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	<title>1165 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1165 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli Sul diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per carenza dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta. Rilascio licenza di porto di fucile &#8211; Giudizio prognostico di inaffidabilità  &#8211; Diniego. Il giudizio prognostico di inaffidabilità  che giustifica il diniego di rilascio della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</span></p>
<hr />
<p>Sul diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per carenza dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Rilascio licenza di porto di fucile &#8211; Giudizio prognostico di inaffidabilità  &#8211; Diniego.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il giudizio prognostico di inaffidabilità  che giustifica il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile deve essere elaborato tenendo in considerazione tutti gli elementi fattuali riscontrabili al momento della sua formulazione. L&#8217;Amministrazione ha quindi l&#8217;onere di valutare i comportamenti risalenti non in sè e per sè considerati ma in correlazione ai fatti ed ai comportamenti successivi.<br /> Il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile  illegittimo quindi se adottato con esclusivo riferimento a fatti verificatisi molti anni prima rispetto alla presentazione dell&#8217;istanza, accertati in una sentenza di condanna per reati non ostativi, menzionati in un decreto di archiviazione e contenuti in segnalazioni di polizia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 434 del 2017, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante e Stefano Borella, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Antonio Papi Rossi in Milano, via Visconti di Modrone, 12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1,  domiciliato; <br /> Questura di Milano, in persona del Questore in carica, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del 18 novembre 2016, notificato il 29 dicembre 2016, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l&#8217;istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</div>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2021, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In data 30 settembre 2015 la signora -OMISSIS- ha presentato alla Questura di Milano, per il tramite del Comando Stazione Carabinieri di Bernareggio, un&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 28 dicembre 2015 la signora -OMISSIS- ha comunicato alla Questura di aver conseguito il patentino di abilitazione all&#8217;esercizio venatorio, rilasciatole dalla Provincia di Monza e Brianza in data 15 dicembre 2015, ed ha pertanto richiesto la variazione dell&#8217;uso della licenza di porto di fucile da uso caccia ad uso tiro a volo.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 23 agosto 2016 la Questura di Milano ha comunicato alla signora -OMISSIS- i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, per aver riscontrato che la stessa:</p>
<p style="text-align: justify;">a) in data -OMISSIS-  stata condannata dal Tribunale di Lodi, con sentenza emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e lire 800.000 di multa per i reati di appropriazione indebita e falsità  in scrittura privata, avvinti dal nesso di continuazione;</p>
<p style="text-align: justify;">b) come risulta dal decreto del -OMISSIS-, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha archiviato l&#8217;indagine avviata nei suoi confronti per traffico internazionale di stupefacenti, risulterebbero accertati l&#8217;uso personale di sostanze stupefacenti;</p>
<p style="text-align: justify;">c) negli anni 2002 e 2003 avrebbe frequentato soggetti pregiudicati.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 2-OMISSIS- la signora -OMISSIS- ha prodotto osservazioni procedimentali, il cui contenuto  stato integralmente riprodotto nei motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del 18 novembre 2016, notificato il 29 dicembre 2016, il Questore di Milano, ritenuto che la signora -OMISSIS- non sia in possesso dei necessari requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta richiesti per il rilascio della licenza di porto delle armi, ha rigettato l&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2017, depositato il 28 febbraio 2017, la signora -OMISSIS- ha domandato l&#8217;annullamento del decreto con il quale il Questore di Milano ha respinto l&#8217;istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile, per difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che la Questura non avrebbe adeguatamente considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;unica sentenza di condanna, applicata su richiesta delle parti per reati non ostativi al rilascio della licenza, risale a ben 15 anni prima e non  stata seguita da altre condanne;</p>
<p style="text-align: justify;">b) i reati, uno dei quali  stato successivamente depenalizzato, sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, con decreto del -OMISSIS- del Tribunale di Lodi;</p>
<p style="text-align: justify;">c) le sostanze stupefacenti sono state rinvenute nell&#8217;abitazione coniugale in data successiva all&#8217;abbandono della stessa, conseguente alla sopravvenuta separazione personale dal coniuge;</p>
