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	<title>1173 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1173 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Azienda Agricola Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Azienda Agricola Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Catia Salvalaggio e nei confronti di Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Tipico 1 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Giuseppe Verdi 2001, S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 6 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 5 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte 2003 S.c.a.r.l., in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 3 S.c.a.r.l., Cooperativa Produttori Latte della Serenissima S.c.a.r.l. in liquidazione, non costituiti in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221;: le caratteristiche dell&#8217;obbligazione di versamento del prelievo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Attività  produttive &#8211; attività  lattiero casearia &#8211; sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221; &#8211; obbligazione di versamento del prelievo &#8211; caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221;, l&#8217;obbligazione di versamento del prelievo è solidale: debitore del prelievo è il produttore e l&#8217;acquirente svolge solo un ruolo di sostituto; il mancato adempimento degli obblighi dell&#8217;acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità  tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall&#8217;acquirente che ne ha effettuato la trattenuta.</em><br /> <em>Tra l&#8217;acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà  assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall&#8217;ente preposto. Gli acquirenti svolgono, pertanto, un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l&#8217;azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi: il versamento è caratterizzato da trattenute anticipate dell&#8217;intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/02/2020<br /> <strong>N. 01173/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04503/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4503 del 2019, proposto da AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Agricola Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Tipico 1 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Giuseppe Verdi 2001, S.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 6 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 5 S.c.a.r.l. in liquidazione, Cooperativa Latte 2003 S.c.a.r.l., in liquidazione, Cooperativa Latte Padano 3 S.c.a.r.l., Cooperativa Produttori Latte della Serenissima S.c.a.r.l. in liquidazione, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 298 del 28.3.2019, resa tra le parti, su ricorso per l&#8217;ottemperanza alla sentenza del tribunale di Crema n. 456 del 24.11.2005.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Ag. Rigo di Rigo Ezio e Giovanni S.S.;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l&#8217;Avvocato Andrea Lampiasi, su delega dell&#8217;Avvocato Catia Salvalaggio, e l&#8217;Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1.- Il Tribunale di Crema, con sentenza n°456 del 24.11.2005, annullava le ordinanze ingiunzioni del 7.8.2003, con cui AGEA aveva disposto la riscossione del prelievo supplementare per la violazione del sistema delle c.d. &#8220;quote latte&#8221; nei confronti dell&#8217;Associazione Cosplat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l. e altre cooperative, primi acquirenti nell&#8217;annata 2002/2003 dell&#8217;Azienda agricola Rigo.<br /> Dalle ordinanze -ingiunzioni di AGEA impugnate era scaturito l&#8217;obbligo per i primi acquirenti di versare le somme ingiunte &#8220;a titolo di prelievo supplementare&#8221; a carico dei conferenti, a seguito di operazioni di compensazioni nazionale degli esuberi per le consegne di latte nell&#8217;annata considerata.<br /> La sentenza del Tribunale di Crema, affermata la propria giurisdizione, aveva annullato le ingiunzioni di AGEA perchè sussistente il difetto di motivazione in quanto &#8220;<em>non sono contenute le informazioni necessarie per poter comprendere le motivazioni che hanno determinato il cambiamento nei calcoli dei prelievi delle Cooperative ricorrenti, nè i criteri e i dati utilizzati</em>&#8221; .<br /> 2.- A seguito della detta sentenza, verificata la mancata pendenza di impugnazione in Cassazione, con nota n. 2788 del 22.11.2013, AGEA aveva dichiarato l&#8217;irrecuperabilità  dei prelievi imputati ai soggetti ricorrenti per il periodo 2002/2003.<br /> 3.- Con comunicazione prot 2016.0002320 in data 21 gennaio 2016, AGEA ha intimato alla Azienda Agricola Rigo, ricorrente in primo grado, il medesimo pagamento del prelievo supplementare (a suo tempo ingiunto ai primi acquirenti con le ordinanze ingiunzioni annullate dal Tribunale di Crema), con gli interessi maturati, per un importo pari ad euro 141,525,83, ex art. 8 quinquies l. 33/2009.<br /> Nel provvedimento AGEA afferma che &#8220;la sussistenza del debito è stata determinata a seguito del mancato pagamento delle somme indicate nell&#8217;allegato1, tabella 1, in cui è riportato il dettaglio delle imputazioni del prelievo che concorrono alla determinazione del debito esigibile, per le quali la scrivente Amministrazione non è a conoscenza di decisioni giurisdizionali avverse&#8221;.<br /> 4.- Con ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia, l&#8217;Azienda Rigo ha chiesto la declaratoria di nullità  della comunicazione recante l&#8217;intimazione del pagamento e comunque il suo annullamento.<br /> Con sentenza n. 242 del 2018, il TAR ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso, nella parte in cui l&#8217;Azienda proponeva azione di accertamento della nullità  dell&#8217;intimazione impugnata per violazione e/o elusione del giudicato, che avrebbe dovuto essere dedotta con azione per ottemperanza, alla luce del disposto di cui all&#8217;art. 31 co. 4 c.p.a..<br /> 5.- L&#8217;Azienda Rigo ha proposto, quindi, ricorso per ottemperanza al TAR Lombardia, sezione di Brescia, che con la sentenza in epigrafe lo ha accolto, condannando AGEA alle spese di giudizio.<br /> 6.- Propone appello AGEA deducendo l&#8217;ingiustizia ed erroneità  della sentenza impugnata.<br /> 7.- Si è costituita l&#8217;Azienda agricola appellata chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 8.- All&#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello è infondato.<br /> AGEA deduce la violazione dell&#8217;art. 2909 c.c. e la falsa applicazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. amm. in relazione alla inopponibilità  della sentenza del Tribunale di Crema n. 456/2005, perchè resa nei confronti dei soli acquirenti delle quote latte in esubero di quota, ma non anche dell&#8217;attuale Azienda agricola ricorrente, produttore.<br /> Tra i due giudizi non vi sarebbe neppure identità  di <em>petitum</em> e <em>causa petendi</em>: nel giudizio civile oggetto del contendere erano solo le sanzioni amministrative (pari nell&#8217;importo al prelievo supplementare non trattenuto al momento del pagamento al produttore e non versato ad AGEA) e non anche il prelievo supplementare.<br /> Diversi sarebbero anche gli atti impugnati nei due giudizi: l&#8217;ordinanza ingiunzione dinanzi al G.O. e l&#8217;intimazione di pagamento del prelievo supplementare davanti al G.A.<br /> Il sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221; contemplerebbe due obbligazioni del tutto autonome e non unite da vincolo di solidarietà  ex art. 1306 c.c.; quella delle sanzioni, a carico dell&#8217;acquirente, e quella del prelievo, a carico del produttore.<br /> 2. L&#8217;azienda appellata eccepisce, al contrario, la violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Crema n. 456 del 2005, che ha annullato le ingiunzioni di pagamento rivolte da AGEA ai primi acquirenti per difetto di motivazione e insufficiente indicazione dei criteri di calcolo utilizzati.<br /> L&#8217;annullamento investe l&#8217;obbligazione stessa del &#8220;prelievo supplementare&#8221;, con effetti di giudicato anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell&#8217;art. 1306, comma 2, c.c., che consente al condebitore inerte, che non sia stato parte del giudizio, di opporre al creditore la sentenza favorevole formatasi nel giudizio tra quest&#8217;ultimo e un altro condebitore.<br /> Da ultimo, con memoria depositata il 27.12.2019, l&#8217;Azienda appellata invoca la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, resa nella causa C-348/18 (Az. Ag. Barausse Antonio e Gabriele c. AGEA), applicabile nel caso di specie, come chiarito da C.d.S. A.P. 9.6.2016 n. 11, secondo cui la compensazione nazionale posta in essere da AGEA per tutte le annate lattiero-casearie dalla 95/96 alla 2002/2003 è del tutto errata, essendo stata eseguita sulla base di un&#8217;interpretazione del diritto comunitario sbagliata.<br /> Pertanto, qualora la comunicazione AGEA impugnata non fosse nulla per violazione del giudicato lo sarebbe certamente perchè basata su precedenti atti determinativi del prelievo supplementare che hanno fatto applicazione dell&#8217;art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999 e dei criteri di riassegnazione ivi individuati, così¬ giungendo alla comminazione di importi a titolo di prelievo supplementare a carico dell&#8217;appellata fondati su criteri illegittimi.<br /> 3.