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	<title>1127 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1127 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1127</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., N. Fenicia, Est. Sulla violazione del principio del giusto procedimento nell&#8217;ipotesi in cui la p.a., pur avendo instaurato un confronto dialettico con la parte interessata, abbia poi adottato, all&#8217;esito del procedimento, una sanzione differente da quella originariamente contestata. Pubblica amminstrazione &#8211; Procedimento amministrativo- Principio del giusto procedimento-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., N. Fenicia, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla violazione del principio del giusto procedimento nell&#8217;ipotesi in cui la p.a., pur avendo instaurato un confronto dialettico con la parte interessata, abbia poi adottato, all&#8217;esito del procedimento, una sanzione differente da quella originariamente contestata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica amminstrazione &#8211; Procedimento amministrativo- Principio del giusto procedimento- Contraddittorio- Procedimento finalizzato all&#8217;applicazione di sanzioni amministrative &#8211; Pertinenza &#8211; Necessità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio del giusto procedimento impone l&#8217;attuazione di un confronto dialettico tra l&#8217;amministrazione procedente e l&#8217;interessato sui fatti in relazione ai quali l&#8217;amministrazione deve provvedere. Nel caso di procedimenti diretti all&#8217;applicazione di sanzioni amministrative, la piena attuazione del principio del contraddittorio impone che il confronto dialettico tra la P.A. e il destinatario del provvedimento finale verta propriamente sull&#8217;ipotesi di illecito amministrativo accertata e sulla sanzione prospettata. Costituisce quindi violazione del principio del giusto procedimento l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa riferibile ad un&#8217;ipotesi di illecito amministrativo diverso da quello originariamente contestato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/07/2019</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 01127/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01758/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2018, proposto da<br /> Casa Vinicola Luigi Cecchi &amp; Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Burlamacchi, Massimo Megli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Elisa Burlamacchi in Firenze, via degli Artisti n. 20;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo &#8211; Dip. Ispettorato Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br /> Dipartimento Icqrf &#8211; Direzione Generale Riconoscimento Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore, Dipartimento Icqrf &#8211; Icqrf Toscana e Umbria, Dipartimento Icqrf &#8211; Laboratorio di Catania, Dipartimento Icqrf &#8211; Laboratorio di Perugia, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Siena della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza 15.11.2018, n. 856/2018/A, prot. n. 16661 della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore &#8211; Dipartimento dell&#8217;Ispettorato Centrale della Tutela, della Qualità  e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, nella parte in cui ha condizionato il dissequestro del vino alla &#8220;distruzione&#8221; del medesimo;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, se lesivo, fra cui: la &#8220;relata di notifica&#8221; della predetta ordinanza redatta a cura della Guardia di Finanza &#8211; Nucleo Polizia economica-finanziaria di Siena e dal Dipartimento dell&#8217;Ispettorato centrale della tutela della qualità  e repressione frodi agroalimentari &#8211; ICQRF Toscana e Umbria, nella parte in cui prescrive l&#8217;obbligo di comunicare le decisioni societarie &#8220;rispetto alla destinazione finale del prodotto in argomento&#8221;;<br /> il rapporto di analisi del laboratorio dell&#8217;ICQRF di Catania 15.3.2018, n. 1944; la nota 27.3.2018, prot. n. 3463 del laboratorio dell&#8217;ICQRF di Perugia; la nota 20.9.2018, prot. n. 0320730/2018 della Guardia di Finanza.