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	<title>1155 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1155 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2017 n.1155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-10-2017-n-1155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-10-2017-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2017 n.1155</a></p>
<p>S. Romano, Pres., L. Viola, Est. Sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali se gli errori di calcolo e la discrepanza tra le schede elettorali autenticate e quelle votate e autenticate non utilizzate sia tale da non inficiare il risultato finale. 1. Elezioni- Operazioni di voto- Non coincidenza tra il numero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-10-2017-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2017 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-10-2017-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2017 n.1155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali se gli errori di calcolo e la discrepanza tra le schede elettorali autenticate e quelle votate e autenticate non utilizzate sia tale da non inficiare il risultato finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Elezioni- Operazioni di voto- Non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate- Non determina annullamento se la proporzione è tale da non modificare il risultato elettorale.</p>
<p>2. Elezioni- Apertura anticipata dell’urna- Non comporta annullamento delle elezioni- Ove non metta in pericolo la segretezza delle schede e la genuinità del voto.</p>
<p>3. Elezioni- Aggiornamento delle liste elettorali con i nuovi residenti- Non rileva se non supera la cd “prova di resistenza”.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate non determina sempre e comunque la illegittimità delle operazioni elettorali e l’annullamento delle elezioni, dovendo riservarsi tale più grave conseguenza solo alle ipotesi in cui “la detta non coincidenza sia di proporzioni numeriche tali da consentire una modifica del risultato elettorale e comunque sia accompagnata da altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali”.</p>
<p>2. L’apertura anticipata dell’urna rileva ai fini dell’annullamento delle operazioni elettorali solo se si tratta di comportamento idoneo a mettere in pericolo la segretezza del voto o a modificare il risultato elettorale (come nell’ipotesi di apertura dell’urna contenente le schede elettorali effettuata durante le operazioni di voto per la ricerca di una scheda erroneamente votata con penna a sfera, quindi con parziale anticipazione dello scrutinio e conseguente violazione del principio di segretezza).</p>
<p>3. La mancata considerazione dell’aggiornamento delle liste elettorali con i nuovi residenti rileva ai fini della valutazione della legittimità delle operazioni elettorali solo ove superi la cd “prova di resistenza”, ovvero se i “nuovi residenti” abbiano una consistenza numerica tale da influire sul distacco tra i due candidati.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/10/2017</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01155/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00993/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2017/201700993/Provvedimenti/stemma.jpg" height="109" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 993 del 2017, proposto da:<br />
Remo Santini, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Fabio Baglivo, con domicilio eletto presso lo studio Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Lucca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Campinoti, Carmela Di Filippo, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
Commissione Elettorale Circondariale Lucca, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Alessandro Tambellini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Morbidelli in Firenze, via La Marmora 14;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;atto di proclamazione dei risultati dell&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Lucca pubblicato in data 28 giugno 2017 a seguito della tornata elettorale svoltasi in data 11 giugno 2017 (primo turno) ed in data 25 giugno 2017 (secondo turno), definita con l&#8217;elezione a Sindaco dell&#8217;odierno controinteressato Dott. Alessandro Tambellini;<br />
&#8211; della comunicazione di proclamazione degli eletti in data 30 giugno 2017;<br />
&#8211; del verbale delle operazioni di convalida dei risultati elettorali relativi al turno di ballottaggio svoltosi in data 25 giugno 2017;<br />
&#8211; dei verbali delle operazioni elettorali relative alle Sezioni numeri 38, 84, 4, 85, 70, 73, 56, 49, 78, 9, 10, 31, 28, 29, 41, 32, 12, 21, 5, 23, 36, 56, 78, 42, risultati gravemente erronei con riferimento all&#8217;indicazione delle schede autenticate non u<br />
&#8211; del verbale delle operazioni elettorali relative alla Sezione n. 20;<br />
&#8211; delle determinazioni, dagli estremi ignoti, assunte dal Comune in sede di formazione delle liste elettorali nei confronti di almeno 109 cittadini che non sono stati iscritti nelle liste elettorali nonostante avessero presentato la richiesta per cambio d<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lucca, di Commissione Elettorale Circondariale Lucca e di Alessandro Tambellini;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. In data 11 giugno 2017, il Dott. Remo Santini ha preso parte alle elezioni comunali per l’elezione a Sindaco del Comune di Lucca, sostenuto dalle liste: “Siamo Lucca, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord e Lucca in Movimento”; all’esito del primo turno elettorale, è stato ammesso al ballottaggio, con 12.980 voti, unitamente al candidato Sindaco Dott. Alessandro Tambellini, sostenuto dalle liste “Partito Democratico, Lucca Civica Tambellini Sindaco, Sinistra con Tambellini, Lucca per l’Ambiente e Generazione Lucca”.<br />
Il 25 giugno 2017, si è svolto il turno di ballottaggio tra i due predetti candidati, che ha visto l’attribuzione di 17.092 voti al Dott. Remo Santini e 17.453 al Dott. Alessandro Tambellini, con una differenza pari quindi a soli 361 voti; è risultato pertanto eletto a Sindaco il Dott. Alessandro Tambellini.<br />
Con il presente ricorso, il Dott. Remo Santini impugna l’atto 28 giugno 2017 di proclamazione degli eletti e gli atti presupposti, chiedendo la rinnovazione delle operazioni di voto relative al turno di ballottaggio e/o la correzione dei risultati elettorali, sulla base di censure di: 1) violazione, falsa applicazione degli artt. 47, 53 e 63 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, grave violazione dei principi generali di trasparenza posti a presidio delle operazioni elettorali; 2) violazione, falsa applicazione degli artt. 25, 48, 53 e 59 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, grave violazione dei principi di segretezza del voto e di intangibilità delle urne durante le operazioni elettorali; 3) violazione, falsa applicazione del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e dell’art. 5 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lucca, il Sindaco eletto Dott. Alessandro Tambellini e la Commissione elettorale circondariale di Lucca, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di difetto di giurisdizione con riferimento al terzo motivo di ricorso.<br />
2. Il ricorso deve essere, in parte, respinto ed in parte, dichiarato inammissibile per omesso superamento della cd. prova di resistenza.<br />
Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso, un primo orientamento giurisprudenziale della Sezione (che ha trovato espressione nella sentenza T.A.R. Toscana, sez. II, 12 luglio 2016, n. 1159) è stato precisato e chiarito dalla sentenza emanata dal Consiglio di Stato in sede di appello che ha rilevato come la non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate non determini sempre e comunque l’illegittimità delle operazioni elettorali e l’annullamento delle elezioni, dovendo riservarsi tale più grave conseguenza solo alle ipotesi in cui &lt;<la che="" commissioni="" comportamento="" delle="" elettorali="" facciano="" illecito="" irregolarit="" supporre="" un="">&gt; (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863, sulle orme della meno argomentata 30 giugno 2016, n. 2950).<br />
In buona sostanza, l’accertamento della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate deve essere accompagnato, per importare l’illegittimità delle operazioni elettorali, da, &lt;<altre che="" commissioni="" comportamento="" delle="" illecito="" irregolarit="" supporre="" un="">&gt; (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).<br />
Alla luce di tale precisazione giurisprudenziale, la prospettazione di parte ricorrente non può trovare accoglimento, non sussistendo, nella fattispecie, un qualche elemento ulteriore che possa portare a concludere per l’esistenza della pratica della cd. “scheda ballerina” o di altre modalità di inquinamento del voto.<br />
In primo luogo, deve, infatti, rilevarsi come siano del tutto assenti nella fattispecie dichiarazioni assunte ai verbali delle Sezioni tese a documentare sostanziali irregolarità nelle modalità di voto o nello spoglio delle schede; lo stesso ricorrente non ha poi ritenuto di corroborare la propria impugnazione (se non per la particolare problematica che ha investito la Sezione n. 20 che sarà trattata al secondo motivo di ricorso) con dichiarazioni ex d.P.R. 445 del 2000 dei rappresentanti di lista (tali da integrare quel principio di prova ritenuto sufficiente da Cons. Stato, ad. plen. 20 novembre 2014, n. 32) tese ad evidenziare la sussistenza di irregolarità idonee a far sospettare &lt;<un commissioni="" comportamento="" delle="" elettorali="" illecito="">&gt;.<br />
In secondo luogo, le irregolarità poste a base del primo motivo di ricorso, oltre a trovare in gran parte giustificazione (come sarà più oltre rilevato), appaiono ben lontane da quelle &lt;<proporzioni del="" elettorale="" modifica="" risultato="" una="">&gt; richieste da Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863, per attribuire rilevanza alle violazioni.<br />
A questo proposito, l’iniziale prospettazione fornita in ricorso ha costituito oggetto, dopo le difese dell’Amministrazione comunale di Lucca e del Sindaco eletto, di una sostanziale “riduzione” operata dalla memoria di replica depositata dal ricorrente in data 22 settembre 2017 che ha concentrato l’attenzione solo sulle Sezioni ritenute più problematiche; per semplicità espositiva, si concentrerà l’attenzione solo su queste Sezioni, apparendo di tutta evidenza come, con riferimento alle altre Sezioni, lo stesso ricorrente abbia ritenuto di non insistere oltre sulle censure sollevate (che risultano agevolmente confutate dalle difese del Comune di Lucca e del Sindaco eletto).<br />
La prospettazione contenuta nella memoria del 22 settembre 2017 del ricorrente non può però essere condivisa dalla Sezione per quello che riguarda:<br />
a) la Sezione n. 70; in questo caso, alle 882 schede originariamente autenticate (pag. 11 del verbale) devono essere aggiunte le 3 successivamente autenticate relative ai 3 votanti non iscritti alle liste di Sezione di cui alla pag. 28 del verbale, per un totale di 885 schede che, detratto il numero di elettori che hanno votato (209), porta proprio alla cifra di 676 schede autenticate non utilizzate che è assunta a verbale;<br />
b) la Sezione n. 73; a questo proposito, il dato relativo agli elettori riportato a pag. 27 del verbale (848) corrisponde a quello degli aventi diritto al voto ed appare manifestamente, errato, mentre i dati contenuti nel riepilogo dello scrutinio di pag. 39 (354 votanti) permettono di pervenire ad una cifra delle schede autenticate non utilizzate di 494 (848 aventi diritto &#8211; 354 votanti) che corrisponde proprio a quella verbalizzata;<br />
