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	<title>1157 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1157 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-3-2009-n-1157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-3-2009-n-1157/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1157</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Metro.Mestrinaro spa (Avv.ti A. Manzi, M. Malvestio) c/ Provincia Autonoma di Trento (Avv. F. Lorenzoni), Oberosler Cav. Pietro spa (n.c.), Misconel srl (n.c.). sul diritto dell&#8217;impresa esclusa da una gara a seguito di condanna del suo rappresentante legale, ad accedere alla motivazione con la quale altro concorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-3-2009-n-1157/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-3-2009-n-1157/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Iannotta,  Est. Metro.<br />Mestrinaro spa (Avv.ti A. Manzi, M. Malvestio) c/ Provincia Autonoma di Trento (Avv. F. Lorenzoni), Oberosler Cav. Pietro spa (n.c.), Misconel srl (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul diritto dell&#8217;impresa esclusa da una gara a seguito di condanna del suo rappresentante legale, ad accedere alla motivazione con la quale altro concorrente sia stato ammesso, pur avendo dichiarato una condanna per un diverso reato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi &#8211; Gara &#8211; Concorrente escluso &#8211; Documenti altro concorrente &#8211; Diniego di accesso &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di accesso, opposto all’impresa esclusa da una gara d’appalto a seguito di condanna penale addebitata al suo rappresentante legale, alla motivazione con la quale altro concorrente, poi risultato vincitore, sia stato viceversa ammesso, pur in presenza di una condanna definitiva riportata dal suo rappresentante legale, in ragione della presunta non concretezza e attualità della sua pretesa, venendo in rilievo reati inassimilabili, in quanto di natura rispettivamente dolosa e colposa. Difatti, premesso che la valutazione della p.a. in ordine all’incidenza di un reato sull’affidabilità professionale di un’impresa va compiuta caso per caso e non si esaurisce nella dolosità o meno del reato addebitato, la non comparabilità dei reati sotto il profilo psicologico non può essere posta a fondamento del diniego di accesso, potendo venire in rilievo, ai fini della legittimità dell’azione amministrativa, anche vizi ulteriori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto dell&#8217;impresa esclusa da una gara a seguito di condanna del suo rappresentante legale, ad accedere alla motivazione con la quale altro concorrente sia stato ammesso, pur avendo dichiarato una condanna per un diverso reato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> 	REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>		N. 1157/09 REG.DEC.<br />	<br />
	N. 5592 REG.RIC.<br />
ANNO 2008	</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
   Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 5592/2008 del 08/07/2008, proposto da 	</p>
<p><b>MESTRINARO SPA IN</b> in proprio e quale mand.ria <b>ATI, ATI AGRU LINING SRL, ATI LAGO ROSSO SOC. COOP.</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti. ANDREA MANZI e. MASSIMO MALVESTIO con domicilio eletto in Roma, VIA F. CONFALONIERI, 5 presso avv.to ANDREA MANZI 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b> rappresentata e difesa dall’avv. FABIO LORENZONI con domicilio eletto in Roma, VIA DEL VIMINALE N.43 presso avv.to FABIO LORENZONI; 	</p>
<p><b>OBEROSLER CAV. PIETRO SPA</b>, non costituitasi; 	</p>
<p><b>MISCONEL SRL</b>, non costituitasi; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.R.G.A. DELLA PROVINCIA DI TRENTO n.114/2008 .	</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla camera di Consiglio del 05 Agosto 2008 , relatore il Cons. Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati Manzi e Meloni, quest’ultimo, per delega di Lorenzoni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:	</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società appellante è stata esclusa dalla partecipazione ad una gara d&#8217;appalto avente ad oggetto l&#8217;esecuzione di lavori di bonifica e messa in sicurezza di una discarica per rifiuti perché, nei confronti del legale rappresentante e direttore tecnico della società era stata pronunciata sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di cui all&#8217;art. 53 bis del D.Lgs. n. 22/97 (“ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”) e avendo ritenuto che tale precedente incidesse negativamente sulla condotta professionale dell&#8217;impresa e sul rapporto fiduciario con l&#8217;amministrazione.<br />	<br />
Nello stesso procedimento di gara la Commissione non ha, invece, escluso un’altra società partecipante che aveva dichiarato, nei confronti di un soggetto dell&#8217;impresa capogruppo, l&#8217;esistenza una sentenza definitiva di condanna, motivando con rinvio “per relationem” alle  valutazioni di non esclusione già espresse nei confronti della stessa società, in una diversa procedure di gara. <br />	<br />
