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	<title>11285 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11285 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11285</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Caponigro Wind Jet Spa (Avv.ti G.Nicolosi, G. Ascenzi) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Servizi trasporto aereo –Supplemento di prezzo – Per servizi complementari opzionali – Ammissibilità – Condizioni &#8211; Comunicazione ed esplicito consenso dell’interessato. 2. Concorrenza e mercato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini,     Est. Caponigro<br /> Wind Jet Spa (Avv.ti G.Nicolosi, G. Ascenzi) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Servizi trasporto aereo –Supplemento di prezzo – Per servizi complementari opzionali – Ammissibilità – Condizioni &#8211; Comunicazione ed esplicito consenso dell’interessato.  	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Servizi trasporto aereo – Overbooking, cancellazione del volo o ritardo – Comunicazione ai consumatori – Prima dell’acquisto del titolo di viaggio – Necessità – Indicazione su un sito internet – Insufficienza.	</p>
<p>3.  Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Servizi trasporto aereo – Tariffazione eccedenza bagagli, overbooking, adesione polizze assicurative – Autonomia – Sussiste – Cumulo materiale delle sanzioni – Applicabilità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di pratiche commerciali  relative ai servizi di trasporto aereo, l’art. 23 del Reg. CE n. 1008/2008 dispone che i supplementi di prezzo opzionali siano comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione del volo e che la loro accettazione da parte del passeggero debba avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (opt-in). Sebbene la previsione di tale norma comunitaria sia testualmente riferita soltanto ai supplementi di prezzo in senso stretto e non anche a servizi accessori, è indubbio che essa esprime un principio generale di chiarezza e trasparenza dell’informazione al consumatore estensibile a tutte le variabili in grado di incidere sul costo complessivo del trasporto aereo per il consumatore e, quindi, anche a servizi complementari opzionali, quale può essere l’adesione ad una specifica polizza assicurativa (1). 	</p>
<p>2. In materia di pratiche commerciali  relative ai servizi di trasporto aereo, i diritti riconosciuti ai passeggeri in relazione alla compensazione pecuniaria ed alla assistenza nei casi di overbooking, cancellazione del volo o ritardo prolungato di almeno due ore, dovrebbero essere palesati ai consumatori già prima dell’acquisto di un titolo di viaggio, attraverso un’informazione completa e quanto più possibile dettagliata. Pertanto, le informazioni poste in un sito internet ed, in particolare, in una sezione di non agevole fruibilità, sono da ritenersi omissive in quanto non consentono al consumatore di venire a conoscenza dei diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa comunitaria e sono suscettibili di indurre quest’ultimo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. 	</p>
<p>3. In materia di pratiche commerciali  relative ai servizi di trasporto aereo, le fattispecie del “sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli”, della “proposta di adesione alla polizza assicurativa” e di “overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore” costituiscono una pluralità di condotte ciascuna delle quali individua una distinta pratica commerciale scorretta, singolarmente ed autonomamente valutabile come contraria agli artt. 20, 21, co. 1, lett. b) e d), e 22 del codice del consumo. Pertanto, in tali casi, data l’autonomia strutturale delle condotte, non trova applicazione il regime del cumulo materiale delle sanzioni ex art. 8 L. 689/1981, in base al quale nel caso di violazioni commesse con un’unica azione si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) T.A.R. Lazio, Roma, I, 19 giugno 2009, n. 5809.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Wind Jet Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Nicolosi, Gianluigi Ascenzi, con domicilio eletto presso Gianluigi Ascenzi in Roma, viale Liegi, 28 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 8 gennaio 2009 (procedimento PS475) e notificato a Wind Jet S.p.a. a mezzo posta in data 12 febbraio 2009 in relazione alle seguenti pratiche commerciali: a) il sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli; b) la proposta di adesione alla polizza assicurativa; c) informativa al passeggero in caso di overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore, che sono state ritenute configurare violazione dei seguenti articoli del codice del D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 146/2007:<br />	<br />