c) la Sezione n. 49; in questo caso, risultano autenticate complessivamente 846 schede (841 il sabato e 5 la domenica) che, detratto il numero degli votanti (345), porta proprio alla cifra di 501 schede autenticate non votate indicato a verbale, senza che rilevi l’inesatta indicazione (499) del numero dei non votanti;<br />
d) la Sezione n. 12; a questo proposito, il verbale riporta, a pag. 8, come siano state consegnate alla Sezione 1040 schede, cui devono essere sottratte le 943 schede autenticate, per un totale di 97 schede non autenticate, così come correttamente riportato a pag. 30 del verbale, senza che possa rilevare l’inesatta (e abnorme) indicazione di 536 schede non autenticate, inserito, per evidente errore, a pag. 10 del verbale;<br />
e) la Sezione n. 9; per questa Sezione, l’indubbio errore nella verbalizzazione delle schede autenticate, ma non utilizzate (372, in luogo di 373) trova giustificazione nell’annotazione inserita a pag. 29 del verbale sull’inserimento erroneo nell’urna di una scheda bianca che, oltre a godere dell’efficacia privilegiata ex art. 2700 c.c. secondo la sistematica di Cons. Stato, ad. plen. 20 novembre 2014, n. 32 (trattandosi di verbalizzazione finalizzata alla documentazione di circostanze fattuali e non alla valutazione dei voti espressi), rientra nella sostanziale irrilevanza delle discrepanze di minore entità richiamata da Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863 (con espresso riferimento ad una discrepanza di una sola scheda, giustificata da circostanze ritenute sostanzialmente credibili, come nel caso di specie);<br />
f) la Sezione n. 32; per questa Sezione, l’indicazione di pag. 10 del verbale relativa a 31 schede non autenticate contrasta con quella contenuta a pag. 30 che riporta un numero di schede non autenticate rimaste (81 poi diventate 80 a seguito di autenticazione supplementare nella giornata della domenica) che è da ritenersi corretto ed in linea con la differenza tra schede consegnate alla Sezione (858) e schede autenticate (778);<br />
g) alle Sezioni 36, 56, 78, 22, 28 e 42; con riferimento a queste Sezioni, l’omessa indicazione a verbale del numero delle schede consegnate (dato comunque meramente ripetitivo e desumibile dal verbale di consegna) risulta sostanzialmente superata dalla verbalizzazione espressa contenuta a pag. 10 in ordine alla corrispondenza &lt;<al consegna="" di="" nel="" numero="" schede="" specificato="" verbale="">&gt; (anche in questo caso, si tratta di dichiarazione assistita dall’efficacia privilegiata richiamata da Cons. Stato, ad. plen. 20 novembre 2014, n. 32) presente in gran parte delle Sezioni sopra richiamate e, comunque, detto dato appare agevolmente desumibile dall’eventuale raffronto tra il verbale di consegna e l’indicazione della schede autenticate e non autenticate inserita a verbale (ed al proposito, parte ricorrente, non specifica ulteriormente le censure, limitandosi alla generica rilevazione della mancata verbalizzazione del dato meramente riproduttivo relativo alle schede consegnate alla Sezione).<br />
Rispetto alla prospettazione contenuta nella memoria di replica depositata dal ricorrente in data 22 settembre 2017, rimangono pertanto solo due Sezioni, in cui la sicura discrepanza tra la cifra relativa alle schede autenticate e non utilizzate e la reale consistenza del fenomeno, appare assistita da precisazioni inserite a verbale che, pur essendo caratterizzate da una certa qual genericità, si presentano idonee a giustificare le discrepanze in questione; in particolare, si tratta:<br />
h) della Sezione n. 38; in questo caso, la discrepanza tra il numero di schede autenticate non utilizzate (470) e la cifra inferiore inserita a verbale (465) appare giustificata dalla verbalizzazione in ordine ad un &lt;<possibile conteggio="" errato="" iniziale="">&gt; inserita a pag. 29 del verbale che si presenta sostanzialmente generica ed è giustificata dall’Amministrazione comunale di Lucca con un riferimento alla possibilità che le schede in questione corrispondano ai &lt;<cittadini c.d.="" da="" degli="" della="" di="" elettori="" in="" sezione="" un="">&gt;;<br />
i) alla Sezione n. 84; anche in questo caso, la discrepanza relativa alle schede autenticate non utilizzate (361, in luogo delle 341 indicate a pag. 29 del verbale) trova giustificazione nella precisazione inserita alle pagg. 11 e 29 del verbale relativa al fatto che sarebbero &lt;<state in="" pi="" schede="">&gt;.<br />
Con tutta evidenza, le contestazioni mosse dal ricorrente si risolvono, in buona sostanza, in inesattezze rettificabili sulla base di altri dati comunque desumibili dai verbali, nel mancato inserimento di dati comunque documentati da altri atti ad efficacia privilegiata (come per il dato relativo alle schede consegnate alla Sezione) o in discrepanze che trovano comunque giustificazione in precisazioni assunte a verbale; anche nel caso delle Sezioni 38 e 84 in cui la precisazione assunta a verbale risulta essere caratterizzata da una certa genericità (ben sottolineata dalla difesa del ricorrente) appare evidente come si tratti di “errori di calcolo” che, nella prospettiva sostanzialistica propria di Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863, possono essere ritenuti giustificati o irrilevanti in considerazione della modesta incidenza numerica (come appare evidente soprattutto per la Sezione n. 38) e, comunque, della sostanziale inesistenza di altre irregolarità tali da poter portare a concludere per ben più gravi violazioni delle regole in materia di espressione del voto.<br />
In definitiva, il motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato anche senza procedere al ulteriori approfondimenti istruttori, apparendo evidente come non sussistano le condizioni richieste da Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863 per la rilevanza della violazione, né sotto l’aspetto quantitativo (in buona sostanza, ridotta ad una certa genericità della motivazione solo in due Sezioni tra le tante presenti sul territorio), né sotto l’aspetto qualitativo (si tratta, in buona sostanza, di mere irregolarità, spesso rettificabili sulla base dei dati assunti a verbale).<br />
3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso (relativo all’apertura dell’urna nella Sezione n. 20 alle 16.15 della domenica per effettuare &lt;<un alla="" del="" lista="" presente="" presenza="" rappr.="" schede="">&gt;), la Sezione deve preliminarmente rilevare come l’evidente infondatezza meritale del mezzo di gravame, permetta di procedere alla decisione del motivo (per la possibilità di pronunciare comunque sulla controversia &lt;<qualora del="" documento="" essere="" falsit="" quale="">&gt;, si veda l’art. 77, 2° comma c.p.a.), anche senza procedere alla sospensione del procedimento a seguito della querela di falso, presentata dal ricorrente avanti al Tribunale di Lucca e depositata in giudizio in data 15 settembre 2017.<br />
A questo proposito, la giurisprudenza ha seguito un percorso ricostruttivo che attribuisce rilevanza all’apertura “anticipata” dell’urna solo nell’ipotesi in cui si tratti di comportamento idoneo a mettere in pericolo la segretezza del voto o a modificare il risultato elettorale: &lt;<al accompagnata="" che="" collegio="" da="" del="" della="" delle="" di="" e="" elettorali="" in="" nel="" non="" o="" quale="" scheda="" sia="" una="">&gt; (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1998, n. 171; oltre alle sentenze citate dal Consiglio di Stato, si vedano T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 31 gennaio 2005, n. 728; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 12 ottobre 2009, n. 704).<br />
In questa prospettiva riferita più all’apertura delle schede di voto che dell’urna, la censura proposta dal ricorrente non può certo trovare accoglimento; la dichiarazione sostitutiva del rappresentante di lista depositata in giudizio da parte ricorrente evidenzia, infatti, la certa apertura dell’urna, ma non certo l’apertura o l’alterazione anche solo di una scheda; analogamente, la querela di falso presentata avanti al Tribunale di Lucca non opera alcun riferimento ad eventuali operazioni di apertura delle schede effettuate in quell’occasione, ma solo ed esclusivamente all’apertura dell’urna (circostanza, in verità, già documentata dal verbale) e una simile circostanza costituisce la migliore riprova, da un lato, dell’insussistenza di ragioni idonee a determinare la sospensione del procedimento (l’eventuale accoglimento della querela di falso non apporterebbe, infatti, niente di nuovo nella prospettiva sopra richiamata) e, dall’altro, della sostanziale irrilevanza della circostanza ai fini dell’annullamento delle operazioni di voto.<br />
4. Con riferimento alla terza censura proposta dal ricorrente (relativa all’aggiornamento delle liste elettorali con i nuovi residenti), la Sezione deve poi conclusivamente rilevare come, al di là di ogni problematica attinente alla giurisdizione, la censura sia da considerarsi inammissibile per mancato superamento della cd. prova di resistenza.<br />
A prescindere da ogni considerazione relativa al numero di elettori interessati ed alla ricostruzione giuridica del momento di perfezionamento del cambio di residenza ai fini del “passaggio” in altra lista elettorale (che richiede la ricezione della comunicazione dell’avvenuta cancellazione dalla lista elettorale “di provenienza”), non si può, infatti, non rilevare come lo stesso ricorrente individui i possibili elettori interessati dalla problematica in un numero &lt;<pari 109="" a="">&gt; (in realtà da ridursi a 12, di cui solo 3 in possesso di cancellazione dalle liste elettorali di provenienza entro il 24 aprile 2017, secondo la nota 18 agosto 2017 prot. n. 0098675/del Responsabile di Settore del Comune di Lucca), attribuendo così una consistenza numerica alla censura assolutamente non sufficiente, considerato anche il respingimento delle altre censure, al superamento della cd. prova di resistenza, visto che il distacco tra i due candidati è di 361 voti.<br />
5. In definitiva, il ricorso deve essere, in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza; la particolare complessità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</pari></al></qualora></un></state></cittadini></possibile></al></proporzioni></un></altre></la></div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo respinge ed in parte, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse;<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Luigi Viola</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-10-2017-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2017 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio S. s.r.l. (avv. M. Fois) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti M. Pani e A. Serra); Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del suddetto Assessorato e Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. A. Maggio<br /> S. s.r.l. (avv. M. Fois) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti M. Pani e A. Serra); Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del suddetto Assessorato e Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias del medesimo Assessorato (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla spettanza allo Stato dei poteri di tutela dei beni demaniali marittimi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Poteri di tutela – Titolarità – Spetta allo Stato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I poteri di tutela delle aree del demanio marittimo, in quanto diretta manifestazione del diritto dominicale dello Stato sui propri beni, competono esclusivamente a quest’ultimo e non anche alla Regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2005, proposto da:<br />	<br />
<b>S. s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Fois, presso il cui studio in Cagliari, piazza del Carmine n. 22, è elettivamente domiciliata;	</p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Pani e Angela Serra, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n.69, è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
