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	<title>1152 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1152 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2017 n.1152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-3-2017-n-1152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-3-2017-n-1152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2017 n.1152</a></p>
<p>Pres. Lipari/ est. Veltri All&#8217;Adunanza Plenaria la valutazione sulle condizioni per la configurabilità del mantenimento dei requisiti valevoli per la qualificazione SOA in caso di cessione di ramo aziendale &#160; 1.Requisiti – Attestazione SOA – Cessione ramo azienda &#8211; Art. 76, comma 11, del d.p.R. n.207/2010 &#8211; Ambito d&#8217;operatività &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-3-2017-n-1152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2017 n.1152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari/ est. Veltri</span></p>
<hr />
<p>All&#8217;Adunanza Plenaria la valutazione sulle condizioni per la configurabilità del mantenimento dei requisiti valevoli per la qualificazione SOA in caso di cessione di ramo aziendale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;<br />
1.Requisiti – Attestazione SOA – Cessione ramo azienda &#8211; Art. 76, comma 11, del d.p.R. n.207/2010 &#8211; Ambito d&#8217;operatività &#8211; Continuità o meno nel possesso dei requisiti di qualificazioni &#8211; Contrasti giurisprudenziali &#8211; Rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Sono&nbsp;rimesse&nbsp;alla Adunanza Plenaria le&nbsp;seguenti&nbsp;questioni:<br />
“1. S<em>e ai sensi dell’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010 debba affermarsi il principio per il quale, in mancanza dell’attivazione del procedimento ivi contemplato (in sostanza, nuova richiesta di attestazione SOA), la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione, o piuttosto, se debba prevalere la tesi che alla luce di una valutazione in concreto limita le fattispecie di cessione, contemplate dalla disposizione, solo a quelle che in quanto suscettibili di da dar vita ad un nuovo soggetto e di sostanziarne la sua qualificazione, presuppongono che il cessionario se ne sia definitivamente spogliato, ed invece esclude le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate dalle parti come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscano, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cedente di ottenere la qualificazione.</em></p>
<p><em>2. Se l’accertamento effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, valga sempre e solo per il futuro, oppure se, nei casi in cui l’organismo SOA accerti ex post il mantenimento dei requisiti speciali in capo al cedente, nonostante l’avvenuta cessione di una parte del compendio aziendale, l’attestazione possa anche valere ai fini della conservazione della qualificazione senza soluzione di continuità.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 13/03/2017</p>
<p style="text-align: right;">N. 01152/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 05151/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL&#8217;ADUNANZA PLENARIA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5151 del 2016, proposto da:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guerrato Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Vinti (C.F. VNTSFN60T27G273Y), Elia Barbieri (C.F. BRBLEI66C43H501Y), Mauro Ciani (C.F. CNIMRA55D14H620N), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>contro</p>
<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale &#8220;Santobono-Pausilipon&#8221;, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Raffaella Veniero (C.F. VNRRFL61C48F839I), con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia. 50;&nbsp;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Siram Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Marcello Clarich C.F. CLRMCL57L21B885P, Renato Ferola C.F. FRLRNT75T23F839B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;&nbsp;<br />
Sea Costruzioni Srl non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli &#8211; Sezione I n. 2751/2016, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico con annessi servizi di conduzione e gestione dei presidi ospedalieri</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale &#8220;Santobono-Pausilipon&#8221; e della Siram Spa;</p>
<p>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Sonia Macchia su delega dichiarata di Stefano Vinti, Raffaella Veniero e Raffaele Cassano su delega dichiarata di Marcello Clarich;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I FATTI</p>
<p>Nel 2012 l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale – A.O.R.N. Santobono Pausilipon indiceva una procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico con annessi servizi di conduzione e gestione dei presidi ospedalieri Pausilipon, Santobono, Annunziata e della propria sede amministrativa, con durata pluriennale e importo base dell’appalto pari complessivamente ad euro 28.500.000,00 oltre IVA.</p>
<p>La selezione si articolava in una fase di prequalifica e nella successiva procedura ristretta. Tra i requisiti di partecipazione figurava il possesso delle attestazioni SOA riferite alle categorie OG1 – classifica VI e OG11 – classifica VI (par. III 2.1.2 del bando di gara).</p>
<p>Nella propria domanda di prequalifica, la società SIRAM attestava il possesso dei requisiti richiesti e allegava le attestazioni n. 11838/11/00 e 11839/11/00 rilasciate da Protos SOA in data 27 agosto 2012 (data rilascio attestazione originaria 9 novembre 2010 &#8211; scadenza di validità triennale 8 novembre 2013) che confermavano il possesso delle qualificazioni per le categorie OG1 e OG11, entrambe per la classifica VIII.</p>
<p>I lavori della commissione di prequalifica si concludevano con l’ammissione di n. 8 concorrenti, tra i quali la SIRAM s.p.a. e la Guerrato s.p.a. e gli atti relativi venivano approvati con delibera del Direttore Generale dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon n. 321 del 19 giugno 2013.</p>
<p>Alla successiva procedura ristretta prendevano parte n. 3 dei concorrenti che avevano superato la fase di prequalifica, cioè la SIRAM s.p.a. (che, nel frattempo, si era associata in a.t.i. con la SEA Costruzioni s.r.l.), il r.t.i. Guerrato s.p.a./Gioma s.r.l. e l’a.t.i. CPL Concordia soc. coop./Natuna s.p.a..</p>
<p>Nella propria domanda di partecipazione (acquisita al protocollo dell’ente n. 18453 del 29 ottobre 2012) alla procedura ristretta la SIRAM allegava l’attestazione n. 13307/11/00 rilasciata da Protos SOA il 7 novembre 2013 che ribadiva il possesso della richiesta qualificazione per le categorie OG1 e OG11, entrambe per la classifica VIII.</p>
<p>Nella seduta del 17 giugno 2015 la commissione escludeva l’a.t.i. CPL Concordia e aggiudicava in via provvisoria l’appalto all’a.t.i. SIRAM s.p.a. (prima graduata), seguita dall’a.t.i. Guerrato (seconda classificata). Dopo l’aggiudicazione provvisoria, l’amministrazione procedeva alla verifica dei requisiti ex artt. 38 e 48 del Codice degli Appalti pubblici e, nello specifico, acquisiva l’attestazione n. 15342/11/00 rilasciata da Protos SOA il 31 marzo 2015 che confermava il possesso del requisito di qualificazione in capo all’a.t.i. SIRAM riferito alla categoria OG11 per la classifica sopraindicata. Con delibera n. 442 del 5 novembre 2015 l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. SIRAM con la quale, in data 19 febbraio 2016, l’amministrazione stipulava il contratto d’appalto.</p>
<p>L’aggiudicazione era impugnata dinanzi al Tar Campania dalla società Guerrato, che ne chiedeva l’annullamento sul presupposto che la società capogruppo dell’a.t.i. aggiudicataria avesse perduto la necessaria qualificazione nella categoria OG11 in conseguenza della cessione del ramo d’azienda stipulato il 28 dicembre 2012 con altra società (Gestione Integrata s.r.l.), afferente la gestione integrata di complessi immobiliari pubblici e privati, comprensiva delle attività di property management e facility management, ed avente effetto, secondo la prospettazione attorea, anche in ordine alla qualificazione nella predetta categoria OG11, parte integrante del dismesso ramo aziendale. In sintesi – secondo la ricorrente – la SIRAM s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa poiché nel periodo compreso tra la domanda di partecipazione alla gara e la successiva presentazione dell’offerta, essa aveva perso la qualificazione per la categoria OG11.</p>
