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	<title>11284 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11284 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11284</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Caponigro Samsung Eletronics Italia S.p.a. (Avv.ti M. Maggiore, E. Maschietto e M. Zoppolato) vs. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. St) e Dyson S.rl.l. (Avv. F. Mattina) 1. Concorrenza e mercato &#8211; Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – A.G.C.M. – Parere A.G.COM. – Motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Caponigro<br /> Samsung Eletronics Italia S.p.a. (Avv.ti M. Maggiore, E. Maschietto e M. Zoppolato) vs. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. St) e Dyson S.rl.l. (Avv. F. Mattina)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato &#8211; Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – A.G.C.M. – Parere A.G.COM. – Motivazione – Indicazione ragioni diverso avviso – Legittimità.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato &#8211; Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – A.G.C.M. – Pubblicità ingannevole – Pericolo di pregiudizio del comportamento economico del destinatario – Censurabilità – Sussiste.	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato &#8211; Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – A.G.C.M. – Unico messaggio pubblicitario – Estrapolazione – Singoli comunicazioni – Legittimità.	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato &#8211; Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – A.G.C.M. – Determinazione – Sanzione pecuniaria – Importanza operatore – Determina – Non trascurabile gravità – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. É legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che disattende su uno specifico punto il parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni purché siano adeguatamente motivate le ragioni sulla base delle quali ha qualificato il messaggio pubblicitario come ingannevole.	</p>
<p>2. Ai sensi del codice del consumo, a prescindere dai concreti effetti che il messaggio ingannevole produce, la condotta di un operatore economico è censurabile, quando in considerazione della sua decettività, sia suscettibile di indurre in errore e, quindi, pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.	</p>
<p>3. È legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nell’ambito di una unica e complessa comunicazione pubblicitaria, abbia estrapolato diversi messaggi al fine di individuare singoli profili d’ingannevolezza.	</p>
<p>4. Con riguardo alla determinazione della sanzione pecuniaria l’importanza dell’operatore economico rende di per sé caratterizzata da una non trascurabile gravità la violazione riscontrata (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) T.A.R. DEL Lazio, Sez. I, 8 settembre 2009, n. 8935.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6264 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>Samsung Electronics Italia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Maggiore, Eva Maschietto, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino, 72; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Autorita&#8217; Garante Concorrenza e Mercato<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Dyson Srl<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Mattina, con domicilio eletto presso Francesco Mattina in Roma, via Adelaide Ristori, 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 aprile 2007 con il quale l’AGCM ha deliberato che un messaggio pubblicitario diffuso dalla Samsung Electronics Italia S.p.a. costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs. 206/2005, ne ha vietato l’ulteriore diffusione ed ha irrogato a Samsung la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.600, provvedimento notificato a Samsung in data 2 maggio 2007;<br />	<br />
di tutti gli atti al medesimo presupposti, preordinati, successivi, consequenziali e, comunque, connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Dyson Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 18 aprile 2007, ha deliberato che:<br />	<br />
a) il messaggio pubblicitario descritto al punto II del provvedimento, diffuso dalla società Samsung Electronics Italia S.p.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs. 206/2005, vietandone l’ulteriore diffusione;<br />	<br />
b) alla società Samsung Electronics Italia S.p.a. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.600.<br />	<br />
Di talché, la Samsung Electronics Italia S.p.a. ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, co. 6, D.Lgs. 206/2005 (“codice del consumo”) sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato. <br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione dell’art. 113 Cost. <br />	<br />
Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, travisamento dei fatti, irrazionalità ed illogicità.<br />	<br />
L’Autorità non avrebbe dato conto dell’iter logico giuridico seguito per giungere ad una conclusione afflittiva per la ricorrente, omettendo di supportare adeguatamente sotto il profilo tecnico la propria deliberazione.<br />	<br />
L’AGCM avrebbe apparentemente basato le proprie conclusioni sui dati dello studio SLG prodotto da Samsung, salvo poi leggere quei dati con il parametro della potenza meccanica del motore espressa in watts che la Dyson ha ritenuto essere l’unica valida misura della costanza della forza aspirante; nelle proprie memorie Samsung avrebbe espressamente sostenuto che il parametro della forza elettrica espressa in watts non è un dato significativo ai fini della valutazione della costanza aspirante.<br />	<br />
L’Autorità procedente avrebbe anche ignorato le argomentazioni proposte dall’AGCom, assumendo una posizione apodittica ed indimostrata. <br />	<br />
L’AGCM sembrerebbe avere censurato la brochure per avere questa indicato il valore della potenza aspirante in 360 W, mentre tale valore non corrisponderebbe a quanto risulta dai test prodotti; tale profilo di ingannevolezza però sarebbe stato contestato proprio con il provvedimento impugnato, per cui Samsung non sarebbe stata posta in condizioni di difendersi sul punto.<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, lett. b), e 22 D.Lgs. 206/2005 (“codice del consumo”) sotto il profilo della inidoneità del messaggio ad indurre in errore i consumatori sulla base delle risultanze tecniche dell’istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, irrazionalità ed illogicità. <br />	<br />
Il calo di potenza a cui sono soggetti gli aspirapolvere del modello Twin sarebbe talmente lieve da risultare insignificante ai fini della funzionalità del prodotto e non percettibile da ciascun utente umano utilizzatore dello stesso. La stessa Autorità avrebbe riconosciuto nel provvedimento impugnato che il valore dell’andamento della capacità aspirante all’aumentare della polvere accumulata decrescerebbe con variazioni minime, per cui non sarebbe dato comprendere come il consumatore possa essere fuorviato nel suo giudizio.<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 D.Lgs. 206/2005 (“codice del consumo”) in relazione alla mancata considerazione nel suo complesso del messaggio pubblicitario. Eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessità, irrazionalità ed illogicità. <br />	<br />
Il messaggio pubblicitario andrebbe considerato nel suo complesso, mentre l’Autorità avrebbe estrapolato i diversi messaggi pubblicitari per poterli “attaccare” più agevolmente.<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, co. 7, D.Lgs. 206/2005 (“codice del consumo”) in relazione alla determinazione della sanzione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessità, irrazionalità ed illogicità. Eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
La sanzione irrogata sarebbe sproporzionata alla oggettiva gravità della violazione contestata, atteso che, all’esito dell’istruttoria, sarebbe stato riconosciuto un unico profilo di ingannevolezza a cui sarebbe stata attribuita una limitata capacità decettiva da parte della stessa Autorità.<br />	<br />
L’AGCM, inoltre, non avrebbe valutato che i mezzi di diffusione utilizzati si qualificano come a scarsissima capacità di penetrazione e che la promozione sarebbe stata di breve durata.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato e la Dyson S.r.l. hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 28 ottobre 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 18 aprile 2007, ha deliberato che:<br />	<br />
a) il messaggio pubblicitario descritto al punto II del provvedimento, diffuso dalla società Samsung Electronics Italia S.p.a., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs. 206/2005, vietandone l’ulteriore diffusione;<br />	<br />
b) alla società Samsung Electronics Italia S.p.a. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.600.<br />	<br />
L’Autorità, nelle proprie valutazioni conclusive, ha evidenziato che i messaggi oggetto della richiesta di intervento, rappresentati da una brochure pubblicitaria, da etichette plastificate applicate ai prodotti in esposizione e dal sito internet www.samsung.com, lasciano intendere che la potenza aspirante degli aspirapolvere SAMSUNG, serie Twin, indicata, oltretutto, nella brochure pubblicitaria come pari a 360W, sia costante nel tempo ed ha fatto presente che tanto la brochure quanto le etichette riportano, tra l’altro, un grafico che visualizza un andamento tendenzialmente costante, per quanto graficamente riportato dapprima leggermente decrescente, poi crescente, e poi ancora decrescente.<br />	<br />
