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	<title>1142 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1142 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2017 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-7-2017-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-7-2017-n-1142/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2017 n.1142</a></p>
<p>Pres. Salamone, Est. Lo Sapio Sulla legittimità del provvedimento del 23 giugno 2016, n. 2886, con cui l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catanzaro ha autorizzato il trasferimento della farmacia del soggetto controinteressato. 1. Processo amministrativo – Eccezione di inammissibilità del ricorso – Condizioni dell’azione – Legittimazione ad agire – Legittimazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-7-2017-n-1142/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2017 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-19-7-2017-n-1142/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2017 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone, Est. Lo Sapio</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del provvedimento del 23 giugno 2016, n. 2886, con cui l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catanzaro ha autorizzato il trasferimento della farmacia del soggetto controinteressato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo amministrativo – Eccezione di inammissibilità del ricorso – Condizioni dell’azione – Legittimazione ad agire – Legittimazione processuale – Interesse a ricorrere – Interesse legittimo – Trasferimento della sede farmaceutica – Ambito territoriale di localizzazione della sede farmaceutica.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Atti di pianificazione – Delimitazione dei confini territoriali delle sedi farmaceutiche – Allocazione (razionale) delle sedi farmaceutiche.&nbsp;</p>
<p>3.&nbsp;Trasferimento sedi farmaceutiche – Legge 8 novembre 1991, n. 362 – Legge recante «Norme di riordino del settore farmaceutico» – Asp – Limiti distanziali tra sedi farmaceutiche – Ambito territoriale di localizzazione della sede farmaceutica – Pianta organica – Atti di pianificazione generale – Criteri applicabili per l’istituzione delle sedi farmaceutiche – Criterio topografico ai fini della istituzione della farmacia – Criterio della popolazione residente ai fini della istituzione della farmacia.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In relazione alla prospettata invasione dell’area assegnata alla ricorrente, da parte della controinteressata, susseguente all’accoglimento della relativa istanza di trasferimento della farmacia, sussiste legittimazione ad agire, posto che il soggetto risulta titolare dell’interesse legittimo al rispetto dei limiti legali e della stessa area di assegnazione della sede farmaceutica e, conseguentemente, interesse a ricorrere per la tutela della propria posizione giuridica, non rilevando, ai fini della valutazione delle condizioni dell’azione, la fondatezza delle doglianze addotte in giudizio. (Si cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., IV, 20 maggio 2003, n. 2713).&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;È opportuno che gli atti di pianificazione delineino in modo preciso i confini territoriali di ciascuna sede farmaceutica, al fine di non lasciare spazi vuoti o sovrapposizioni e allocare razionalmente le diverse strutture sul territorio. (Si cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., III, 3 aprile 2013, n. 1858).&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. L’applicazione del criterio topografico e la connessa deroga al criterio della popolazione residente, sottesi all’istituzione della sede farmaceutica della parte controinteressata, che si evincono dalla lettura degli atti di pianificazione generale vigenti – vale a dire il decreto prefettizio del 30 settembre 1957, n. 17 e la delibera della Giunta regionale del 23 dicembre 2011, n. 583 – non inducono a delimitare l’ambito territoriale di localizzazione della richiamata farmacia al (solo) «centro storico», ove originariamente trovava ubicazione, ma ad estenderlo all’intero territorio della frazione di Vena.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01142/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00867/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 867 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Eugenio Palmieri, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Gratta&#8217;, Claudio Duchi, con domicilio eletto presso lo studio Maria Gratta&#8217; in Girifalco, C.Da Ciccio Bongiorno,1;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Davide Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, viale dei Mille, 35;&nbsp;<br />
Comune di Maida, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gennarino Masi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, viale Michelangelo,25;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Antonio Vicente Aloe, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Nicotera, Silvia Gulisano, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento del provvedimento dell’A.S.P. di Catanzaro n. 2886 del 23 giugno 2016 con cui è stato autorizzato il trasferimento della farmacia.</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, del Comune di Maida e di Antonio Vicente Aloe;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1.1. I fatti nella presente controversia sono sintetizzabili come segue.<br />
1.2 La pianta organica delle farmacie del Comune di Maida, di cui al decreto del prefettizio n. 17 del 30 settembre 1957, confermata con delibera della Giunta Regionale n. 583 del 23 dicembre 2011, prevede l’istituzione nel complessivo Comune di Madia di due sedi farmaceutiche: una, di cui è titolare l’odierno ricorrente, sita nel “capoluogo”, comprendente tutto il relativo territorio comunale; l’altra, assegnata al controinteressato, ubicata nella “Frazione di Vena di Maida”, distante dal centro del Comune di Madia circa 9 km.<br />
1.3. In data 19 giugno 2015, il controinteressato ha chiesto il trasferimento della farmacia nei nuovi locali ubicati nel entro commerciale “Due Mari” presso la Località Comuni-Condomini.<br />
La richiesta è stata accolta con il provvedimento dell’ASP di Catanzaro del 23 giugno 2016 n. 2866, sulla base della delibera della Giunta Comunale n. 158 del 7 dicembre 2015, con la quale si attesta che la località di destinazione ricade nell’ambito territoriale della Frazione di Vena.<br />
2. Con il ricorso in esame, il titolare della sede farmaceutica situata presso il Comune di Maida ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione, deducendo:<br />
2.1. il vizio di violazione dell’art. 1 della L. 475/1998 e dell’art.13 DPR 1275/1971 e di eccesso di potere per violazione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche, poiché l’ambito territoriale della Frazione di Vena deve essere riferito solo con riguardo al suo “<em>centro storico</em>” (ove era originariamente ubicata la sede farmaceutica del dr. Aloe), essendo stata istituita in deroga al criterio demografico, al fine di garantire l’assistenza farmaceutica degli abitanti di tale area. Essendo invece la nuova destinazione distante da tale nucleo originario, la nuova destinazione non sarebbe idonea a soddisfare le “esigenze degli abitanti della zona”, secondo quanto indicato dall’art. 13 del D.P.R. 1275/1971;<br />
2.2. il vizio di eccesso di potere&nbsp;<em>“per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, manifesta contraddittorietà, illogicità e coerenza del provvedimento impugnato. Sviamento di potere, Interruzione di pubblico servizio</em>”: il Comune ha basato l’attestazione positiva sulla appartenenza della località Condomini nella Frazione di Vena su documentazione risalente alla prima metà dell’800, trattandosi di fondi che erano originariamente di proprietà del Comune di Vena, poi assorbito nel Comune di Madia; tale conclusione sarebbe però contraddetta dagli esiti della perizia tecnica di parte prodotta in atti (doc. 5 fascicolo parte ricorrente) e dalle attestazioni rilasciate dagli Uffici demografici dello stesso Comune (doc. 6 fascicolo parte ricorrente).<br />
2.3. il vizio di violazione della L. 27/2012 concernente l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei centri commerciali e dell’art. 104 del D.P.R. 1265/1934; ad avviso del ricorrente, “<em>il trasferimento in una località così distante dal centro abitato e presso la quale non vi è possibilità di servire alcun insediamento residenziale diventa nei fatti l’istituzione di una nuova sede di farmacia all’interno di un centro commerciale</em>”, con conseguente competenza della Regione e non dell’ASP; peraltro la farmacia di Vena è rurale ed istituita non sulla base del criterio della popolazione ma per le particolari conformazioni topografiche dei luoghi, essa pertanto non può “allontanarsi dal nucleo abitato di Vena”, a pena della violazione dell’art. 104 co. 7 del D.P.R. 1275/1934.<br />
3. Si sono costituiti l’A.S.P. di Catanzaro, il Comune di Madia e il controinteressato, concludendo per l’infondatezza del ricorso. Sia il Comune che il controinteressato hanno dedotto in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.<br />
4. All’udienza del 10 maggio 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
5. Il ricorso è infondato.<br />
6. Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controparti.<br />
Il ricorrente fonda le sue doglianze sul presupposto che la nuova ubicazione della farmacia del concorrente non si trovi nella medesima sede di assegnazione in cui essa era originariamente collocata, ma invada l’area assegnata al ricorrente; non vi è dubbio che sia, pertanto, titolare dell’interesse legittimo al rispetto, nella collocazione delle farmacie, dei limiti legali e della stessa area di assegnazione della sede farmaceutica, cosicché, sussiste il suo interesse a ricorrere e tutela della posizione soggettiva fatta valere, non rilevando ai fini della valutazione della condizione dell’azione la fondatezza delle doglianze fatte valere (cfr. ex multis, Cons. St. sez. IV, 20 maggio 2003, n. 2713).<br />
7. Venendo all’esame delle censure, la questione centrale portata alla cognizione del Collegio non è giuridica, ma fattuale e concerne la appartenenza della nuova ubicazione, indicata dal controinteressato nella sua richiesta di autorizzazione, alla “Frazione di Vena”.<br />
Quella impugnata è infatti una determinazione con la quale viene autorizzata, non la istituzione di una nuova sede farmaceutica “in aggiunta” alle due già previste per il Comune di Maida, ma il trasferimento dei locali di esercizio, di competenza dell’A.S.P. territorialmente competente.<br />
La disciplina applicabile al caso di specie si rinviene pertanto nella Legge 362/1991 “<em>Norme di riordino del settore farmaceutico</em>” il cui art. 1 co. 4 stabilisce: “<em>Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell&#8217;ambito della sede per la quale fu concessa l&#8217;autorizzazione deve farne domanda all&#8217;autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell&#8217;ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”,</em>&nbsp;il quale, quanto alla collocazione, condiziona l’autorizzazione al presupposto che il locale di destinazione si trovi nello stesso ambito territoriale della sede di assegnazione.<br />
8. Il problema si è posto nel caso concreto – tanto da aver dato luogo ad un articolato procedimento istruttorio avendo l’A.S.P. chiesto approfondimenti istruttori al Comune prima di adottare la determinazione positiva- perché nella pianta organica risalente al 1957, ma sostanzialmente rimasta invariata anche dopo le riforme legislative che hanno sostituito alle piante organiche le “sedi di assegnazione”, le rispettive aree di esclusività nell’esercizio dell’attività farmaceutica sono descritte in modo sommario.<br />
In particolare, nel decreto prefettizio n. 17 del 30 settembre 1957, le sedi vengono indicate nel seguente modo: &#8220;<em>Sede n. 1: Maida: il territorio del Capoluogo</em>”; “<em>Sede n. 2: Vena di Maida. Il territorio della Frazione di Vena</em>”. Né ulteriore specificazione è evincibile dalla successiva delibera della Giunta Regionale n. 583 del 23 dicembre 2011 nella quale viene indicata come Sede n. 1 quella che “<em>comprende tutto il territorio comunale</em>” e come sede n.2 quella corrispondente alla “<em>Frazione di Vena</em>”.<br />
I confini territoriali di ciascuna sede farmaceutica non sono delimitati in modo preciso, nonostante tale requisito di specificità risulti essere coerente con la funzione della razionale allocazione delle farmacie e con l’obiettivo normativo di non lasciare “spazi vuoti o sovrapposizioni” (cfr. ex multis, Cons. St., sez. III, 03 aprile 2013, n. 1858).<br />
9. Sulla base dei predetti atti di pianificazione generale, non può concordarsi con la prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’autorità competente, alla ripartizione territoriale del Comune, avesse inteso assegnare alla sede farmaceutica della “frazione di Vena” solo l’antico nucleo abitato (ove era situata originariamente la farmacia del controinteressato) e non anche il territorio circostante, comunque rientrante nella predetta Frazione.<br />
La considerazione che la farmacia di Vena era stata istituita in deroga al criterio della popolazione residente e sulla base di quello topografico allo scopo di servire l’utenza dislocata ad una distanza (allora) di “<em>ben 18 km per via ordinaria</em>” giustificava, allora, l’istituzione e, oggi, la permanenza di due sedi farmaceutiche, pur non essendo sostanzialmente aumentata la popolazione residente, ma non consente di dedurre una limitazione all’interno dell’area territoriale di riferimento, genericamente indicata come “Frazione di Vena”.<br />
Con la delibera n. 158/2015, il Comune di Maida ha dato conto, sulla base di una analitica ricostruzione storica, della appartenenza della località Condomini alla sede di assegnazione farmaceutica del controinteressato (“Frazione di Vena”), trattandosi di una località originariamente facente parte del “Comune di Vena”, poi assegnato nel XIX secolo al Comune di Maida quale sua “Frazione”. Va infatti considerato che gli atti dei servizi demografici del Comune, allegati da parte ricorrente, concernenti la ripartizione del territorio in Sezioni Elettorali e il numero delle relative famiglie residenti nelle diverse contrade (allegati alla perizia tecnica depositata in data 11 gennaio 2017) hanno una funzione diversa da quella che è sottesa alla distribuzione delle sedi farmaceutiche sull’intero e vasto territorio comunale (articolato peraltro in due aree anche distanti tra loro) e non sono idonei come pertanto a far palesare un eccesso di potere per difetto di istruttoria o “contraddittorietà”, nell’esercizio della funzione consultiva del Comune che al contrario ha supportato la sua valutazione con una analitica documentazione.<br />
10. Alla luce di tali rilievi devono ritenersi infondate le censure spiegate dal ricorrente.<br />
10.1. In particolare, non è condivisibile la prima censura, poiché dalla ratio della istituzione della seconda sede farmaceutica in deroga al criterio demografico, non può evincersi una limitazione territoriale dell’area di riferimento indicata sommariamente in “Frazione di vena”.<br />
10.2. Non è fondata la censura di eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria espletata dall’ASP: il Comune ha dato conto, supportando la sua attestazione con documentazione storica, che la località Condomini rientra nella Frazione di Vena, sul presupposto – non contestato – che tale Frazione coincide territorialmente con il Comune di Vena, originariamente sussistente.<br />
10.3. Non è fondato il vizio di violazione della L. 27/2012 e dell’art. 104 del D.P.R. 1265/1934, poiché la indeterminatezza dei confini territoriali dell’area di assegnazione, che ha dato luogo alla controversia in esame, non esclude che si tratta, nel caso di specie, non della istituzione di una nuova farmacia, “in aggiunta” a quelle preesistenti, ma dell’autorizzazione al trasferimento dei locali una delle due già esistenti.<br />
