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	<title>11676 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11676 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.11676</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2010-n-11676/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2010-n-11676/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.11676</a></p>
<p>Pres. Amoroso Est. Sapone Soc Calenda Box Srl ( Avv. Clarizia) c/ Anas ( Avv. dello Stato) sulla legittimità del divieto assoluto di inedificabilità nella fascia autostradale 1. Urbanistica ed edilizia – Fascia autostradale – Inedificabilità – Divieto assoluto &#8211; Legittimità &#8211; Motivi 2. Urbanistica ed edilizia – Centri urbani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2010-n-11676/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.11676</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2010-n-11676/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.11676</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso  Est.  Sapone<br /> Soc Calenda Box Srl ( Avv. Clarizia)  c/ Anas ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del divieto assoluto di inedificabilità nella fascia autostradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed edilizia – Fascia autostradale – Inedificabilità  – Divieto assoluto  &#8211; Legittimità  &#8211;  Motivi	</p>
<p>2. Urbanistica ed edilizia – Centri urbani &#8211; Fascia autostradale – Distanza minima &#8211; Autorizzazioni in deroga – ANAS – Rilascio – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In materia edilizia, il divieto di inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale  ha carattere assoluto e  prescinde dalla caratteristica dell’opera realizzanda e risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, l’eventuale allargamento delle sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale. 	</p>
<p>2. In forza dell’art. 41 septies della l. 1150/1942, pur a seguito dell’avvenuta abrogazione della l. 729/1961 ad opera del d.l. 112/2008, persiste il potere dell’ANAS di rilasciare autorizzazioni in deroga alla distanza minima di 30 metri di cui alla fascia di rispetto autostradale nell’ambito dei centri urbani.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)<br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 8854 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Soc Calenda Box Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Anas &#8211; Ente Nazionale Per Le Strade Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Gabriella Anghelone, Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto presso Maria Gabriella Anghelone in Roma, via Monzambano N. 10; Comune di Salerno; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 9331 del 2009, proposto da:<br />
<b>Soc Calenda Box Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Anas Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Gabriella Anghelone, con domicilio eletto presso Maria Gabriella Anghelone in Roma, via Monzambano N. 10; Comune di Salerno; 	</p>
<p align=center>per ottenere:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
*****<br />	<br />
con il ricorso n.8854/2007 l’ANNULLAMENTO: <br />	<br />
a) della nota ANAS – Ufficio per l’Autostrada Salerno-Reggio Calabria – del 7 luglio 2007 avente ad oggetto “ Richiesta autorizzazione di box interrati in via S. Calenda Prot. Comune di Salerno n.55104 del 2.04.2007 Richiedente signor Deodato Gianluca” con cui il predetto ente ha espresso parere negativo sulla richiesta in oggetto; <br />	<br />
b) del parere legale del 2 maggio 2007 della Direzione Centrale Legale e Contenzioso dell’ANAS richiamato nella predetta nota del 7.7.2007;<br />	<br />
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.<br />	<br />
***** <br />	<br />
con il ricorso n.9331/2009 l’ANNULLAMENTO: <br />	<br />
a) della nota ANAS – Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria del 20.7.2009 con la quale è stata respinta l’istanza di autorizzazione in deroga ex art.9 della L., n.729/1961 per la realizzazione di in parcheggio interrato box auto in Via Salvatore Calenda in Salerno;<br />	<br />
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i ricorsi con la relativa documentazione;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata ANAS spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente con istanza del 27 3.2007 ha chiesto ai sensi della L. 122/1999 e della L.R. n.19/2001 al comune di Salerno il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di n.49 boxes auto interrati da ubicare in Via Salvatore Calenda nell’area urbana di mq 935 riportata nel Catasto fabbricati al foglio 58, particella 47.<br />	<br />
