<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11445 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11445/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11445/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11445 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11445/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11445/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11445</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Statizzi Corradini G. (Avv.ti C. Schwarzenberg, M. Antonelli e R. Modena) c. Ministero della Difesa (n.c.) in presenza di pareri difformi acquisiti durante il procedimento disciplinare la motivazione della sanzione deve essere consistente Pubblico impiego – Provvedimento disciplinare – Acquisizione di pareri difformi – Contenuto della motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Statizzi<br /> Corradini G. (Avv.ti C. Schwarzenberg, M. Antonelli e R. Modena) c. Ministero della Difesa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in presenza di pareri difformi acquisiti durante il procedimento disciplinare la motivazione della sanzione deve essere consistente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Provvedimento disciplinare – Acquisizione di pareri difformi – Contenuto della motivazione – Richiamo ad uno dei pareri – Non è sufficiente</span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di pareri difformi acquisiti nell’ambito di un procedimento disciplinare, l’obbligo di motivazione per l’Amministrazione procedente assume una maggiore consistenza, imponendo alla stessa una puntuale e diffusa esternazione delle ragioni per cui si ritiene di aderire ad un parere piuttosto che ad un altro, essendo a tal fine insufficiente il mero rinvio di concordanza ad uno di tali pareri, accompagnato da formule generiche non supportate da adeguate argomentazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
ROMA – SEZIONE PRIMA bis</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; CESARE MASTROCOLA,	 Presidente<br />
&#8211; ROBERTO POLITI,	 Consigliere<br />
&#8211; ELENA STANIZZI,	 I Referendario Rel. Est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso N. 14301/1997 R.G. proposto dal</p>
<p><b>Sig. Guglielmo CORRADINI</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Schwarzenberg, dall’Avv. Maria Antonelli e dall’Avv. Roberto Modena, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Roma, Via Monte delle Gioie n. 24;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del provvedimento datato 30 luglio 1997, prot. 60/R/97, del Ministero della Difesa, recante la comunicazione del dispositivo del D.M. datato 29 luglio 1997, con il quale è stata disposta la sospensione disciplinare del ricorrente dall’impiego per mesi d<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla Pubblica Udienza del 7 aprile 2004, l&#8217;Avv. Roberto Modena per la parte ricorrente &#8211; Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Quale premessa dell’analisi dei fatti e delle illegittimità denunciate, espone il ricorrente che con sentenza n. 118/1996 del Tribunale Militare di Verona, depositata il 9 maggio 1996, è stato condannato alla pena patteggiata di tre mesi di reclusione militare, sostituita con la multa, in ordine al reato di ‘truffa militare a danno dell’Amministrazione militare aggravata’.<br />
Sottoposto a procedimento disciplinare, al ricorrente è stata inflitta – mediante adozione del gravato provedimento &#8211; la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due con la seguente motivazione: “Ufficiale Superiore in spe esibiva agli organi amministrativi documentazione non veritiera relativa a due servizi isolati compiuti in date diverse da Verona a Napoli ed induceva in errore l’Amministrazione Militare procurandosi un ingiusto profitto.<br />
Sottoposto a procedimento penale in ordine al reato di ‘Truffa Militare a danno dell’Amministrazione Militare, aggravata’ il Tribunale Militare di Verona applicava nei suoi confronti la pena di mesi tre di reclusione militare sostituita con la multa lire 2.250.000. Con tale comportamento non consono alla dignità del grado rivestito e contrario al dovere di esomplarità di cui all’articolo 10 del R.D.M. nonchè agli artt. 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1978 n. 382 ledeva l’onore e il prestigio delll’Istituzione Militare (Infrazione commessa nel periodo tra novembre 1990 e gennaio 1991 nel grado di Tenente Colonnello)”.<br />
Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce il seguente unico motivo di impugnativa:<br />
&#8211; Violazione del T.U. n. 3 del 1957 (in particolare art. 110) &#8211; Tardività dell’azione disciplinare – Mancata applicazione delle norme e procedure disciplinari emanate dal Ministero della Difesa (n. 5988 – UFE – G – 001) – Difetto di motivazione e travisam<br />
Denuncia, innanzitutto, parte ricorrente l’intervenuta violazione del termine di giorni 90 stabilito nella circolare n. 5988 per la durata dell’inchiesta formale, e ciò in quanto l’ufficiale inquirente ha ottenuto la nomina con ordine del 4 febbraio 1997, laddove il decreto ministeriale di irrogazione della sanzione è stato adottato in data 29 luglio 1997, e comunicato mediante dispaccio del 30 luglio 1997, notificato al ricorrente in data 5 agosto 1997.<br />
Nel ricordare, inoltre, il ricorrente che la sentenza con cui è stato condannato, in applicazione dell’art. 444 del c.p.c., per il reato di ‘truffa militare a danno dell’Amministrazione militare aggravata’, è stata depositata in data 9 maggio 1996, lamenta il ritardato inizio del procedimento disciplinare, avviato a distanza di nove mesi dal deposito della sentenza, mediante la comunicazione della contestazione degli addebiti datata 21 febbraio 1997.<br />
In proposito, nell’invocare l’applicabilità anche ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale militare dei criteri stabiliti in materia di termini procedimentali dal T.U. n. 3 del 1957, denuncia quindi il ricorrente l’intervenuta violazione di tali termini, lamentando altresì la mancanza di adeguata motivazione atta a sorreggere il gravato provvedimento.<br />
Posto, difatti, che nel caso di definizione del procedimento penale tramite patteggiamento mancherebbe ogni accertamento in ordine alla consistenza storica dei fatti addebitati e delle responsabilità dell’imputato, con conseguente impossibilità di far discendere dalla stessa la prova dei fatti e delle relative responsabilità, evidenzia il ricorrente come la motivazione posta a sostegno della contestata sanzione disciplinare ripeta pedissequamente il contenuto dell’atto di contestazione degli addebiti, senza alcun riferimento alle deduzioni svolte dal ricorrente ed ai precedenti di carriera dello stesso.<br />
Ne discenderebbe l’assoluta inidoneità della motivazione, riportata nel gravato provvedimento, a rendere contezza dell’iter logico seguito nell’adozione della sanzione disciplinare e delle risultanze dell’istruttoria volta all’accertamento dei fatti e delle responsabilità contestati.<br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.<br />
Con ordinanza presidenziale n. 29/1998 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’intimata Amministrazione della Difesa.<br />
Successivamente al deposito, da parte dell’Amministrazione della Difesa, in ottemperanza alla predetta ordinanza, degli atti relativi all’inchiesta formale disciplinare disposta nei confronti del ricorrente e della documentazione caratteristica del medesimo, il ricorrente, con motivi aggiunti notificati in data 18 maggio 1998 e depositati in data 2 giugno 1998, ha ulteriormente contestato la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo il seguente complesso motivo di censura, identico a quello proposto a sostegno del ricorso principale:<br />
&#8211; Violazione del T.U. n. 3 del 1957 (in particolare art. 110) &#8211; Tardività dell’azione disciplinare – Mancata applicazione delle norme e procedure disciplinari emanate dal Ministero della Difesa (n. 588 – UFE – G – 001) – Difetto di motivazione e travisame<br />
Ribadisce, innanzitutto, il ricorrente, sulla base dell’esame della documentazione inerente l’inchiesta disciplinare svolta, la già denunciata tardività dell’azione disciplinare in quanto iniziata dopo nove mesi dalla pubblicazione della sentenza penale di patteggiamento e durata ben oltre i novanta giorni previsti dalla circolare n. 5988.<br />
Nel rilevare, inoltre, che le conclusioni dell’Ufficiale Inquirente e del Comandante di Corpo sono nel senso della applicazione di una sanzione di corpo, denuncia il ricorrente la mancata indicazione delle ragioni sottese alla proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa di applicazione di una sanzione di stato, recepita nel gravato provvedimento, ribadendo, quanto al resto, i profili di illegittimità già articolati nel ricorso principale.<br />
