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	<title>1160 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1160 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</a></p>
<p>Alberto Pasi, Presidente Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore Sull&#8217; attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 Beni culturali &#8211; attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 &#8211; termine &#8211; natura ordinatoria &#8211; è tale &#8211; ratio. Il termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alberto Pasi, Presidente Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;  attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Beni culturali &#8211; attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 &#8211; termine &#8211; natura ordinatoria &#8211; è tale &#8211; ratio.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il termine previsto dall&#8217;art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 ha natura ordinatoria e non perentoria.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La natura ordinatoria, anzichè perentoria, del termine è desumibile dalle seguenti considerazioni:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; nel diritto amministrativo, per regola generale, i termini di conclusione del procedimento sono ordinatori e non perentori;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; l&#8217;art. 68 D. Lgs. n. 42/2004 non prevede alcuna sanzione per il caso di inosservanza del termine di cui trattasi; esso non è configurabile come perentorio per la sua stessa natura, trattandosi di norma che ha la finalità  preminente di impedire la dispersione del patrimonio culturale nazionale;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; un&#8217;eventuale ricostruzione della fattispecie in termini di decadenza del potere di provvedere in senso negativo sull&#8217;istanza, sarebbe foriera di aporie sistematiche, non essendo ammissibile in materia un&#8217;autorizzazione alla esportazione per silentium (arg. ex 20, comma 4, della L. n. 241/1990).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/12/2020<br /> <strong>N. 01160/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00476/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 476 del 2020, proposto da<br /> Alexandre Wakhevitch, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bruna Lazzerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 2122;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero Beni ed Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;<br /> Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita&#8217; Culturali per il Veneto, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del diniego al rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione, dell&#8217;allegata relazione storico e artistica della Commissione preposta, e del conseguente avvio del procedimento di dichiarazione d&#8217;interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per &#8220;Ludovico Carracci, Transito di San Girolamo, (dipinto su tavola, cm 46 x 32) Opera presentata all&#8217;Ufficio Esportazione di Venezia in data 18.06.2019, di cui alla denuncia prot. n. 19181, all. 4 del 18.06.2019) di cui alla nota del Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Ufficio Esportazione oggetti di antichità  e arte, del 5 febbraio 2020 Prot. n. 3874 cl. 34.28.02/78, ricevuta in data 10.2.2020;<br /> &#8211; nonchè del presupposto preavviso di diniego di cui alla nota del Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Ufficio Esportazione oggetti di antichità  e arte, del 31 luglio 2019 Prot. n. 24866 cl. 34.28.02/8, ricevuta in data 08/08/2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto preordinato, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Beni ed Attività  Culturali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Si controverte sulla legittimità  del provvedimento in epigrafe indicato con cui il MiBACT ha negato il rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione ad una tavoletta, di proprietà  del ricorrente, raffigurante il Transito di San Girolamo, e al contempo avviato il procedimento di dichiarazione d&#8217;interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con correlativa contestuale applicazione delle misure cautelari previste dal predetto decreto.<br /> Il ricorrente ha impugnato il succitato provvedimento, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere e formulando in via subordinata istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità  dell&#8217;art. dell&#8217;art. 68, terzo comma, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 in riferimento agli art. 76 della Costituzione e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea.<br /> Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, contrastando le avverse pretese.<br /> All&#8217;udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.<br /> Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.<br /> Il ricorrente sostiene che l&#8217;Amministrazione sarebbe decaduta dal potere esercitato, per aver emanato il provvedimento impugnato tardivamente, in violazione del termine perentorio di quaranta giorni, decorrente dalla presentazione del bene all&#8217;Ufficio Esportazione, previsto dall&#8217;art. 68, terzo comma, del D.Lgs. n. 42/2004.<br /> La tesi della natura perentoria del termine di cui al cit. art. 68 non merita condivisione.<br /> Secondo la pìù recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio, sez. II &#8211; quater,14.10.2016 n. 10272; TAR Lazio, sez. II &#8211; quater, 30 luglio 2008, n. 7757; TAR Lazio, sez. II quater, 13 marzo 2012, n. 2456; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 settembre 2012, n. 7833) il termine previsto dall&#8217;art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 ha natura ordinatoria e non perentoria.<br /> La natura ordinatoria, anzichè perentoria, del termine è desumibile dalle seguenti considerazioni:<br /> &#8211; nel diritto amministrativo, per regola generale, i termini di conclusione del procedimento sono ordinatori e non perentori;<br /> &#8211; l&#8217;art. 68 cit. non prevede alcuna sanzione per il caso di inosservanza del termine di cui trattasi; esso non è configurabile come perentorio per la sua stessa natura, trattandosi di norma che ha la finalità  preminente di impedire la dispersione del patrimonio culturale nazionale;<br /> &#8211; un&#8217;eventuale ricostruzione della fattispecie in termini di decadenza del potere di provvedere in senso negativo sull&#8217;istanza, sarebbe foriera di aporie sistematiche, non essendo ammissibile in materia un&#8217;autorizzazione alla esportazione per silentium (arg. ex 20, comma 4, della L. n. 241/1990).<br /> Il Collegio ritiene di aderire a siffatto orientamento, che trova il proprio fondamento ultimo nell&#8217;art. 9 della Costituzione, che comporta, nel bilanciamento dei valori coinvolti, la prevalenza, sotto questo specifico profilo, dell&#8217;interesse pubblico alla tutela e valorizzazione dei beni culturali (e nel caso di specie alla non dispersione dell&#8217;opera) sul diritto di proprietà  del privato.<br /> Detta soluzione non contrasta:<br /> &#8211; con la riserva di legge, in quanto la procedura è tutta disciplinata dalla legge, la quale deve piuttosto essere intesa secondo gli ordinari canoni ermeneutici, che richiedono che un termine perentorio sia chiaramente individuabile come tale sulla base di una previsione espressa o di una sanzione specifica (che non discende dalle generali responsabilità  previste dall&#8217;ordinamento per il ritardo sotto il profilo civile, disciplinare, amministrativo-contabile, dirigenziale);<br /> &#8211; con il principio di certezza e lealtà  dei rapporti tra P.A. e cittadino, che va modellato in base alle specifiche esigenze di questo settore, nel quale è prevalente la necessità  di un provvedimento espresso ottenibile sulla base dei meccanismi e dei rimedi previsti a tal fine dall&#8217;ordinamento;<br /> &#8211; con i principi della CEDU, in quanto nella specie si è in presenza, per le medesime ragioni sopra esposte, di un evidente caso in cui lo Stato può &#8220;porre in vigore le leggi&#038;ritenute necessarie per disciplinare l&#8217;uso dei beni in modo conforme all&#8217;interesse generale&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 1 dell&#8217;invocato Protocollo Addizionale.<br /> Non sussistono, pertanto, i presupposti per sollevare la questione di legittimità  costituzionale prospettata dalla ricorrente, che risulta manifestamente infondata, anche sotto il profilo dell&#8217;eccesso di delega, tenuto conto che la natura perentoria del termine de quo non era esplicitata in modo chiaro e univoco dal previgente art. 66 del Dlgs 490/1999 e che la giurisprudenza che aveva affermato la natura perentoria del termine non poteva ritenersi consolidata, come dimostra il fatto lo stesso ricorrente richiama un unico precedente giurisprudenziale favorevole (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 7043/2004); considerazioni queste che non consentono di ritenere che l&#8217;art. 68 del D.Lgs. n. 42/2004 abbia introdotto nuove restrizioni alla proprietà  privata, in violazione della legge delega.<br /> Infondato è, altresì¬, il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br /> La relazione storico e artistica allegata al provvedimento di diniego dell&#8217;attestato di libera circolazione si basa sulla qualità  artistica dell&#8217;opera, sulla rilevanza della rappresentazione e sulla circostanza di essere testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo.<br /> Nella relazione allegata al diniego dell&#8217;attestato di libera circolazione si legge, in particolare, che il dipinto si configura come: <em>&#8220;Una composizione rara, che enfatizza il ruolo di Girolamo quale fondatore di un ordine religioso (&#038;).</em><br /> <em>La singolarità  della raffigurazione si manifesta ulteriormente nella calda ed accesa definizione cromatica del fondo e del cielo (&#038;).</em><br /> <em>Elemento di estremo interesse della piccola tavola è la sua prestigiosa e straordinaria provenienza collezionistica, alla quale è possibile risalire grazie alle evidenze visibili sull&#8217;opera stessa e sulla cornice (numeri di catalogo, etichette e iscrizioni) e alla corrispondenza tra queste e antichi inventari delle famiglie Barberini e Corsini, così¬ come ricostruito in dettaglio nella scheda di catalogo dell&#8217;Asta Finarte del 14 novembre 2006 (lotto 18) stilata da Tommaso Montanari.</em><br /> <em>La traccia pìù antica è il numero 559, segnato in rosso con grafia secentesca e chiaramente leggibile sul retro. Una numerazione che trova riscontro puntuale nell&#8217;inventario dei beni di Palazzo Barberini alle Quattro fontane redatto tra il 1685-1686 alla morte del principe di Palestrina Maffeo Barberini, bisnipote di papa Urbano VIII. La singolare iconografia dell&#8217;opera,non lascia dubbi sull&#8217;identificazione del pezzo, recita così¬ infatti il documento &#8220;Un quadretto per alto intavola che rappresenta San Girolamo moribondo con molti frati del suo ordine che li stanno attorno, alto palmi 2, largo palmi 1 Â¼ incirca, con cornicetta rossa e fusarola&#8221;.</em><br /> Sulla base di queste ed altre considerazioni, la Commissione e, conseguentemente, l&#8217;Ufficio, concludono rilevando che<em>: &#8220;L&#8217;appartenenza certa alle collezioni Barberini e Corsini (&#038;) e la testimonianza di una rara composizione del Transito di San Girolamo elaborata da Ludovico Carracci nella fase pìù tarda della sua produzione artistica, oltre all&#8217;intrinseca qualità  pittorica, confermano l&#8217;alto valore storico artistico del dipinto presentato all&#8217;Ufficio Esportazione di Venezia&#8221;.</em><br /> Tale valutazione, relativa alla qualità  artistica del bene e all&#8217;importanza dell&#8217;opera per la storia del Collezionismo italiano, è espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sè insindacabile, per le parti in cui è stato espresso un motivato giudizio sul valore artistico dell&#8217;opera.<br /> E&#8217;, infatti, noto che nel formulare il giudizio sul valore artistico di un&#8217;opera l&#8217;Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio allorchè la P.A. sia chiamata ad accertare l&#8217;altezza di un determinato candidato o il grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità  del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità .<br /> Nel caso di specie la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di esperti che ha valutato il pregio artistico dell&#8217;opera presentata dal ricorrente all&#8217;Ufficio Esportazione &#8211; pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle Commissioni de quibus &#8211; non evidenzia profili di palese inattendibilità  o illogicità  manifesta nè appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità  (cd. margine di elasticità ) che si ritiene insindacabile.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esse respinto.<br /> La problematicità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Pasi, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore<br /> Mariagiovanna Amorizzo, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2020-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2020-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1160</a></p>
<p>L. Maruotti, Pres., D. Di Carlo, Est. Sulla necessità  del contraddittorio procedimentale con i soggetti istanti nel particolare procedimento finalizzato all&#8217;intervento dell&#8217;autorità  statale- Ministero dell&#8217;Ambiente- quando vi è un serio pericolo o una concreta minaccia di danno ambientale. Ambiente e territorio- Tutela del territorio &#8211; Richiesta dei poteri di intervento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2020-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-2-2020-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Maruotti, Pres., D. Di Carlo, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  del contraddittorio procedimentale con i soggetti istanti nel particolare procedimento finalizzato all&#8217;intervento dell&#8217;autorità  statale- Ministero dell&#8217;Ambiente- quando vi è un serio pericolo o una concreta minaccia di danno ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio- Tutela del territorio &#8211; Richiesta dei poteri di intervento del Ministero dell&#8217;Ambiente- Applicazione L. 241/90 &#8211; Natura discrezionale dell&#8217;attività  &#8211; Necessità  &#8211; Mancato contraddittorio procedimentale col Comitato istante &#8211; Illegittimità <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 309 del D.lgs. n. 152 del 206 (T.U. Ambiente) prevede che: &#8220;<em>Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonchè le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all&#8217;adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino&#038;possono presentare al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l&#8217;intervento statale a tutela dell&#8217;ambiente..&#8221; </em>Il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate  e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo. Nelle ipotesi ordinarie -in cui, cioè, non rilevano decisioni da prendere in via d&#8217;urgenza- l&#8217;instaurazione del contraddittorio procedimentale con gli istanti risponde pertanto ai principi generali dell&#8217;ordinamento, e non sussiste contrasto o incompatibilità  tra la disciplina generale posta dall&#8217;art. 10-<em>bis</em> della legge n. 241 del 1990 e quella particolare prevista per i procedimenti ambientali. L&#8217;attività  esercitata dall&#8217;Amministrazione statale in ordine all&#8217;istanza in questione ha natura discrezionale, sicchè a maggiore ragione deve garantirsi il contraddittorio procedimentale, vieppìù se l&#8217;istante è un Comitato avente natura istituzionale e a rappresentatività  territoriale e che nel caso di specie aveva invocato l&#8217;intervento ministeriale per il timore di emissioni nocive per la salute pubblica ingenerate dalle attività  di riparazione navale. Il Ministero avrebbe dovuto, quindi, formalmente pronunciarsi sulla legittimazione procedimentale del Comitato e sostanzialmente sull&#8217;oggetto dell&#8217;istanza, sollecitando il contraddittorio sulle ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza medesima, e non limitarsi ad adottare un provvedimento sfavorevole sulla base della relazione dell&#8217;ISPRA.