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	<title>1177 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1177 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1177</a></p>
<p>Pres. Salamone/Est. Perilli 1. Trattamento dei rifiuti &#8211; Autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto &#8211; Piano di bacino &#8211; Rischio idrogeologico &#8211; Diniego &#8211; Bilanciamento degli interessi &#8211; Legittimità . Â  1. E&#8217; legittimo il diniego all&#8217;esercizio di un impianto specificamente vietato dalle disposizioni a tutela dell&#8217;assetto idrogeologico del territorio. La localizzazione e il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-11-2019-n-1177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2019 n.1177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone/Est. Perilli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Trattamento dei rifiuti &#8211; Autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto &#8211; Piano di bacino &#8211; Rischio idrogeologico &#8211; Diniego &#8211; Bilanciamento degli interessi &#8211; Legittimità .</div>
<p> Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; legittimo il diniego all&#8217;esercizio di un impianto specificamente vietato dalle disposizioni a tutela dell&#8217;assetto idrogeologico del territorio. La localizzazione e il corretto esercizio degli impianti, infatti, devono tener conto di tutti gli interessi meritevoli di protezione presenti sul territorio e, pertanto, ferma restando la possibilità  di adeguare le disposizioni contenute nel PAI in senso evolutivo, è compito dei soggetti coinvolti addivenire a soluzioni adeguate e conformi alle discipline settoriali insistenti sul territorio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/11/2019<br /> <strong>N. 01177/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00454/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 454 del 2019, proposto da:<br /> Conser V.C.O. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Duse, n. 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco D&#8217;Assisi, n. 14;<br /> Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via dell&#8217;Arsenale, n. 21;<br /> Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Agenzia regionale per la protezione ambientale A.r.p.a., dipartimento Piemonte nord est, sede di Vercelli, Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola, Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola C.o.u.b. V.C.O., Comune di Mergozzo e Comune di Domodossola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad</em>Â <em>adiuvandum</em>,<br /> Consorzio rifiuti del Verbano Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Duse, n. 4;<br /> Comune di Verbania, in persona del sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandra Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 94 del 18 febbraio 2019, comunicata in data 22 febbraio 2019, con cui il dirigente del settore ambiente, servizio rifiuti e bonifiche della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha negato alla società  Conser V.C.O. p.a. il rinnovo, con modifica, ai sensi dell&#8217;articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di trattamento rifiuti ubicato in località  Prato Michelaccio nel Comune di Mergozzo;<br /> &#8211; della relazione istruttoria adottata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 15 dicembre 2018;<br /> &#8211; delle determinazioni della conferenza di servizi indetta per la conduzione del procedimento avviato per il predetto rinnovo;<br /> &#8211; della nota della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. n. 26484 del 7 agosto 2018;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, con particolare riferimento ai pareri espressi dall&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po, nonchè all&#8217;elaborato 7 &#8220;Norme di Attuazione&#8221; del piano stralcio per l&#8217;assetto idrogeologico, come integrato dalla deliberazione del comitato istituzionale dell&#8217;Autorità  di bacino del Fiume Po n. 5 del 2015.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dell&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po;<br /> Visti i documenti e la memoria della società  ricorrente;<br /> Visti i documenti, la memoria e la replica della Provincia del Verbano Cusio Ossola;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento <em>ad</em>Â <em>adiuvandum</em>Â del Consorzio rifiuti del Verbano Cusio Ossola;<br /> Visti l&#8217;atto di intervento <em>ad</em>Â <em>adiuvandum</em>Â e la memoria di replica del Comune di Verbania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  Conser V.C.O. p.a. è una società Â <em>in house</em>Â il cui capitale è detenuto dai settantaquattro comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dal Consorzio obbligatorio unico di bacino.<br /> La Conser V.C.O. s.p.a. dal 2009 è autorizzata alla gestione di un impianto di rifiuti urbani e speciali assimilati, pericolosi e non, in località  Prato Michelaccio nel Comune di Mergozzo e dal 2012, in seguito alla dismissione del termovalorizzatore in esso operante, vi esercita le attività  di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti.<br /> In data 31 agosto 2018 la Conser VCO s.p.a. ha chiesto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola il rinnovo dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di trattamento dei rifiuti e il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di opere di protezione, in quanto lo stesso è ubicato a ridosso del fiume Toce, nella fascia fluviale classificata a rischio di esondazione.<br /> La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha indetto, su richiesta della Conser V.C.O. s.p.a., una conferenza di servizi preliminare, la quale si è conclusa con l&#8217;espressione, da parte dell&#8217;Autorità  distrettuale di bacino del Fiume Po, del divieto di esercitare l&#8217;attività  di gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali A e B, in applicazione degli articoli 29 e 30 delle norme di attuazione (d&#8217;ora in avanti N.A.) del piano per l&#8217;assetto idrogeologico (d&#8217;ora in avanti P.A.I.).<br /> Con nota prot. n. 2218 del 31 gennaio 2019 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato alla Conser VCO s.p.a. i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, in quanto contrastante con l&#8217;articolo 30, comma 2, lettera b), delle N.A. del P.A.I..<br /> In data 9 febbraio 2019 la Conser VCO s.p.a. ha presentato le proprie osservazioni allegando sia la necessità  di procedere ad un&#8217;interpretazione evolutiva delle N.A., sia l&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso conseguente alla mancata partecipazione dell&#8217;Autorità  di bacino alla conferenza di servizi.<br /> Con determinazione dirigenziale n. 94 del 18 febbraio 2019, comunicata in data 22 febbraio 2019, il settore ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha negato alla società  Conser V.C.O. p.a. il rinnovo, con modificazioni, dell&#8217;autorizzazione unica per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti in località  Prato Michelaccio nel Comune di Mergozzo, in applicazione dello &lt;&gt;.<br /> Con la medesima determinazione la Provincia ha approvato la proposta di conclusione del procedimento n. 117 del 14 febbraio 2019, con la quale il responsabile del procedimento, richiamando la propria relazione n. 35704 del 5 dicembre 2018, ha affermato che l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto in oggetto non è autorizzabile ai sensi dell&#8217;articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, a causa della effettiva esondabilità  dell&#8217;area sulla quale insiste e della impossibilità  di applicare al caso di specie la deroga prevista dall&#8217;articolo 38 N.A. per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili.<br /> Il responsabile del procedimento ha tuttavia dato atto della facoltà  della Conser VCO s.p.a. di presentare una nuova istanza di rinnovo dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto che risulti compatibile con le N.A..