Ha rilevato, in particolare, che, indipendentemente dalla validità ed innovatività della tecnologia impiegata dall’operatore, il valore e la costanza della potenza di aspirazione dei prodotti pubblicizzati, alla luce dei test prodotti, non appaiono confermare quanto specificato nel messaggio pubblicizzato, atteso che mostrano un valore inferiore a quello indicato e un andamento, seppure con variazioni minime, decrescente. <br />	<br />
Il messaggio oggetto di valutazione, ha soggiunto l’Autorità, appare quindi idoneo ad ingenerare nei consumatori l’erroneo convincimento che il prodotto, a differenza di altri, abbia una elevata potenza di aspirazione, equivalente a quella indicata, e che la stessa, indipendentemente dalla quantità di polvere accumulata, sia costante, risultando, in questo modo, potenzialmente in grado di orientarne le scelte economiche di acquisto sulla base di un presupposto ingannevole.<br />	<br />
In ragione del descritto iter argomentativo svolto dall’amministrazione procedente, le censure con cui la ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione del provvedimento sono infondate.<br />	<br />
L’ingannevolezza del messaggio pubblicitario è stata inequivocabilmente riferita alla circostanza che i messaggi lasciano intendere come la potenza aspirante degli aspirapolvere SAMSUNG, serie Twin, indicata oltretutto nella brochure pubblicitaria come pari a 360W, sia costante nel tempo.<br />	<br />
L’Autorità ha chiaramente posto in rilievo che il valore e la costanza della potenza di aspirazione dei prodotti pubblicizzati non appaiono confermare quanto specificato nel messaggio. La ragione di tale discrepanza, a base dell’ingannevolezza, è costituita da un duplice profilo, vale a dire che i test prodotti mostrano un valore inferiore a quello indicato e un andamento, sia pure con variazioni minime, decrescente.<br />	<br />
Di talché, le ragioni della determinazione impugnata sono state esaustivamente indicate nel provvedimento.<br />	<br />
La decettività del messaggio, d’altra parte, risulta chiaramente dalle risultanze istruttorie riportate nel provvedimento stesso con riferimento sia al fatto che la potenza aspirante non è pari a 360W come indicato nella brochure pubblicitaria, sia al fatto che la potenza massima di aspirazione non è costante nel tempo.<br />	<br />
Dalle risultanze istruttorie, infatti, emerge che l’operatore ha depositato copia dei risultati di alcuni test condotti, sui propri prodotti, dall’Istituto SLG Pruf – und Zertifizierungs, ai sensi della normativa tecnica IEC60312, volta ad individuare la metodologia standard di misurazione di performance degli aspirapolvere per uso domestico. Dai test condotti secondo la clausola 2.9 degli IEC, la cui finalità è quella di stabilire la riduzione del flusso d’aria massimo che si determina quando una data quantità di polvere viene aspirata dall’elettrodomestico, emerge che il valore della potenza massima di aspirazione non solo è inferiore rispetto a quanto indicato, ma è anche decrescente, risultando pari a 323,4 W a 0 g. di polvere, a 321,9 W a 100 g., a 318, 5 W a 200 g., a 313 W a 300 g., a 306, 5 W a 400 g. ed a 298,9 W a 500 g.<br />	<br />
Di talché, la potenza massima di aspirazione, da un lato, non è pari a 360 W ma sensibilmente più bassa, dall’altro, è anche decrescente (- 7,6% tra la potenza a 0 grammi di polvere e quella a 500 grammi di polvere).<br />	<br />
Peraltro, anche volendo utilizzare come parametro rispetto al quale misurare la costanza della forza aspirante il dato relativo all’andamento del flusso d’aria massimo (espresso in l/s) che si registra all’aumentare della quantità di polvere aspirata anziché il parametro della forza elettrica espressa in watts, nello stesso ricorso è indicato che detto parametro di “riduzione del flusso d’aria massimo” è costante e non subisce alcun calo fino ad una quantità di polvere accumulata pari a 150 g., mentre, raggiunta tale quantità, subisce un calo di circa lo 0,8% tra 200 e 300 g. ed un ulteriore calo di circa il 2% fino a 500 g. di polvere accumulata, quantità in corrispondenza della quale il valore del parametro risale al medesimo livello registrato in corrispondenza di 350 g. di polvere aspirata.<br />	<br />
Pertanto, sebbene con margini di riduzione più modesti, anche volendo seguire il metodo proposto dalla ricorrente non risulta dimostrato che la potenza aspirante dell’aspirapolvere è costante nel tempo indipendentemente dal carico di polvere accumulato.<br />	<br />