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: justify;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il presente contenzioso ha ad oggetto 300 hl di vino che l&#8217;Azienda Vinicola Luigi Cecchi &amp; Figli S.r.l. ha acquistato &#8211; come vino &#8220;<em>atto a divenire Chianti annata 2015</em>&#8221; &#8211; da un&#8217;altra azienda agricola.<br /> Il predetto quantitativo di vino è stato stoccato in un silos (&#8220;Silos D02&#8221;) all&#8217;interno di un deposito dell&#8217;Azienda medesima, in attesa del completamento della procedura finalizzata alla certificazione a D.O.C.G..<br /> Nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza &#8211; Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) di Siena presso l&#8217;Azienda Cecchi, sono stati prelevati alcuni prodotti vinosi da sottoporre a campionatura al fine della verifica della loro natura e tipologia.<br /> I dodici prodotti oggetto di campionatura sono stati esaminati presso i laboratori dell&#8217;ICQRF di Catania e sono risultati tutti regolari ad eccezione del &#8220;<em>vino atto a divenire Chianti DOCG 2015</em>&#8221; contenuto nel Silos D02, il quale, alle analisi isotopiche, è risultato avere una percentuale di acqua non coerente con il &#8220;campo di variabilità &#8221; e, quindi, con i valori medi dei vini &#8220;<em>Chianti DOCG 2015</em>&#8220;.<br /> Nel relativo rapporto di prova, l&#8217;ICQRF di Catania ha evidenziato infatti che &#8220;<em>il campione analizzato è irregolare in quanto il valore del rapporto isotopico 18O/16O dell&#8217;acqua riscontrato (1,58 +- 0,33% vs V-SMOW) non rientra nel campo di variabilità  naturale definito dalla banca dati isotopica istituita secondo il Reg CE 555/2008 per il prodotto della tipologica, l&#8217;origine e l&#8217;annata dichiarate. Pertanto il campione è stato annacquato</em>&#8220;.<br /> I risultati delle analisi isotopiche svolte dal laboratorio ICQRF di Catania sono stati inoltrati al laboratorio ICQRF di Perugia, che a sua volta li ha trasmessi al Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Siena. Quest&#8217;ultimo, ricevuta la comunicazione degli esiti analitici dal laboratorio di Perugia e ritenendo sussistere ipotesi di reato, ha comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, che ha avviato un procedimento penale (tutt&#8217;ora in corso) nei confronti del Sig. Cesare Cecchi, legale rappresentante dell&#8217;Azienda, per i reati tentati di &#8220;<em>frode nell&#8217;esercizio del commercio</em>&#8221; (art. 515 c.p.) e di &#8220;<em>vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</em>&#8221; (art. 516 c.p.).<br /> Nell&#8217;ambito del procedimento penale è stato disposto il sequestro preventivo del vino, con provvedimento poi annullato dal Tribunale del riesame di Siena, il quale non ha ravvisato la sussistenza delle fattispecie delittuose ipotizzate in quanto &#8220;<em>risulta nel caso di specie che il prodotto, al momento dell&#8217;analisi, si trovasse ancora nel silos (e non giù  imbottigliato), in attesa dell&#8217;approvazione degli organi competenti &#8211; nella specie, della Commissione di Degustazione &#8211; e delle analisi chimiche per l&#8217;accertamento della DOCG . Invero, solo dopo i predetti controlli di qualità  e dell&#8217;esito positivo degli stessi, il vino sarebbe potuto entrare in commercio, con la denominazione DOCG 2015, come indicato nel silos. Il semplice deposito del vino nel contenitore con la dicitura DOCG non vale di per sì© a configurare un tentativo di messa in commercio, anche tenuto conto del fatto che il vino non è stato prodotto direttamente dalla CECCHI, ma è stato acquistato da altra azienda agricola</em>&#8220;.<br /> Pertanto, il Nucleo PEF ha provvedendo a dissequestrare il vino.