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	<title>1184 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1184 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla giurisdizione del G.O. in materia di ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-materia-di-ricalcolo-del-canone-annuale-per-la-concessione-demaniale-marittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 13:17:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-materia-di-ricalcolo-del-canone-annuale-per-la-concessione-demaniale-marittima/">Sulla giurisdizione del G.O. in materia di ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Processo &#8211; Ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima &#8211; Attività vincolata della p.a. &#8211; Giurisdizione del G.O. Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia avente a oggetto il provvedimento autoritativo, costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale, con cui la p.a. ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-o-in-materia-di-ricalcolo-del-canone-annuale-per-la-concessione-demaniale-marittima/">Sulla giurisdizione del G.O. in materia di ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Processo &#8211; Ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima &#8211; Attività vincolata della p.a. &#8211; Giurisdizione del G.O.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Rientra nella giurisdizione del G.O. la controversia avente a oggetto il provvedimento autoritativo, costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale, con cui la p.a. ha provveduto a disporre il ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima in applicazione dell’aggiornamento quantitativo previsto dall’art. 1, comma 251, del d.l. n. 296/2006, posto che, in questo caso, l’amministrazione esercita un mero potere tecnico-ricognitivo, procedendo ad un accertamento tecnico delle condizioni e dei presupposti fattuali per l’incremento già stabiliti dalla legge, il cui esito è vincolato (aggiornamento quantitativo della misura del canone).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Riccio &#8211; Est. Iera</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12310 del 2016, proposto da Soc Turistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Serra, Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Agenzia del Demanio, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">della nota di Roma Capitale, Municipio X, prot. n. 87882 dell’11/08/2016 con la quale veniva richiesto il pagamento del “canone demaniale marittimo per l’anno 2016-Stabilimento Balneare denominato la Rotonda, sito in Roma, Piazzale C. Colombo n. 25, cap. 00122. Concessione Demaniale Marittima per Atto Formale n.6 del 23.12.2003”, e di ogni altro atto e/o provvedimento conseguenziale e successivo ad esso strettamente connesso;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Turistica s.r.l. è titolare della concessione demaniale marittima n. 6 del 23 dicembre 2003 (e successiva licenza di sub-ingresso n. 62 del 21 febbraio 2007) in virtù della quale è autorizzata all’occupazione per la durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data di registrazione, una zona demaniale marittima sita in Ostia Lido (Roma), Piazzale Cristoforo Colombo n. 25, di mq. 9.537,00 allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare denominato “La Rotonda”.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione all’annualità 2010-2015, la ricorrente ha corrisposto in favore di Roma Capitale complessivi 78.553,36 euro a titolo di pagamento del canone concessorio ed ha regolarmente versato la relativa imposta regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’arenile occupato da Turistica risulta da molti anni oggetto di rilevanti fenomeni erosivi e nonostante le reiterate richieste di rideterminazione del canone dovuto per l’anno 2015 il Comune di Roma ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’abbattimento del canone concessorio previsto dall’articolo 1, comma 251, lett. c), n. 1) della legge 296/06.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta del comune relativa al canone concessorio del 2015 è stata formalmente contestata dalla ricorrente con comunicazione acquisita agli atti del Comune in data 10 dicembre 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la successiva comunicazione prot. n. 87882 dell’11/08/2016, Roma Capitale, Municipio X, ha richiesto a Turistica il canone demaniale per l’annualità 2016 nella misura di 36.132,00 euro, oltre all’imposta regionale dovuta del 15%, per complessivi € 41.550,93.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza fare acquiescenza alla richiesta del Comune, la società in data 12 settembre ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone demaniale e imposta regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’odierno ricorso Tutistica ha impugnato la comunicazione prot. n. 87882 dell’11/08/2016, formulando quattro motivi con i quali contesta sostanzialmente la richiesta di pagamento del canone concessorio poiché, a seguito di rilevanti fenomeni erosivi che hanno visto ridurre l’arenile, non si sarebbe tenuto conto della riduzione del canone nella misura del 50% prevista dall’articolo 1, comma 251, lett. c), n. 1) della legge 296/06.