento di euro:<br />	<br />
1.500 in favore dell’Amministrazione;<br />	<br />
1.500 in favore del controinteressato Sitzia;<br />	<br />
1.000 in favore del controinteressato Dore.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/12/2012</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine &#8211; provvedimento demolitorio emesso da commissario ad acta in esecuzione di giudicato – sospensione richiesta da controinteressato – tutela cautelare – accoglimento in primo grado – appello cautelare di controinteressati &#8211; salvezza dei diritti dei terzi e possibilita’ di sanatoria</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine &#8211; provvedimento demolitorio emesso da commissario ad acta in esecuzione di  giudicato – sospensione richiesta da controinteressato – tutela cautelare – accoglimento in primo grado – appello cautelare  di controinteressati &#8211; salvezza dei diritti dei terzi  e possibilita’ di sanatoria edilizia (L. 326/2003) &#8211;   appello cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche TAR Abruzzo Sez. Pescara – <a href="/ga/id/2004/4/3567/g">ordinanza 4 dicembre 2003 n. 307</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1187/2004<br />
Registro Generale: 639/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>IZZI MARIO GABRIELE ANGELA </b>rappresentati e difesi da: Avv. MARCELLO RUSSO con domicilio eletto in Roma PIAZZA ACILIA, 4 presso ANTONIO FUNARI</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>COMUNE DI FRESAGRANDINARIA</b> non costituitosi; <b>DI CHIACCHIO ANTONIO Q.LE DIR. SETTORE URB. PROV. CHIET </b>non costituitosi;<b>DE CESARIS ANGELO COSTR. OPERE PUBBLICHE S.R.L.</b> non costituitosi;<b>FORLANO CENZINO </b>e <b>BELLANO CAROLINA </b>rappresentati e difesi dagli Avv.ti <b>ENRICO FOLLIERI </b>e <b>VITTORIO EMANUELE RUSSO</b> con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 6 presso STUDIO LUPIS</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR ABRUZZO – PESCARA &#8211; n. 307/2003, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BELLANO CAROLINA e FORLANO CENZINO<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Marcello Russo, Enrico Follieri e Vittorio Emanuele Russo.</p>
<p>Considerato che i motivi di appello non appaiono, prima facie, condivisibili, in quanto a parte il principio generale secondo il quale la concessione (anche in sanatoria) lascia salvi i diritti dei terzi, non può ritenersi ostativo al condono un ordine di demolizione, anche se in esecuzione di giudicato (in tal senso, CdS, V, 7/5/1996 n. 527; CdS, IV, 14/10/1998, n. 1475)</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 639/2004).<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio della presente fase cautelare, liquidandole in euro 1.500.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1187/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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