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	<title>1158 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1158 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 11:41:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a></p>
<p>Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211; prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R. Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211;  Fattispecie delle incompatibilità Con riferimento alla composizione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale, si è formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a></p>
<p>Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211; prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R.</p>
<p>Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211;  Fattispecie delle incompatibilità</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla composizione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale, si è formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha interpretato le previsioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 ravvisando una sistematica complessiva fondata sulla sicura prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R., anche con riferimento ad atti regolamentari governativi orientati a diversi principi (oggetto di disapplicazione, proprio in quanto contrastanti con le previsioni primarie di cui all’art. 6, 7° e 8° comma della l. 240 del 2010).</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine all’attività di collaborazione scientifica e/o coautoraggio nell&#8217;ambito dei concorsi universitari non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale tra candidato e membro della commissione, difatti l&#8217;obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d&#8217;interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L&#8217;obbligo di astensione invece sussiste quando l&#8217;intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/10/2024</p>
<p>N. 01158/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01128/2023 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p>(Sezione Quarta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Domenica Romagno, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pignatelli, Umberto Cellai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, Giulia Del Rosario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>nei confronti</p>
<p>Francesco Rovai, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Filippo Carmignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Andrea Nuti, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>&#8211; del decreto Rettorale n. 1423 del 26.7.2023 di approvazione degli atti della procedura, relativa al concorso bandito dall&#8217;Università di Pisa (bando di concorso n. PO2022-7-10 &#8211; Decreto Rettorale n. 2618 del 19.12.2022), per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia ai sensi dell&#8217;art. 18, comma 1, Legge 240/2010, Macrosettore 10/G “Glottologia e Linguistica” &#8211; Settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica” – settore scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica” presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica;</p>
<p>&#8211; del verbale IV del 26.7.2023 della Commissione giudicatrice del concorso, contenente giudizi illegittimi relativi ai candidati Prof. Nuti, Romagno, Rovai;</p>
<p>&#8211; del verbale I del 31.3.2023, allegato A, nella parte in cui la Commissione giudicatrice formula criteri di valutazione illegittimi;</p>
<p>&#8211; in ogni caso di tutti i verbali della Commissione giudicatrice;</p>
<p>&#8211; del Decreto rettorale n. 511 del 15.3.2023, recante la nomina della Commissione giudicatrice;</p>
<p>&#8211; del Decreto rettorale n. 1062 del 22.6.2023, recante la modifica della Commissione giudicatrice;</p>
<p>&#8211; delle Delibere del Consiglio di Dipartimento n. 18 del 28.2.2023 e n. 67 del 19.6.2023 recanti l&#8217;approvazione della rosa ai fini del sorteggio dei commissari da nominare; in ogni caso di ogni atto o scheda preliminare al provvedimento di nomina;</p>
<p>nonché</p>
<p>&#8211; della delibera n. 103 del 18.9.2023 del Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, recante la proposta di chiamata del candidato vincitore, Prof. Rovai, nonché del relativo verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento;</p>
<p>&#8211; della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata del candidato vincitore;</p>
<p>&#8211; del contratto stipulato tra l&#8217;Università di Pisa e il candidato vincitore;</p>
<p>&#8211; del Decreto Rettorale contenente la presa di servizio del candidato vincitore;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso e correlato, conosciuto e non conosciuto.</p>
<p>e per l&#8217;accertamento del diritto della Prof.ssa Romagno di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanze ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 del 5.9.2023 e del 4.10.2023; previa declaratoria di illegittimità sia del provvedimento di differimento (rectius, rigetto parziale immediatamente lesivo) adottato dall&#8217;Università di Pisa in data 2.10.2023 in riferimento alla istanza di accesso del 5.9.2023 sia del provvedimento di differimento (rectius, rigetto parziale immediatamente lesivo) adottato in data 12.10.2023 in riferimento alla istanza di accesso del 4.10.2023; con conseguente condanna dell&#8217;Università di Pisa a rilasciare integralmente alla ricorrente la documentazione richiesta con le due istanze;</p>
<p>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/1/2024:</p>
<p>&#8211; della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 405 del 31.10.2023, avente ad oggetto l&#8217;approvazione della proposta di chiamata del Prof. Rovai, conosciuta in data 8.11.2023 a seguito della istanza di accesso presentata;</p>
<p>&#8211; del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 15 del 18.9.2023, conosciuto in data 8.11.2023 a seguito della istanza di accesso presentata;</p>
<p>&#8211; del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 17 del 24.10.2023 di approvazione del verbale del 18.9.2023, conosciuto in data 8.11.2023 a seguito della istanza di accesso presentata, nonché per quanto occorrer possa della relativa delibera n. 115 del 24.10.2023;</p>
