<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1133 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1133/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1133/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1133 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1133/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.1133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-1133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-1133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-1133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.1133</a></p>
<p>Alberto Di Mario, Presidente, Estensore PARTI: Il fallimento G.E.C. General Engineering Construction S.r.l., in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Maurizio Lo Gullo contro Comune di Germignaga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Rimoldi, Gianmatteo Vitella, nei confronti Gruppo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-1133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-1133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.1133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alberto Di Mario, Presidente, Estensore PARTI:  Il fallimento G.E.C. General Engineering Construction S.r.l., in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Maurizio Lo Gullo contro Comune di Germignaga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Rimoldi, Gianmatteo Vitella,  nei confronti Gruppo Leccese S.a.s. di Leccese P. &amp; C., Regione Lombardia, Ellepi Immobiliare S.r.l. non costituiti in giudizio; e con l&#8217;intervento di ad adiuvandum: Innovatis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ratto, Francesca Castellotti</span></p>
<hr />
<p>La previsione di un obbligo di cessione di volumetria da un soggetto ad un altro presuppone che tale trasferimento, avendo un valore economico, abbia un adeguato ristoro .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; cessione di volumetria- trasferimento da un soggetto ad un altro- valore economico- sussiste &#8211;  perequazione urbanistica endocomparto ex art. 11 L.R. 12/05- adeguato ristoro &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La previsione di un obbligo di cessione di volumetria da un soggetto ad un altro presuppone che tale trasferimento, avendo un valore economico, abbia un adeguato ristoro attraverso strumenti, quale la perequazione urbanistica endocomparto di cui all&#8217;art. 11 L.R. 12/05, che garantisce, attraverso l&#8217;inversione degli indici edificatori, che tale volumetria debba essere acquisita dal privato, oppure un adeguato ristoro economico commisurato al valore di esproprio, se il trasferimento è previsto a favore di un ente pubblico. E&#8217; anche possibile che la cessione venga accettata liberamente dal proprietario nell&#8217;ambito di un pìù ampio accordo con il Comune in sede di convenzione urbanistica. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/06/2020<br /> <strong>N. 01133/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01450/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2012, proposto da<br /> Il fallimento G.E.C. General Engineering Construction S.r.l., in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Maurizio Lo Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Salomoni in Milano, via Caradosso, 8;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Germignaga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Rimoldi, Gianmatteo Vitella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Boezio in Milano, via Cadore 36;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Gruppo Leccese S.a.s. di Leccese P. &amp; C., Regione Lombardia, Ellepi Immobiliare S.r.l. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad adiuvandum:<br /> Innovatis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ratto, Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuele Ratto in Milano, viale Emilio Caldara, 44;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della deliberazione C.C. Germignaga n. 15 del 23 maggio 2011 e relativi allegati, pubblicata per estratto sul B.U.R.L. &#8211; Serie Avvisi e Concorsi, n. 12 del 21 marzo 2012, di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio; della deliberazione C.C. Germignaga n. 37 del 7 dicembre 2010 di esame osservazioni e controdeduzioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio; della deliberazione C.C. Germignaga n. 17 del 17 maggio 2010 di adozione del Piano di Governo del Territorio, nonchè di ogni atto presupposto, preordinato e comunque connesso, ancorchè non conosciuto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Germignaga;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2020 il dott. Alberto Di Mario;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il fallimento G.E.C. General Engineering Construction S.r.l. ha impugnato il PGT del Comune di Germignaga nella parte in cui disciplina un ampio compendio industriale dismesso, sito in Germignaga, alla via Huber, di sua proprietà , inserendolo in un Ambito soggetto a Programma Integrato di Intervento (P.I.I.).<br /> Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.<br /> I &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di di-ritto &#8211; Violazione di legge per travisamento del Titolo VI, Capo I della 1.r. n. 12/2005 &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Sviamento.<br /> La ricorrente contesta in primo luogo che la previsione impugnata la obbliga alla predisposizione di un P.I.I., azzerando la facoltà  di scelta, e quindi di adesione, del privato alla riqualificazione del comparto. Infatti secondo la ricorrente dall&#8217;intero corpo delle norme della l.r. n. 12/2005 relative al PII si desumerebbe che l&#8217;adesione al PII dei soggetti privati debba essere libera e consapevole e non obbligata.<br /> Inoltre l&#8217;inserimento &quot;coatto&quot; delle aree della ricorrente nel P.I.I. sarebbe illegittimo in quanto avvenuto al di fuori delle ipotesi in cui la disciplina regionale ammette una simile compressione del diritto di proprietà , in quanto nel PGT non verrebbe valorizzato il concorso pubblico-privato, che costituisce presupposto indefettibile della Programmazione Integrata, ma perseguirebbe unicamente il fine sviato, e quindi illegittimo di accollare interventi pubblici al privato al di fuori delle ipotesi in cui tale accollo è ammesso.<br /> Inoltre mancherebbero gli elementi che, ai sensi dell&#8217;art. 87 1.r. 12/2005, sono necessari per addivenire a un Programma Integrato di Intervento, e cioè la &quot;compresenza di tipologie e modalità  d&#8217;intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria&quot; e la &quot;rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell&#8217;ambito urbano&quot;.