- Occorre, innanzitutto premettere che nessun dubbio sussiste circa l&#8217;esistenza e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Crema n. 456 del 2005, come attesta la Cancelleria del Tribunale in data 11.6.2008.<br /> Nella nota del 9.3.2016 indirizzata allo studio legale Salvalaggio-Zanin, AGEA affermava di aver adottato le comunicazioni concernenti l&#8217;intimazione di versamento del prelievo supplementare latte del 21 gennaio 2016 a carico dell&#8217;Azienda Rigo ricorrente, produttore conferente, a seguito di parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato in relazione ad un quesito riguardante il contrasto tra giudicati.<br /> Nella nota si legge che &#8220;<em>l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato &#038;riteneva che il giudizio del Tribunale di Crema non era pervenuto ad alcuna pronuncia di merito essendo stato annullato dalla Corte di Cassazione per carenza di giurisdizione per analogo ricorso presentato presso il Tribunale di Udine</em>&#8221; (il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione n. 26939 del 2005, con cui è stato definito il ricorso proposto contro AGEA dall&#8217;Azienda agricola Nicolin Francesco, deciso nel merito con la sentenza del Tribunale di Udine n. 744/2004).<br /> Si legge anche nella citata nota di AGEA che &#8220;<em>L&#8217;Avvocatura, infine, osserva che la pronuncia del Tribunale di Crema, di indirizzo contrario a quanto sancito dal TAR Lazio, resa a favore degli acquirenti, non può avere effetto nei confronti dei produttori, in considerazione della prevalenza del giudizio amministrativo, per la questione di giurisdizione, sulla base di consolidati principi della suprema Corte</em>&#8220;.<br /> AGEA sarebbe stata, dunque, indotta dall&#8217;Avvocatura a ritenere prevalente l&#8217;affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, a ravvisare il riferimento, per il recupero delle somme dovute, nella pronuncia del giudice amministrativo relativo ad altra vertenza, tra diverse parti, che ha ritenuto legittime le richieste di versamento del prelievo, considerando <em>tamquam non esset</em> la pronuncia del giudice ordinario di Crema che concerne il prelievo afferente l&#8217;Azienda Rigo.<br /> Tale considerazione di AGEA non è condivisibile.<br /> Come afferma il primo giudice, la formazione del giudicato avente ad oggetto il prelievo supplementare per l&#8217;annata 2002/2003, formatosi tra AGEA e le cooperative acquirenti dall&#8217;Azienda Rigo, rende la pronuncia del Tribunale di Crema &#8220;<em>impermeabile rispetto agli effetti della pronuncia della Cassazione che ha condotto ad accertare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo su una analoga, ma diversa, controversia insorta tra AGEA e, quale produttore, la sola azienda agricola Nicolin Francesco. Considerata l&#8217;efficacia del giudicato civile, che si estende alle sole parti del giudizio, la declaratoria della carenza di giurisdizione, in capo al giudice ordinario, rispetto alla vicenda portata alla sua attenzione, non può che avere effetto limitatamente alle parti di quello stesso giudizio</em>.&#8221;.<br /> Ne discende che la sentenza del G.O. di cui è chiesta l&#8217;esecuzione nel presente giudizio deve ritenersi, contrariamente a quanto ritiene AGEA nella nota di chiarimento indirizzata ai legali dell&#8217;Azienda ricorrente, tuttora esistente e l&#8217;unica pronuncia che, in base ai principi processuali, può oggi regolare il rapporto tra le parti di tale giudizio.<br /> 3.1.- Quanto ai limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, va precisato che oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Crema furono le ordinanze -ingiunzioni di AGEA nei confronti dei primi acquirenti, in qualità  di soggetti obbligati quali sostituti, al versamento delle somme ingiunte &#8220;a titolo di prelievo supplementare&#8221; a carico dei conferenti, a seguito di rettifica per operazioni di compensazioni nazionale degli esuberi per le consegne di latte nell&#8217;annata 2002/2003.<br /> Il Tribunale di Crema ha annullato, tra le altre, la comunicazione riportante il nr. 119136065740, riferita anche alla posizione della odierna ricorrente.<br /> Difatti, con comunicazione prot. 2016.0002320 in data 21 gennaio 2016, AGEA ha intimato alla ricorrente azienda produttrice il medesimo pagamento del &#8220;prelievo supplementare&#8221;, comprensivo di interessi maturati.<br /> Dalla tabella allegata al provvedimento impugnato si evince con chiarezza che l&#8217;importo intimato a titolo di prelievo è uguale a quello intimato nel luglio 2003 alla COSPLAT F.V.G. (acquirente) di cui riporta esattamente il numero dell&#8217;intimazione 119136065740, annullata dal Tribunale di Crema, e dando atto anche dell&#8217;intervenuto annullamento giurisdizionale.<br /> Vero è che l&#8217;Azienda agricola Rigo non fu parte di quel giudizio; tuttavia, ai sensi dell&#8217;art. 1306, comma 2, c.c. nelle obbligazioni in solido, in eccezione alla regola secondo cui gli effetti della sentenza non si estendono alle altre parti che vi sono estranee, il condebitore può decidere di profittare della sentenza favorevole che non sia basata sopra ragioni personali al condebitore e può opporla al creditore.<br /> Va precisato, infatti, che nel sistema delle cc.dd. &#8220;quote latte&#8221;, l&#8217;obbligazione di versamento del prelievo è solidale: debitore del prelievo è il produttore e l&#8217;acquirente svolge solo un ruolo di sostituto; il mancato adempimento degli obblighi dell&#8217;acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità  tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall&#8217;acquirente che ne ha effettuato la trattenuta.<br /> Questo Consiglio ha precisato come &#8220;tra l&#8217;acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà  assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall&#8217;ente preposto&#8221; (Cons. Stato, III Sez. 25.1.2012, n. 323; Sez. VI, 19/08/2009, n.4996 e 20 maggio 2009, n. 3101).<br /> Gli acquirenti svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l&#8217;azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi.<br /> Il versamento è caratterizzato da trattenute anticipate dell&#8217;intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore.<br /> In applicazione dell&#8217;art. 8-quinquies, comma 1 o 5, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, intervento legislativo con cui lo Stato italiano (per altro concedendo ulteriori agevolazioni agli allevatori insolventi) ha inteso riattivare la procedura di recupero e AGEA ha intimato il pagamento dei prelievi esigibili &#8211; in quanto non pagati e non sospesi nè annullati da decisioni giurisdizionali &#8211; con contestuale trasmissione dei relativi importi per l&#8217;iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all&#8217;art. 8-ter del predetto decreto legge.<br /> A partire dall&#8217;annata 2000/2001, le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l&#8217;acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell&#8217;esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l&#8217;art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.<br /> D&#8217;altra parte, la stessa AGEA, nel provvedimento qui impugnato, precisa che &#8220;qualora una o pìù imputazioni di prelievo oggetto della presente intimazione siano anche oggetto di trattenute da parte della ditta acquirente, che non abbia eseguito il versamento in forza di un provvedimento giurisdizionale di sospensiva, si richiede di comunicare alla ditta medesima l&#8217;intervenuta decadenza della sospensiva. In tal caso, infatti, la ditta acquirente è tenuta ad effettuare il versamento del prelievo trattenuto e degli interessi maturati, dandone idonea comunicazione alla scrivente, così¬ estinguendo il debito oggetto di intimazione&#8221;.<br /> E&#8217; dunque evidente che il debito oggetto del giudicato sia unico e che i due soggetti, acquirente e produttore conferente siano coobbligati.<br /> Pertanto, l&#8217;Azienda agricola Rigo, avvalendosi del giudicato favorevole ben può invocare la nullità  dell&#8217;atto di intimazione impugnato, prot. n. AGEA.AGA.2016.0002320 del 21 gennaio 2016, per violazione del giudicato.<br /> AGEA, semmai, avrebbe dovuto, in esecuzione del giudicato, adottare un nuovo atto di accertamento immune dai vizi di cui è stato ritenuto affetto quello caducato dal G.O., riguardante il medesimo debito.<br /> 3.2. &#8211; Per inciso, va rilevato, che poco importa la modalità  del recupero seguita da AGEA, ovvero che il recupero degli importi fosse stato affidato nel 2003 al meccanismo di esecuzione forzata privilegiata, di cui all&#8217;art. 22 della l. 689/1981 delle ordinanze ingiunzione, impugnate dinanzi al G.O., secondo le regole di giurisdizione vigenti, e che invece, nel 2016, l&#8217;atto di intimazione rivolto all&#8217;Azienda agricola ricorrente sia un provvedimento amministrativo, impugnato dinanzi al G.A., ex art. 2 sexies della l. 25.6.2005, n. 109, con cui è stato convertito il DL 6.4.2005 n. 63, che espressamente attribuisce al G.A. le controversie relative all&#8217;applicazione del prelievo supplementare.<br /> Ciò che rileva è che sostanzialmente entrambi gli atti hanno ad oggetto il medesimo debito.<br /> 4.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano tra le parti in considerazione della complessità  della normativa di riferimento.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), rigetta il ricorso in epigrafe.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-2-2020-n-1173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-7-2013-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-7-2013-n-1173/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1173</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. P. Grauso Est. Safital S.r.l. (Avv. C. De Portu) contro S.A.L.T. S.p.a. (Avv. C. Guccione) e nei confronti di Alfa So.Ge.Mi. S.r.l., Impresa Duci S.r.l., Sias S.p.a. (Avv. E. Notti) sul divieto di partecipazione alla stessa gara per le sole consorziate indicate per l&#8217;esecuzione dei lavori, sul</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. P. Grauso Est.<br /> Safital S.r.l. (Avv. C. De Portu) contro S.A.L.T. S.p.a. (Avv. C. Guccione) e nei confronti di Alfa So.Ge.Mi. S.r.l., Impresa Duci S.r.l., Sias S.p.a. (Avv. E. Notti)</span></p>
