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	<title>1149 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1149 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Comune di San Maurizio Canavese (avv. Angeletti) c. Regione Piemonte (avv. Eugenia Salotto) revisione piante organiche farmacie si realizza a cadenza biennale ed in alternanza con l&#8217;espletamento di pubblici concorsi 1. – Farmacie – Revisioni piante organiche – Termine biennale – Carattere ordinatorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Gomez de Ayala – <i>Est.</i> Baglietto<br /> Comune di San Maurizio Canavese (avv. Angeletti) c. Regione Piemonte (avv. Eugenia Salotto)</span></p>
<hr />
<p>revisione piante organiche farmacie si realizza a cadenza biennale ed in alternanza con l&#8217;espletamento di pubblici concorsi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Farmacie – Revisioni piante organiche – Termine biennale – Carattere ordinatorio – Conseguenze.</p>
<p>2. – Farmacie – Revisioni piante organiche – Rapporto con espletamento procedure concorsuali – Alternanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La cadenza biennale della revisione delle piante organiche delle farmacie ha carattere ordinatorio, ma questo non implica che la Regione possa procedere alla revisione con tempistica totalmente libera, dovendo almeno tendenzialmente rispettare il termine.</p>
<p>2. – L’adeguamento delle farmacie di realizza nelle due fasi alternate della revisione delle piante organiche e della copertura delle sedi vacanti attraverso pubblico concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL PIEMONTE<br />
<i>&#8211; SEZIONE I &#8211;</i> </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso R.G.R. n. 148/07 proposto dal<br />
<B>COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE</B>, in persona del Sinda-co in carica, autorizzato a ricorrere per deliberazione G.C. 30 ottobre 2006, n. 196 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Angeletti, domicilia-tario in Torino, via Bertola, 2, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <B>REGIONE PIEMONTE</B>, in persona del Presidente <i>pro-tempore </i>della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per delibera-zione G.R. 12 febbraio 2007, n. 20-5259 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Eugenia Salsotto ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 164, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
</b>&#8211; della nota della Direzione Regionale Controllo Attività Sanitarie in data 12 dicembre 2006, prot. n. 14735/29-5, avente ad oggetto “Atto di diffida, di messa in mora e di significazione”, con la quale è stata negata la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio della Regione Piemonte, con riferimento in particolare di quella del Comune di San Maurizio Canavese;<br />
&#8211; della nota della Direzione Regionale Controllo Attività Sanitarie in data 9 otto-bre 2006, prot. n. 11952/29, avente ad oggetto “Revisione P.O. farmacie del Comune di San Maurizio Canavese. Autorizzazione apertura di una 2^ sede far-maceutica;<br />
&#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, conseguenziali e connessi e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 7 marzo 2007 l’avv. Carlo Angeletti per il Comune ricorrente e l’avv. Eugenia Salsotto per la Regione Piemonte;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che, con nota 31 maggio 2006, prot. n. 8633, il Comune di San Maurizio Canavese ha chiesto alla Regione Piemonte di avviare il procedimento amministrativo per la revisione della pianta organica delle farmacie dello stesso Comune, prevedendovi l’apertura di una seconda sede farmaceutica, oltre a quel-la già esistente;<br />
Considerato che la Regione, con nota 9 ottobre 2006, prot. n. 11952/29, ha re-spinto la richiesta, rilevando che la revisione della pianta organica delle farmacie è un procedimento che va avviato d’ufficio ogni due anni su base provinciale, in alternanza ai concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti e che, essendosi conclusa l’ultima revisione nel 2003, occorre attendere l’indizione e l’espletamento del concorso, dopodiché potrà essere avviata una nuova revisio-ne, in occasione della quale il Comune potrà ripresentare la richiesta in questio-ne;<br />
Considerato che, con atto di diffida notificato il 20 novembre 2006, il Comune di San Maurizio Canavese ha intimato la Regione a procedere alla richiesta revi-sione;<br />
Considerato che, con atto in data 12 dicembre 2006, prot. n. 14735/29-5, impu-gnato in principalità in questa sede, la Regione si è limitata alla “conferma (di) quanto già specificato con nota prot. 11952729 del 9.10.2006”, rappresentando contestualmente come, contrariamente a quanto sostenuto nella diffida, “i termi-ni previsti dalla normativa vigente in materia di revisione della P.O. delle sedi farmaceutiche e di successivo concorso pubblico per la relativa assegnazione rivestano natura <u>ordinatoria e non perentoria</u>”;<br />