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/02/2020</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 01160/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03807/2019 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Sul ricorso di registro generale numero 3807 del 2019, proposto dal Comitato Porto Aperto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e dal signor Fulvio Silingardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Lorenzo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e l&#8217;Ispra, in persona del Direttore <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati <em>ex lege</em>, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.<br /> L&#8217;Associazione Industriali della Provincia di Genova, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari e Andrea Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.<br /> La Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società  (V.A.S.), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">La S.r.l. Lagormasino Anielli, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la S.pa. Officine Meccaniche Navali e Fonderie San Giorgio del Porto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sede di Genova, n. 873/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnazione della decisione con cui il Ministero dell&#8217;Ambiente ha ritenuto l&#8217;insussistenza dei presupposti per attivare l&#8217;intervento statale, ai sensi dell&#8217;articolo 309, del D.lgs. n. 152/2006.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell&#8217;Ispra, dell&#8217;Associazione Industriali della Provincia di Genova e della Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società ;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Roberto Righi, Lorenzo Barabino, Stefania Contaldi (questa su delega dell&#8217;avvocato Francesco Munari), Daniele Granara e l&#8217;avvocato dello Stato Giulio Bacosi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il Comitato Porto Aperto e il signor Siligardi (in proprio e nella qualità  di legale rappresentante del Comitato medesimo) hanno proposto (con il ricorso introduttivo) l&#8217;azione avverso il silenzio e (con i motivi aggiunti) l&#8217;azione per l&#8217;annullamento della decisione con la quale il Ministero dell&#8217;ambiente, nel frattempo, ha definito la loro istanza con un provvedimento sfavorevole, sulla base della relazione conoscitiva dell&#8217;Ispra.<br /> 1.1. Il Ministero ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l&#8217;esercizio dei poteri previsti dagli artt. 309 e 311 del D.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all&#8217;area destinata alle riparazioni navali del Porto di Genova ed all&#8217;ampliamento previsto nel comparto delle riparazioni navali nella zona ove è attualmente ubicato il porticciolo &#8220;Duca degli Abruzzi&#8221;, sotto il profilo dell&#8217;impatto delle attività  di riparazione delle navi sull&#8217;ambiente e sulla salute dei cittadini.<br /> 1.2. L&#8217;istanza era stata presentata dal Comitato cittadino e dall&#8217;Associazione ambientalista Verdi sulla base dei risultati degli studi scientifici condotti dall&#8217;E.P.A. (Environmental Protection Agency, che è un Ente federale statunitense), secondo cui le emissioni generate dalle attività  di riparazione navale sarebbero non controllabili, non gestibili, altamente nocive per l&#8217;uomo e causa di gravi malattie; nonchè sulla base degli esiti delle analisi eseguite dalla società  Eurochem Italia, le quali avrebbero evidenziato il superamento dei limiti previsti a livello comunitario.<br /> 1.3. Il provvedimento è stato impugnato dal Comitato e dal suo legale rappresentante, mentre l&#8217;Associazione ambientalista si è limitata ad intervenire del giudizio <em>ad adiuvandum</em> a sostegno delle ragioni di ricorrenti.<br /> 1.4. Nel giudizio di primo grado è intervenuta <em>ad opponendum</em> l&#8217;Associazione dei Industriali della Provincia di Genova (Confindustria).<br /> 2. Il Tar della Liguria ha pronunciato una prima sentenza non definitiva (la n. 105 del 2018), con cui ha dichiarato l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo avverso il silenzio in considerazione dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto espresso, nelle more del giudizio.<br /> 2.1. Con la sentenza definitiva impugnata (la n. 873 del 2018), il Tar ha -invece- dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comitato Porto (perchè lo stesso non ha depositato in giudizio lo statuto o la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti della rappresentatività  e del collegamento territoriale); ha riconosciuto la legittimazione attiva del signor Siligardi, perchè destinatario formale dell&#8217;atto ministeriale impugnato; ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento in giudizio dell&#8217;Associazione Verdi, perchè la stessa aveva titolo ad impugnare autonomamente il provvedimento sfavorevole, avendo presentato l&#8217;originaria istanza insieme al Comitato cittadino. Nel merito, il Tar ha respinto il ricorso per motivi aggiunti ed ha compensato tra le parti le spese di lite.<br /> 3. Il Comitato Porto Aperto ed il signor Siligardi hanno impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello.<br /> 3.1. <em>Violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 2909 e dall&#8217;art. 36 del codice civile.</em><br /> <em>Violazione del giudicato esterno</em>.<br /> La sentenza avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato, senza tenere conto degli effetti scaturenti dal giudicato esterno rappresentato dalla sentenza dello stesso Tar n. 893/2016 (passata in giudicato), che -al contrario- ha affermato la legittimazione dello stesso nell&#8217;ambito di un diverso ed autonomo giudizio, ma sostanzialmente analogo al presente in relazione alla dedotta materia del contendere (in quel giudizio, infatti, l&#8217;azione era stata proposta avverso il Sindaco quale ufficiale del Governo, nel presente -invece- contro il Ministero dell&#8217;Ambiente).<br /> 3.2. <em>Violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 191 del TFUE. Violazione e/o falsa applicazione della legge 16 marzo 2001 n. 108. Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 299, 300, 309, 311, 312 e 313 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 1, 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.</em><br /> Il Tar avrebbe errato nel respingere il primo motivo di ricorso, perchè non avrebbe rilevato l&#8217;autonoma lesività  della mancata comunicazione delle ragioni ostative ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della legge n. 241/1990, e l&#8217;illegittimità  derivata della stessa sugli atti successivi facenti parte della serie procedimentale che ha portato al rigetto dell&#8217;istanza.<br /> 3.3) <em>Ulteriore violazione dei principi desumibili dall&#8217;art. 191 del TFUE. Ulteriore violazione dei principi desumibili dagli artt. 240, 267 s.s., 299, 300, 309, 311, 312 e 313 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, anche con riferimento al superamento delle CSC di cui all&#8217;all. V al titolo V parte IV del d.l gs 3 aprile 2006 n. 152 &#8220;concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d&#8217;uso dei siti&#8221; .</em><br /> <em>Ulteriore violazione dei principi desumibili dagli artt. 1, 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione legge 11 ottobre 2001 n. 391. Violazione d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione della direttiva 2004/107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004. Violazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2013. Violazione della decisione di esecuzione della commissione 2016/2323 del 19 dicembre 2016.</em><br /> Il Tar &#8211; nel respingere il secondo motivo aggiunto &#8211; non avrebbe considerato la produzione documentale offerta dai ricorrenti, i quali -a loro dire- sarebbero riusciti a dimostrare la &#8220;criticità  ambientale&#8221; derivante dall&#8217;attività  delle demolizioni e delle riparazioni navali (secondo il diritto europeo, si tratterebbe di attività  qualificabile come riciclaggio di navi, e per questo assoggettata ad una particolare disciplina del regolamento europeo n. 1257/2013) e le pesanti ricadute all&#8217;interno del centro urbano di Genova, anche in termini di pericolo per la salute dei cittadini.<br /> 4. Si sono costituiti, con separate memorie, l&#8217;Associazione Industriali della Provincia di Genova (cd. Confindustria di Genova) ed il Ministero dell&#8217;Ambiente unitamente all&#8217;Ispra, per resistere al gravame.<br /> 5. Il Ministero dell&#8217;Ambiente e l&#8217;Ispra hanno proposto, altresì¬, un ricorso incidentale volto a contestare le affermate -da parte del Tar- legittimazione attiva del signor Siligardi e legittimazione passiva dell&#8217;Ispra.<br /> 6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.<br /> 7. All&#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio in decisione.<br /> 8. L&#8217;appello principale va parzialmente accolto, mentre quello incidentale va respinto.<br /> 9. Il primo motivo dell&#8217;appello principale non è fondato e va, dunque respinto.<br /> La sentenza n. 893 del 2016 -sulla cui base il Comitato afferma la sussistenza della sua legittimazione processuale attiva nel presente giudizio- non esplica effetti rispetto a questo giudizio, perchè è mancata la puntuale dimostrazione della perduranza nel possesso dei requisiti della rappresentatività  e del collegamento territoriale, anche rispetto a questo giudizio successivamente instaurato (cd. prova di resistenza).<br /> 10. Il secondo motivo dell&#8217;appello principale è, invece, fondato.<br /> a) L&#8217;art. 309 del D.lgs. n. 152 del 206 prevede che:<br /> &#8220;<em>1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonchè le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all&#8217;adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le Prefetture &#8211; Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l&#8217;intervento statale a tutela dell&#8217;ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.</em><br /> <em>2. (&#038;).</em><br /> <em>3. Il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.</em><br /> <em>4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, nell&#8217;urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d&#8217;aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3</em>&#8220;.<br /> b) Dalla lettura del comma 1, si ricava che l&#8217;interlocuzione tra l&#8217;Amministrazione procedente e gli istanti, prima della formale emanazione del provvedimento finale, non è espressamente affermata, ma nemmeno è testualmente esclusa.<br /> Dal comma 4, invece, è dato evincere che il Ministero può assumere provvedimenti d&#8217;iniziativa, anche senza previamente rispondere ai richiedenti.<br /> Ciò significa, ad avviso della Sezione, che nelle ipotesi ordinarie come quella all&#8217;esame -in cui, cioè, non rilevano decisioni da prendere in via d&#8217;urgenza- l&#8217;instaurazione del contraddittorio procedimentale con gli istanti risponde ai principi generali dell&#8217;ordinamento, e non sussiste contrasto o incompatibilità  tra la disciplina generale posta dall&#8217;art. 10-<em>bis</em> della legge n. 241 del 1990 e quella particolare prevista per i procedimenti ambientali.<br /> c) L&#8217;attività  esercitata dall&#8217;Amministrazione statale in ordine all&#8217;istanza in questione ha natura discrezionale, sicchè a maggiore ragione deve garantirsi il contraddittorio procedimentale.<br /> d) Non può trovare applicazione il principio previsto dall&#8217;art. 21-<em>octies</em> della legge n. 241 del 1990. e) Il giudice non potrebbe pronunciare su poteri non esercitati, ostandovi il disposto di cui all&#8217;art. 34 del cod.proc. amm..<br /> f) L&#8217;istante ha sollecitato l&#8217;esercizio dei poteri statali non come un <em>quisque de populo</em>, ma in ragione della propria natura istituzionale e della propria rappresentatività  territoriale. L&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, formalmente pronunciarsi sulla legittimazione procedimentale del Comitato e sostanzialmente sull&#8217;oggetto dell&#8217;istanza, sollecitando il contraddittorio sulle ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza medesima. Ciò -tanto pìù- in ragione del fatto che la relazione illustrativa svolta dall&#8217;Ispra conteneva elementi sfavorevoli al privato e parzialmente sattisfattivi delle indagini sollecitate dagli interessati, perchè -come è stato prospettato dagli appellanti nell&#8217;atto di appello- essenzialmente circoscritti alla valutazione dell&#8217;attività  cantieristica svolta sulla nave Concordia, trascurando il resto dell&#8217;imponente attività  di riparazione delle navi svolta nel Porto e nel porticciolo limitrofo.<br /> g) Il Comitato non ha avuto la possibilità  di depositare ulteriore documentazione conoscitiva, per eventualmente incidere in senso a sè pìù favorevole sugli esiti della relazione dell&#8217;Ispra e, anche attraverso quest&#8217;ultima, sulla decisione finale del Ministero.<br /> h) La lesione del contraddittorio endoprocedimentale non può trovare una riparazione, nel senso dell&#8217;equipollenza degli effetti, attraverso il deposito in giudizio del provvedimento impugnato e della presupposta relazione illustrativa Ispra nel giudizio avverso il silenzio introdotto con il ricorso originario, essendosi limitato -anche l&#8217;accertamento giurisdizionale- alla mera presa d&#8217;atto della sopravvenuta adozione del provvedimento formale ed alla conseguenziale necessitata declaratoria di improcedibilità  del ricorso avverso il silenzio.<br /> 11. Dall&#8217;accoglimento del secondo motivo di appello (riproduttivo del primo motivo aggiunto), deriva l&#8217;assorbimento delle ulteriori censure di legittimità  proposte avverso il contenuto della decisione impugnata (potendosi applicare i principi enunciati dalla Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 2015).<br /> 12. Le eccezioni riproposte con l&#8217;appello incidentale sono infondate.<br /> Il signor Siligardi è legittimato all&#8217;esercizio dell&#8217;azione perchè titolare della situazione sostanziale: formalmente, egli ha proposto l&#8217;istanza e, sostanzialmente, è stato il destinatario di un provvedimento sfavorevole. Diversamente, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto contestare la sua legittimazione a proporre l&#8217;istanza e ad essere destinatario del provvedimento.<br /> L&#8217;Ispra è l&#8217;ente che ha proceduto ad effettuare i controlli e a redigere la relazione illustrativa, avverso la quale sono stati dedotti profili di illegittimità  autonomi rispetto al provvedimento finale impugnato. In particolare, gli stessi attengono alla asserita superficialità  degli accertamenti e parzialità  delle aree e delle attività  svolte, limitate -è dato leggere negli atti difensivi- alla sola nave Costa Concordia. In ragione dell&#8217;autonomia delle censure prospettate, l&#8217;ente va considerato una pare necessaria del giudizio.<br /> 13. In definitiva, per le considerazioni che precedono, va accolto l&#8217;appello principale e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, va accolto il ricorso per motivi aggiunti e, di conseguenza, va annullato l&#8217;atto impugnato, fermi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte.<br /> 14. Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate, per la novità  delle questioni trattate, mentre il pagamento del contributo unificato anticipato per il doppio grado del giudizio va posto a carico degli appellati in solido tra di loro.</div>
<div style="text-align: justify;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 3807 del 2019, come in epigrafe proposto,<br /> accoglie il secondo motivo dell&#8217;appello principale e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i motivi aggiunti e, di conseguenza, annulla l&#8217;atto impugnato, fermi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazione coinvolte nel procedimento amministrativo;<br /> respinge l&#8217;appello incidentale;<br /> compensa tra le parti le spese di lite e pone a carico degli appellati, in solido tra di loro, il pagamento del contributo unificato anticipato per il doppio grado del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Oberdan Forlenza, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</div>
<div style="text-align: justify;">  Â  Â  Â  Â <br /> </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a></p>
<p>Pres. Romano, est. Viola Sull’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio 1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Previsioni in materia di impugnazione nei giudizi elettorali – Riguardano solo la proposizione dell’appello – Ragioni – Mancanza di previsioni specifiche nel CPA – Conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano, est. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Previsioni in materia di impugnazione nei giudizi elettorali – Riguardano solo la proposizione dell’appello – Ragioni – Mancanza di previsioni specifiche nel CPA – Conseguenze – Inapplicabilità dei termini di cui agli artt. 130, co. 8 e 131, co. 1 del CPA all’opposizione di terzo.</p>