<br /> II &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto &#8211; Violazione del Titolo VI, Capo I della l.r. n. 12/2005 &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Violazione di legge per inosservanza dell&#8217;obbligo di pubblicazione nel sito informatico degli atti del PGT ex art. 13, l.r. n. 12/2005 &#8211; Violazione dei principi di partecipazione al procedimento &#8211; Sviamento.<br /> Il Comune avrebbe violato l&#8217;obbligo previsto dal comma 10 dell&#8217;art. 13 della l.r. n. 12/2005 di pubblicare nel suo sito informatico gli atti del PGT e l&#8217;avviso di approvazione definitivo del PGT pubblicato sul B.U.R.L.<br /> III &#8211; Violazione di legge ed eccesso di potere &#8211; travisamento dei presupposti di fatto e diritto &#8211; violazione 1.r.12/2005 &#8211; disparità  di trattamento &#8211; Eccesso di potere per illogicità  manifesta &#8211; Sviamento.<br /> Il motivo si accentra sulla previsione della scheda 04 relativa al comparto &quot;S.01&quot; dalla quale si desume che dei mc. 28.500 di Volume esistente (Ve) dovranno essere demoliti mc. 8.500.<br /> Questa scelta sarebbe, secondo il ricorrente, illogica perchè prevede la demolizione di una parte di un complesso di sicuro pregio architettonico; sperequativa perchè prevede non giÃ  la semplice demolizione e ricostruzione, ma addirittura il &quot;trasferimento&quot; della volumetria al comparto &#8220;S.02&#8221; di proprietà  altrui; in contrasto con le previsioni del documento di inquadramento per i Programmi Integrati di Intervento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 11.9.2006, in quanto quest&#8217;ultimo non prevede interventi demolitori sulla proprietà  ex-Stheli; in contrasto con le previsioni di cui all&#8217;art. 87 ss. 1.r. 12/2005 in quanto sottrae al Programma Integrato la disciplina degli interventi di riqualificazione.<br /> IV. Violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e diritto; violazione e falsa applicazione 1.r. 12/2005; difetto di istruttoria; violazione dei principi in tema di partecipazione procedimentale; sviamento.<br /> Secondo la ricorrente l&#8217;eliminazione dalle funzioni ammesse della previsione di &quot;centro commerciale&quot; effettuata in sede di approvazione del PGT sarebbe illegittima in quanto non sarebbe possibile al Comune introdurre modifiche d&#8217;ufficio in sede di approvazione del piano ed avrebbe leso le prerogative procedimentali del ricorrente in quanto gli avrebbe impedito di presentare osservazioni sul punto.<br /> Con atto di intervento depositato in data 11/03/20 la società  Innovatis S.r.l., proprietaria del bene a seguito del conferimento effettuato all&#8217;acquirente del fallimento, ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> Con memoria depositata in data 24/03/20 il fallimento ha comunicato il decreto di chiusura di procedura fallimentare del 18.10.2018 chiedendo l&#8217;adozione degli atti conseguenti, compresa la prosecuzione del giudizio con il solo acquirente della proprietà  dell&#8217;area.<br /> Il Comune, con memoria depositata in data 23/04/20 ha eccepito: a) l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento per tardività  in quanto l&#8217;atto di intervento è stato notificato in data 11 marzo 2020, oltre il termine di sessanta giorni dal momento, coincidente con il 21 dicembre 2017, in cui Innovatis ha acquisito la posizione in tesi legittimante l&#8217;intervento; b) l&#8217;improcedibilità  del ricorso per l&#8217;inefficacia sopravvenuta del PGT impugnato per scadenza del termine quinquennale di validità ; c) l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in quanto la procedura concorsuale si è chiusa il 18 ottobre 2018, venendo così¬ meno l&#8217;interesse alla decisione del ricorrente principale. In subordine ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto i motivi proposti impingono nelle scelte discrezionali dell&#8217;amministrazione.<br /> Con memoria depositata in data l&#8217;interveniente ad adiuvandum ha respinto le eccezioni sollevate dal Comune ed ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> Con la memoria di replica depositata in data 15/05/20 il Comune ha ribadito le eccezioni giÃ  proposte.<br /> Alla camera di consiglio del 9 giugno 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br /> 2.1 L&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla chiusura del fallimento è infondata in quanto essa è stata disposta in corso di causa ex art. 118 c. 3 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo il quale la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell&#8217;articolo 43. Poichè il curatore del fallimento è stato autorizzato alla prosecuzione del giudizio con atto del giudice delegato in data 22/12/2017, il giudizio prosegue nei suoi confronti.<br /> 2.2 Anche la domanda del curatore di estromissione del giudizio del fallimento per l&#8217;avvenuto trasferimento del bene a terzi è infondata in quanto secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, II, 19/02/2020 n. 1558) la vendita dell&#8217;immobile a terzi non comporta la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, avuto riguardo a quanto statuito dall&#8217;art. 111 c.p.c. laddove prevede che &#8220;Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie&#8221;.<br /> 2.3 Neppure l&#8217;avvenuta costituzione dell&#8217;avente causa può comportare l&#8217;estromissione automatica dal giudizio del fallimento.<br /> Infatti, sebbene il soggetto che interviene nel processo a norma dell&#8217;art. 111, comma 3, c.p.c., quale successore particolare nel diritto controverso, faccia valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio, che deriva dal fatto che egli è l&#8217;effettivo titolare del diritto oggetto della controversia, rispetto alla cui posizione di titolare sostanziale del diritto la parte originaria assume la qualità  di sostituto processuale, con la conseguenza che tale intervento non è qualificabile come adesivo dipendente, bensì¬ come intervento autonomo sui generis riconducibile alla predetta disposizione normativa, l&#8217;estromissione non è possibile perchè difetta il consenso di tutte le parti in causa, come prescritto dall&#8217;art. 111 comma 3 cpc, richiamato per effetto del rinvio di cui all&#8217;art. 39 cpa. (in tal senso TAR Lazio, II, 03/10/2019 n. 11544).<br /> 2.3 Neppure può essere accolta l&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;intervento della società  Innovatis S.r.l. in quanto l&#8217;art. 28 del c.p.a. non prevede un termine per l&#8217;intervento in giudizio dell&#8217;avente causa, ma la diversa regola che l&#8217;interveniente accetta il giudizio nello stato e grado in cui si trova.