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	<title>11310 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11310 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2019 n.11310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-24-9-2019-n-11310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-24-9-2019-n-11310/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2019 n.11310</a></p>
<p>Achille Sinatra, Presidente, Estensore; PARTI: (U. Vito Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano c. Consiglio Nazionale delle Ricerche in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti Sabino Liuni, Mario M., rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-24-9-2019-n-11310/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2019 n.11310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-24-9-2019-n-11310/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2019 n.11310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Achille Sinatra, Presidente, Estensore; PARTI: (U. Vito Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano c. Consiglio Nazionale delle Ricerche in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti Sabino Liuni, Mario M., rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana Carcelli e Natale Giallongo; Lanfranco B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli)</span></p>
<hr />
<p>Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell&#8217;esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Lavoro presso le pp.AA. &#8211; inquadramento del personale &#8211; progressione superiore &#8211; profilo di tecnologo &#8211; controversie &#8211; AGO.</span></p>
<hr />
<p><em>Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell&#8217;esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/09/2019<br /> <strong>N. 11310/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04968/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4968 del 2015, proposto da U. Vito Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, piazza San Bernardo, 101, come da procura in atti;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Nazionale delle Ricerche in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Sabino Liuni, Mario M., rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana Carcelli e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12, come da procura in atti;<br /> Lanfranco B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, via Dandolo, 19Â°, come da procura in atti;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della graduatoria del 9.02.2015 avente ad oggetto l&#8217;accertamento della regolarità  del procedimento , approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso per titoli per sei posti di Dirigente tecnologo del CNR<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Con il ricorso in esame il dott. Vito Felice U., che riveste la qualifica di Primo Tecnologo nei ruoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, gli esiti della selezione n. 364.145 bandita il 20 maggio 2013 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi dell&#8217;art. 15 comma VI del CCNL 2002 &#8211; 2005, per complessivi sei posti per il profilo professionale di Dirigente Tecnologo &#8211; I livello.<br /> 2. &#8211; L&#8217;interessato ha conseguito 42,70 punti, mentre il secondo graduato (ultimo candidato collocatosi in posizone utile), dott. M., ha conseguito 47,32 punti.<br /> Egli contesta, con un solo motivo di gravame articolato in numerose censure, la mancata attribuzione a sì© di punteggio per svariati titoli, che la Commissione avrebbe travisato, o di cui essa avrebbe omesso l&#8217;esame.<br /> 2. &#8211; Si sono costituiti in giudizio i controinteressati primo e secondo classificato, dottori M. e Liuni, che hanno eccepito l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del gravame, nonchè il primo candidato idoneo non vincitore, dott. B., che ha interposto ricorso incidentale nel quale ha svolto diverse censure contro la graduatoria finale, lamentando, a sua volta, di avere ricevuto un punteggio inferire a quello dovutogli da parte della Commissione esaminatrice.<br /> 3. &#8211; Si è costituito in resistenza anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br /> 4. &#8211; In occasione della pubblica udienza straordinaria del 20 settembre 2019 il ricorso è stato posto in decisione, previo avviso alle parti presenti, ex art. 73, comma III, c.p.a., di una possibile definizione del ricorso nei sensi di sua inammissibilità  per difetto di giurisdizione amministrativa.<br /> 5. &#8211; Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.<br /> 6. &#8211; Come recentemente affermato dalla Corte regolatrice (Cass. Civ., SS.UU. n. 89852018), e ripreso da questa Sezione in tema di progressioni interne di Tecnologi e Ricercatori (anche) del Consiglio nazionale delle Ricerche ai sensi dell&#8217;art. 15 comma VI del CCNL del Comparto &#8220;Enti di ricerca&#8221;, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali &#8211; le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 &#8211; nè le progressioni meramente economiche, nè quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più¹ elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.<br /> Dunque, secondo la pronunzia in questione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell&#8217;esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo.<br /> Infatti, tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un&#8217;omogenea professionalità  e all&#8217;interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità  e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di &quot;area&quot;, come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente c.c.n.l. 21 febbraio 2002 Comparto Enti di Ricerca.<br /> Risulta quindi superata la posizione precedentemente assunta dalla Corte regolatrice, cui pure questo TAR aveva dovuto unifomarsi (Cassazione civile, sez. un., 12/10/2009, n. 21560), secondo la quale si era &#8220;&#038;in presenza di un passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo &#8211; che richiede una diversa e più¹ completa professionalità , un bagaglio di maggiore esperienze nonchè più¹ accentuate responsabilità , come è dimostrato dallo inserimento in diverse fasce dei ricercatori e della definizione dell&#8217;organico a seconda di ciascuna fascia&#8221;, e, pertanto, &#8221; va dichiarata ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (giù  D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 e successive modificazioni) la giurisdizione del giudice amministrativo&#8221;.<br /> 7. &#8211; Le superiori affermazioni possono essere confermate anche con riguardo al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, appartenente al comparto di contrattazione collettiva degli Enti di ricerca.