<hr />
<p>sul divieto di partecipazione alla stessa gara per le sole consorziate indicate per l&#8217;esecuzione dei lavori, sul contenuto necessario del contratto di avvalimento dei requisiti soggettivi di qualità, e sul c.d. subappalto necessario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Art. 36 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 – Divieto di partecipazione di più consorziate alla stessa gara – È limitato a quelle indicate dal consorzio ai fini dell’esecuzione dell’appalto	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Avvalimento nei requisiti soggettivi di qualità – Presupposti – Indicazione delle esatte risorse e dei mezzi prestati dall&#8217;ausiliaria – Necessità 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Mancato possesso delle qualificazioni per l&#8217;esecuzione in via autonoma delle lavorazioni – Indicazione dell’appaltatore già in sede di offerta &#8211; Dimostrazione da parte di questi dei necessari requisiti &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 36 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che “<i>i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e&#8217; fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara</i>”. Come si evince dal chiaro tenore letterale della disposizione, come riformulata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 152/2008, il divieto di partecipazione non riguarda indistintamente tutte le imprese consorziate, ma solo quelle indicate dal consorzio ai fini dell’esecuzione dell’appalto	</p>
<p>2. L&#8217;avvalimento dei requisiti soggettivi di qualità deve essere reale e non formale, e all’uopo non risulta sufficiente il “prestito” della certificazione posseduta senza l’indicazione delle esatte risorse ed i mezzi prestati dall&#8217;ausiliaria: limitarsi a questo farebbe venire meno la stessa essenza dell&#8217;istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo nondimeno l&#8217;affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati; né l’oggetto dell’avvalimento è determinabile aliunde sulla base dell’attestazione SOA di qualificazione dell’impresa ausiliaria, trattandosi di riferimento insufficiente al fine di stabilire quali e quanti dei mezzi e delle risorse organizzative dell’impresa ausiliaria, e che contribuiscono al possesso della qualifica nella categoria e classifica oggetto dell’attestazione “prestata”, siano effettivamente messi a disposizione dell’impresa ausiliata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1772; id., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90; id., sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5512; id., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6079).	</p>
<p>3. L’art. 118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 sottopone l’affidamento in subappalto alla condizione, fra le altre, che i concorrenti all&#8217;atto dell&#8217;offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la disposizione – che non richiede espressamente l’indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore – va peraltro interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l&#8217;indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l&#8217;esecuzione delle lavorazioni oggetto dell&#8217;appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01173/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00484/2013 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 484 del 2013, proposto da:	</p>
<p>Safital S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Caterina Conti in Firenze, piazza Indipendenza 10; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
S.A.L.T. &#8211; Società Autostrada Ligure Toscana S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Guccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Grazzini in Firenze, via P. Villari 39; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Alfa So.Ge.Mi. S.r.l., Impresa Duci S.r.l., Sias S.p.a., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Ettore Notti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento, non trasmesso ma di cui è stata data solo comunicazione, di data (riferita) del 18.02.2013, adottato da SALT S.p.A. e recante aggiudicazione definitiva al RTI composto da Alfa So.Ge.Mi. S.r.l. (mandataria), Duci S.r.l. e SIAS S.p.A. (di seguito denominato anche &#8220;RTI Alfa Sogemi&#8221;) della procedura aperta per l&#8217;affidamento del contratto denominato &#8220;Gara 05 &#8211; lavori per la fornitura e posa in opera di barriere per mitigazione acustica Massa 4 &#8211; Lotti 1, Massa 24 &#8211; Lotto 1 &#8211; Autostrada A12, Comune di Massa, dal Km 114 560,60 al Km 114 061,916 carreggiata nord e dal Km 119 806,60 al Km 118 976,40 carreggiata nord CUP161B10000320005 &#8211; CIG 45910427B4&#8221;;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, della nota prot. n. 0000071 del 18.02.2013 con la quale la Stazione Appaltante, SALT S.p.A., ha comunicato, via fax in pari data, l&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;operato della Stazione appaltante e della Commissione di gara, ivi inclusi gli atti ed i verbali della procedura di gara, compresi quello n. 1 del 4.12.2013 e n. 2 dell&#8217;8.01.2013, illegittimi nella misura in cui non si è provveduto alla doverosa es<br />
&#8211; ove occorra, anche della presupposta aggiudicazione provvisoria nei confronti della predetta ATI Sogemi, quale riportata nel già indicato verbale di gara n. 2 dell&#8217;8.01.2013;<br />	<br />
&#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè attualmente non conosciuti;<br />	<br />
e per la conseguente condanna dell&#8217;Ente intimato a risarcire il danno cagionato all&#8217;Impresa ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti della medesima della commessa in contestazione e affidamento del contratto di appalto, previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro nell&#8217;esecuzione del contratto stesso, ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.L.T. &#8211; Società Autostrada Ligure Toscana S.p.a. e delle controinteressate Alfa So.Ge.Mi. S.r.l., Impresa Duci S.r.l. e Sias S.p.a.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalle controinteressate; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 20 marzo e depositato il 4 aprile 2013, la Safital S.r.l., premesso di aver partecipato alla gara indetta dalla Società Autostrada Ligure Toscana – S.A.L.T. S.p.a., con bando del 18 ottobre 2012, per la fornitura e posa in opera di barriere fonoassorbenti lungo il tratto dell’Autostrada A12 che attraversa il territorio del Comune di Massa, proponeva impugnazione avverso l’aggiudicazione definitiva della gara disposta dalla stazione appaltante, con atto del 18 febbraio 2013, in favore del raggruppamento composto da Alfa So.Ge.Mi. S.r.l., Duci S.r.l. e SIAS S.p.a., e ne chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni. <br />	<br />
Costituitisi in giudizio la S.A.L.T. S.p.a. e le controinteressate, le quali ultime spiegavano altresì ricorso incidentale con effetti “paralizzanti”, con ordinanza del 19 aprile 2013 veniva accordata la misura cautelare chiesta dalla ricorrente Safital e fissata l’udienza di merito. <br />	<br />
Nelle more, con atto ritualmente notificato e depositato il 3 maggio 2013, le controinteressate proponevano motivi aggiunti di ricorso incidentale, contestualmente formulando istanza di inibitoria/sospensione. Nella camera di consiglio del 24 maggio 2013 la trattazione del nuovo incidente cautelare veniva riunita a quella del merito, fissata per la medesima data; e in esito alla discussione in pubblica udienza il collegio si riservava la decisione, per sciogliere quindi la riserva nella camera di consiglio riconvocata del 5 giugno 2013, cui seguiva la pubblicazione del dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, Safital S.r.l. impugna l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di barriere fonoassorbenti lungo il tratto di Autostrada A12 che attraversa il Comune di Massa, disposta dalla stazione appaltante S.A.L.T. S.p.a. in favore dell’ATI capeggiata da Alfa So.Ge.Mi. S.r.l. con atto del 18 febbraio 2013. Le censure di Safital investono, in particolare, la mancata esclusione dalla gara delle offerte presentate dalle imprese Italsem S.r.l. e Favini Costruzioni S.r.l., e sono dirette a veder modificata la soglia di anomalia e, con essa, la graduatoria della gara (Safital da seconda graduata si troverebbe ad essere prima). <br />	<br />
1.1. Pregiudiziale all’esame del ricorso principale è, peraltro, quello del ricorso incidentale spiegato dalle controinteressate aggiudicatarie: l’eventuale accoglimento del gravame incidentale priverebbe infatti Safital della stessa legittimazione e dell’interesse ad agire secondo il noto insegnamento di Cons. Stato, A.P., 7 aprile 2011, n. 4, dal quale non vi sono ragioni di discostarsi, nell’attesa che si risolva il dibattito giurisprudenziale in atto. <br />	<br />