<br /> 3. Venendo al merito il primo motivo di ricorso è infondato in quanto rientra nella discrezionalità  dell&#8217;amministrazione la scelta dell&#8217;assoggettamento di un&#8217;area alla pianificazione di secondo livello. Tale regola vale anche con riferimento ai Piani Integrati di Intervento, che sono assimilabili ai Piani particolareggiati e sono concepiti per incentivare il recupero edilizio. Nè può affermarsi che la previsione del PII coarti la volontà  dei privati, in quanto la scelta degli strumenti programmatori rientra nelle prerogative dell&#8217;amministrazione ed ai soggetti privati è sempre data la possibilità  di non aderire. Neppure può negarsi che sussistano i presupposti previsti dall&#8217;art. 87 L.R. 12/05 per l&#8217;adozione di tale strumento, in quanto la sceda tecnica del piano prevede sia una pluralità  di destinazioni e di funzioni che la rilevanza territoriale dell&#8217;intervento, in quanto, come indicato nella scheda tecniva &#8220;Nel comparto PII 1 &#8211; Stheli la trasformazione urbanistica&#8217; è indispensabile per la<br /> riqualificazione urbana e ambientale del compendio immobiliare corrispondente e strategica per il moderno e razionale sviluppo e la riqualificazione del sistema urbano di Germignaga&#8221;.<br /> 4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dato prova della lesione che da tale presunta mancata pubblicazione deriva alla sua sfera giuridica, nè essa incide sulla validità  ed efficacia degli atti in quanto l&#8217;articolo 13, comma 11, della legge regionale n. 12/2005 dispone espressamente che &#8220;Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell&#8217;avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune&#8221; (in tal senso TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.07.2015 n. 1764).<br /> 5. Il terzo motivo è invece fondato nella parte in cui contesta che la scheda tecnica preveda non solo la demolizione e ricostruzione, ma anche il trasferimento di volumetria al comparto S.02 di proprietà  altrui.<br /> Infatti la scheda tecnica prevede per il comparto S.01 un Volume esistente (Ve) in demolizione pari a mc. 8.500 e poi, per il comparto S.02, il Volume esistente (Ve) recupero da Ve demolito sub comparto S.01 pari a mc. 8.500.<br /> In merito occorre precisare che la previsione di un obbligo di cessione di volumetria da un soggetto ad un altro presuppone che tale trasferimento, avendo un valore economico, abbia un adeguato ristoro attraverso strumenti, quale la perequazione urbanistica endocomparto di cui all&#8217;art. 11 L.R. 12/05, che garantisce, attraverso l&#8217;inversione degli indici edificatori, che tale volumetria debba essere acquisita dal privato, oppure un adeguato ristoro economico commisurato al valore di esproprio, se il trasferimento è previsto a favore di un ente pubblico. E&#8217; anche possibile che la cessione venga accettata liberamente dal proprietario nell&#8217;ambito di un pìù ampio accordo con il Comune in sede di convenzione urbanistica. Nessuno di questi casi si verifica perà² nel caso di specie, trattandosi di una previsione vincolante a favore di soggetti terzi privati, per la quale non è garantita alcuna forma di ristoro, e che costituisce un presupposto per l&#8217;approvazione del Piano Integrato di Intervento e non una proposta che possa essere liberamente scelta dal proprietario nell&#8217;ambito dell&#8217;accordo con il Comune che precede l&#8217;approvazione del piano integrato di intervento.<br /> 6. Il quarto motivo è infondato in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente non sussiste un obbligo di riadozione del piano regolatore adottato dal comune (previo annullamento o revoca del precedente) nè quello di ripubblicazione qualora le modifiche apportate dal Comune d&#8217;ufficio, o su richiesta della regione, non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in un nuovo progetto di piano (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 845; Cons. Stato, I, 10 gennaio 2018 n. 295/2018; Cons. Stato. IV, 29/02/2016 n. 847). Nel caso di specie l&#8217;esclusione della destinazione &quot;centro commerciale&quot; introdotta in sede di approvazione del piano non può considerarsi un nuovo progetto di piano in quanto limitata ad un&#8217;area specifica.<br /> 7. In definitiva l&#8217;accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l&#8217;annullamento della scheda tecnica che disciplina il Programma Integrato di Intervento in quanto travolge uno dei presupposti per la sua approvazione, con conseguente obbligo per l&#8217;amministrazione di adottare una nuova disciplina dell&#8217;area.<br /> 8. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo l&#8217;art. 84 comma 6 del DL 18/2020 convertito con legge 27/2020 e l&#8217;art. 4 del decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 6/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Di Mario, Presidente, Estensore<br /> Antonio De Vita, Consigliere<br /> Katiuscia Papi, Referendario</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-1133/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2013 n.1133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-5-2013-n-1133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-5-2013-n-1133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-5-2013-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2013 n.1133</a></p>
<p>Pres. Esposito &#8211; Est. Sabbato Gallo Antonio (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di Montesano sulla Marcellana (Sindaco p.t.) 1. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Art. 10 bis L. 241/90 &#8211; Motivazione 2. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Abusi edilizi &#8211; Motivazione 1. In materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-5-2013-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2013 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-5-2013-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2013 n.1133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Esposito &#8211;  Est. Sabbato<br /> Gallo Antonio (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di Montesano sulla Marcellana (Sindaco p.t.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Art. 10 bis L. 241/90 &#8211; Motivazione	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Abusi edilizi &#8211; Motivazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di abusivismo edilizio, la presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all&#8217;impugnazione dell&#8217;ordine di demolizione, produce l&#8217;effetto di rendere improcedibile l&#8217;impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse; invero il riesame dell&#8217;abusività dell&#8217;opera provocato dall&#8217;istanza di sanatoria, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;originario ricorso (1).	</p>