<br /> Con ordinanza n. 378 del 21 febbraio 2019, adottata ai sensi dell&#8217;articolo 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha ordinato alla Conser VCO s.p.a. di esercitare per sei mesi l&#8217;attività  di trattamento dei rifiuti e di presentare entro trenta giorni il piano di gestione del rischio idraulico ed entro novanta giorni il progetto volto ad individuare soluzioni per garantire la continuità  nella gestione dell&#8217;impianto.<br /> 1.1. Con ricorso notificato il 23 aprile 2019 e depositato il 10 maggio 2019 la Conser VCO s.p.a. ha domandato l&#8217;annullamento del diniego dell&#8217;autorizzazione a realizzare le opere di arginatura dell&#8217;impianto per i seguenti motivi:<br /> &#8211; con il primo motivo ha eccepito che il provvedimento impugnato contrasta con le risultanze della conferenza di servizi preliminare, alle quali le amministrazioni si sono autovincolate e che sarebbero state modificate in assenza di sopravvenienze, con conseguente violazione del legittimo affidamento riposto nelle stesse;<br /> &#8211; con il secondo motivo ha dedotto che la Provincia avrebbe erroneamente ritenuto prevalente la propria posizione, fondata sulla relazione istruttoria del 5 dicembre 2018, senza tenere conto del silenzio assenso formatosi sui pareri dell&#8217;Autorità  di bacino e del settore difesa del suolo della Regione Piemonte che non hanno partecipato alla conferenza di servizi;<br /> &#8211; con il terzo motivo ha allegato che nella conferenza di servizi non è stata istruita l&#8217;istanza volta ad ottenere i titoli abilitativi per effettuare l&#8217;intervento di arginatura dell&#8217;impianto, il quale avrebbe potuto essere realizzato in quanto era stato reso parere positivo di compatibilità  idraulica dello stesso, al fine di escludere l&#8217;area interessata dalla fascia di esondazione;<br /> &#8211; con il quarto ed il quinto motivo ha contestato l&#8217;interpretazione fornita dalla Provincia delle N.A. del P.A.I., la quale si porrebbe in contrasto con le direttive europee in materia di rifiuti e con il principio di proporzionalità ;<br /> &#8211; con il sesto motivo ha contrastato la decisione della Provincia di non includere l&#8217;impianto in oggetto nell&#8217;ambito di operatività  della deroga prevista dall&#8217;articolo 38 delle N.A. del P.A.I.;<br /> &#8211; con il settimo motivo ha posto in luce l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;elaborato 7 &#8220;Norme di attuazione&#8221;, specificamente impugnato con il provvedimento applicativo, nella parte in cui sottopone alla medesima disciplina vincolistica fasce territoriali con un differente rischio idrogeologico e nella parte in cui distingue, con evidente illogicità , tra impianti semplici ed a tecnologia complessa.<br /> 1.2. Hanno resistito al ricorso la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po.<br /> 1.3. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2019 le parti hanno concordemente chiesto il rinvio della discussione della domanda cautelare all&#8217;udienza per la trattazione del merito.<br /> 1.4. Con atti regolarmente notificati in data 11 e 20 settembre 2019 hanno spiegato intervento <em>ad adiuvandum</em>Â il Consorzio rifiuti del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Verbania.<br /> 1.5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 2. Il diniego di autorizzazione impugnato si fonda sull&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 30, comma 2, lettera b), dell&#8217;allegato 7, norme di attuazione al piano stralcio per l&#8217;assetto idrogeologico, il quale vieta, con riferimento alla fascia di esondazione (fascia B), &lt;&gt;, a meno che le stesse non siano state autorizzate ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla data di entrata in vigore del piano e per la durata dell&#8217;autorizzazione giù  rilasciata.<br /> Il diniego di autorizzazione impugnato si fonda inoltre sull&#8217;impossibilità  di applicare al caso di specie:<br /> a) l&#8217;articolo 29, comma 3, lettera l), delle N.A. del P.A.I., richiamato dal comma 3 dell&#8217;articolo 30, il quale consente l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti giù  autorizzate alla data di entrata in vigore del P.A.I. e si riferisce solo all&#8217;attività  delle discariche e degli impianti a tecnologia complessa, come evidenziato dall&#8217;Autorità  di bacino nella nota n. 923 del 31 luglio 2018;<br /> b) l&#8217;articolo 30, comma 3, lettera e), il quale consente il completamento degli impianti a tecnologia complessa giù  esistenti, ove questo risulti indispensabile per il raggiungimento dell&#8217;autonomia degli ambiti territoriali ottimali, previo parere di compatibilità  dell&#8217;Autorità  di bacino;<br /> c) l&#8217;articolo 38, comma 1, delle N.A. del P.A.I. il quale &lt;&gt;, in presenza di determinate condizioni da dimostrare con uno studio di compatibilità  allegato al progetto.<br /> Il collegio ritiene che la Provincia del Verbano Cusio Ossola abbia correttamente applicato le norme del P.A.I. interpretandole secondo il criterio letterale, il quale si rivela l&#8217;unico idoneo ad assicurare l&#8217;obiettivo che il piano si prefigge di perseguire nella fascia di esondazione (o fascia B), ossia il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di funzionalità  idraulica e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.<br /> Pertanto, in presenza del presupposto positivo dell&#8217;ubicazione dell&#8217;impianto per l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti nella fascia B e del presupposto negativo della mancata classificazione dello stesso come &lt;&gt;, in seguito alla dismissione del termovalorizzatore avvenuta nel 2012, la Provincia ha correttamente negato l&#8217;autorizzazione richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> Da ciù² discende l&#8217;infondatezza del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso.<br /> L&#8217;articolo 28 delle N.A. al P.A.I., a proposito delle classificazioni delle fasce fluviali, individua il limite di progetto tra la fascia di esondazione (fascia B), nella quale vale il divieto di effettuare le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e la fascia di inondazione per piena catastrofica (fascia C), nella quale il predetto divieto non trova applicazione, nelle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, subordinando la variante automatica del piano all&#8217;emanazione della deliberazione del comitato istituzionale dell&#8217;Autorità  di bacino di presa d&#8217;atto del collaudo dell&#8217;opera.<br /> Devono essere dunque disattese le censure contenute nel terzo e nel quarto motivo di ricorso per cui l&#8217;omessa istruttoria nella conferenza di servizi del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per l&#8217;intervento di arginatura dell&#8217;impianto, che secondo la società  ricorrente sarebbe stata doverosa in presenza del rifiuto espresso dal Comune di Domodossola e del parere positivo di compatibilità  idraulica dell&#8217;intervento, avrebbe automaticamente determinato l&#8217;inclusione dell&#8217;area interessata nella fascia C, con conseguente esclusione del divieto di esercizio dell&#8217;impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti.<br /> Anche la censura contenuta nel sesto motivo di ricorso deve essere disattesa in quanto, pur avendo la Provincia ed il Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola dichiarato l&#8217;impianto di pubblica utilità , di interesse strategico e non altrimenti localizzabile, in quanto indispensabile al soddisfacimento del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti, la società  ricorrente non ha allegato al progetto lo studio di compatibilità  che l&#8217;articolo 38 delle N.A. del P.A.I. richiede per la realizzazione di opere di interesse pubblico, le quali, all&#8217;interno delle fasce A e B, devono comunque rispettare le prescrizioni dettate dagli articoli 29 e 30.