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	<title>1180 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1180 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</a></p>
<p>Non va sospeso il rigetto della domanda di rilascio autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ex l.r. Lazio 21/06 se non si e&#8217; formato un silenzio assenso sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione su tutta la superficie del locale; inoltre la ricorrente è titolare di un’autorizzazione alla somministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il rigetto della domanda di rilascio autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ex l.r. Lazio 21/06 se non si e&#8217; formato un silenzio assenso sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione su tutta la superficie del locale; inoltre la ricorrente è titolare di un’autorizzazione alla somministrazione congiunta ad altra attività prevalente nel locale insistente in zona in cui vige il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni, imposto con la deliberazione n. 35/2010 adottata successivamente alla presentazione dell’istanza della ricorrente ma prima del decorso del termine per provvedere; in appello la sospensiva e&#8217; stata accolta ai fini della fissazione in via prioritaria dell’udienza di discussione del ricorso in primo grado. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01180/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01035/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Dmm di Di Massimo Marco &#038; C. S.n.c., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Sabotino, 2/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 05248/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Francesca Quadri e udito per l’appellante l’ avvocato Vulpetti;	</p>
<p>Considerato che l’interesse del ricorrente , avuto riguardo alla necessità di approfondimenti propri della fase di merito, può essere adeguatamente tutelato attraverso la fissazione in via prioritaria dell’udienza di discussione del ricorso in primo grado;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1035/2011) ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a></p>
<p>Pres. De Leoni &#8211; Est. Ferrari Sky Italia s.r.l. (Avv. ti G. F. Ferrari; O. Grandinetti) c/ AGCOM (Avv. Stato) va&#160; sospesa l&#8217;efficacia della delibera dell&#8217;AGCOM che estende ai programmi di informazione la disciplina sulla par condicio in campagna elettorale. Infatti, l&#8217;art. 2, L. n. 28 del 2000 riguarda la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leoni &#8211; Est. Ferrari<br /> Sky Italia s.r.l. (Avv. ti G. F. Ferrari; O. Grandinetti) c/ AGCOM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>va&nbsp; sospesa l&#8217;efficacia della delibera dell&#8217;AGCOM che estende ai programmi di informazione la disciplina sulla par condicio in campagna elettorale. Infatti, l&#8217;art. 2, L. n. 28 del 2000 riguarda la &ldquo;comunicazione politica radiotelevisiva&rdquo; e non i &ldquo;programmi di informazione&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Campagna elettorale – Programmi di informazione – Disciplina sulla par condicio – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va  sospesa l’efficacia della delibera dell’AGCOM che estende ai programmi di informazione la disciplina sulla <i>par condicio </i>in campagna elettorale. Infatti, l’ art. 2, L. n. 28 del 2000 riguarda la “comunicazione politica radiotelevisiva” e non i “programmi di informazione”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2010, proposto dalla</p>
<p><b>Sky Italia Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Ottavio Grandinetti, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Autorita&#8217; per le Garanzie nelle Comunicazioni<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Popolo della Liberta&#8217;<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:	</p>
<p><b>Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Roma, via Vittorio Emanuele II, 173; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>in parte della delibera n.25/10/csp/2010: disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita&#8217; di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali (par condicio) &#8211; risarcimento danni &#8211; 23/bis.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per le Garanzie nelle Comunicazioni;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, a conclusione di una prima delibazione propria della fase cautelare, risultano non sprovviste di fumus boni juris le censure dedotte avverso le delibere impugnate;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, non sprovvista di fumus boni juris la censura dedotta avverso la predetta delibera nella parte in cui, in violazione dell’art. 2 L. 22 febbraio 2000 n. 28 e del distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi fra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva”, con conseguente illegittimità dell’applicazione ai primi della disciplina dettata per la seconda;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende in parte qua le delibere impugnate. Fissa l’udienza di merito alla data del 6 maggio 2010.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/03/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1180</a></p>
<p>Pres.Bianchi – Est. Goso Prucca (avv.ti Bracco, Pedace) c. Sindaco del Comune di Montaldo di Mondovì (avv. Martinetti) sull&#8217;infondatezza nel merito della domanda di risarcimento del danno in mancanza di impugnazione del provvedimento amministrativo 1. – Giustizia amministrativa – Translatio iudicii – Mezzo per aggirare termini decadenziali – Inapplicabilità. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Bianchi – Est. Goso<br /> Prucca (avv.ti Bracco, Pedace) c. Sindaco del Comune di Montaldo di Mondovì (avv. Martinetti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;infondatezza nel merito della domanda di risarcimento del danno in mancanza di impugnazione del provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Translatio iudicii – Mezzo per aggirare termini decadenziali – Inapplicabilità.	</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Mancata impugnazione provvedimento – Ammissibilità – Infondatezza nel merito.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Gli effetti della translatio iudicii della domanda proposta davanti al giudice sfornito di giurisdizione non operano nei casi in cui vengano a costituire un mezzo per aggirare i termini decadenziali di impugnazione degli atti amministrativi.	</p>
<p>2. – La domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo tardivamente impugnato non è inammissibile ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell’atto impedisce di considerare ingiusto il danno o illecita la condotta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14274_TAR_14274.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-3-2009-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-3-2009-n-1180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-3-2009-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1180</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. De Michele Enterprise Digital Architects (Avv. F. Cardarelli) c/ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Avv. dello Stato), Intersistemi Italia s.p.a. (Avv. D. Ilaria) sulla risarcibilità del c.d. danno curriculare Responsabilità e risarcimento &#8211; Risarcimento danno &#8211; Danno c.d. curriculare &#8211; Risarcibilità &#8211; Sussiste &#8211; Quantificazione Il risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-3-2009-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-3-2009-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo, Est. De Michele<br /> Enterprise Digital Architects (Avv. F. Cardarelli) c/ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Avv. dello Stato), Intersistemi Italia s.p.a. (Avv. D. Ilaria)</span></p>
<hr />
<p>sulla risarcibilità del c.d. danno curriculare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento &#8211; Risarcimento danno &#8211;  Danno c.d. curriculare &#8211; Risarcibilità &#8211; Sussiste &#8211; Quantificazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione di una gara d’appalto copre, in linea di principio, anche il c.d. danno curriculare, ovvero la deminutio di peso imprenditoriale della società per omessa acquisizione dell’appalto che la stessa avrebbe avuto titolo a conseguire. Tale deminutio può essere rapportata ad un inferiore radicamento nel mercato, anche come possibile concausa di crisi economica e imprenditoriale, in termini di difficile determinazione, ma in linea di massima rapportabili a valori percentuali compresi fra l’1% e il 5% dell’importo globale del servizio da aggiudicare. (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. VI, Sentenza 9 giugno 2008 n. 2751.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1086/06, proposto da</p>
