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	<title>11779 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11779 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-11779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-11779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11779</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Capuzzi G. Monaco ( Avv.ti L. Paccione e V. Nanna) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Gen. Stato) sulla sindacabilità&#160; da parte del G. A. del giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate 1. Militare e militarizzato – Guardia di Finanza &#8211; Commissione Superiore diAvanzamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-11779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-11779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti           Est. Capuzzi<br /> G. Monaco ( Avv.ti L. Paccione e V. Nanna) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sindacabilità&nbsp; da parte del G. A. del giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Guardia di Finanza  &#8211; Commissione Superiore diAvanzamento –  Giudizio &#8211; Sindacabilità del G.A. &#8211; Limiti.</p>
<p>2.  Militare e militarizzato – Guardia di Finanza &#8211; Commissione Superiore diAvanzamento – Giudizio –Titoli – Valutazione.<br />
3.  Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Responsabile –Identificazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, pertanto è sindacabile in sede di legittimità solo se viziato da palesi e macroscopiche aberrazioni tali da rivelare che i punteggi assegnati siano il frutto di errori o il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quelle della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire.<br />
2. Nel giudizio per l’avanzamento in carriera degli Ufficiali della Guardia di Finanza, la valutazione dei singoli titoli non riveste carattere autonomo ai fini del giudizio complessivo, dovendo tutti gli elementi essere considerati nel loro insieme. (Nella fattispecie, la frequenza del Corso Superiore di Polizia Tributaria  non dà di per sé al candidato un automatico diritto alla promozione, ma va valutata insieme agli altri titoli posseduti).<br />
3. Il responsabile del procedimento, in assenza di espressa designazione, si identifica con il funzionario posto al vertice dell’unità organizzativa dal quale l’atto proviene e nei cui confronti l’interessato, in base alle indicazioni che emergono nell’atto, è posto in condizione di instaurare un contraddittorio nelle forme previste dall’art. 10 della legge n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sindacabilità  da parte del G. A. del giudizio di avanzamento  degli Ufficiali delle Forze Armat</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>S E N T E N Z A</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 7873 del 2004, proposto dal<br />
tenente colonnello  <b>Monaco Giovanni</b>, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paccione Luigi e Nanna Vito e domiciliato in Roma, nello studio del secondo viale Giulio Cesare n.71;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>Col. <b>Angeloni Gioacchino, Augelli Vito Giampaolo, Carbone Michele,  De Nisi Antonio</b> quest’ultimo rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco De Beumont e domiciliato  in Roma  presso la Segreteria del TAR;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della graduatoria di merito relativa al quadro di avanzamento al grado colonnello della Guardia di Finanza annualità 2004;<br />
del provvedimento recante  la non iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento a grado di colonnello;<br />
della nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Bari, prot. 2596/1130P del 7.5.2004, a firma del Comandante Provinciale ad oggetto “Esito del giudizio di avanzamento”;<br />
del foglio del Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto prot. n.130712/P/1 del 22.4.2004 recante comunicazione al Comando Provinciale di Bari della non iscrizione del ricorrente nel quadro normale di avanzamento; del foglio del Comando Regionale Puglia della G.d.F. prot. n.30660/1130 del 5.5.2004;<br />
di tutti  i verbali della commissione superiore di avanzamento nella procedura di valutazione finalizzata alla formazione dei quadri di avanzamento nel grado di colonnello per l’anno 2004 limitatamente alla posizione  del ricorrente ed a quella degli ufficiali iscritti in quadro;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 7 nov. 2007 il dottor Roberto Capuzzi, uditi l’avv. L. Paccione, l’avv. L. Rossetti, delegata dall’avv. De Beaumont, e l’avv. dello Stato Bacosi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p> Espone il ricorrente di essere ufficiale in servizio presso la G.d.F. con il grado tenente colonnello presso il Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della G.d.F. con sede a Bari.<br />
Il ricorrente in virtù dei titoli vantati tra i quali il prestigioso Corso Superiore di Polizia Tributaria coltivava la aspettativa alla iscrizione in quadro al grado di colonnello per il 2004.<br />
Sennonchè il ricorrente veniva a conoscenza   di essere stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro perchè classificato al 32° posto della graduatoria con il punteggio di merito di 28,30.<br />
Dopo avere esercitato l’accesso agli atti della procedura il ricorrente deduce i seguenti motivi:<br />
“Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d’imparzialità della pubblica amministrazione. Violazione ed erronea applicazione degli artt.12 e ss. D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con riferimento al D.M. 02.11.1993, n. 571, nel testo modificato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per abnormità procedimentale. Eccesso di potere per inversione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta ed erronea presupposizione. Sviamento di potere e di procedura. Omessa valutazione di titoli, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.”<br />
Il ricorrente, nel riepilogare i propri titoli e nel richiamare la normativa in materia di avanzamento, lamenta:<br />
l’attribuzione del medesimo punteggio a ciascun candidato da parte dei singoli commissari e l’identità testuale della motivazione scritta per ciascuna voce valutativa, così da rendere le valutazioni redatte frutto di un’inesistente ovvero fittizia attività istruttoria;<br />
una sintomatica composizione soggettiva della graduatoria conclusiva, che risulta al suo interno divisa per gruppi di Ufficiali;<br />
una sottovalutazione dei propri titoli e precedenti di carriera da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, la quale avrebbe omesso di esaminare tali profili curriculari .<br />
Al fine di avvalorare le proprie tesi, il tenente colonnello Monaco svolge varie argomentazioni con riferimento alle quattro categorie di elementi oggetto di valutazione, affermando che i giudizi espressi nelle schede di valutazione da parte dei membri della Commissione Superiore di Avanzamento sono in aperto contrasto con le risultanze della propria documentazione caratteristica.<br />
“Violazione ed omessa applicazione dell’art.19, II comma, D.Lgs. 19.03.2001, n.69, in relazione all’art.57 stesso testo. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza dell’azione amministrativa”.<br />
Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 19, II comma, D.Lgs. 19 marzo 2001, n.69, in base al quale il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo per l’avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.<br />
Atteso il possesso di suddetto titolo, il ricorrente sostiene che la Commissione, avrebbe omesso di applicare nei suoi confronti il giusto diritto di preferenza in sede di procedura di avanzamento a scelta nel grado di Colonnello.<br />
“Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed errata applicazione degli artt.12 e ss. D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con particolare riguardo all’art.19 stesso testo, in relazione al D.M. 02.11.1993, n. 571, così come emendato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, abnormità procedimentale, illogicità.”<br />
Il ricorrente lamenta il fatto che alcuni Ufficiali ancorché privi del titolo preferenziale della Scuola di Polizia Tributaria siano stati collocati in graduatoria in posizione migliore rispetto a quella a lui riconosciuta.<br />
“Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed errata applicazione degli artt.12 e ss. D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con particolare riguardo all’art.19 stesso testo, in relazione all’art.4, comma 2, D.Lgs. 28.11.1997, n. 464. Violazione del D.M. 02.11.1993, n. 571, così come emendato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, abnormità  procedimentale, illogicità.”<br />
 “Violazione del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione degli artt.4, 5 e 6 della legge 07.08.1990, n.241. Eccesso di potere per abnormità  procedimentale.”<br />
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha omesso di nominare il Responsabile del procedimento. L’assenza nella fattispecie di tale figura organizzatoria appare di insanabile rilievo patologico ai fini per cui è causa. <br />
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente formula  le seguenti ulteriori censure: <br />
“Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed omessa applicazione dell’artt.19, comma 2, D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con riferimento al D.M. 02.11.1993, n. 571, nel testo modificato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per abnormità procedimentale. Eccesso di potere per inversione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, illogicità manifesta ed erronea presupposizione. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo”.<br />
 “Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed erronea D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con riferimento al D.M. 02.11.1993, n. 571, nel testo modificato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per abnormità procedimentale e chiara irragionevolezza della graduatoria. Eccesso di potere per inversione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, illogicità manifesta ed erronea presupposizione. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo”.<br />
Il ricorrente raffronta le posizioni dei candidati iscritti in ruolo di avanzamento (Colonnelli Francesco Saverio Manozzi Costantino Catalano, Francesco Maria Rotilio e Antonino Costa) e quella del ricorrente, al fine di meglio evidenziare la dedotta abnormità di giudizio da parte della Commissione in sede di attribuzione dei punteggi.<br />
Il Monaco evidenzia, rispetto ai quattro Ufficiali chiamati espressamente in causa, il possesso di migliori titoli e valutazioni caratteristiche.<br />
Il ricorrente, infine, rileva complessivamente che “all’esito dell’analisi dei libretti personali dei Colonnelli sopra meglio indicati appare dunque indubitabile l’illogicità e la chiara irrazionalità dell’operato della Commissione Superiore di Avanzamento, la quale, nell’attribuire ai predetti Ufficiali un punteggio superiore rispetto a quello assegnato all’odierno concludente, è incorsa in una palmare ipotesi di consumata violazione di leggi, di circolari nonché di eccesso di potere.<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’intimata amministrazione depositando ampia memoria difensiva.<br />