Considerato che, secondo la Regione, costituitasi in giudizio, quest’ultimo prov-vedimento avrebbe carattere meramente confermativo di quello precedente, tranne che per la parte relativa alla considerazione relativa al carattere ordinato-rio dei termini;<br />
Ritenuto, per contro, che l’atto amministrativo che contenga una statuizione an-che parzialmente autonoma rispetto ad altro precedente atto avente ad oggetto la medesima questione, non può essere considerato meramente confermativo ed è quindi impugnabile in sede giurisdizionale (Cons. St., V, 12 settembre 1986, n. 433; T.A.R. Puglia – Bari, II, 5 agosto 1992, n. 415; per un’ipotesi assimilabile, v. T.A.R. Lombardia – Milano, 3 giugno 2003, n. 2416, secondo cui la rinnovata adozione di una variante urbanistica generale al piano regolatore, precedente-mente approvata, che introduca modifiche e integrazioni coordinandole con la parte non modificata, costituisce atto nuovo, deliberato sulla base di una rinno-vata istruttoria, non meramente confermativo, neppure nella parte rimasta identi-ca alla precedente; pertanto, essa produce effetti autonomi rispetto a quelli del piano precedentemente adottato, con decorrenza <i>ex novo</i> sia del termine quinquennale delle misure di salvaguardia, che del termine di gravame, esteso altresì alle parti confermative, indipendentemente dall’esistenza di un’eventuale impugnazione avverso la variante originaria);<br />
Ritenuto che il ricorso è pertanto ammissibile sia nella parte rivolta contro gli argomenti motivazionali dell’atto del 9 ottobre 2006, richiamati <i>per relatio-nem</i>, sia nella parte rivolta contro le considerazioni aggiuntive;<br />
Ritenuto che le censure dedotte devono perciò essere affrontate nel merito;<br />
Ritenuto che l’oggetto del giudizio è comunque rappresentato dall’accertamento dell’obbligo della Regione a provvedere alla revisione della pianta organica, e non già da quello della fondatezza della pretesa comunale a che la pianta organi-ca sia modificata nel senso da essa richiesto: ciò in quanto, non essendosi appun-to avviato il procedimento di revisione, manca allo stato qualsiasi determinazio-ne negativa della Regione circa l’ampliamento del numero delle farmacie nel territorio del Comune di San Maurizio Canavese;<br />
Ritenuto che la materia del contendere è quindi sostanzialmente analoga a quella del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato sull’istanza comunale se la Regione fosse rimasta inerte, con la particolarità che, essendo in questo caso state espres-se le ragioni del rifiuto medesimo, occorre verificarne la fondatezza alla luce delle censure dedotte in ricorso;<br />
Considerato che, secondo la Regione, la normativa vigente imporrebbe che la revisione della pianta organica delle farmacie avvenga esclusivamente su base provinciale e non consentirebbe di avviare un procedimento autonomo per un singolo Comune;<br />
Considerato che il Comune di San Maurizio Canavese non contesta tale afferma-zione, limitandosi ad affermare di “essere a conoscenza” di analoghe richieste di revisione presentate da altri Comuni, di cui peraltro non offre alcuna prova;<br />
Ritenuto che la statuizione secondo cui non sarebbe possibile una revisione “a stralcio” per un singolo Comune è in questa sede intangibile;<br />
Ritenuto, di conseguenza, che occorre accertare se gli altri argomenti addotti dalla Regione a sostegno del diniego impugnato appaiono immuni dalle censure dedotte dal Comune ricorrente;<br />
Considerato che la Regione ha motivato il diniego di revisione affermando: a) che la cadenza biennale della revisione avrebbe carattere meramente ordinatorio; b) che prima di procedere alla revisione, la Regione ha l’obbligo di avviare e concludere la procedure concorsuale per la copertura delle sedi vacanti e di nuo-va istituzione, pure prevista dalla legge con cadenza biennale, ad anni alterni rispetto alla revisione (l’art. 2 L. 2 aprile 1968, n. 475 stabilisce che la revisione deve essere disposta entro il mese di dicembre di ogni anno pari e il concorso deve essere indetto ogni anno dispari);<br />
Considerato che il Comune di San Maurizio Canavese deduce, per contro, che il termine biennale, seppur non strettamente perentorio, obbligherebbe la Regione a provvedere ad una nuova revisione entro un tempo ragionevole dalla scadenza del termine in questione e che il procedimento di revisione sarebbe del tutto au-tonomo da quello concorsuale, la cui conclusione non condizionerebbe l’avvio della prima;<br />