<p><b>ENTERPRISE DIGITAL ARCHITETECTS s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. F. Cardarelli ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, vicolo Orbitelli, 31;       	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>L’ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC)</B>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<b>INTERSISTEMI ITALIA s.p.a.</b>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata presso il dott. Gian Marco Grez, Lungotevere Flaminio, 46, Pal. IV, sc. B;   	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 12065/05 del 23.11.2005;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate; <br />	<br />
Visto l’appello incidentale proposto da Intersistemi s.p.a.;   <br />	<br />
Visto l’atto di riassunzione del giudizio della curatela fallimentare della Enterprise Digital Architects s.p.a.;      <br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009 relatore il Consigliere Gabriella De Michele;        <br />	<br />
Uditi l’avv. Cardarelli, l’avv. dello Stato Guizzi e l’avv. Iaria;  <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO  </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto di appello, notificato il 27.1.2006 e depositato in data 8.2.2006, la società Enterprise Digital Architetects s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, n. 12065/05 del 23.11.2005 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla medesima società avverso l’aggiudicazione alla Intersistemi Italia s.p.a. del servizio di Fleet management – lotto B (Fornitura dei servizi di conduzione dei sistemi, call center ed help desk), di cui al bando inviato alla GUCE il 12.3.2004 e pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27.3.2004, nonché per il risarcimento dei danni subiti, in forma specifica o per equivalente, a norma dell’art. 35 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80.<br />	<br />
Nel corso del giudizio, la citata società Enterprise Digital Architetects s.p.a. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario, sezione fallimentare, del 22.10.2007 ed il giudizio stesso era, conseguentemente, interrotto ex lege (art. 24 L. n. 1034/1971) a seguito di comunicazione notificata a mezzo del servizio postale il 12.4.2008, con successiva riassunzione del giudizio stesso con atto notificato il 9.7.2008 e depositato il 15.7.2008.<br />	<br />
Nella sentenza appellata si ritenevano infondate tutte le argomentazioni difensive della suddetta società – collocatasi al secondo posto in graduatoria nella gara di cui trattasi, con punti 86,100 – in relazione all’omessa assegnazione alla medesima del punteggio, previsto nel capitolato di gara in corrispondenza del titolo di studio del personale addetto, nonché alla mancata decurtazione di punteggio alla società controinteressata per inadeguatezza dell’offerta e all’assenza di documentazione essenziale, a corredo dell’offerta della controinteressata stessa (che avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla gara).<br />	<br />
In sede di appello, le stesse argomentazioni venivano nuovamente rappresentate, con puntuale confutazione delle conclusioni emerse in primo grado di giudizio, nei termini di seguito sintetizzati: <br />	<br />
1)	illegittima applicazione dei criteri valutativi espressi dalla Commissione di gara, criteri che avrebbero implicato l’automatica assegnazione di un determinato punteggio per i titoli di studio del personale addetto: erano stati infatti previsti, in particolare, specifici punteggi per lauree e lauree brevi di indirizzo tecnico-scientifico, senza ulteriori distinzioni sia nel bando che nei criteri fissati dalla commissione; nella successiva fase di valutazione dei titoli, invece, sarebbe stato introdotto il non previsto criterio della più alta valutazione solo per titoli di laurea ad indirizzo  elettronico/informatico (con una decurtazione per gli altri titoli scientifici, in assenza della quale l’appellante avrebbe ottenuto il massimo punteggio); incongruamente, pertanto, nella sentenza appellata si valuterebbe un presunto intendimento – non introdotto nei disciplinari di gara –  della stazione appaltante;<br />
2)	omessa sottrazione di 3 punti alla controinteressata per valori offerti in misura inferiore alla soglia minima fissata dal capitolato tecnico, come previsto dal criterio A.3.1.6 “Proposta di accordi di servizio”; l’accordo di servizio presentato dall’aggiudicataria Intersistemi, infatti, prevedeva diverse voci peggiorative dei valori di soglia richiesti in capitolato (con riferimento alla tempestività di ripristino per server ridondanti, al ritardo sui tempi preventivati nella fase di diagnosi ed alla capacità risolutiva degli interventi); con la predetta, doverosa decurtazione di punteggio Intersistemi si sarebbe classificata quarta in graduatoria ed infondate, al riguardo, sarebbero le considerazioni secondo cui l’inadeguatezza dell’offerta avrebbe dovuto determinarsi non per singole voci, ma in rapporto al contenuto complessivo dell’offerta stessa: una situazione, quest’ultima, da ritenere piuttosto causa di esclusione dalla gara;<br />
3)	omessa estromissione di Intersistemi per mancanza della documentazione di gara timbrata e siglata (bando, disciplinare, capitolato, bozza di contratto), all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa dell’impresa aggiudicataria (mentre secondo controparte – le cui tesi sono state accolte in primo grado di giudizio – sarebbe stata sufficiente la dichiarazione di aderire in toto alle condizioni della gara, essendo solo tale dichiarazione imposta a pena di esclusione).<br />
Le parti appellate, costituitesi in giudizio, resistevano formalmente all’accoglimento dell’appello, sottolineando le argomentazioni già recepite, nei termini sopra sintetizzati, nella citata sentenza n. 12065/05.<br />	<br />
La controinteressata Intersistemi s.p.a., inoltre, notificava i seguenti motivi di appello incidentale, a cui puntualmente si contrapponevano le controdeduzioni della società appellante:<br />	<br />
1)	mancanza nell’offerta del previsto numero verde nazionale (circostanza contraddetta dall’appellante, essendo l’offerta in questione comprensiva di tutti i servizi previsti nel capitolato, con costo di attivazione del numero verde incluso nel prezzo totale richiesto);<br />
2)	mancata copertura dell’intera fascia oraria per la quale era richiesto il servizio (circostanza contraddetta in fatto dalla medesima appellante, con testuale riferimento al paragrafo 3.1.7. dell’offerta tecnica);<br />
3)	mancata previsione di adeguati programmi (tools) per la gestione delle postazioni di lavoro (PDL) e delle reti (LAN), con riferimento alla scelta –ritenuta contestabile anche per motivi di sicurezza – di una forma di assistenza prestata “on line”, anziché con la presenza o l’invio di un tecnico (questione rimessa, secondo controparte, al giudizio discrezionale della Commissione aggiudicatrice, che non aveva mosso obiezioni sul punto).<br />
In base alle argomentazioni in precedenza indicate ed alle ulteriori difese, rappresentate nelle memorie conclusive delle parti, nell’udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne una procedura di gara, indetta dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), per l’affidamento del servizio di fleet management, con bando inviato alla GUCE il 12marzo 2004 e pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27.3.2004. Detto servizio risultava suddiviso in tre lotti (A, B e C) e per il lotto B, avente ad oggetto i servizi di conduzione dei sistemi, call center ed help desk, presentavano offerta – risultando, rispettivamente, prima e seconda classificata – le società Intersistemi s.p.a. ed Enterprise Digital Architects (EDA) s.p.a.<br />	<br />
Quest’ultima, tuttavia, impugnava l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara, rilevando come l’esiguo distacco del proprio punteggio da quello dell’aggiudicataria (punti 0,463) dovesse, in realtà, essere ribaltato, con attribuzione di un ulteriore punto all’offerta tecnica dalla medesima presentata e sottrazione di tre punti a quella della controinteressata, la cui partecipazione avrebbe anzi dovuto essere del tutto esclusa, per omessa presentazione di documenti fondamentali (bando, disciplinare, capitolato di gara, bozza di contratto), da porre, timbrati e siglati, all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa.<br />	<br />
Quanto all’argomentazione difensiva da ultimo indicata (che sembra opportuno esaminare anticipatamente, per ragioni di priorità logica), il Collegio non condivide la tesi, secondo cui l’adempimento in questione sarebbe stato  surrogato dalla dichiarazione resa dalle imprese concorrenti –  a pena di esclusione – di accettare integralmente le condizioni e le prescrizioni negoziali, contenute nel disciplinare e negli altri atti di gara. Lungi infatti dall’essere – come si afferma nella sentenza appellata – “meramente ridondante”, l’allegazione documentale di cui trattasi appare razionalmente indirizzata ad una assunzione di impegno più puntuale e concreta, basata sulla documentata conoscenza e sull’integrale accettazione delle norme negoziali dell’appalto, la cui complessità mal si prestava ad un impegno di adesione del tutto generico, benché formale, in vista del vincolo contrattuale da assumere dopo l’espletamento della gara. Non può tuttavia escludersi che la carenza documentale in questione fosse tra quelle, che consentono la successiva regolarizzazione, in assenza di una esplicita previsione di esclusione, rapportata alla carenza documentale di cui trattasi, ed  in attuazione del principio di strumentalità delle forme (di cui sono attuale espressione gli articoli 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90, nel testo introdotto dalla legge n. 15/2005, ma che era già in precedenza oggetto di giurisprudenza consolidata); in base a tale principio l’invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta, solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito: una circostanza, quella appena indicata, almeno in astratto non rilevabile nel caso di specie  (cfr. fra le tante, per il principio; Cons. St., sez. V, 28.1.2005, n. 187, 5.7.2005, n. 3716 e 23.3.2004, n. 1542;<br />	<br />