<p>2. Processo Amministrativo – Giudizio elettorale – Sentenza non definitiva recante ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri comunali – Mancata notifica del ricorso ai consiglieri surrogati perché divenuti assessori – Non comporta improcedibilità del ricorso – Ragioni.</p>
<p>3. Processo Amministrativo – Giudizio elettorale – Annullamento degli atti di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale – Consiglieri comunali divenuti assessori e surrogati nella carica elettiva – Non sono qualificabili come controinteressati – Ragioni – Non sono titolari di una situazione giuridica direttamente consequenziale all’elezione.</p>
<p>4. Processo Amministrativo – Giudizio elettorale – Qualifica di controinteressato – Sentenza non definitiva di integrazione del contraddittorio – Opposizione di terzo &#8211; Impone l’allegazione di una posizione autonoma e incompatibile con la decisione – Ragioni.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="text-align: justify;">1. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Costituisce un consolidato orientamento del Giudice Amministrativo quello per cui le previsioni speciali in materia di impugnazione nei giudizi elettorali devono ritenersi limitate solo alla proposizione dell’appello, mancando di previsioni specifiche con riferimento agli altri mezzi di impugnazione che sono regolamentati dalle norme ordinarie. Pertanto, ai fini della proposizione di un’opposizione di terzo avverso una sentenza non definitiva in materia elettorale non si applicano i termini di cui agli artt. 130, co. 8 e 131, co. 1, del CPA. (1)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">&nbsp;2. Nell’ambito di un giudizio elettorale, qualora il Collegio con sentenza non definitiva abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un consigliere comunale, non costituisce una condizione di improcedibilità del ricorso la mancata integrazione nei confronti dei soggetti che sono stati eletti consiglieri comunali ma nelle more sono stati nominati assessori e dunque surrogati, atteso che questi ultimi non sono definibili come controinteressati o litisconsorzi necessari per mancanza dell’elemento cd. sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell’assetto recato dal provvedimento impugnato) che per univoca giurisprudenza deve essere presente unitamente al cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato, o, almeno, la facile individuabilità sulla base del contenuto dell’atto). (2)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><o_p>&nbsp;</o_p>3. Nell’ambito di un giudizio elettorale, al consigliere comunale che ha perso la carica in quanto nominato assessore, non può essere riconosciuta la qualità di controinteressato, né di controinteressato sopravvenuto che, secondo la giurisprudenza, spetta ai beneficiari di un atto consequenziale quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei, atteso che nel caso dell’Assessore la situazione giuridica di quest’ultimo non deriva direttamente dall’elezione o da qualche atto ad essa direttamente consequenziale ma da un titolo di legittimazione (la nomina da parte del Sindaco) che è funzionalmente indipendente e non deriva giuridicamente dall’elezione in consiglio comunale. (3)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><o_p>&nbsp;</o_p>4. A differenza del controinteressato/litisconsorte necessario, il controinteressato sopravvenuto non può limitarsi a chiedere il rispetto del contraddittorio, ma deve allegare l’esistenza di una posizione autonoma e incompatibile con l’assetto stabilito dalla decisione impugnata. Per l’effetto deve ritenersi inammissibile l’opposizione di terzo proposta nell’ambito di un giudizio elettorale avverso una sentenza non definitiva che abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, laddove l’opponente si sia limitato a dedurre la lesione del contraddittorio, senza prendere posizione sul contenuto della decisione.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23/2/2012 n. 1058.<o_p></o_p></span></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(2) cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/3/2016, n. 1184; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11/3/2016, n. 507; TAR Campania, Napoli, sez. I, 7/3/2016, n. 1207; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4/3/2016, n. 2865.<o_p></o_p></span></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(3) cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 11/1/2007 n. 2.<o_p></o_p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01160/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00625/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Maria Sandra Mei, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luca Giagnoni, con domicilio eletto presso Luca Giagnoni in Firenze, corso Italia n-. 2;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Baldini Massimiliano Riccardo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Andrea Gemignani, con domicilio eletto presso Alessandra Castagna in Firenze, Via Giuseppe La Farina n. 47;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Comune di Viareggio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Lidia Iascone, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;&nbsp;<br />
Giorgio Del Ghingaro, Antonio Batistini, Maria Stefania Carraresi, Chiara Consani, Giuseppe De Stefano, Paola Gifuni, Pietro Guardi, Roberto Maccioni, Elisa Montaresi, Maria Domenica Pacchini, Stefano Pasquinucci, Riccardo Pieraccini, Gloria Puccetti, Matteo Ricci, Rodolfo Salemi, Alessandro Santini, Ambra Sinagra, Marinella Salemi, Gabriele Tomei, Alfredo Trinchese, Luigi Troiso, Giulio Zanni, David Zappelli, Anna Maria Pacilio, Luca Poletti, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
a seguito di opposizione di terzo, della sentenza non definitiva del T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 93 del 29.1.2016 resa nell&#8217;ambito del ricorso elettorale proposto dal Sig. Massimiliano Riccardo Baldini (R. G. l 086/2015) e per la declaratoria di improcedibilità del detto ricorso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Baldini Massimiliano Riccardo e di Comune di Viareggio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso R.G. n. 1086/2015, l’avv. Massimiliano Riccardo Baldini impugnava l&#8217;atto di proclamazione dei risultati dell&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio (cui aveva partecipato in qualità di candidato Sindaco, poi non ammesso al ballottaggio) e tutti gli atti del procedimento elettorale.<br />
Con sentenza non definitiva 8 ottobre 2015, n. 1356, la Sezione ordinava a parte ricorrente di procedere all&#8217;integrazione del contraddittorio &lt;<nei accoglimento="" censure="" che="" confronti="" da="" delle="" di="" eventuale="" i="" in="" questione="" soggetti="" tutti="" un="">&gt;.<br />
L’integrazione del contraddittorio era regolarmente effettuata da parte ricorrente nei confronti dei consiglieri comunali presenti in consiglio; in particolare, in luogo delle sigg.re Maria Sandra Mei e Rossella Maria Martina (destinatarie della nomina a Consigliere comunale, ma poi decadute ex art. 64, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della nomina ad Assessore disposta con atti Sindacali 25 giugno 2015 n. 5 e 6 e della delibera di surrogazione C.C. di Viareggio 2 luglio 2015, n. 1), l’atto di integrazione del contraddittorio era notificato alle subentranti sigg.re Maria Stefania Carraresi e Marinella Spagnoli.<br />
Con la successiva sentenza non definitiva 20 gennaio 2016, n. 93, la Sezione rigettava, tra le altre cose, l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio, così motivando: &lt;<il che="" comune="" di="" l="" sostiene="" viareggio="">&gt; (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2016, n. 93).<br />
Con il ricorso oggi in decisione, la Sig.ra Maria Sandra Mei proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza 20 gennaio 2016, n. 93 della Sezione (già oggetto di riserva d’appello da parte del ricorrente, del Comune di Viareggio e del Sindaco eletto), ritenendo di rivestire la posizione di controinteressato pretermesso e chiedendo l’annullamento della decisione e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, a seguito dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti.<br />
Si costituivano in giudizio, il Comune di Viareggio (aderendo alle domande presentate dalla ricorrente) e l’avv. Massimiliano Riccardo Baldini (che sollevava eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso per tardività e di inammissibilità sotto vari profili).<br />
In via preliminare, la Sezione deve affermare la propria competenza a decidere dell’opposizione di terzo in questione.<br />
A questo proposito, l’art. 109 del c.p.a. prevede che l’opposizione di terzo sia &lt;<proposta al="" che="" davanti="" giudice="" ha="" impugnata="" la="" pronunciato="" sentenza="">&gt; (primo comma), ad eccezione del caso in cui sia proposto appello contro la sentenza di primo grado; in questo caso, &lt;<il all="" cui="" deve="" di="" domanda="" introdurre="" la="" terzo="">&gt; (art. 109, 2° comma c.p.a.).<br />
Nel caso di specie, la sentenza oggetto di opposizione di terzo è stata già oggetto di riserva d’appello (da parte del ricorrente, del Comune di Viareggio e del Sindaco eletto) ma non risulta pendente, allo stato, alcun appello; per effetto della scelta delle parti di differire la proposizione dell’appello ad un momento successivo all’intervento della sentenza definitiva, risulta pertanto impossibile applicare la previsione dell’art. 109, 2° comma c.p.a. e l’opposizione di terzo deve essere decisa dal Giudice che ha emesso la sentenza oggetto di opposizione.<br />
Con riferimento all’eccezione di irricevibilità articolata dalla difesa dell’avv. Massimiliano Riccardo Baldini, la Sezione deve preliminarmente rilevare come meriti condivisione l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058 e relativo alla necessità di riportare le previsioni speciali in materia di impugnazione nei giudizi elettorali (così ricomprendendo i due riti previsti dagli artt. 129 e 130 c.p.a.) alla proposizione del solo appello, apparendo evidente come il legislatore non abbia ritenuto di dover dettare previsioni specifiche con riferimento agli altri mezzi di impugnazione che risultano pertanto regolamentati dalle norme ordinarie.<br />
Una simile conclusione (strettamente aderente al dato letterale e sistematico, non apparendo percorribili soluzioni alternative che porterebbero ad inammissibile sacrificio delle esigenze di tutela dell’opponente e ad un risultato contrario all’esigenza di certezza dei termini processuali desumibile dalla sistematica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) porta all’inapplicabilità alla presente fattispecie della previsione dell’art. 130, 8° comma c.p.a. (che prevede la pubblicazione del dispositivo della sentenza in materia elettorale per quindici giorni nell&#8217;albo o bollettino ufficiale dell&#8217;ente interessato) che appare funzionalmente collegata al termine breve per proporre l’appello previsto dal successivo art. 131, 1° comma c.p.a. e non a tutti i mezzi di impugnazione previsti dal c.p.a.<br />
La conclusione in ordine all’inapplicabilità alla presente fattispecie del mezzo di conoscenza legale previsto dall’art. 130, 8° comma c.p.a. rende poi sostanzialmente inutile l’esame della contestata problematica della sottoposizione dell’opposizione di terzo ordinaria al termine di decadenza di 60 giorni (per l’affermativa, si vedano: Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV 18 dicembre 2013, n. 2858; Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5825; C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546; per la negativa: C.G.A. sez. giur. 18 giugno 2014, n. 330); non risultando dimostrato in giudizio (al di là della costruzione proposta dall’avv. Massimiliano Riccardo Baldini, che però si basa sulla previsione dell’art. 130, 8° comma c.p.a.) in quale data la ricorrente abbia avuto conoscenza della sentenza opposta appare, infatti, completamente inutile indulgere in ulteriori considerazioni sul termine a ricorrere.<br />
Discorso sostanzialmente analogo per quello che riguarda l’eccezione relativa all’omessa utilizzazione delle modalità speciali di proposizione del ricorso previste per il rito elettorale anche ai fini della proposizione dell’opposizione di terzo; una volta ristretta al solo appello la regolamentazione speciale dei mezzi di impugnazione nel rito elettorale, non esistono, infatti, particolari ragioni per non considerare proponibile un’opposizione di terzo proposta nelle forme ordinarie.<br />
L’opposizione proposta dalla Sig.ra Maria Sandra Mei deve poi essere dichiarata inammissibile per difetto della posizione legittimante di controinteressato pretermesso in capo alla stessa.<br />
Al momento della proposizione del ricorso (10 luglio 2015) ed ancora di più al momento di emanazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio ad opera della Sezione (8 ottobre 2015), la ricorrente aveva, infatti, già perso la qualifica di consigliere comunale per effetto della previsione dell’art. 64, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avendo accettato la nomina ad assessore disposta con atto del Sindaco di Viareggio 25 giugno 2015 n. 5 ed essendo stata, per di più, emanata la deliberazione (C.C. di Viareggio delib. 2 luglio 2015, n. 1) di surrogazione con altro candidato utilmente graduato.<br />
In applicazione dei tradizionali principi in materia di individuazione della categoria di controinteressato, una simile circostanza porta pertanto a concludere per l’impossibilità di attribuire alla ricorrente la qualità di controinteressato/litisconsorte necessario per mancanza del cd. elemento sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell&#8217;assetto recato dal provvedimento impugnato) che, per univoca giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1184; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 marzo 2016, n. 507; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 marzo 2016, n. 1207; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 marzo 2016, n. 2865), deve essere presente, unitamente al cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato o, almeno, la facile individuabilità sulla base del contenuto dell’atto) per dare vita alla figura del controinteressato.<br />
In buona sostanza, l’abbandono della qualifica di consigliere comunale esclude che la ricorrente possa continuare a mantenere la legittimazione a contraddire nel giudizio elettorale; soprattutto, tale legittimazione non può derivare dall’assunzione della diversa veste di assessore che non legittima alla contestazione/difesa del risultato elettorale nei corrispondenti giudizi, non potendo giovarsi l’interessata, né della qualifica di consigliere eletto (ormai persa per effetto della rinuncia alla carica di consigliere), né di una sostanziale “investitura” a difendere gli interessi della propria parte politica che presupporrebbe l’assunzione di una veste di sostituto processuale degli altri consiglieri eletti che l’ordinamento non gli attribuisce (in questo senso, si veda T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22 novembre 2012, n. 1933, relativa all’ipotesi dell’assessore/ricorrente nel giudizio elettorale, ma sulla base di ricostruzione sistematica pienamente estensibile anche all’ipotesi che ci occupa).<br />
Deve pertanto escludersi che la ricorrente rivesta la qualità di controinteressato/litisconsorte necessario necessaria per poter poi assumere la qualità di controinteressato pretermesso ai fini della legittimazione dell’opposizione di terzo.<br />
Del resto, alla ricorrente non può essere riconosciuta neanche la qualità di controinteressato sopravvenuto riconosciuta dalla giurisprudenza, a partire da Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2 ed individuata nei &lt;<beneficiari atto="" conseguenziale="" di="" un="">&gt;.<br />
La stessa giurisprudenza che ha “forgiato” la categoria ha, infatti, escluso, in linea generale, che possa essere riconosciuta la qualità di controinteressato sopravvenuto e la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ai &lt;<titolari derivata="" di="" giuridica="" ovvero="" situazione="" una="">&gt; (Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2).<br />
