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	<title>1146 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1146 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est. Sull&#8217;incompetenza relativa del Segretario Generale di un Comune ad adottare il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiuti. Edilizia e urbanistica- Strumenti di pianificazione- Non necessitano di particolare motivazione- Salvo in casi di sovradimensionamento degli standard- Motivazione rafforzata. Â  Le scelte contenute negli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;incompetenza relativa del Segretario Generale di un Comune ad adottare il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica- Strumenti di pianificazione- Non necessitano di particolare motivazione- Salvo in casi di sovradimensionamento degli standard- Motivazione rafforzata.<br /> Â </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le scelte contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica non necessitano di particolare motivazione diversa da quella che si evince dalla relazione generale di accompagnamento al Piano, salvo che ricorrano particolari ipotesi, fra cui quella di sovradimensionamento degli standard. In questâ€™ultima ipotesi, la P.A. Ã¨, quindi, tenuta ad offrire una motivazione rafforzata, che illustri le ragioni per le quali si Ã¨ deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima stabilita dalla legge. La richiesta di motivazione rafforzata si giustifica, in quanto la scelta urbanistica incide fortemente sulle facoltÃ  di godimento connesse al diritto di proprietÃ  ricadente sulle aree destinate a servizi pubblici; Ã¨, pertanto, necessario, se si decide di sovradimensionare gli standard, che siano esternate le ragioni che spingono ad un sacrificio degli interessi privati superiore rispetto a quello minimo imposto, in via generale, dallâ€™ordinamento. Il sovradimensionamento degli standard non necessita di specifica motivazione, solo ove lo scostamento dai minimi legali risulti contenuto entro uno scarto modesto.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/12/2017<br /> <strong>N. 01146/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03590/1998 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3590 del 1998, proposto dalla<br /> Cinemax S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vladimiro Pegoraro e Michele Greggio e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Due Carrare (PD), non costituito in giudizio<br /> <strong><em>per lâ€™annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Due Carrare (PD) n. 52 del 4 agosto 1998, recante lâ€™approvazione dellâ€™ambito di intervento della lottizzazione â€œCinemaxâ€corrente, ma non ha precisato il contenuto di tali obblighi, nÃ© ha indicato il termine entro il quale gli obblighi stessi debbono essere adempiuti;<br /> III)Â <em>violazione dell&#8217;articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell&#8217;articolo 90, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 1-41/1987; incompetenza; violazione dei principi di nominativitÃ  e tipicitÃ  del provvedimento amministrativo</em>. Anche a voler ritenere che la diffida sia stata adottata ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; disposizione applicabile nei casi (tra i quali l&#8217;Amministrazione ricomprende quello in esame) in cui si debba rimuovere materiali classificabili come rifiuti &#8211; comunque tale disposizione Ã¨ stata violata, perchÃ¨ la diffida: A) non Ã¨ stata adottata dall&#8217;organo normativamente individuato (il  <em>Sindaco</em>); B) non Ã¨ riconducibile al tipo di provvedimento espressamente prescritto dalla legge ( <em>ordinanza</em>); C) non indica le  <em>operazioni</em> che il destinatario dovrebbe realizzare, ma prescrive soltanto di  <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.</em>; D) non indica alcun  <em>termine entro cui provvedere</em>, ma rinvia a non meglio identificati termini previsti nel decreto legislativo n. 152/2006.<br /> 5. Il Comune di Borgo Valsugana si Ã¨ costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 9 dicembre 2017 ha replicato alle suesposte censure osservando &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; che la diffida non Ã¨ stata adottata ai sensi dell&#8217;art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, neppure richiamato in motivazione, bensÃ¬ ai sensi del successivo art. 244, in ragione del mancato rispetto dell&#8217;art. 186 del medesimo decreto legislativo in materia di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo.<br /> 6. Alla camera di consiglio odierna le parti sono state avvisate della possibilitÃ  di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi il ricorso Ã¨ stato trattenuto in decisione.<br /> 7. In via preliminare si deve rammentare che Ã¨ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso meri atti endoprocedimentali, in quanto non immediatamente lesivi della sfera giuridica dell&#8217;interessato. Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto il verbale di sopralluogo del 23 dicembre 2016, il verbale di ispezione del 22 febbraio 2017, la nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017, recante la comunicazione di avvio del procedimento di diffida e la nota del 26 settembre 2017, prot. n. 27200/2017, con la quale sono state confutate le osservazioni presentate del ricorrente, si configurano come meri atti endoprocedimentali, mentre i restanti atti impugnati con il ricorso introduttivo (note del 15 maggio 2017, prot. n. 13767/2017, del 24 luglio 2017, prot. n. 20640/2017, e del 24 luglio 2017, prot. n. 20663/2017) sono stati evidentemente superati dalla predetta nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017 (con la quale Ã¨ stato disposto il riavvio del procedimento).<br /> 8. Passando al ricorso per motivi aggiunti, si deve preliminarmente rammentare che l&#8217;art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, dopo aver sancito al comma 1 che  <em>l&#8217;abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati</em>, dispone al comma 3 che,  <em>fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256</em>, chiunque violi il divieto di cui al comma 1  <em>Ã¨ tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo</em>, precisando che  <em>il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate</em>. Invece, l&#8217;art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; premesso che  <em>le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti</em> (comma 1) &#8211; dispone al comma 2 che  <em>la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo</em> (comma 2), precisando al comma 3 che  <em>l&#8217;ordinanza di cui al comma 2 Ã¨ comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 253</em>. Secondo una consolidata giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1188), spetta al giudice la qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnato, senza che tale operazione ermeneutica risulti vincolata dalla qualificazione operata dall&#8217;Amministrazione. CiÃ² posto, sebbene il Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana abbia richiamato in motivazione l&#8217;art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006, il Collegio ritiene che la diffida sia stata adottata nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 192, comma 3, del medesimo decreto legislativo, perchÃ© al ricorrente viene contestato il deposito sulla p.f. n. 299/2 in C.C. Borgo di  <em>un cumulo di circa 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi (CER 17 05 04) costituiti da terre e rocce da scavo (contenenti ciottoli e altri trovanti di varia natura quali plastica, legno, vetro)</em>, ossia la violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, sancito dal primo comma dell&#8217;art. 192. A conferma di quanto precede vale richiamare la nota della Stazione forestale di Borgo Valsugana in data 12 maggio 2017 (citata nella motivazione dell&#8217;impugnata diffida), con la quale Ã¨ stato segnalato al Comune di Borgo Valsugana che il contenuto delle prescrizioni oggetto del verbale ai sensi dell&#8217;art. 318-ter del decreto legislativo n. 152/2006 (allegato alla predetta nota)  <em>Ã¨ da considerarsi quale proposta della Stazione forestale anche ai fini dell&#8217;attivazione da parte del Sindaco del Comune degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o degli altri provvedimenti amministrativi di competenza, in particolare quelli di cui all&#8217;art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ritenuti necessari</em>.Â <br /> 9. Stante quanto precede, Ã¨ fondata la censura che il ricorrente incentra sull&#8217;incompetenza del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana. Difatti dall&#8217;art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 si desume inequivocabilmente che l&#8217;adozione delle ordinanze di diffida ivi previste rientra nella competenza del Sindaco del comune.<br /> 10. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con assorbimento delle restanti censure. Come ha chiarito la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), in forza dell&#8217;art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. (secondo il quale  <em>in nessun caso il giudice puÃ² pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>) in tutte le situazioni di incompetenza dell&#8217;organo procedente deve ritenersi che il potere amministrativo non sia stato ancora esercitato, sicchÃ© il giudice non puÃ² fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio ed assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell&#8217;azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suoÂ <em>munus</em>. Per l&#8217;effetto, l&#8217;impugnata diffida deve essere annullata, con rimessione dell&#8217;affare all&#8217;autoritÃ  competente, da individuare nel Sindaco del Comune di Borgo Valsugana.<br /> 11. Tenuto conto del differente esito del ricorso principale e dei motivi ad esso aggiunti, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/SÃ¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 224/2017 e sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicati, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Per l&#8217;effetto annulla il provvedimento di diffida impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autoritÃ  amministrativa.<br /> CosÃ¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberta Vigotti, Presidente<br /> Carlo Polidori, Consigliere, Estensore<br /> Antonia Tassinari, Consigliere Â  Â  Â  Â  Â  Â  L&#8217;ESTENSORE Â  IL PRESIDENTE Carlo Polidori Â  Roberta Vigotti Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  IL SEGRETARIO<br /> Â </p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146-2/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est. Sulla necessità di una motivazione rafforzata nel caso di sovradimensionamento degli standard contenuti negli strumenti di pianificazione urbanistica. Edilizia e urbanistica- Strumenti di pianificazione- Non necessitano di particolare motivazione- Salvo in casi di sovradimensionamento degli standard- Motivazione rafforzata.   Le scelte contenute negli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146-2/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-12-2017-n-1146-2/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2017 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est.</span></p>