<p style="text-align: justify;">d) mancano le evidenze relative all&#8217;uso personale di sostanze stupefacenti ed alla frequentazione di soggetti pregiudicati, fatti che comunque sarebbero anch&#8217;essi risalenti nel tempo;</p>
<p style="text-align: justify;">e) attualmente conduce una vita tranquilla e convive con una persona affidabile;</p>
<p style="text-align: justify;">f) ha conseguito il patentino venatorio e desidera svolgere l&#8217;attività  di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In vista della trattazione del merito del giudizio, la ricorrente ha depositato documenti e una memoria difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021 la causa  stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce al Questore il potere discrezionale di ricusare la licenza di portare le armi a coloro che siano stati condannati per un delitto diverso da quelli, espressivi di un rilevante allarme sociale, elencati nel comma 1, ed a coloro che non diano affidamento di non abusare delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le sentenze dell&#8217;11 febbraio 1981, n. 24, e del 16 dicembre 1993, n. 440, la Corte costituzionale ha affermato che la licenza di portare le armi costituisce un&#8217;eccezione al generale divieto di portare le armi al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sancito dagli articoli 699 del codice penale e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per cui deve ritenersi non irragionevole che il legislatore esiga la sussistenza di garanzie particolarmente rigorose per il rilascio e per il mantenimento del titolo di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha evidenziato come l&#8217;autorizzazione a portare le armi al di fuori della propria abitazione richiede che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell&#8217;ordine pubblico e delle regole della civile convivenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 dicembre 2019, n. 8360).</p>
<p style="text-align: justify;">La natura cautelare e preventiva della misura interdittiva, che discende dal bisogno di tutela avanzata di interessi particolarmente delicati, quali l&#8217;ordine pubblico, la tranquilla convivenza della collettività  e l&#8217;incolumità  collettiva e dei singoli, implica che essa trovi applicazione non solo in presenza di fattispecie penalmente rilevanti ma anche in presenza di fatti o di comportamenti atipici, i quali rilevano nella loro oggettiva materialità  e nella loro idoneità , secondo la logica causale del &lt;&gt;, a porre in dubbio le stringenti garanzie di affidabilità  che l&#8217;ordinamento richiede ai soggetti eccezionalmente autorizzati a portare le armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio soggettivo di affidabilità  nell&#8217;utilizzo non abusivo delle armi  un giudizio di tipo prognostico, da effettuare <i>ex ante</i> ed in base a tutti gli elementi disponibili in concreto al momento della sua elaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinchè tale giudizio spieghi un&#8217;effettiva efficacia preventiva,  necessario pertanto ricostruire un quadro indiziario quanto più completo possibile e valutare gli elementi fattuali raccolti, in maniera non atomistica ma globale, al fine di ricostruire la personalità  del soggetto e la sua capacità  di meritarsi la piena fiducia nell&#8217;affidamento delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione, nel vagliare l&#8217;istanza del privato, deve condurre perciò un&#8217;istruttoria congrua e adeguata, di cui deve dare conto in motivazione, che consenta una valutazione complessiva del soggetto e del percorso di vita dallo stesso compiuto successivamente agli episodi contestati, specie ove questi siano risalenti nel tempo (Consiglio di Stato, Sezione III, 20 maggio 2020, n. 3199).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tanto premesso, il ricorso  infondato, nella parte in cui lamenta che la Questura non avrebbe dovuto tenere conto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e comunque avrebbe dovuto considerare che i reati, oggetto della condanna inflitta alla ricorrente dal Tribunale di Lodi con sentenza dell&#8217;-OMISSIS- e non ostativi al rilascio della licenza di porto di fucile, sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell&#8217;articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, e che uno di essi, il reato di falsità  in scrittura privata,  stato depenalizzato dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già  evidenziato nelle premesse, gli elementi fattuali che concorrono a formare il sostrato del giudizio prognostico di non affidabilità  nel non abuso delle armi, anche quando siano confluiti in una sentenza di condanna, rilevano nella loro oggettiva materialità  e sono perciò irrelati alle successive vicende penalistiche, quali l&#8217;estinzione degli effetti penali del reato, determinata dal decorso del tempo e dalla mancata commissione successiva di altri reati, o la depenalizzazione, entrambe espressioni di scelte di politica criminale che nulla hanno a che vedere con le esigenze di tutela preventiva dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza collettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A maggior ragione non rileva, ai fini della tutela preventiva dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza collettiva, la tipologia del rito, ordinario o speciale, che ha condotto alla condanna dell&#8217;istante.