2. Le controinteressate propongono l’impugnazione incidentale al dichiarato scopo di conseguire a propria volta una modifica della graduatoria, tale da frustrare in radice le aspettative della ricorrente principale e superarne la prova di resistenza. All’uopo, esse contestano l’ammissione alla gara della costituenda associazione fra CSA S.r.l. ed Engeco S.r.l., sostenendo che CSA, impresa appartenente al Consorzio AGO, avrebbe partecipato alla procedura spendendo i medesimi requisiti già prestati in gara – mediante contratto di avvalimento – dal Consorzio di appartenenza ad altra concorrente, Italsem S.r.l., in violazione degli artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006. Ne discenderebbe la doverosa esclusione del raggruppamento CSA/Engeco, che, unita all’esclusione delle imprese Italsem e di Favini come prospettata dalla ricorrente principale, implicherebbe la collocazione al primo posto della graduatoria dell’ATI Comac/L.C. e al secondo dell’ATI Nicos/Sveco; ovvero di Favini Costruzioni con l’ATI Comac/L.C. al secondo posto nel caso di esclusione delle sole CSA/Engeco e Italsem, o anche della sola ATI CSA/Engeco. <br />	<br />
La censura è infondata. <br />	<br />
2.1. L’art. 36 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, per quanto qui interessa, che “i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e&#8217; fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”. Come si evince dal chiaro tenore letterale della disposizione, come riformulata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 152/2008, il divieto di partecipazione non riguarda indistintamente tutte le imprese consorziate, ma solo quelle indicate dal consorzio ai fini dell’esecuzione dell’appalto, condizione nella quale l’impresa CSA non versa, posto che il Consorzio AGO, cui essa risultava appartenere (sul punto, v. <i>infra</i>), nel prestare il proprio avvalimento all’impresa Italsem e nel sottoscrivere il relativo contratto ha agito in proprio, dichiarando il possesso delle risorse economiche e delle capacità tecniche necessarie a garantire l’impresa ausiliata ed assumendo in autonomia gli obblighi derivanti dal contratto, senza effettuare l’indicazione di alcuna consorziata quale esecutrice dei lavori. Nessuna violazione del divieto stabilito dall’art. 36 co. 5 cit. può dunque essere imputata all’impresa CSA, la cui offerta, presentata in associazione con Engeco S.r.l., non è sospettabile di interferenza con l’avvalimento prestato dal Consorzio stesso a Italsem (e questo anche voler ritenere l’integrale applicabilità dell’art. 36 co. 5 al caso dell’avvalimento, il che è discutibile: cfr., in senso contrario, Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8059). <br />	<br />
2.2. Con il motivo aggiunto di ricorso incidentale, le controinteressate deducono un’ulteriore ragione di esclusione nei confronti dell’impresa CSA, il cui direttore tecnico avrebbe rilasciato una dichiarazione mendace in relazione alla insussistenza di procedimenti penali a suo carico, violando così l’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006. <br />	<br />
La censura è infondata in fatto, prima che in diritto. <br />	<br />
2.3. L’esistenza del pregiudizio penale invocato dalle ricorrenti si dovrebbe ricavare dall’oggetto della controversia pendente dinanzi al T.A.R. Lombardia – Milano al n. 954/2013, promosso da CSA avverso la revoca dell’aggiudicazione di una commessa pubblica motivata con riferimento proprio ad una condanna penale non dichiarata dal direttore tecnico Francesco Di Dato. Come chiarito dalla difesa della ricorrente principale, l’annotazione di detta condanna è tuttavia dipesa da un mero errore materiale, trattandosi di decreto penale non ancora irrevocabile, come attestato dall’ordinanza cautelare n. 536/2013 assunta dal tribunale amministrativo milanese nel giudizio sopra menzionato, ordinanza che, in difetto di produzioni documentali ad opera delle parti, costituisce l’unico riscontro – negativo – della tesi delle controinteressate. <br />	<br />
3. Venendo all’esame del ricorso principale, con il primo gruppo di censure – volte a contestare l’ammissione alla gara dell’impresa Italsem – è dedotta la mancanza in capo a quest’ultima della qualifica per l’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente OS 34. Italsem si è infatti avvalsa, per supplire alla mancanza del requisito in questione, del Consorzio AGO il quale, tuttavia, ne sarebbe a sua volta sprovvisto a seguito della fuoriuscita delle uniche due imprese consorziate che lo possedevano, la già menzionata CSA e ISEA S.r.l.; oltretutto, il Consorzio neppure avrebbe prodotto l’attestazione SOA a dimostrazione del possesso della classifica nella categoria OS 34, ma una mera stampa tratta dal suo sito, in violazione del disciplinare di gara. In aggiunta a questo, il contratto di avvalimento stipulato fra Italsem e Consorzio AGO non risponderebbe al contenuto minimo prescritto dall’art. 88 D.P.R. n. 207/2010, e come tale avrebbe dovuto importare l’esclusione dalla gara, al pari della lacunosa e contraddittoria dichiarazione presentata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla stessa. <br />	<br />
Le censure sono fondate per quanto di ragione. <br />	<br />
3.1. Il disciplinare di gara, nel paragrafo dedicato al contenuto della busta A, al punto 1.5.) lett. k) chiede alle imprese concorrenti, nel caso di ricorso all’avvalimento, di produrre in allegato “le dichiarazioni e/o il contratto previsti a comprova dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 88, DPR n. 207/2010”. Come si vede la previsione, che si colloca in rapporto di specialità con quella di cui al precedente punto 1.2), relativa all’attestazione dei requisiti delle imprese concorrenti, non impone a pena di esclusione la produzione della SOA dell’impresa ausiliaria in originale o copia autenticata, consentendo in alternativa la produzione anche del solo contratto di avvalimento; di modo che, sul piano formale, la produzione di quest’ultimo è sufficiente a legittimare l’ammissione alla gara di Italsem, conclusione alla quale dovrebbe in ogni caso pervenirsi – alla stregua del <i>favor partecipationis</i> – anche laddove si volesse ravvisare, sul punto, una certa equivocità della legge di gara. <br />	<br />
Sul piano sostanziale, è noto poi che i dati risultanti dalle attestazioni SOA non possono essere contestati immotivatamente (art. 40 co. 9 D.Lgs. n. 163/2006). Se è vero, dunque, che la fuoriuscita dal Consorzio AGO dell’impresa I.S.E.A. S.r.l., una delle due consorziate munite della qualificazione per la categoria OS 34, può presumersi essere anteriore all’aggiudicazione della gara, e questo in virtù della certificazione SOA del 31 gennaio 2013, in atti, lo stesso non può dirsi per l’altra consorziata CSA, la cui uscita dal Consorzio non può essere collocata anteriormente al 5 marzo 2013, data di rilascio dell’attestazione nella quale non si dà più atto della partecipazione al Consorzio, successiva all’aggiudicazione. E nessun elemento decisivo può ricavarsi dalla dichiarazione unilaterale di “dimissioni” dal Consorzio sottoscritta da CSA il 21 dicembre 2012, giacché, non disponendosi del contratto di consorzio, neppure possono valutarsi correttamente gli effetti del recesso così esercitato dalla consorziata, a norma degli artt. 2602, 2604 e 2609 c.c. (fermo restando, giova ripeterlo, che il Consorzio AGO ha partecipato alla gara in veste di impresa ausiliaria senza effettuare l’indicazione di alcuna consorziata quale esecutrice dei lavori e spendendo requisiti propri, ciò che rende certamente legittima l’autonoma partecipazione alla stessa gara di CSA in associazione con Engeco). La questione non merita, peraltro, ulteriore approfondimento, essendovi altri profili di gravame che colgono invece nel segno. <br />	<br />
3.2. L’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, al primo comma, consente espressamente che l’avvalimento possa soddisfare la richiesta relativa al possesso – da parte delle imprese che concorrono all’aggiudicazione di un appalto pubblico – dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero anche dell’attestazione della certificazione SOA. La disposizione deve essere peraltro letta in unione con quella di cui al successivo secondo comma, che esige l’impegno dell’impresa ausiliaria, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell&#8217;appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e, soprattutto, con l’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, che, nell’individuare il contenuto minimo del contratto di avvalimento, stabilisce che esso riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto del contratto, inteso come specifica indicazione delle risorse e dei mezzi prestati dall’impresa ausiliaria alla concorrente, nonché la durata ed ogni altro elemento utile. Ed è proprio il requisito della determinatezza dell’oggetto, come prescritto dall’art. 88 cit., a fare difetto al contratto di avvalimento intercorso fra Italsem S.r.l. e Consorzio AGO, con il quale l’impresa ausiliaria, premesso di essere in possesso di risorse economiche, capacità tecniche e attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione dei lavori, si obbliga nei confronti della concorrente e della stazione appaltante a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e di cui la concorrente manca per l’intera durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano, e senza che tale carenza possa reputarsi colmata dal semplice riferimento contrattuale all’attestazione SOA per le categorie OS 34, OS 21 e OG 3. Secondo l’indirizzo interpretativo già in passato condiviso dalla Sezione, l&#8217;avvalimento nei requisiti soggettivi di qualità deve essere infatti reale e non formale, e all’uopo non risulta sufficiente il “prestito” della certificazione posseduta: limitarsi a questo farebbe venire meno la stessa essenza dell&#8217;istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo nondimeno l&#8217;affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati; né l’oggetto dell’avvalimento è determinabile <i>aliunde</i> sulla base dell’attestazione SOA di qualificazione dell’impresa ausiliaria, trattandosi di riferimento insufficiente al fine di stabilire quali e quanti dei mezzi e delle risorse organizzative dell’impresa ausiliaria, e che contribuiscono al possesso della qualifica nella categoria e classifica oggetto dell’attestazione “prestata”, siano effettivamente messi a disposizione dell’impresa ausiliata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1772; id., sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90; id., sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5512; id., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6079). <br />	<br />