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<p>Sulla necessità di una motivazione rafforzata nel caso di sovradimensionamento degli standard contenuti negli strumenti di pianificazione urbanistica.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica- Strumenti di pianificazione- Non necessitano di particolare motivazione- Salvo in casi di sovradimensionamento degli standard- Motivazione rafforzata.<br />  </span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Le scelte contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica non necessitano di particolare motivazione diversa da quella che si evince dalla relazione generale di accompagnamento al Piano, salvo che ricorrano particolari ipotesi, fra cui quella di sovradimensionamento degli standard. In quest’ultima ipotesi, la P.A. è, quindi, tenuta ad offrire una motivazione rafforzata, che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima stabilita dalla legge. La richiesta di motivazione rafforzata si giustifica, in quanto la scelta urbanistica incide fortemente sulle facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà ricadente sulle aree destinate a servizi pubblici; è, pertanto, necessario, se si decide di sovradimensionare gli standard, che siano esternate le ragioni che spingono ad un sacrificio degli interessi privati superiore rispetto a quello minimo imposto, in via generale, dall’ordinamento. Il sovradimensionamento degli standard non necessita di specifica motivazione, solo ove lo scostamento dai minimi legali risulti contenuto entro uno scarto modesto.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Pubblicato il 14/12/2017<br /> <strong>N. 01146/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03590/1998 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3590 del 1998, proposto dalla<br /> Cinemax S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vladimiro Pegoraro e Michele Greggio e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Due Carrare (PD), non costituito in giudizio<br /> <strong><em>per l’annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Due Carrare (PD) n. 52 del 4 agosto 1998, recante l’approvazione dell’ambito di intervento della lottizzazione “Cinemax” e del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Cinemax”, nella parte in cui la suddetta deliberazione ha prescritto ed imposto l’integrazione delle N.T.A. del Piano in esame in relazione al punto 10, nonché l’integrazione della convenzione di lottizzazione in relazione all’art. 5 della stessa;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.<br />  <br /> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Visto il decreto presidenziale n. 1596/2012 del 4 ottobre 2012, recante declaratoria di perenzione del ricorso<br /> Vista la dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, versata in atti dalla ricorrente;<br /> Visto, altresì, il decreto presidenziale n. 529/2013 dell’8 maggio 2013, recante revoca del decreto di perenzione e re-iscrizione del ricorso sul ruolo di merito;<br /> Visto l’atto di rinuncia al mandato da parte dei difensori della ricorrente;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Nominato relatore nell&#8217;udienza pubblica del 22 novembre 2017 il dott. Pietro De Berardinis;<br /> Preso atto che nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;<br /> Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)<br />  <br /> Considerato che con il ricorso in epigrafe la Cinemax S.r.l. (ora Cinemax S.r.l. in liquidazione) ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Due Carrare (PD) n. 52 del 4 agosto 1998, di approvazione dell’ambito di intervento della lottizzazione “Cinemax” e del Piano di Lottizzazione (P.d.L.) di iniziativa privata “Cinemax”, chiedendo l’annullamento di detta deliberazione nella parte in cui essa ha prescritto ed imposto l’integrazione delle N.T.A. del P.d.L. relativamente al punto 10, nonché l’integrazione della convenzione di lottizzazione in relazione all’art. 5 della convenzione stessa;<br /> Osservato che in punto di fatto la ricorrente espone:<br /> &#8211; che il 28 aprile 1998 veniva presentato il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Cinemax”, da realizzarsi su un’area sita nel Comune di Due Carrare, classificata dallo strumento urbanistico generale come “zona D2 misto-produttiva, commerciale, direzionale, artigianato, di servizio”;<br /> &#8211; che il P.d.L. prevedeva la realizzazione di un complesso destinato a multisala cinematografica con servizi annessi e che, al fine di assicurare un numero adeguato di posti auto ed una viabilità tale da garantire un flusso regolare e sicuro del traffico, la ditta lottizzante allegava al Piano uno studio del flusso veicolare, con un’analisi sul rapporto affluenza pubblico-area parcheggio, da cui emergeva, quale valore idoneo a soddisfare la domanda, la previsione di n. 304 posti auto;<br /> &#8211; che, tuttavia, con la deliberazione consiliare n. 52/1998 il Comune di Due Carrare, nell’approvare il P.d.L., prescriveva jure imperii integrazioni alle N.T.A. del Piano e, segnatamente, imponeva al punto 10 delle N.T.A. la previsione di un numero di posti auto pari a 1/3 della capienza richiesta ed autorizzata: pertanto, atteso che il complesso destinato a multisala cinematografica ha una capienza complessiva di n. 2.500 posti, il numero di posti auto pretesi dal Comune sarebbe pari a 833, sicché la ditta lottizzante avrebbe dovuto realizzare più di n. 500 posti auto in aggiunta a quelli già previsti dallo studio poc’anzi richiamato (304);<br /> &#8211; che, inoltre, la deliberazione n. 52/1998 prescriveva l’integrazione della convenzione da stipulare, imponendo, in particolare, di aggiungere all’art. 5 della stessa la previsione della debenza, a titolo di onere di urbanizzazione primaria, della somma di £. 145.000.000 per opere di miglioramento viario, che la P.A. avrebbe dovuto realizzare fuori dall’ambito dell’intervento, ove il fabbricato fosse stato destinato a pubblico spettacolo avente capienza maggiore di n. 800 persone;<br /> &#8211; che la Cinemax S.r.l., nel frattempo divenuta proprietaria dell’area, stipulava la convenzione, con le riferite gravose prescrizioni impostele dal Comune, per non rischiare di perdere il finanziamento a tasso agevolato erogato dal Dipartimento dello Spettacolo e, quindi, al fine di non compromettere la realizzazione del progetto. Nondimeno la società, ritenendo arbitrarie le prescrizioni del Comune, inviava a quest’ultimo apposita missiva, in cui specificava che la sottoscrizione della convenzione non avrebbe configurato acquiescenza a dette prescrizioni;<br /> Considerato che a supporto del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br /> &#8211; eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, violazione dell’art. 25 della l.r. n. 61/1985 in relazione all’art. 5 del d.m. n. 1444/1968, eccesso di potere per carenza dei presupposti, giacché l’imposizione, da parte del Comune, di una dotazione aggiuntiva di standard (parcheggi) non sarebbe sorretta da alcuna congrua motivazione. Ciò tanto più rileverebbe nel caso di specie, tenuto conto che la dotazione di standard prevista dal P.d.L., pari a mq. 7.130 per le aree a parcheggio più mq. 344 per le aree a verde, per un totale di mq. 7.474, sarebbe di gran lunga superiore alla dotazione prevista dalla l.r. n. 61/1985 per le zone di espansione (mq. 5.424, derivanti dal rapporto di 1 mq./1 mq.), e che, inoltre, l’art. 5 del d.m. n. 1444/1968 prescrive che almeno la metà degli standard sia destinata a parcheggio (qui: mq. 2.712), laddove nella fattispecie in esame l’area destinata a parcheggio avrebbe una superficie (mq. 7.130) più del doppio superiore a quella prevista dall’art. 5 cit., anche detraendo da essa la superficie delle sedi viarie di piano (mq. 507). Un sovradimensionamento degli standard, come quello preteso dal Comune di Due Carrare, avrebbe, perciò, reso necessaria una motivazione concreta, congrua ed adeguata, la quale, invece, sarebbe del tutto assente;<br /> &#8211; eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione sotto altro profilo, in quanto anche la prescrizione, mediante apposita aggiunta all’art. 5 della convenzione di lottizzazione, del versamento di £. 145.000.000 (quale onere di urbanizzazione primaria per la realizzazione di opere di miglioramento viario) sarebbe del tutto priva di motivazione; non si riuscirebbe a capire neppure cosa abbia inteso la P.A. con l’espressione “miglioramento della viabilità”. Ciò, sebbene il progetto per cui è causa risultasse dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria in relazione alle strade da destinare al traffico veicolare;<br /> Considerato che la ricorrente ha proposto, altresì, domanda di risarcimento del danno;<br /> Considerato che il Comune di Due Carrare, pur ritualmente e tempestivamente evocato, non si è costituito in giudizio;<br /> Osservato che con decreto presidenziale n. 1596/2012 del 4 ottobre 2012 il ricorso è stato dichiarato perento e che, però, a seguito di dichiarazione di interesse presentata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’all. 3 al d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) dai difensori della Cinemax S.r.l. in liquidazione, con decreto presidenziale n. 529/2013 dell’8 maggio 2013 è stato revocato il decreto di perenzione ed il ricorso è stato re-iscritto sul ruolo di merito;<br /> Considerato che, all’esito dell’udienza pubblica del 22 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione;<br /> Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata ex art. 74 c.p.a., in virtù della manifesta fondatezza del ricorso nella sua parte impugnatoria, nonché dell’infondatezza della domanda risarcitoria;<br /> Considerato che è, anzitutto, fondato il primo motivo di gravame, con il quale si deduce il difetto di motivazione da cui risulta affetta la deliberazione impugnata lì dove ha imposto un’integrazione al punto 10 delle N.T.A. del P.d.L. approvato, per le seguenti ragioni:<br /> &#8211; in dettaglio, a seguito della citata integrazione, il punto 10 delle N.T.A. del Piano di Lottizzazione “Cinemax” così recita: “per le destinazioni d’uso a pubblico spettacolo (sale congressi, discoteche, cinema, teatro e simili), le relative superfici a parcheggio dovranno essere dimensionate prevedendo un numero posti auto pari ad 1/3 della capienza richiesta ed autorizzata”. Ne consegue – lamenta la ricorrente – un aumento del numero di posti auto da realizzare pari a 529 e cioè dai n. 304 previsti dal progetto ai n. 833 derivanti dall’integrazione imposta dal Comune;<br /> &#8211; un tale numero, oltre all’esborso economico che comporta per la società, costituisce un notevole surplus di standard rispetto alla dotazioni minima derivante dall’applicazione dell’art. 25, decimo comma, n. 2, lett. a), della l.r. 27 giugno 1985, n. 61, ai sensi del quale, in riferimento ai rapporti di dimensionamento di cui all’art. 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore, nelle zone di espansione, a 1 mq./mq. di superficie lorda di pavimento. Invero, nel caso di specie l’applicazione del rapporto di 1 mq./mq., ex art. 25, decimo comma, n. 2, lett. a), cit., implica che la superficie da destinare a servizi corrisponda alla superficie lorda di pavimento del nuovo insediamento, che è pari a mq. 5.424 (totale della superficie del piano terra più il primo piano: v. la relazione del progettista del Piano, all. 10 al ricorso): di detta superficie almeno la metà, ai sensi dell’art. 5, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, deve essere destinata a parcheggi, con l’effetto che la dotazione minima di aree di sosta prevista dalla normativa risulta essere pari a mq. 2.712 (= 5.424 : 2).