<b>Assessorato regionale degli Enti Locali</b>, <b>Finanze e Urbanistica, Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio</b> del suddetto Assessorato e Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias del medesimo Assessorato non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della determinazione 30/3/2005 n. 449 con cui il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del Assessorato regionale degli Enti Locali Finanza e Urbanistica ha respinto la domanda di concessione demaniale marittima fatta dalla ricorrente e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi;</p>
<p>della nota 1/9/2004 n. 2093 del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias presso il medesimo Assessorato;</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale.</p>
<p>Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p>Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. M. Fois per la ricorrente e l’avv. M. Pani per l’amministrazione resistente.</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con determinazione 30/3/2005 n. 449 il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del Assessorato regionale degli Enti Locali Finanza e Urbanistica ha respinto la domanda di concessione demaniale marittima fatta dalla Socimar s.r.l. e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi.</p>
<p>Ritenendo il provvedimento illegittimo la detta società lo ha impugnato col presente ricorso con cui ha chiesta anche il risarcimento dei danni.</p>
<p>Queste le censure dedotte.</p>
<p>1) L’avversato provvedimento è sorretto da una motivazione inadeguata.</p>
<p>Il richiamo fatto alla nota del Servizio del Territorio di Cagliari, con la quale si esclude la possibilità di condono per le opere realizzate non è idoneo a sorreggere la determinazione assunta, in quanto manca qualunque riferimento normativo.</p>
<p>La detta nota va considerata, inoltre, come mera presa di posizione dell’Assessorato regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica e comunque non è mai stata comunicata alla ricorrente.</p>
<p>Nella nota in questione si fa, inoltre, cenno alla realizzazione di opere sul demanio marittimo, ma nel caso concreto, se si eccettuano quelle di delimitazione dell’area richiesta in concessione, non sono stati eseguiti ulteriori manufatti.</p>
<p>Sotto altro profilo occorre rilevare che non vi è soluzione di continuità tra la recinzione realizzata sul terreno di proprietà della ricorrente – regolarmente autorizzata – e quella ubicata su area demaniale. Per cui quest’ultima non può arrecare al bene paesaggistico alcun pregiudizio tenuto conto che la recinzione autorizzata è stata ritenuta compatibile con siffatto bene.</p>
<p>Si aggiunga che l’area richiesta in concessione è totalmente avulsa dal contesto della spiaggia di “Cannesisa”.</p>
<p>Considerato che i vari organi intervenuti nel procedimento avevano tutti espresso parere positivo al rilascio della concessione, tranne l’Ufficio Tutela del Paesaggio che ancora non si era pronunciato, deve ritenersi che l’impugnato diniego sia stato determinato o da un contrasto all’interno degli uffici regionali o dall’intervento di qualche veto provenite da organi sforniti di potere.</p>
<p>La nota 1/9/2003 n. 2093 è a sua volta illegittima per genericità e mancata indicazione di qualunque riferimento normativo.</p>
<p>E’, infine, evidente la grave lesione dell’interesse pubblico derivante dall’incameramento di un canone per un’area che non soddisfa alcuna pubblica utilità.</p>
<p>2) Il provvedimento impugnato, nella parte in cui ordina la rimessione in pristino dei luoghi, è viziato da incompetenza spettando provvedere all’autorità marittima.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 16/11/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il primo motivo è palesemente infondato.</p>
<p>Contrariamente a quanto la ricorrente sostiene il provvedimento risulta sufficientemente motivato.</p>
<p>Da quest’ultimo emerge con chiarezza (attraverso il richiamo alla nota 1/9/2004 n. 2093 del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Cagliari Medio Campidano e Carbonia – Iglesias) che il diniego di concessione dipende dalla ravvisata impossibilità di sanare le opere realizzate sull’area demaniale richiesta, senza che occorresse indicare anche la norma applicata, atteso che, ai fini della legittimità dell&#8217;atto amministrativo, rileva l&#8217;esistenza della norma attributiva del potere, e non il suo formale richiamo nell&#8217;atto stesso (cfr. T.A.R. Piemonte 27/1/2000 n. 90; T.A.R. Marche 17/4/1998 n. 516; Cons. Stato, V Sez., 4/11/1996 n. 1295).</p>
<p>Vero è che la nota in questione, come dedotto in ricorso, non è stata comunicata all’odierna istante, ma la mancata disponibilità immediata dell&#8217;atto contenente una motivazione per relationem, non ha rilievo invalidante sul provvedimento, essendo sufficiente che l&#8217;atto richiamato sia indicato e che questo sia a disposizione dell&#8217;interessato, mentre non è anche necessario che il medesimo sia contestualmente comunicato, in quanto l’omessa comunicazione può, semmai e se del caso, produrre l’effetto di impedire il decorso del termine per ricorrere contro ciò che concerne quello specifico atto, se dotato di una sua propria lesività e non pienamente conoscibile dall&#8217;provvedimento che lo richiama (cfr. T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara 4/12/2009 n. 1218; Cons. Stato, V Sez., 17/9/2008 n. 4411).</p>
<p>Peraltro, nella specie, la menzionata nota è stata depositata in giudizio dall’amministrazione regionale.</p>
<p>L’odierna istante contesta, ancora, la rilevata presenza di opere non autorizzate sul demanio marittimo. Tuttavia dallo stesso ricorso emerge la realizzazione di manufatti abusivi sull’area demaniale richiesta in concessione. Trattasi della recinzione che delimita l’area stessa, in relazione alla quale è stata emessa l’ordinanza di demolizione 24/11/2004 n. 868/UT, citata nel provvedimento impugnato.</p>
<p>Poco convincenti risultano anche le affermazioni con cui la ricorrente sostiene che la recinzione realizzata non sarebbe lesiva del bene paesaggistico.</p>
<p>A prescindere da ogni considerazioni in ordine all’ammissibilità di una tale contestazione, atteso che la stessa sconfina nel merito, ciò che qui è dirimente è che il diniego non si fonda su valutazioni di tipo paesaggistico, limitandosi l’atto ad affermare, attraverso il richiamo della citata nota n. 2093/2004, che le opere abusivamente realizzate sul demanio marittimo, in base a quanto previsto dall’art. 32, comma 27 lett. g), del D.L. 30/9/2003 n. 269, conv. in L. 24/11/2003, n. 326, non possono essere sanate.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra deve escludersi che la nota in questione possa ritenersi immotivata facendo essa espresso riferimento al divieto di sanatoria nascente dal citato art. 32, comma 27, lett. g).</p>
<p>In ricorso si adombra, altresì, il sospetto che l’atto oggetto di gravame sia stato adottato per non meglio identificati contrasti tra organi regionali o per il veto di soggetti privi di poteri.</p>
<p>La censura, ipotetica e assolutamente generica, è come tale inammissibile.</p>
<p>Del tutto indimostrata, oltre che irrilevante ai fini della legittimità dell’impugnato provvedimento, risulta, infine, l’affermazione secondo cui l’area richiesta in concessione non sarebbe più idonea a soddisfare “alcuna pubblica utilità”.</p>
<p>Il secondo motivo merita, invece, accoglimento.</p>
<p>Il D. Lgs. 31/3/1998 n. 112, applicabile in Sardegna per effetto del rinvio ad esso operato dal D. Lgs. 17/4/2001, n. 234, dispone all’art. 105 comma 1: “Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p>Al successivo comma 2 specifica, inoltre, che “Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative …</p>
<p>l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002”.</p>
<p>Orbene, dai due riportati commi non emerge che il conferimento di funzioni alla Regione includa anche i poteri di tutela delle aree del demanio marittimo.</p>
<p>Questi ultimi, non espressamente menzionati dalle trascritte disposizioni, sono diretta manifestazione del diritto dominicale dello Stato sui propri beni. E in Sardegna, in base all’art. 14, comma 1, della L. cost. 26/2/1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), il demanio marittimo appartiene allo Stato.</p>
<p>Del resto, deve escludersi che siffatto potere di tutela incontri limiti nella ripartizione delle competenze secondo le materie, giacché le facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario precedono logicamente la detta ripartizione ed ineriscono alla capacità giuridica dell&#8217;ente secondo i principi dell&#8217;ordinamento civile (cfr. Corte Cost. 14/11/2008 n. 370; 29/12/2004 n. 427).</p>
<p>Peraltro, già con riguardo a controversie insorte sotto il vigore dell’art. 46 del D.P.R. 19/6/1979 n. 348 (“norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22/7/1975 e al D.P.R. 24/7/1977 n. 616”), che delegava “alla regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l&#8217;utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative …”, si era posto il problema della competenza in ordine all’adozione dei poteri di tutela della proprietà pubblica sul aree del demanio marittimo e questo Tribunale si era espresso nel senso di ritenere che la potestà in questione permanesse in capo all’autorità statale in quanto per l’appunto ancora proprietaria del bene (T.A.R. Sardegna 2/8/2005, n. 1737; 3/8/2004 n. 1296 e 15/4/1999 n. 400).</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni il provvedimento impugnato, laddove dispone la rimessione in pristino dei luoghi, risulta viziato da incompetenza e limitatamente a questa parte, in parziale accoglimento della domanda impugnatoria proposta, va annullato.</p>
<p>La domanda risarcitoria va, invece, dichiarata inammissibile stante la sua assoluta genericità.</p>
<p>Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Accoglie in parte, secondo quanto specificato in motivazione, la domanda impugnatoria proposta col ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento oggetto di gravame limitatamente all’emanato ordine di rimessione in pristino dei luoghi.</p>
<p>Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta col medesimo ricorso..</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Aldo Ravalli, Presidente</p>
<p>Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore</p>
<p>Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 30/11/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2011-n-1155/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2011 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/9/2011 n.1155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-9-2011-n-1155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-9-2011-n-1155/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/9/2011 n.1155</a></p>