<br /> A tal proposito, una volta che l&#8217;articolo 30, comma 2, abbia escluso l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti negli impianti ubicati nella fascia di esondazione, il collegio ritiene che i fini di miglioramento della funzionalità  idraulica e delle caratteristiche naturali e ambientali che tale divieto intende realizzare lo rendano proporzionato rispetto agli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, la quale prevede che gli Stati membri, nell&#8217;elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti, devono tenere conto dei principi generali in materia di protezione dell&#8217;ambiente, di precauzione e sostenibilità  nonchè di protezione delle risorse ambientali.<br /> Pertanto il diniego dell&#8217;autorizzazione impugnato non si pone in contrasto con il piano dei rifiuti provinciale e con i principi di autosufficienza e di prossimità  nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani non pericolosi previsti dall&#8217;articolo 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> Anche il quinto motivo di ricorso deve essere rigettato.<br /> Il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi al funzionamento della conferenza di servizi, sono infondati.<br /> Con il primo motivo la società  ricorrente sostiene che nella conferenza di servizi preliminare sia l&#8217;Autorità  di bacino che il settore difesa del suolo della Regione Piemonte avrebbero espresso pareri positivi di compatibilità  dell&#8217;impianto per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti con la normativa del P.A.I., secondo un&#8217;interpretazione &lt;&gt; dello stesso, della quale la Provincia avrebbe dovuto prendere atto limitandosi a valutare l&#8217;impatto ambientale delle opere.<br /> Il collegio ritiene che le predette amministrazioni non hanno espresso, come sostenuto da parte ricorrente, pareri positivi di compatibilità  ambientale in deroga alle N.A. del P.A.I., in quanto le stesse si sono limitate, come risulta dal verbale della conferenza di servizi preliminare del 14 giugno 2017, ad esprimere in termini probabilistici la non dannosità  ambientale dell&#8217;impianto e la mera possibilità  di revisione delle norme del P.A.I., revisione, allo stato, non avvenuta.<br /> Con il secondo motivo la società  ricorrente sostiene che, non avendo le predette amministrazioni partecipato alla conferenza di servizi preliminare, si sarebbe formato il silenzio assenso del quale la Provincia avrebbe dovuto tenere conto nell&#8217;individuazione della posizione prevalente.<br /> Con nota del 28 gennaio 2019 la Regione Piemonte ha tuttavia spiegato le ragioni della mancata partecipazione ed ha negato di aver espresso una tacita volontà  di assenso, subordinando, al contrario, la propria volontà  alla valutazione espressa dall&#8217;Autorità  di bacino.<br /> Il collegio ritiene che la Provincia abbia correttamente individuato la propria posizione di diniego come prevalente, sulla scorta delle motivazioni contenute nella giù  citata relazione del responsabile del procedimento n. 35704 del 5 dicembre 2018 e della circostanza che le altre amministrazioni si sono limitate a porre in dubbio ma non a contrastare l&#8217;interpretazione delle norme del P.A.I..<br /> La posizione prevalente della Provincia risulta altresì rafforzata dal parere del 13 luglio 2018 con il quale l&#8217;Autorità  di bacino distrettuale del Fiume Po ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di trattamento dei rifiuti.<br /> Anche il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere pertanto rigettati.<br /> A questo punto il collegio deve escutere il settimo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, con il quale la società  ricorrente ha impugnato gli articoli 29 e 30 dell&#8217;elaborato 7 &#8220;Norme di attuazione&#8221; al P.A.I., in quanto sarebbe irragionevole sottoporre alla medesima disciplina vincolistica della fascia di deflusso della piena (fascia A), ad elevato rischio idrogeologico, gli impianti da realizzare e le attività  da esercitare nella fascia di esondazione (fascia B), caratterizzata da un rischio idrogeologico inferiore.<br /> La società  ricorrente ritiene inoltre illogica la deroga alla disciplina vincolistica prevista esclusivamente per gli impianti a tecnologia complessa e non per gli impianti semplici.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Le N.A. del P.A.I. sottopongono ad una differente disciplina vincolistica, in ossequio al principio di proporzione, l&#8217;esercizio delle attività  da svolgere sulle fasce A e B, connotate da un differente rischio idrogeologico.<br /> Mentre infatti nella fascia A sono vietate sei tipologie di attività , nella fascia B ne sono vietate solo tre e la circostanza che in entrambe le fasce sia vietato l&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti significa che esse sono connotate da un elevato rischio idrogeologico, a prescindere dalla fascia nella quale è localizzato l&#8217;impianto.<br /> La ragionevolezza e dunque la proporzionalità  del vincolo previsto nella fascia B è inoltre assicurata dalla flessibilità  del &lt;&gt; garantita dall&#8217;articolo 31, comma 5, delle N.A..<br /> Del tutto ragionevole si presenta inoltre la <em>ratio</em>Â dell&#8217;esclusione dalla disciplina vincolistica prevista dall&#8217;articolo 30, comma 3, lettera e), per i soli impianti &lt;<a>&gt;, rappresentata dalla antieconomicità  derivante dalla riproduzione degli stessi: ove infatti la deroga investisse anche gli impianti, come quello in oggetto, a tecnologia semplice, si risolverebbe in una sostanziale e generalizzata elusione del vincolo previsto dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo.<br /> Anche il settimo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato.<br /> In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto, fatto salvo il potere della Provincia di rivalutare l&#8217;istanza della società  ricorrente, dietro presentazione di uno specifico studio che dimostri la riduzione del rischio idraulico dell&#8217;area interessata.<br /> L&#8217;opportunità  di individuare una soluzione concordata tra le parti, in grado di contemperare l&#8217;esigenza di tutela ambientale con quella della continuità  del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, impone al collegio di disporre la compensazione delle spese del giudizio, in deroga alla regola della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </a></div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei “lavori di realizzazione impianto di illuminazione e adeguamento barriere di sicurezza dell&#8217;Autostrada tangenziale ovest di Milano”, se in esito all’originaria valutazione delle offerte (tecnica, tempi ed economica) ed alla collocazione al primo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1177/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei “lavori di realizzazione impianto di illuminazione e adeguamento barriere di sicurezza dell&#8217;Autostrada tangenziale ovest di Milano”, se in esito all’originaria valutazione delle offerte (tecnica, tempi ed economica) ed alla collocazione al primo posto della società ricorrente, la stazione appaltante ha avviato un sub procedimento di verifica di anomalia, formulando – con specifico riferimento alle barriere – alcune richieste di trasmissione documentale esclusivamente riferite ai rapporti di crash test e la verifica condotta dalla stazione appaltante sulla documentazione acquisita si è conclusa con l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, motivato sulla mancata produzione del rapporto scritto da parte di progettista qualificato, previsto dalla regola UNI 1317, da tale omissione assumendosi che “le barriere in questione non rispondono alle specifiche tecniche richieste”; tuttavia la disposizione del capitolato speciale di appalto prevedeva, a pena di esclusione, la prestazione in sede di gara di una dichiarazione di impegno a presentare, “su richiesta” ed entro il termine di sette giorni, i certificati di omologazione delle barriere ovvero, in mancanza, i rapporti di crash test ”, dovendosi concludere che la prevista comminatoria di esclusione va riferita sia all’omessa prestazione di tale dichiarazione di impegno in sede di proposizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, sia alla mancata produzione della documentazione richiesta, in sede di verifica, dalla Commissione o dall’Amministrazione; che il rapporto scritto del progettista qualificato, la cui mancanza ha determinato