<br /> &#8211; a fronte di ciò, l’area destinata a parcheggio dal progetto proposto è pari a mq. 7.130 (v. all. 10 al ricorso), ossia corrisponde a più di due volte e mezzo la dotazione minima prevista dalla normativa di settore (mq. 7.130 : 2.712 = 2,629). Orbene, poiché l’area indicata nel progetto (utile per ricavare n. 304 posti auto) è ben inferiore a quella derivante dalla prescrizione imposta dal Comune (il quale pretende, come detto, una dotazione di n. 833 posti auto, pari a 1/3 della capienza di n. 2500 posti della multisala), se ne evince ictu oculi il notevole sovradimensionamento di standard preteso dalla P.A. nel caso di specie: sovradimensionamento che avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato dal Comune di Due Carrare, mentre invece, come giustamente lamenta la ricorrente, di una simile motivazione non v’è traccia nella deliberazione gravata;<br /> &#8211; si richiama, in argomento, l’insegnamento della giurisprudenza consolidata, secondo cui le scelte contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica non necessitano di particolare motivazione diversa da quella che si evince dalla relazione generale di accompagnamento al Piano, salvo che ricorrano particolari ipotesi, fra cui quella di sovradimensionamento degli standard. In quest’ultima ipotesi, la P.A. è, quindi, tenuta ad offrire una motivazione rafforzata, che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima stabilita dalla legge (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 1° febbraio 2017, n. 266). Si è altresì chiarito che la richiesta di motivazione rafforzata si giustifica, in quanto la scelta urbanistica incide fortemente sulle facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà ricadente sulle aree destinate a servizi pubblici; è, pertanto, necessario, se si decide di sovradimensionare gli standard, che siano esternate le ragioni che spingono ad un sacrificio degli interessi privati superiore rispetto a quello minimo imposto, in via generale, dall’ordinamento (v. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 luglio 2016, n. 1429). Il sovradimensionamento degli standard non necessita di specifica motivazione, solo ove lo scostamento dai minimi legali risulti contenuto entro uno scarto modesto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 5 novembre 2014, n. 5706): ipotesi che, con ogni evidenza, è ben diversa da quella ora in esame, in cui lo scarto, per quanto visto, è invece notevole;<br /> &#8211; né potrebbe replicarsi che lo studio sul rapporto tra affluenza del pubblico alla multisala e numero dei posti auto allegato dalla lottizzante al progetto di Piano (all. 5 al ricorso) attesta che il numero di posti auto previsto dal progetto stesso è in grado di soddisfare pienamente la domanda degli utenti nella maggior parte dell’anno, ma non nelle giornate festive a cavallo delle festività natalizie e nelle fasce orarie di punta massima. Detto studio, infatti, indica la necessità di n. 450 parcheggi per auto nel momento di picco massimo festivo invernale e di n. 378 nei giorni e nelle fasce orarie di punta massima, con una stima, quindi, superiore al numero di posti auto previsti dal P.d.L. (304). Tuttavia in ambedue le ipotesi si tratta di stime ben inferiori al numero di parcheggi prescritto dal Comune di Due Carrare (833): risulta, perciò, inattendibile la spiegazione contenuta nella deliberazione gravata (v. le dichiarazioni del Presidente a pagg. 3-4), secondo cui l’integrazione delle N.T.A. del Piano imposta in relazione ai posti auto si baserebbe sullo studio dei flussi richiesto alla ditta lottizzante e da questa fornito, visto che, a tacer d’altro, non si riesce a capire perché siano stati prescritti n. 833 parcheggi, anziché i n. 450 previsti come massima stima da detto studio;<br /> &#8211; è, poi, di palmare evidenza che anche l’altra spiegazione contenuta nella deliberazione n. 52/1998 in ordine alle ragioni sottese all’integrazione imposta al punto 10 delle N.T.A. del Piano, secondo cui tale scelta discenderebbe da “una più attenta riflessione sull’intera area” (pag. 3), non è in alcun modo idonea a dar conto di dette ragioni. In particolare, neanch’essa permette di capire l’iter logico seguito dalla P.A. al fine di addivenire all’individuazione di un fabbisogno di n. 833 posti auto per la struttura in parola;<br /> &#8211; da quanto esposto si ricava la complessiva fondatezza del primo motivo di ricorso: motivo che, per conseguenza, deve essere accolto;<br /> Considerato che è fondato e da accogliere altresì il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione che vizia la deliberazione consiliare n. 52/1998, nella parte in cui questa ha prescritto un’integrazione all’art. 5 della convenzione di lottizzazione;<br /> Considerato, infatti, che:<br /> &#8211; la deliberazione impugnata ha imposto l’inserimento, nell’art. 5 della convenzione, della seguente integrazione: “e dovuto altresì quale onere di urbanizzazione primaria la somma di £. 145.000.000, per opere di miglioramento viario, che l’Amministrazione dovrà realizzare fuori dall’ambito d’intervento, qualora il fabbricato sia destinato a pubblico spettacolo avente capienza maggiore di 800 persone”;<br /> &#8211; la prescrizione in discorso si riconnette alla prescrizione aggiunta dalla deliberazione n. 52/1998 all’art. 4 della convenzione di lottizzazione, in base alla quale “per destinazione d’uso a pubblico spettacolo avente capienza maggiore di 800 persone dovrà essere realizzato un accesso dalla S.S. 16, compatibile con le norme vigenti in materia”. Essa pare, inoltre, spiegarsi con il dato contenuto nello studio sul flusso veicolare presentato dalla ditta lottizzante (all. 4 al ricorso), da cui si evince come il 90% del traffico sia concentrato nell’asse della S.S. n. 16 e come solamente il 10% gravi su via S. Antonio;<br /> &#8211; nondimeno, anche per questo verso la deliberazione consiliare impugnata appare sprovvista di una motivazione adeguata, atteso che, a tacer d’altro, risultano del tutto incomprensibili i criteri tramite cui l’onere finanziario a carico del privato è stato quantificato in £. 145.000.000, così come non vi è alcuna indicazione su natura e dimensioni delle “opere di miglioramento viario” (e, qualora si tratti di un ulteriore accesso alla S.S. 16, sulla sua ubicazione e sul suo percorso);<br /> Ritenuto, quindi, in forza di tutto ciò che si è detto, che il ricorso sia fondato e da accogliere nella sua parte demolitoria, attesa la fondatezza delle doglianze ora esaminate;<br /> Ritenuto, per conseguenza, di dover annullare la deliberazione consiliare n. 52/1998 nella parte in cui ha dettato integrazioni al punto 10 delle N.T.A. del P.d.L., nonché all’art. 5 della convenzione di lottizzazione;<br /> Ritenuto, invece, di dover respingere la domanda di risarcimento del danno presentata dalla società ricorrente, perché formulata in termini del tutto generici ed ipotetici e, comunque, priva di qualsiasi supporto probatorio;<br /> Richiamato, a tal proposito, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di risarcimento del danno, vertendosi in materia di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell’onere della prova e non l’onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in materia di interessi legittimi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 9 febbraio 2017, n. 563; id., Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1716; T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 956);<br /> Ritenuto, da ultimo, di dover provvedere alla liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo, tenendo conto della preminenza dell’accoglimento della domanda demolitoria<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, conseguentemente, annulla la deliberazione consiliare impugnata nelle parti oggetto di censura, come da motivazione.<br /> Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br /> Condanna il Comune di Due Carrare al pagamento in favore della Cinemax S.r.l. in liquidazione delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:<br /> Maurizio Nicolosi, Presidente<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Fenicia, Primo Referendario             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Pietro De Berardinis</strong>   <strong>Maurizio Nicolosi</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1146</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; I. Correale Est. Simar Appalti S.r.l. (Avv. G. Alfano) contro il Comune di Campi Bisenzio (Avv. L. Tozzi) e nei confronti di Soc. Italiana Assicurazioni S.p.A. (non costituita) sulla legittimità dell&#8217;escussione della cauzione per mancata comprova dei requisiti generali, sulla necessità che sia intestata a tutte</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; I. Correale Est.<br /> Simar Appalti S.r.l. (Avv. G. Alfano) contro il Comune di Campi Bisenzio (Avv. L. Tozzi) e nei confronti di Soc. Italiana Assicurazioni S.p.A. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;escussione della cauzione per mancata comprova dei requisiti generali, sulla necessità che sia intestata a tutte le componenti il RTI, nonchè sulla necessità di dichiarare qualsiasi condanna a carico dei rappresentanti delle partecipanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Difformità tra le dichiarazioni rese e la prova del relativo contenuto &#8211; Art. 10 comma 1 quater, L. 109/1994 – Non pone distinzione tra requisiti tecnici e generali &#8211; Escussione della cauzione – Legittimità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria – Intestazione – A ciascuna componente del RTI &#8211; Necessità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Dichiarazione di qualsiasi condanna a carico dei rappresentanti della partecipante – Necessità &#8211; Intervenuta posteriore assoluzione per ritenuto “fatto non costituente reato” &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di difformità tra le dichiarazioni rese da un concorrente in una gara di appalto, risultato poi aggiudicatario, e la prova del relativo contenuto, l’art. 10 comma 1 quater, L. 109/1994 (all’epoca vigente) prevedeva come conseguenze automatiche l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, senza porre alcuna distinzione tra l’ipotesi di mancata prova dei requisiti “tecnici” rispetto a quelli “generali”. L’escussione della cauzione è quindi legittima in entrambi i casi	</p>
<p>2. In tema di contratti pubblici vige la regola per cui, nel caso di costituenda associazione temporanea d&#8217;imprese, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, diversamente configurandosi una carenza di garanzia per la stazione appaltante quante volte l&#8217;inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti; pertanto, il fidejussore deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, obbligo prettamente solidale nell’ipotesi di partecipazione in r.t.i. e presentazione di un’unica offerta a tale centro di imputazione riconducibile	</p>
<p>3. Ciascuna ditta che partecipa alle pubbliche gare è tenuta a dichiarare qualsiasi condanna a carico dei propri rappresentanti, a nulla rilevando il tipo di reato, la gravità, il tempo o eventuali provvedimenti nel frattempo intervenuti, non potendo il concorrente operare alcun filtro, omettendo alcune condanne sulla base di una selezione compiuta secondo propri criteri personali. Né vale l’intervenuta, posteriore, assoluzione per ritenuto “fatto non costituente reato” dato che la pronuncia penale in questione non riguarda il comportamento omissivo adottato in sede di gara, atteso che la normativa applicabile imponeva comunque di dichiarare tutte le condanne subite, senza valutazione soggettiva del valore delle stesse – nel caso di specie abbastanza significativo in quanto riferentesi a “turbativa d’asta” – da parte dell’interessato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2005, proposto da: 	</p>
