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	<title>11282 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2008 n.11282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-9-2008-n-11282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-9-2008-n-11282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2008 n.11282</a></p>
<p>Pres. Est. A. Onorato Vangone Costruzioni S.p.a. (Avv. Federico Liccardo) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) sulla ammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto 1. Giustizia Amministrativa – Ricorso per ottemperanza – Nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibile – Ragioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-9-2008-n-11282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2008 n.11282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-9-2008-n-11282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2008 n.11282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. A. Onorato<br /> Vangone Costruzioni S.p.a. (Avv. Federico Liccardo) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Ricorso per ottemperanza – Nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibile – Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Ricorso per ottemperanza – Esperito contestualmente alla procedura esecutiva – Possibilità – Conseguenze &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto. Quest’ultimo infatti definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, in quanto, ove divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all&#8217;art. 656 c.p.c., per cui ha valore di cosa giudicata (1).</p>
<p>2. Il ricorso per ottemperanza nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto è ammissibile anche contestualmente all’ordinaria procedura esecutiva ed il ricorso introduttivo diverrà improcedibile solo all&#8217;esito completamente satisfattivo di tale procedura. In tal modo viene fornita al creditore una pluralità di strumenti per consentire la realizzazione del proprio credito (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato-sez. IV – 31.5.2003, n. 3031; T.A.R. Basilicata-8.3.2004, n. 139; T.A.R. Veneto-sez. I-13.2.2004, n. 223; T.A.R. Lazio – sez. III – 29.10.2003, n. 9142; T.A.R. Lazio – sez. III – 11.9.2003, n. 7582; T.A.R. Campania-Salerno – sez. I-23.6.2003, n. 615; TA.R. Molise-12.5.2003, n. 463.<br />
(2) cfr. Cons.Stato – sez. VI-29.1.2002, n. 480; Cons.Stato &#8211; sez. IV- 25.7.2000, n. 4125; T.A.R. Campania-Salerno &#8211; sez. I- 8.10.2004, n. 1878; T.A.R. Lazio-Latina- 21.9.1994, n. 820.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla ammissibilità del ricorso per l&#8217;ottemperanza nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
SEZIONE QUINTA</b></p>
<p>Composto dai sigg.ri Antonio Onorato			Presidente;<br />
Paolo Carpentieri				Componente; Vincenzo Cernese				Componente																																																																																					</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul  ricorso n. 4193 del 2008  proposto da<br />
<b>S.p.A. Vangone Costruzioni</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Liccardo e con lo stesso elettivamente  domiciliato in Napoli, Largo Vasto a Chiaia n. 82,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura muicipale e presso la stessa elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Muncipio, Palazzo S.Giacomo,<br />
per l’esecuzione del giudicato<br />
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 269/2007 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione,<br />
Relatore, nella camera di consiglio del 25 settembre 2008 il presidente,<br />
Uditi i difensori come da verbale e ritenuto  quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1 &#8211; Con il ricorso in esame si chiede che l’intimata Amministrazione provveda a dare esecuzione al decreto ingiuntivo descritto in epigrafe.<br />
Al fine di dirimere qualsiasi dubbio circa l’oggetto del presente giudizio, giova rilevare che è di solare evidenza ed è, pertanto, del tutto irrilevante, l’errore materiale in cui è incorsa la difesa ricorrente la quale, nel descrivere il decreto ingiuntivo in relazione al quale ha chiesto l’ottemperanza, ha indicato quale Tribunale emanante quello di S. Maria C.V. anziché quello di Napoli che, invece, come risulta dalla restante parte dell’atto introduttivo e dalla documentazione prodotta, lo ha effettivamente adottato.</p>
<p>2 &#8211; Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche nei riguardi di un decreto ingiuntivo non opposto.<br />
Quest’ultimo infatti definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, in quanto, ove divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all&#8217;art. 656 c.p.c., per cui ha valore di cosa giudicata (cfr.: Cons. Stato-sez. IV – 31.5.2003, n. 3031; T.A.R. Basilicata-8.3.2004, n. 139; T.A.R. Veneto-sez. I-13.2.2004, n. 223; T.A.R. Lazio – sez. III – 29.10.2003, n. 9142; T.A.R. Lazio – sez. III – 11.9.2003, n. 7582; T.A.R. Campania-Salerno – sez. I-23.6.2003, n. 615; TA.R. Molise-12.5.2003, n. 463).<br />
Deve altresì affermarsi che il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo non è precluso dall’eventuale istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, in ordine alla cui attivazione o meno nella specie il Collegio non è, peraltro, informato.<br />
Segnatamente detto giudizio può essere esperito anche contestualmente all’ordinaria procedura esecutiva ed il ricorso introduttivo diverrà improcedibile solo all&#8217;esito completamente satisfattivo di tale procedura (Cons.Stato – sez. VI-29.1.2002, n. 480; Cons.Stato-sez. IV- 25.7.2000, n. 4125; T.A.R. Campania-Salerno- sez. I- 8.10.2004, n. 1878; T.A.R. Lazio-Latina- 21.9.1994, n. 820).<br />
In tal modo viene fornita al creditore una pluralità di strumenti per consentire la realizzazione del proprio credito.</p>
<p>3 – Tanto premesso, con specifico riferimento al provvedimento di cui in questa sede si chiede l’esecuzione, in primo luogo si accerta il suo passaggio in giudicato, essendo stato dichiarato esecutorio, non essendo stato opposto nei termini e potendo unicamente essere impugnato per revocazione o per opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c. <br />
Si registra inoltre la persistente inerzia, per oltre trenta giorni, da parte dell’Amministrazione, a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato  ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17.8.1907 n. 642.<br />
Pertanto, si ravvisano tutti i presupposti di cui agli artt. 90 e 91 del predetto R.D. n. 642/1907 per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo de quo  entro il termine stabilito in dispositivo.<br />
In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, che sarà indicato dal sig. Prefetto di Napoli.</p>
<p>4 &#8211; Le spese ed onorari di giudizio, il compenso per il predetto commissario ed il contributo unificato debbono essere posti a carico dell’Amministrazione intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, V Sezione, definitivamente pronunciando.<br />
a)	accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune intimato,  di dare esecuzione al decreto ingiuntivo descritto in epigrafe entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;<br />	<br />
b)	Affida sin da ora al Prefetto di Napoli il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione e, in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato,  di nominare un Commissario ad acta scegliendolo tra i funzionari addetti al suo Ufficio.<br />	<br />
c)	Determina sin da ora in € 800,00 il compenso che il Comune dovrà corrispondere al  predetto funzionario.<br />	<br />
d)	Condanna il medesimo Comune al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese relative al presente; tali spese, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 700,00.<br />	<br />
e)	Pone a carico del predetto Comune il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente.  <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 25 settembre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-26-9-2008-n-11282/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2008 n.11282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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