<p>Va sospesa, con valutazione dell’offerta della ricorrente, la nota del Presidente della Commissione di gara istituita presso l’Università degli studi di Catania che ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di cassa in relazione al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-9-2011-n-1155/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/9/2011 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-22-9-2011-n-1155/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/9/2011 n.1155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con valutazione dell’offerta della ricorrente, la nota del Presidente della Commissione di gara istituita presso l’Università degli studi di Catania che ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di cassa in relazione al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006. La dichiarazione della parte ricorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. D) del D. L.vo 163/2006 con riferimento al divieto di intestazione fiduciaria di azioni o quote di cui all’art. 17 comma 3 della L. n. 55/1990, dichiarazione con la quale la Banca precisa di non essere in grado di conoscere se, per conto e nell’interesse dei propri azionisti, società fiduciarie detengano azioni della stessa, pur connotata da eccessiva prudenza, può tuttavia considerarsi, ancorchè in termini minimi esaustiva della prescrizione, se letta, in applicazione del principio del favor partecipationis, nel senso della insussistenza di violazioni del prescritto divieto, secondo le conoscenze di cui la Banca dispone e le risultanze dei documenti societari nei quali non risulta la costituzione di amministrazioni fiduciarie nell’ambito dei soci dei quali viene peraltro allegata copia dei nominativi partecipanti all’Assemblea straordinaria del 6 giugno 2011. Sotto altro profilo la stazione appaltante contesta il contenuto della dichiarazione resa dalla banca ricorrente, senza peraltro fornire alcun principio di prova della eventuale effettiva violazione del divieto imposto dall’art. 17 comma 3 della L. n. 55/90. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01155/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02684/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Banca Monte dei Paschi di Siena Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Antonino Gitto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Francesco Crispi, 247;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi di Catania</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Reina e Stefania Cacciola, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, p.zza Universita&#8217;, 2-Ufficio Legale; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 49868 del 3.8.2011, trasmessa in pari data a mezzo fax, con cui il Presidente della Commissione di gara istituita presso l’Università degli studi di Catania ha comunicato l’esclusione della ricorrente dal prosieguo della gara per l’a<br />
&#8211; del verbale di gara n. 3 in data 2.8.2011 in cui detta esclusione è stata deliberata;	</p>
<p>nonché, per quanto di ragione,<br />	<br />
&#8211; del bando di gara d’appalto &#8211; CIG 2341914092, pubblicato sulla G.U. – Quinta serie speciale, n. 61 del 25.5.2011, inerente la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di cassa dell’Università degli studi<br />
&#8211; del relativo disciplinare di gara e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale e anche non conosciuto, ove lesivo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi di Catania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, sotto un primo fondamentale aspetto che, la dichiarazione offerta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. D) del D. L.vo 163/2006 con riferimento al divieto di intestazione fiduciaria di azioni o quote di cui all’art. 17 comma 3 della L. n. 55/1990, dichiarazione con la quale la Banca precisa di non essere in grado di conoscere se, per conto e nell’interesse dei propri azionisti, società fiduciarie detengano azioni della stessa, pur connotata da eccessiva prudenza, può tuttavia considerarsi, ancorchè in termini minimi esaustiva della prescrizione, se letta, in applicazione del principio del favor partecipationis, nel senso della insussistenza di violazioni del prescritto divieto, secondo le conoscenze di cui la Banca dispone e le risultanze dei documenti societari nei quali non risulta la costituzione di amministrazioni fiduciarie nell’ambito dei soci dei quali viene peraltro allegata copia dei nominativi partecipanti all’Assemblea straordinaria del 6 giugno 2011;<br />	<br />
Rilevato, sotto altro profilo che la stazione appaltante contesta il contenuto della dichiarazione resa dalla banca ricorrente, senza peraltro fornire alcun principio di prova della eventuale effettiva violazione del divieto imposto dall’art. 17 comma 3 della L. n. 55/90;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che, allo stato la domanda cautelare qui all’esame può essere accolta e per l’effetto si dispone che la stazione appaltante valuti l’offerta della ricorrente, nel corso dello svolgimento delle ulteriori fasi delle operazioni di gara.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare qui all’esame con gli effetti di cui alla parte motiva.	</p>
<p>Spese al definitivo.<br />	<br />
Fissa per la prosecuzione del giudizio nel merito la Pubblica Udienza del 18 aprile 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alba Paola Puliatti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1155</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. PI. Grauso Est. Novagest S.r.l. e E.D.M. Costruzioni S.r.l. (Avv. A. Lipani) contro il Comune di Torrita di Siena (Avv. L. Piochi) e nei confronti di Ediltekna S.a.s. di Perrella N. (Avv. S. Cipriani) nel settore degli appalti pubblici la responsabilità dell&#8217;amministrazione è svincolata dall&#8217;accertamento della colpa;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. PI. Grauso Est.<br /> Novagest S.r.l. e E.D.M. Costruzioni S.r.l. (Avv. A. Lipani) contro il Comune di Torrita di Siena (Avv. L. Piochi) e nei confronti di Ediltekna S.a.s. di Perrella N. (Avv. S. Cipriani)</span></p>
<hr />
<p>nel settore degli appalti pubblici la responsabilità dell&#8217;amministrazione è svincolata dall&#8217;accertamento della colpa; sulla liquidazione del danno nella misura del 5% in difetto di prova di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi; sulle irregolarità meramente formali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bando – Previsione meramente formale prevista a pena di esclusione &#8211; Mancato rispetto – Esclusione – Illegittimità &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Risarcimento del danno – Responsabilità dell’amministrazione – Direttiva 89/665/CEE &#8211; È svincolata dall’accertamento della colpa della p.a.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Risarcimento del danno – Quantificazione – Criterio forfettario del 10% &#8211; Applicazione di correttivi per l’<i>aliunde perceptum vel percipiendum</i> – Necessità – Onere della prova – Incombe sul ricorrente – Mancata dimostrazione – Liquidazione nella misura del 5%</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando, ancorché a pena di esclusione dalla gara, deve essere interpretato alla luce del comune canone di ragionevolezza e, in ossequio all’esigenza di assicurare la massima partecipazione alla gara, non legittima l’esclusione del concorrente ogniqualvolta questi sia incorso, come nella specie, in una semplice irregolarità formale, immediatamente percepibile come tale ed insuscettibile di compromettere il regolare corso della procedura avuto riguardo agli interessi pubblici presidiati dalla previsione di bando invocata dalla stazione appaltante: la corretta identificazione delle buste non investe, evidentemente, elementi sostanziali dell’offerta, ma ha la funzione di permettere l’apertura delle buste nel corretto ordine; né detta funzione può dirsi pregiudicata dalla erronea numerazione dei plichi, superabile – e difatti, in concreto, superata dalla commissione aggiudicatrice – grazie alla corretta indicazione del contenuto riportata sui plichi stessi	</p>
<p>2. La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata. Ne deriva che nel settore degli appalti pubblici la responsabilità dell’amministrazione è svincolata dall’accertamento della colpa, quand’anche ricavata presuntivamente dalla illegittimità degli atti posti in essere dalla P.A.	</p>
<p>3. In tema di risarcimento del danno una sua equa quantificazione implica, se non la prova rigorosa dell’utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto, quantomeno che al criterio forfettario del dieci per cento si applichino gli opportuni correttivi, che tengano conto in primo luogo dell’<i>aliunde perceptum vel percipiendum</i>,trasferendo sul danneggiato l’onere di dimostrare di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi e di aver osservato, nel fare ciò, una condotta incolpevole . Nella specie, in mancanza di una tale prova da parte della ricorrente, il risarcimento deve essere equitativamente parametrato al 5% dell’importo a base d’asta, al netto del ribasso offerto. Detto importo deve ritenersi comprensivo anche del c.d. danno curricolare, inteso come perdita di immagine e della possibilità di accrescere la propria competitività sul mercato, la cui sussistenza può ben essere presunta, ma in relazione alla cui entità, ancora una volta, le ricorrenti non hanno fornito specifica dimostrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01155/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00150/2005 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 150 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Novagest S.r.l.</b> e <b>E.D.M. Costruzioni S.r.l.</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ilaria Masini in Firenze, via Puccinotti 45; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Torrita di Siena</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ediltekna S.a.s. <i>di Perrella Nicola</b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefano Cipriani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di cui al verbale della commissione del 15.11.2004, successivamente conosciuto, con il quale le società ricorrenti sono state escluse dalla gara, indetta dal Comune di Torrita di Siena , per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto dei lavori di ristrutturazione e piccolo ampliamento dell&#8217;edificio adibito a teatro e sala polifunzionale in Montefellonico &#8211; Adeguamento statico, e si è provveduto all&#8217;aggiudicazione in favore della Ediltekna S.a.s. e del successivo provvedimento di esclusione adottato dall&#8217;Amministrazione, se intervenuto; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti tutti della gara ed il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, se intervenuti, e per la condanna dell&#8217;Amministrazione, ex art. 35 del D.Lgs. n. 80/98, al risarcimento del danno subito a seguito dell&#8217;illegittima esclusione;<br />	<br />
e per i motivi aggiunti depositati in data 17 marzo 2005 e 3 febbraio 2011.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrita di Siena della controinteressata Ediltekna S.a.s.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 14 e depositato il 26 gennaio 2005, le società Novagest e E.D.M. Costruzioni – premesso di aver partecipato in costituenda associazione temporanea alla gara indetta dal Comune di Torrita di Siena per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e piccolo ampliamento dell’edificio adibito a teatro e sala polifunzionale in località Montefollonico – esponevano di essere state escluse dalla procedura per asserita incompletezza della documentazione amministrativa ed, in particolare, per la mancanza della dichiarazione del reciproco impegno a costituirsi in A.T.I. a seguito dell’eventuale aggiudicazione, come rilevato dalla commissione aggiudicatrice nella seduta del 15 novembre 2004. Affidate le proprie censure ad un unico motivo in diritto, le ricorrenti concludevano per l’annullamento dell’atto impugnato, previa riammissione alla gara in via cautelare, e per la condanna dell’amministrazione procedente al risarcimento del danno. <br />	<br />
Costituitosi in giudizio il Comune di Torrita di Siena, che resisteva al gravame, la trattazione della domanda cautelare veniva dapprima rinviata, quindi definitivamente rinunciata dalle ricorrenti nella camera di consiglio del 9 marzo 2005. Frattanto, con atto depositato il 14 febbraio 2005, si era costituita in giudizio la controinteressata Ediltekna S.a.s., resasi aggiudicataria dell’appalto in questione, la quale spiegava a propria volta ricorso incidentale avverso gli atti del seggio di gara, nella parte in cui le ricorrenti principali non erano state escluse anche per la violazione di quanto prescritto dalla <i>lex specialis</i> in ordine alle diciture da apporre sulle buste contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e quella economica. <br />	<br />