<p>Simar Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Alfano, con domicilio eletto presso l’avv. Marta Citernesi in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Campi Bisenzio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luciano Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, corso Italia, 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Soc. Italiana Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>in parte qua, della determina n. 133 del 15.07.2005 dei lavori di realizzazione sul collegamento stradale tra la SR 66 e la SP n. 5 1° lotto avente ad oggetto la revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo raggruppamento temporaneo tra la SIMAR Appalti s.r.l. e l&#8217;Impresa Antonetta Ciufo s.r.l., trasmesso a quest&#8217;ultima con racc. 43235 del 21.7.2005; della lettera, di contenuto ignoto, del 4 agosto 2005 con la quale il Comune di Campi Bisenzio ha richiesto alla Compagnia Assicuratrice, Italiana Assicurazioni S.p.a., l&#8217;incameramento della cauzione provvisoria rilasciata dalla sola SIMAR Appalti per la partecipazione alla gara d&#8217;appalto; di ogni altro atto prodromico e/o successivo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il controricorso del Comune di Campi Bisenzio, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 815/2005 del 13 ottobre 2005;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 31 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 settembre 2005 e depositato il successivo 29 settembre, la Simar Appalti s.r.l. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della determina indicata in epigrafe, con la quale era revocata l’aggiudicazione provvisoria disposta a suo favore della gara di appalto per la realizzazione dei lavori di collegamento stradale tra la SR 66 e la SP n. 5, 1° lotto, nonché della nota con la quale era disposto l’incameramento della cauzione provvisoria rilasciata dalla sola ricorrente per la partecipazione alla gara in questione.<br />	<br />
In particolare, la ricorrente ricordava di aver partecipato alla gara in questione in a.t.i. e che, dopo l’aggiudicazione provvisoria disposta nei suoi confronti, all’esito delle verifiche ex art. 10, comma 1 quater, l.n. 109/94, risultava che l’Amministratore unico della società mandante del raggruppamento di imprese della quale la medesima ricorrente era mandataria era stato condannato per il reato di turbata libertà degli incanti, reato reputato dal Comune appaltante idoneo ad incidere sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa, erroneamente definita “mandataria” in una nota del 28 giugno 2005. Comunicata l’intenzione di provvedere ad adottare i provvedimenti conseguenti, nonostante le giustificazioni fornite dall’impresa interessata, il Comune adottava il provvedimento di esclusione dell’a.t.i. dalla gara e la comunicazione di procedere all’incameramento della relativa cauzione provvisoria nonché quella di procedere alla segnalazione della fattispecie all’Autorità di settore.<br />	<br />
La ricorrente, quindi, lamentava in sintesi quanto segue.<br />	<br />
“<i>1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 co.1 quater della legge n. 10971994 in relazione all’art. 75 del d.p.r. n. 554/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 689/1989”</i>.<br />	<br />
I provvedimenti sanzionatori relativi alla carenza dei requisiti “soggettivi” di affidabilità morale e professionale non potevano che riferirsi ai soli imprenditori coinvolti. Inoltre, solo all’Autorità Giudiziaria era consentito l’accesso al certificato integrale dei carichi pendenti, così che, nel caso di specie, la Simar Appalti srl non poteva essere ritenuta responsabile della rilevata carenza di requisiti in capo all’impresa mandante, dato che non avrebbe potuto comunque verificare la pendenza di condanne nei confronti dell’Amministratore unico della medesima.<br />	<br />
In relazione, poi, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità di settore, la ricorrente rilevava che queste potevano essere disposte solo nell’ipotesi di carenza di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando. Né a sostenere la conclusione dell’Amministrazione poteva soccorrere la previsione dell’art. 30, comma 1, l.n. 109/94 cit., che si riferiva alla diversa ipotesi di cauzione a tutela della fase successiva all’aggiudicazione. <br />	<br />
La disposta escussione, quindi, era stata adottata, quale sanzione, senza la copertura di una norma di legge, ai sensi degli artt. 23 e 25, comma 2, Cost. né poteva essere considerata come una sorta di risarcimento del danno subito dalla stazione appaltante, in quanto dalla disposta esclusione dell’a.t.i. in questione era conseguita una nuova aggiudicazione ad un’impresa che aveva offerto un ribasso inferiore.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Campi Bisenzio, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo le relative argomentazioni rappresentante in una successiva memoria per la camera di consiglio per la trattazione cautelare, ove – in ordine all’inammissibilità della relativa censura &#8211; specificava di aver provveduto alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza della sola impresa mandante e non della ricorrente.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda cautelare e la relativa statuizione era confermata anche in sede di appello dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
Con apposita comparsa, depositata in giudizio il 3 novembre 2008, si costituiva per la ricorrente, in sostituzione dei precedenti due legali, l’avv. Giuseppe Vernacchio, eleggendo nuovo domicilio.<br />	<br />
In data 18 febbraio 2011 il Comune resistente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive e così pure faceva la società ricorrente, in data 10 marzo 2011.<br />	<br />
Il 31 marzo 2001, per la ricorrente, si costituiva, in luogo del precedente difensore, l’avv. Giuseppe Alfano, con elezione di nuovo domicilio, depositando una nota del 19 febbraio 2011 con il quale il precedente difensore comunicava la rinuncia al mandato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2011 la causa era trattenuta in decisione.<br />	<br />
In data 6 aprile 2011 era pubblicato il dispositivo della presente sentenza. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio, preliminarmente, rileva che la segnalazione all’Autorità di settore è stata effettuata dal Comune appaltante solo nei confronti della impresa mandante, per cui, sotto tale profilo, la relativa censura della ricorrente si rileva inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
In relazione ai motivi di ricorso – relativamente all’esclusione dell’a.t.i. Simar Appalti srl-Antonetta Ciufo srl ed alla relativa escussione di cauzione, il Collegio osserva quanto segue.<br />	<br />
L’art. 10, comma 1 quater, l.n. 109/94, applicabile “ratione temporis”, prevedeva testualmente che: “<i>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, prima di procedere all&#8217;apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all&#8217;unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell&#8217;offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all&#8217;esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all&#8217;Autorità per i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 4, comma 7, nonché per l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie di cui all&#8217;articolo 8, comma 7</i>”.<br />	<br />
Tale norma prevedeva il controllo – in una fase che precede l’aggiudicazione ed in pendenza di selezione &#8211; della documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara ed aveva funzione diversa da quella di cui al successivo art. 30, teso invece a garantire la stazione appaltante dalle eventualità di mancata sottoscrizione del contratto, successivamente alla disposta aggiudicazione.<br />	<br />
Infatti, in merito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che con l&#8217;art. 10 L. 11 febbraio 1994 n. 109, la previsione relativa all&#8217;incameramento della cauzione provvisoria sull&#8217;appalto dei lavori pubblici è stata estesa anche ai partecipanti diversi dall&#8217;aggiudicatario, assumendo così una funzione di garanzia non della stipula del contratto, ma della serietà e affidabilità dell&#8217;offerta; pertanto, l&#8217;incameramento è correlato alla violazione dell&#8217;obbligo di diligenza e di produzione documentale nelle trattative precontrattuali, che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara e di presentazione dell&#8217;offerta. Inoltre, nell&#8217;appalto dei lavori pubblici, l&#8217;escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell&#8217;art. 10 L. 11 febbraio 1994 n. 109, il cui scopo è liquidare in via forfetaria il danno subito dalla Stazione appaltante per omessa stipulazione del contratto per fatto imputabile all&#8217;aggiudicatario provvisorio, riguarda non solo l&#8217;assenza della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di questi, ma anche tutti i casi in cui abbia prodotto dichiarazioni non confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione o abbia effettuato false dichiarazioni (Cons. Stato, Sez. V, 29.12.09, n. 8908; Sez. IV, 7.6.05, n. 2933).<br />	<br />
Non può, quindi, condividersi l’assunto della ricorrente, secondo cui l’escussione della cauzione sarebbe possibile solo nell’ipotesi di mancata prova dei requisiti “tecnici” e non anche dei requisiti “generali” (all’epoca regolati dall’art. 75 d.p.r. n. 554/99). La medesima giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, ha precisato che in caso di difformità tra le dichiarazioni rese da un concorrente in una gara di appalto, risultato poi aggiudicatario, e la prova del relativo contenuto, l’art. 10 comma 1 quater, L. 109/1994 prevede come conseguenze automatiche l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.” (Cons. St., Sez. IV, n. 2933/05 cit.). <br />	<br />
Né può essere condivisa la censura della ricorrente, secondo cui il fatto originante l’esclusione era imputabile alla sola mandante, dato che la valutazione dell&#8217;idoneità di ciascuna impresa partecipante alla gara, con riguardo alle certificazioni e alle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti o delle capacità, non può prescindere dalla produzione della necessaria documentazione da parte di tutte, indipendentemente dall&#8217;eventuale rapporto associativo temporaneo sussistente in ragione della partecipazione alla gara medesima, non determinando, il vincolo contrattuale associativo, la costituzione di un nuovo soggetto giuridico (TAR Toscana, Sez. I, 4.10.91, n. 499). <br />	<br />
E’ stato anche precisato, con argomentazione che il Collegio condivide, che nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara d&#8217;appalto, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, ciò al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la Stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l&#8217;inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti (TAR Valle d’Aosta, 14.1.10, n. 6; TAR Sicilia, Ct, Sez. III, 26.10.09, n. 1744). La natura di garanzia collettiva dell’offerta presentata, riconducibile alla polizza fideiussoria o alla cauzione in altro modo rilasciata, quindi, non distingue tra riconducibilità alla mandataria o alla mandante in caso di inadempimento alla legge di gara che prevede determinati dichiarazioni e relative verifiche a carico di ciascun offerente, anche in forma di r.t.i.– come accaduto nel caso di specie all’art. 2, lett. IIb) e 1, n. 3) del Disciplinare di gara riferito, a pena d’esclusione, a tutte le imprese partecipanti – dato che, diversamente, si verrebbe a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante, proprio ove l&#8217;inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti (Tar Lazio, Sez. III, 2.10.07, n. 9620; Cons. Stato, Sez. V, 25.7.05, n. 4655).<br />	<br />