Con l’avvalimento l&#8217;impresa ausiliaria, in definitiva, non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l&#8217;obbligazione di mettere a disposizione dell&#8217;impresa ausiliata, in relazione all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l&#8217;attribuzione del requisito di qualità. Tale assunzione di obblighi non può certo ritenersi effettiva – già sul versante civilistico dell’adempimento del contratto – se le esatte risorse ed i mezzi prestati dall&#8217;ausiliaria non siano specificati (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344; id., sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510), e in questo senso non può che ribadirsi l’inadeguatezza del contratto di avvalimento fra Italsem e Consorzio AGO. <br />	<br />
3.3. Generiche sono, infine, le doglianze mediante le quali la ricorrente principale denuncia la lacunosità della dichiarazione presentata dal Consorzio AGO con riguardo alla presenza, nella compagine consortile, delle imprese Zeta Costruzioni, Sviluppo Silicalcite e Valdelsa Costruzioni, nella misura in cui la stessa Safital non ne fa derivare conclusioni certe in merito alla perdita dei requisiti di partecipazione alla gara nella veste, lo si ricorda, di impresa ausiliaria. <br />	<br />
4. Con il secondo gruppo di motivi, Safital S.r.l. contesta poi l’ammissione alla gara dell’impresa Favini Costruzioni S.r.l., la quale ad avviso della ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver reso la dichiarazione circa il possesso dei requisiti <i>ex</i> art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 da parte del direttore tecnico Giovanni Giovenzana. In secondo luogo, Favini Costruzioni avrebbe dovuto essere esclusa altresì per non aver indicato il nome del subappaltatore delle opere appartenenti alla categoria a qualificazione obbligatoria OS 12, da essa Favini non posseduta. <br />	<br />
4.1. Risulta dagli atti di causa che il legale rappresentante dell’impresa Favini ha reso la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale non soltanto per sé, ma anche nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con poteri di rappresentanza, direttori tecnici e soci in precedenza elencati, precisando di essere a conoscenza della situazione giuridica di costoro ai sensi dell’art. 47 co. 2 del D.P.R. n. 445/2000. Come già statuito dalla Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, 26 marzo 2012, n. 569), la dichiarazione resa dal legale rappresentante di un’impresa, il quale attesti di essere a diretta conoscenza di stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti è perfettamente conforme al modello normativo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e come tale deve ritenersi consentita laddove sia resa dall’impresa concorrente nel proprio interesse, nell’ambito di una gara d’appalto. Siffatta dichiarazione, del resto, implica una precisa assunzione di responsabilità in capo al dichiarante ed è pertanto meritevole di fede, al contrario di quanto la giurisprudenza ha ritenuto con riguardo alle dichiarazioni rilasciate “per quanto a mia conoscenza”, le quali lasciano oggettivamente aperta la possibilità che l’assetto delle cose sia difforme dal dichiarato e non importano perciò una effettiva assunzione di responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2012, n. 5872; id., sez. V, 6 luglio 2012, n. 3966). Ne discende l’infondatezza della censura. <br />	<br />
4.2. L’art. 118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 sottopone l’affidamento in subappalto alla condizione, fra le altre, che i concorrenti all&#8217;atto dell&#8217;offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la disposizione – che non richiede espressamente l’indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore – va peraltro interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l&#8217;indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l&#8217;esecuzione delle lavorazioni oggetto dell&#8217;appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara (così Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; id., sez VI, 2 maggio 2012, n. 2508; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698). L’affermazione è pienamente coerente con lo speculare e consolidato indirizzo giurisprudenziale che circoscrive i casi di legittima esclusione del concorrente autore di una incompleta o erronea dichiarazione di subappalto alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, mentre negli altri casi gli unici effetti negativi si avrebbero in fase esecutiva, sotto il profilo dell&#8217;impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1726; id., sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696). <br />	<br />
La <i>ratio</i> di tale orientamento – che il collegio condivide – risiede nell’esigenza, ricavabile in via sistematica, che la stazione appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall’inizio l’idoneità di un’impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l’apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l’aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l’aggiudicazione venga disposta “al buio” in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della <i>par condicio</i> e con il rischio per l’amministrazione procedente che l’appaltatore così designato non onori l’impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (cfr., in particolare, Cons. Stato n. 5900/2012 e 2508/2012, citt.). <br />	<br />
Non convince, di contro, l’opposto orientamento invocato dalla difesa di S.A.L.T. S.p.a., e pure emerso in giurisprudenza, che sulla scorta del dato testuale non rinviene nell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 alcun obbligo di indicare – tantomeno a pena di esclusione – il nominativo dell’impresa subappaltatrice, ancorché si tratti di lavorazioni per le quali la concorrente sia priva di qualificazione; e rifiuta, di conseguenza, la possibilità che la stessa legge di gara debba ritenersi di volta in volta eterointegrata dalla previsione di un siffatto, inesistente, obbligo (così Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 139). La lettera dell’art. 118 è infatti compatibile, come già osservato, con la sola ipotesi “fisiologica” in cui il partecipante alla gara, essendo autonomamente in possesso dei requisiti di aggiudicazione, può riservarsi per la fase esecutiva del contratto la facoltà di subappaltare una parte delle lavorazioni; nel caso in cui il subappalto rappresenti, invece, lo strumento per acquisire requisiti obbligatori mancanti, la riserva sul nome del subappaltatore finisce per collidere con la ragion d’essere e con il funzionamento del sistema di qualificazione delineato dal legislatore, tale apparente contraddizione dovendo allora essere superata facendo ricorso a criteri sistematici e teleologici che valorizzino, piuttosto, la funzione e i limiti connaturati all’istituto del subappalto, attraverso il quale non possono eludersi le norme tassative sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. <br />	<br />
Non può dirsi d’altro canto che, aderendo all’opzione ermeneutica che distingue il subappalto “facoltativo” da quello “necessario”, ne risulti violato il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46 co. 1-<i>bis</i> del D.Lgs. n. 163/2006. Nell’accezione sostanzialista fatta propria dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 7 giugno 2012, n. 21, il principio di tassatività va inteso nel senso che la esclusione dalle gare possa essere disposta non nei soli casi in cui disposizioni del codice o del regolamento la prevedano espressamente, ma anche nei casi in cui dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati, pur senza prevedere una espressa sanzione di esclusione: e fra tali ipotesi rientra senz’altro quella del possesso dei titoli di qualificazione indispensabili per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. <br />	<br />
