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	<title>11295 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11295 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2006 n.11295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-10-2006-n-11295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-10-2006-n-11295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2006 n.11295</a></p>
<p>Pres. Giulia, Rel. Quiligotti A. Balloni e M. Campidonico (Avv.ti P. Vaiano e R. Izzo) C. Ministero dell’Interno (Avv.dello Stato), Comune di Civitavecchia (n.c.) e altri (nn.cc.) Elezioni – Elezione del consiglio comunale – Attribuzione dei seggi ex art. 73, co. 10, D. Lgs. 276/00 alle liste non vincitrici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-10-2006-n-11295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2006 n.11295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-10-2006-n-11295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2006 n.11295</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giulia, <i>Rel.</i> Quiligotti<br /> A. Balloni e M. Campidonico (Avv.ti P. Vaiano e R. Izzo)	C. Ministero dell’Interno (Avv.dello Stato), Comune di Civitavecchia (n.c.) e altri (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezione del consiglio comunale – Attribuzione dei seggi ex art. 73, co. 10, D. Lgs. 276/00 alle liste non vincitrici – Esclusione delle liste che, in gruppo, abbiano superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la ripartizione dei seggi elettorali riservati alla liste non vincitrici, ex art. 73, co. 10, del D. Lgs. n. 276/2000, che tenga conto unicamente delle liste, che singolarmente abbiano superato il 3% dei voti validi, escludendo quelle che, in gruppo, abbiano superato la medesima soglia. Infatti, la ratio dell’articolo è quella di favorire la formazione di coalizioni di liste e pertanto, ai fini dell’esclusione di una lista dall’assegnazione dei seggi, è necessario che essa non abbia ottenuto almeno il 3% dei voti validi e che, se collegata ad altre, appartenga ad un gruppo di liste che complessivamente non abbiano superato la predetta soglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II bis</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>6537/2006</b> proposto da <br />
<b>BALLONI Alvaro e CAMPIDONICO Mauro</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Vaiano e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;<br />
&#8211; il <b>Comune di Civitavecchia</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Ufficio centrale elettorale per le elezioni comunali di Civitavecchia</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Ufficio territoriale del governo di Roma</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
</b>&#8211; <b>Gabriella Saracco, Giovanni Domenico De Paolis, Gianpaolo Scacchi, Alessio Romagnuolo, Enrico Zappacosta, Marco Piendibene, Antonio Parisi, Marco Galice, Gino De Paolis, Mario Giovanni Santu, Gino Vinaccia</b>, non costituitisi in giudizio; <br />
&#8211; <b>Alessia Calanni</b>, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocato Leonardo Roscioni e domiciliata ex lege presso la segreteria della Sezione;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento previa sospensiva<br />
</b>del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale elettorale del 13.6.2006 di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Civitavecchia;<br />
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 12.10.2006 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso depositato il 5.7.2006 e notificato con il pedissequo decreto di fissazione di udienza il 7.7.2006 e ridepositato il 14.7.2006, i ricorrenti &#8211; rispettivamente nella qualità, il primo, di candidato sindaco non eletto per il gruppo di liste collegate n. 14 “ Uniti per il porto”, n. 17 “ Balloni sindaco”, n. 16 “ Progetto salute”, n. 8 “ Lista civica Civitavecchia rosa”, n. 13 “ Michelangelo giovani” e n. 1 “ Rinnovare la città” e, il secondo, di candidato nella lista n. 17 “ Balloni sindaco”, hanno impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale del 13.6.2006 di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Civitavecchia &#8211; ed in particolare il paragrafo n. 15 del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale del 13.6.2006 di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Civitavecchia, nella parte inerente il riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste collegati a candidati diversi da quello proclamato eletto alla carica di sindaco-, deducendone la illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000.<br />