Ritenuto che la prima deduzione è meritevole di essere condivisa, in quanto se è pur vero che, in assenza di puntuale dichiarazione normativa di perentorietà, tutti i termini hanno carattere ordinatorio, lo è altrettanto che la previsione legislativa di una cadenza biennale esclude che la Regione possa disporre le revisioni pe-riodiche in tempi scelti in totale libertà: la cadenza biennale deve in altre parole essere, almeno tendenzialmente, rispettata;<br />
Ritenuto tuttavia che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la procedura concorsuale non è autonoma da quella di revisione, in quanto la <i>ratio</i> della normativa sia statale che regionale in materia è quella di un adeguamento costante dell’offerta di prodotti farmaceutici alle esigenze della popolazione: adeguamento che si realizza nelle due fasi alternate della revisione con connessa indivi-duazione delle sedi vacanti e di nuova istituzione e della copertura di que-ste ultime attraverso il pubblico concorso;<br />
Ritenuto pertanto che, fino a quando non si sia conclusa la procedura concorsua-le conseguente all’ultima revisione, non è possibile avviare la revisione succes-siva;<br />
Ritenuto che il corrispondente argomento motivazionale addotto dalla Regione a motivazione del diniego di revisione opposto al Comune (autonomamente suffi-ciente a sostenerlo) risulta immune dalle censure dedotte in ricorso;<br />
Ritenuto che il ricorso deve essere conseguentemente respinto;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque di disporre la compensa-zione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 7 marzo 2007 con l’intervento dei magistrati<br />
Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti	&#8211; I^ Referendario</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 7 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2004 n.1149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2004-n-1149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2004-n-1149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2004 n.1149</a></p>
<p>Ric. S.G.S. Società Gestione Servizi s.a.s contro A.S.L. Napoli 4 &#8211; Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di servizi compositi – Partecipazione ATI – Offerta congiunta – Obbligo di indicare le parti di servizio fornite dalle singole imprese – Sussiste. 2. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2004-n-1149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2004 n.1149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2004-n-1149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2004 n.1149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ric. S.G.S. Società Gestione Servizi s.a.s contro A.S.L. Napoli 4 &#8211; Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di servizi compositi – Partecipazione ATI – Offerta congiunta – Obbligo di indicare le parti di servizio fornite dalle singole imprese – Sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto per l’affidamento di servizi compositi – Partecipazione ATI – Offerta congiunta – Obbligo di indicare le parti di servizio fornite dalle singole imprese – Finalità.</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto per l’affidamento di servizi vigilanza compositi – Partecipazione ATI – Offerta congiunta – Obbligo di indicare le parti di servizio fornite dalle singole imprese – Nell’ipotesi di raggruppanti di imprese orizzontali – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare aventi ad oggetto l’affidamento di un appalto composito (affidamento del sevizio triennale di sicurezza a mezzo di vigilanza, custodia ed altre mansioni accessorie) alcun dubbio può sussistere sull&#8217;obbligo del rispetto puntuale dell’art. 11 d.l.vo n. 157/1995 che disciplina la partecipazione in associazione alle pubbliche gare, in particolare riferimento al suo comma 2, secondo il quale l&#8217;offerta congiunta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.</p>
<p>2. La previsione di cui all’art. 11 d.l.vo 157/1995, da un canto impone un ruolo operativo a tutte le imprese riunite allo scopo di evitare che esse si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie ma per aggirare le norme di ammissione stabilite nel bando di gara e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate (Tar Campania, Sezione prima, nn. 4603 e 3428/2001) e, d&#8217;altro canto, è posta per consentire all&#8217;amministrazione di conoscere il soggetto (mezzi, organizzazione, etc.) con il quale avere distinti rapporti, ferma la responsabilità solidale che opera su di un diverso piano (Tar Campania, Sezione prima, n. 1301/2002).</p>