Nel caso di specie, la situazione giuridica della ricorrente non deriva direttamente dall’elezione o da un qualche atto direttamente conseguenziale all’elezione (come nel caso del consigliere subentrante: C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546), ma da un titolo di legittimazione (la nomina da parte del Sindaco) che è funzionalmente indipendente e non deriva giuridicamente dall’elezione in Consiglio comunale (come ampiamente noto, si può essere, infatti, nominati componenti della Giunta comunale, pur non essendo mai stati eletti consiglieri comunali); siamo pertanto in presenza di uno di quei &lt;<soggetti di="" interessati="" riflesso="" solo="">&gt; dall’annullamento dell’atto che per Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2 non possono rientrare nella categoria del cd. controinteressato sopravvenuto.<br />
In buona sostanza, si tratta dello stesso ordine di idee che si è esposto in T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2016, n. 93; appare, infatti, indubitabile come i componenti la Giunta comunale siano indirettamente interessati dal contenzioso e possano ricevere pregiudizio dall’accoglimento del ricorso; a differenza del Sindaco e dei Consiglieri eletti, che derivano la propria diretta legittimazione dal risultato elettorale (con conseguenziale riconoscimento della posizione di controinteressati originari o sopravvenuti), i componenti la Giunta comunale derivano la propria legittimazione solo indirettamente (&lt;<solo di="" riflesso="">&gt; secondo la terminologia di Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2) ed in via di fatto dal risultato elettorale, non essendo possibile rintracciare nella fattispecie un rapporto di derivazione diretta che porti a far confluire anche la loro situazione giuridica nel contenzioso elettorale.<br />
Per completezza, la Sezione deve poi rilevare come, anche attribuendo alla ricorrente la qualità di controinteressato sopravvenuto, la conclusione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione di terzo non cambierebbe.<br />
A questo proposito, la giurisprudenza condivisa dalla Sezione ha, infatti, rilevato come, a differenza del controinteressato/litisconsorte necessario, il controinteressato sopravvenuto non possa limitarsi a chiedere il rispetto del diritto al contraddittorio (con conseguenziale annullamento della sentenza che tale diritto abbia conculcato), ma debba allegare l’esistenza di una posizione autonoma e incompatibile con l’assetto stabilito dalla decisione impugnata, ovvero una contestazione della correttezza giuridica della decisione: &lt;<nondimeno controinteressato="" del="" la="" non="" posizione="" sopravvenuto="">&gt; (C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546).<br />
Anche nel caso di specie, come nel caso deciso da C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546, la ricorrente si è limitata a dedurre la lesione del contraddittorio, senza prendere posizione sul contenuto della decisione (che ha risolto altre problematiche, oltre quella che ci occupa), con conseguenziale inammissibilità dell’opposizione di terzo, per ragioni diverse da quelle già sopra richiamate.<br />
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; la sostanziale novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</nondimeno></solo></soggetti></titolari></beneficiari></il></proposta></il></nei></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Lageder Alla Corte di Giustizia la questione sulla compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 38 del Codice nella parte relativa ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla gara 1.Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione – Requisiti di ordine generale ex art. 38</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Lageder</span></p>
<hr />
<p>Alla Corte di Giustizia la questione sulla compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 38 del Codice nella parte relativa ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione – Requisiti di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente – Obbligo dichiarativo – Sussiste – Conseguenze</strong><br />
<strong>2.<strong>Contratti della P.A. – Gara – Moralità professionale – Condanne penali – Amministratore cessato – Dissociazione dalla condotta penalmente rilevante – Obbligo dichiarativo –Disciplina – Compatibilità con il diritto comunitario – Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di Giustizia</strong></strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nel caso in cui il concorrente, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’ambito delle imprese concorrenti &nbsp;nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, produca una dichiarazione attestante l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 ed in particolare l’obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna &nbsp;con la formula «per quanto a propria conoscenza», fornendo una compiuta identificazione di tali soggetti, spetta alla stazione appaltante di procedere alle opportune verifiche in ordine alla sussistenza, o meno, dei requisiti generali in capo ai soggetti medesimi.<br />
2.Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se osti alla corretta applicazione dell’art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 del 31 marzo 2004 e dei principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, una normativa nazionale, quale quella dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, nella parte in cui estende il contenuto dell’ivi previsto obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle pari), per i reati ivi indicati, ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull’integrazione della condotta dissociativa che consente alla stazione appaltante di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara:oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica; oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo riferimento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti;oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01160/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 08263/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 8263 del 2015, proposto da:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituenda associazione temporanea di imprese &#8211; a.t.i. con Guerrato s.p.a., quest’ultima anche in proprio, in persona dei legali rappresentanti&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Luca Antonini, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, corso Vittorio Emanuele, 349;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Claudio Guccione, Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli e Alexandra Roilo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Corso Italia, 45;&nbsp;<br />	<br />
			Autorità nazionale anticorruzione &#8211; ANAC, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza Borghese, 3;&nbsp;<br />	<br />
			Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a., non costituita in giudizio nel presente grado;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano, n. 00270/2015, resa tra le parti e concernente: esclusione dalla procedura per l’affidamento della concessione di finanziamento, della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano, risarcimento danni;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Sandulli, Antonini, Guccione e Martelli, nonché l’avvocato dello Stato Garofoli;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			1. La presente controversia inerisce alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 153, commi da 1 a 14, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (<em>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</em>), della concessione avente ad oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano, secondo il modulo del c.d.&nbsp;<em>project financing</em>.<br />	<br />
			1.1. La procedura è stata indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano con bando del 15 luglio 2013, in qualità di soggetto attuatore del Piano carceri per la realizzazione del nuovo Istituto penitenziario di Bolzano e di stazione concedente delegata con decreto n. 456 del 5 maggio 2013 del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria &#8211; Ministero della Giustizia.<br />	<br />
			1.2. Alla procedura di evidenza pubblica ha partecipato, tra altri concorrenti, l’<em>Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a.</em>, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di costituenda associazione temporanea di imprese con la<em>Guerrato s.p.a.</em>&nbsp;(in seguito:&nbsp;<em>a.t.i. Mantovani</em>), con domanda di partecipazione del 16 dicembre 2013 presentata in forma telematica.<br />	<br />
			1.3. Ai fini del corretto inquadramento della questione centrale della presente controversia, occorre sin d’ora precisare che l’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), d.-l. 13 maggio 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, nella versione applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla procedura di evidenza pubblica di cui è causa, prevede che la causa di esclusione, costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;artt. 444 ss. Cod. proc. pen., per i reati ivi specificati, opera anche «<em>nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata</em>» (v. così, testualmente, la citata disposizione normativa).<br />	<br />
			1.4. Per quanto qui rileva, l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;ha presentato le seguenti due dichiarazioni&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, in ordine alla sussistenza dei requisiti generali, entrambe rese dall’amministratore delegato e legale rappresentante della capogruppo mandataria, ing. Gianfranco Zoletto:<br />	<br />
			(i) una dichiarazione del 4 dicembre 2013, nella quale lo stesso ha attestato, «<em>per quanto a sua conoscenza, che nei confronti del Signor B.</em>&nbsp;[omissis; n.d.e.]<em>, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale rappresentante cessato dalla carica in data 06/03/2013, fino alla cessazione della carica: non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui alla lettera c) dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Attesta quindi che nei suoi confronti</em>&nbsp;[…]&nbsp;<em>non è stata pronunciata condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stato condannato con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18</em>&nbsp;[…]» (v. doc. 5 fascicolo di primo grado);<br />	<br />
			(ii) una dichiarazione successiva, datata 16 dicembre 2013, inserita al punto 4.04 della domanda di partecipazione, nella quale lo stesso ha attestato «<em>di non essere a conoscenza dell’esistenza di provvedimenti di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti di cui al punto 2.04, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto</em>» (doc. 6 del fascicolo di primo grado).<br />	<br />
			1.5. Nella seduta di gara del 9 gennaio 2014, l’<em>a.t.i Mantovani</em>&nbsp;è stata ammessa con riserva, in attesa di chiarimenti, con la testuale motivazione che «<em>per fatto notorio, pubblicato dal Corriere del Veneto sul sito online, l’ing. B.</em>&nbsp;[omissis; n.d.e.]<em>, cessato dalla carica sociale di presidente del CDA, amministratore delegato e legale rappresentante, il 6.3.2013 “ha patteggiato 1 anno e dieci mesi &#8211; accusato di essere il promotore del sistema di false fatture” (Corriere del Veneto del 6 dic. 2013)</em>&nbsp;» (doc. 4 fascicolo di primo grado).<br />	<br />
			1.6. La stazione appaltante provvedeva dunque, in sede di verifica dei requisiti, ad acquisire il certificato del casellario giudiziale relativo all’ing. B., dal quale emergeva che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia il 5 dicembre 2013 aveva emesso nei suoi confronti (in camera di consiglio, quindi non in udienza pubblica dibattimentale) dispositivo di sentenza – con successiva pubblicazione della sentenza completa di motivazione in data 3 febbraio 2014, divenuta irrevocabile il 29 marzo 2014 –, di applicazione della pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione (pena sospesa) su richiesta delle parti&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;artt. 444 Cod. proc. pen., per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di associazione a delinquere e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato continuato e in concorso (doc. 7 fascicolo di primo grado; l’ammontare complessivo delle fatture per operazioni inesistenti era pari a euro 9.124.000,00). Tale sentenza non è stata menzionata in sede di gara dal legale rappresentante della&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;nelle dichiarazioni&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.4., in quanto rese in data anteriore alla pubblicazione e al passaggio in giudicato della sentenza.<br />	<br />
			1.7. Nella seduta del 29 maggio 2014, l’autorità di gara dichiarava di non sciogliere la riserva di ammissione alla gara dell’<em>a.t.i. Mantovani</em>, chiedendo alla stessa con nota del 3 giugno 2014 chiarimenti in merito alla menzionata sentenza (doc. 7-<em>bis</em>&nbsp;del fascicolo di primo grado).<br />	<br />
			1.8. Con memorie del 10 giugno 2014 e del 17 ottobre 2014, la&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;forniva i richiesti chiarimenti, deducendo che la sentenza penale era stata pubblicata e divenuta irrevocabile dopo che erano state rese le dichiarazioni&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (di cui sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.4..), e di aver posto in essere una serie di atti che dimostravano una tempestiva, effettiva e completa dissociazione della società dalla condotta dell’ing. B., quali la sua immediata rimozione da tutte le cariche sociali del gruppo&nbsp;<em>Mantovani</em>, il riassetto interno degli organi di gestione della società, il riscatto delle azioni dallo stesso detenute e l’avvio di un’azione di responsabilità.<br />	<br />
			1.9. La stazione appaltante, ritenendo la questione di non facile soluzione, il 25 luglio 2014 chiedeva all’Autorità nazionale anticorruzione &#8211; ANAC (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture &#8211; AVCP) un parere ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 163 del 2006, proseguendo comunque nell’espletamento delle ulteriori fasi di gara (alle quali l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;era stata ammessa con riserva), sfociate nella graduatoria del 16 dicembre 2014, nella quale l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;risultava classificata al quinto posto, ad oltre 13 punti di distacco dalla prima classificata&nbsp;<em>a.t.i.Società Italiana per le Condotte d’Acqua s.p.a.</em>&nbsp;(d’ora in poi:&nbsp;<em>a.t.i. Condotte</em>).<br />	<br />
			In particolare, la stazione appaltante sottoponeva all’ANAC i seguenti quesiti:<br />	<br />
			(i) se nel caso di dichiarazione resa dal legale rappresentante per conto di un soggetto cessato dalla carica con la formula «<em>per quanto a propria conoscenza</em>», l’omessa dichiarazione di una condanna penale a carico del soggetto cessato dalla carica comporti l’esclusione del concorrente, oppure l’obbligo per la stazione appaltante di richiedere un’integrazione di quanto già dichiarato e di accertare in concreto il possesso dal parte del concorrente dei requisiti di partecipazione;<br />	<br />
			(ii) se nel caso di specie le iniziative adottate dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;fossero idonee a dimostrare l’effettiva e completa dissociazione della società dalla condotta penalmente sanzionata dell’<em>ex</em>-amministratore;<br />	<br />
			(iii) se nel caso di specie sussistesse, o meno, una falsa dichiarazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38, comma 1-<em>ter</em>, d.lgs. n. 163 del 2006 con l’obbligo di segnalare il fatto all’Autorità.<br />	<br />
			1.10. L’ANAC con parere reso il 25 febbraio 2015 affermava, con riguardo al primo e al terzo quesito, che nel caso in cui il concorrente, con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, produca una dichiarazione attestante l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, con la formula «<em>per quanto a propria conoscenza</em>», fornendo una compiuta identificazione di tali soggetti, spetta alla stazione appaltante di procedere alle opportune verifiche in ordine alla sussistenza, o meno, dei requisiti generali in capo ai soggetti medesimi, ed escludeva che nel caso di specie fosse ravvisabile una falsa dichiarazione, non essendo sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale, ma dovendosi trattare di sentenza irrevocabile, non ancora sussistente al momento delle dichiarazioni rese dall’amministratore delegato della<em>Mantovani</em>.<br />	<br />