<p>&#8211; del Decreto Rettorale recante la presa di servizio del candidato vincitore, e comunque di tutti gli atti relativi alla presa di servizio nonché del contratto di lavoro (non conosciuti);</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso e correlato, conosciuto e non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università di Pisa e di Francesco Rovai;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO</p>
<p>1. La ricorrente (professore associato di glottologia e linguistica presso l’Università di Pisa), partecipava, relativamente ad un posto di professore di prima fascia nel macrosettore 10/G “Glottologia e Linguistica”-settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica- settore scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica” da assegnare al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 18, 1° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 19 dicembre 2022 n. 2618 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa.</p>
<p>Dopo un decreto di proroga del termine per la conclusione della procedura (decreto Rettorale 12 aprile 2023 n. 692) e la sostituzione di un componente la Commissione per motivi di salute (decreto 22 giugno 2023, n. 1062, sempre del Rettore dell’Università di Pisa), la Commissione di concorso concludeva per l’idoneità di tutti e tre i candidati proff. Andrea Nuti, Domenica Romagno e Francesco Rovai; pur in un contesto caratterizzato da giudizi finali molto simili, era però espresso un particolare apprezzamento per il candidato prof. Francesco Rovai, considerato “pienamente idoneo” a ricoprire il posto (in luogo della semplice idoneità riservata agli altri candidati), in quanto autore di lavori “particolarmente innovativi e originali” (anche in questo caso, in contrappunto ai lavori “rilevanti e innovativi” o “rilevanti e originali” riconosciuti agli altri due candidati).</p>
<p>Con decreto 26 luglio 2023 n. 1423, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa approvava pertanto gli atti della procedura ed il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, con deliberazione 18 settembre 2023, n. 103, proponeva a maggioranza la chiamata del prof. Francesco Rovai.</p>
<p>Pur non avendo potuto prendere piena cognizione degli atti impugnati (per una serie di circostanze che l’Università degli Studi di Pisa, nei suoi scritti processuali, ha poi ritenuto di poter qualificare in termini di mero fraintendimento), la ricorrente impugnava gli atti meglio specificati in epigrafe, articolando censure di: 1) sulla illegittima composizione della commissione giudicatrice: violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 6 e 18 della l. n. 240/2010.violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 dell’Università di Pisa (d.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019, violazione e falsa applicazione della Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, violazione art. 97 Cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; 5) violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione; 6) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., vizi derivati; 7) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, violazione e falsa applicazione art. 5 del Bando, violazione e falsa applicazione art. 8 del Regolamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., vizi derivati; 8) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, violazione e falsa applicazione art. 5 del Bando, violazione e falsa applicazione art. 8 del Regolamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione, vizi propri.; con il ricorso erano altresì proposte azione cautelare ed azione ex art. 116, 2° comma c.p.a., poi rinunciate in corso di giudizio.</p>
<p>2. Dopo aver preso visione dell’integralità degli atti della procedura e l’intervento della deliberazione 31 ottobre 2023, n. 405 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Pisa (di approvazione della proposta di chiamata del Prof. Francesco Rovai) e del decreto 9 novembre 2023 n. 2298 del Rettore (avente ad oggetto la nomina del vincitore di concorso a decorrere dal 1° dicembre 2023), la ricorrente depositava, in data 3 gennaio 2024, motivi aggiunti impugnando anche gli atti sopravvenuti, sulla base di censure di illegittimità derivata dagli atti precedentemente impugnati e di nuova censura di: 9) sulla illegittimità del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2023, nonché della delibera del Consiglio di Dipartimento n. 103 del 19.8.2023.</p>
<p>Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Pisa ed il controinteressato prof. Francesco Rovai che controdeducevano sul ricorso ed articolavano eccezione preliminare di inammissibilità di alcune censure attinenti al merito della valutazione e non corroborate dalla cd. prova di resistenza; la difesa dell’Università degli Studi di Pisa articolava altresì ulteriore eccezione di genericità di alcune censure.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2024, il ricorso ed i motivi aggiunti erano quindi trattenuti in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. L’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2024 permette alla Sezione di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalle difese dell’Università degli Studi di Pisa e del controinteressato.</p>
<p>Il primo motivo di ricorso attiene alla nomina della Commissione di concorso che, nella prospettazione di parte ricorrente, non sarebbe stata preceduta dall’accertamento della sussistenza dei (necessari) requisiti professionali e scientifici in capo ai diversi componenti; a base della censura è la previsione di cui all’art. 4, 6° comma del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli studi di Pisa che, richiedendo la sussistenza, in capo ai Commissari, dei “requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale” opera un sostanziale richiamo delle previsioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 che non è inutile riportare integralmente: “le modalità per l&#8217;autocertificazione e la verifica dell&#8217;effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l&#8217;ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca ai fini del comma 8….In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”.</p>
<p>A questo proposito, l’iniziale contestazione di parte ricorrente relativa ad un (presunto) mancato accertamento dei requisiti in questione, ha ceduto il passo, dopo l’avvenuta conoscenza della documentazione integrale (come già detto, imputata, dalla difesa dell’Università degli Studi di Pisa, ad un mero disguido), ad una più articolata contestazione della sussistenza, in capo a tutti i componenti ed in particolare, in capo al prof. Mario Squartini, dei requisiti scientifici per la “verifica dei risultati dell’attività di ricerca” previsti dalla deliberazione 13 settembre 2016 n. 132 dell’A.N.V.U.R.</p>