A seguito di domanda di accesso, l&#8217;amministrazione ha fornito la documentazione richiesta, dalla quale si evince il tipo di reato addebitato al soggetto di tale altra impresa, che risultava condannato per “ lesioni personali colpose di cui all&#8217;art. 590 c.p.”, ma si è rifiutata di rilasciare copia delle valutazioni compiute dalla Commissione  di tale diversa gara, al fine di giustificare la non incidenza del richiamato reato sull&#8217;affidabilità morale e professionale dell&#8217;impresa stessa,  affermando che la richiesta violerebbe “ i principi di concretezza e attualità richiesti dall&#8217;art. 32, co. 1, della L.P. n. 23/92”.<br />	<br />
Avverso tale diniego di accesso e la sentenza di primo grado, che ha respinto il gravame,  ha proposto appello la soc. Mestrinaro.<br />	<br />
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.	</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La Provincia autonoma di Trento aveva comunicato all&#8217;appellante soc. Mestrinaro, con nota del 16 gennaio 2008, l&#8217;avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara in quanto, nei confronti del legale rappresentante e direttore tecnico dell&#8217;impresa, era stata emanata sentenza di condanna definitiva per un reato che, seppure non rientrante tra quelli codificati come incidenti sulla moralità professionale dalle determinazioni dell&#8217;Autorità di vigilanza n. 56/00 e dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/400/93 del 1° marzo 2000, non faceva venir meno il potere dell&#8217;Autorità amministrativa “di procedere ad una valutazione caso per caso”. <br />	<br />
Con riferimento alla successiva domanda di accesso della soc. Mestrinaro, volta a conoscere la motivazione con cui un altro partecipante alla gara, poi risultato vincitore, pur avendo una condanna definitiva per un diverso reato, era stato, invece, ammesso alla gara, l&#8217;amministrazione ha sostenuto la non accoglibilità della stessa per violazione dei principi di “concretezza e attualità”.<br />	<br />
Il Tar ha condiviso tale motivazione in quanto, pur essendo la pretesa “astrattamente  fondata”,  non lo sarebbe stata in concreto, in quanto, il diverso tipo di reato (“lesioni personali colpose”) di cui era responsabile il rappresentante legale della ditta poi vincitrice della gara, doveva ritenersi del tutto inassimilabile al reato compiuto dal rappresentante legale della società appellante, e quindi, inidoneo a sostenere un eventuale interesse giuridicamente rilevante volto a sostenere la contraddittorietà del comportamento dell&#8217;amministrazione, trattandosi, in un caso, di reato colposo, e nell&#8217;altro, di reato doloso.<br />	<br />
Tale motivazione non appare sostenibile.<br />	<br />
La stessa Amministrazione, nel procedimento di avvio volto all’esclusione della soc. appellante, ha affermato che il tipo di reato di cui risulti condanna definitiva non fa venir meno il potere dell’autorità amministrativa “di procedere ad una valutazione caso per caso” e, in effetti, non esistono reati che automaticamente sono considerati incidenti sulla moralità professionale, né criteri rigidi sulla base dei quali l&#8217;amministrazione appaltante può automaticamente ricavare tale incidenza; né la valutazione dell&#8217;amministrazione appaltante può esaurirsi nella dolosità o meno del reato, avendo rilevanza, invece, la legittimità dei criteri adottati, rispetto ai quali il tipo di reato costituisce uno degli indici di cui l&#8217;amministrazione si avvale, al fine di valutare la gravità del fatto in relazione all’oggetto della gara.<br />	<br />
La sola non comparabilità dei reati sotto il profilo psicologico non può, quindi, essere posta a fondamento delle diniego di accesso, potendo avere rilievo, ai fini della legittimità dell’azione amministrativa, anche vizi ulteriori, comunque connessi.<br />	<br />
Da ciò l’illegittimità del diniego di accesso in esame, basato su una presunta non concretezza e attualità della pretesa fatta valere dall’appellante.<br />	<br />
L’appello, pertanto, deve essere accolto, con conseguente diritto dell’appellante ad accedere alla motivazione “per relationem” posta a fondamento dell’ammissione alla gara della controinteressata.<br />	<br />
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione e sono liquidate come in dispositivo.  	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5592/08, meglio specificato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza di primo grado.<br />	<br />
Pone le spese dei due gradi del giudizio, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00) a carico dell’Amministrazione soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 agosto 2008, alla presenza dei seguenti magistrati:<br />	<br />
Raffaele Iannotta 	Presidente<br />
Cesare Lamberti 	Consigliere<br />
Adolfo Metro	Consigliere Rel. Est.<br />
Giancarlo Giambartolomei	Consigliere<br />