<p>La SIRAM s.p.a., oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso sotto distinti profili ed a chiedere il rigetto del gravame, proponeva ricorso incidentale avverso l’ammissione o mancata esclusione della Guerrato s.p.a. per violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 (omessa indicazione degli oneri di sicurezza interni nella propria offerta economica), violazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010 (mancata presentazione nel progetto definitivo dell’elaborato “censimento e progetto di risoluzione delle interferenze”), violazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, violazione della lettera di invito, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, indeterminatezza dell’offerta tecnica.</p>
<p>Il Tar Campania esaminava dapprima il ricorso principale proposto dalla Guerrato s.p.a. &#8211; in quanto diretto a colpire un segmento procedimentale, quello della prequalifica, antecedente rispetto a quello della procedura ristretta censurato dal ricorso incidentale – e lo giudicava infondato, soprassedendo dall’esame delle eccezioni in rito delle controparti. Conseguentemente dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto da SIRAM s.p.a..</p>
<p>Avverso la sentenza ha proposto appello la Guerrato s.p.a.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la Siram s.p.a., la quale ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato, Ha altresì proposto un appello incidentale, in sostanza reiterando i contenuti dell’originario ricorso incidentale dichiarato improcedibile in prime cure.</p>
<p>Si è costituita anche l’amministrazione, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.</p>
<p>La causa, dopo ulteriore scambio di memorie e repliche, è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.</p>
<p>LA SENTENZA GRAVATA</p>
<p>1. E’ utile, anche ai fini di una migliore lettura dei motivi di censura, richiamare preliminarmente i passaggi argomentativi principali del giudice di prime cure.</p>
<p>2. Il Tar, ricostruito lo stato della giurisprudenza e dato atto dell’esistenza di due contrapposti orientamenti in ordine alla&nbsp;<i>quaestio iuris</i>&nbsp;degli effetti della vicenda contrattuale sulla qualificazione posseduta dalla cedente Siram s.p.a. ha ritenuto che la decisione del giudizio non potesse “<i>prescindere dagli esiti del procedimento ex art. 40, comma 9 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 avviato dall’ANAC nei confronti della Protos SOA (attualmente SOA Group s.p.a.) per il riesame dei requisiti che avevano dato luogo al rilascio dell’attestazione n. 13307/11/00 del 7 novembre 2013: tale attività istruttoria è stata sollecitata dall’ANAC alla luce proprio della cessione del ramo d’azienda del 28 dicembre 2012 e delle pronunce giurisprudenziali riportate che avevano ravvisato in tale atto negoziale una soluzione di continuità nel possesso del requisito di qualificazione in capo a SIRAM s.p.a</i>.”</p>
<p>2.1. In particolare, il Tar ha rammentato che l’esito di tale accertamento da parte della società SOA Group aveva condotto alla conferma dei requisiti di qualificazione, a prescindere dalla configurazione dell’atto di cessione del 28 dicembre 2012 come effettivo ramo d’azienda ovvero di singoli autonomi rapporti contrattuali e limitati trasferimenti di beni e risorse. Tale conferma è stata sottoposta da ANAC ad istruttoria, ed il 9 marzo 2016 il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di non procedere ad alcuna integrazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 validando la conclusione del possesso in capo a SIRAM s.p.a. del requisito di qualificazione, senza soluzione di continuità.</p>
<p>LE QUESTIONI SOLLEVATE A MEZZO DELL’APPELLO</p>
<p>3. Le statuizioni della sentenza del TAR sono argomentatamente censurate dall’appellante Guerrato s.p.a., secondo il quale il TAR, così decidendo, avrebbe sostanzialmente – ed erroneamente &#8211; avallato la tesi di Siram, intesa a valorizzare ex post la pretesa ininfluenza dell’atto di cessione del ramo d’azienda sulla qualificazione OG11, siccome riconducibile alla cessione di singoli cespiti di funzioni e valore marginale rispetto al compendio posseduto, il tutto con l’avallo della conferma delle qualificazioni avvenuta con il rilascio dell’attestazione SOA del 7 novembre 2013, a seguito di verifica triennale, successivamente confermata da ANAC a mezzo del procedimento ex art 40, comma 9 ter del dlgs 163/2006.</p>
<p>3.1. Tale schema argomentativo sarebbe tuttavia privo di fondamento, in quanto già autorevolmente smentito da diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato, vertenti proprio sulla cessione del ramo aziendale da parte di Siram e sui relativi effetti in ordine alla qualificazione (sentenza n. 5573/2014 e successive sentenze nn. 811, 812 e 813/2016).</p>
<p>3.2. Esso contrasterebbe con la regola dettata dalla sentenza n. 5573/2014, per la quale “<i>nel caso di cessione di ramo d’azienda né il cedente né il cessionario possono valersi dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’azienda ceduta, pur potendone richiedere una nuova alla società di attestazione</i>”.</p>
<p>3.3. Né potrebbe darsi rilievo – come invece fatto dal giudice di prime cure – alla conferma dei requisiti operati dalla SOA in sede di verifica triennale, poiché essa giammai potrebbe avere un effetto sanante, stante l’effetto traslativo della cessione (sul punto è citata la sentenza del Consiglio di Stato n. 5573/2014).</p>
<p>3.4. A prevenzione dell’obiezione della controparte circa l’ininfluenza, in concreto, della cessione del ramo d’azienda, sulla qualificazione posseduta, ampiamente dibattuta in primo grado – l’appellante risponde sottolineando che l’importanza del compendio ceduto non può essere accertata mediante verifica ex post, bensì sottoposta a specifica valutazione ex ante da parte della SOA a mezzo del procedimento ex art. 76, comma 11, del dPR n. 207/2010 (in tal senso deporrebbero anche le decisioni n. 811, 812 e 813/2016, cit..)</p>
<p>3.5. Sarebbe del resto inapplicabile in via analogica la regola dell’utilizzabilità dell’attestazione SOA nelle more della verifica triennale (ferma restando la subordinazione dell’efficacia dell’aggiudicazione al riscontro dell’esito positivo), poiché – secondo l’appellante &#8211; tale speciale effetto potrebbe, a tutto concedersi, conseguire alla tempestiva e leale comunicazione alla stazione appaltante, che nel caso di specie però è mancata.</p>
<p>4. L’appellata Siram, replica in proposito evidenziando la peculiarità della vicenda di causa, poiché concernente un presunto deficit di continuità del requisito verificatosi nella sola fase di prequalifica, e non più esistente al momento della partecipazione alla gara, quest’ultima avvenuta sulla base di una certificazione SOA avente data 7 novembre 2013, tra l’altro non impugnata.</p>
<p>4.1. Con la memoria depositata il 28 luglio 2016, l’appellata ripropone, per il caso in cui la Sezione dovesse condividere i motivi dell’appellante, istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 del Trattato UE, ritenendo che le citate sentenze del Consiglio di Stato nn. 811, 812 e 813 del 2016, da un lato non mettano in discussione il dato sostanziale secondo cui la SIRAM ha sempre mantenuto i requisiti necessari a conservare invariate le proprie certificazioni SOA, così come accertato ex tunc dalla PROTOS SOA (oggi SOA GROUP) in sede di verifica triennale, dall’altro stigmatizzano che la SIRAM non abbia attivato, immediatamente a ridosso della sottoscrizione dell&#8217;atto di cessione, un procedimento di verifica dei requisiti SOA, attendendo viceversa i tempi ordinari della verifica triennale, sulla base di una tesi per la quale, in estrema sintesi, la sottoscrizione di un atto di cessione di ramo d&#8217;azienda determina automaticamente la perdita di efficacia alle certificazioni SOA, per il solo fatto di essere sottoscritta tra le parti, indipendentemente da quali e quanti requisiti vengano realmente trasferiti.</p>
