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	<title>11401 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2004-n-11401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2004-n-11401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11401</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini R. Avolia (Avv. M. Natale) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di decadenza dalla nomina di giudice tributario per incompatibilità con l&#8217;attività di consulenza Pubblico impiego – Cause di incompatibilità con la funzione di giudice tributario – Attività di consulenza tributaria esercitata dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2004-n-11401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2004-n-11401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini<br /> R. Avolia (Avv. M. Natale) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<p>in tema di decadenza dalla nomina di giudice tributario per incompatibilità con l&#8217;attività di consulenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Cause di incompatibilità con la funzione di giudice tributario – Attività di consulenza tributaria esercitata dal giudice all’interno dello studio legale del coniuge – Decadenza dalla nomina – E’ legittima</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’incompatibilità con la funzione del giudice tributario sussiste non solo quando vi sia un effettivo svolgimento di singole attività di consulenza nei confronti di una delle parti del giudizio, ma anche quando vi sia l’astratta possibilità che una tale attività venga esercitata nei confronti delle possibili future parti processuali, con univoca contiguità o connessione del giudice con lo svolgimento delle medesime attività da parte di altri soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13521/2000 proposto</p>
<p>dalla <b>Dott.ssa Rosa Avolio</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Monica Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Avellino, Via Zoccolari n. 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno,  rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ex lege presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 27 del 27.6.2000, che esclude la ricorrente dalla composizione dei collegi ;<br />
&#8211; della nota  del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2259 del 20.6.2000, di comunicazione della decadenza;<br />
&#8211; della delibera di decadenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 16.5.2000;<br />
&#8211; della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 25.10.1999, che disponeva l’apertura di un’istruttoria a carico dell’interessata;<br />
&#8211; delle risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nn. 1/1997, 11/1997, 3/1998 e 4/1998, concernenti  il procedimento volto alla decadenza dei giudici tributari per incompatibilità;<br />
&#8211; nonché,con motivi aggiunti, del successivo decreto di decadenza adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 13.9.2000 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2004 il dott. Raffaello Sestini, udito l’Avvocato M. Natale; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	La ricorrente, avvocato in Avellino, nel 1996 veniva nominata giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Con delibera del 3.11.1998, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria apriva nei suoi confronti un procedimento volto ad accertare eventuali cause di incompatibilità,  a fronte della affermata genericità delle sue dichiarazioni rese al riguardo e della detenzione di scritture contabili di alcuni contribuenti.<br />	<br />
	Dalle note difensive presentate dalla ricorrente e dalla attestazione  del Direttore dell’Ufficio IVA  di Avellino risultava l’intervenuta dismissione di tutte le scritture contabili.<br />	<br />
	Ciononostante il Consiglio di Presidenza deliberava un supplemento di istruttoria,  al cui esito pronunciava la decadenza dell’interessata per incompatibilità, sulla base dei seguenti elementi: la riapertura della partita IVA per attività di studio legale; la tenuta  di scritture contabili da parte della società del coniuge Dr. Pasquale Natale; l’indicazione, sulla pulsantiera del videocitofono, del nome della ricorrente quale consulente tributario (“Rosa Avolio Natale – consulenza tributaria”).<br />	<br />
	La Dott.ssa Avolio impugnava, quindi, l’indicata delibera di decadenza e tutti gli atti presupposti oltrechè, con motivi aggiunti, il successivo decreto ministerile di decadenza.<br />	<br />
	Al riguardo, la medesima prospettava come motivi di impugnazione, con il ricorso e con motivi aggiunti,  la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, concludendo per la reintegrazione nella funzione ed il risarcimento del danno derivante dal mancato percepimento dei compensi spettanti medio tempore.<br />	<br />
	L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, sosteneva l’infondatezza delle doglianze prospettate.<br />	<br />
	Con ordinanze  n. 7765 in data 31.8.2000 e n. 300 in data 17.1.2001, questo Tribunale  accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli effetti, prima, della delibera di decadenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e, poi, del successivo decreto di decadenza adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.<br />	<br />
	Nella pubblica udienza del 7 luglio 2004 il ricorso veniva, infine, introitato dal Collegio per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	1.	Con il ricorso in epigrafe, l’interessata impugna gli atti che ne hanno comminato la decadenza dalle funzioni di giudice tributario, adottati sul presupposto dello svolgimento di attività di consulenza ritenute  non compatibili.<br />	<br />
	1.1.	La ricorrente deduce, in primo luogo, l’inapplicabilità delle norme (artt. 8, lettera i, e 12, D.Lgs. n. 545/1992 e successive modificazioni) che sanciscono la decadenza per incompatibilità solo in caso di attività di consulenza tributaria, posto che la stessa non ha mai svolto tale attività fin dalla propria nomina a giudice tributario; che la contestata riapertura della partita IVA si riferisce alle attività di studio legale e non a quelle di consulenza, e che non è neppure socia della società di consulenza tributaria rappresentata dal coniuge. Le contestate indicazioni sul citofono dell’abitazione, infine, sarebbero dovute ad una mera dimenticanza risalente a molti anni prima, come dimostrato dai bigliettini scoloriti.<br />	<br />