			Con riguardo al secondo quesito, l’ANAC osservava che, non potendosi l’Autorità sostituire alle valutazioni discrezionali della stazione appaltante in ordine all’effettiva e completa dissociazione della società concorrente dalla condotta penalmente sanzionata dell’amministratore cessato dalla carica, spettava alla stazione appaltante «<em>accertare se l’effettiva efficacia delle misure dissociative illustrate dalla Mantovani nelle note procedimentali del 10.6.2014 e 17.10.2014 sia stata negativamente incisa o, comunque, compromessa dal comportamento omissivo della Mantovani, che nella procedura in esame non ha dichiarato la sentenza di condanna de qua, divenuta irrevocabile, come sopra detto, solo in data 29.3.2014</em>» (v. così, testualmente, il parere ANAC, doc. 12 fascicolo di primo grado). A suffragio di tale parere, l’ANAC richiamava un precedente giurisprudenziale riguardante proprio la&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;nell’ambito di una diversa gara d’appalto ed un dichiarazione ivi resa dall’ing. B. in ordine all’insussistenza, nei propri confronti, di una delle cause di esclusione&nbsp;<em>ex</em>art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: in particolare, l’ANAC richiamava la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 dicembre 2014, n. 6284 (confermativa della sentenza di primo grado del T.a.r. per il Friuli-Venezia-Giulia 27 agosto 2014, n. 456), secondo cui costituirebbe un indice di non dissociazione, per violazione del dovere di leale collaborazione, la mancata tempestiva comunicazione alla stazione appaltante dello sviluppo delle vicende eventi penalmente rilevanti riguardanti i soggetti menzionati nell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
			1.11. Nella seduta pubblica del 27 febbraio 2015 la stazione appaltante, preso atto del parere ANAC, disponeva l’esclusione dell’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;dalla gara per carenza dei requisiti generali&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, «<em>in ragione dell’insufficiente e tardiva dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante posta in essere dal soggetto cessato dalla carica</em>» (v. così, testualmente, il verbale di seduta) – rilevando che la condanna «<em>è intervenuta in un momento antecedente alla dichiarazione resa in gara e come tale avrebbe potuto essere dichiarata dalla Mantovani in sede di partecipazione</em>», e ritenendo non tempestivi gli atti di dissociazione posti in essere dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;–, la conseguente escussione della cauzione provvisoria versata per la partecipazione alla gara e la segnalazione all’ANAC per eventuali provvedimenti di competenza.<br />	<br />
			2. Avverso il provvedimento di esclusione, comunicato all’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;con nota del 4 marzo 2015, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali (tra cui il parere ANAC del 25 febbraio 2015) il raggruppamento escluso – previa informativa&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 243-<em>bis</em>&nbsp;d.lgs. 163 del 2006, riscontrata dalla stazione appaltante negativamente con nota del 17 marzo 2015 – interponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, con correlativa domanda cautelare (respinta dall’adìto Tribunale con ordinanza n. 82 dell’8 maggio 2015, il cui dispositivo di rigetto, in sede di appello cautelare, è stato confermato, con diversa motivazione, da questo Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2545 del 10 giugno 2015).<br />	<br />
			3. Con la qui impugnata sentenza n. 270 del 27 agosto 2015, l’adìto Tribunale regionale di giustizia amministrativa provvedeva come segue:<br />	<br />
			(i) in accoglimento di correlativa eccezione sollevata dall’ANAC, dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’atto<em>sub</em>&nbsp;§ 1.10., trattandosi di parere non vincolante e, dunque, privo di autonomo carattere lesivo;<br />	<br />
			(ii) dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’aggiudicazione, non ancora intervenuta, essendo stata stilata solo la graduatoria finale, costituente atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente;<br />	<br />
			(iii) riteneva legittimo il diniego di accesso a tutti gli atti della gara, con particolare riguardo alle offerte degli altri concorrenti, differendo l’art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 l’accesso alla documentazione relativa alle offerte fino all’aggiudicazione, nella specie non ancora intervenuta;<br />	<br />
			(iv) respingeva i motivi di ricorso dedotti avverso l’atto di esclusione dalla gara (e gli atti consequenziali di escussione della cauzione e di segnalazione all’ANAC), per le seguenti ragioni:<br />	<br />
			&#8211; con richiamo alla sopra citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia-Giulia n. 456/2014, confermata dal Consiglio Stato con sentenza n. 6284/2014, riteneva che l’amministratore delegato della<em>Mantovani</em>, con riferi<br />
			&#8211; escludeva la configurabilità della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dell’<em>ex</em>-amministratore, rilevando che «<em>di tale beneficio</em>» può «<em>fruire solo chi abbia reso un’autodichiarazione corrispondente alla realtà e non ch<br />
			(v) attesa l’infondatezza del ricorso nel merito, il Tribunale regionale si dichiarava esentato dall’affrontare sia l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al Ministero della giustizia e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sollevata dalla resistente Provincia autonoma di Bolzano, sia la domanda risarcitoria;<br />	<br />
			(vi) condannava parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese di causa.<br />	<br />
			3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’<em>a.t.i. Mantovani</em>, deducendo i seguenti motivi.<br />	<br />
			a) «<em>Eccesso di potere giurisdizionale. Omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 38 e 46 d.lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 1, 3, 6, 10 e 18 l. n. 241 del 1990, degli artt. 444 e 445 Cod. proc. pen., dell’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, degli artt. 3, 11, 27, 41, 97 e 117, co. 1, Cost., degli artt. 41 e 49 della Carta di Nizza e degli artt. 45 direttiva 2004/18/CE e 57 direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere per sviamento, errore e travisamento nei presupposti, contraddittorietà e perplessità. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della concorrenza e massima partecipazione alle procedure di gara. Illogicità e ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata dal parere ANAC</em>», formulando, nel contesto del motivo così testualmente rubricato, i seguenti profili di censura:<br />	<br />
			&#8211; l’erronea ricostruzione della situazione fattuale operata nell’impugnata sentenza, inficiante le relative conclusioni;<br />	<br />
			&#8211; l’erronea affermazione, nell’impugnata sentenza, di un onere dichiarativo in ordine a una sentenza penale non ancora pubblicata, né divenuta irrevocabile al momento delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante il 4 e il 16 dicembre 2013, e dunque<br />
			&#8211; l’erronea interpretazione estensiva della previsione normativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 nella parte relativa ai soggetti cessati dalla carica sociale nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovendos<br />
			&#8211; l’erronea omessa considerazione che l’art. 38, nel richiedere la dichiarazione delle condanne relative ai soggetti cessati dalla carica, introduce un indebito ostacolo alla concorrenza, sebbene temperato dalla previsione che l’impresa possa dimostrare l<br />
			&#8211; l’erronea sostituzione, nell’impugnata sentenza, della motivazione posta dalla stazione appaltante a base del provvedimento di esclusione, mai avendo quest’ultima affermato la falsità delle dichiarazioni rese, come invece adombrato nella sentenza;<br />	<br />
			&#8211; l’erronea e contraddittoria qualificazione dell’omessa dichiarazione circa la pendenza di un procedimento penale nei confronti dell’<em>ex</em>-amministratore e circa i relativi sviluppi in corso di gara come indice presuntivo da cui inferire la mancanz<br />
			&#8211; la violazione del principio giurisprudenziale, secondo cui il legale rappresentante è onerato, in sede di gara, a rendere la dichiarazione relativa ai soggetti terzi cessati soltanto «<em>per quanto a conoscenza</em>», spettando poi all’amministrazione<br />
			&#8211; l’erronea affermazione della tardività degli atti di dissociazione posti in essere dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>, con particolare riferimento all’azione di responsabilità proposta nei confronti dell’<em>ex</em>-amministratore con atto di citazione notif<br />
			&#8211; l’erronea valutazione delle misure di dissociazione poste in essere dalla&nbsp;<em>Mantovani</em>, essendo, invece, documentalmente comprovato che&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;l’ing. B. si era dimesso solo pochi giorni dopo essere stato sottoposto, il 28 febb<br />
			b) l’erroneo mancato accoglimento dei motivi proposti contro l’escussione della cauzione provvisoria, prevista dalla<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara solo in caso di mancata prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, e contro la segnalazione all’ANAC, prevista solo in caso di presentazione di falsa dichiarazioni o di falsa documentazione, nella specie da escludere.<br />	<br />
			c) l’erronea statuizione sulle spese di causa, tenuto conto della novità delle questioni trattate.<br />	<br />
			L’appellante deduceva inoltre la censura di disparità di trattamento rispetto alla prima classificata&nbsp;<em>a.t.i.Condotte</em>(nominata promotore ai sensi dell’art. 153, comma 10, d.lgs. n. 163 del 2006), sotto il profilo che anche rispetto alla capogruppo&nbsp;<em>Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.</em>, in sede di verifica dei requisiti generali, era emerso che, nei confronti di un soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, era stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 444 Cod. proc. pen., con successivo invito della stazione appaltante a provare la dissociazione. L’appellante esponeva di essere venuta a conoscenza di tale nomina dell’<em>a.t.i. Condotte</em>&nbsp;a promotore solo con la comunicazione del 24 luglio 2015, e quindi solo dopo l’udienza di discussione di primo grado svoltasi il 22 luglio 2015. La stessa chiedeva dunque, in via istruttoria, ordinarsi alla stazione appaltante l’esibizione di tutta la documentazione di gara e, in particolare, degli atti relativi alla verifica dei requisiti generali in capo all’<em>a.t.i.Condotte</em>.<br />	<br />
			L’appellante riproponeva, infine, la domanda di risarcimento dei danni da perdita della&nbsp;<em>chance</em>&nbsp;di aggiudicazione e per danni all’immagine e alla reputazione.<br />	<br />
			Nella memoria di replica del 19 novembre 2015 l’appellante formulava, in via subordinata, questione di illegittimità costituzionale dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 per contrasto con gli artt. 2, 27, comma 1, e 41 Cost., e/o questione di incompatibilità con il diritto euro-unitario, in particolare con gli artt. 45 Direttiva 2004/18/CE e 57 Direttiva 2014/24/UE ed i principi comunitari che presiedono alla disciplina dei contratti pubblici, chiedendo il relativo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 267 TFUE.<br />	<br />
			4. Si costituivano in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, eccependo in via pregiudiziale di rito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’omessa impugnazione, dinanzi al giudice di primo grado, del provvedimento di nomina del promotore di cui al verbale del 21 luglio 2015, comunicato dalla stazione appaltante il 24 luglio 2015, nonché l’inammissibilità della censura di disparità di trattamento rispetto all’<em>a.t.i. Condotte</em>. Le amministrazioni appellate riproponevano inoltre l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 27 Cod. proc. amm., per l’omessa notificazione del ricorso di prima istanza al Ministero della giustizia e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel merito, contestavano la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.<br />	<br />
			Si costituiva, altresì, in giudizio l’ANAC, rilevando la mancata impugnazione del capo della sentenza&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 3.(i), con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione del parere del 27 febbraio 2015, e contestando comunque la fondatezza dell’appello di cui chiedeva la reiezione.<br />	<br />
			Si costituiva, infine, nel giudizio d’appello anche la&nbsp;<em>Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.</em>, eccependo l’inammissibilità della censura di disparità di trattamento dedotta dall’appellante e della correlativa istanza istruttoria, sotto plurimi profili.<br />	<br />
			5. Dopo lo scambio di memorie difensive e di replica, la causa all’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
			6. Prima di affrontare le questioni devolute al presente grado di giudizio, occorre premettere che, secondo le stesse dichiarazioni rese dalla difesa dell’appellante&nbsp;<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;nella memoria di replica del 19 novembre 2015, l’interesse a ricorrere, sin dal primo grado di giudizio, è circoscritto all’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara (datato 27 febbraio 2015 e comunicato con nota del 4 marzo 2015) limitatamente agli atti ed effetti consequenziali di escussione della fideiussione provvisoria e di segnalazione all’ANAC per l’annotazione nel casellario informatico, ossia in relazione a profili «<em>in nessun modo interessati dalla nomina del promotore</em>» (v. p. 2 della citata memoria), nonché ai fini dell’azione risarcitoria per equivalente monetario,.<br />	<br />
			L’esito del presente giudizio non ha, pertanto, ripercussioni sullo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, la quale prosegue indipendentemente dalla pendenza e dall’esito del presente giudizio, attesa la limitazione degli effetti di un’eventuale sentenza di accoglimento ai soli atti sopra indicati e alla proposta domanda risarcitoria per equivalente monetario. Peraltro, un tanto è stato chiarito già con l’ordinanza cautelare d’appello di questa Sezione n. 2545 del 10 giugno 2015, con la quale la domanda cautelare proposta dall’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;è stata respinta – con motivazione diversa da quella posta a base dell’ordinanza cautelare di rigetto pronunciata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa – tra l’altro sulla base del testuale rilievo che, «<em>a fronte del mancato superamento della prova di resistenza (essendosi l’originaria ricorrente, ammessa con riserva, classificata al quinto posto della graduatoria), difetta un interesse concreto ed attuale alla sospensione della procedura di evidenza pubblica</em>».<br />	<br />
			6.1. Ne deriva, sul piano sostanziale, la persistenza del potere/dovere della stazione appaltante di definire la procedura di evidenza pubblica con la nomina del promotore e con la successiva stipulazione del contratto (che, ai sensi dell’art. 153, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006, è sospensivamente condizionata all’approvazione del progetto preliminare ed all’accettazione delle modifiche progettuali richieste dalla stazione appaltante).<br />	<br />
			6.2. Sul piano processuale, ne consegue, per un verso, l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla Provincia sotto il profilo della mancata impugnazione della nomina dell’<em>a.t.i. Condotte</em>&nbsp;a promotore, essendo l’azione giudiziaria intentata dall’appellante sorretta dal persistente interesse all’annullamento dell’atto di esclusione per i sopra individuati effetti (escussione della cauzione; segnalazione all’ANAC) e all’accoglimento della pretesa risarcitoria, nonché, per altro verso, l’infondatezza della riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, poiché la delimitazione dell’interesse perseguito dall’odierna appellante, nel senso sopra delineato, restringe gli effetti di una eventuale sentenza di accoglimento ai soli rapporti con la Provincia autonoma di Bolzano (e l’Agenzia provinciale), nella qualità di stazione concedente/appaltante, delegata dall’Amministrazione statale, non avendo modo di incidere sull’affidamento della concessione e sul relativo rapporto.<br />	<br />