11. La peculiarità della questione oggetto di esame e la mancata specifica delimitazione dei confini territoriali di riferimento giustificano peraltro la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 10 maggio 2017 e del 21 giugno 2017, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Francesco Tallaro, Referendario<br />
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE Germana Lo Sapio<br />
IL PRESIDENTE Vincenzo Salamone</strong><br />
IL SEGRETARIO</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per progettazione esecutiva, riqualificazione e ristrutturazione di un ex centro meccanografico poste, adibito a sede universitaria, se il merito della questione e&#8217; deciso entro due mesi; in primo grado si era ritenuto che non sussistesse la violazione dell’ art. 37, commi 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione dalla gara di appalto per progettazione esecutiva, riqualificazione e ristrutturazione di un ex centro meccanografico poste, adibito a sede universitaria, se il merito della questione e&#8217; deciso entro due mesi; in primo grado si era ritenuto che non sussistesse la violazione dell’ art. 37, commi 4 e 13, d.lgs. n. 163/06, in quanto la specifica dichiarazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione dei lavori non era assente, così da dare luogo ad offerta inconsistente, ma solo non chiara nella sua formulazione di immediata percezione, tanto che la stessa commissione di gara non aveva provveduto all’immediata esclusione ma si era riservata la decisione, provvedendo solo successivamente, peraltro senza specificazione dell’”iter” logico-giuridico seguito; in primo grado si era osservato che ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/06 la fattispecie non era stata ritenuta considerabile come diretta causa di esclusione e la stazione appaltante avrebbe potuto avvalersi del c.d. “potere di soccorso documentale”, poiche’ si era in presenza non di un elemento mancante dell’offerta ma di un elemento che poteva essere suscettibile di chiarimento e specificazione; infine, era stato considerato rilevante il principio della massima partecipazione alla gare pubbliche. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01142/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01720/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2012, proposto dall’<b>Universita&#8217; degli Studi di Roma La Sapienza</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<b> S.p.a. Sac Societa&#8217; Appalti Costruzioni</b> e la <b>S.p.a. Italiana Costruzioni</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, via Giovanni Antonelli, 15; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Coveco S.c.p.a.</b>, non costituita nel presente grado del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 00874/2012, resa tra le parti, concernente APPALTO PER &#8220;PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO EX CENTRO MECCANOGRAFICO POSTE SITO IN CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E ADIBITO A SEDE UNIVERSITARIA CON ANNESSI SERVIZI&#8221;;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.p.a. Societa&#8217; Appalti Costruzioni e della S.p.a. Italiana Costruzioni;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Figliolia e l’avvocato Leozappa;	</p>
<p>Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello appare assistito da profili di fumus boni iuris sufficienti a non far ritenere con immediata evidenza condivisibili le motivazioni dell’ordinanza impugnata;<br />	<br />
Considerato: che i profili giuridici della controversia sono comunque meritevoli di compiuto approfondimento nel giudizio di merito; che tale giudizio è imminente essendo stata fissata la relativa udienza pubblica alla data del 9 maggio 2012.<br />	<br />
Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1720/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2011 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-7-2011-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-7-2011-n-1142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-7-2011-n-1142/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2011 n.1142</a></p>
<p>Va sospeso, per l&#8217;esistenza di un pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, il provvedimento che annulla un titolo edilizio maturato con denuncia di inizio attività per ristrutturazione edilizia e recupero sottotetto. (G.S.) N. 01142/2011 REG.PROV.CAU. N. 01777/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-7-2011-n-1142/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2011 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-7-2011-n-1142/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2011 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, per l&#8217;esistenza di un pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, il provvedimento che annulla un titolo edilizio maturato con denuncia di inizio attività per ristrutturazione edilizia e recupero sottotetto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01142/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01777/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Claudio Davite</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Bucello, presso il cui studio, in Milano, via Mozart 9, è elettivamente domiciliato;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Maria Moramarco, Maria Rita Surano e Anna Maria Mandarano, domiciliato in Milano, via Andreani 10 presso gli uffici dell&#8217;avvocatura comunale; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Elio Michelotti</b>, rappresentato e difeso dagli avv., Paola Zanotti e Camilla Cepelli con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Durini, 5; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento datato 7 aprile 2011 pratica n. 4320/09 Prot. Serv. Messi del 12 aprile 2011, avente ad oggetto provvedimento di annullamento del titolo edilizio maturato con denuncia di inizio attività per ristrutturazione edilizia e recupero sottotetto, pratica n. 4320/09 pg. n. 456715/09 e ordine di demolizione, adottato dal settore Sportello Unico per l&#8217;Edilizia Servizio Interventi Edilizi Maggiori Ufficio Trattazioni Gruppo &#8220;Gruppo 3&#8221; del Comune di Milano.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Elio Michelotti;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto opportuno rinviare alla fase di merito l’esame delle censure con cui viene contestata la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela;<br />	<br />
considerato che l’esecuzione del provvedimento impugnato cagiona al ricorrente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 26 gennaio 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario<br />	<br />
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-7-2011-n-1142/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2011 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-2-2010-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-2-2010-n-1142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-2-2010-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1142</a></p>
<p>Pres. Riccio &#8211; Est. Dell’Utri Regione Campania (Avv. M. Lacatena) c/ Comune di Pastorano (Avv. M. Troisi, G. Abbamonte ed E. Cuoco) Ambiente e territorio – VIA – Progetto definitivo – Difforme dal progetto preliminare -Istruttoria – Rinnovo –Nuova autorizzazione &#8211; Necessità &#8211; Ragioni Nel procedimento di rilascio della VIA,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-2-2010-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-2-2010-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio &#8211; Est. Dell’Utri<br /> Regione Campania (Avv. M. Lacatena) c/ Comune di Pastorano (Avv. M. Troisi, G. Abbamonte ed E. Cuoco)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – VIA – Progetto definitivo – Difforme dal progetto preliminare -Istruttoria – Rinnovo –Nuova autorizzazione &#8211;  Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel procedimento di rilascio della VIA, ai sensi dell’art. 42, co. 4 del d.lgs. 152/2006, qualora il progetto definitivo di un’opera differisca anche se in minima parte dal progetto preliminare è necessario rinnovare l’istruttoria e acquisire una nuova VIA, pena altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità ambientale. In caso contrario si eluderebbero, infatti, le finalità di tutela dello ambiente perseguite attraverso la VIA (1). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5498 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via Poli n. 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pastorano, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Troisi, Giuseppe Abbamonte ed Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo studio Titomanlio in Roma, via Terenzio n. 7;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Esogest Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Carbone, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Carbone in Roma, piazza B. Cairoli n. 6;<br />
Provincia di Caserta, Azienda sanitaria locale di Caserta 2, Agenzia regionale per l’ambiente per la Regione Campania;</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 5713 del 2008, proposto da:<br />
<br />	<br />
Esogest Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Carbone, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Carbone in Roma, piazza Benedetto Cairoli n. 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pastorano, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Troisi, Giuseppe Abbamonte ed Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo studio Titomanlio in Roma, via Terenzio n. 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Campania, Provincia di Caserta, Azienda sanitaria locale di Caserta 2, Agenzia regionale per l’ambiente per la Regione Campania;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>entrambi per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tar Campania &#8211; Napoli :sezione I n. 01664/2008, resa tra le parti, concernente AUTORIZZ. A IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pastorano e di Esogest Ambiente s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Panariello, per delega di Lacatena, Troisi e Carbone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, il Comune di Pastorano impugnava il decreto dirigenziale 20 luglio 2007, n. 86, della Regione Campania, di autorizzazione alla Esogest Ambiente s.r.l. alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi liquidi e solidi in Pastorano, nonché il decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, recante parere favorevole di compatibilità ambientale, e le risultanze della conferenza di servizi tenutasi nelle sedute dell’11 aprile, 8 e 22 giugno 2007. Con sentenza 31 marzo 2008, n. 1664, della sezione prima, resa in forma semplificata, dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Campania per difetto di procura, gli atti impugnati sono stati annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate, in accoglimento del primo motivo di ricorso di violazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, stante la diversità di carattere sostanziale del progetto autorizzato (comprensivo di trattamento dei rifiuti liquidi e fangosi in apposito impianto biologico e chimico/fisico) rispetto a quello originario esaminato dalla commissione VIA (in cui era previsto il solo stoccaggio provvisorio di detti rifiuti, in attesa del loro invio ad altri centri di trattamento). Di qui l’appello proposto dalla Regione Campania, articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost, 6 r.d. n. 642 del 1907, della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 182 c.p.c., illogicità ed insufficienza della motivazione, errori in procedendo e iudicando, in ordine alla declaratoria di inammissibilità della propria costituzione in giudizio mediante procura generale notarile.<br />	<br />
2.- Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 1034 del 1971, omessa pronuncia su eccezioni assorbenti, tardività del gravame introduttivo, error in iudicando, in relazione alla reiezione dell’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione del verbale adottato dalla conferenza di servizi, costituente atto effettivamente lesivo e direttamente impugnabile.<br />	<br />
3.- Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle DGRC n. 5880/02 e 778/07, omessa pronuncia su eccezioni assorbenti, insufficienza ed illogicità della motivazione, error in iudicando, con riguardo alla ritenuta illegittimità della VIA.<br />	<br />
Il Comune di Pastorano si è costituito in giudizio ed ha svolto eccezioni e controdeduzioni con memorie del 29 luglio 2008 e 30 novembre 2009. Infine, in data 20 novembre 2009 la Esogest Ambiente si è costituita formalmente in giudizio.<br />	<br />
Anche quest’ultima ha proposto autonomo appello avverso la stessa sentenza, all’uopo deducendo:<br />	<br />
1.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, violazione dell’art. 208, co. 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla reiezione da parte del TAR della sollevata eccezione di tardività rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, nei cui confronti il decreto dirigenziale gravato si atteggerebbe come atto sostanzialmente dichiarativo e, comunque, alla conoscenza sin dal mese di settembre 2007 del contenuto di detto decreto dirigenziale, la cui copia è stata trasmessa all’Ente in esecuzione del dispositivo dello stesso provvedimento. <br />	<br />
2.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione alla reiezione dell’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse ad agire del Comune ricorrente per acquiescenza prestata in sede di conferenza di servizi e, in ogni caso, in assenza di atto di autotutela da parte del competente organo in ordine alla volontà cristallizzata in quella sede.<br />	<br />
3.- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 12 aprile 1996 in tema di valutazione di impatto ambientale, in relazione all’accoglimento della censura predetta.<br />	<br />
4.- Errore in iudicando, violazione del d.P.R. 12 aprile 2006, violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto erroneamente è stata annullata anche la pronuncia di compatibilità ambientale, non censurata, anziché della sola autorizzazione regionale in parte qua. <br />	<br />
5.- Errore in iudicando, violazione del d.P.R. 12 aprile 2006, violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006: non vi era necessità di sottoporre il progetto a procedura di VIA poiché la quantità di rifiuti da trattare risultava inferiore alle 100 t/giornaliere. <br />	<br />
Il 29 luglio 2008 Comune di Pastorano si è costituito in giudizio, ha svolto eccezioni e difese ed ha riproposto i motivi del proprio gravame assorbiti dal TAR.<br />	<br />
Respinta con ordinanza n. 4365/08 la domanda cautelare avanzata in appello, l’appellante ne ha chiesto la revocazione. La relativa istanza è stata parzialmente accolta con ordinanza 5610/08 di cui, sua, volta il Comune di Pastorano ha chiesto la revocazione; alla camera di consiglio del 25 agosto 2009 quest’ultima istanza è stata rinviata al merito.<br />	<br />
Con memoria del 9 ottobre 2009 l’appellante, chiesta preliminarmente la riunione del presente giudizio ad altri tre concernenti lo stesso decreto dirigenziale n. 86 del 2007, ed eccepita la carenza di legittimazione dell’Ente ad impugnare il decreto regionale di cui si discorre anche in mancanza di dimostrazione di effettivo pregiudizio, ha ulteriormente illustrato quanto dedotto.<br />	<br />
Infine, con memorie del 30 novembre 2009 entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive tesi e richieste; il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità della relazione tecnica depositata dall’appellante il 20 novembre 2009 e l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al subappalto della gestione dell’attività da parte della Esogest, gestione che peraltro non potrebbe essere proseguita in mancanza della prescritta autorizzazione.<br />	<br />
Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2009 entrambi gli appelli sono stati discussi, ed il collegio se ne è riservata la decisione..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto dei due appelli in esame la stessa sentenza n. 1664/08 del TAR per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, sicché i medesimi appelli devono essere riuniti per essere definiti contestualmente.</p>
<p>2.- Non è condivisibile il primo motivo dell’appello della Regione Campania, diretto a contestare, in ragione della sede camerale in cui la gravata pronuncia è stata assunta in “forma semplificata” ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), il capo della stessa pronuncia col quale è stata dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio della medesima Regione in quanto avvenuta mediante deposito di procura generale alle liti e non anche della deliberazione di autorizzazione a resistere e mandato speciale. In sintesi, si sostiene che quanto meno in sede di discussione in camera di consiglio dell’istanza cautelare, dunque nel rito sommario, acceleratorio e semplificatorio, propriamente alternativo all’ordinario ed autonomamente disciplinato, sia operante per la parte resistente non il principio speciale circa la forma dello ius postulandi dell’amministrazione di cui all’art. 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, bensì il principio generale di cui all’art. 83 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in mancanza nel cit. art. 26 di ogni riferimento alla forma degli atti della stessa parte.<br />	<br />
La censura è destituita di fondamento e deve essere disattesa. In vero, l’art. 19, co. 1, della menzionata legge TAR prevede che, fino all’intervento di apposita legge di procedura, le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato si applichino “nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi”. Non v’è dubbio, perciò, che la norma relativa alla necessità di mandato speciale, da sempre applicata non solo all’atto introduttivo del giudizio ma anche alla costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, operi per tutti i giudizi in questione, ivi compreso, ovviamente, quello che dà luogo a sentenza in forma semplificata; e ciò anche e proprio per la mancanza di alcuna deroga al riguardo contenuta nella relativa disciplina. Né evidentemente possono aver oggettivo rilievo le difficoltà organizzative per le dimensioni dell’Ente resistente prospettate nella specie. <br />	<br />
Sotto altro aspetto, l’appellante non assume di (né risulta) aver chiesto termine per la produzione del mandato speciale e della deliberazione di resistenza, pur essendo stata preavvertita dell’intento del Collegio di procedere ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge TAR, limitandosi ad esporre di essersi opposta a tale intento Senza motivarne le ragioni e rappresentare la impossibilità di difesa.</p>
<p>3.0.- Con i motivi d’appello secondo e terzo la Esogest reitera in questa sede le varie eccezioni in rito sollevate in primo grado e disattese dal TAR. A sua volta, col secondo motivo la Regione sostiene la tardività del ricorso di primo grado rispetto al verbale conclusivo della conferenza di servizi.<br />	<br />
Nessuna delle rispettive censure coglie nel segno, dovendo essere condivise le conclusioni alle quali è al riguardo pervenuto il primo giudice.<br />	<br />
3.1.- Quanto alla tempestività del ricorso rispetto al decreto dirigenziale n. 86 del 2007, gravato, va notato come Esogest, nel richiamarsi alla determinazione ivi contenuta di inviarne copia al Sindaco di Pastorano, non abbia però adempiuto al proprio onere di comprovarne l’effettivo invio e tanto meno l’avvenuta ricezione. <br />	<br />
3.2.- Quanto al verbale in data 22 giugno 2006, conclusivo della conferenza di servizi tenutasi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 88, si osserva che, a norma del co.4, lett. d) dello stesso art. 208, la convocata, apposita conferenza di servizi “trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione”; in caso di valutazione positiva, il co. 6 dispone che, entro trenta giorni dal ricevimento delle dette conclusioni e sulla base delle relative risultanze, la regione “approva il progetto ed autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto”. Non diversamente dall’art. 14 ter, co. 9, della legge n. 241 del 1990 ss.ii.mm., lo stesso co. 6 prosegue statuendo che “ L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. E’ dunque solo tale approvazione, nella specie recata dal predetto decreto dirigenziale regionale n. 86/07, che si configura come provvedimento finale del procedimento autorizzativo, costitutivo dei previsti effetti esterni, perciò esso solo idoneo ad incidere su posizioni giuridiche soggettive; conseguentemente, come bene ritenuto dal TAR, il relativo termine iniziale di impugnativa non può che coincidere con la notifica o l’acquisizione della piena conoscenza di tale provvedimento.<br />	<br />
3.3.- Quanto all’assunta acquiescenza prestata dall’Ente ricorrente in sede di conferenza di servizi mediante l’assenso ivi espresso, va rilevato che si tratta di assenso (con prescrizioni sulle distanze dai confini di proprietà) espressamente limitato al profilo urbanistico-edilizio, peraltro in linea col disposto del co. 6 del cit. art. 14 ter della legge n. 241/90, secondo cui l’avviso vincolante reso dal rappresentante di un’amministrazione riguarda “tutte le decisioni di competenza della stessa”, restando ovviamente riservate, diversamente da quanto argomentato dall’appellante Regione, le questioni inerenti gli aspetti sanitari e ambientali all’A.R.P.A.C. ed all’Azienda USL di Caserta, pure chiamate a far parte della conferenza, ed alla stessa Regione. Deve ritenersi pertanto che il Comune abbia conservato legittimazione ad opporsi in sede giurisdizionale all’autorizzazione se non altro per aspetti diversi e, segnatamente, procedimentali, i quali ultimi indubbiamente si riflettono anch’essi sul suo stesso ruolo nell’ambito della medesima conferenza. Conseguentemente, priva di rilevanza è la mancanza di un dissenso successivo da parte dell’organo che aveva espresso l’assenso in sede di conferenza, non trattandosi di disvolere quanto a suo tempo confluito in quell’ambito.</p>
<p>4.0.- Pervenendo ora alla questione di merito, affrontata dalla Regione Campania col terzo ed ultimo motivo della Regione e dalla Esogest col terzo, va ricordato che col primo motivo il Comune di Pastorano deduceva eccesso di potere per travisamento dei presupposti, errore di fatto, violazione delle norme in materia di VIA e difetto di istruttoria in relazione alla circostanza che, mentre la pronuncia di compatibilità ambientale è avvenuta su un determinato progetto di solo trattamento di rifiuti solidi, le conclusioni della conferenza di servizi ed il decreto autorizzativo finale sono stati resi su progetto sostanzialmente diverso, in quanto quello originario dotato di VIA è stato poi integrato, durante l’esame istruttorio davanti alla conferenza, con una linea di trattamento biologico e fisico-chimico di rifiuti liquidi e fangosi, dei quali era anteriormente previsto il solo stoccaggio temporaneo all’interno di contenitori utilizzati anche per il relativo trasporto presso altri impianti siti altrove. Il primo giudice ha ritenuto che la fase aggiunta, stante la sua pervasività, sia capace di incidere in maniera profonda sul sistema di smaltimento dei rifiuti originario e dante luogo ad un’ipotesi progettuale complessivamente diversa da quella vagliata in sede di VIA, mentre sia il d.P.R. 12 aprile 1996, sia l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 “esigono che vi sia sostanziale coincidenza tra il progetto sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale e quello recepito nell’autorizzazione” regionale.<br />	<br />
4.1.- Al riguardo, si osserva che sta di fatto, in ordine all’addotta non necessità di VIA, che il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 “in quanto esso (l’impianto: n.d.e.) rientra nella categoria di cui all’elenco A dell’allegato III alla parte seconda del citato decreto” è stato richiesto dalla stessa Esogest e, quanto all’addotta mancanza di contenuto normativo di natura e valore immediatamente vincolante e precettivo dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, tale giudizio è stato reso, su conforme parere della commissione VIA, dalla Giunta regionale con decreto 15 marzo 2007, n. 102, in applicazione, tra l’altro, del detto d.P.R., espressamente richiamato e anche circa il quale si afferma che “nelle more della predisposizione di organica legge regionale in materia, con DD.G.R. nn. 374/98, 2190/98, 7636/98, 955/00, 5793/00, 6010/00, 616/01. 1216/01 e 5249/02, sono state recepite tutte le sopra citate norme”.<br />	<br />
4.2.- D’altra parte, il co. 4 dell’art. 42 del cit. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede, in tema di progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, che “Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l’autorità competente adotta i provvedimenti relativi all’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati”. In altri termini, anche in caso di progetto “sensibilmente diverso”, la norma impone la rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio della VIA; a maggior ragione, il successivo procedimento autorizzatorio non può che svolgersi sullo stesso progetto che la VIA abbia ottenuto, sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto “sensibilmente diverso” deve al riguardo essere acquisita nuova VIA su quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l’istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di conferenza di servizi.<br />	<br />
Tanto è in linea con quanto già affermato da questo Consiglio di Stato con la pronuncia richiamata dal primo giudice, secondo cui “Costituisce principio pacifico quello secondo cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si impone allorché le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato. Nel caso di un’autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale se nel corso della seconda fase (e, quindi, anche in sede di variante) il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (in tal senso, Cons. Stato, VI, n. 2694/2006; principio conforme a Corte Giust., 4 maggio 2006, C-290/2003)” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370). Il principio predetto ha sostanzialmente trovato anche recentemente ulteriore conferma, laddove è stata affermata, sia pure in diversa fattispecie concernente la sottoposizione a VIA di porzioni di opera, la necessità che la valutazione ambientale debba riguardare unitariamente l’opera nel suo complesso allo scopo di poterne apprezzare i livelli di qualità finale, pena altrimenti l’elusione delle finalità perseguite dalla legge attraverso la stessa VIA (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849).<br />	<br />
Nella specie, diversamente dalle prospettazioni delle appellanti, appare certo al Collegio che le menzionate integrazioni (riguardanti, giova sottolineare, il trattamento “biologico e chimico-fisico” di ben centomila tonnellate annue di percolato, poi ridotte a settantacinquemila in sede di conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 22 giugno 2007) apportate al progetto della Esogest oggetto del decreto assessorile n. 15 marzo 2007, n. 102, non consistano in un “dettaglio progettuale”, ossia in modifiche marginali ed irrilevanti ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, non foss’altro perché tale giudizio si era positivamente concluso sulla base della relazione istruttoria in cui si affermava espressamente che “per i rifiuti liquidi e fangosi non sono previste fasi di trattamento”, con la conseguenza che, nell’ipotesi di previsione di tali fasi, il giudizio stesso ben avrebbe potuto essere difforme o, comunque, atteggiarsi in modo diverso.</p>
<p>5.- Col quarto motivo d’appello la Esogest si duole dell’avvenuto annullamento anche del ripetuto decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, ancorché non censurato. Ma, una volta consolidato – per quanto innanzi – l’annullamento pronunciato dal TAR dell’autorizzazione regionale n. 86 del 2007 alla realizzazione e gestione dell’impianto, non si vede quale interesse sorregga la domanda di riforma parziale per questo aspetto della sentenza appellata, dal momento che il primitivo progetto non è realizzabile poiché manca di tale autorizzazione ed il progetto integrato necessita di risottoposizione a VIA.</p>
<p>6.- Con l’ultimo motivo la Esogest rileva ancora che non v’era necessità di sottoposizione del progetto a procedura di VIA, questa volta ai sensi dell’allegato A al d.P.R. 12 aprile 1996 in quanto la quantità dei rifiuti da trattare risultava indicata in misura inferiore alle 100 tonnellate giornaliere.<br />	<br />
Si è già detto che era stata la stessa appellante a richiedere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dello “elenco A dell’allegato III alla parte seconda del citato” d.P.R. n. 152 del 2006. Qui basta aggiungere che col decreto n. 86 del 2007 si consente lo smaltimento o il recupero di 1.705.960 t/a di rifiuti. Ma anche solo considerando le settantacinquemila tonnellate annue del rifiuto codice CER 190703, ossia il percolato di cui all’integrazione progettuale di cui si è discusso innanzi, la quantità giornaliera di tale rifiuto trattabile dall’impianto è pari a 205,47 tonnellate giornaliere.</p>
<p>7.- In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti, senza che occorra trattare le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli stessi appelli, sollevate dal Comune appellato con riguardo sia a circostanze sopravvenute, sia all’avvio di altro procedimento.<br />	<br />
Tuttavia, nella particolarità della vicenda si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sui ricorsi meglio indicati in epigrafe, riunisce i ricorsi e respinge gli appelli riuniti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stenio Riccio, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/02/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-2-2010-n-1142/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2010 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2007-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2007-n-1142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2007-n-1142/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1142</a></p>
<p>Pres. Est. R. PanunzioS. S (avv. M. Fois) c. il COMUNE DI DOLIANOVA ed il RESPONSABILE DELL&#8217;UFFICIO TECNICO DEL COMUNE (n. c.) e nei confronti di C. L. L. (n. c.) e di M. L. (avv. G. Trullu) 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine &#8211; Dies a quo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2007-n-1142/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2007-n-1142/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. R. Panunzio<br />S. S (avv. M. Fois) c. il COMUNE DI DOLIANOVA ed il RESPONSABILE DELL&#8217;UFFICIO TECNICO DEL COMUNE (n. c.) e nei confronti di C. L. L. (n. c.) e di M. L. (avv. G. Trullu)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine &#8211; Dies a quo. Fattispecie.<br />
2. Edilizia e urbanistica – Luci e finestre – Obbligo di rispettare la distanza di dieci metri tra pareti finestrate &#8211; Deroga – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’amministrazione ha l&#8217;obbligo della comunicazione o notifica del provvedimento finale, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ai soggetti che vengono in qualche misura “toccati” dalla deroga alla disciplina sulle distanze dei fabbricati, in quanto, se pur non specificamente menzionati nell&#8217;atto, sono facilmente individuabili. (nella specie, il Collegio ha ritenuto che la delibera di deroga alla distanza tra costruzioni, prodromica al rilascio della concessione edilizia, pur essendo soggetta a pubblicazione e formalmente pubblicata, doveva essere notificata al vicino proprietario, incidendo la deroga esclusivamente su un immobile determinato). (1)</p>
