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	<title>11679 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2007 n.11679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-11-2007-n-11679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-11-2007-n-11679/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2007 n.11679</a></p>
<p>Pres. Guerrieri Est. MangiaM.H. Jahangir e K.H. Akter (Avv. M. Ambrosini) c/ Comune di Roma (Avv. Comun.) sui presupposti per l&#8217;adozione di un provvedimento di demolizione 1. Urbanistica ed edilizia – Permesso di costruire – Costruzione – Nozione. 2. Urbanistica ed edilizia – Abuso edilizio – Ordine di demolizione –Proprietari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-11-2007-n-11679/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2007 n.11679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-11-2007-n-11679/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2007 n.11679</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri                Est. Mangia<br />M.H. Jahangir e K.H. Akter (Avv. M. Ambrosini) c/ Comune di Roma (Avv. Comun.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;adozione di un provvedimento di demolizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed edilizia – Permesso di costruire – Costruzione – Nozione.<br />
2. Urbanistica ed edilizia – Abuso edilizio – Ordine di demolizione –Proprietari non responsabili – Destinatari – Ragione.<br />
3. Urbanistica ed edilizia – Provvedimenti di demolizione – Motivazione – Carenza del titolo abilitativo – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, la nozione di costruzione si riferisce ad opere che attuano una trasformazione del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dalla amovibilità o meno delle opere.<br />
2. In tema di abuso edilizio, l’ordine di demolizione può essere legittimamente impartito nei confronti dei proprietari attuali, anche se non responsabili dell’abuso, dato che la demolizione di una costruzione abusiva non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione avendo carattere ripristinatorio.<br />
3. In tema di abuso edilizio, i provvedimenti che ordinano la demolizione di opere edilizie abusive sono sufficientemente motivati se contengono l’affermazione dell’esecuzione delle opere in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per l’ adozione di un provvedimento di demolizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
ROMA &#8211; SEZIONE I QUATER</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>con rito abbreviato ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205<br />
sul ricorso n. 6408 del 2007, proposto da<br />
<b>Mohammad Hossain Jahangir</b> e <b>Koly Helena Akter</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Ambrosini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Crescenzio n. 107;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Lesti ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>per l’annullamento,previa sospensiva<br />
della determinazione dirigenziale del Comune di Roma Municipio Roma X Cinecittà n. 593 del 27 marzo 2007, notificata in data 17 aprile 2007, di demolizione di opere abusive di ristrutturazione, di ampliamento o sopraelevazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Vista la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;<br />
Udito il relatore Primo Referendario Antonella Mangia all’udienza camerale del 6 novembre 2007;<br />
Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Visto l&#8217;articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall&#8217;art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;<br />
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 16 giugno 2007 e depositato il successivo 16 luglio, si impugna la determinazione dirigenziale n. 593 del 27 marzo 2007, con la quale il Comune di Roma ha disposto nei confronti dei ricorrenti la demolizione di opere abusive, consistenti nella “chiusura parziale” di un terrazzo “a mezzo struttura in ferro, tamponata internamente ed esternamente con formica, copertura in legno, guaina e tegole in PVC”, idonea a creare un ambiente utile di mq. 12 circa.<br />
In particolare, si deducono i seguenti motivi di impugnativa: <br />
1. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per erronea valutazione dei presupposti in quanto una struttura mobile non è “da imputarsi ad abuso edilizio”; <br />
2. Eccesso di potere per incongruità della motivazione e difetto e/o insufficienza di istruttoria perché l’Amministrazione non ha tenuto conto che i ricorrenti non sono autori dell’opera, avendo trovato il manufatto già realizzato, non vi è stato un regolare accertamento e sopralluogo e la motivazione è costituita dalla mera affermazione del carattere abusivo dell’opera, “cosa che ictu oculi non può catalogarsi in tal modo”; <br />
3. Violazione ed errata applicazione di legge – Discriminazione. <br />
Con atto depositato in data 24 luglio 2007 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 26 settembre 2007 – ha depositato documenti.<br />
In data 27 settembre 2007 i ricorrenti hanno depositato una relazione tecnica, corredata da materiale fotografico.<br />
Alla camera di consiglio del 6 novembre il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p>2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.</p>
<p>2.1. I ricorrenti lamentano un’erronea valutazione dei presupposti perché “una struttura mobile ….non si ritiene sia da imputarsi ad abuso edilizio”.<br />
Tale censura non è meritevole di condivisione.<br />
Come confermato anche dalla documentazione fotografica depositata dai ricorrenti, la chiusura del terrazzo in contestazione ha, infatti, comportato la realizzazione di un nuovo vano abitabile e, dunque, un ampliamento del fabbricato esistente, subordinato a permesso di costruire ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/01.<br />
Tanto appare sufficiente per ritenere sussistente l’abuso contestato.<br />
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e, dunque, dalla amovibilità o meno delle opere (cfr., C.d.S., Sez. V, n. 3490 del 13 giugno 2006).<br />
In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali.<br />
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno proceduto alla chiusura del terrazzo, realizzando un nuovo vano che – in quanto regolarmente arredato – rivela un evidente utilizzo abitativo.<br />
Non può, pertanto, dubitarsi della destinazione durevole delle opere abusive, con la conseguenza che l’intervento edilizio è certamente sottoposto al regime del permesso di costruire.</p>
<p>2.2. Anche la censura attinente alla realizzazione del manufatto da parte dei precedenti proprietari è infondata.<br />
Al riguardo è sufficiente ricordare che: &#8211; l’abuso edilizio costituisce illecito permanente; &#8211; la demolizione di una costruzione abusiva ha carattere ripristinatorio e, dunque, non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione.<br />
Da tali assunti consegue che l’ordine di demolizione può essere legittimamente impartito nei confronti dei proprietari attuali, anche se non responsabili dell’abuso (cfr., tra le altre, TAR Umbria, Perugia, n. 477 dell’1 giugno 2007; TAR Piemonte, Torino, n. 3836 del 25 ottobre 2006).</p>
<p>2.3. In relazione alla doglianza del difetto di motivazione non si rinvengono motivi per ritenere che quest’ultima sia carente.<br />
Conformemente all’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, va, infatti, ribadito che i provvedimenti che ordinano la demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione – ricorrente nel caso di specie &#8211; dell’esecuzione delle stesse opere in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.</p>
<p>2.4. L’ultima censura è generica.<br />
Nell’eventualità i ricorrenti avessero inteso denunciare disparità di trattamento rispetto a soggetti in situazioni simili, va rilevato – in linea con l’orientamento già assunto – che la maggiore o minore sollecitudine di un Comune nella repressione di un determinato abuso edilizio non configura alcuna disparità di trattamento o discriminazione a danno del destinatario dell’atto repressivo ma può configurare tutt’al più un’abusiva omissione nei riguardi degli altri soggetti, senza inficiare l’atto emanato.</p>
<p>3. In definitiva, il ricorso è infondato.<br />
Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 6408/2007.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2007 con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Pio Guerrieri    			&#8211; Presidente<br />	<br />
Giancarlo Luttazi		    	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia 	   	&#8211; Primo Ref., Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-11-2007-n-11679/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2007 n.11679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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