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	<title>114 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, c. Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ribaudo) E&#8217; radicata l&#8217; incertezza sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-2-2020-n-114/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, c. Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ribaudo)</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; radicata l&#8217; incertezza sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Diritto fondamentali &#8211; diritto di difesa &#8211; servizi pubblici in favore di persone disabili &#8211; radicata incertezza giurisprudenziale &#8211; accesso alla giustizia &#8211; effettivo vulnus &#8211; è tale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va preso atto dell&#8217;esistenza di un contrasto, radicatosi ormai da tempo, sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui la questione riguarda l&#8217;esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili, come, ad es., nel caso di interventi di natura prevalentemente assistenziale, domiciliari ed extra domiciliari, a carico degli enti locali, finalizzati all&#8217;integrazione del disabile nel contesto socio culturale della comunità  in cui vive, allo scopo di evitarne, per quanto possibile, l&#8217;ospedalizzazione; o nel caso di diritto all&#8217;istruzione di alunni disabili. Un contrasto che mina in radice l&#8217;effettività  dei diritti dei disabili la cui difesa è garantita dalla predisposizione di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale, sicchè gli orientamenti di segno opposto sul riparto di giurisdizione con l&#8217;inevitabile corollario di sentenze spesso contraddittorie, non univoche rappresentano una fonte di incertezza tale da configurare unÂ vulnus per un pieno e satisfattivo accesso alla giustizia da parte di persone disabili.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 13/02/2020<br /> <strong>N. 00114/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01254/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <em>ex</em> artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2019, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco <em>pro tempore,</em> rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati Alberto Marolda e Giuseppe Ribaudo;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con l&#8217;appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza, n. -OMISSIS-, emessa in forma semplificata dal TAR per la Regione Sicilia &#8211; Palermo (sez. III), che ha dichiarato inammissibile il ricorso n.r. g. -OMISSIS-, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario competente per territorio,<em> ex</em> art. 11 c.p.a.<br /> 1.1. Il ricorrente, contestava, in particolare, il provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui il Comune di Misilmeri, richiamando l&#8217;insufficienza delle risorse economiche disponibili, ha disposto, in esito all&#8217;istanza di proroga e rimodulazione del precedente PAI, redatto <em>ex art.</em> 14 l. n. 328/2000 e relativo agli anni 2017/2018, l&#8217;erogazione di sole 22/23 ore settimanali di servizi domiciliari/extra domiciliari per il recupero e l&#8217;integrazione sociale dello stesso in luogo delle 24 ore giornaliere previste dal Piano personalizzato elaborato dalla UVM Integrata dall&#8217;ASP &#8211; Comune e redatto in sede di rinnovo, per il periodo 2018/2019, del precedente PAI, il quale aveva giÃ  riconosciuto al dottor -OMISSIS- un grado di autonomia inesistente, a causa della grave patologia che lo affligge, nonchè l&#8217;insufficienza dell&#8217;assistenza che la famiglia era in grado di assicurargli.<br /> 2. Avverso tale decisione ha proposto appello per l&#8217;annullamento con rinvio, il dottor -OMISSIS- deducendone l&#8217;erroneità  laddove il TAR ha declinato la propria giurisdizione, sul presupposto che la materia in oggetto rientri nella <em>potestas</em><em>judicandi</em>del giudice ordinario; insistendo, nel merito, nel sostenere l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato in primo grado e concludendo per il suo annullamento, in riforma della sentenza impugnata, con richiesta di idonee misure cautelari.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Misilmeri eccependo l&#8217;infondatezza del ricorso e di tutte le domande formulate dalla parte appellante.<br /> 3. All&#8217;udienza del 15 gennaio 2020 l&#8217;appello è stato trattenuto per la decisione dopo che il presidente ha avvertito le parti della possibilità  che il Collegio provveda con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 del c.p.a.<br /> 3. L&#8217;appello è fondato.<br /> 3.1. Va preliminarmente riaffermata la giurisdizione contestata.<br /> Questo Giudice è conscio dell&#8217;esistenza di un contrasto, radicatosi ormai da tempo, sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui la questione riguarda l&#8217;esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili, come, ad es., nel caso di interventi di natura prevalentemente assistenziale, domiciliari ed e<em>xtra </em>domiciliari, a carico degli enti locali, finalizzati all&#8217;integrazione del disabile nel contesto socio culturale della comunità  in cui vive, allo scopo di evitarne, per quanto possibile, l&#8217;ospedalizzazione; o nel caso di diritto all&#8217;istruzione di alunni disabili. Un contrasto che, come questo Giudice ha messo in luce in altre decisioni, mina in radice l&#8217;effettività  dei diritti dei disabili la cui difesa è garantita dalla predisposizione di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale, sicchè gli orientamenti di segno opposto sul riparto di giurisdizione con l&#8217;inevitabile corollario di sentenze spesso contraddittorie, non univoche, anche di questo stesso Consiglio, rappresentano una fonte di incertezza tale da configurare unÂ <em>vulnus</em> per un pieno e satisfattivo accesso alla giustizia da parte di persone disabili.<br /> 3.2. Il Giudice di prime cure richiama a sostegno della declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di attuazione di un Piano assistenziale individualizzato (d&#8217;ora in poi PAI), una sentenza di questo Consiglio, la n. 128/2018, non tenendo, tuttavia, conto nè della giurisprudenza precedente (sentt. n. 234, n. 245, n. 246, n. 248 del 2016 e n. 350/2017), nè delle sentenze immediatamente successive di segno opposto, che hanno riconosciuto e affermato (n. 258/2018 e n. 262/2019) la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di tutela dei disabili, sia nel caso in cui la vertenza concerneva il diritto all&#8217;istruzione di un alunno disabile nelle forme riconosciute dal &#8220;Progetto educativo individuale&#8221; (PEI), sia nelle ipotesi in cui si trattava di garantire da parte degli enti locali i necessari presidi assistenziali disposti da un PAI in favore di un soggetto disabile.<br /> 3.3. Si intrecciano nella materia <em>de qua</em>, da un lato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici (<em>ex </em>art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), e, dall&#8217;altro lato, la giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotte &#8220;discriminatorie&#8221; per motivi connessi alla disabilità , ai sensi degli artt. 1 ss. l. n. 67/2006, questione riservata alla giurisdizione ordinaria<em> ex</em> art. 28 d.lgs. n. 150/2011.<br /> 3.4. A favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario si è pronunciata la Cassazione a Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 25011/2014 (i cui principi sono stati espressamente richiamati e ribaditi dalla sentenza 20 aprile 2017, n. 9966, nonchè dall&#8217;ordinanza 28 febbraio 2017, n. 5060/2017) fino alla recentissima ordinanza, n. 25101/2019, resa in sede di regolamento di giurisdizione, con la quale, ribaltando un proprio orientamento precedente al 2014, la Corte si è pronunciata a favore della giurisdizione del giudice ordinario in materia di tutela dei disabili, richiamando la normativa in materia di &#8220;discriminazione&#8221;, ora anche nelle forme c.d. &#8220;indirette&#8221;.<br /> 3.5. Diverso è invece l&#8217;orientamento del Giudice amministrativo, anche se non scevro di qualche oscillazione, il quale, rinvenendo il centro della questione nei criteri identificativi dell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative all&#8217;erogazione di pubblici servizi e, in particolare, sull&#8217;estensione o meno della giurisdizione amministrativa esclusiva anche alla fase di attuazione ed esecuzione sia di un Progetto educativo individuale per un minore disabile (PEI), sia di un Programma assistenziale individualizzato (PAI), si è pronunciato a favore della tesi dell&#8217;appartenenza al Giudice amministrativo della giurisdizione in materia di tutela dei diritti dei disabili (Cons. St., sez. VI, ordinanza 4704/2015).<br /> 3.6. Un punto fermo al riguardo è stato posto dalla decisione n. 7/2016 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui &#8220;<em>al di fuori della peculiare situazione esaminata dalle Sezioni Unite (carente attuazione del PEI denunciata, in giudizio, come discriminatoria con il rito previsto dall&#8217;art. 28 d.lgs. cit.),</em> <em>l&#8217;ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a</em>. (&#8220;<em>relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione&#038;in un procedimento amministrativo&#8221;), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici servizi (infatti non rinvenibile anche nella giurisprudenza pìù restrittiva delle Sezioni Unite), in difetto di qualsivoglia positiva ed esplicita eccezione che la autorizzi</em>&#8220;. Secondo l&#8217;Adunanza plenaria un&#8217;interpretazione che escludesse la giurisdizione del Giudice amministrativo in tale ipotesi <em>&#8220;vanificherebbe irragionevolmente la ratio dell&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, agevolmente identificabile nell&#8217;esigenza di concentrare dinanzi ad una sola autorità  giudiziaria (segnalata dall&#8217;uso dell&#8217;aggettivo &#8220;esclusiva&#8221; e dalla sua valenza semantica di &#8220;unica&#8221;) la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall&#8217;espletamento delle relative potestà  pubbliche, e di evitare, quindi, un complicato ed incerto concorso di azioni, dinanzi a diverse autorità  giudiziarie (restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell&#8217;esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l&#8217;originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2014, n. 204)&#8221;</em>.<br /> 3.7. Orientamento, questo dell&#8217;Adunanza plenaria, ripreso successivamente, sia dal Consiglio di Stato<br /> (sez. VI, sent. 2023/2017), il quale ha affermato &#8211; riprendendo i principi posti dalla Cassazione a Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 25011/2014 &#8211; la sussistenza della giurisdizione del giudice civile, quando l&#8217;interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice &#8220;<em>un comportamento discriminatorio a proprio danno</em>&#8220;, e invece del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva quando il ricorrente abbia contestato atti e comportamenti in contrasto con la legge; sia da questo Consiglio (sent. n. 234, n. 245, n. 246 del 2016, e n. 350/2017, 262/2019).<br /> 4. Da tale orientamento il Collegio non ravvisa ragioni di scostamento, neanche a seguito della recentissima ordinanza della Cassazione a Sezioni unite, n. 25101/2019.<br /> 4.1. Nella citata pronuncia, che riguarda la mancata attuazione del &#8220;piano educativo individualizzato&quot; (PEI) predisposto dai competenti organi in favore di un minore disabile, ma i cui principi sono applicabili in generale anche alle ipotesi di mancata o incompleta attuazione di un &#8220;programma assistenziale individualizzato (PAI), le Sezioni Unite per affermare la giurisdizione del giudice ordinario in materia di tutela dei disabili, hanno fatto leva su una duplice argomentazione:<br /> a) la natura discriminatoria del comportamento dell&#8217;amministrazione, sia in forma diretta che nella forma c.d. indiretta, vietata dalla l. n. 67 del 2006, art. 2, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell&#8217;amministrazione pubblica nella predisposizione dei necessari presidi assistenziali discendenti dalle determinazioni contenute in un PAI;<br /> b) il carattere &#8220;vincolato&#8221; delle determinazioni, nella fattispecie di cui si è occupata la Cassazione, dell&#8217;amministrazione scolastica, obbligata a dare attuazione alle determinazioni discrezionali del &#8220;piano educativo individualizzato&#8221;. Nessun margine di discrezionalità , secondo il ragionamento della Corte, residua in questa fase all&#8217;amministrazione scolastica che, neanche in presenza di risorse economiche insufficienti, può ridurre l&#8217;entità  delle ore di sostegno previste dal PEI.<br /> 4.2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione richiamano la sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI, n. 2023/2017, per escludere l&#8217;esistenza di un contrasto irreversibile in tema di riparto di giurisdizione nella materia <em>de qua</em> con il giudice amministrativo, circoscrivendo la divergenza alle sole ipotesi in cui il ricorrente non deduca in forma &#8220;<em>esplicita</em>&#8221; «<em>un comportamento discriminatorio a proprio danno</em>», rappresentando in giudizio gli elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, in cui la discriminazione si concretizza, e che il giudice valuta nei limiti di cui al comma 1, dell&#8217;art. 2729 c.c., ai sensi del comma 3 della l. n. 67 del 2006. Secondo il Consiglio di Stato tale norma &quot;<em>prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando e solo quando l&#8217;interessato si rivolge al giudice rappresentando gli elementi di fatto in cui la discriminazione stessa si manifesta</em>&quot;.<br /> Per la Corte di cassazione &#8220;<em>subordinare alla qualificazione giuridica della domanda la questione della giurisdizione appare un&#8217;opzione interpretativa che affida sostanzialmente al ricorrente la scelta del giudice competente</em>&#8220;.<br /> 4.3. Il Collegio osserva che nel caso deciso dalle citate sez. un. il ricorso di primo grado era stato proposto davanti al tribunale civile ai sensi degli artt. 3 e 4 l. 67/2006 deducendosi appunto una condotta discriminatoria.<br /> In una siffatta ipotesi non si può certo escludere la giurisdizione del giudice ordinario.<br /> Tuttavia nella decisione le sezioni unite affermano che anche in assenza di espressa deduzione di parte di una discriminazione, spetta al giudice qualificare la domanda e ravvisare, nella mancata assegnazione delle ore di sostegno, una discriminazione indiretta che radica la giurisdizione del giudice ordinario.<br /> 4.4. Ora, ad avviso di questo Collegio, siffatta affermazione costituisce unÂ <em>obiter dictum</em> non specificamente rilevante ai fini del decidere, posto che nel caso specifico non vi era un problema di riqualificazione della domanda, che giÃ  deduceva una discriminazione; tale <em>obiter dictum</em> non può pertanto ritenersi vincolante.<br /> 4.5. In secondo luogo, sebbene si debba condividere l&#8217;assunto che la qualificazione giuridica della domanda ad opera della parte non può incidere sulla giurisdizione, tuttavia è sempre necessario, nella qualificazione giuridica della domanda, avere riguardo alla effettiva volontà  della parte avuto riguardo alle pretese dedotte in giudizio.<br /> Occorre perciò sempre verificare se la parte abbia inteso o meno lamentare una discriminazione, diretta o indiretta che sia.<br /> Tanto per plurimi ordini di ragioni.<br /> 4.5.a) La prima, è che la parte, pur non potendo scegliere la giurisdizione mediante una operazione meramente nominalistica di autoqualificazione della propria domanda, resta tuttavia <em>domina</em> della strategia processuale e della scelta dell&#8217;azione che ritiene pìù adeguata alla tutela dei propri interessi. Sicchè la (etero)qualificazione della domanda è operazione esegetica che deve tener conto della effettiva volontà  della parte, a cui non può sovrapporsi quella dell&#8217;interprete.<br /> 4.5.b) La seconda, è che l&#8217;azione contro la discriminazione ha una forma e un rito tipizzati (art. 3, l. n. 67/2006; art. 28, d.lgs. n. 150/2011; art. 702-bis ss. c.p.c.) sicchè la circostanza che la parte non deduca una discriminazione e non opti per il rito speciale, deve ritenersi un indice significativo nella esegesi della domanda e nella individuazione del tipo di azione esercitato dalla parte.<br /> 4.5.c) La terza ragione, ma non per ordine di importanza, e ad avviso del Collegio dirimente, è che il concetto di &#8220;discriminazione&#8221; che costituisce il presupposto della relativa azione, deve essere ben delimitato nei suoi connotati soggettivi ed oggettivi, perchè senza tale operazione di corretta delimitazione, la nozione di &#8220;discriminazione&#8221; rischia di assumere confini talmente dilatati da abbracciare, potenzialmente, qualunque disparità  di trattamento. E, invero, ogni qualvolta una pubblica amministrazione non assicuri &#8220;a ciascuno il suo&#8221; per ciò solo pone in essere una disparità  di trattamento, che non a caso è una figura sintomatica del vizio di eccesso di potere, e costituisce violazione del buon andamento dell&#8217;agire pubblico imposto dall&#8217;art. 97 Cost.<br /> Ma se è vero che il giudice dell&#8217;eccesso di potere &#8211; ivi compresa la sua figura sintomatica della disparità  di trattamento &#8211; è il giudice amministrativo, giÃ  questa sola considerazione rende evidente che non ogni &#8220;disparità  di trattamento&#8221; costituisce una &#8220;discriminazione&#8221; ai sensi e per gli effetti dell&#8217;azione antidiscriminazione.<br /> Proprio in siffatta materia, è stato efficacemente osservato che la mancata tempestiva adozione del PEI a monte, o la sua mancata attuazione a valle, (e lo stesso deve dirsi, <em>mutatis mutandis, </em>per il PAI) sostanziano un disservizio pubblico dovuto a cattiva programmazione o insufficienza di risorse, scevro da qualsivoglia intento discriminatorio (Tar Campani &#8211; Napoli, IV, 2.12.2019 n. 5668: &#8220;<em>A parere del Collegio, non si può ricollegare all&#8217;esistenza di una discriminazione quello che è un palese disservizio, agevolato dalla complessità  della normativa esistente, che nella realtà  fenomenica produce l&#8217;identico effetto lesivo per il disabile a prescindere dall&#8217;esistenza o meno del PEI. Se alla base della criticità  legata alla non assegnazione (o all&#8217;assegnazione solo in parte) degli insegnanti di sostegno vi è, come detto, la carenza di risorse economiche, non si vede questo in cosa possa mutare la natura del potere esercitabile dell&#8217;Amministrazione scolastica, che è sempre e comunque espressione di autonoma volontà  decisionale in quanto, stante l&#8217;esistenza della possibilità  della assegnazione in deroga (secondo il fondamentale dictat della Corte Costituzionale n. 80/2010) ben potrebbe attribuire il corretto numero di ore dall&#8217;inizio, prescindendo dall&#8217;organico di fatto, risolvendosi la questione a valle (come effetto, questo sì¬, meramente materiale) nel reperimento in concreto degli insegnanti attraverso i canali amministrativi di gestione del personale da parte degli Uffici scolastici regionali, così¬ come avviene, anche se non sempre, una volta che il disabile abbia ricevuto la pronuncia favorevole del giudice (amministrativo o ordinario).In nulla, invece, può incidere il fatto che le ore necessarie siano state materialmente assegnate col PEI oppure non lo siano state perchè il suddetto documento manca o è incompleto, in quanto si resta sempre all&#8217;interno della gestione del servizio scolastico e la mancata concreta attribuzione dell&#8217;insegnante è dovuta &#8211; sia nel caso di PEI esistente sia nel caso di inesistenza dello stesso- alle stesse identiche ragioni, ossia alla mancata programmazione degli organici o alla carenza a priori di risorse finanziarie adeguate: non vi è alcun intento discriminatorio da parte degli uffici, ma solo inefficienza e mancanza di volontà  di derogare all&#8217;organico assegnato, in attesa di una possibile pronuncia giurisdizionale che legittimi la deroga&#8221;).