Anche a prescindere, comunque, dall’avvenuta regolarizzazione, o meno, della procedura di cui trattasi, il Collegio ritiene fondati ed assorbenti i due primi ordini di censure, rappresentati nell’atto di appello.<br />	<br />
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’omessa attribuzione del punteggio pieno, riconducibile alla disponibilità di personale laureato in discipline tecniche, il Collegio condivide le prospettazioni difensive dell’appellante, circa l’inammissibilità di modifiche o integrazioni – ad opera della Commissione aggiudicatrice, in sede di esame delle offerte – dei criteri fissati dal bando e dal capitolato di gara.<br />	<br />
E’ regola inderogabile infatti, a tutela della par condicio dei concorrenti, quella della immodificabilità dei criteri, anche discrezionali, fissati nel bando o ad opera della Commissione aggiudicatrice, dopo l’apertura delle offerte. Lo stesso Ente appellato, in una propria memoria difensiva, sottolineava come detta Commissione “al fine di realizzare pienamente i principi di imparzialità e trasparenza, sanciti dalla normativa vigente “ si fosse “vincolata all’applicazione di criteri oggettivi, evitando valutazioni discrezionali di merito”; con riferimento, pertanto, alla “qualificazione ed esperienza del personale assegnato ai servizi” era stata predisposta – come risultante dal verbale n. 4 del 16.7.2004 delle operazioni di gara, punto A.2.1.1 – una dettagliata griglia di punteggi, riferiti al titolo di studio posseduto dal personale stesso, nei termini di seguito riportati:<br />	<br />
&#8211;	per ogni laurea ad indirizzo scientifico: punti 0,8;<br />
&#8211;	per ogni laurea breve ad indirizzo tecnico: punti 0,6;<br />
&#8211;	per ogni diploma tecnico: punti 0,4;<br />
&#8211;	per ogni laurea non tecnica: punti 0,2;<br />
&#8211;	per ogni diploma non tecnico: punti 01.<br />
A fronte di tale dettagliata enunciazione, tuttavia, l’appellante ha visto assegnare punti 0,2 (anziché 0,6) ad un proprio dipendente in possesso di laurea breve in ingegneria chimica e punti 0,2 (anziché 0,8) ad altro dipendente in possesso di laurea in ingegneria, con decurtazione complessiva di 1 punto rispetto alla sommatoria ritenuta corretta (in misura, peraltro, di per sè sufficiente per l’aggiudicazione, tenuto conto della differenza di punteggio, già sopra indicata, fra prima e seconda classificata, nella graduatoria redatta dalla Commissione aggiudicatrice). I dati sopra indicati non sono contraddetti dalle parti appellate, che ritengono però giustificato l’operato della Commissione stessa, che avrebbe ritenuto attribuibile il massimo punteggio, per ciascuna categoria di titoli di studio, solo quando l’indirizzo tecnico fosse di natura elettronica o informatica, poichè direttamente attinente al servizio da appaltare. Come illustrato dalla difesa dell’Enac, in particolare, l’uso di aggettivi come “tecnico” o “scientifico”, sarebbe stato da intendere come “attinente alla scienza dell’informatica”, tenuto conto, appunto, della specializzazione richiesta per il personale addetto.<br />	<br />
Il Collegio non condivide tale prospettazione.<br />	<br />
Fermo restando, infatti, che i criteri posti in via di autolimitazione costituiscono parametri di legittimità, sotto il profilo funzionale, dell’operato dell’Amministrazione (cfr., per il principio, comunque pacifico, Cons. St., sez. VI, 5.8.1999, n. 1018; Cons. St., sez. V, 25.2.2002, n. 1091; Cons. St., sez. IV, 25.5.2005, n. 2713), appare evidente che detti parametri – tanto più ove fissati, come nel caso di specie, a garanzia di imparzialità nella valutazione dei requisiti di imprese concorrenti –  non erano più suscettibili di modifica, una volta note le offerte di queste ultime. Se dunque, in sede di predisposizione dei criteri in questione, la scelta di privilegiare i titoli di studio, a specifico indirizzo elettronico o informatico, non avrebbe potuto essere in alcun modo censurabile, la successiva decisione di introdurre tale ulteriore criterio selettivo, non previamente fissato, per la valutazione delle offerte appare viceversa arbitraria, conducendo alla sostanziale disapplicazione dei vincoli autoimposti al giudizio, con inevitabile lesione della par condicio dei concorrenti. Non può infatti considerarsi applicativa della griglia di valutazione, sopra riportata, l’assegnazione ad un laureato in ingegneria del punteggio (0,2), previsto per i possessori di laurea non tecnica e l’ulteriore identica valutazione di una laurea breve in ingegneria chimica, essendo tali punteggi non congruenti fra loro, oltre che in rapporto ai criteri generali, secondo dati di comune esperienza – apprezzabili dal giudice, ex art. 115 c.p.c –  in materia di titoli di studio ad indirizzo tecnico/scientifico.<br />	<br />
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, inoltre, anche la preferenza accordata a lauree con indirizzo tecnico,  pur senza specifico indirizzo elettronico o informatico, appariva non illogica né incongrua, potendo essere indice dell’opinione che, per il lavoro da svolgere, fosse sufficiente un orientamento di studi di tipo scientifico, senza necessità di particolari specializzazioni nel campo informatico.<br />	<br />
L’accoglimento delle prospettazioni difensive della parte appellante, sotto il profilo appena illustrato, implicherebbe già di per sé un diverso esito della gara, a favore della medesima parte;<br />	<br />
tale esito, tuttavia, risulta ancora più marcato con riferimento al secondo motivo di gravame, che il Collegio ritiene parimenti fondato.<br />	<br />
Ancora in via di autolimitazione vincolistica, infatti, nel già citato verbale n. 4 del 16.7.2004 la Commissione aggiudicatrice aveva stabilito che – con riferimento alla valutazione del servizio “supporto alla conduzione tecnica dei sistemi e delle reti”, con specifico riguardo alla “copertura dei requisiti espressi nel capitolato tecnico” – l’assenza o l’inadeguatezza di alcune voci, nella proposta di accordo di servizio, comportasse la sottrazione di tre punti dagli otto complessivi, previsti per detta copertura (cfr. criteri A.3.1 e A.3.1.6 della scheda di valutazione). <br />	<br />
A tale riguardo correttamente, ad avviso del Collegio, l’appellante censura l’omessa applicazione del criterio sopra indicato per l’accordo di servizio proposto dall’aggiudicataria Intersistemi, con riferimento ai “tempi attesi”, di cui paragrafo 5.1 del capitolato tecnico e specificamente ai “valori di soglia”, da intendere quali requisiti minimi dell’offerta richiesta dalla stazione appaltante. I valori di soglia, espressi in ore lavorative, riguardavano per quanto qui interessa i tempi di ripristino e la soluzione di problemi della rete informatica, con puntuale indicazione di tempi medi di intervento, percentualmente riferiti alle diverse tipologie degli interventi in questione.  Il rispetto di tali tempi e la percentuale di interventi risolutivi, evidentemente, dovevano intendersi come satisfattivi dei requisiti richiesti dal capitolato; un miglioramento dell’offerta su singoli elementi del servizio non poteva non risultare, invece, presupposto per l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nella misura prevista (punto A.3.2 verbale n. 4 cit.); allo stesso modo, tuttavia, l’indicazione di tempi più lunghi e l’ inferiore percentuale indicata di interventi risolutivi avrebbero dovuto essere considerati fattori di inadeguatezza, con le conseguenze sopra indicate. Nella situazione in esame, l’aggiudicataria Intersistemi risulta avere presentato un’offerta che si discostava appunto, in termini peggiorativi, dai requisiti previsti in capitolato, di modo che non appare giustificata l’omessa decurtazione di punteggio.<br />	<br />