Alla Pubblica Udienza del 7 aprile 2004, la causa è stata chiamata e il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare formalmente alla sollevata censura inerente la tardività dell’inizio del procedimento disciplinare; dopodiché la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due basata sulla motivazione dell’esibizione, da parte del ricorrente, agli organi amministrativi, di documentazione non veritiera relativa a due servizi isolati compiuti in date diverse da Verona a Napoli, così inducendo in errore l’Amministrazione Militare e procurandosi un ingiusto profitto.<br />
In relazione a tale vicenda il ricorrente, come riportato nel gravato provvedimento, è stato condannato alla pena patteggiata di mesi tre di reclusione militare sostituita con la multa lire 2.250.000 dal Tribunale Militare di Verona in ordine al reato di ‘Truffa Militare a danno dell’Amministrazione Militare, aggravata’, ledendo così – come leggesi nel gravato provvedimento &#8211; con tale comportamento, in quanto non consono alla dignità del grado rivestito e contrario al dovere di esemplarità di cui all’articolo 10 del R.D.M. nonchè agli artt. 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1978 n. 382, l’onore e il prestigio dell’Istituzione Militare.<br />
Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce, in sintesi, i vizi di tardività del procedimento disciplinare, di difetto di motivazione, di travisamento dei fatti e di disparità di trattamento.<br />
Così delimitato l’oggetto del presente giudizio, preme al Collegio evidenziare, in via preliminare, di essersi già pronunciato su analoga vicenda con sentenza n. 2578 del 2004, le cui statuizioni intende confermare anche con riferimento alla fattispecie in esame.<br />
In adesione, quindi, al proprio orientamento precedentemente espresso, il Collegio ritiene che il ricorso in esame debba essere accolto stante la assorbente fondatezza del denunciato motivo di censura di difetto di motivazione del gravato provvedimento.<br />
A tale convincimento del Collegio conduce l’esame della documentazione – depositata al fascicolo di causa a seguito di ordinanza presidenziale – inerente il procedimento disciplinare confluito nell’adozione del gravato provvedimento, dalla quale emerge come, a fronte della motivata proposta di definizione della posizione disciplinare del ricorrente mediante applicazione di una sanzione di corpo, formulata dall’Ufficiale Inquirente con nota del 19 marzo 1997 a conclusione della svolta inchiesta formale – proposta confermata dal Capo Ufficio Logistico e dal Comandante di Corpo del ricorrente (nota del 25 marzo 1997) – con il gravato provvedimento viene invece comminata una sanzione di stato in esplicita adesione al contrario e genericamente motivato parere espresso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, con il quale viene proposta l’applicazione di una sanzione di stato.<br />
Più specificamente e procedendo ad un più analitico esame delle emergenze documentali – di decisivo rilievo ai fini del riscontro della fondatezza della censura in esame – la proposta conclusiva formulata dall’Ufficiale Inquirente trova fondamento nella considerazione della verosimile ‘mancanza di una precisa volontà e di un preventivo accordo dell’Ufficiale con l’albergatore per procurarsi un indebito profitto a danno dell’Amministrazione militare. Risulta peraltro chiaramente la buona fede del Ten. Col. Guglielmo Corradini che ammette la propria superficialità e leggerezza nella mancata azione di controllo nella emissione dei Fogli di Marcia da parte del personale della propria Sezione’.<br />
Rileva ancora l’Ufficiale Inquirente che ‘dalla dichiarazione e dai colloqui emerge inoltre la buona fede e superficialità dell’Ufficiale che ha effettuato ripetuti servizi appoggiandosi alla stessa struttura alberghiera, utilizzata da altro personale militare più assiduo frequentatore, senza avvedersi che l’albergatore rilasciava ricevute fiscali non sempre regolari’, e ancora, ‘in sede di colloquio il Ten.Col. Guglielmo Corradini ha tenuto un contegno collaborativo e dignitoso, manifestando un profondo e sincero rammarico in merito all’addebito disciplinare contestatogli’ e ‘dopo l’evento l’Ufficiale ha sempre tenuto un comportamento ineccepibile sotto il profilo disciplinare e formale fornendo un eccellente rendimento in servizio’ di talchè ‘i due fatti, dato il ristretto periodo di tempo che interessano e la specifica tipologia, possono essere assimilati in un unico episodio isolato nell’usuale comportamento del militare’.<br />