l’impugnata esclusione, non è stato invece oggetto di una specifica richiesta di acquisizione da parte della commissione giudicatrice, ciò parendo in contrasto con il principio di derivazione comunitaria (art. 55 della direttiva 2004/18), fedelmente recepito nella legislazione nazionale, secondo cui la stazione appaltante è tenuta, prima di poter respingere l’offerta sottoposta a verifica, a richiedere per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione, e ciò con specifico riguardo, tra l’altro, alle specifiche tecniche adottate per eseguire i lavori; che la giurisprudenza comunitaria sul punto ha osservato come “l’esistenza di un dibattito effettivo in contraddittorio, situato in un momento utile nella procedura di esame delle offerte, tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’offerente, affinché quest&#8217;ultimo possa provare la serietà della sua offerta, costituisce un requisito fondamentale della Direttiva 2004/18, al fine di evitare l’arbitrio dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice e garantire una sana concorrenza tra le imprese”; che in difetto di una diversa e più precisa specificazione delle condotte di gara assoggettate alla comminatoria di esclusione – specificazione imposta dal principio del clare loqui – la verifica del rispetto delle normative tecniche richiamate da bando; che, impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela della stazione appaltante, ogni definitiva determinazione circa la conformità o meno dell’offerta della società ricorrente al progetto posto a base di gara è da rimettere all’effettiva rispondenza delle barriere offerte – legittimamente modificate, nel caso di specie, “al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche previste dal capitolato speciale” – agli standard qualitativi, da comprovarsi mediante la valutazione degli elaborati previsti dalla normativa tecnica, ma specificamente individuati e richiesti dalla stazione appaltante nel rispetto del principio del contraddittorio previsto dalla legge. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01177/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01863/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Car Segnaletica Stradale s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto in Milano, Corso XXII Marzo, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Milano Serravalle &#8211; Milano Tangenziali S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, 23; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 13 giugno 2012, con cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di affidamento dei “lavori di realizzazione impianto di illuminazione e adeguamento barriere di sicurezza dell&#8217;Autostrada tangenziale ovest di Milano”; dei verbali della commissione richiamati nel provvedimento di esclusione; del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, nella parte e nei limiti oggetto di censura nei motivi di ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Milano Serravalle &#8211; Milano Tangenziali S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che risulta incontroverso, ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo:<br />	<br />
a) che in esito all’originaria valutazione delle offerte (tecnica, tempi ed economica) ed alla collocazione al primo posto della società ricorrente, la stazione appaltante ha avviato un sub procedimento di verifica di anomalia, formulando – con specifico riferimento alle barriere – alcune richieste di trasmissione documentale esclusivamente riferite ai rapporti di crash test (cfr. nota del 10.10.2011; richiesta di integrazione del 27.10.2011; rettifica del 28.10.2011);<br />	<br />
b) che la stazione appaltante ha riscontrato l’adempimento della società ricorrente alle richieste di produzione documentale (cfr. pag. 5 del verbale n. 12);<br />	<br />
c) che la verifica condotta dalla stazione appaltante sulla documentazione acquisita si è conclusa con l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, motivato sulla mancata produzione del rapporto scritto da parte di progettista qualificato, previsto dalla regola UNI 1317, da tale omissione assumendosi che “le barriere in questione (offerte dalla società ricorrente, ndr)…non rispondono alle specifiche tecniche richieste”;<br />	<br />
Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che la disposizione di cui all’art. 23 del capitolato speciale di appalto ha previsto, a pena di esclusione, la prestazione in sede di gara di una dichiarazione di impegno a presentare, “su richiesta della commissione giudicatrice o dell’ente appaltante<br />
&#8211; che la medesima disposizione non è preclusiva della facoltà di richiedere qualsiasi documentazione attinente al rispetto della specifica normativa tecnica ivi richiamata, ciò risultando provato dalla significazione, operata dalla stazione appaltante nel<br />
&#8211; che il rapporto scritto del progettista qualificato, la cui mancanza ha determinato l’impugnata esclusione, non è stato invece oggetto di una specifica richiesta di acquisizione da parte della commissione giudicatrice, ciò parendo in contrasto con il pr<br />
&#8211; che tale principio risulta valorizzato dalla giurisprudenza comunitaria, che sul punto ha osservato come “l’esistenza di un dibattito effettivo in contraddittorio, situato in un momento utile nella procedura di esame delle offerte, tra l’amministrazione<br />
&#8211; che non appare sufficientemente provata la difformità, opposta dalla stazione appaltante, dell’offerta tecnica della società ricorrente dal progetto posto a base di gara, risultando, al contrario, che tale offerta è stata ammessa e valutata con l’attrib<br />
&#8211; che in difetto di una diversa e più precisa specificazione delle condotte di gara assoggettate alla comminatoria di esclusione – specificazione imposta dal principio del clare loqui – la verifica del rispetto delle normative tecniche richiamate dal cita<br />
a) “l’impresa aggiudicataria, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunque presentare al responsabile del procedimento il certificato di omologazione, o la certificazione completa delle prove di impatto dal vero (crash test eseguita presso uno degli istituti autorizzati) secondo UNI EN 1317 e quant’altro richiesto dalla circolare del MIT prot. N° 104862 del 15.11.2007”, inoltre espressamente prevedendosi, ai fini dell’affidamento, l’attribuzione di un carattere “vincolante” al superamento delle prove da urto disciplinate dalla citata normativa tecnica, quest’ultima avente una funzione unificante, sul piano della verifica qualitativa, di tutte le possibili e diverse caratteristiche dei prodotti offerti;<br />	<br />
b) “la direzione dei lavori procederà all’attenta, puntuale ed approfondita verifica della certificazione rilasciata dall’istituto autorizzato, relativa al crash test, in conformità alla EN 1317 parti 1-2-3-4, come previsto all’art. 8, secondo capoverso, del D.M. 21.6.04”, non potendo ritenersi preclusa, nell’ambito di tali adempimenti, l’ulteriore verifica circa l’ammissibilità delle modifiche apportate alle barriere;<br />	<br />
&#8211; che, impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela della stazione appaltante, ogni definitiva determinazione circa la conformità o meno dell’offerta della società ricorrente al progetto posto a base di gara è da rimettere all’effettiva rispondenza	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />
accoglie la domanda di sospensione cautelare.<br />	<br />
Riserva di fissare l’udienza di discussione del merito con separato decreto.<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mauro Gatti, Presidente FF<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-2-2010-n-1177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-2-2010-n-1177/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-2-2010-n-1177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1177</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione (Avv. Renato Magaldi) c. Centro Agro Alimentare di Napoli Societa&#8217; Consortile P.A. (Avv. Enrico Soprano) c. Euroservizi Generali S.r.l. (Avv.ti Donato Cicenia e Luigi Mennella) sulla prosecuzione del contratto di appalto con la mandante di un A.T.I. nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-2-2010-n-1177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-2-2010-n-1177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida,<i> est.</i> M. Buonauro<br /> Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione (Avv. Renato Magaldi) c.<br /> Centro Agro Alimentare di Napoli Societa&#8217; Consortile P.A. (Avv. Enrico Soprano)<br /> c. Euroservizi Generali S.r.l. (Avv.ti Donato Cicenia e Luigi Mennella)</span></p>