<p>2. Le norme edilizie che impongono la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, hanno carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; si tratta di disposizioni che attribuiscono, non al privato, secondo il suo interesse e la sua convenienza, ma all’Amministrazione la potestà di consentire l’edificazione sul confine di proprietà, in deroga alle distanze prescritte tra fabbricati. Potestà, tuttavia, il cui esercizio è subordinato alla sussistenza di presupposti oggettivi e di formalità procedimentali puntualmente indicati dalla norma. I primi, che richiedono in ogni caso apprezzamenti di carattere tecnico-discrezionale, sono l’impossibilità di soluzioni diverse in relazione alla dimensione e struttura del lotto ed alle costruzioni preesistenti, rispetto alle quali le distanze dovrebbero essere rispettate, e l’interesse pubblico a conseguire una soluzione igienicamente ed esteticamente più idonea. (2)<br />
&#8212; *** &#8212;<br />
(1) In motivazione, sulla necessità della comunicazione anche dell&#8217;avvio del procedimento di deroga alla disciplina legale delle distanze ai proprietari confinanti, il riferimento è a TAR SARDEGNA – SEZIONE II &#8211; Sentenza 26 settembre 2001 n. 103. <br />
(2) Nella fattispecie il ricorrente – proprietario dell’immobile confinante &#8211;  contestava il rilascio di concessione edilizia in deroga alla normativa in tema di distanze tra fabbricati a favore del vicino.<br />
Assumeva che tale deroga non trovava una giustificazione obiettiva, ma era stata indotta da alcuni atti contrattuali posti in essere dal controinteressato a favore della figlia.<br />
Il Collegio condivide tale censura ed a tal fine rileva che “il presupposto per l&#8217;applicazione della deroga è stato strumentalmente precostituito allo scopo di superare la normativa generale in materia di distanze fra edifici, difatti, il lotto di proprietà del signor M. L., inedificato, risultava pienamente sfruttabile nel rispetto delle distanze minime previste. Surrettiziamente quest’ultimo, ha operato il frazionamento del lotto, e tale operazione è diventata il presupposto della scrittura privata denominata “Compromesso preliminare di compravendita” allegata dalla signora L. C. L. al progetto approvato con la concessione impugnata. Il nuovo lotto si è venuto, quindi, a trovare nelle condizioni di “inutilizzabilità” per scelta e volontà del proprietario. In realtà questo progetto, approvato con la concessione impugnata, è esplicitamente dichiarato “Unità residenziale in ampliamento” del precedente, con ciò evidenziando, il proprietario, l&#8217;unitarietà del progetto edilizio complessivo e la evidente strumentalità della cessione di cui alla scrittura privata sopra citata.”.<br />
Enunciato il principio di cui in massima, il Collegio sottolinea che “nel caso in questione, in relazione all’estensione ed alla disposizione del lotto, come era in precedenza, nessun ostacolo vi era alla rielaborazione del progetto (in prima battuta non accoglibile in toto) ai fini della realizzazione della volumetria consentita, nel rispetto delle distanze minime. La sua modifica, ad opera del controinteressato, ha portato ad uno sviamento dell’istituto della deroga al regime delle distanze, che l’amministrazione avrebbe dovuto subito rilevare.”.<br />
Sulla tematica, in questa Rivista, T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 18 marzo 2004 n. 3017.  (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;operatività della deroga alle norma sulla distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 1142/2007<br />
Ric. n.	887/2005																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 887/2005 di<br />
<b>S. S. </b> rappresentato e difeso dall’avv. Mario Fois, elettivamente do¬¬mi¬ciliato in Cagliari, piazza del Carmine 22, pres¬so il suo studio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>COMUNE DI DOLIANOVA</b>, in persona del Sindaco in carica, e il RESPONSABILE DELL&#8217;UFFICIO TECNICO DEL COMUNE, in persona del funzionario incaricato; non costituiti in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>C. L. L.</b>, non costituita in giudizio e di M. L., rappresentato e difeso dall’avv.to Gianfranco Trullu, elettivamente do¬¬mi¬ciliato in Cagliari, via Carrara n. 4, pres¬so il suo studio;<br />
per l’annullamento<br />
della concessione edilizia n. 92 del 13.06.2005, rilasciata dal Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico del comune di Dolianova alla signora Caterina Locci, per la costruzione di un fabbricato unifamiliare sull&#8217;area distinta in catasto al foglio 26 mappale 2585, 2597, 2595, 2600 sita in via Udine;<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Dolianova n. 29 del 22 aprile 2005 avente ad oggetto &#8220;Riduzione distanze tra pareti finestrate Locci Caterina Letizia”. <br />
e per la condanna<br />
 dell’amministrazione al risarcimento dei danni;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 26 aprile 2007 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI i difensori delle parti come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente è proprietario di un edificio, ubicato in Dolianova, dove vi abita con la sua famiglia, realizzato sulla base della concessione edilizia n. 18 del 19.02.2001.<br />
Detto edificio, costituito da un unico piano terra, con copertura a tetto spiovente, è collocato alla distanza di cinque metri dal lotto confinante che, al momento del rilascio della concessione al ricorrente, risultava inedificato; alcuni vani dell’edificio in questione prendono aria e luce da finestre collocate su tale lato.<br />
In relazione al lotto confinante, il Comune ha rilasciato al signor M. L. la concessione edilizia n. 116 del 11.09.2002 (voltura della concessione n. 104 del 24.09.2001), che prevedeva la realizzazione di tre unità abitative il cui corpo di fabbrica risultava in appoggio al confine col lotto del ricorrente.<br />
L’amministrazione intimata, a seguito di diffide dell’attuale ricorrente e dell&#8217;intervento del Servizio di Vigilanza Edilizia della RAS, con provvedimento del Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico n. 146 del 3.08.2004, ha annullato la concessione n. 116/2002, per la parte del progettato fabbricato che ricade entro la fascia di metri 5 dal confine comune.<br />
Il vicino controinteressato, per ottenere la deroga alla distanza minima, prevista dell&#8217;art. 12 paragrafo 1.3 comma 4 delle norme di attuazione del P.U.C. relative alla zona omogenea B1, ha sottoscritto un atto denominato &#8220;Compromesso preliminare di compravendita immobiliare&#8221;, col quale si è obbligato a vendere alla signora C. L., sua figlia, il &#8220;lotto distinto con la lettera A del terreno distinto in catasto al Foglio 26 mappali 2585/2595/2597/2600, avente come superficie 166,67 mq sul quale verrà costruita dall&#8217;imprenditore Locci Mario un&#8217;unità abitativa su due livelli con posto auto scoperto”.<br />
Sulla base dell&#8217;atto sopra citato, allegato al progetto presentato dalla signora L. in data 5 gennaio 2005, il Consiglio Comunale ha approvato la deroga alle distanze a favore di Caterina L., e l&#8217;Ufficio Tecnico ha rilasciato la concessione.<br />
Contro questi due provvedimenti propone, l’interessato, ricorso giurisdizionale, deducendo i seguenti motivi di censura.<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 12 paragrafo 1.2, secondo comma e quinto comma delle norme di attuazione del P.U.C.; erroneità nei presupposti di fatto, ovvero carenza dei medesimi; eccesso di potere; sviamento; contraddittorietà; difetto di istruttoria; difetto di motivazione.<br />
La disposizione che consente la deroga alle distanze tra pareti finestrate è stata erroneamente applicata dalla deliberazione del CC, in quanto  detta disposizione ha una sua evidente funzione, costituita dalla possibilità di derogare alla previsione della distanza minima tra pareti finestrate, nelle ipotesi di lotti inedificati esistenti al momento dell&#8217;entrata in vigore del regolamento edilizio, al fine di evitare la loro inutilizzabilità, ma tale presupposto per l&#8217;applicazione della deroga risulta totalmente inesistente nel caso in questione, difatti il lotto di proprietà del signor M. L., risultava inedificato al momento dell&#8217;approvazione del regolamento edilizio e pienamente sfruttabile nel rispetto delle distanze minime previste.<br />
Surrettiziamente, quest’ultimo, ha operato il frazionamento del lotto che parrebbe essere il presupposto della scrittura privata allegata dalla figlia al progetto approvato con la concessione impugnata. Il nuovo lotto si è venuto a trovare nelle condizioni di inutilizzabilità per scelta e volontà del proprietario, successivamente all&#8217;approvazione del regolamento edilizio.<br />
Nel progetto approvato con la concessione impugnata, si parla esplicitamente di costruzione in ampliamento, ammettendo quindi l&#8217;unitarietà del progetto e la strumentalità del frazionamento di cui alla scrittura privata, in effetti nessun ostacolo v’era alla rielaborazione del progetto ai fini della realizzazione della volumetria consentita, nel rispetto delle distanze minime. <br />
In relazione alla deliberazione del CC, che ha approvato la deroga, deve evidenziarsi che risulta priva di motivazione, né può considerarsi assolto il relativo obbligo col semplice riferimento alla presa visione della proposta di deliberazione dell&#8217;Ufficio Tecnico comunale.<br />
2) In subordine, si lamenta la violazione dell&#8217;art. 11 del T.U. sull&#8217;edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Evidente risulta la nullità della scrittura privata, con la quale la richiedente sostiene di essere la proprietaria, ovvero nella disponibilità dell&#8217;area di sedime dell&#8217;edificio, sia perché trattasi di mera scrittura privata non autenticata, sia perché risulta impossibile individuare il bene oggetto della promessa di vendita. Non viene, quindi, soddisfatta la previsione che impone di rilasciare il permesso di costruire al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo a richiederlo.<br />
3) Violazione dell’art. 38 comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. La deliberazione del C.C. n. 29 del 22 aprile 2005 è stata approvata dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del 8 e 9 maggio 2005. Nessuna ragione di urgenza e improrogabilità può ravvisarsi nel suo contenuto.<br />
 L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
Si è costituito in giudizio il controinteressato L. M. che, per il tramite del suo difensore, eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame, nel merito controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Con decreto presidenziale n. 386/2005 prima, e poi, con ordinanza collegiale n. 394/2005, è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2007 la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il presente ricorso impugna l’interessato la concessione edilizia rilasciata alla vicina controinteressata, per mancato rispetto delle distanze minime fra fabbricati previste dalle norme di attuazione al PUC del comune.<br />
Devono pregiudizialmente essere esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa del controinteressato costituito.<br />
In primo luogo, sostiene quest’ultimo che il ricorso è tardivo, essendo stata, la delibera del Consiglio comunale n. 29/2005 (di approvazione della deroga), pubblicata all’albo comunale a decorrere dal 28 aprile 2005, per 15 giorni ed il ricorso notificato solo in data 26 agosto 2005.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Pur trattandosi di delibera comunale formalmente pubblicata, secondo le prescrizioni di legge, nel caso in questione, il suo contenuto deve essere notificato al vicino proprietario, incidendo la deroga esclusivamente su un immobile determinato. <br />
Tale circostanza impone all’amministrazione l&#8217;obbligo della comunicazione o notifica del provvedimento finale, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, ai soggetti che vengono in qualche misura “toccati” dalla deroga stessa, in quanto, se pur non specificamente menzionati nell&#8217;atto, sono facilmente individuabili; l’osservazione consente di superare l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa del controinteressato. (Sulla necessità della comunicazione anche dell&#8217;avvio del procedimento di deroga alla disciplina legale delle distanze ai proprietari confinanti, cfr. Tar Sardegna, 26/9/2001 n. 1032).<br />
Eccepisce, ancora, il controinteressato che non vi sarebbe più alcun interesse alla definizione della controversia da parte del ricorrente, in quanto non più proprietario dell’abitazione realizzata sul lotto adiacente al suo.<br />
Anche questa eccezione deve esser respinta.<br />
Anche se l’immobile è stato alienato, può sempre sussistere una futura, successiva responsabilità in ordine allo stesso in capo al dante causa, anche in base ad eventuali accordi fra le parti private che non è dato conoscere in questa sede.<br />
La sopravvenuta carenza di interesse, nei casi in cui non è dichiarata dal diretto interessato, perché sia accertata dal Giudice, deve essere supportata da fatti successivi che, inequivocabilmente, comportino tale effetto. <br />
Come costantemente ha chiarito la giurisprudenza, in merito: “la declaratoria dell&#8217;improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l&#8217;accertamento dell&#8217;inutilità della sentenza e tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l&#8217;utilità conseguibile per effetto della definizione del gravame conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse alla decisione, anche meramente strumentale e morale” (ex multis: CdS sez. VI n. 1246 &#8211; 11 marzo 2004) .<br />
Si passa quindi al “merito” del ricorso.<br />
In punto di fatto, giova rammentare che il controinteressato non potendo costruire sul confine, in virtù dell’art. 12 paragrafo 1.3, delle norme di attuazione del P.U.C., che prevedono la distanza minima di 5 metri dal confine in comune con quello del vicino e di 10 metri da pareti finestrate, ha in pratica “frazionato” il proprio lotto, cedendone un terzo alla propria figlia e rendendolo “edificabile” solo con una concessione in deroga .<br />
Con il primo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 12 paragrafo 1.2, secondo comma e quinto comma delle norme di attuazione del P.U.C.; erroneità nei presupposti di fatto, ovvero carenza dei medesimi; eccesso di potere; sviamento; contraddittorietà; difetto di istruttoria; difetto di motivazione.<br />
Assume il ricorrente che la disposizione che consente “la deroga” alle distanze tra pareti finestrate è stata erroneamente intesa dal C.C. in quanto la sua funzione consiste nel consentire di derogare alla previsione della distanza minima tra pareti finestrate, nelle ipotesi di lotti inedificati esistenti al momento dell&#8217;entrata in vigore del regolamento edilizio, al fine di evitare la loro inutilizzabilità e che il nuovo lotto si è venuto a trovare nelle condizioni di inutilizzabilità per scelta e volontà del proprietario.<br />
La censura, ad avviso del Collegio, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.<br />
Con la precisazione che la disposizione che si assume violata non è il quinto comma del paragrafo 1.2, ma del paragrafo 1.3 dell’art. 12 delle N.d.a. del PUC, la stessa dispone: “Nelle zone inedificate esistenti o risultanti libere in seguito a demolizione contenute in un tessuto urbano già definito e consolidato che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a 24 mt, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l&#8217;inutilizzazione dell&#8217;area o una soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile”.<br />
Nel caso in questione tale presupposto per l&#8217;applicazione della deroga è stato strumentalmente precostituito allo scopo di superare la normativa generale in materia di distanze fra edifici, difatti, il lotto di proprietà del signor Mario Locci, inedificato, risultava pienamente sfruttabile nel rispetto delle distanze minime previste.<br />
Surrettiziamente quest’ultimo, ha operato il frazionamento del lotto, e tale operazione è diventata il presupposto della scrittura privata denominata “Compromesso preliminare di compravendita” allegata dalla signora Locci Caterina Letizia al progetto approvato con la concessione impugnata. Il nuovo lotto si è venuto, quindi, a trovare nelle condizioni di “inutilizzabilità” per scelta e volontà del proprietario.<br />