<p>2. Non vi è violazione dell’art. 10 bis l.241/90 qualora la motivazione del provvedimento di diniego contenga specifico, seppure sintetico, riferimento alle osservazioni rese a seguito della comunicazioni del preavviso di diniego. D’altronde  non è imposta una puntuale ed analitica confutazione delle argomentazioni svolte dal richiedente, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale dovendosi solo ritenere precluso alla PA fondare il provvedimento medesimo su ragioni del tutto nuove (2).	</p>
<p>3. In base al principio di conservazione degli atti, nel caso in cui l&#8217;atto amministrativo gravato si fondi su una pluralità di ragioni, ognuna delle quali abbia autonoma sufficienza, esso è legittimo anche quando lo sia una sola di esse, di per sé idonea a sostenere l&#8217;atto, con la conseguenza che alcun rilievo potrebbero assumere rilievo le censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali(3).(Nel caso di specie, il Giudice ha stabilito che l’ordinanza di demolizione, pertanto, non richiede una specifica motivazione, poiché l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1)cfr. C. Stato, sez. I, 27 dicembre 2012, n. 3921<br />	<br />
(2). cfr.TAR Toscana Firenze sez. II 7/02/2013 n.220<br />	<br />
(3). cfr. T.A.R.  Potenza  Basilicata  sez. I, 07 febbraio 2013, n. 63</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Gallo Antonio, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via SS. Martiri Salernitani, n. 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Montesano Sulla Marcellana, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>(ricorso introduttivo)<br />	<br />
a &#8211; del “<i>verbale di accertamento inadempienza all’ordinanza di demolizione di opere abusive</i>” del 12.03.2010, successivamente notificato, con il quale l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Montesano Sulla Marcellana ha contestato al ricorrente la mancata demolizione di alcune opere abusive;<br />	<br />
b – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di demolizione n. 50 del 10.11.2009, a firma del Responsabile del Procedimento;<br />	<br />
c – ove e per quanto occorra, della relazione di accertamento tecnico prot. n. 8594 del 05.10.2009, a firma del responsabile del servizio tecnico;<br />	<br />
d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;<br />	<br />
(motivi aggiunti del 2 settembre 2010)<br />	<br />
e – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 5860 del 05.07.2010, successivamente notificato, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico – Settore 1°, con il quale il Comune di Montesano Sulla Marcellana ha respinto l’istanza di accertamento di conformità depositata dal ricorrente in data 31.12.2009 ai fini della regolarizzazione di un deposito attrezzi agricoli;<br />	<br />
f – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 3902 del 28.04.2010 di comunicazione dei motivi ostativi <i>ex</i> art. 10 <i>bis</i> L.n. 241/90;<br />	<br />
g – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;<br />	<br />
(motivi aggiunti del 15 novembre 2012)<br />	<br />
h – dell’ordinanza n. 43 del 02.07.2012, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica ha ingiunto la demolizione di un capannone sito alla via Filaro – Tempa La Mandara, del Comune di Montesano Sulla Marcellana, distinto in catasto al foglio 12, p.lla n. 43;<br />	<br />
i – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso, spedito per la notifica in data 21 giugno 2010 e ritualmente depositato il 1° luglio successivo, il sig. Antonio Gallo impugna il verbale di accertamento inadempienza all’ordinanza di demolizione di opere abusive del 12.03.2010, con il quale l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Montesano Sulla Marcellana ha contestato al ricorrente la mancata demolizione di alcune opere edilizie. Il ricorrente premette, in punto di fatto, che è proprietario di un’area sulla quale ha realizzato un deposito agricolo per il ricovero di mezzi ed attrezzature, sottoposto a sequestro penale in data 02.10.2009 ed interessato da ordinanza comunale di demolizione n. 50/2009 dell’11.11.2009, per il quale ha presentato istanza di accertamento di conformità prot. n. 11382 del 31.12.2009. Avverso il citato verbale quindi solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando che la presentazione della domanda di sanatoria renderebbe automaticamente inefficace l’ordinanza di demolizione cui il verbale di inadempienza si riferisce e che, a causa del sequestro penale che grava sul bene, l’inadempienza non può essere considerata colpevole.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 26 agosto 2010, la domanda di sospensiva è accolta.<br />	<br />
Con gravame integrativo, depositato <i>pendente lite</i> in data 2 settembre 2010, il sig. Antonio Gallo impugna il sopravvenuto provvedimento di reiezione dell’istanza di accertamento di conformità, adottato in data 05.07.2010, motivato per le seguenti ragioni: “<i>il fabbricato…insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico…l’asservimento dei lotti non contigui è consentito solo per le necessità abitative dell’imprenditore…non risultano verificate le distanze dai confini…l’indice di fabbricabilità fondiaria non risulta verificato…</i>”. Avverso tale atto solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, in quanto: l’area non sarebbe in realtà gravata dal preteso vincolo paesaggistico; nessuna limitazione sarebbe previsto per l’asservimento dei lotti non contigui in caso di pertinenze agricole; il manufatto sarebbe costruito in aderenza con altro preesistente e pertanto non vi sarebbe alcuna violazione delle distanze; l’area di proprietà del ricorrente, contraddistinta in catasto con la particella 44/a, non sarebbe mai stata utilizzata a fini edificatori. Il ricorrente deduce, altresì, la violazione dell’art. 10 <i>bis</i> l.n. 241/90 per omissione del preavviso di diniego e la mancata indicazione di eventuali modifiche progettuali tali da uniformare il progetto proposto alla disciplina di zona.<br />	<br />
Con successivo gravame integrativo, depositato agli atti del giudizio in data 15 novembre 2012, avverso la nuova ordinanza demolitoria meglio distinta in epigrafe, il sig. Antonio Gallo, oltre a dedurre la illegittimità in via derivata dalle censure articolate nel precedente ricorso per motivi aggiunti, denuncia la illegittimità dell’atto per vizi propri lamentando la mancata comunicazione dell’avviso di avvio procedimentale, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la mancata qualificazione giuridica dell’intervento abusivo.<br />	<br />