<br /> Tuttavia, contestualmente al dissequestro penale, gli stessi agenti del Nucleo PEF hanno disposto il sequestro amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 13 legge 689/1981 del medesimo &#8220;vino atto a divenire&#8221; contenuto nel &#8220;Silos D02&#8221;, ipotizzando la violazione dell&#8217;art. 74, comma 2, legge 238/2016 (rubricato &#8220;<em>Violazioni in materia di designazione e di presentazione</em>&#8220;) ai sensi del quale &#8220;<em>salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro</em>&#8220;.<br /> A questo punto, l&#8217;Azienda Cecchi, con una memoria difensiva, ha chiesto alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, l&#8217;archiviazione degli atti del procedimento avviato con il verbale di contestazione di cui sopra e il dissequestro del vino, evidenziando, tra l&#8217;altro, l&#8217;assenza di previa contestazione relativamente alla fattispecie sanzionata dall&#8217;art. 74, comma 2, legge 238/2016, e la mancanza dei presupposti della stessa.<br /> Quindi, con l&#8217;ordinanza qui impugnata del 15 novembre 2018 n. 856, il Direttore generale ha accolto i rilievi di cui ai sopra richiamati scritti difensivi e, dopo aver dato atto che &#8220;<em>il prodotto oggetto di contestazione doveva ritenersi &#8220;vino atto a divenire Chianti DOCG 2015&#8221; in quanto &#8220;acquistato come tale dalla &#8220;Casa Vinicola Luigi Cecchi &amp; Figli S.r.l.&#8221; e ancora contenuto nel silos &#8220;D02&#8221; in attesa del completamento della procedura diretta ad ottenere la definitiva certificazione come prodotto a DOCG</em>&#8220;, ha rilevato che &#8220;<em>la contestazione elevata non corrisponde alla fattispecie accertata in concreto in quanto l&#8217;art. 74, comma 2 della legge n. 238/2016 sanziona la produzione, la vendita e/o la messa in vendita di vini a DO ed IG che non rispettano i requisiti previsti dal relativo Disciplinare di produzione, mentre nel caso di specie si tratta di un prodotto vitivinicolo che è risultato sottoposto ad una pratica enologica non consentita (annacquamento), per cui ai sensi dell&#8217;art. 80 del Reg. UE n. 1308/2013 non può essere posto in commercio nel territorio dell&#8217;Unione Europea</em>&#8220;.<br /> Il Direttore generale ha, quindi, concluso, dando atto che &#8220;<em>non sussistono i presupposti per poter comminare, nel caso di specie, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall&#8217;art. 74, comma 2, della legge n. 238/2016</em>&#8221; e ha, quindi, archiviato la contestazione amministrativa di cui al verbale del Nucleo PEF di Siena, disponendo il dissequestro del vino.<br /> Ciù² non di meno, con la medesima ordinanza, il Direttore generale ha ordinato la distruzione del vino dissequestrato &#8220;<em>perchè oggetto di pratica enologica non consentita ai sensi dell&#8217;art. 80 del Reg. UE n. 1308/2013</em>&#8221; (ai sensi del quale i vini &#8220;<em>non sono commercializzabili nell&#8217;Unione se: a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate; b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate; c) non rispettano le regole stabilite nell&#8217;allegato VIII. I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti.</em>&#8220;).<br /> In particolare, il Direttore generale ha poi condizionato il dissequestro amministrativo del vino a &#8220;<em>che lo stesso venga avviato alla distruzione a spese della società  interessata</em>&#8220;.<br /> A fondamento del presente ricorso l&#8217;Azienda Cecchi ha dedotto i seguenti motivi:<br /> 1) <em>Carenza di potere &#8211; Violazione e falsa applicazione art. 80 Reg. UE 1308/2013 e art. 71 legge 238/2016 &#8211; Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti &#8211; Errore manifesto &#8211; Violazione del principio del giusto procedimento &#8211; Carenza assoluta di contraddittorio, di istruttoria e di motivazione &#8211; Violazione legge 689/1981 &#8211; Violazione art. 7 legge 241/1990</em>.<br /> L&#8217;ordine di distruzione del vino, secondo la ricorrente, sarebbe stato adottato in manifesta violazione del principio del giusto procedimento, non essendo stata mai prima di allora contestata la violazione dell&#8217;art. 80 Reg. UE n. 1308/2013, nè la violazione dell&#8217;art. 71 della legge n. 238/2016 (anch&#8217;esso genericamente richiamato nell&#8217;ordinanza impugnata e che sanziona l&#8217;irregolare aggiunta &#8211; nelle operazioni di vinificazione &#8211; di sostanze non consentite dalla vigente legislazione europea e nazionale); inoltre, l&#8217;ordine sarebbe stato in carenza assoluta di potere, essendo del tutto atipico il provvedimento sanzionatorio adottato (dissequestro condizionato alla distruzione del vino).