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	<title>1176 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1176 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2018 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2018-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2018-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2018 n.1176</a></p>
<p>Pres. Saltelli/Est. Barreca In tema di errore revocatorio Contratti P.A. – Gara – Processo amministrativo – Impugnazioni – Revocazione – Errore revocatorio – Configurabilità &#8211; Presupposti   Non può costituire errore revocatorio ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395 n. 4 c.p.c. un fatto che ha costituito un punto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2018-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2018 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-2-2018-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2018 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli/Est. Barreca</span></p>
<hr />
<p>In tema di errore revocatorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Processo amministrativo – Impugnazioni – Revocazione – Errore revocatorio – Configurabilità &#8211; Presupposti<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Non può costituire errore revocatorio ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395 n. 4 c.p.c. un fatto che ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato. Infatti l’errore revocatorio deve apparire immediatamente rilevabile e non può essere confuso con quello che incide sull’attività valutativa del giudice (errore di giudizio) altrimenti si aprirebbe la strada ad un inammissibile terzo grado di giudizio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 27/02/2018 </p>
<div><strong style="text-align: right;">N. 01176/2018REG.PROV.COLL.</strong></div>
<div><strong>N. 05873/2017 REG.RIC.</strong><br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: center;">sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 5873 del 2017, proposto da: </div>
<div>Trasporti Pavese Lomellina Oltrepó Societá Consortile a Responsabilitá Limitata &#8211; TPLO S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Luciano Quarta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div>Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Amerigo Penta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5; <br /> Autoguidovie Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Laura Pelizzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via del Mascherino, n. 72; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div>Anav &#8211; Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, non costituita in giudizio; <br /> <strong><em>per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. V n. 3029/2017, resa tra le parti.</em></strong></p>
<p> Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia e di Autoguidovie Spa;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Luciano Quarta, Gennaro Terracciano, Amerigo Penta e Laura Pelizzo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>  </p></div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div>1.Trasporti Pavese Lomellina Oltrepò Società Consortile a responsabilità limitata – TPLO S.C. a R.L. impugna per revocazione la sentenza di questa Sezione n. 3029/2017, pubblicata il 21 giugno 2017, che, per quanto qui rileva, ha respinto l’appello proposto dalla stessa società contro la sentenza del Tar Lombardia – Milano, sezione III, n. 2304/2016, con la quale era stato rigettato il suo ricorso contro gli atti della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano per la Provincia di Pavia e quello urbano in quattro comuni della stessa provincia, aggiudicata all’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa all’Autoguidovie s.p.a., dopo che la società consortile ricorrente, iniziale aggiudicataria provvisoria, era stata esclusa all’esito della seduta riservata della commissione giudicatrice del 30 maggio, con provvedimento del 7 giugno 2016, n. 495.<br /> 1.1. La sentenza impugnata ha respinto tutti e tre i profili del primo motivo di appello, con le seguenti motivazioni:<br /> &#8211; la dichiarazione con cui le imprese facenti parte di un consorzio ordinario specificano &lt;&lt;<em>le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici […] consorziati</em>&gt;&gt; ex art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 è un elemento che attiene all’offerta, e non al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; con la conseguenza che il relativo impegno non può essere formalizzato attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, come da sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato 5 luglio 2012, n. 26 e, di recente, da sentenza della VI sezione del 21 febbraio 2017, n. 773, nonché da sentenza dell’Adunanza Plenaria 28 aprile 2014, n. 27 (successiva alle modifiche legislative apportate al comma 13 dell’art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006); non ha rilievo che la procedura di gara in questione si fosse articolata in una fase di pre-qualificazione distinta dalla selezione delle offerte vera e propria, secondo lo schema tipico della procedura ristretta; anche dopo la modifica degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 <em>ter</em>, d.lgs. n. 163 del 2006, il potere di soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell’offerta, potendo indirizzarsi soltanto ai requisiti di partecipazione &#8211; non all’offerta &#8211; al fine di consentire la regolarizzazione di carenze formali riguardanti un requisito di qualificazione preesistente alla gara, ma non dichiarato o mal dichiarato;<br /> &#8211; non è ravvisabile alcun contrasto tra la normativa interna e quella europea tale da giustificare una rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione; comunque, la questione pregiudiziale europea &lt;&lt;<em>risulta posta in modo generico e tale da impedire il rinvio della stessa alla Corte di giustizia dell’Unione</em>&gt;&gt;;<br /> &#8211; il regolamento consortile prodotto dall’originaria ricorrente nella fase di prequalifica non può supplire alla mancata suddivisione delle quote di esecuzione del servizio, &lt;&lt;<em>poiché si tratta di un atto privo di efficacia esterna, non recante una manifestazione di volontà nei confronti della Provincia di Pavia, e non richiamato in sede di gara quale documento recante la suddivisione delle quote di esecuzione del servizio</em>&gt;&gt;; in ogni caso, esso porterebbe ad attribuire quote di esecuzione non congruenti con i requisiti di qualificazione dichiarati da ciascuna impresa facente parte della società consortile, in specie quanto alla posizione dell’impresa maggiormente qualificata Line.<br /> 1.2. In merito al secondo motivo di appello, la sentenza ha reputato che esso non avesse censurato &lt;&lt;<em>in modo specifico il puntuale ed analitico ragionamento probatorio che ha condotto il Tribunale amministrativo ad escludere […] la natura di consorzio stabile ex art. 36 d.lgs. n. 163 del 2006 dell’appellante</em>&gt;&gt;; riassunti gli argomenti del Tribunale, il giudice d’appello ha perciò concluso nel senso dell’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm.<br /> 1.3. Invece, la sentenza ha ritenuto fondata la censura contenuta nel terzo motivo riguardante la dichiarazione di inammissibilità da parte del Tar della doglianza concernente l’incompatibilità del dirigente della provincia di Pavia, dott. Mauro Maccarini, e della società Tema, a causa dei rapporti con l’aggiudicataria Autoguidovie. Tuttavia, ha reputato inammissibile la modalità con la quale l’appellante ha riproposto in appello la stessa censura, per la parte concernente i profili di connessione tra Tema ed Autoguidovie, che il Tar non aveva esaminato per la ritenuta inammissibilità. Quanto, invece, all’assunto dell’allora appellante circa l’incompatibilità del presidente della commissione giudicatrice, dott. Maccarini, con la funzione di RUP e la sua posizione all’interno di Tema, il giudice d’appello ha ritenuto inesistente la prima causa di incompatibilità e generica la deduzione concernente i rapporti tra il dott. Maccarini e la Tema, &lt;&lt;<em>tale da impedirne l’esame nel merito</em>&gt;&gt;; ancora, ha reputato inammissibile per novità –perché non effettuata in primo grado- la deduzione della nullità degli atti di gara ex art. 21<em> septies</em> l. n. 241 del 1990.<br /> 1.4. Con la sentenza impugnata sono stati inoltre esaminati congiuntamente e ritenuti infondati i motivi di appello dal quarto al nono (le cui censure sono sintetizzate nei punti 38, 39, 40, 41 e 42 della motivazione), per la ragione che la società appellante era stata in grado di formulare un’offerta, addirittura selezionata come quella migliore nel confronto competitivo con Autoguidovie.<br /> 1.5. La stessa considerazione è stata posta a fondamento del rigetto del decimo e dell’undicesimo motivo (quest’ultimo reputato infondato anche per altre ragioni). Entrambe tali ultime statuizioni non sono state impugnate col ricorso per revocazione.<br /> 2. I motivi di revocazione proposti, tutti relativi all’art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., sono infatti i seguenti:<br /> I) <em>plurimi errori di fatto consistenti nella falsa supposizione che l’omissione nel soccorso istruttorio fosse riferita a documenti facenti parte dell’offerta, anziché inerenti la qualificazione; che la dichiarazione di ripartizione delle quote dell’appalto fosse radicalmente omessa, ancorché materialmente prodotta agli atti della gara, e che la società Line svolgesse una quota maggioritaria dell’appalto; omissione di pronuncia</em>, con cui si censurano le ragioni di rigetto del primo motivo di appello e del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;<br /> II) <em>errore di fatto; omissione di pronuncia; errore revocatorio consistente nell’errata percezione di atti processuali</em>, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di appello, che avrebbe comportato, secondo la ricorrente, un’omessa pronunzia sulla questione principale, inerente la natura giuridica del Consorzio, e sulla pregiudiziale di diritto europeo;<br /> III) <em>errore di fatto, anche nella forma dell’errata percezione del contenuto di atti processuali; omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato</em>, con cui si censurano le statuizioni della sentenza sul terzo motivo di appello, assumendosi, tra l’altro, che il giudice avrebbe deciso &lt;&gt;;<br /> IV) <em>errore di fatto, anche conseguente all’errata percezione di atti processuali. Omessa pronuncia</em>, con cui si censura la ragione di rigetto dei motivi dal quarto al nono, assumendo la ricorrente che il giudice <em>a quo</em> sarebbe incorso in errore di fatto perché avrebbe reputato congrua e remunerativa un’offerta, fatta dalla stessa società ricorrente, che, pur ammessa, non era stata tuttavia accertata come congrua mediante procedimento di verifica dell’anomalia, poiché questo non si era concluso.<br /> 2.1. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Pavia e la società Audioguidovie S.p.A., resistendo all’impugnazione e chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto.<br /> Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018, la causa è stata discussa e posta in decisione.<br /> 3. Il ricorso per revocazione è inammissibile poiché, per come risulta dall’esposizione che precede, ha ad oggetto fatti che costituirono punti controversi sui quali la sentenza ha pronunciato. Rispetto a questi fatti, la ricorrente non evidenzia alcun errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 106 Cod. proc. amm. e dell’art. 395, n. 4 Cod. proc. civ..<br /> L’errore di fatto deducibile per revocazione deve:<br /> a) derivare da errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;<br /> b) attenere ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;<br /> c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1 e numerose altre, tra cui Cons. Stato, 14 maggio 2015, n. 2431; id., V, 5 maggio 2016, n. 1824).<br /> In sintesi, l’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006), non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice e non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5657; id., 12 gennaio 2017, n. 1296; id., 6 aprile 2017, n. 1610; id., 21 agosto 2017, n. 4047).<br /> Siffatta confusione tra errore revocatorio ed errore di giudizio si rinviene appunto nel caso di specie, per le ragioni di cui appresso.<br /> 4. Col primo motivo si deduce, in primo luogo, un errore revocatorio sui seguenti fatti: momento della procedura di gara in cui era collocato l’onere di dichiarazione sulla ripartizione dei servizi; possibilità di integrare la dichiarazione mediante applicazione del soccorso istruttorio; rilevanza del regolamento consortile, ai fini di detta dichiarazione; ripartizione dei servizi all’interno del Consorzio e quota di partecipazione dell’impresa Line.<br /> Le deduzioni svolte nell’illustrare il motivo di revocazione attengono alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello ed al giudizio espresso in merito al riferimento della dichiarazione sulla ripartizione dei servizi alla fase dell’offerta, all’inapplicabilità del soccorso istruttorio ed all’inidoneità allo scopo del regolamento consortile.<br /> Tutte le questioni poste sono state oggetto della pronuncia impugnata e le relative censure riguardano gli apprezzamenti in diritto, che presuppongono la natura consortile di TPLO ed il suo inquadramento nello schema del consorzio ordinario, con applicazione di norme e principi elaborati per i raggruppamenti temporanei.<br /> Non è possibile configurare alcun errore revocatorio, in quanto la motivazione è argomentata e chiara nell’affermare che la dichiarazione con cui le imprese di un consorzio ordinario specificano le ripartizioni del servizio ex art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 è elemento che attiene all’offerta, anche in caso di procedura ristretta (quale quella seguita nel caso di specie, che il giudice ha valutato essersi espletata, come di regola, nella fase della pre-qualificazione ed in quella della valutazione delle offerte), sicché non è regolarizzabile mediante soccorso istruttorio né, nella specie, si sarebbe potuta ritenere fornita per il tramite della produzione del regolamento consortile.<br /> 4.1. Analogamente è a dirsi quanto al preteso errore revocatorio nel quale, a detta della ricorrente, sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui, sempre con riferimento al primo motivo di appello, ha escluso un contrasto col diritto dell’Unione europea delle norme interne sul soccorso istruttorio.<br /> E’ incontestabilmente materia di giudizio – non certo di percezione documentale &#8211; la valutazione sull’applicabilità o meno al caso di specie delle norme comunitarie non ancora in vigore al momento della gara (in particolare le direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE).