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	<title>11749 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11749 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/5/2018 n.11749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-5-2018-n-11749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-5-2018-n-11749/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/5/2018 n.11749</a></p>
<p>Pres. Armano, Rel. Spaziani. Sanità &#8211; Prestazioni Responsabilità &#8211; Consenso informato &#8211; Autonomia Violazione &#8211; Danno &#8211; Prova.     La violazione del diritto del paziente a manifestare in modo consapevole la propria adesione al trattamento sanitario determina un danno conseguenza autonomamente risarcibile, che non necessita di specifica prova. REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-5-2018-n-11749/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/5/2018 n.11749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-5-2018-n-11749/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/5/2018 n.11749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Armano, Rel. Spaziani.</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211; Prestazioni    Responsabilità &#8211; Consenso informato &#8211; Autonomia    Violazione &#8211; Danno &#8211; Prova.<br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La violazione del diritto del paziente a manifestare in modo consapevole la propria adesione al trattamento sanitario determina un danno conseguenza autonomamente risarcibile, che non necessita di specifica prova.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE TERZA CIVILE<br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. ARMANO Uliana &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. CIGNA Mario &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. SCARANO Luigi Alessandro &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. POSITANO Gabriele &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. SPAZIANI Paolo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente:<br /> ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 28584-2015 proposto da:<br /> L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell&#8217;avvocato LINDA MARIA DI RICO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BENITO ALENI giusta procura speciale in calce al ricorso;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">MEMI SRL MEDICINA MIGLIORE NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANGILI,29, presso lo studio dell&#8217;avvocato FERRUCCIO MARIA DE LORENZO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY giusta procura speciale in calce al controricorso;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; controricorrente </em>&#8211;</div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>e contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">M.A., GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; intimati &#8211;</em></div>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 2397/2015 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2015;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;</p>
<p> <strong>Svolgimento del processo</strong><br /> La Corte di Appello di Napoli ha respinto l&#8217;appello proposto da L.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata rigettata la domanda da lui formulata nei confronti del chirurgo M.A. (che aveva chiamato in garanzia la Generali Assicurazioni s.p.a.) e della ME.MI. s.r.l., società di gestione della casa di cura (OMISSIS), avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni occorsigli in seguito all&#8217;intervento di chirurgia oftalmica (&quot;cataratta sottocapsulare all&#8217;occhio sinistro, sfociata in trapianto di cornea&quot;), effettuato all&#8217;interno della predetta casa di cura e conseguiti alla violazione, da parte del medico, dell&#8217;obbligo di renderlo edotto, tramite il consenso informato, del tipo di intervento, dei suoi rischi e delle possibili complicanze.<br /> La Corte territoriale ha rigettato l&#8217;impugnazione pur rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l&#8217;appellante aveva tempestivamente allegato che, ove fosse stato adeguatamente informato dei rischi connessi all&#8217;intervento, si sarebbe rifiutato di sottopporvisi.<br /> In proposito, la Corte di Appello &#8211; dopo aver ricordato che la violazione del dovere di informazione può causare due diversi tipi di danno, quello da lesione del diritto alla salute (risarcibile quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all&#8217;intervento e di subirne le conseguenze invalidanti) e quello da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione in sè considerato &#8211; ha ritenuto, con riguardo al primo pregiudizio, che non fosse stata criticata la sentenza impugnata nè nella parte in cui aveva ritenuto che l&#8217;attore non avesse dato la prova che egli avrebbe rifiutato il suo consenso all&#8217;intervento qualora fosse stato debitamente informato dei rischi e delle possibili complicanze nè nella parte in cui aveva escluso che tale circostanza potesse ritenersi dimostrata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; e, con riguardo al secondo pregiudizio, che l&#8217;appellante non avesse indicato in nessun modo quali fossero stati, in concreto, i pregiudizi non patrimoniali, diversi da quello alla salute, da lui subiti in seguito alla mancanza di informazione, nè avesse chiarito in cosa fossero consistite le &quot;sofferenze fisiche e psichiche&quot; genericamente allegate quale conseguenza del deficit informativo.<br /> Propone ricorso per cassazione L.M., affidandosi a cinque motivi.<br /> Risponde con controricorso la ME.MI. s.r.l..<br /> Gli altri intimati ( M.A. e Generali Business Solution s.c.p.a.) non svolgono attività difensiva.<br /> Il ricorrente ha depositato memoria.<br /> <strong>Motivi della decisione</strong><br /> 1. Va preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per pretesa violazione dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, al contrario, l&#8217;illustrazione dei motivi di ricorso viene debitamente fatta precedere dalla sommaria esposizione dei fatti della causa, in piena conformità al richiamato disposto normativo.<br /> 2. Per ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi.<br /> Con il primo motivo (&quot;nullità assoluta della sentenza in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4 per insanabile contrasto tra parte motiva e dispositivo della sentenza impugnata&quot;) il ricorrente si duole che la Corte territoriale, mentre, per un verso, ha reputato fondato il motivo di appello con cui la sentenza di primo grado era stata censurata nella parte in cui aveva ritenuto che solo in comparsa conclusionale l&#8217;attore avesse formulato l&#8217;allegazione secondo la quale egli si sarebbe rifiutato di sottoporsi all&#8217;intervento chirurgico qualora fosse stato adeguatamente informato dei rischi ad esso connessi (ciò sul rilievo che tale allegazione figurava invece già nel verbale della prima udienza), per altro verso, non abbia dato atto dell&#8217;accoglimento di tale motivo di appello nel dispositivo della sentenza, con il quale il gravame è stato integralmente rigettato. Deduce che l&#8217;insanabile difformità tra la motivazione e il dispositivo avrebbe determinato la nullità della sentenza.<br /> Con il secondo motivo (&quot;violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, n. 1-bis come modificato dalla I. 228/2012 in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&quot;) il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Deduce che, ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), l&#8217;obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato grava sulla parte che ha proposto l&#8217;impugnazione soltanto quando questa sia integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, mentre, nel caso di specie, l&#8217;appello era stato parzialmente accolto.<br /> 2.1. Gli illustrati motivi sono infondati.<br /> La Corte di Appello ha bensì corretto la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l&#8217;allegazione attorea secondo cui, ove non fosse stato violato dal medico il dovere di informazione, il paziente si sarebbe rifiutato di sottoporsi all&#8217;intervento, ma, dopo aver ritenuto la tempestività di tale allegazione, ha reputato che la stessa fosse rimasta sfornita di prova, addivenendo coerentemente ad una decisione di conferma della sentenza di primo grado e di rigetto integrale dell&#8217;impugnazione.<br /> Non sussiste, pertanto, nè il dedotto contrasto tra la motivazione e il dispositivo nè la lamentata illegittimità della declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.<br /> 3. Va ora esaminato il quarto motivo, con il quale viene denunciata &quot;violazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per la non decisione della Corte di Appello sulla domanda di accertamento allegata dal ricorrente relativamente al mancato consenso informato da parte del M.&quot;.<br /> 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto, facendosi riferimento all&#8217;omessa pronuncia su una domanda di accertamento &#8211; e dunque denunciandosi in sostanza la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. &#8211; esso avrebbe dovuto essere esposto mediante la sussunzione del vizio nella fattispecie di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4. La circostanza che il ricorrente abbia invece indebitamente inteso far valere un error in procedendo ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, senza fare alcun riferimento alle conseguenze (nullità del procedimento e della sentenza) derivanti dall&#8217;errore sulla legge processuale, impone la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso in esame, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. U, 24/07/2013, n.17931; v. anche Cass. 17/09/2013, n.21165, e, più recentemente, Cass. 28/09/2015, n. 19124).<br /> 4. Devono infine essere congiuntamente esaminati il terzo e il quinto motivo, anche questi avvinti da ragioni di connessione.<br /> Con il terzo motivo (&quot;violazione e falsa applicazione del diritto al consenso informato e del conseguente danno alla salute di cui agli artt. 1223, 2056, 1218 e 1337 c.c., artt. 13 e 32 Cost., L. n. 833 del 1978, art. 33, nonchè insufficiente motivazione in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5&quot;) il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dei danni conseguenti alla violazione, da parte del medico, del dovere di informarlo adeguatamente dei rischi e delle complicanze connesse all&#8217;intervento chirurgico, prima di dar corso allo stesso. Deduce che il consenso informato, diritto irretrattabile della persona, deve essere sempre acquisito dal sanitario, salvi i casi d&#8217;urgenza, e che il risarcimento del danno per la lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione prescinde dalla riscontrata correttezza tecnica dell&#8217;intervento medico praticato. Sostiene, che alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la lesione del diritto al consenso informato dà luogo a conseguenze dannose risarcibili, consistenti nella perdita della possibilità di autodeterminarsi in ordine alle scelte da prendere in relazione all&#8217;intervento sanitario.<br /> Con il quinto motivo (&quot;violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2043 &#8211; 2057 &#8211; 2056 c.c. ed omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5&quot;) il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che egli, con riguardo al danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione, non avesse indicato in nessun modo quali fossero stati, in concreto, i pregiudizi non patrimoniali, diversi da quello alla salute, da lui subiti in conseguenza della mancanza di adeguata informazione. Deduce che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che egli aveva debitamente allegato le conseguenze dannose facendo riferimento alla CTU versata in atti. Sostiene che, sulla base della CTU, la quale aveva dato conto del danno alla salute, il giudice avrebbe potuto equitativamente determinare le ulteriori conseguenze dannose non patrimoniali, sub specie di sofferenza morale e di lesione di altri interessi della persona costituzionalmente tutelati.<br /> 4.1. Gli illustrati motivi sono inammissibili nella parte in cui denunciano insufficiente motivazione ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che, per effetto della nuova formulazione di detta disposizione &#8211; applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con l&#8217;odierno ricorso, depositata il 27 maggio 2015 -, il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l&#8217;anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di &quot;mancanza assoluta di motivi sotto l&#8217;aspetto materiale e grafico&quot;, di &quot;motivazione apparente&quot;, di &quot;contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili&quot; e di &quot;motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile&quot;, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell&#8217;esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257 e Cass. 12/10/2017, n. 23940).<br /> 4.2. Nella parte in cui denunciano violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, i motivi in esame sono invece fondati e devono essere accolti, per quanto di ragione.