artt. 20, co. 2, 21, co. 1, lett. b) e d), e 22, co. 1 e 2, quanto al sistema di tariffazione delle eccedenze bagagli;<br />	<br />
artt. 20, co. 2, e 21, co. 1, lett. b) e d), quanto alla proposta di adesione alla polizza assicurativa;<br />	<br />
artt. 20, co. 2, e 22, co. 1, 2 e 5, quanto all’informativa al passeggero in caso di overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza dell’8 gennaio 2009, ha deliberato che:<br />	<br />
a) la pratica commerciale descritta al punto III, lett. b), n. 1, del provvedimento (inerente al sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli), posta in essere dalla Wind Jet S.p.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, co. 2, 21, co. 1, lett. b) e d), e 22, co. 1 e 2, del codice del consumo e ne ha vietato l’ulteriore continuazione;<br />	<br />
b) la pratica descritta al punto III, lett. b), n. 2, del provvedimento (inerente alla proposta di adesione alla polizza assicurativa), posta in essere dalla Wind Jet S.p.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, co. 2, e 21, co. 1, lett. b) e d), del codice del consumo e ne ha vietato l’ulteriore continuazione;<br />	<br />
c) la pratica descritta al punto III, lett. b), n. 3, del provvedimento (inerente all’informativa al passeggero su overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore), posta in essere dalla Wind Jet S.p.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, co. 2, e 22, co. 1, 2 e 5, del codice del consumo e ne ha vietato l’ulteriore continuazione;<br />	<br />
d) a Wind Jet sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 120.000 con riferimento alla pratica scorretta sub punto III, lett. b), n. 1, ad € 216.000 con riferimento alla pratica scorretta sub punto III, lett. b), n. 2 e ad € 72.000 con riferimento alla pratica scorretta sub punto III, lett. b), n. 3.<br />	<br />
Di talché, la Wind Jet S.p.a. ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
• Difetto di motivazione, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, falsa ed erronea applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo, in relazione alla pratica commerciale descritta al punto III, lett. b), n. 1 del provvedimento impugnato: “Il sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli”.<br />	<br />
La non cumulabilità del peso del bagaglio sarebbe una pratica comune dell’industria, particolarmente tra le compagnie low-cost e Wind Jet sarebbe stato tra gli ultimi vettori ad adottare tale iniziativa commerciale con la peculiarità della esaustiva informazione al passeggero delle condizioni applicabili alla tariffazione delle eccedenze. <br />	<br />
Il costo di otto euro si collocherebbe nella fascia bassa del mercato; la tassazione del bagaglio in eccedenza, peraltro, sarebbe statisticamente riferita ad un numero marginale di passeggeri.<br />	<br />
La consultazione dei “termini e condizioni contrattuali” sarebbe visibile ed immediatamente accessibile fin dalla prima fase di prenotazione, oltre ad essere consultabile senza alcun obbligo di acquisto.<br />	<br />
Sarebbe imprescindibile, inoltre, che le registrazioni e, quindi, il singolo bagaglio siano individuati ed individuabili con riferimento ad ogni singolo passeggero.<br />	<br />
• Travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti. Difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla pratica commerciale descritta al punto III, lett. b), n. 2 del provvedimento impugnato. “La proposta di adesione alla polizza assicurativa”.<br />	<br />
L’offerta della polizza assicurativa sarebbe espressa con chiarezza, così come il prezzo specifico e quello complessivo; sarebbe possibile recedere dall’acquisto dell’assicurazione sia al momento dell’offerta sia in qualsiasi momento del percorso di acquisto del biglietto sino alla chiusura della transazione ed anche successivamente all’acquisto del biglietto.<br />	<br />
A sostegno del fatto che la ricorrente non agisce nell’ottica del silenzio-assenso, prima di finalizzare l’acquisto si aprirebbe una finestra di dialogo che il cliente è costretto a leggere e a darne risposta.<br />	<br />
Emergerebbe, in particolare, la scelta attiva che il passeggero è chiamato ad effettuare per sottoscrivere i termini e le condizioni di assicurazione; infatti, non potrebbe proseguire nell’acquisto del biglietto elettronico, ove abbia deciso di avvalersi del servizio assicurativo accessorio, se non previa presa visione di tutti i termini e le condizioni di contratto e l’accettazione degli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1326 e ss. del codice civile, mediante selezione della casella in cui dichiara di “aver letto e conoscere le condizioni di polizza di Europ Assistance e di accettarle”.<br />	<br />
• Travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Falsa applicazione ed erronea applicazione dell’art. 27, co. 9, del codice del consumo, in relazione alla pratica commerciale descritta al punto III, lett. b), n. 3 del provvedimento impugnato: “Overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore. La pratica e l’informativa al passeggero”.<br />	<br />
Il consumatore sarebbe stato reso edotto, al momento della stipula del contratto di trasporto (art. 6.5 condizioni di contratto Wind Jet) che, in caso di cancellazione del volo, overbooking o ritardo prolungato, avrebbe diritto a quanto previsto dalla normativa comunitaria; lo stesso sarebbe altresì informato dei propri diritti presso i diversi scali aeroportuali di partenza.<br />	<br />
La ricorrente, a far data dal mese di ottobre 2008, avrebbe pubblicato sul proprio sito internet la brochure “Volare informati – Diritti del passeggero”, riportante informazioni più esaustive circa i diritti riconosciuti ai passeggeri dal reg. CE n. 261/2004.<br />	<br />
• Falsa ed erronea applicazione dell’art. 8, co. 1 e 2, L. 689/1981 e successive modificazioni e dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, in relazione alla quantificazione delle sanzioni irrogate.<br />	<br />
Per aversi concorso formale, in presenza di una pluralità di condotte, è necessario che queste siano state tutte poste in essere in un medesimo contesto spazio-temporale, per il raggiungimento di un medesimo fine, ed il fatto che le diverse pratiche contestate sono state poste in essere come parti di un tutto (il procedimento contrattuale) all’interno del sito internet, ne dimostrerebbe la contestualità e l’unicità del fine, consistente nella conclusione di un contratto di vendita del servizio di trasporto aereo; sarebbe, di conseguenza, errata la valutazione secondo cui le fattispecie andrebbero sussunte sotto la previsione del concorso materiale delle sanzioni, trattandosi di concorso formale di illeciti, con conseguente illegittimità dell’esclusione del cumulo giuridico delle sanzioni.<br />	<br />
La ricorrente ha depositato memoria difensiva ad illustrazione e sostegno delle proprie ragioni. <br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 28 ottobre 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’Autorità, nelle valutazioni conclusive del provvedimento impugnato, ha precisato in via preliminare che le fattispecie del “sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli”, della “proposta di adesione alla polizza assicurativa” e di “overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore” costituiscono una pluralità di condotte ciascuna delle quali individua una distinta pratica commerciale scorretta, singolarmente ed autonomamente valutabile come contraria agli artt. 20, 21, co. 1, lett. b) e d), e 22 del codice del consumo. <br />	<br />
Tali illeciti sono stati posti in essere con condotte distinte, hanno autonomia strutturale e, in quanto tali, sono riconducibili a differenti pratiche commerciali scorrette, come risulta da un esame oggettivo delle condotte medesime.</p>
<p>2. La ricorrente ha contestato l’effettiva sussistenza di ciascuna delle tre pratiche commerciali scorrette.<br />	<br />
2.1 Le doglianze formulate in relazione al sistema di tariffazione dell’eccedenza bagagli non possono essere condivise.<br />	<br />
In primo luogo, le circostanze che la non cumulabilità del peso del bagaglio sarebbe una pratica comune dell’industria, particolarmente tra le compagnie low-cost, e che il singolo bagaglio debba essere necessariamente individuato ed individuabile con riferimento ad ogni singolo passeggero non assumono alcun rilievo ai fini del presente giudizio in quanto ciò che l’Autorità ha contestato non sono le scelte imprenditoriali, ma le relative omissioni informative.<br />	<br />
Il profilo contestato al vettore aereo, infatti, concerne le informazioni parziali e non sufficientemente esaustive riportate sul sito internet della compagnia laddove, in un estratto delle condizioni generali di contratto, visibili al consumatore prima della conferma di acquisto del biglietto aereo, si limitavano a rappresentare che il limite di peso in franchigia da imbarcare è di 15 Kg per i voli nazionali e di 20 Kg per quelli internazionali e che, nel caso in cui si eccedano queste limitazioni, verranno applicati specifici sovrapprezzi.<br />	<br />