In tema di contratti pubblici, quindi, vige la regola per cui, nel caso di costituenda associazione temporanea d&#8217;imprese, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, diversamente configurandosi una carenza di garanzia per la stazione appaltante quante volte l&#8217;inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti; pertanto, il fidejussore deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara (Cons. Stato, Ad. Plen, 4.10.05, n. 8; TAR Lazio, Sez. III, 29.5.07, n. 4991), obbligo prettamente solidale nell’ipotesi di partecipazione in r.t.i. e presentazione di un’unica offerta a tale centro di imputazione riconducibile..<br />	<br />
Proprio la natura di garanzia per la stazione appaltante e la funzione aggiuntiva di risarcimento “forfetario” del maggior danno pretendibile nei confronti dell’impresa escussa (Cons. Stato, Sez. V, 29.12.09, n. 8908; Sez. IV, 7.6.05, n. 2933) non solo comportano che la responsabilità delle false dichiarazioni è ascrivibile all’intera compagine associanda sotto il profilo della garanzia prestata e della relativa escussione ma anche che non è possibile compensare il maggior danno eventualmente subito dalla stazione appaltante dall’aggiudicazione ad un’offerta potenzialmente più onerosa, come pure lamentato dalla ricorrente.<br />	<br />
Si ricorda, poi, che e&#8217; stata assegnata rilevanza “oggettiva” – e non “soggettiva come sostiene la ricorrente” &#8211; alla omessa attestazione dei requisiti di partecipazione nelle forme prescritte dall&#8217;art. 10, L. n. 109 del 1994, per cui ne consegue che il relativo adempimento non tollera indagini ulteriori da parte della Amministrazione in ordine all&#8217;elemento psicologico, se cioè l&#8217;omissione sia dovuta a dolo o colpa dell&#8217;impresa, come pure in ordine alla gravità della violazione, se questa sia costituita da dichiarazioni false, ovvero le dichiarazioni pur veritiere siano state rese con modalità difformi da quelle richieste nella legge (Cons. Stato, Sez. VI, 27.12.06, n. 7948).<br />	<br />
Di conseguenza, come condivisibilmente osservato dal Comune resistente nelle sue difese, non rileva il richiamo alla tassatività delle sanzioni – anche sotto il profilo di cui agli artt. 23 e 25 Cost. – dato che l’incameramento della cauzione o l’escussione della fideiussione non costituisce una sanzione ma una mera garanzia per la stazione appaltante sotto il profilo della tutela dell’interesse pubblico a contrattare con soggetti affidabili, sia sotto il profilo tecnico che morale.<br />	<br />
Né alcuna rilevanza può avere la considerazione secondo la quale la ricorrente non poteva accedere previamente alla versione integrale del certificato giudiziale dell’amministratore unico della mandante, dato che tale profilo non può rilevare sotto quello della tutela dell’interesse pubblico a contrattare con imprese “virtuose” per cui la normativa finora esaminata è stata dettata e, semmai, può rilevare nei rapporti di natura privatistica tra i due soggetti, da azionare con le opportune modalità previste dall’ordinamento, come rilevato già in sede cautelare da questa Sezione.<br />	<br />
In ordine alla valutazione della condanna subita dall’amministratore unico della mandante, il Collegio rileva che, secondo la giurisprudenza più recente, che condivide, ciascuna ditta che partecipa alle pubbliche gare è tenuto a dichiarare qualsiasi condanna a carico dei propri rappresentanti, a nulla rilevando il tipo di reato, la gravità, il tempo o eventuali provvedimenti nel frattempo intervenuti, non potendo il concorrente operare alcun filtro, omettendo alcune condanne sulla base di una selezione compiuta secondo propri criteri personali (Tar Lazio, Sez. III ter, 25.3.11, n. 2674; Cons. Stato, Sez. V, 20.10.10, n. 7581).<br />	<br />
Né vale l’intervenuta, posteriore, assoluzione per ritenuto “fatto non costituente reato”, in relazione a quanto dichiarato dal Tribunale di Firenze nel giudizio penale instaurato nei confronti del suddetto amministratore unico della mandante a seguito dei fatti per cui è causa, dato che la pronuncia penale in questione non riguarda il comportamento omissivo adottato in sede di gara, atteso che la normativa applicabile imponeva comunque di dichiarare tutte le condanne subite, senza valutazione soggettiva del valore delle stesse – nel caso di specie abbastanza significativo in quanto riferentesi a “turbativa d’asta” – da parte dell’interessato (Cons. Stato, Sez. V, 24.3.11, n. 1800)<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento, sia sotto il profilo della domanda di annullamento sia sotto quello, meramente consequenziale, del risarcimento del danno.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente a corrispondere al Comune di Campi Bisenzio le spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-6-7-2011-n-1146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2011 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-2-2011-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-2-2011-n-1146/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-2-2011-n-1146/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.1146</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. M. LiguoriVinaccia Alfredo e Vespoli Pulina (Avv. Silvia De Angelis) c. Comune di Massa Lubrense (Avv. Sergio Mascolo) sulle decisioni in forma semplificata 1. Giustizia amministrativa &#8211; Generalità &#8211; Sentenza e decisione &#8211; Decisione in forma semplificata &#8211; Assunta in camera di consiglio fissata per l’esame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-2-2011-n-1146/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-2-2011-n-1146/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori<br />Vinaccia Alfredo e Vespoli Pulina (Avv. Silvia De Angelis) c. Comune di Massa Lubrense (Avv. Sergio Mascolo)</span></p>
<hr />
<p>sulle decisioni in forma semplificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Generalità &#8211; Sentenza e decisione &#8211; Decisione in forma semplificata &#8211; Assunta in camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare &#8211; Obbligo del giudice di dare mera informazione alle parti costituite &#8211; Sussiste &#8211; Obbligo di ottenere il consenso delle medesime parti &#8211; Non sussiste. 	</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Natura – Partecipazione al procedimento – Ex art. 7 L. 241/90 – Comunicazione – Obbligo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi di quanto disposto dagli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo, chiamato a pronunciare sulla domanda di concessione della tutela cautelare, avanzata dal ricorrente unitamente all’atto introduttivo, può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, previa verifica della regolarità del contraddittorio e previa semplice informazione in favore delle parti costituite, senza necessità di acquisire il consenso delle stesse parti in ordine a tale forma di decisione del giudizio. Deve ritenersi, in particolare, che l’eventuale assenza del difensore della parte costituita non sia suscettibile di impedire la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata (1)<br />
2. Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l&#8217;avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti normalmente apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento, anche alla luce di quanto disposto dall&#8217;art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall&#8217;art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (2)	</p>
<p></b>__________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>Consiglio di Stato, Sez. VI, 72/2003, n. 650; id., Sez. V, 1/3/2003, n. 1131;</i><br />	<br />
2. cfr. <i>Cons. di Stato sez. IV, n° 2227 del 10.4.2009; Cons. di Stato sez. IV, n° 4659 del 26.9.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 4530 del 19.9.2008; T.A.R. Piemonte n° 752 del 16.3.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 1376 dell’11.3.2009; T.A.R. Basilicata n° 44 del 6.2.2009</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6593 dell’anno 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Vinaccia Alfredo</b> e <b>Vespoli Pulina</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Silvia De Angelis, con la quale sono legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R.; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Massa Lubrense</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Mascolo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cuma n. 28, presso lo studio dell’avv. Pasquale Lambiase; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; dell’ordinanza n. 359 prot. n. 22061 del 4.8.2008, con la quale il Funzionario Direttivo dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Massa Lubrense ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate in via IV novembre n. 34;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto propedeutico, connesso e/o consequenziale, compresa l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 314 dell’8.7.2008;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visti gli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, in base al quale, nella Camera di Consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il T.A.R. può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ove ravvisi – tra l’altro &#8211; la manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso stesso, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non si siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650), ovvero anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V, 1.3.2003 n° 1131);<br />	<br />
Dato atto che la parte presente, all’esito della discussione in Camera di Consiglio è stata resa edotta della possibilità di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra, e nulla ha osservato;<br />	<br />
Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, notificato il 13.1.2008 e depositato il 10.12.2008;</p>
<p>Considerato che, con l’ordinanza n. 359 del 4.8.2008, il Comune di Massa Lubrense, superando il precedente ordine di sospensione dei lavori n. 314 dell’8.7.2008, ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione di opere abusive, e ciò in applicazione sia della vigente normativa urbanistico-edilizia, sia di quella paesaggistico-ambientale;<br />	<br />
Considerato che le opere interessate dall’impugnato ordine di demolizione, per la loro rilevanza urbanistica e paesistica (trattandosi della realizzazione ex novo di due consistenti manufatti), avrebbero richiesto il rilascio del permesso di costruire e di apposito titolo paesistico;<br />	<br />
Considerato che l’area interessata dalle opere abusive risulta ben individuata a mezzo dell’effettuata sommaria descrizione delle stesse, mentre per quanto riguarda l’ulteriore area acquisibile ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, la sua specificazione potrà esservi in una successiva fase di accertamento dell’eventuale inottemperanza all’ordine (che, qualora viziata, potrà essere oggetto di specifico gravame);<br />	<br />
Considerato che l’irrogazione della sanzione della demolizione risulta comunque adeguatamente motivata mediante il richiamo all’esercizio del potere di repressione dell’abusiva attività edilizia anche incidente sul paesaggio, e che trattasi di atto doveroso e vincolato nel contenuto, per cui non necessitava di previo avviso di avvio del relativo procedimento, anche in considerazione della conseguenziale sua intangibilità ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/1990 (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2227 del 10.4.2009; Cons. di Stato sez. IV, n° 4659 del 26.9.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 4530 del 19.9.2008; T.A.R. Piemonte n° 752 del 16.3.2009; T.A.R. Campania-Napoli n° 1376 dell’11.3.2009; T.A.R. Basilicata n° 44 del 6.2.2009);<br />	<br />