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 1, comma 251, lett. c), n. 1, della legge n. 269/2006, in quanto il Comune non ha applicato la riduzione del canone nella misura del 50% come sarebbe necessario dal momento che l’arenile occupato è interessato da anni da consistenti fenomeni erosivi che impedisce di fatto la piena utilizzazione del demanio pubblico oggetto di concessione. Di conseguenza, risulterebbe violato il principio di corrispettività nella determinazione del canone concessorio non commisurato alla misura dell’area demaniale utilizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo evidenzia la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 251, della legge n. 269/2006, in riferimento all’erronea determinazione della superfice demaniale ai fini del calcolo del canone concessorio, in quanto tale determinazione sarebbe diversa da quella contenuta nell’elaborato grafico depositato al comune di Roma con nota prot. CO10014 del 13.2.2007 ed espressamente richiamata nella comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo rileva l’erronea applicazione dei valori OMI [Osservatorio del mercato immobiliare] della zona di riferimento relativi “alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e di servizi di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2.1), della Legge n. 296/2006”. Al riguardo allega che, non essendosi verificata alcuna acquisizione di beni in favore dello Stato ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., non sussisterebbero “pertinenze” demaniali cui applicare i valori OMI; inoltre, sottolinea che tali valori sarebbero stati erroneamente applicati all’intera superfice demaniale e il Comune avrebbe peraltro applicazione i valori OMI previsti per le attività commerciali, anziché quelli concernenti il settore terziario cui sarebbe, invece, riconducibile la gestione di uno stabilimento balneare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quarto motivo, inoltre, lamenta l’illegittimità della scheda di analisi del territorio del Municipio X di Roma Capitale, approvata dalla Commissione Straordinaria con la deliberazione n. 5 del 26 novembre 2015, con cui è avvenuta l’attribuzione della “valenza turistica” di “categoria A” al demanio marittimo del Municipio Roma X. Si sottolinea il contrasto con l’allegato 1 della legge regionale n.7/2014 e con la determinazione della Regione Lazio n. A02994 del 9 aprile 2013, aventi ad oggetto i criteri che dovevano essere rispettati dalle amministrazioni comunali, con particolare riguardo ai punteggi assegnati per la sezione “A.3 – Presenza di fenomeni erosivi” e per la sezione “D.2 – Presenza di scali ferroviari”. La ricorrente ritiene che, in base al punteggio derivante dall’applicazione di tali criteri, non poteva attribuirsi “valenza turistica di categoria A” al demanio marittimo in oggetto da cui conseguirebbe l’illegittimità derivata dalla comunicazione impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la ricorrente propone domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità della comunicazione, poiché la società, al fine di reperire i mezzi per far fronte alle richieste del Comune, ha sottoscritto un apposito contratto di mutuo di valore nominale pari ad € 40.000,00, con conseguente aggravio dei costi di gestione dell’attività.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa del Comune di Roma Capitale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sia perché la controversia non rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva sia ai sensi dell’art. 133 comma 1, lettera c), del c.p.a. sia perché in relazione agli atti gravati, che sarebbero privi di valenza discrezionale in quanto frutto di operazioni matematiche in attuazione di disposizioni normative, non si configgerebbe una posizione di interesse legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha presentato memoria difensiva con la quale contestava l’eccezione di rito sul difetto di giurisdizione rilevando come la comunicazione oggetto di causa non costituisce un atto di semplice quantificazione del quantum debeatur, come tale connotata da un contenuto esclusivamente patrimoniale, ma invece investa “la qualificazione giuridica o la natura intrinseca dell’atto concessorio”, sicché la controversia che ne discende, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario ed appartiene al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza collegiale del 17.03.2021 è stata disposta, ai sensi dell’art.66 c.p.a,. una verificazione, tesa ad accertare in modo preciso l’attuale superficie di arenile in concessione, con le sue ripartizioni interne.