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso  invece fondato nel resto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile  stato adottato con esclusivo riferimento a fatti verificatisi molti anni prima rispetto alla presentazione dell&#8217;istanza, accertati in una sentenza di condanna per reati non ostativi, menzionati in un decreto di archiviazione e contenuti in segnalazioni di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva che il giudizio di inaffidabilità  del soggetto nell&#8217;uso corretto delle armi può fondarsi anche su condotte assai risalenti nel tempo, dal momento che il mero decorso del tempo non  sufficiente nè a ridurre la portata offensiva delle stesse nè tantomeno a ripristinare il rapporto di fiducia che l&#8217;Amministrazione deve poter riporre in coloro che aspirano ad essere autorizzati a portare le armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio prognostico di inaffidabilità  deve essere tuttavia elaborato tenendo in considerazione tutti gli elementi fattuali riscontrabili al momento della sua formulazione, per cui l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;onere di valutare i comportamenti risalenti non in sè e per sè considerati ma in correlazione ai fatti ed ai comportamenti successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione dovà  pertanto, secondo un criterio di ragionevolezza, considerare rilevanti, ai fini del diniego della licenza del porto delle armi, i fatti remoti sfavorevoli al richiedente, solo ove essi siano sintomatici della sua attuale inaffidabilità  nel buon uso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato, pur avendo preso atto delle circostanze fattuali allegate dalla ricorrente nelle osservazioni procedimentali, si  invece limitato ad affermare che la stessa  incline alla illegalità , in ragione alla condotta fraudolenta oggetto della condanna penale irrogatale nel 2001, e a ritenerla priva dei requisiti di assoluta affidabilità  e buona condotta, sulla scorta delle risultanze di un sequestro di sostanze stupefacenti, il cui uso personale da parte della ricorrente non  stato, tra l&#8217;altro, mai accertato, senza dar conto dell&#8217;attualità  di tali ragioni e senza accertare la veridicità  del mutamento delle abitudini di vita allegato dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato, ai fini di un riesame dell&#8217;istanza della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell&#8217;ordinare alla Questura di Milano di riesaminare l&#8217;istanza della ricorrente, alla luce dei rilievi sopra esposti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il mancato accertamento, allo stato, di un&#8217;effettiva soccombenza sostanziale, giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2021-n-1165/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2021 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2013 n.1165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-27-5-2013-n-1165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-27-5-2013-n-1165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-27-5-2013-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2013 n.1165</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. F. Mele Antonietta Fiore (Avv. Lorenzo Lentini) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Bb.Aa.Pp. Per Le Prov. di Sa e Av. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Centola (n.c.) sulla condonabilità ex lege 724/94, di opere realizzate in zone vincolate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-27-5-2013-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2013 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-27-5-2013-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2013 n.1165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. F. Mele<br /> Antonietta Fiore (Avv. Lorenzo Lentini) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Bb.Aa.Pp. Per Le Prov. di Sa e Av. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Centola (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla condonabilità ex lege 724/94, di opere realizzate in zone vincolate anche se non ultimate di tutte le finiture</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono – Nozione di completamento funzionale. 	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Nozione di “completamento funzionale” di cui alla Legge n. 724/1994 – Conseguenze – Parere negativo reso dalla Soprintendenza per incondonabilità dell’opera non ultimata – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai fini della sua condonabilità, l&#8217;immobile può ritenersi ultimato solo qualora lo stato degli interventi eseguiti sullo stesso alla data indicata dal legislatore per il condono sia tale che il manufatto abbia raggiunto la funzionalità propria della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto il condono e ciò perché la nozione di completamento funzionale deve essere intesa nel senso che l’immobile oggetto dell’intervento deve essere comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso indicato nella domanda di condono, ossia tali per cui, se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali, quali l’ubicazione, la determinazione del volume, la presenza di pavimentazione e tutte le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate. 	</p>