</em><br /> 5. Dirimente è inoltre per la Cassazione la configurazione dei diritti dei disabili quali diritti &#8220;fondamentali&#8221; per la cui tutela il legislatore ha voluto apprestare lo strumento immediato ed efficace del procedimento anti-discriminatorio, indipendentemente da una denuncia esplicita in tal senso, o dal fatto che lo stesso emerga in modo &#8220;indiretto&#8221;.<br /> 5.1. Orbene, che la qualificazione di &#8220;fondamentale&#8221; di un diritto e, segnatamente, dei diritti di una persona disabile, non escluda la giurisdizione del Giudice amministrativo, è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 140/2007, secondo cui tale qualificazione non esclude la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo stante che nel suo ambito agli stessi è assicurata una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento, quali gli artt. 2, 3, 32. A condizione che, come viene ribadito nella citata sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria, n. 7/2016, &#8220;<em>il loro concreto esercizio</em>&#8221; coinvolga &#8220;<em>l&#8217;espletamento di poteri pubblicistici</em>&#8220;, in linea con i principi posti dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2014, n. 204<em>, &#8220;preordinati non solo alla garanzia della loro integrità , ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali</em>&#8220;.<br /> 6. L&#8217;altro argomento su cui fa leva l&#8217;ordinanza delle Sezioni Unite del 2019, è il carattere &#8220;vincolato&#8221; delle determinazioni dell&#8217;amministrazione scolastica, obbligata a dare attuazione alle determinazioni discrezionali del PEI o, nel caso in oggetto, del PAI. Nessun margine di discrezionalità , secondo il ragionamento della Corte, residua in questa fase all&#8217;amministrazione scolastica (o comunale) che, neanche in presenza di risorse economiche insufficienti, può ridurre l&#8217;entità  delle ore di sostegno previste dal PEI, o ridurre i presidi assistenziali previste dal PAI. Non residuando, si ritiene, nella fase di attuazione del PEI o del PAI alcun margine di discrezionalità  nell&#8217;amministrazione che ha il dovere di attenersi alle determinazioni adottate con tali strumenti.<br /> 6.1. A questo specifico riguardo, si ricorda che, diversamente dall&#8217;assunto cui è pervenuta la citata ordinanza n. 25101 del 2019, nella legislazione pìù recente, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale costituisce &#8220;<em>un postulato privo di qualsiasi fondamento &#038;. che, di regola, al carattere vincolato del provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali diritti soggettivi</em>&#8221; (sent. n. 127/1998), sono rinvenibili numerose e significative ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento vincolato, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (art. 21 <em>octies</em>, l. n. 241/1990; e art. 19 della stessa l. n. 241/1990 che contempla un&#8217;ipotesi di atto sicuramente vincolato rientrante nella legislazione esclusiva del giudice amministrativo).<br /> Alla luce delle considerazioni che precedono non sembra condivisibile l&#8217;assunto cui perviene la Cassazione nell&#8217;ordinanza n. 25101 del 2019 che per escludere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella fase di attuazione di un PEI (o di un PAI), fa leva sul carattere vincolato dei relativi atti e sulla relativa posizione giuridica allo stesso collegata. Sicchè il Giudice amministrativo conosce soltanto delle controversie che attengono alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, o del programma assistenziale individualizzato, atteso il carattere discrezionale che in tale fase contraddistingue il potere esercitato dalle competenti amministrazioni. Mentre la fase successiva dell&#8217;attuazione o mancata attuazione del PAI o del PEI rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.<br /> 7. Secondo questo Collegio, laddove la parte non deduca specificamente una discriminazione e non agisca con le forme e il rito dell&#8217;art. 28 d.lgs. n. 150/2011, è possibile una differente lettura ai fini del riparto di giurisdizione nella materia <em>de qua, </em>che faccia leva sulla natura privatistica o pubblicistica delle controversie dedotte in giudizio, considerato che entrambi i giudici sono giudici <em>ratione materiae</em>. Il che significa che le controversie di diritto pubblico non possono che spettare al giudice amministrativo, essendo al riguardo sufficiente la qualificazione di tali provvedimenti come atti di diritto pubblico, con conseguente superamento della dicotomia vincolo/discrezionalità  cui corrisponde la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo ai fini del riparto di giurisdizione. E l&#8217;ulteriore corollario della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo anche in materia di controversie relative alla fase di attuazione del PAI o del PEI, fatto salvo il caso in cui si debba ritenere che la parte ha inteso lamentare una discriminazione, o perchè lo deduca espressamente, o perchè tale intento sia desumibile da indici significativi.<br /> 8. Nel caso di specie, la parte non ha incentrato la sua strategia processuale sulla discriminazione subita, ma sulla illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Tenuto conto delle argomentazioni che precedono, l&#8217;appello in esame va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo e quindi del TAR Sicilia &#8211; Catania, dinanzi al quale le parti devono riassumere il processo ai sensi e nei termini di cui all&#8217;art. 105, comma 3, c.p.a., potendo la parte reiterare in tale sede la richiesta di misure cautelari.<br /> 9. Le spese di lite possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio al medesimo TAR.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 22, comma 8 d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere, Estensore</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.114</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore Amoroso sull’illegittimità della mancata previsione dell’ammissione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. nei procedimenti dinnanzi alle Commissioni tributarie   Processo Tributario Art. 57, c. 1, Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602 Riscossione delle imposte &#8211; Limiti alla proponibilità delle opposizioni regolate dagli artt. 615</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore Amoroso</span></p>
<hr />
<p>sull’illegittimità della mancata previsione dell’ammissione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. nei procedimenti dinnanzi alle Commissioni tributarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>Processo    Tributario    Art. 57, c. 1, Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602    Riscossione delle imposte &#8211; Limiti alla proponibilità delle opposizioni regolate dagli artt. 615 e 617 codice procedura civile    Previsione dell&#8217;inammissibilità delle opposizioni all&#8217;esecuzione, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo &#8211; Conseguente impossibilità per il contribuente-debitore di far valere le patologie o l&#8217;inesistenza della notificazione dell&#8217;atto di pignoramento &#8211; Applicabilità di tale regime all&#8217;attività di riscossione mediante ruolo effettuato da Equitalia spa    Q.l.c. sollevata dal giudice dell  esecuzione del Tribunale ordinario di Sulmona    Asserita violazione degli artt. 3, 11, 24, 97, 113, 117 Cost. e 6 CEDU    Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l  art</em>. <em>57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall  art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell  articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell  esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all  avviso di cui all  art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall  art. 615 del codice di procedura civile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/05/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00583/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01452/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1452 del 2017, proposto dalla<br /> S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà O.n.l.u.s., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Bertolani ed Alberto Ponti e con domicilio eletto presso lo studio dell  avv. Giulia Diletta Bertazzo, in Venezia, San Polo, n. 1189</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Valeggio sul Mincio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall  avv. Vittorio Miniero e con domicilio stabilito ex lege presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: appaltiamo@pec.it<br /> Centrale Unica di Committenza   Custoza-Garda-Tione  , non costituita in giudizio</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Cooperativa Spazio 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall  avv. Roberto Manservisi e con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: roberto.manservisi@ordineavvocatibopec.it<br /> <strong><em>a) con il ricorso introduttivo:</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">per l  annullamento,<br /> <em>previa sospensione dell  efficacia,</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione della C.U.C.   Custoza-Garda-Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, recante aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Spazio 11 della procedura di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991 per l  affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali nel Comune di Valeggio sul Mincio nel biennio 2017-2019;<br /> &#8211; del provvedimento del Comune di Valeggio sul Mincio n. 787 del 27 ottobre 2017, contenente la determinazione a contrarre;<br /> &#8211; delle determinazioni della C.U.C.   Custoza-Garda-Tione   n. 54 del 14 agosto 2017 e n. 72 del 27 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l  approvazione dell&#8217;avviso pubblico finalizzato all  indagine di mercato per l  individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, e l  approvazione degli atti di gara e dell  indizione della procedura mediante invito alla gara stessa;<br /> &#8211; di tutti gli atti e le operazioni di gara, ivi inclusi la lettera di invito e le linee guida per la proposta progettuale, nella parte in cui prevedono il radicamento costante nel territorio quale criterio/parametro preponderante per la valutazione della proposta tecnica;<br /> &#8211; dei verbali di gara e dei relativi allegati;<br /> &#8211; di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o presupposto a quelli che precedono, ivi incluso, ove esistente, il regolamento della C.U.C. ovvero del Comune di Valeggio sul Mincio, nelle ipotesi in cui contenga illegittime deroghe al principio di rotazione</div>
<div style="text-align: justify;">nonché per l  accertamento</div>
<div style="text-align: justify;">del diritto all  aggiudicazione a proprio favore</div>
<div style="text-align: justify;">e per la condanna</div>
<div style="text-align: justify;">al risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine, al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell  adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati <br /> b) con i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2017:</div>
<div style="text-align: justify;">per l  annullamento,</div>
<div style="text-align: justify;"><em>previa sospensione dell  esecuzione,</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del Comune di Valeggio sul Mincio n. 912 del 7 dicembre 2017, recante presa d  atto della determinazione della C.U.C.   Custoza-Garda -Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, già gravata con il ricorso introduttivo;<br /> &#8211; del verbale di avvio dell  esecuzione per motivi di urgenza del 1° dicembre 2017, ove effettivamente adottato ed allo stato non noto.<br /> Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;<br /> Vista la domanda di sospensione dell  esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br /> Visti i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2017;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valeggio sul Mincio e della Cooperativa Spazio 11;<br /> Viste la memoria difensiva e la documentazione del Comune di Valeggio sul Mincio;<br /> Viste, altresì, la memoria difensiva e la documentazione della Cooperativa Spazio 11;<br /> Viste le   brevi note difensive   e gli ulteriori documenti della ricorrente;<br /> Vista l  ordinanza n. 34/2018 del 25 gennaio 2018, con cui è stata accolta l  istanza cautelare;<br /> Viste le memorie, i documenti e le repliche depositate dalle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Nominato relatore nell  udienza pubblica del 18 aprile 2018 il dott. Pietro De Berardinis;<br /> Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br /> Visto l  art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.) <br /> Considerato che con il ricorso originario indicato in epigrafe la S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà O.n.l.u.s. (  S. Lucia  ) ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi indicati anch  essi in epigrafe, la determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)   Custoza-Garda-Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, recante aggiudicazione alla Cooperativa Spazio 11 della procedura di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991 per l  affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali ubicati nel Comune di Valeggio sul Mincio nel biennio 2017-2019 (CIG 7255532E67);<br /> Considerato, in punto di fatto:<br /> &#8211; che nel caso di specie l  affidamento del servizio (riguardante la pulizia degli immobili comunali) è avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e con invito agli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato;<br /> &#8211; che l  avviso pubblico finalizzato alla suindicata indagine di mercato prevedeva che alla procedura in questione potessero partecipare le cooperative sociali di tipo B, aventi come finalità l  inserimento lavorativo delle persone   svantaggiate  ;<br /> &#8211; che il criterio di selezione prescelto era quello dell  offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e che il valore dell  appalto è stato stimato dalla stazione appaltante in  ¬ 160.200,00 (I.V.A. esclusa), con eventuale proroga tecnica per l  importo massimo di  ¬ 20.157,00 e, dunque, con un importo complessivo di  ¬ 180.357,00;<br /> &#8211; che alla procedura sono state invitate quattordici cooperative e vi hanno preso parte quattro, tra cui la controinteressata Cooperativa Spazio 11 (  Spazio 11  ), gestore uscente del servizio, e la ricorrente, e che, all  esito delle operazioni di gara, la controinteressata si è collocata al primo posto in graduatoria con punti 74,49, mentre la S. Lucia si è posizionata al secondo posto con punti 70,75;<br /> &#8211; che pertanto, con l  impugnata determinazione n. 105 del 23 novembre 2017 la C.U.C. ha aggiudicato la gara alla Spazio 11;<br /> Considerato che la S. Lucia fa valere, in via principale, l  interesse all  aggiudicazione del servizio e, in subordine, l  interesse strumentale alla riedizione della procedura. Pertanto, a supporto del gravame, con cui ha chiesto l  annullamento, previa sospensione, degli atti e provvedimenti impugnati, deduce i seguenti motivi:<br /> 1) violazione degli artt. 4, 30 e 36 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi di libera concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti, eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza, in quanto la controinteressata Spazio 11, essendo gestore uscente del servizio, non avrebbe dovuto essere invitata alla procedura e non avrebbe potuto aggiudicarsela, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;<br /> 2) violazione dell  art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 violazione della legge di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, poiché l  aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere allegato la dichiarazione attestante l  assenza di procedimenti o condanne penali a carico del revisore contabile;<br /> 3) violazione dell  art. 3 del d.m. n. 274/1997, violazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 ed eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, in quanto la Spazio 11 avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura anche in ragione della mancanza dell  iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del d.m. n. 274/1997 per l  esercizio delle attività di pulizia;<br /> 4) in subordine, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 4 e 30 del d.lgs. n. 50/2016 e dell  art. 5 della l. n. 381/1991, violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, par condicio, eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, in forza dell  inserimento, nella lex specialis di gara, di una clausola che accorderebbe preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento e che, perciò, avvantaggerebbe la controinteressata (insediata nel Veronese) e penalizzerebbe la S. Lucia, operante nel Mantovano;<br /> Considerato che la ricorrente ha presentato, inoltre, domande: di accertamento del diritto ad ottenere l  aggiudicazione dell  appalto; di condanna dell  Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario;<br /> Considerato che con motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2017 la S. Lucia ha impugnato in aggiunta i seguenti atti:<br /> &#8211; la determinazione del Comune di Valeggio sul Mincio n. 912 del 7 dicembre 2017, recante presa d  atto della determinazione della C.U.C.   