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la tassonomia dell’ordine di esame delle questioni processuali occorre affrontare in via preliminare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che deve precedere ogni altra questione di rito, oltre che, ovviamente, di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ eccezione sollevata dalla resistente è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, a seguito dell’esame approfondito della questione, che la specifica controversia introdotta in giudizio non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, superando così il proprio precedente avviso.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all’art. 133, comma 1, lettera b), c.p.a., “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la controversia concernente i “canoni” relativi ai beni pubblici in concessione non rientra espressamente nella giurisdizione esclusiva del giudice ammnistrativo, essa può tuttavia rientrare nella giurisdizione generale di legittimità in base dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla dicotomia delle posizioni giuridiche azionate.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso è indispensabile verificare se in giudizio sia stata chiesta tutela ad una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, conoscibile quest’ultima dal giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio di riparto della giurisdizione viene comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale secondo cui, per valutare la ricorrenza di un diritto soggetto o di un interesse legittimo, non rileva tanto la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che agisce in giudizio, quanto, soprattutto, l’effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ossia la sua reale consistenza, quale emerge dai fatti allegati che danno conto del rapporto giuridico dedotto in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2020, n. 28973 (nello stesso senso, cfr. la sentenza delle Sezioni Unite, 18 giugno 2020, n. 11867), hanno ribadito che “sono riservate alle giurisdizione del giudice ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali, mentre quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), la stessa è attratta nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa pronuncia la Cassazione ha rilevato come sia “di tutta evidenza, in generale, che l’individuazione dei beni oggetto di concessione a quella data, come pure la successiva verifica se le aree siano occupate da impianti di facile o difficile rimozione, non involge alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, valutazione discrezionale che si sostanzia nell’apprezzamento e ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, e, come si diceva, neppure di discrezionalità tecnica, risolvendosi, al contrario, nell’oggettivo accertamento della consistenza dei beni riguardo ai quali va operata la determinazione del canone sulla base dei vincolati parametri previsti dalla norma richiamata”.</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando questi principi generali alla fattispecie concreta qui in esame, e correlandoli al petitum sostanziale concretamente desumibile dalla domanda proposta dalla ricorrente, nel caso di specie il Comune di Roma Capitale non ha adottato un provvedimento autoritativo costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale, ma si è limitato a disporre il ricalcolo del canone annuale per la concessione demaniale marittima in applicazione dell’aggiornamento quantitativo previsto dall’art. 1, comma 251, del d.l. n. 296/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, infatti, non contesta l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone demaniale, ma semplicemente il potere di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (in ordine all’an e al quantum) previsti dalla legge per la determinazione del canone in relazione al compendio di beni oggetto di concessione al momento e nel corso del rapporto concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sull’esatta individuazione dei beni oggetto di concessione (estensione dell’arenile a seguito dei fenomeni erosivi; diversa classificazione dell’area occupata tra impianti di facile o difficile rimozione; individuazione delle “pertinenze” demaniali; contestazione del punteggio previsto le aree demaniali qualificata ad “alta valenza turistica” di categoria A) non coinvolgono infatti l’esercizio di poteri discrezionali incidenti sul rapporto concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’amministrazione ha esercitato pur sempre un potere tecnico-ricognitivo, procedendo ad un accertamento tecnico delle condizioni e dei presupposti fattuali per l’incremento già stabiliti dalla legge, il cui esito è vincolato (aggiornamento quantitativo della misura del canone). Peraltro, va tenuto presente che la qualificazione delle opere realizzate come “pertinenze” demaniali è in funzione dell’effettiva cessazione della concessione, quale momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale (art. 49, r.d. 30 marzo 1942, n. 327), per cui, in mancanza di questo presupposto, per esse non è dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato all’occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, ai sensi dell’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), d.l. n. 296/2006 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 229).