<br /> In ogni caso la ricorrente ha contestato la configurabilità  nella fattispecie di una violazione delle norme sopra richiamate in quanto il &#8220;<em>vino atto a divenire Chianti 2015</em>&#8221; contenuto nel Silos D02 non sarebbe stato sottoposto ad alcuna pratica enologica vietata.<br /> Infatti, il laboratorio ICQRF di Catania, nello svolgere le proprie verifiche avrebbe preso a riferimento il &#8220;<em>campo di variabilità  naturale</em>&#8221; (desunto da banche dati isotopiche) relativo al vino &#8220;<em>Chianti D.O.C.G. 2015</em>&#8220;.<br /> Di contro, il vino di cui si discute sarebbe un vino &#8220;<em>atto a divenire Chianti D.O.C.G. 2015</em>&#8220;, come tale ancora da sottoporre all&#8217;approvazione della commissione di degustazione e alle analisi chimiche previste nel relativo disciplinare di produzione.<br /> In altri termini, l&#8217;ICQRF di Catania, nel corso delle analisi, avrebbe comparato i valori isotopici del vino &#8220;<em>atto a divenire Chianti 2015</em> &#8221; con i valori isotopici medi dei vino &#8220;<em>Chianti D.O.C.G. annata 2015</em>&#8220;, presupponendo erroneamente che si trattasse del medesimo prodotto, laddove invece si tratterebbe, secondo la ricorrente, di prodotti diversi.<br /> Pertanto, l&#8217;ordinanza impugnata muoverebbe da un presupposto errato, in quanto il vino in questione non sarebbe mai stato &#8220;<em>Chianti 2015</em>&#8221; ma, piuttosto, un vino &#8220;<em>atto a divenire Chianti 2015</em>&#8220;, ovvero un vino dichiaratamente non sottoposto ancora alle verifiche ed analisi di cui al disciplinare di produzione del vino Chianti; non potendo sostenersi, secondo la ricorrente, che un vino che ha una percentuale d&#8217;acqua superiore al valore medio ricavato da una banca dati isotopica del vino Chianti 2015, possa &#8211; solo per questo &#8211; essere qualificato automaticamente e senza qualsivoglia altra indagine &#8220;annacquato&#8221;, ben potendo il medesimo essere semplicemente un vino (del tutto genuino) ma semplicemente di altra annata e di altra origine;<br /> 2) <em>Violazione e falsa applicazione degli art. 19 e 20 Legge 689/1981 &#8211; Eccesso di potere per carenza di presupposti ed errore manifesto. Violazione dell&#8217;art. 21-nonies Legge 241/1990</em>.<br /> Con tale motivo, la ricorrente ha evidenziato che il dissequestro del vino era stato richiesto dall&#8217;Azienda Cecchi con atto in data 31 ottobre 2018, contestualmente alla formulazione degli scritti difensivi ex legge 689/1981, pertanto, ai sensi di quanto espressamente disposto dell&#8217;art. 19 legge 689/1981, su tale istanza, decorsi dieci giorni dalla sua presentazione si sarebbe formato il silenzio accoglimento. Con la conseguenza che, al momento in cui era stata adottata l&#8217;ordinanza impugnata, il sequestro amministrativo aveva giù  perso efficacia.<br /> Peraltro, il dissequestro era stato subordinato ad una condizione, secondo la ricorrente, non prevista da alcuna norma di legge e, anzi, del tutto esclusa anche dall&#8217;art. 19, comma 3, legge 689/1981.<br /> Inoltre, la ricorrente ha dedotto che ai sensi dell&#8217;art. 20 legge 689/1981 le &#8220;sanzioni accessorie&#8221; (quale in astratto potrebbe essere qualificato l&#8217;ordine di &#8220;distruzione&#8221;) potrebbero essere irrogate solo ed unitamente ad una sanzione &#8220;principale&#8221; che nella specie non sarebbe stata irrogata, nè contestata all&#8217;Azienda Cecchi;<br /> 3) <em>Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione &#8211; Eccesso di potere per illogicità  manifesta</em>.<br /> Secondo la ricorrente, la distruzione del vino disposta dal Direttore generale del Dipartimento ICQRF del Ministero si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa, garantito dall&#8217;art. 24 e dall&#8217;art. 111 della Costituzione, impedendole la difesa nel giudizio penale.