Si è costituito in giudizio il controinteressato Col. Antonio De Nisi depositando una memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
Quindi, all’udienza del 7 nov. 2007, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.  Il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p>2. La questione all’esame  del Collegio attiene alla legittimità del giudizio di avanzamento per il 2004, all’esito del quale il ricorrente, Tenente Colonnello del Corpo della Guardia di Finanza, è stato giudicato idoneo ma, in quanto posizionato  in graduatoria al 32° posto con punti 28,30, escluso dalla promozione al grado superiore.</p>
<p>3.  Osserva la Sezione, preliminarmente,  che   esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni della commissione di avanzamento mentre il giudice amministrativo è chiamato  ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio, sindacabile sul piano della legittimità amministrativa esclusivamente in presenza di macroscopiche incongruenze rilevabili ictu oculi dall’esame della documentazione degli Ufficiali.<br />
 Infatti, come è stato reiteratamente rilevato in giurisprudenza,  particolarmente  ampia è la discrezionalità attribuita alla commissione di avanzamento la quale è chiamata ad esprimersi su ufficiali che, specie per la iscrizione a quadro per il grado di colonnello,  sono dotati di ottimi profili di carriera e di preparazione professionale e le cui qualità sono differenziabili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità possedute, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali (Consiglio di Stato,  IV,  n. 6680 del 2002). <br />
Sono apprezzabili, quindi, in sede di giudizio di legittimità, solo quelle palesi e macroscopiche aberrazioni che, per la loro manifesta irrazionalità, rivelino il cattivo uso del potere amministrativo  tali da fare ritenere che i punteggi siano il frutto di elementari errori ovvero  il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quelle della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire (Cfr. Cons. Stato, IV,  n.256 del 1999).</p>
<p>4. Tanto premesso prima di addentrarsi concretamente sulle  censure formulate, giova delineare sia pure per sommi capi il profilo di carriera del ricorrente quale emergente dalle risultanze della documentazione caratteristica depositata e dalle schede valutative contenute nel libretto personale.<br />
Il risultato che se ne ricava in parte smentisce quanto affermato nel ricorso in ordine a valori di assoluta eccellenza, evidenziandosi un curriculum che, come emergente dai giudizi espressi nella documentazione caratteristica, pur sostanzialmente positivo, non può considerarsi del tutto esente da giudizi non apicali, flessioni e qualche criticità.<br />
Ed infatti l’Ufficiale consegue complessivamente in carriera n.25 flessioni di giudizio per voci interne, delle quali:<br />
n.1 relativa alle “qualità fisiche”;<br />
n.7 inerenti le “qualità morali e di carattere”;<br />
n.11 concernenti le “qualità culturali ed intellettuali”;<br />
n.6  riferite alle “qualità professionali”.<br />
Di particolare rilievo sono le flessioni di giudizio subite nel grado di Tenente Colonnello rivestito al momento dell’avanzamento con riferimento a quattro importanti voci interne relative alle qualità culturali ed intellettuali: “capacità di espressione scritta”, “capacità di espressione orale”, “capacità di sintesi” e “capacità di ideazione”, mantenendo tali giudizi non apicali anche nell’ultima scheda valutativa utile ai fini della valutazione impugnata .<br />
In sintesi,  la documentazione personale del ricorrente non appare connotata da quell’apicalità che sola potrebbe giustificare l’accertamento ictu oculi del vizio di eccesso di potere; al riguardo  la giurisprudenza insegna che le aggettivazioni interne non apicali o le flessioni registrate in alcuni giudizi analitici costituiscono elementi che potrebbero da soli valere ad escludere la palese incongruenza tra il punteggio ed i precedenti di carriera dell&#8217;interessato.<br />
In ordine all’impiego dell’Ufficiale, si ritiene necessario evidenziare che il giudizio circa l’importanza e la valenza degli incarichi disimpegnati e dei connessi periodi di comando sono riservati in via esclusiva alla discrezionalità tecnica della Commissione Superiore di Avanzamento. <br />
La giurisprudenza ha  costantemente affermato, infatti, che il giudice amministrativo non può effettuare valutazioni sull’importanza delle funzioni svolte dai diversi scrutinati, trattandosi di apprezzamenti di valore rimessi alla competenza della Commissione (cfr. tra le tante, Cons. Stato,  IV, n.3293 del 2007).<br />
Inoltre, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.M.571/1993 la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto. <br />
Osserva inoltre la Sezione che i giudizi espressi dai membri della C.S.A. nel corso delle attività collegiali non sono affatto comparabili con quelli attribuiti in sede di redazione della documentazione caratteristica, essendo diversa la normativa di riferimento, il periodo oggetto di valutazione, nonché la finalità del giudizio. <br />
In sostanza i membri della C.S.A. non sono tenuti ad appiattirsi sulle valutazioni già rese sul conto dell’Ufficiale in sede di redazione caratteristica, dovendo invece svolgere con obiettività ed imparzialità il compito proprio dell’Organo collegiale chiamato a scegliere gli Ufficiali più meritevoli di rivestire il grado superiore. <br />