<br /> Parimenti non si configura alcun errore revocatorio nell’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza circa il fatto che la questione pregiudiziale europea fosse stata posta in modo generico. In proposito, la ricorrente deduce che la questione pregiudiziale avrebbe dovuto essere sollevata, anche d’ufficio, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, invocata già con l’atto di appello, non essendo necessaria l’introduzione della questione pregiudiziale alla stregua di un motivo di ricorso o di appello.<br /> La portata della censura è chiara nel contestare il mancato rinvio pregiudiziale per ragioni di rito, ma essa è inammissibile in sede di revocazione, poiché attiene alla questione di puro diritto concernente le regole processuali che governano la proposizione ed il rilievo officioso della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Orbene, di tale questione il giudice <em>a quo</em> si è occupato, prendendola in esame ed escludendone la rilevanza, per un verso, per la ragione suddetta dell’inapplicabilità delle direttive sopravvenute e, per altro verso, per la mancata indicazione da parte appellante della norma del diritto dell’Unione &lt;&lt;<em>alla quale conformarsi nel delineare l’ambito di applicazione del soccorso istruttorio quale disciplinato dal previgente codice dei contratti pubblici</em>&gt;&gt;.<br /> Di certo non è invocabile la giurisprudenza in tema di revocazione citata dalla ricorrente, che ammette il rimedio solo quando per una “svista” il giudice non si sia pronunciato su un motivo o su un’eccezione, vale a dire quando dell’uno o dell’altra non si sia affatto accorto, finendo per ometterne l’esame (cfr. Cons. Stato, IV, 25 giugno 2010, n. 4130, nonché, di recente, id., VI, 22 agosto 2017, n. 4055); il che palesemente non è avvenuto nel caso di specie.<br /> Conseguentemente, essendo inammissibile il rimedio eccezionale della revocazione, in questa sede non è neppure autonomamente valutabile –come richiesto dalla ricorrente in via subordinata- la rilevanza della questione pregiudiziale, al fine di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 TUEF. La questione pregiudiziale, infatti, attiene alla fase rescissoria del giudizio di revocazione, cui non è possibile accedere quando sia inammissibile la fase rescindente.<br /> 5. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo del ricorso per revocazione nella parte in cui censurano la dichiarazione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di appello.<br /> L’illustrazione delle censure evidenzia l’equivoco nel quale incorre la ricorrente, qualificando come omessa pronuncia la situazione che consegue alla dichiarazione di inammissibilità. L’unica eccezionale ipotesi nella quale è ammessa la revocazione per omessa pronuncia è quella di cui si è detto trattando del precedente motivo. Nel caso in cui invece il giudice prenda espressamente in esame il motivo o l’eccezione e ritenga l’uno o l’altra inammissibile per questioni di rito, come accaduto nel caso di specie, la sentenza, che pure non si è pronunciata nel merito, non è certo viziata per omessa pronuncia.<br /> 5.1. Quanto alle deduzioni svolte al fine di dimostrare che sarebbero frutto di errore revocatorio le dichiarazioni di inammissibilità impugnate, la ricorrente ripetutamente richiama, in più punti, il contenuto dell’atto di appello, in base al quale il giudice<em> a quo</em> è pervenuto al giudizio di inammissibilità. In sostanza, si censura &#8211; sotto specie di mancata, “frettolosa” od erronea lettura degli atti di causa &#8211; l’esame critico di questi atti per il cui tramite il giudice d’appello è pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità. Questa censura non è ammissibile poiché presupporrebbe un terzo grado di giudizio avente ad oggetto la correttezza, in fatto ed in diritto, della decisione di inammissibilità, quale non è il rimedio straordinario della revocazione.<br /> 5.2. Quanto alle deduzioni, svolte pure nel secondo motivo, al fine di censurare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia anche in riferimento alla questione della natura giuridica del Consorzio, non possono che richiamarsi le considerazioni esposte trattando del primo motivo di revocazione.<br /> Giova peraltro aggiungere che sulla questione della natura di consorzio stabile di TPLO la sentenza è adeguatamente motivata, laddove ha affermato che tale natura non era a base del provvedimento di esclusione (dato che, infatti, la società consortile non è stata esclusa per la sua forma giuridica, ma perché ha violato l’obbligo di rendere la dichiarazione sul riparto dei servizi tra le consorziate) ed ha giudicato che (essendo stata posta la natura di consorzio stabile a fondamento del motivo di illegittimità del provvedimento di esclusione) spettasse alla ricorrente la prova del fatto costitutivo della sua pretesa di annullamento, dimostrando appunto l’invocata natura stabile del consorzio; ha coerentemente concluso nel senso che, in difetto di tale prova, la questione non potesse essere rimessa alla Corte di Giustizia, né potesse essere riformata la sentenza di primo grado. L’una e l’altra affermazione che stanno a base di questa conclusione presuppongono la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudicante, così come il superamento dei contrari argomenti in diritto svolti in primo grado e in appello (per come si desume in particolare dai punti 25 e 26 della motivazione), dei quali non è possibile un nuovo esame nel giudizio di revocazione.<br /> 6. Col quarto motivo si censura la ragione di rigetto dei motivi di gravame dal quarto al nono, riassunta &lt;&lt;<em>nella considerazione che avendo il Consorzio partecipato alla gara, presentato l’offerta addirittura considerata la migliore, tali circostanze dimostrerebbero nei fatti che non corrisponderebbe a realtà che gli atti di gara, per come concepiti e definiti, non consentirebbero di presentare offerte ragionevoli, competitive e remunerative</em>&gt;&gt;.<br /> Secondo la ricorrente l’errore di fatto starebbe nell’avere il giudicante presupposto &lt;&lt;<em>un dato di fatto che ritiene non confutabile</em>&gt;&gt;, cioè la presentazione di un’offerta congrua e remunerativa, mentre questo dato non si sarebbe potuto desumere allo stato degli atti.<br /> 6.1. La censura non attiene ad un errore revocatorio poiché, pur se relativa ad una circostanza di fatto, e non ad una questione di diritto, involge la valutazione che di siffatta circostanza ha compiuto il giudice al fine di trarne le conseguenze giuridiche. Non si tratta di un errore di percezione, ma appunto – tutt’al più &#8211; di un errore di valutazione avente ad oggetto un fatto, che, in quanto considerato dal giudice, non è più rivalutabile a fini revocatori.<br /> La revocazione è perciò inammissibile.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la revocazione.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti, nella somma di € 7.500,00, oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Roberto Giovagnoli, Consigliere<br /> Federico Di Matteo, Consigliere<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore</div>