	1.2.	Tutto ciò denoterebbe, si afferma, un  vizio di carenza di motivazione e, prima ancora, di eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto d’istruttoria nell’operato dell’Amministrazione, che non ha neppure comunicato l’avvio della seconda fase dell’istruttoria, né consentito la partecipazione dell’interessato al procedimento, in violazione della legge n. 241/1990.<br />	<br />
  	1.3	Gli atti che hanno, poi, confermato l’originaria delibera di decadenza, pur sospesa da questo Tribunale, sarebbero, altresì, affetti dai vizi di elusione della pronuncia giurisdizionale, sviamento ed eccesso di potere  sotto  molteplici profili   sintomatici.     Il decreto ministeriale di decadenza, in particolare, sarebbe stato adottato in carenza di potere, essendo stata nel frattempo sospesa l’efficacia della deliberazione del Consiglio di Presidenza 																																																																																											</p>
<p>	2.	Ai fini della decisione del ricorso, il Collegio ritiene opportuno escludere, in primo luogo, la sussistenza dei dedotti vizi formali e procedimentali.<br />	<br />
	2.1.	Infatti, la decadenza risulta essere stata comminata a conclusione di un procedimento cui l’interessata è stata fin dall’inizio ammessa a partecipare, anche presentando memorie difensive per il cui esame l’Amministrazione ha legittimamente disposto un supplemento d’istruttoria, nell’ambito della medesima procedura.<br />	<br />
	2.3.	 Quanto all’articolazione dei provvedimenti lesivi nel tempo, deve essere rilevata l’inammissibilità delle censure riferite all’immediata esecutività  data alla delibera consiliare di decadenza, a seguito del suo recepimento con decreto ministeriale. Tale ultimo atto, a giudizio del Collegio, ben poteva basarsi sulle risultanze poste a base della predetta delibera, pur sospesa  medio tempore dal TAR nella sua efficacia, riverberandosi la predetta sospensione e gli eventuali vizi sull’efficacia e sull’eventuale invalidità derivata, ma non sull’esistenza, dell’impugnato decreto ministeriale conclusivo del procedimento.<br />	<br />
	2.4.	Infine, quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990, il Collegio osserva che ad un attento esame, viceversa,  l’operato dell’Amministrazione appare essere stato debitamente motivato dall’incompatibilità derivante, a suo giudizio dalla sussistenza delle circostanze di fatto evidenziate dall’istruttoria.																																																																																											</p>
<p>	3.	Il punto focale ai fini della definizione del ricorso si concentra, allora, sull’idoneità o meno delle predette circostanze a concretare una causa di incompatibilità e, quindi, di decadenza.<br />	<br />
	3.1.	A tale riguardo, le deduzioni di parte ricorrente circa il mancato effettivo svolgimento dell’attività di consulenza tributaria e la mancata tenuta di scritture contabili non appaiono, a giudizio del Collegio, decisive. La disciplina di riferimento in tema di incompatibilità risponde, infatti, non al limitato fine di evitare possibili sovrapposizioni fra attività di consulenza e funzioni giurisdizionali svolte nei confronti del medesimo soggetto, già adeguatamente tutelato dagli istituti dell’astensione e della ricusazione, bensì alla più ampia finalità di garantire il rispetto dei principi, costituzionali e comunitari, della terzietà ed imparzialità del giudice (in questo caso, tributario) davanti ai cittadini.<br />	<br />
	In questo quadro, rileva evidentemente non solo l’effettivo svolgimento di singole attività di consulenza nei confronti di una delle parti del giudizio, bensì anche, da un lato, l’astratta possibilità   che sia svolta una tale attività nei confronti delle possibili future parti processuali, e, dall’altro, la univoca contiguità o connessione del giudice con lo svolgimento delle medesime attività da parte di altri soggetti.<br />	<br />
	In entrambi i casi, infatti, la normativa in esame previene il rischio che, agli occhi dei cittadini interessati, venga meno la necessaria separazione fra parti processuali e soggetto giudicante,  con la conseguente perdita del ruolo di terzietà e di garanzia super partes che deve, invece, connotare l’operato e, prima ancora, la figura del giudice.<br />	<br />
	3.2.	La presenza, presso l’abitazione della ricorrente, dell’indicazione del suo nome con la qualifica (“Rosa Avolio Natale – consulenza tributaria”)  deve, allora, essere ritenuta un indice sintomatico di una più complessa situazione, costituita dalla coabitazione con il coniuge Dr. Pasquale Natale, amministratore e legale rappresentante di una società di consulenza tributaria (C.E.N. s.a.s.), che detiene anche le scritture contabili della ricorrente ed a cui collaborano attivamente le sue due figlie,  Monica e Federica Natale, rispettivamente ragioniere e consulente de lavoro, che sono subentrate nell’attività di  consulenza tributaria a seguito della sua nomina a giudice tributario.<br />	<br />
	Risulta così impossibile escludere che nei cittadini interessati potesse ingenerarsi l’opinione (non rileva se fondata o meno) di una indebita commistione fra la scelta, quali clienti, della predetta società di consulenza tributaria,  e la successiva sottoposizione delle eventuali controversie tributarie al giudizio della ricorrente, la quale all’epoca dei fatti continuava  a presentarsi (come dimostrato dal biglietto sul citofono) quale consulente tributario con il medesimo cognome del marito e delle figlie operanti nella stessa società.<br />	<br />
	Ne consegue la sussistenza di una causa di incompatibilità, ineludibile in quanto idonea a pregiudicare il necessario carattere di imparzialità e terzietà che deve contraddistinguere l’attività giurisdizionale, e pertanto correttamente evidenziata dall’Amministrazione a seguito di un procedimento istruttorio svolto con la partecipazione dell’interessata.   <br />	<br />
	In base alle considerazioni sopra riportate, il Collegio respinge  il ricorso in epigrafe, in quanto le censure dedotte  non risultano   fondate<br />	<br />
	Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Avorio Rosa come in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Domenico LA MEDICA,	Presidente<br />	<br />
Roberto CAPUZZI,	Consigliere<br />	<br />
Raffaello SESTINI, 	Primo referendario &#8211; Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-21-10-2004-n-11401/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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