Il ricorrente conclude per l’annullamento degli atti volta per volta impugnati.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 29 novembre 2012, la domanda di sospensiva è accolta.<br />	<br />
Il Comune di Montesano Sulla Marcellana, nonostante ritualmente intimato mediante la notifica dei ricorsi proposti, non si costituisce in giudizio.<br />	<br />
I. Il ricorso introduttivo, proposto avverso il verbale di accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive del 12.03.2010 è fondato, in quanto, come dedotto in ricorso, successivamente alla stessa, in data 31.12.2009 (prot. n. 11382), il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in tal modo paralizzando l’efficacia della sanzione precedentemente adottata. Infatti, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, “<i>In materia di abusivismo edilizio, la presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all&#8217;impugnazione dell&#8217;ordine di demolizione produce l&#8217;effetto di rendere improcedibile l&#8217;impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse; invero, il riesame dell&#8217;abusività dell&#8217;opera provocato dall&#8217;istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell&#8217;originario ricorso</i>” (cfr. C. Stato, sez. I, 27 dicembre 2012, n. 3921).<br />	<br />
Il ricorso introduttivo va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />	<br />
II. I primi motivi aggiunti, del 2 settembre 2010, proposti avverso il diniego della domanda permesso di costruire in sanatoria, sono infondati.<br />	<br />
II.1. Va in primo luogo disattesa la censura di cui al quinto motivo di ricorso, con la quale l’istante denuncia la violazione dell’art. 10 <i>bis</i> della l.n. 241/90, in quanto la motivazione del contestato diniego contiene specifico, anche se sintetico, riferimento alle osservazioni rese a seguito della comunicazione del preavviso di diniego. Invero, con ciascuno dei quattro versanti motivazionali che presenta l’atto impugnato l’Amministrazione ha ulteriormente argomentato rispetto alla meno ampia formulazione dei motivi di diniego rappresentati nel preavviso di cui alla nota prot. n. 3902 del 28.04.2010. Non ricorre quindi il vizio lamentato, non trovando riscontro quanto rappresentato dal ricorrente a proposito della mancata motivazione circa le ragioni che hanno condotto al superamento del contributo offerto in sede procedimentale. Ad esempio, in ordine alla presenza sull’area del vincolo paesaggistico, l’Amministrazione, a fronte di quanto osservato dal ricorrente a proposito della mancata iscrizione del limitrofo corso d’acqua nell’elenco delle acque pubbliche, ha ulteriormente precisato che l’area interessata dal fabbricato oggetto dell’istanza “<i>ricade nella fascia dei 150 metri dal Vallone Santa Maria, iscritto nel 3° elenco del R.D. del 22/06/1926, e riportato nella tavola A3 del PRG…</i>”. Anche in sede di confezionamento dei restanti motivi posti a base del diniego, l’Amministrazione ha mostrato di soffermarsi sulle osservazioni rese in sede endoprocedimentale, argomentando nel senso della loro infondatezza. D’altronde, come si osserva in giurisprudenza (T.A.R.  Firenze  Toscana  sez. II, 07 febbraio 2013, n. 220) l’obbligo del c.d. preavviso di rigetto, gravante sull&#8217;Amministrazione nei procedimenti a istanza di parte, non impone ai fini della legittimità del definitivo diniego la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dal richiedente, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale e dovendosi solo ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento medesimo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla comunicazione <i>ex</i> art. 10- bis , l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
Il motivo in esame va quindi respinto.<br />	<br />
II.2. Non convince altresì il sesto motivo di gravame, col quale parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha mancato di indicare “<i>eventuali modifiche progettuali tali da uniformare il progetto proposto alla disciplina di zona</i>” (cfr. pag. 8, penultimo rigo, del ricorso in esame). L’infondatezza della censura si deve alla natura stessa del titolo edilizio richiesto, essendo da reputare “<i>illegittimo il permesso di costruire in sanatoria contenente prescrizioni; esso si pone, infatti, in palese contrasto con l&#8217;art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 poiché postulerebbe non già la cd. doppia conformità delle opere abusive pretesa dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all&#8217;esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma, eventualmente, solo alla data futura ed incerta in cui la richiedente avrebbe ottemperato alle prescrizioni</i>” (cfr. T.A.R.  Latina  Lazio  sez. I, 20 dicembre 2012, n. 1004). Va per giunto osservato che le stesse ragioni poste a base dell’interposto diniego, intese a configurare una radicale ed assoluta insanabilità delle opere, non consentirebbero sul piano logico di apportare modifiche progettuali tali da ricondurre l’intervento nel perimetro della conformità urbanistica. Anche tale obiezione va quindi disattesa.<br />	<br />
II.3. Prima di accedere alla disamina delle ulteriori doglianze rassegnate in ricorso, va rilevato che il diniego impugnato presenta le caratteristiche dei cosiddetti atti plurimotivati, a proposito dei quali si afferma costantemente in giurisprudenza quanto segue: “<i>In base al principio di conservazione degli atti, nel caso in cui l&#8217;atto amministrativo gravato si fondi su una pluralità di ragioni, ognuna delle quali abbia autonoma sufficienza, esso è legittimo anche quando lo sia una sola di esse, di per sé idonea a sostenere l&#8217;atto, con la conseguenza che alcun rilievo potrebbero assumere rilievo le censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali</i>” (cfr. T.A.R.  