Quanto alle conseguenze paventate dalla resistente S.A.L.T. con riferimento al fallimento o, più in generale, alla cessazione dell’attività da parte del subappaltatore indicato in sede di gara e che supplisca a un difetto di qualificazione della concorrente aggiudicataria, a ben vedere la situazione è assimilabile a quella del fallimento o cessazione dell’attività dell’impresa ausiliaria i cui requisiti siano oggetto di avvalimento da parte dell’aggiudicataria, ovvero del fallimento o cessazione dell’attività dell’aggiudicataria medesima, di modo che la riedizione della gara – estesa al caso di venir meno del subappaltatore – è evenienza tutt’altro che “abnorme” a fronte del venire meno dell’(unica) impresa qualificata per l’esecuzione di determinati lavori. <br />	<br />
5. L’acclarata illegittimità dell’ammissione delle imprese Italsem e Favini Costruzioni reagisce sui risultati della gara, imponendo la rideterminazione della soglia di anomalia e la riformulazione della graduatoria, che vede al primo posto non più il raggruppamento controinteressato, ma la ricorrente principale Safital S.r.l., cui la gara dovrà essere pertanto aggiudicata. <br />	<br />
In virtù degli evidenziati contrasti giurisprudenziali, le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti in causa. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso incidentale ed i connessi motivi aggiunti;<br />	<br />
accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 24 maggio 2013, 5 giugno 2013, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-7-2013-n-1173/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1173/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1173/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1173</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di Rete ferroviaria che, nel rigettare le controdeduzioni fornite dalla ricorrente con precedente nota del 3 settembre 2011, ha comunicato l&#8217;esclusione della stessa dalla gara per la realizzazione di un sottovia carrabile con relativa di raccordo, chiedendo l&#8217;incameramento della polizza rilasciata dalla ricorrente e segnalando l&#8217;intervenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1173/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1173/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di Rete ferroviaria che, nel rigettare le controdeduzioni fornite dalla ricorrente con precedente nota del 3 settembre 2011, ha comunicato l&#8217;esclusione della stessa dalla gara per la realizzazione di un sottovia carrabile con relativa di raccordo, chiedendo l&#8217;incameramento della polizza rilasciata dalla ricorrente e segnalando l&#8217;intervenuta esclusione all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza; poiche&#8217; la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e l’escussione della cauzione provvisoria conseguono alle sole irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, e non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex art. 38, sanzionabili solo con l’esclusione dalla gara; osservato, altresì, quanto al provvedimento esclusione, che una volta accertata una situazione di irregolarità, mediante d.u.r.c. negativo, la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell&#8217;accertamento previdenziale; rilevato che il requisito della regolarità contributiva deve essere conservato nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa, sospende l’efficacia dell’atto impugnato, limitatamente all’escussione della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01173/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01835/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Consorzio Stabile Aries S.C. a R.L.</b>, <b>Societa&#8217; Mira Costruzioni Srl</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Roma, con domicilio eletto presso Natalia Princi in Firenze, via dei Servi 38; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ATI Paggi Adelmo Srl</b>, nq di mandataria, <b>Eurosol Palomodena Srl</b> nq di mandante; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) R.F.I., nel rigettare le controdeduzioni fornite dalla ricorrente con precedente nota del 3 settembre 2011, ha comunicato l&#8217;esclusione della stessa dalla gara per la realizzazione di un sottovia carrabile al K. 156 950 con relativa viabilità di raccordo con Via Puglia &#8230; e per l&#8217;adeguamento del sottopasso della Stazione di Albinia sostitutivi del P.L. al Km 156 578 della linea Pisa-Roma in Comune di Orbetello;<br />	<br />
b) della delibera n. 7 del 14 settembre 2011, successivamente comunicata, con la quale ha disposto l&#8217;esclusione della ricorrente dalla predetta gara;<br />	<br />
c) della nota R.F.I. del 21 settembre 2011 con la quale la Stazione Appaltante ha chiesto alla FINWORLD Spa l&#8217;incameramento della polizza rilasciata dalla ricorrente;<br />	<br />
d) della nota R.F.I. del 21 settembre 2011, con la quale l&#8217;Amministrazione Appaltante ha provveduto alla segnalazione della intervenuta esclusione all&#8217;A.V.C.P.;<br />	<br />
e) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stesi preordinato, connesso e/o consequenziale, ed in particolare dell&#8217;eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisorio e/o definitivo della gara, ad oggi ignoto.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, appare in parte assistito da sufficienti profili di fondatezza;<br />	<br />
rilevato, infatti, che la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e l’escussione della cauzione provvisoria conseguono alle sole irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, e non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex art. 38, sanzionabili solo con l’esclusione dalla gara;<br />	<br />
osservato, altresì, quanto al provvedimento esclusione, che una volta accertata una situazione di irregolarità, mediante d.u.r.c. negativo, la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell&#8217;accertamento previdenziale;<br />	<br />
rilevato che il requisito della regolarità contributiva deve essere conservato nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa;<br />	<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per il parziale accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 119, co. 4, cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie in parte la suindicata domanda incidentale e per l’effetto:<br />	<br />
&#8211; sospende l’efficacia dell’atto impugnato, limitatamente all’escussione della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;<br />	<br />
&#8211; respinge per il resto;<br />	<br />
&#8211; fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 maggio 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1173/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Malanetto Cooperativa Animazione Valdocco onlus (avv. Carapelle) c. Comune di Chiavasso (avv. Giardini) e Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza srl (avv.ti Enoch, Dimonte) sui limiti dell&#8217;inderogabilità delle tabelle ministeriali in caso di anomalia dell&#8217;offerta Contratti p.a. – Appalto – Offerta &#8211; Anomalia – Tabelle ministrali – Inderogabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Malanetto<br /> Cooperativa Animazione Valdocco onlus (avv. Carapelle) c. Comune di Chiavasso (avv. Giardini) e Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza srl (avv.ti Enoch, Dimonte)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti dell&#8217;inderogabilità delle tabelle ministeriali in caso di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Offerta &#8211; Anomalia – Tabelle ministrali – Inderogabilità – Soltanto per retribuzione minima oraria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’unico parametro di computo dettato dalle tabelle ministeriali effettivamente inderogabile è la retribuzione minima oraria dettata dalla contrattazione collettiva, mentre i restanti maggiori costi possono essere concretamente giustificati in termini anche minori rispetto a quanto astrattamente previsto nelle tabelle ministeriali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18567_TAR_18567.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1173/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1173</a></p>
<p>Pres.F.F. Lotti – Est. Graziano Società Onama spa (avv. Militerni) c. Comune di Settimo Torinese (avv. Angeletti) e Eutourist Serv-System spa (avv. Cotto) sulla giurisdizione del G.A. a conoscere dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione anche nei casi in cui il contratto di appalto risulti già stipulato 1. – Giurisdizione e competenza – Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-4-2009-n-1173/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.F.F. Lotti – Est. Graziano<br /> Società Onama spa (avv. Militerni) c. Comune di Settimo Torinese (avv. Angeletti) e Eutourist Serv-System spa (avv. Cotto)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. a conoscere dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione anche nei casi in cui il contratto di appalto risulti già stipulato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Contratti p.a. – Appalti – Avvenuta stipulazione contratto – Impugnazione aggiudicazione –Giurisdizione G.A. – Annullamento aggiudicazione &#8211; Effetto sul contratto – Perdita di efficacia.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Appalto – Annullamento giurisdizionale aggiudicazione – Doveri P.A. – Annullamento in autotutela contratto – Rifiuto – Nomina Commissario ad acta.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Appalti – Gara  &#8211; Commissione di gara – Mancata formulazione subcriteri – Ante d.lgs. 152/08 – Legittimità.	</p>
<p>4. – Contratti p.a. – Appalto – Offerta economicamente più vantaggiosa – Sufficienza punteggio numerico – Valutazione in concreto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’intervenuta stipula del contratto di appalto non attrae all’alveo della giurisdizione del G.O. la controversia inerente la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, potendo il G.A. annullare gli atti di gara, dai quali consegue l’automatica perdita di efficacia del contratto stipulato.	</p>
