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	<title>11456 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11456/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11456</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi DAINELLI C. (Avv.ti G. Caioli e A. Dierna) c. Ministero della Difesa (n.c.) sulla perentorietà del termine di conclusione del procedimento disciplinare Pubblico impiego – Procedimenti disciplinari – Sanzione irrogata a seguito di condanna penale &#8211; Termini volti a scandire il procedimento disciplinare – Fattispecie –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11456/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11456/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11456</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi<br /> DAINELLI C. (Avv.ti G. Caioli e A. Dierna) c. Ministero della Difesa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla perentorietà del termine di conclusione del procedimento disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Procedimenti disciplinari – Sanzione irrogata a seguito di condanna penale &#8211; Termini volti a scandire il procedimento disciplinare – Fattispecie – Termine previsto dall’art. 9 della L. 19/90 – E’ perentorio</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedimenti disciplinari, il dato letterale del comma 2 dell’art. 9 della L. 19/90, dispone chiaramente che la conclusione del procedimento disciplinare deve avere luogo, senza deroghe, entro novanta giorni, posto che la esigenza di una pronta definizione del procedimento sanzionatorio trova fondamento nella correlativa tutela del dipendnete e dell’Amministrazione, rendendosi a tal uopo necessaria una regola certa, univoca e di facile interpretazione sulla durata del procedimento disciplinare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
ROMA – SEZIONE PRIMA bis</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; ROBERTO POLITI,	 Presidente<br />
&#8211; PIETRO MORABITO, 	 Consigliere<br />
&#8211; ELENA STANIZZI,	 I Referendario Rel. Est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso N. 12608/1997 R.G. proposto dal</p>
<p><b>Sig. Corrado DAINELLI</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Caioli e dall’Avv. Antonino DIERNA ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Roma, Via Appia Nuova n. 225;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del decreto del Ministro della Difesa datato 10 giugno 1997, recante la commutazione della sospensione precauzionale del ricorrente dall’impiego, disposta dall’11 marzo 1985, in sospensione precauzionale dalle funzioni del grado dalla data di collocamen<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il provvedimento di nomina del componente del Consiglio di Disciplina in sostituzione del membro ricusato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla Pubblica Udienza del 22 marzo 2004, l&#8217;Avv. Antonino Dierna per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Spina per l’Amministrazione resistente &#8211; Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Quale premessa dell’analisi dei fatti e delle illegittimità denunciate, espone il ricorrente di essere stato condannato in sede penale alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 11 per concorso in falsità ideologica in relazione alla concessione dell’esonero dal servizio militare, in qualità di ufficiale medico, a favore di Stefano Casiraghi sulla base di documentazione sanitaria risultata falsa.<br />
Collocato a riposo a far data dal 17 settembre 1985, al ricorrente – pur essendo stato giudicato dal Consiglio di Disciplina, a seguito della svolta inchiesta formale disciplinare, meritevole di conservare il grado – è stata applicata, con il gravato decreto, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, avverso il quale lo stesso deduce i seguenti motivi di censura:<br />
&#8211; violazione di legge per violazione dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19;<br />
&#8211; violazione di legge per violazione dell’art. 83 della legge 10 aprile 1954 n. 113;<br />
&#8211; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta;<br />
&#8211; eccesso di potere per mancata ed insufficiente motivazione;<br />
&#8211; violazione dell’art. 88 della legge 10 aprile 1954 n. 113.<br />
Denuncia, innanzitutto, parte ricorrente l’intervenuta violazione dei termini, di carattere perentorio, stabiliti dall’art. 9 della legge n. 19 del 1990, in base ai quali il procedimento disciplinare deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna, e deve essere concluso nei successivi 90 giorni.<br />
In particolare, secondo le doglianze ricorsuali, il procedimento disciplinare si sarebbe concluso ben oltre il prescritto termine di 90 giorni ed inoltre, sarebbero intercorsi più di 90 giorni tra la conclusione dei lavori da parte del Consiglio di Disciplina e l’adozione del gravato decreto da parte del Ministro.<br />
Lamenta ancora, parte ricorrente, l’illegittima partecipazione al Consiglio di Disciplina del Maggiore Generale Consigliere, il quale, nominato in sostitutizone di uno dei membri ricusati dal ricorrente, versava in situazione di incompatibilità per aver svolto il compito di perito nell’ambito del procedimento penale da cui è scaturito il procedimento disciplinare.<br />