Poiché l’area de qua confinava a sud con l’Autostrada Salerno- Reggio Calabria ed il progetto presentato prevedeva per la parte interrata una distanza di 15 mt dalla suddetta arteria, inferiore a quella minima di 30 mt stabilita dall’art.28 del DPR n.495/1992, il predetto comune ha chiesto il prescritto parere dell’Anas, la quale si è pronunciata negativamente, con la gravata determinazione, sul presupposto che nelle fasce di rispetto non potevano essere autorizzate edificazione di manufatti di qualsiasi natura.<br />	<br />
Tale determinazione è stata impugnata con il primo dei gravami in trattazione, affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art.28 del DPR n.1992/495 e s.m.i.; Violazione dell’art.6, comma 2 e comma 8, della L.R. n.19/2001. Violazione del Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.147/2006. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente : assoluta illogicità ed irrazionalità; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Omessa ponderazione di interessi rilevanti.<br />	<br />
Nelle more del presente giudizio la società ricorrente ha presentato sempre per l’opera de qua una nuova istanza, ai sensi dell’art. 9 della L. n.729/1961, chiedendo il rilascio di un’autorizzazione in deroga; anche la suddetta istanza è stata rigettata con la determinazione del 20.7.2009 sul presupposto dell’avvenuta abrogazione della L. n.729/1962 ed in considerazione del fatto che in attesa delle determinazioni in materia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sarebbero state rilasciate autorizzazioni in deroga.<br />	<br />
Tale ultima determinazione, impugnata con identiche censure sia con motivi aggiunti al ricorso n.8854/2007 sia con autonomo gravame (n.9331/2009), è stata contestata prospettando la fondatezza del presupposto sulla base del quale era stata adottata.<br />	<br />
Si è costituita per entrambi i ricorsi in trattazione l’intimata Anas spa contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 28.4.2010 i gravami sono stati assunti in decisione.<br />	<br />
In via preliminare il Collegio procede alla riunione dei ricorsi in trattazione stante l’incontestabile connessione oggettiva esistente tra gli stessi.<br />	<br />
Passando all’esame di merito infondate devono essere dichiarate le doglianze dedotte in via principale con il primo dei ricorsi in trattazione, con cui è stata contestata la legittimità della gravata determinazione Anas in quanto: <br />	<br />
a) l’art.9 della L. n.122/1989 – recepito integralmente dall’art.6, comma 2, della L. R. n.19/2001 – consentirebbe di derogare per la realizzazione di parcheggi interrati alla distanza prevista per la fascia di rispetto a favore di autostrade;<br />	<br />
b) l’intimata Anas ha autorizzato in passato la realizzazione di parcheggi interrati nella stessa città di Salerno ad una distanza inferiore prevista dalla fascia di rispetto autostradale.<br />	<br />
In ordine alla prima doglianza il Collegio osserva, in linea con la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Tar Campania, Salerno, n.1383/2009 e n.89/2006) che: <br />	<br />
a) l’esistenza di limiti di edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17 e 18 d.lvo 285/2002) e del suo Regolamento di attuazione), nonché per le sole autostrade dall&#8217;art. 9 della l. 729/1961: in particolare l&#8217;art. 28 del dpr 495/1992 fissa delle &#8220;fasce di rispetto per l&#8217;edificazione nei centri abitati&#8221; (mt. 30 per le strade di tipo A, cioè per le autostrade), mentre il comma 1 dell&#8217;art. 9 l. n. 729/1961 pone comunque il divieto di realizzare qualsivoglia edificazione a distanza inferiore a mt. 25 dal limite della zona di occupazione dell&#8217;autostrada; <br />	<br />
b) la giurisprudenza ha in proposito precisato che il divieto di inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalla caratteristica dell’opera realizzanda (CS, sez.IV, n.4618/2008) e risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l&#8217;esecuzione di lavori, l&#8217;impianto di cantieri, l&#8217;eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cass. n. 6118 dell&#8217;1-6-1995; Cons. Stato, IV, n. 7275/2002, n. 5716/2002, n. 3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n. 130/2003; TAR Campania, Napoli, n. 5226/2001);<br />	<br />
c) alla luce di quanto sopra deve escludersi che, con riferimento alla fascia di rispetto oggetto della presente controversia, possa trovare applicazione sia la speciale disciplina di cui all’art.9 della L. n.122/1989 sia quella regionale dettata dall&#8217;art. 6, comma 8, della L.R.Campania n. 19/2001, atteso che nelle suddette disposizioni è prevista la prevalenza rispetto alle sole disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con esclusione, quindi, delle previsioni che promanino direttamente da norme primarie anch&#8217;esse speciali.<br />	<br />