<p>2. Deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 43 Legge 47/85, il parere reso dalla Soprintendenza sul mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica fondato sulla non condonabilità di un immobile non ultimato in tutte le finiture ma comunque realizzato per forma e sagoma. Il criterio del “completamento funzionale”, di cui alla legge n. 724/1994, deve intendersi riferito ad una situazione per cui le opere, pur se non perfette fin nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali e presentanti caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate. In buona sostanza, l’immobile deve risultare già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello asserito, in modo tale da risultare incompatibile con l’originaria destinazione (nella specie trattasi di struttura a causa di intervenuto sequestro penale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 399 del 2012, proposto da:<br />
Antonietta Fiore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, c.so Garibaldi, 103; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>; Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Bb.Aa.Pp. Per Le Prov. di Sa e Av, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Centola, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento della Soprintendenza n.33532/11 del 29-12-2011, recante parere contrario sull&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica per il condono edilizio di un manufatto in Torre Gabella di Palinuro;<br />	<br />
ove occorra , della nota prot. n. 30936 del 2-12-2011, di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990;<br />	<br />
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 29-2-2012 e depositato il 20-3-2012 la signora Fiore Antonietta impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo i provvedimenti in epigrafe specificati, con i quali la Soprintendenza aveva espresso parere contrario sulla istanza di autorizzazione paesaggistica, finalizzata al condono edilizio ex lege n. 724/1994, di un manufatto di sua proprietà sito in località Torre Gabella del Comune di Centola.<br />	<br />
Con articolata prospettazione denunziava: Violazione dell’art. 146 del d.lgs n. 42/04 in relazione agli artt. 31 e 43 della legge n. 47/1985 e 39 della l. n. 724/1994; Violazione degli artt. 31, 32 e 33 della legge n. 47/1985; Eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà, errore di fatto, sviamento, travisamento, contraddittorietà ed irragionevolezza.<br />	<br />
Instauratosi il contraddittorio, l’amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
La causa veniva diuscussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 4-4-2013.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.<br />	<br />
La determinazione soprintendentizia motiva, in primo luogo, l’espresso parere negativo sulla non condonabilità del manufatto, sostanzialmente riveniente dalla circostanza della sua non ultimazione per essere costituito da pochi setti in muratura addossati ad un muro di cemento armato con copertura costituita da travetti in cemento poggiati “a secco”.<br />	<br />
Ritiene in proposito il Collegio che l’opera sia condonabile, trovando applicazione nella specie il disposto di cui all’art. 43 della legge n. 47/1985, a mente del quale “ possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali limitatamente ai lavori realizzati e ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità”.<br />	<br />
Nella specie, il manufatto risulta essere stato oggetto di sequestro in data 12-10-1987 e di ordinanza sindacale di sospensione dei lavori del 13-10-1987, onde l’inesistenza di un solaio completo di copertura costituisce circostanza irrilevante ai fini dell’ottenimento della sanatoria edilizia.<br />	<br />
Va, di poi, evidenziato che l’esistenza di “travetti in cemento per il getto del solaio di copertura” concorre comunque a delimitare, al di là della esistenza di un solaio di copertura completo, la volumetria realizzata e a definirne il medesimo, così realizzando la ratio sottesa alla disposizione di cui all’articolo 31 della legge in ordine al concetto di ultimazione dell’opera.<br />	<br />
Non appaiono, di poi, dirimenti le considerazioni in ordine alle rilevate incongruenze tra le altezze indicate in sede di sequestro e quelle riportate nel rilievo dello stato dei luoghi allegato alla istanza originaria, trattandosi di una differenza di soli 20 centimetri, ragionevolmente riconducibile ad un diverso parametro di riferimento utilizzato ( altezza interna ovvero altezza al colme del solaio).<br />	<br />
Resta, peraltro, inteso che , in sede di concreta ultimazione del manufatto, l’altezza finale da rispettare è quella esistente nel rilievo dello stato di fatto, non risultando consentite ulteriori addizioni, evidentemente estranee al concetto di mero completamento dell’opera.<br />	<br />
Ritiene, di poi, il Tribunale che non risulti condivisibile neppure l’altra ragione di diniego esposta , fondata sulla circostanza che l’organo comunale si sarebbe determinato in positivo solamente alla luce di una “ ipotesi di ricostruzione del manufatto e di riqualificazione dell’area”, così violando il principio generale in base al quale la sanabilità del manufatto deve essere valutata sulla base della sua consistenza attuale e non sulla ipotetica sua trasformazione.<br />	<br />
