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	<title>1154 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1154 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso in cui si impugnava l’esito della gara per il servizio di indagini geognostiche, prove di laboratorio geotecnico e analisi ambientali finalizzate alla compilazione progetti opere pubbliche porto di Taranto: la ricorrente sosteneva che fossero necessari due distinti titoli autorizzativi, una per prove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso in cui si impugnava l’esito della gara per il servizio di indagini geognostiche, prove di laboratorio geotecnico e analisi ambientali finalizzate alla compilazione progetti opere pubbliche porto di Taranto: la ricorrente sosteneva che fossero necessari due distinti titoli autorizzativi, una per prove geotecniche, ossia di laboratorio, e una per prove geognostiche, che si svolgono in situ. L’istanza cautelare in appello su sentenza e’ stata accolta al fine di impedire, nelle more della definizione nel merito (dopo circa un mese), la sottoscrizione del contratto e – quindi – di consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01154/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00019/2012 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01382/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 19 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla <b>società Sondedile S.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria di R.T.I., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Claudio Viviani, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;	</p>
<p><b>R.T.I. &#8211; Geoter S.r.l.</b>, <b>R.T.I. &#8211; Geostudi S.r.l.</b>, <b>R.T.I. &#8211; Laserlab S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Portuale di Taranto</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Toma Abele Trivellazioni S.r.l.</b> in proprio e quale partecipante R.T.I., <b>R.T.I. &#8211; Tecnoparco Valbasento s.p.a.</b> e in proprio, <b>R.T.I. &#8211; Cgg &#8211; Geological Analysis S.r.l.</b> e in proprio, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone 49; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Associazione Nazionale delle Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche &#8211; ANISIG</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mariano Protto, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2;<br /> <br />
<b>Associazione Lavoratori D&#8217;Ingegneria e Geotecnica (A.L.I.G.)</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Di Domenico, con domicilio eletto presso Massimo Giuliano in Roma, via Sebino, 32; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2012, proposto dalla società <b>Geoter S.r.l.</b> in proprio ed in qualità di mandante di R.T.I., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Claudio Vivani, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;<br />	<br />
<b>Geostudi S.r.l.</b> in proprio e in qualità di mandante di R.T.I.,<br />
<b>Laserlab S.r.l.</b> in proprio e in qualità di mandante di R.T.I.; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Portuale di Taranto</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Toma Abele Trivellazioni S.r.l. </b> in proprio e in qualità di partecipante al costituendo <b>Tecnoparco Valbasento S.p.a.</b> in proprio e in qualità di partecipante al costituendo, <b>CGG &#8211; Geological Analysis S.r.l.</b> in proprio e in qualità di partecipante al costituendo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone 49;<br /> <br />
<b>Associazioni Laboratori d&#8217;Ingegneria e Geotecnica</b>, <b>Associazioni Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche</b>;<br />
<b>Sondedile S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 19 del 2012:<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 137/2012, del dispositivo di sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 2253/2011, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO E ANALISI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA COMPILAZIONE PROGETTI OPERE PUBBLICHE PORTO DI TARANTO	</p>
<p>quanto al ricorso n. 1382 del 2012:	</p>
<p>della sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 137/2012, del dispositivo di sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 2253/2011, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO GEOTECNICO E ANALISI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA COMPILAZIONE PROGETTI OPERE PUBBLICHE PORTO DI TARANTO	</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Portuale di Taranto, della soc. Toma Abele Trivellazioni S.r.l. in proprio e quale partecipante di R.T.I., della R.T.I. &#8211; Tecnoparco Valbasento S.p.A. e in proprio e della R.T.I. &#8211; Cgg &#8211; Geological Analysis S.r.l. e in proprio e dell’Autorità Portuale di Taranto e di Toma Abele Trivellazioni S.r.l. in proprio e in qualità di partecipante al Costituendo e di Tecnoparco Valbasento S.p.a. in proprio e in qualità di partecipante al costituendo e di Cgg &#8211; Geological Analysis Srl in proprio e in qualità di partecipante al costituendo R.T.I.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Vivani, Schiano per delega dell’avvocato Ancora, Protto, e Chiarelli, nonché l’avvocato dello Stato Figliolia.;	</p>
<p>Considerato che, impregiudicata restando la definizione delle complesse questioni di merito coinvolte dal ricorso in epigrafe, l’appello cautelare in epigrafe deve trovare accoglimento al fine di impedire, nelle more della (celere) definizione nel merito, la sottoscrizione del contratto e – quindi – di consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra;<br />	<br />