<br /> Risulta in particolare applicabile l&#8217; art. 15 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003 come modificato dall&#8217;art. 9, comma 3, let.b. del CCNL del 7.4.2006 biennio economico 2004 e 2005.<br /> Nell&#8217;ambito delle ivi disciplinate progressioni nelle aree professionali dei Ricercatori da un lato e dei Tecnologi dall&#8217;altro, ai sensi del CCNL degli Enti di ricerca sussistono tre distinti profili professionali, ossia Ricercatore Primo ricercatore e Dirigente di ricerca e Tecnologo, Primo tecnologo e Dirigente tecnologo.<br /> I profili in questione si caratterizzano per la sostanziale identità  di mansioni e l&#8217;indipedenza professionale, e trovano la stessa ragion d&#8217;essere delle progressioni nei diversi livelli retributivi.<br /> Invero, le norme pattizie succedutesi nel tempo in tema di accesso a tali profili (il detto art. 15 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003 come modificato dall&#8217;art. 9, comma 3, let.b. del CCNL del 7.4.2006 biennio economico 2004 e 2005) affermano che &#8220;1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un&#8217;omogenea professionalità  e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:<br /> 1 &#8211; Dirigente di ricerca;<br /> 2 &#8211; Primo ricercatore;<br /> 3 &#8211; Ricercatore.<br /> 2. Il profilo dei tecnologi è anch&#8217;esso caratterizzato da un&#8217;omogenea professionalità  e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:<br /> 1 &#8211; Dirigente tecnologo;<br /> 2 &#8211; Primo tecnologo;<br /> 3 &#8211; Tecnologo.<br /> 3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.<br /> 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività  di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l&#8217;espletamento di concorso&#8221;.<br /> 8. &#8211; Nelle due carriere in questione quindi, la posizione dirigenziale, facendo parte del medesimo organico dei ricercatori- tecnologi e dei primi ricercatori-primi tecnologi, si presenta come affatto peculiare rispetto alle ordinarie qualifiche dirigenziali e funzionariali.<br /> Lo si evince con chiarezza anche dall&#8217;art. 12 del CCNL del 2009 del comparto Enti di ricerca, per cui: &#8220;1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciù² rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità , nel rispetto della potestà  regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca.<br /> 2. Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalità  previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti.<br /> 3. Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma è consentita la costituzione di Organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità  di cui al comma 2.<br /> 4. In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all&#8217;art. 19 del citato D.Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività  tecnico-scientifiche.&#8221;<br /> 9. La norma appena citata riecheggiava chiaramente quella dedicata ad altra categoria di pubblici dipendenti tradizionalmente non suddivisa per posizione gerarchica, ma solo per livelli retributivi, ma connotata da autonomia funzionale e da identiche funzioni per tutti tali livelli, ossia i professionisti dipendenti degli Enti pubblici economici, il cui contratto collettivo nazionale di categoria del 2002 prevede che &#8220;3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di &quot;professionisti&quot; e di &quot;dipendenti&quot; investiti di particolari responsabilità , essi rappresentano un&#8217;area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.&#8221;<br /> 10. &#8211; Ancora più¹ evidente la peculiarità  e la unitarietà  delle due categorie in questione risalta nel contratto collettivo del comparto Enti di ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018 (peraltro non applicabile al presente giudizio ratione temporis), dopo che il decreto legislativo n. 218 del 2006 aveva fortemente innovato la disciplina dell&#8217;intero comparto, adesso ispirata anche ai principi affermati nella Carta Europea dei Ricercatori.<br /> La norma pattizia di natura programmatica, che rimarca ancora più¹ chiaramente che nel passato la sostanziale alterità  dei Ricercatori e dei Tecnologi rispetto alle strutture burocratiche (funzionariali e dirigenziali) degli Enti, è costituita dall&#8217;art. 80, per cui &#8220;1. Le parti, nel confermare il ruolo strategico svolto dai ricercatori a livello nazionale ed europeo, ribadiscono l&#8217;importanza dei principi sanciti nel d.lgs. 218 del 2016 e nella Carta europea del ricercatore, in quanto diretti a favorire l&#8217;accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi di innovazione degli stessi e ad incrementare la loro competitività  a livello internazionale.<br /> 2. In particolare la parti concordano che l&#8217;emanazione del citato decreto n. 218 del 2016 rappresenta un significativo passo avanti nell&#8217;ottica del riconoscimento della professionalità  dei ricercatori e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto del rafforzamento dell&#8217;attività  progettuale e di ricerca e della responsabilità  orientata al risultato e della valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, nel quadro della razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigente.<br /> 3. I ricercatori e i tecnologi costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli Enti e, in tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilità  nell&#8217;espletamento della loro attività  di ricerca, fermo restando il rispetto della potestà  regolamentare degli Enti.<br /> 4. Ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. n) del d. lgs. n. 218 del 2016, gli Enti assicurano ai ricercatori e tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici e di governo. 5. In applicazione del d. lgs. n. 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all&#8217;art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività  tecnico-scientifiche.&#8221;<br /> In definitiva, per riguardare una categoria professionale separata da quella amministrativa e dirigenziale (tanto da dovere essere rappresentata negli organi di governo degli Enti), in cui vi è identità  di mansioni svolte all&#8217;interno della peculiare area professionale dai dipendenti dei tre livelli, e per la previsione di un concorso specifico di accesso solo per la posizione iniziale, la procedura in esame si atteggia quale mera progressione stipendiale nell&#8217;ambito della medesima area.<br /> 11. &#8211; Da quanto su esposto deriva il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo quella del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.<br /> Le spese possono essere interamente compensate, atteso che la citata pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso davanti a questo TAR.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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