In realtà questo progetto, approvato con la concessione impugnata, è esplicitamente dichiarato “Unità residenziale in ampliamento” del precedente, con ciò evidenziando, il proprietario, l&#8217;unitarietà del progetto edilizio complessivo e la evidente strumentalità della cessione di cui alla scrittura privata sopra citata. <br />
Le norme edilizie che impongono la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, hanno carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza; si tratta di disposizioni che attribuiscono, non al privato, secondo il suo interesse e la sua convenienza, ma all’Amministrazione la potestà di consentire l’edificazione sul confine di proprietà, in deroga alle distanze prescritte tra fabbricati. Potestà, tuttavia, il cui esercizio è subordinato alla sussistenza di presupposti oggettivi e di formalità procedimentali puntualmente indicati dalla norma. <br />
I primi, che richiedono in ogni caso apprezzamenti di carattere tecnico-discrezionale, sono l’impossibilità di soluzioni diverse in relazione alla dimensione e struttura del lotto ed alle costruzioni preesistenti, rispetto alle quali le distanze dovrebbero essere rispettate, e l’interesse pubblico a conseguire una soluzione igienicamente ed esteticamente più idonea; nel caso in questione, in relazione all’estensione ed alla disposizione del lotto, come era in precedenza, nessun ostacolo vi era alla rielaborazione del progetto (in prima battuta non accoglibile in toto) ai fini della realizzazione della volumetria consentita, nel rispetto delle distanze minime. La sua modifica, ad opera del controinteressato, ha portato ad uno sviamento dell’istituto della deroga al regime delle distanze, che l’amministrazione avrebbe dovuto subito rilevare.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è pertanto accolto, conseguentemente, viene annullata la delibera del C. C. che approva la deroga e, per invalidità derivata, il provvedimento di concessione edilizia, che trae il suo unico presupposto legittimante nella suddetta delibera.<br />
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno ritiene il Collegio che debba essere dichiarata inammissibile in quanto genericamente prospettata, in ogni caso si evidenzia che l’accoglimento tempestivo della domanda cautelare ha impedito che il ricorrente potesse subire dei danni.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNASEZIONE SECONDAAccoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.<br />
Condanna sia l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00) che il controinteressato costituito nella stessa misura (millecinquecento/00), più IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 26 aprile 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Rosa Panunzio 		Presidente f.f. – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere;<br />	<br />
Marco Lensi, 			Consigliere.																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 29/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-5-2007-n-1142/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-3-2006-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-3-2006-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.1142</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; S. Toschei Est. Elea Fp Soc. Consortile a r.l. e altra (Avv.ti G. Stancanelli R. Belcredi e S. Bottacchi) contro la Provincia di Pistoia (Avv.ti P. Pupino ed L. Coppola) e nei confronti di Isaq Consulting s.r.l. (non costituita) in relazione agli elementi di valutazione dell&#8217;offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-3-2006-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-3-2006-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; S. Toschei Est.<br /> Elea Fp Soc. Consortile a r.l. e altra  (Avv.ti G. Stancanelli R. Belcredi e S. Bottacchi) contro la Provincia di Pistoia (Avv.ti P. Pupino ed L. Coppola) e nei confronti di Isaq Consulting s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in relazione agli elementi di valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione esclusivamente quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Offerta economicamente più vantaggiosa – Attribuzione del solo punteggio numerico &#8211; Può essere ritenuto una sufficiente motivazione quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati – Fissazione di una complessa griglia di indici e sottocriteri valutativi nella lettera di invito e nel relativo allegato/capitolato – Necessità – Eventuale completamento con sottocriteri da parte della commissione giudicatrice comunque prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati. In sostanza esso è idoneo a dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico solo se l&#8217;individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa avvenga attraverso una formulazione del punteggio attribuito in corrispondenza e in correlazione con una complessa griglia di indici e sottocriteri valutativi, che debbono essere necessariamente e preventivamente fissati dalla lettera di invito e dal relativo allegato/capitolato ovvero (ed al più) completati con sottocriteri da stabilirsi a cura della commissione giudicatrice (o nucleo di valutazione), comunque prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte. Tali precisazioni costituiscono un indispensabile presupposto e requisito di sufficienza della motivazione espressa in forma meramente numerica, atteso che solo entro tali parametri specifici la commissione giudicatrice ha la possibilità di attribuire un punteggio numerico idoneo, mercé l’impossibilità di effettuare il necessario sindacato giurisdizionale in merito al processo decisionale effettuato dall’organo di valutazione nell’attribuire punteggi numerici</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE &#8211; SECONDA SEZIONE 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>29 Marzo 2006 </p>
<p></b>Visto il ricorso 362/2006  proposto da:<br />
<i></p>
<p align=center>SOC. ELEA FP SOCIETA&#8217; CONSORTILE A R.L. e<br />
SOC NO GAP CONTROLS S.R.L.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>STANCANELLI GIUSEPPE <br />
BELCREDI REMIGIO <br />
BOTTACCHI STEFANO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in FIRENZE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA MASACCIO 172 <br />
presso STANCANELLI GIUSEPPE  <br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
PROVINCIA DI PISTOIA  <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
PUPINO PAOLA<br />
COPPOLA LUCIA<br />
con domicilio eletto in FIRENZE <br />
 VIA RICASOLI, 40<br />
presso SEGRETERIA T.A.R.;</p>
<p>e nei confronti di <br />
SOC. ISAQ CONSULTING S.R.L.  <br />
non costituitosi in giudizio;<br />
</i><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i><br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 2019 del 30.12.2005 prot. n. 170404 del Dirigente del Servizio Lavoro e Politiche Sociali della Provincia di Pistoia con cui è stato approvato il verbale del Nucleo di valutazione in data 21.12.2005, recante la gradu<br />
&#8211; dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione intervenuto medio tempore;<br />
&#8211; di ogni altro atto preliminare, presupposto e consequenziale o altrimenti connesso;</p>
<p align=center>nonchè per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia</p>
<p></p>
<p align=justify>
ovvero per l’annullamento della convenzione prevista dall’art. 11, comma 2, del bando eventualmente stipulata medio tempore dall’impresa aggiudicataria con la Provincia di Pistoia;</p>
<p align=center>e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’Amministrazione provinciale di Pistoia al risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 31.03.1998 n. 80 e s.m.i. e al pagamento delle spese di causa;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio  della Provincia di Pistoia;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 29 marzo 2006 &#8211; relatore il Primo Referendario Stefano Toschei  &#8211; gli avv.ti Giuseppe Stancanelli e Paola Pupino;<br />
Visto l’art. 23-<i>bis</i>, commi 1 e 3, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Visto l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;</p>
<p>Rilevato che dall’esame della documentazione versata in atti emerge, con evidenza, come in sede di valutazione l’organo appositamente istituito dall’Ente procedente (Nucleo di valutazione) ha provveduto ad attribuire punteggi numerici (peraltro scritti a mano accanto alla riga corrispondente rispetto alla voce di ciascuna offerta) senza alcun riferimento motivazionale con riguardo alla griglia di valutazione indicata nell’allegato E del bando;<br />
Considerato che, come ha osservato la giurisprudenza amministrativa (cfr, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2005 n. 6403), con orientamento che la Sezione condivide, il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, sicché anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, è idoneo a dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico, sempreché l&#8217;individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa avvenga attraverso una formulazione del punteggio attribuito in corrispondenza e in correlazione con una complessa griglia di indici e sottocriteri valutativi, che debbono necessariamente preventivamente fissati dalla lettera di invito e dal relativo allegato/capitolato ovvero (ed al più) completati con sottocriteri da stabilirsi a cura della commissione giudicatrice (o nucleo di valutazione), comunque prime dell’apertura delle buste contenenti le offerte. Tali precisazioni costituiscono un indispensabile presupposto e requisito di sufficienza della motivazione espressa in forma meramente numerica, atteso che solo entro tali parametri specifici la commissione giudicatrice ha la possibilità di attribuire un punteggio numerico idoneo, mercé l’impossibilità di effettuare il necessario sindacato giurisdizionale in merito al processo decisionale effettuato dall’organo di valutazione nell’attribuire punteggi numerici (cfr., anche, Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2003 n. 67). D’altronde, in via generale, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che il potere di introdurre le c.d. sottovoci relative alla specificazione e puntualizzazione dei criteri valutazione enucleati in sede di bando gara o di lettera di invito sussiste fino al momento dell’apertura dei plichi contenenti le offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1999 n. 2117 e Sez. V, 13 aprile 1999 n. 412), e deve considerarsi un vero e proprio potere-dovere della commissione quando ciò occorra per la più esatta valutazione delle offerte (Cons. Stato, Sez. IV, 21 luglio 1997 n. 737) ovvero quando i criteri generali individuati nel bando o nella lettera di invito non appaiano adeguati a rappresentare le peculiarità delle singole offerte in relazione alla complessità del bene o del servizio da acquisirsi da parte della P.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 1994 n. 1753) in presenza cioè di una sostanziale indeterminatezza della <i>lex specialis</i> della gara quanto ai parametri valutativi, che non consenta di comprendere le ragioni della scelta dalla diretta attribuzione del punteggio;<br />
Osservato che, nel caso di specie, si apprezza nell’esame della documentazione prodotta la presenza nell’allegato E al bando una griglia di valutazione predeterminata delle offerte, senza che nel medesimo allegato E ovvero in altro documento della selezione svolta (verosimilmente il verbale di gara) si riscontri l’esistenza di ulteriori -indispensabili – parametri significativi rispetto ai quali il Nucleo avrebbe dovuto far corrispondere i punteggi da attribuirsi alle singole voci. In altri termini non è dato di rilevare dalla <i>lex specialis</i> di gara e dalle prescrizioni che l’Amministrazione procedente si era data al fine di pervenire alla formulazione dei punteggi valutativi delle singoli voci componenti ciascuna offerta una griglia di valutazione concepita in modo da poter attribuire risultati numerici valutativi sulla base di mere operazioni matematiche, di carattere vincolato, in applicazione del bando e del capitolato di gara, ossia in stretta aderenza alla stessa <i>lex specialis</i> (cfr., in particolare sul tema, Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2004 n. 1625);<br />
Tenuto conto, infine e per completezza decisionale, che seppure è vero quanto precisato dalla prevalente giurisprudenza circa la valutazione delle offerte nel caso di appalto–concorso (tipologia selettiva alla quale è avvicinabile il caso qui in esame, dal momento che trattasi di valutazione di progetti), secondo cui, sia sotto il profilo tecnico che economico, non sarebbe necessaria motivazione ulteriore rispetto all&#8217;indicazione dei punteggi corrispondenti ai parametri precostituiti nei criteri generali (cfr. ad esempio Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 300), tuttavia, nel caso di specie sono venuti a mancare proprio i necessari parametri precostituiti, atteso che a fronte dei criteri generali di cui al bando di gara (cioè l’allegato E indicante la griglia di valutazione) nei quali l’Amministrazione si è limitata a conferire alla commissione valutatrice il potere di assegnare un punteggio da 0 a 10 al valore tecnico dell&#8217;offerta (scomposta nelle singole voci denominate “curriculum”, “qualità e coerenza progettuale”, “soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto”, e “priorità”), senza alcuna precisazione in ordine agli elementi da tenere presenti nella determinazione del singolo punteggio, ;<br />
Rilevando, in via conclusiva che, operando come sopra si è illustrato, risulta essere stato attribuito dall’Amministrazione procedente ai componenti dell&#8217;organo collegiale un potere di per sé non scevro da potenziali sospetti di parzialità o scorrettezza, che vengono in emersione proprio a causa della mancata predeterminazione – compiuta ed esaustiva &#8211; dei criteri per l&#8217;attribuzione del punteggio relativo all&#8217;offerta tecnica, senza che, dunque, si sia provveduto alla formazione di una griglia di sottovoci che consentisse un esercizio “guidato” e controllabile della discrezionalità tecnica ed amministrativa insita nel giudizio della commissione). Ne deriva che il modulo comportamentale fatto proprio dall’Amministrazione, seppur veicolato dall’operato della commissione, lungi dal soddisfare le esigenze di trasparenza nell’effettuazione della scelta si traduce in un giudizio formulato in modo apodittico (per effetto della scelta iniziale fatta dalla Amministrazione prima e dalla commissione poi di non elaborare le sottovoci per la più analitica valutazione dell’offerta tecnica) attraverso l’attribuzione dei punteggi effettuata sulla scorta di una mera valutazione globale delle offerte (ancora e da ultimo, in ordine ai presupposti di sufficienza della motivazione espressa in forma numerica sulla valutazione delle offerte presentate in gara (Cons. Stato, Sez. V, 28 novembre 2005 n. 6638; Sez. VI, 12 novembre 2003 n. 7251 e 13 ottobre 2003 n. 6915; Sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5899);<br />
Rilevata, quindi, la fondatezza dei motivi di doglianza dedotti nell’atto introduttivo, per i profili più sopra esplicati e di poter accogliere il ricorso con annullamento degli atti impugnati ed invalidazione del contratto <i>medio tempore</i> eventualmente concluso dall’Amministrazione con l’aggiudicataria;<br />
Stimato, infine, che in ragione della soccombenza, le spese di lite debbono essere imputate a carico della Amministrazione resistente nella misura di complessivi € 3.000,00 (euro tremila) in favore delle Società ricorrenti;<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con invalidazione del contratto <i>medio tempore</i>, eventualmente, stipulato.<br />