L’Autorità ha fatto presente che, al di là dell’omissione rilevante circa la quantificazione degli specifici sovrapprezzi, corrispondenti all’apprezzabile cifra di 8 euro per ogni chilogrammo in eccesso del bagaglio trasportato, dalle risultanze istruttorie è emerso che il professionista, a partire da novembre 2007, ha applicato un regime diverso e maggiormente oneroso per i passeggeri, in base al quale ogni passeggero ha diritto all’imbarco di un solo bagaglio registrato con i predetti limiti di peso e che l’imbarco di ulteriori bagagli è soggetto al pagamento dell’eccedenza applicata all’intero peso del bagaglio o dei bagagli supplementari, anche se non si supera il peso complessivo delle franchigie stabilite per i voli nazionali o per quelli internazionali; non è consentito neppure il cumulo del peso tra i bagagli di passeggeri diversi anche ove aventi la medesima prenotazione o appartenenti al medesimo nucleo familiare.<br />	<br />
L’Autorità ha evidenziato che, prima che il professionista provvedesse a modificare il contenuto dell’estratto delle condizioni contrattuali sul sito internet della compagnia, avvenuto nell’ottobre 2008, tale specifico e più oneroso regime non risultava adeguatamente rappresentato al consumatore in quanto le informazioni, nella loro completezza, erano rese soltanto sul biglietto elettronico stampabile dopo avere effettuato l’acquisto del servizio di trasporto, ovvero nella versione integrale dei Termini e condizioni di contratto visionabili tramite link ipertestuale posto in fondo alle pagine web dedicate alla prenotazione dei voli, non apparendo, in tal modo, di immediata fruibilità né di agevole lettura per il consumatore che era chiamato a scorrere la citata versione integrale delle condizioni contrattuali, posta in una diversa pagina web del sito.<br />	<br />
Ne consegue che, effettivamente, il consumatore non era posto in condizione di conoscere il prezzo richiesto per ogni chilogrammo in eccesso di bagaglio trasportato rispetto alla franchigia stabilita (15 kg per i voli nazionali e 20 kg per quelli internazionali), di non poter procedere al cumulo dei bagagli, anche se riferiti a passeggeri ricompresi nell’ambito della stessa prenotazione, e di non poter comunque trasportare gratuitamente un bagaglio ulteriore rispetto al primo, anche se il peso complessivo trasportato risultasse nei limiti della franchigia.<br />	<br />
Di qui, la totale ragionevolezza delle conclusioni cui è giunta l’AGCM in ordine alla violazione degli artt. 20, 21, co. 1, lett. b) e d), e 22, co. 1 e 2, D.Lgs. 206/2005 in quanto la pratica appare idonea, nella sua presentazione complessiva, ad indurre in errore il consumatore medio sulle caratteristiche principali del prodotto offerto, sul suo prezzo, ed omette di rendere informazioni rilevanti per permettergli di assumere una decisione consapevole di natura commerciale.<br />	<br />
D’altra parte, dallo stesso ricorso può evincersi che l’estratto delle condizioni di vendita, che riassume i termini e le condizioni del sistema di tariffazione delle eccedenze bagagli, è stato implementato a far tempo dal 15 ottobre 2008. <br />	<br />
2.2 Le censure volte ad escludere la scorrettezza della pratica commerciale relativa alla proposta di adesione alla polizza assicurativa, invece, sono fondate e vanno accolte.<br />	<br />
L’AGCM ha posto in rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’adesione alla polizza non si realizza mediante una scelta positiva (opt in) dell’utente, ma attraverso un meccanismo nel quale la sua scelta è stata già impostata e preselezionata dal professionista, per cui i consumatori sono indotti dallo stesso meccanismo di prenotazione ad acquistare un servizio accessorio e facoltativo; il principio è anche espressamente indicato dall’art. 23 Reg. CE n. 1008/2008 ove si precisa che “I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di un esplicito consenso dell’interessato (opt in)”.<br />	<br />
La modalità, ha soggiunto l’Autorità, risulta scorretta in considerazione non soltanto dell’accessorietà del servizio, ma anche, e soprattutto, dell’apprezzabile incidenza di tale voce di costo, pari a 14 euro, sulla tariffa finale che risulta sensibilmente incrementata, specialmente nei casi in cui il consumatore sia del tipo price sensitive e la tipologia dallo stesso prescelta sia relativa ad un’offerta promozionale.<br />	<br />
Il Collegio rileva che solo di recente, con il regolamento CE n. 1008/2008 del parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 24 settembre 2008, pubblicato in GUCE L. 293 del 31 ottobre 2008 ed entrato in vigore il successivo 1° novembre 2008, la normativa comunitaria ha assunto un chiaro orientamento sul tema della prestazione del consenso mediante “opt in”, piuttosto che con “opt out”, prevedendo, all’art. 23, che i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”).<br />	<br />
