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	<title>11756 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11756 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11756</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11756/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11756</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Taglienti N. Mucci (Avv.ti M. Romiti e C. Pucci) c/ Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPEL (Avv. Gen. Stato) e altri. sulla notifica del ricorso al controinteressato nell&#8217;impugnazione delle graduatorie concorsuali 1. Concorsi pubblici – Graduatorie – Impugnazione – Notifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11756/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11756</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11756/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11756</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe           Est. Taglienti<br /> N. Mucci (Avv.ti M. Romiti e C. Pucci) c/ Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPEL (Avv. Gen. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla notifica del ricorso al controinteressato nell&#8217;impugnazione delle graduatorie concorsuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Graduatorie – Impugnazione – Notifica –  Controinteressato non vincitore &#8211; Ammissibilità – Sussiste –Ragione.</p>
<p>2.  Concorsi pubblici – Titoli – Criteri di valutazione – Individuazione .</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazione delle graduatorie concorsuali, è ammissibile il ricorso notificato ad un controinteressato inserito nella graduatoria che non sia il vincitore del concorso poiché  tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie, essendo titolari di un interesse alla conservazione del posto in graduatoria e alla idoneità,  possono essere considerati controinteressati.<br />
2.  In materia di concorsi pubblici, i criteri di valutazione dei titoli devono essere stabiliti astrattamente, prima di conoscere in concreto quali titoli i singoli candidati posseggono,  nella specie prima di esaminare i curricula dei candidati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA QUATER</p>
<p>composto dai magistrati:<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente<br />
CARLO TAGLIENTI Consigliere rel.<br />
UMBERTO REALFONZO Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti n. 9338 e n. 9505 del 2005  proposti rispettivamente da <br />
<B>MUCCI NICOLINA</B>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Romiti e Cinzia Pucci, domiciliata presso il loro studio in Roma, via Tacito n. 50, e da <B>GAGLIARDI ROBERTA VALENTINA</B>, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti, presso lo studio dei quali risulta domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’<B>ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO – ISPESL</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
per il ricorso n. 9338/05:<br />
Signorini Stefano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Mocci presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Germanico 146;<br />
<b>Papaleo Bruno</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea C. Maggisano presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Costantino Morin n. 1;<br />
<b>Sturchio Elena</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Frascaroli presso il quale ha eletto domicilio in Roma, viale Regina Margherita n. 46;<br />
<b>Nataletti Pietro</b>, Baccolo Tiziana Paola, Erba Patrizio, Draicchio Francesco, Castriotta Maria Paola, Rossi Paolo, non costituitisi in giudizio;<br />
<b>Lombardo Roberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 114/B; </p>
<p><b>Per il ricorso n. 9505/05</p>
<p>Capozza Gerardo</b>, rappresentato e difeso  dagli avvocati Vincenzo Franco e Alessandro Oddi, presso lo studio del quale ultimo ha eletto domicilio in Roma  via Pompeo Ugonio n. 3;<br />
<b>Sergio Iavicoli</b>, rappresentato e difeso  dagli avvocati Carlo Mario D’Acunti e Antonella Mastrocola, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Roma  viale delle Milizie n. 9;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della graduatoria pubblicata sulla G.U. del 24.6.2005 relativa al concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti di ricerca, del relativo bando e di ogni atto connesso;</p>
<p>visti i ricorsi  con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati indicati in epigrafe;<br />
viste le proprie sentenze interlocutorie nn. 1935/07 e 7744/07; <br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007  il consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il primo dei ricorsi epigrafati (9338/05), notificato il 7 ottobre 2005 e depositato il 25 successivo la dott.ssa Mucci Nicolina ha impugnato gli atti relativi al concorso pubblico bandito dall’ISPESL per l’assunzione di due  dirigenti di ricerca di primo livello professionale in due distinte discipline.<br />