Custoza-Garda -Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, già gravata con l  atto introduttivo del giudizio;<br /> &#8211; il verbale di avvio dell  esecuzione per motivi di urgenza del 1° dicembre 2017, ove effettivamente adottato;<br /> Considerato che con i citati motivi aggiunti la deducente ha reiterato le stesse censure già formulate con il ricorso introduttivo, chiedendo l  annullamento, previa sospensione dell  esecuzione, degli atti impugnati;<br /> Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito depositando controricorso con documentazione sui fatti di causa ed eccependo l  infondatezza nel merito di tutte le censure dedotte dalla S. Lucia;<br /> Considerato che si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata Cooperativa Spazio 11 (  Spazio 11  ), depositando a sua volta memoria con documentazione sui fatti di causa ed eccependo: in rito, l  inammissibilità del quarto motivo, per omessa impugnazione dell  atto recante il criterio dei   legami con l  ambito territoriale   (la deliberazione del Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio n. 49 del 27 ottobre 2016, contenente le linee guida per gli affidamenti di servizi alle cooperative sociali di tipo B); nel merito, l  infondatezza di tutti i motivi di gravame;<br /> Considerato che l  istanza cautelare è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n. 34/2018 del 25 gennaio 2018, in virtù della fondatezza della censura    dedotta con il quarto motivo    di illegittimità della clausola della lex specialis che prevede l  attribuzione di un punteggio per il criterio del   legame organico con la comunità locale di appartenenza  ;<br /> Considerato che in prossimità dell  udienza pubblica le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche, controdeducendo alle altrui eccezioni ed insistendo nelle rispettive conclusioni;<br /> Considerato che all  udienza pubblica del 18 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;<br /> Considerato che, ai sensi dell  art. 120, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014, il giudizio avente ad oggetto le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture,   ferma la possibilità della sua definizione immediata nell  udienza (sic) cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata  ;<br /> Ritenuto, in via preliminare, alla luce del recente insegnamento dell  Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5, parag. 8.1), che la graduazione dei motivi effettuata dalla ricorrente (la quale ha proposto in via principale i primi tre motivi ed in subordine il quarto) vincoli il giudice adito, e che, perciò, la disamina, da parte del Collegio, dei motivi di ricorso debba seguire l  ordine indicato dalla S. Lucia, a partire dal primo motivo;<br /> Considerato che nel merito il ricorso è fondato e da accogliere, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre;<br /> Considerato che in particolare è fondato e da accogliere il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si è censurata la legittimità degli atti di gara, per essere la stazione appaltante incorsa nella violazione del principio di rotazione ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, atteso che:<br /> &#8211; la fattispecie all  esame integra un  ipotesi di affidamento di servizio a cooperativa sociale mediante procedura di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991;<br /> &#8211; invero, ai sensi dell  art. 5, comma 1, della l. n. 381 cit., le P.A.,   anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione  , possono stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono le attività di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. b)    e cioè attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all  inserimento lavorativo delle persone   svantaggiate      per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo al netto dell  I.V.A. sia inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, purché le suddette convenzioni siano volte a creare opportunità di lavoro per le persone   svantaggiate  . La disposizione in esame si preoccupa di circoscrivere la portata della deroga alla disciplina in tema di contratti della P.A., aggiungendo che le convenzioni   sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza  ;<br /> &#8211; orbene, il principio di rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell  esecuzione dell  appalto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 3089; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1730). Quale corollario del principio di non discriminazione, esso si applica, quindi, anche alle procedure di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991 (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 320). La circostanza che    come più volte osservato anche da questa Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 515; id., 9 febbraio 2018, n. 146)    il principio di rotazione non abbia valenza precettiva assoluta, ma solo tendenziale, non sta a significare che esso non abbia portata generale, cosicché pure da questo punti di vista lo stesso risulta applicabile alle procedure ex art. 5 cit.;<br /> &#8211; ciò premesso, nella vicenda per cui è causa la ricorrente ha allegato ed adeguatamente comprovato la posizione di quasi monopolio di cui ha beneficiato negli ultimi anni la Cooperativa Spazio 11 nei confronti del Comune di Valeggio sul Mincio, quale affidataria ad opera del suddetto Comune di una grande quantità di servizi e, in misura minore, di lavori pubblici (cfr. il gruppo di documenti indicati come all. 14-bis, depositati il 20 gennaio 2018);<br /> &#8211; più in particolare, la ricorrente ha prodotto i provvedimenti del Comune di Valeggio sul Mincio che dimostrano l  attribuzione alla Spazio 11, almeno a far data dal 2012, di innumerevoli affidamenti (dai servizi di supporto alla refezione scolastica, a svariate tipologie di servizi e lavori cimiteriali, dalla manutenzione e rifacimento del verde pubblico a piccoli lavori di rifacimento di beni pubblici, es. la ripavimentazione della scalinata di accesso al Castello, dalla fornitura di materiale pubblicitario ed allestimento di una manifestazione alla pulizia delle vie, strade e piazze comunali, ecc.). In gran parte dei casi si tratta di affidamenti per somme minime (talora inferiori a  ¬ 1.000,00: è la vicenda della digitalizzazione dei contratti cimiteriali), ma non mancano affidamenti per somme di rilevante entità (si vedano i seguenti affidamenti, tutti relativi al 2016: manutenzione del verde pubblico comunale,  ¬ 113.442,54; pulizia delle strade, vie e piazze comunali,  ¬ 115.629,31; gestione dei servizi cimiteriali e custodia dei cimiteri comunali,  ¬ 185.000,00);<br /> &#8211; a fronte di una situazione del genere, che dimostra ben più di una posizione di vantaggio acquisita dalla controinteressata rispetto agli altri operatori economici, è indiscutibile, ad avviso del Collegio, che la Spazio 11, la quale era risultata affidataria nel biennio precedente dello stesso servizio messo a gara, dovesse   saltare   quantomeno il primo affidamento successivo (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 320/2018, cit.). Essa, pertanto, in applicazione del principio di rotazione, non avrebbe dovuto essere invitata dal Comune di Valeggio sul Mincio alla procedura per cui è causa: ciò, tenuto anche conto del fatto che    come riferisce la stessa difesa comunale    all  avviso pubblico hanno risposto ben 17 concorrenti e che, dopo un primo   screening   che aveva portato ad escluderne tre, alla vera e propria gara sono stati invitati n. 14 operatori economici;<br /> &#8211; nel caso all  esame, perciò, non sussistevano i presupposti per invitare alla competizione la Spazio 11, visto che, anche non considerando tale cooperativa, si sarebbero potuti invitare tredici concorrenti e, quindi, non vi era un numero limitato di operatori sul mercato (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 6 febbraio 2018, n. 179). Ed è di palmare evidenza che, di fronte al gran numero di affidamenti da parte del Comune di Valeggio sul Mincio ottenuti negli ultimi anni dalla cooperativa controinteressata    secondo quanto sopra esposto   , la   penalizzazione   che arrecherebbe alla Spazio 11 l  applicazione del principio di rotazione e di cui la medesima controinteressata si duole nella memoria di replica, è, in realtà, totalmente inesistente;<br /> &#8211; di qui, in definitiva, la fondatezza del motivo ora analizzato;<br /> Considerato che sono, invece, infondati e da respingere il secondo ed il terzo motivo di ricorso, alla stregua delle seguenti riflessioni:<br /> &#8211; il secondo motivo va respinto, in quanto la mancata allegazione della dichiarazione di assenza delle cause ostative di cui all  art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 da parte del revisore contabile della Cooperativa Spazio 11 è al più un  irregolarità formale della domanda di partecipazione, sanabile con il cd. soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016: invero, la deducente non contesta l  assenza del requisito in capo al suddetto revisore e, comunque, nel caso di specie si tratta di integrare una dichiarazione incompleta resa dal legale rappresentante della società;<br /> &#8211; il terzo motivo va a sua volta respinto, perché né l  art. 5 della l. n. 381/1991, né (soprattutto) la lex specialis di gara prescrivevano, a pena di esclusione, l  iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del d.m. n. 274/1997, dovendo, pertanto, applicarsi il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), unitamente ai noti insegnamenti giurisprudenziali in tema di   favor participationis  . Di ciò si mostra, a ben vedere, consapevole la stessa ricorrente che, nella memoria finale, sposta il tiro sul peso che avrebbe l  iscrizione nel registro delle imprese in termini di qualità dell  offerta e, perciò, sull  illegittimità delle valutazioni della Commissione giudicatrice, che non avrebbe tenuto conto di tale profilo: ma siffatta   correzione di tiro   è inammissibile, poiché si sostanzia nella proposizione di un nuovo motivo di ricorso con semplice memoria non notificata alle altre parti (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1894; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 1148);<br /> Considerato, da ultimo, che il quarto motivo di ricorso, proposto in via subordinata dalla deducente ed incentrato sull  illegittimità della clausola di preferenza territoriale contenuta nella lex specialis di gara, è divenuto irrilevante, per le seguenti ragioni:<br /> &#8211; anche a prescindere dalla graduazione dei motivi svolta dalla deducente (v. C.d.S., A.P., n. 5/2015 cit., parag. 8.1), resta fermo che l  accoglimento della censura di violazione del principio di rotazione, dedotta con il primo motivo, comporta l  illegittimità della partecipazione alla gara dell  aggiudicataria Spazio 11;<br /> &#8211; una volta eliminata la Spazio 11, la ricorrente S. Lucia si colloca al primo posto della graduatoria, con punti 70,75, dinanzi alla C.D.L. Cooperativa Sociale (  C.D.L.  ) con punti 68,03, mentre l  offerta della Clean Planet Coop. Sociale (  Clean Planet  ), non avendo ottenuto il punteggio minimo previsto per le offerte tecniche dalla lex specialis (n. 40 punti), non è stata ammessa alle ulteriori fasi della procedura e, in particolare, alla valutazione delle offerte economiche (v. verbale della Commissione di gara n. 3 del 17 novembre 2017, all. 7 al ricorso);<br /> &#8211; orbene, per il criterio incentrato sulla clausola di preferenza territoriale (che privilegia il legame del concorrente con il territorio) la S. Lucia ha ottenuto 12 punti, mentre la C.D.L. ne ha ottenuti 14; ne deriva che, anche a voler sottrarre alle offerte delle concorrenti i punteggi rispettivamente ricevuti per tale criterio (la cui illegittimità è stata già rimarcata in sede cautelare), la S. Lucia rimane posizionata al primo posto in graduatoria ed anzi il suo vantaggio sulla C.D.L. si accresce, mentre è irrilevante il punteggio riportato per il criterio in questione dalla Clean Planet (6 punti), visto che l  offerta tecnica di questa impresa ha ricevuto punteggi nettamente più bassi delle altre anche per i restanti sub-criteri qualitativi previsti dalla lex specialis (v. all. 7 al ricorso);<br /> &#8211; se ne desume, in conclusione, che l  illegittimità della suesposta clausola di preferenza territoriale e l  accoglimento del motivo di gravame proposto contro di essa non inciderebbero sull  esito della gara: di qui l  irrilevanza di detto motivo;<br /> Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia fondato e da accogliere, vista la fondatezza del primo motivo con esso dedotto;<br /> Ritenuto, per conseguenza, di dover disporre l  annullamento degli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione della procedura alla Spazio 11;<br /> Ritenuto, inoltre, di dover accogliere anche le ulteriori domande proposte dalla ricorrente e in specie la domanda di accertamento del diritto all  aggiudicazione della procedura e, quindi, di risarcimento in forma specifica mediante la suddetta aggiudicazione;<br /> Ritenuta, infine, di dover liquidare le spese in favore della società ricorrente, secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto    Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l  effetto, annulla gli atti con esso impugnati e, in specie, il provvedimento di aggiudicazione della gara alla Cooperativa Sociale Spazio 11.<br /> Accoglie, altresì, le ulteriori domande proposte in via principale dalla ricorrente e, in particolare, la domanda di accertamento del diritto all  aggiudicazione della procedura e, quindi, di risarcimento in forma specifica mediante la suddetta aggiudicazione.<br /> Condanna il Comune di Valeggio sul Mincio e la Cooperativa Sociale Spazio 11 al pagamento, in favore della società ricorrente, di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in  ¬ 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle ridette soccombenti, per complessivi  ¬ 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall  autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018, con l  intervento dei magistrati:<br /> Maurizio Nicolosi, Presidente<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Fenicia, Primo Referendario             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Pietro De Berardinis</strong>   <strong>Maurizio Nicolosi</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  </div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</a></p>
<p>Pres. Silvestri, Est. De Falco Sull’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza presentata da un Centro di Riabilitazione, provvisoriamente accreditato con il S.s.n., con la quale si richiedeva la determinazione del budget economico e prestazionale e la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. 1. Struttura sanitaria&#160;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri, Est. De Falco</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza presentata da un Centro di Riabilitazione, provvisoriamente accreditato con il S.s.n., con la quale si richiedeva la determinazione del budget economico e prestazionale e la stipula degli accordi contrattuali  ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Struttura sanitaria&nbsp; accreditata &#8211; Budget economico e prestazionale – Assegnazione &#8211; Silenzio inadempimento &#8211; Illegittimità &#8211; Obbligo di provvedere.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Struttura sanitaria&nbsp; accreditata &#8211; Accordo contrattuale &#8211; Stipula &#8211; Obbligo &#8211; Sussistenza &#8211; Competenza concorrente.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. All&#8217;accreditamento istituzionale della struttura sanitaria deve seguire l&#8217;assegnazione delle risorse finanziarie relative alle prestazioni per le quali la struttura è stata accreditata. Il silenzio inadempimento formatosi sulle istanze presentate dalla struttura accreditata alle Amministrazioni competenti è illegittimo, poiché sussiste l&#8217;obbligo di provvedere, ex art. 2 della legge n. 241/1990.<br />
&nbsp;<br />
2. All&#8217;accreditamento istituzionale della struttura sanitaria segue la stipula degli accordi contrattuali con l&#8217;Amministrazione competente. A tal proposito, il d.lgs. n. 502/1992 non distingue i poteri spettanti alla Regione da quelli delle altre Amministrazioni e che, pertanto, sussiste una concorrente competenza tra le diverse Amministrazioni, salvi eventuali criteri di riparto interni che le Amministrazioni possano aver elaborato.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00114/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 00360/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 360 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Kinesis &amp; C. di Dascola Anna S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Sellitto C.F. SLLGNN67R18G902S, con domicilio eletto presso l’avvocato Veronica Judith Orsini in Campobasso, corso Mazzini, n. 65;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Regione Molise in persona del legale rappresentante p.t., anche in qualità di Commissario ad<br />	<br />
			acta per il rientro dal disavanzo sanitario, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;&nbsp;<br />	<br />
			A.S.Re.M. &#8211; Azienda Sanitaria Regionale del Molise &#8211; in persona del Direttore Generale p.t. (non costituita in giudizio).&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>avverso il silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza della ricorrente inviata agli Enti intimati a mezzo pec in data 26.07.2016 con cui si è chiesto di esprimersi con un provvedimento espresso, anche se negativamente, sulla richiesta di assegnazione del budget economico e prestazionale per le prestazioni di medicina Fisica e Riabilitativa per l&#8217;anno 2016 o per quello successivo e, quindi, procedere alla stipula dell&#8217;accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.Lgs.50271992 e s.m.i, nonché per la declaratoria dell&#8217;obbligo della A.S.Re.M. e della Regione Molise e del Commissario ad Acta di finalizzare il relativo procedimento e con l&#8217;eventuale nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 3, C.P.A.</em></strong><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise anche nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Domenico De Falco;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Il Centro di Riabilitazione indicato in epigrafe espone di essere autorizzato dall’ASREM all’esercizio dell’attività sanitaria in base alla determina dirigenziale 30 settembre 1998, n. 51 e di essere stato provvisoriamente accreditato con il S.S.N., maturando così la legittimazione alla stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lgs. n. 502/1992.<br />	<br />
			Il Centro in questione premette che le Amministrazioni intimate non avevano risposto alle proprie richieste di determinazione del budget economico e prestazionale per l’anno 2012 proposte con istanze del 23 novembre 2011 e del 1° ottobre 2012 per poter accedere alla stipula dell’accordo contrattuale ex art. 8-<em>quinquies</em>&nbsp;d.lgs. n. 502/1992, dopo aver ottenuto l’accreditamento istituzionale.<br />	<br />
			Decorsi 5 anni dalla prima istanza l’esponente Centro, in data 26 luglio 2016, proponeva una nuova richiesta per la determinazione del budget per l’anno 2016 per la branca di fisiokinesiterapia, ma anche quest’ultima istanza rimaneva senza riscontro e così con ricorso notificato in data 7 novembre 2016 e depositato il successivo 24 novembre, il Centro esponente ha chiesto sia nei confronti della A.S.Re.M. che della Regione l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento nonché la declaratoria dell’obbligo dell’A.S.Re.M. e della Regione Molise e del Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro di concludere il procedimento anche con l’eventuale nomina di un commissario ad acta ex art 117, co. 3, c.p.a..<br />	<br />
			La ricorrente afferma la sussistenza dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, tenuto anche conto che l’accreditamento istituzionale, pur non facendo sorgere il diritto alla conclusione di un accordo, radicherebbe comunque l’obbligo di provvedere sulla relativa richiesta.<br />	<br />
			Con atto depositato in data 12 dicembre 2016 si è costituita in giudizio la Regione Molise, rilevando che solo l’accreditamento sarebbe di competenza regionale, mentre la stipula di accordi contrattuali per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture del tipo di quella della ricorrente rientrerebbe tra le competenze esclusive dell’A.S.Re.M.<br />	<br />