			7. Nel merito, ritiene il Collegio che nella presente controversia assuma carattere pregiudiziale la questione della compatibilità con il diritto euro-unitario della previsione dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 4, comma 2, lett. b), d..-l. 13 maggio 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla fattispecie&nbsp;<em>sub iudice</em>&nbsp;(v. sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.3.), nella parte in cui estende ai soggetti cessati dalle cariche sociali ivi specificate nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara la causa di esclusione costituita dalla pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., per i reati contemplati nella citata disposizione legislativa, «<em>qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata</em>» (così, testualmente, la citata disposizione).<br />	<br />
			Come già esposto sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.4., nella specie viene in rilievo la posizione dell’ing. B. in seno alla&nbsp;<em>Mantovani</em>, il quale vi aveva rivestito la carica di amministratore delegato munito di rappresentanza legale fino al 6 marzo 2013 – dunque entro l’anno antecedente la pubblicazione del bando, avvenuta il 15 luglio 2013 –, data delle sue dimissioni ‘forzate’ in seguito a misure cautelari restrittive della libertà personale cui lo stesso è stato assoggettato pochi giorni prima per i reati che hanno condotto alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.<br />	<br />
			Tale sentenza, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia il 5 dicembre 2013 in camera di consiglio (e, dunque, non in udienza pubblica dibattimentale), è stata pubblicata completa di motivazione in data 3 febbraio 2014 e divenuta irrevocabile il 29 marzo 2014, quindi successivamente alle dichiarazioni sull’assenza di cause ostative&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, rese dal legale rappresentante della&nbsp;<em>Mantovani</em>&nbsp;il 4 ed il 16 dicembre 2013, con conseguente inconfigurabilità della causa escludente della falsità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sorgendo l’obbligo dichiarativo solo con l’irrevocabilità delle sentenze penali contemplate dalla citata disposizioni normativa (infatti, anche l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE richiede la definitività della sentenza penale).<br />	<br />
			Sebbene la pendenza del procedimento penale fosse di pubblico dominio ancora prima della pubblicazione e del passaggio in giudicato della sentenza penale nei confronti dell’<em>ex</em>-amministratore – tant’è che l’autorità di gara, sin dalla seduta del 9 gennaio 2014, ha ammesso l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;con riserva alle ulteriori fasi di gara (v. sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.5.), in funzione del chiarimento della posizione dell’<em>ex</em>-amministratore –, e sebbene la stazione appaltante, nell’esercizio dei poteri istruttori, avesse acquisito il certificato del casellario giudiziale relativo all’ing. B. (con richiesta dell’8 maggio 2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano; v. doc. 7 del fasc. di primo grado), da cui risultava la pronuncia della sentenza penale a carico di quest’ultimo (e la data in cui la stessa era divenuta irrevocabile), la stazione appaltante, a scioglimento della riserva, ha escluso l’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;dalla gara in ragione dell’insufficiente e tardiva dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dell’<em>ex</em>amministratore ing. B., desunta principalmente dall’elemento indiziario costituito dalla mancata tempestiva comunicazione alla stazione appaltante degli eventi penalmente rilevanti concernenti tale soggetto, qualificata come violazione del dovere di leale collaborazione con la stazione appaltante (v. p. verbale del 27 febbraio 2015), alla cui luce gli atti indicati dall’<em>a.t.i. Mantovani</em>&nbsp;come dissociativi nella memoria procedimentale del 10 giugno 2006 sono stati ritenuti inadeguati e tardivi.<br />	<br />
			La motivazione della stazione appaltante si muove in sostanziale aderenza all’interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 nella parte concernente i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, fornita dall’Autorità di vigilanza nel parere del 27 febbraio 2015 (v. sopra&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 1.10.) in risposta al secondo quesito formulato dalla stazione appaltante, nonché in aderenza all’ivi richiamato orientamento giurisprudenziale.<br />	<br />
			Orbene, ritiene il Collegio che, ai fini della decisione della causa, in particolare ai fini della decisione del motivo d’appello&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;§ 3.a), sia necessario investire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale comunitaria sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea di una normativa nazionale, quale quella dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui estende il contenuto dell’ivi previsto obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle pari) ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull’integrazione della condotta dissociativa, che consente alla stazione appaltante – anche alla luce del sopra citato parere dell’Autorità di Vigilanza e dell’ivi richiamata giurisprudenza nazionale – di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara:<br />	<br />
			(i) oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica;<br />	<br />
			(ii) oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo riferimento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti;<br />	<br />
			(iii) oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede.<br />	<br />
			Quali parametri del giudizio di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea vengono in rilievo l’art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 del 31 marzo 2004 – applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;alla fattispecie dedotta in giudizio – ed i principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie.<br />	<br />
			Non ricorrendo le condizioni di esenzione del giudice di ultima istanza dall’obbligo di rinvio ai sensi dell’art. 267 del Trattato (cfr. Corte Giust., 6 ottobre 1982,&nbsp;<em>Cilfit</em>, C-283/81; 15 settembre 2005,&nbsp;<em>Intermodal Transports</em>, C-495/03), la Corte di Giustizia deve essere investita delle seguenti questioni pregiudiziali&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 267 T.F.U.E. (in parte sollecitate dall’odierna appellante sia nell’atto d’appello, sia nella memoria del 19 novembre 2015, e in parte formulate d’ufficio):<br />	<br />
			«<em>Se osti alla corretta applicazione dell’art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 del 31 marzo 2004 e dei principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, una normativa nazionale, quale quella dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, nella parte in cui estende il contenuto dell’ivi previsto obbligo dichiarativo sull’assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle pari), per i reati ivi indicati, ai soggetti titolari di cariche nell’ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull’integrazione della condotta dissociativa che consente alla stazione appaltante di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara:</em><br />	<br />
			<em>(i) oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica;</em><br />	<br />
			<em>(ii) oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo riferimento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti;</em><br />	<br />
			<em>(iii) oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede</em>».<br />	<br />
			Il Collegio reputa, altresì, opportuno precisare che la decisione di adire la Corte in via pregiudiziale spetta unicamente al giudice nazionale, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale ne abbiano o meno formulato l’intenzione, con la conseguente ammissibilità della formulazione di questioni anche d’ufficio, senza attenersi ai quesiti proposti dalle parti.<br />	<br />
			Alla Corte di Giustizia della Unione Europea vanno perciò sottoposti i quesiti sopra formulati, e il presente giudizio va per l’effetto sospeso in attesa della relativa decisione.<br />	<br />
			8. Ai sensi della «<em>nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali</em>» 2011/C 160/01 (in G.U.C.E. 28 maggio 2011), vanno trasmessi alla Cancelleria della Corte a cura della Segreteria della Sezione, mediante plico raccomandato: copia della presente ordinanza; copia del testo dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tratto da una banca dati di legislazione; copia dei provvedimento impugnati con il ricorso di primo grado, nonché copia degli atti della procedura pubblica prodotti in primo grado; copia della sentenza appellata; copia dell’atto di appello e di tutti gli atti difensivi del giudizio d’appello.<br />	<br />
			9. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese resta riservata alla sentenza definitiva.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 8263 del 2015, rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.<br />	<br />
			Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
			Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
			Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
			Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
			Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;<br />	<br />
			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 21/03/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-3-2016-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio I s.n.c. (avv. A. Cannas) c/ E.N.A.S. (Avv. Distr. St.); Regione Autonoma della Sardegna (n.c.) e nei confronti di S s.r.l. (avv. G. Tavolacci) sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta 1. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Oggetto – Complessiva attendibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio<br /> I s.n.c. (avv. A. Cannas) c/ E.N.A.S. (Avv. Distr. St.); Regione Autonoma della Sardegna (n.c.) e nei confronti di S s.r.l. (avv. G. Tavolacci)</span></p>
<hr />
<p>sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Oggetto – Complessiva attendibilità dell’offerta – Sottostima di singole voci di costo &#8211; Irrilevanza 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Tabelle ministeriali – Valore – Meramente indicativo – Scostamento – Incongruità dell’offerta &#8211; Non sussiste 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gare – Anomalia delle offerte – Utile indicato – Attendibilità dell’offerta – Irrilevanza &#8211; Limiti 	</p>
<p>4. Contratti p.a. – Gara – Mancata dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006 – Esclusione dalla gara – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio di congruità di un’offerta sospetta di anomalia deve mirare a verificare, così come richiesto dall’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la complessiva attendibilità della stessa, senza che la sottostima di singole voci di costo possa, di per sé sola, determinare una valutazione negativa, se gli scostamenti accertati non sono tali da erodere completamente l’utile dichiarato 	</p>
<p>2. In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, i dati contenuti nelle tabelle ministeriali hanno un valore meramente indicativo, per cui eventuali scostamenti da essi non sono di per soli sintomatici di una sicura incongruità dell’offerta	</p>
<p>3. In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta, il margine di utile richiesto è irrilevante ai fini dell’affidabilità dell’offerta, con l’unico limite che lo stesso non venga del tutto azzerato 	</p>
<p>4. In tema di verifica della moralità delle imprese, l’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ricollega l&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti di ammissione ivi indicati, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione; conseguentemente solo l&#8217;insussistenza in concreto dei detti requisiti comporta ope legis l&#8217;effetto espulsivo, mentre quando il partecipante li possieda e la lex specialis non preveda espressamente l&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all&#8217;assenza delle cause impeditive di cui all&#8217;art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ma da luogo semplicemente ad un&#8217;ipotesi di ”falso innocuo”, non sufficiente, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a giustificare un provvedimento di esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso numero di registro generale 489 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>I… s.n.c</b>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Cannas, presso il cui studio in Cagliari, via Dante n. 19, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><br />	<br />
E.N.A.S</b>., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, domiciliato per legge; Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b>nei confronti di<br />	<br />
<b><br />	<br />
La S s.r.l</b>., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianmarco Tavolacci, presso il cui studio in Cagliari, via Carbonia n. 22, è elettivamente domiciliata;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b><br />	<br />
del provvedimento 20/4/2011 n. 298 con cui l&#8217;E.N.A.S. ha definitivamente aggiudicato alla controinteressata, l&#8217;appalto relativo al servizio di vigilanza armata presso la diga di Bau Pressiu;</p>
<p>delle note prot. 5385 del 22/4/2011 e prot. SD n. 60 del 7/4/2011;</p>
<p>di tutti i verbali e del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;</p>
<p>per la declaratoria</p>
<p>dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato;</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>dell’E.N.A.S. al risarcimento del danno.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’E.N.A.S. e della controinteressata.</p>
<p>Visto il ricorso incidentale da quest’ultima proposto.</p>
<p>Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p>Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato A. Cannas per la ricorrente, l’avvocato dello stato A. Bonomo per l’amministrazione resistente e l’avvocato G. Tavolacci per la controinteressata.</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con determinazione 20/4/2011 n. 298 il Direttore del Servizio appalti e contratti dell&#8217;E.N.A.S. ha definitivamente aggiudicato alla Sicurezza Notturna s.r.l., l&#8217;appalto relativo al servizio di vigilanza armata presso la diga di Bau Pressiu.</p>
<p>L’istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno &#038; C. s.n.c., classificatosi immediatamente dopo l’aggiudicataria, ha ritenuto la suddetta determinazione illegittima per cui l’ha impugnata, unitamente agli altri atti meglio indicati in epigrafe, col presente ricorso col quale ha domandato anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento dei danni.</p>
<p>Queste le censure prospettate.</p>
<p>1A) L’offerta della Sicurezza Notturna è evidentemente anomala.</p>
<p>Ed invero le giustificazioni dalla medesima offerte mostrano le seguenti incongruenze:</p>
<p>a) non è stata indicata la base di calcolo utilizzata per calcolare il costo della guardia giurata di IV livello con anzianità media di tre anni;</p>
<p>b) non si fornisce alcuna giustificazione in ordine al valore utilizzato quale rivalutazione ISTAT sul TFR e altrettanto dicasi in relazione al tasso INAIL;</p>
<p>1B) La misura del TFR indicata nell’analisi dei costi (€ 1175,36) è incongrua. Secondo l’art. 142 del CCNL la quota annua di TFR va determinata considerando una serie di voci che costituiscono la complessiva retribuzione (paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, 13 e 14 mensilità, eventuali superminimi ad personam e quota integrativa territoriale). La corretta applicazione di tale norma porta ad una quota annua di TFR pari a € 1244,76.</p>
<p>1C) Per il calcolo del costo orario la controinteressata ha utilizzato un divisore, costituito dalle ore teoriche lavorabili, eccessivamente elevato: 1735 a fronte delle 1578 indicate nell’apposita tabella ministeriale.</p>
<p>Il costo orario, considerando anche l’onere COASCO (pari allo 0,25 dei salari lordi), le spese per divise e la corretta incidenza dell’IRES sull’IRAP sale quindi a 19,57 euro, contro i 18,45 euro proposti dall’aggiudicataria.</p>
<p>1D) Anche la quantificazione delle spese generali presenta vistose incongruenze.</p>
<p>Infatti:</p>
<p>a) non vengono identificati i costi per i servizi e per il godimento di beni di terzi;</p>
<p>b) le spese per il personale, oltre alle carenze già sopra segnalate, non includono le voci B9, oneri sociali, TFR e altri costi;</p>
<p>c) mancano i costi per ammortamenti e oneri diversi di gestione;</p>
<p>d) non vengono esposte le spese derivanti da oneri finanziari (interessi, svalutazione dei crediti e oneri straordinari) che non possono rientrare nelle spese generali;</p>
<p>e) non è stata giustificata la percentuale di utili d’impresa dichiarata.</p>
