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	<title>11621 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11621 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</a></p>
<p>Vincenzo Blanda, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore PARTI: Soc Senico di Mura Denise &#38; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo contro Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-10-11-2020-n-11621/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2020 n.11621</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Blanda, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore PARTI: Soc Senico di Mura Denise &amp; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo contro Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La ratio degli incentivi all&#8217;autoimprenditorialita&#8217; e all&#8217;autoimpiego ex dlgs 185/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Agevolazioni e finanziamenti &#8211; incentivi all&#8217;autoimprenditorialita&#8217; e all&#8217;autoimpiego ex dlgs 185/2000 &#8211; ratio &#8211; profili tecnici ed economici e della credibilità  del progetto &#8211; valutazioni discrezionali &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La ratio delle agevolazioni ex d.lgs. 185/2000 è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità  e capacità , non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa. Proprio in ragione di ciò, l&#8217;esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di Invitalia, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità  sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità  se non per vizi di macroscopica illogicità , che nella specie non è dato ravvisare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 11621/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06636/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 6636 del 2012, proposto da<br /> Soc Senico di Mura Denise &amp; C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Scifo, con domicilio eletto presso lo studio Mario Gerundo in Roma, via della Luce, 46;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della delibera datata 20/04/2012 di non ammissibilità  della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs 21 aprile 200 n. 185 presentata, dalla ricorrente il 07.06.2011, comunicata con nota datata 20.04.2012, ricevuta il 10 maggio 2012;<br /> &#8211; della Delibera CIPE 14/02/2002 n. 5, ove occorra e in parte qua, di ogni altro atto presupposto, consequenziale, anteriore o successivo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sviluppo D&#8217;Impresa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p> La società  ricorrente ha presentato una domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 185/2000, per l&#8217;apertura di un pub birreria, in affiliazione con il franchisor Jamaica Happy Pub, sito nel Comune di Carbonia.<br /> Invitalia ha comunicato, con nota del 20 aprile 2012, la non ammissione al finanziamento in quanto &lt;&lt;<em>con riferimento al profilo di criticità  progettuale &#8220;Carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa&#8221; il dimensionamento degli investimenti non è coerente con la quantificazione dei prodotti/servizi che si intende produrre e commercializzare e pertanto non è dimostrata la fattibilità  dell&#8217;iniziativa. Infine, l&#8217;importo complessivo degli investimenti previsti determina un&#8217;elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;iniziativa. Con riferimento al profilo di criticità  progettuale &#8220;Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l&#8217;iniziativa proposta e carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;attività  proposta&#8221; non è emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell&#8217;attività  proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione ai seguenti aspetti: le previsioni di costo e ricavo</em>&gt;&gt;.<br /> Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione d.lgs. 21 Aprile 2000 n. 185; Violazione della Del. CIPE 14 febbraio 2002 n. 5; Violazione D.M.295/2001, violazione dell&#8217;art. 10 bis legge 241/1990, violazione dell&#8217;art. 5 d.lgs. 31.03.1998 n.123 e dell&#8217;art. 3 d.m. n.295/2001; Eccesso di potere. 2. Violazione delle disposizioni indicate. Violazione dell&#8217;art. 3 legge 241/1990. Eccesso di potere.<br /> Sostiene la ricorrente: che il piano di investimenti è adeguato e che non sussistono le criticità  indicate da Invitalia nel provvedimento impugnato; che l&#8217;art. 1 della delibera CIPE n. 5/2002, nella parte in cui prevede i criteri di valutazione delle domande, è illegittimo perchè inserendo la voce &#8220;validità  tecnica, economica e finanziaria&#8221; ha conferito ad Invitalia un eccessivo potere discrezionale di valutare nel merito i progetti sottoposti al suo esame; che la motivazione è insufficiente e che non tiene conto delle osservazioni presentate ex art. 10 bis l. 241/1990.<br /> Invitali ha eccepito il difetto di competenza di questo Tribunale e ha controdedotto nel merito.<br /> All&#8217;udienza del 30 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Ãˆ infondata l&#8217;eccezione di incompetenza di questo Tribunale posto che la ricorrente impugna espressamente la delibera CIPE la cui valenza attiene all&#8217;intero territorio nazionale.<br /> Nel merito il ricorso è infondato.<br /> Per l&#8217;art. 15 del d.lgs. 185/2000 &#8220;<em>Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall&#8217;Unione europea; b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall&#8217;Unione europea; c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative</em>&#8220;.<br /> Il d.m. 295/2001, recante &#8220;criteri e modalità  di concessione degli incentivi a favore dell&#8217;autoimpiego&#8221;, all&#8217;art. 4, sotto la rubrica &#8220;Procedimento di valutazione delle domande&#8221;, dispone che &#8220;<em>1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l&#8217;ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l&#8217;esame della domanda e della documentazione di cui all&#8217;articolo 3; b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l&#8217;attendibilità  professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità  dell&#8217;idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa</em>&#8220;, specificando al comma 2 che &#8220;<em>nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE</em>&#8220;.<br /> Il CIPE ha fissato tali criteri ed indirizzi con delibera n. 5 del 14 febbraio 2002, nella quale viene richiesta, in particolare, la coerenza fra le caratteristiche professionali del proponente e l&#8217;iniziativa proposta nonchè l&#8217;esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l&#8217;iniziativa a partire dal momento della concessione dell&#8217;agevolazione e della validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa.<br /> Dal quadro normativo-regolamentare così¬ ricostruito emerge che la ratio di tali agevolazioni è quella di premiare iniziative imprenditoriali nuove e credibili che dimostrino la presenza di una accertata potenzialità  e capacità , non essendo sufficiente la mera corrispondenza del progetto presentato ai limiti massimi di valore previsti dalla normativa. Proprio in ragione di ciò, l&#8217;esame delle domande di agevolazioni economiche, rimesso agli organi di Invitalia, afferisce non solo a profili tecnici ed economici, ma anche alla valutazione della credibilità  sostanziale del progetto presentato, richiedendo valutazioni di tipo discrezionale non sindacabili in sede di legittimità  se non per vizi di macroscopica illogicità , che nella specie non è dato ravvisare.<br /> La giurisprudenza ha rilevato che &lt;&lt;<em>Giova premettere come la necessità  di apprezzare in modo particolarmente rigoroso gli elementi che fondano la previsione favorevole di finanziamento di iniziative imprenditoriali a carico dell&#8217;erario costituisca principio unanimemente affermato dalla giurisprudenza, anche comunitaria. In particolare, l&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato la necessità  di far emergere valori pubblicistici nel settore imprenditoriale interessato dall&#8217;erogazione di misure finanziarie, in quanto ogniqualvolta &quot; l&#8217;Autorità  nazionale, ovvero quella Comunitaria, si risolve ad erogare una provvidenza economica in favore degli imprenditori operanti in un settore, a tale determinazione -unitamente a considerazioni relative alla opportunità  o necessità  di favorire od incentivare lo sviluppo o la crescita del settore via via prescelto &#8211; si accompagna la considerazione che le condizioni del libero mercato non garantirebbero adeguatamente il perseguimento delle dette esigenze se con incentivate attraverso la erogazione di misure lato sensu &quot;compensative&quot; dello stato di difficoltà  in cui vengono a trovarsi gli imprenditori del settore&quot; (cfr. Cons. Stato, A.P. 7 giugno 2012, n. 20). Esse sono dunque preordinate al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, pur implicandolo, quello dei destinatari, il che &quot;vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario, ma anche quello dell&#8217;organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto pìù conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi&quot; (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3778; sui principi generali in materia di contributi pubblici, Ad. plen. n. 20 del 2012, cit. supra; Corte giust. UE, sez. VIII, 26 maggio 2016, C-273/15). La valutazione di tali elementi comporta l&#8217;espletamento, ad opera del soggetto erogatore, di un&#8217;attività  istruttoria che, attraverso l&#8217;analisi del progetto imprenditoriale nel contesto socio-economico nel quale si colloca, consente di esprimere una ragionevole prognosi sull&#8217;attendibilità  del risultato imprenditoriale che ci si prefigge, in una logica che trascende dunque le soggettive esigenze del richiedente, per quanto umanamente e professionalmente apprezzabili.</em><br /> <em>La particolare natura di tale giudizio si riflette sulla latitudine del sindacato del giudice amministrativo in guisa da escludere che questi possa sostituirsi all&#8217;organo valutatore, esorbitando dai confini di un sindacato estrinseco, secondo cui &quot;il giudice amministrativo non può mai sostituirsi all&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio di valutazioni discrezionali, al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito stabiliti dalla legge&quot; (cfr. Cons. Stato, A.P., 9 giugno 2016, n. 11).</em><br /> <em>In tale logica, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, in sede di legittimità , è limitato ai profili di incompetenza e di violazione di legge e, quanto al vizio di eccesso di potere, lo stesso può essere vagliato solo per profili di irragionevolezza e contraddittorietà  della motivazione (cfr. ex multisCons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1508, riferita a fattispecie analoga). La finalità  delle agevolazioni, dunque, desumibile dalla relativa disciplina, è quella di garantire che, attraverso la loro erogazione vengano stimolati sia la qualificazione della professionalità  di soggetti privi di occupazione, sia la promozione della cultura di impresa (v. ancora Cons. Stato, n. 1508/2018, cit. supra)&gt;&gt; </em>(Cons. St., sez. II, 18 settembre 2020, n.5470).<br /> Posti questi principi, è da rilevare che il provvedimento impugnato, ritenendo la non ammissione per &#8220;mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l&#8217;iniziativa proposta&#8221; e per &#8220;carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa&#8221;, non denota profili di macroscopica illogicità , rilevando in particolare, giÃ  con la comunicazione ex art. 10 bis, che &#8220;<em>l&#8217;importo complessivo degli investimenti previsti determina un&#8217;elevata esposizione finanziaria iniziale, a fronte della quale non sono state indicate adeguate fonti di copertura e pertanto non è dimostrata la sostenibilità  finanziaria dell&#8217;iniziativa</em>&#8221; e che &#8220;<em>le previsioni di costo e ricavo; infatti, le previsioni economico finanziarie formulate in sede di colloquio sono in contrasto con quanto indicato in domanda</em>&#8220;.<br /> Non è chi non veda come la complessità  dell&#8217;articolazione del giudizio ne implichi la pìù che sufficiente ampiezza motivazionale, esente da censure posto che il sindacato del giudice amministrativo in un caso come questo, ove l&#8217;amministrazione ha un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica, deve ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità , irragionevolezza o arbitrarietà , nella presente fattispecie non riscontrabili, posto anche che, con la proposizione del gravame, il ricorrente finirebbe per sostituire le proprie previsioni &#8211; incidenti inevitabilmente su aspetti di merito amministrativo &#8211; con quelle dell&#8217;amministrazione.<br /> Infine, è da rilevare che Invitalia ha tempestivamente comunicato i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda ex art. 10 bis, l. 241/1990, con nota del 15 febbraio 2012 inviata il 5 marzo 2012 all&#8217;indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda di agevolazioni.<br /> In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br /> Stante la particolarità  della questione le spese possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vincenzo Blanda, Presidente<br /> Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore<br /> Raffaele Tuccillo, Primo Referendario</p>
<p> </p></div>
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