Sulla base di tali considerazioni l’Ufficiale Inquirente conclude nel senso della fondatezza storica dell’addebito mosso all’inquisito che però, alla luce di quanto emerso nello svolgimento dell’inchiesta, non sembra tale da richiedere l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato.<br />
Il parere di concordanza espresso dal Comandante del Quartier Generale – Comandante di Corpo del ricorrente – rinvia alle valutazioni formulate dall’Ufficiale Inquirente, rispetto alle quali vengono ravvisati motivi per ritenerne la fondatezza alla luce delle risultanze documentali.<br />
Analoga proposta di applicazione di una sanzione di corpo è stata espressa dal Capo Ufficio Logistico, sulla base delle considerazioni, asseritamente aventi valenza di attenuanti, che il ricorrente si è sottoposto a lunghi viaggi in autovettura per recarsi a Napoli, viaggi che nessuno desidera fare sia per la fatica che per la notevole distanza da Verona e inoltre, i fatti contestati, da inglobarsi in un unico episodio, rispecchiano un comportamento abbastanza in uso in passato volto a compensare il disagio ed il tempo trascorso lontano dalla sede di servizio.<br />
Ancora, trattasi di fatto episodico, legato principalmente ad un’unica stressante attività di servizio, laddove il comportamento in servizio e fuori servizio dell’Ufficiale è sempre stato irreprensibile sotto ogni aspetto, dimostrando grande disponibilità a collaborare in tutti i settori dell’Ufficio e non sottraendosi ad impegni prolungati nel tempo e fuori dall’orario di servizio.<br />
A sostegno di tale proposta di applicazione, nei riguardi del ricorrente, di una sanzione di corpo viene anche presa in considerazione la circostanza che l’accettazione da parte di questi del patteggiamento non implica un riconoscimento di colpevolezza ma solo una scelta processuale, che ha permesso all’interessato di alleggerire l’onere finanziario e di non procedere in un lungo iter giudiziale che, oltre all’esito incerto, lo avrebbe danneggiato moralmente incidendo sul suo equilibrio psicofisico.<br />
A fronte di tali dettagliatamente motivate proposte di applicazione al ricorrente di una sanzione di corpo, il Capo di Stato Maggio della Difesa ha espresso il difforme parere di definizione della posizione disciplinare del ricorrente mediante irrogazione di una sanzione di stato, formulata sulla base della sintetica affermazione della ‘particolare gravità e reiterazione degli illeciti disciplinari accertati’ e sulla base della seguente motivazione: ‘Esibendo alle competenti autorità militari di Verona documentazione non veritiera relativa a due servizi isolati compiuti in date diverse da Verona a Napoli, induceva in errore l’Amministrazione militare e si procurava un ingiusto profitto per la liquidazione di rimborsi relativi ai fogli di viaggio.<br />
Sottoposto a procedimento penale in ordine al reato di ‘Truffa Militare a danno dell’Amministrazione Militare, aggravata’ il Tribunale Militare di Verona applicava nei suoi confronti la pena di mesi tre di reclusione militare, sostituita con la multa lire 2.250.000. Con tale comportamento non consono alla dignità del grado rivestito e contrario al dovere di esemplarità di cui all’articolo 10 del R.D.M. nonchè agli artt. 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1978 n. 382 ledeva l’onore e il prestigio dell’Istituzione Militare’.<br />
Trattasi, come chiaramente evincibile dalla documentazione versata al fascicolo di causa, di pedissequa riproduzione dell’atto di contestazione degli addebiti – fatta eccezione per talune irrilevanti differenze lessicali – come tale assolutamente inidonea a rendere contezza delle ragioni sottese alla formulazione di un parere di discordanza rispetto a quelli precedentemente espressi da tre diversi soggetti, acquisiti al procedimento disciplinare.<br />