<p>      </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la ristrutturazione della motonave lacuale “Roma”, nonchè la comunicazione all’AVCP per omessa comunicazione di condanne; indipendentemente dalla falsità, irregolarità o incompletezza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-8-2012-n-1176/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/8/2012 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la ristrutturazione della motonave lacuale “Roma”, nonchè la comunicazione all’AVCP per omessa comunicazione di condanne; indipendentemente dalla falsità, irregolarità o incompletezza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ricorrente in merito all’assenza di condanne passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ed impregiudicato il principio di autoresponsabilità del dichiarante, appare incontroverso il mancato possesso del requisito di ordine generale prescritto dalla legge e previsto da una puntuale previsione del bando di gara; inoltre, risulta pacifica l’inerenza alla moralità professionale dei reati accertati in sede di verifica, apprezzamento rientrante nelle prerogative di controllo della stazione appaltante, mentre l’opinione del ricorrente di “non ritenere di dover dichiarare qualcosa di specifico in quanto non consapevole dell’irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini del maturarsi dell’estinzione del reato” conferma l’insussistenza di un’ignoranza inevitabile. Infine, né la difformità della dichiarazione dal vero ne’ la sua incompletezza possono essere sanate, nello specifico caso esaminato, ricorrendo alla categoria del falso innocuo. La violazione poi accertata dalla stazione appaltante imponeva come atto dovuto la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01176/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01861/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cantieri Navali Megaride soc. coop.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andreina Esposito, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;<br />	<br />
<b>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Vemai Industria s.r.l.</b>, non costituita in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 16.5.2012, con cui è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per la ristrutturazione della motonave “Roma”, nonchè di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresa la comunicazione all’AVCP del 13.6.2012;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Gestione navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che indipendentemente dalla falsità, irregolarità o incompletezza della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ricorrente in merito all’assenza di condanne passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e<br />
&#8211; che risulta, altresì, pacifica l’inerenza alla moralità professionale dei reati accertati in sede di verifica, apprezzamento rientrante nelle prerogative di controllo della stazione appaltante (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2<br />
&#8211; che la circostanza di “non ritenere di dover dichiarare qualcosa di specifico in quanto non consapevole dell’irrilevanza del mero decorso del tempo ai fini del maturarsi dell’estinzione del reato” (cfr. pag. 5 del ricorso) conferma l’insussistenza di un<br />
&#8211; che la violazione accertata dalla stazione appaltante imponeva come atto dovuto la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (cfr., Consiglio di Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8)	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />
respinge la domanda di sospensione cautelare.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mauro Gatti, Presidente FF<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/</guid>

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<p>Non va sospesa l&#8217;ordinanza del responsabile servizio edilizia privata di un comune che impone ad un&#8217;impresa la presentazione di un programma di smaltimento che tenga conto della caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi, anche con riferimento all&#8217;idoneita&#8217; richiesta all&#8217;impresa incaricata dello smaltimento: le doglianze con la quali il ricorrente lamenta l’inadeguatezza</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;ordinanza del responsabile servizio edilizia privata di un comune che impone ad un&#8217;impresa la presentazione di un programma di smaltimento che tenga conto della caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi, anche con riferimento all&#8217;idoneita&#8217; richiesta all&#8217;impresa incaricata dello smaltimento: le doglianze con la quali il ricorrente lamenta l’inadeguatezza delle conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia di prevenzione nella classificazione dei rifiuti non appaiono infatti assistite da sufficienti elementi di fondatezza; nel contempo, la doglianza relativa all&#8217; incompetenza del dirigente, e&#8217; superata dall’avvenuta convalida da parte del Sindaco (L. 18 marzo 1968 n. 249), che non sembra necessitare di particolari formule. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01176/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01070/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2011, proposto da:<br />
<b>Supermercati Tosano Cerea S.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Riccardo Ruffo, Marco Pezzotti, Giovanni Sala, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cologna Veneta</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Renzo Fausto Scappini, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <b>Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione Protezione Ambientale del Veneto), </b> rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Casella, Federica Scafarelli, Giovanni Scudier, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue&#8217; Borsi N. 4; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA :SEZIONE III n. 00822/2010, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONI A PROGRAMMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cologna Veneta e di Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione Protezione Ambientale del Veneto);	</p>
<p>Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Sala, Sanino e Scafarelli;	</p>
<p>Considerato che la qualificazione dei rifiuti come “pericoloso e tossico-nocivo” risulta già dall’ordinanza n. 114/09 e che l’atto convalidato deve ritenersi legittimo;	</p>
<p>Considerato che i motivi di appello non appaiono sostenuti da sufficienti elementi di fumus boni iuris.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1070/2011).<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: € 1500,00 (euro millecinquecento/00) a carico dell’appellante.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2005-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2005-n-1176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2005-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1176</a></p>