<p>3. La sussistenza dell’obbligo di specificazione in discorso anche in presenza di raggruppamenti orizzontali c.detti di tipo misto: in sintesi, i soggetti che intendono darvi vita (o che lo abbiano già fatto) devono chiarire &#8220;chi esegue cosa&#8221; con le modalità e nei tempi richiesti dalla legge e dalle previsioni di gara (Tar Campania, Sezione prima, n. 10090 del 25.7.2003, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2989).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;obbligo delle ATI partecipanti ad una gara per l&#8217;affidamento di un servizio composito di indicare le parti di servizio fornite dalle singole imprese partecipanti all&#8217;ATI stessa.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>per la n. 1149/04 reg. sent</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Campania<br />&#8211; Sezione prima &#8211;</b></p>
<p>composto dai Magistrati: 1) dr. Giancarlo Coraggio &#8211; Presidente, 2) dr. Angelo Scafuri &#8211; Consigliere, 3) dr. Arcangelo Monaciliuni &#8211; Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 3355/2003 e 4842/2003 Reg. gen., proposti dalla<br />
<b>S.G.S. Società Gestione Servizi s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio, nonchè quale capogruppo della costituenda Ati con la Italsecurity s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Sarro ed Emanuele D&#8217;Alterio, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 19</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p><b>l’Azienda sanitaria locale Napoli 4</b>, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso, giusta mandati in calce alla copia notificata dei ricorsi, dagli avv.ti Francesco Guillot e Rosa Anna Peluso, con domicilio presso la segreteria del giudice adito</p>
<p>quanto al primo gravame:<br />
per l&#8217;annullamento (previa sospensione)<br />
&#8211; del verbale di gara del 22 gennaio 2003, nella parte in cui dispone l&#8217;esclusione della parte ricorrente dalla gara d&#8217;appalto per l&#8217;affidamento del servizio triennale di sicurezza a mezzo di vigilanza, custodia ed altre mansioni accessorie alle strutture<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota aziendale prot. n. 1786 del 5.2.2003 ed i pareri legali nella stessa richiamati;<br />
quanto al secondo gravame:<br />
per l&#8217;annullamento (previa sospensione)<br />
&#8211; della deliberazione del Direttore Generale n. 693 del 24 febbraio 2003, recante l&#8217;approvazione dei verbali di gara e l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio, di cui al primo gravame;<br />&#8211; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;</p>
<p>Visti i ricorsi ed i relativi allegati;<br />
Dato atto che il secondo gravame è stato notificato anche ai seguenti soggetti:<br /> Mondial Security, Europol, Security Service Group, International Security Service, La Sicurezza, quale mandante dell&#8217;Ati con Oplonti, La Leonessa, Il Gatto, Mercurio e International Secur Service, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Azienda sanitaria locale;<br />
Vista la documentazione e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />Relatore il Consigliere dr. Arcangelo Monaciliuni;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;<br />Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>A mezzo del primo ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenerne l&#8217;annullamento del verbale di gara del 22 gennaio 2003, nella parte in cui dispone la sua esclusione dalla procedura concorsuale per l&#8217;affidamento del servizio triennale di sicurezza a mezzo di vigilanza, custodia ed altre mansioni accessorie alle strutture ospedaliere e territoriali dell&#8217;Asl Na 4 e, a mezzo del secondo ricorso, (per ottenerne l&#8217;annullamento) della deliberazione n. 693 del 24 febbraio 2003, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva del medesimo in favore dei soggetti ivi indicati.<br />
La contestata esclusione dalla gara è stata disposta in quanto il raggruppamento ricorrente non aveva specificato le parti di servizio da eseguirsi da ciascun associato.<br />Nella prospettazione attorea, tale specificazione si sarebbe invece potuto agevolmente desumere a mezzo delle indicazioni contenute nella relazione tecnica per essere peraltro del tutto chiara alla stregua delle certificazioni della CCIAA fornite; comunque alcuna comminatoria di esclusione recherebbe il bando di gara per tale inadempienza (ove esistente), sicchè si sarebbero dovuti richiedere previ chiarimenti sul punto ex art. 16 d.l.vo n. 157/1995.L&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio ed ha replicato agli assunti attorei, ritenuti infondati.<br />
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, i due ricorsi sono stati assunti in decisione, presenti i procuratori delle parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1- In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