<p>4.2. Questa tesi – secondo l’appellata – si porrebbe in contrasto con i principi in materia di certificazione SOA di derivazione comunitaria, primo fra tutti quello della presunzione di idoneità della certificazione, sicché dovrebbe essere rimesso alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, in via pregiudiziale, il seguente quesito: “<i>se l&#8217;interpretazione della disciplina di cui all&#8217;art. 76, comma 11, d.P.R. n. 207/2010, fatta propria dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 811, 812 e 813 del 2016, sia o meno compatibile con il diritto comunitario e in particolare con l&#8217;art. 52, commi 3 e 4, della direttiva 2004/18/CE (e l&#8217;art. 64, commi 4 e 5, della direttiva 2014/24/UE in corso di recepimento), nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione di cui al considerando n. 2 e all&#8217;art. 18, par. 1, comma 1, della direttiva 2004/18/C</i>E”.</p>
<p>I DUBBI DEL COLLEGIO</p>
<p>5. Il Collegio ha esaminato le pronunce diffusamente citate dall’appellante (Sez. IV nn. 811, 812 e 813 del 2016), e ne ha tuttavia rinvenute altre, parimenti argomentate, che giungono a conclusioni esattamente opposte, pur essendo la vicenda sostanziale e la sottesa&nbsp;<i>questio iuris</i>, sempre le medesime, ovverosia la natura della cessione operata da Siram, ed i suoi effetti sul continuativo possesso della qualificazione.</p>
<p>5.1. In particolare, nelle sentenze 811, 812 e 813 del 2016 della IV Sezione, si legge che “<i>non è possibile sostenere che l’atto abbia avuto ad oggetto non già un intero ramo di azienda, ma soltanto alcuni specifici componenti dello stesso …… A questa conclusione non fa di ostacolo l’“atto di precisazione” sottoscritto fra le parti il 24 luglio 2013 al fine di “meglio precisare il perimetro dei requisiti nel cui diritto di utilizzo Gestione Integrata s.p.a. è subentrata a seguito della sottoscrizione dell’atto di cessione del ramo d’azienda. …….Tale dichiarazione è in contrasto con la precedente manifestazione di volontà contenuta nell’atto di cessione dell’intero ed omnicomprensivo ramo di azienda e contrasta altresì con la stessa dichiarazione contenuta nell’atto di precisazione posto in essere “senza alterazione alcuna dell’oggetto contrattuale”…..Il Collegio ritiene in conclusione che, con la cessione in discorso, SIRAM abbia perso la qualificazione OG11, che il bando di gara richiedeva……una volta ceduto il ramo d’azienda concernente l’erogazione di servizi di gestione integrata di complessi immobiliari, SIRAM avrebbe dovuto attivare il procedimento previsto dall’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010……&#8230;La circostanza che, ceduto un ramo d’azienda, il soggetto cedente resti per avventura in dotazione di requisiti sufficienti per una determinata qualificazione non lo esonera dal chiedere a una Società Organismo di Attestazione quell’“attestazione di qualificazione” che &#8211; a norma dell’art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 &#8211; “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell&#8217;esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell&#8217;affidamento di lavori pubblici</i>”.</p>
<p>5.2. Nelle sentenze n. 4347 e 4348 del 2016, la V Sezione, invece, “<i>consapevole del contrario orientamento espresso in alcune decisioni di questo Consiglio ampiamente commentate dalla parti ( Sezione IV n. 811, 812, 813 del 2016; Sezione III, n. 5573 del 2014), ritiene tuttavia di dover condividere e far propria, alla luce delle specifiche e più puntuali acquisizioni probatorie e documentali, l’analitica disamina del contratto intervenuto il 28 12.2012 tra Siram spa e Gestione integrata srl, (preceduto dall’accordo Quadro del 5 12.2012, e seguito dall’”atto di precisazione del 24 luglio 2013) e la conseguente conclusione secondo la quale con esso non sono stati trasferiti i requisiti della prima che sono alla base del possesso delle categorie OG1 e OG11, occorrenti per la gara di che trattasi, posto che il contratto ha avuto ad oggetto soltanto il trasferimento di singoli beni e requisiti……Dall’esame della documentazione in atti si ricava, infatti, che il contratto ha determinato “il trasferimento di singoli cespiti, dettagliatamente indicati negli allegati che lo compongono e formulati sulla base di apposita perizia giurata, parimenti compresa nel documento……Si tratta di conclusione che riceve indiretta ma autorevole conferma nella nota del 10 aprile 2014 dell’AVCP ( oggi ANAC), dove si dubita che in tale contratto vi sia stata cessione di ramo d’azienda piuttosto che di singoli autonomi rapporti contrattuali e limitati trasferimenti di beni e di risorse ,” senza l’esposizione di una specifica autonomia funzionale e produttiva degli stessi , atta a consentire ex se ( a Gestione Integrata srl; aggiunta di questo giudice) l’esercizio di un’attività economica che caratterizza un complesso aziendale o ramo di essa , e che in assenza di una formalizzata perizia giurata ex art. 76, comma 10, del DPR n. 207 del 2010, atta a consentire la valutazione della consistenza dell’oggetto del trasferimento , lo stesso atto è comunque inidoneo ad essere utilizzato ai fini della qualificazione…….Non può peraltro non avere valore decisivo, atteso il suo effetto vincolante, in mancanza di interventi repressivi o sospensivi dell’AVCP, l’esito della positiva verifica triennale dell’originaria attestazione effettuata da Protos (oggi SOA Group) in data 7 novembre 2013, con la quale il medesimo organismo di attestazione ha in sostanza confermato quanto già ritenuto con determinazione del 31 luglio 2013 su richiesta dell’Avcp, e dove ha ribadito che con il contratto in esame non vi è stata alcuna soluzione di continuità nel possesso da parte di Siram dell’attestazione necessaria per la partecipazione alla gara bandita per l’affidamento del servizio calore dal Comune di Como. Non revocabile in dubbio che Protos SOA mediante la detta verifica triennale non ha dato luogo ad una rinnovazione ex nunc della validità del precedente certificato ma ha attestato la sua perdurante validità, considerazione quest’ultima che contiene anche una critica all’argomento secondo il quale la società ausiliaria del Raggruppamento aggiudicatario non poteva autocertificare il possesso della qualificazioni che avrebbe perduto. Ancora una volta ci si trova quindi alla presenza di determinazioni che sono state successivamente ribadite da Protos SOA) oggi (SOA Group) con nota in atti del 29 luglio 2015, ad esito di ulteriore verifica chiesta da Avcp, per effetto della sentenza sfavorevole a Siram spa pronunciata da questo Consiglio ( Sez. III n.5573/2014). Discende da quanto esposto in precedenza che non merita condivisione la tesi della società appellante secondo la quale ogni trasferimento di ramo aziendale comporta comunque, anche se il cedente non perde la consistenza che gli ha consentito di ottenere le attestazioni SOA, l’automatica decadenza dalla loro titolarità</i>”.</p>
<p>5.3. Invero anche la III Sezione del Consiglio di Stato ha avuto modo, di recente, di occuparsi della specifica fattispecie, rilevando, a sua volta, il contrasto fra le decisioni della IV e della V Sezione, e ritendendo tuttavia di potere decidere la controversia prescindendo da una risoluzione della divergenza interpretativa, in ragione delle peculiarità del caso. In quella specifica vicenda, infatti, il punto controverso era rappresentato dal requisito del “fatturato” di SIRAM, posto dalla controparte in dubbio, a causa della cessione del ramo d’azienda.</p>
<p>Pertanto, la Sezione aveva escluso che l’argomentazione contenuta nella sentenza n. 811/2016, riferita, invece, alle qualificazioni SOA attinenti al ramo d’azienda ceduto potesse estendersi anche al fatturato connesso al ramo di azienda ceduto.</p>