Le finalità   con cui i Commissari esprimono i loro giudizi e  quelle dei superiori gerarchici degli scrutinandi sono infatti diverse ontologicamente: le prime sono strumentali ai fini  della valutazione dell’Ufficiale per la promozione al grado superiore, le altre,  ad evidenziare le qualità di un servizio prestato in un determinato e limitato arco temporale” (T.A.R. Lazio, II, n.4584 del 2004). <br />
Con riferimento alle 9 ricompense di ordine morale conseguite in carriera dal Monaco (4 encomi solenni, 2 encomi semplici e 3 elogi) la loro valutazione rientra nell’esercizio della più ampia discrezionalità tecnica della Commissione Superiore di Avanzamento, non potendo il giudice amministrativo entrare nel merito, nè apprezzare la valutazione d&#8217;insieme di tali benemerenze ( Cons. Stato, IV,  n.2333 del 2000).<br />
In ogni caso è significativo il fatto che il Monaco abbia ricevuto una sola ricompensa morale (1 encomio semplice) nel grado di Tenente Colonnello rivestito dal 1° gennaio 1999 sino 	al momento della valutazione impugnata.<br />	<br />
Inoltre, neanche le onorificenze vantate dal ricorrente possono testimoniare un giudizio di assoluta eccellenza, dovendosi considerare, tra l’altro, che la “Croce d’argento per anzianità di servizio” e la “Medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando di reparto” sono concesse attraverso procedure generalizzate ed automatiche, in diretta relazione agli anni trascorsi in servizio ovvero nell’assolvimento di quegli incarichi che, direttamente o per equipollenza, sono validi ai fini dell’acquisizione dei requisiti di comando. <br />
Pertanto, il mero possesso di tali titoli non esprime ex se valore decisivo ai fini dell’avanzamento in carriera ( Cons. Stato,  IV, n.2225 del  2001).<br />
In ordine al possesso dei diplomi di laurea in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, si evidenzia che il “formale possesso di tali titoli non costituisce ex se prova esclusiva di superiore cultura, dovendo la preparazione teorica essere logicamente rapportata a quanto l&#8217;Ufficiale abbia in concreto manifestato nell&#8217;espletamento del servizio” (T.A.R. Lazio, II, n.4256 del 2006).<br />
Nè è senza rilievo il fatto che  il ricorrente ha conseguito in sede di documentazione caratteristica 11 flessioni di giudizio in voci interne relative proprio alle “qualità culturali ed intellettuali” di cui ben 4 nel grado di Tenente Colonnello.<br />
Quanto al prestigioso Corso Superiore di Polizia Tributaria frequentato dal Monaco, si evidenzia che, sebbene la normativa attribuisca al possesso di tale titolo valenza particolare nell’ambito dell’avanzamento in carriera,  è anche vero che il titolo stesso non può essere considerato espressivo di una chiara posizione di preminenza, nè è sufficiente ad ingenerare automatiche aspettative di promozione .<br />
Ed infatti la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare  che “il titolo di Scuola Superiore di Polizia Tributaria  di per sé non dà un automatico diritto alla promozione in quanto la valutazione dei singoli titoli non riveste carattere autonomo nella completezza del giudizio globale, dovendo tutti gli elementi essere considerati nel loro insieme, per cui la mancanza di uno o più di essi, da parte di alcuno dei candidati, può essere largamente supplita dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o plusvalenti nell’ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile” (Sez. IV,  n.2225 del 2001).<br />
Pertanto, solo  in una situazione di astratta  parità di tutti gli altri titoli, l&#8217;Ufficiale che ha superato il corso in argomento vanta una situazione di preminenza rispetto all&#8217;Ufficiale che ne sia privo, ma, qualora tale situazione di sostanziale equivalenza non sia riscontrabile, non può il mero possesso del titolo sovvertire radicalmente una situazione di minor favore, né costituire un vincolo inderogabile per la valutazione della Commissione. <br />
In tale caso trova applicazione il già richiamato principio che impronta siffatte valutazioni, che la mancanza o la minor valenza di uno o più titoli da parte di taluno degli scrutinandi può essere supplita, nei riguardi di altri parigrado, da titoli diversi, apprezzati come prevalenti od equivalenti nell&#8217;ambito di un giudizio complessivo ed indiviso.<br />
In ogni caso la  Commissione ha tenuto conto del titolo di cui è questione attribuendo  al ricorrente, con riferimento alle “qualità intellettuali e di cultura” di cui alla lett.C dell’art.21, comma 4, del D.Lgs. n.69/2001,  il punteggio di 28,50/30 che rappresenta uno dei punti di merito più elevati tra quelli assegnati nella procedura di avanzamento in esame. <br />
Gli altri tre corsi professionali frequentati in carriera dal Monaco,  “Tecnica della verifica e repressione dei reati tributari”,  “Frodi comunitarie”, “2° corso di P.T. per Capitani”, possono considerarsi rientranti nell’ordinario iter di formazione dell’Ufficiale.<br />
A tale percorso formativo non può dunque essere riconosciuto un valore decisivo ai fini della valutazione delle “qualità intellettuali e culturali” in quanto tali corsi rientrano nella normale attività di preparazione, aggiornamento e perfezionamento che l’Amministrazione svolge per assicurare al proprio personale un bagaglio professionale e culturale costantemente aggiornato nelle materie istituzionalmente rimesse alla competenza del Corpo (T.A.R. Lazio, II, n.2525 del 2004).<br />
Anche l’attività di insegnamento svolta dal ricorrente (solo in un caso, in qualità di docente titolare) non assurge a livelli di eccezionalità, ma rientra nel normale profilo di carriera di un Ufficiale del Corpo.<br />