Considerato che, alla stregua di tanto, va dichiarato inammissibile il gravame avverso il provvedimento di sospensione lavori n. 314/2008 (essendo venuta meno ogni lesività di questo una volta adottato il definitivo provvedimento demolitorio), mentre va respinta l’impugnazione diretta avverso l’ordinanza di demolizione n. 359/2008;<br />	<br />
Considerato che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Vinaccia Alfredo e Vespoli Pulina, così provvede:<br />	<br />
dichiara inammissibile per carenza di interesse il gravame avverso il provvedimento di sospensione lavori n. 314/2008 del Comune di Massa Lubrense;<br />	<br />
respinge l’impugnativa avverso l’ordinanza di demolizione n. 359/2008 dello stesso Comune;<br />	<br />
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi €1.500,00 (di cui €600,00 per diritti ed €800,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Polidori, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-24-2-2011-n-1146/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1146/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1146/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1146</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. Mollica Consorzio C.G.L. – Concessione Grandi Lavori (Avv. A. Pallottino) c/ Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Puglia (Avv.dello Stato) sull&#8217;irrilevanza, ai fini del calcolo della revisione del prezzo contrattuale, dell&#8217;andamento reale dei lavori Contratti della p.a. – Lavori pubblici – Revisione prezzi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1146/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1146/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti,  Est. Mollica<br /> Consorzio C.G.L. – Concessione Grandi Lavori (Avv. A. Pallottino) c/ Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Puglia (Avv.dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza, ai fini del calcolo della revisione del prezzo contrattuale, dell&#8217;andamento reale dei lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Lavori pubblici – Revisione prezzi – Calcolo – Andamento reale dei lavori – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalti di lavori pubblici, il dato di riferimento per la revisione dei prezzi contrattuali deve essere, ai sensi dell’art. 1, co. 1, L. 741/1981, non già quello dell’andamento reale dei lavori, bensì quello prognostico preso in considerazione a titolo pattizio dalle parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
(Sezione Quarta</b>) </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 7934/2004, proposto dal </p>
<p><b>Conzorzio C.G.L. – Concessione Grandi Lavori </b>– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Pallottino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Oslavia n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
il Ministero delle Infrastrutture (succeduto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e il Provveditorato Regionale Opere pubbliche per la Puglia,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sez. III, n. 4855 del 29.8.2003, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, l’avv. A. Pallottino e l’Avvocato dello Stato Cosentino;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO  e  DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- Il Consorzio C.G.L., Concessione Grandi Lavori, impugna la sentenza del T.A.R. del Lazio indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento del diniego della revisione prezzi di cui al contratto d’appalto per la costruzione della nuova casa circondariale di Lecce.<br />
<b>	</b>Espone l’appellante che:<br />	<br />
&#8211; i lavori venivano consegnati in data 8.1.1992 e sospesi il successivo 10.11.1992 e fino al 13.1.1993 su disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia; <br />
&#8211; tutta la fase delle lavorazioni è stata caratterizzata da notevole incertezza per la precarietà dei finanziamenti statali dell’opera, con conseguenti rallentamenti e ritardi nell’esecuzione della stessa; che solo il 14.6.1995, con il voto n. 35 C.T.A.,- il detto Provveditorato, con decreto n. 1095 del 31.3.1995, approvava la richiesta di proroga avanzata dal Consorzio e fissava la data di ultimazione dei lavori al 15.12.1995;<br />
&#8211; i lavori venivano consegnati dall’impresa entro tale data e collaudati il 24.7.1997, peraltro con parere negativo circa il riconoscimento della revisione dei prezzi contrattuali richiesta dal Consorzio con apposita riserva iscritta nel registro di conta<br />
&#8211; successivamente il Provveditorato approvava la contabilità finale e il certificato di collaudo, denegando il riconoscimento della revisione prezzi; <br />
&#8211; tale diniego veniva confermato dal Comitato Tecnico amministrativo del Provveditorato in data 9.8.1999; <br />
&#8211; tali provvedimenti venivano impugnati dinanzi al T.A.R. del Lazio, che dichiarava il difetto di giurisdizione con sentenza n. 3555 del 3.5.2000; <br />
in sede di appello il Consiglio di Stato, con decisione n. 5347 del 2001, riteneva sussistente la giurisdizione amministrativa sulla controversia, col conseguente annullamento della sentenza gravata con rinvio al T.A.R., per la definizione della causa.<br />
Seguiva la sentenza impugnata in questa sede, che ha rigettato il ricorso nell’assunto che il dato di riferimento per la revisione debba essere non quello dell’andamento reale dei lavori, bensì quello prognostico preso in considerazione a titolo pattizio dalle parti, concludendo per la regolarità dell’operato dell’Amministrazione nel fissare la relativa decorrenza dal 30.4.1993, e non dal 20.9.1992.<br />
2.- Il Consorzio appellante contesta le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sostenendo, in primo luogo, l’irrilevanza della non tempestiva impugnazione del decreto provveditoriale n. 1095 del 1995; afferma inoltre l’appellante che sulla base di errati presupposti il giudice di primo grado avrebbe ritenuto che il direttore dei lavori, nel computo dell’importo revisionale, avrebbe correttamente applicato il coefficiente dei costi corrispondenti al periodo in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti e non, come invece sostenuto e illustrato dal Consorzio negli scritti difensivi, i coefficienti relativi al periodo in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti secondo il programma convenzionale.<br />
<b>	</b>Quanto alla individuazione della data da cui far decorrere il calcolo revisionale, il T.A.R. non avrebbe considerato che il Consorzio non aveva potuto rispettare la tempistica contrattuale per fatti ad esso non addebitabili; né  anticipazioni ricevute sarebbero state trattenute a beneficio del Consorzio medesimo, e comunque sarebbero pervenute ben oltre il termine di sei mesi dall’aggiudicazione previsto dall’art. 3 della legge n. 741 del 1981.<br />	<br />
	Le suesposte argomentazioni sono state ulteriormente ribadite in successive memorie difensive in data 4 ottobre e 9 novembre 2007; con tale seconda memoria la difesa del Consorzio ha altresì controdedotto in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, sollevata nella memoria della resistente Amministrazione in data 9 ottobre 2007.<br />	<br />
3.- Può prescindersi, per ragioni di economia processuale, dall’esame della eccezione di inammissibilità dell’appello, avuto riguardo alla infondatezza delle censure formulate dal Consorzio.<br />
4.- Quanto al rilievo del decreto provveditoriale n. 1095 del 30 gennaio 1995 (di approvazione del nuovo programma lavori e di proroga del termine di loro ultimazione al 15.12.1995, per 175 giorni), in disparte l’esame sulla effettiva configurabilità di un interesse al ricorso in capo al Consorzio, osserva il collegio che tale provvedimento sia produttivo di effetti: esattamente quindi il primo giudice assume che esso regola la vicenda di causa relativamente ai contenuti nello stesso indicati (e sulla base del nuovo programma lavori trasmesso dal concessionario, nonché del parere favorevole del C.T.A. in data 28.10.94).<br />
	Quanto al rilievo secondo cui il calcolo revisionale cui fa riferimento il C.T.A. nel voto n. 37 del 1999 sarebbe erroneamente attribuito alla concessionaria (anziché al direttore dei lavori), va osservato che il riferimento alla concessionaria (all’evidenza frutto di un mero errore materiale) appare inidoneo ad alterare il dato revisionale, atteso che – come espressamente indicato nel medesimo atto – il Settore operativo ha comunque “provveduto autonomamente a rideterminare la revisione definitiva”.<br />	<br />
	Ciò posto, il Collegio condivide la portata che il giudice di prime cure ritiene di assegnare alle disposizioni dell’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1981 n. 741, che disciplina lo strumento del programma dei lavori, laddove stabilisce che “la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori <i>a tal fine esclusivo predisposto</i>”: il dato di riferimento deve essere quello prognostico preso in considerazione concordemente dalle parti.<br />	<br />
	Il che è in linea con quei precedenti giurisprudenziali che valorizzano il profilo della possibile incidenza distorsiva sul computo revisionale di un criterio ancorato allo sviluppo effettivo dei lavori.<br />	<br />
	L’applicazione del principio alla fattispecie in esame assume portata dirimente: donde il rilievo di infondatezza della pretesa allo “allineamento del calcolo revisionale all’andamento reale dei lavori”.<br />	<br />
	Sulla individuazione della decorrenza del detto calcolo, correttamente il primo giudice la ha riferita al 30 aprile 1993 (data di contabilizzazione di lavori per lire 29.338.953.448, quale sommatoria dei lavori conseguenziali previsti sul primo anno e dell’importo delle anticipazioni ricevute), e non al 20.9.1992, come preteso dall’appellante: ciò nel condivisibile assunto che “l’appaltatore non ha sopportato alcun onere superiore a quello rientrante nell’alea contrattuale avendo in parte disatteso la tempistica contrattuale ed in parte non speso (consumato) il credito (anticipazione) ricevuto dall’Amministrazione, semmai trattenendolo a suo beneficio e lucrando su di esso”.<br />	<br />
	A ciò il Consorzio oppone che, in assenza dell’approvazione dei progetti e in un clima di incertezza sulla proseguibilità dell’opera, si trovava nella impossibilità di rispettare il programma lavori inizialmente redatto secondo le indicazioni fornite dalla stessa amministrazione nel voto n. 101.<br />	<br />
	Il riferimento all’alea contrattuale non consente peraltro di prestare adesione alla tesi dell’appellante, neppure in punto di addebitabilità del ritardo.<br />	<br />
	Né sembra possa ragionevolmente sostenersi che il Consorzio non abbia tratto beneficio dalle disposte anticipazioni, a fronte di un avanzamento dei lavori ben più lento rispetto al cronoprogramma contrattuale, e quindi di minori esborsi rispetto ai costi preventivati; beneficio che non può risultare ex se inciso da indimostrate affermazioni in ordine a pretesi oneri derivanti dal ritardo nella erogazione delle anticipazioni stesse.<br />	<br />
5.- Il ricorso proposto dal Consorzio C.G.L. deve essere in conclusione respinto.<br />
	La condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
	</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) respinge l’appello n. 7934 del 2004.<br />	<br />
	Condanna il Consorzio C.G.L. – Concessione Grandi Lavori, al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2007 con l’intervento dei signori:<br />	<br />
	Luigi		MARUOTTI	&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