Condanna la Provincia di Pistoia, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore della Società Elea FP Società Consortile a r.l. e della NO GAP CONTROLS S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 29 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe Petruzzelli	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Roberto Pupilella	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Stafano Toschei	 &#8211; Primo Referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 MARZO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-3-2006-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2004 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-11-2004-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-11-2004-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2004 n.1142</a></p>
<p>Pres. VACIRCA, Est. MASSARI Papini Cosimo (Avv.ti E. Brocchi e C. Bricchi) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) sanzioni disciplinari e dies a quo del procedimento 1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo &#8211; Sanzioni disciplinari – Sospensione dal servizio – Decorrenza &#8211; Art. 19 d.p.r. n.737/81 – Disciplina 2. Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-11-2004-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2004 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-11-2004-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2004 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VACIRCA, Est. MASSARI<br /> Papini Cosimo (Avv.ti  E. Brocchi e C. Bricchi) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sanzioni disciplinari e dies a quo del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo &#8211; Sanzioni disciplinari – Sospensione dal servizio – Decorrenza  &#8211; Art. 19 d.p.r. n.737/81 – Disciplina</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo &#8211; Sanzioni disciplinari – Discrezionalità amministrativa – Insindacabilità – Sussiste &#8211; Eccezioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi di un agente di polizia, il procedimento decorre dal momento in cui viene portato a conoscenza del trasgressore il compimento di una qualsiasi delle attività procedimentali previste dall’art. 19 d.p.r. 25.10.1981, n. 737, non rilevando, al fine del computo del termine di 45 giorni per la conclusione dell’istruttoria, la sola individuazione del funzionario istruttore.</p>
<p>2. Non è sindacabile l’ampia discrezionalità di cui è titolare l’amministrazione in sede di irrogazione di sanzioni disciplinari, se non in presenza di manifesta irragionevolezza.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Maria Vittoria Lumetti, <a href="/ga/id/2004/12/1834/d">&#8220;Il sindacato giurisdizionale e la discrezionalità dell’amministrazione in tema di sanzioni disciplinari&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE &#8211; PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
&#8211; BERNARDO MASSARI Primo Ref. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 09 Novembre 2004<br />
Visto il ricorso 2028/2004  proposto da:</p>
<p><b>PAPINI COSIMO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BROCCHI ELISABURICCHI CARLOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA PORTA ROSSA 6presso<br />
BROCCHI ELISA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>POLIZIA DI STATO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI AREZZO</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto n. 333-C-I/Sez.2^ 10373 del 28.07.2004 a firma del Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della Pubblica sicurezza notificato il 09.09.2004, con il quale veniva inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 6 (sei) , a norma dell’art. 6 n. 7 e n. 1 in relazione all’art. 4 n. 18 del D.P.R. n. 737/1981, a decorrere dal giorno successivo alla notifica del decreto.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO <br />
POLIZIA DI STATO <br />
QUESTURA DI AREZZO<br />
Udito il relatore Primo Ref. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti E. Brocchi e M.V.Lumetti (Avv. St.);</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario vaglio, il ricorso non appare sorretto da fumus boni iuris, atteso che, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 9 comma 4 e 19, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 il procedimento disciplinare deve considerarsi iniziato nel momento in cui viene portato a conoscenza del trasgressore il compimento di una qualsiasi delle attività procedimentali previste dall&#8217;art. 19, cit. non rilevando, al fine del computo del termine di 45 giorni per la conclusione dell’istruttoria, la sola individuazione del funzionario istruttore;<br />
che quanto agli altri motivi non può in linea di principio essere sindacata in sede giurisdizionale l’ampia discrezionalità di cui l’Amministrazione intimata è titolare in tema di irrogazione di sanzioni disciplinari, se non in presenza di manifesta irragionevolezza, irrazionalità o contraddittorietà;<br />
Ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-9-11-2004-n-1142/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2004 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-6-2-2004-n-1142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-6-2-2004-n-1142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1142</a></p>
<p>Pres., Cossu; Estensore, Tomassetti ROMANA SCAVI s.r.l. c/ A.N.A.S. S.p.A. 1. Contratti della pubblica amministrazione – offerta anomala &#8211; eccezione di inammissibilità del ricorso &#8211; limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche – è infondata. 2. Contratti della pubblica amministrazione – Lavori pubblici – Licitazione privata &#8211; offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-6-2-2004-n-1142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-6-2-2004-n-1142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Cossu; Estensore, Tomassetti <br /> ROMANA SCAVI s.r.l. c/ A.N.A.S. S.p.A.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – offerta anomala &#8211; eccezione di inammissibilità del ricorso &#8211; limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche – è infondata.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Lavori pubblici – Licitazione privata &#8211; offerta anomala – valutazione delle giustificazioni prodotte – carenza di motivazione dell’esclusione – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il sindacato dell’autorità giurisdizionale sulla valutazione tecnica effettuata dalla S.A. sull’offerta anomala è ammesso nei limiti in cui il giudice non si sostituisca all’Amministrazione nella valutazione tecnica delle giustificazioni, ma si preoccupi di verificare la correttezza del criterio valutativo adottato e del relativo procedimento, la coerenza ed uniformità del parametro di esame seguito e l’attendibilità del giudizio tecnico.</p>
<p>2. La discrezionalità tecnica che accompagna il giudizio dell’anomalia, impone che questo sia congruamente ed adeguatamente motivato, non essendo sufficiente un mero rinvio alla contrarietà delle giustificazioni offerte nel contraddittorio a disposizioni normative e del procedimento concorsuale. E’ fatto obbligo, inoltre, all’Amministrazione, di valutare la specifica incidenza degli elementi oggetto di chiarimenti sulla offerta nel suo complesso.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;avv. Antonella Migliore <a href="/ga/id/2004/2/1454/d">&#8220;Discrezionalità tecnica ed obbligo di motivazione nel giudizio sull’anomalia dell’offerta di gara&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul sindacato giudiziale in tema di offerte anomale</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b> </center><br />
<center> <b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
SEZIONE III </b> </center></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Luigi COSSU Presidente &#8211; Vito CARELLA Componente &#8211; Alessandro TOMASSETTI Componente &#8211; estensore. ha pronunciato la seguente<br />
<center> <b>SENTENZA </b> </center></p>
<p>sul ricorso n. 6533/2003 proposto dalla<br />
<b> ROMANA SCAVI S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Avilio Presutti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro n. 10;<br />
<center> CONTRO </center></p>
<p>&#8211; <b>l’A.N.A.S. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato;<br />
&#8211; la <b>Società Italiana per Condotte d’Acqua </b> , rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Franco Coccoli ed elett.te dom.ta presso lo studio Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;<br />
PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del giudizio di incongruità (e della connessa esclusione) dell’offerta presentata dalla Romana Scavi s.r.l. ai fini dell’aggiudicazione della licitazione privata CA 34/02, strada statale Orientale Sarda (Tronco Tertenia-Tortolì; lotto n. 4 &#8211; stralcio n.<br />
&#8211; degli atti di aggiudicazione della stessa licitazione privata a favore della Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a.;<br />
<br />&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le note di richieste di giustificazioni e la disciplina di gara nelle parti specificate.<br />
E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO<br />
derivante alla indicata esclusione.<br />
Visto il ricorso con i relativi atti.<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura dello Stato per l’A.N.A.S. S.p.a.<br />
Vista la memoria di costituzione della Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a.<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.<br />
Uditi, alla udienza del 17 dicembre 2003, gli avv.ti A. Presutti per la ricorrente e M. Sanino per la controinteressata.<br />
<center> <b>FATTO </b> </center></p>
<p>Con ricorso notificato in data 18 giugno 2003 e depositato il 24 giugno 2003, la ricorrente chiedeva l’annullamento sia del giudizio di incongruità (e della connessa esclusione) della offerta presentata dalla Romana Scavi s.r.l. ai fini della aggiudicazione della licitazione privata CA 34/02, Strada Orientale Sarda (Tronco Tertenia-Tortolì; lotto n. 4 &#8211; stralcio n. 1) che degli atti di aggiudicazione della stessa licitazione privata a favore della Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. ivi comprese le note di richieste di giustificazioni e la disciplina di gara nelle parti meglio specificate in ricorso.<br />
In particolare, l’A.N.A.S. S.p.a. avrebbe considerato anomala la offerta della ricorrente da un lato con riferimento ai parametri concernenti il costo della manodopera ed alla analisi A.1.01-Scavo di sbancamento dal momento che la ricorrente avrebbe eseguito “un calcolo specifico relativo al bilancio delle terre per tutti i materiali di scavo, senza tenere conto di quanto già previsto in progetto per l’analisi in questione”, dall’altro con riguardo al “nolo a freddo” di alcuni macchinari.<br />
Si costituiva in giudizio la Avvocatura dello Stato depositando documentazione relativa alla gara in oggetto.<br />
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a. che contestava punto per punto le censure mosse dalla ricorrente agli atti impugnati e concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese processuali.<br />
Alla udienza del 17 dicembre 2003 su richiesta delle parti la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.<br />
<center> <b>DIRITTO </b> </center></p>
<p>La società ricorrente contesta le modalità con le quali la Commissione Tecnica ha esercitato la propria potestà tecnico-discrezionale di valutazione delle offerte presentate dai concorrenti alla gara in questione ritenendo che sia stata omessa non solo la valutazione di attendibilità-inattendibilità dei singoli elementi per i quali sono state richieste giustificazioni in sede di verifica della anomalia, ma anche la valutazione relativa all’incidenza di tali elementi nel complessivo esame di congruità dell’offerta.<br />
Preliminarmente occorre affrontare la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a., controinteressata, la quale deduce che le censure proposte, fondate tutte su valutazioni di carattere tecnico-discrezionali, non potrebbero essere portate innanzi alla autorità giurisdizionale in considerazione del fatto che, rispetto ad esse, il sindacato del giudice amministrativo sarebbe possibile soltanto in ipotesi di palese errore di fatto ovvero di manifesta irrazionalità od ancora di evidente contraddizione logica.<br />
La eccezione è infondata.<br />
Rileva il Collegio che nella materia della valutazione del giudizio di anomalia si è registrata una significativa evoluzione dell&#8217;orientamento giurisprudenziale che, dalle originarie e consolidate posizioni di chiusura ad un&#8217;indagine penetrante della correttezza del giudizio di anomalia, con contestuale affermazione dell&#8217;insindacabilità di quest&#8217;ultimo, in quanto espressione di un potere tecnico-discrezionale, se non per manifesta illogicità o per travisamento dei fatti (cfr. ex multis Cons. Stato, VI Sez., 19 maggio 2000 n. 2908), si è progressivamente evoluto ammettendo la verifica diretta della correttezza del criterio valutativo adottato e del relativo procedimento applicativo (Cons. Stato, V Sez., 5 marzo 2001 n. 1247), l&#8217;esame della coerenza e dell&#8217;uniformità del parametro di esame seguito (Cons. giust. amm., 22 novembre 2001 n. 607) e, in definitiva, l&#8217;attendibilità del giudizio tecnico (Cons. Stato, VI Sez., 6 agosto 2002 n. 4094), senza, comunque, riconoscere in alcun caso la possibilità della sostituzione del giudice all&#8217;apprezzamento discrezionale delle giustificazioni, riservato in via esclusiva alle scelte di merito, come tali insindacabili, dell&#8217;Amministrazione.<br />
D’altra parte, occorre anche rilevare che nel giudizio proposto contro le determinazioni amministrative in materia di offerte anomale, ed ancorchè queste siano caratterizzate da notevoli margini di opinabilità, “sembra inappropriata la pregiudiziale limitazione della cognizione del giudice, atteso che nessun atto amministrativo &#8211; sia esso di alta amministrazione o latamente discrezionale &#8211; può essere sottratto al controllo giurisdizionale di legittimità, garantito dai cittadini dalla Costituzione” (T.A.R. Lazio, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 11032).<br />
Quanto al merito del ricorso, lo stesso appare fondato con riferimento alle singole censure sollevate dalla parte ricorrente.<br />
In particolare, quanto alla prima censura concernente il costo della mano d’opera, la ricorrente osserva che nella nota ANAS del 21 febbraio 2003, la contestazione proposta dalla società committente era del seguente tenore “l’impresa applica i costi per la mano d’opera relativi alla provincia di Cagliari, inferiori a quelli della provincia dove si svolgeranno i lavori, senza tener conto degli oneri per la trasferta; L’impresa applica dei costi di mano d’opera relativi al capo squadra inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L.”.<br />
In sede di giustificazioni relative alla mano d’opera, la Romana Scavi s.r.l. ha risposto che “la scrivente, per tutte le gare di importo superiore alla ‘soglia europea’ per cui risulta necessario ‘giustificare’ le singole voci di offerta, da molti anni, sistematicamente per la voce manodopera, non fa riferimento alle Tabelle della Manodopera elaborate dai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio e/o a quelle emanate dalle Associazioni territoriali di categoria ma preferisce elaborare direttamente, con l’ausilio di uno dei più affermati e rinomati studi professionali italiani in materia di diritto del lavoro, il reale ed effettivo costo della manodopera. Il costo orario elaborato, che la scrivente utilizza ha sempre come base di partenza e di riferimento, è bene evidenziarlo, le ‘Tabelle della Manodopera’ elaborate dai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio ma, relativamente ad alcuni istituti contrattuali che sono naturalmente previsti in maniera generica per tutte le imprese, costituendo queste soltanto delle tabelle medie di riferimento, le integra in tutto o in parte in funzione della propria personale realtà aziendale e dello specifico lavoro. Come evidenziato in precedenza le ‘Tabelle della Manodopera’ elaborate dai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio e/o a quelle emanate dalle Associazioni territoriali di categoria prevedono cautelativamente in forma generica tutti gli istituti contrattuali contemplati dagli accordi collettivi di lavoro non conoscendo la realtà organizzativa della singola impresa e senza conoscere la configurazione effettiva del singolo lavoro in cui si calerà la organizzazione della impresa esecutrice. Per i motivi sopra esposti è senza dubbio affermabile che le anzidette ‘tabelle’ rappresentano un valido riferimento per una generica rappresentazione del costo della manodopera senza però, al contempo, poter rappresentare proprio per le loro esigenze e per il fine cui sono indirizzate una puntuale individuazione dell’effettivo costo della singola impresa (…)”.<br />