<hr />
<p>sulla prosecuzione del contratto di appalto con la mandante di un A.T.I. nel caso in cui la mandataria sia stata colpita da informativa prefettizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Informativa antimafia emessa nei confronti della società capogruppo e mandataria di un’A.T.I. – Ex art. 37, comma 18, D.Lgs. 163/06 – Disciplina – Applicabilità &#8211; Potere della stazione appaltante &#8211; Riguarda solo la verifica dei requisiti prescritti &#8211; Possibilità di opporre un diniego immotivato &#8211; Non sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara d&#8217;appalto &#8211; Partecipazione di A.T.I. &#8211; Disciplina ex art. 37, comma XIX D.Lgs. 163/2006 &#8211; Modifica composizione A.T.I. &#8211; Facoltà di una delle mandanti di proseguire in proprio la prestazione aggiudicata &#8211; Va assicurata &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di interdizione antimafia di un’impresa mandataria di una A.T.I., risultata aggiudicataria di un pubblico appalto, la stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 18, D.Lgs. n. 163/2006 non può revocare l’aggiudicazione ma deve verificare che le altre ditte facente parti dell’A.T.I., che abbiano fatto richiesta di subentrare nella posizione della mandataria per l’esecuzione dell’appalto come previsto dal bando, siano in possesso degli adeguati requisiti di qualificazione con la conseguenza che la stazione appaltante non può opporre un veto immotivato alla sostituzione della mandataria (1)	</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento di revoca di un contratto di appalto, a seguito di una informativa prefettizia interdittiva riguardante la società mandataria di una A.T.I., nel caso in cui, prima di procedere alla revoca del contratto, la P.A. non abbia consentito ad una delle mandanti, che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la prosecuzione della prestazione aggiudicata, di  proseguire essa stessa, quale nuova mandataria dell’A.T.I., il rapporto contrattuale, così come previsto dall&#8217;art. 37, comma XIX, del D.Lgs. 163/06. 	</p>
<p></b>________________________________	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, comm. sp., 22.1.2008 n. 4575</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzione</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renato Magaldi, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo, n. 106; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Centro Agro Alimentare di Napoli Societa&#8217; Consortile P.A</b>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, n. 4; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Euroservizi Generali S.r.l</b>., rappresentato e difeso dagli avv. Donato Cicenia e Luigi Mennella, con domicilio eletto presso Enrico Angelone in Napoli, Calata San Marco, n. 4; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della nota del Centro Alimentare di Napoli prot. n. 9442 del 16.2.2008 di reiezione della richiesta del consorzio S.G.M. di prosecuzione del rapporto contrattuale; &#8211; della nota del Centro Alimentare di Napoli prot. n. 9443 del 18.2.2008 di comunicazione di intervenuta risoluzione del contratto con precedente nota prot. 8379 del 24.10.08 e di affidamento del servizio all’a.t.i. Euroservizi Generale s.r.l. e consorzio CO.GE.SER.; &#8211; della delibera del Cda del Centro Alimentare di reiezione dell’istanza di prosecuzione dell’appalto da parte di S.G.M. e di affidamento all’a.t.i. Euroservizi-Co.ge.ser.; &#8211; dell’art. 46.4 del contratto di appalto sottoscritto il 21.12.2007; &#8211; di ogni atto connesso; <br />	<br />
&#8211; nonchè per il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centro Agro Alimentare di Napoli Societa&#8217; Consortile P.A. e di Euroservizi Generali S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il consorzio ricorrente, in a.t.i. con il consorzio Cesap, ha ottenuto l’aggiudicazione per l’affidamento del global service del nuovo mercato agroalimentare all’ingrosso in Volla. Pervenuta un informativa prefettizia sfavorevole nei confronti della Cesap, la stazione appaltante ha deciso di risolvere il contratto, in adesione alla clausola 46.4 dell’accordo, nei confronti dell’a.t.i. aggiudicataria.<br />	<br />
Il consorzio S.G.M., sostenendo di avere in proprio tutti i requisiti previsti dal bando, ha richiesto la prosecuzione del rapporto contrattuale con estromissione della mandataria, colpita da interdittiva antimafia.<br />	<br />
Avverso il diniego opposto dalla stazione appaltante e il successivo affidamento del servizio all’a.t.i. Euroservizi-Co.ge.ser. deduce la illegittimità per violazione di legge (art. 37 del codice degli appalti), eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione della garanzia di partecipazione al procedimento.<br />	<br />
Si sono costituiti il Centro Alimentare (C.A.A.N.) e l’a.t.i. affidataria del servizio, che concludono per il rigetto del ricorso. All’udienza del 16 dicembre 2009 la causa è trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La decisione del C.A.A.N. di non proseguire il rapporto contrattuale con la sola mandante è motivata sulla scorta di plurime argomentazioni, ciascuna delle quali potenzialmente è di per sé idonea a reggere la reiezione della richiesta. In particolare, secondo la stazione appaltante: a) il contratto era stato già risolto al momento della richiesta della ricorrente di prosecuzione dell’appalto; b) l’articolo 37, comma 18 del codice degli appalti facultizza l’amministrazione a proseguire o meno l’appalto in corso, in caso di fallimento o altra incapacità sopravvenuta della mandataria, con i restanti membri del raggruppamento, secondo una valutazione ampiamente discrezionale; c) vi era una specifica clausola del contratto (numero 46.4) che legittima l’appaltatore a risolvere senz’altro il contratto; d) la ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti speciali di cui ai punti III.2.3, lett. c) e d) del bando di gara. <br />	<br />
Con riguardo alla prima argomentazione, giova sottolineare che il consorzio S.g.m. non è stato emesso in condizione di richiedere la prosecuzione del rapporto prima della risoluzione dell’appalto stipulato con l’a.t.i., per cui l’amministrazione non può motivare la propria opposizione sulla scorta di una circostanza non imputabile al consorzio ricorrente; in effetti la stazione appaltante, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, ovvero contestualmente, avrebbe dovuto compulsare la mandate S.g.m. per sondare la disponibilità della stessa alla prosecuzione del rapporto contrattuale.<br />	<br />