			Con ulteriore memoria depositata in data 6 febbraio 2017 la Regione ha precisato che la propria area di competenza alla stipula dei contratti di budget riguarderebbe strutture sanitarie di tipologia diversa rispetto a quella della ricorrente.<br />	<br />
			L’A.S.Re.M. non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
			Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2017 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
			Ritiene il Collegio che sussista l’obbligo delle Amministrazioni intimate di fornire riscontro all’istanza con cui la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di “<em>un budget economico e prestazionale per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa per l’anno in corso o per il successivo e, quindi, procedere alla stipula dell’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.”</em>.<br />	<br />
			E infatti, l’art. 8-<em>quinquies</em>, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992 disciplina gli accordi contrattuali con le strutture accreditate ai sensi del precedente art. 8-<em>quater</em>&nbsp;per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, precisando che gli accordi abbiano ad oggetto , tra l’altro, “<em>il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell&#8217;accordo…</em>” (lett. d) nonché ai sensi della successiva lett. e-bis) “<em>la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d)</em>”.<br />	<br />
			Si tratta di una competenza che include chiaramente l’assegnazione, richiesta dalla ricorrente, delle risorse finanziarie relative alle prestazioni per le quali la struttura istante è stata accreditata e per la quale la legge non distingue tra i poteri della Regione e quelli della A.S.Re.M. Né sotto questo aspetto assume rilievo la specifica competenza, esclusivamente assegnata alla Regione dal comma 2<em>quater</em>&nbsp;del medesimo art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, per la stipula di “<em>accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all&#8217; articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”</em>.<br />	<br />
			Siffatta prerogativa non esclude quella più generale condivisa con l’A.S.Re.M. alla stipula degli accordi con tutte le strutture private accreditate, salvi ovviamente i criteri di riparto interni che le due Amministrazioni possono avere elaborato a fini di ottimizzazione, ma che non possono tradursi in una limitazione della competenza prevista dalla norma primaria sopra riportata.<br />	<br />
			Ritenuta la concorrente competenza delle Amministrazioni intimate non vi è dubbio che a fronte dell’istanza della ricorrente, il cui accreditamento non è contestato, sussista l’obbligo ex art. 2 della l. n. 241/1990 delle intimate di fornire riscontro all’istanza con un provvedimento espresso.<br />	<br />
			Si assegnano, pertanto, 90 (novanta) giorni alle intimate Amministrazioni – a decorrere dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza – perché adottino, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti conclusivi, con l’avvertenza che, per il caso in cui decorra inutilmente il termine assegnato, si nomina sin d’ora un commissario ad acta che si indica nel Direttore Generale della Sanità e delle Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario, il quale avrà a sua volta un termine di 60 giorni per adottare il provvedimento.<br />	<br />
			Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Molise e alla A.S.Re.M., per quanto di rispettiva competenza, di provvedere, mediante atto espresso, alla conclusione del procedimento avente ad oggetto la stipula dell’accordo contrattuale ex art. 8-<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lgs. n. 502/1992, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, pena la nomina del commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia, provvederà in via sostitutiva, entro i successivi 60 giorni, ai sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
			Condanna la Regione Molise e l’A.S.Re.M., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’Istituto ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />	<br />
			Orazio Ciliberti, Consigliere<br />	<br />
			Domenico De Falco, Referendario, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>	<br />
						<strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Domenico De Falco</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Silvio Ignazio Silvestri</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tbody>
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<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2013-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2013-n-114/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2013-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.114</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi &#8211; Est. L. Stevanato Consorzio Servizi Autostradali Integrati Soc. Coop. Consortile e società Semeghini Ivo &#038; Gianni S.n.c. (Avv. A. Melucci) c/ Autostrade del Brennero S.p.a. (Avv. M. Maccaferri) sulla proroga e sul rinnovo di contratti pubblici Contratti della P.A. &#8211; Proroga- Illegittimità- Ragioni- Deroga ex art.57</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2013-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2013-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  A. Pozzi   &#8211;   Est.  L. Stevanato<br /> Consorzio Servizi Autostradali Integrati Soc. Coop. Consortile e società Semeghini Ivo &#038; Gianni  S.n.c.              (Avv. A. Melucci)  c/  Autostrade del Brennero S.p.a. (Avv. M. Maccaferri)</span></p>
<hr />
<p>sulla proroga e sul rinnovo di contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Proroga- Illegittimità- Ragioni- Deroga ex art.57 d.lgs. 163/06- Ammissibilità- Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’Art. 57 del codice dei contratti pubblici è  illegittima la proroga dei contratti scaduti o in scadenza, in quanto ciò darebbe luogo ad un rinnovo espresso, tale da consentire la nascita di una nuova figura di trattativa privata pura, senza gara e in netto contrasto con i principi sanciti dal diritto comunitario. Pertanto, l’unica interpretazione ammissibile della clausola del capitolato speciale che riserva all’amministrazione la facoltà di rinnovare il rapporto è strettamente collegata al rigoroso rispetto delle condizioni e dei vincoli tassativi stabiliti dall’art.57 del d.lgs. 163/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 86 del 2012, proposto da:<br />
Consorzio Servizi Autostradali Integrati Soc. Coop. Consortile e Società Semeghini Ivo &#038; Gianni S.n.c. in proprio e quale capogruppo di A.T.I., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Antonio Melucci, con domicilio eletto presso questo T.r.g.a. in Trento, via Calepina 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autostrada del Brennero S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. nn. 4915 e 4916, notificato il 21.2.2012, con il quale l&#8217;Amministratore delegato dell&#8217;Autostrada del Brennero S.p.a. ha respinto l&#8217;istanza delle ricorrenti di rinnovo per due stagioni invernali, come previsto dalla lex specialis di gara e dal contratto di appalto, del servizio di sgombero neve e spargimento cloruri;<br />	<br />
&#8211; della delibera del C.d.A. del Brennero con cui è stata deliberata l&#8217;indizione della gara relativa al servizio di sgombero neve e spargimento cloruri per le stagioni invernali 2012/2013-2013/2014;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara con cui è stata indetta la gara per l’aggiudicazione del servizio di sgombero neve e spargimento cloruri per le stagioni invernali 2012/2013-2013/2014;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autostrada del Brennero S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e udito per l’Amministrazione il difensore come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Le ricorrenti avevano ottenuto dall’Autostrada del Brennero l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di sgombero neve per tre lotti relativamente alle stagioni invernali 2009/2010 – 2011/2012.<br />	<br />
Nel capitolato speciale era prevista l’opzione del rinnovo del servizio per altre due stagioni invernali. Anche il contratto d’appalto stipulato tra le parti prevedeva la rinnovabilità del servizio.<br />	<br />
Alla scadenza del contratto le ricorrenti hanno chiesto che esso venisse rinnovato ma l’Autostrada del Brennero ha risposto negativamente ed ha, invece, avviato il procedimento per l’indizione di una nuova gara.<br />	<br />
Da ciò il presente ricorso, con cui si deduce violazione del giusto procedimento, dell’art. 29 del d.lgs. 163/2006 e della lex specialis, nonché eccesso di potere sotto vari profili, in particolare:<br />	<br />
a) perché è mancato il preavviso del diniego ex art. 10bis L. 241/1990;<br />	<br />
b) perché l’Amministrazione si era autovincolata a valutare il prosieguo del servizio ed invece ha immotivatamente disatteso l’aspettativa delle ricorrenti che ne avevano tenuto conto in sede di offerta;<br />	<br />
c) perché appare illogico procedere ad una nuova gara quando il rinnovo del contratto scaduto avrebbe garantito l’interesse pubblico ad evitare le lungaggini di una nuova gara ed a realizzare maggiori economie di spesa.<br />	<br />
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha puntualmente contestato la fondatezza del ricorso concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
Sull’istanza cautelare proposta dalle ricorrenti il Collegio si è pronunciato negativamente, con ordinanza 20.4.2012, n. 57.<br />	<br />
Successivamente, con ordinanza collegiale 22.11.2012, n. 345 sono stati disposti incombenti istruttori relativamente alla nuova gara, alla quale le ricorrenti hanno comunque partecipato aggiudicandosi due dei tre lotti.<br />	<br />
Con memoria depositata nell’imminenza della presente udienza di discussione il difensore delle ricorrenti ha insistito per l’accoglimento del ricorso. <br />	<br />
Ciò premesso, nel merito il Collegio osserva che il principio del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, stabilito dall&#8217;art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ha valenza generale e preclusiva (cfr., ad es.: Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; id.: 8 luglio 2008, n. 3391; Sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6457).<br />	<br />
La norma infatti recita: “<i>I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</i>”.<br />	<br />
Coerentemente, il comma 1 del citato art. 23 della l. 62/2005 ha espunto dall’ordinamento la disposizione che, a determinate condizioni, consentiva il rinnovo espresso dei contratti (cioè l’art. 6, secondo comma, della l. 537/1993 che recita(va): “<i>Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione</i>”). <br />	<br />
Il divieto di rinnovo, recato dall’anzidetta disposizione, è stato recepito dall&#8217;art. 57 del codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) in quanto un rinnovo espresso darebbe luogo a una nuova figura di trattativa privata pura, senza gara, diversa da quelle tassativamente consentite dal diritto comunitario (cfr., ancora: Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194; sez. IV, 31.5.2007, n. 2866, Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 1786 del 2006, nonché la pronuncia di questo stesso Tribunale n. 22 del 23 gennaio 2013). Infatti il rinnovo dei contratti scaduti si pone in contraddizione col principio generale dell&#8217;evidenza pubblica, il cui rispetto è condizione imprescindibile affinché sia garantita la libertà di concorrenza, sancita a livello comunitario in materia di appalti pubblici. <br />	<br />
Quanto appena esposto vale per ogni disposizione che possa raggiungere un effetto sostanzialmente identico a quello del rinnovo e, quindi, anche per la proroga dei rapporti in essere. La proroga dei contratti è stata, bensì, prevista dall’art. 23 della l. 62/2005, ma soltanto nella fase transitoria successiva all’abrogazione dell’istituto del rinnovo, con particolari limiti (durata non superiore a sei mesi e celere pubblicazione del bando di gara) ed ormai non è più applicabile a regime, salvi i casi limitati ed eccezionali in cui, per assicurare continuità all’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. sent. cit. n. 2882/2009 del Consiglio di Stato).<br />	<br />
Perciò, l’art. 23 della L. n. 62/2005 esclude che differenti previsioni della lex specialis (come nella fattispecie) possano essere interpretate nel senso che consentano, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento e attraverso un’elusione del divieto in questione, l’affidamento senza gara dello stesso servizio per ulteriori periodi, attraverso il rinnovo del contratto.<br />	<br />
Dunque, l’unica interpretazione ammissibile della clausola del capitolato speciale che riservava all’Amministrazione la facoltà di rinnovare il rapporto per un ulteriore biennio è quella che il rinnovo potesse avvenire solo nel rigoroso rispetto delle condizioni e dei vincoli tassativi stabiliti dal citato art. 57 del d. lgs. 163/2006. <br />	<br />
Soltanto osservando il canone interpretativo appena indicato si assicura la coerenza dell’ordinamento interno con quello comunitario, che &#8211; come detto &#8211; considera il rinnovo o la proroga come un contratto originario. <br />	<br />
Costituisce, inoltre, principio consolidato che, anche laddove la possibilità di proroga sia prevista dalla lex specialis e si ammettesse una deroga al principio del divieto legislativo di rinnovo, tale rapporto tra regola ed eccezione si rifletterebbe sul contenuto della motivazione: se l&#8217;Amministrazione opta per l&#8217;indizione della gara (come nella specie), nessuna particolare motivazione è necessaria (cfr., ancora: Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194, cit.). <br />	<br />
Nella specie, all’istanza della ricorrente l’Autostrada del Brennero ha sufficientemente e correttamente risposto di ritenere “preferibile e pienamente legittimo non esercitare la facoltà di rinnovo e di attivare per contro una nuova gara ad evidenza pubblica”.<br />	<br />
Né vi era obbligo alcuno di preavviso del diniego poiché, come condivisibilmente affermato dal giudice d’appello (cfr.: Consiglio Stato, sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6458) la domanda delle imprese che chiedono il rinnovo si inserisce nella gestione di un rapporto contrattuale che, per la natura stessa della relazione giuridica cui accede, non può in alcun modo qualificarsi come procedimento amministrativo: ne consegue che l&#8217;amministrazione non è tenuta all&#8217;osservanza dell&#8217;art. 10bis della legge n. 241 del 1990. <br />	<br />
Pure l’ulteriore argomento svolto dalla parte ricorrente, secondo cui il rinnovo (o proroga) dell’appalto avrebbe realizzato un’economia di spesa rispetto a quella prevista dalla nuova procedura concorsuale, oltre a non superare il divieto legislativo, non tiene conto della parziale diversità del servizio che la società autostradale ha inteso acquisire mediante la nuova gara, caratterizzato da un incremento delle prestazioni di mezzi ed attrezzature. Il tutto, poi, senza voler considerare in punto di diritto che considerazioni di eventuale convenienza economica non possono certo obliterare il fondamentale principio giuridico dell’aggiudicazione dei contratti mediamte gara pubblica. <br />	<br />
In conclusione, per le ragioni che precedono i provvedimenti impugnati resistono alle censure dedotte dalle ricorrenti ed il ricorso va perciò respinto.<br />	<br />
Sussistono, peraltro, ragioni per compensare le spese del giudizio, tenuto conto dell’affidamento che potrebbe aver ingenerato nelle ricorrenti la controversa clausola opzionale. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2013-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2012 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-5-2012-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-5-2012-n-114/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-5-2012-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2012 n.114</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Tesauro sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di tutela ambientale Tutela dell’ambiente – Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-5-2012-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2012 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-5-2012-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2012 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di tutela ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela dell’ambiente – Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica) e artt. 24, comma 2, e 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012) – Utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici &#8211; Concessioni &#8211; Previsione del rinnovo automatico trentennale alla loro scadenza, nonché per le concessioni di derivazione dell&#8217;acqua, mancata previsione della sottoposizione a VIA – Possibilità per i titolari di concessioni di derivazioni d&#8217;acqua a scopo idroelettrico relative ad impianti consecutivi di richiederne l&#8217;accorpamento – Cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto – previsione, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, in contrasto con le disposizioni precettive di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica);<br />
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, commi 1 e 4, e 9, commi 4, alinea 1, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-7 settembre 2011, depositato in cancelleria il 13 settembre 2011 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano, nonchè l’atto di intervento, fuori termine, di Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque curative;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8213; Con ricorso, spedito per la notifica in data 5 settembre 2011, ricevuto il successivo 7 settembre, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 13 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, commi 1 e 4, e 9, commi 4, alinea 1, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), in riferimento agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», nonché in relazione all’articolo 117, primo comma, e secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione.<br />	<br />
1.1.&#8213; Il ricorrente premette che la Provincia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, punti nn. 5, 10 e 14 del d.P.R. n. 670 del 1972, ha competenza primaria in materia di urbanistica, edilizia, miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere e, in base ai punti nn. 9 e 10 dell’art. 9 dello stesso statuto speciale, competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché di igiene e sanità. Dette competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso statuto e cioè, per le competenze sia primarie che concorrenti, in armonia con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, mentre per le sole competenze concorrenti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.<br />	<br />
Tenuto conto di tale quadro costituzionale, il ricorrente sostiene che alcune norme della legge provinciale n. 4 del 2011 eccedano dalle competenze statutarie, invadendo competenze legislative che l’art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost., riserva allo Stato in via esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e della tutela dell’ambiente.<br />	<br />