<p>Con riferimento alla composizione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale, si è però già formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha interpretato le previsioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 in senso completamente diverso da quello prospettato da parte ricorrente (che articola i suoi motivi di ricorso sulla prevalenza dei criteri dettati dall’A.N.V.U.R. sulle valutazioni operate dalla singole Università o, almeno, sulla compresenza delle due diverse valutazioni) ed ha ravvisato nelle disposizioni una sistematica complessiva fondata sulla sicura prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R., anche con riferimento ad atti regolamentari governativi orientati a diversi principi (oggetto di disapplicazione, proprio in quanto contrastanti con le previsioni primarie di cui all’art. 6, 7° e 8° comma della l. 240 del 2010).</p>
<p>L’analisi della previsione di cui all’art. 6, 7° comma della l. 30 dicembre 2010 n. 240 evidenzia, infatti, con assoluta chiarezza, come il legislatore abbia optato per una sistematica che attribuisce alle singole Università la “competenza esclusiva …a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, sulla base di propri regolamenti che devono tenere presenti i criteri dettati dall’A.N.V.U.R. (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675; 10 febbraio 2017, n. 581; 1° settembre 2016, n. 3788).</p>
<p>A differenza di quanto sostanzialmente prospettato da parte ricorrente, i parametri di cui alla deliberazione 13 settembre 2016 n. 132 dell’A.N.V.U.R. non costituiscono quindi un criterio di valutazione “autoapplicativo” e che possa prevalere su quelli previsti dai singoli Atenei, ma ne costituiscono l’antecedente necessario, teso a salvaguardare il bene primario dell’uniformità di valutazione a livello nazionale che “è garantit(o), poiché le Università non possono prescindere dai criteri ANVUR che prevedono un livello minimo di qualificazione a livello nazionale” (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675).</p>
<p>In questa prospettiva ricostruttiva (che risulta condivisa anche dalla Sezione), la prima censura proposta dalla ricorrente non può certo trovare accoglimento; la documentazione di cui al doc. n. 16 del deposito dell’Università degli Studi di Pisa evidenzia come tutti i docenti (e quindi anche il prof. Mario Squartini) abbiano dichiarato di non avere riportato una valutazione negativa nel corso delle procedure di valutazione ex art. 7 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 poste in essere dalle Università di appartenenza ed una simile dichiarazione risulta del tutto sufficiente ad integrare il possesso del requisito, non avendo peraltro parte ricorrente neanche prospettato una qualche falsità delle dette dichiarazioni, ma solo contestato la rispondenza dei requisiti di professionalità dei Commissari di concorso (sembra di capire che, in realtà, si tratti del solo prof. Squartini) ai criteri di valutazione A.N.V.U.R. e non ai criteri di valutazione utilizzati dalle singole Università.</p>
<p>Del resto, anche la “rilettura” del motivo di ricorso centrata sul solo prof. Squartini e sui criteri A.N.V.U.R. proposta con la memoria conclusionale del 6 settembre 2024 risulta basata su un manifesto errore di prospettiva; parte ricorrente si sofferma, infatti, sul mancato possesso, da parte del Commissario in discorso, dei requisiti necessari per fare parte delle Commissioni di abilitazione nazionale, quando già la lettura del punto 2, lett. b) della deliberazione 13 settembre 2016 n. 132 dell’A.N.V.U.R. evidenzia la possibilità che la dichiarazione di idoneità alla partecipazione a commissioni locali (come quella che ci occupa) possa radicarsi anche sul possesso di due soli requisiti tra dieci requisiti eterogenei espressamente elencati; a prescindere da ogni considerazione relativa al possesso dei requisiti per partecipare alle commissioni di abilitazione nazionale (che costituisce solo uno dei dieci criteri utilizzabili), la difesa dell’Università degli Studi di Pisa ha poi evidenziato come il prof. Squartini sia da ritenersi in possesso di due ulteriori requisiti (la qualità di editor della rivista Italian Journal of Linguistics e di membro del collegio docenti del dottorato in Digital Humanities attivato dalle Università di Genova e Torino) sufficienti a radicare l’idoneità e si tratta di una deduzione in fatto che il ricorrente non ha assolutamente contestato (e che pertanto può essere utilizzata dal Giudicante ai sensi dell’art. 64, 2° comma del c.p.a.).</p>
<p>La parte finale del motivo di ricorso vira poi evidentemente di prospettiva e passa a prospettare una qualche forma di incompatibilità o di obbligo di astensione (per la verità, prospettata nei termini atecnici dei “motivi di opportunità”) derivante dai rapporti di collaborazione scientifica intercorrenti tra il controinteressato prof. Rovai ed alcuni dei Commissari di concorso (i proff. Marotta, Sorianello e Squartini), ed in particolare, radicata sulla collaborazione nell’elaborazione di alcune pubblicazioni o sulla partecipazione, con diversi ruoli, alla redazione di una delle riviste di settore (Studi e saggi linguistici).</p>
<p>A prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di ravvisare analoghi rapporti di collaborazione anche con riferimento alla ricorrente o al terzo concorrente (come rilevato dalla difesa del controinteressato, trattandosi di docenti che insegnano la stessa materia nello stesso Dipartimento, la probabilità che sussistano attività o pubblicazioni in comune è, infatti, molto alta), si tratta però di prospettazione che non può trovare accoglimento, alla luce della giurisprudenza che ha rilevato come “la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non ..(sia) idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c.”…deve quindi trattarsi di “un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.</p>