Potenza  Basilicata  sez. I, 07 febbraio 2013, n. 63). Ebbene, assume rilievo dirimente quanto articolato dal ricorrente col quarto mezzo, a proposito della classificazione catastale della particella n. 44 del foglio 12, al fine di contestare quanto sul punto osservato dall’Amministrazione nel senso che la particella in oggetto<i> “da estratto di mappa e visura catastale aggiornata, risulta intera e in capo al sig. Zuccaro Giovanni</i>”. A tal riguardo, parte ricorrente assume che essa sarebbe frazionata in 44/a, di proprietà del ricorrente, e 44/b, di proprietà del sig. Zuccaro, di guisa che, non essendo la prima mai stata utilizzata ai fini edificatori, non vi sarebbe alcuna necessità, invece rappresentata in sede di diniego, di esibire titoli abilitativi o di scorporare alcuna volumetria. La censura non trova riscontro nella documentazione di causa, in quanto nella planimetria catastale 1:2000, allegata alla memoria del 29 novembre 2012, la particella catastale n. 44 è raffigurata unitariamente. A diverse conclusioni non induce la disamina della “<i>planimetria catastale ingrandita Sc. 1:500</i>”, allegata anch’essa alla citata memoria, in quanto l’apposizione dei segni grafici “a” e “b” sulla particella in questione non può che essere ascritta allo stesso tecnico di parte non trovando riscontro nel reperto catastale ufficiale. Inoltre, da tale planimetria ingrandita dato è evincere che il fabbricato oggetto di sanatoria insiste (oltre che sulla particella n. 43) sulla particella n. 44/b ancorché nell’intestazione dell’istanza di sanatoria versata in atti si indichi, quale area di sedime, la particella “44/a” (mentre la 44/b è inclusa nel calcolo planovolumetrico) e in ricorso si affermi che quella di proprietà del ricorrente è la particella “44/a” (cfr. pag. 6 del ricorso). Ad ogni modo, al di là della confusa prospettazione di parte, è adeguatamente documentato in atti che la particella n. 44, interessata dall’intervento, è unitaria oltre che intestata a soggetto diverso dall’istante, con conseguente infondatezza della censura sollevata.<br />	<br />
Tanto sarebbe già sufficiente per la reiezione complessiva del ricorso, atteso il carattere autosufficiente del lacerto motivazionale risultato indenne alle rassegnate censure. Ritiene il Collegio tuttavia di estendere il sindacato alle ulteriori censure articolate in ricorso, pur essendo prive di carattere dirimente, dovendosene ravvisare l’infondatezza per le seguenti ragioni:<br />	<br />
&#8211; parte ricorrente non ha documentato, attraverso la rappresentazione cartografica dello stato dei luoghi, la esatta denominazione del corso d’acqua che scorre nelle vicinanze dell’area interessata dall’intervento, essendosi limitato ad allegare documenta<br />
&#8211; inconferenti sono da ritenere le deduzioni sollevate col secondo motivo di ricorso, sia perché esse contengono riferimento a norme di legge non meglio identificate, sia per la irrilevanza della condizione soggettiva di coltivatrice diretta a titolo prin<br />
&#8211; parte ricorrente, col terzo mezzo, assume che il manufatto sarebbe posto, per la maggior parte, in aderenza ad altro preesistente, ma tale situazione non trova adeguato riscontro nelle planimetrie catastali allegate, ivi compresa quella “allargata” per<br />
Il ricorso per motivi aggiunti del 2 settembre 2010 è pertanto conclusivamente da respingere.<br />	<br />
III. Infondate sono anche le censure articolate con i secondi motivi aggiunti del 15 novembre 2012, proposti avverso l’ordinanza di demolizione n. 43 del 02.07.2013. Se la prospettata illegittimità dell’atto in via derivata dalle censure articolate avverso il previo diniego è da escludere per le anzidette ragioni sono da reputare infondate le ulteriori censure sollevate, in quanto:<br />	<br />
&#8211; in relazione al lamentato difetto di contraddittorio procedimentale, il Collegio ritiene di aderire al cospicuo orientamento giurisprudenziale, secondo cui “<i>L&#8217;esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività<br />
&#8211; in relazione al lamentato difetto motivazionale per mancato apprezzamento dell’interesse pubblico, il Collegio ritiene di confermare il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “<i>L&#8217;ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale,<br />
&#8211; nemmeno fondata è la censura con la quale si torna a lamentare il difetto di motivazione <i>sub specie</i> di mancata qualificazione giuridica dell’intervento, in quanto l’orientamento giurisprudenziale richiamato al fine di suffragare quanto dedotto no<br />
Tanto premesso, il ricorso per motivi aggiunti del 15 novembre 2012 vanno respinti siccome del tutto infondati.<br />	<br />
IV. Le spese di giudizio, attesa la soccombenza parziale e reciproca, vanno dichiarate irripetibili e sono quindi definitivamente a carico del ricorrente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1093/2010 e relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti da Gallo Antonio, così decide:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il verbale d’inottemperanza impugnato;<br />	<br />
&#8211; respinge i successivi motivi aggiunti, come da motivazione.<br />	<br />
Spese irripetibili.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Antonio Esposito, Presidente<br />	<br />
Ferdinando Minichini, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-5-2013-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2013 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1133/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1133</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; R. Giani Est. Atop s.p.a. (Avv. M. Scarfì) contro il Comune di Barberino Val d&#8217;Elsa (Avv. G. Stancanelli), la Regione Toscana e la Provincia di Firenze (non costituite) sull&#8217;illegittimità della norma del R.U. che addossa al privato la realizzazione di onerose opere per la sicurezza idraulica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1133/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1133/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> Atop s.p.a. (Avv. M. Scarfì) contro il Comune di Barberino Val d&#8217;Elsa (Avv. G. Stancanelli), la Regione Toscana e la Provincia di Firenze (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della norma del R.U. che addossa al privato la realizzazione di onerose opere per la sicurezza idraulica di terzi subordinando a tale attività la possibilità di ottenere un titolo edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Piani regolatori e piani territoriali – Regolamento urbanistico &#8211; Norma che addossa al privato la realizzazione di onerose opere per la sicurezza idraulica di terzi &#8211; Subordinazione a tale attività della possibilità di ottenere un titolo edilizio &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la scelta urbanistico-amministrativa di addossare la progettazione e realizzazione di un’opera di interesse pubblico generale (complesse opere idrauliche per la sicurezza di abitazioni di terzi) al privato singolo, subordinando a tale attività la possibilità per lo stesso privato di ottenere il titolo edilizio per l’edificazione prevista dal medesimo R.U. (in specie realizzazione di un ulteriore edificio industriale nella residua proprietà al fine di aumentare gli spazi produttivi). A ciò aggiungasi che l’opera idraulica in considerazione non pare neppure rientrare tra le opere di urbanizzazione realizzabili a scomputo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2006, proposto dalla </p>
<p>società Atop s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Scarfì, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. La Pira, n. 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Barberino Val d&#8217;Elsa, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Stancanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 172;<br />