In particolare, il ricorrente ricorda che, quanto all’ambiente, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale spetta al legislatore statale, titolare della competenza esclusiva stabilita dalla lettera s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., disciplinare l’ambiente inteso come entità organica, dettando norme che «hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto», posto che una simile disciplina inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1978) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri precisa altresì che tale disciplina unitaria del bene complessivo ambiente deve prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome in materie di competenza propria.<br />	<br />
Tanto premesso, il ricorrente prospetta svariate censure di illegittimità costituzionale nei confronti delle citate disposizioni della predetta legge provinciale n. 4 del 2011.<br />	<br />
1.2.&#8213; È censurato, in primo luogo, il comma 10 dell’art. 2 della legge provinciale n. 4 del 2011, che sostituisce il comma 1 dell’art. 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, nella parte in cui prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico, il cui regime è disciplinato dal successivo art. 3.<br />	<br />
Tale norma, nel disporre ex lege il rinnovo trentennale delle concessioni, violerebbe l’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto si porrebbe in contrasto «con i principi dell’ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale».<br />	<br />
La medesima norma, inoltre, violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con la normativa statale vigente in materia di ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». In particolare, essa, non subordinando il rinnovo delle concessioni di derivazioni di acqua alla procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA), come previsto dagli Allegati alla Parte II del d.lgs.n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto, in specie, con i punti nn. 13, 16 e 18 dell’Allegato II e con le lettere b), t), af) e ag) dell’Allegato III, nonché con i punti nn. 1, lettera d), 7, lettera d), m) ed o), e 8, lettera t) dell’Allegato IV.<br />	<br />
Il ricorrente precisa che, in tema di autorizzazioni “postume”, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è ispirata a criteri particolarmente rigorosi (sentenza 3 luglio 2008, procedimento C-215/06, Commissione delle Comunità europee contro Irlanda), ribadendo che «a livello di processo decisionale è necessario che l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l’obiettivo consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti». Una simile esigenza sarebbe difficilmente compatibile con un sistema precedente che non prevedeva (o poteva non prevedere) l’obbligo della VIA, né all’atto dell’adozione del provvedimento autorizzatorio, né alla sua scadenza, posto che «in luogo di una “nuova” autorizzazione (o di un “rinnovo” della precedente), si sostituisce ex lege la perdurante validità del vecchio titolo, senza possibilità di verificare se, a causa dell’esercizio della relativa ( e legittima) attività, possa essersi cagionato o meno un danno per l’ambiente».<br />	<br />
In sostanza, il ricorrente osserva che se, da un lato, nessun elemento normativo garantisce (anzi, tutto sembra deporre per il contrario) che le autorizzazioni in corso di “esercizio” (originario o prorogato) fossero state assoggettate a VIA, dall’altro, il mantenimento del precedente regime cristallizzerebbe l’elusione dell’obbligo e, con esso, il mancato rispetto della normativa statale.<br />	<br />
1.3.&#8213; Oggetto di censure è, poi, l’art. 3 della citata legge provinciale, nella parte in cui, al comma 1, stabilisce che «ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento delle stesse», e, al comma 3, prescrive che, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni accorpate corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.<br />	<br />
Tale norma, in quanto suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con l’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo del 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica). Quest’ultimo, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di derivazione comunitaria, (su cui si è soffermata anche la Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 205 del 2011), stabilisce che l’attribuzione della concessione deve avvenire tramite «una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione». A tal proposito il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la legislazione provinciale è in ogni caso assoggettata agli obblighi internazionali e, quindi, ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE e che, comunque, nella materia dell’affidamento delle concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico la disciplina rientra nella competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”.<br />	<br />
1.4.&#8213; Viene altresì impugnato l’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto.<br />	<br />
Tale norma violerebbe il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali ex artt. 822, 823 e 824 del codice civile, espressamente richiamato dall’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed evocato anche all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), invadendo così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.<br />	<br />
1.5.&#8213; Sarebbero, inoltre, costituzionalmente illegittime anche le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 4, e 9, comma 4, alinea 1, nella parte in cui rinviano alla Giunta provinciale, rispettivamente, la definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.<br />	<br />
Tali disposizioni, non richiamando la Giunta all’osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche (art. 7, comma 5) ed in materia di principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11, comma 1, ed Allegato 3), violerebbero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.<br />	<br />
1.6.&#8213; Vengono, infine, impugnate le disposizioni di cui all’art. 9, commi 6 e 7, nella parte in cui prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile, in contrasto con le disposizioni precettive di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).<br />	<br />
Dopo aver premesso che, in specie, l’art. 9 del citato d.m. n. 1444, in tema di distanze fra edifici, costituisce, per giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sentenze n. 7731/2010 e n. 4374/2011), principio inderogabile della materia anche per Regioni e Province autonome che siano titolari di competenza esclusiva nella materia dell’urbanistica, ed integra – come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 232 del 2005, sentenza n. 120 del 1996) – la disciplina privatistica delle distanze, il ricorrente sostiene che le disposizioni provinciali impugnate, non prevedendo il rispetto delle altezze e delle distanze di cui al suddetto decreto ministeriale contrastino con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />	<br />
Le norme del predetto d.m. ed in specie l’art. 9, secondo quanto riconosciuto dalla medesima Corte costituzionale (sentenza n. 232 del 2005) prevarrebbero, pertanto, sia sulla potestà legislativa regionale, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni (Cass. civ., sentenza n. 23495 del 2006), sia sull’autonomia negoziale dei privati, in quanto a tutela di interessi pubblici che per loro natura igienico-sanitaria non sono nella disponibilità delle parti (Consiglio Stato, sezione IV, n. 3094 del 2007). L’introduzione di deroghe da parte delle normative regionali o comunali (con l’individuazione di distanze inferiori rispetto alla misura minima prescritta dal citato art. 9) sarebbe infatti consentita solo nell’ambito della pianificazione urbanistica, come nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 3, del medesimo d.m., che riguarda edifici tra loro omogenei perché inseriti in un piano particolareggiato o in un piano di lottizzazione (sentenza n. 232 del 2005).<br />	<br />
2.&#8213; Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso in esame venga dichiarato (manifestamente) inammissibile oltre che, in ogni caso, manifestamente infondato.<br />	<br />
2.1.&#8213; Quanto alle censure di violazione dei principi dell’ordinamento comunitario e di contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, aventi ad oggetto l’art. 2, comma 10, della legge provinciale n. 4 del 2011, la Provincia ne deduce in primo luogo l’inammissibilità, posto che, nel ricorso, i principi comunitari di cui si assume la violazione non sarebbero affatto indicati, mentre sarebbero solo genericamente richiamate le disposizioni in materia concorrenziale di matrice statale, senza che siano individuati «i termini di esplicazione della lamentata compressione delle prerogative dello Stato», né «le disposizioni normative cui occorra fare riferimento ai fini della valutazione della ricorrenza, o meno, di tale lesione». Posto che la norma impugnata costituisce risultato dell’esercizio legittimo della competenza legislativa concorrente della Provincia in materia di “utilizzazione delle acque pubbliche” e che la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza costituisce limite all’esercizio delle competenze legislative esclusive o residuali delle Regioni e Province autonome, non potendolo però precludere tout court, per il solo fatto che la disposizione provinciale o regionale abbia ricadute di natura concorrenziale (sentenze n. 246 del 2006, n. 183 del 2006, n. 336 del 2005, n. 232 del 2005, n. 259 del 2004, n. 407 del 2008), sarebbe stato necessario ai fini dell’inquadramento della questione di costituzionalità – a parere della resistente – che il ricorrente individuasse i principi di matrice statale, dettati nella materia trasversale della tutela della concorrenza, ritenuti violati nella fattispecie.<br />	<br />
Tali censure sarebbero, comunque, anche infondate nel merito.<br />	<br />
La norma impugnata non conterrebbe la previsione di un meccanismo di rinnovo delle concessioni automatico o condizionato alla mera richiesta del concessionario uscente, ma di un’ipotesi di rinnovo subordinata a valutazioni dell’Amministrazione concedente fondate, in primis, sull’indispensabile rispondenza del rinnovo stesso al “superiore interesse pubblico”. Pertanto, l’eventuale violazione dei principi concorrenziali e di apertura al mercato non deriverebbe dalla norma in sé considerata, ma dall’applicazione che della stessa dovesse farsi in ipotesi concrete, «pretermettendo la fase di selezione concorrenziale del contraente anche quando la scelta disposta in via diretta attraverso il rinnovo non si dimostri maggiormente confacente all’interesse pubblico».<br />	<br />
2.1.1.&#8213; Egualmente priva di fondamento sarebbe, secondo la Provincia, la censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. proposta nei confronti del medesimo art. 2, comma 10.<br />	<br />
Posto che la competenza a legiferare in via concorrente in materia di utilizzo delle acque pubbliche (art. 9, numero 9, statuto speciale), nonché in via primaria in materia di tutela del paesaggio (art. 8, numero 6, statuto speciale), è pacificamente di spettanza della Provincia, che la esercita con l’unico obbligo del rispetto degli standard uniformi di protezione dell’ambiente, validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo dalle Regioni (sentenze di questa Corte n. 246 del 2006, n. 183 del 2006, n. 336 del 2005, n. 232 del 2005, n. 259 del 2004, n. 407 del 2008), la resistente ritiene che, nella specie, tale unico limite sia stato rispettato.<br />	<br />
Premesso che il Codice dell’ambiente non disciplina espressamente l’ipotesi di rinnovo delle autorizzazioni o concessioni riguardanti l’attività avviata in un momento in cui non era prescritta la VIA, la Provincia sostiene che la norma censurata non incide sul regime di valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, cui devono essere assoggettati i progetti di opere finalizzate all’utilizzo delle acque pubbliche, come sarebbe dimostrato dal fatto che l’art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), che disciplina l’istruttoria delle concessioni rinnovabili di cui si discute, al comma 6-ter espressamente fa salva la procedura di VIA ove prevista.<br />	<br />
L’impugnato art. 2, comma 10, non introdurrebbe nella legge provinciale n. 7 del 2005 un’ipotesi di rinnovo automatico, ma subordinerebbe tale rinnovo alla verifica di precisi presupposti quali l’assenza di un contrario interesse pubblico, la persistenza dei fini della derivazione e dell’esercizio dell’utenza, la non contrarietà al buon regime delle acque e la conformità allo stato della tecnica. Ai sensi dell’art. 4 della citata legge provinciale n. 7 del 2005 si riconoscerebbe espressamente la facoltà dell’amministrazione concedente di aggiungere o modificare prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di interesse pubblico lo richiedano.<br />	<br />
La Provincia, pertanto, conclude sul punto osservando che la norma censurata consentirebbe di «verificare se l’attività a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proroga o del rinnovo del provvedimento di autorizzazione» (sentenza di questa Corte n. 67 del 2010), escludendo così ogni altro profilo di doglianza per pretesa inidoneità della stessa a garantire il rispetto del bene “ambiente”.<br />	<br />
2.2.&#8213; Anche le censure promosse nei confronti dell’art. 3, commi 1 e 3, sarebbero ad avviso della Provincia prive di fondamento.<br />	<br />
L’accorpamento delle concessioni previsto dalla norma provinciale, (che costituisce il risultato dell’esercizio della competenza legislativa provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, oltre che in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, assunzione e gestione di servizi pubblici, urbanistica, tutela del paesaggio ed opere idrauliche), non determinerebbe alcuna violazione del principio di concorrenzialità, posto che non sono previsti meccanismi di proroga o rinnovo, ma viene semplicemente disposto, su richiesta dei concessionari, l’accorpamento di concessioni consecutive, estendendosi alla nuova concessione il termine di durata residua della concessione più “longeva”. Alla scadenza della concessione accorpata, la Provincia rileva che potrà procedersi al collocamento sul mercato della concessione stessa, senza che ciò possa ritenersi precluso dal comma 1 dell’art. 3 in esame. Le impugnate disposizioni, pertanto, non inciderebbero né sul regime di rinnovo delle concessioni, né su connesse esigenze a contenuto concorrenziale, e non potrebbero comunque ritenersi lesive di quanto previsto dal richiamato d.lgs. n. 79 del 1999, che ha ad oggetto le sole grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, presentando, quindi, un ambito di applicazione non sovrapponibile a quello del censurato art. 3.<br />	<br />
2.3.&#8213; Nessuna lesione delle competenze statali in materia di ordinamento civile si determinerebbe, poi, per effetto dell’impugnato art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto.<br />	<br />
La Provincia ricorda che l’art. 68 dello statuto speciale stabilisce che «le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale». In attuazione di tale previsione l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ha disposto il trasferimento del demanio idrico-statale alla Provincia. Considerato inoltre che le Province autonome sono dotate di competenza legislativa primaria in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale e di opere idrauliche, oltre che delle connesse potestà amministrative, la resistente conclude nel senso della riconducibilità al demanio provinciale delle opere destinate al servizio di acquedotto e la sussistenza della competenza legislativa primaria nella relativa materia di afferenza.<br />	<br />
Alla luce di ciò, deve quindi escludersi, ad avviso della Provincia, la rilevanza e l’applicabilità anche in ambito provinciale di quanto disposto dal legislatore statale con gli articoli del codice civile sul regime dei beni del demanio pubblico: l’applicazione di tali norme, attraverso l’imposizione di uno specifico e puntuale regime giuridico di beni rientranti nel patrimonio provinciale ed assoggettati alla potestà legislativa provinciale, determinerebbe l’illegittima compressione della competenza provinciale.<br />	<br />
2.4.&#8213; Inammissibili oltre che infondate sarebbero, inoltre, le censure proposte nei confronti degli artt. 5, comma 4, e 9, comma 4, alinea 1, nella parte in cui rinviano alla Giunta provinciale, rispettivamente, la definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.<br />	<br />
La Provincia premette che ad essa spetta la competenza legislativa primaria in tema di “miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere”, nel cui alveo rientrano le risorse geotermiche, oggetto della disciplina provinciale impugnata (sentenza di questa Corte n. 65 del 2001) e che le norme di attuazione dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) le hanno trasferito anche le attribuzioni statali in tema di miniere e, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), tutte le funzioni inerenti alle attività di ricerca, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale. A ciò si aggiunge la considerazione – prosegue ancora la Provincia – che anche la disciplina delle fonti rinnovabili e della loro integrazione negli edifici di nuova costruzione rientrerebbe nelle competenze statutariamente assegnate alla medesima Provincia in materia di tutela del paesaggio e di governo del proprio territorio. Le norme censurate costituirebbero, pertanto, ancora una volta, frutto dell’esercizio legittimo delle proprie competenze legislative, il cui unico limite (esterno) sarebbe costituito dal rispetto degli standard di tutela dell’ambiente stabiliti dal legislatore statale.<br />	<br />
2.5.&#8213; Infine, anche le questioni promosse nei confronti dell’art. 9, commi 6 e 7, sarebbero secondo la Provincia prive di fondamento.<br />	<br />
Tali disposizioni, che prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste dal d.m. n. 1444 del 1968, si collocano in un articolato nel quale si precisa che la deroga opera in riferimento agli strumenti di pianificazione comunali ed ai relativi piani attuativi, con contestuale conferma della inderogabilità delle distanze imposte dal codice civile. In altri termini, osserva la resistente, le norme impugnate prevedono una sola ipotesi derogatoria e la riconducono unicamente alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, in armonia con quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 173 del 2011, dopo aver affermato che la disciplina della materia urbanistica rientra pacificamente nelle competenze legislative provinciali primarie, ha ritenuto legittima la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, «fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati», rispetto che sarebbe garantito dalle norme censurate dal richiamo esplicito alle disposizioni del codice civile, che si integrano con le previsioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968, assoggettati al medesimo regime di inderogabilità.<br />	<br />
3.&#8213; Con memoria, depositata il 14 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le richieste di declaratoria di illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni della legge provinciale n. 4 del 2011.<br />	<br />