In merito al secondo punto giova osservare che la modificazione, ad opera del d.lgs. 113 del 2007, dei commi 18 e 19 dell’articolo 37 del d. lgs. 163 del 2006, risponde all’esigenza di garantire gli operatori economici che partecipano a gare pubbliche in formazione soggettivamente complessa dagli eventi che possono colpire gli altri componenti del raggruppamento, minimizzando i rischi di perdita della commessa pubblica aggiudicata. In questa prospettiva la distinzione fra gli eventi che colpiscono la mandataria (comma 18) e quelli che colpiscono la mandante (comma 19) non consiste nella concessione o meno di un potere in capo alla stazione appaltante di decidere sulla continuazione del rapporto contrattuale; risiede invece nella circostanza che, in caso di fallimento (o informativa antimafia sfavorevole) della mandante, la mandataria resta obbligata all’esecuzione della prestazione; e per provvedere a tale impegno può, secondo una disposizione chiaramente eccezionale, sostituire il membro colpito con un altro soggetto parimenti idoneo, anche esterno alla originaria composizione partecipante alla gara. Il mantenimento della responsabilità della buona esecuzione dell’appalto in capo alla mandataria è bilanciato dalla possibilità di sostituire la mandante divenuta incapace col altro soggetto che ne possieda i requisiti ovvero dalla stessa mandataria in proprio (o dalle residue mandanti in proprio), laddove posseggano i requisiti necessari per l’esecuzione della prestazione aggiudicata. In caso di fallimento ( o altro evento causativo di incapacità a contrarre) della mandataria, il meccanismo sopra descritto non può operare, poiché è venuto meno proprio il soggetto che ha la responsabilità generale e solidale della buona esecuzione dell’appalto; per questa ragione la norma, nel distinguere le due ipotesi, prevede che solo se sussista la condizione secondo cui la mandante (o le mandanti) abbia di per sé tutti i requisiti necessari è possibile la prosecuzione del rapporto (l’uso del verbo “può” non va inteso in accezione facultizzante per la stazione appaltante, ma esprime solo una eventualità – il possesso di tutti i requisiti in capo alla mandante – che potrebbe non verificarsi in concreto). <br />	<br />
Pertanto, stipulato un appalto di servizi tra una stazione appaltante pubblica e un&#8217;A.t.i., in caso di fallimento della società mandataria dell&#8217;A.t.i., la stazione appaltante ha facoltà di scelta tra la prosecuzione del rapporto con un nuovo operatore economico e il recesso, facoltà di scelta rimessa tuttavia non a valutazioni di opportunità bensì alla verifica che il nuovo affidatario venga indicato tempestivamente, abbia i requisiti di qualificazione adeguati e accetti le condizioni contrattuali già pattuite; detta facoltà di scelta è da esercitarsi entro il termine ragionevolmente necessario, o entro quello fissato dal singolo contratto (cfr. C.d.S., comm. sp., 22.1.2008 n. 4575).<br />	<br />
Sul punto c) vale premettere che la clausola contrattuale evocata dal C.a.a.n. non sembra essere specificamente applicabile in caso di raggruppamento di impresa; ed in vero il testo dell’articolo 46.4 del contratto stabilisce che: “il presente contratto si intenderà, inoltre, risoluto di pieno diritto … allorquando le competenti autorità dovessero rilasciare informative antimafia .. a carico dell’Affidatario”, riferendosi all’ipotesi di affidatario, senza distinguere fra affidatario che sia unico soggetto giuridico ed affidatario che sia costituito da un raggruppamento di imprese. In ogni caso, anche a voler accedere ad una diversa interpretazione della clausola, la stessa deve essere considerata nulla per violazione della norma imperativa contenuta nell’articolo 37, comma 18, del d.lgs. 163 del 2006, che tutela e garantisce il diritto dell’impresa alla prosecuzione del rapporto ove possieda tutti i requisiti previsti dalla legge e dal bando di gara.<br />	<br />
Sul punto d), secondo i documenti depositati dal ricorrente e non contestati dal C.a.a.n., occorre premettere in fatto che la stazione appaltante, a seguito della richiesta di prosecuzione dell’appalto da parte di S.g.m. con missiva del 26.11.2008, ha chiesto alla stessa di produrre la documentazione all’uopo occorrente con raccomandata del 12.12.2008. Il consorzio ricorrente ha risposto alla richiesta con nota del 29.12.2008 nella quale ha dichiarato, in forma di autocertificazione, il fatturato delle consorziate, con allegate le dichiarazioni rese da ciascuna di esse. A seguito di questo carteggio, solo a seguito di alcune diffide il 5 febbraio 2009 il cda della stazione appaltante ha deciso di non proseguire il rapporto con il consorzio ricorrente. Nel frattempo il C.a.a.n., avendo invitato gli operatori del settore a formulare un’offerta per l’assunzione interinale del servizio (con inviti inoltrati a novembre ed a dicembre 2008), nella medesima seduta del 5 febbraio ha stabilito l’affidamento provvisorio per sei mesi, con opzione per ulteriori tre, in favore di Euroservizi generali s.r.l..<br />	<br />
Orbene, vale precisare che la richiesta della stazione appaltante si connota per scarsa intelligibilità (essendo richiesti sic et simpliciter la prova del possesso di tutti i requisiti) anche in considerazione del fatto che la ricorrente, in qualità di aggiudicataria, sia pure in a.t.i. con la mandataria colpita da antimafia, ha dimostrato in quella sede quanto meno il possesso dei requisiti di ordine generale, o comunque ne ha fornito un inizio di prova. A fronte di tale anodina richiesta la pubblica amministrazione ha serbato un lungo silenzio, all’esito del quale è stato comunicata alla ricorrente la reiezione della istanza senza concedere alla stessa di integrare la documentazione che il C.a.a.n. ha ritenuto carente, in spregio dei doveri di informazione procedimentale cristallizzati dall’articolo 10 bis della legge 241 del 1990. Ed invero il cd. preavviso di rigetto è finalizzato, tra l’altro, ad evitare dinieghi basati su inesattezze formali nella presentazione della documentazione a supporto dell’istanza; in questa prospettiva il preavviso di diniego si salda con il dovere di soccorso incombente sul responsabile del procedimento, il quale è tenuto a compulsare la rettifica ovvero il completamento della documentazione necessaria a supportare l’istanza. <br />	<br />
Nel caso di specie non può dubitarsi della scorrettezza dell’operato dell’amministrazione, la quale, trascorsi mesi dalla presentazione dell’istanza e dalla presentazione della documentazione richiesta, non ha improntato la sua azione ai canoni della buona fede e della leale collaborazione con l&#8217;interessata quanto meno sotto il profilo della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta. È vero che questo limitato profilo di reiezione si colloca all’interno di una decisione basata su plurime argomentazioni (fra le quali spicca l’idea, sostenuta dall’amministrazione, di essere titolare di una facoltà e non di un obbligo a proseguire il rapporto con la mandante); tuttavia, tenuto conto che tutte le altre motivazioni alla base del diniego risultano illegittime, viene alla luce in tutta evidenza la carenza di una interlocuzione di istruttoria procedimentale, la quale avrebbe consentito di stabilire senza margini di dubbio se la ricorrente possedeva da sola tutti i requisiti per l’espletamento del servizio.<br />	<br />
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento del diniego opposto dalla stazione appaltante alla prosecuzione del rapporto esclusivamente con la mandate, previa estromissione della mandataria, nonchè con conseguente obbligo della stessa di verificare ora per allora, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, la sussistenza in capo al consorzio S.g.m. dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.<br />	<br />
Quanto alla richiesta risarcitoria, occorre precisare che, essendo stato riscontrato un vizio di natura procedimentale (violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990), la soddisfazione della pretesa patrimoniale avanzata postula non soltanto il previo accertamento giurisdizionale della sua illegittimità ma vieppiù il concreto esercizio della funzione amministrativa, ove ancora possibile e di interesse per la società istante, in senso favorevole all&#8217;interessato.<br />	<br />
In assenza di prova specifica in ordine al danno da ritardo, oramai positivamente sancito dall’articolo 2 bis della legge 241 del 1990, la riparazione del danno deve essere necessariamente preceduta dalla verifica, ora per allora, del possesso di tutti i requisiti previsti dal bando dell’epoca dal Consorzio ricorrente. Solo una volta verificato che il consorzio è in possesso di tutte le condizioni per svolgere il servizio, l’amministrazione sarà obbligata ad affidare il servizio al consorzio S.g.m. per un periodo equivalente a quello previsto in sede di gara, salvo, nel caso di impossibilità o difficoltà di un affidamento ora per allora, il risarcimento dei danni. <br />	<br />