Relativamente all’asserita disparità di trattamento connessa alla circostanza che l’Anas avrebbe in passato acconsentito, relativamente al territorio del comune di Salerno, alla realizzazione di parcheggi interrati ad una distanza inferiore a quella prevista dalla fascia di rispetto autostradale, deve essere sottolineato che tale circostanza non rappresenta di per se un elemento tale da inficiare la legittimità della contestata determinazione, in quanto: <br />	<br />
a) la realizzazione dei predetti parcheggi interrati poteva essere stata autorizzata sulla base dell’attivazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art.9 della L. 729/1961;<br />	<br />
b) la società ricorrente non ha alcun modo dimostrato l’insussistenza di tale ultimo presupposto, che rappresentava un elemento determinante al fine di convalidare la fondatezza dell’asserita disparità di trattamento.<br />	<br />
Per quanto concerne, invece, l’impugnativa, della determinazione Anas con cui è stata rigettata l’istanza tesa ad ottenere il rilascio di un’autorizzazione in deroga , impugnativa proposta sia con i motivi aggiunti al ricorso n.8554/2007 sia con ricorso autonomo (n.9333/2009), il Collegio la dichiara suscettibile di favorevole esame.<br />	<br />
In merito deve essere fatto presente che la contestata determinazione di rigetto si basa sull’avvenuta abrogazione della L. n.729/1961 da parte dell’art.24 del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni in L. n.133/2008, con conseguente impossibilità all’Anas di autorizzare opere ubicate ad una distanza inferiore a quella minima prevista dalla fascia di rispetto autostradale.<br />	<br />
Il Collegio, in linea con quanto prospettato dalla società ricorrente, osserva che:<br />	<br />
b) la materia delle distanze minime a protezione del nastro autostradale era originariamente disciplinato dall’art.9, della L. n. 729/1961, il quale ai primi due commi testualmente prescriveva che:<br />	<br />
“Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell&#8217;autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare.<br />	<br />
Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell&#8217;A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell&#8217;A.N.A.S.”;<br />	<br />
b) successivamente è intervenuto l’art.19 della L. n.765/1967, diventato art.41 –septies della L. n.1150/1942, il quale nel disciplinare la materia delle distanze minime a protezione del nastro autostradale fuori dal perimetro dei centri urbani stabiliva testualmente che: <br />	<br />
“Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l&#8217;interno, entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, il rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. <br />	<br />
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all&#8217;art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729”;<br />	<br />
c) la materia de qua è stata integralmente disciplinata dall’art.28 del DPR n.495/1992 che ha previsto per le autostrade all’interno dei centri urbani una fascia di rispetto di 30 mt;<br />	<br />
d) da ultimo è intervenuta il citato D.L112/2008, il cui art.24 ha abrogato la citata L. 729/1961.<br />	<br />
Così ripercorsa la travagliata dinamica normativa della materia oggetto della presente controversia, il punto cruciale consiste nel valutare se con l’avvenuta abrogazione della L. 729/1961 sia venuta meno per l’Anas di rilasciare anche autorizzazioni in deroga alla distanza minima di 30 metri di cui alla fascia di rispetto autostradale nell’ambito dei centri urbani.<br />	<br />
In merito la società ricorrente ha sottolineato che l’avvenuta abrogazione della L. 729/1961 sia ininfluente a tal fine, atteso che tale disposizione è stata integralmente recepita in forza di un rinvio ricettizio dall’art. 41 septies della L. n.1150/1942, la quale non è stata in alcun modo toccata dal D.L. n.112/2008.<br />	<br />
La tesi è fondata in quanto il rinvio di cui sopra è di tipo materiale dato che ha ad oggetto una disposizione e non riguarda l’atto fonte, per cui ne consegue che si è verificata una sorta di novazione della fonte normativa della ripetuta disposizione.<br />	<br />
Ciò premesso: <br />	<br />
a) le doglianze dedotte in via principale nel ricorso n.8854 del 2007 devono essere rigettate;<br />	<br />
b) da accogliere sono invece le censure, identiche, dedotte con i motivi aggiunti di cui al citato gravame n.8854 ed in via principale con il secondo dei ricorsi in trattazione. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi n.8854 del 2007 e 9331 del 2009, come in epigrafe proposti: <br />	<br />
a) in parte accoglie ed in parte rigetta il primo dei menzionati ricorsi; <br />	<br />
b) accoglie il secondo dei gravami de quibus..<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2010-n-11676/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.11676</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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