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto con l’atto impugnato l’amministrazione concedente si è limitata ad una quantificazione delle somme che presuppongono un previo accertamento tecnico della natura e della consistenza del compendio oggetto di concessione, con la conseguenza che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, fermo restando che gli atti amministrativi presupposti, ove illegittimi, potranno pur sempre essere disapplicati dal giudice ordinario al ricorrere dei presupposti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo e va dichiarata quella del giudice ordinario, precisandosi che, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità dell’oggetto della controversia, con particolare riguardo ai profili di ammissibilità del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di giudizio, mentre il compenso del verificatore, da liquidarsi su istanza di quest’ultimo, è posto a carico dell’amministrazione comunale in considerazione delle plausibili ragioni che hanno indotto la ricorrente a proporre ricorso.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Riccio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Iera, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Igor Nobile, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.1184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2020-n-1184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2020-n-1184/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.1184</a></p>
<p>Pres. Veneziono /Est. Di Vita 1. Autorizzazioni &#8211; programmazione del fabbisogno sanitario &#8211; art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 542/1994  &#8211; piano di rientro &#8211;  decreto del Commissario ad acta n. 32/2012 &#8211; blocco delle autorizzazioni.  1.Deve reputarsi illegittimo il diniego di autorizzazione all&#8217;installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2020-n-1184/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.1184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2020-n-1184/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.1184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziono /Est. Di Vita</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Autorizzazioni &#8211; programmazione del fabbisogno sanitario &#8211; art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 542/1994  &#8211; piano di rientro &#8211;  decreto del Commissario ad acta n. 32/2012 &#8211; blocco delle autorizzazioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Deve reputarsi illegittimo il diniego di autorizzazione all&#8217;installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica laddove basato sull&#8217;assenza di una programmazione la cui mancanza sia imputabile all&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione competente. In tal caso anche in mancanza della programmazione la pubblica amministrazione dovrà  comunque effettuare una valutazione puntuale del fabbisogno, attinente al caso specifico, non potendosi condizionare negativamente l&#8217;attività  economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3656 del 2019, proposto da<br /> Studio di Radiologia Prof. Vincenzo Muto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, 81;<br /> Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t.;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a. della nota della Regione Campania prot. n.2019.0446790 del 15.07.2019, avente ad oggetto <em>&#8220;richiesta di autorizzazione all&#8217;installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica Total Body &#8211; Rigetto&#8221;</em>, notificata a mezzo pec in pari data;<br /> b. della nota della Regione Campania prot. n. 0330181 del 27.5.2019, con la quale la Regione Campania ha comunicato ai sensi dell&#8217;art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della predetta istanza, avvisando parte richiedente che era suo diritto presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;<br /> c. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non noti, e lesivi degli interessi del Centro Muto, tra cui il D.C.A. n. 32 del 20.3.2012, la nota del Commissario ad acta prot. n. 1438/C del 21.3. 2017 e la successiva nota prot. n. 950/C del 10.04.2018, entrambe indirizzate ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., non conosciute prima d&#8217;ora dal ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il ricorso in epigrafe lo Studio Radiologico Muto, struttura privata accreditata per l&#8217;erogazione di prestazioni di radiodiagnostica ed operante nel territorio dell&#8217;A.S.L. Napoli 2 Nord, impugna, chiedendone l&#8217;annullamento, il provvedimento adottato dall&#8217;amministrazione sanitaria recante diniego di autorizzazione alla installazione di un&#8217;apparecchiatura di risonanza magnetica nucleare (RMN) con intensità  di campo magnetico statico minore o uguale a 4 tesla, ai sensi dell&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 542/1994 <em>(&#8220;Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all&#8217;uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale&#8221;</em>) presso la sede operativa in Casavatore, via Taverna Rossa.