<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11600 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11600/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11600/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2019 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11600 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11600/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2019 n.11600</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-10-2019-n-11600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-10-2019-n-11600/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-10-2019-n-11600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2019 n.11600</a></p>
<p>Mario Alberto di Nezza, Presidente, Estensore; PARTI: (H. A. M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Spadaro c. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) L&#8217;azione risarcitoria innanzi al Giudice Amministrativo non è retta dal principio dispositivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-10-2019-n-11600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2019 n.11600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-10-2019-n-11600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2019 n.11600</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Alberto di Nezza, Presidente, Estensore; PARTI:  (H. A. M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Spadaro c. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;azione risarcitoria innanzi al Giudice Amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell&#8217;onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Processo amministrativo &#8211; azione risarcitoria &#8211; principio dell&#8217;onere della prova &#8211; si applica.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;azione risarcitoria innanzi al Giudice Amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell&#8217;onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l&#8217;onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità  dell&#8217;Amministrazione per danni derivanti dall&#8217;illegittimo svolgimento dell&#8217;attività  amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità  per fatto illecito delineata dall&#8217;art. 2043 c.c., donde la necessità  di verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana&#8221;, tra cui (oltre al nesso di causalità  tra illecito e danno subito.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/10/2019<br /> <strong>N. 11600/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01519/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2018, proposto da H. A. M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Spadaro, domiciliata <em>ex</em> art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;<br /> <strong><em>per la dichiarazione di illegittimità </em></strong><br /> del silenzio serbato sull&#8217;istanza presentata dal ricorrente volta a ottenere un visto di reingresso in Italia e per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso<br /> <em>nonchè per la condanna</em><br /> dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> <em>Rilevato</em>:<br /> &#8211; che con ricorso <em>ex</em>Â art. 117 c.p.a. notificato a mezzo pec l&#8217;8.2.2018 (dep. il 9.2) il sig. A. M., nel dedurre di essere rientrato in Somalia nel 2017, di aver subito il furto dei propri documenti e in particolare del permesso di soggiorno (valido fino al 15.7.2019) e di avere infruttuosamente avviato presso l&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia a Nairobi la pratica per tornare in Italia, ha chiesto dichiararsi l&#8217;illegittimità  del silenzio mantenuto dall&#8217;amministrazione dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla domanda di visto di reingresso (presentata, a suo dire, nel maggio 2017) e la condanna dell&#8217;amministrazione stessa al risarcimento del danno da ritardo;<br /> &#8211; che, costituitosi in resistenza l&#8217;intimato Ministero, il ricorrente, nel dare atto del rilascio del visto in data 17.10.2018 (e del suo rientro in Italia il 17.11.2018), ha specificato di aver sofferto danni economici per il ritardo nella definizione dell&#8217;<em>iter</em>Â (consistenti nella perdita del lavoro e nelle spese sostenute per il soggiorno all&#8217;estero), da liquidare in via equitativa sulla base del parametro dell'&#8221;ingiusta detenzione&#8221;; ciù² sul rilievo che l&#8217;Ambasciata, nel riferire dell&#8217;omessa presentazione di &#8220;alcuna richiesta di visto ufficiale&#8221;, avrebbe tenuto una &#8220;condotta imputabile a colpa&#8221;, stante l&#8217;inadeguatezza dell&#8217;iniziale valutazione dei documenti da lui presentati (come da memoria e ulteriore documentazione dep. il 10.12.2018);<br /> &#8211; che con sentenza non definitiva n. 2882 del 4.3.2019 questa Sezione ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse la domanda avente a oggetto il silenzio &#8211; &#8220;in quanto l&#8217;Ambasciata &#8211; come risulta da nota depositata agli atti il 22.10.2018 &#8211; ha rilasciato il visto di reingresso in data 17.10.2018&#8221; &#8211; e ha disposto l&#8217;iscrizione della causa sul ruolo ordinario per la trattazione della domanda risarcitoria;<br /> &#8211; che all&#8217;odierna udienza, in vista della quale il Ministero ha prodotto memoria e documenti (e la cui fissazione risulta esser stata comunicata anche al nuovo difensore del ricorrente), il giudizio è stato trattenuto in decisione;<br /> <em>Considerato</em>:<br /> &#8211; che la domanda risarcitoria è infondata, non avendo il ricorrente assolto al suo onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria;<br /> &#8211; che per pacifica giurisprudenza, infatti, &#8220;l&#8217;azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell&#8217;onere della prova <em>ex</em>Â artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava[va] l&#8217;onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità  dell&#8217;Amministrazione per danni derivanti dall&#8217;illegittimo svolgimento dell&#8217;attività  amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità  per fatto illecito delineata dall&#8217;art. 2043 c.c., donde la necessità  di verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana&#8221;, tra cui (oltre al nesso di causalità  tra illecito e danno subito; v. Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2019, n. 6076, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 486) anche il &#8220;danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta&#8221; (così Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6971; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2019, n. 5070: &#8220;il principio generale dell&#8217;onere della prova previsto nell&#8217;art. 2697 c.c. si applica anche all&#8217;azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato dare in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi non solo del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, ma anche dell&#8217;antigiuridicità  del fatto [sia esso concretizzato in un atto o in un comportamento] che si assume lo abbia causato, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni manchi della prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria la stessa deve essere respinta&#8221;);<br /> &#8211; che, con riferimento al caso in esame, il ricorrente non ha allegato nè dato prova dell&#8217;esistenza dei danni asseritamente patiti per effetto della condotta dell&#8217;amministrazione, non essendo a tal fine sufficienti, specie a fronte della contestazione della parte pubblica (cfr. mem. dep. 19.6.19), le affermazioni, del tutto generiche, dell&#8217;esistenza di un pregiudizio: &#8220;legato alla frustrazione per l&#8217;incertezza della situazione, all&#8217;avvilimento nel non riuscire ad ottenere un risultato nonostante i numerosi interventi anche del legale, allo scoraggiamento nel constatare la scarsa comunicazione tra i vari organi della Pubblica Amministrazione&#8221; (v. ric. introduttivo); oppure ancora derivante: da non meglio precisate spese di soggiorno; dalla circostanza che &#8220;in Italia svolgeva vari tipi di lavoro, che purtroppo al suo ritorno non ha più¹ trovato&#8221; (mem. dep. 10.12.2018); nonchè dal &#8220;patema d&#8217;animo o stato d&#8217;angoscia transeunte&#8221; discendente dal fatto di essersi dovuto trattenere in un Paese straniero senza documenti (mem. 10.12.2018 cit.);<br /> &#8211; che tali allegazioni nemmeno abilitano alla liquidazione equitativa, non avendo il ricorrente indicato le ragioni per le quali l&#8217;ammontare del pregiudizio sarebbe di impossibile o di notevolmente difficile determinazione (v. sul punto, da ultimo, Cass. civ., sez I, ord. 2 maggio 2019, n. 11555: &#8220;quanto alla liquidazione equitativa del danno, l&#8217;esercizio del potere discrezionale del giudice, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., [&#038;] dà  luogo non giù  ad un giudizio di equità , ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità  giudiziale correttiva od integrativa, il quale pertanto presuppone che sia provata l&#8217;esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è invece possibile surrogare, in tal modo, il mancato accertamento della prova della responsabilità  del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza&#8221;; v, anche Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2013, n. 6919, secondo cui il giudizio in questione, che è un giudizio &#8220;di diritto improntato a equità  correttiva o integrativa&#8221;, &#8220;è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, presuppone giù  assolto l&#8217;onere di dimostrare la sussistenza e l&#8217;entità  materiale del danno e non esonera, in ogni caso, la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l&#8217;apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell&#8217;<em>iter</em>Â volto a dimostrare l&#8217;entità  del danno subito e a determinarne l&#8217;equivalente pecuniario&#8221;);<br /> &#8211; che, sotto altro e concorrente profilo, l&#8217;amministrazione ha depositato una nota dell&#8217;Ambasciata di Nairobi (prot. 1949 del 2.8.2019) in cui si afferma che il ricorrente non ha mai &#8220;inoltrato [&#038;] richiesta ufficiale di re-ingresso tramite la sottoscrizione di un apposito formulario di visto come anche richiesto dall&#8217;art. 10 Regolamento (CE) n. 810/2009 [&#038;]Â <em>sino al 24.9.2018</em>, data in cui è pervenuta per la prima volta [&#038;] formale domanda di re-ingresso. Ai sensi della legge 241/1990 e del Codice Visti, la presentazione di tale domanda rappresenta il presupposto per avviare il procedimento amministrativo [&#038;]. A partire dalla data di ricezione della domanda, questo Ufficio ha potuto esperire la fase istruttoria&#8221; (inclusa l&#8217;interlocuzione con la Questura di Torino sullo stato del ricorrente), al favorevole esito della quale &#8220;procedeva alÂ <em>rilascio del visto in data 17.10.18</em>&#8220;;<br /> &#8211; che queste allegazioni, non contestate dal ricorrente (v. mem. dep. 10.12.2018; nella documentazione versta in atti non si rinviene, peraltro, alcuna istanza risalente al maggio 2017), dimostrano come non vi sia stata inosservanza del termine di conclusione del procedimento <em>ex</em>Â art. 5, co. 8, d.P.R. n. 394/99 cit. (&#8220;Valutata la ricevibilità  della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento&#8221;);<br /> &#8211; che pertanto non è configurabile la fattispecie di responsabilità  prevista dall&#8217;art. 2-<em>bis</em>Â l. n. 241/90 (&#8220;Conseguenze per il ritardo dell&#8217;amministrazione nella conclusione del procedimento&#8221;);<br /> <em>Considerato</em>, in conclusione:<br /> &#8211; che la domanda risarcitoria è infondata e va respinta;<br /> &#8211; che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-<em>ter</em>, definitivamente pronunciando, respinge la domanda risarcitoria.<br /> Condanna parte ricorrente a pagare all&#8217;amministrazione le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-10-2019-n-11600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2019 n.11600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