Pertanto la domanda risarcitoria allo stato non può essere accolta, atteso che solo all&#8217;esito del rinnovo parziale della procedura di valutazione della sussistenza dei requisiti, conseguente all&#8217;annullamento degli atti impugnati, potrà definirsi la spettanza in capo al Consorzio S.g.m. della pretesa allo svolgimento del servizio ovvero al riconoscimento del danno per equivalente.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti e con le precisazioni indicati in parte motiva. La delicatezza delle questioni e le vicende processuali suggeriscono la compensazione integrale delle spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:<br />	<br />
&#8211; annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211; ordina al C.a.a.n. di verificare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ed in contradditorio con l’interessato, la sussistenza in capo al Consiorzio S.g.m. di tutti i requisiti previsti dal bando all’epoca vigente per l’espleta<br />
&#8211; respinge allo stato la richiesta di risarcimento del danno.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 e 22 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-26-2-2010-n-1177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.1177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-2-2009-n-1177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-2-2009-n-1177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.1177</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. V. Blanda A. Di Maio e A. Pannone (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Brusciano (N.C) c. Provincia di Napoli – Città metropolitana – Area prog. Scolast. (Avv. Luciano Scetta) sull&#8217;applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza della riadozione del piano regolatore comunale restituito dalla Provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-2-2009-n-1177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.1177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-2-2009-n-1177/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2009 n.1177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. V. Blanda<br /> A. Di Maio e A. Pannone (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Brusciano (N.C) c. Provincia di Napoli – Città metropolitana – Area prog. Scolast. (Avv. Luciano Scetta)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza della riadozione del piano regolatore comunale restituito dalla Provincia al Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore comunale – Adozione &#8211; Restituzione da parte della Provincia senza approvazione &#8211; Misure di salvaguardia – Caducazione ex tunc &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Diniego di rilascio di permesso di costruire per la vigenza di misure di salvaguardia &#8211; Richiamo ad un piano regolatore comunale adottato e restituito al Comune dalla Provincia senza approvazione – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di piani regolatori comunali, qualora la Provincia, in sede di esame del piano regolatore adottato dal Comune, restituisca al Comune stesso il piano imponendo integrazioni in sede di rielaborazione, si ha un diniego di approvazione che impone all’Ente comunale di iniziare un nuovo “iter” procedimentale e di riadottare con una delibera comunale lo strumento urbanistico, cui farà seguito la nuova trasmissione del piano alla Provincia. In mancanza della riadozione del piano, il Comune deve considerarsi sprovvisto di strumento urbanistico, di talché non può essere invocata la vigenza delle misure di salvaguardia e le stesse, ove applicate, devono ritenersi caducate “ex tunc”. 	</p>
<p>2. E’ illegittimo il diniego di rilascio di un permesso di costruire motivato con il richiamo alla vigenza delle misure di salvaguardia in relazione al nuovo piano regolatore in fase di approvazione, quando il nuovo piano regolatore adottato dal Comune ed inviato alla Provincia per il controllo di legittimità, è restituito dalla Provincia stessa al Comune senza approvazione: in tale caso infatti non vi è un piano regolatore “adottato” e quindi non possono invocarsi le misure di salvaguardia di cui all&#8217;articolo unico della L. 3 novembre 1952, n. 1902, mod. dalla L. 5 luglio 1966, n. 517, art. 1, le quali decorrono dalla delibera di adozione del piano.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 16 marzo 2007, n. 6171; id. Sez. II, 18 aprile 1996, n. 3682.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Di Maio Antonio e Pannone Antonietta</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, nello studio del quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Melisurgo, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Brusciano<i></b></i>; <br />	<br />
<b>Provincia di Napoli &#8211; Citta&#8217; Metropolitana &#8211; Area Prog. Scolast.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luciano Scetta, dell’Avvocatura provinciale presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Matteotti, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota 24 dicembre 2007, n. 25.542 con la quale il comune di Brusciano ha comunicato ai ricorrenti di non poter procedere all’istruttoria ed al rilascio del permesso di costruire richiesto con istanza del 9 marzo 2005, n. 4297, fino alla decadenza delle misure di salvaguardia prevista per 18 giugno 2009;<br />	<br />
&#8211; della nota 31 agosto 2006, n. 14.474 con la quale il dirigente del settore edilizia del comune di Brusciano ha sospeso l&#8217;esame del permesso di costruire per la durata della licenza delle misure di salvaguardia;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare della delibera consiliare 18 giugno 2004, n. 14 con la quale è stato adottato la variante al piano regolatore del comune di Brusciano.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli &#8211; Citta&#8217; Metropolitana &#8211; Area Prog.Scolast.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/02/2009 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti sono proprietari di un fondo sito nel comune di Brusciano distinto in catasto al foglio 5, particelle 1834 e 1835, ricadente in zona agricola per le quali è ammesso alla costruzione di edifici colonici.<br />	<br />
Gli interessati, in data 9 marzo 2005, hanno presentato istanza per ottenere rilascio del permesso di costruire una casa colonica. Con nota 24 dicembre 2007, n. 25.542 il responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Brusciano ha comunicato ai ricorrenti la sospensione dell&#8217;esame della richiesta di permesso di costruire per tutta la durata delle misure di salvaguardia entrate in vigore con l&#8217;adozione della variante al piano regolatore, sulla base della delibera del consiglio comunale 18 giugno 2004, n. 14.<br />	<br />
In data 21 aprile 2005, il Sindaco di Brusciano ha chiesto alla Provincia l&#8217;approvazione della variante al piano regolatore; successivamente l&#8217;amministrazione provinciale di Napoli con una nota del 27 maggio 2005, n. 1291 restituiva gli atti al Comune perché venissero integrati e rielaborati avendo riscontrato l&#8217;assenza dei requisiti di procedibilità istruttoria.<br />	<br />
A seguito di diffida inviata dagli interessati il 21.11.2007, l&#8217;Amministrazione con nota del 24 dicembre 2007, n. 22.542 comunicava di non poter procedere al rilascio del permesso di costruire richiesto, fino alla decadenza delle norme di salvaguardia prevista per il 18 giugno 2009, confermando la validità dell&#8217;atto di sospensione dell’istruttoria del 31 agosto 2008.<br />	<br />
Avverso tale atto, ed ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l&#8217;interessato, chiedendone l&#8217;annullamento previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi: <br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 violazione del giusto procedimento di legge.<br />	<br />
Il provvedimento di diniego non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall&#8217;articolo 10 bis della legge 241/1990 per rendere ricorrenti di partecipare al procedimento di presentare eventuali osservazioni;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione della legge 1902/1954. Violazione falsa applicazione degli articoli 7 ed 11 della legge 1150/1942; Violazione della legge regionale Campania n. 14 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sviamento.<br />	<br />