La Sezione ha già avuto modo di osservare che, sebbene la previsione della norma comunitaria sia testualmente riferita soltanto ai supplementi di prezzo in senso stretto e non anche a servizi accessori, è indubbio che essa esprime un principio generale di chiarezza e trasparenza dell’informazione al consumatore estensibile a tutte le variabili in grado di incidere sul costo complessivo del trasporto aereo dal lato del consumatore e, quindi, anche a servizi complementari opzionali, quale può essere l’adesione ad una specifica polizza assicurativa (T.A.R. Lazio, Roma, I, 19 giugno 2009, n. 5809).<br />	<br />
La norma, peraltro, non è applicabile quod tempus alla fattispecie in esame in quanto, sebbene il provvedimento sia stato adottato nell’adunanza dell’8 gennaio 2009, la segnalazione del consumatore è avvenuta in data 15 gennaio 2008 e l’avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 27, co. 3, del codice del consumo, è stato comunicato alla ricorrente in data 11 agosto 2008, per cui la condotta contestata ha avuto luogo prima dell’entrata in vigore del regolamento CE 1008/2008.<br />	<br />
L’introduzione solo successiva del principio del consenso espresso (opt in), anzi, vale ad escludere che la pratica commerciale opposta della deselezione del servizio già incluso, con l’esigenza della deflaggazione del segno di spunta (opt out), possa ritenersi ex se viziata ed illegittima e perciò solo scorretta.<br />	<br />
Ciò posto, le doglianze proposte dalla Wind Jet colgono nel segno laddove evidenziano l’esistenza di un meccanismo nelle modalità di acquisto del biglietto tale da consentire in qualsiasi momento la possibilità di recedere dall’acquisto della polizza assicurativa.<br />	<br />
In particolare, nel ricorso è stata evidenziata l’apertura della seguente finestra di dialogo, prima dell’acquisto, che il cliente è costretto a leggere ed a cui deve fornire risposta, per l’ipotesi in cui l’assicurazione è richiesta: “Cliccate OK per confermare l’acquisto del biglietto e della polizza e invece ANNULLA per modificare le vostre scelte”; per l’ipotesi in cui il flag dell’assicurazione non sia stato selezionato, il messaggio è il seguente: “Clicca OK per confermare l’acquisto senza assicurazione e ANNULLA se invece vuoi acquistare la polizza”. <br />	<br />
Di talché, il consumatore può ritenersi edotto della non obbligatorietà e della opzionalità dell’adesione alla polizza assicurativa e, se prosegue nell’acquisto, deve presumersi che sia comunque interessato al servizio accessorio, potendosi escludere in tal modo che sia indotto ad una decisione economica inconsapevole o che altrimenti non avrebbe assunto. <br />	<br />
In altri termini, le modalità di adesione alla polizza assicurativa riportate nella pagina web consentono di escludere che possa formarsi un consenso viziato da parte del consumatore medio.<br />	<br />
Alla fondatezza delle censure relative alla descritta pratica commerciale segue la fondatezza in parte qua del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento della lett. b) della delibera impugnata nonché della lett. d) della stessa nella parte in cui è irrogata alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 216.000 con riferimento alla pratica descritta al punto III, lett. b), n. 2 (proposta di adesione alla polizza). <br />	<br />
2.3 Le doglianze proposte avverso la pratica commerciale relativa ad “overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore” non sono persuasive.<br />	<br />
L’Autorità ha fatto presente che il regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che la disciplina mira, tra l’altro, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e dei consumatori in generale assumendo che il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri. In particolare, la norma comunitaria riconosce ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro una serie di misure compensative pecuniarie o di assistenza nei casi in cui venga loro negato l’imbarco o cancellato il volo o questo subisca un ritardo di durata definita atteso che, in tali casi, il vettore aereo deve provvedere a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati o a prestare l’assistenza prevista dagli artt. 8 e 9 del citato regolamento comunitario.<br />	<br />
L’AGCM ha altresì specificato che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE, il vettore aereo deve provvedere affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il seguente testo: “In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza”.<br />	<br />