A fronte di tale puntuale giustificazione in relazione al costo della manodopera, l’ANAS ha risposto affermando che “l’impresa dichiara che nella valutazione dei costi della mano d’opera non ricorre alle tabelle edite dal Provveditorato alle OO.PP. delle varie province dove si svolgono i lavori bensì provvede ad effettuare proprie accurate e minuziose analisi atte ad individuare con esattezza l’effettivo costo da sostenere. Al riguardo si evidenzia che l’Impresa non ha operato in tal senso in occasione della formulazione dell’offerta in quanto ha semplicemente inserito nelle analisi il costo tabellato della mano d’opera relativo alla provincia di Cagliari allegando anche la relativa tabella. Peraltro le giustificazioni addotte dall’Impresa stessa contravvengono alle disposizioni normative e del procedimento concorsuale”.<br />
La valutazione fornita dall’ANAS non appare conforme alla disciplina positiva prevista in materia di chiarimenti sulla anomalia dell’offerta.L&#8217;art. 30.4 della direttiva 93/37 C.E.E. del 14 giugno 1993 prescrive, al riguardo, all&#8217;Amministrazione aggiudicatrice l&#8217;obbligo, prima di rifiutare un&#8217;offerta che appare anormalmente bassa rispetto alla prestazione, di richiedere all&#8217;impresa che l&#8217;ha presentata i chiarimenti che ritiene utili in merito alla composizione dell&#8217;offerta e di valutare quest&#8217;ultima sulla base delle giustificazioni fornite.<br />
La disposizione comunitaria ha omesso di individuare la soglia di anomalia, rimettendo, quindi, ai legislatori nazionali la relativa disciplina, ma ha sancito il principio inderogabile del divieto di esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia, stabilendo, al contempo, la necessità di una verifica in contraddittorio della composizione dell&#8217;offerta con l&#8217;impresa interessata.<br />
L&#8217;ordinamento interno contemplava, al riguardo, all&#8217;art. 21 comma 1 bis legge n. 109 del 1994 (come modificato dalla legge n. 415 del 1998), il meccanismo dell&#8217;allegazione anticipata (e cioè insieme all&#8217;offerta) di giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello a base d&#8217;asta.<br />
Tale previsione, che anticipa il contraddittorio ad una fase preliminare a quella di individuazione della soglia di anomalia e che sembra consumabile con l&#8217;allegazione preventiva delle giustificazioni, è stata sospettata di incompatibilità con la ricordata disposizione comunitaria (che pare, invece, riferita ad una verifica successiva alla conoscenza del carattere anomalo dell&#8217;offerta), con conseguente rimessione della relativa questione ermeneutica alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell&#8217;art. 177 comma 3 Trattato C.E. (Cons. Stato, IV Sez., ord.za 17 aprile 2000 n. 2290).<br />
Con sentenza del 27 novembre 2001, resa sulle cause nn. 285-286 del 1999, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha, in proposito, ritenuto contrastante con l&#8217;art. 30.4 della direttiva 93/37/C.E.E., per come contestualmente interpretato, ogni limitazione al potere di indagine dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice sulla composizione dell&#8217;offerta nonché la possibilità di escludere quest&#8217;ultima sulla base delle sole giustificazioni allegate in via preliminare.<br />
Valorizzando le esigenze di tutela della concorrenza, la Corte di Lussemburgo, pur non rilevando un insanabile contrasto con il diritto comunitario della previsione nazionale che prescrive l&#8217;allegazione preventiva delle giustificazioni, ha, tuttavia, affermato con chiarezza che la compatibilità comunitaria del predetto metodo implica la necessità che la verifica in contraddittorio sulla composizione dell&#8217;offerta avvenga, comunque, dopo la conoscenza da parte dell&#8217;impresa del carattere anomalo della propria offerta e che tale indagine si estenda a tutti gli elementi ritenuti utili e rilevanti dall&#8217;Amministrazione e dallo stesso concorrente.<br />
In coerenza con tali principi, l&#8217;art. 21, comma 1 bis, L. n. 109/1994 è stato, da ultimo, modificato dall&#8217;art. 7 L. n. 166/2002 mediante l&#8217;eliminazione di ogni limitazione oggettiva al campo di indagine sulla composizione dell&#8217;offerta e, soprattutto, per mezzo della previsione di una ulteriore verifica in contraddittorio, successiva all&#8217;acquisizione delle giustificazioni anticipate.<br />
Anche prescindendo dalla applicazione della normativa introdotta successivamente alla pubblicazione del bando di gara di cui all’odierno giudizio (bando di gara pubblicato in G.U. 17 giugno 2002, n. 140 e, conseguentemente, precedente alle modifiche introdotte all’art. 21 L. n. 109/1994 ad opera della L. 1 agosto 2002, n. 166), la interpretazione della normativa nazionale alla luce dell’ordinamento comunitario imponeva all’ANAS il rispetto del contraddittorio con riguardo alle giustificazioni successivamente fornite dalla Romana Scavi s.r.l.<br />
Sotto tale profilo, infatti, la normativa interna di riferimento avrebbe dovuto in ogni caso essere interpretata in linea con i principi delineati dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza in data 27 novembre 2001 nelle cause riunite 285/99 e 286/99 e secondo cui “L&#8217;art. 30, n. 4, della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, deve essere interpretato nel modo seguente: &#8211; Esso si oppone alla normativa e alla prassi amministrativa di uno Stato membro che consentono all&#8217;amministrazione aggiudicatrice di respingere come anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia, tenendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75% dell&#8217;importo posto a base d&#8217;asta menzionato nel bando di gara, che gli offerenti erano tenuti ad allegare alla loro offerta, senza concedere a questi ultimi la possibilità di far valere il loro punto di vista, dopo l&#8217;apertura delle buste, sugli elementi di prezzo offerti che hanno dato luogo a sospetti. &#8211; Esso si oppone anche alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che impongono all&#8217;amministrazione aggiudicatrice di prendere in considerazione, ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, solamente le giustificazioni fondate sull&#8217;economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l&#8217;offerente, con esclusione di giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. &#8211; Per contro esso non si oppone, in via di principio, nella misura in cui tutti i requisiti che impone siano per il resto soddisfatti e gli obiettivi perseguiti dalla 93/37/CEE non siano pregiudicati, alla normativa ed alla prassi amministrativa di uno Stato membro che, in materia di determinazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di queste offerte, da un lato, obbligano tutti gli offerenti, a pena di esclusione della loro partecipazione all&#8217;appalto, ad allegare alla loro offerta giustificazioni dei prezzi proposti relativi ad almeno il 75% dell&#8217;importo posto a base d&#8217;asta, e, dall&#8217;altro, applicano un metodo di calcolo della soglia di anomalia basato sulla media dell&#8217;insieme delle offerte ricevute per l&#8217;aggiudicazione di cui trattasi, di modo che gli offerenti non sono in grado di conoscere tale soglia al momento del deposito del loro fascicolo, dovendo tuttavia il risultato al quale porta l&#8217;applicazione di tale metodo di calcolo essere riesaminato dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice”.In tale ambito deve essere inserita la prescrizione di gara contenuta nella lettera di invito e secondo cui il responsabile del procedimento, successivamente alla disamina della documentazione contenuta nella busta n. 2, riguardante le giustificazioni prodotte dalle imprese in sede di offerta, “procederà alla verifica in contraddittorio, ai sensi della normativa vigente, delle offerte rientranti nell’area di anomalia per le quali le giustificazioni presentate in sede di offerta non siano sufficienti ad evidenziare la congruità delle stesse alla luce della normativa vigente e delle disposizioni della presente lettera di invito e del procedimento concorsuale, inviando, anche tramite soggetto delegato, a tutti i concorrenti che hanno superato la soglia di anomalia, le richieste di precisazioni in ordine alla composizione dell’offerta ed a tutti gli elementi costitutivi dell’offerta medesima ed in particolare sulle risultanze emerse dall’esame della menzionata documentazione. I concorrenti dovranno chiarire ed illustrare gli elementi costitutivi dell’offerta, anche producendo documenti direttamente connessi con quanto già evidenziato nel supporto documentale inserito in sede di offerta evitando qualsiasi estensione del campo di giustificazione delle voci di offerta; pertanto saranno ritenuti inammissibili nuovi supporti documentali che non siano direttamente conseguenti ed esplicativi di quelli presentati in sede di offerta”.<br />
Tale previsione, lungi dall’impedire un completo contraddittorio sulle offerte valutate anomale in sede di esame preliminare, tende soltanto ad evitare una modificazione dei caratteri della offerta tale da incidere sul contenuto del contratto così come fissato in sede preliminare.<br />
D’altra parte, sotto tale profilo, la norma dell&#8217;art. 21, comma 1 bis, L. n. 109/1994, laddove prescrive che le offerte devono essere corredate sin dalla presentazione di giustificazioni, impone alle imprese un onere di collaborazione, in funzione di accelerazione della successiva fase di verifica delle offerte anomale e, tuttavia, la presentazione delle giustificazioni a corredo dell&#8217;offerta non appare imposta senz&#8217;altro a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l&#8217;offerta risulti sospetta di anomalia (Cons. Stato, n. 6217 del 11 dicembre 2001).<br />
La possibilità, per l’impresa partecipante all’appalto, di fornire le giustificazioni dell’anomalia rilevata anche soltanto in via successiva (in sede, cioè, di verifica dell’anomalia), impone, a maggior ragione, la ammissibilità di una divergenza tra la giustificazione fornita in via preliminare e quella data in sede di verifica dell’anomalia.<br />Sotto tale profilo, infatti, il principio che viene in rilievo non appare essere tanto quello (formale) della corrispondenza tra le motivazioni dedotte dalla impresa nella fase preliminare e nella fase successiva, quasi a sancire un “divieto di nuova allegazione”, quanto, piuttosto, quello (sostanziale) della necessità di analisi, da parte della amministrazione aggiudicatrice, dell’intero contenuto delle motivazioni fornite dall’impresa al fine di giustificare l’anomalia rilevata.<br />
Quanto poi al preteso contrasto tra la ricostruzione offerta dalla ricorrente in sede di giustificazione del costo della manodopera e quanto previsto dalla normativa, anche relativa al procedimento concorsuale, in relazione alle previsioni tabellari, osserva il Collegio come le disposizioni tabellari indicano dei valori di riferimento che possono variare in relazione ai singoli profili attinenti alle differenti realtà aziendali ed in considerazione dello specifico lavoro preso in considerazione costituendo delle medie di riferimento che possono essere adeguate alle singole situazioni concrete.<br />
A tal proposito, la società ricorrente, ha puntualmente chiarito i motivi per i quali ha operato il discostamento dalle tabelle della manodopera ed ha fornito i calcoli attraverso i quali ha ritenuto possibile tale discostamento (si legge nelle giustificazioni alla anomalia della offerta della ricorrente che “in allegato alla presente nota si rimettono le tabelle corrette per il costo della manodopera (allegato A) mentre si coglie l’occasione per evidenziare le principali incongruenze delle subvoci riportate nella ‘Tabella della Manodopera” elaborata dalla Associazione territoriale di categoria: a1) sub voce 11) “Fluttuazione paghe, oneri di fatto e IRAP” computata sull’imponibile numero 6 (totale paga base oraria) e quantificata nella misura pari al 28,00%; appare di tutta evidenza che si tratta di una percentuale che tiene conto di incidenze generiche e generali nonché di una serie di elementi variabili ed istituti diversificati, valutati in misura percentuale mediata, di fatto oggettivamente non riscontrabili in ogni lavorazione presa in esame ai fini dello svolgimento dell’appalto di che trattasi. (…) a2) sub voce 13) “Istituto dell’indennità di trasporto &#8211; costo medio; si pone l’accento sul fatto che l’azienda normalmente non eroga alcuna indennità ai propri dipendenti per il trasporto in cantiere in quanto provvede, per uso ormai consolidato in tutte le proprie unità operative, al traporto dalla abitazione degli operai al luogo di lavoro utilizzando mezzi di proprietà aziendale (…). a3 sub voce 16) “Premio assicurativo Inail con una incidenza del 22% calcolata sulla voce 14 Totale retribuzioni e indennità”; per quanto attiene alla predetta sub voce l’azienda, come testimoniato dal prospetto di autoliquidazione Inail relativo all’anno 2002 (allegato A1), ha per i lavori stradali, posizione assicurativa 10441364 relativamente al 2002, un tasso infortuni pari al 12,10%; la medesima posizione ha per il 2003 un tasso infortuni del 11,40%. Al tasso 2002 è corretto aggiungere l’aliquota dell’1% per i grandi invalidi, così pervenendo ad un’aliquota complessiva Inail per l’anno 2002 del 12,22%. a4) sub voce 20) “Incidenza del costo derivante dalle assunzioni obbligatorie di Nuoro, computata sulla voce numero 14 “Totale retribuzioni e indennità”; si basa su valutazioni generali che partono dal presupposto, non dimostrato, che l’azienda sia tenuta ad assumere lavoratori disabili ai sensi della legge 68/99. Nel caso di cui trattasi, occupando l’azienda un numero di lavoratori compreso nella fascia tra i 15 e i 35 dipendenti sull’intero territorio nazionale, è tenuta ad avere in servizio un solo disabile attualmente già alle dipendenze per un lavoro in corso di esecuzione presso la provincia dell’Aquila. (…) Ne discende conseguentemente la non operatività dell’aliquota del 4,70% di costo (sempre sul totale retribuzioni ed indennità) individuata nella tabella del costo della mano d’opera in vigore nella più volte citata provincia di Nuoro”). <br />
A fronte di tali puntuali giustificazioni in merito al discostamento dalle “Tabelle della Manodopera”, l’ANAS non ha offerto altrettante motivazioni in ordine alla esclusione della impresa odierna ricorrente, limitandosi ad affermare che “le giustificazioni addotte dall’Impresa contravvengono alle disposizioni normative e del procedimento concorsuale”.<br />
Anche tale motivazione, quindi, risulta incongrua a fronte della astratta possibilità, per la impresa partecipante alla gara, di fornire giustificazioni in merito alla divergenza tra i costi offerti ed i costi medi descritti in fonti ufficiali.<br />
Sotto tale profilo, del resto, non appare fondata la eccezione di inammissibilità della censura proposta dalla ricorrente in relazione alla non tempestività della stessa. <br />
In particolare, secondo la difesa della Società Italiana per condotte d’Acqua S.p.a., la ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la disposizione della lettera di invito che, al fine di individuare il costo della manodopera, disponeva che lo stesso dovesse essere individuato sulla base dell’ultima tabella salariale emessa ai fini revisionali dal Provveditorato alle OO.PP. di cui dovrà essere allegata copia semplice.<br />
