<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11652 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11652/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11652/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11652 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11652/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2004 n.11652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-9-2004-n-11652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-9-2004-n-11652/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-9-2004-n-11652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2004 n.11652</a></p>
<p>Pres. dott. Antonio Onorato – Rel. dott. Roberto Caponigro 2Ditec s.a.s (avv. Pasquale Marotta) c/ Provincia di Caserta (avv. Antonio Lamberti) nonchè R.P.A. s.p.a (avv.ti Alarico Mariani Marini e Renato Labriola). nell&#8217;appalto di servizi l&#8217;impresa che si è classificata quinta ha interesse ad ottenere l&#8217;annullamento della gara 1. Appalto servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-9-2004-n-11652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2004 n.11652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-9-2004-n-11652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2004 n.11652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. dott. Antonio Onorato – Rel. dott. Roberto Caponigro<br /> 2Ditec s.a.s (avv. Pasquale Marotta) c/ Provincia di Caserta (avv. Antonio Lamberti) nonchè R.P.A. s.p.a (avv.ti Alarico Mariani Marini e Renato Labriola).</span></p>
<hr />
<p>nell&#8217;appalto di servizi l&#8217;impresa che si è classificata quinta ha interesse ad ottenere l&#8217;annullamento della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalto servizi – Associazione temporanea di imprese – Aggiudicazione gara – Impugnazione – Singola associata – E’ legittimata.2. Interesse all’impugnazione – Evento incerto e futuro – Revoca finanziamento –Non esclude la sussistenza dell’interesse.</p>
<p>3. Interesse all’impugnazione – Appalto servizi – Impugnazione del quinto graduato – Annullamneto gara &#8211;  Ha interesse.<br />
4. Appalto servizi – Commissione giudicatrice – Atto di nomina –Tempestiva impugnazione – Non occorre.<br />
5. Appalto servizi – Commissione giudicatrice – Composizione – Art. 55 D.P.R. 554/1999 – Requisiti membro tecnico – Nozione.<br />
6. Appalto servizi – Offerta economicamente più vantaggiosa – Motivazione specifica &#8211; Attribuzione punteggi – Previa analitica indicazione dei criteri –</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dal singolo componente di un raggruppamento temporaneo di imprese in quanto ciascuna delle imprese associate ha un interesse legittimo proprio e distinto da quello delle consorelle, tutelabile anche in sede giudiziaria, a che il raggruppamento, a seconda del tipo di lesione inferto dall’atto impugnato, consegua l’aggiudicazione o comunque sia riammesso alla gara per coltivare una nuova possibilità di partecipazione.</p>
<p>2. Sull’interesse al ricorso non può incidere un evento futuro e del tutto incerto e, quindi, non può essere esclusa la sussistenza dell’interesse dalla mera possibilità che il finanziamento possa venir meno e la gara non sia ripetuta.</p>
<p>3. Il concorrente che, avendo partecipato ad una gara per l’affidamento di un appalto di progettazione, si classifica in una posizione non utile per ottenere l’aggiudicazione può agire in giudizio chiedendo l’annullamento degli atti di gara al fine di ottenere l’aggiudicazione in luogo del primo classificato, la cui aggiudicazione reputa illegittima, ed in tal caso deduce in giudizio un interesse finale, vale a dire diretto ad ottenere immediatamente il bene della vita al quale aspira, oppure per ottenere la ripetizione della gara o di suoi segmenti, ed in tal caso deduce in giudizio un interesse strumentale, vale a dire diretto ad ottenere una nuova chance di aggiudicazione attraverso la ripetizione della gara o di alcuni segmenti della stessa.</p>
<p>4. L’atto di nomina di una Commissione di gara non è immediatamente lesivo, sicché non può essere impugnato in via autonoma e, ove illegittimo, è destinato a viziare in via derivata i provvedimenti conclusivi della procedura in gara.</p>
<p>5. Il requisito di membro tecnico esperto nella materia oggetto del concorso va posseduto da coloro che abbiano i requisiti professionali per poter essi stessi effettuare le progettazioni oggetto della gara nonché i requisiti minimi richiesti dal bando per potere quantomeno partecipare alla gara. In altri termini, la composizione di una Commissione di gara richiede la preponderanza, anche se non l’esclusività, di componenti forniti di specifica competenza tecnica o, quantomeno, di una qualificazione professionale che tale competenza faccia presumere al fine di garantire un’adeguata conoscibilità ed un effettivo apprezzamento dei principali aspetti tecnici dell’appalto da realizzare a tutela della par condicio tra i concorrenti e dell’imparzialità delle operazioni di gara.</p>
<p>6. L’amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o, nel caso di licitazione privata, nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nell’appalto di servizi l’impresa che si è classificata quinta ha interesse ad ottenere l’annullamneto della gara</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione della sentenza <a href="/static/pdf/g/5062_5068.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-6-9-2004-n-11652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2004 n.11652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