Successivamente, con atto di motivi aggiunti depositato il 17 marzo 2005, le ricorrenti estendevano la propria impugnazione al provvedimento di approvazione dei verbali di gara recanti l’aggiudicazione definitiva, adottato dalla stazione appaltante con determina n. 521 del 2 dicembre 2004. <br />	<br />
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione di merito una prima volta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2010, in esito alla quale il collegio ordinava, tuttavia, adempimenti istruttori consistenti nella verifica – in contraddittorio fra le parti – del contenuto dell’offerta presentata dalle ricorrenti. Nelle more dell’istruttoria, le ricorrenti proponevano peraltro nuovi motivi aggiunti avverso la determinazione n. 416 del 4 novembre 2005, inviata loro soltanto il 21 dicembre 2010, mediante la quale il Comune di Torrita di Siena, accertata e dichiarata quale ulteriore causa di loro esclusione dalla gara la difformità della dicitura riportata sul plico contenente la documentazione economica, aveva confermato l’aggiudicazione alla odierna controinteressata. <br />	<br />
In occasione della nuova udienza di discussione, fissata per il giorno 3 maggio 2011, la controversia veniva definitivamente trattenuta e decisa come da dispositivo, depositato il 10 maggio seguente.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso principale è diretto nei confronti dell’esclusione delle imprese Novagest S.r.l. e E.D.M. Costruzioni S.r.l. dalla gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del teatro di Montefollonico, indetta dal Comune di Torrita di Siena con bando del 30 settembre 2004: le ragioni dell’esclusione, disposta dalla commissione aggiudicatrice nella seduta del 15 novembre 2004, afferiscono alla pretesa incompletezza della documentazione amministrativa presentata dalle ricorrenti e, segnatamente, alla mancanza della dichiarazione di reciproco impegno a costituirsi in A.T.I. a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto. Di contro, le ricorrenti – le quali, con il primo atto di motivi aggiunti, hanno esteso il gravame alla determina di approvazione degli atti di gara, recante l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla controinteressata Ediltekna S.a.s. – sostengono che la dichiarazione sarebbe presente nei documenti allegati, essendo stata inserita nel plico contenente l’offerta economica, conformemente a quanto prescritto dal bando; e concludono per l’annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni. <br />	<br />
Dal canto suo, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale volto a far valere l’illegittimità delle determinazioni assunte dall’amministrazione procedente proprio con riguardo alla mancata esclusione delle ricorrenti dalla gara per effetto della violazione della <i>lex specialis</i> commessa dalle ricorrenti nel contrassegnare le buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, ambedue recanti la dicitura “Plico n. 1”. Per effetto della sopravvenuta comunicazione della determina comunale n. 416/2005 (divenuta efficace, a norma dell’art. 21-<i>bis</i> della legge n. 241/90, solo in forza della comunicazione eseguita il 21 dicembre 2010), deve ritenersi tuttavia cessato l’interesse processuale della Ediltekna alla pronuncia sul ricorso incidentale, la cui improcedibilità è resa manifesta dal fatto che l’ulteriore causa di esclusione invocata dalla controinteressata è stata, appunto, contestata alle ricorrenti dal Comune per farne discendere la conferma dell’aggiudicazione già disposta; nondimeno, lo scrutinio della questione dovrà essere condotto in risposta al secondo atto di motivi aggiunti proposto dalle ricorrenti, a salvaguardia dell’interesse azionato con l’atto introduttivo del giudizio proprio avverso la sopra menzionata determinazione n. 416/2005. <br />	<br />
Muovendo dunque, per ragioni di economia espositiva, dall’esame dell’impugnativa articolata con i motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2011, deducono le società ricorrenti che il Comune, nel confermare l’aggiudicazione ravvisando a loro carico un’ulteriore violazione della legge di gara, sarebbe incorsa in violazione dei principi di ragionevolezza e della più ampia partecipazione, trattandosi di evidente errore materiale. <br />	<br />
Le censure sono fondate. <br />	<br />
Se è vero che il bando di gara in esame prevedeva che la documentazione a corredo delle offerte venisse presentata in due distinti plichi, sigillati, controfirmati, posti all’interno di un unico plico contenitore e recanti, rispettivamente, le diciture “Plico n. 1 – documentazione amministrativa” e “Plico n. 2 – documentazione economica – offerta”, la circostanza che le ricorrenti abbiano contrassegnato entrambi i plichi come “Plico n. 1” è chiaramente ed inequivocabilmente imputabile a mero errore materiale, ove si consideri che, per ciascun plico, l’indicazione era pur sempre correttamente completata dalle rimanenti diciture richieste dal bando, vale a dire “documentazione amministrativa” per l’uno, e “documentazione economica – offerta” per l’altro. Dovendosi, pertanto, ragionevolmente escludere che l’apposizione del numero “1” su entrambe le buste possa aver ingenerato confusione quanto al contenuto delle medesime, non può che trovare applicazione il consolidato principio secondo cui il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando, ancorché a pena di esclusione dalla gara, deve essere interpretato alla luce del comune canone di ragionevolezza e, in ossequio all’esigenza di assicurare la massima partecipazione alla gara, non legittima l’esclusione del concorrente ogniqualvolta questi sia incorso, come nella specie, in una semplice irregolarità formale, immediatamente percepibile come tale ed insuscettibile di compromettere il regolare corso della procedura avuto riguardo agli interessi pubblici presidiati dalla previsione di bando invocata dalla stazione appaltante: la corretta identificazione delle buste non investe, evidentemente, elementi sostanziali dell’offerta, ma ha la funzione di permettere l’apertura delle buste nel corretto ordine; né detta funzione può dirsi pregiudicata dalla erronea numerazione dei plichi, superabile – e difatti, in concreto, superata dalla commissione aggiudicatrice – grazie alla corretta indicazione del contenuto riportata sui plichi stessi. <br />	<br />
L’errore in cui le ricorrenti sono incorse non integra, in altri termini, la violazione contestata. Si aggiunga che, a tutto voler concedere, prima di dichiarare la sussistenza di quel nuovo motivo di esclusione il Comune avrebbe, quantomeno, dovuto chiedere chiarimenti alle imprese interessate, esercitando quella facoltà di carattere generale che la giurisprudenza collega proprio all&#8217;esigenza di e di evitare che la massima partecipazione alle gare possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6281): la doverosità della condotta omessa dall’amministrazione discende, infatti, dalla natura manifestamente non essenziale della irregolarità riscontrata, tale da scongiurare in radice il rischio che il Comune, chiedendo chiarimenti, potesse violare la parità di trattamento fra i concorrenti. <br />	<br />
Ciò posto, può passarsi all’esame dell’unico motivo di gravame dedotto con il ricorso introduttivo, diretto a far valere l’illegittimità dell’esclusione originariamente disposta nei confronti delle ricorrenti, le quali affermano di aver inserito nella busta contenente l’offerta, conformemente al bando, la dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.I. nell’ipotesi di conseguimento dell’aggiudicazione. <br />	<br />
Il motivo è fondato. <br />	<br />
La parte generale del bando di gara adottato dal Comune di Torrita di Siena il 30 settembre 2004 prevedeva, al punto q) “soggetti ammessi alla gara”, che la partecipazione delle imprese “che intendano riunirsi o consorziarsi” avvenisse ai sensi dell’art. 13 co. 5 della legge n. 109/94, allora vigente, disposizione oggi rifluita nell’art. 37 co. 8 del D.Lgs. n. 163/06, e secondo cui in tale evenienza l&#8217;offerta doveva essere sottoscritta da tutte le imprese intenzionate a costituire i raggruppamenti o i consorzi e contenere l&#8217;impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese avrebbero conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, per la stipula del contratto. La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l’espressione “offerta”, ivi utilizzata, debba essere intesa come comprensiva di tutta la documentazione presentata in gara, dovendosi perciò ritenere che il legislatore non abbia voluto prendere posizione su come vadano distribuiti i documenti in sede di gara, ed abbia rimesso al bando di indicare la modalità di presentazione dei documenti stessi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2016; id., sez. V, 20 agosto 2008, n. 4009). <br />	<br />
Alla luce del richiamato indirizzo ermeneutico, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, è dunque al bando che occorre avere riguardo, in prima battuta, onde verificare che l’offerta, intesa in senso lato, sia stata regolarmente presentata. Se così è, nella specie la prescrizione relativa alla presentazione – a pena di esclusione – della dichiarazione di impegno a conferire mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo, per il caso di imprese partecipanti in A.T.I. costituenda, è situata nel paragrafo delle “norme e avvertenze” dedicato al contenuto del “plico 2 – documentazione economica – offerta”, mentre fra le dichiarazioni da inserire nel plico 1 è prevista unicamente quella avente ad oggetto l’identità della capogruppo mandataria in caso di aggiudicazione, non accompagnata dal corrispondente impegno al conferimento del mandato. Ne discende che la scelta delle ricorrenti, di inserire nella busta n. 2 la dichiarazione di impegno <i>ex</i> art. 13 co. 5 della legge n. 109/94, risulta pienamente conforme alle regole di gara; né in contrario vale sostenere, come fa il Comune resistente, che ai sensi dell’art. 93 D.P.R. n. 554/99 l’impegno ad associarsi, appartenendo alla fase della prequalifica, dovrebbe necessariamente far parte della documentazione amministrativa: anche a voler accedere a tale lettura dell’art. 93 cit., tutt’altro che univoca, resta fermo per l’amministrazione l’autovincolo rappresentato dalle clausole di bando, chiarissime nel disciplinare la presentazione dell’impegno ad associarsi quale parte del contenuto del secondo plico, di talché la commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto, prima di disporre l’esclusione, quantomeno verificare la presenza della dichiarazione di impegno all’interno della busta contenente l’offerta economica. <br />	<br />
Per inciso, a non diverse conclusioni dovrebbe altresì pervenirsi ove si ritenesse che la prescrizione di inserire nella prima busta la dichiarazione circa l’identità della (futura) capogruppo implicasse in quella sede la contestuale assunzione dell’impegno al conferimento del mandato, impegno richiesto in maniera espressa – lo si è detto – (anche) ai fini del contenuto della seconda busta. A prescindere dalla parziale sovrapposizione dei due adempimenti, in violazione del generale divieto di aggravio del procedimento, una siffatta impostazione rivelerebbe al più la scarsa intelligibilità della legge di gara, ed è noto che, in presenza di clausole ambigue, esse vanno senz’altro interpretate nel senso di favorire la massima partecipazione alla procedura. <br />	<br />