<br /> 4.2.1. Va premesso che, secondo la definizione datane dal giudice delle leggi (Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 438), condivisa da questa Corte (Cass. 09/02/2010, n. 2847), il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell&#8217;art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e nell&#8217;art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, i quali stabiliscono rispettivamente che &quot;la libertà personale è inviolabile&quot; e che &quot;nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge&quot;.<br /> La necessità del consenso informato del paziente nell&#8217;ambito dei trattamenti medici, già prevista da numerose norme internazionali (art. 24 della Convenzione di New Tork sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; art. 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, ratificata con L. 28 marzo 2001, n. 14; art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nel nostro ordinamento è oggi contemplata dalla L. n. 219 del 2017, art. 1 (il quale tutela espressamente il diritto all&#8217;autodeterminazione della persona e regola le modalità di ricezione delle informazioni e di espressione e documentazione del consenso) ma già in precedenza si desumeva dai citati precetti costituzionali, nonchè da numerose norme di legge ordinaria, quali la L. 21 ottobre 2005, n. 219,art. 3 (in tema di disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), la L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6 (in materia di procreazione medicalmente assistita) e la L. n. 833 del 1978, art. 33, che esclude la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità di cui all&#8217;art. 54 c.p..<br /> L&#8217;obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce, pertanto, legittimazione e fondamento del trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l&#8217;intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell&#8217;interesse del paziente (Cass. 16/10/2007, n.21748).<br /> L&#8217;obbligo ha per oggetto l&#8217;informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato ed in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell&#8217;esecuzione dello stesso (Cass. 13/04/2007, n. 8826; Cass. 30/07/2004, n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest&#8217;ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo (Cass. 14/03/2006, n. 5444). Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell&#8217;intervento, nonchè in ordine alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.<br /> 4.2.2. Poichè l&#8217;obbligo informativo del medico si correla al diritto fondamentale del paziente all&#8217;espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario propostogli, la prestazione che ne forma oggetto costituisce una prestazione distinta da quella sanitaria, la quale è finalizzata alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute. Di conseguenza, la violazione dell&#8217;obbligo assume autonoma rilevanza ai fini dell&#8217;eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l&#8217;inesatta esecuzione del trattamento medico-terapeutico determina la lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost., comma 1), l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del (diverso) diritto fondamentale all&#8217;autodeterminazione del paziente (art. 32 Cost., comma 2) (Cass. 05/07/2017, n. 16503).<br /> In altre parole, vengono in considerazione due diritti fondamentali diversi, entrambi costituzionalmente tutelati: la responsabilità per lesione del diritto alla salute consegue all&#8217;inesatta esecuzione della prestazione medico-terapeutica e può configurarsi anche in presenza di consenso consapevole; la responsabilità per lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione consegue alla violazione del dovere di informazione e può configurarsi anche in assenza di danno alla salute, allorchè l&#8217;intervento terapeutico abbia un esito assolutamente positivo (Cass. 12/06/2015, n. 12505).<br /> 4.2.3. Può peraltro accadere che la lesione della salute sia causalmente collegabile alla violazione dell&#8217;obbligo informativo.<br /> Ciò si verifica nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;intervento sanitario, non preceduto da un&#8217;adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, sia stato correttamente eseguito in base alle regole dell&#8217;arte ma da esso siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute.<br /> In tal caso la violazione del dovere di informazione non determina soltanto il danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione in sè considerato, ma anche il danno alla salute, che non è causalmente riconducibile all&#8217;inesatta esecuzione della prestazione sanitaria ma alla mancata corretta informazione, allorchè debba ragionevolmente ritenersi che, se questa fosse stata data, il paziente avrebbe deciso di non sottoporsi all&#8217;intervento e di non subirne le conseguenze invalidanti (Cass. 16/05/2013, n. 11950).<br /> Quando si alleghi che la violazione dell&#8217;obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute, è, peraltro, necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione: il medico può essere quindi chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l&#8217;intervento, non potendo altrimenti ricondursi all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (Cass. 09/02/2010, n. 2847; Cass. 30/03/2011, n. 7237; Cass.27/11/2012, n. 20984; Cass. 16/02/2016, n. 2998; Cass. 13/10/2017, n. 24074).<br /> 4.2.4. Questa prova non è invece necessaria ai fini dell&#8217;autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione in sè considerato.<br /> E&#8217; stato, invero, ripetutamente evidenziato da questa Corte (Cass. 12/06/2015, n. 12505; Cass. 05/07/2017, n. 16503) che la struttura di tale illecito deve essere ricostruita sulla base della necessaria distinzione, di rilievo generale in tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, tra l&#8217;individuazione dell&#8217;evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che fanno sorgere il diritto alla riparazione.<br /> Il danno-evento è rappresentato dalla stessa esecuzione, da parte del medico, dell&#8217;intervento sulla persona del paziente senza la previa acquisizione del consenso. Esso risulta, dunque, dalla tenuta di una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva.<br /> Il danno-conseguenza, (indicato dall&#8217;art. 1223 c.c. come &quot;perdita subita&quot; o come &quot;mancato guadagno&quot;), è, invece, rappresentato dall&#8217;effetto pregiudizievole che la mancanza dell&#8217;acquisizione del consenso e, quindi, il comportamento omissivo del medico, seguito dal comportamento positivo di esecuzione dell&#8217;intervento, ha determinato sulla sfera della persona del paziente, considerata nella sua rilevanza di condizione psico-fisica posseduta prima dell&#8217;intervento, la quale, se le informazioni fossero state date, l&#8217;avrebbe portata a decidere sul se assentire la pratica medica.<br /> Più analiticamente, questa Corte ha osservato (cfr. le citate Cass. 12/06/2015, n. 12505 e Cass. 05/07/2017, n. 16503) che le conseguenze dannose della violazione dell&#8217;obbligo informativo sono rappresentate: a) dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal paziente in ragione dello svolgimento dell&#8217;intervento medico sulla sua persona, durante la sua esecuzione e nella relativa convalescenza; b) eventualmente, dalla diminuzione che lo stato del paziente subisce a livello fisico per effetto dell&#8217;attività demolitoria, che abbia eliminato, sebbene ai fini terapeutici, parti del corpo o la funzionalità di esse: poichè tale diminuzione si sarebbe potuta verificare solo se assentita sulla base dell&#8217;informazione dovuta e si è verificata in mancanza di essa, si tratta di conseguenza oggettivamente dannosa, che si deve apprezzare come danno-conseguenza indipendentemente dalla sua utilità rispetto al bene della salute del paziente, che è bene diverso dal diritto di autodeterminarsi rispetto alla propria persona; c) eventualmente, dalle &quot;perdite&quot; relative ad aspetti della salute, con riferimento alla possibilità che, se il consenso fosse stato richiesto, il paziente avrebbe potuto determinarsi a rivolgersi ad altra struttura e ad altro medico, qualora si riveli che sarebbe stata possibile in relazione alla patologia l&#8217;esecuzione di altro intervento meno demolitorio o determinativo di minore sofferenza.<br /> Tanto chiarito, questa Corte ha anche rilevato (cfr., in particolare, Cass. 05/07/2017, n. 16503) che delle sequenze causali che diano esito nelle conseguenze suddette, almeno la prima (sofferenza e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal paziente in ragione dello svolgimento dell&#8217;intervento medico sulla sua persona, durante la sua esecuzione e nella relativa convalescenza) corrisponde allo sviluppo di circostanze connotate da normalità, ovverosia da normale frequenza statistica, corrispondendo all&#8217;id quod plerumque accidit.<br /> E&#8217;, infatti, evidente che la mancata informazione determina in capo al paziente la perdita della possibilità di esercitare consapevolmente una serie di scelte tra cui quella di non sottoporsi all&#8217;intervento (eventualmente anche nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso fosse assolutamente necessario ed indifferibile in relazione alle sue condizioni di salute, atteso che la libertà di autodeterminazione va riconosciuta usque ad supremum exitum) o quella di non sottoporvisi immediatamente (in tutte le ipotesi in cui l&#8217;intervento non risulti indifferibile e consenta al paziente uno spatium deliberandi utilizzabile per riflettere o per assumere ulteriori informazioni sulla sua utilità od indispensabilità) o, ancora, quella di indirizzarsi altrove per la sua esecuzione.<br /> Ed è altrettanto evidente che la perdita della possibilità di esercitare tutte queste opzioni non solo concreta una privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fisica (libertà che, costituendo un bene di per sè, quale aspetto della generica libertà personale, viene negata e, quindi, risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si configura come &quot;perdita&quot; di un bene personale) ma determina anche una sofferenza psichica, nella misura in cui, per un verso, preclude al paziente di beneficiare dell&#8217;apporto positivo che la loro fruizione avrebbe avuto sul grado di predisposizione psichica a subire l&#8217;intervento e le sue conseguenze (ove si consideri che, all&#8217;esito dell&#8217;assunzione di più dettagliate informazioni, eventualmente presso altra struttura ed altro medico, il paziente avrebbe potuto constatare che l&#8217;intervento prospettatogli si presentava come veramente utile od indispensabile, con ciò assumendo una miglior predisposizione ad accettarne le implicazioni), mentre, per altro verso, proietta ex post il paziente stesso nella situazione di turbamento psichico derivante dalla constatazione degli effetti negativi dell&#8217;intervento eseguito senza il suo consenso informato, allorchè egli si domanda se non fosse stato possibile scegliere altre soluzioni, compresa quella di non sottoporvisi (cfr. Cass. 12/06/2015, n. 12505).<br /> 4.2.5. Al rilievo che il danno-conseguenza rappresentato dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso corrisponde allo sviluppo di circostanze connotate da normalità e all&#8217;id quod plerumque accidit in seguito alla violazione dell&#8217;obbligo informativo, consegue che la risarcibilità di tali perdite non esige una specifica prova.<br /> Questa Corte ha infatti statuito che è da ritenersi immediata, siccome riferita al foro interno della coscienza dell&#8217;individuo, la compromissione della genuinità dei processi decisionali fondati su dati alterati o incompleti per incompletezza delle informazioni (Cass. 05/07/2017, n. 16503).<br /> Pertanto, mentre in relazione alle ulteriori conseguenze dannose che non rientrano nella sequenza causale normale resta necessaria una specifica dimostrazione, in relazione al danno-conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso non occorre fornire alcuna prova specifica, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sè ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (Cass. 05/07/2017, n. 16503).<br /> 4.2.6. Applicando queste considerazioni generali al caso di specie, se da un lato appare conforme a diritto la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla salute in tesi derivato dalla violazione dell&#8217;obbligo di acquisizione del consenso informato (in base all&#8217;accertamento &#8211; che costituisce oggetto di indagine di merito, non sindacabile in sede di legittimità &#8211; secondo il quale l&#8217;attore non aveva dato la prova che, ove fosse stato correttamente informato dei rischi e delle complicanze dell&#8217;intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporvisi, nè tale prova era emersa a livello presuntivo), dall&#8217;altro lato deve invece ritenersi censurabile la medesima decisione nella parte in cui ha escluso la risarcibilità del danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione in sè considerato, sul rilievo che l&#8217;appellante non avesse indicato in nessun modo quali fossero stati, in concreto, i pregiudizi non patrimoniali, diversi da quello alla salute, da lui subiti in conseguenza della mancanza di adeguata informazione, nè avesse chiarito in cosa fossero consistite le sofferenze fisiche e psichiche allegate quale conseguenza del deficit informativo.