<p>Ancora, la giurisprudenza della Sezione, richiamata anche nella Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, ha ulteriormente specificato, in ordine all’attività di collaborazione scientifica e/o coautoraggio, che “nell&#8217;ambito dei concorsi universitari non comporta l&#8217;obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell&#8217;approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l&#8217;obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d&#8217;interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L&#8217;obbligo di astensione invece sussiste quando l&#8217;intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato” (Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2017, n. 4105; Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5865; Cons. Stato, sez. VI, 24.8.2018, n. 5050; Cons. Stato, Sez. III, 17.01.2020, n. 420)” (Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772; oltre alla ricca giurisprudenza citata dal Consiglio di Stato, si veda anche, per la giurisprudenza di questo T.A.R., sez. I, 16 novembre 2017, n. 1393).</p>
<p>Nel caso di specie, le collaborazioni editoriali richiamate da parte ricorrente rientrano nella normalità dell’attività accademica e di ricerca e non raggiungono certamente quel “grado di intensità tale da eccedere l’ordinario livello delle relazioni accademiche e da compromettere l’indipendenza di giudizio del commissario verso il candidato (in questo senso, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4105/2017, cit.; id., 30 giugno 2017, n. 3206; T.A.R. Toscana, sez. I, 19 settembre 2017, n. 1060)” richiesto dalla già citata T.A.R. Toscana, sez. I, 16 novembre 2017, n. 1393 per radicare l’obbligo di astensione.</p>
<p>In definitiva, tutte le prospettazioni poste a base dell’articolato primo motivo di ricorso risultano infondate e non possono pertanto trovare accoglimento.</p>
<p>2. Il secondo motivo di ricorso prospetta poi la possibile illegittimità dei lavori e della valutazione finale della Commissione che risultano essersi conclusi (precisamente, in data 25 luglio 2023), quando era ormai decorso il termine del 15 luglio 2023 fissato dal decreto di proroga 12 aprile 2023 n. 692 del Rettore dell’Università di Pisa ed era da ritenersi ormai operativo il meccanismo di possibile scioglimento della Commissione/nomina di una nuova Commissione previsto, nell’ipotesi di superamento del termine prorogato, dall’art. 4, 8° comma del bando di concorso (e dall’art. 7, 2° comma del Regolamento sulle chiamate dell’Università di Pisa).</p>
<p>Con tutta evidenza, si tratta però di una tesi che risulta infondata in fatto ed in diritto.</p>
<p>In particolare, la prospettazione di parte ricorrente risulta infondata in fatto, perché non tiene alcun conto della sostituzione di un componente la Commissione per motivi di salute operata dal decreto 22 giugno 2023, n. 1062 del Rettore dell’Università di Pisa e della conseguenziale necessità di assicurare alla nuova Commissione in composizione modificata il termine di due mesi per l’esaurimento delle valutazioni previsto dal bando e dal regolamento concorsuale; con riferimento alla “nuova data” del 22 giugno 2023, la conclusione delle operazioni di valutazione risulta sicuramente essere intervenuta nel termine dei due mesi e si tratta certamente della soluzione interpretativa che assicura anche alla Commissione in composizione modificata quella possibilità di usufruire pienamente del termine ordinario di due mesi che è assicurata a tutte le Commissioni che non abbiano incontrato difficoltà tali da portare alla necessità di operare sostituzioni dei Commissari.</p>
<p>Per di più, la tesi risulta infondata anche in punto di diritto; a ben guardare, le previsioni di cui all’art. 4, 8° comma del bando di concorso e dell’art. 7, 2° comma del Regolamento sulle chiamate dell’Università di Pisa costituiscono, infatti, sostanziale riproposizione del meccanismo già previsto dall’art. 4, 11° comma del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e che è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso della non perentorietà del termine per la conclusione dei lavori e della piena legittimità delle operazioni di valutazione svoltesi prima dell’attivazione del meccanismo di sostituzione della Commissione ad opera del Rettore (Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2013, n.6188; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 6 ottobre 2015, n. 2438); anche con riferimento alle previsioni che ci occupano, non risulta pertanto possibile dedurre, dalla previsione di un meccanismo sostitutivo in capo al Rettore finalizzato a rimuovere l’inerzia delle Commissioni, la natura perentoria di un termine che, in realtà, non è espressamente affermata dalla fonte regolamentare in materia.</p>
<p>3, Il terzo motivo di ricorso contesta la scelta della Commissione (espressa dall’Allegato A al verbale della prima riunione del 31 marzo 2023) di utilizzare gli standard qualitativi previsti dal d.m. Istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 che riguarderebbero, in realtà, i ricercatori a tempo determinato e non i professori di prima fascia che risulterebbero essere caratterizzati dalla necessità di valutare anche attività (come quella di visiting professor in Università straniere; l’attività di referee svolta per riviste; ecc.) che parte ricorrente assume (con un certo grado di improprietà, non risultando certo impossibile che un candidato ad un concorso a ricercatore abbia svolto attività di referee o attività di insegnamento a livello internazionale) essere diverse da quelle dei ricercatori.</p>
<p>A ben guardare, la necessità di utilizzare gli standard di cui al d.m. 4 agosto 2011, n. 344 non può però essere ascritta ad una scelta della Commissione, trattandosi di un vincolo che, in realtà, discendeva dall’art. 4, 5° comma del bando di concorso e dall’art. 6, 2° comma del Regolamento concorsuale dell’Università che parte ricorrente non ha ricompreso nel novero degli atti impugnati; non sussisteva pertanto in radice quella possibilità discrezionale per la Commissione di discostarsi dagli standard di cui al d.m. 4 agosto 2011, n. 344 prospettata da parte ricorrente, trattandosi di un profilo già predeterminato dalla lex specialis della procedura e che la Commissione si è limitata ad “attualizzare” alle diverse necessità dei docenti di prima fascia (a questo proposito, si veda la precisa elencazione degli adattamenti operati dalla Commissione di cui alle pag. 16-17 della memoria conclusionale dell’Università resistente), valendosi di quella possibilità di adattamento “in relazione alla tipologia e all’ambito concorsuale del posto messo a concorso,” che la Sezione ha già ritenuto legittima, “con il solo limite di evitare di procedere alla creazione di nuovi standard non conosciuti” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 aprile 2024, n. 459, sulle orme di Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454)”.</p>