Si sottolinea, infatti, come gli incarichi di insegnamento disimpegnati dal ricorrente presso la Scuola di Polizia Tributaria siano stati ordinariamente svolti nel periodo in cui l’Ufficiale era in servizio proprio presso la Scuola e, quindi, strettamente connessi alla tipologia d’incarico al tempo ricoperto <br />
In conclusione, il giudizio formulato nei confronti del Col. Monaco al quale è stato attribuito un punteggio particolarmente elevato che lo ha visto non idoneo per pochi centesimi di punto,  32° su 226 ufficiali scrutinati, non può considerarsi manifestamente in contrasto con il suo curriculum quale emergente dalla documentazione personale posseduta.</p>
<p>5. Nei motivi aggiunti, il ricorrente contesta il giudizio di avanzamento formulato nei suoi confronti, ritenendo sussistente una disparità di trattamento rispetto ad alcuni parigrado promossi.<br />
Come già precedentemente rilevato, occorre premettere che l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile, non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento .<br />
Con l’effetto che sussistono precise limitazioni al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo che non ha il potere di entrare nel merito delle valutazioni della Commissione di Avanzamento per gli Ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio.<br />
 Quel che preme rilevare è che, di norma,  è escluso che il giudice amministrativo possa procedere all’esame comparativo degli Ufficiali valutati o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da  comportare un vizio della funzione (Cfr. Cons. Stato, IV, n. 1196 del 1999) .<br />
 Infatti il procedimento di avanzamento degli Ufficiali delle Forze Armate attua una promozione a scelta che si compone di tanti autonomi giudizi per quanti sono i partecipanti alla procedura con l’effetto che il raffronto tra i punteggi attribuiti ai candidati è consentito al solo fine di verificare se l’Amministrazione abbia proceduto con criteri omogenei di giudizio, che possono ritenersi violati unicamente quando la valutazione dei titoli dei vari Ufficiali sia inficiata da illogicità e irrazionalità manifeste.<br />
Né è possibile scindere i singoli elementi di valutazione per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, possa da solo sorreggere il giudizio complessivo.<br />
Esaminando comunque le doglianze avanzate nei motivi aggiunti, queste non appaiono idonee a dimostrare alcun macroscopico vizio della procedura di avanzamento, in quanto rivelano un’analisi incompleta, parziale e fuorviante, da parte del Monaco, delle risultanze documentali.</p>
<p>6. Con riferimento al Colonnello Saverio Manozzi, in specie per le qualità intellettuali e culturali, il ricorrente mette in rilievo  di possedere il titolo di “Scuola Superiore di Polizia Tributaria” come il controinteressato, ma rispetto a quest’ultimo, evidenzia di essere laureato ed iscritto nel registro dei revisori contabili, di avere una migliore documentazione caratteristica e di aver espletato più incarichi di insegnamento.   <br />
Dalla lettura del libretto personale e dello stato di servizio relativi ai due Ufficiali, tuttavia, emergono i seguenti elementi.<br />
In sede di documentazione caratteristica, il ricorrente consegue nelle voci interne oggetto di valutazione 25 flessioni di giudizio, a fronte delle 14 del chiamato in causa. Sebbene i due Ufficiali abbiano conseguito la “lode” per un periodo sostanzialmente uguale, il Col. Manozzi abbina alla massima qualifica finale (“Eccellente”) attestazioni di “lode” già nella scheda redatta per il periodo 04.06.1994 &#8211; 03.06.1995 mentre il ricorrente, immesso in servizio un anno prima, nella scheda 09.05.1997-08.05.1998, di “apprezzamento” nella scheda redatta per il periodo 30.11.1991 &#8211; 16.08.1992 mentre il ricorrente nella scheda 23.06.1993 &#8211; 22.06.1994.<br />
Con specifico riferimento alla valutazione delle qualità culturali ed intellettuali, inoltre, il Col. Monaco subisce in carriera 11 flessioni di giudizio a fronte delle 3 riportate dal Col. Manozzi in importanti voci interne quali: “rapidità di processi mentali”, “capacità di espressione scritta”, “capacità di espressione orale”, “capacità di analisi”, “capacità di sintesi”, “capacità di ideazione”, “buon senso”.<br />
Consegue, a differenza del Mannozzi, 4 flessioni di giudizio nel grado di Tenente Colonnello nelle seguenti voci interne: “capacità di espressione scritta”, “capacità di espressione orale”, “capacità di sintesi”, “capacità di ideazione” (cfr. scheda valutativa relativa al periodo 25.9.2001 &#8211; 21.8.2002), mantenendo tali giudizi non apicali anche nell’ultima scheda valutativa utile ai fini dell’avanzamento.<br />
Si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il formale possesso del diploma di laurea “non è elemento da cui far discendere automaticamente l’aspettativa ad una migliore valutazione nei confronti dei parigrado in quanto le doti di cultura devono essere valutate non ex se, ma in rapporto all’influenza avuta sulla formazione dell’Ufficiale e sulle modalità del servizio da quest’ultimo prestato” (Consiglio di Stato, IV, n.675 del 1991).<br />
In relazione, poi, all’iscrizione nel registro dei revisori contabili vantata dal ricorrente, tale elemento, in quanto non strettamente attinente all’attività di servizio della Guardia di Finanza, non assume determinante rilievo in sede di scrutinio per l’avanzamento (Consiglio di Stato, IV,  n.2994 del 2006) in quanto la procedura automatica per ottenere la iscrizione a domanda, sulla base del mero possesso di titoli e senza sostenimento di esami, porta a concludere  che il possesso del titolo non è indice di particolare meritevolezza (Consiglio di Stato, IV, n.4234 del 2000).<br />