<p>Nondimeno, nella citata sentenza della III Sezione, si è affermato che “<i>occorre escludere in linea di principio a danno del cedente qualsiasi automatismo decadenziale conseguente alla cessione d’azienda, intendendosi con ciò affermare che occorre aver riguardo alla causa in concreto del negozio di cessione e al sottostante regolamento di interessi voluto dalle parti, in tutta la sua ampiezza, complessità e particolarità, per determinare se la cessione dei beni aziendali comporti, o meno, la perdita dei requisiti di cui alle attestazioni SOA in capo alla cedente</i>”.</p>
<p>6. Com’è evidente, il quadro delle valutazioni giurisprudenziali circa la natura giuridica dell’atto di cessione ed i suoi effetti sulla qualificazione è ampio e disallineato.</p>
<p>6.1. Tuttavia, nel caso oggetto dell’odierno esame, il fuoco della discussione, in conseguenza di quanto deciso dal giudice di prime cure, verte, non tanto e non solo sulla configurabilità della vicenda negoziale quale cessione di ramo d’azienda, piuttosto che di singoli cespiti aziendali, quanto sulla possibilità che la vicenda negoziale sortisca effetti decadenziali automatici, a prescindere da una espresso provvedimento di decadenza e persino in ipotesi in cui, a seguito di verifica ex post da parte della SOA, sia espressamente escluso un effetto della cessione sui requisiti di qualificazione. E’ su questo specifico punto che la difesa di SIRAM chiede un pronunciamento della Corte di Giustizia.</p>
<p>6.2. Su tale circoscritta questione le sentenze IV n. 811,812, 813 del 2016 hanno chiaramente affermato che, in mancanza dell’attivazione del procedimento previsto dall’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010, la cessione del ramo d’azienda comporta, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione.</p>
<p>6.3.Le sentenze n. 4347 e n. 4348 del 2016 hanno invece, altrettanto perentoriamente, affermato che non merita condivisione la tesi secondo la quale ogni trasferimento di ramo aziendale comporta comunque, anche se il cedente non perde la consistenza che gli ha consentito di ottenere le attestazioni SOA, l’automatica decadenza dalla loro titolarità.</p>
<p>7. Il netto contrasto di posizioni, sopra descritto, e la sussistenza di un nutrito contenzioso ancora pendente, consiglia di devolvere la risoluzione della questione all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo.</p>
<p>8. In proposito il Collegio è dell’avviso che a prevalere debba essere l’orientamento della V Sezione, secondo il quale non ogni trasferimento di ramo aziendale comporti, sempre e comunque, l’automatica decadenza dalla qualificazione, potendosi tanto sostenere solo nell’ipotesi in cui il cedente abbia concretamente perso la consistenza aziendale che gli aveva consentito di ottenere le attestazioni SOA.</p>
<p>8.1. Giova in proposito riportare il tenore testuale, norma cruciale per il tema: “<i>Ai fini dell&#8217;attestazione di un nuovo soggetto, nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso utilizzi l&#8217;istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all&#8217;articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l&#8217;atto di cessione. Nel caso in cui l&#8217;impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo</i>”:</p>
<p>8.2 Ad avviso del Collegio, la disposizione va letta unitamente al comma 9 del medesimo articolo, il quale premette che “<i>In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine…</i>.”.</p>
<p>8.3. Entrambe le disposizioni sono contenute in un ampio articolo, interamente dedicato alla “domanda di qualificazione”. Esse, nel loro combinato disposto, sembrano focalizzarsi soprattutto sulla posizione del soggetto che “nasce” grazie alla cessione di un ramo d’azienda (il “<i>nuovo soggetto</i>”), il quale può avvalersi, ai fini della domanda di qualificazione, dei requisiti del cedente. Per questo specifico caso, la disposizione è portatrice dell’indubbia utilità di chiarire che l’acquisizione del ramo aziendale non implica la correlativa acquisizione della qualificazione. Sono piuttosto le SOA che devono accertare, ai fini dell’attestazione richiesta dal nuovo soggetto, quali requisiti di cui all&#8217;articolo 79 siano stati effettivamente trasferiti al cessionario con l&#8217;atto di cessione.</p>
<p>8.4. Nessun automatismo acquisitivo vige dunque per il cessionario.</p>
<p>9. Già questa prima conclusione non è priva di conseguenze: se il cessionario non acquista automaticamente la qualificazione, dovrebbe potersi escludere, simmetricamente, che la controparte contrattuale cedente possa automaticamente perderla.</p>
<p>10. C’è un altro passaggio della norma che, tuttavia, appare al collegio significativo:</p>
<p>“<i>Nel caso in cui l&#8217;impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo</i>”.</p>
<p>10.1. La disposizione, per come è formulata, rende evidente che la fattispecie considerata è quella della cessione del ramo d’azienda, la quale abbia determinato, o sia idonea a determinare, in capo al cessionario (nuovo soggetto), il diritto al conseguimento dell’attestazione, sulla base dei requisiti speciali ceduti (ossia, la dotazione economica e finanziaria; la dotazione di attrezzature tecniche, i profili organizzativi; le risorse umane), che suo tempo diedero la possibilità all’imprenditore di conseguire l’attestazione di qualificazione.</p>
<p>10.2. Non a caso, la cessione del ramo d’azienda è accomunata, senza distinguo alcuno nell’ambito della disposizione, alla cessione d’azienda. La ragione è che, ai fini della qualificazione del cedente, il “ramo” è considerato quale una articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata, preesistente al trasferimento, che, grazie alle proprie dotazioni ed ai propri profili tecnici ed organizzativi, ha integrato in passato il presupposto utile e sufficiente per il conseguimento della qualificazione e che nel trasferimento conserva la propria identità.</p>
<p>10.2. In altri termini, le fattispecie di cessione contemplate dalla disposizione sono solo quelle che implicano il trasferimento di tutte quelle risorse aziendali (considerate dall’art. 79 del DPR n. 207/2010, requisiti d’ordine speciale), le quali, proprio in quanto suscettibili di da dar vita ad un nuovo soggetto e di sostanziarne la sua qualificazione, presuppongono che il cessionario se ne sia definitivamente spogliato.</p>
<p>Non vi rientrano, invece, le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate dalle parti come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscono, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cedente di ottenere la qualificazione.</p>
<p>10.3. Il caso oggi all’attenzione del collegio è paradigmatico, trattandosi della cessione di un “ramo d’azienda” a società totalmente partecipata dal cedente, composto in larghissima parte dal solo “avviamento”, tra l’altro contabilizzato sulla base di un precedente contratto quadro di avvalimento tra le due società, e solo in infinitesima parte da beni materiali, come chiaramente risulta dalla perizia redatta ex art. 2645 comma 2, c.c..</p>
<p>11. La Sezione ritiene che, in ogni caso, debba essere esaminata dall’Adunanza Plenaria, un’ulteriore questione.</p>
<p>Si tratta di stabilire se, ai fini della conservazione della qualificazione SOA, possa assumere rilevanza l’attestazione successiva con cui l’organismo SOA accerti che, anche in seguito alla cessione di una parte del compendio aziendale, l’impresa cedente mantenga tutti i prescritti requisiti.</p>
<p>Al riguardo, le pronunce sopra citate (n. 811,812, 813 del 2016 ) affermano che, in caso di cessione di un ramo d’azienda, né il cedente né il cessionario potrebbero avvalersi della qualificazione posseduta dall’azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova. Ne deriverebbe la conseguenza che l’accertamento effettuato dalla SOA potrebbe valere solo per il futuro, senza alcuna idoneità “sanante” della perdita dell’attestazione, derivante automaticamente dalla cessione.</p>