Va, invero, al riguardo osservato che gli interventi previsti sullo stesso non sono preclusivi al condono, tutte le volte in cui essi si mantengano, da un punto di vista strutturale e tipologico , nell’ambito della medesima opera originaria, della quale non viene alterata la natura.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame tale carattere appare rispettato, considerato che anche il manufatto originario si caratterizzava per essere opera in muratura ed , inoltre, per la decisiva circostanza – come emerge dalla relazione paesaggistica allegata alla pratica &#8211; che non vi è demolizione e ricostruzione, ma “ ripristino del solaio” e “ riconciatura delle murature esterne”.<br />	<br />
L’opera originaria è un manufatto in muratura e tale natura viene conservata anche all’esito degli interventi di completamento previsti.<br />	<br />
Né risultano condivisibili i rilievi operati in ordine all’area di insistenza del manufatto , evidenziandosi che esso “insiste su un’area caratterizzata dalla presenza di opere di sistemazione esterna altrettanto abusive e non comprese nell’istanza di condono – che , realizzate in modo estemporaneo , in assenza di qualsiasi attenzione per l’ambito paesaggistico, hanno comportato sbancamenti, muri di contenimento in c.a. di consistente altezza, recinzioni etc. tali da compromettere gravemente l’area interessata oggetto di tutela paesaggistica”.<br />	<br />
Al riguardo , va preliminarmente evidenziato che tale ragione di diniego non risulta essere stata espressa nella comunicazione dei motivi ostativi, inviata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, onde il privato non ha potuto esporre le sue ragioni in merito nella competente sede procedimentale.<br />	<br />
La violazione del principio del contraddittorio procedimentale risulta, pertanto, assorbente ed impedisce, nella presente sede , ogni considerazione in ordine al carattere abusivo o meno dei preesistenti interventi eseguiti sull’area esterna ove insiste la costruzione realizzata dalla signora Fiore.<br />	<br />
In disparte quanto sopra rilevato, di poi, tale ragione di diniego appare, nella consistenza motivazionale esposta nel provvedimento impugnato , contraddittoria rispetto a quanto in precedenza affermato dall’organo soprintendentizio, il quale, con la nota prot. 33335 del 28-10-2003, aveva precisato che “resta inteso che il completamento dovrà essere oggetto di ulteriore autorizzazione paesaggistico-ambientale”, lasciando così intendere la praticabilità di un successivo progetto di riqualificazione dell’area di insistenza del manufatto.<br />	<br />
Va, infine, rilevato che non risulta in sé ostativo al rilascio del titolo in sanatoria l’esistenza sull’area del vincolo paesaggistico imposto con il d.m. 2-11-1968, atteso che questo è un vincolo di carattere relativo, che non comporta in edificabilità assoluta e, per tale natura, non preclude la realizzazione di opere di trasformazione del sito che siano ritenute con lo stesso compatibili.<br />	<br />
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve, in conclusione, essere ritenuta la fondatezza del ricorso, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite in relazione alla peculiarità della controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Francesco Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-27-5-2013-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2013 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-2-2007-n-1165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-2-2007-n-1165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-2-2007-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1165</a></p>
<p>Pres. A: Onorato, est. P. Carpentieri Topa Pasqualina (Avv. Giuseppe Mastroianni) c. Comune di Marcianise (Avv. Salvatore Colella). sulla competenza ad adottare il provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione di un alloggio popolare 1. Atti amministrativi – Provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare – Atto di gestione – Competenza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-2-2007-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-2-2007-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A: Onorato, est. P. Carpentieri<br /> Topa Pasqualina (Avv. Giuseppe Mastroianni) c. Comune di Marcianise (Avv. Salvatore Colella).</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza ad adottare il provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione di un alloggio popolare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atti amministrativi – Provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare – Atto di gestione – Competenza del Dirigente &#8211; Decreto sindacale – Illegittimità per incompetenza del Sindaco.</p>
<p>2. Atti amministrativi – Provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare – Determinazione dell’Amministrazione Comunale basata esclusivamente sulla nota del Commissariato di P.S. – Carenza di istruttoria – Sussiste – Autonomi accertamenti e accurata istruttoria – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare adottato dal Sindaco con decreto. Tale atto, infatti, quale atto di gestione, rientra nella competenza del Dirigente.<br />