<br /> In relazione a tale statuizione &#8211; ed in accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi di ricorso in esame &#8211; la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale esaminerà la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione in tesi causato dalla violazione dell&#8217;obbligo di acquisizione del consenso informato, uniformandosi ai principi sopra illustrati.<br /> Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c., comma 3, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il quarto e accoglie, per quanto di ragione, il terzo e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.<br /> Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.<br /> Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2018.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-5-2018-n-11749/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/5/2018 n.11749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11749/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11749</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Realfonzo Medicina Democratica soc. coop. r. l. e Medicina Democratica Onlus (Avv.ti N. Paoletti e A. Mari) c/ Ministero della Salute (Avv. Gen. Stato); Regione Lombardia (Avv.ti F. Tedeschini, P.D. Vivone e M.E. Moretti) e altri. sulla legittimazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e degli utenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11749/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11749/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di  Giuseppe                  Est. Realfonzo<br /> Medicina Democratica soc. coop. r. l. e Medicina Democratica Onlus (Avv.ti N. Paoletti e A. Mari) c/ Ministero della Salute (Avv. Gen. Stato); Regione Lombardia (Avv.ti F. Tedeschini, P.D. Vivone e M.E. Moretti) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e degli utenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione attiva &#8211; Associazioni rappresentative dei cittadini e degli utenti &#8211; Sussiste – Condizioni.</p>
<p>2. Enti pubblici e privati &#8211;  Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) –Natura – Organismo di diritto pubblico – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, la legittimazione attiva delle associazioni rappresentative dei cittadini e degli utenti  può essere autonomamente riconosciuta dal giudice solo a condizione che la pretesa sia azionata a tutela di un interesse legittimo dell’associazione, che si lamenti una lesione diretta ed attuale agli interessi diffusi della generalità degli associati o dei cittadini e che  sussista un interesse processuale dell’associazione al ricorso.<br />
2. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), anche se strutturati in fondazioni di diritto privato, sono assimilabili ad “organismi di diritto pubblico”. Detti Istituti, infatti, sono costituiti da enti pubblici, hanno amministratori  e organi di controllo nominati da enti pubblici, sono dotati di un patrimonio  di origine pubblica ed assicurano una finalità pubblica di ricerca nel campo medico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-quater </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>composto da<br />
<b>dr. Mario Di Giuseppe 	Presidente<br />	<br />
dr. Carlo Taglienti	Consigliere<br />	<br />
dr. Umberto Realfonzo	Consigliere-rel.<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 9808/2006 R.G.</b> proposto da <br />
&#8212; <B>MEDICINA DEMOCRATICA</B>&#8211; Movimento di Lotta per la Salute soc. coop. r.l. , in persona del suo Presidente dott. Francesco Antonio D’Angelo, <br />
<b>&#8212;  MEDICINA DEMOCRATICA </b>Movimento di Lotta per la Salute Onlus, in persona del suo Presidente dott. Francesco Antonio D’Angelo;<br />
entrambe rappresentate e difese, dagli avvocati Nicolò Paoletti e Alessandra Mari ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 34;<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
&#8212; <b>il MINISTERO DELLA SALUTE</b>, in persona del Ministro pro-tempore patrocinato dall’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
&#8212; la <B>REGIONE LOMBARDIA</B>, in persona del Presidente pro-tempore, patrocinata e difesa dagli Avv. F. Tedeschini, P.D. Vivone e M.E. Moretti, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7;<br />
&#8212; la <b>FONDAZIONE IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore costituitasi in giudizio a mezzo dell’Avv. B. Caravita di Toritto, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6;<br />
&#8212; il Comune di Milano, non costituitosi in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>e con l’intervento ad adjuvandum</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano rappresentata e difesa, dagli avvocati Nicolò Paoletti e Alessandra Mari ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Barnaba Tortolini n.34 <br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>quanto al ricorso introduttivo:<br />
</i>a) del Decreto del Ministro della Salute del 28.4.2006, con il quale si è proceduto alla trasformazione dell’Istituto IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in Fondazione IRCCS ed all’approvazione del relativo Statuto;<br />
b) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2398 del 27.4.2006, avente per oggetto “Determinazioni inerenti la trasformazione in Fondazione dell’IRCCS , ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 288/03, e con la quale è stata approvata la trasformazione di tale Istituto in Fondazione IRCCS e la proposta del relativo Statuto;<br />
c) della decisione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/18977 dell’8.10.2004, non conosciuta e cui si riferisce il succitato Decreto del Ministro della Salute del 28.4.2006, con la quale è stata manifestata la volontà di trasformare in Fondazione l’Istituto Naz. Tumori di Milano;<br />
d) di tutti gli atti connessi precedenti e conseguenti, ivi compresa, per quanto possa occorrere, la comunicazione del Ministero della Salute prot. DGRST.2/14.d.s.L2/9-7771/9 del 22.7.2004, non conosciuta e cui si riferisce la succitata deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 2398 del 27.4.2006;.<br />
<i>quanto ai motivi aggiunti:<br />