Considerato che appare necessario fissare l’esame nel merito della questione alla pubblica udienza del 13 aprile 2012, previa rinunzia da parte delle parti costituite ad eventuali termini;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorsi numero 19/2012 e 1382/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 13 aprile 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.1154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-1154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-1154/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.1154</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di assegnazione frequenze digitali adottato, in esecuzione di una precedente ordinanza del Tar: in primo grado il provvedimento non era stato sospeso perche&#8217; il criterio utilizzato sembrava quello di garantire l’area di servizio precedentemente esercitata in analogico dall’emittente e, quanto alla situazione interferenziale con altre emittenti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.1154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.1154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di assegnazione frequenze digitali adottato, in esecuzione di una precedente ordinanza del Tar: in primo grado il provvedimento non era stato sospeso perche&#8217; il criterio utilizzato sembrava quello di garantire l’area di servizio precedentemente esercitata in analogico dall’emittente e, quanto alla situazione interferenziale con altre emittenti, non sembrava potersi assegnare alla ricorrente una nuova risorsa, diversa da quelle pianificate dall’Autorità per le emittenti locali, né le risorse destinate a gara pubblica per i nuovi entranti; in grado di appello il provvedimento cautelare e&#8217; stato accordato tenendo conto degli esiti di una riunione tenutasi presso l’Ispettorato territoriale del Lazio sostanzialmente volti a far fronte alle situazioni interferenziali lamentate dalla parte e da sottoporre alle determinazioni ministeriali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01154/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01413/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Tele in Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ferruccio De Lorenzo, Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani N.1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Dip. Per Le Comunicazioni</b> &#8211;<b>Dir.Gen.Serv.Comunicaz.Elettr.Radiodiffus.</b>, <b>Autorita&#8217; Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Tct Telecentro Toscana Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Avilio Presutti, Felice Vaccaro, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, piazza S.Salvatore in Lauro, 10; Super 3; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 05434/2010, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE FREQUENZE DIGITALI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Dip. Per Le Comunicazioni-Dir.Gen.Serv.Comunicaz.Elettr.Radiodiffus. e di Autorita&#8217; Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni e di Tct Telecentro Toscana Srl;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Sartorio, Presutti;	</p>
<p>Ritenuto che l’appello cautelare appare assistito da profili di fumus boni iuris, tenuto conto delle ordinanze emanate in precedenza dallo stesso TAR e soprattutto degli esiti di cui al verbale della riunione tenutasi presso l’Ispettorato territoriale del Lazio sostanzialmente volti a far fronte alle situazioni interferenziali lamentate dalla parte ricorrente e da sottoporre alle determinazioni ministeriali;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello cautelare (Ricorso numero: 1413/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br /> <br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> <br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-3-2011-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/3/2011 n.1154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1154/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1154</a></p>
<p>Pres. MARUOTTI Est. MOLLICAMinistero della Difesa (Avv. Stato) c./ SIEMENS s.p.a. (Avv.ti R. Izzo, R. Bonatti e S. Bonatti) e Ge Medical System Italia (Avv.ti G. Lorda e S. Vinti) sulla mancata presentazione della documentazione richiesta a pena di nullità della domanda di partecipazione in una gara d&#8217;appalto Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARUOTTI Est. MOLLICA<br />Ministero della Difesa (Avv. Stato) c./ SIEMENS s.p.a. (Avv.ti R. Izzo, R. Bonatti e S. Bonatti) e Ge Medical System Italia (Avv.ti G. Lorda e S. Vinti)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata presentazione della documentazione richiesta a pena di nullità della domanda di partecipazione in una gara d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara  – Dichiarazione prevista a pena di nullità della domanda di partecipazione – Omissione – Esclusione &#8211; Deducibilità della dichiarazione da restante documentazione – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In una gara di appalto, l’omessa presentazione di una dichiarazione, espressamente richiesta nel bando di gara a pena di nullità della domanda di partecipazione, comporta l’esclusione dalla gara della società che a tale obbligo non ha ottemperato, a nulla rilevando il fatto che l’oggetto della dichiarazione mancante fosse desumibile dalla documentazione in possesso dell’Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla mancata presentazione della documentazione richiesta a pena di nullità della domanda di partecipazione in una gara d&#8217;appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1154/2008 Reg. Dec. <br />
N. 5365 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5365/2007, proposto dal<br />
<b>Ministero della Difesa rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato</b>, ex lege, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>s.p.a. SIEMENS.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Izzo, Rinaldo Bonatti e Stefano Bonatti, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n.3, presso l’avv. Raffaele Izzo;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>s.p.a. Ge Medical Systems Italia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Lorda e Stefano Vinti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilia n. 88 presso l’avv. Stefano Vinti;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Genova, Sez. I, n. 686 del 20.4.2007, e per il rigetto del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati:<br />
