<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11547 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11547/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11547/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11547 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11547/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.11547</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-11-2007-n-11547/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-11-2007-n-11547/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-11-2007-n-11547/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.11547</a></p>
<p>Pres. f.f. e Rel. Conti sull&#8217;illegittimità del diniego di accesso agli atti inerenti il procedimento di rilascio di status di rifugiato Diritto di accesso &#8211; Silenzio diniego &#8211; Status di rifugiato &#8211; Illegittimità. E’ illegittimo il silenzio diniego mantenuto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla richiesta di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-11-2007-n-11547/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.11547</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-11-2007-n-11547/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.11547</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. e Rel. Conti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di accesso agli atti inerenti il procedimento di rilascio di status di rifugiato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto di accesso &#8211; Silenzio diniego &#8211; Status di rifugiato &#8211; Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il silenzio diniego mantenuto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla richiesta di accesso alla documentazione da parte di un soggetto la cui istanza di riconoscimento dello status di rifugiato abbia avuto esito negativo, quando sussistono entrambi i presupposti richiesti dalla Legge n. 241/90, ossia, la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante (rappresentato dall’interesse alla tutela, anche giurisdizionale dei propri diritti) ed il nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e quando si tratti di ipotesi non rientrante nei casi previsti dall’art. 24 della citata legge tra quelli in cui sia escluso il diritto di accesso, o in casi individuati da norme particolari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del diniego di accesso agli atti inerenti il procedimento di rilascio di status di rifugiato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br /> Sezione  II quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7250/2007, proposto da<br />
<b>TANYIAKUME Robert Tabot</b>, rappresentato e difeso (previa delibera della Commissione di questo Tribunale datata 18.7.2007 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) dall’avv. Giampiero Amorelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via dei Mille n. 41/A;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la  <b>COMMISSIONE NAZIONALE per il DIRITTO di ASILO, Sezione speciale stralcio</b> e per essa il <b>MINISTERO dell’INTERNO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, con costituzione del secondo, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del silenzio-diniego formatosi il 6.7.2007 sull’istanza di accesso del 5.6.2007 e, comunque<br />
per la declaratoria<br />
del diritto del ricorrente di accedere ed ottenere in copia la documentazione di cui alla predetta istanza e, conseguentemente, per ottenere l’ordine di esibizione dei documenti richiesti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 31 ottobre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;<br />
Uditi ai preliminari l’avv. Giampiero Amorelli per il ricorrente e l’avv. dello Stato Saulino per il Ministero dell’Interno;<br />
 Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p> Con il ricorso in trattazione, notificato il 24 luglio 2007 e depositato il successivo 8 agosto, il ricorrente indicato in epigrafe espone:<br />
&#8211;	che, con raccomandata a.r. del 5.6.2007, ricevuta il 6.6.2007, ha chiesto alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, Sezione speciale stralcio di essere ammesso ad esercitare il diritto di accesso e di copia, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. 12.4.2006 n. 184, alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico &#8211; dallo stesso presentata ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con legge 24.7.1954 n. 722  e del protocollo di New York del 31.1.1967, ratificato in Italia con legge 14.2.1970 n. 95 &#8211; e conclusasi con decisione di segno negativo da parte della Commissione Nazionale nella seduta del 4.10.2006<br />	<br />
&#8211;	che la richiesta di accesso è stata motivata con la necessità di tutela, anche giurisdizionale, della propria posizione giuridica soggettiva.<br />	<br />
Ciò esposto, ha impugnato il silenzio-diniego che si assume formatosi in ordine a detta domanda di accesso, con conseguente richiesta dell’accertamento del relativo diritto e dell’ordine all’amministrazione di esibire gli atti richiesti, deducendo al riguardo il seguente motivo di gravame, così dal medesimo paragrafato:<br />
&#8211; Violazione del diritto di accesso garantito dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla l. 11.2.2005 n. 15. Difetto assoluto di motivazione. Carenza del presupposto.<br />
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 31 ottobre 2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego mantenuto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla richiesta di accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’odierno ricorrente, relativo all’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, conclusasi con decisione negativa della stessa Commissione nella seduta del 4.10.2006.<br />
Risulta dimostrato in atti che la predetta richiesta di accesso è stata ricevuta dalla Commissione in data 6.6.2007 (v. cartolina di ricevimento allegata al ricorso).<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che sussistono entrambi i presupposti richiesti dall’art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241 per l’accesso documentale di cui è causa, risultando il medesimo titolare di un interesse giuridicamente rilevante e sussistendo il nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta.<br />
Nella specie, tale interesse giuridicamente rilevante, come emerge chiaramente dalla richiesta di accesso, va individuato nell’interesse alla tutela, anche giurisdizionale, dei propri diritti.<br />
Sussiste, altresì, il nesso di strumentalità, in quanto gli atti richiesti si riferiscono direttamente alla posizione del ricorrente.<br />
Va altresì rilevato che l’art. 24 della citata legge n. 241 del !990 prevede l’esclusione del diritto di accesso unicamente per gli atti indicati al primo comma, nonché per quelli individuati negli specifici decreti ministeriali (secondo comma) o nei regolamenti delle singole amministrazioni (quarto comma) o da disposizioni attualmente vigenti (quinto comma).<br />
Orbene, i documenti richiesti, stante l’assenza di deduzioni al riguardo dal parte dell’Amministrazione, non risultano rientrare in nessuna delle tipologie sopra richiamate e, pertanto, in accoglimento della specifica censura dedotta dal ricorrente, l’impugnato silenzio-diniego deve ritenersi illegittimo, in accoglimento della relativa censura dedotta da parte ricorrente, per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato, il ricorso risulta fondato e va, conseguentemente, accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità dell’impugnato silenzio-diniego e va dichiarato il diritto di accesso del ricorrente ai documenti di cui è causa e va, infine, ordinato alla intimata Commissione nazionale per il diritto di asilo di consentire al medesimo ricorrente  il predetto accesso documentale ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7250/2007 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dell’impugnato silenzio-diniego e dichiara il diritto di accesso del ricorrente ai documenti di cui è causa e, infine, ordina alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di consentire al medesimo ricorrente l’accesso documentale richiesto ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Renzo CONTI                                         &#8211; Presidente f.f., estensore<br />
Solveig COGLIANI                                 &#8211; Consigliere<br />
Floriana RIZZETTO                                 &#8211; Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-11-2007-n-11547/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.11547</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