4.&#8213; Nell’imminenza dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari la manifesta inammissibilità, oltre che, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate nei confronti degli artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, commi 1 e 4, 9, commi 4, alinea 1, e 6 e 7 della legge provinciale n. 4 del 2011.<br />	<br />
La Provincia, in particolare, con riferimento alle censure mosse nei confronti dell’art. 2, comma 10, della legge provinciale n. 4 del 2011, segnala che l’art. 16, comma 1, oggetto delle modifiche apportate dalla citata norma impugnata, è stato ulteriormente modificato proprio al fine di rendere maggiormente chiara la norma in esame, con l’art. 24, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011 n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012). A seguito di tale modifica la norma censurata ora dispone che «nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l’impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche». Posto che la norma in esame, in pendenza di giudizio, non avrebbe trovato applicazione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, secondo la resistente sussisterebbero tutti i presupposti per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
In ordine poi alle censure sollevate in riferimento all’art. 5, comma 4, ed all’art. 9, comma 4, alinea 1, della impugnata legge provinciale, la Provincia – ribadita l’inidoneità lesiva delle disposizioni censurate che si limiterebbero ad individuare il soggetto competente a definire procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda e ad individuare i criteri di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, senza fornire indirizzi o indicazioni di sorta che consentano di prefigurare la paventata violazione dei principi imposti con il d.lgs. n. 28 del 2011 – richiama all’attenzione la circostanza che detta norma è stata oggetto di ulteriori modifiche ad opera dell’art. 25 della legge provinciale n. 15 del 2011, tali che l’attuale formulazione del comma 1-bis dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque), come risultante dalla norma oggi impugnata, risulta la seguente: «Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche».<br />	<br />
Anche l’art. 9, commi 6 e 7, della medesima legge provinciale n. 4 del 2011, –segnala ancora la resistente – è stato oggetto di precisazioni mediante l’art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2011, il quale avrebbe confermato l’inderogabilità delle distanze tra gli edifici imposte dal codice civile e relative norme connesse (d.m. n. 1444 del 1968).<br />	<br />
5.&#8213; Infine, in data 9 marzo 2012, risulta depositato atto di intervento ad opponendum da parte di Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8213; Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3 commi 1 e 3, 5 commi 1 e 4, 9, comma 4, alinea 1, e commi 6 e 7 (recte: art. 9, comma 4, alinea 6 e 7), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), in riferimento agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione all’articolo 117, primo comma, e secondo comma, lettere e), l) ed s) della Costituzione.<br />	<br />
2.&#8213; In via preliminare, l’intervento nel giudizio da parte di Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Indipendentemente dalla considerazione che l’intervento è stato effettuato con atto del 9 marzo 2012, oltre il termine di cui all’articolo 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale approvate il 16 marzo 1956, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).<br />	<br />
3.&#8213; Ciò posto, devono essere scrutinate le censure secondo l’ordine ad esse attribuito dal ricorrente.<br />	<br />
4.&#8213; Il Presidente del Consiglio dei ministri assume, in primo luogo, che l’art. 2, comma 10, della legge provinciale n. 4 del 2011, nella parte in cui, modificando il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico, violerebbe l’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale.<br />	<br />
La medesima norma, inoltre, violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto sarebbe difforme dalla disciplina stabilita in materia di ambiente, dato che non subordina il rinnovo delle concessioni di derivazioni di acqua alla procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA), come previsto dagli Allegati alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in contrasto, in specie, con i punti nn. 13, 16 e 18 dell’Allegato II e con le lettere b), t), af) e ag) dell’Allegato III, nonché con i punti nn. 1, lettera d), 7, lettera d), m) ed o), e 8, lettera t), dell’Allegato IV.<br />	<br />
4.1.&#8213; La questione è fondata.<br />	<br />
4.2.&#8213; Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma, secondo la quale, con riferimento alla violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., il ricorrente non avrebbe indicato specificamente i principi comunitari e le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, che sarebbero violati dalla norma.<br />	<br />
La palese incidenza della disciplina censurata sulla materia della concorrenza e la evidente interferenza del disposto normativo rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria, della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza, rende, infatti, superflua ogni ulteriore specificazione delle singole norme di riferimento, trattandosi peraltro di norma che si muove pressoché integralmente nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
4.3.&#8213; Ancora in limine, va rilevato che, nonostante la disposizione impugnata sia stata modificata dall’art. 24, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012), il contenuto normativo risultante appare sostanzialmente immodificato.<br />	<br />
Quest’ultima norma ha, infatti, innovato l’incipit del citato art. 2, comma 10, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 16 della citata legge provinciale n. 7 del 2005, attraverso l’introduzione del seguente disposto: «nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA».<br />	<br />
Orbene, l’evocato rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nonché di VIA, appare inconciliabile con il disposto rinnovo automatico delle concessioni, che esclude in radice la partecipazione di altri soggetti economici e pertanto anche l’incidenza di procedure di valutazione.<br />	<br />
La sostanziale identità precettiva della disposizione, nel testo da ultimo modificato dal citato art. 24, comma 2, fa sì che la questione di legittimità costituzionale – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale – deve essere trasferita sulla norma nel testo risultante dalla modifica realizzata dall’art. 24, comma 2, della legge provinciale n. 15 del 2011 (tra le molte, sentenza n. 40 del 2010).<br />	<br />
4.4.&#8213; Nel merito, tale norma, nel disporre ex lege il rinnovo trentennale delle concessioni, si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione.<br />	<br />
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è infatti, inibito al legislatore regionale di disciplinare il rinnovo delle concessioni in violazione dei principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, impedendo «l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori» (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010). La disposizione in esame contrasta, inoltre, con la normativa statale vigente in materia di ambiente, pure evocata dal ricorrente, con riferimento, in particolare, ai punti nn. 13, 16 e 18 dell’Allegato II e con le lettere b), t), af) e ag) dell’Allegato III, nonché con i punti nn. 1, lettera d), 7, lettere d), m) ed o), e 8, lettere t), dell’Allegato IV del d.lgs n. 152 del 2006. La proroga stabilita dalla disposizione finisce con l’impedire, infatti, l’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, inserendo nella relativa disciplina una regola difforme dalle previsioni vigenti, poste nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.<br />	<br />
5.&#8213; Relativamente all’articolo 3, commi 1 e 3, della legge provinciale n. 4 del 2011, il ricorrente assume che, consentendo l’accorpamento di più concessioni di derivazione a scopo idroelettrico e determinando come unica scadenza quella relativa alla concessione più lunga, la norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, perché in contrasto con l’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di derivazione comunitaria, stabilisce che l’attribuzione della concessione deve avvenire tramite «una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione».<br />	<br />
5.1.&#8213; La questione è fondata.<br />	<br />
5.2.&#8213; Le disposizioni impugnate stabiliscono che, «ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento delle stesse», e, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.<br />	<br />
La disciplina censurata, indipendentemente dalla finalità espressa, è con evidenza suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con il risultato di porsi in aperta violazione, per le concessioni più brevi, con l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica.<br />	<br />
6.&#8213; Il ricorrente deduce, altresì, che l’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nel cui ambito insisterebbe il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali desunto dagli artt. 822, 823 ed 824 del codice civile, ed espressamente richiamato dall’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché evocato anche all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).<br />	<br />
6.1.&#8213; La questione è fondata.<br />	<br />
6.2.&#8213; La disposizione impugnata sostituisce il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque), stabilendo che «gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto».<br />	<br />
La norma, attraverso la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, chiaramente incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale. È pur vero, infatti, come sostiene la Provincia, che il decreto del Presidente della Republica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) ha disposto il trasferimento ad essa del demanio idrico statale, così che tutte le acque, superficiali e sotterranee, rientrano nel demanio provinciale e sono, conseguentemente, assoggettate all’esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere che il settore resti disciplinato dall’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede il regime demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge» e dalle norme del codice civile richiamate dal ricorrente. Siffatta disciplina statale impedisce, quindi, di modificare «il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all’ordinamento civile, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera l)» (in particolare, sentenza n. 320 del 2011), alla quale non può sottrarsi neppure la Provincia autonoma di Bolzano, non essendo rinvenibile alcun titolo competenziale specifico al riguardo.<br />	<br />
7.&#8213; Vengono poi sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale gli artt. 5, comma 4, che aggiunge il comma 1-bis all’articolo 19 della legge provinciale n. 8 del 2002, e l’art. 9, comma 4, alinea 1, che modifica il primo comma dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), nella parte in cui rinviano alla Giunta provinciale, rispettivamente, la definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, dette disposizioni, non richiamando la Giunta all’osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche (art. 7, comma 5) ed in materia di principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11 ed Allegato 3), violerebbero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e, quindi, l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.<br />	<br />
7.1.&#8213; Anche in questo caso, la norma risulta modificata dalla legge provinciale n. 15 del 2011, la quale, all’art. 25, riformulando il comma 1-bis dell’art. 19 della legge provinciale n. 8 del 2002, ha precisato che le procedure e le direttive tecniche siano stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche. La medesima legge ha, poi, disposto che le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale, siano emanate anche nel rispetto dei principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.<br />	<br />
In virtù di tale intervento, la Giunta provinciale viene richiamata all’osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), proprio in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche (art. 7, comma 5) ed in materia di principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11, comma 1 ed Allegato 3). La disposizione in esame, a seguito della suindicata, sopravvenuta modifica, appare dunque pienamente satisfattiva delle ragioni dedotte dal ricorrente.<br />	<br />
Conseguentemente, in considerazione dell’espressa dichiarazione di mancata applicazione della norma formulata dalla difesa della Provincia, nonché del breve lasso di tempo fra i due interventi normativi e della mancata definizione delle direttive tecniche in questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
8.&#8213; Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9, commi 6 e 7 (recte: art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, trattandosi dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dalla legge impugnata), nella parte in cui prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.<br />	<br />
A suo avviso, dette disposizioni, non prevedendo il rispetto delle altezze e delle distanze di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />	<br />
8.1.&#8213; La questione è fondata.<br />	<br />
8.2.&#8213; In linea preliminare, va osservato che i commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale n. 13 del 1997, nel testo modificato dalle disposizioni impugnate, così dispongono: «6. Ai fini dell’isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile. 7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tale fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza verso il confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda».<br />	<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2011, ha nuovamente modificato tali disposizioni, così sostituendole: «6. Ai fini dell’isolamento termico per garantire le prestazioni energetiche, definite ai sensi del comma 2, degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è permesso derogare nella misura massima di 20 centimetri alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, salvo quanto disposto dalla normativa di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l’utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tal fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all’indice di area coperta previsti nel piano urbanistico, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza dal confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell’altezza della facciata della veranda».<br />	<br />
Dal raffronto fra le disposizioni risulta evidente che l’ultima modifica, dato il suo carattere sostanzialmente marginale, non incide in modo significativo sul contenuto precettivo delle disposizioni impugnate, e certamente non ha contenuto satisfattivo, per cui la questione va trasferita sulla nuova norma, in applicazione del succitato principio di effettività della tutela costituzionale.<br />	<br />
8.3.&#8213; La censura verte sul mancato richiamo al rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile e, in particolare, dell’art. 9 del citato d.m. n. 1444 del 1968.<br />	<br />
In tale ambito, questa Corte ha in più occasioni precisato che le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze.<br />	<br />
In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005).<br />	<br />
Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un’efficacia precettiva e inderogabile.<br />	<br />
In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
1) dichiara inammissibile l’intervento spiegato in giudizio dalla Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative;<br />	<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica);<br />	<br />
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 24, comma 2, e 26, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012);<br />	<br />
4) dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all’articolo 5, comma 4, ed all’articolo 9, comma 4, alinea 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-5-2012-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2012 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</a></p>
<p>Est. Pozzi – Zaccaria De Luca (avv. Licciardello) c. Ministero della Giustizia (avv. Avvocatura Distr. Le dello Stato). 1. Giustizia amministrativa &#8211; Pubblico Impiego – Ricorso gerarchico e giurisdizionale &#8211; Sanzione disciplinare – Corrispondenza dei motivi &#8211; Ambito. 2. Pubblico Impiego – Sanzione disciplinare – Notifica di un atto non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Est. Pozzi – Zaccaria De Luca<br /> (avv. Licciardello) c. Ministero della Giustizia (avv. Avvocatura Distr. Le dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Pubblico Impiego – Ricorso gerarchico e giurisdizionale &#8211; Sanzione disciplinare – Corrispondenza dei motivi &#8211; Ambito.	</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Sanzione disciplinare – Notifica di un atto non concernente i doveri d’ufficio – Ricezione – Rifiuto legittimo – Illegittimità della sanzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il principio di corrispondenza tra rimedio amministrativo e giurisdizionale va applicato con la cautela e la flessibilità derivanti dalla diversa natura dei due gravami, affidati rispettivamente alle capacità conoscitive, espressive e rappresentative non tecniche del diretto interessato e le conoscenze e competenze specificatamente tecniche dell’avvocato difensore.	</p>
<p>2. – La tutela della propria posizione di lavoratore subordinato, in qualsiasi forma esercitata compresa quella del rifiuto alla notifica o comunicazione di atti, attiene alla materia dei diritti civili e della tutela giurisdizionale, che travalicano (anzi prescindono da) gli aspetti d’ufficio del rapporto di lavoro e si appuntano unicamente alla sfera delle libertà e delle facoltà individuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 151 del 2011, proposto da:<br />
<b>Zaccaria De Luca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonino Licciardello, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Vannetti, 13; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Trento, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova N. 9; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del decreto del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria &#8211; Provveditore Regionale per il Veneto &#8211; Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, n. 209/2011 di data 30.05.2011 concernente il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della censura.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente giudizio ha per oggetto il ricorso proposto dall’Agente Scelto di Polizia Giudiziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, avverso la sanzione disciplinare della censura irrogatagli per essersi rifiutato di ricevere nella sede di servizio la notificazione di un provvedimento di rigetto di un ricorso proposto dallo stesso dipendente.<br />	<br />
La sanzione è stata comunicata all’interessato con nota del 3.02.2011 dal Direttore della C.C. di Trento sulla base della seguente motivazione: “resosi responsabile dell’infrazione di cui all’art. 2, lettera e), del D.Lgs. 449/92”.<br />	<br />