<p>11.1. La Sezione ritiene di non condividere questa tesi interpretativa, la quale potrebbe prestarsi a sospetti di incostituzionalità, nella misura in cui giunge ad equiparare irragionevolmente la situazione del cessionario a quella del cedente, trascurando di considerare che: a) il cessionario, in quanto soggetto nuovo, “nato” dalla cessione, è giustamente impedito nella spendita della qualificazione,con conseguente impossibilità di partecipare nelle more alle gare &#8211; trattandosi di un nuovo soggetto che intende qualificarsi sulla base di requisiti che prima oggettivamente non possedeva &#8211; sino a quando la SOA non abbia attestato che i requisiti acquistati siano in concreto sufficienti a conseguire la qualificazione; b) il cedente è invece un soggetto che possedeva i requisiti e che si presume continui a possederli sino a quando la SOA in sede di verifica non lo escluda, con il corollario che, ove invece la verifica confermi la permanenza dei requisiti, nessun dubbio dovrebbe porsi circa il diritto a spendere la qualificazione senza soluzione di continuità. L’accertamento in questa specifica ipotesi, seppur operato ex post, sostanzia &#8211; a differenza del caso del cessionario che aspira ad un&nbsp;<i>quid novi</i>&nbsp;&#8211; la conferma di una qualificazione già posseduta.</p>
<p>11.2. Ulteriore aporia del sistema, parimenti rilevante ai fini della tenuta costituzionale, insita negli esiti interpretativi predetti, potrebbe essere quella di consentire, da un lato “all’impresa che abbia richiesto nei prescritti termini la verifica triennale del proprio attestato SOA di partecipare alle gare indette dopo il triennio, anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione è subordinata all&#8217;esito positivo della verifica stessa” (Cons. St., Ad. Pl., 18 luglio 2012, n.27), e dall’altro, invece, di vietare la partecipazione alle gare per il sol fatto di avere operato una cessione avente il&nbsp;<i>nomen iuris</i>&nbsp;di cessione del ramo d’azienda, persino quando la verifica triennale del proprio attestato SOA concluda, poi, per l’irrilevanza dell’atto ai fini della qualificazione.</p>
<p>12. Né – secondo il collegio &#8211; può sostenersi che l’art. 76, comma 11, sia disposizione che fonda un onere di pronta e tempestiva (anzi anticipata) denuncia della cessione in capo al cedente, poiché anche se così fosse, la violazione dell’onere non potrebbe giammai portare alla sanzione dell’espulsione dalla gara, in difetto di chiare, espresse e specifiche previsioni che comminino tale esiziale sanzione (non già la perdita del requisito, mai avvenuta, ma) al mero inadempimento di siffatto onere notiziale.</p>
<p style="text-align: center;">I QUESITI</p>
<p>13. In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato ed argomentato, si sottopongono all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:</p>
<p>1.&nbsp;<i>Se, ai sensi dell’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010 debba affermarsi il principio per il quale, in mancanza dell’attivazione del procedimento ivi contemplato (in sostanza, nuova richiesta di attestazione SOA), la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione, o piuttosto, se debba prevalere la tesi che alla luce di una valutazione in concreto limita le fattispecie di cessione, contemplate dalla disposizione, solo a quelle che in quanto suscettibili di da dar vita ad un nuovo soggetto e di sostanziarne la sua qualificazione, presuppongono che il cessionario se ne sia definitivamente spogliato, ed invece esclude le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate dalle parti come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscano, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cedente di ottenere la qualificazione.</i></p>
<p><i>2. Se l’accertamento effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, valga sempre e solo per il futuro, oppure se, nei casi in cui l’organismo SOA accerti ex post il mantenimento dei requisiti speciali in capo al cedente, nonostante l’avvenuta cessione di una parte del compendio aziendale, l’attestazione possa anche valere ai fini della conservazione della qualificazione senza soluzione di continuità.</i></p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per la risoluzione della questione interpretativa esposta in motivazione.</p>
<p>Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all&#8217;adunanza plenaria.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marco Lipari, Presidente</p>
<p>Francesco Bellomo, Consigliere</p>
<p>Raffaele Greco, Consigliere</p>
<p>Giulio Veltri, Consigliere, Estensore</p>
<p>Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Giulio Veltri</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Marco Lipari</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-13-3-2017-n-1152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2017 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2013 n.1152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-2-2013-n-1152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-2-2013-n-1152/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2013 n.1152</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata Giordano Rocco (Avv. Filomena Stellato) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale). Autorizzazione e Concessione – Licenze di pubblica sicurezza – Requisiti di affidabilità – Valutazione – Fattispecie Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza,la semplice frequentazione, in un’area circoscritta, di persone con pregiudizi penali non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-2-2013-n-1152/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2013 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-2-2013-n-1152/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2013 n.1152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata<br />  Giordano Rocco (Avv. Filomena Stellato) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e Concessione – Licenze di pubblica sicurezza – Requisiti di affidabilità – Valutazione – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza,la semplice frequentazione, in un’area circoscritta, di persone con pregiudizi penali non è sufficiente di per sé sola a formare un giudizio di inaffidabilità del richiedente. Invero, perché siano rispettati il principio costituzionale di eguaglianza e le libertà fondamentali, è necessario che i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze siano desunte da condotte significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto derivino conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (1).<br />	<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />	<br />
(1).cfr. T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p>     </b>ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 311 del 2013 proposto dal<br /> Sig. <b>Giordano Rocco</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Filomena Stellato ed elettivamente domiciliato presso Iappelli Dario in Napoli, Via Jannelli n.104; 	</p>
<p><b><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></b></b><b>Ministero dell’Interno </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>previa sospensione, del decreto del prefetto di caserta del 3/10/2012 di rigetto dell’istanza presentata dal legale rappresentante dell’istituto “global security service srl” per il rilascio del decreto di approvazione di guardia particolare giurata in favore del ricorrente.	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone che con il provvedimento impugnato è stata rigettata l’istanza per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata in suo favore, ciò sul presupposto di un giudizio di inaffidabilità per la frequentazione di pregiudicati;<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 9/1/2013;<br />
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 14 febbraio 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall’art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />
Ritenuto in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017);<br />