La determinazione di disporre l’immediata esclusione delle società ricorrenti all’esito dell’apertura della prima busta incorre, pertanto, nei vizi denunciati. L’istruttoria ordinata dal collegio ha peraltro confermato la presenza, all’interno del plico contenente la dichiarazione economica e l’offerta delle ricorrenti, dell’impegno a costituirsi in associazione temporanea con mandato di capogruppo alla Novagest S.r.l., risultandone così definitivamente accertata l’illegittimità dell’esclusione. L’istruttoria ha inoltre confermato che le ricorrenti avevano offerto un ribasso pari al 14,788%, inferiore alla soglia di anomalia, di talché – in applicazione del meccanismo disciplinato dall’allora vigente art. 21 co. 1-<i>bis</i> della legge n. 109/94 – esse si sarebbero con certezza aggiudicate la gara (si veda la ricostruzione della graduatoria allegata <i>sub</i> 5 al ricorso, la cui correttezza è stata verificata dal collegio). Dal momento che, nelle more del giudizio, l’appalto è stato integralmente eseguito dalla controinteressata, deve reputarsi cessato l’interesse delle ricorrenti a veder statuito l’annullamento dell’aggiudicazione e adottate le consequenziali pronunce in ordine all’efficacia del contratto stipulato dal Comune con la Ediltekna S.a.s.; resiste, invece, l’interesse sotteso alla domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni, che le ricorrenti chiedono di quantificare in via equitativa avuto riguardo alla perdita dell’utile ottenibile dall’esecuzione dei lavori, nella misura presuntiva del 10% dell’importo a base d’asta al netto del ribasso offerto; alla perdita della possibilità di utilizzare l’aggiudicazione quale titolo e referenza nell’ambito di future gare; alle spese sostenute per la presentazione dell’offerta; al mancato abbattimento delle spese generali provocato dall’inattività dell’impresa conseguita alla mancata aggiudicazione dell’appalto. <br />	<br />
La domanda risarcitoria è fondata, e può essere accolta, per quanto di ragione. <br />	<br />
Una volta appurata l’esistenza di una condotta dell’amministrazione (l’esclusione dalla gara) dalla quale alle ricorrenti è derivato, almeno in astratto, un pregiudizio (la perdita dell’aggiudicazione), il controllo del giudice deve essere esteso alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che valga a qualificare la fattispecie in termini di illecito. Sul punto, non può peraltro non prendersi atto che la giurisprudenza europea è di recente pervenuta all’affermazione secondo cui la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata. In questo senso, la Corte di Giustizia ha evidenziato, da un lato, come il tenore letterale degli artt. 1 n. 1, e 2 nn. 1, 5 e 6, nonché del sesto “considerando” della direttiva 89/665, non indichino in alcun modo che la violazione delle norme sugli appalti pubblici atta a far sorgere un diritto al risarcimento a favore del soggetto leso debba risultare connessa ad una colpa, comprovata o presunta, dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, oppure non ricadere sotto alcuna causa di esonero di responsabilità; e, dall’altro, come l&#8217;art. 2 n. 6, secondo comma, della direttiva 89/665 riconosca agli Stati membri la facoltà di prevedere che, dopo la conclusione del contratto successiva all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, i poteri dell&#8217;organo responsabile delle procedure di ricorso siano limitati alla concessione di un risarcimento. In tale contesto, il rimedio risarcitorio può dunque costituire, ad avviso della Corte, un&#8217;alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività, sotteso all&#8217;obiettivo di efficacia dei ricorsi perseguito dalla citata direttiva, alla sola condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici non sia subordinata alla constatazione dell&#8217;esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 30 settembre 2010, n. 314). <br />	<br />
La richiamata giurisprudenza comunitaria sembra produrre nel nostro ordinamento l’effetto, sia pure circoscritto al settore degli appalti pubblici, di svincolare la responsabilità dell’amministrazione dall’accertamento della colpa, quand’anche ricavata presuntivamente dalla illegittimità degli atti posti in essere dalla P.A.. Nel caso in esame, è peraltro indiscutibile che – anche rimanendo ancorati ai tradizionali confini della responsabilità aquiliana, come adattati alla materia degli appalti pubblici dalla giurisprudenza nazionale (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144) – il comportamento del Comune di Torrita di Siena debba essere qualificato come colposo, non ricorrendo alcuna delle ipotesi (contrasti giurisprudenziali sull&#8217;interpretazione di una norma, incertezza normativa, rilevante complessità del fatto) che ostano all’operatività della presunzione derivante dall’acclarata illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione. La chiarezza della previsione di bando e delle regole violate dalla stazione appaltante consente, infatti, di escludere in radice la scusabilità dell’errore nel quale l’amministrazione resistente è incorsa. <br />	<br />
Venendo, quindi, al piano del danno risarcibile in concreto, innanzitutto non spetta alle ricorrenti il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, trattandosi di costi di impresa destinati a gravare sui concorrenti indipendentemente dall’esito della procedura (fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, n. 808). Neppure spetta alcunché a titolo di ristoro delle spese generali per il periodo di inattività conseguente alla mancata aggiudicazione, non essendo stata fornita alcuna prova dell’asserita inattività, oltre che dell’ammontare delle spese generali in questione, mai quantificate dalle ricorrenti. <br />	<br />
Quanto all’utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto, le ricorrenti invocano l’applicazione in via equitativa del noto criterio presuntivo in forza del quale il risarcimento dovrebbe essere commisurato al 10% del prezzo a base d’asta, desunto dall’art. 345 della legge n. 2248/1865. La più recente giurisprudenza, cui il collegio ritiene di conformarsi, ha tuttavia posto in luce come detto criterio, pur tradizionalmente invalso, non debba costituire oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, non potendo il risarcimento risolversi nell’attribuzione, in favore dell’impresa danneggiata, di un vantaggio superiore a quello che essa avrebbe effettivamente conseguito dall’esecuzione del contratto. Ne consegue che la equa quantificazione del danno implica, se non la prova rigorosa dell’utile, pretesa da un indirizzo ancora minoritario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8646), quantomeno che al criterio forfettario del dieci per cento si applichino gli opportuni correttivi, che tengano conto in primo luogo dell’<i>aliunde perceptumvelpercipiendum</i>, trasferendo sul danneggiato l’onere di dimostrare di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi e di aver osservato, nel fare ciò, una condotta incolpevole (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7004). <br />	<br />
Tale prova non è stata fornita – lo si è detto – dalle società ricorrenti, le quali si sono limitate a far valere la certezza dell’aggiudicazione perduta. Reputa perciò il tribunale che il risarcimento non possa essere riconosciuto nella misura richiesta, ma debba essere equitativamente parametrato al 5% dell’importo a base d’asta, al netto del ribasso offerto, per complessivi euro 16.000,00 (prezzo base al netto del ribasso = 324.278,00 x 5% = 16.213,90, con arrotondamento per difetto). Detto importo deve ritenersi comprensivo anche del c.d. danno curricolare, inteso come perdita di immagine e della possibilità di accrescere la propria competitività sul mercato, la cui sussistenza può ben essere presunta, ma in relazione alla cui entità, ancora una volta, le ricorrenti non hanno fornito specifica dimostrazione. <br />	<br />
In forza di tutte le considerazioni che precedono, il Comune di Torrita di Siena deve essere condannato a corrispondere in favore delle società ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 16.000,00, da rivalutare all’attualità sulla base degli indici ufficiali ISTAT, ai quali si fa rinvio, con decorrenza dal momento in cui hanno cominciato a prodursi gli effetti dannosi della mancata aggiudicazione, vale a dire dalla stipula del contratto fra il Comune e la controinteressata. Tenuto conto del tasso medio di svalutazione monetaria e della redditività media del denaro nel periodo considerato, nonché dei limiti a suo tempo indicati dalla Corte di legittimità (Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712), sono inoltre dovuti alle ricorrenti gli interessi “compensativi”, da calcolarsi non sulla somma rivalutata, ma sull’importo non attualizzato, rivalutato anno per anno (ovvero, sul valore medio pari alla semisomma dell’importo non attualizzato e dello stesso importo rivalutato all’attualità: cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95, cit.); in mancanza della prova di un danno maggiore, ed avuto anche riguardo alle variazioni del tasso legale, il tasso d’interesse annuo applicabile viene prudenzialmente determinato nella misura del 2%. Sull’importo finale così determinato, saranno computati gli interessi legali <i>ex</i> art. 1282 c.c. fino al soddisfo. <br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
Della presente sentenza è data comunicazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le sue eventuali iniziative. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso incidentale ed, in accoglimento dell’impugnazione principale e dei connessi motivi aggiunti, condanna il Comune di Torrita di Siena a corrispondere in favore delle società ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, l’importo di euro 16.000,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti di cui in motivazione. <br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata, in solido, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1155</a></p>
<p>Non va sospesa l’ingiunzione di rimozione di un impianto provvisorio di telefonia mobile qualora l’impianto sia stato realizzato dalla società contravvenendo ad un esplicito diniego espresso dall’Amministrazione e in assenza di titolo abilitativo. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1958 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ingiunzione di rimozione di un impianto provvisorio di telefonia mobile qualora l’impianto sia stato realizzato dalla società contravvenendo ad un esplicito diniego espresso dall’Amministrazione e in assenza di titolo abilitativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12169/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1958</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1155/2007<br />
Registro Generale: 2083/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />SAVERIO ROMANO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 18 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 2083/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.</b>rappresentata e difesa da:POZZI FRANCESCO MASSIMO, CONTARDI GENNARO  e  ALESI FRANCO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20presso  POZZI FRANCESCO MASSIMO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CARRARA</b>rappresentato e difeso da:FANTONI SONIA &#8211; VANNUCCI MARINAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI RONDINELLI 2pressoIARIA DOMENICO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 332/2007 del 6 agosto 2007 prot. 36776 (ricevuta il successivo 8 ottobre 2007) con la quale il Dirigente del Settore Assetto del Territorio-Urbanistica/U.O. Controllo del Territorio ha ingiugnto alla ricorrente di rimuovere, entro 30 (<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del Regolamento per la pianificazione degli impianti di telefonia mobile UMTS, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 100 del 29.11.2005, nella parte in cui non dovesse consentire l&#8217;ubicazione di detto impianto<br />
&#8211; nonché tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, comunque connessi.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CARRARA<br />Designato relatore il Dott. BERNARDO MASSARI e uditi l’avv. C.Rigoni delegato da F.M.Pozzi, l’avv. S.Fantoni e l’avv. M.Vannucci;<br />