Ne consegue che l’Autorità procedente, pur disattendendo sullo specifico punto il parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha adeguatamente motivato le ragioni sulla cui base, nei limiti evidenziati, ha qualificato il messaggio pubblicitario una fattispecie di pubblicità ingannevole.<br />	<br />
Parimenti non condivisibile è la deduzione della ricorrente sulla mancata contestazione del profilo di ingannevolezza relativo all’indicazione del valore della potenza aspirante, atteso che nella comunicazione di avvio del procedimento del 18 ottobre 2006 risulta espressamente indicato che “nella richiesta di intervento si evidenzia che le indicazioni in merito alla potenza aspirante (indicata come costante, indipendentemente dal carico di polvere accumulato) non sarebbero veritiere, considerando che la potenza stessa sarebbe minore rispetto a quella indicata e, oltretutto, diminuirebbe all’aumentare del carico di polvere”.<br />	<br />
Con il secondo motivo di impugnativa, la Società ricorrente ha sostenuto che il calo di potenza a cui sono soggetti gli aspirapolvere del modello Twin sarebbe talmente lieve da risultare insignificante ai fini della funzionalità del prodotto e non sarebbe percettibile da ciascun utente umano utilizzatore dello stesso, per cui non potrebbe fuorviare il consumatore nel suo giudizio.<br />	<br />
La prospettazione non può essere condivisa in quanto il messaggio, per entrambi i profili prima indicati, risulta essere obiettivamente ingannevole e si rivela potenzialmente idoneo a ledere la libertà di autodeterminazione dei consumatori.<br />	<br />
In sostanza, a prescindere dai concreti effetti che il messaggio ingannevole produce, la condotta dell’operatore economico è censurabile, ai sensi del codice del consumo, quando da essa derivi un pericolo di induzione in errore e, quindi, quando sia suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei consumatori<br />	<br />
Nel caso di specie, la fattispecie di pericolo, in considerazione dei rilevati profili di decettività, deve ritenersi ragionevolmente esistente.<br />	<br />
La doglianza secondo cui il messaggio pubblicitario sarebbe dovuto essere considerato nel suo complesso, mentre l’Autorità avrebbe estrapolato i diversi messaggi pubblicitari per poterli “attaccare” più agevolmente non è persuasiva in quanto nulla esclude che, nell’ambito di una unica e complessa comunicazione pubblicitaria, possano essere individuati singoli profili di ingannevolezza.<br />	<br />
Con l’ultimo motivo di impugnativa, la Samsung ha dedotto la sproporzione della sanzione in relazione alla oggettiva gravità della violazione contestata, atteso che, all’esito dell’istruttoria, sarebbe stato riconosciuto un unico profilo di ingannevolezza a cui sarebbe stata attribuita una limitata capacità decettiva da parte della stessa Autorità, la quale, inoltre, non avrebbe valutato che i mezzi di diffusione utilizzati si qualificano come a scarsissima capacità di penetrazione e che la promozione sarebbe stata di breve durata.<br />	<br />
La censura non può essere accolta.<br />	<br />
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 26, co. 7, D.Lgs. 206/2005 ratione temporis vigente, con la decisione che accoglie il ricorso dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 100.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.<br />	<br />
Con riguardo alla gravità della violazione, l’Autorità ha tenuto conto della importanza dell’operatore economico e della capacità di penetrazione dei mezzi di diffusione dei messaggi, suscettibili di raggiungere un alto numero di consumatori e, con riferimento alla durata, che, dagli elementi disponibili, i messaggi risultano diffusi in un periodo di almeno 10 mesi, sicché ha ritenuto di irrogare alla Samsung Electronics Italia S.p.a. la sanzione pecuniaria nella misura di € 25.600 e, alla luce dei due precedenti provvedimenti di ingannevolezza a carico della stessa, da considerarsi aggravanti, ha elevato la sanzione ad € 30.600.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che la quantificazione della sanzione operata dall’amministrazione procedente non sia illogica in relazione alla gravità ed alla durata della violazione, vale a dire ai due parametri considerati dalla norma di riferimento.<br />	<br />
L’importanza dell’operatore economico, in particolare, rende di per sé caratterizzata da una non trascurabile gravità la violazione riscontrata.<br />	<br />
D’altra parte, la sanzione base, poi aumentata per effetto di circostanze aggravanti, è stata fissata in un quarto del massimo edittale, sicché non può oggettivamente ritenersi di notevole entità.<br />	<br />
All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-11-2009-n-11284/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2009 n.11284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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