Ritenuto, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, di dover ribadire (ex plurimis, 17.2.2012, n.845; 15.11.2011, n.5361; 16.3.2011, n.1482; 8.2.2011, n.744) che per ottenere la licenza (&#8220;approvazione&#8221;) di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, ma che comunque la valutazione dei requisiti necessari per l’esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare va esercitata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n.3709);<br />
Considerato che, ad esempio, la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540);<br />
Ritenuto, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, che il ricorso sia fondato, ove si consideri che la semplice frequentazione in un’area circoscritta di persone con pregiudizi penali non è sufficiente di per sé sola a formare un giudizio di inaffidabilità, mentre – ciò per smentire il riferimento giurisprudenziale richiamato dall’Amministrazione nella relazione come depositata agli atti – la reiezione di altro ricorso era stata motivata dal Tribunale con riguardo a frequentazioni su tutto il territorio nazionale ed a condanne per violazione di norme sulla tutela del lavoro minorile e sul falso, ragion per cui emerge la palese sproporzione tra il fatto oggetto di contestazione e la sanzione del diniego del decreto di guardia giurata con pesanti ripercussioni sull’attività lavorativa, risultando pertanto fondate le censure dedotte in sede ricorsuale quanto ai necessari accertamenti da espletarsi nei confronti di un soggetto circa la mancanza da parte del medesimo del requisito della buona condotta, per cui la Sezione ritiene che in simili circostanze (ex multis, cfr.6.7.2011, n.3574; 30.6.2011, nn.3499 e 3498; 4.5.2011, n.2454; 13.5.2010, n.4820) sia mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza;<br />
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;<br />
Ritenuto, infine, che sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate &#8211; per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b><br />Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Buonauro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/02/2013</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Lauro spa (avv.ti Delzanno, Piacentini) c. Provincia di Vercelli (avv. Rosci) e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura distrettuale dello Stato) sulla necessità di segnalazione all&#8217;Autorità anche in caso di mancata comprova dei requisiti di ordine generale Contratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-11-2011-n-1152/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2011 n.1152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Lauro spa (avv.ti Delzanno, Piacentini) c. Provincia di Vercelli (avv. Rosci) e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di segnalazione all&#8217;Autorità anche in caso di mancata comprova dei requisiti di ordine generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Gara –Mancanza comprova requisiti di ordine generale – Segnalazione all’Autorità – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche con riferimento a gare indette prima dell’entrata in vigore del dl 70/2011, la segnalazione all’Autorità di vigilanza va fatta non soltanto nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1152</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. De Felice Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Avv. dello Stato) c/ Bianchi P.N., Gaggioni T. e altri (n.c.) sulla natura libera del termine per il deposito delle memorie e sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, dedotta per la prima volta in appello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1152/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli,  Est. De Felice<br /> Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Avv. dello Stato) c/ Bianchi P.N., Gaggioni T. e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura libera del termine per il deposito delle memorie e sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;eccezione di prescrizione dei crediti retributivi, dedotta per la prima volta in appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Termini processuali &#8211; Deposito memorie  – Termine di 10 giorni &#8211; È libero.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Appello &#8211; Crediti da lavoro – Eccezione di prescrizione non dedotta in primo grado – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie, deve ritenersi libero, a norma dell’art. 23, co. 4, L. 1034/1971, al pari di quello di 20 giorni previsto dalla medesima norma per la produzione di documenti, con conseguente esclusione dal computo sia del giorno iniziale che di quello finale.</p>
<p>2.La prescrizione del credito di lavoro del pubblico dipendente non può essere eccepita per la prima volta in appello, secondo quando previsto dall’art. 345, co. 2, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Cfr. <a href="/ga/id/2004/1/5873/g">Consiglio di Stato-Ad Plen. 29 dicembre 2004, n. 14</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
(Sezione Quarta)</b> 
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso r.g.n.10716/2000 proposto in appello dal </p>
<p><b>Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,</b> in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Bianchi Pieri Nerina, Gaggioni Teresa, Paganoni Margherita, Del Curto Margherita, Zavattaro Alessandro, Tettemanti Annita, Salandi Rita Cecilia, Reganzani Franca, Viola Ferdinando, Gugiatti Franco, Manca Giuseppina, Roardelli Maria Grazia, Ivana Lia, Menegola Giulia, Romeri Lina</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n.4660/2000, depositata in data 30 giugno 2000, con la quale il TAR Lombardia, sezione terza, ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati per la restituzione dei contributi versati e destinati ad alimentare il fondo per il trattamento della pensione integrativa, previsto dai singoli regolamenti degli enti disciolti: INAM, Casse Coltivatori Diretti, ENPAS, presso i quali i singoli ricorrenti prestavano servizio all’atto della loro soppressione, e per la condanna alla restituzione;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Udito l’Avvocato dello Stato Cesaroni;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, gli attuali appellati, tutti ex dipendenti INAM, Casse Mutue dei Coltivatori Diretti e ENPAS, inquadrati nel Servizio Sanitario Nazionale alla soppressione dei suddetti enti, chiedevano l’accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati e destinati ad alimentare il fondo per il trattamento della pensione integrativa, previsto dai singoli regolamenti degli enti di originaria appartenenza e conseguente condanna.<br />
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso, dopo avere respinto la preliminare eccezione di prescrizione formulata dal Ministero, nella memoria depositata in data 16 maggio 2000, in quanto ritenuta tardiva rispetto al termine processuale stabilito per  il <br />
deposito di scritti difensivi prima della udienza di discussione (tenutasi in data 26 maggio 2000).<br />
Avverso la suddetta sentenza propone appello l’amministrazione statale, che deduce la erroneità della sentenza, nel punto in cui ha ritenuto inammissibile la eccezione di prescrizione,  in quanto il termine per il deposito dei documenti (20 giorni) è  libero nel rito amministrativo, mentre nulla viene detto per il termine relativo agli scritti difensivi.<br />
Nulla vieta, inoltre, secondo l’appellante, che la prescrizione relativa agli interessi venga proposta per la prima volta in grado di appello.<br />
Nessuno si è costituito per gli appellati.<br />
Alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.L’appello si fonda in sostanza su due assunti.<br />
Secondo il primo assunto, la eccezione di prescrizione sarebbe proponibile anche oltre il termine di dieci giorni prima della udienza di discussione (nella specie il deposito è avvenuto in data 16 maggio 2000 mentre la udienza di discussione era fissata in data 26 maggio 2000), in quanto l’art. 23 della legge 1034 n.1971 qualifica come liberi i giorni da computare per il deposito dei documenti, mentre nulla si dice con riguardo al deposito delle memorie entro i dieci giorni.<br />