2. L’Amministrazione comunale, al fine di adottare un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare, non può basarsi esclusivamente sulla nota del Commissariato di P.S., ma deve svolgere propri autonomi accertamenti, anche mediante appositi sopralluoghi, volti ad acquisire maggiore e definitiva certezza in ordine ai presupposti di fatto dell’adottato provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio medesimo<sup>1<sup></p>
<p></b>_________________________________________<br />
<i>1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3529, secondo cui: “il provvedimento che dispone al revoca  o la decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare necessita, per la gravità delle ripercussioni che può avere sul destinatario, di un’accurata istruttoria e di una congrua motivazione da cui risultino gli elementi su cui si fonda la decisione dell’amministrazione e l’iter logico dalla stessa seguito”.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; Sezione V^ &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>&#8211; composto dai Signori:	</p>
<p>1) Antonio Onorato &#8211; Presidente<br />
2) Andrea Pannone &#8211; Consigliere<br />
3) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b><i>ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.</p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 3149/2006 Reg. Gen., proposto da <br />
<b>Topa Pasqualina</b> rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mastorianni, con domicilio eletto in Napoli alla via Morghen 32, presso lo studio dell’avv. Ciro Pacilio</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il Comune di Marcianise, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Colella, con domicilio eletto in Napoli alla via Diocleziano 146, presso il sig. Amato Antonio</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
«del decreto n. 1 del 22.2.2006, notificato il successivo 24.2.2006, con il quale il Sindaco della Città di Marcianise, arch. Filippo Fecondo, decretava la decadenza dall’assegnazione, ex art. 20 l.r. 18/1997, per l’alloggio sito in Marcianise, località Santella, parco Italia, palazzina B, scala C, piano 3, interno 5, nei confronti della sig.ra Topa Pasqualina, nata a Marcianise il 12.11.1951; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali».</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, con le annesse produzioni;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;<br />
CONSIDERATO che, con il ricorso in trattazione – ritualmente notificato in data 24 aprile 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 5 maggio – la ricorrente, assegnataria di un alloggio ubicato nel Comune  Marcianise alla località Santella, Parco Italia (Palazzina B, scala C, piano 3, int. 5) di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Caserta,ha impugnato il decreto n. 1 del 22 febbraio 2006, notificatole il successivo 24 febbraio, con il quale il sindaco del comune di Marcianise ha decretato la decadenza dall’assegnazione del suddetto alloggio, ai sensi dell’art. 20 della l.r. 18 del 1997;</p>
<p>CHE, il suddetto decreto è stato emesso in seguito alla richiesta dell’I.A.C.P. di Caserta di cui alla nota n. 4142 del 4 agosto 2005, sulla base di generiche informazioni assunte dal Commissariato di P.S. di Marcianise (cfr. nota prot. n. 10010/II/2005, con la quale il Commissariato di P.S. rappresentava all’amministrazione comunale che “. . .a seguito di accertamenti esperiti da questo ufficio, si riscontrava che la sig.,ra Topa Pasqualina, con residenza anagrafica in Marcianise al P.co Italia (appartamento assegnato dall’IACP di Caserta), di fatto ha sempre abitato in Marcianise alla via Po n. 1, nell’appartamento di proprietà del convivente Buonanno Gennaro, attualmente detenuto. . . “;</p>
<p>CONSIDERATO che il ricorso è fondato e merita accoglimento per l’assorbente fondatezza del dedotto motivo di incompetenza del Sindaco ad adottare l’impugnato provvedimento di decadenza che, in quanto atto di gestione, rientra nella competenza del Dirigente;</p>
<p>CHE l’illegittimità dell’atto impugnato deriva altresì dalla carenza di istruttoria, poiché l’amministrazione comunale intimata, anziché fondare la propria determinazione esclusivamente sulla nota del Commissariato di P.S. di Marcianise, avrebbe dovuto svolgere propri, autonomi accertamenti, per il tramite della polizia municipale, anche mediante apposti sopralluoghi, volti ad acquisire maggiore e definitiva certezza in ordine ai presupposti di fatto dell’adottato provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio (in tal senso cfr., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3529, secondo cui “il provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall’assegnazione di un alloggio popolare necessita, per la gravità delle ripercussioni che può avere sul destinatario, di un’accurata istruttoria e di una congrua motivazione da cui risultino <br />
gli elementi su cui si fonda la decisione dell’amministrazione e l’iter logico dalla stessa seguito”).</p>
<p>RITENUTO conclusivamente che, per i suesposti motivi, il ricorso risulta fondato e, come tale meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere dell’amministrazione di riesercitare correttamente la funzione;</p>
<p>RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse, secondo la regola della soccombenza, andranno poste a carico dell’amministrazione intimata, nell’importo in dispositivo indicato, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visto ed applicato l’art. 26, commi 4 e 5 della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del sindaco del Comune di Marcianise n. 1 del 22 febbraio 2006, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione intimata.<br />