</i>della delibera della Regione Lombardia n. VII/18977 del 18.4.2004.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati e visti i motivi aggiunti;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti di  costituzione e le memorie difensive delle Amministrazioni resistenti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente gravame le associazioni di cui in epigrafe impugnano provvedimenti attinenti la trasformazione in Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (ente di rilievo nazionale) che si assume essere lesivi dei loro diritti e degli interessi delle persone che rientrano nel suo campo di attività, in quanto comporterebbero un’inammissibile ‘privatizzazione” dell’Istituto ed un’illegittima riduzione dell’ambito della ricerca scientifica pubblica finalizzata alla tutela della salute.<br />
Il ricorso introduttivo è affidato alla denuncia di sette motivi di gravame:<br />
<b>   1)</b> In primo luogo si denuncia che i provvedimenti impugnati:<br />
&#8212;   sarebbero stati adottati in aperta violazione dell’art. 42 L. n. 3/2003, del D.Lgs. n. 288/2003 e del combinato disposto degli articoli 2, 3, 9, 32, 33, 53, 97 e 117 della Costituzione, 152 del Trattato CE e 35 della Carta di Nizza sui Diritti Fondam<br />
&#8212; sarebbero caratterizzati da palesi carenze di istruttoria e motivazione.<br />
In particolare si lamenta che la trasformazione dell’Istituto in Fondazione sarebbe avvenuta senza l’adozione: &#8212; della preventiva conferma del carattere scientifico dell’Istituto; &#8212; di una indispensabile normativa regionale di dettaglio; &#8212; della delibera del Consiglio Regionale; &#8212; dell’informativa delle OO.SS. del personale degli IRCCS; &#8212; di una normativa di garanzia volta a salvaguardare l’effettivo carattere “pubblico” dell’ente.  L’Istituto, privo dell’effettiva natura di ente pubblico e difforme da quello previsto dalla normativa sul riordino, sarebbe stato solo un’inammissibile e subdola forma di “privatizzazione”.<br />
<b>   2.</b>  Con il secondo motivo si lamenta che la trasformazione in fondazioni dell’Istituto del 28.4.2006, sarebbe avvenuta in violazione del combinato disposto degli articoli, 2, 19, 14 e 15 del D.Lgs. n. 288/2003 ed in carenza di potere, senza cioè che fosse previamente intervenuta la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dello stesso, intervenuta molti mesi dopo, vale a dire soltanto con Decreto del 23.8.2006. L’invalidità non poteva ritenersi sanata <i>ex post</i>, essendo un presupposto di avvio della procedura. La Regione, non solo ha deciso sulla base di un presupposto non corrispondente al vero (quale il completamento delle procedure di conferma del riconoscimento che sarebbe stato smentito dallo stesso Ministero), ma non avrebbe nemmeno esternato le ragioni per le quali si era decisa la trasformazione, pur in mancanza della conferma della scientificità.<br />
<b>   3.</b> Con il terzo motivo si lamenta che, in violazione dell’art. 42 L. n. 3/2003, del D.Lgs. n. 288/2003, dell’art. 97 Costituzione, la trasformazione sarebbe avvenuta:<br />
<b>&#8211;</b>&#8211;  senza la previa adozione della normativa regionale connessa alle attività di assistenza e ricerca svolte dagli IRCCS, che sarebbe stata richiesta espressamente dall’articolo 1 del cit. D.Lgs. n. 288;<br />
<b>&#8211;</b>&#8211;  a mezzo di una delibera di un organo competente, la Giunta Regionale, in luogo del  prescritto Consiglio Regionale.<br />
<b>   4. </b>Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 27 e 31 CCNL del 7.4.2006 di lavoro del personale delle istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione – che prevedeva  la informazione obbligatoria alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Istituto, relativamente a tutte le “<i>misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro</i>” e ai “<i>criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale</i>”.<br />
<b>   5. </b>Con il quinto motivo si lamenta la violazione degli art. 42 L. n. 3/2003 e del D.Lgs. n. 288/2003; il D.M. di trasformazione degli IRCCS pubblici in Fondazioni IRCCS non sarebbe affatto obbligatoria ma discrezionale: avrebbe implicato una congrua istruttoria ed una adeguata motivazione delle scelte effettuate sulle ragioni di interesse pubblico e non l’ apodittica affermazione secondo la quale la Regione Lombardia, con la decisione G.R. 8.10.2004, avrebbe “<i>manifestato la volontà di trasformare</i>” l’Istituto in Fondazione. <br />
La motivazione sarebbe stata necessaria non solo in ragione dell’importanza e delle finalità dell’IRCC ma anche in relazione all’art. 3-bis L.R. 11.7.1997 n. 31 introdotto dall’art. l LR. 16.2.2004 n. 2 (per cui il Consiglio Regionale può trasferire agli Istituti di Ricovero e Cura &#8211; a Carattere Scientifico di diritto pubblico risultanti dalle trasformazioni di cui all’art. 42 le proprie aziende ospedaliere). L’applicazione della predetta norma potrebbe condurre alla ulteriore “privatizzazione” delle aziende ospedaliere della Regione in violazione dei principi fondamentali statali che regolano il Servizio Sanitario pubblico di cui all’art. 3-bis L.R. 11.7.1997 n. 31 introdotto dall’art. l L.R. 16.2.2004 n. 2.<br />
Le carenze di istruttoria sarebbero dimostrate dal fatto che il Ministro della Salute non avrebbe potuto esprimere seriamente il proprio consenso alla trasformazione proposta dalla Regione il giorno immediatamente successivo (28.4.2006) a quello in cui la Regione Lombardia (27.4.2006) aveva approvato, e trasmesso al Ministro della Salute, la proposta di statuto.<br />
<b>   6.</b> Con il sesto motivo si lamenta rispettivamente: la violazione dell’art. 42 L. n. 3/2003, del D.Lgs. n. 28812003; del principio generale di divieto di privatizzazione degli enti del servizio sanitario nazionale desumibile dall’art. 9-bis D.Lgs. n. 502/1992; dei principi generali sulla ricerca scientifica pubblica finalizzata alla tutela della salute desumibili dagli articoli 2, 3, 9, 32, 33, 76, 97 e 117 Costituzione e dell’art. 152 del Trattato CE e dell’art. 35 Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.<br />
Per le ricorrenti gli atti di trasformazione dell’Istituto in Fondazione IRCCS e l’approvazione del relativo Statuto sarebbero illogicamente ed immotivatamente del tutto privi delle indispensabili norme di garanzia atte a salvaguardare l’effettiva “natura pubblica” dell’Istituto in relazione alle sue finalità istituzionali di cui all’art. 9 bis D.Lgs. n. 502/1992, relative all’incardinamento degli IRCCS nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.  In particolare lo Statuto:<br />
&#8212; non fisserebbe alcun limite percentuale alla partecipazione di privati alla Fondazione medesima e/o alla partecipazione di organismi privati in soggetti (privati) ai quali partecipi la Fondazione;<br />