<p>2. – A seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione di gara, la P.A. è tenuta ad adottare provvedimenti di autotutela con cui annulli o revochi il contratto stipulato, provvedimenti che diversamente verranno adottati dal Commissario ad acta a seguito di giudizio di ottemperanza.	</p>
<p>3. – L’art. 83 d.lgs. 163/06, ante modifica da parte del d.lgs. 152/08, nella parte in cui permetteva alla Commissione di fissare subcriteri, contrastava con la normativa comunitaria e doveva pertanto essere disapplicato, con la conseguenza che è legittimo l’operato della Commissione che non si sia dotata di subcriteri anche prima della disposta modifica.	</p>
<p>4. – Nelle gare di appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio numerico è sufficiente nei casi in cui i criteri previsti nella lex specialis siano sufficientemente dettagliati, circostanza da verificare in concreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-10-2008-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-10-2008-n-1173/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-10-2008-n-1173/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1173</a></p>
<p>Pres. Catoni, Est. Abruzzese Comune di Teramo (Avv. Scaramazza e Avv. Scarpantoni) c. Regione Abruzzo (Avvocatura delloStato). silenzio rifiuto ed annullamento d&#8217;ufficio ex art. 21 nonies L. n. 241 del 1990 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione di provvidenze economiche &#8211; Diffida volta ad ottenere un chiarimento &#8211; non è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-10-2008-n-1173/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-27-10-2008-n-1173/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Catoni, Est. Abruzzese<br />  Comune di Teramo (Avv. Scaramazza e Avv. Scarpantoni) c. <br />Regione Abruzzo (Avvocatura delloStato).</span></p>
<hr />
<p>silenzio rifiuto ed annullamento d&#8217;ufficio ex art. 21 nonies L. n. 241 del 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione di provvidenze economiche &#8211;  Diffida volta ad ottenere un chiarimento &#8211; non è tale &#8211; silenzio inadempimento &#8211; non sussiste. </p>
<p>2.  Atto e provvedimento &#8211; Istanza / diffida di annullamento di precedenti provvedimenti  &#8211; Obbligo di provvedere &#8211; non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La diffida testualmente intesa ad ottenere “un chiarimento” e non già un “provvedimento”, chiarimento che la Regione non ha alcun obbligo giuridico di fornire e rispetto al quale non è configurabile alcun silenzio-rifiuto, ma, eventualmente, un silenzio qualificabile in termini (privi di rilevanza giuridica) di correttezza interistituzionale, rilevanti, eventualmente, sul piano politico non è idonea a costituire la fattispecie del silenzio inadempimento.<br />
2. Il potere di annullamento degli atti illegittimi da parte della P.A. è, secondo consolidata giurisprudenza ed autorevole dottrina, tipico potere discrezionale con il quale si opera il ritiro del precedente provvedimento e sono rimossi ex tunc gli effetti eventualmente da esso prodotti. Come tale, non può mai qualificarsi vincolato o doveroso, salvo nel caso in cui discenda necessariamente da un dictum giurisdizionale (per effetto dell’annullamento di atti presupposti), ovvero in sede di procedimento di controllo, casi nei quali l’amministrazione ha, in ogni caso, l’obbligo di motivare circa l’inesistenza di ragioni di interesse pubblico di senso contrario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01173/2008 REG.SEN.<br />
N. 00028/1999 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 28 del 1999, proposto da: <br />
Comune di Teramo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Scaramazza, Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso avv. Stefano Recchioni in L&#8217;Aquila, via <i>San Martino, N.6;<br />
</i></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Regione Abruzzo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino; Regione Abruzzo Assessorato All&#8217;Urbanistica; <br />
<i>per la<br />
</i>DECLARATORIA SU SILENZIO RIFIUTO E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI UN CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RESTAURO SU EDIFICI DEL CENTRO STORICO.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/10/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 21.12.1999 e 13.1.1999, il Comune di Teramo ha chiesto dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dalla regione Abruzzo in ordine ad atto stragiudiziale di diffida notificato in data 21.9.1998 ed inteso a modificare le condizioni previste per l’ottenimento di provvidenze volte alla valorizzazione dei centri storici, asseritamente lesive per i cittadini di Teramo.<br />
Il ricorso deduce: 1)Violazione dell’art. 25 del T.U. n.3/1957 e dell’art. 2 della L. n.241/90. Eccesso di potere: la regione aveva l’obbligo di riscontrare la diffida inoltrata; 2) Violazione della L.R. n.121/97 in riferimento al modello inserito nell’allegato “A” ed approvato con delibera di giunta in data 3.12.1997. Eccesso di potere sotto i profili della ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento: è illegittima la condizione apposta sul modello di domanda per ottenere i contributi previsti dalla L.R. in discorso, circa il divieto di cumulare altri benefici, nella specie, per i cittadini di Teramo, assegnati dallo stesso Comune.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si costituiva con atto di stile le regione Abruzzo.<br />
La difesa ricorrente depositava memoria.<br />
All’esito della pubblica udienza del 15 ottobre 2008 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I. La L.R Abruzzo n.121 del 4.11.1997 prevede la concessione di provvidenze economiche finalizzate al restauro ed alla ristrutturazione edilizia del patrimonio abitativo ricadente all’interno dei centri storici, in particolare mediante la riduzione di quattro punti percentuali praticata dagli istituti di credito convenzionati; l’art. 4 della citata legge ha affidato alla FIRA s.p.a. la gestione delle convenzioni con istituti di credito per la concessione a favore di soggetti privati di mutui agevolati a tasso fisso ed ammortamento decennale, stabilendo che l’intervento regionale si sarebbe sostanziato nell’accredito all’ente mutuante del contributo necessario per l’abbattimento degli interessi passivi ed individuando nella FIRA s.p.a. il soggetto deputato all’erogazione del contributo regionale all’istituto di credito e per la verifica dei presupposti giustificativi del trattamento premiale.<br />
La regione, nel predisporre il modello di domanda da inoltrare alla FIRA introduceva un’ulteriore clausola, secondo il Comune ricorrente estranea al corpo normativo dalla legge n.121/97, in quanto preclusiva dell’accesso alle provvidenze nell’ipotesi in cui l’interessato avesse usufruito “di altri contributi o finanziamenti per le stesse categorie di opere”; secondo l’assunto di parte ricorrente, tale condizione veniva ad operare una evidente discriminazione a danno di quelle amministrazioni, come il Comune di Teramo, ove avessero previsto benefici per gli stessi interventi edilizi con lo stanziamento in bilancio di propri fondi, in ragione del fatto che i propri cittadini non avrebbero potuto usufruire del doppio beneficio.<br />
La regione, compulsata dapprima con nota prot. n.5262 del 17.12.1997 e poi con diffida del 16/19.9.1998, rimaneva del tutto inerte.<br />
Da qui il ricorso.<br />
II. Osserva il Collegio che la diffida sulla quale, secondo il ricorrente, si sarebbe formato il silenzio rifiuto era intesa (cfr. doc. n.3 in fascicolo di parte ricorrente) “a chiarire che la dichiarazione prescritta a carico del richiedente “di non usufruire di altri contributi o finanziamenti per le stesse categorie di opere” si riferisce ai benefici erogati dalla regione stessa e non entrano in conflitto con quelli elargiti da altri Enti”.<br />
La diffida, dunque, è testualmente intesa ad ottenere “un chiarimento” e non già un “provvedimento”, chiarimento che, ben vero, la Regione non aveva (né ha) alcun obbligo giuridico di fornire e rispetto al quale non è configurabile alcun silenzio-rifiuto, ma, eventualmente, un silenzio qualificabile in termini (privi di rilevanza giuridica) di correttezza interistituzionale, rilevanti, eventualmente, sul piano politico.<br />
Il ricorso è, dunque, sotto tale profilo, infondato.<br />
III. Ove mai, invece, la diffida fosse stata volta ad ottenere un provvedimento (come sembrerebbe da quanto riportato in ricorso, circa la intervenuta “sollecitazione” all’eliminazione dell’”inconveniente” rappresentato dalla surriportata clausola ostativa), il ricorso sarebbe del pari infondato, giacché inteso alla declaratoria di illegittimità di un comportamento inerte sulla richiesta di rimozione(o modifica) di un precedente atto in quanto ritenuto illegittimo.<br />
III.1) Invero, il potere di annullamento degli atti illegittimi da parte della P.A. è, secondo consolidata giurisprudenza ed autorevole dottrina, tipico potere discrezionale con il quale si opera il ritiro del precedente provvedimento e sono rimossi ex tunc gli effetti eventualmente da esso prodotti.<br />