Quanto al merito di entrambi, la doglianza di parte ricorrente si sostanzia nella denunciata illegittimità dell&#8217;esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale dell’Ati costituenda, disposta dalla stazione appaltante per non aver l&#8217;Ati &#8220;specificato le parti di servizio da eseguirsi da ciascun associato&#8221; senza consentire integrazioni, ancorchè -nella prospettazione attorea- ad un esame della complessiva documentazione versata in sede di gara avesse a risultare chiara la ripartizione dei servizi fra i soggetti associati.<br />
La gara di che trattasi riguarda un appalto composito, suddiviso in quattro lotti, ripartiti nei quattro allegati al Capitolato, relativo all&#8217;affidamento del sevizio triennale di sicurezza a mezzo di vigilanza, custodia ed altre mansioni accessorie alle strutture ospedaliere e territoriali dell&#8217;Asl Na 4 della regione Campania.<br />
L&#8217;art. 1 del Capitolato precisa che &#8220;Il presente capitolato speciale di appalto disciplina il servizio di sicurezza a mezzo di guardie particolari giurate destinate alla vigilanza (art. 133 del R.D. n. 773/1931) e a mezzo di custodi, guardiani, portieri (art. 62 del R.D. n. 773/1931), da svolgere presso le sedi e/o strutture dell&#8217;Asl, nonchè il servizio di pronto intervento ed il servizio di radio allarme con ronda&#8221; e fa seguito con la descrizione analitica dei contenuti dei quattro lotti, prevedendo alla fine che &#8220;E&#8217; consentito presentare offerta per i singoli lotti&#8221;.<br />
Per quanto qui riguarda, non rileva l&#8217;individuazione specifica di quali fossero i lotti da ritenersi riservati ai soggetti in possesso di autorizzazione prefettizia ex art. 133 T.u.l.p.s.; di tale problematica peraltro ci si è già occupati su ricorso di alcuni degli Istituti di vigilanza partecipanti alla gara qui in esame e le conclusioni del Tribunale sono contenute nella pronuncia n. 1863 del 27 febbraio 2003 (che ha rigettato il ricorso, proposto anche per contestare la prevista possibilità di partecipazione alla gara delle società di security).<br />
2- Ciò premesso, in primo luogo alcun dubbio può sussistere sull&#8217;obbligo del rispetto puntuale della norma primaria: art. 11 d.l.vo n. 157/1995 che disciplina la partecipazione in associazione alle pubbliche gare, in particolare riferimento al suo comma 2, secondo il quale l&#8217;offerta congiunta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.<br />
Ad essa, peraltro, è fatto espresso e testuale rinvio in più parti della lex specialis: al punto 14 del bando, che reca la disciplina dei &#8220;raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell&#8217;art. 11 del d. l.vo n. 157/1995&#8221;; all&#8217;art. 4, punto 8, del Capitolato speciale che impone -al soggetto o ai soggetti autorizzati ad assumere impegni- di sottoscrivere apposita relazione tecnica che illustri dettagliatamente le modalità di svolgimento del servizio offerto, riferito alle singole tipologie di struttura; all&#8217;art. 19 del Capitolato speciale che rinvia &#8220;per qualsiasi condizione non espressamente richiamata&#8221; alla normativa di cui sempre al d.l.vo n. 157/1995.<br />Quanto alla sua portata, in riferimento specifico a procedure per l&#8217;affidamento di servizi di vigilanza e/o di vigilanza e custodia, la Sezione in più occasioni ha precisato come la previsione di legge da un canto impone un ruolo operativo a tutte le imprese riunite allo scopo di evitare che esse si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie ma per aggirare le norme di ammissione stabilite nel bando di gara e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate (Tar Campania, Sezione prima, nn. 4603 e 3428/2001) e, d&#8217;altro canto, è posta per consentire all&#8217;amministrazione di conoscere il soggetto (mezzi, organizzazione, etc.) con il quale avere distinti rapporti, ferma la responsabilità solidale che opera su di un diverso piano (Tar Campania, Sezione prima, n. 1301/2002).Da ultimo, sempre in tema di appalti di servizi di vigilanza, si è avuto modo di ribadire la sussistenza dell’obbligo di specificazione in discorso anche in presenza di raggruppamenti orizzontali c.detti di tipo misto: in sintesi, i soggetti che intendono darvi vita (o che lo abbiano già fatto) devono chiarire &#8220;chi esegue cosa&#8221; con le modalità e nei tempi richiesti dalla legge e dalle previsioni di gara (Tar Campania, Sezione prima, n. 10090 del 25.7.2003, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2989).<br />