<p>2) La controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, in quanto ha reso la dichiarazione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici soltanto il legale rappresentante della società, mentre hanno omesso di presentarla i sig.ri Quirico Nieddu (amministratore) e Iolanda Farris (institrice).</p>
<p>Laddove tali soggetti non avessero presentato la suddetta dichiarazione perché a ciò autorizzati dal bando sarebbe quest’ultimo ad essere viziato e per tale evenienza lo si impugna.</p>
<p>La Sicurezza notturna ha effettuato il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con una modalità non consentita (conto corrente postale). Anche per tale ragione doveva essere esclusa dalla gara.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio tanto l’amministrazione intimata quanto la controinteressata, che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.</p>
<p>La Sicurezza Notturna ha anche proposto ricorso incidentale con cui ha dedotto l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale.</p>
<p>Queste le censure.</p>
<p>1) Il direttore tecnico non ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.</p>
<p>2) I soci Gino e Gianpaolo Cannas hanno omesso di rendere la dichiarazione di cui alla lett. m ter) del citato art. 38. Nel caso in cui la lettera d’invito contenesse clausole di esonero dei soci dall’obbligo di rendere la citata dichiarazione sarebbe quest’ultima ad essere illegittima e per tale ipotesi la si impugna.</p>
<p>3) L’aggiudicataria ha omesso di dichiarare che il personale impiegato nel servizio sarebbe stato “inquadrato almeno nella IV categoria del vigente CCNL di categoria per il settore vigilanza privata”.</p>
<p>In via subordinata si impugna la lettera d’invito per l’ipotesi in cui la stessa possa essere intesa nel senso di imporre a pena di esclusione la dichiarazione ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 anche in relazioni a soggetti diversi dal legale rappresentante.</p>
<p>Sempre in via subordinata si impugna la lex specialis della gara nella parte in cui possa essere interpretata nel senso di imporre l’esclusione dalla gara per il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con modalità diverse da quelle prescritte.</p>
<p>Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 16/11/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Può prescindersi dall’affrontare prioritariamente il ricorso incidentale, seppur diretto a contestare l’ammissibilità di quello principale (in quanto proposto da soggetto che avrebbe dovuto essere escluso dalla gara), essendo quest’ultimo da rigettare nel merito.</p>
<p>Il primo motivo di gravame è infondato.</p>
<p>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, il giudizio di congruità di un’offerta sospetta di anomalia deve mirare a verificare, così come richiesto dall’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, la complessiva attendibilità della stessa, senza che la sottostima di singole voci di costo possa, di per sé sola, determinare una valutazione negativa, se gli scostamenti accertati non sono tali da erodere completamente l’utile dichiarato (TAR Sardegna, I Sez., 11/2/2011 n. 133 e 13/1/2011 n. 21; Cons. Stato, V Sez., 7/10/2008, n. 4847 e VI Sez., 10/3/2009 n. 1417).</p>
<p>Nel caso di specie, non è stato dimostrato, o meglio non è stato nemmeno dedotto, che gli asseriti maggiori costi che secondo quanto dedotto in ricorso l’aggiudicataria dovrebbe sostenere, azzererebbero l’utile da quest’ultima dichiarato (pari al 6,54 %) così da rendere globalmente inaffidabile l’offerta.</p>
<p>La censura è, pertanto, inidonea a scalfire il giudizio di congruità emesso dalla stazione appaltante.</p>
<p>A prescindere dalle considerazioni appena svolte, occorre comunque considerare che la gran parte delle specifiche contestazioni mosse alle singole voci di costo risultano infondate.</p>
<p>Con un primo rilievo (motivo 1Aa) si imputa all’aggiudicataria di non aver individuato specificamente i lavoratori che sarebbero stati utilizzati nel appalto, così da rendere incerto il calcolo del costo orario.</p>
<p>L’aggiudicataria ha, infatti, dichiarato nelle giustificazioni di aver fatto riferimento, per la determinazione del suddetto costo, ad “una guardia giurata di IV livello con anzianità media di tre anni, quindi con 1 scatto di anzianità” maturato.</p>
<p>Il ricorrente principale contesta l’uso del dato medio perché la categoria include dipendenti che hanno appena maturato lo scatto di anzianità, ma anche dipendenti che stanno per acquisire il secondo e che quindi lo acquisteranno durante il corso dell’appalto con un aggravio di costi.</p>
<p>La censura non può essere accolta.</p>
<p>Intanto non sussiste per il concorrente un onere di individuare nominativamente nelle giustificazioni i singoli lavoratori che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’appalto.</p>
<p>In secondo luogo l’uso del dato medio appare in linea di massima corretto perché, discendendo dalla compensazione tra valori minimi e valori massimi, risulta sufficientemente rappresentativo della realtà, salvo che non si dimostri in concreto – ma non è questo il caso – la spiccata prevalenza dell’uno o dell’altro.</p>
<p>Col motivo 1Ab) il ricorrente principale deduce che non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione, né in ordine alla spesa per rivalutazione ISTAT sul TFR, nè in relazione all’indicazione del tasso INAIL.</p>
<p>La censura è infondata sotto entrambi i profili in cui si articola.</p>
<p>Quanto al primo l’aggiudicataria, senza essere smentita, ha sostenuto che la somma esposta è addirittura superiore a quella occorrente per la rivalutazione ISTAT del TFR di una guardia giurata di IV livello, in quanto calcolata considerando la totalità del personale in forze presso l’impresa, comprendente anche dipendenti inquadrati in livelli superiori al IV.</p>
<p>Quanto al secondo risulta per tabulas (documento 5 della produzione della controinteressata) che il tasso INAIL esposto è esattamente corrispondente a quello da applicare.</p>
<p>Col motivo 1B viene censurata la misura del TFR indicata nell’analisi dei costi (€ 1175,36) in quanto risultante da una non completa considerazione delle voci retributive da includere nella base di calcolo.</p>
<p>Nemmeno in questo caso l’istante principale coglie nel segno.</p>
<p>Secondo l’art. 142 del CCNL applicabile al settore della vigilanza privata, la quota annua di TFR va determinata considerando unicamente le voci retributive ivi contemplate (stipendio o salario unico nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi di cui all’art. 110, eventuali scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, eventuali superminimi e assegni ad personam e quota integrativa territoriale).</p>
<p>Non devono, invece, essere computate nella base retributiva da considerare per determinare la quota di TFR, le indennità di cui all’art. 108, che la stessa norma dichiara utili ai soli fini della tredicesima mensilità.</p>
<p>Il calcolo effettuato dal ricorrente principale che include anche le suddette indennità è, dunque, erroneo.</p>
<p>Con l’ulteriore rilievo di cui al punto 1C l’Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno &#038; C. denuncia l’utilizzo, per il calcolo del costo orario di un divisore, costituito dalle ore teoriche lavorabili, eccessivamente elevato: 1735 a fronte delle 1578 indicate nell’apposita tabella ministeriale.</p>
<p>La doglianza non merita condivisione.</p>
<p>Al riguardo è sufficiente rilevare che i dati contenuti nelle tabelle ministeriali hanno, per pacifica giurisprudenza, un valore meramente indicativo, per cui eventuali scostamenti da essi non sono di per soli sintomatici di una sicura incongruità dell’offerta (T.A.R. Sardegna, I Sez., 9/12/2010 n. 2667; Cons. Stato, VI Sez., 7/10/2008 n. 4831).</p>
<p>Del resto, in sede di giustificazioni, la Sicurezza Notturna ha dichiarato che nella propria azienda quei fattori che riducono le ore effettivamente lavorate hanno un’incidenza minore di quella prevista nell’apposita tabella ministeriale (malattia 46 giorni invece che 126; permessi sindacali, assemblee e diritto di studio 7 giorni anziché 25). E sul punto la ricorrente principale non ha mosso alcun rilievo.</p>
<p>Viene altresì contestata la quantificazione delle spese generali (motivo 1D).</p>
<p>La censura non può essere accolta.</p>
<p>Con nota 336 del 12/1/2011 la stazione appaltante ha chiesto all’impresa alcuni chiarimenti sulla composizione dell’offerta ai fini della verifica di congruità della stessa, invitandola, tra l’altro, a fornire analitiche indicazioni sulle “spese generali sostenute nell’ultimo esercizio concluso”.</p>
<p>In risposta a tale richiesta la Sicurezza Notturna ha prodotto un prospetto contenete la specificazione delle varie componenti del costo per spese generali, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente principale, risulta sufficientemente dettagliato e comprensivo della “voce B9”, mentre oneri sociali e TFR sono stati contemplati nel prospetto analitico delle voci</p>
<p>che compongono il prezzo offerto.</p>
<p>Si denuncia ancora che l’aggiudicataria non avrebbe giustificato la percentuale di utile dichiarata. Sennonchè nessun onere di tal fatta può ipotizzarsi in capo all’offerente.</p>
<p>Com’è noto, infatti, il margine di utile richiesto è irrilevante ai fini dell’affidabilità dell’offerta, con l’unico limite che lo stesso non venga del tutto azzerato (cfr T.A.R. Toscana, Sez. I , 27/1/2011 n. 155).</p>
<p>E’, infine, da rigettare la censura con cui si deduce che l’aggiudicataria non avrebbe risposto alle richieste di cui ai punti nn. 6 (“eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di stato”) e 7 (“analisi del costo orario relativo al servizio di vigilanza da prestare, nel rispetto del disciplinare di gara, presso la diga di Bau Pressiu”) della citata nota 336/2011.</p>
<p>Quanto al n. 6 l’impresa ha affermato (su veda memoria depositata in data 20/6/2011), non smentita, di non aver dato risposta per non aver beneficiato di alcun aiuto di stato.</p>
<p>Quanto al punto 7 è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto dedotto, l’analisi del costo orario è stata puntualmente prodotta alla stazione appaltante.</p>
<p>E’ infondato il secondo motivo.</p>
<p>L’art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ricollega l&#8217;esclusione dalla gara d&#8217;appalto al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti di ammissione ivi indicati, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione.</p>
<p>Conseguentemente solo l&#8217;insussistenza in concreto dei detti requisiti comporta ope legis l&#8217;effetto espulsivo, mentre quando il partecipante li possieda e la lex specialis – come nella fattispecie &#8211; non preveda espressamente l&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all&#8217;assenza delle cause impeditive di cui all&#8217;art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ma da luogo semplicemente ad un&#8217;ipotesi di ”falso innocuo”, non sufficiente, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a giustificare un provvedimento di esclusione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 20/5/2011 n. 501 e 27/1/2011 n. 68; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III ter, 23/3/2011 n. 2580; Cons. Stato, Sez. V, 9/11/2010 n. 7967).</p>
<p>Dalle esposte considerazioni discende che nel caso concreto le contestate omissioni non potevano, di per sé, pregiudicare l’ammissione alla gara, considerato anche che non è stato nemmeno messo in dubbio che i soggetti di cui è mancata la dichiarazione difettassero di uno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 per partecipare alla selezione.</p>
<p>Con un’ ultima censura il ricorrente principale deduce, infine, che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver corrisposto il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con una modalità non consentita (conto corrente postale).</p>
<p>La lagnanza è infondata, atteso che l’utilizzo di una modalità di pagamento del citato contributo differente da quella prescritta si risolve in una mera irregolarità come tale inidonea a sorreggere un provvedimento di esclusione.</p>
<p>Il ricorso principale va in definitiva respinto, con conseguente improcedibilità di quello incidentale.</p>
<p>Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
P.Q.M.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Rigetta il ricorso principale in epigrafe e dichiara improcedibile quello incidentale.</p>
<p>Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione e della controinteressata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento) pro parte, oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Aldo Ravalli, Presidente</p>
<p>Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore</p>
<p>Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 30/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1160/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-23-10-2008-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-23-10-2008-n-1160/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.1160</a></p>
<p>Pres. Speca, Est. Abruzzese Cuccolini e Panella (Avv. Tarquini e Avv. Daniele) c. Comune di L’Aquila in Persona del Sindaco P.T. (Avv. Giuliani) diritto di accesso ed interesse ad agire 1. Diritto di accesso ai documenti- Esposti posti a base di contestazioni mosse ad intervento edilizio- interesse giuridicamente rilevante del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-23-10-2008-n-1160/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-23-10-2008-n-1160/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speca, Est. Abruzzese<br /> Cuccolini e Panella (Avv. Tarquini e Avv. Daniele) c. Comune di L’Aquila in Persona del Sindaco P.T. (Avv. Giuliani)</span></p>
<hr />
<p>diritto di accesso ed interesse ad agire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto di accesso ai documenti- Esposti posti a base di contestazioni mosse ad intervento edilizio- interesse giuridicamente rilevante del proprietario &#8211; Sussiste<br />
2. Diritto di accesso ai documenti &#8211; Esposti posti a base di contestazione mosse ad intervento edilizio -tutela giurisdizionale &#8211; Interesse ad agire in capo ai proprietari &#8211; Sussiste-.</p>
<p>3. Diritto di accesso- Esposti posti a base di contestazioni mosse ad intervento edilizio – trasmissione al Giudice Penale &#8211; Non osta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può revocarsi la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevate in capo ai proprietari alla conoscenza dell’esatto contenuto degli esposti, posti a base delle contestazioni mosse all’effettuato intervento edilizio.<br />
2. Deve essere riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti ad agire in giudizio per ottenere l’accesso agli atti richiesti, in quanto titolari di un interesse qualificato e differenziato al procedimento ed agli atti ad esso inerenti, e portatori di un interesse personale e concreto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2 DPR n. 352/1992.</p>
<p>3. Non possono escludersi dall’accesso gli esposti e le segnalazioni pervenute all’Amministrazione comunale, anche se già trasmesse al Giudice penale che, per effetto di quelle, abbia incardinato un procedimento tuttora pendente. Diverso discorso è invece da farsi relativamente agli ulteriori atti di indagine penale, eventualmente delegata, che rientrano nel segreto istruttorio regolato dall’art. 329 c.p.p. e rispetto ai quali non può esercitarsi l’accesso se non nelle forme consentite dalla partecipazione al procedimento penale cui ineriscono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 417 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Federico Cuccolini, Panella Katia</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Silvio Tarquini, Norma Daniele, con domicilio eletto presso avv. Silvio R. Tarquini in L&#8217;Aquila, via G. Marconi 8 (N.I.); <br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b>Comune di L&#8217;Aquila</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Giuliani, con domicilio eletto presso &#8211; Ufficio Legale Comune in L&#8217;Aquila, piazza Palazzo 19; <br />
<i><br />
per l&#8217;annullamento<br />
</i>della nota prot. n.0026378 del 30 giugno 2008, a firma del funzionario del Comune di l’Aquila, settore territorio, D.ssa Ornella Scarsella, recante diniego di accesso ai documenti relativi ad esposti od altro tipo di segnalazione effettuato in danno della ricorrente, relativi ad un immobile di proprietà sito in Cese di Preturo (AQ), e per la declaratoria di diritto all’accesso rispetto agli atti sopra indicati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di L&#8217;Aquila in Persona del Sindaco P.T.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I ricorrenti hanno chiesto al Comune di L’Aquila l’accesso a segnalazioni a proprio carico relative all’immobile, in parte di loro proprietà, sito in Cese di Preturo, a seguito di sopralluogo effettuato presso lo stesso da parte del personale del settore territorio.<br />