Secondo l’amministrazione, inoltre, in ogni caso la eccezione di prescrizione potrebbe ben essere proposta in grado di appello.<br />
2.L’appello proposto è infondato e come tale va rigettato.<br />
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, l.n.1034 del 1971, le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l’udienza e presentare memorie fino a dieci giorni prima, sicchè il deposito della memoria conclusionale fuori dal predetto termine deve ritenersi intempestivo e quindi inammissibile.<br />
Considerato che nella specie la memoria che eccepiva la prescrizione è stata depositata in data 16 maggio 2000, mentre la udienza di discussione era fissata per il giorno 26 maggio 2000, il computo dei dieci giorni liberi doveva avvenire in deroga alla regola generale per la quale (art. 155 c.p.c.) “<i>dies a quo non computatur in termino</i>”, mentre il “<i>dies ad</i> <i>quem</i>” va al contrario computato. <br />
Si vuole cioè dire che,  quando si tratta di giorni definiti come “liberi”, e l’articolo 23 su menzionato si riferisce evidentemente sia alla produzione dei documenti che al deposito delle memorie, dal computo vanno esclusi sia il giorno iniziale che quello finale, con conseguente intempestività della eccezione di prescrizione avvenuta con il deposito effettuato dieci giorni prima della udienza.<br />
3.Né è ammissibile eccepire per la prima volta in appello la intervenuta prescrizione del credito retributivo dei pubblici dipendenti non dedotta in primo grado, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio Stato del  29.12.2004, n.14.<br />
L’art. 345, comma 2, cpc è applicabile al processo amministrativo, per cui la prescrizione del credito di lavoro del pubblico dipendente non può essere eccepita, per la prima volta, in appello dalla pubblica amministrazione, non valendo il rilievo che non può incorrere in preclusioni la parte che persegua interessi pubblici sia perché si avallerebbe una evidente disparità di trattamento, sia perché l’art. 2938 c.c. – che vieta al giudice di rilevare la prescrizione non opposta ed alla parte, quindi, di eccepirla per la prima volta in appello – è norma di carattere generale riguardante anche i crediti di lavoro del dipendente pubblico quale posizione di diritto soggettivo, specie a seguito della intervenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (Consiglio Stato, A.Pl. 29.12.2004, n.14).<br />
4.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. <br />
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2008, con l’intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli	&#8211;	 Presidente f.f.<br />	<br />
Salvatore Cacace	&#8211;	 Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice	&#8211;	 Consigliere, estensore<br />	<br />
Eugenio Mele	&#8211;	 Consigliere<br />	<br />
Vito Carella		&#8211;	 Consigliere 																																																																																										</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.1152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2008-n-1152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2008-n-1152/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2008-n-1152/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.1152</a></p>
<p>Pres. A. Scafuri &#8211; est. M.L.Maddalena A. Cantalupo (Avv. E. Angelone) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) sul difetto di giurisdizione del G.A. in merito a controversie in materia di pubblico impiego relative a diritti o lesioni derivanti da atti provvedimentali o negoziali successivi al 30 giugno 1998 Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2008-n-1152/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2008-n-1152/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.1152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Scafuri &#8211; est. M.L.Maddalena<br /> A. Cantalupo (Avv. E. Angelone) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del G.A. in merito a controversie in materia di pubblico impiego relative a diritti o lesioni derivanti da atti provvedimentali o negoziali successivi al 30 giugno 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Controversie – Relative a diritti o lesioni derivanti da atti provvedimentali o negoziali successivi al 30 giugno 1998 &#8211; Applicabilità dell’art. 45, comma 17, del Dlgs. 80/1998 che devolve al G.O. la giurisdizione del relativo contenzioso – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’applicazione dell’art. 45 comma 17 d.lgs. 80/1998, circa il passaggio al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzati, deve essere dato rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia, dovendosi accertare se quest’ultima tragga direttamente origine dallo svolgimento del rapporto di lavoro oppure da uno specifico provvedimento o atto negoziale della P.A., senza che possa avere rilievo, in quest’ultimo caso, un’eventuale efficacia retroattiva del provvedimento. In sostanza, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data dell’emanazione di questo che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10993 e 18 ottobre 2002 n. 14835.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></b><br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI <br />
TERZA   SEZIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Composta dai signori magistrati</p>
<p>
<b>ANGELO SCAFURI  &#8211; Presidente<br />
</b><br />
<b>MARIA LAURA MADDALENA &#8211; Primo Ref.<br />
</b><br />
<b>EMANUELA LORIA &#8211; Ref., relatore </p>
<p>
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 6687/1999 proposto dalla </p>
<p><b>sig.ra Cantalupo Antonia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto in Napoli C.so Umberto n. 31,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
la Regione Campania</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Carla Palumbo dell’Avvocatura Regionale, giusta deliberazione G.R.C. n. 8300 del 3/12/1999, elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81,<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>in parte qua, del D.P.G.R.C. del 5/5/1999 di inquadramento nella VI q.f., prevista dalle leggi regionali nn. 23/89 e 12/91 e dal C.C.N.L. 6/7/1995, con decorrenza giuridica 13/10/1987, data di immissione nel ruolo regionale, riconoscendo, ai soli fini giuridici, il servizio prestato anteriormente al 31/12/1985, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente il trattamento economico relativo al periodo 31/12/85 – 24/11/98 (data di entrata in vigore della L.R. 19/98) non riconoscendo, altresì, il servizio pre-ruolo prestato prima dell’immissione nel ruolo speciale dell’organico regionale, nonché per la declaratoria del diritto al trattamento economico proprio della VI q.f. per il servizio prestato nel periodo 31/12/1985 – 24/11/1998 e la conseguente condanna dell’amministrazione al relativo pagamento maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie presentate in vista dell’udienza di merito;<br />
Relatrice alla pubblica udienza del 7 febbraio 2008 la dott.ssa Emanuela Loria;<br />
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente, già incaricata nei Centri di Educazione Permanente, è stata inquadrata nei ruoli regionali con la V qualifica funzionale ai sensi delle leggi regionali 57/85, 23/39 e 12/91.<br />
Successivamente, interveniva la legge regionale 16 novembre 1998 n. 19 che  prevedeva, tra l’altro, che il personale di cui alla legge regionale n. 57 del 1985 dovesse essere inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale, specificando che al personale in servizio alla data di trasferimento delle funzioni alle regioni in attuazione del D.P.R. 616/1977 il livello VI dovesse essere riconosciuto ai soli fini giuridici con decorrenza dal 31.12.1985, mentre il trattamento economico dovesse essere riconosciuto dalla data di entrata in vigore della stessa ossia dal 24.11.1998.<br />
