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	<title>11454 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2020 n.11454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-11-2020-n-11454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-11-2020-n-11454/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2020 n.11454</a></p>
<p>Giuseppe Sapone, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore; PARTI: (Marilina L., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino, 47 contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e Universita&#8217; degli Studi di Cagliari, rappresentati e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-11-2020-n-11454/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2020 n.11454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-11-2020-n-11454/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2020 n.11454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore; PARTI:  (Marilina L., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino, 47 contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e Universita&#8217; degli Studi di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e nei confronti di Maria Rita C. non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla portata generalizzante del  c.d. principio del consolidamento ex art. 4 c. 2.bis D.L. 115/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Istruzione &#8211; corsi di studio &#8211; percorsi formativi &#8211; c.d. principio del consolidamento &#8211; art. 4 c. 2.bis D.L. 115/2005- portata generale &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il testo dell&#8217;art. 4, comma 2-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, secondo cui &quot;Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela&quot; è da ritenersi espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, come nel caso di superamento degli esami di un corso universitario o di percorsi abilitanti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/11/2020<br /> <strong>N. 11454/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07699/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7699 del 2012, proposto da Marilina L., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino, 47;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e Universita&#8217; degli Studi di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Maria Rita C. non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa tutela cautelare,</em></strong><br /> dei provvedimenti concernenti il regolamento per la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita&#8217; della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell&#8217;infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell&#8217;art. 2 co. 416 l n. 244/07 e degli atti indicati in ricorso<br /> nonchè per il risarcimento dei danni.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell&#8217;Universita&#8217; degli Studi di Cagliari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> <br /> L. Marilina ha impugnato, con istanza di tutela cautelare, gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui non le hanno consentito di partecipare alle prove scritte del procedimento indetto per la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole (TFA).<br /> Con ordinanza cautelare parte ricorrente è stata ammessa a partecipare alle prove con riserva<em>.</em><br /> Con memoria depositata nella fase del merito, la ricorrente, chiedendo il riconoscimento del cd. consolidamento, ha dichiarato che dopo il provvedimento cautelare di accoglimento ha preso parte alle prove superandole, ha partecipato al percorso abilitante ed ha conseguito l&#8217;ambito titolo, che le ha, poi, consentito di stipulare un contratto a tempo indeterminato.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 30.10.20, trattata la controversia il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Come affermato in una pluralità  di casi identici a quella in esame da questo Tar (v. per tutte sent. n. 3936/2020), il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto del cd. consolidamento secondo quanto di seguito precisato.<br /> Per la salvezza dell&#8217;atto di ammissione e di superamento dei percorsi formativi per la specializzazione, non rileva, in via diretta, il testo dell&#8217;art. 4, comma 2-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, secondo cui &quot;<em>Conseguono ad ogni effetto l&#8217;abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d&#8217;esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l&#8217;ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela</em>&quot; (la cui questione di incostituzionalità  è stata ritenuta infondata da Corte Cost. 108/2009 in quanto norma non di sanatoria, ma che dispone per il futuro disciplinando in via generale gli effetti dell&#8217;azione amministrativa ed il cui fondamento è, da un lato, l&#8217;affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e, a volte anche, avviato in buona fede la relativa attività  professionale e dall&#8217;altro lato l&#8217;interesse generale, alla certezza dei tempi di conclusione dell&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità  dei candidati e dei rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell&#8217;attività  professionale).<br /> La disposizione, infatti, è testualmente riferita ai casi di conseguimento di una abilitazione professionale o di un diverso titolo, quando, per esso, occorra il superamento di &#8220;<em>prove d&#8217;esame scritte ed orali</em>&#8220;, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo sicchè la disposizione non si riferisce alla diversa ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, delle prove concorsuali per la copertura di un numero predeterminato di posizioni utili ad espletare un tirocinio.<br /> Tuttavia, come ritenuto da Cons. Stato, VI, 1 aprile 2019, n. 2155 deve ritenersi, &#8220;&#038;<em>nondimeno che, nel caso di specie, vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, [&#038;] completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti</em>&#038;.&#8221;.<br /> Il cd. principio del consolidamento è stato, conseguentemente, applicato dal Giudice di appello proprio in procedura di tirocinio formativo abilitante (v. Cons. St. n. 8601/2019) o in analoga ipotesi di percorso abilitante speciale &#8211; PAS (v. Cons. St. 6/2016).<br /> La norma sopra citata è, stata, allora, dalla giurisprudenza ritenuta espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, come in caso di superamento degli esami di un corso universitario o di percorsi abilitanti.<br /> L&#8217;abilitazione conseguita e quanto espletato sulla base di essa dalla ricorrente merita, dunque, la tutela dell&#8217;affidamento e della certezza dei rapporti giuridici istaurati.<br /> 2. In considerazione dell&#8217;esito della lite posso compensarsi le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1) Dichiara l&#8217;improcedibilità  del ricorso;<br /> 2) Compensa le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Sapone, Presidente<br /> Massimo Santini, Consigliere<br /> Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore</div>
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