<p>Difficilmente comprensibile risulta poi il riferimento finale all’eccessiva genericità degli standard di valutazione ed alla sostanziale mancanza di veri e propri “criteri valutativi necessari a garantire la analiticità della motivazione”; l’esame del già richiamato Allegato A al verbale della prima riunione della Commissione evidenzia, infatti, un preciso riferimento a criteri di valutazione (come l’“originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”) che, in verità, costituiscono una costante della materia e risulta assolutamente oscuro quali siano i criteri valutativi alternativi genericamente prospettati da parte ricorrente.</p>
<p>Ove poi il riferimento finale dovesse essere riferito alla necessità di utilizzare necessariamente una sistematica fondata sull’attribuzione di puri punteggi numerici ad ogni elemento di valutazione, si rientrerebbe in una di quelle ipotesi che la giurisprudenza della Sezione ha già stigmatizzato, rilevando come si rischierebbe di dare vita ad un sistema fondato su “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi….La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l&#8217;esito auspicato, ovvero l&#8217;individuazione del candidato migliore” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 aprile 2024, n. 459)</p>
<p>4. Il quarto motivo di ricorso contesta poi la decisione finale della Commissione di considerare il controinteressato prof. Rovai “maggiormente “idoneo” rispetto agli altri due candidati (del pari idonei), trattandosi di una “graduazione” del giudizio di idoneità che non sarebbe prevista dagli artt. 4, 4° comma del bando e 6, 1° comma del Regolamento sulle chiamate dell’Ateneo (che attribuirebbero alle Commissioni il solo potere di individuare i soli “candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto” e non di graduare gli stessi) ed in verità, si risolverebbe in un non senso “logico, in quanto ottenere l’idoneità implica un limen, oltre il quale si è idonei, sotto il quale non lo si è…L’essere idoneo non è una condizione graduabile: o si è idonei a coprire il posto di professore di prima fascia, oppure non lo si è”.</p>
<p>Con riferimento alla censura deve essere preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1342; 3 marzo 2022, n. 251; 23 febbraio 2023, n. 202) che ha già affrontato la problematica generale della particolare strutturazione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Pisa, concludendo per la necessità di attribuire assoluta preminenza alla scelta finale operata dal Consiglio di Dipartimento, sulla base della declaratoria di idoneità operata dalla Commissione di concorso: “si è affermato che l&#8217;art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi il criterio secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell&#8217;attività didattica dei candidati, e quello secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell&#8217;Università (art. 18 co. 1 lett. d) ed e)).</p>
<p>Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo.</p>
<p>Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall&#8217;Università di Pisa con D.R. del 21 ottobre 2011, risponde (pertanto) al modello previsto dal legislatore. Esso all&#8217;art. 6 stabilisce che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all&#8217;esito di una valutazione &#8211; in assoluto, e non comparativa &#8211; delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell&#8217;attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta al consiglio di dipartimento, la cui competenza trova esplicito fondamento, lo si è visto, nella norma primaria di legge” (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2023, n. 202 e le altre decisioni già citate).</p>
<p>Quanto sopra rilevato in ordine alla natura del giudizio della Commissione (che opera un sostanziale “filtro” dei candidati da ritenersi idonei), non può però portare alla sostanziale svalutazione del ruolo valutativo della stessa che è prospettato dalla ricorrente e che finisce con il ridurne l’ambito di intervento alla semplice “certificazione” del possesso dell’idoneità, senza alcuna possibilità di utilizzare ulteriori espressioni valutative in ordine alle capacità del candidato.</p>
<p>Tutte le sentenze della Sezione sopra citate hanno, infatti sottolineato il ruolo di essenziale “collaboratore” del Consiglio di Dipartimento che assumono le Commissioni di concorso e che si risolve in una sistematica complessiva in cui “il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo” (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2023, n. 202)</p>
<p>Risulta pertanto di immediata evidenza come la Commissione di concorso non possa e non debba limitarsi ad un giudizio astratto e neutro in ordine all’idoneità dei candidati, ma debba elaborare un profilo il più concreto possibile delle capacità degli stessi, degli indirizzi di ricerca e di ogni profilo suscettibile di valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento; una valutazione che risulta impossibile nella prospettiva del tutto astratta prospettata da parte ricorrente e che non può tralasciare il fatto indubitabile che le già citate previsione del bando e del regolamento concorsuale dell’Università (gli artt. 4, 4° comma e 6, 1° comma) attribuiscono alle Commissioni il compito di individuare “i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”, ma pur sempre “all’esito di una valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica” degli stessi.</p>
<p>Non bisogna quindi dimenticare che l’attività delle Commissioni si inserisce in un procedimento che assume la funzione finale di selezionare l’unico candidato idoneo a ricoprire il posto e non semplicemente di selezionare gli idonei all’insegnamento; la valutazione comparativa dei candidati costituisce, pertanto, una funzione che non può essere ristretta solo alla decisione finale del Consiglio di Dipartimento.</p>