Visti, gli atti di costituzione della s.p.a Siemens e della s.p.a Ge Medical Systems Italia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, gli avv.ti R. Izzo, S. Vinti e l’Avvocato dello Stato Cosentino;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>1.- Il Ministero della Difesa impugna la sentenza del T.A.R. per la Liguria indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla s.p.a. SIEMENS avverso il provvedimento di esclusione alla gara indetta con bando di data 17 agosto 2006, per l’affidamento dell’appalto di fornitura in unico lotto di un’apparecchiatura per tomografia computerizzata multibanco per le esigenze del Servizio di diagnostica per immagini di Marispedal La Spezia.<br />
	L’esclusione è stata disposta nella fase di preselezione della procedura negoziale in ragione della presentazione di una dichiarazione, specificamente richiesta nel bando a pena di nullità della domanda di partecipazione, resa in forma incompleta.<br />	<br />
L’Amministrazione appellante deduce che la dichiarazione presentata dalla ditta era effettivamente incompleta, non essendo consentita nemmeno l’integrazione della documentazione presentata, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006.  <br />
	La società aggiudicataria provvisoria si è costituita in giudizio con memoria in data 27 luglio 2007 in adesione ai rilievi dell’appellante.<br />	<br />
	Resiste l’appellata e, con articolate memorie difensive, sostiene l’infondatezza della prospettazione della difesa erariale e chiede di conseguenza il rigetto del gravame.																																																																																												</p>
<p>2.- Rileva il Collegio che la clausola III.2.1.1. del bando di gara, in base alla quale la società appellata è stata esclusa dalla procedura, richiedeva la presentazione di una dichiarazione resa dal legale rappresentante in cui fosse attestato (a pena di esclusione, III.1.3.):<br />
&#8211;	di non concorrere alla gara (sia singolarmente che associati in R.T.C.) in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 c.c.);<br />	<br />
&#8211;	di non concorrere in simultanea singolarmente e in R.T.C. o in più R.T.C.;<br />	<br />
&#8211;	di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con imprese non partecipanti alla gara, ma a loro volta in rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara singolarmente o in R.T.C.;<br />	<br />
&#8211;	in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale” (per partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque “sostanzialmente collegate” a partecipanti alla gara.<br />	<br />
Rileva altresì il Collegio che la medesima società ha dichiarato “che non si trova in situazione di controllo attivo o passivo con altre Ditte partecipanti alla presente gara, ai sensi dell’art. 2359 Codice civile, ovvero di collegamento determinati in base ai criteri di cui all’art. 4, co. 5, Decreto Legge n. 405/91”.<br />
Risulta dunque evidente la incompletezza della dichiarazione pur a fronte della incontestata specificità delle clausole di bando.<br />
Ed invero, l’odierna appellata ha del tutto omesso di dichiarare la inesistenza del “collegamento sostanziale per partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento” – come specificatamente richiesto dalla clausola di bando – essendosi limitata a richiamare, mediante erronea citazione della fonte normativa, i criteri di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 406/91, la cui formulazione non corrisponde, peraltro, alla tassativa prescrizione della lex specialis di gara; a ciò aggiungasi, quanto meno, l’omessa dichiarazione – pure richiesta a pena di esclusione – in ordine al punto B (come schematizzato nella sentenza di prime cure), e cioè, “di non concorrere in simultanea singolarmente e in R.T.C. o in più R.T.C.”.<br />
Che tale elemento fosse desumibile – come assume la sentenza impugnata – dalla documentazione in possesso dell’Amministrazione (donde la impossibilità di partecipazione duplicata) è una circostanza nella specie priva di rilievo, in presenza di una incontestata previsione del bando che tale dichiarazione ha prescritto a pena di esclusione dalla gara.<br />
Né può essere condivisa la ratio decidendi, posta a base della sentenza gravata, relativa alla integrabilità della documentazione presentata, che l’Amministrazione avrebbe dovuto ‘doverosamente’ consentire, in applicazione di un principio generale.<br />
Ciò, da un lato, in quanto una richiesta di completamento della documentazione si porrebbe in insanabile contrasto con le inoppugnate prescrizioni del bando, che ha espressamente correlato all’omissione l’esclusione dalla procedura (in coerenza col principio della par condicio); dall’altro, in quanto la disciplina specializzante di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 riconnette la possibilità di integrazione alle sole dichiarazioni e alle documentazioni di cui agli articoli da 38 a 45, con implicita esclusione, quindi, del divieto di collegamento contemplato dall’art. 34 (donde la ininfluenza della asserita valenza generale del principio applicato dal TAr).</p>
<p>3.- Per le esposte considerazioni, va in conclusione accolto l’appello proposto dal Ministero della Difesa.<br />
	La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), accoglie il ricorso in appello n. 5365 del 2007 proposto dal Ministero della Difesa e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Condanna la s.p.a. SIEMENS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre IVA e CPA, in favore, in pari misura, del Ministero della Difesa e della s.p.a. Ge Medical Systems Italia.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2007, con l’intervento dei signori:<br />
	Luigi		MARUOTTI		Presidente f.f.<br />	<br />
	Antonino	ANASTASI			Consigliere<br />	<br />
	Vito		POLI				Consigliere<br />	<br />
	Bruno	MOLLICA			Consigliere, rel.<br />	<br />
	Carlo		SALTELLI			Consigliere																																																																																							</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
           Il 18/03/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1154/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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