Regione Toscana, Provincia di Firenze, n.cc.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>in parte qua, del Regolamento Urbanistico Comunale del Comune di Barberino Val d&#8217;Elsa adottato con deliberazione consiliare n. 104 del 31.10.2005, approvato in parte con deliberazione consiliare n. 31 dell&#8217;11.7.2006 pubblicata sul B.U.R.T. n. 33 del 16.8.2006 e quindi in via definitiva con delibera consiliare n. 45 dell&#8217;11.10.2006, e di ogni atto di esso presupposto e/o conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Barberino Val d’Elsa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nel ricorso introduttivo del giudizio la società Atop spa, premesso di essere un’azienda leader nel settore della produzione di macchinari per la realizzazione di motori elettrici, espone di aver edificato fabbricati ad uso produttivo in Comune di Barberino Val d’Elsa, località Valcanoro, e di aver successivamente rappresentato all’Amministrazione comunale la necessità di avere ulteriori spazi produttivi e quindi di poter realizzare un ulteriore edificio industriale nella sua residua proprietà, contigua all’area di cui alla pregressa edificazione industriale. L’Amministrazione civica, al termine di una articolata procedura, con la delibera n. 31 del 2006 di approvazione del Regolamento Urbanistico ha accolto, ancorché in modo condizionato, la richiesta della società. <br />	<br />
Con il presente ricorso parte ricorrente censura tuttavia una delle prescrizioni contenute nella regolamentazione urbanistica comunale e cioè quella secondo cui “nella progettazione si dovrà prevedere e realizzare la briglia <a bocca tarata> sul Torrente Bozzone in località Valcanoro; tale briglia dovrà essere dimensionata sulla base di uno studio idraulico quantitativo di dettaglio, per mezzo del quale dovranno essere calcolate le portate massime del Torrente Bozzone e la quantità d’acqua smaltibile a valle della briglia, in modo da mantenere in sicurezza idraulica la zona industriale a valle di essa; l’Amministrazione Comunale dovrà insieme ad altri Enti cointeressati mettere a disposizione le aree necessarie per la realizzazione della briglia <a bocca tarata> e per apporre le servitù necessarie lungo le aree a monte, soggette a laminazione”. In particolare la società ricorrente ritiene illegittima tale prescrizione, nei confronti della quale articola la seguente unica e complessa censura: “Violazione di legg: l.r. Toscana n. 1 del 2005 artt. 77, 119, 120, 121, 37, 125, 127, 67 e 70; TU Edilizia DPR n. 380/2001 artt. 12, 16, 19; legge n. 1150 del 1942 arr 28 come modificato dall’art. 8 della legge n. 765 del 1967 – Violazione dei principi generali in materia di urbanistica e di edilizia – Violazione del principio di riserva di legge in materia di imposizioni patrimoniali e tributaria in genere – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, per difetto od insufficienza di istruttoria e per sviamento di potere”. In particolare la società ricorrente svolge i seguenti rilievi critici sulla determinazione amministrativa gravata: <br />	<br />
&#8211; si impone ad Atop la progettazione e realizzazione della briglia a bocca tarata e della sovrastante cassa di espansione senza che ciò sia in alcun modo funzionale alla sicurezza idraulica del terreno su cui la ricorrente intende realizzare la nuova edif<br />
&#8211; non si è neppure in presenza di opere di urbanizzazione, né conseguentemente di loro realizzazione a scomputo di oneri di urbanizzazione;<br />	<br />
&#8211; né si tratta di opera che rientri tra gli standard urbanistici di cui al DM 1444 del 1968;<br />	<br />
&#8211; il tutto appare quindi illegittimo, tanto più in considerazione della complessità tecnica e del notevole impegno finanziario che l’opera in parola richiede. <br />	<br />
Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.<br />	<br />
Con ordinanze istruttorie nn. 158/2010 e 308/2011 la Sezione ha richiesto al Comune di Barberino Val d’Elsa di depositare una relazione sui fatti di causa e la connessa documentazione di supporto. L’Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione agli incombenti ordinatigli solo con il deposito del 6 aprile 2011. <br />	<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2011 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente censura le previsioni del Regolamento Urbanistico comunale nella parte in cui, nell’assentire alla società medesima la destinazione di un terreno di sua proprietà all’ampliamento della propria struttura aziendale, le impongono condizioni al concreto rilascio dei permessi di costruire sproporzionate, eccessivamente onerose e non correlate alle esigenze proprie degli edifici realizzandi. In particolare l’attenzione si porta sull’art. 29 delle NTA del R.U. comunale &#8211; dedicato alle zone omogenee D: industriali, artigianali e commerciali &#8211; e in specie alla disciplina propria della sottozona D2/6 relativa all’insediamento produttivo Valcanoro. La normativa urbanistica gravata prevede nella fattispecie esaminata la realizzazione di un intervento convenzionato funzionale al completamento della zona industriale esistente, ma condiziona poi in concreto la realizzazione dell’insediamento produttivo alla progettazione e realizzazione di una complessa opera idraulica sul Torrente Bozzone (briglia a <bocca tarata>), che è lo specifico oggetto della contestazione di parte ricorrente. <br />	<br />
Se le norme di piano potevano, in ipotesi, lasciar dubbi che l’intento dell’Amministrazione fosse proprio quello di addossare all’impresa privata i consistenti oneri di progettazione e realizzazione dell’opera idraulica in questione, tali dubbi sono stati superati dal successivo comportamento dell’Amministrazione. Infatti a fronte della richiesta di permesso di costruire avanzata dalla società ricorrente l’Amministrazione comunale, con nota prot. n. 10424 del 13.8.2009 (doc. 21 di parte ricorrente), ha evidenziato che l’istante non aveva prodotto tutta la necessaria documentazione e in particolare non aveva prodotto la “progettazione che preveda la realizzazione di briglia <a bocca tarata> sul Torrente Bozzone in località Valcanoro”, in tal modo confermando che tanto la progettazione quanto la realizzazione dell’opera idraulica in discorso competevano, sulla base dell’art. 29 delle NTA del R.U. comunale, alla richiedente l’intervento. <br />	<br />