Ed infatti, dopo avere attribuito il 60% dei seggi al gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco ai sensi dell’art. 73, co. 10, del D. Lgs. n. 267/2000, l’Ufficio elettorale ha ripartito il restante 40%, pari a n. 12 seggi, esclusivamente tra le liste che avevano superato il 3% dei voti validi collegate ai candidati sindaci non eletti, non considerando invece i relativi gruppi di liste collegate ai predetti candidati.<br />
Ossia l’ufficio ha considerato, all’interno dei raggruppamenti di liste collegate, ai fini del detto riparto, esclusivamente le liste che, singolarmente, avevano superato il detto sbarramento del 3%, senza considerare rilevante, ai fini che interessano, la percentuale riportata al primo turno dal gruppo di liste collegate nel loro insieme.<br />
In tal modo, concludono i ricorrenti, è stato attribuito un seggio in più alle liste collegate al candidato sindaco De Paolis e uno in meno alle liste collegate al candidato sindaco Balloni. <br />
Il Ministero dell’Interno si è costituito con comparsa di mera forma in data 18.7.2006.<br />
Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata Alessia Calanni- cui il ricorso è stato notificato ai fini dell’integrazione del contraddittorio in data 15.9.2006, a seguito della surrogazione del consigliere dimissionario Giampaolo Scacchi da parte del Consiglio Municipale in data 31.7.2006, in quanto prima dei non eletti della lista “ Forza italia”-, con comparsa di risposta depositata all’udienza del 12.10.2006.<br />
All’udienza del 12.10.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In via preliminare deve essere trattata la eccezione di tardività del deposito dello scritto difensivo della controinteressata Alessia Calanni, sollevata da parte della difesa dei ricorrenti in sede di trattazione orale del ricorso all’udienza di merito del 12.10.2006.<br />
Detta eccezione merita condivisione, atteso che la detta comparsa di costituzione e difesa è stata depositata agli atti del giudizio soltanto all’udienza di trattazione del merito del ricorso e, pertanto, oltre l’inutile decorso dei termini perentori di legge del procedimento giurisdizionale in materia elettorale di cui all’art. 83 undecies della L. n. 570/1960.<br />
Ne consegue che il collegio, nella trattazione nel merito del ricorso in oggetto, non terrà conto delle difese scritte articolate dalla difesa della controinteressata nella memoria del 12.10.2006; tuttavia, conformemente al consolidato orientamento nella materia, la difesa della controinteressata, costituitasi in giudizio, sebbene tardivamente, è stata ammessa a svolgere le proprie difese oralmente alla detta udienza di trattazione.<br />
Il collegio, pertanto, potrà tenere conto, ai fini della decisione, delle difese articolate in quella sede.   <br />
Nel merito il ricorso è fondato e merita conseguentemente accoglimento.<br />
Tutti i gruppi di liste collegati a candidati sindaci non eletti, non ammessi al ballottaggio e non apparentatisi in sede di ballottaggio, hanno superato al primo turno la soglia di sbarramento del 3% di cui all’art. 73, co. 7, del D. Lgs. n. 267/2000.<br />
Ed infatti, su di un totale di voti validi al primo turno di n. 31409 (con la soglia al 3% fissata in n. 942 voti), le liste collegate al candidato sindaco De Paolis avevano riportato al primo turno la cifra elettorale di 6114 voti, le liste collegate al candidato sindaco Balloni avevano riportato al primo turno la cifra elettorale di 4533 voti, le liste collegate al candidato sindaco Piendibene avevano riportato al primo turno la cifra elettorale di 5284 voti e le liste collegate al candidato sindaco Vinaccia avevano riportato al primo turno la cifra elettorale di 1885 voti.<br />
Non poteva, pertanto, trovare applicazione il disposto di cui al richiamato art. 73, co. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, che esclude dall’assegnazione dei seggi “quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia”.<br />