Contesta il posto in graduatoria (13^) ed il punteggio assegnatole (12,05) (per la disciplina igienico sanitaria statistico-ambientale), lamentando la mancata valutazione di numerosi titoli e l’erronea attribuzione di punteggio ad altri.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 1935/07 la Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. La ricorrente ha ottemperato.<br />
Si sono costituiti in giudizio i dottori Stefano Signorini, Bruno Papaleo, Roberto Lombardi ed Elena Sturchio, i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al reale controinteressato, e l’improcedibilità per tardivo deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio con relative notifiche, nonché sostenuto l’infondatezza nel merito del ricorso, evidenziando la legittimità dei punteggi attribuiti alla ricorrente.<br />
Ha resistito con memoria l’Istituto intimato che ha riesaminato i punteggi assegnati, dimostrandone la correttezza.<br />
Con memoria conclusionale la ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, respingendo le eccezioni in rito ex adverso formulate.<br />
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007 la causa è stata spedita in decisione.<br />
Con il secondo dei ricorsi indicati in epigrafe (n. 9505/05) notificato il 7 ottobre 2005 e depositato il 27 successivo, la dottoressa Roberta Valentina Gagliardi ha impugnato gli stessi atti della procedura concorsuale indetta dall’ISPESL per l’assunzione di due dirigenti di ricerca e la graduatoria relativa alla disciplina igienico sanitaria statistico-ambientale.<br />
Ha dedotto la ricorrente:<br />
1)	violazione del T.U. n. 3/57, del DPCM n. 171/91 e del D.Lgs. n. 165/2001 e dei principi generali in tema di concorsi pubblici; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione e sviamento: illegittima deve ritenersi l’eliminazione del requisito dell’esperienza novennale, in un primo tempo contenuto nel bando, la cui soppressione non era imposta, come ritenuto dall’Amministrazione, dal DPR n. 171/91; non risultano predeterminati i requisiti di ammissione (art. 2 lett. a) del bando) né fornita adeguata motivazione sul possesso dei requisiti di ammissione dei singoli candidati;<br />	<br />
2)	violazione del T.U. n. 3/57, del DPCM n. 171/91 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 6 del bando; eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, travisamento, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione e sviamento: i criteri di valutazione dei titoli sono stati stabiliti dopo aver esaminato i curricula dei candidati; i criteri sono altresì illogici.<br />	<br />
Con sentenza interlocutoria n. 7744/07 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio; la ricorrente ha ottemperato nei termini.<br />
I controinteressati costituiti hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al vero controinteressato, mancata o tardiva impugnazione delle previsioni di bando riguardanti l’eliminazione del requisito dei 9 anni e le modalità di determinazione dei requisiti di ammissione (art. 5 del bando); nel merito hanno rilevato l’infondatezza del ricorso in quanto l’Amministrazione si è uniformata al DPR n. 171/91 ed alle regole fissate dal bando di gara.<br />
Costituitosi l’Istituto intimato, ha preliminarmente eccepito la carenza d’interesse della ricorrente alla prima censura, non avendo il requisito che è stato eliminato dei nove anni di anzianità, nonché l’inammissibilità della seconda censura per mancata impugnazione della previsione del bando in ordine alle modalità di determinazione dei titoli di ammissione e dei criteri di valutazione dei titoli; nel merito ha sostenuto di aver ottemperato alle disposizioni legislative e di bando.<br />
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007 la causa è stata spedita in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione, risultando impugnata la medesima procedura concorsuale, indetta con bando pubblicato sulla G.U. 19.2.2002 rettificato sulla G.U. del 30.4.2002, per due posti di dirigente di ricerca (qui per il posto della disciplina igienico sanitaria statistico ambientale).<br />
Per motivi di economia processuale ritiene poi di prendere in esame prima il ricorso n. 9505/05, nel quale sono formulate censure dirette alla caducazione dell’intera procedura, da esaminare logicamente prima di quelle dirette alla contestazione dei punteggi assegnati.<br />
1. Avverso tale ricorso sono state formulate tre eccezioni preliminari di inammissibilità: mancata notifica al vero controinteressato, primo classificato e vincitore del concorso; mancata  o tardiva impugnazione del provvedimento che ha eliminato dal bando il requisito dei nove anni di anzianità, nonché comunque carenza d’interesse per tale censura; mancata impugnazione della norma del bando che stabilisce le modalità di determinazione dei requisiti di ammissione e dei criteri di valutazione dei titoli.<br />