L’amministrazione procedente ha rilevato che le modalità di pubblicizzazione dei diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o volo ritardato di almeno due ore, prima delle modifiche apportate dal professionista, erano riportate sul sito internet www.volawindjet.it nell’ambito del punto 6, intitolato “Cambi e Cancellazioni”, dei Termini e condizioni di contratto, raggiungibili, nella loro versione integrale, cliccando sull’apposito link posto in fondo alle pagine web dedicate alla prenotazione dei voli; le informazioni rese in proposito si limitavano ad indicare che “in caso di cancellazione del volo, overbooking o ritardo prolungato, il passeggero ha diritto a quanto previsto dalla normativa comunitaria (reg. CE 261/2004)” e che lo stesso “(…) può formulare istanza di rimborso inviando formale richiesta scritta (…) per la corresponsione dell’importo, ove dovuto.(…)”.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che tali modalità informative, poste peraltro in una sezione del sito di non agevole fruibilità, siano state ragionevolmente ritenute omissive e rilevanti in quanto non consentono al consumatore di venire a conoscenza dei diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa comunitaria in materia, potendolo indurre ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.<br />	<br />
I diritti riconosciuti ai passeggeri in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza nei casi di overbooking, cancellazione del volo o ritardo prolungato di almeno due ore, infatti, dovrebbero essere palesati ai consumatori già prima dell’acquisto di un titolo di viaggio, attraverso un’informazione completa e quanto più possibile dettagliata.<br />	<br />
D’altra parte, nello stesso ricorso è indicato che Wind Jet, a far data dal mese di ottobre 2008, ha pubblicato sul proprio sito internet la brochure “Volare informati – Diritti del passeggero”, riportante informazioni più esaustive circa i diritti riconosciuti ai passeggeri dal Reg. CE n. 261/2004, con ciò implicitamente confermando che le informazioni precedenti non erano esaustive. </p>
<p>3. Con l’ultimo motivo di impugnativa, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della quantificazione delle sanzioni, atteso che, trattandosi di concorso formale di illeciti, non potrebbe essere escluso il cumulo giuridico delle sanzioni.<br />	<br />
La doglianza è divenuta sostanzialmente priva di interesse a seguito dell’accoglimento delle censure proposte con il secondo motivo di ricorso, per effetto del quale è stata annullata la sanzione pecuniaria di maggiore ammontare.<br />	<br />
Essa, peraltro, è infondata.<br />	<br />
L’art. 8 della L. 689/1981 dispone che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.<br />	<br />
Tale disposizione, quindi, prevede l’unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un’unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti).<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, l’Autorità ha posto in rilievo che l’omissione di informazioni rilevanti concernenti il regime del trasporto bagagli e le condizioni alle quali ricorre la tariffazione dell’eccedenza bagagli, rilevate nel corso della procedura di prenotazione/acquisto di un volo, incide sulla condotta dei consumatori in merito all’acquisto o meno dei biglietti per il trasporto aereo nonché sulle modalità di fruizione del servizio di trasporto acquistato, mentre l’omissione di adeguate informazioni in merito ai diritti dei passeggeri nei casi di negato imbarco, volo cancellato o volo ritardato di almeno due ore, di cui alla disciplina recata dal Regolamento CE n. 261/2004, riguarda una fase successiva e ben distinta da quella dell’acquisto del biglietto di trasporto aereo, atteso che in questo caso l’ingannevolezza influisce sulle scelte del consumatore non rispetto all’acquisto del prodotto, ma riguardo al riconoscimento ed all’esercizio di un diritto contrattuale in relazione al prodotto stesso.<br />	<br />
Ne consegue che, essendo stato chiarito in modo esemplare la ragione della autonomia strutturale delle condotte poste in essere, è senz’altro condivisibile la determinazione dell’amministrazione di escludere, in presenza di un cumulo materiale di illeciti amministrativi, il regime del cumulo giuridico ed applicare il regime del cumulo materiale delle sanzioni.</p>
<p>4. Sussistono giuste ragioni, considerate la parziale reciproca soccombenza nonché la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il punto b) della delibera impugnata nonché il punto d) della delibera stessa, nella parte in cui è irrogata una sanzione di € 216.000 con riferimento alla pratica descritta al punto III, lett. b), n. 2.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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