Condanna il Comune di Marcianise, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre il rimborso, in favore della ricorrente, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-21-2-2007-n-1165/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a></p>
<p>Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (avv. U. Lo Cicero) c. A.s.l. n.6 di Lamezia Terme (n.c.), Arcuri (n.c.). sui limiti della legittimazione ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990, riconosciuta alle organizzazioni sindacali Pubblica amministrazione – Accesso agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio<br /> Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (avv. U. Lo Cicero) c. A.s.l. n.6 di Lamezia Terme (n.c.), Arcuri (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della legittimazione ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990, riconosciuta alle organizzazioni sindacali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Organizzazioni sindacali – Legittimazione ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990 – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di diritto di accesso agli atti amministrativi, alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1165 REG. DEC.<br />
N. 574/2005 REG. RIC.<br />
ANNO 2005 </p>
<p align=center><b>   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO  SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori:</p>
<p>LUIGI ANTONIO ESPOSITO	Presidente<br />	<br />
ROBERTA CICCHESE	Giudice<br /> <br />
CARLO DELL’OLIO	Giudice est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 574/2005 proposto dal<br />
<b>SINDACATO REGIONALE UNICO MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA (SUMAI)</b>, sedente in Reggio Calabria, in persona del Segretario Regionale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo LO CICERO, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Pugliese n. 22 presso lo studio dell’Avv. Massimo Scala </p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 di Lamezia Terme</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio,</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Anna ARCURI</b> , non costituita nel presente giudizio,</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto di accesso ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di ottenere copia degli atti deliberativi o d’ordine di servizio, adottati dal 1° giugno 2004 ad oggi, per il conferimento di incarichi a medici ospedalieri per la copertura di turni disponibili di assistenza specialistica ambulatoriale interna, e nello specifico copia dell’atto di conferimento di incarico della Dott.ssa Anna Arcuri.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
RELATORE alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005 il Dott. Carlo Dell’Olio;<br />
UDITO altresì il difensore del ricorrente come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso debitamente notificato e depositato il 20 maggio 2005 il Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (SUMAI), con sede in Reggio Calabria, espone di aver formalmente richiesto all’A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme, ai sensi dell’art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a mezzo di atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 1° marzo 2005, copia degli atti deliberativi o d’ordine di servizio per il conferimento di incarichi a medici ospedalieri per la copertura di turni disponibili di assistenza specialistica ambulatoriale interna, personale medico non individuato con regolare concorso dal competente comitato zonale, e nello specifico copia dell’atto di conferimento di incarico della Dott.ssa Anna Arcuri.<br />
Precisa che tale atto di diffida era motivato dalla notizia, acquisita in via informale, che in tempi recenti l’A.S.L. di Lamezia Terme aveva provveduto alla copertura dei turni di servizio disponibili per la medicina ambulatoriale interna al di fuori delle procedure previste dal D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, mediante conferimenti di incarichi, non provvisori, a medici ospedalieri dipendenti con ricorso all’istituto della mobilità.<br />
In particolare, riferisce il ricorrente, la predetta A.S.L. attribuiva al proprio dirigente di I livello, Dott.ssa Anna Arcuri, in ottemperanza ad apposita disposizione di servizio, un incarico di medico specialista oncologo presso il Distretto Sanitario del Lametino e del Reventino per un numero totale di 38 ore settimanali, pur non sussistendone i requisiti di legge.<br />
Essendo decorsi i trenta giorni dalla richiesta come sancito dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e non avendo ricevuto alcun riscontro dall’amministrazione interpellata, il sindacato in parola, previa giustificazione del proprio interesse ad agire nella controversia, contesta il silenzio rigetto formatosi per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. <br />
Conclude, pertanto, perché l’adito Tribunale voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, voglia ordinare all’intimata A.S.L. di esibire la documentazione in epigrafe emarginata e di rilasciarne copia, addebitando le spese di riproduzione.<br />