Non convincenti, a tale riguardo, appaiono le difese delle parti appellate, secondo le quali non sarebbe stata ravvisato l’opportunità di penalizzare – “atteso l’elevato standard previsto dai livelli…di servizio, descritti indicativamente nel capitolato…. – eventuali scostamenti in diminuzione”; in tale ottica, la proposta di accordo di servizio sarebbe stata valutata “nel suo complesso”, con conferma dei 3 punti al riguardo previsti in caso di “complessiva adeguatezza” e – correlativamente – azzeramento di tale punteggio in caso di “complessiva assenza o inadeguatezza”, con esclusione di tale ultima fattispecie per “manchevolezze del tutto marginali”, come quelle che si rileverebbero nel caso di specie, sulla base di una valutazione “complessiva e discrezionale dell’offerta di Intersistemi”. La Commissione aggiudicatrice, pertanto, avrebbe legittimamente tolto tre punti solo alle società “che avessero trascurato nella propria offerta l’accordo di servizio, o avessero taciuto parti di esso (ad esempio le penali correlate)”. Ad avviso del Collegio, la logica delle argomentazioni appena sintetizzate non emerge tuttavia – come sarebbe necessario – dalla fase di predisposizione dei criteri, o quanto meno da una motivata applicazione dei medesimi in senso così fortemente riduttivo, da escludere la prevista decurtazione di punteggio per livelli di offerta non conformi, in senso peggiorativo, agli standards di servizio previsti per quattro punti su sei di una voce non certo secondaria del capitolato tecnico, quale deve intendersi quella riferita al “servizio di supporto alla conduzione tecnica dei sistemi” (par. 5.1.1 del capitolato stesso). Non comprensibili, in particolare, appaiono le ragioni per cui sarebbe stata considerata rilevante, ai fini di cui trattasi, la mancata previsione di penali, ma non anche un abbassamento degli standards qualitativi richiesti nel capitolato.<br />	<br />
Anche sotto tale profilo, pertanto, il Collegio ritiene che l’appello debba trovare accoglimento.<br />	<br />
A non diverse conclusioni conduce l’esame dell’appello incidentale, proposto dalla controinteressata Intersistemi s.p.a.. Quest’ultima, infatti, censura la mancanza di esplicita previsione di un numero verde, la mancata copertura dell’intera fascia oraria per la quale era richiesto il servizio ed una inidonea modalità di effettuazione del servizio stesso (assistenza prestata solo previo collegamento via rete, più difficoltoso e rischioso, anche per l’esposizione di dati sensibili al rischio concreto di interferenze e controlli esterni): a tali contestazioni, tuttavia, ha replicato l’appellante principale, in base a considerazioni che il Collegio ritiene condivisibili.<br />	<br />
Quanto al numero verde, in primo luogo, appare ragionevole che EDA s.p.a. si sia “limitata a descrivere gli elementi qualificanti e distintivi” della propria proposta, “rimandando, per tutto quanto non espressamente evidenziato, all’accettazione integrale della documentazione di gara”; significativamente infatti, nell’offerta della medesima società, veniva assicurata “piena copertura dei requisiti espressi nel capitolato”, con l’ulteriore seguente precisazione: “oltre a quanto espressamente richiesto….EDA propone….”.; in sede poi di giustificazioni, rese in data 22.12.2004 ex art. 25 D.Lgs. n. 157/1995, la medesima società forniva su richiesta dell’Amministrazione il costo di attivazione del servizio in questione.<br />	<br />
Con riferimento alla fascia oraria del servizio, inoltre, le affermazioni dell’appellante incidentale appaiono smentite dall’allegato n. 1 dell’offerta tecnica di EDA s.p.a., nella quale “l’indicazione della finestra temporale di erogazione dei servizi di secondo livello (tra cui il servizio on site presso la DG ENAC e fornitura IMAC)…va dalle 8.30 alle 20, conformemente a quanto richiesto dal capitolato”: in assenza di puntuali controdeduzioni sul punto, pertanto, la contestazione al riguardo prospettata non appare condivisibile.<br />	<br />
Quanto al terzo ed ultimo motivo, infine, le controdeduzioni di EDA s.p.a. appaiono fondate, nella parte in cui rinviano all’attendibile apprezzamento della stazione appaltante, per l’accettazione senza rilievi delle modalità installative di due “tools”, uno per la gestione remota (PDL) ed uno per il monitoraggio delle reti LAN, che facevano capo al centro servizi EDA e non alla sede centrale ENAC, non essendovi al riguardo contrastanti prescrizioni del capitolato ed implicando la soluzione proposta anche “ulteriori servizi…descritti nell’offerta tecnica”.<br />	<br />
In base alle considerazioni svolte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello incidentale debba essere respinto, mentre conseguono all’annullamento dell’appello principale la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Effetto di tale accoglimento, tuttavia, non può essere che il risarcimento del danno, essendo intervenuto nelle more del giudizio il fallimento della società appellante, cui è subentrata la curatela fallimentare.<br />	<br />
Ai fini risarcitori, deve quindi essere considerato che l’originaria ricorrente, seconda classificata nella gara di cui trattasi, sarebbe risultata aggiudicataria in caso di corretta applicazione delle regole e dei criteri, che disciplinavano la gara stessa anche in via di autodeterminazione vincolistica dell’Amministrazione. In tale situazione, da una parte appare ravvisabile il profilo di colpa dell’Amministrazione stessa, riconducibile a regole e principi che – nei termini in precedenza chiariti – appaiono oggetto di disposizioni normative e principi giurisprudenziali di univoca interpretazione; d’altra parte, poi, il “lucro cessante” può essere direttamente rapportato all’utile che l’impresa avrebbe conseguito, a seguito dell’aggiudicazione illegittimamente negata. Tale utile, che la prevalente giurisprudenza mutua dall’art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2248,all. F (riprodotto dall’art. 122 del regolamento, emanato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e dall’art. 37 septies, comma 1, lettera c, della legge 11.2.1994, n. 109), nella misura del 10% dell’importo dell’appalto, va nella fattispecie ridotto all’8,43%, quantificato dalla stessa EDA s.p.a. in data 22.12.2008, in sede di giustificazione del ribasso praticato ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/1995, per un importo complessivo finale pari a €. 92.736,89.<br />	<br />
Detta somma deve considerarsi compensativa, ad avviso del Collegio, anche del “danno emergente”, identificato nel costo affrontato dalla medesima EDA s.p.a. per la presentazione dell’offerta (€. 7.405,65); non risultando, infatti, che tale costo fosse rimborsabile alla società in questione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, deve ritenersi che la predetta somma costituisse un investimento ma anche un rischio dell’impresa, funzionale alla previsione di guadagno già sopra quantificata e ritenuta liquidabile. Non va dimenticato, a tale riguardo, che il risarcimento del danno per illegittima aggiudicazione – in materia di pubblici appalti di lavori e servizi – è riferito sostanzialmente a quella che si definisce “perdita di chance”, ovvero al guadagno che l’impresa avrebbe potuto ottenere, in base ad una ragionevole valutazione di probabilità  e alle regole del mercato (cfr. fra le tante, per il principio, Cass. civ, sez. I, 25.10.2007, n. 22370; Cons. St., sez. V, 12.2.2007, n. 593 e  6.2.2007, n. 478).<br />	<br />
Appare poi ragionevole che, in tale ottica, sia compensato anche il cosiddetto “danno curriculare”, ovvero la “deminutio” di peso imprenditoriale della società per omessa acquisizione dell’appalto che la medesima avrebbe avuto titolo a conseguire; tale “deminutio” può essere rapportata ad un inferiore radicamento nel mercato, anche come possibile concausa di crisi economica o imprenditoriale, in termini di difficile determinazione, ma in linea di massima rapportabili a valori percentuali compresi – secondo una stima già ritenuta equa (Cons. St., sez. VI, 9.6.2008, n. 2751) –  fra l’1% e il 5% dell’importo globale del servizio da aggiudicare. <br />	<br />
Nel caso di specie, tenuto conto del  fallimento, dichiarato il 22.10.2007, della società EDA s.p.a. – fallimento dichiarato il 22.10.2007, a circa due anni e mezzo dalla mancata aggiudicazione dell’appalto (che avrebbe, plausibilmente, esercitato un effetto benefico sui bilanci e la solvibilità dell’impresa) – il Collegio ritiene di poter ritenere corretta la percentuale massima, per un danno stimabile in €. 55.000,00.<br />	<br />
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio stesso condanna l’ente appaltante al risarcimento del danno – a favore della curatela fallimentare di EDA s.p.a. – nella misura complessiva di €. 147.000,00 (Euro centoquarantasettemila/00), maggiorati di interessi e rivalutazione, nei termini legislativamente previsti (cfr. al riguardo, per limiti e modalità di calcolo, Cons. St. sez. VI, 6.5.2008, n. 1995 e 29.7.2008, n. 3785), dalla data della domanda a quella dell’effettivo soddisfo.<br />	<br />
Le spese giudiziali da porre, in solido, a carico dell’ENAC in favore dell’appellante vengono liquidate nella misura di €. 8.000,00 (Euro ottomila/00) per i due gradi di giudizio; ricorrono giusti motivi per compensare le spese negli altri rapporti fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III ter n. 12065/05 del 23.11.2005, accoglie il ricorso di primo grado. <br />	<br />
	Condanna l’Ente nazionale per l’aviazione civile al risarcimento del danno, nei termini di cui in motivazione in favore dell’appellante.<br />
Condanna, il medesimo Ente al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado di giudizio, in favore della parte appellante, che liquida nella misura di €. 8.000,00 (euro ottomila/00).<br />	<br />