Con la nota impugnata il Comune di l’Aquila rigettava la richiesta deducendo: “E’ in corso, presso la locale Procura della repubblica di l’Aquila, specifico procedimento penale relativo alla realizzazione delle opere edilizie…ai sensi quindi delle norme di cui al vigente Codice di procedura penale con particolare riferimento all’art.329, nonchè del regolamento del Comune di L’Aquila sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi non risulta possibile fornire notizie in merito ai rapporti trasmessi all’autorità giudiziaria di cui l’esposto fa parte integrante”.<br />
Da qui il ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione falsa applicazione dell’art. 24 L. n.241/90, ricorrendo i presupposti soggettivi d oggettivi del richiesto accesso, nonché degli artt. 22 e segg. e 3 L. n.241/90 per errore di diritto e concessa irrazionalità e/o difetto di motivazione, eccedo i potere per illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà, non rilevando l’eventuale apertura di un procedimento penale ai fini del diritto di accesso azionato.<br />
Si costituiva il Comune di L’Aquila chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che l’accesso non poteva essere nella specie consentito attesa l’attinenza degli atti richiesti ad un procedimento penale pendente.<br />
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 24 settembre 2008, il Collegio riservava la decisione.<br />
Deve anzitutto rilevarsi che l’ accesso richiesto dai ricorrenti ha ad oggetto “le segnalazioni che abbiano dato origine al procedimento ispettivo da parte dell’Amministrazione, al fine di tutelarsi avverso il contenuto della denuncia, e di assicurare altresì la sua piena partecipazione al procedimento” (cfr. ricorso pag.2).<br />
I ricorrenti non hanno dunque richiesto il rapporto sollecitato alla Polizia municipale dalla Procura della repubblica di L’Aquila, stilato nel corso ed a seguito di attività di indagine delegata, bensì, come del resto sembra ben chiaro anche al settore territorio del Comune di L’Aquila, esposti e denunce presentati da privati che abbiano dato impulso all’attività ispettiva.<br />
L’accesso è stato nondimeno denegato sul presupposto che tra i “rapporti trasmessi all’Autorità giudiziaria”, esclusi dall’accesso in base al punto 3 allegato al regolamento adottato dal Consiglio comunale con delibera dell’1.4.2003, n.64, “debbono intendersi tutti gli atti ad essi connessi, ivi compreso l’esposto che ha dato l’impulso all’attività ispettiva”.<br />
Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevate in capo ai ricorrenti alla conoscenza dell’esatto contenuto degli esposti, posti a base delle contestazioni mosse all’effettuato intervento edilizio, ben indicato dagli stessi ricorrenti nel ricorso peraltro neppure messo in discussione dall’amministrazione resistente.<br />
Deve pertanto essere riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti ad agire in giudizio per ottenere l’accesso agli atti richiesti, in quanto titolari di un interesse qualificato e differenziato al procedimento ed agli atti ad esso inerenti, e portatori di un interesse personale e concreto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2 DPR n.352/1992.<br />
Quanto al merito, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini che seguono.<br />
Si è sopra specificato che l’accesso azionato non ha ad oggetto “i rapporti trasmessi all’Autorità giudiziaria”, bensì gli esposti o le segnalazioni eventualmente a fondamento di quelli, provenienti da privati e nella disponibilità dell’Amministrazione, rispetto ai quali non può opporsi alcun s segreto per effetto di indagini penali in corso, essendo in tali casi l’accesso escluso solo per “gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria…fino a quanto l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (TAR Lazio, Roma, sez.II, 6 novembre 2006, n.11806; cfr. anche TAR Campania, Salerno, sez.II, 22 settembre 2003, n.920, TAR Campania, Napoli, sez.V, 26 febbraio 2002, n.1088).<br />
In termini, si è ritenuto che “gli atti che la P.A., sebbene non ne sia autrice, può utilizzare al fine delle proprie determinazioni, incidenti su posizioni giuridiche di altri soggetti (nella specie, esposti pervenuti all’autorità scolastica, concernenti un insegnante), possono essere oggetto del diritto di accesso degli interessati, ai sensi della L. n.241 del 1990” (cfr. TAR Toscana, sez.I, 6 dicembre 2004, n.6288).<br />
Ne discende che non possono escludersi dall’accesso gli esposti e le segnalazioni pervenute all’Amministrazione comunale, anche se già trasmesse al Giudice penale che, per effetto di quelle, abbia incardinato un procedimento tuttora pendente; diverso discorso è invece da farsi relativamente agli ulteriori atti di indagine penale, eventualmente delegata, che rientrano nel segreto istruttorio regolato dall’art. 329 c.p.p. e rispetto ai quali non può esercitarsi l’accesso se non nelle forme consentite dalla partecipazione al procedimento penale cui ineriscono.<br />
Quanto al resto, va ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell’art. 22, comma 2 L.241/90, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.<br />
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei termini di cui all’istanza e limitatamente gli esposti e segnalazioni a carico dei ricorrenti, con esclusione dei rapporti stilati nell’ambito di indagini delegate di P.G..<br />
Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di L’Aquila di consentire ai ricorrenti l’accesso agli atti richiesti nella relativa istanza come meglio chiarito in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 24/09/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Rolando Speca, Presidente FF<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/10/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-23-10-2008-n-1160/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 19</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un    intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11750/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 928</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1160/2007<br />
Registro Generale: 1682/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />SABATO GUADAGNO Cons., relatore<br />
EZIO FEDULLO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 1682/2007  proposto da:<br />
<b>IPOGEA  &#8211; SOC. COOP. DI PRODUZIONE</b>rappresentato e difeso da:FEOLA AVV.* . * MARCELLO G.con domicilio eletto in SALERNOVIA G.V.QUARANTA N. 5</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58<br />
e nei confronti di<br /><b>AGRICONSULTING S.P.A.</b>  rappresentato e difeso da:TRAVAGLINI GRISOSTOMI AVV. LORENZOSALVO AVV. FILIPPO MARIAcon domicilio eletto in SALERNOVIA G.V.QUARANTA,8<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della determina n.243/07 di aggiudicazione appalto del servizio per la realizzazione dell’intervento “Assistenza Tecnica” anni 2000-2006 e di ogni altro atto connesso;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGRICONSULTING S.P.A.<br />ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO<br />Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO  e uditi altresì gli avvocati presenti come da verbale di udienza;<br />
Considerato, a prescindere dall’esame dei profili pregiudiziali prospettati ex adverso, che il ricorso non appare prima facie assistito da sufficienti elementi di fondatezza, tenuto conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 205/2000;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge n.1034/1971;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 05 Dicembre 2007</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti F.A.P, F. C.N.A. P., C.A.S.A., B. (avv. Viriglio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto) il regolamento regionale non può prevedere requisiti ulteriori per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista rispetto alla legge statale 1. &#8211; Industria e Commercio – Attività di estetista – Regolamento regionale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti<br />
F.A.P, F. C.N.A. P., C.A.S.A., B. (avv. Viriglio) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">il regolamento regionale non può prevedere requisiti ulteriori per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di estetista rispetto alla legge statale</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Industria e Commercio – Attività di estetista – Regolamento regionale – obbligo di conseguire attestato di frequenza e profitto rilasciato dall’amministrazione provinciale – L. 1/90 – Illegittimità. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Industria e commercio – Attività di estetista – L. 1/90 – Tutela della salute – Art. 117 Cost. – Competenza statale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. E’ illegittima la norma regolamentare regionale che prevede l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto rilasciato dall’amministrazione provinciale quale requisito ulteriore rispetto al possesso della qualificazione professionale prevista dalla l. n. 1/90 per l’esercizio dell’attività di estetista.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La legge n. 1/90 ha la funzione e l’effetto di stabilire le condizioni che abilitano all’esercizio della professione di estetista nell’intero territorio nazionale, funzione ed effetto che, attinendo alla tutela della salute, rientrano nelle competenze statali anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, avendo la predetta legge carattere di legge quadro ai sensi dell’art. 117 Cost.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il regolamento regionale non può prevedere requisiti ulteriori per l’esercizio dell’attività di estetista rispetto alla legge statale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,<br />
prima sezione</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nelle persone dei signori:<br />
&#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente<br />
&#8211; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere, relatore ed estensore<br />
&#8211; Paolo PERUGGIA &#8211; Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2004<br />
Visto il ricorso n. 1018/03 proposto da</p>
<p>“<b>FEDERAZIONE DELL’ARTIGIANATO PIEMONTESE – CONFARTIGIANATO PIEMONTE</b>” in persona del Presidente pro tempore, “<b>FEDERAZIONE REGIONALE DELLA C.N.A. PIEMONTE</b>”, in persona del Presidente pro tempore, “<b>CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI – FEDERAZIONE REGIONALE DELL’ARTIGIANATO DEL PIEMONTE,- “C.A.S.A.</b>”, in persona del Presidente pro tempore e da BAIOLINI Paola, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Viriglio, elettivamente domiciliati in Torino, via Pietro Micca, 3 presso lo studio dello stesso;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto, presso cui domicilia in Torino, piazza Castello, 165;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 16 febbraio 2004, n. 54-11770, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 11 marzo 2004, n. 10, avente ad oggetto “direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’esercizio dell’attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico”<br />
&#8211; della determina del Direttore regionale della Sanità Pubblica 10 marzo 2004, n. 37, avente ad oggetto “corsi di formazione per l’utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico. Modalità di svolgimento della verifica finale”;<br />
e per l’annullamento<br />
del “Regolamento regionale per le attività di solarium”, approvato con deliberazione Giunta Regionale del Piemonte 7 aprile 2003, n. 8928 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta 7 aprile 2003, n. 6/r, della deliberazione della giunta regionale in data 6.2.2004, contenente direttiva circa i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’utilizzazione di apparecchi a raggi UV a scopo estetico; della determinazione direttoriale in data 10.3.2004, avente ad oggetto corsi di formazione per tale utilizzo e modalità di svolgimento della verifica finale.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 4 giugno 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata;<br />
Uditi, nella camera di consiglio del 23 giugno 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Viriglio per la parte ricorrente e l’avv. Salsotti per la parte resistente;<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge n. 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, poiché il ricorso, senza necessità di integrazione istruttoria, si appalesa fondato: il provvedimento impugnato, infatti, pretende di introdurre l’obbligo di conseguire un attestato di frequenza e profitto rilasciato dall’amministrazione provinciale, che si configura quale requisito ulteriore rispetto al possesso della qualificazione professionale di estetista che la legge n. 1 del 1990 ritiene condizione necessaria e sufficiente per l’utilizzazione di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico. Detta legge ha, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 1990, la funzione e l’effetto di stabilire le condizioni che abilitano all’esercizio della professione di estetista nell’intero territorio nazionale, funzione ed effetto che, attinendo alla tutela della salute, rientrano nelle competenze statali anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, avendo la predetta legge carattere di legge quadro ai sensi dell’art. 117 Cost. Di conseguenza, il provvedimento impugnato con il ricorso e quelli oggetto dei successivi motivi aggiunti configgono direttamente con la predetta legge, poiché pretendono di stabilire requisiti diversi e ulteriori da quelli stabiliti dallo Stato per l’intero territorio nazionale, e merita l’annullamento richiesto con il ricorso, che deve conclusivamente essere accolto.<br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; prima Sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino,23 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-23-6-2004-n-1160/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2004 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1160/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1160</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – delibera amministrazione comunale concernente corrispettivi professionali in materia di ll.pp – ricorso di consiglio di ordine professionale &#8211; danno dell’ordine &#8211; esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto T.A.R. EMILIA ROMAGNA, PARMA, SEZIONE UNICA, Ordinanza 23.9.2003 n. 260/200 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:1160/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – delibera amministrazione comunale concernente  corrispettivi professionali in materia di ll.pp – ricorso di consiglio di ordine professionale  &#8211;   danno dell’ordine  &#8211; esclusione  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>T.A.R. EMILIA ROMAGNA, PARMA, SEZIONE UNICA, <a href="/ga/id/2004/4/3562/g">Ordinanza 23.9.2003 n. 260/200</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1160/2004<br />
Registro Generale: 729/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Livia Barberio Corsetti Est. Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Salvatore Cacace<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>CONS. ORD. ARCHITETTI PIANIFICA T. PAESAGGISTI REGGIO EMILIA CONSIGLIO ORDINE INGEGNERI DELLA PROV. DI REGGIO EMILIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI BERTOLANI con domicilio eletto in Roma VIA TACITO, 10 INT. 11 presso STUDIO SCHIAVONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SCANDIANO</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 COMUNE DI SCANDIANO rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIGLIOLA MAZZA RICCI e MARIO RICCIO con domicilio eletto in Roma VIA DI PIETRALATA 320/D/4 presso GIGLIOLA MAZZA RICCI e nei confronti di AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA n. 260/2003, resa tra le parti, concernente CORRISPETTIVI PROFESSIONALI IN MATERIA DI LL.PP;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI COMUNE DI SCANDIANO <br />
Udito il relatore Cons. Livia Barberio Corsetti e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti G. Bertolani e G. Mazza Ricci;</p>
<p>Considerato che nella fattispecie non si ravvisa un danno grave ed irreparabile per il Consiglio ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 729/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1160/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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