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare provvisto di fumus boni iuris tenuto conto che l’impianto in questione risulta realizzato in assenza di titolo abilitativo, contravvenendo ad un esplicito diniego espresso dall’Amministrazione con nota del 2 maggio 2002;<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 18 Dicembre 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò	&#8211; Presidente<br />	<br />
F.to Bernardo Massari	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Mario Uffreduzzi	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 DIC. 2007<br />
Firenze, lì  19 DIC. 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-12-2007-n-1155/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2007 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-2-2004-n-1155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-2-2004-n-1155/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1155</a></p>
<p>Pres. Corsaro,Est. Russo; Assoc. Polistrafusi Italiani (Avv. Domenico Porcelluzzi) c. Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze 1. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti – Transazione &#8211; Diritto soggettivo alla transazione – E’ escluso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-2-2004-n-1155/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-2-2004-n-1155/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro,Est. Russo; Assoc. Polistrafusi Italiani (Avv. Domenico Porcelluzzi) c. Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti – Transazione &#8211; Diritto soggettivo alla transazione – E’ escluso &#8211; Interesse legittimo – Sussiste.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Impugnazione di regolamento – individuazione di possibili controinteressati – condizioni</p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; Notificazioni e comunicazioni &#8211; Omessa notifica ai soggetti controinteressati – Inammissibilità del ricorso – E’ tale – Spontaneo intervento in giudizio del controinteressato – Efficacia sanante dell’omessa notificazione – E’ esclusa.</p>
<p>4. Processo amministrativo – Ricorso volto ad ottenere una pronuncia additiva sull’atto impugnato in luogo dell’annullamento – Esclusione – Inammissibilità della domanda attorea per assenza d’atto impugnabile – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di fattispecie transattive con la P.A., si ravvisa in capo ai privati una posizione d’interesse legittimo per tutto lo svolgimento della procedura transattiva, insorgendo quella di diritto soggettivo solo all’atto della definizione della lite.</p>
<p>2. Quando un regolamento si rivolge sì ad una categoria ben definita di soggetti, ma anche all’universo di tutti i suoi componenti, la sua impugnazione non configura posizioni di controinteresse.</p>
<p>3. Lo spontaneo intervento, nel giudizio amministrativo, di chi assume e dimostra d’essere un controinteressato indebitamente non evocatovi, non sana l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, se il ricorrente non abbia adempiuto ab origine all’onere di notificazione di esso ad almeno uno tra i controinteressati.</p>
<p>4. E’inammissibile la domanda attorea rivolta ad ottenere una pronuncia additiva del Giudice Amministrativo e finalizzata a far assumere all’atto impugnato significati o fargli contemplare destinatari che la P.A. espressamente non ha considerato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217; Avv. Stefano Tarullo <a href="/ga/id/2004/2/1788/d">&#8220;Transazioni dell’amministrazione ed irragionevolezza dei silenzi regolamentari: il caso delle trasfusioni di sangue infetto&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.A. in ordine a fattispecie transattive e sull’inammissibilità del ricorso volto ottenere dal medesimo Giudice la pronuncia di una sentenza additiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPVBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. III ter,<br />
composto dai signori Francesco CORSARO, Presidente, &#8211; Lucia TOSTI, Consigliere, &#8211; Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA SUI RICORSI RIUNITI</b></p>
<p>A) – n. 388/2004, proposto dall’<b>ASSOCIAZIONE POLITRASFUSI ITALIANI – API</b>, con sede in Volpiano (TO), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dai sigg. Emilia CAMPANARO e consorti (come da elenco allegato alla presente) e n. 393/2004, proposto dai sigg. <b>Nicola CHIEPPA, Francesca LOFFREDO, Raffaele BORGIA e Maria DIBENEDETTO</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Domenico PORCELLUZZI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. PANARITI;<br />
B) – e n. 160/2004, proposto dai sigg. <b>Maria Carmina MASSIMO e consorti</b> (come da elenco allegato alla presente), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Cesare FORMATO ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Orazio n. 6, presso lo studio dell’avv. PERRI,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA SALUTE ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona dei rispettivi sigg. Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria<br />
E NEI CONFRONTI</p>
<p>dei sigg. <b>Massimiliano ACCARDO e consorti</b> (come da elenco allegato alla presente), interventori ad opponendum, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario ed Anton Giulio LANA, Salvatore ORESTANO, Umberto ed Andrea RANDI ed Isabella DE ANGELIS ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via E. de’Cavalieri n. 11,<br />
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>A) – del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 novembre 2003 (in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003), recante la definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, nella parte in cui limita i suoi effetti ai soli soggetti emofiliaci e assuntori da emoderivati;<br />
B) – della circolare del Ministero della salute prot. n. 9266 del 17 novembre 2003; C) – dell’atto contenente le risultanze del lavoro svolto dal gruppo paritetico istituito con DM 13 marzo 2003, non conosciuto;<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e l’atto d&#8217; intervento dei sigg. ACCARDO e consorti;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore all’udienza camerale del 29 gennaio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi, per le parti, gli avvocati PORCELLUZZI, FORMATO, LANA, ORESTANO, RANDI e DE ANGELIS e l’Avvocato dello Stato SALVATORELLI;<br />Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. – L’Associazione politrasfusi italiani – API, con sede in Volpiano (TO) ed i sigg. Emilia CAMPANARO e consorti assumono d’essere l’associazione di categoria e, rispettivamente, soggetti politrasfusi che hanno subito patologie (da HIV, HBV, o HCV) a causa di trasfusione di sangue infetto. Dal canto loro, anche i sigg. Maria Carmina MASSIMO e consorti assumono d’esser stati infetti, per trasfusione di sangue o di emoderivati.<br />L’API e consorti dichiarano altresì che, in virtù dell’art. 3, c. 1 del DL 23 aprile 2003 n. 89 (convertito, con modificazioni, dalla l. 20 giugno 2003 n. 141), sono stati stanziati fondi ai fini delle transazioni con i soggetti emotrasfusi che avevano instaurato azioni di risarcimento di danni. Il successivo c. 2 dispone che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri per la definizione di dette transazioni di cui sopra e, comunque, nell’ àmbito dello stanziamento all’uopo autorizzato. A seguito di ciò, è stato emanato il decreto interministeriale 3 novembre 2003 (in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003), recante le modalità di definizione transattiva delle controversie de quibus. Detto decreto, tuttavia, facendo riferimento ai risultati dell’attività del gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002 ¾con il compito d’individuare congrui criteri di quantificazione dei danni subiti dai soggetti danneggiati e, se del caso, addivenire a transazione con costoro¾, ha limitato i suoi effetti ai soli soggetti emofiliaci a seguito d’assunzione di emoderivati infetti.<br />
2. – Avverso tale decreto, nella parte in cui opera siffatta limitazione, insorgono allora l’API ed i sigg. MASSIMO e consorti innanzi a questo Giudice, con i tre ricorsi in epigrafe, deducendo vari profili di censura. Resistono in giudizio gli intimati Ministeri, che eccepiscono il difetto di giurisdizione del Giudice adito, l&#8217;inammissibilità dei ricorsi in epigrafe per assenza di atto impugnabile, l’omessa intimazione dei controinteressati e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Intervengono ad opponendum nel presente giudizio i sigg. ACCARDO e consorti, i quali concludono per l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea.<br />All’udienza camerale del 29 gennaio 2004, sussistendo i presupposti di completezza dell’istruttoria e del contraddittorio e su conforme richiesta di tutte le parti, i ricorsi in epigrafe sono assunti in decisione dal Collegio ai sensi dell’art. 21, X c., I per. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, affinché il giudizio previa riunione dei ricorsi stessi sia definito nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.<br />
3. – Non hanno pregio e vanno disattese le preliminari eccezioni di difetto di giurisdizione di questo Giudice, sollevate sulla questione controversa da entrambe le parti resistenti.<br />Pur materialmente vera essendo la circostanza che il decreto impugnato riguardi fattispecie transattive, non per ciò solo la posizione vantata nella specie tanto dai ricorrenti, quanto dagli interventori ad opponendum non è d’interesse legittimo. È utile, a tal riguardo, riportare il testo dell’art. 3, c. 1, I per. del DL 89/2003 (nel testo modificato dalla l. 141/2003), per cui «… 1. – Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l&#8217;anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005…».<br />Come si vede, la norma non impone, né vincola comunque la P.A. ad una necessaria transazione con i soggetti danneggiati da sangue o da emoderivati infetti, limitandosi a fissare i tetti massimi di spesa per le eventuali definizioni e l&#8217;utilizzabilità di queste ai soli casi di controversie risarcitorie effettivamente instaurate. Tanto a differenza del dato testuale ex art. 1965, I c., c.c., in virtù del quale la transazione serve alle parti, mediante le loro reciproche concessioni, anche a prevenire una lite che può insorgere tra loro, tant’è che dette concessioni possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili (arg. ex Cass., III, 17 gennaio 2003 n. 615), come accade nella specie, ossia nei casi d’assunzione di sangue o emoderivati infetti da parte di soggetti non ancora ammalati, ma la cui patologia, secondo la sua ordinaria eziologia, si verificherà con alta probabilità. Né basta: nella comune accezione, la lite, cui fan riferimento gli artt. 1965 e ss. c.c. e sui cui si fonda la stessa validità della transazione, ben può essere non solo la controversia giudiziaria o arbitrale, ma anche l’insorgenza d’un mero conflitto tra discordanti e incompatibili valutazioni di interessi e pretese (arg. ex Cass., III, 29 marzo 1985 n. 2207). Sulla scorta di tali dati normativi, la P.A. non solo non è tenuta tout court a transigere, ma è libera di valutare se effettuare definizioni diverse da quelle ex art. 3, c. 1, I per. del DL 89/2003, o anche quest’ultime, con l’unico vincolo, di carattere finanziario, di non superare, rebus sic stantibus, il tetto massimo di stanziamento per il triennio 2003/2005. Non v’è, pertanto, alcun “diritto” alla transazione e, comunque, questa è compiuta, una volta scelta, non nell’esclusivo interesse del danneggiato destinatario.<br />In secondo luogo, neppure liberi sono la forma, il contenuto concreto e l’ordine delle transazioni in parola, giacché l’art. 3, c. 2 del DL 89/2003 demanda alla fonte subordinata (il decreto impugnato) i criteri ed i limiti di spesa per la definizione di tali vicende, nonché il richiamo alle conclusioni del gruppo tecnico istituito con il citato DM 13 marzo 2002. Siffatta vincolatezza della P.A. nel quomodo, ben lungi dal fondare nei privati qualsivoglia pretesa sull’an della transazione, ne conforma addirittura l’autonomia negoziale e gli stessi tempi di soddisfacimento transattivi. In concreto si verifica così, in capo ai privati in ordine al bene della vita «risarcimento del danno da sangue o emoderivati infetti», una posizione d’interesse legittimo per tutto lo svolgimento della procedura transattiva de qua, insorgendo quella di diritto soggettivo solo all’atto della definizione della lite.<br />