Compensa per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele	&#8211;	Consigliere est.										</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 2/03/2009<br />	<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-3-2009-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1180/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1180</a></p>
<p>Santo BALBA &#8211; Presidente sull&#8217;impugnabilità del parere del Comitato VIA in punto di prescrizioni lesive della posizione dell&#8217;istante e sull&#8217;obbligo di congrua motivazione delle medesime prescrizioni 1. Procedimento e processo amministrativo – realizzazione centro commerciale – preventivo parere Comitato VIA favorevole con prescrizioni lesive per l’istante – impugnabilità in parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1180/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1180/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santo             BALBA                     &#8211; Presidente</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impugnabilità del parere del Comitato VIA in punto di prescrizioni lesive della posizione dell&#8217;istante e sull&#8217;obbligo di congrua motivazione delle medesime prescrizioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento e processo amministrativo – realizzazione centro commerciale – preventivo parere Comitato VIA favorevole con prescrizioni lesive per l’istante – impugnabilità <i>in parte qua</i>.<br />
2. Procedimento e processo amministrativo – realizzazione centro commerciale – prescrizioni Comitato VIA indefinite, aspecifiche e disancorate da concrete finalità – illegittimità per carenza di motivazione – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il parere reso dal Comitato VIA nell’ambito del procedimento avviato per la realizzazione di un centro commerciale è suscettibile di impugnazione nella parte in cui, benché favorevole, detti prescrizioni lesive della posizione della istante.</p>
<p>2. Sono illegittime le prescrizioni dettate dal Comitato VIA sul progetto di realizzazione dell’apertura di un centro commerciale in maniera indefinita ed aspecifica e, per giunta, non collegate ad evidenti finalità concrete.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
L’AQUILA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 78/2003  proposto dalla</p>
<p><b>IPER AQUILA s.r.l.</b> in persona del suo Amministratore unico rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Cironi, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio del quale in L’Aquila, Via Sassa n. 40, selettivamente si domicilia</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Abruzzo</b> in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso la quale ex lege si domicilia</p>
<p>per l’annullamento<br />
del parere n. 98, in data 26.11.2002, del “Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di impatto ambientale “presso la  “ Direzione Regionale Urbanistica, B.B.A.A., Parchi, Parchi, Politiche e gestione dei Bacini idrografici – Servizio Aree protette, Beni Ambientali, storico architettonici e V.I.A.” e comunicato con nota prot. N. 10775 del 30.10.2002, limitatamente alla parte in cui subordina l’apertura del Centro Comunale localizzato in Campo di Pile del Comune di L’Aquila all’osservanza delle prescrizioni come specificate in ricorso;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Abruzzo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 1° Aprile 2004 il Consigliere Rolando Speca;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato in data 3.02.2003 la istante Società espone che alle Regioni è stato attribuita l’attuazione della Direttiva 85/357CEF secondo indirizzi determinati dalla medesima normativa, i quali hanno delimitato il campo di operatività della Legge, sancendo che i progetti di cui all’allegato “A “ devono essere “tant court” assoggettati alla precedura di valutazione di impatto ambientale, mentre quelli di cui all’allegato “B” devono esserlo solo ove ricadenti all’interno di aree naturali protette “come definite dalla Legge 6.12.1991 n. 394”.<br />	<br />
	La Regione Abruzzo con delibera di G.R. 22.03.2002 n. 119 dettava “criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, individuando nel “Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale” l’Autorità competente per i procedimenti di valutazione.<br />	<br />
	Nel caso di specie il progetto presentato dalla “Iper Aquila s.r.l.” prevede la realizzazione di centro commerciale in zona non ricadente in area protetta e per tale ragione il Comitato di Coordinamento regionale, investito della questione (assoggettabilità a VIA) correttamente esprimeva parere favorevole, dettando però prescrizioni che appaiono lesive e delle quali parte ricorrente si duole per i motivi di cui appresso.<br />	<br />
1)	Violazione di legge (art. 10 DPR 12.04.1996). <br />	<br />
Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento ed illogicità. Insufficienza della motivazione.<br />
Le prescrizioni a corredo del favorevole parere attengono ad attività del tutto estranee alla società ricorrente.<br />
Così è per la realizzazione di un complesso di infrastrutture viarie da tempo previste negli strumenti urbanistici ed in gran parte già in corso di realizzazione, dipendendo il loro completamento esclusivamente dalla volontà e dalle possibilità degli Enti pubblici previsti.<br />
Quindi non si tratterebbe di vere e proprie prescrizioni ma di inammissibili condizioni risolutive.<br />
Trattasi di prescrizioni estremamente generiche ed illogiche laddove viene previsto “l’obbligo di procedere ad un accordo di programma tra l’amministrazione comunale e gli altri soggetti coinvolti, pubblici e privati, nell’utilizzo della viabilità di ogni ordine e grado, “senza precisare quali siano tali soggetti e quale il loro coinvolgimento e interesse.<br />
Il tipo di prescrizioni adottate lascerebbe poi presumere che il Comitato, con attività di competenza altrui, abbia voluto perseguire lo scopo di prevenire una cattiva gestione dei flussi di traffico veicolare, raccomandando la realizzazione di un complesso stradale adeguato ed organico.<br />
Ma il rispetto di una tale esigenza era già stato abbondantemente vagliato dai competenti Organi comunali.<br />
Né, stante l’assoluto difetto di motivazione, è dato cogliere il nesso tra le condizioni prescritte e la mitigazione dell’impatto ambientale.<br />
Meno comprensibile appare poi il collegamento alla c.d. “ variante sud” trattandosi di una precisione progettuale estranea alle infrastrutture del Nucleo industriale, da realizzarsi da altro Ente ed ancora in fase di progettazione.<br />
Occorre quindi, una ampia ed attenta motivazione che, nella specie, difetta.<br />
2)	Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra più atti.<br />	<br />
La illogicità del parere è ancora più evidente in relazione alla prescrizione relativa alla realizzazione del collegamento  con la “cariante sud”.<br />
Tale parere fu espresso in termini favorevoli come risulta dalle produzioni in atti.<br />
E’ da dire poi che giacchè nelle previsioni progettuali del Consorzio per il Nucleo Industriale non veniva fatto riferimento al previsto collegamento con la “Variante sud”, deve necessariamente ritenersi che il Comitato Regionale, nella piena consapevolezza dell’entrata dei flussi di traffico veicolare successivamente alla apertura del centro commerciale, aveva ritenuto sufficienti le strade e gli allacci delle stesse così come previsti dal Consorzio, con esclusione, quindi, del ripetuto collegamento alla “ variante sud”.<br />
Illogico e contraddittorio deve quindi ritenersi il provvedimento dello stesso comitato nella parte in cui, del tutto immotivatamente, reputa necessario un collegamento, in precedenza implicitamente ritenuto superfluo.<br />
Chiede quindi la istante Società l’annullamento in parte qua, dell’impugnato provvedimento, con statuizioni consequenziali in ordine alle spese.<br />
Con successiva memoria e motivi aggiunti depositati in data 6.02.2004 (notificati il 22.01.2001) parte ricorrente ha ribadito quanto già dedotto in ricorso richiamando in particolare che per quanto attiene la prescrizione del Comitato VIA concernente la costruzione di strade, la stessa è di esclusiva pertinenza della Regione ed è subordinata ad una serie di eventi futuri ed incerti; mentre, in ordine alla prescrizione, riferita all’obbligo di procedere ad un accordo di programma, la stessa dipende dalla stipula di un accordo di programma da parte delle P.A. proprietarie delle strade, senza dire della indeterminatezza della prescrizione stessa; non esisteva inoltre alcun motivo per subordinare l’apertura dell’esercizio al completamento del collegamento con la c.d. variante Sud, opera quest’ultima da ritenersi futura ed incerta.<br />
	Per  altro verso ingiustificata e contraddittoria deve ritenersi la determinazione del Comitato di prevedere una serie di prescrizioni per ogni singolo intervento della ricorrente.<br />	<br />