Come tale, non può mai qualificarsi vincolato o doveroso, salvo nel caso in cui discenda necessariamente da un dictum giurisdizionale (per effetto dell’annullamento di atti presupposti), ovvero in sede di procedimento di controllo, casi nei quali l’amministrazione ha, in ogni caso, l’obbligo di motivare circa l’inesistenza di ragioni di interesse pubblico di senso contrario.<br />
In generale, il potere di ritiro è riservato alla P.A. che dovrà valutare, nel caso concreto, una volta verificata la presenza di vizi di legittimità, se siano ravvisabili gli ulteriori presupposti per procedere all’annullamento, ossia la sussistenza di un pubblico interesse, specifico e concreto, al ritiro dell’atto illegittimo, con adeguato bilanciamento degli interessi di soggetti già beneficiari dell’atto ritirando, tenuto conto di elementi quali il grado di sviluppo degli effetti prodotti o conseguenti all’atto, l’affidamento del privato, il decorso del tempo e comunque l’estrinsecazione di elementi ulteriori rispetto alla mera illegittimità dell’atto da eliminare (cfr. TAR Campania, sez.VII, n.6238/2007; Cons. di Stato, sez.V, n.1150/2003; Cons. di Stato, sez.IV, n.6465/2006).<br />
In particolare, “il mero ripristino della legalità violata non è presupposto sufficiente per giustificare il provvedimento (di natura discrezionale) di annullamento in autotutela, ostandovi, in particolare, il principio della certezza dei rapporti giuridici (di valore primario nell’ordinamento) e la presunzione di legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A (cui non può riconnettersi anche un minimo di autoresponsabilità per le determinazioni adottate e gli affidamenti suscitati” (cfr. TAR Sicilia, Palermo, n.426/2006).<br />
In proposito, “l’esercizio dello jus poenitendi da parte della p.a. incontra un limite nell’esigenza di salvaguardare le situazione dei soggetti privati che, confidando nella legittimità dell’atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento delle posizioni di vantaggio loro attribuite da questo, onde il travolgimento dei tali posizioni è considerato legittimo solo se è giustificato dalla necessità di assicurare il soddisfacimento di un interesse di carattere generale e, come tale, prevalente sulle posizioni individuali, dandone idonea contezza nella motivazione del provvedimento di rimozione, affinché ne sia consentito il controllo di legittimità in sede giurisdizionale (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.5444/2003).<br />
Va peraltro osservato che tale orientamento ha trovato conferma nelle recenti disposizioni della L. 15/2005 che ha introdotto nel corpo della legge n241/90 l’art. 21 nonies, rubricato annullamento d’ufficio, che ha esplicitamente declinato, secondo quanto sopra esposto, le coordinate per il corretto esercizio del potere di annullamento, in particolare ponendo, quali indefettibili condizioni di legalità per l’esercizio del relativo potere, proprio la necessità che l’atto di autotutela sia sorretto dal rilievo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico concreto alla rimozione del provvedimento viziato, che va comunque operata entro un termine ragionevole dall’adozione dell’atto e tenendo conto degli interessi dei soggetti privati coinvolti, così irrobustendo la dimensione tipicamente discrezionale dell’atto di ritiro che, rifuggendo da ogni automatismo, dovrà essere espressione di una puntuale valutazione comparativa degli interessi in conflitto, si cui si dovrà adeguatamente dare atto nel relativo corredo motivazionale.<br />
III.2) Da quanto precede, consegue che alcun obbligo giuridico gravava sulla regione di modificare i propri atti sull’istanza-diffida del Comune ricorrente.<br />
Va aggiunto che non risulta che il Comune, ovvero qualche privato, interessato abbia direttamente impugnato la citata clausola, ovvero sia stato in concreto leso dall’applicazione della stessa, onde resta, al momento, impregiudicata la questione circa la legittimità della clausola medesima.<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto infondato.<br />
IV. Le spese possono compensarsi tenuto conto della risalenza del ricorso.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/10/2008</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-1173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-1173/</guid>

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<p>Pres. RUSSO; Rel. SESTINI SOC. TELECOM ITALIA S.P.A (Avv. F. Satta, P. D&#8217;amelio, S. Venturini) c. AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avvocatura dello Stato) e nei cfr di SOC WIND TELECOMUNICAZIONI SPA (Avv. B. Libonati) con l&#8217;intervento ad opponendum di CODACONS (AVV.ti C. Rienzi, V. Pannunzio), SOC. TELE2 ITALIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-1173/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-3-2006-n-1173/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.1173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RUSSO; Rel. SESTINI<br /> SOC. TELECOM ITALIA S.P.A (Avv. F. Satta, P. D&#8217;amelio, S. Venturini) c. AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avvocatura dello Stato) e nei cfr di SOC WIND TELECOMUNICAZIONI SPA (Avv. B. Libonati) con l&#8217;intervento ad opponendum di CODACONS (AVV.ti C. Rienzi, V. Pannunzio), SOC. TELE2 ITALIA S.P.A. (Avv.ti R. Caiazzo, G. Pesce, R. Cassano), FASTWEB SPA (Avv.ti R. Ristuccia, M. Libertini, V. Cerulli Irelli).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il Tar Lazio conferma gli atti di indirizzo e regolamentazione dell&#8217;AGCOM volti a creare dinamiche competitive nel mercato delle telecomunicazioni ed inerenti la problematica del c.d. &#8220;ultimo miglio&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Concorrenza e mercato – Telecomunicazioni – AGCOM &#8211; Atti di indirizzo e regolamentazione in materia di tariffe e costi di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi – Legittimità – Sussiste &#8211; Ragioni.<br />
2) Procedimento amministrativo – Telecomunicazioni – AGCOM &#8211; Atti di indirizzo e regolamentazione &#8211; Motivazione – Ragionevolezza.</p>
<p>3) Concorrenza e mercato – Telecomunicazioni – Provvedimenti dell’AGCOM – Rete di accesso di Telecom – Applicazione di un sistema contabile a costi storici – Legittimità – Sussiste &#8211; Ragioni.</p>
<p>4) Concorrenza e mercato – Predisposizione di linee guida in materia contabile – Parere dell’AGCM &#8211; Non è vincolante.</p>
<p>5) Concorrenza e mercato – Telecomunicazioni – Principio di parità di trattamento – Fondamento &#8211; Misure asimmetriche per ridurre il vantaggio competitivo dell&#8217;impresa dominante – Rispetto – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Sono legittimi gli atti di indirizzo e regolamentazione in materia di tariffe e costi di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi, adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto rispettano la ratio della disciplina comunitaria, volta alla creazione di dinamiche competitive nel mercato delle comunicazioni, anche mediante la possibilità dei new comers, ovvero dei nuovi concorrenti, di avvalersi della rete di distribuzione in rame (cd. rete di accesso) preesistente, con la creazione di un “mercato intermedio” fra incumbent e utenti finali, secondo una disciplina caratterizzata da prezzi di utilizzo della rete orientati ai costi.<br />
2) Le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono ragionevolmente motivate dalla necessità di rendere la posizione degli operatori concorrenti omogenea a quella dell&#8217;incumbent nella fornitura dei servizi di telecomunicazioni nei confronti del pubblico, giacché, atteso il rilievo dell&#8217;interconnessione quale presupposto per lo sviluppo della competizione, la previsione di condizioni eccessivamente gravose o irragionevoli sarebbe d&#8217;ostacolo all&#8217;affermarsi di una reale dinamica concorrenziale, continuando altrimenti l&#8217;operatore storico a godere di vantaggi competitivi, nel mercato a valle dei servizi di comunicazioni all&#8217;utenza, non replicabili dai propri concorrenti.</p>
<p>3) Non è in contrasto con la normativa comunitaria in materia la scelta dell’Autorità di applicare un sistema contabile a costi storici (invece che correnti) per la rete di distribuzione in rame (cd. rete di accesso) di Telecom Italia, in quanto espressione del potere normativamente attribuitole di modulare l’applicazione della diversa metodologia a costi correnti ed in coerenza con la finalità di favorire una efficiente interconnessione, quale condizione per la realizzazione di una dinamica competitiva di mercato.</p>
<p>4) Il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ex art. 34 L n. 481/1985 per le materie attinenti alla tutela della concorrenza non è vincolante per  la predisposizione di linee guida in materia contabile.</p>
<p>5) Il principio di parità di trattamento &#8211; in forza del quale le strutture di rete dell&#8217;operatore incumbent sono obbligate a fornire agli operatori concorrenti i servizi che esso offre alla propria divisione commerciale alle medesime condizioni tecniche ed economiche – costituisce l’esplicazione del più generale principio di non discriminazione e trova, quindi, fondamento nel d.P.R. n.  318/1997. Lo stesso principio non osta, ed anzi postula, l’adozione di misure asimmetriche volte a riequilibrare le condizioni di concorrenza e ridurre il vantaggio competitivo dell&#8217;impresa dominante, in linea con la finalità di salvaguardare l&#8217;effettività dell&#8217;interconnessione, e con essa la possibilità della competizione effettiva sul mercato della fornitura dei servizi di telecomunicazioni.</p>
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