Evidenzia, ancora, parte ricorrente, il diverso e meno severo trattamento disciplinare riservato ad altri soggetti imputati e condannati nell’ambito del medesimo procedimento penale per reati più gravi rispetto a quelli contestati al ricorrente, con conseguente integrazione di un’ipotesi di ingiustificata disparità di trattamento.<br />
Mancherebbe, inoltre, negli assunti ricorsuali, una idonea motivazione sottesa al gravato provvedimento atta a rendere contezza delle ragioni per cui il Ministro ha inteso discostarsi dal giudizio espresso dal Consiglio di Disciplina, il quale aveva ritenuto il rcorrente meritevole di conservare il grado.<br />
Denuncia, infine, parte ricorrente, l’illegittimità della disposta commutazione della sospensione precauzionale dall’impiego in sospensione precauzionale dalle funzioni del grado, in quanto riferita ad un periodo estraeo alle vicende da cui è originata la condanna penale.<br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.<br />
Con ordinanza n. 2890/1997 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’intimata Amministrazione, la quale vi ha dato esecuzione, mentre con successiva ordinanza n. 3205/1997 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.<br />
Alla Pubblica Udienza del 22 marzo 2004, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi &#8211; recante la commutazione della sospensione precauzionale del ricorrente dall’impiego, disposta dall’11 marzo 1985, in sospensione precauzionale dalle funzioni del grado dalla data di collocamento in riserva, avvenuta il 17 settembre 1985, in applicazione degli artt. 52 e 29, comma 1, della legge n. 113 del 1954, nonché la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dalla data di adozione del decreto, in applicazione degli artt. 70, n. 4, e 71 della legge n. 113 del 1954.<br />
Trattasi di provvedimento adottato a seguito della condanna del ricorrente, in sede penale, alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 11 per concorso in falsità ideologica in relazione alla concessione dell’esonero dal servizio militare, in qualità di ufficiale medico, a favore di Stefano Casiraghi sulla base di documentazione sanitaria risultata falsa.<br />
Il ricorso è meritevole di accoglimento stante la fondatezza – secondo le considerazioni che si andranno ad esporre &#8211; della censura, di carattere assorbente, dell’intervenuta violazione dei termini che scandiscono il procedimento disciplinare.<br />
Sotto tale profilo, parte ricorrente denuncia sia la violazione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 9 della legge n. 19 del 1990 per la conclusione del procedimento disciplinare &#8211; prevedendo tale articolo, al comma 2, che il procedimento disciplinare deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi 90 giorni – sia la violazione del termine di 90 giorni di cui all’art. 120 del T.U. n. 3 del 1957, che deve intercorrere tra gli atti del procedimento disciplinare.<br />
Orbene, avuto riguardo alla scansione temporale del procedimento disciplinare confluito nella adozione del gravato decreto, emerge con tutta evidenza come tra la deliberazione del Consiglio di Disciplina, intervenuta in data 12 febbraio 1997, e la adozione del provvedimento impugnato da parte del Ministro della Difesa, avvenuta in data 10 giugno 1997, siano decorsi più di 90 giorni, con conseguente violazione del termine endoprocedimentale di 90 giorni previsto dall’art. 120 del T.U. n. 3 del 1957, dovendo ricordarsi che tale termine va computato tra la data di compimento di uno degli atti del procedimento disciplinare espressamente previsto dalla legge e quella dell’atto successivo, interrompendosi solo quando, prima della sua scadenza, venga adottato un atto, anche interno, proprio del procedimento disciplinare (Cons. Stato – Sez. IV – 16 marzo 2001, n. 1577; Sez. V &#8211; 16 novembre 1998, n. 1617; Sez. VI &#8211; 21 ottobre 1999, n. 1515; T.A.R. Lazio – Roma – Sez. I – 7 settembre 1999, n. 2081), che nella specie non risulta intervenuto.<br />
La natura perentoria di tale termine e gli effetti automatici che si riconnettono al suo superamento, una volta trascorsi 90 giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, è difatti indipendente dalle ragioni che hanno determinato la stasi del procedimento stesso, essendo volti alla finalità di evitare che il procedimento disciplinare possa protrarsi oltre un ragionevole lasso di tempo (Cons. Stato – Sez. IV – sent.n. 1577 del 2001 citata; 20 maggio 1996, n. 650; 14 luglio 1995, n. 561; T.A.R. Sicilia – Palermo &#8211; 15 febbraio 1999, n. 357; T.A.R. Campania – Napoli &#8211; 12 marzo 1999, n. 700; T.A.R. Abruzzo &#8211; 21 dicembre 1998, n. 778).<br />