	Sotto il profilo poi della disparità di trattamento e della irrazionalità manifesta va considerato che la decisione  del Comitato Via di dare corso all’intervento della Cosimo senza rilievi, dimostra come le gravose prescrizioni imposte nei confronti della esponente non trovino giustificazione in una esigenza effettiva di tutela della circolazione.<br />	<br />
	Insiste quindi la ricorrente Società per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
	Con ulteriore memoria depositata in data 19.03.2004 la parte ricorrente ha precisato che il Comitato aveva già valutato gli effetti sulla viabilità dell’intervento della conducente per cui non poteva tornare sul giudizio positivo espresso in precedenza; per cui una volta valutata come adeguata la viabilità del Consorzio, la Regione non poteva imporre condizioni per uno solo dei detti insediamenti.<br />	<br />
	Peraltro quello riferito alla ricorrente è un ampliamento identico a quello della ditta COSMO per il quale ultimo la regione ha formulato un parere positivo.<br />	<br />
	Deve quindi ritenersi sufficiente la viabilità dei due esercizi<br />	<br />
 commerciali della grande distribuzione, mentre appaiono abnormi<br />
le apposte prescrizioni. <br />
Insiste dunque sulle già rese conclusioni sia in memoria che nei motivi aggiunti.<br />
La regione Abruzzo si è costituita con atto depositato in data 5.03.2003.<br />
	Con successiva memoria depositata in data 20.03.2004 la Regione ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente in sostanza rilevando che la costruzione di nuovi impianti produttivi non può razionalmente prescindere dalla realizzazione di una viabilità adeguata da concretarsi attraverso una intesa sulla viabilità stessa.<br />	<br />
	Chiede quindi che il ricorso venga dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato; con vittoria di spese.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 1° Aprile 2004 la causa è passata in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	La impugnativa promossa dalla istante Società IPER AQUILA, in persona del suo Amministratore Unico, è diretta all’annullamento dell’epigrafato parere – reso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA in ordine a Progetto Centro Commerciale localizzato in Campo di Pile del Comune di L’Aquila &#8211; in quanto, pur essendo stato espresso in senso favorevole, ha tuttavia posto due prescrizioni che, da parte ricorrente, sono state ritenute illegittime e delle quali ha quindi chiesto l’annullamento.<br />	<br />
	Il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
	Con la prima delle anzidette due prescrizioni, l’apertura del Centro commerciale di che trattasi è stata subordinata alla “realizzazione” di strade delle quali al tempo stesso si ammette che sono “in caso di costruzione/progettazione”.<br />	<br />
	Così come posta la anzidetta prescrizione chiaramente evidenzia quelle carenze di motivazione, che sotto il profilo della insufficienza sono state lamentate dalla ricorrente Società, come pure quegli aspetti di contraddittorietà dalla medesima istante evidenziati.<br />	<br />
	Nessuna specifica individuazione delle strade ridette risulta infatti effettuata nella impugnata prescrizione, né da questa ultima emerge la ragione per la quale, nel caso di specie, la realizzazione di queste, non meglio identificate strade, possa avere un effetto condizionante sulla apertura del ridetto centro commerciale.<br />	<br />
	Tanto più, poi, che in ordine alle medesime strade (che restano indefinite nella loro identità e funzione) viene precisato che le stesse sono in corso di costruzione/progettazione.<br />	<br />
	Affermazione, questa ultima, che se da un lato è in contrasto con la precedente secondo la quale si imporrebbe la realizzazione di tali strade (che di contro sarebbero già in corso di costruzione/progettazione), dall’altro non può non evidenziare un aspetto di contraddittorietà in ordine a ciò che si impone di realizzare e ciò che sarebbe già in corso di costruzione/progettazione.<br />	<br />
	In sostanza la prescrizione ha un contenuto indefinito ed aspecifico e per giunta non collegato ad evidenti finalità concrete<br />	<br />
	Di carattere più marcato sono le carenze motivatorie rinvenibili nella seconda delle impugnate prescrizioni.<br />	<br />
	Con questa ultima viene in realtà imposto un obbligo di procedere ad un accordo di programma (del quale non vengono indicati i contenuti) tra l’Amministrazione comunale e gli atti soggetti coinvolti, nessuno dei quali viene indicato, per fini di utilizzo della viabilità in ordine alla quale non viene fornita alcuna più puntuale prescrizione.<br />	<br />
	In conclusione le evidenti carenze di motivazioni e gli aspetti di illogicità e contraddittorietà delle gravate prescrizioni ne impongono l’annullamento e, conseguentemente, il ricorso va accolto in parte qua.<br />	<br />
	Queste ragioni inducono alla compensazione delle spese di lite che va quindi dichiarata.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila, accoglie in parte qua l’epigrafato ricorso, nei sensi di cui in motivazione.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 1° Aprile 2004 con la partecipazione dei magistrati:																																																																																												</p>
<p>Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Rolando         SPECA                     &#8211; Consigliere<br />
Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-11-2004-n-1180/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia L.A.C. (avv. Fenoglio) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e Azienda Agrituristica Venatoria “La Soldanella di Fiore Giuseppe” disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e art. 118 Cost. 1. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione di competenze della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Peruggia<br />
L.A.C. (avv. Fenoglio) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e Azienda Agrituristica Venatoria “La Soldanella di Fiore Giuseppe”</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e art. 118 Cost.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione di competenze della Regione alla Provincia – Art. 118 Cost. – Legittimità. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria del potere di adottare misure di tutela previste per le specie animali protette dalla direttiva 92/43/CEE – Art. 118 Cost. – Legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Regolamento regionale – Necessità del consenso del concessionario per l’esercizio del controllo della caccia all’interno dell’azienda faunistica ad opera delle guardie faunistiche volontarie di controllare la caccia all’interno dell’azienda faunistica – Art. 26 l. Reg. Piemonte 157/92 – Illegittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Caccia e Pesca &#8211; Caccia – Aziende faunistico-venatorie – Regolamento Regionale – Attribuzione al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria del potere di collaborazione al controllo della diffusione del cinghiale con compiti di relazionare la Provincia – Art. 118 Cost. – Legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Caccia e Pesca – Caccia – Ricorso – Legittimazione Onlus per l’abolizione della caccia – Estensione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. E’ legittima la norma regolamentare regionale che priva la Regione delle competenze in materia di caccia per allocarle alla Provincia, in quanto la norma va intesa come attuativa dell’art. 118 Cost. che ha ritenuto di allocare ai comuni e alle province tutte le funzioni amministrative che non possono essere previste altrimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. E’ legittima la norma regolamentare regionale che riconosce al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria l’adozione delle misure di tutela previste per le specie animali protette dalla direttiva 92/43/CEE (istituzione e cura delle zone di protezione speciale per gli animali selvatici), in quanto le norme della legge statale e regionale sulla caccia vanno interpretate in base alle previsioni dell’art. 118 Cost. che prevede espressamente la possibilità che gli enti pubblici favoriscano la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche, ove non sussistano ragioni impeditive.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ai sensi dell’art. 26 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 che equipara, ai fini del controllo della caccia, gli agenti regionali alle guardie officiate dalle associazioni di tutela ambientale, è illegittimo il regolamento regionale che limita la possibilità per le guardie faunistiche volontarie di controllare la caccia all’interno dell’azienda faunistica solo al caso in cui sia acquisito il consenso del concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">4. E’ legittimo il regolamento regionale che riconosce al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria la potestà di collaborazione al controllo della diffusione del cinghiale con compiti di relazionare la provincia in in base alle previsioni dell’art. 118 Cost. che prevede espressamente la possibilità che gli enti pubblici favoriscano la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche, ove non sussistano ragioni impeditive.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Una Onlus per l’abolizione della caccia non è legittimata ad impugnare la norma regolamentare relativa alle interferenze con lo svolgimento dell’attività delle aziende faunistico-venatorie quando non si tratti di divieti che riguardano la tutela della fauna ma piuttosto concernenti l’esplicazione dell’attività economica che sola può giustificare l’esistenze delle aziende.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e art. 118 Cost.</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