1.1. La prima eccezione non risulta condivisibile, in quanto in una graduatoria concorsuale tutti i soggetti in essa inseriti sono titolari di un interesse alla conservazione del posto in graduatoria, anche se non vincitori del concorso, e comunque all’idoneità ovvero alla valutazione positiva di ammissione, ciò soprattutto quando, come nel caso, vengono avanzate censure dirette alla caducazione dell’intera procedura concorsuale; considerato che l’art. 21 della legge n. 1034/71 sanziona l’inammissibilità per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressato, l’eccezione qui formulata deve essere respinta in quanto il ricorso risulta notificato ad un controinteressato, pur non trattandosi del vincitore del concorso (TAR Lazio sez. I 19 aprile 2007 n. 3416  TAR Campania Napoli sez. VI 27 febbraio 2007 n. 1264).<br />
1.2. La seconda eccezione riguarda in particolare l’inammissibilità di parte del primo motivo di gravame, relativa all’eliminazione del requisito dei nove anni di anzianità per l’ammissione al concorso.<br />
Considerato che l’Amministrazione afferma, senza contestazione sul punto da parte della ricorrente (che nella memoria conclusionale non riprende l’argomento), che questa non avrebbe il requisito  eliminato (anzianità solo dal 18 12 1997), risulta fondata l’eccezione di carenza d’interesse alla censura.<br />
1.3. Con la terza eccezione si contesta l’ammissibilità del secondo motivo di gravame, affermandosi sostanzialmente che la ricorrente non ha espressamente impugnato le norme del bando che disciplinano proprio le modalità di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli: infatti negli artt. 2 (come modificato) 5 e 6 si delinea una procedura che consente un preliminare esame dei titoli ai fini dell’ammissione al concorso, e la successiva determinazione dei criteri di valutazione dei titoli stessi.<br />
Il Collegio ritiene che detta eccezione non possa essere accolta.<br />
La ricorrente ha infatti impugnato espressamente il bando di gara, compresa la rettifica, unitamente all’impugnazione della graduatoria, e quindi tempestivamente in relazione alla lesione prodotta.<br />
Il secondo motivo di gravame poi contesta esplicitamente la suddetta procedura in quanto evidenzia che la commissione ha determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo aver esaminato i curricula dei candidati; manca l’esplicita indicazione delle disposizioni del bando contestate.<br />
Ma un  formalismo tale che comportasse l’inammissibilità della censura per il suddetto motivo sarebbe senz’altro eccessivo ed urterebbe con la ragionevolezza e l’interpretazione in buona fede degli atti di parte, considerato che la ricorrente ha svolto una precisa censura nei confronti della procedura adottata e, d’altra parte, ha impugnato il bando nella sua interezza.<br />
2. Passando quindi al merito, resta da esaminare proprio il secondo profilo di gravame, che assorbe anche la parte residua del primo profilo.<br />
Esso appare fondato.<br />
E’ infatti indiscutibile, e risulta anche per tabulas dal verbale n. 1 del 17 maggio2004, che la Commissione ha prima esaminato i curricula dei candidati ai fini di valutare l’ammissione al concorso, e quindi ha determinato i criteri di valutazione dei titoli, dopo aver quindi conosciuto quali titoli i singoli candidati possedevano, essendo essi indicati espressamente nei curricula.<br />
Appare evidente l’illegittimità di tale operazione, essendo notorio che i criteri di valutazione dei titoli devono essere stabiliti astrattamente, prima di conoscere in concreto quali titoli i singoli candidati posseggono.<br />
Per tale motivo la procedura concorsuale impugnata deve essere annullata.<br />
3. Da ciò consegue l’improcedibilità per carenza d’interesse del primo ricorso, diretto solo a censurare l’attribuzione dei punteggi.<br />
Conclusivamente quindi il ricorso n. 9505/05 deve essere accolto con conseguente annullamento della procedura concorsuale impugnata; mentre il ricorso n. 9338/05 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.<br />
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater: accoglie il ricorso n. 9505/05 e per l’effetto annulla gli atti impugnati;<br />
dichiara improcedibile il ricorso n. 9338/05;<br />
compensa tra le parti le spese di giudizio<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007<br />
IL PRESIDENTE <br />
Mario Di Giuseppe     <br />
   IL RELATORE                                    <br />
    Carlo Taglienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11756/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11756</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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