In tali sensi, peraltro, la circolare ministeriale n. 557/B.11947.10089.D del 6 dicembre 2002, che pur addivenendo ad ammettere la possibilità per gli Istituti di vigilanza di partecipare in raggruppamenti alle pubbliche gare (in dichiarato recepimento dell’orientamento della giurisprudenza) insiste sull’autonomia gestionale e sull’irrinunciabile legame fra titolarità della licenza ed esercizio diretto delle attività autorizzate con le connesse responsabilità nei confronti dell’Autorità di pubblica sicurezza. Specifica il Ministero -ed il Collegio condivide, ferma la consolidata giurisprudenza della Sezione in tema di servizi affidabili alle società di security, di cui da ultimo alle pronuncia sucennata n. 1863/2003- che sia in presenza di appalti di sola vigilanza riservati ai soggetti muniti di autorizzazione ex art. 134 t.u.l.p.s, sia in presenza di servizi integrati, le condizioni contrattuali devono essere tali da escludere la surrogazione o qualsiasi altra forma di sostituzione nella conduzione dei servizi di vigilanza da parte di istituti o altri soggetti privi della menzionata licenza di polizia valida per il territorio in cui sono presenti i beni da vigilare.</p>
<p>3- Orbene, nel caso in esame, l’offerta, versata in atti, non contiene alcuna indicazione di quale dei soggetti eseguirà i diversi servizi offerti, ripartiti come detto fra servizi effettuabili solo da Istituti in possesso di licenza prefettizia ex art. 134 cit. e restanti servizi.<br />
Peraltro, all&#8217;esclusione si è pervenuti solo dopo aver visionato anche l&#8217;offerta economica e preso atto che neanche essa conteneva la ripartizione ripetuta (vedi verbale impugnato del 22.1.2003).<br />Del resto, parte ricorrente non contesta il dato per affermare solo che la costituzione del raggruppamento in tanto aveva senso in quanto si intendeva ripartire i servizi fra un Istituto di vigilanza ed una società di portierato. Il che, nella composita situazione data, non è sufficiente alla bisogna.</p>
<p>4- Nè, come ritenuto ex parte attorea, potevano ammettersi specificazioni e/o integrazioni.<br />La possibilità prevista dalla legge (nei limiti di cui all&#8217;art. 16 d.l.vo 157 cit.) per le amministrazioni aggiudicatrici di richiedere chiarimenti o completamenti del contenuto della certificazione e/o delle dichiarazioni presentate è riferita alla documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara, ovvero ai requisiti necessari per accedervi.<br />
Su di un piano radicalmente diverso si pone invece l&#8217;impegno dei singoli partecipanti nei confronti dell&#8217;amministrazione contraente; quest&#8217;ultimo costituisce elemento essenziale dell&#8217;obbligazione e deve risultare del tutto inequivoco in sede di offerta, senza possibilità di integrazioni postume (a seconda dei risultati della gara), anche a tutela della par condicio.E ciò a maggior ragione in presenza del richiamato composito oggetto dell&#8217;appalto qui dato; basti pensare che una società di portierato non può svolgere servizi di vigilanza, ed ancora (basti pensare) alle problematiche relative ai limiti territoriali delle autorizzazioni rilasciate in favore degli Istituti di vigilanza. Il tutto in un contesto che vede &#8220;i contravventori alle disposizioni di questo titolo&#8221; (del Titolo IV del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) puniti con l&#8217;arresto e con l&#8217;ammenda (art. 140 R.D. 773 cit.), laddove i destinatari della previsione non sono solo coloro che senza licenza del Prefetto svolgano servizi riservati, ma anche agli enti che ciò permettano (vedi art. 133).<br />
In siffatta situazione, la stazione appaltante non era tenuta a verificare i contenuti delle abilitazioni e/o autorizzazioni possedute da ciascuno dei soggetti associati e della relazione tecnica e trarne essa le specificazioni delle parti del servizio da attribuirsi a ciascuno e (non era tenuta) a consentire che in particolare di quest&#8217;ultima fosse fornita interpretazione da parte dell&#8217;offerente (a quel punto a conoscenza quanto meno dei restanti soggetti ammessi per i singoli lotti e delle rispettive qualificazioni).</p>
<p>5- Consegue a quanto sopra che i due ricorsi esaminati vanno respinti, siccome infondati.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei modi di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Sezione prima, riunisce i due ricorsi in epigrafe ed entrambi li respinge.<br />
Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio e le liquida in Euro 3000.00 (tremila/00) a favore dell&#8217;amministrazione resistente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 17.12.2003.<br />dr. Giancarlo Coraggio, Presidente<br />
dr. Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-1-2004-n-1149/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2004 n.1149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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