Avverso la sanzione della censura il ricorrente, in data 3.03.2011, ha presentato ricorso gerarchico al Provveditore Regionale nel quale ha chiarito le motivazioni che l’hanno spinto a non sottoscrivere la dichiarazione di ricezione del documento amministrativo che lo riguardava.<br />	<br />
Con Decreto n. 209/2011 del 30.05.2011 il Provveditore Regionale ha rigettato il ricorso per avere il ricorrente rifiutato la notifica del provvedimento amministrativo “con insistenza”.<br />	<br />
Avverso la sanzione disciplinare ed il successivo rigetto del relativo ricorso gerarchico l’interessato deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
Eccesso di potere per errata interpretazione della norma ed erronea valutazione dei fatti.<br />	<br />
Premesso che i comportamenti contestati si sono svolti in un contesto che vede il ricorrente da tempo oggetto di ingiuste vessazioni da parte di alcuni componenti dell’Ufficio Segreteria e dello stesso Direttore e contro le quali ha sempre ritenuto suo diritto presentare esposti e ricorsi, quasi tutti con esito positivo e che il documento amministrativo che si cercava di notificare al ricorrente era quello con cui il Provveditore Regionale aveva rigettato un precedente ricorso e di cui si era interessato il difensore del ricorrente medesimo, l’interessato lamenta che nessuna norma impone la sottoscrizione obbligatoria di un documento, tranne che non ci si riferisca alla normativa sull’ordine pubblico o ai detenuti agli arresti domiciliari: infatti, la scelta se firmare o non firmare un documento non è la violazione di una norma, bensì l’esercizio di un diritto.<br />	<br />
Tale conclusione sarebbe confortata dall’art. 12 del D.Lgs. 449/92, che prevede espressivamente la facoltà di rifiutare la sottoscrizione.<br />	<br />
Né sarebbe configurabile alcuna violazione di norme di comportamento nella presunta insistenza con cui il ricorrente avrebbe rifiutato la sottoscrizione, tenuto conto che la funzionaria notificante avrebbe ben potuto ugualmente consegnare il provvedimento amministrativo apponendo nel proprio documento la semplice dicitura: “si rifiuta di firmare, consegnato il 15.09.2010”.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, contestando anzitutto l’ammissibilità del ricorso, poiché nessuno dei profili di censura con esso dedotti risulta in qualche modo enunciato nel precedente ricorso gerarchico.<br />	<br />
Si tratterebbe quindi di motivi nuovi tardivamente dedotti, in evidente elusione del termine d’impugnazione decorrente dalla conoscenza del provvedimento disciplinare.<br />	<br />
In ogni caso ed in subordine, l’impugnazione sarebbe altresì infondata.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 la causa, sentiti i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via pregiudiziale deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata corrispondenza fra doglianze contenute nel ricorso gerarchico e quelle formulate con il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
Non v’è dubbio che in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa ( mantenutasi anche dopo l’abolizione della previsione della necessità del previo esperimento del ricorso gerarchico ), che il collegio condivide (Cons. St., IV nn. 962/04 e 355/96; T.A.R. Veneto Sez. III, 1-4-2010, n. 1120; Tar Lombardia, Milano, n. 4084/2008), è inammissibile, in sede di ricorso giurisdizionale contro la decisione di un ricorso gerarchico, la proposizione di motivi non dedotti con quest’ultimo. Tale limitazione si connette, sempre secondo la giurisprudenza, alla circostanza che la decisione del ricorso gerarchico è atto di natura giustiziale e l&#8217;ambito della decisione in sede gerarchica non può andare oltre l&#8217;esame dei vizi denunciati, sicchè non sarebbe corretto ammettere l&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale della decisione gerarchica per vizi che, in quanto non proposti in quella sede, non potevano essere presi in considerazione nella sede del gravame amministrativo (Cons. St., IV, 962/04 cit.). <br />	<br />
Il principio di corrispondenza tra rimedio amministrativo e giurisdizionale va, tuttavia, applicato con la cautela e la flessibilità derivanti dalla diversa natura dei due gravami, affidati rispettivamente alle capacità conoscitive, espressive e rappresentative non tecniche del diretto interessato e le conoscenze e competenze specificatamente tecniche dell’avvocato difensore.<br />	<br />
Ciò chiarito e precisato, nel ricorso gerarchico di specie il dipendente si era – seppure, ripetesi, con il linguaggio proprio del non addetto ai lavori &#8211; lamentato di un difetto di motivazione e, implicitamente, di un difetto di presupposti, per poter qualificare il proprio comportamento come “ scorretto “ e pertanto passibile di sanzione disciplinare.<br />	<br />
Le stesse censure, seppure maggiormente articolate e sviluppate secondo le tecniche, necessariamente più sofisticate, di redazione degli atti processuali, sono state riproposte nella presente sede giurisdizionale.<br />	<br />
Superata l’eccezione di inammissibilità, nel merito, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il D.Lgs. 30-10-1992, n. 449, riguardante le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell&#8217;art. 21, comma 1, della legge di delegazione 15 dicembre 1990, n. 395, dispone all’articolo 2 che la censura – consistente in una dichiarazione di biasimo – viene irrogata per una serie di illeciti disciplinari di minore gravità, tra cui la negligenza in servizio, la mancanza di correttezza nel comportamento ed il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, altri dipendenti e pubblico.<br />	<br />
Nella specie, l’amministrazione si è avvalsa di quest’ultima previsione, recata nel predetto articolo 2, comma 1, lett. e), ritenendo appunto non corretto il rifiuto di ricevere la notifica a mani proprie del provvedimento di rigetto di un precedente ricorso amministrativo proposto dallo stesso ricorrente, il quale, sempre secondo l’atto di contestazione degli addebiti, “ si rivolgeva al funzionario di Segreteria ..…con fare insistente sollecitandolo a notificare l’atto precitato al suo legale”.<br />	<br />
Questi essendo i fatti contestati al dipendente, emerge con immediatezza la fondatezza del ricorso, non potendosi certo qualificare di per sé “ scorretto “ un comportamento che, come giustamente rilevato dal ricorrente, rientra appieno nelle facoltà del privato cittadino di ricevere o meno atti a lui destinati e riguardanti, nell’ambito di un rapporto di lavoro, non i propri doveri d’ufficio ma la sua sfera appunto privata.<br />	<br />
Né rileva che nella specie si trattasse di un provvedimento inerente un ricorso amministrativo proposto dallo stesso dipendente avverso un provvedimento relativo al proprio rapporto di servizio. La tutela della propria posizione di lavoratore subordinato, in qualsiasi forma esercitata compresa quella del rifiuto alla notifica o comunicazione di atti, attiene alla materia dei diritti civili e della tutela giurisdizionale, che travalicano ( anzi prescindono da ) gli aspetti d’ufficio del rapporto di lavoro e si appuntano unicamente alla sfera delle libertà e delle facoltà individuali.<br />	<br />
D’altra parte, lo stesso testo normativo sopra richiamato ( d. lgs. n. 449/1992 ) riconosce il predetto diritto di rifiuto, laddove ( art. 12 ), a proposito della contestazione degli addebiti, prevede espressamente “ l&#8217;eventuale rifiuto a sottoscrivere “ la copia del foglio contenente le contestazioni, ricollegandovi l’unico effetto di fare espressa menzione del rifiuto mediante attestazione scritta del capo dell&#8217;ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna, senza ulteriori conseguenze, se non quelle, procedimentali o processuali, di eventuali decorrenze di termini.<br />	<br />
Certo, diverso sarebbe il caso, già accennato, di rifiuto di ricevere e sottoscrivere per ricezione un atto riguardante specifici doveri d’ufficio ( ad esempio la consegna di un detenuto, un ordine di servizio, ecc. ), ma questa non è l’ipotesi qui in contestazione.<br />	<br />
Quanto all’ulteriore profilo che potrebbe, in ipotesi, denotare un comportamento scorretto, costituito da asserite “ insistenze “ nel chiedere che la comunicazione del provvedimento da consegnare al dipendente avvenisse al domicilio del proprio legale, risulta verosimilmente presumibile – in mancanza di qualsiasi documentata allegazione contraria &#8211; che le insistenze nel declinare l’accettazione possano essere correlate e precedute da pari insistenze da parte dell’organo comunicante, notificante o trasmittente.<br />	<br />
In ogni caso, l’insistenza, ove non correlata ad atteggiamenti petulanti o sconvenienti o provocatori o inutilmente polemici – che qui non sono stati addotti – non rappresenta di per sé una scorrettezza, ben potendo costituire una forma dialettica per assicurarsi che il destinatario dell’insistenza abbia ben compreso a chi girare la comunicazione. <br />	<br />
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Le spese possono compensarsi, tenuto conto dell’esito di altro ricorso proposto dal ricorrente e trattenuto in decisione alla stessa odierna udienza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/04/2012	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-114/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-114/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.114</a></p>
<p>Va sospeso ai fini del riesame il provvedimento di respingimento alla Frontiera dello Stato, motivato con l’indicazione dell’ipotesi “H”, in quanto il ricorrente risulta “segnalato”, ai fini della non ammissione, nel registro nazionale, e precisamente con la dicitura “inammissibile in territorio SH emesso dalla Questura di Roma”; Considerato che l’ordinanza</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-114/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso ai fini del riesame il provvedimento di respingimento alla Frontiera dello Stato, motivato con l’indicazione dell’ipotesi “H”, in quanto il ricorrente risulta “segnalato”, ai fini della non ammissione, nel registro nazionale, e precisamente con la dicitura “inammissibile in territorio SH emesso dalla Questura di Roma”; Considerato che l’ordinanza istruttoria adottata da questo Tribunale n. 1898/2011 non è stata eseguita dall’amministrazione, e si è limitata a depositare nuovamente in atti la generica relazione allegata al fascicolo di costituzione in giudizio; Considerato che la segnalazione Schengen sembrerebbe supportata unicamente dal fatto di essersi il ricorrente trattenuto nel territorio dello stato dopo la notifica del decreto di espulsione dell’11/6/2009; considerato che il predetto decreto risulta impugnato con ricorso 2204/2009 al giudice di pace di Roma, tuttora pendente; Considerato che il procedimento penale, avviato in conseguenza dei fatti di cui sopra, si è concluso con sentenza del Tribunale di Tivoli con assoluzione del ricorrente dell’ampia formula del perché il fatto non sussiste; Considerato che, alla stregua di quanto sopra, l’impugnata provvedimento non risulta supportato da adeguata motivazione; Considerato, pertanto, che l’istanza cautelare appare meritevole di considerazione nei soli limiti dell’obbligo dell’amministrazione di adottare nuove determinazioni, supportate da adeguata motivazione in relazione alle circostanze dedotte in ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00114/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02083/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Emilian Preka</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Pio Papa, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari n.6;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> e il <b>Ministero dell&#8217;Interno Polizia di Stato-Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’efficacia del provvedimento di respingimento alla Frontiera dello Stato, emesso e notificato in data 31.08.2011, motivato con l’indicazione dell’ipotesi “H”, in quanto il sig. Preka Emilian risulta “segnalato”, ai fini della non ammissione, nel registro nazionale, e precisamente con la dicitura “inammissibile in territorio SH emesso dalla Questura di Roma”;	</p>
<p>nonché ogni atto antecedente, conseguente e/o correlato;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero dell&#8217;Interno Polizia di Stato-Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Bari;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. G. P. Papa e avv. dello Stato L. Ferrante;	</p>
<p>Considerato che l’ordinanza istruttoria adottata da questo Tribunale n. 1898/2011 non è stata eseguita dall’amministrazione, e si è limitata a depositare nuovamente in atti la generica relazione allegata al fascicolo di costituzione in giudizio;<br />	<br />
Considerato che la segnalazione Schengen sembrerebbe supportata unicamente dal fatto di essersi il ricorrente trattenuto nel territorio dello stato dopo la notifica del decreto di espulsione dell’11/6/2009;<br />	<br />
Considerato che il predetto decreto risulta impugnato con ricorso 2204/2009 al giudice di pace di Roma, tuttora pendente;<br />	<br />
Considerato che il procedimento penale, avviato in conseguenza dei fatti di cui sopra, si è concluso con sentenza n. 385/2011 del Tribunale di Tivoli con assoluzione del ricorrente dell’ampia formula del perché il fatto non sussiste;<br />	<br />
Considerato che, alla stregua di quanto sopra, l’impugnata provvedimento non risulta supportato da adeguata motivazione;<br />	<br />
Considerato, pertanto, che l’istanza cautelare appare meritevole di considerazione nei soli limiti dell’obbligo dell’amministrazione di adottare nuove determinazioni, supportate da adeguata motivazione in relazione alle circostanze dedotte in ricorso;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’amministrazione.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-2-2012-n-114/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2012 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-1-2011-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-1-2011-n-114/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-1-2011-n-114/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.114</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Limongelli F.lli Gallo Auto sas (avv.ti Icardi, Scaparone) c. Comunità Collinare Vigne e Viti (avv.ti Greppi, Monti) e BMC Tour srl sulla legittimità di una revoca di aggiudicazione provvisoria per scarsa convenienza dell&#8217;offerta economica 1. – Contratti p.a. – Appalti – Revoca aggiudicazione provvisoria – Offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-1-2011-n-114/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-1-2011-n-114/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2011 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Limongelli<br /> F.lli Gallo Auto sas (avv.ti Icardi, Scaparone) c. Comunità Collinare Vigne e Viti (avv.ti Greppi, Monti) e BMC Tour srl</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di una revoca di aggiudicazione provvisoria per scarsa convenienza dell&#8217;offerta economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalti – Revoca aggiudicazione provvisoria – Offerta economicamente non conveniente – Legittimità.	</p>
<p>2. &#8211; Contratti p.a. – Appalto – Obbligo assunzione autisti dipendenti gestore uscente – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e dell’intera procedura di gara, qualora l’unica offerta valida non risulti economicamente conveniente.	</p>
<p>2. – E’ illegittima la clausola di gara che impone all’impresa aggiudicataria l’obbligo ai assumere i medesimi autisti già assunti dal gestore uscente poiché viola l’art. 1322 c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2009-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2009-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.114</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Finocchiaro le norme impugnate, poiché sono funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa, non sono invasive delle competenze regionali, rientrando nella materia dell&#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riservata alla competenza esclusiva di quest&#8217;ultimo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2009-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2009-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Finocchiaro</span></p>
<hr />
<p>le norme impugnate, poiché sono funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa, non sono invasive delle competenze regionali, rientrando nella materia dell&#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riservata alla competenza esclusiva di quest&#8217;ultimo, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e solidarietà sociale &#8211; Art. 2, commi 458, 459 e 460, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008) &#8211; Fondo per l&#8217;organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Veneto – Asserita violazione degli artt. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120 della Costituzione e dell&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 &#8211; Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 458, 459 e 460 della legge n. 244 del 2007, sollevata dalla Regione Veneto, per violazione degli art. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120 della Costituzione e dell&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai Signori:<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
#NOME?		DE SIERVO		   Giudice<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA			<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO			<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA			<br />	<br />
#NOME?		GALLO				<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA			<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE			<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO			<br />	<br />
#NOME?		FRIGO				<br />	<br />
#NOME?	CRISCUOLO			<br />	<br />
#NOME?		GROSSI			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 458, 459 e 460, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i>    <br />	<br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;<br />	<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi e Ezio Zanon per la Regione Veneto e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella D&#8217;Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), tra le quali, l&#8217;art. 2, commi 458, 459 e 460, per violazione degli artt. 117, comma terzo, 118, 119 e in via subordinata degli artt. 5, 120 della Costituzione, e dell&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br />	<br />
    Le norme impugnate istituiscono un fondo statale per l&#8217;organizzazione e il funzionamento di asili-nido presso enti e reparti del Ministero della Difesa, disciplinano la programmazione e la progettazione degli stessi, prevedono l&#8217;accessibilità agli asili-nido di minori non figli di dipendenti dell&#8217;Amministrazione della difesa.<br />	<br />
    La ricorrente ritiene che per individuare la materia alla quale attengono le norme in questione sia indispensabile richiamare le sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 2003 e n. 320 del 2004, dalle quali risulterebbe evidente che la disciplina normativa in materia di asili-nido deve essere ricondotta a materie (prevalentemente alla materia «istruzione», in parte anche alla materia «tutela del lavoro») rientranti tra quelle di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in relazione alle quali spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la fissazione della normativa di dettaglio.<br />	<br />