	Antonino	ANASTASI	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Vito		POLI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Bruno	        MOLLICA		&#8211;       Consigliere, rel.<br />	<br />
	Carlo		SALTELLI	&#8211;	Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2008-n-1146/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2008 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</a></p>
<p>Pres. Amodio, Est. Panzironi E.A.Squillante (Avv. B. Ricciarelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato ancora in tema di giurisdizione del G.A. sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Procedura concorsuale – Accesso ad area o fascia superiore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Panzironi<br /> E.A.Squillante (Avv. B. Ricciarelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di giurisdizione del G.A. sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Procedura concorsuale – Accesso ad area o fascia superiore – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia nel caso di costituzione, per la prima volta, di un rapporto di lavoro, sia in quello di prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; il termine assunzione di cui al D.lgs. 165/01 deve, infatti,  essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di giurisdizione del G.A.  sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A  I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione I</b></p>
<p> composto dai Signori: Antonino Savo Amodio                   Presidente;  Germana Panzironi                          Consigliere relatore;                      Roberto Caponigro                          Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5390/2005 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Ermenegildo Achille Squillante</b>, rappresentato e difeso dall’ avv. Bruno Ricciardelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio Leo in Roma, via Ottaviano n. 105;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>l’<b>Avvocatura Generale dello Stato</b>, in persona del rappresentante p.t., costituita in giudizio e domiciliata ex lege, in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento <br />
del decreto dell’Avvocato Generale dello Stato di approvazione della graduatoria di merito della procedura di riqualificazione per la copertura di 167 posti della posizione economica B3, area B, del ruolo del personale dell’Avvocatura dello Stato;<br />
della graduatoria di merito approvata il 12-3-2005;<br />
del bando di selezione n. 10011 del 24-4-2001;<br />
di tutti gli atti comunque connessi;</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITI all’ udienza del 7122005 il relatore Consigliere Germana Panzironi, e gli avv. Ricciardelli e l’avv. dello Stato Adele Quattrone;  <br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’istante chiede l’annullamento della graduatoria di merito e del bando con cui l’Avvocatura dello Stato ha indetto la selezione per il conferimento di 167 posti della posizione economica B3, area B, del ruolo del personale dell’Avvocatura dello Stato, ritenendolo illegittimo per eccesso di potere e violazione di legge.<br />
Si è costituita in resistenza l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.	<br />	<br />
La selezione oggetto della presente impugnazione concerne il passaggio di dipendenti dell’Avvocatura dello Stato da una posizione economica ad altra nell’ambito della stessa area funzionale B. <br />
La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoga, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla base della norma di cui all’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 che, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce, al quarto comma, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />
Una ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ambito di applicazione della norma richiamata, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia relativo non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 15 ottobre 2003 n. 15403).<br />
Tale indirizzo è orientato dalla giurisprudenza costituzionale che valorizza il sistema di accertamento selettivo nelle progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in linea con quanto stabilito dall’art. 97 Cost.<br />
Da ultimo con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area. <br />
Nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva, ritiene il Collegio che si determini una progressione di tipo orizzontale, per la quale è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e non una progressione di tipo verticale, vale a dire dall’una all’altra area funzionale, per la quale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, sarebbe sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Per tutte le considerazioni esposte, in conclusione, il T.A.R. adito non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere del ricorso in epigrafe.<br />
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P Q M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
La presente decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del  7122005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2004 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-10-11-2004-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-10-11-2004-n-1146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2004 n.1146</a></p>
<p>Pres. VACIRCA, Est. DEL GUZZO Sbazagli Emilio ed altri (Avv. A. Pettini) c/ Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (Avv. dello Stato), Comune di Borgo S. Lorenzo (Avv. A. Cecchi) e Direzione didattica di Borgo S.Lorenzo (Avv. dello Stato) e Naldi Stefania (n.c.) Pubblica amministrazione – Atti amministrativi – Natura organizzativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-10-11-2004-n-1146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2004 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-10-11-2004-n-1146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2004 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VACIRCA, Est. DEL GUZZO<br /> Sbazagli Emilio ed altri (Avv. A. Pettini) c/ Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (Avv. dello Stato), Comune di Borgo S. Lorenzo (Avv. A. Cecchi) e Direzione didattica di Borgo S.Lorenzo (Avv. dello Stato) e Naldi Stefania (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Atti amministrativi – Natura organizzativa degli atti – Comunicazione di avvio di procedimento  &#8211; Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ampia pubblicità che viene data agli atti a natura organizzativa rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. di Stato Maria Vittoria Lumetti, <a href="/ga/id/2004/12/1861/d">&#8220;Gli atti di natura organizzativa nell’ambito scolastico&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE &#8211; PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI VACIRCA Presidente  &#8211; GIACINTA DEL GUZZO Cons. , relatore<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 10 Novembre 2004<br />
Visto il ricorso 2051/2004  proposto da:</p>
<p><b>SBARZAGLI EMILIO, RONTINI STEFANO, CONT PAOLA REAN, IMPINNISI VERONICA, CRESCIOLI STEFANIA, PANCHETTI MARIO, SERAVELLI SILVIA, DEL BONO AMEDEO, GIACHETTA ADELE, ADDESSO NICOLA, BROCCHI CRISTINA, ERMINI MASSIMO, QUINDICI ROSARIA, TARCHI SIMONETTA, PRUNECCHI ARMANDO, MUGELLI ANNALISA, MARTINI SIMONE, ROBILOTTA SERGIO CARLO, DI STEFANO GIUSEPPINA, LANDI FRANCESCA, CACCAVO STEFANO, LELMI BEATRICE, BANCHI ANGELO, MATTEONI EMANUELA, CALZOLAI IVAN, PALUSZEK CHANTAL, RINALDELLI STEFANO, BARTOLETTI DONELLA, GUIDALOTTI FABRIZIO, MALFI MARCO, MANFRINI ANGELA, MAGHERINI MARCO, PAOLI PAOLA, BOLOGNESI BEATRICE, GABELLINI MARCO, VERDI LUCIA, NOFERINI MARCO, BOLOGNESI LUCA, SANTELLI SANDRA, MARETTI CLAUDIO, FATA CONCETTA, TANTULLI BEATRICE, ZEGLIOLI MARIELLA RICCARDA, MOROLLI MARTA, INNOCENTI SERENELLA, CAROTTI ALESSANDRO, BERTI FABIO, TORTOLI MARCO, PACINI ANDREA, ROSI ELENA, ALBISANI MONICA, CIANI ANTONIO, BERTIERI GIULIANA, IANDELLI FABRIZIO, MENGATO SIMONA, LANDI BEATRICE, DE FELICE FRANCA, INGOGLIA LUIGI, RONTINI LORELLA, VERDI GIACOMO, COLPIZZI GIULIANO</b>rappresentati e difesi da:<br />
PETTINI ANDREAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA LANDUCCI 17presso<br />
PETTINI ANDREA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE UNIVERSITA&#8217; E RICERCA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI BORGO SAN LORENZO</b>  rappresentato e difeso da:<br />
CECCHI ALESSANDROcon domicilio eletto in FIRENZEVIA MASACCIO 172presso la sua sede</p>
<p><b>DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>NALDI STEFANIA</b><br />
non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali le Amministrazioni intimate hanno disposto, ciascuna per quanto di propria competenza: a) la suddivisione delle classi della scuola primaria del Circolo Didattico di Borgo San Lorenzo tra due plessi scolastici e con i quali viene stabilito che le classi 3^, 4^ e 5^ vengono ubicate nel plesso scolastico di via L. Da Vinci mentre le 1^ e 2^ nel plesso di via Don Minzoni; b) la modifica del modello organizzativo e didattico del Circolo Didattico di Borgo San Lorenzo prevista per l’a.s. 2004/2005 senza la preventiva modifica del Progetto Educativo e del POF; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO <br />
DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO <br />
MINISTERO DELL&#8217; ISTRUZIONE UNIVERSITA&#8217; E RICERCA <br />
Udito il relatore Cons. GIACINTA DEL GUZZO  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti P.Rizzo per A.Pettini e M.V.Lumetti (Avv. St.);</p>
<p>Vista la documentazione depositata dall’Amministrazione il 9 novembre 2004;<br />
Considerata la natura organizzativa dei provvedimenti impugnati;<br />
Considerato, altresì, che per molti dei ricorrenti il ricorso non appare provvisto di fumus boni iuris sotto il profilo della tempestività;<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-10-11-2004-n-1146/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2004 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a></p>
<p>Santo BALBA &#8211; Presidente; Luciano RASOLA &#8211; Consigliere, rel., est. illegittimità del divieto generalizzato di apertura di nuove cave e necessità di specifica motivazione allorquando si vieti un&#8217;attività di impresa di pubblica utilità Ambiente e territorio – Cave e miniere – NTA – Norme Tecniche d’attuazione di variante a piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santo             BALBA                     &#8211; Presidente; Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere, rel., est.</span></p>
<hr />
<p>illegittimità del divieto generalizzato di apertura di nuove cave e necessità di specifica motivazione allorquando si vieti un&#8217;attività di impresa di pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Cave e miniere – NTA – Norme Tecniche d’attuazione di variante a piano regolatore</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima una norma tecnica d’attuazione che indiscriminatamente vieti l’apertura di nuove cave su tutto il territorio comunale fino all’approvazione del piano cave da parte della Regione e al suo recepimento da parte del Comune, quando detta norma impedisca l’apertura di nuove cave per un tempo indeterminato precludendo un’attività di impresa considerata di pubblica utilità come quella estrattiva, con motivazione generica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
L’AQUILA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.560/2001 proposto</p>