Il Col. Manozzi, inoltre, ha frequentato un maggior numero di corsi professionali rispetto al ricorrente. <br />
In particolare : nel 1986, il corso di Comandante di Unità e Stazione Navale conseguendo la specializzazione nel 1987; il 3° Corso centralizzato informativo per Comandanti di Gruppo ex Centri Operativi; nel 1993 / 1994, il 3° Corso P.T. per Capitani; dal 1998 al 2000, il 27° Corso Superiore di Polizia Tributaria; presso il Comando Regionale Puglia, nel 2001, il Corso Responsabili del servizio di prevenzione e protezione; presso il Comando Provinciale di Brindisi, nell’aprile 2003, il Corso periferico informativo in autoformazione per preposti D.Lgs 626/94. <br />
Il controinteressato è anche in possesso, a differenza del ricorrente, del livello L2, S3, R3, W3 di conoscenza della lingua inglese &#8211; 2° livello ottenuto a seguito di accertamento presso la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito.<br />
In ordine alla attività di docenza svolta dal Col. Monaco, deve considerarsi che gli incarichi di insegnamento espletati  sono strettamente connessi all’incarico al tempo ricoperto  e, quindi, rientranti in un quadro ordinario .<br />
Con riferimento alle qualità di cui alla lettera B (“qualità professionali”), il Col. Monaco sostiene di possedere una migliore documentazione caratteristica e di avere svolto incarichi di comando per un periodo maggiore rispetto al chiamato in causa.<br />
Tuttavia è bene sottolineare che il Col. Manozzi vanta complessivamente 17 ricompense di ordine morale (5 encomi solenni, 11 encomi semplici e 1 elogio) contro le 9 conseguite dal ricorrente (4 encomi solenni, 2 encomi semplici e 3 elogi).<br />
Entrambi gli Ufficiali hanno ottenuto la Medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando di reparto e la Croce d’argento per anzianità di servizio.<br />
In ordine alla valutazione degli incarichi ricoperti ed ai connessi periodi di comando, in disparte  i sopraevidenziati limiti al sindacato del Giudice Amministrativo,  indice del  patrimonio professionale del Manozzi sono gli incarichi  di  membro titolare del:<br />
&#8211;	Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi (CISM) tenutosi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Aereo;<br />	<br />
&#8211;	Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli Aeroporti (CISA) tenutosi presso l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile &#8211; Dipartimento Economie Aeree e Trasporto Aereo.<br />	<br />
-Comandante Provinciale per tre anni  (anche in sede vacante, contro i sei mesi del ricorrente) e dal 9 ottobre 2003,  Capo della Centrale Operativa del III Reparto del Comando Generale del Corpo.<br />
In conclusione, con riferimento al col. Manozzi non si evidenzia alcuna incoerenza o disomogeneità di giudizio nell’operato della Commissione.</p>
<p>7. Anche le censure di disparità e di disomogeneità di giudizio mosse nei confronti del Col. Catalano debbono ritenersi prive di fondamento.<br />
Con riferimento ai giudizi ottenuti in sede di documentazione caratteristica si evidenzia che, sebbene entrambi gli Ufficiali abbiano ottenuto la qualifica di “Eccellente” per un periodo sostanzialmente analogo (circa 201 mesi per il ricorrente, circa 203 mesi per il chiamato in causa), il Col. Catalano ha conseguito la massima espressione elogiativa della “lode” per circa 71 mesi, contro i 53 mesi circa del Col. Monaco.<br />
Il controinteressato ha ottenuto in carriera 23 ricompense di ordine morale (2 encomi solenni, 11 encomi semplici, 10 elogi), a fronte delle 9 conseguite dal ricorrente (4 encomi solenni, 2 encomi semplici, 3 elogi). <br />
Nel grado rivestito, al momento della valutazione, ha conseguito 1 encomio solenne, 4 encomi semplici e 1 elogio, mentre il ricorrente 1 solo encomio semplice.<br />
E’ stato insignito inoltre della Medaglia militare d’argento al merito di lungo comando di reparto mentre il ricorrente possiede quella di bronzo e della Croce d’argento per anzianità di servizio.<br />
Quanto agli incarichi ricoperti,  in disparte la discrezionalità tecnica della C.S.A. circa la loro valutazione,   il Col. Catalano vanta quanto meno  un maggior periodo di comando ed ha svolto diversi incarichi operativi di responsabilità, Vibo Valentia, Treviso, Napoli, Caserta, Isernia, Catania .<br />
Dal 1° gennaio 2000, inoltre, il chiamato in causa ha rivestito l’ incarico di Comandante Provinciale presso le sedi di Agrigento e Trapani.<br />
In ordine alle “doti intellettuali e di cultura”, di cui alla lettera C, il ricorrente ha conseguito un punteggio più elevato (28,50) rispetto al Catalano (28,47), a dimostrazione del giusto apprezzamento dei rispettivi titoli operata dall’Organo tecnico. <br />
In ogni caso il  Col. Catalano ha frequentato un maggior numero di corsi professionali rispetto al ricorrente ed, in sede di documentazione caratteristica, con riferimento alle voci interne relative alle qualità culturali  ha conseguito 7 flessioni di giudizio (1 nel grado di Tenente Colonnello), a fronte delle 11 riportate dal ricorrente (4 nel grado rivestito al momento della valutazione); è in possesso, al pari del ricorrente, del diploma di laurea in Giurisprudenza e del diploma di laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria”, è iscritto nel registro dei revisori contabili.<br />