    Pertanto, le norme di cui ai commi 458, 459 e 460 dell&#8217;art. 2 della legge finanziaria per l&#8217;anno 2008, che sono riconducibili ad una materia di potestà legislativa concorrente, violerebbero l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, stante la loro natura di norme di dettaglio.<br />	<br />
    Le predette norme risulterebbero lesive, altresì, dell&#8217;art. 119 della Costituzione, il quale non consente allo Stato di istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata né nelle materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), né nelle materie di potestà legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a Regioni, Province, Città metropolitane o Comuni, sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, poiché «il ricorso a finanziamenti <i>ad hoc</i> rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell&#8217;esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenza n. 16 del 2004).<br />	<br />
    Osserva la ricorrente che la Corte costituzionale ha precisato: che tali fondi «non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (&#8230;) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni)»; e che «l&#8217;esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all&#8217;interno del proprio territorio» (sentenze n. 16 del 2004 e n. 222 del 2005). Da quanto detto conseguirebbe anche la violazione dell&#8217;art. 118 della Costituzione.<br />	<br />
    In subordine, peraltro, considerato che potrebbero ravvisarsi delle interferenze con materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), quale, per esempio, quella relativa a «difesa e Forze armate» (art. 117, secondo comma, lettera <i>d</i>), si censurano le norme <i>de quibus</i> anche per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto che «la complessità della realtà sociale da regolare comporta che, di frequente, le normative non possano essere riferite nel loro insieme ad una sola materia, perché concernono situazioni non omogenee, ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa» (sentenza n. 133 del 2006). Conseguentemente, essa ha ritenuto che «per le ipotesi in cui ricorra una “concorrenza di competenze”, la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze. In tal caso – ove (&#8230;) non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa – si deve ricorrere al canone della “leale collaborazione”, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenze nn. 50 e 219 del 2005).<br />	<br />
    2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto la norma oggetto di impugnazione è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato <i>ex</i> art. 117, secondo comma, lettera <i>n</i>), della Costituzione, in materia di norme generali sull&#8217;istruzione, con la conseguenza che non può essere addotta la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di preclusione per lo Stato ad istituire finanziamenti a destinazione vincolata, preclusione che va riferita esclusivamente alle materie di potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni.<BR><br />
    3. – Con memoria depositata il 25 febbraio 2009, la regione Veneto ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso. Afferma la ricorrente che non può essere accolta la tesi dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato secondo cui ci si trova in presenza di disposizioni normative dettate in materia di “norme generali sull&#8217;istruzione”, in quanto sarebbero tali solo quelle che ne definiscono l&#8217;assetto organizzativo fondamentale, come dimostra il d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell&#8217;infanzia e al primo ciclo dell&#8217;istruzione, a norma dell&#8217;articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53<i>)</i>, le cui norme nulla hanno a che vedere con quelle oggetto di impugnazione.<BR><br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – La Regione Veneto dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 458, 459 e 460, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008), nella parte in cui istituisce un fondo per l&#8217;organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi presso enti e reparti del Ministero della difesa, per violazione: <i>a</i>) dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione stante la loro natura di norme di dettaglio, poiché, come affermato dalle sentenze n. 370 del 2003 e n. 320 del 2004 della Corte costituzionale, la disciplina in materia di asili-nido deve essere ricondotta a materie (prevalentemente alla materia «istruzione», ma in parte anche alla materia «tutela del lavoro»), rientranti tra quelle di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), materie, dunque, in relazione alle quali spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la fissazione della normativa di dettaglio; <i>b</i>) degli artt. 118 e 119 della Costituzione, in quanto quest&#8217;ultima norma non consentirebbe allo Stato di istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata nelle materie di potestà legislativa concorrente, poiché «il ricorso a finanziamenti <i>ad hoc</i> rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell&#8217;esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenza n. 16 del 2004 della Corte costituzionale): dalla violazione dell&#8217;art. 119 Cost. conseguirebbe, <i>de plano</i>, la violazione dell&#8217;art. 118 Cost.<br />	<br />
    La Regione ricorrente, in subordine, deduce che qualora si ritenesse che nel caso di specie siano coinvolte anche materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato quali, per esempio, «difesa e Forze armate» (art. 117, comma 2, lettera <i>d</i>), la normativa impugnata sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), norme che costituirebbero espressione del principio di «leale collaborazione», in quanto in presenza di una concorrenza di competenze e in assenza di una sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, si deve ricorrere al canone della «leale collaborazione».<br />	<br />
    2. – La questione non è fondata.<br />	<br />
    2.1. – Le disposizioni impugnate prevedono: al comma 458, che «Per l&#8217;organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»; al comma 459, che «La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103»; al comma 460, che «I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell&#8217;Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l&#8217;offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all&#8217;art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 457». <br />	<br />
    La Regione sostiene che gli asili-nido rientrano in una materia – l&#8217;istruzione – compresa tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.) e dunque, in base all&#8217;art. 119 Cost., lo Stato non avrebbe competenza a legiferare e a “gestire denaro” in una materia di competenza concorrente. <br />	<br />
    L&#8217;Avvocatura dello Stato replica che gli asili-nido rientrerebbero nella materia «norme generali sull&#8217;istruzione» (art. 117, comma 2, lettera <i>n</i>), da non confondersi con la materia «istruzione» di cui al comma 3 dell&#8217;art. 117 Cost.) e che pertanto lo Stato avrebbe tutto il diritto di legiferare istituendo fondi in tale materia e di gestirli.<br />	<br />
    Questa Corte, con varie decisioni (sentenze n. 320 del 2004, n. 370 del 2003), ha negato che la disciplina degli asili-nido possa essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell&#8217;art. 117 Cost., ma ha ritenuto – sulla base di una ricostruzione dell&#8217;evoluzione normativa del settore – che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina ricada nell&#8217;ambito della competenza legislativa concorrente di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, fatti salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli “trasversali” di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione.<br />	<br />
    Dagli enunciati principi deriva che le norme impugnate, poiché sono funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa, non sono invasive delle competenze regionali, rientrando nella materia dell&#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riservata alla competenza esclusiva di quest&#8217;ultimo, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>)<i> </i>della Costituzione.<br />	<br />
    Tale competenza si estende, con riferimento in particolare a quanto dispone il comma 458 – che prevede, per l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ai minori di età fino a trentasei mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa l&#8217;istituzione di un fondo con la relativa dotazione – anche al potere di istituire fondi destinati all&#8217;organizzazione e al funzionamento dei relativi servizi.<br />	<br />
    Inoltre, quanto alle censure prospettate nei confronti dei commi successivi, deve anche tenersi presente, con riferimento al comma 459, che la programmazione e la progettazione relativa ai servizi socio-educativi per la prima infanzia viene effettuata «nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi» e, quindi, con salvaguardia delle relative competenze regionali. <br />	<br />
    Il comma 460, poi, oltre ad affermare il diritto di accesso ai servizi socio-educativi da parte di minori che non siano figli di dipendenti dell&#8217;Amministrazione della difesa, dispone che tali servizi «concorrono ad integrare l&#8217;offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all&#8217;articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, come modificato dal comma 457», con richiamo, cioè, all&#8217;intesa fra Stato e Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che realizza il pieno coinvolgimento delle Regioni nella programmazione e progettazione dei servizi.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevate dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 458, 459 e 460 della legge n. 244 del 2007, sollevata dalla Regione Veneto, per violazione degli art. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120 della Costituzione e dell&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.<i><b><br />	<br />
</b></i>F.to:<i><b><br />	<br />
</b></i>Francesco AMIRANTE, Presidente<i><b><br />	<br />
</b></i>Alfio FINOCCHIARO, Redattore<i><b><br />	<br />
</b></i>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<i><b><br />	<br />
</b></i></p>
<p>Depositata in Cancelleria <br />	<br />
il 24 aprile 2009</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-4-2009-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2008 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-16-4-2008-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2008 n.114</a></p>
<p>G. Giaccardi &#8211; Presidente, M. Balloriani &#8211; EstensoreG. R. (avv.ti G. Rocchia e A. Brunetti) c/ l&#8217;UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE &#8211; DIREZIONE GENERALE, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv. Stato) giurisdizione dell&#8217;A.G.O. sulla pretesa all&#8217;accesso ad atti amministrativi ed al controllo del contenuto di essi, in vista della tutela della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi &#8211; Presidente, M. Balloriani &#8211; Estensore<br />G. R. (avv.ti G. Rocchia e A. Brunetti) c/ l&#8217;UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE &#8211; DIREZIONE GENERALE, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione dell&#8217;A.G.O. sulla pretesa all&#8217;accesso ad atti amministrativi ed al controllo del contenuto di essi, in vista della tutela della privacy dell&#8217;istante e dei propri familiari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Diritti della personalità – Diritto alla riservatezza rispetto al trattamento di dati sensibili – Giurisdizione – E’ dell’A.G.O. &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della pretesa avente ad oggetto l’accesso ad atti dell’amministrazione ed il controllo sul contenuto di essi, per la tutela del diritto alla riservatezza della ricorrente e dei propri familiari (nella specie, la P.A. aveva omesso di riscontrare ripetute istanze di accesso della ricorrente ad una relazione ispettiva formata dalle strutture scolastiche regionali, finalizzate anche a conoscere le ragioni per le quali la relazione, per taluni fatti, aveva preso in considerazione “dati sensibili” dei componenti della famiglia dell’istante, estranei ai contenuti ed alle finalità della relazione stessa, nonché il nominativo dell’autore della ridetta relazione, invitandolo a bloccare la migrazione e la diffusione, oltre l’avvenuta comunicazione, dei dati stessi). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione dell’A.G.O. sulla pretesa all’accesso ad atti amministrativi ed al controllo del contenuto di essi, in vista della tutela della privacy dell’istante e dei propri familiari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 341 del 2007, proposto da:<br />
<b>G. R.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovannina Rocchia, con domicilio eletto presso Anastasio Brunetti in Campobasso, via Monte Santo N. 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE &#8211; DIREZIONE GENERALE, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del ricoscimento alla ricorrente del proprio diritto ad ottenere, ai sensi dell&#8217;art.22 e segu. della citata legge 241/1990, l&#8217;ostensione, mediante il rilascio in copia conforme, in carta libera e per uso lavoro, della relazione ispettiva in data 26 giugno che il Direttore Generale dell&#8217;ufficio Scolastico Regionale con nota ris.prot.74 ha trasmesso al Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto Comprensivo di Guglionesi (CB) che l&#8217;acquisiva il 28 giugno 2007 al prot. ris.n.102, nonchè degli atti ad essa connessi od allegati.<br />
Ciò a seguito del silenzio-rifiuto maturato sulle due richieste avanzate dalla ricorrente, e cioè: una principale in data 12.07.2007, rivolta al predetto Direttore Generale, acquisita in pari data al protocollo n.4950 C/21, funzionale alla posizione di lavoro della ricorrente stessa quale &#8220;Assistente Amministrativo&#8221; presso l&#8217;Istituto Comprensivo suddetto con la quale chiedeva il rilascio di copia della relazione ispettiva ed un&#8217;altra completiva in data 19.07.2007 rivolta sempre al predetto Direttore, acquisita in pari data al protocollo n.5163 C/07 con la quale chiedeva visione della relazione ispettiva e degli atti ed essa connessi od allegati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale &#8211; Direzione Generale;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 il dott. Massimiliano Balloriani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con successive istanze datate 12.7.2007 e 19.7.2007, la ricorrente ha chiesto al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale di Campobasso ed al dirigente scolastico di Guglionesi di ottenere copia di una relazione ispettiva redatta il 26 giugno 2007.<br />
Quest’ultimo, con nota del 9 luglio 2007, ha comunicato alla ricorrente che “nella relazione ispettiva … trasmessa alla scrivente dal direttore generale … risultano incomprensibilmente riportati taluni fatti estranei a questa istituzione scolastica. Tanto si comunica al fine di consentire alla S.V. di esercitare i diritto di autotutela e di sollevare la scrivente da eventuali responsabilità inerenti il trattamento di dati sensibili riferiti alla S.V. e alla Sua famiglia”.<br />
Alla camera di consiglio del 23.1.2007 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’articolo 7 del d.lgs. n.196 del 2003, al primo e secondo comma, dispone che “L&#8217;interessato ha diritto di ottenere la conferma dell&#8217;esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L&#8217;interessato ha diritto di ottenere l&#8217;indicazione:<br />
a) dell&#8217;origine dei dati personali;<br />
b) delle finalità e modalità del trattamento; <br />
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l&#8217;ausilio di strumenti elettronici;<br />
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 2; <br />
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati”.<br />
I commi 4 e 5 del medesimo articolo, inoltre, dispongono che “Quando l&#8217;estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell&#8217;interessato può avvenire anche attraverso l&#8217;esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.<br />
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all&#8217;interessato”.<br />
A mente del successivo articolo 145 comma 1, infine, “I diritti di cui all&#8217;articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all&#8217;autorità giudiziaria o con ricorso al Garante”.<br />
Ciò premesso, il Collegio, deve preliminarmente verificare se sussista o meno la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia.<br />
Nel ricorso introduttivo si chiede semplicemente l’ostensione della menzionata relazione, tuttavia, nella memoria del 16 ottobre 2007 (pag.4), ma soprattutto nell’istanza rivolta all’amministrazione in data 12.7.2007 ed allegata agli atti di causa, si chiarisce meglio l’interesse che la ricorrente medesima vuole tutelare, atteso che si specifica che la richiesta della copia della relazione “è finalizzata a cogliere le ragioni per le quali la relazione, per taluni fatti, prenderebbe in considerazione “dati sensibili” dei componenti della famiglia della scrivente che, veramente, non operano nel campo della Scuola e sono rispettosi dell’intero mondo che li circonda, nonché a conoscere il nominativo dell’autore della relazione stessa, il quale sin d’ora è invitato a bloccare la migrazione e la diffusione, oltre l’avvenuta comunicazione, dei dati stessi che potrebbero eventualmente rivelarsi di danno per la famiglia della scrivente”.<br />
Del resto, nella successiva istanza del 19.7.2007, si chiede, oltre a copia della relazione ispettiva, anche copia di eventuale ulteriore documentazione, utilizzando come criterio di selezione proprio la circostanza che essa risulti inerente ai componenti della famiglia della ricorrente stessa.<br />
Ne consegue, allora, che il presente giudizio non ha ad oggetto il mero accesso ad atti dell’amministrazione, ma un accesso e un controllo che risultano qualificati dall’emersione di uno specifico interesse, in funzione cioè della tutela della privacy della ricorrente e dei propri familiari.<br />
Il giudizio deve pertanto essere rimesso al suo giudice naturale.<br />
Si applica cioè l’articolo 145 del d.lgs. n.169 del 2003, che ne affida la cognizione alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Del resto, nonostante il diffuso auspicio di una semplificazione e concentrazione delle tutele, il nostro sistema resta ispirato a quello del riparto di giurisdizione, tendenzialmente ancorato alla posizione giuridica azionata (cd. causa petendi), secondo un modello di duplicità-esclusione, non potendosi adire due giudici per ottenere la stessa tutela della medesima posizione giuridica.<br />
Sono ovviamente salvi gli effetti della domanda ai sensi di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.77 del 2007.<br />
La particolarità delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, salvi gli effetti della domanda.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />
Massimiliano Balloriani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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