&#8212; non detterebbe alcuna disposizione in ordine alla facoltà di cessione delle quote di partecipazione alla Fondazione medesima e/o ai soggetti privati ai quali questa partecipi;<br />
&#8212; non detterebbe alcuna disposizione circa gli organi di amministrazione dei soggetti privati cui la Fondazione eventualmente partecipi;<br />
&#8212; non stabilirebbe alcun vincolo di destinazione dei profitti ritratti dai privati dalle attività che, in una forma o in un’altra, coinvolgano la Fondazione;<br />
&#8212; non detterebbe alcuna disposizione in ordine ai controlli cui possano e debbano essere soggetti i privati e/o gli organismi ai quali la Fondazione venga a partecipare, non essendo neppure chiaro se tali organismi siano o meno soggetti al controllo dell<br />
Lo Statuto approvato non assicurerebbe né il mantenimento dell’effettiva “natura pubblica” dell’Istituto né il perseguimento, da parte dello stesso, di finalità di interesse pubblico: con disposizioni statutarie del tipo di quelle sopra riportate vi è il serio, se non certo, rischio che la Fondazione divenga in breve tempo una scatola vuota e che l’attività della stessa venga, di fatto e di diritto, trasferita a società e/o enti in tutto e per tutto privati con beneficio principale se non esclusivo, di soggetti privati e a tutto danno dell’interesse pubblico.<br />
Per le ricorrenti la Fondazione, lungi dal perseguire effettivamente i suoi fini istituzionali,  potrebbe diventare solo e soltanto uno strumento di arricchimento di  soggetti privati  come dimostrerebbe la previsione statutaria (art. 20) in base alla quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione (art. 13) potrebbe deliberare lo scioglimento della Fondazione medesima per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio. <br />
Si tratta, quindi, come più volte dedotto, di una vera e propria “privatizzazione” mascherata dell’Istituto; sia la legge-delega che la legge-delegata, imporrebbero la “natura pubblica” delle Fondazioni,e vieterebbero la sostanziale “privatizzazione” delle Fondazioni stesse.<br />
La Corte Costituzionale avrebbe ripetutamente affermato che “la ricerca scientifica è un valore costituzionalmente protetto” in base agli articoli 9 e 33 della Costituzione e che il diritto alla salute di cui all’art. 32 Costituzione non tollera vuoti assoluti di tutela perché contiene un nucleo irriducibile, corrispondente ad un ambito inviolabile di dignità umana, che deve sempre prevalere e non può essere condizionato, neppure dalle esigenze della finanza pubblica.  La “privatizzazione” dell’Istituto pubblico sarebbe un’inammissibile abdicazione da parte dello Stato-ordinamento all’obbligo costituzionale di svolgere attività di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute, per cui ove, contrariamente a quanto sopra dedotto, si dovesse ritenere che i provvedimenti impugnati abbiano fatto legittima applicazione dell’art. 42 L. n. 3/2003 e del D.Lgs. n. 288/2003,  si dovrebbe dubitare della loro legittimità costituzionale .<br />
   <b>7. </b>Infine si lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati poichè sarebbero il primo passo per l’attuazione di un altrettanto inammissibile e costituzionalmente illegittimo disegno di “privatizzazione” dell’intera sanità lombarda.<br />
Con l’unica censura dell’atto di motivi aggiunti, sulla scia delle censure del ricorso principale, si assume l’illegittimità della delibera della G.R. Regione Lombardia n. VII/18977 del 18.4.2004, che, contraddittoriamente, non avrebbe rispettato le indicazioni preliminari del Presidente della Giunta per la mancata acquisizione dell’assenso del Comune, per la mancata verifica dell’interesse a partecipare ad altri soggetti pubblici e privati;il mancato confronto OO.SS.,ed una previa  intesa Ministero Salute, ecc. ecc.  .<br />
Sia l’Amministrazione Regionale che la Fondazione Irccs interessata si sono ritualmente costituite in giudizio e con le rispettive memorie di costituzione hanno eccepito in linea preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di interesse e nel merito la sua infondatezza. <br />
Con memoria per la discussione sia la Fondazione che le ricorrenti hanno sottolineato le tesi rispettivamente a sostegno delle proprie argomentazioni.<br />
All&#8217;udienza del 4 luglio 2007, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è inammissibile <br />
Come è noto, nel processo amministrativo devono sussistere in concreto altre tre condizioni dell’azione quali: <br />
a. un interesse legittimo che si vuole far valere in giudizio, cioè la posizione giuridica sostanziale;<br />
b. la legittimazione (c.d. legitimatio ad causam) cioè l’identità tra il titolare della posizione giuridica fatta valere e del ricorrente;;<br />
c. l’interesse a ricorrere, cioè la verifica della lesione attuale e diretta ed immediatamente riconducibile alla predetta situazione soggettiva del ricorrente ed il potenziale vantaggio (immediato o anche strumentale) che potrebbe derivare al ricorrente dall’accoglimento del ricorso.<br />
Quanto ai primi due requisiti si osserva, in linea generale, che nel caso delle associazioni rappresentative dei cittadini e degli utenti, la giurisprudenza ha affermato che esse sono attivamente legittimate ad agire per la tutela di diritti fondamentali e di interessi collettivi, ma solo se ed in quanto sussista un collegamento tra lesione ed interesse diffuso rappresentato dall&#8217;ente.  Tale valutazione non può che essere fatta alla stregua di elementi ben precisi quali: la rappresentatività, gli  scopi statutari, l’attività pregressa, la notorietà e la presenza sul territorio.  <br />
Nel caso di specie non vi sono dubbi della rappresentatività, e quindi della sussistenza dei presupposti generali di legittimazione degli enti riconducibili all’esperienza di “Medicina Democratica” che, nata negli anni 1970 dalle aggregazioni spontanee e autonome dei lavoratori chimici, ha sempre perseguito la tutela della salute, della sicurezza e dell&#8217;ambiente, prima in fabbrica e poi nel territorio, con iniziative politiche (contributo alle iniziative di legge in materia di salute mentale, riforma sanitaria,amianto ecc. ecc.) o giuridiche (quali ad es. la costituzione di parte civile in processi come l’ex Montedison e l’ex Enichem di Marghera).<br />
Ma la legittimazione attiva di tali enti associativi non può essere esercitats né per perseguire genericamente il corretto esercizio del potere amministrativo e neppure per mere finalità di giustizia.  In altre parole, al di là dei casi nei quali è direttamente la legge a provveder in tal senso, la legittimazione attiva delle formazioni sociali nel processo amministrativo può essere autonomamente riconosciuta dal giudice solo a condizione che:<br />