Il gravato provvedimento di irrogazione al ricorrente della sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per due mesi muove dalla dichiarata adesione al parere espresso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, adesione motivata sulla considerazione dell’elevato grado rivestito dal ricorrente nella gerarchia miliatre, della notorietà della vicenda che avrebbe procurato nocumento all’immagine dell’Istituzione, della reiterazione nel tempo dell’illecito e dall’opportunità di informare l’atteggiamento sanzionatorio al principio di equità ed uniformità per fattispecie simili.<br />
Ponendo, infine, a fondamento dell’irrogazione della gravata sanzione disciplinare, la medesima motivazione contenuta nell’atto di contestazione degli addebiti e già posta a base – come accennato &#8211; del parere espresso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.<br />
La dettagliata, appena svolta, esposizione delle risultanze documentali consente al Collegio di ritenere assolutamente non adempiuto l’obbligo di fornire idonea motivazione atta a rendere palese l’iter logico sotteso all’adozione del gravato provvedimento.<br />
E corre appena l’obligo di ricordare che, come affermato da costante e consolidata giurisprudenza, in presenza di pareri difformi acquisiti al procedimento, l’obbligo di motivazione per l’Amministrazione procedente assume una maggiore consistenza, imponendo alla stessa una puntuale e diffusa esternazione delle ragioni per cui si ritiene di aderire ad un parere piuttosto che ad un altro, essendo a tal fine insufficiente il mero rinvio di concordanza ad uno di tali pareri, accompagnato da formule generiche non supportate da adeguate argomentazioni, come avviene nella fattispecie in esame.<br />
Aggiungasi che, sia nel parere espresso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa sia nel gravato provvedimento, mancano puntuali indicazioni che, smentendo o confutando le approfondite considerazioni e conclusioni espresse nei difformi pareri precedentemente formulati, consentano di ravvisare le ragioni sottese alla irrogazione al ricorrente di una sanzione di stato piuttosto che di una sanzione di corpo e di verificare l’avvenuta compiuta considerazione degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria.<br />
Manca, infatti, la specifica enunciazione delle ragioni di discordanza rispetto alle conclusioni formulate dall’Ufficiale Inquirente, dal Capo Ufficio Logistico e dal Comandante di Corpo del ricorrente mediante espressa e motivata riconsiderazione delle risultanze dell’istruttoria – confluite nella diversa proposta dell’Ufficiale Inquirente – con conseguente impossibilità di ricostruire l’iter logico in base al quale l’Amministrazione ha formato il proprio convincimento, indicando le ragioni della ritenuta sussistenza dei fatti addebitati, della loro perseguibilità in sede disciplinare e del grado di colpevolezza dell’inquisito, dovendo ricordarsi in proposito che il procedimento penale che ha riguardato il ricorrente per la medesima vicenda si è concluso mediante patteggiamento, con conseguente mancanza di ogni incontrovertibile accertamento in ordine ai fatti contestati ed al grado di colpevolezza del ricorrente.<br />
Né, dall’esame degli atti dell’iter procedimentale disciplinare, è possibile desumere elementi atti ad integrare la motivazione del gravato provvedimento, posto che gli atti dell’inchiesta formale svolta e le conclusioni dell’Ufficiale Inquirente, del Capo Ufficio Logistico e del Comandante di Corpo del ricorrente sono univocamente conducenti verso l’irrogazione al ricorrente di una sanzione di corpo, e quindi inidonei a dare contezza della diversa determinazione assunta dall’Amministrazione, sulla quale, conseguentemente e correlativamernte, incombeva l’onere di circostanziata e dettagliata motivazione atta ad esplicitare le ragioni della adozione di una determinazione difforme dalle risultanze dell’inchiesta disciplinare svolta.<br />
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, stante la rilevata fondatezza del motivo di censura esaminato e con assorbimento degli ulteriori profili denunciati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento.<br />
Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma &#8211; Sezione Prima bis<br />
Pronunciando sul ricorso N. 14301/1997 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004.</p>
<p>Dott. Cesare MASTROCOLA – Presidente<br />
Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-21-10-2004-n-11445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