<p>Pres. RICCIO, Est. RULLIPresidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) c/ Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino ( Avv.ti A. Clarizia e G. Di Chio ) e con intervento dell&#8217;Associazione Nazionale Venezia -Giulia e Dalmazia, ( Avv. G.P. Sardos Alberini ) e Federcasa (Avv. Angelo Clarizia) non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2005-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2005-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RICCIO, Est. RULLI<br />Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) c/ Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino ( Avv.ti A. Clarizia e G. Di Chio ) e con intervento dell&#8217;Associazione Nazionale Venezia -Giulia e Dalmazia, ( Avv. G.P. Sardos Alberini ) e Federcasa (Avv. Angelo Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste violazione dell&#8217;art. 117 della Cost. nella circolare DICA/5075/III/19.10.1961 del 18 maggio 1999 in tema di cessione di alloggi ai profughi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione &#8211; Circolare DICA/5075/III/19.10.1961 del 18 maggio 1999 &#8211; Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino – Interesse diretto alla tutela del patrimonio residenziale e pubblico – Sussiste</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Circolare DICA/5075/III/19.10.1961 del 18 maggio 1999 – Violazione dell’art. 117 Cost. – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste in capo all’Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino l’interesse diretto, e conforme ai propri fini istituzionali, alla tutela del patrimonio di edilizia residenziale e pubblico .</p>
<p>2. Non sussiste violazione dell’art. 117 Cost nella circolare DICA/5075/III/19.10.1961 del 18 maggio 1999, in tema di cessione di alloggi ai profughi, in quanto atto amministrativo meramente interpretativo di disposizioni statali non dichiarate incostituzionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sussiste violazione dell&#8217;art. 117 della Cost. nella circolare DICA/5075/III/19.10.1961 del 18 maggio 1999 in tema di cessione di alloggi ai profughi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2757 del 2004 proposto dalla<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>l’<b>Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Giuseppe Di Chio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p>e con l’intervento</p>
<p>&#8211; dell’<b>Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia, Centro Studi Padre Flaminio Rocchi</b>, in persona del Presidente in carica, e dei signori Virgilio Rocchi e Virgilio Biasi, rappresentati  e difesi dall’avv. Gian Paolo Sardos Alberini, presso i</p>
<p>&#8211;	della <b>Federcasa</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma Via Principessa Clotilde, n. 2;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n. 1571 del 26 febbraio 2003, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso n. 5948 del 2002 del registro generale di quel Tribunale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Territoriale per la casa di Torino;<br />
Visto l’atto di intervento in giudizio dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia, del sig. Virgilio Biasi e della Federcasa;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 16 novembre 2004 il Consigliere Dedi Rulli; uditi l&#8217;avvocato dello Stato De Felice  per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l&#8217;avv. A. Clarizia per l’appellata Agenzia e per la Federcasa e l’avv. Manzi (per delega dell’avv. Sardos Albertini) per l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l’Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino impugnava la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2002 con la quale si precisava che la cessione in proprietà di tutti gli alloggi, comunque assegnati in uso ai profughi, andava effettuata alle condizioni di miglior favore previste dalla L. 24 dicembre 1993, n. 960, e n soltanto quelli realizzati ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137; la predetta direttiva era altresì impugnata per la parte in cui si davano istruzioni alle Prefetture in ordine al riconoscimento tardivo della qualifica di profugo, nonché la circolare DICA/5075/III/19.10.1961 del 18 maggio 1999.<br />
Il Tribunale adito, dopo aver disatteso l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per carenza di interesse sollevata in quella sede dalla difesa erariale, lo ha accolto ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 117 della Cost., della L.R. 28 marzo 1995, n. 46,ed al vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.<br />
Con atto notificato in data 12 marzo 2004 la Presidenza del Consiglio di Ministri ha proposto appello avverso la predetta decisione, ridendola erronea e lesiva dei propri interessi.<br />
In particolare, l’Amministrazione, dopo aver ricordato la normativa in materia, ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di posizione giuridica soggettiva,perché la direttiva impugnata ha contenuto e finalità meramente interpretative di disposizioni legislative statali, così che una eventuale lesione delle posizioni dei soggetti coinvolti potrebbe eventualmente verificarsi solo nel momento della cessione concreta degli alloggi di cui trattasi.<br />
D’altra parte, se l’interpretazione delle disposizioni in esame fosse errata, l’Amministrazione interessata non sarebbe obbligata al suo rispetto.<br />
Sotto il profilo pregiudiziale aggiunge ancora che la direttiva di cui si discute non può essere oggetto di impugnazione da parte delle Amministrazioni sottordinate (come si pone l’Agenzia Territoriale per la Casa appellata) che si trovano in posizione di soggezione organizzativa e non di interesse protetto, altri essendo i procedimenti previsti all’interno della P.A. per la soluzione di eventuali conflitti di interessi. Né sono stati impugnati gli eventuali atti applicativi delle disposizioni così interpretate dall’amministrazione,con la conseguenza che la vicenda deve ritenersi ormai definitivamente conclusa.<br />
Trattasi, infine, di immobili di proprietà dello Stato di cui l’Agenzia ha la mera gestione.<br />
Le questioni pregiudiziali così sollevate si possono riproporre anche in relazione ai singoli motivi del ricorso di primo grado che, prima di essere infondati nel merito, appaiono inammissibili per difetto di posizione giuridica tutelata e di interesse.<br />
Ancora sotto il profilo della inammissibilità, la difesa erariale rileva il difetto di contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Demanio, soggetto al quale il gravame andava notificato atteso che le questioni prospettate interessano anche alloggi di proprietà dello Stato ed in gestione all’Agenzia ricorrente in primo grado.<br />
Nel merito sostiene, oltre la inammissibilità del primo motivo di ricorso, anche la sua infondatezza,sul rilievo che la circolare impugnata formula indicazioni interpretative in relazione all’art. 45, terzo comma, della L. n. 388 del 23 dicembre 2000,che appaiono pienamente conformi sia ai principi generali sia a quelli costituzionali di ripartizione delle competenze legislative tra Regioni e Stato. A sostegno della affermata infondatezza nel merito delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado,si richiamano anche alcune pronunzie intervenute in materia che non sono di ostacolo all’interpretazione della normativa sopravvenuta fornita nella circolare <br />
Analogamente da non condividere appare quella parte della sentenza impugnata relativa ai soggetti-profughi legittimati a chiedere la cessione degli immobili alle condizioni di favore stabilite dalla legge n. 560 del 1993. Sul punto l’Amministrazione afferma che le indicazioni contenute nella circolare in esame non sono altro che richiami ad orientamenti già espressi e ad istituti più volte esaminati sia in dottrina sia in giurisprudenza.<br />
Si richiama, infine, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, ai commi 223 e 224 dell’art. 4, contiene una conferma testuale della piena legittimità della circolare.<br />
La Presidenza del Consiglio dei Ministri conclude, dunque, per l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza di primo grado.<br />