<br /> L&#8217;impugnato rigetto si fonda sull&#8217;assenza di un atto di programmazione del fabbisogno sanitario ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2 (<em>&#8220;l&#8217;autorizzazione è data previa verifica della compatibilità  dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome&#8221;)Â </em>che, secondo l&#8217;amministrazione regionale, non consentirebbe di verificare la compatibilità  della richiesta con l&#8217;attuale dotazione e, altresì¬, sulla nota prot. 950/c del 10.4.2018 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro della Sanità  nella Regione Campania che, prendendo atto della prossima definizione dell&#8217;atto di programmazione del fabbisogno, conferma il blocco delle autorizzazioni alle nuove installazioni, consentendo nelle more esclusivamente la messa in esercizio di strutture giÃ  autorizzate all&#8217;installazione nonchè l&#8217;aggiornamento e la sostituzione delle apparecchiature giÃ  regolarmente installate e messe in esercizio con le prescritte autorizzazioni.<br /> Inoltre, l&#8217;amministrazione richiama il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro n. 32/2012 con cui, giÃ  in passato, venne disposta la sospensione dei procedimenti di autorizzazione relativi alle richieste di autorizzazione all&#8217;installazione di apparecchiature per RMN per non oltre sei mesi dall&#8217;adozione del predetto atto di programmazione, ad accezione di quelle istanze giÃ  istruite per le quali, ai sensi dell&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 542/1994 (<em>&#8220;L&#8221;autorità sanitaria si pronuncia sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l&#8217;autorizzazione si intende concessa&#8221;</em>; cfr. comma 4), si fosse giÃ  formato il silenzio &#8211; assenso alla data di adozione del DCA, ribadendo altresì¬ la inidoneità  dello strumento programmatorio all&#8217;epoca adottato.<br /> Parte ricorrente affida il gravame ai motivi di diritto di seguito rubricati: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 542/1994, eccesso di potere, arbitrarietà , travisamento dei fatti, illogicità  manifesta, contraddittorietà , ingiustizia manifesta, violazione del principio di buona amministrazione, violazione del principio di correttezza e buona fede, violazione e falsa applicazione del DCA n. 32/2012 in combinato disposto con l&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 542/1994.<br /> In sintesi, assume l&#8217;illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa per l&#8217;assorbente considerazione che la Regione è rimasta inerte rispetto all&#8217;obbligo di programmazione e la sospensione a tempo indeterminato della programmazione sanitaria non potrebbe giustificare il gravato provvedimento di diniego, sicchè sussiste l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di istruire l&#8217;istanza del ricorrente e di provvedere sulla stessa.<br /> Inoltre, il diniego non potrebbe neppure legittimamente fondarsi sul DCA 32/2012 che, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti di autorizzazione delle richieste di installazione RMN, prevedeva un termine ben delimitato (6 mesi) per l&#8217;aggiornamento del fabbisogno regionale che risulta ampiamente elasso.<br /> Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati.<br /> Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni che si oppongono all&#8217;accoglimento del gravame.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2020 la causa è passata in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso è fondato.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 542/1994, l&#8217;autorizzazione alla installazione di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare richiede la previa verifica di compatibilità  con la programmazione sanitaria regionale ad opera dell&#8217;amministrazione.<br /> Tuttavia, come rilevato da condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3279/2018 &#8211; al quale può rinviarsi ai sensi dell&#8217;art. 88, comma 2, lett. d) del c.p.a. &#8211; la pur doverosa previa valutazione del fabbisogno a livello regionale, in base a complesse articolate procedure, non può, per i ritardi e le inefficienze delle competenti amministrazioni, risolversi in un blocco tendenzialmente illimitato e comunque non limitabile del rilascio delle semplici autorizzazioni, che non comportano a differenza degli accreditamenti alcun onere per la finanza pubblica.<br /> Pertanto, la pubblica amministrazione, anche a prescindere da una attività  programmatoria o pianificatoria che si è protratta per tempi lunghissimi e ben oltre ogni limite di ragionevolezza, dovrà  comunque effettuare una valutazione puntuale del fabbisogno, attinente al caso specifico, <em>&#8220;non potendosi condizionare negativamente l&#8217;attività  economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi&#8221;</em> (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3487/2015, n. 3807/2015, n. 2448/2017).