In particolare il richiamato disposto di cui al co. 7 dell’art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere correttamente interpretato alla luce del suo tenore testuale nonché della ratio ad esso sotteso, che è quella di favorire la formazione di coalizioni di liste, nel senso che, ai fini della esclusione di una lista dall’assegnazione dei seggi la legge richiede la presenza di una duplice condizione: che la lista non abbia ottenuto almeno il 3% dei voti validi e che, se collegata ad altre, appartenga ad un gruppo di liste che complessivamente non abbiano superato la predetta soglia del 3%; ne consegue che, nel caso in cui una lista, al primo turno, avesse fatto parte di un raggruppamento di liste, la circostanza che questa lista, singolarmente presa, non avesse superato la predetta soglia sarebbe circostanza priva di qualsiasi rilevanza ai fini che interessano, nel caso in cui, tuttavia, il raggruppamento, considerato nell’insieme delle liste che lo compongono, abbia appunto superato la detta soglia.<br />
Dalla suddetta interpretazione consegue che, ai sensi del co. 8 dell’art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000, la ripartizione dei seggi da assegnare avrebbe dovuto essere fatta tra i raggruppamenti di liste come in precedenza individuati, avendo tutti superato la indicata soglia, a nulla rilevando che alcune di esse non avessero, singolarmente, superato la soglia di sbarramento e, quindi, calcolando i quozienti di ciscun gruppo di liste in base alla cifra elettorale ottenuta tenendo conto di tutte le liste collegate.<br />
Ed invece, dalla lettura del verbale dell’ufficio centrale elettorale, nel paragrafo n. 15 specificatamente impugnato in questo sede, emerge che, ai fini indicati, sono state considerate esclusivamente quelle liste che, indipendentemente dalla loro partecipazione ad un raggruppamento di liste al primo turno, singolarmente prese, avessero superato la indicata soglia del 3%.<br />
Ed infatti, ai fini della ripartizione dei seggi spettanti, sono state considerate esclusivamente le singole liste che hanno superato i n. 942 voti validi di lista ossia Forza Italia ( n. 3870 voti), Unione Democratica per Piendibene ( n. 2226 voti), Rifondazione Comunista ( n. 1747 voti) , Uniti per il porto ( n. 1564 voti), Alleanza Nazionale ( n. 1356 voti), Lista Balloni ( n. 1304 voti) e Casini UDC ( n. 1187 voti); senza tener conto dei collegamenti fra le liste.<br />
L’ufficio elettorale ha,  pertanto, dato della norma invocata una interpretazione non conforme al suo tenore letterale e logico, alterando, di conseguenza, le risultanze della consultazione elettorale.<br />
Detta circostanza è stata correttamente dimostrata dai calcoli effettuati da parte dei ricorrenti, i quali hanno rilevato come, dalle risultanze del par. 15 dell’impugnato verbale, emerge che il riparto dei seggi tra le liste od i gruppi di liste collegati a candidati sindaci non eletti  non è stato effettuato correttamente.<br />
Ed infatti, dopo avere attribuito il 60% dei seggi al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto ai sensi dell’art. 73, co. 10, del D. lgs. n. 267/2000, l’ufficio elettorale ha attribuito il restante 40% dei seggi, pari a n. 12 seggi, esclusivamente tra le singole liste che avevano superato al primo turno la soglia del 3% senza alcuna considerazione dei raggruppamenti di liste collegate ai candidati sindaci non eletti considerati nel loro insieme nel senso in precedenza puntualizzato.<br />
A seguito della detta non corretta operazione, l’ufficio elettorale &#8211; invece di dividere, ai sensi dei co. 8 e 9 dell’art. 73 richiamato, la cifra elettorale riportata al primo turno di votazione da ciascun gruppo di liste e da ciascuna lista del gruppo successivamente per 1, 2, 3, 4… fino a 12, ossia al numero dei seggi da attribuire, scegliendo successivamente i quozienti ottenuti a seguito della detta operazione più alti, ripartiti in ordine decrescente-, ha diviso la cifra elettorale riportata dalle sole liste ammesse alla ripartizione ai sensi dell’art. 73, co. 7, come erroneamente interpretato- ossia ripetiamo le liste che individualmente hanno superato al primo turno la soglia del 3%, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un raggruppamento di liste- attribuendo n. 4 seggi a Forza Italia, n. 2 seggi all’Unione Democratica e Rifondazione Comunista e n. 1 seggio rispettivamente alle liste  Uniti per il porto, Alleanza Nazionale, Lista balloni ed UDC.    <br />
Nel caso in cui, invece, fosse stata data correttamente applicazione al disposto dell’art. 73, co. 7, come in precedenza rilevato, i conteggi sarebbero stati diversi ed avrebbero determinato una diversa ripartizione dei seggi da assegnare.<br />