Per resistere al giudizio si è costituita l’Agenzia Territoriale per la casa della provincia di Torino che, con memoria del 21 maggio 2004, controdeduce tutti i motivi di appello prospettati da controparte, unitamente alle numerose eccezioni pregiudiziali, sostenendone la infondatezza, e chiede che la sentenza si confermata.<br />
Si sono, altresì, costituite in giudizio l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Federcasa, la prima ad adiuvandum delle posizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la seconda in appoggio alle ragioni dell’Agenzia appellata.<br />
Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.<br />
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2004, su richiesta delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Il giudice di primo grado ha assunto a base della soluzione di accoglimento le seguenti considerazioni:<br />
&#8211; la direttiva impugnata assume natura di atto di coordinamento amministrativo che incide in una materia di competenza regionale e che si pone in contrasto anche con la normativa regionale,<br />
&#8211; la stessa pone sul medesimo piano alloggi disciplinati da un diverso regime giuridico (alloggi costruiti per i profughi ai sensi della L. 4 marzo 1952, n. 137, ed alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti per finalità diverse, agli stessi ass<br />
&#8211; estende il beneficio dell’acquisto agli eredi non riconosciuti  profughi, riaprendo così i termini per il riconoscimento della detta qualifica.<br />
Nel contestare l’interpretazione della disciplina in materia fornita dal T.A.R., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver riproposto tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado, afferma che la direttiva qui contestata non è che applicazione rigorosa dell’art. 45, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, immune dai vizi denunciati in quella sede.</p>
<p>2. La soluzione &#8211; necessariamente preliminare rispetto al merito della controversia &#8211; delle eccezioni pregiudiziali sollevate in limine dalla difesa erariale, anche relativamente ai singoli motivi di ricorso, presuppone &#8211; in primo luogo &#8211;  l’esatta verifica della natura della circolare contestata in relazione al suo contenuto e, successivamente, quella della posizione dell’originaria ricorrente nei confronti del detto provvedimento. <br />
Le eccezioni stesse, sotto i vari aspetti svolti nell’atto di appello, non appaiono condivisibili.<br />
Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che la circolare di cui si discute, per la parte relativa all’estensione delle condizioni di “miglior favore” prevista dall’articolo unico, comma 24, della legge n. 560 del 1993, contiene una interpretazione dell’art. 45, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, risolutiva, ad avviso dell’amministrazione, di alcune problematiche sorte sulla base della precedente disciplina in materia. Si afferma, infatti, che il legislatore è intervenuto, con norma innovativa, senza prendere in considerazione alcun criterio distintivo di tipo oggettivo, fondato sulla natura e sull’origine dell’immobile assegnato in locazione. Interpretazione la cui correttezza sarà esaminata in seguito.<br />
Rispetto a detto contenuto, interpretativo di una disposizione normativa non dichiarata incostituzionale e quindi vigente, l’Agenzia, in quanto titolare in proprio di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed Ente gestore di quelli di titolarità dello Stato con precisi obblighi e responsabilità rispetto al detto patrimonio (controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti interessati alla cessione e determinazione del relativo prezzo) è una delle “Amministrazioni territorialmente interessate” richiamate nella circolare; sotto tale profilo non vi è dubbio che l’Ente, in quanto obbligato al rispetto del contenuto della direttiva che lo investe direttamente, è titolare di un interesse  diretto e conforme ai propri fini istituzionali alla tutela del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.</p>
<p>3. In relazione alla eccepita inammissibilità per mancata notifica del gravame all’Agenzia del Demanio, si osserva come, qualunque sia la sua posizione (sia essa controinteressata o cointeressata), il contraddittorio risulta essere stato correttamente costituito con la notifica del ricorso a due controinteressati ed il giudice di primo grado non ha ritenuto provvedere alla sua integrazione.</p>
<p>4. Può, a questo punto, passarsi all’esame nel merito della controversia.<br />
La questione sostanziale da risolvere attiene alla corretta interpretazione dell’art. 45, terzo comma, della L. 23 dicembre 2000, n. 380 in relazione all’art. 1, comma 24, della L. 24 dicembre 1993, n. 560.<br />
Appare opportuno, per una migliore comprensione della controversia, puntualizzare, sia pure in via di estrema sintesi, i dati normativi di riferimento nei quali inquadrare la fattispecie in esame.<br />
Il problema dell’esodo dei profughi giuliani e dalmati verso l’Italia, iniziato nel 1943, venne affrontato con un primo intervento legislativo nel 1952 con la legge del 4 marzo, n. 137. Allora, identificata la categoria, si erano previsti due tipi di intervento:<br />
&#8211; l’obbligo, a carico degli I.A.C.P. e dell’U.N.R.R.A casa, di riservare ai profughi un’aliquota del 15% degli alloggi costruiti ed abitabili dal 1° gennaio 1952 (art. 17); ed analogo obbligo era previsto a carico dell’I.N.C.S. in favore dei profughi dipe<br />
&#8211; per il medesimo quadriennio, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare, la cui gestione era affidata agli I.A.C.P., da assegnare in locazione ai profughi all’epoca ricoverati presso i centri di raccolta amministrati dal Min<br />
Entrambi gli interventi sono stati, nel tempo, oggetto di proroghe legislative sulle quali si sono peraltro inserite sia l’unificazione dei vari settori dell’edilizia residenziale pubblica ex lege 22 ottobre 1971, n. 865, sia la L. 26 dicembre 1981, n. 734, il cui art. 34 ha, tra l’altro, introdotto, in via permanente, l’obbligo della riserva ai profughi del 15% degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare di competenza regionale.<br />
A questo punto è intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 560 il cui articolo unico, al comma 24, espressamente disponeva: “gli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni……..ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell’art. 26 delle norme approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 195, n. 2 come sostituito dall’art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231” e cioè al prezzo pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell’alloggio, se anteriore.<br />
In ordine a detta ultima disposizione sorgevano difficoltà interpretative aventi ad oggetto l’estensione da attribuire all’indicato comma ventiquattro, opponendosi due diverse interpretazioni:<br />
&#8211; l’una, secondo la quale la possibilità di acquisto agevolato ivi prevista andava limitata ai soli alloggi costruiti appositamente in favore dei profughi e, dunque quelli di cui all’art. 18 della L. n. 137 del 1952;<br />
&#8211; l’altra che riteneva la detta disposizione applicabile anche agli alloggi comunque loro assegnati ex art. 17 della legge stessa.<br />
E la giurisprudenza prevalente sul punto era orientata in senso negativo alla seconda soluzione.<br />