<br /> Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in scrutinio va quindi rilevata l&#8217;illegittimità  della gravata azione amministrativa che, invero, ha posto a fondamento dell&#8217;atto di diniego la mancata rilevazione del fabbisogno sanitario, quindi un contegno inerte nell&#8217;adozione dello strumento di programmazione imputabile alla medesima amministrazione che ha rigettato l&#8217;istanza.<br /> L&#8217;impugnato rigetto non può neppure reggersi sul DCA n. 32/2012 (<em>&#8220;R.C. n. 23 del 14 dicembre 2011, art. 1, comma 237-vicies. Attività  finalizzate alla predisposizione di nuovo strumento di programmazione relativo alle apparecchiature di risonanza magnetica nucleare fissa total body, con intensità  di campo magnetico uguale o minore a 2 Tesla. Sospensione procedure di autorizzazione alla installazione&#8221;</em>). Difatti, tale decreto disponeva sì¬ la sospensione dei procedimenti di autorizzazione delle richieste di installazione RMN nelle more della definizione del nuovo atto di programmazione &#8211; ad eccezione delle istanze istruite dal competente settore e per le quali si era giÃ  formato il silenzio-assenso ex art. 5 del D.P.R. n. 542/1994 &#8211; ma per un periodo di tempo limitato (6 mesi dalla data di adozione del decreto); pertanto, risultando ampiamente decorso il predetto termine, non può dubitarsi in ordine alla attuale sussistenza di uno specifico obbligo di definizione del procedimento di autorizzazione in capo all&#8217;amministrazione regionale.<br /> Le considerazioni svolte conducono, in conclusione, all&#8217;accoglimento del gravame e al conseguente annullamento del provvedimento di diniego per difetto di istruttoria; quale effetto conformativo, va dichiarato l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di riprovvedere espressamente sull&#8217;istanza della struttura ricorrente valutandone la compatibilità  in concreto con il fabbisogno territoriale dell&#8217;A.S.L. di riferimento, previa adeguata, specifica e sollecita istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, sentenza citata n. 3279/2018).<br /> Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) da ripartire in parti uguali tra la Regione Campania e il Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Campania (€ 1.500,00 ciascuno).<br /> Compensa le spese di giudizio nei confronti dell&#8217;A.S.L. Napoli 2 Nord.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore<br /> Maurizio Santise, Primo Referendario</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2020-n-1184/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2020 n.1184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>va sospesa l&#8217;ordinanza emessa dal dirigente di un Comune, con la quale si ordina di provvedere all&#8217;immediata chiusura di un&#8217; autorimessa posta all&#8217;interno di una struttura immobiliare in assenza delle prescritte autorizzazioni, se i provvedimenti di chiusura si fondano sull’assenza del certificato antincendi e delle “necessarie autorizzazioni”, se il primo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa l&#8217;ordinanza emessa dal dirigente di un Comune, con la quale si ordina di provvedere all&#8217;immediata chiusura di un&#8217; autorimessa posta all&#8217;interno di una struttura immobiliare in assenza delle prescritte autorizzazioni, se i provvedimenti di chiusura si fondano sull’assenza del certificato antincendi e delle “necessarie autorizzazioni”, se il primo certificato è stato nelle more acquisito e nel contempo il procedimento di inefficacia della DIA risulta solo avviato e superato dal deposito della documentazione richiesta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01184/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00750/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 750 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Portici</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Manzo, con domicilio eletto presso il dott. Giancarlo Citterio, in Roma, via Castel del Rio, 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CMR Service S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Tremante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Viviana Callini in Roma, via Arenula, 21; <br />	<br />
<b>Sicam S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III n. 02379/2010, resa tra le parti, di accoglimento della richiesta di sospensione della efficacia della ordinanza n. 485 del 2010 con la quale è stata disposta la chiusura di un’autorimessa posta all’interno della struttura di un mercato coperto (m.c.p.).;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cmr Service Srl;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Visto il decreto presidenziale n. 518 del 2011;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Manzo e Diaco, su delega dell&#8217; avv. Tremante;	</p>