1^ Sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composto dai<br />
Signori:<br />
&#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente<br />
&#8211; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere<br />
&#8211; Paolo PERUGGIA &#8211; P. Ref. est.</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004</p>
<p>Visto il ricorso n. 751/04 proposto da</p>
<p><b>LAC – LEGA per L’ABOLIZIONE della CACCIA</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Fenoglio, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri, 51 presso lo studio dello stesso;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">la <b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, presso la quale è elettivamente domiciliata a Torino in piazza Castello 165;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA “LA SOLDANELLA di Fiore Giuseppe”</b></p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della deliberazione n. 15-11925 della Giunta Regionale del Piemonte, emanata in data 8 marzo 2004 e pubblicata sul supplemento n. 2 del B.U.R. n. 10 in data 11 marzo 2004, avente per oggetto l’approvazione dei “Criteri in ordine alla istituzione, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico &#8211; venatorie e delle aziende agri – turistico venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70), nella parte in cui ha stabilito le seguenti disposizioni:<br />
&#8211; articoli 10 commi I e III, 27 comma I III;<br />
&#8211; articoli 11 commi 1, III, VI e 28 commi I e V<br />
&#8211; articoli 12 comma V e 29 comma V<br />
&#8211; articoli 14 comma VI e 30 comma II<br />
&#8211; articoli 15 comma IV e 31 comma V<br />
&#8211; articoli 16 comma V e 32 comma V<br />
&#8211; articolo 34<br />
&#8211; articolo 37</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Piemonte;<br />
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia comparsi gli avvocati Andrea Fenoglio e Giulietta Magliona.<br />
La Lega per l’abolizione per la caccia Onlus ritiene lesi gli interessi collettivi di cui è portatrice, in conseguenza dell’adozione di talune norme regolamentari da parte della giunta della Regione Piemonte, che ha approvato la deliberazione 8.3.3004, n. 15-11925: per tale ragione ha notificato l’atto 10.5.2004, depositato il 24.5.2004, con cui impugna le seguenti disposizioni:<br />
&#8211; articoli 10 commi I e III, 27 comma I III;<br />
&#8211; articoli 11 commi 1, III, VI e 28 commi I e V<br />
&#8211; articoli 12 comma V e 29 comma V<br />
&#8211; articoli 14 comma VI e 30 comma II<br />
&#8211; articoli 15 comma IV e 31 comma V<br />
&#8211; articoli 16 comma V e 32 comma V<br />
&#8211; articolo 34<br />
&#8211; articolo 37<br />
Le censure:<br />
Illegittimità delle disposizioni relative a durata, rinnovo e revoca delle concessioni, per le AFV e le AATV, violazione degli artt. 10 della legge 11 febbraio 1992, n 157 e 5 della legge regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70.<br />
Violazione dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n 157 e dell’art. 16 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70.<br />
Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 2 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 e dell’art. 4 del dpr 8 settembre 1997, n. 357. Violazione dell’art. 97 Cost.<br />
Violazione di legge con riferimento alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, violazione del principio della necessaria distinzione tra la funzione di gestione e di controllo. Violazione dell’art. 97 cost.<br />
Violazione dei principi in materia di prelievi, violazione di legge, contrarietà agli artt. 38 e 44 lett. f) della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70. Contrarietà alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.<br />
Illegittimità dell’attribuzione al concessionario di nuovi poteri di prelievo della fauna selvatica, violazione di legge, contrarietà all’art. 29 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, violazione dell’art. 97 cost.<br />
Violazione di pronuncia giurisdizionale.<br />
Violazione di legge con riferimento alla legge Regione Piemonte 2 novembre 1982, n. 32 ed alle norme in materia di pubblica sicurezza. Carenza di motivazione, contraddittorietà.<br />
Violazione di legge e contrarietà alle norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70. violazione dell’art. 97 cost., contraddittorietà ed eccesso di potere.<br />
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto 8.6.2004 con cui ha chiesto respingersi la domanda.<br />
Il giudice ritiene di dover decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />
L’interessata impugna numerose norme del regolamento approvato dalla giunta regionale, deducendone l’illegittimità ai sensi delle leggi vigenti in materia di protezione faunistica.<br />
Con la prima censura vengono denunciate le norme introdotte dagli artt. 10.1, 10 e 27, 11 comma 1, 6 e l’art. 28, comma 1 e 5. Tutte queste disposizioni regolano la durata delle concessioni rilasciate alle aziende faunistico venatorie od alle corrispondenti strutture esistenti nella zona alpina del territorio piemontese. In particolare:<br />
l’art. 10, comma 1 prevede che la concessione per l’azienda faunistico-venatoria sia rilasciata per nove anni, oltre al periodo necessario per giungere alla fine della stagione venatoria;<br />
l’art, 10 e l’art 27 ai rispettivi comma 3 prevedono il caso del mancato rinnovo delle concessioni, in caso di gravi difformità del programma approvato, previa diffida ad adempiere;<br />
gli artt. 11, comma 1 e 6 e 28, comma 1 e 5 dispongono che la direzione regionale competente possa revocare le concessioni in caso di gravi violazioni di legge;<br />
gli artt. 11, comma 6 e 28 comma 5 prevedono che in caso di revoca della concessione, mancato rinnovo e rinuncia, il territorio interessato venga destinato alla gestione programmata della caccia.<br />
Tutte queste norme si porrebbero in contrasto con le norme statali e regionali sulla protezione della fauna e della natura, perché:<br />
1) permetterebbero all’amministrazione regionale, od alla provincia delegata, di ammettere la caccia per un periodo superiore a quello di cinque anni, che dovrebbe essere previsto dal piano faunistico non ancora approvato dalla Regione. Il giudice rileva che non appare riscontrata la denunciata violazione, posto che l’eventuale approvazione del piano regionale potrebbe incidere sulla fine anticipata della durata delle concessioni, sì che la paventata compromissione della tutela della fauna non è sussistente (in materia già tar Piemonte, sent. 18.6.2003, n. 959);<br />
2) permetterebbero di attribuire una durata potenzialmente indeterminata alle concessioni, con la compromissione della finalità di tutela della fauna. Il giudice osserva che l’art. 20 della legge regionale sulla caccia detta previsioni assai dettagliate per il funzionamento e gli scopi delle aziende faunistiche: in tale contesto non è dimostrato il pericolo che la lunga durata dei rapporti, e la regolamentazione della revoca delle concessioni conducano ad un danno per gli animali. Il motivo sembra basarsi su una petizione di principio circa l’inidoneità delle aziende ad assicurare la tutela degli animali che è perseguita dalla legge, ma tale nozione non può sorreggere un motivo di impugnazione, attenendo più propriamente alla fase esecutiva delle disposizioni. La censura è pertanto infondata;<br />
3) la violazione delle norme sulla tutela della fauna selvatica deriverebbe dalla ristretta possibilità di revocare le concessioni, nonché dalla destinazione alla caccia programmata dei terreni di competenza delle aziende non più concessionarie. Il giudice rileva che la doglianza relativa ai presupposti per la revoca delle concessioni è del tutto carente di motivazione, per cui non può essere conosciuta nel merito, mentre la destinazione alla caccia programmata dei terreni oggetto di concessione revocata risponde ad una scelta operata in precedenza dall’amministrazione, che ritenne possibile l’esercizio venatorio in tali aree. Non si comprende pertanto perché, fermo il rispetto della fauna con i modi di legge, le aree in cui la caccia è ammessa dovrebbero ridursi, solo perché un concessionario non ha prestato adesione agli obblighi assunti in precedenza. Questa censura non è fondata e va respinta.<br />
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 11 comma 3 della deliberazione regionale impugnata, per violazione degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 16 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70.<br />