Roberto Capuzzi 	Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 02/03/09<br />	<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-3-2009-n-1157/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2009 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto) non applicabilità art. 9 L. 122/1989 nelle aree extraurbane 1. – Edilizia ed urbanistica – Art. 9 L. 122/1989 – Applicabilità nelle aree extraurbane – Esclusione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Gomez de Ayala – <i>Est.</i> Goso<br /> Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto)</span></p>
<hr />
<p>non applicabilità art. 9 L. 122/1989 nelle aree extraurbane</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia ed urbanistica – Art. 9 L. 122/1989 – Applicabilità nelle aree extraurbane – Esclusione.</p>
<p>2. &#8211; Edilizia e urbanistica – Diniego permesso edilizio in assenza piano esecutivo – Automatismo – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le norme eccezionali contenute nell’art. 9 L. 122/1989 si applicano soltanto alla costruzione di parcheggi in aree urbane e non anche in aree extraurbane.</p>
<p>2. &#8211; Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non può essere negato per il solo fatto che il piano regolatore preveda la previa redazione di un piano esecutivo. Soltanto qualora l’Amministrazione accerti l’insufficienza delle opere di urbanizzazione già realizzate, potrà subordinare il rilascio del titolo abilitativo all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	<b>Prima Sezione –<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>composto dai magistrati:</p>
<p>#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 215/2007, proposto dalla </p>
<p><b>TENUTA VILLA ORSINI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Montevecchio n. 50;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di CAPRIATA D’ORBA</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Giorgio Razeto, elettivamente domiciliato in Torino, via De Sonnaz n. 19, presso l’avv. Antonio Fiore;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></b>della nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 6690, datata 22 dicembre 2006, avente ad oggetto “<i>D.I.A. prot. 6245 del 27.11.2006 per realizzazione di autorimessa interrata di pertinenza – Autorimessa 1</i>”<i> </p>
<p></i><b>nonché</p>
<p></b>di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriata d’Orba;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 7 marzo 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi gli avv.ti Aliberti e Monti per le parti;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La Società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel comune di Capriata d’Orba, in data 27 novembre 2006 presentava denuncia di inizio dell’attività edilizia (d.i.a.) per la realizzazione di un’autorimessa interrata con 16 box e 12 posti auto pertinenziali agli edifici sovrastanti.<br />
La richiesta era formulata ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cd. Legge “Tognoli”).<br />
Con nota del 22 dicembre 2006, qui impugnata, il responsabile del Servizio del Comune di Capriata d’Orba si opponeva all’intervento, rilevando che lo stesso “<i>non è conforme al progetto definitivo di variante al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 28 del 25/9/2006, ma non ancora approvato dagli organi competenti, che all’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione assoggetta l’intera area a strumento urbanistico esecutivo (Piano Esecutivo Convenzionato) prima del rilascio dei singoli permessi di costruire</i>”.<br />
Si soggiunge che, per effetto della variante di cui sopra, l’area interessata dall’intervento, dapprima a destinazione agricola, è stata trasformata in turistico/residenziale.<br />
Con il ricorso in trattazione, la Società interessata contesta la legittimità del provvedimento che ha inibito l’esecuzione dell’intervento in progetto, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
<B>I)</B> Violazione ed errata applicazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, carenza di motivazione e di istruttoria. <br />
<B>II) </B>Violazione ed errata applicazione dei principi generali vigenti in materia urbanistica. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. <b><br />
</b>Sulla scorta delle doglianze così rubricate, la ricorrente insta per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
L’esponente chiede, inoltre, che il Comune intimato sia condannato al risarcimento dei danni, in misura pari alle spese per la progettazione ed ai maggiori oneri provocati dal ritardo.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Capriata d’Orba, opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 7 marzo 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1) </b>Considerando la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
<b>2) </b>Deve preliminarmente rilevarsi come la difesa comunale, nell’atto di costituzione in giudizio, evidenzi l’illegittimità della d.i.a. proposta dalla ricorrente, siccome priva di asseverazione di conformità da parte del progettista nonché riferita ad una costruzione che avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire.<br />