<p>Considerato che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, atteso che non risulta contestata la avvenuta acquisizione, nelle more del procedura, della certificazione antincendi e che il procedimento di inefficacia della DIA risulta solo avviato, con nota prot. n. 133 del 19.1.2011, e non concluso, sicché, allo stato, appare confermato quanto sostenuto nella ordinanza impugnata con riguardo alla circostanza che la nota del 13.11.2010, di improcedibilità di detta DIA, era superata dal deposito in data 25.11.2010 della documentazione richiesta;	</p>
<p>Considerato altresì che la condanna alle spese della presente fase cautelare segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 750/2011).<br />	<br />
Condanna il Comune di Portici al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, in favore della CMR Service s.r.l., liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento /00 ), oltre ad I.V.A. e C.P.A.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-12-3-2010-n-1184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-12-3-2010-n-1184/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1184</a></p>
<p>Pres. Pugliese &#8211; Est. Caminiti Movimento politico Alleanza di Centro per la Libertà ed altri (Avv.ti M. Cocco; E. De Feo; M. Molè; F.G. Scoca; F. Vetrò) c/ Ufficio centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma ed altri Elezioni – Liste – Ammissione – Presupposti &#8211; Sottoscrizioni – L. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-12-3-2010-n-1184/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-12-3-2010-n-1184/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese &#8211; Est. Caminiti<br /> Movimento politico Alleanza di Centro per la Libertà ed altri (Avv.ti M. Cocco; E. De Feo; M. Molè; F.G. Scoca; F. Vetrò) c/ Ufficio centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Roma ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Liste – Ammissione – Presupposti &#8211; Sottoscrizioni – L. n. 43/1995 – Applicabilità &#8211; Conseguenze – Numero minimo– Riduzione alla meta – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.1, co. 3 della L n. 43 del 1995 laddove prevede espressamente la riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni previsto per le liste regionali, in caso di scioglimento del consiglio regionale anticipato di oltre 120 giorni, trova applicazione sia con riferimento alle prime elezioni regionali successive alla sua entrata in vigore, sia in ogni altro caso di scioglimento anticipato di oltre 120 giorni. Pertanto tale norma va applicata anche alle elezioni regionali del Lazio  con la conseguenza che è sufficiente la raccolta di più di 1000 sottoscrizioni, anziché di 2000, per la presentazione delle liste.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15384_15384.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-12-3-2010-n-1184/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2006 n.1184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-1-2006-n-1184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-1-2006-n-1184/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2006 n.1184</a></p>
<p>Pres. Losavio – Rel. Salvago P.M. Martone Antonia Oddo in qualità di erede di Alberto Bosco ed altri (avv. Gamberini) c. Ministero della Giustizia (avv. Stato) tragedia di Ustica: la Cassazione riforma la decisione che aveva escluso l&#8217;irragionevole durata del processo ex l. 89/2001 1.- Processo – Irragionevole durata –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Losavio – Rel. Salvago P.M. Martone<br /> Antonia Oddo in qualità di erede di Alberto Bosco ed altri (avv. Gamberini) c. Ministero della Giustizia (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">tragedia di Ustica: la Cassazione riforma la decisione che aveva escluso l&#8217;irragionevole durata del processo ex l. 89/2001</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.- Processo – Irragionevole durata – Equo indennizzo – Proposizione della domanda – Termine ex art. 4 l. 89/2001 – Natura – Termine di decadenza.</p>
<p>2. &#8211; Processo – Irragionevole durata – Equo indennizzo – Proposizione della domanda – Decisione definitiva ex art. 4 l. 89/2001 – Natura – Qualsiasi provvedimento dopo il quale il processo o la specifica fase di processo debbano ritenersi conclusi e inimpugnabili.</p>
<p>3. Processo – Irragionevole durata – Equo indennizzo – Oggetto del processo ex art. 2 l. 89/2001 – Tempo impiegato dall’Apparato Giudiziario – Metodo.</p>
<p>4. Processo – Irragionevole durata – Equo indennizzo – Complessità del caso ex art. 2 l. 89/2001 – Tempo impiegato dall’Apparato Giudiziario – Esimente – Non ricorre.</p>
<p>5. Processo – Irragionevole durata – Equo indennizzo – Comportamento di “altra autorità” ex art. 2 l. 89/2001 – Soggetti diversi dai membri dell’Apparato giudiziario – Necessità – Autorità legislativa o amministrativa – Possibilità.</p>
<p>6. Processo – Irragionevole durata – Equo indennizzo – Comportamento dell’Apparato Giudiziario o di altra autorità – Elemento soggettivo – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di proposizione della domanda di equo indennizzo per per irragionevole durata ha natura di termine di decadenza.</p>