In tale contesto normativo e giurisprudenziale è intervenuta la L. 23 dicembre 2000, n. 388 che, con l’art. 45, terzo comma, espressamente dispone: “Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all&#8217;articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell&#8217;ex Opera Profughi, dell&#8217;ex EGAS e dell&#8217;ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall&#8217;applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”<br />
La norma non è chiara nella sua formulazione atteso che, intitolata in rubrica, “cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella Regione Friuli-Venezia Giulia” cui fanno riferimento anche i primi due commi, ad una prima lettura sembra limitata alla Regione indicata anche nel successivo terzo comma.<br />
In realtà, il riferimento ivi contenuto agli alloggi realizzati nelle Regioni a statuto speciale (e quindi tutte) o di proprietà dell’ex Opera Profughi, dell’ex Egas e dell’ex Ente Nazionale delle Tre Venezie milita per la sua valenza generale, estesa, cioè, a tutti gli alloggi cui si riferisce.<br />
La disposizione, di valenza sicuramente innovativa rispetto alla previgente disciplina, unifica gli interventi previsti dagli artt. 17 e 18 della legge del 1952 ed espressamente dispone che le condizioni di miglior favore per la determinazione del prezzo di cessione si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi.<br />
E, d’altra parte, già l’interpretazione restrittiva data all’art.1, comma 24, della legge n. 560 del 1993 non convinceva pienamente, atteso che il riferimento agli alloggi realizzati in forza della legge n. 137 del 1952 (e quindi anche quelli ancora da costruire) che non distingueva quelli ricadenti nella previsione dell’art. 17 o dell’art. 18, non appare sufficiente ad individuare in via esclusiva gli alloggi costruiti per essere destinati esclusivamente ai profughi da quelli da assegnare loro in forza della quota di riserva di cui all’art. 18. Ed il criterio utilizzato dalla Corte dei Cassazione, 1° Sez. civile, nella decisione n. 13949 del 13 dicembre 1999, riferito alla sola determinazione del canone di locazione, pur se indubbiamente valido, non può ritenersi, da solo, sufficiente ad invertire il giudizio di prevalenza degli interessi connessi all’intera categoria di profughi che appare permeare tutta la normativa in materia indipendentemente dal tipo di assegnazione di cui i singoli siano stati beneficiari per fatti e circostanze del tutto estranei dalla loro disponibilità.<br />
Quanto fin qui detto rispecchia, peraltro, l’evoluzione del quadro legislativo (in particolare la L. n. 865 del 22 ottobre 1971 fino alla L. n. 560 del 1993) che ha ricondotto nell’unico genus di edilizia residenziale pubblica gli alloggi di cui si discute, sulla base del principio per cui il criterio distintivo va ricercato non nel tipo di finanziamento (statale o meno) attivato per la loro realizzazione, bensì nella finalità loro propria (cfr., in termini, Cons. di Stato, IV° Sez., n. 1930 del 10 aprile 2002). <br />
Ed a conferma della interpretazione dell’art. 45 della L. n. 388 del 2000, così come fin qui precisata, si pongono i commi 223 e 224 della L. 350 del 24 dicembre 2003 che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia territoriale appellante, nell’affermare (comma 223) che “le disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla L. 4.3.1952, n. 137, e successive modificazioni” senza alcuna distinzione, dimostra l’intenzione del legislatore di non voler discriminare soggetti che abbiano ottenuto alloggi costruiti con i fondi destinati appositamente a tal fine da coloro che quegli alloggi avevano ottenuto in forza della riserva nell’assegnazione prevista in loro favore, mentre il comma successivo è limitato alla espressa conferma dello specifico vincolo di destinazione proprio degli immobili di cui trattasi.</p>
<p>5. Tale essendo l’interpretazione del dato normativo di riferimento, nessuna violazione dei principi di cui all’art. 117 della Cost., sotto il profilo della violazione delle competenze legislative regionali in materia, è dato rinvenire nella circolare impugnata, che, come precisato nei punti precedenti, deve ritenersi atto amministrativo meramente interpretativo di disposizioni statali non dichiarate incostituzionali (e quindi vigenti) relativamente agli immobili di proprietà dell’Azienda territoriale; per quelli di proprietà dello Stato appare indubbia la competenza della Presidenza del Consiglio.<br />
Non senza rilevare che la legge n. 388 del 2000 è anteriore alla modifica del titolo V della Costituzione. Non è ravvisabile perciò alcuna violazione delle competenze regionali.<br />
D’altra parte gli alloggi in esame costituiscono pur sempre un patrimonio pubblico destinato all’assistenza ai profughi, così appare ragionevole la volontà del legislatore statale di accomunare, sotto un’unica disciplina, beni che, comunque, soddisfano i medesimi interessi.</p>
<p>6. Analogamente da non condividere appare quella parte della decisione impugnata che ha ritenuto illegittima la circolare in esame relativamente all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di favore fin qui esaminata.<br />
Il giudice di primo grado ha, al riguardo, affermato che la possibilità di cessione degli immobili anche a coloro che non avevano richiesto (o non avevano ottenuto) il riconoscimento della qualifica di profugo, prevista nella circolare, si risolverebbe in una sostanziale riapertura di termini ormai scaduto ovvero in una sanatoria non sancita né autorizzata da noma alcuna.<br />
Sul punto, ed a parte i profili irricevibilità ed inammissibilità della censura, va osservato che la direttiva qui contestata si limita a ricordare ai Prefetti competenti in materia, disposizioni già impartite e già dagli stessi seguite e contenute nella precedente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 5075/III/19.10.1961 del 18.5.1999) relativa al riconoscimento tardivo della qualifica di profugo, peraltro non impugnata.<br />
In altre parole, si richiamano, per il profilo che qui interessa e senza nulla aggiungere, gli istituti della dichiarazione implicita, del provvedimento adottato ora per allora, dei principi civilistici in materia successoria (da sempre riconosciuti sia in dottrina che in giurisprudenza) in favore di soggetti che, pur non in possesso del riconoscimento formale della qualifica, perché familiari conviventi ovvero all’epoca minori, sono stati &#8211; di fatto – assistiti come profughi, istituti – tutti – già puntualmente precisati alle pgg. 2 e 3 della ricordata circolare del 1999.</p>
<p>7. Per le svolte considerazioni, l’appello proposto merita accoglimento e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.<br />
Le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza. </p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Liquida in complessivi € 4.000 (quattromila euro) le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, spese che pone a carico della parte soccombente.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così  deciso  in  Roma  il 16  novembre  2004,  in  camera  di consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati: <br />
Stenio Riccio	Presidente<br />	<br />
Dedi Rulli	Consigliere, est. <br />	<br />
Bruno Mollica	Consigliere <br />	<br />
Carlo Deodato                                             Consigliere<br />
Nicola Russo                                               Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