 &#8212; la pretesa sia azionata a tutela di un interesse legittimo dell’associazione, in quanto soggetto dell’ordinamento (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 4 dicembre 2003, n. 511); ovvero<br />
&#8212; si lamenti una lesione diretta ed attuale agli interessi diffusi della generalità degli associati o dei cittadini. <br />
In ogni caso però, anche in tema di giustiziabilità degli interessi diffusi, deve comunque essere verificata l&#8217;esistenza di un interesse processuale dell&#8217;associazione al ricorso, vale a dire l’aspettativa di un vantaggio attuale e diretto, che deriverebbe dalla caducazione del provvedimento impugnato (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6113; Consiglio Stato, sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754).<br />
Nel caso in esame si osserva che le associazioni ricorrenti, sebbene siano in astratto legittimate a tutelare gli interessi dei cittadini e degli utenti nella materia della salute pubblica ed ambientale, non possono essere riconosciute titolari di alcun interesse ad impugnare i provvedimenti relativi alla procedura di trasformazione in Fondazioni degli Istituti di Ricerca, perché si tratta di provvedimenti che, di per sé non sono suscettibili di arrecare un danno attuale alla salute pubblica.<br />
Non può infatti affermarsi che, dall’avvenuta trasformazione dell’IRCCS, possa derivare una immediata, diretta, concreta ed attuale lesione alle ricorrenti ed anche agli interessi delle realtà che rappresentano.<br />
Nel caso in esame ci si trova di fronte ad un ulteriore esempio del c.d. processo di “privatizzazione formale” (che si distingue dalla vera privatizzazione che implica la totale dismissione delle proprietà e delle attività) in quanto qui la trasformazione concerne la soggettività dell&#8217;amministrazione pubblica, cui si consente di perseguire le proprie finalità istituzionali mediante un&#8217;attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. <br />
Ma al di là della forma si è comunque in presenza di soggetti che, ancorché in forme privatistiche, svolgono  comunque un pubblico servizio o una pubblica funzione.  E ciò è dimostrato, tra l’altro, dal fatto che:<br />
&#8212; la norma statutaria disciplinante l’ipotesi di scioglimento (art. 20) “per sopravvenuta impossibilità dello scopo” o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali appare una normale clausola (quasi d<br />
&#8212; essendo le nuove fondazioni enti pubblici di diritto privato sussiste comunque la competenza della Corte dei conti in materia per fatti di gestione ai sensi dell&#8217;art. 1 e  3 della L. n. 20 del 1994. Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, per<br />
Nello specifico, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), strutture sanitarie di eccellenza e di tipo particolare che si distinguono dalle altre strutture sanitarie pubbliche (le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere), possono assicurare le prioritarie finalità di ricerca nel campo medico e quelle attività strumentali di assistenza in forma di ente pubblico, ma anche se siano strutturate in fondazioni formalmente di diritto privato, ma in realtà assimilabili ad “organismi di diritto pubblico”  (essendo costituiti da enti pubblici; con amministratori nominati da enti pubblici, il cui patrimonio è di origine pubblica; con un organo di controllo designato da enti pubblici, ecc. ).  <br />
In definitiva, nel caso in esame, non si ravvisa né una lesione e né comunque l’attualità del danno: un eventuale pregiudizio alla ricerca od al diritto alla salute dei cittadini, potrà semmai in ipotesi, eventualmente derivare solo dagli atti concreti delle future gestioni.<br />
Per contro, a parte una manifesta pregiudiziale contrarietà di carattere ideologico alle “privatizzazioni”, sul piano giuridico non è stato fornito alcun reale elemento che possa ragionevolmente fondare la convinzione che la nuova organizzazione della Fondazione “<i>diventerà in breve tempo una scatola vuota e che la sua attività sarà sicuramente  trasferita a società e/o enti in tutto e per tutto privati con beneficio principale se non esclusivo, di soggetti privati e a tutto danno dell’interesse pubblico</i> “ e che la nuova “<i>Fondazione, lungi dal perseguire effettivamente i suoi fini istituzionali, divenga solo e soltanto uno strumento di arricchimento di  soggetti privati</i>”.<br />
Allo stato si tratta di mere illazioni avverso un modello organizzativo (che, di per sé è di natura neutra) che, da sole,  non appaiono oggettivamente sufficienti a far configurare una lesione immediata, diretta ed attuale al diritto alla salute o alle attività di ricerca scientifica.<br />
Di conseguenza, non può individuarsi né l’aspettativa di un vantaggio attuale e diretto ed, in conseguenza, né un interesse sostanziale, neanche di carattere strumentale, connesso allo specifico procedimento instaurato (nemmeno nelle più limitate forme della mera discussione del rapporto) ma solo un generico interesse alla trasparenza e al buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, che come tale è insufficiente ai fini dell’ammissibilità del ricorso (cfr. TAR LAZIO, Sez. III  13 giugno 2000, n. 4878).<br />
In definitiva deve negarsi la sussistenza di un interesse delle ricorrenti ad impugnare provvedimenti amministrativi quali quelli impugnati con il presente ricorso, in quanto i provvedimenti in questione, come tali, appaiono insuscettibili di determinare una immediata e diretta riduzione delle attività di ricerca scientifica e delle prestazioni sanitarie “pubbliche” e, conseguentemente, una seria minaccia al diritto alla salute degli utenti, in particolare di quegli utenti socialmente ed economicamente più deboli tutelati dagli enti ricorrenti.<br />
Il ricorso in conseguenza deve esser dichiarato inammissibile per difetto di interesse.<br />
Le spese possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della questione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater :<br />
  1.) dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso di cui in epigrafe.<br />
  2.) Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2007.<br />
<b>IL  PRESIDENTE 					dr. Mario Di Giuseppe </p>
<p>IL CONSIGLIERE-EST.				dr. Umberto Realfonzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-11-2007-n-11749/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.11749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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