<p>Al di là delle suggestioni terminologiche poste a base del motivo di ricorso, deve riconoscersi alla Commissione di concorso la possibilità di articolare ed anche graduare i giudizi sui diversi candidati; differenziazione e graduazione che, nel caso di specie, non risultano tanto dalla parte finale dei giudizi sintetici (che, come rilevato da parte ricorrente, risultano sostanzialmente sovrapponibili, con le uniche differenziazioni relative all’aggettivazione del giudizio finale e dell’attività di ricerca), quanto dalla “breve sintesi dell’attività didattica, delle pubblicazioni e del curriculum” e dal “giudizio finale della Commissione” che effettivamente (ed in concreto) esprimono un giudizio sugli indirizzi di ricerca ed offrono una “ricostruzione” del profilo del candidato utilizzabile dal Consiglio di Dipartimento, ai fini della valutazione finale.</p>
<p>Anche il quarto motivo di ricorso (che costituisce anche espressione di un certo eccesso di formalismo, nella sua forzata riduzione del giudizio finale della Commissione alla sola aggettivazione del giudizio di idoneità) non può pertanto trovare accoglimento.</p>
<p>5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso (relativo alla valutazione comparativa dei candidati ed ampiamente integrato dalle argomentazioni di cui alla parte finale dei motivi aggiunti) deve essere preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questo T.A.R. (in verità, pienamente in linea con la tradizionale ricostruzione giurisprudenziale della materia) che ha rilevato come “nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comport(i) un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l&#8217;eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Marche, 30 ottobre 2020, n. 634; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2019, n. 13813; 5 aprile 2019, n 4500).</p>
<p>Deve poi essere richiamato quanto sopra rilevato al punto 3 della sentenza in ordine alla legittimità della scelta della Commissione (espressa dall’Allegato A al verbale della prima riunione) di procedere ad una condiderazione globale degli standard di valutazione ed alla non necessità di utilizzare parametri quantitativi, numerici o “griglie” di valutazione che si risolverebbero in quel sistema di “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi” che la Sezione ha già ritenuto inapplicabile all’elevata complessità di valutazione dei concorsi universitari, con la già citata sentenza 16 aprile 2024, n. 459.</p>
<p>Siamo pertanto in presenza di quella valutazione dei titoli “a corpo” che la giurisprudenza di questo T.A.R. ha dovuto affrontare più volte, rilevandone la piena legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il “giudizio di sintesi della commissione …(possa essere ritenuto) viziato solo per il fato di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato, ma solo qualora non sia possibile comprendere a quali profili lo stesso si riallacci o vi sia una manifesta incongruità fra i profili considerati ed il loro apprezzamento” (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 dicembre 2020, n. 1637).</p>
<p>In questa prospettiva strettamente aderente ai criteri di massima di valutazione predisposti dalla Commissione, le diverse contestazioni operate da parte ricorrente risultano di facile esame.</p>
<p>In primo luogo, non possono trovare accoglimento le censure a base puramente quantitativa relative alla mancata valutazione di corsi di insegnamento, articoli, partecipazione a convegni, maggiore anzianità nell’entrata in ruolo ecc.; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di censure coerenti con un sistema di valutazione basato su parametri quantitativi o numerici, che risultano inaccoglibili in un sistema di valutazione basato su una valutazione globale del valore del candidato con riferimento ai diversi parametri di valutazione; valutazione che ha peraltro portato, con riferimento a ciascun parametro, a valutazioni ampiamente positive che non risulterebbero certo modificate dalla considerazione di attività aggiuntive necessariamente non richiamate in un giudizio che non può che essere sintetico.</p>
<p>In secondo luogo, deve essere riaffermata l’impossibilità di considerare attività (come il tutoraggio di borse di studio post-dottorato; l’attività di visiting professor; l’attività di peer review; ecc.) che, come già rilevato risultavano non autonomamente valutabili alla luce dei criteri di massima prefissati dalla Commissione ed in verità, già predeterminati dalla lex specialis della procedura e dal regolamento sulle chiamate dell’Università resistente; oltre ad una certa contraddittorietà della censura (al terzo motivo di ricorso è stata, infatti, prospettata la non valutabilità delle attività di visiting professor e di peer review, mentre al quinto se ne contesta la mancata valutazione alla luce degli stessi criteri di valutazione fissati dalla Commissione), risulta di immediata evidenza come si tratti di contestazione che non può assumere una sua autonomia, potendo trovare accoglimento solo in ipotesi di accoglimento della terza censura (ed anche in questo caso, nella ben diversa prospettiva della rinnovazione delle operazioni di fissazione dei criteri di massima e non del riconoscimento del titolo).</p>
<p>In terzo ed ultimo luogo, non possono trovare accoglimento le insistite considerazioni relative al valore di alcuni titoli ed in particolare, all’innovatività delle pubblicazioni, trattandosi di contestazioni attinenti al merito dell’attività di valutazione che il Giudice amministrativo non può certamente sindacare (per di più, in un contesto, caratterizzato da elevatissimo tecnicismo), non risultando pertanto illogicità di valutazione o evidenti travisamenti di fatto rilevabili in sede di giudizio di legittimità; risulta pertanto di impossibile accoglimento la prospettazione della ricorrente tendente a richiedere l’accertamento della propria “superiorità” o di una “differenza …siderale” rispetto agli altri candidati, ovvero una tipologia di sindacato che il Giudice amministrativo non può dare.</p>
<p>Quanto sopra rilevato permette poi di procedere al rigetto anche delle argomentazioni articolate dalla ricorrente in ordine alla rilevanza della valutazione dei propri contributi intervenuta in sede di cd. V.Q.R. (valutazione della qualità della ricerca); a prescindere da ogni considerazione in ordine all’autore delle valutazioni (che, per la difesa del controinteressato, sarebbe da individuare nella stessa ricorrente), si tratta di argomentazioni evidentemente inaccoglibili, sia in quanto si tratta di parametro non previsto dai criteri di massima prefissati, sia per l’evidente improprietà del riferimento ad istituto che, in verità, opera una valutazione delle istituzioni di ricerca e non “dei singoli ricercatori” (doc. n. 45 del deposito dell’Università resistente: pag. n. 15), sia ancora per il “mascherato” carattere di merito di una contestazione che, in realtà, investe il puro sindacato di merito del giudizio che la Commissione ha articolato con riferimento alle pubblicazioni.</p>