L’assunto è infondato.<br />
La esplicita previsione del bando non pone una clausola inderogabile in relazione alla determinazione del prezzo della manodopera, ma costituisce soltanto una base di riferimento del prezzo della stessa manodopera suscettibile di diversa giustificazione ad opera delle imprese partecipanti alla gara.<br />
In ordine poi ai costi di mano d’opera relativi al capo squadra, e prescindendo in tale sede dalle valutazioni di ordine tecnico, osserva il Collegio come i rilievi di natura formale effettuati dall’ANAS hanno impedito di valutare l’incidenza della singola contestazione sull’importo complessivo della offerta anche in considerazione dell’elevato valore dell’appalto in oggetto e della incidenza relativa della differenza tra il costo dell’operaio altamente specializzato e quello dell’operaio qualificato.<br />
Quanto alla seconda censura riguardante la voce A.1.01 “Scavo di sbancamento”, la ricorrente osserva che nella nota ANAS del 21 febbraio 2003 la contestazione proposta dalla società committente era del seguente tenore “l’impresa esegue un calcolo specifico relativo al bilancio delle terre per tutti i materiali di scavo, senza tenere conto di quanto già previsto in progetto per l’analisi in questione”.<br />
In sede di giustificazioni relative allo scavo di sbancamento, la Romana Scavi s.r.l. ha risposto che “in riferimento all’analisi A. &#8211; Scavo di sbancamento &#8211; La Romana Scavi s.r.l., coerentemente a quanto previsto dalla normativa vigente e in linea con i principi di una corretta gestione aziendale, prima di provvedere alla formulazione dell’offerta ed alla compilazione delle relative analisi, non ha mancato di valutare in modo attento gli elaborati progettuali e di prendere esatta conoscenza dei luoghi sede dei lavori. Da una attenta analisi della relazione geologica e delle stratigrafie dei sodaggi emerge che i terreni sede dei lavori sono caratterizzati dalla presenza di rocce granitiche e di litotipi sedimentari costituiti da formazioni detritico alluvionali. (…) In linea con i principi di un corretto funzionamento delle risorse e di un minor impatto ambientale delle opere poste a base di gara, il progettista sulla base dei dati acquisiti ha tenuto a precisare negli elaborati progettuali che l’impresa aggiudicataria è tenuta, prima di provvedere diversamente, ad utilizzare il materiale proveniente dagli scavi per la formazione dei rilevati. In considerazione di quanto sopra menzionato, non essendo presente fra gli elaborati di progetto una relazione sul bilancio delle terre ed essendo riportato nella analisi A.1.01 una indennità di discarica per un quantitativo pari ad 1,00 mc, cioè la totalità (100%) del materiale scavato (…), la Romana Scavi ha provveduto a determinare il corretto bilancio delle terre, in base agli elementi di progetto da cui è emerso che i materiali provenienti dagli scavi possono essere completamente riutilizzati”.<br />
A fronte di tale puntuale giustificazione in relazione allo scavo di sbancamento, l’ANAS ha risposto affermando che “l’impresa dichiara che da un attento esame degli atti progettuali ha potuto prevedere un totale riutilizzo del materiale scavato annullando gli oneri inerenti l’indennità di discarica. A tale riguardo si evidenzia che l’Impresa continua a non tenere conto di quanto già previsto per l’analisi in questione”.<br />
Prescindendo in tale sede dalle valutazioni di carattere tecnico occorre rilevare come la Commissione non abbia motivato, come avrebbe dovuto, in ordine alla inidoneità o insufficienza dei documentati chiarimenti forniti, ritenendo non giustificata l’offerta per il tramite di un semplice richiamo a quanto previsto in progetto per l’analisi in questione.<br />
Dalla documentazione di causa emerge come la ricorrente abbia controdedotto ai rilievi mossi dall’ANAS senza ottenere alcuna puntuale risposta sui punti specificamente indicati a sostegno della ritenuta correttezza, in parte qua, dell’offerta.<br />
L’ANAS, in particolare, si è limitata a prendere atto dei chiarimenti forniti dalla ricorrente ribadendo il giudizio negativo già espresso in sede di valutazione preliminare e senza motivare in alcun modo sul merito del calcolo effettuato dalla Romana Scavi s.r.l.<br />
Ad avviso del Collegio occorreva invece una puntuale motivazione della Amministrazione in ordine alla valutazione negativa dello scavo di sbancamento che non si limitasse ad un generico vizio di natura formale (divergenza del calcolo da quanto previsto nel progetto) anche in considerazione della puntualità e precisione delle giustificazioni prodotte dalla società ricorrente. <br />
Quanto poi alla terza censura riguardante la voce Mezzi d’opera, la ricorrente osserva che nella nota ANAS del 21 febbraio 2003, la contestazione proposta dalla società committente era del seguente tenore “l’impresa, relativamente alla piegatrice e troncatrice, per la spruzzatrice di leganti bituminosi e per il vibratore ad ago, utilizza in qualità di conduttore del mezzo l’operaio qualificato in luogo dell’operaio specializzato. L’impresa, per numerosi mezzi d’opera, inserisce costi per manutenzione e ricambi che non sono commisurati alla vetustà dei mezzi stessi”. <br />
In sede di giustificazioni relative ai mezzi d’opera, la Romana Scavi s.r.l. ha risposto che “per quanto riguarda il personale addetto alla spruzzatrice di leganti bituminosi, della piegatrice, della troncatrice e del vibratore ad ago, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente ‘Contratto Collettivo Nazionale di Lavori per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini’ del 29 gennaio 2000 siglato dall’A.N.C.E. con la Fillea/CGIL, Feneal/UIL e Filca/CISL, la scrivente ha rispettato quanto previsto nell’art. 78 del suddetto contratto. Spruzzatrice di leganti bituminosi; nell’articolo relativo alla declaratoria delle mansioni relative alla classificazione dei lavoratori è infatti previsto esplicitamente che l’operaio qualificato ha tra le proprie competenze quelle relative a provvedere alla dosatura e miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione nonché autista addetto alla conduzione del mezzo. Piegatrice, troncatrice, vibratore ad ago, più stridente ancora con quanto previsto nel medesimo articolo contrattuale è quanto osservato alla scrivente dall’ANAS relativamente alla necessità che un operaio specializzato sia addetto al funzionamento della piegatrice, della troncatrice e del vibratore ad ago. Il Contratto Collettivo di lavoro prevede, infatti, esplicitamente che l’operaio comune abbia tra le proprie mansioni caratteristiche quelle dell’addetto alla piegaferro e di addetto all’uso di vibratori per strutture cementizie. E’ di tutta evidenza la validità di quanto esposto negli schemi di analisi della scrivente laddove ha assegnato alla singola sottofase lavorativa l’inquadramento professionale non inferiore di livello a quello previsto contrattualmente”, fornendo, peraltro, esaustive giustificazioni anche con riferimento alla dedotta non commisurazione dei costi di manutenzione di numersosi mezzi d’opera della stessa ricorrente.<br />
A fronte di tale puntuale giustificazione in relazione ai mezzi d’opera, l’ANAS ha risposto affermando che “l’impresa conferma quanto operato in sede di offerta allegando copia dell’art. 78 del CCNL del 29/01/2000 da cui fa rilevare che la qualifica delle maestranze utilizzate è conforme a quanto riportato nel medesimo CCNL. Al riguardo si evidenzia che per quanto riguarda la mano d’opera inerente la piegatrice e troncatrice dell’acciaio, non risulta utilizzabile una figura professionale inferiore all’operaio specializzato in quanto tale operazione deve essere svolta in base a disegni e progetti, così come indicato dallo stesso articolo del suddetto CCNL. L’impresa redige una relazione giustificativa esponendo le proprie politiche inerenti il rinnovo del parco macchine e le campagne manutentive di quello esistente evidenziando il notevole impegno profuso nel mantenere tale parco in perfetta efficienza. L’impresa, oltre a tale generica affermazione, non fornisce alcun supporto probatorio in merito a quanto contestato. Peraltro tali affermazioni contraddicono i parametri utilizzati nelle analisi compilate a giustificazione dell’offerta”.<br />
Anche in relazione a tale profilo occorre rilevare come l’ANAS non abbia motivato, come avrebbe dovuto, in ordine alla inidoneità o insufficienza dei documentati chiarimenti forniti, ritenendo non giustificata l’offerta per il tramite di un semplice richiamo a quanto già affermato in in sede di valutazione preliminare e senza motivare in alcun modo sul merito delle giustificazioni fornite dalla impresa ricorrente.<br />
D’altra parte, i rilievi forniti dall’ANAS hanno impedito di valutare l’incidenza della singola contestazione sulla intera offerta, in considerazione del fatto che, come rilevato dalla società ricorrente, gli aspetti attinenti alla richiesta di chiarimenti in oggetto hanno riguardato punti di marginale rilevanza rispetto al complessivo valore dell’appalto.In merito, infine, alla quarta censura riguardante la voce Offerte commerciali, la ricorrente osserva che nella nota ANAS del 21 febbraio, la contestazione proposta dalla società committente era del seguente tenore “l’offerta commerciale della ditta Costruzioni Idrauliche relativa al nolo a freddo di vari mezzi d’opera riporta costi che non coprono gli oneri relativi all’ammortamento dei mezzi stessi, delle assicurazioni e dei bolli”.<br />
In sede di giustificazioni relative alle offerte commerciali, la Romana Scavi s.r.l. ha risposto riconfermando l’iniziale prezzo unitario e provvedendo a ricontattare le imprese che avevano proposto i prezzi in oggetto, allegando una nota della ditta Costruzioni Idrauliche dalla quale è risultata la conferma di quanto descritto in sede di giustificazione preliminare dell’offerta.<br />
A fronte di tale motivazione, l’ANAS deduce che “l’Impresa, senza alcuna relazione aggiuntiva, si limita ad allegare una nota della ditta Costruzioni Idrauliche dalla quale risulta confermata l’offerta presentata dovuta a particolari situazioni contingenti. Al riguardo si rileva che i costi di nolo a freddo offerti continuano a non coprire gli oneri relativi all’ammortamento dei mezzo stessi, delle assicurazioni e dei bolli”.<br />
Anche rispetto a tale profilo, le giustificazioni portate alla attenzione della stazione appaltante, hanno condotto l’ANAS ad una mera conferma del giudizio negativo già espresso in sede preliminare senza alcuna valutazione in ordine alla affidabilità o meno della offerta in relazione sia a quanto dedotto dalla subfornitrice, sia alle caratteristiche complessive dell’appalto di cui alla odierna impugnazione.<br />
Per le considerazioni sin qui svolte risulta violato il principio in base al quale proprio la discrezionalità tecnica che connota la verifica delle offerte sospette di anomalia impone che il relativo giudizio debba essere congruamente ed analiticamente motivato, sia in osservanza dell’obbligo generale di motivazione dei procedimenti amministrativi che, negli appalti, a tutela della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6217 dell’11 dicembre 2001). Pertanto, appaiono fondate le censure riguardanti le singole contestazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio ed involgenti i profili sopra esaminati.<br />
Ciò comporta, tuttavia, non già l’aggiudicazione immediata in favore della Romana Scavi s.r.l., bensì la rinnovazione delle valutazioni compiute dall’ANAS. Di qui la necessità di condurre l’esame delle altre doglianze di ordine generale, tra cui merita di essere pienamente condivisa quella con cui si lamenta la mancata considerazione dell’offerta nel suo insieme, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 21, comma 1 bis, della L. n. 109/1994 e dell’art. 30 Dir. CEE 97/37.<br />
Invero, nella giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio ormai pacifico e consolidato secondo cui, alla stregua della normativa nazionale e comunitaria richiamata, il giudizio di verifica di un’offerta sospetta di anomalia ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l’offerta si scompone e della relativa incidenza sulla medesima offerta considerata nel suo insieme, al fine di valutare se l’anomalia delle dette componenti si traduca nell’inattendibilità dell’offerta complessiva stessa (Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357).</p>
<p>In particolare, quanto alle modalità della verifica di anomalia che va svolta dalla stazione appaltante, occorre osservare che:<br />
a) la verifica deve riguardare la totalità delle voci per le quali il bando o la lettera invito richiede le giustificazioni;<br />
b) il giudizio finale deve essere un giudizio globale e sintetico dell&#8217;attendibilità dell&#8217;offerta nel suo insieme (Cons. Stato, VI Sez., 10 febbraio 2000 n. 707);<br />
c) il carattere sintetico del giudizio finale di attendibilità o inattendibilità dell&#8217;offerta nel suo insieme deve essere sempre il frutto di una analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l&#8217;offerta si scompone, sì da verificare la incidenza delle singole voci sull&#8217;offerta nel suo insieme (Cons. Stato, VI Sez., 10 febbraio 2000 n. 707, cit.);<br />
d) le singole voci di prezzo ritenute inattendibili vanno sommate tra loro, allo scopo di verificare la loro incidenza complessiva sull&#8217;offerta, e se nel loro insieme rendano l&#8217;offerta inattendibile;<br />
e) la circostanza che l&#8217;appalto sia, in tutto o in parte, a corpo, non esclude la necessità di una verifica analitica delle singole voci di prezzo: essendo la ratio della verifica di anomalia quella di assicurare la piena affidabilità delle offerte, anche nell&#8217;appalto a corpo occorre tenere conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai quali valutare la congruità dei prezzi offerti (Cons. Stato, VI Sez., 10 febbraio 2000 n. 707).</p>
<p>La sezione ha già aderito al riportato orientamento, ancora condiviso dal Collegio, in base al quale ha affermato che il giudizio in parola non deve mirare unicamente a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza sia nella realtà di mercato che in quella aziendale. Tanto in un quadro essenzialmente garantista, alla ricerca di un equilibrio tra la convenienza della P.A. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato.<br />
Nella specie, come si evince dalla descrizione che se ne è fatta, il giudizio negativo impugnato non risponde al predetto principio, stante la carenza della valutazione dell’offerta complessiva e, in particolare, della considerazione dell’incidenza sulla stessa degli elementi non ritenuti adeguatamente giustificati; incidenza che in sede di rinnovazione dovrà ovviamente essere riferita agli elementi che, per quanto esposto sopra, devono effettivamente ritenersi tali.<br />
In conclusione, assorbita ogni altra doglianza non esaminata, nei predetti limiti il ricorso deve essere accolto nella parte impugnatoria e, di conseguenza, l’esclusione della ricorrente e gli atti sottostanti vanno annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Il ricorso stesso va invece respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno poiché, proprio per la necessità della rinnovazione del procedimento di valutazione dell’anomalia, allo stato non sussiste alcun danno risarcibile.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
<center> <b>P.Q.M.</b> </center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’ANAS.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Condanna le parti resistenti al pagamento, in parti uguali ed a favore della ricorrente, delle spese di causa che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00). <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003.<br />
&#8211; Luigi Cossu, Presidente;<br />
&#8211; Alessandro Tomassetti, Referendario &#8211; estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-6-2-2004-n-1142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2004 n.1142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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