<p>dai <b>signori Francesco e Vincenzo De Nardis, dalla Società SO.CO.IN. s.a.s. di Teramo, dai signori Giuseppe e Giovanni Cellini di Campli, dalla Società Zeno s.a.s. di Campli</b>, tutti  rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro Lettieri, Gabriella Zuccarini e Francesco Camerini, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio di quest’ultimo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Campli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Luciano Scaramazza, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Stefano Recchioni</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del C.C. di Campli 18.4.2001, n.6, pubblicata sul BURA del 20.7.2001, n.14 strord.,  della deliberazione di C.C. del 20.12.2000, n.30, della deliberazione di C.C. del 2.5.1999, n.35,  della deliberazione di G.M. del 31.12.1997, n.1029; </p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 31 marzo  2004 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione del 18.4.2001, n.6 il Consiglio comunale di Campli, dopo essersi pronunciato sulle osservazioni, tra cui quelle dei ricorrenti, ha autoapprovato la variante generale al P.R.G., ai sensi  delle LL.RR. 43/1999 e 26/2000, accertando l’inesistenza del contrasto con il Piano territoriale provinciale (PTP) e subordinandone l’efficacia alla pubblicazione sul B.U.R.A., effettuata il 20.7.2001.<br />
Avverso gli atti della variante i ricorrenti deducono un primo vizio di natura procedimentale, lamentando che non sarebbe stata convocata la conferenza di servizi preordinata ad acquisire da parte della Provincia, tramite la S.U.P., l’attestazione di non contrasto della variante con il PTP, in violazione dell’art.43 della L.R. 11/1999, come novellato dal’art.1 della L.R. 26/2000 in relazione alla direttiva regionale del 18.4.2000. <br />
Producono, a sostegno del motivo dedotto, lettere della Regione Abruzzo dirette all’Amministrazione provinciale di Teramo, che viene sollecitata ad annullare la variante adottata in quanto il Comune non ha mai richiesto alla SUP di Teramo di accertare la compatibilità dello strumento urbanistico adottato con le previsioni del PTP. <br />
Con il secondo motivo, teso a dimostrare anche l’interesse dei ricorrenti al ricorso, gli stessi, che sono in parte (i signori F. e V. De Nardis e i signori G. e G. Cellini) proprietari di aree su cui viene esercitata l’attività estrattiva da parte delle Ditte indicate in epigrafe, censurano in particolare l’art.20 delle NN.TT.AA. della variante al P.R.G. che ha vietato l’apertura di nuove cave su tutto il territorio comunale ritenuto di alto pregio ambientale fino all’approvazione del piano cave da parte della Regione e al suo recepimento da parte del Comune.<br />
Detta motivazione, in base alla quale sono state anche respinte le osservazioni dei proprietari intese a far includere i loro terreni nella zona urbanistica D/4, anzichè nella zona agricola, viene ritenuta apodittica, in quanto non specifica i particolari vincoli territoriali che potrebbero giustificare per singole zone e non per l’intero territorio comunale il divieto di cui sopra.<br />
Con l’ultima censura ci si duole del fatto che ai terreni dei ricorrenti non sia stata attribuita la destinazione di tipo D/4 (&#8221; cave esistenti &#8220;), limitata ad una ristretta porzione del territorio comunale, tenendo conto delle &#8221; cave esistenti &#8221; ;  con tale censura si deduce anche il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto i terreni di proprietà dei signori De Nardis sono interessati da decenni ed anche attualmente da attività estrattiva, mentre quelli contigui dei signori Cellini sono ubicati in un comparto destinato all’attività estrattiva (le particelle 14, 181 ed anche parte della particella 179 dei Cellini sono state utilizzate negli anni ’70 dalla ditta Inerti Ferretti) e, ciò nonostante, non hanno ricevuto la destinazione sopraindicata.<br />
I ricorrenti chiedono anche il risarcimento dei danni. <br />
 Si è costituito in giudizio il Comune di Campli che eccepisce preliminarmente il difetto di interesse dei ricorrenti sotto un duplice profilo,  mentre nel merito ritiene che il ricorso sia infondato e da respingere.<br />
Entrambe le parti hanno presentato ulteriori memorie. <br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 31.3.2004. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente vanno  esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso elevate dalla difesa del Comune, che appaiono infondate.<br />
L’interesse sostanziale e processuale a ricorrere avverso gli atti in epigrafe da parte dei signori De Nardis e Cellini risiede nella circostanza del mancato mutamento di destinazione urbanistica delle   aree di loro proprietà che, destinate a zona agricola, tale destinazione hanno mantenuto in sede di approvazione della variante generale allo strumento urbanistico, nonostante fossero utilizzate per l’attività di estrazione di materiali lapidei e nonostante gli interessati avessero chiesto, con le osservazioni presentate, che detti terreni ricevessero la destinazione urbanistica di tipo D/4 (cave esistenti), avendo autorizzato le due ditte menzionate in epigrafe ad esercitarvi l’attività estrattiva.    L’interesse a ricorrere deve ritenersi sussistente anche in ordine al divieto assoluto posto con la variante generale al P.R.G. di apertura di nuove cave in tutto il territorio comunale fino all’approvazione del piano cave regionale, di cui all’art.20 delle NN.TT.AA., che contrariamente a quanto eccepito, risulta impugnato indirettamente non solo con la impugnativa di tutti gli atti della variante, ma anche in modo diretto e specifico con la seconda censura prospettata;  anche se detta norma non risulta specificamente indicata nell’epigrafe del ricorso, deve ritenersi senz’altro impugnata per il principio giurisprudenziale secondo cui  il ricorso va apprezzato in base al criterio sostanziale che guarda alle censure mosse, sulla scorta delle quali vanno individuati gli atti impugnati. <br />
Trattasi di prescrizione, quella dell’art.20 citato,  che, essendo da subito ostativa all’apertura di nuove cave, ha natura immediatamente lesiva e può  essere immediatamente e direttamente impugnata, (C.S., sez.IV, 9.4.1999, n.614).     Non può pertanto fondatamente eccepirsi che non sussiste l’interesse perché la destinazione urbanistica delle aree dei ricorrenti è stata confermata, quando il loro interesse era ed è di segno opposto a detta conferma, in relazione alla situazione fattuale di detti terreni destinati ad attività di cava da parte di terzi, debitamente autorizzati dai rispettivi proprietari.<br />
L’interesse a ricorrere vieppiù sussiste in capo alla Società SO.CO.IN., che è titolare di autorizzazioni (DPGR 19.6.1998, n.292 e Provvedimento dirigenziale 12.5.1999, n.1119;  Provvedimento dirigenziale 9.10.2000, n.64)  per l’esercizio di cava di ghiaia, come anche, in capo alla Società Zeno, deve riconoscersi la sussistenza di analogo interesse, essendo stata autorizzata dai signori Cellini a presentare domanda di autorizzazione alla Regione Abruzzo per la escavazione di materiali ghiaiosi (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui i predetti proprietari hanno espressamente autorizzato detta Ditta a presentare  la domanda di cui sopra).<br />
L’interesse a ricorrere deve riconoscersi anche laddove le Ditte suindicate non esercitassero attualmente alcuna attività estrattiva, posto che le stesse, esercitando attività d’impresa nel settore, in cui intendono concretamente operare, sono impedite dal farlo dal divieto assoluto contenuto nello strumento urbanistico.<br />
La giurisprudenza ha riconosciuto sussistente l’interesse a ricorrere contro atti di pianificazione urbanistica allorché la nuova destinazione, pur concernendo un’area non appartenente al ricorrente, incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato dell’area stessa o comunque su interessi propri del medesimo (C.S., sez.IV, 15.10.1999, .n.1581), e che la immutata destinazione dei terreni dei signori De Nardis e Cellini, unitamente al divieto assoluto di aprire nuove cave in tutto il territorio comunale, incida sugli interessi delle due ditte suindicate è del tutto evidente, posto che le stesse sono state autorizzate dai proprietari ad estrarre materiali su detti terreni, esercitando l’attività di escavazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi.<br />
Va comunque precisato che l’interesse ad impugnare la variante in esame deve intendersi limitato alle sole prescrizioni che incidono sulle proprietà dei ricorrenti o che siano tali da recare vulnus ai loro interessi (C.S., sez.IV, 15.10.1999, n.1581), per cui il ricorso va esaminato per quanto concerne la seconda e la terza censura. <br />
Con il secondo motivo dedotto si sostiene la illegittimità dell’art.20 delle N.T.A. che ha indiscriminatamente previsto il divieto di apertura di nuove cave su tutto il territorio comunale “ritenuto di alto pregio ambientale” fino all’approvazione del piano cave da parte della Regione e al suo recepimento da parte del Comune.  <br />
Poiché detto piano è atteso da oltre venti anni, la norma finisce per impedire sostanzialmente l’apertura di nuove cave per un tempo indeterminato precludendo l’esercizio non di un’attività di tipo edilizio, ma di un’attività d’impresa qual è quella estrattiva considerata di pubblica utilità.   Se ragionevole appare impedire detta attività in determinate zone sottoposte a particolari vincoli, che vanno sempre puntualmente indicati per sostenere, sotto il profilo della motivazione, l’opzione preclusiva o limitativa, del tutto irragionevole appare la scelta di impedire in termini assoluti l’esercizio dell’attività di cava, pregiudicando rilevanti interessi economici privati, con una motivazione alquanto generica (come generica è la motivazione con cui si respingono le osservazioni alla variante) quale quella dell’alto valore ambientale dell’intero territorio comunale, motivazione priva di specifici e concreti riferimenti ( Tar Friuli Venezia Giulia 15.1.1998, n.72;  C.S., sez.IV, 4.2.1997, n.83).<br />
Coglie nel segno  anche l’ultima doglianza, atteso che, se il Comune ha tipizzato con la destinazione urbanistica D/4 le cave esistenti, avrebbe dovuto includere in siffatta destinazione, anche per evitare disparità di trattamento, pure i terreni dei signori De Nardis, situati in un ambito in cui da tempo viene svolta attività di cava da parte della Ditta SO.CO.IN., nonché i terreni dei signori Cellini, le cui particelle 11, 179 e 181 del foglio 57 sono situate in un comparto destinato all’attività estrattiva ad opera di ditte che hanno scavato in passato (Ditta Inerti Ferretti) e di ditte che tuttora operano (Ditta Giacomo Romani).   Anche, dunque, la scelta urbanistica in argomento appare inficiata da un evidente difetto di istruttoria, anche perché la scelta urbanistica in questione, per rispondere agli argomenti difensivi del Comune,  ha riguardato le cave esistenti e non in particolare le cave in attività.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati in parte qua gli atti impugnati, per quanto cioè di interesse dei ricorrenti, restando assorbita la prima censura prospettata che investe l’intera variante al P.R.G.; va invece respinta la richiesta di risarcimento dei danni, sia perché del tutto generica, sia perché difetta la prova di elementi essenziali di detta domanda, quali il nesso di causalità e la colpa. <br />
Si ravvisano eque ragioni per compensare tra le parti le spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2004, con la partecipazione dei magistrati:																																																																																												</p>
<p>Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere, rel., est.<br />
Maria Luisa  DE LEONI               &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-22-10-2004-n-1146/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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