22 marzo 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-3-2005-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</a></p>
<p>Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti H3G s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro) c. Comune di Santa Vittoria d’Alba (avv.ti Martinetti e Giacardi). non serve il permesso di costruire per le antenne di telefonia mobile 1. Impianti di telefonia mobile – Permesso di costruire – Non sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-9-6-2004-n-1176/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Est. Roberta Vigotti<br />  H3G s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro) c. Comune di Santa Vittoria d’Alba (avv.ti Martinetti e Giacardi).</span></p>
<hr />
<p>non serve il permesso di costruire per le antenne di telefonia mobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Impianti di telefonia mobile – Permesso di costruire – Non sussiste – D.i.a. – Sufficienza.</p>
<p>2. D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 – Questione di legittimità costituzionale ex art. 117 e 118 Cost. – Manifesta infondatezza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il d.lvo 259/2003, che disciplina il procedimento assentivo all’installazione di antenne per la telefonia mobile, è da considerarsi norma speciale, rispetto al testo unico per l’edilizia, onde per cui dette installazioni non abbisognano del permesso di costruire.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ inammissibile poiché infondata la questione di illegittimità costituzionale per incompetenza del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, concernente gli impianti di telecomunicazione, perché la disciplina della rete di comunicazioni, che per sua natura necessita di essere regolata uniformemente, ricade nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., e non in quella regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non serve il permesso di costruire per le antenne di telefonia mobile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>La H3G spa presentò il 25.11.2003 una domanda al Comune di Santa Vittoria d’Alba per essere autorizzata all’installazione di un impianto per telefonia cellulare con potenza inferiore a 20 W, in progetto sul mappale 62 del foglio 11.  L’amministrazione ha adottato l’atto 24.12.2003, qui impugnato, con cui ha respinto la domanda. Ritenendosi lesa, la società ha notificato l’atto 27.2.2004, depositato il 4.3.2004, con cui deduce:<br />
violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 41 della legge 1 agosto 2002, n. 166, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del d pr 6 giugno 2001, n. 380, violazione dell’art. 14 preleggi, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, violazione dell’art. 4 del d.l. 315 del 2003.<br />
Violazione, sotto distinti profili, degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 4, comma 3 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 41 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e della legge 21 dicembre 2001, n. 443, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto assoluto  dei presupposti.<br />Violazione degli artt. 86 ed 97 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 289 sotto distinto profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, violazione dell’art. 15 preleggi.<br />
Violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, violazione  e falsa applicazione della legge Regione Piemonte 6/1989, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e difetto di motivazione.<br />
Violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione  e falsa applicazione della legge Regione Piemonte 6/1989, violazione dell’art. 4 d.l. 315 del 2003.<br />
L’interessata ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
Il Comune di Santa Vittoria d’Alba si è costituito in giudizio con atto 23.3.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.<br />
La ricorrente ha depositato una memoria datata 8.6.2004, mentre l’amministrazione resistente ha prodotto una difesa in camera di consiglio.Il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.<br />
E’ impugnato un atto con cui il Comune di santa Vittoria d’Alba ha ordinato all’interessata di non effettuare i lavori previsti per l’installazione dell’impianto per ricetrasmittente, in progetto nel Comune, sul terreno accatastato al foglio 11 ed al mappale 62.<br />
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, nonché delle norme contenute nel testo unico per l’edilizia: deduce l’interessata l’erroneità della tesi sostenuta nell’atto impugnato, che ha ritenuto di carattere generale le disposizioni contenute nel testo unico per l’edilizia, a fronte delle quali quelle adottate per le comunicazioni elettroniche mostrerebbero cedevolezza.<br />L’amministrazione richiama l’art. 1 della norma citata, che proclama la natura generale delle disposizioni approvate, e le successive previsioni che classificano i tralicci per telecomunicazioni alla stregua degli interventi di nuova costruzione, che necessitano pertanto del permesso di costruire per essere attuati. <br />
Il giudice osserva che è fondato e va accolto l’assorbente motivo con cui l’interessata rileva il carattere speciale, che le norme sulla comunicazione elettronica hanno assunto nell’ordinamento. E’ infatti corretto affermare che l’art. 41 della legge 1 agosto 2001, n. 166 ha delegato al governo l’emanazione di un testo organico di leggi, capace di disciplinare “…l&#8217;istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica…”. La nuova normativa avrebbe dovuto contenere la “…previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443…”. <br />
Tanto risulta essere stato disposto con il d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, che ha introdotto l’art. 87, che prevede un procedimento particolare per conseguire il titolo necessario per installare le antenne serventi il servizio; la norma sembra trovare una giustificazione nella giurisprudenza della corte costituzionale (sent. 307/2003, citata dalla ricorrente), che ha riconosciuto la natura non solo edilizia dell’attività nel settore di che si tratta.Da ciò consegue che le previsioni del d.lvo 259/2003 assumono un pieno carattere derogatorio, rispetto alla intenzione palesata dal testo unico per l’edilizia, di costituire una legge generale in materia, insuscettibile di essere modificata dalle norme di pari rango, emanate successivamente.Risulta pertanto fondata la censura con cui si lamenta l’erroneità della tesi della p.a., che ha ritenuto irrilevanti le disposizioni di cui al codice delle comunicazioni, ove poste in deroga a quelle edilizie.<br />Non può essere accolta l’eccezione sollevata dalla difesa della p.a. resistente, che ha ritenuto le norme denunciate in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. <br />
Va infatti rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato la natura unitaria della rete di comunicazioni, che ne rende possibile e necessaria la disciplina statuale dal punto di vista legislativo e da quello amministrativo. Tale asserzione permette di ritenere il legislatore centrale legittimato a dettare la complessiva disciplina della materia, e non già i soli principi generali.<br />  Il motivo esaminato deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese possono comunque essere compensate, dati i giusti motivi. </p>
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