In conclusione, anche le censure riferite al Col. Catalano non appaiono rivelare alcuna disomogeneità o disparità  nel giudizio espresso  dalla Commissione.</p>
<p>8. Anche con riferimento alla posizione del Col. Rotilio il ricorrente afferma elementi di incongruità del giudizio  attraverso l’elenco di titoli e considerazioni sulla documentazione caratteristica volte a dimostrare la lamentata disparità di trattamento.<br />
Osserva la Sezione, tuttavia, che il Col. Rotilio consegue la qualifica di “Eccellente” per circa 207 mesi, abbinando alla valutazione apicale attestazioni di “apprezzamento” per circa 60 mesi e di “apprezzamento e lode” per circa 38 mesi.<br />
 Dall’analisi delle voci interne delle schede valutative, inoltre, emerge che il Rotilio:<br />
-riporta in totale 7 flessioni di giudizio per voci interne, a fronte delle 25 del Monaco pervenendo all’ultimo documento utile per l’avanzamento de quo  con la lode e solo 2 voci non apicali a fronte delle 4 del ricorrente;<br />
-non consegue mai flessioni di giudizio con riferimento alle “qualità professionali”, contro le 6 riportate dal ricorrente;<br />
-subisce 4 flessioni di giudizio con riferimento alle “qualità culturali ed intellettuali”, a fronte delle 11 del ricorrente;<br />
-consegue 3 flessioni di giudizio con riferimento, complessivamente, alle “qualità fisiche” e alle “qualità morali e di carattere”, a fronte delle 8 riportate dal ricorrente.<br />
Nell’arco della carriera il Rotilio ha ottenuto 25 riconoscimenti di ordine morale (3 encomi solenni, 11 encomi semplici e 11 elogi) contro i 9 conseguiti dal ricorrente (4 encomi solenni, 2 encomi semplici, 3 elogi). Nel grado rivestito al momento della valutazione consegue 1 encomio solenne, 6 encomi semplici e 2 elogi, mentre il ricorrente un solo encomio semplice.<br />
Il Col. Rotilio, inoltre,  è stato insignito delle seguenti onorificenze:<br />
“Medaglia militare d’argento al merito di lungo comando di reparto”;<br />
“Medaglia d’oro di benemerenza in occasione della XLIV Conferenza del traffico e della circolazione”;<br />
“Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana”;<br />
“Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro”;<br />
“Stemma di Scanderbeg e distintivo dell’Aquila d’oro, conferitigli dalla Repubblica d’Albania”.<br />
Come il ricorrente, possiede la “Croce d’argento per anzianità di servizio”.<br />
In ordine agli incarichi ricoperti, il Col. Rotilio, nel corso della sua carriera, vanta un maggior periodo di comando ed ha svolto compiti in sedi diversificate ed in specie: Cuneo, Gela, Roma, Pontedera, Udine, ancora Roma.<br />
In ordine alle “doti intellettuali e di cultura”, cui alla lettera C, il ricorrente ha conseguito un punteggio più elevato (28,50) rispetto al suddetto candidato  (28,43), a dimostrazione del corretto operato dell’Organo tecnico.  <br />
Con riferimento a tale categoria, tuttavia, anche il controinteressato è in possesso di titoli di assoluto rilievo.<br />
Il Col. Rotilio riporta in sede di documentazione caratteristica  solo 4 flessioni di giudizio con riferimento alle “qualità culturali ed intellettuali”, a fronte delle 11 conseguite dal ricorrente.<br />
Il Rotilio, inoltre, pur possedendo gli stessi diplomi di laurea del ricorrente, consegue la laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con il massimo dei voti e lode.<br />
Al pari del Monaco è iscritto nel registro dei revisori contabili.<br />
Quanto all’attività di docenza e di aggiornamento tecnico-professionale, il controinteressato ha svolto complessivamente 13 incarichi di insegnamento (a fronte degli 8 espletati dal ricorrente), di cui 10 da docente titolare della materia e vanta, rispetto al Monaco, un maggior numero di corsi frequentati.<br />
9. Il Col. Monaco, infine,  chiama in causa il Col. Costa. Anche in questo caso il ricorrente afferma la propria superiorità attraverso l’elencazione di titoli e considerazioni sulla documentazione caratteristica volte a dimostrare la lamentata disparità di trattamento.<br />
Tuttavia, in sede di documentazione caratteristica emerge che il Col. Costa consegue la qualifica di “Eccellente” per circa 205 mesi, abbinando alla valutazione apicale attestazioni di “apprezzamento” per circa 116 mesi. <br />
Il Costa, a differenza del ricorrente, non riporta mai, nel grado di Tenente Colonnello, flessioni di giudizio per voci interne; registra complessivamente 10 flessioni di giudizio per voci interne, a fronte delle 25 del Col. Monaco, riporta una sola flessione di giudizio (peraltro risalente al 1985) con riferimento alle “qualità morali e di carattere”, a fronte delle 8 riportate dal ricorrente.<br />
Riporta 3 flessioni di giudizio con riferimento alle “qualità culturali ed intellettuali”, contro le 11 subite dal Col. Monaco (di cui 4 nel grado rivestito al momento della valutazione impugnata).<br />
Nell’arco della carriera il controinteressato ha conseguito 11 riconoscimenti di ordine morale (2 encomi solenni, 5 encomi semplici e 4 elogi) a fronte dei 9 ottenuti dal ricorrente. Nel grado di Tenente Colonnello consegue 1 encomio solenne e 1 elogio, mentre il ricorrente un encomio semplice.<br />
Il Costa è stato inoltre insignito delle seguenti onorificenze.<br />
“Medaglia militare d’argento al merito di lungo comando di reparto”, “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana”, 	“Medaglia commemorativa per aver partecipato ad operazioni di soccorso alle popolazioni della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Puglia e Calabria colpite dall’evento alluvionale del settembre 2000 &#8211; gennaio 2001”. <br />	<br />
Come il ricorrente, possiede la “Croce d’argento per anzianità di servizio”.<br />