<p>In definitiva, le diverse censure raggruppate nel quinto motivo di ricorso costituiscono evidente espressione di quella “parcellizzazione comparativa (incentrata sulle singole pubblicazioni o sui singoli interventi e sovente limitata solo ad alcuni sub-criteri, tralasciando di considerare gli altri), che non vale a confutare la complessiva correttezza e logicità dei giudizi espressi dalla Commissione” (Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2024, n. 5633, punto 7.8 della motivazione) che risulta impossibile alla luce di tutta la giurisprudenza precedentemente richiamata e che pertanto non può trovare accoglimento.</p>
<p>Il respingimento di tutti i motivi sopra richiamati porta poi al rigetto delle censure di illegittimità derivata articolate dalla ricorrente con riferimento agli atti successivamente intervenuti</p>
<p>6. Ottavo e nono motivo di ricorso (proposto con i motivi aggiunti) attengono poi alla decisione finale assunta dal Consiglio di Dipartimento e possono pertanto essere trattati congiuntamente.</p>
<p>La generica censura di difetto di motivazione della deliberazione 18 settembre 2023, n. 103 del Consiglio di Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica di cui all’ottavo motivo di ricorso risulta, in buona sostanza, superata dal verbale n. 15 sempre del 18 settembre 2023 della riunione del Consiglio di Dipartimento (successivamente conosciuto dalla ricorrente ed espressamente contestato con la nona censura di ricorso), che effettivamente reca la verbalizzazione del dibattito che ha preceduto la deliberazione e della ragioni che hanno portato i docenti intervenuti a propendere per la proposta del prof. Rovai.</p>
<p>Ed in effetti, l’esame del detto verbale (soprattutto le tre pagine finali) reca la chiara evidenziazione di un dibattito che, pur sulla base del giudizio di preferenza per il prof. Rovai espresso dalla Commissione, ha chiaramente evidenziato la volontà del Consiglio di non discostarsi da detto giudizio, pur in un contesto in cui sono emerse consistenti voci in favore del prof. Nuti e che ha evidentemente visto la ricorrente defilarsi ed allontanarsi dalla designazione.</p>
<p>Con riferimento a detto dibattito, le censure proposte dalla ricorrente non appaiono poi ben calibrate e suscettibili di accoglimento.</p>
<p>Non si comprende, infatti, che interesse possa avere la ricorrente a contestare il giudizio in termini di “linguisti storici di valore” riservato a tutti e tre i candidati, se non nella prospettiva della propria superiorità rispetto agli altri candidati che, come già rilevato con riferimento al quinto motivo di ricorso, non può certo costituire oggetto di accertamento nel processo amministrativo.</p>
<p>Ininfluente risulta poi il riferimento all’introduzione di nuovi elementi valutativi rispetto a quelli già esaminati dalla Commissione di concorso alla luce della giurisprudenza del T.A.R. richiamata al precedente punto n. 4 della sentenza che attribuisce al Consiglio di Dipartimento il compito finale di operare la scelta del vincitore, anche sulla base di elementi desunti dal curriculum dei candidati che possono essere anche eventualmente diversi da quelli valorizzati dalla Commissione di concorso.</p>
<p>Del pari irrilevanti risultano il riferimento alla differente età dei candidati (che avrebbe, al massimo, potuto avvantaggiare il prof. Nuti e non la ricorrente), all’anzianità accademica ed a tutti gli altri elementi quantitativi che, come già rilevato, risultavano non rilevanti in una valutazione globale dei candidati fondata, in realtà, su parametri qualitativi; per questi aspetti, il nono motivo di ricorso si evidenzia poi come una sostanziale riproposizione di censure “principali” già proposte con il quinto motivo di ricorso e che non possono ovviamente trovare accoglimento neanche in questa sede, sempre per i tradizionali limiti al sindacato di merito delle decisioni amministrative.</p>
<p>Fortemente contraddittorio è poi il riferimento all’insegnamento di Neurolinguistica tenuto dalla ricorrente; a pag. 16 dei motivi aggiunti, la ricorrente ammette, infatti, la necessità di riportare l’insegnamento ad “ambiti diversi d(a)lla disciplina” posta a concorso, mentre, a pag. 18, sostiene che una certa qual preferenza nei suoi confronti avrebbe dovuto essere radicata sul detto insegnamento, ovvero su una disciplina che, per sua stessa ammissione, risulta estranea all’ambito concettuale della materia e che quindi non può costituire oggetto di considerazione, in una valutazione che deve ovviamente restare aderente alle caratteristiche dell’insegnamento posto a base della procedura concorsuale.</p>
<p>Neanche l’ottavo ed il nono motivo di ricorso possono pertanto trovare accoglimento, così come le censure di illegittimità derivata rivolte avverso gli atti finali che hanno poi portato alla nomina del prof. Rovai.</p>
<p>In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2024 devono essere respinti; la particolare complessità della materia trattata permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2024, li respinge, come da motivazione.</p>
<p>Compensa le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Riccardo Giani, Presidente</p>
<p>Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p>Nicola Fenicia, Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
Luigi Viola Riccardo Giani</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1158</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1158</a></p>