<p>2. Per decisione definitiva ai sensi dell’art. 4 l. 89/2001 deve ritenersi qualsiasi provvedimento dopo il quale il processo o la specifica fase di processo debbano ritenersi conclusi e per il quale siano inutilmente decorsi i termini stabiliti dal legislatore per l’impugnazione.</p>
<p>3. Oggetto dell’accertamento ai sensi dell’art. 2 l. 89/2001 è il tempo impiegato dall’Apparato giudiziario che va valutato  considerando l’intero arco temporale del processo per operare una selezione tra i segementi temporali attribuibili alle parti e quelli attribuibili all’operato dell’apparato, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento.</p>
<p>4. La complessità del caso non giustifica che si prescinda radicalmente dal dato temporale in sede di valutazione della ragionevole durata del processo.</p>
<p>5. – L’”altra autorità” contemplata dalla l. 89/2001 può anche essere costituita da autorità legislativa o amministrativa e comunque necessariamente da soggetti diversi dai membri dell’Apparato Giudiziario.</p>
<p>6. – L’equo indennizzo per irragionevole durata del processo spetta in dipendenza di ogni prolungamento del processo provocato dalle scelte organizzative nonché dalle conseguenti obbiettiva disfunzioni e inefficienze del sistema burocratico, restando irrilevanti l’eventuale dolo o colpa dei soggetti chiamati a concorrervi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2004 n.1184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-16-3-2004-n-1184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-16-3-2004-n-1184/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 16/3/2004 n.1184</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; stipendi &#8211; corresponsione TFR, premio fedeltà, nonche’ fondo speciale dipendenti doganali &#8211; diritto a percepire interessi legali e rivalutazione monetaria – sentenza di condanna dell’Amministrazione &#8211; sospensiva di sentenza – pregiudizio grave ed irreparabile – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto Condanna al pagamento di interessi su</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; stipendi &#8211; corresponsione TFR, premio fedeltà, nonche’ fondo speciale dipendenti doganali &#8211; diritto a percepire interessi legali e rivalutazione monetaria – sentenza  di condanna dell’Amministrazione &#8211;  sospensiva di sentenza – pregiudizio grave ed irreparabile – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Condanna al pagamento di interessi su fondo pensione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p>Registro Ordinanza: 1184/2004<br />
Registro Generale:11150/2003<br />
<center> <b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></center></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente<br />
<center> <b>ORDINANZA</b></center></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>CONSAP &#8211; CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI – SPA </b> rappresentato e difeso da: Avv. CARLO NICOLO&#8217; con domicilio eletto in Roma VIA FERDINANDO DI SAVOIA, 3 presso CARLO NICOLO&#8217;<br />
<center> contro </center></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE &#8211; GIA&#8217; MIN. FINANZE</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DELLA TOSCANA non costituitosi; <br />
<b>PACCIANI GINO BARTALESI REMO GENNAI PIERO GHELARDINI ALEANDRO INNOCENTI LUCIANO LO PRESTI ALESSANDRO LUNGHI MASSIMO TACCONI MARCELLO</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti ARMANDO LUPO, MARINA LUPO e WALTER LITTERA con domicilio eletto in Roma VIA PLINIO, 25 presso WALTER LITTERA<br />
e nei confronti di<br />
<b>ASSICURAZIONI GENERALI SPA e INA VITA SPA</b> rappresentato e difeso da: Avv. CARLO NICOLO&#8217; con domicilio eletto in Roma VIA FERDINANDO DI SAVOIA, 3 presso CARLO NICOLO&#8217;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
della sentenza con istanza di sospensione del TAR TOSCANA FIRENZE: Sezione I 2809/2003, resa tra le parti, concernente DIRITTO A PERCEPIRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU TFR E PREMIO FEDELTA&#8217; ;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ASSICURAZIONI GENERALI SPA INA VITA SPA BARTALESI REMO GENNAI PIERO GHELARDINI ALEANDRO INNOCENTI LUCIANO LO PRESTI ALESSANDRO LUNGHI MASSIMO PACCIANI GINO TACCONI MARCELLO MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE &#8211; GIA&#8217; MIN. FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti C. Nicolò e l’Avv. dello Stato Greco<br />
Considerato che non appare sussistere il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile;<br />
Considerato altresì, che i motivi di appello non appaiono, prima, facie, fondati<br />
<center> <b>P.Q.M. </b></center><br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 11150/2003).<br />
Condanna al pagamento delle spese di tale fase cautelare liquidandole in euro 1.500.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Roma, 16 Marzo 2004</p>
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