In ordine agli incarichi ricoperti, fermo restando la discrezionalità della C.S.A. nella relativa valutazione,  il Col. Costa, nel corso della sua carriera, vanta un maggior periodo di comando rispetto al ricorrente ed ha svolto compiti di responsabilità a Grado, Gorizia , Monfalcone, Trieste, Cervignano, Parma, Palermo, Mantova.<br />
In ordine alle “doti intellettuali e di cultura” di cui alla lettera C, il ricorrente ha comunque conseguito un punteggio più elevato (28,50) rispetto al chiamato in causa (28,40), a dimostrazione del corretto operato dell’Organo tecnico. <br />
In ogni caso anche il chiamato in causa è in possesso di ottimi titoli.<br />
Il Col. Costa, come visto, riporta in sede di documentazione caratteristica solo 3 flessioni di giudizio con riferimento alle “qualità culturali ed intellettuali” (di cui nessuna nel grado di Tenente Colonnello), a fronte delle 11 conseguite dal ricorrente (di cui 4 nel grado citato). Inoltre, possiede gli stessi titoli di studio del ricorrente, vanta un maggior numero di corsi frequentati ed è iscritto nel registro dei revisori contabili.<br />
In conclusione, anche con riferimento al Costa le varie censure dedotte devono essere respinte.</p>
<p>10. Puo’ ora passarsi all’esame delle altre censure dedotte in particolare riferite alle schede di valutazione redatte dai membri della Commissione Superiore. <br />
Il ricorrente lamenta l’attribuzione del medesimo punteggio a ciascun candidato da parte dei singoli commissari,  l’identità testuale della motivazione scritta per ciascuna voce 	 tali da rendere le valutazioni redatte “frutto di un’inesistente ovvero 	fittizia attività istruttoria”, una discrasia tra i giudizi contenuti nelle schede di valutazione redatte dai singoli 	commissari nella procedura di avanzamento impugnata e i giudizi ottenuti in sede di documentazione caratteristica.<br />	<br />
Osserva la Sezione che la normativa vigente, attraverso le schede di valutazione, ha inteso apprestare degli indici rivelatori della meritevolezza di ciascuno, spettando poi alla Commissione, nel caso concreto, graduarne numericamente il valore in relazione alle risultanze documentali ed al convincimento che da esse ne trae. <br />
Come è stato più volte ribadito in giurisprudenza, la redazione delle schede rappresenta solo un atto di sintesi successivo alla fase orale che è l’atto centrale e dominante del procedimento valutativo e si conclude con l’assegnazione del punteggio ed ha valore solo come mezzo per ricostruire i parametri adottati dalla Commissione, non sostituendo assolutamente il punteggio (ex multis, Consiglio di Stato,  IV, n.1193 del 2003).<br />
La funzione delle schede è quella di fornire un’indicazione sintetica  dei dati acquisiti sul conto del singolo candidato alla promozione, ripercorrendo, anche nel loro ordine espositivo, gli elementi che il D.Lgs. n.69/2001 ed il D.M. n.571/93 pretendono siano considerati per addivenire al giudizio finale.<br />
Pertanto, i giudizi contenuti nelle schede non costituiscono la traduzione del punteggio dal dato numerico al linguaggio, ma rappresentano un dato complementare, in grado di meglio evidenziare il procedimento valutativo utilizzato per la formazione del punteggio medesimo.<br />
Quanto alla asserita uniformità delle schede di valutazione, la giurisprudenza ha rilevato che “..non può assumere rilievo la coincidenza delle schede di valutazione dei singoli componenti della C.S.A., al fine di ritenere la non conformità al dettato normativo vigente dell&#8217;operato della Commissione, in assenza di prove circa la rinuncia di uno dei componenti della Commissione ad emettere un giudizio autonomo rispetto a quello formulato dagli altri membri” (cfr. Cons. St, IV, n. 4074 del 2002 e n.7963 del 2004).<br />
Con l’effetto che “.. la uniformità delle schede, in sé considerata ed in difetto di ulteriori allegazioni atte a lumeggiare sintomi concludenti di disfunzioni causali nell&#8217;attività amministrativa, non comporta quindi riflessi invalidanti sull&#8217;esito complessivo della valutazione” (Sez. IV,  n.7841 del 2004).<br />
Si evidenzia ulteriormente che  l&#8217;espressione di un giudizio attraverso un punteggio numerico è idoneo a motivare ex se il giudizio stesso. Né alcun rilievo assume a questo riguardo il fatto che i vari membri della Commissione abbiano tutti assegnato al ricorrente gli stessi punteggi (Cons. Stato, V, n.1794 del 2007).<br />
Quanto poi alla mancanza di un  responsabile del procedimento”, fatto che secondo il deducente assumerebbe un insanabile rilievo patologico, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare  che in assenza di espressa designazione, tale responsabile si identifica con il funzionario posto al vertice dell’unità organizzativa dal quale l’atto proviene e nei cui confronti l’interessato, in base alle indicazioni che emergono nell’atto a lui comunicato, è posto in condizione di instaurare ogni utile contraddittorio nelle forme previste dall’art. 10 della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. St., VI°, n. 3459 del 2002;  VI°, n.5935 del 2005). <br />
In conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
Spese ed onorari tuttavia possono essere compensati.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente  pronunciando sul ricorso n. 7873 del 2004, proposto dal ten.col. Monaco Giovanni, come in epigrafe, lo RESPINGE.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 7 nov. 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-11779/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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