Tali argomentazioni, però, non sono riconducibili alla motivazione del provvedimento impugnato che fonda il diniego unicamente sulla mancanza del Piano esecutivo convenzionato.<br />
In tale provvedimento, si fa anche un sintetico riferimento all’asseverazione di conformità, ma tale richiamo è formulato quale mera indicazione al progettista, cui il diniego è trasmesso per conoscenza, ed appare estraneo, a tutti gli effetti, al corredo motivazionale dell’atto.<br />
Ne consegue, secondo i principi, l’inammissibilità dell’eccezione in parola, costituente integrazione postuma della motivazione.<br />
<b>3) </b>Con il primo motivo di gravame, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989.<br />
Il Comune di Capriata d’Orba, infatti, fonda il diniego sul presunto contrasto dell’intervento in progetto con l’art. 29 delle N.T.A., in forza del quale il rilascio dei permessi di costruire nell’area è subordinato alla previa approvazione di un piano esecutivo convenzionato.<br />
L’Amministrazione intimata, però, avrebbe omesso di rilevare che la d.i.a. era stata presentata ai sensi della legge n. 122/1989 che, al primo comma dell’art. 9, legittima i proprietari di immobili a realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo degli stessi o delle aree pertinenziali esterne al fabbricato, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.<br />
Il capoverso del citato art. 9 prevede, poi, che tali interventi siano soggetti a denuncia di inizio attività.<br />
Ne consegue, secondo la tesi della ricorrente, che il Comune di Capriata d’Orba non potrebbe denegare l’intervento perché contrastante con l’art. 29 delle N.T.A., dal momento che la legge ne prevede l’esecuzione anche in deroga agli strumenti urbanistici.<br />
In ogni caso, l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo costituirebbe, secondo il citato art. 29, presupposto per il rilascio dei soli permessi di costruire, mentre la realizzazione dell’autorimessa interrata può avvenire, secondo l’art. 9, comma 2, della legge n. 122/1989, sulla base di semplice d.i.a.<br />
L’argomentazione in esame non risulta persuasiva, essendo inconferente il richiamo alle previsioni della legge n. 122/1989 sul quale essa si fonda.<br />
La possibilità prevista dall’art. 9 della legge “Tognoli” di realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, costituisce, infatti, disposizione di carattere eccezionale, da interpretarsi nel suo significato strettamente letterale ed in considerazione delle finalità del testo legislativo in cui essa è inserita (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7325).<br />
Ne deriva che tale disposizione è applicabile alla costruzione di parcheggi nelle sole aree urbane, mentre le consimili iniziative edificatorie nelle aree extraurbane restano assoggettate alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 19 dicembre 2000, n. 2533; T.A.R. Veneto, sez. II, 6 settembre 2002, n. 5229; Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7325).<br />
L’area interessata dall’intervento in progetto ha chiaramente collocazione extraurbana, come testimonia la destinazione agricola prevista dal vigente piano regolatore.<br />
Nel caso in esame, pertanto, non sussistono i presupposti per applicare il più volte citato art. 9 della legge n. 122/1989.<br />
<b>4) </b>E’, invece, fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con il quale l’esponente lamenta l’insufficienza del supporto motivazionale del provvedimento impugnato.<br />
Il Comune di Capriata d’Orba, infatti, si è limitato a rilevare che l’intervento, secondo le previsioni della variante <i>in itinere</i>, richiedeva la previa approvazione dello strumento urbanistico esecutivo.<br />
Come recentemente rilevato dalla Sezione con sentenza n. 508 del 7 febbraio 2007 (resa in una controversia tra le attuali parti processuali), il rapporto di interdipendenza tra il piano esecutivo e l’attività costruttiva non può operare in modo assoluto e incondizionato, laddove l’intervento in progetto incida su aree già dotate di opere di urbanizzazione, dal momento che la pubblica amministrazione è chiamata a valutare, in tal caso, le eventuali esigenze ulteriori di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione e, soltanto qualora le risultanze di tale disamina evidenzino l’insufficienza delle opere di urbanizzazione già realizzate, potrà ritenere necessaria ed imprescindibile, al fine del rilascio del titolo abilitativo edilizio, la preventiva approvazione dello strumento urbanistico attuativo.<br />
Ne deriva l’illegittimità, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del diniego in esame, poiché l’Amministrazione intimata si è limitata a riscontrare l’assenza del P.E.C., senza valutare la situazione effettiva dell’area e le effettive esigenze di urbanizzazione eventualmente indotte dalla nuova costruzione.<br />
<b>5) </b>In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra specificati.<br />