Le censure di parte ricorrente, che si sostanziano nell’evidenziare la illegittimità della previsione di piano che addossa al privato la progettazione e realizzazione della complessa opera idraulica in parola &#8211; ciò per l’essere la stessa scollegata dalle esigenze proprie dell’edificazione richiesta, eccessivamente onerosa e sproporzionata e per essere un tale onere non previsto dalla legge in quanto collocantesi al di fuori degli oneri di urbanizzazione e della correlata realizzabilità di opere a scomputo &#8211; appaiono al Collegio fondate e meritevoli di accoglimento. La documentazione prodotta in atti (cfr. relazione Regione Toscana del novembre 2007 prodotta sub doc. 4 di parte resistente, deposito del 6 aprile 2011) e la stessa previsione disciplinare di cui all’art. 29 cit. evidenziano la complessità e certo pesante onerosità dell’opera in considerazione. La progettazione e realizzazione devono essere addirittura precedute da “uno studio idraulico quantitativo di dettaglio, per mezzo del quale dovranno essere calcolate le portate massime del Torrente Bozzone e la quantità d’acqua smaltibile a valle della briglia”. D’altra parte tale opera non risulta in alcun modo funzionale in senso stretto alla stabilimento industriale da realizzare, come risulta evidente dalla stessa lettura dell’art. 29 delle NTA impugnato, ove si afferma espressamente che la realizzazione della briglia <a bocca tarata> ha la funzione di “mettere in sicurezza idraulica la zona industriale a valle di essa”. Dunque è un’opera di interesse pubblico generale rispetto alla quale non risulta legittima la scelta urbanistico-amministrativa di addossarne la progettazione e realizzazione al privato singolo, subordinando a tale attività la possibilità per lo stesso privato di ottenere il titolo edilizio per l’edificazione prevista dal medesimo R.U. C’è peraltro da aggiungere che l’opera idraulica in considerazione non pare rientrare tra le opere di urbanizzazione, cui si correlano gli oneri che la legge prevede il privato debba sostenere per ottenere il permesso di costruire, i quali ultimi è poi possibile adempiere anche in forma diversa da quella monetaria e cioè a mezzo di realizzazione di opere a scomputo. L’estraneità rispetto alle opere realizzabili a scomputo ha quindi l’effetto che qui si è in presenza di un vero onere creato dallo strumento urbanistico al di fuori di una precisa copertura legislativa, confermando quindi la fondatezza della censura in esame.<br />	<br />
Quanto sni qui esposto conduce dunque a ritenere fondata la complessa censura formulata in ricorso e a ritenere quindi illegittima la previsione di cui all’art. 29 NTA del R.U del Comune di Barberino Val d’Elsa laddove, per la sottozona D2/6, subordina l’intervento convenzionato di carattere produttivo-industriale in località Valcanoro ad uno studio idraulico di dettaglio, alla progettazione e poi alla realizzazione di una briglia <a bocca tarata> sul Torrente Bozzone. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti gravati, nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Barberino Val d’Elsa al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cpa. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1133/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1133</a></p>
<p>Pres. A. Pannone, est. U. Maiello P… (Avv. Vernillo Domenico) c. Ufficio Elettorale Centrale Regionale e Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) sull&#8217;ammissione alle elezioni della lista di cui i presentatori abbiano allegato i certificati elettorali anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge Elezioni – Presentazione della lista dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pannone, est. U. Maiello<br /> P… (Avv. Vernillo Domenico) c. Ufficio Elettorale Centrale Regionale e Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissione alle elezioni della lista di cui i presentatori abbiano allegato i certificati elettorali anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Presentazione della lista dei candidati – Allegazione, da parte dei presentatori dei certificati elettorali anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge – Legittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La qualità di elettore può essere accertata d’ufficio da parte della Commissione elettorale, oppure mediante la richiesta di integrazione della documentazione, come prescritto dalla legge, sicchè deve ritenersi legittima l’ammissione alle elezioni della lista di cui i presentatori abbiano allegato i certificati elettorali anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANDREA PNNONE		Presidente<br />
#NOME?		Consigliere<br />
#NOME?		Referendario, relatore<br />
ha pronunciato le seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2005<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 2215/2005 proposto da:</p>
<p><b>P….</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
VERNILLO DOMENICO<br />
con domicilio eletto in NAPOLI<br />
VIA R. GALVANICO N. 13<br />
presso<br />
VERNILLO DOMENICO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b></p>
<p><b>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE – TRIBUNALE DI BENEVENTO</b></p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CENTRALE REGIONALE P.SSO CORTE DI APPELLO</b></p>
<p><b>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROV.LE TRIBUNALE DI BENEVENTO</b><br />
tutti rapp.ti e difesi dall’Avvocatura dello Stato</p>
<p>Per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione, del verbale del 05.03.2005 di mancato accoglimento della Lista dei candidati denominata “PENSIONATI” per le elezioni regionali per la Provincia di Benevento.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti con il ricorso.<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da ricorrente.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTRO GIUSTIZIA, CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROV.LE, CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROV.LE – TRIBUNALE BENEVENTO E UFFICIO ELETTORALE CENTRALE REG.<br />
Udito il relatore Referendario UMBERTO MAIELLO<br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;</p>
<p>Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, in quanto secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, la qualità di elettore può essere accertata d’ufficio da parte della Commissione elettorale, oppure mediante la richiesta di integrazione della documentazione, come prescritto dalla legge, sicchè deve ritenersi legittima l’ammissione alle elezioni della lista di cui i presentatori abbiano allegato i certificati elettorali anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge (cfr. Consiglio di Stato a. plen., 30 novembre 1999, n. 23)</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, ammette il ricorrente alla competizione elettorale dalla quale è stato escluso.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