In particolare, tenuto conto delle cifre elettorali dei diversi raggruppamenti- gruppo De Paolis ( liste 5, 9, 20 e 21) n. 6114 voti , gruppo Balloni ( liste  1, 8, 13, 14, 16 e 17) n. 4533 voti, gruppo Piendibene ( liste n. 2, 4, 11 e 18) voti n. 5284 e gruppo Vinaccia ( liste 12 e 19) voti n. 1885-, dividendo le predette cifre elettorali successivamente per 1, 2, 3, 4 fino al numero corrispondente ai seggi da attribuire, nel caso concreto pertanto fino a 12, e disponendo i quozienti cosi ottenuti in ordine decrescente si sarebbero ottenuti i seguenti risultati:<br />
1) 6114 ( gruppo De Paolis)<br />
2) 5284 ( gruppo Piendibene)<br />
3) 4533 ( gruppo Balloni)<br />
4) 3057 ( gruppo De Paolis)<br />
5) 2642 ( gruppo Piendibene)<br />
6) 2266,50 ( gruppo Balloni)<br />
7) 2038 ( gruppo De Paolis)<br />
8) 1885 ( gruppo Vinaccia)<br />
9) 1761,33 ( gruppo Piendibene)<br />
10) 1528,50 ( gruppo De Paolis)<br />
11) 1511 ( gruppo Balloni)<br />
12) 1321 ( gruppo Piendibene).<br />
Ne consegue che, in primo luogo, doveva essere attribuito al raggruppamento di liste collegate al candidato sindaco non eletto Balloni n. 3 seggi, invece dei n. 2 seggi erroneamente attruiti dall’ufficio elettorale, e che, pertanto, al raggruppamento di liste collegate al candidato sindaco non eletto De Paolis dovevano essere attruiti n. 4 seggi invece dei n. 5 seggi erroneamente attribuiti.<br />
Dei n. 3 seggi da assegnare al raggruppamento di liste collegate al candidato sindaco non eletto Balloni, n. 2 seggi sarebbero spettati, ai sensi dell’art. 73, co.9, richiamato alla lista “ Uniti per il porto” e n. 1 seggio restanto alla lista “ Balloni sindaco”, sulla base dei quozienti ottenuti dividendo la cifra elettorale riportata da ciascuna singola lista componente il raggruppamento successivamente per 1, 2, 3 ossia fino al numero corrispondente ai seggi in concreto da attribuire.<br />
Sulla base della detta operazione risulta, infatti, il seguente prospetto dei quozienti:<br />
1) 1564,00 Uniti per il porto<br />
2) 1304,00 Lista Balloni<br />
3) 782,00 Uniti per il porto.<br />
Ai sensi dell’art. 73, co. 11, del D. Lgs. n. 267/2000, tuttavia, in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest&#8217;ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate; pertanto, detraendo il seggio spettante al candidato sindaco non eletto Balloni dal numero complessivo dei seggi attribuiti al gruppo di liste collegate e depennando, quindi, dall’elenco decrescente dei quozienti di cui sopra l’ultimo dei tre, il minore, spettante alla lista Uniti per il porto, rimangono n. 2 seggi da attribuirsi, il primo, alla lista Uniti per il porto e, il secondo, alla lista Balloni sindaco.<br />
Tenuto conto che il ricorrente sig. Mauro Campidonico è il candidato che, nella detta lista “ Balloni sindaco” ha conseguito il migliore risultato elettorale con n. 128 voti di preferenza, questi deve essere dichiarato eletto alla carica di Consigliere comunale, in sostituzione dell’ultimo dei candidati proclamati eletti del raggruppamento di liste collegate al candidato sindaco non eletto De Paolis, da individuarsi, in base al relativo quoziente (967,50) nell’ultimo dei quattro proclamati eletti della lista “Forza Italia”, alla quale spetta n. 1 seggio in meno rispetto a quanti attribuiti erroneamente da parte dell’ufficio elettorale.<br />
In conclusione, poiché la attuale controinteressata sig. Alessia Calanni è stata dichiarata eletta in surrogazione del dimissionario Giampaolo Scacchi, in sostituzione di questa deve essere dichiarato eletto il ricorrente sig. Mauro Campidonico.<br />
Le spese di giudizio possono compensarsi fra le parti.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, disponendo nei sensi, nei termini e con le modalità di cui alla parte motiva.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.<br />
Manda alla segreteria di trasmettere la presente sentenza al Sindaco del Comune di Civitavecchia affinché provveda ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 83 undecies, co. 6 e 84, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960.<br />
Così deciso in Roma il 12.10.2006, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Patrizio Giulia, Presidente<br />
Francesco Giordano, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-27-10-2006-n-11295/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2006 n.11295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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