<p>Pres. P. Giulia &#8211; Est. F. Giordano Battisti Giuseppe (Avv. M. Pirelli) c/ Comune di Poggio Bustone (Avv. C. Gianrosa) sulla giurisdizione sulle controversie concernenti la legittimità del provvedimento di diniego dell&#8217;equo indennizzo Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie sulla concessione di equo indennizzo &#8211; Giurisdizione del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Giulia &#8211;  Est. F. Giordano<br /> Battisti Giuseppe (Avv. M. Pirelli) c/ Comune di Poggio Bustone (Avv. C. Gianrosa)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione sulle controversie concernenti la legittimità del provvedimento di diniego dell&#8217;equo indennizzo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie sulla concessione di equo indennizzo &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni &#8211; Interpretazione del <i>discrimen</i> temporale ex art. 45 D. Lgs. 80/98</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie sulla legittimità del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo per infermità contratte in servizio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario qualora il suddetto provvedimento sia stato adottato in epoca successiva al 30 giugno 1998. Infatti, quando la pretesa si ricollega ad un apprezzamento dell’Amministrazione, rileva, ai fini del passaggio di contenzioso ex art. 45 co. 17 D. Lgs. 80/98 (ora art. 69, co. 7 D. Lgs. 165/2001), il momento temporale in cui tale apprezzamento interviene ossia il momento dell’emanazione dell’atto lesivo ovvero quello in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B></p>
<p align=justify></p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE II <I>BIS</I></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>10200/99 </b>proposto da</p>
<p><b>BATTISTI Giuseppe, </b>rappresentato e difeso dall’avv. Manlio Perelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisella Valentino in Roma, Viale Gorizia n. 20;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>COMUNE DI POGGIO BUSTONE</B>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Catiuscia Giovanrosa e domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, Via Flaminia  n. 189;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera di Giunta comunale n. 51 del 3 aprile 1999, recante diniego di più favorevole indennizzo   rispetto a quello già concesso con delibera n. 161 del 21/6/1996;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Vista la memoria prodotta dal Comune resistente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del 15 dicembre 2005,  il Consigliere Francesco GIORDANO;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente, operaio generico comunale già beneficiario di equo indennizzo concessogli dall’Amministrazione di appartenenza, presentava ulteriori due domande volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altrettante infermità contratte in servizio, nonché la liquidazione dell’equo indennizzo relativo alle predette infermità.<br />
Il procedimento si concludeva con l’adozione del negativo provvedimento impugnato, emesso sulla base del parere contrario del C.P.P.O. alla concessione al dipendente di più favorevole equo indennizzo.<br />
Il presente ricorso veniva affidato a censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili.<br />
Costituitosi in giudizio, il Comune di Poggio Bustone si opponeva alla pretesa del ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame con la refusione delle spese di lite.<br />
La Sezione giudicante respingeva la domanda cautelare, con ordinanza n. 2579 del 25 agosto 1999.<br />
<b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Invero, al fine della corretta discriminazione del limiti temporali per l’individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, la suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’art. 45, comma 17 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), il quale ha trasferito al giudice ordinario le controversie concernenti il pubblico impiego privatizzato ed ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando all’uopo  la locuzione generica ed atecnica di “<i>questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998</i>” ovvero “<i>anteriore a tale data</i>”, va interpretato nel senso che il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria, non deve essere collegato rigidamente         ad un atto giuridico o all’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o al momento di insorgenza della contestazione e, quindi, di instaurazione della controversia, ma deve essere ancorato al dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze –così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr., Cass. Civ., SS. UU., 7 luglio 2005, n. 14258; <i>ib</i>., 3 maggio 2005, n. 9101; <i>ib</i>., 6 febbraio 2003, n. 1809. Vedi, pure, Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1914 e 20 settembre 2002, n. 4781).<br />
Si deve, peraltro, avere riguardo al momento del verificarsi dei fatti costitutivi della pretesa azionata, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro.<br />
Laddove, invece, alla base della pretesa giudiziale si ponga una lesione prodotta da un atto di gestione di natura provvedimentale (o negoziale), in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e, cioè, al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 17 ottobre 2002, n. 14766; <i>ib</i>., 23 gennaio 2004, n. 1234), ovvero, ancora, non tanto al momento della determinazione volitiva  o a quello in cui la stessa venga esternalizzata nell’ambito dell’<i>iter</i> procedurale, quanto al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne la definitività e l’operatività, oltre che la conoscibilità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 14258/2005, cit.).<br />
Dalle superiori considerazioni discende che il ricorso all’esame non si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità, per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo, atteso che il complesso procedimento preordinato alla concessione dell’equo indennizzo, postula valutazioni di natura tecnico-discrezionale dell’Amministrazione competente che si pronuncia sulla relativa domanda, comportando la giurisdizione del Giudice ordinario allorché si tratti, come nella specie, di un provvedimento comunque adottato in epoca successiva al <b>30 giugno 1998</b>.<br />
Circa le spese, sussistono valide ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.  Q.  M.</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda <i>bis</i>,  dichiara <b>inammissibile</b>, per difetto di giurisdizione, il ricorso meglio specificato in epigrafe.<b><br />
</b>Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II <i>bis</i>, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:</p>
<p>Patrizio       GIULIA &#8211;          Presidente<br />
Francesco   GIORDANO  &#8211;  Consigliere <u><b>Rel.</u> <u></b></u>estensore<br />
Renzo         CONTI          &#8211;  Consigliere</p>
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