La ricorrente, in esecuzione della legge regionale n. 19/1998, veniva inquadrata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6637 in data 5 maggio 1999 (notificato all’interessata in data 14 giugno 1999), nel livello VI con riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato a partire dal 31.12.1985, mentre con decorrenza dal 24.11.1998 (data di entrata in vigore della legge regionale 19/1998) le veniva attribuito il relativo trattamento economico corrispondente alla VI qualifica funzionale.<br />
La dipendente proponeva ricorso avverso tale provvedimento, contestando il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato prima del trasferimento e la mancata retrodatazione degli effetti economici fin dalla data del 31-12-1985 per i seguenti motivi:<br />
I.	Manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione artt. 3, 36 e 97Cost., violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />	<br />
II.	Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 Cost.<br />	<br />
III.	Ulteriore violazione della normativa sub. 1. Violazione dell’art. 117 Cost. Violazione degli artt. 31 e 32 Statuto regione Campania.<br />	<br />
IV.	Ulteriore violazione degli articoli 3, 97 e 98 Cost. Violazione del principio che vieta la “reformatio in peius”.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la Regione Campania che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: inammissibilità del ricorso, laddove esso rileva la mancata valutazione della professionalità della ricorrente in quanto detta censura avrebbe dovuto essere rivolta avverso il primo provvedimento di inquadramento, per la cui impugnativa sono scaduti i termini decadenziali; infondatezza, atteso che la legge regionale 16/11/1989 n. 19 ha inteso realizzare una finalità perequativa accordando un determinato beneficio di carriera ad una determinata parte di personale, ritenuto “sperequato” rispetto ad un’altra quota di personale di più antica immissione in ruolo, e, tuttavia, per ragionevoli motivi di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, la decorrenza economica dell’inquadramento è stata fissata alla data di entrata in vigore della legge stessa.<br />
Per quanto concerne il mancato riconoscimento da parte della legge regionale 19/98 del servizio prestato anteriormente al 31/12/1985, la difesa Regionale pone in luce come la ricorrente, ai sensi della legge regionale 57/85, sia stata immessa in un ruolo speciale, previo superamento di una prova concorsuale e senza che fosse previsto dalla legge il servizio prestato presso altri enti anteriormente alla data del 31/12/1985.<br />
Infatti i dipendenti di cui trattasi non erano dipendenti statali di ruolo o di ente disciolto ai sensi del D.P.R. 616/1977.<br />
Per quanto concerne le asserite mansioni superiori svolte, la Regione ricorrente ricorda che il provvedimento impugnato è stato adottato per ragioni perequative e non riconosce in alcun modo le mansioni superiori, senza contare il consolidato orientamento giurisprudenziale che le ritiene irrilevanti sia ai fini economici che di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Considerato in </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.	</b>Occorre preliminarmente trattare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.<br />	<br />
L’eccezione è fondata e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
1.2. Infatti, con la legge regionale 28.12.1985 n. 57, la Regione Campania ha disciplinato, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale dei Centri di Educazione Permanente.<br />
In particolare, l’art. 3 comma 1, prevedeva che il personale incaricato dei C.E.P., trasferito dallo Stato, nonché quello successivamente assunto e confermato dalla Regione, venisse immesso in un ruolo speciale organico della Giunta Regionale.<br />
Il comma stabiliva che il predetto personale fosse immesso in ruolo con la qualifica corrispondente al V livello funzionale previsto dalla l.r. n. 27/84.<br />
L’art. 5 della l. r. n. 57/1985 aveva subordinato il definitivo inquadramento al superamento di un concorso, da espletarsi con le modalità previste dalla delibera del Consiglio regionale n. 69/9 del 26.2.29176, recante il regolamento di esecuzione della l.r. n. 11/74.<br />
Successivamente, con la l. n. 19 del 16.11.1998, la Regione Campania ha parzialmente modificato la citata normativa, introducendo all’articolo 1, una nuova formulazione dei commi 3 e 4 della l. r. n, 57/1985. In particolare, la disposizione sopravvenuta ha stabilito che “il servizio prestato alla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni, in attuazione dell’art. 47 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, viene riconosciuto ai soli fini giuridici a far data dal 31.12.1985 e pertanto, viene inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale. Il riconoscimento economico avviene alla data della presente legge”.<br />
1.3. Il provvedimento impugnato è stato emanato in attuazione di tali disposizioni.<br />
Per quanto attiene alla questione di giurisdizione, in particolare, il Collegio rileva che ai fini dell’applicazione dell’art. 45 comma 17 d.lgs. 80/1998, circa il passaggio al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzati, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, deve essere dato rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia, dovendosi accertare se quest’ultima tragga direttamente origine dallo svolgimento del rapporto di lavoro oppure da uno specifico provvedimento o atto negoziale della P.A., senza che possa avere rilievo, in quest’ultimo caso, un’eventuale efficacia retroattiva del provvedimento. In sostanza, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data dell’emanazione di questo che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione (Cass. Sez. Un. 25 luglio 2002 n. 10993 e 18 ottobre 2002 n. 14835).<br />
La presente controversia, sotto il profilo del petitum sostanziale, trae origine direttamente dal provvedimento di reinquadramento, disposto in base alla legge regionale n. 19/1998, che la ricorrente censura sia per il mancato riconoscimento della VI qualifica anziché della V, sia perché non ha disposto la retrodatazione anche degli effetti economici e il riconoscimento del servizio pre-ruolo.<br />
Tale provvedimento è stato emanato in epoca successiva al 30.06.1998 e inoltre in stretta aderenza ad una legge regionale entrata anch’essa in vigore successivamente a tale data.<br />
La fonte della asserita lesione è costituita proprio dalla legge regionale, di cui il provvedimento di reinquadramento costituisce mera esecuzione: dunque, la presente controversia trae origine dal provvedimento o, meglio, dalla stessa legge regionale.<br />
Alla stregua del citato orientamento della Cassazione, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con devoluzione della controversia al giudice ordinario.<br />
Infatti, non può sostenersi che le pretese della ricorrente, ancorché rivolte ad ottenere l’annullamento di un provvedimento emanato in data successiva al 30/06/1998, attengono al riconoscimento di un superiore inquadramento o in subordine alla retrodatazione degli effetti economici dell’inquadramento attribuitole, con riferimento a fatti materiali e circostanze verificatisi nel periodo antecedente al 30/06/1998, con conseguente giurisdizione del giudice adito. Infatti, tale prospettazione non trova un chiaro riscontro nel dato testuale del ricorso, che solo in modo apodittico fa riferimento allo svolgimento di mansioni superiori.<br />
D’altronde, anche se fosse così, il ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile, atteso che la ricorrente avrebbe allora dovuto impugnare nei termini decadenziali il provvedimento che ha disposto il suo primo inquadramento nella V qualifica funzionale, ai sensi della legge n. 57/1985, e che inoltre non è stata allegata alcuna circostanza o documentazione che attesti l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori.<br />
Per le motivazioni sopra espresse, il Collegio ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2008-n-1152/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2008 n.1152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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