L&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto negare il rilascio del permesso di costruire, posto che a seguito della restituzione degli atti da parte dell&#8217;amministrazione provinciale, per le carenze documentarie istruttorie riscontrate, erano venute meno le misure di salvaguardia;<br />	<br />
3) ulteriore violazione e falsa applicazione della legge 1902/1954. Ulteriore violazione falsa applicazione degli articoli 7 ed 11 della legge 1150/1942; Violazione della Legge Regionale Campania n. 14 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sviamento.<br />	<br />
In base alla Legge Regionale n. 14/1982 (applicabile ratione temporis alla vicenda in esame) ed alla legge 1150/1942 il comune di Brusciano avrebbe dovuto rielaborare la variante al piano regolatore entro il termine perentorio di 180 giorni, sulla scorta delle indicazioni dell&#8217;amministrazione provinciale.<br />	<br />
Di conseguenza la variante al piano regolatore adottato dal comune di Brusciano in data 18 giugno 2004 dovrebbe considerarsi definitivamente non approvata, in modo tale che essa non potrebbe più produrre gli effetti conformativi previsti;<br />	<br />
4) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sviamento.<br />	<br />
L&#8217;amministrazione avrebbe dovuto procedere al rilascio del permesso di costruire tenendo conto unicamente del piano regolatore approvato con delibera del Presidente la Giunta Regionale 29 febbraio 1984, n. 1423.<br />	<br />
Con il ricorso è chiesta, inoltre, la condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi nella complessiva somma di € 500.000,00, ovvero in forma equitativa sulla base di quanto ritenuto da parte di questo Tribunale.<br />	<br />
Si costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale di Napoli, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio.<br />	<br />
Con ordinanze n. 1032/2008 e n. 1446/2008 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali l’amministrazione ha adempiuto in data 21 maggio 2008.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1833 resa nella Camera di Consiglio del 26.6.2008, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini di un riesame del diniego impugnato.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 12 febbraio 2009, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In primo luogo, in accoglimento dell’ eccezione proposta dalla difesa dell’Amministrazione provinciale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Napoli, in quanto il provvedimento impugnato (diniego del permesso di costruire) rientra nella competenza esclusiva del Comune di Brusciano.<br />	<br />
Venendo all’esame del merito ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente la seconda censura, con la quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della legge 1902/1954, degli articoli 7 ed 11 della legge 1150/1942 e della legge regionale Campania n. 14 del 1982 nonché la violazione dei principi generali in materia di adozione, approvazione e revoca dei piani regolatori, nonché l&#8217;insufficiente e contraddittoria motivazione sulla questione decisiva dell&#8217;operatività delle misure di salvaguardia della variante al piano regolatore generale, adottata dal Consiglio Comunale di Brusciano il 18 giugno 2004.<br />	<br />
La tesi esposta merita di essere condivisa.<br />	<br />
Il procedimento di formazione del piano regolatore generale (e delle sue varianti), disciplinato dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), si articola in due subprocedimenti, il primo finalizzato alla sua adozione da parte del Comune, ed il secondo alla sua approvazione da parte del Ministero per i lavori pubblici (ora Regioni), che può portare, secondo le previsioni degli artt. 8 e 10, della l. n. 1150 cit., come modificata ed integrata dalla legge n. 765 del 1967, all&#8217;approvazione integrale del piano (e, secondo una prassi consolidata, anche ad una approvazione parziale) con o senza modifiche d&#8217;ufficio non comportanti innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali di esso ed i suoi criteri di impostazione, ovvero alla sua restituzione per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, che il Comune non è tenuto ad effettuare, salva l&#8217;ipotesi in cui, essendo l&#8217;adozione del piano obbligatoria, l&#8217;inadempimento venga sanzionato con un intervento sostitutivo.<br />	<br />
L&#8217;assenza di un generale obbligo di effettuare le modifiche, integrazioni o rielaborazioni richieste per l&#8217;approvazione del piano e l&#8217;inesistenza, comunque, di un tale obbligo relativamente alle varianti, e la necessità che, in caso di esercizio della relativa facoltà, l&#8217;adozione di una variante debba essere nuovamente deliberata e pubblicata, chiariscono come la restituzione al Comune dello strumento urbanistico senza neppure una approvazione parziale sia destinata ad esaurire il subprocedimento di approvazione e si risolva in un diniego della stessa ed impone all&#8217;ente di iniziare un nuovo iter procedimentale ove intenda ripresentare la variante. <br />	<br />
In tale senso, del resto, si è costantemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale con specifico riferimento alle misure di salvaguardia ha ripetutamente affermato che, qualora un piano regolatore sia restituito per la rielaborazione, si rende necessaria una delibera comunale di riadozione dello strumento urbanistico e la nuova trasmissione del piano all&#8217;autorità competente, in mancanza del quale il comune deve essere considerato sprovvisto di strumento urbanistico e non possono essere applicate le misure di salvaguardia per difetto di pendenza della fase di approvazione (cfr. Cassazione civile , sez. II, 16 marzo 2007 , n. 6171; idem, sez. 2, sent. 18 aprile 1996, n. 3682) e le stesse devono ritenersi caducate con effetto ex tunc, prevedendo espressamente l&#8217;articolo unico della L. 3 novembre 1952, n. 1902, mod. dalla L. 5 luglio 1966, n. 517, art. 1, che, in tale caso, le dette misure decorrono dalla delibera di riadozione del piano (cfr.: cass. civ., sez. 1, sent. 21 gennaio 1987). <br />	<br />
In conformità ai suddetti principi deve escludersi nel caso di specie l&#8217;operatività delle misure previste dalla legge n. 1902 del 1952, a tutela dell&#8217;attuazione della variante al piano regolatore, atteso che la variante era stata restituita al Comune dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con la richiesta della sua integrazione e rielaborazione, non avendo rilevato la sussistenza dei requisiti di procedibilità amministrativa ai sensi della legge regionale n. 14/1982 (cfr. doc. 5 ricorrente).<br />	<br />
Né quanto sopra osservato risulta smentito dalla documentazione depositata agli atti dal Comune a seguito della prima ordinanza istruttoria, dalla quale si evince l’effettiva restituzione della variante al Comune per le opportune integrazioni. <br />	<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
Va, di contro, respinta la domanda di risarcimento del danno alla luce sia della misura cautelare tempestivamente accordata da questo Tribunale che della presente decisione, che ha consentito al ricorrente di ottenere adeguata tutela della propria sfera giuridico patrimoniale.<br />	<br />
Del resto, l’interessato non ha offerto alcuna concreta prova del pregiudizio sofferto, essendosi limitato ad affermare che il danno è riconducibile alla perdita di valore del fondo derivante dalla presunta inedificabilità dello stesso, al lucro cessante connesso alla perdita di valore di mercato degli immobili e al danno emergente derivante dalle spese sostenute per l’acquisto del fondo.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, così dispone:<br />	<br />
&#8211; dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla la nota 24 dicembre 2007, n. 25.542 e la nota 31 agosto 2006, n. 14.474, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
&#8211; condanna il Comune di Brusciano al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in €. 2.000,00 (duemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo d&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Da Assegnare Magistrato, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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