L’A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme e la controinteressata Dott.ssa Anna Arcuri non si sono costituite.  <br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il sindacato ricorrente pone a fondamento della propria domanda la titolarità “di una pacifica posizione giuridicamente rilevante”, che deriverebbe dallo svolgimento, in qualità di rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei compiti sindacali, tra cui rientra la vigilanza sull’applicazione “precisa e concreta della vigente e complessa disciplina dettata in materia dal legislatore, sia nazionale che regionale.”<br />
In particolare, esso sindacato rileva che la richiesta di accesso formulata nei confronti dell’amministrazione era correttamente motivata e si prefiggeva l’intento di tutelare i livelli occupazionali, professionali ed economici degli specialisti ambulatoriali interni, svolgenti attività convenzionata, a cui è garantito un diritto di esclusiva non solo sulla base del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, che ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, ma anche sulla scorta della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 4 agosto 2003 n. 617, che ha approvato il relativo accordo integrativo regionale.<br />
Il Collegio deve preliminarmente rilevare il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente organizzazione sindacale.<br />
L’art. 22, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi (la natura di diritto soggettivo di tale fattispecie ormai non dovrebbe essere più revocata in dubbio, in virtù dell’espressa attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 3, comma 6 decies, del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80) “a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.<br />
Il Collegio condivide l’orientamento, ormai consolidato, che interpreta estensivamente la nozione di “situazione giuridicamente rilevante”, ricomprendendovi, oltre al diritto soggettivo ed all’interesse legittimo, anche gli interessi collettivi, quelli diffusi e le aspettative, ma ritiene che, in ogni caso, accanto alla sussistenza di una posizione giuridicamente apprezzabile, debba ricorrere anche un interesse qualificato che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente.<br />
Ciò lo impone il disposto dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che connota tale interesse come “personale e concreto”, laddove per personalità deve intendersi la pertinenza di quest’ultimo alla sfera giuridica del richiedente, mentre per concretezza la tangibilità dello stesso, intesa nel senso di immediata riferibilità a bisogni individuati, che porta ad escludere, ad esempio, l’ammissibilità di istanze di accesso volte ad esercitare una forma di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 1998 n. 752 e T.A.R. Sardegna 19 marzo 2003 n. 320).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il carattere della personalità dell’interesse di cui è portatore il sindacato ricorrente.<br />
Infatti, a pagina 5 del presente gravame si legge testualmente che “Inoltre, la richiesta d’accesso di cui sopra è stata  motivata dall’esigenza di tutelare i livelli occupazionali, professionali ed economici degli specialisti ambulatoriali, in particolare, di quanti svolgono l’attività convenzionata con contratto a tempo determinato che sarebbero fortemente penalizzati in caso delle violazioni legislative e contrattuali  paventate.”.<br />
Orbene, è lampante come siano sottesi all’istanza di accesso presentata non l’interesse al corretto esercizio delle libertà e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale spettante all’intera categoria interessata), ma gli interessi particolari, di tipo professionale ed economico, dei singoli associati al sindacato, lesi da una pretesa illegittima applicazione degli accordi collettivi.<br />
In merito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “A seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo, ai sindacati, i quali – allo stato della vigente legislazione – hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell’esercizio della libertà e dell’attività sindacale ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell’ambito di una controversia collettiva, per l’applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell’ambito di una controversia individuale di lavoro.” (così Cassazione, Sez. Lav., 3 novembre 1983 n. 6480).<br />
Ne deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1995 n. 158 e T.A.R. Abruzzo, 11 ottobre 1995 n. 451). <br />
La prospettata violazione del diritto di esclusiva dei medici specialisti ambulatoriali rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. n. 271 del 2000, posta alla base della denegata richiesta di accesso, è questione afferente agli interessi particolari degli associati e fa emergere il palese difetto di legittimazione ad agire del sindacato nella controversia in oggetto.<br />
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. <br />
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio per la mancata costituzione delle controparti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul  ricorso n. 574/2005 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.</p>
<p>Depositata in Segreteria l’11 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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