La censura lamenta che la norma regolamentare ha dato una definizione di fauna selvatica catturabile, che potrà essere immessa nelle zone di protezione o destinata la ripopolamento degli ambiti territoriali. La giurisprudenza costituzionale, di legittimità ed amministrativa ha dato una definizione di fauna selvatica che induce alla più ampia protezione possibile delle specie animali che vivono allo stato di natura; tuttavia la tutela può essere anche intesa nel senso che può rendersi talvolta opportuno, per il rispetto dello stesso ecosistema, che un certo numero di capi sia trasferito sul territorio, perché troppo diffusi o troppo radi, o perché a rischio di qualche grave pericolo. In tal senso non appare illogica, né contrastante con le norme denunciate la disposizione regolamentare impugnata, nella parte in cui ammette che il venir meno della situazione di tutela propria delle aziende faunistico-venatorie abiliti l’amministrazione provinciale a spostare le specie selvatiche di cui sia possibile la cattura. La conclusione esposta è altresì in linea con la distinzione operata ad esempio dal consiglio di Stato, che ha negato la possibilità di equiparare la tutela apprestata dall’ordinamento alla fauna selvatica a quella prevista per gli animali allevati (ad es. sez. VI, 323 2003).<br />
Con l’ulteriore doglianza la ricorrente lamenta che il regolamento ha privato la Regione delle competenze in materia di caccia per allocarle alla Provincia, in violazione delle norme indicate nell’epigrafe del motivo.<br />
Il tribunale rileva che l’art. 118 cost. nel testo novellato ha mutato il criterio del riparto delle funzioni amministrative, sì che la norma impugnata va intesa come attuativa della riforma costituzionale del 2001, che ha ritenuto di allocare ai comuni ed alle province tutte le funzioni amministrative che non possono essere previste altrimenti.<br />
In considerazione di quanto precede il motivo è infondato e va disatteso.<br />
Con l’ulteriore censura la ricorrente lamenta che gli artt. 12 comma 5 e 29 comma 5 della deliberazione regionale impugnata hanno delegato al concessionario dell’azienda faunistico-venatoria l’adozione delle misure di tutela previste per le specie animali protette dalla direttiva 92/43/CEE: si tratta delle norme che affermano la necessità che per talune specie, ovvero in determinate situazioni, siano create delle zone di protezione speciale. La doglianza osserva che soltanto la Regione ha la potestà di dare attuazione alle norme comunitarie, per cui la disposizione in questione verrebbe a deprivare l’ente territoriale di una competenza stabilita dalla legge.<br />
Anche in questo caso il giudice rileva che le norme della legge statale e regionale sulla caccia vanno interpretate in base alle previsioni dell’art. 118 Cost., che dispone l’attribuzione delle funzioni amministrative in base ai criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L’ultimo comma dell’articolo 118 prevede poi espressamente la possibilità che gli enti pubblici favoriscano la partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche, ove non sussistano ragioni impeditive.<br />
Da quanto precede nulla sembra ostare a che il direttore dell’AFV sia reso attributario della competenza ad istituire e curare le zone di protezione speciale per gli animali selvatici, laddove se ne ravvisi la necessità: la negligenza in tal senso potrà per di più integrare uno dei casi di grave violazione di legge, che legittima l’amministrazione a revocare la concessione.<br />
Anche questa doglianza è infondata e va respinta.<br />
Con un’ulteriore censura si lamenta l’illegittimità della norma stabilita dagli artt. 14 comma 6 e 30 comma 2 delle deliberazione regionale impugnata: la disposizione limita la possibilità per le guardie faunistiche volontarie di controllare la caccia all’interno dell’azienda faunistica, solo al caso in cui sia acquisito il consenso del concessionario.<br />
Il giudice rileva che l’art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 equipara ai fini del controllo della caccia gli agenti regionali alle guardie officiate dalle associazioni di tutela ambientale; tale disposizione va considerata alla stregua di un principio generale, che non può essere disatteso da un atto regolamentare. Ne consegue la fondatezza ella doglianza, con il conseguente annullamento delle disposizioni impugnate.<br />
Con l’ulteriore censura l’interessata denuncia l’art. 15 comma 3 della deliberazione impugnata, che ammette per il prelievo degli ungulati la possibilità di costituire delle altane, purché non costituiscano appostamenti fissi. La censura osserva trattarsi nella specie di un equivoco, posto che l’art. 38 della legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 vieta gli appostamenti fissi, quali sono necessariamente le altane.<br />
Il giudice condivide la censura, posto che il regolamento in questione non specifica in che cosa le altane si differenzino dagli appostamenti fissi: sembra piuttosto che il rango normativo della disposizione in questione non sia sufficiente a perseguire lo scopo realmente divisato, che consiste nel porre riparo al pericolo della eccessiva diffusione degli ungulati selvatici, che la giunta regionale ha forse considerato un potenziale pericolo per l’ecositema. La censura così come proposta va accolta, e la disposizione impugnata va annullata.<br />
Con un’ulteriore doglianza si lamenta l’attribuzione al concessionario delle AFV della potestà di collaborazione al controllo della diffusione del cinghiale, con compiti di relazionare la provincia. Si osserva che può essere ribadito a questo proposito quel che è stato asserito in precedenza, a proposto della possibilità offerta dal principio di sussidiarietà (art. 118 ult co. Cost) di far partecipare i cittadini all’esercizio delle funzioni amministrative; la censura non chiarisce la ragione per cui nel settore di tutela della fauna non potrebbe esservi una previsione di tal fatta, vista la possibilità che la provincia ha di applicare delle sanzioni al concessionario scoperto ad eseguire i suoi compiti in modo malaccorto.<br />
Il motivo va pertanto disatteso.<br />
Con il settimo motivo viene censurato l’art. 34 della deliberazione in questione, che prevede la possibilità di dar corso all’attività di allenamento dei cani da caccia, e richiama in proposito la DGR 13-25059 del 20.7.1998. La doglianza osserva che tale atto della Regione è stato annullato con la sentenza 2.12.2003, n. 1735, per cui sarebbe illegittima la norma che opera un rimando all’atto generale: tuttavia risulta che il consiglio di Stato, con l’ordinanza 30.3.2004, n. 1407 ha sospeso l’efficacia della sentenza di questo giudice, per cui la norma annullata ha ripreso vigore, almeno sino alla decisione definitiva del giudice di secondo grado.<br />
Ne consegue che la doglianza non ha fondamento, per cui resste alle censure la determinazione del regolamento impugnato di ammettere l’allenamento dei cani da caccia nei termini già previsti dal regolamento regionale del 1998.<br />
E’ poi impugnato l’art. 37 del regolamento, che impone dei divieti di accesso o di svolgimento di altre attività nelle AFV, nei periodi di caccia o di riproduzione delle specie; la doglianza osserva che è illogico aver raggruppato delle condotte eterogenee in una fattispecie sanzionata in egual modo: il riduce rileva che non è fornito alcuno spunto per individuare il parametro alla stregua del quale dovrebbe dichiararsi l’illegittimità della norma, per cui la censura va dichiarata inammissibile.<br />
Viene denunciata altresì l’illegittimità dell’art. 37 del regolamento regionale, perché imporrebbe eccessivi divieti a tutto ciò che potrebbe interferire con lo svolgimento dell’attività delle AFV. Il giudice rileva che si tratta di divieti che non riguardano la tutela della fauna, quanto l’esplicazione dell’attività economica che, sola, può giustificare l’esistenza delle aziende. Deve pertanto ritenersi che tale doglianza non rientra tra le attività per le quali la ricorrente è legittimata a proporre le impugnazioni.<br />
Con il nono motivo si denuncia l’eccesso di potere che vizierebbe l’intera deliberazione gravata. La doglianza rileva che molte delle norme denunciate sono illegittime, perché l’amministrazione non avrebbe perseguito lo scopo di tutela della fauna, bensì avrebbe inteso favorire la caccia. Il giudice rileva che solo alcune delle disposizioni impugnate sono state dichiarate illegittime, per cui la configurazione dell’eccesso di potere non trova fondamento. La censura è pertanto infondata.<br />
In conclusione il ricorso va accolto solo in parte, per quanto esposto in motivazione, mentre va respinto o dichiarato inammissibile nel resto.<br />
La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere equa la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione &#8211;<br />
pronunciando sentenza brevemente motivata, accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e nel resto lo dichiara infondato od inammissibile.<br />
Compensa le spese.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Torino, 9 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1180/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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