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento dei danni, poiché l’annullamento del provvedimento negativo impugnato, per difetto di motivazione, non comporta il riconoscimento dell’interesse pretensivo al rilascio del titolo edificatorio da parte del Comune di Capriata d’Orba, ma obbliga solamente la civica amministrazione a rinnovare l’istruttoria ed a pronunciarsi nuovamente sull’istanza edificatoria, nel rispetto dei principi enunciati con la decisione giudiziale. <br />
<b>6) </b>Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.<u><br />
</u><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.<br />
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 7 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</a></p>
<p>Pres. e Rel. TOSTI sull&#8217;illegittimità del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario per una denuncia riportata ex artt. 380-381 c.p.p. Stranieri – Istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario –Rigetto fondato solo sulla denuncia per uno dei reati ex artt. 380 e 381 c.p.p., in assenza del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. TOSTI</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario per una denuncia riportata ex artt. 380-381 c.p.p.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario –Rigetto fondato solo sulla denuncia per uno dei reati ex artt. 380 e 381 c.p.p., in assenza del provvedimento di conclusione delle indagini – Rigetto – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario, motivato da una denuncia riportata dallo straniero per reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli artt. 380-381 c.p.p., in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. 18 febbraio 2005 n. 78, occorre a tal fine almeno il provvedimento di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio del Pubblico Ministero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario per una denuncia riportata ex artt. 380-381 c.p.p.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>   REPUBBLICA ITALIANA<br />
     In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
&#8211;	Sezione Prima Ter &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7666/2004 proposto da<br />
X, in proprio e quale legale rappresentante della Y, rappresentato e difeso dall’avv. Paola D’Elia, presso lo studio di questa elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Amedeo n. 126;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b> e la <b>Prefettura di Roma</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato:</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto 13 maggio 2004 del Questore di Roma, di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario presentata in favore di Z;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Udito alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2006, fissata ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il magistrato relatore Luigi Tosti;<br />
Valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta l’esistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente fondato;<br />
Considerato che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di reiezione  della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi della legge 2002 n. 222, motivato con riferimento ad una denuncia riportata dallo straniero per reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli articoli 380-381 c.p.p.;<br />
Rilevato che l’Amministrazione non ha depositato atti;<br />
Valutate le censure dedotte nel ricorso;<br />
Visto il deposito, a cura del ricorrente, di certificazione negativa del casellario giudiziale di Roma;<br />
Considerato che, successivamente al deposito del ricorso, è stata pubblicata la sentenza 18 febbraio 2005 n. 78 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa sulla regolarizzazione, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell&#8217;istanza del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l&#8217;arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza;<br />
Considerato che il mero dato della denuncia non costituisce ostacolo alla regolarizzazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale, occorrendo a tal fine almeno il provvedimento di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio del Pubblico Ministero;<br />
Ritenuto quindi di accogliere il ricorso, con annullamento dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta ad emettere in esecuzione, valutando lo stato delle indagini a carico dello straniero alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione;  <br />
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima Ter–accoglie il ricorso proposto come in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Roma, addì 9 febbraio 2006 in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
  Luigi             TOSTI                        Presidente Estensore<br />
             Franco          DE BERNARDI             Consigliere <br />
             Agnese          BARONE                       Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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