4. – Ancora da rigettare è l’eccezione sull’omessa intimazione dei controinteressati nel presente giudizio.<br />Al riguardo, è vero che lo spontaneo intervento, nel giudizio amministrativo, di chi assume e dimostra d’essere un controinteressato indebitamente non evocatovi non sana l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, se il ricorrente non abbia adempiuto ab origine all’onere di notificazione di esso, ex art. 21, I c., I per. della l. 1034/ 1971, ad almeno uno tra i controinteressati. Dubita, nondimeno, il Collegio che tale qualità sia riconoscibile, nella specie, agli interventori ad opponendum e ciò per tre distinti, ma connessi ordini di ragioni.<br />Per un verso, è controinteressato colui che, in relazione all’oggetto della domanda giudiziale, ne sarebbe direttamente danneggiato dall’eventuale accoglimento (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 30 ottobre 2003 n. 6743), onde egli è destinatario necessario della notificazione del ricorso. Nel caso in esame, la domanda attorea è rivolta non già a levare il bene della vita riconosciuto dal decreto impugnato agli emofiliaci, bensì ad estenderne gli effetti anche ai ricorrenti, intatte restando le posizioni altrui. È appena da osservare il pacifico insegnamento della giurisprudenza, secondo cui non sussistono controinteressati al cospetto della pretesa patrimoniale, qual è in sostanza quella azionata in questa sede, del soggetto che tende ad ottenere per sé, senza togliere ad altri (cfr. Cons. St., II, 21 maggio 2003, par. n. 206/2003).<br />Né varrebbe obiettare la possibile, futura ed eventuale incapienza dello stanziamento indicato dall’art. 3, c. 1, II per. del DL 89/2003. In disparte la natura meramente ipotetica di tal evenienza, essa non crea di per sé, ed in difetto di un’espressa o facilmente evincibile scelta della norma in tal senso, una procedura di tipo concorsuale, nei confronti dei soggetti indicati da detta norma, per l’appropriazione di un bene della vita scarso e non riproducibile, quale sarebbe l’ammontare del finanziamento statale. In realtà, tale stanziamento indica solo il limite di bilanciamento, per il triennio considerato, dell’interesse al ristoro per la salute menomata di tali soggetti ingiustamente danneggiati, con quello alla tutela della salute dell’intera collettività, secondo un giudizio prognostico, ma ragionevolmente realistico ¾perché, tra l’altro, indotto dalle risultanze del gruppo tecnico ex DM 13 marzo 2002¾, circa il numero dei casi che potrebbero addivenire a transazione. Di ciò, d’altronde, sono ben consapevoli gli stessi interventori ad opponendum, laddove effettuano, allo stato degli atti desumibili dalle predette risultanze, un primo computo dei risarcimenti transattivi spettanti agli emofiliaci, il cui risultato indica un ammontare ben inferiore allo stanziamento triennale ex art. 3, c. 1, II per.<br />Per altro verso, è ben vero che, ai fini dell’identificazione della figura del controinteressato, occorre, oltre alla presenza d’un qualificato interesse alla conservazione dell’atto impugnato, anche la necessità che il titolare di detto interesse vi sia espressamente o nominativamente indicato o, comunque, da esso facilmente desumibile (giurisprudenza consolidata: cfr., per tutti, Cons. St., VI, 2 settembre 2003 n. 4873). Nondimeno, non gli interventori, bensì tutti i possibili emofiliaci danneggiati da sangue o emoderivati infetti, i quali abbiano proposto azioni di risarcimento al riguardo, sono i soggetti ipotizzabili quali controinteressati, essendo tutti astrattamente legittimati alla transazione cui si riferisce il decreto impugnato. Ciò non vuol dire altro che quest’ultimo è un atto normativo a contenuto generale, che si rivolge sì ad una categoria ben definita di soggetti, ma anche all’universo di tutti i suoi componenti, onde la sua impugnazione non configura posizioni di controinteresse.<br />
5. – Viceversa, è da accogliere l’eccezione d’inammissibilità della domanda attorea per assenza d’atto impugnabile o, per meglio dire, perché rivolta, in sostanza, ad ottenere una pronuncia additiva di questo Giudice, sì da far assumere al decreto impugnato significati o da fargli contemplare destinatari che la P.A. espressamente non ha considerato.<br />Al riguardo, l’impugnazione attorea è rivolta avverso il decreto interministeriale citato, che espressamente concerne la regolazione delle transazioni con i soli soggetti emofiliaci danneggiati da sangue o da emoderivati infetti ¾e non tutti quelli indicati dall’art. 3, c. 2 del DL 89/2003¾, nella parte in cui, appunto, non dispone anche a favore di costoro. Il significato della domanda giudiziale così posta è chiaro: la disposizione regolamentare de qua dev’essere non demolita, ma sostituita o, comunque, integrata dalla pronuncia di questo Giudice.<br />Secondo la tesi attorea, ciò deve avvenire mercé un intervento direttamente manipolativo della scelta discrezionale così operata dalla P.A. e, quindi, con una nuova scelta di merito, ancorché tanto questa, quanto quella siano di per sé conformi alla previsione della fonte primaria. Nondimeno, nella specie, questo Giudice è adito nella sua competenza generale di legittimità, non versandosi nella specie in alcuno dei casi ex art. 33 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo novellato dall’art. 7, c. 1, lett. a della l. 21 luglio 2000 n. 205), né di quelli ex art. 27 del t.u. Cons. St. In tal caso, non è possibile proporgli domande inerenti al merito concreto dell’azione amministrativa, indipendentemente dal fatto che la soluzione prospettata sia parimenti o più opportuna di quella censurata, oltreché conforme a legge. Alle domande rivolte a questo Giudice, con cui s&#8217;impugnano disposizioni regolamentari, non può conseguire altro risultato che quello di rimuovere la disposizione riconosciuta viziata, senz’alcun effetto additivo, inteso come quello proprio delle sentenze che lasciano in vita la disposizione viziata, limitandosi a modificarla e ad ampliarne la sfera d’applicazione e d’efficacia (cfr. Cons. St., IV, 12 marzo 1992 n. 274). È ben noto, infatti, che le decisioni d&#8217;accoglimento di questo Giudice, nella predetta competenza generale, determinano l&#8217;effetto primario di demolire (annullare, in tutto o in parte) il provvedimento impugnato e l&#8217;effetto secondario di porre un vincolo alla P.A. in sede di riemanazione, precludendole di riprodurre l&#8217;atto con lo stesso vizio riconosciuto in sentenza. Poiché l&#8217;annullamento di norme regolamentari implica di per sé un vuoto normativo che va riempito dalla P.A. competente all&#8217;osservanza del giudicato, allora una domanda che forzi il sistema, per ottenere in sostanza che questo Giudice si sostituisca direttamente alla P. A., è manifestamente inammissibile, se non si ricorra nell’àmbito della competenza anche in merito.L’ordinamento non resta insensibile al caso, quale quello in esame, della domanda additiva, che in effetti adombra non un’illegittimità in sé del decreto impugnato, bensì una vera e propria inerzia provvedimentale. All’uopo appronta il rimedio della procedimentalizzazione del silenzio della P.A., mercé l’onere di previa intimazione di quest’ultima e l’assegnazione del termine per provvedere. E questa s’appalesa tanto più opportuna nella specie, stante sia l’obbligo dei Ministeri intimati a provvedere a favore di tutti i destinatari della norma primaria, sia la non desumibilità dal decreto impugnato di una volontà negativa a statuire anche sulla vicenda dei ricorrenti. Né i ricorrenti si sarebbero potuti giammai sottrarre all’onere d’attivazione della procedura di formazione del silenzio ¾peraltro tuttora possibile¾, mercé l’eventuale disapplicazione dell’impugnato decreto. In disparte ogni considerazione sulla necessità d’ una domanda ad hoc, non è dato a questo Giudice disapplicare, aldilà della sua legittimità, un regolamento che, perlomeno in ordine ai destinatari, è immediatamente precettivo e non abbisogna di un’ulteriore statuizione attuativa, sussistendo, non diversamente da ogn’altro provvedimento autonomamente lesivo, l’onere d’impugnarlo nel normale termine di decadenza ex art. 21, I c. della l. 1034/1971.<br />E che tale onere non risulti, in punto di fatto, adempiuto dai ricorrenti non par dubbio, sol che si pensi che i sigg. CHIEPPA e consorti hanno chiesto la diretta liquidazione della transazione relativa alle loro personali posizioni, tralasciando ogni questione sul decreto impugnato; e che i sigg. MASSIMO e consorti hanno sì intimato, in data 24 novembre 2003, i Ministeri resistenti, ma per ottenere non già un decreto a loro vantaggio, bensì per inibire la pubblicazione di quello impugnato.<br />
6. – Ma anche a voler considerare ammissibile la domanda attorea, non per ciò sola essa sarebbe meritevole d’accoglimento.<br />Osserva, invero, il Collegio che l’impugnato decreto non viola l’art. 3, c. 1 del DL 89/2003, in quanto, a parte che la genesi della fonte primaria va ricercata proprio nello stato del contenzioso tra gli emofiliaci e lo Stato, il regolamento muove a sua volta dall’avanzato stato delle trattative per la composizione transattiva delle liti con tali soggetti, anche alla luce dei risultati del gruppo di lavoro ex DM 13 giugno 2002. Pertanto, non irragionevole, né discriminatoria s’appalesa la regolazione, per ora limitata ai soli emofiliaci, posta da detto decreto per giungere a siffatte transazioni, appunto per l’evidente maturazione delle questioni sotto i profili dell’accertamento del diritto e della quantificazione del risarcimento.<br />Né il decreto gravato pone seri o evidenti problemi bioetici di giustizia sanitaria (seppur sub specie risarcitoria e non, o non più terapeutica), inerenti ad una sorta di gerarchia o graduatoria tra gli emofiliaci (i cui casi sono già normati) e tutti gli altri soggetti destinatari dell’art. 3, c. 1 del DL 89/2003. Il decreto impugnato, sebbene subito impegni alcune delle risorse stanziate dalla fonte primaria ai fini delle transazioni, non le assorbe completamente e, quindi, non dà agli emofiliaci la poziorità giuridica delle loro pretese transattive per il sol fatto della materiale priorità temporale di tale evento. Se, invero, è ingiusto quel sistema distributivo che non garantisce, a tutti coloro che ne hanno diritto, quelle cure o quelle provvidenze minime necessarie non solo alla sopravvivenza, ma soprattutto per sviluppare il proprio personale modo di far fiorire la vita, allora la distribuzione recata sia dalla norma primaria, sia dal decreto impugnato non può dirsi ingiusta sotto gli aspetti quantitativo ed operativo. Non è ingiusta la quantità di risorse, giacché essa, allo stato, ben può soddisfare, nel triennio di riferimento, le esigenze di emofiliaci e degli altri soggetti; non è ingiusta la precedenza accordata agli emofiliaci, alla luce sia del pregresso contenzioso, sia dello stato di definizione dello stesso, non ravvisabile negli stessi termini in capo ai soggetti danneggiati diversi.<br />
7. – In definitiva, la pretesa attorea va sì dichiarata inammissibile allo stato, ma la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, riunisce e dichiara inammissibili i ricorsi nn. 160/2004, 388/2004 e 393/2004 in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2004.<br />
Francesco CORSARO, PRESIDENTE<br />Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
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