Deve, inoltre, osservarsi che, a conclusione di una difficile elaborazione giurisprudenziale che vedeva il Consiglio di Stato, tanto in sede consultiva che giurisdizionale &#8211; a fronte dell’orientamento dei Tribunali Amministrativi Regionali per la perentorietà dei termini del procedimento disciplinare &#8211; optare per la ordinatorietà degli stessi opinando, in coerenza con il parere della Commissione speciale del pubblico impiego n. 275 dell’11 novembre 1991, che non sempre il loro superamento determina l’estinzione del procedimento disciplinare, dovendosi accertare caso per caso se esso risulti giustificato dal documentato svolgimento delle fasi endoprocedimentali fissate dal T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957, l’orientamento del giudice di appello si è successivamente modificato a seguito della decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 16 del 3 settembre 1997 che, occupandosi dei termini di cui all’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ha sostenuto che la relativa interpretazione è quella conforme al tenore letterale della norma, ritenendo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per valutarne la compatibilità con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione<br />
La decisione della Plenaria, le cui affermazioni devono intendersi valere per tutti i termini volti a scandire il procedimento disciplinare, è ispirata al principio di chiarezza e di determinatezza della disciplina che legittima la punizione dell’infrazione disciplinare e ciò sulla base del generale principio secondo cui devono essere predeterminate dall’ordinamento le possibili conseguenze della commissione di un illecito, tanto sul piano sostanziale che su quello procedimentale.<br />
Infatti essa richiama sia il dato letterale del comma 2 dell’art. 9, che dispone chiaramente che la conclusione del procedimento disciplinare deve avere luogo, senza deroghe, entro novanta giorni, sia, pure, la ratio che postula una pronta definizione della particolare vicenda del pubblico dipendente, sia a tutela dello stesso come pure dell’Amministrazione e che, quindi, stante la delicatezza della materia, esige una regola certa, univoca e di facile interpretazione sulla durata del procedimento disciplinare.<br />
Anche la successiva decisione 25 gennaio 2000 n. 4 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che il citato art. 9 ha previsto un termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, per i casi in cui il giudice penale abbia emesso una sentenza irrevocabile di condanna (con ciò ribadendo quanto osservato con la precedente ordinanza 3 settembre 1997 n. 16), ricordando altresì come la Corte costituzionale, con la sentenza 28 maggio 1999 n. 197, abbia escluso che la previsione del termine perentorio di novanta giorni sia in contrasto con i principi costituzionali.<br />
Il termine perentorio di novanta giorni comincia a decorrere dalla ‘scadenza virtuale’ del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 9 per l’inizio del procedimento disciplinare e decorrente dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna.<br />
In relazione a quest’ultimo aspetto, l’Adunanza Plenaria ha osservato che il Legislatore ha in tal modo inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente, prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dalla avvenuta notizia della sentenza irrevocabile ed entro il quale l’Amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare (Cons. Stato – Sez. VI &#8211; 13 maggio 2002 n. 2550; T.A.R. Lazio &#8211; Roma – Sez. II &#8211; 20 giugno 2002 n. 5653).<br />
Le medesime ragioni si pongono a fondamento del carattere perentorio del termine di 90 giorni di cui all’art. 120 del T.U. n. 3 del 1957 il cui rispetto, per le considerazioni dianzi esposte, non può ricollegarsi a dati eventuali ed inerenti a fasi strumentali, quali la data di trasmissione o di ricezione degli atti del procedimento (ex plurimis: Cons. Stato – Sez. IV &#8211; 30 settembre 2002 n. 5013; Sez. V &#8211; 17 settembre 2001 n. 4840; &#8211; 21 giugno 2002 n. 3395; 1 dicembre 1993 n. 1226; T.A.R. Lazio &#8211; Roma – Sez. I &#8211; 22 giugno 2002 n. 5778; 1 febbraio 2002 n. 795).<br />
Pertanto, essendo pacifico, in punto di fatto, che nel corso del procedimento disciplinare in esame sono decorsi più di 90 giorni tra la deliberazione del Consiglio di Disciplina e l’adozione del provvedimento disciplinare finale da parte del Ministro, consegue, alla stregua delle svolte considerazioni, che deve ritenersi sussistente nel caso la dedotta violazione dell’art. 120, comma 1, del T.U. n. 3 del 1957, con conseguente verificazione dell’estinzione del procedimento disciplinare per mancato rispetto del termine di legge.<br />
Ne discende l&#8217;illegittimità del gravato decreto perché emanato dopo l’estinzione del procedimento disciplinare, il che conduce all’accoglimento del ricorso sotto tale profilo &#8211; con assorbimento degli ulteriori profili non esaminati &#8211; ed all’annullamento dell’impugnato decreto.<br />
Spese e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in causa in ragione della complessiva situazione dedotta in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma -Sezione Prima bis<br />
Pronunciando sul ricorso N. 12608/1997 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2004.</p>
<p>Dott. Roberto POLITI – Presidente<br />
Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11456/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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