<br /> Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo per resistere al ricorso e producendo successivamente una memoria difensiva con la quale ha argomentato in ordine all&#8217;infondatezza dei singoli motivi di ricorso.<br /> Con ordinanza emessa all&#8217;esito dell&#8217;udienza del 22 gennaio 2019 è stata accolta la domanda cautelare.<br /> In vista dell&#8217;udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.<br /> All&#8217;udienza del 9 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso è fondato.<br /> In particolare risulta fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si è denunciata la violazione del contraddittorio procedimentale, in ragione della non coincidenza tra la violazione amministrativa accertata e la relativa sanzione inflitta, con il provvedimento impugnato, dalla Direzione generale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e l&#8217;oggetto del contraddittorio procedimentale, sviluppatosi su di una diversa ipotesi d&#8217;illecito amministrativo.<br /> Nella fattispecie, infatti, dopo che l&#8217;odierna ricorrente aveva con memorie procedimentali contestato la configurabilità  nella fattispecie dell&#8217;ipotesi contemplata dall&#8217;art. 74 comma 2 della L. n. 238/2016 che sanziona &#8220;<em>salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione</em>&#8220;, l&#8217;Amministrazione nel provvedimento impugnato, pur condividendo la tesi difensiva prospettata dall&#8217;azienda vinicola, ha altrimenti fondato il proprio potere sanzionatorio, disponendo la distruzione del vino, sull&#8217;art. 80 del Regolamento 1308/2013 UE, che prevede la distruzione dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili in quanto sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate, e richiamando anche l&#8217;art. 71, comma 1, della L. n. 238/2016 che sanziona chi, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell&#8217;Unione europea e nazionale.<br /> E&#8217; evidente dunque che la contestazione di una condotta &#8211; ovvero la sottoposizione del vino a pratiche enologiche non autorizzate &#8211; diversa da quella inizialmente contestata di mancato rispetto dei requisiti previsti dai disciplinari di produzione, implicava un nuovo confronto dialettico con l&#8217;interessata, sulla base di diverse controdeduzioni. Uguali considerazioni valgono con riferimento alla sanzione adottata e alla decisione di vincolare il dissequestro alla distruzione del vino.<br /> L&#8217;ipotesi di partenza, sulla quale si è poi sviluppato il contraddittorio, originava infatti dal riscontro, da parte del laboratorio di Catania, nel campione di vino analizzato, di un valore dell&#8217;acqua non rientrante &#8220;<em>nel campo di variabilità  naturale definito dalla banca dati isotopica per un prodotto della tipologia, origine ed annata dichiarate</em>&#8220;, ovvero &#8220;<em>Chianti DOCG Annata: 2015</em>&#8220;. In base a tale accertamento, si è contestata la fattispecie sanzionata dall&#8217;art. 74, comma 2, della L. n. 238/2016, in quanto il vino prodotto (o messo in commercio) non avrebbe rispettato i requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione.<br /> Nel provvedimento impugnato si valorizza invece, per la prima volta, la stringata ed apodittica conclusione del laboratorio di Catania, secondo cui &#8220;<em>&#038;Pertanto il campione è stato annacquato</em>&#8220;, per contestare <em>ex novo</em> all&#8217;odierna ricorrente una condotta diversa, ovvero l&#8217;aver sottoposto il vino a &#8220;<em>pratica enologica non consentita ai sensi dell&#8217;art. 80 del Reg. UE n. 1308/2013</em>&#8220;, quale sarebbe l&#8217;annacquamento del vino.<br /> Per cui è evidente che nel caso di specie si rendeva necessaria l&#8217;attivazione di un nuovo procedimento &#8211; volto a consentire il contraddittorio su tale nuova e diversa ipotesi d&#8217;illecito amministrativo, sulla sanzione prospettata e sulla possibilità  di mantenere il sequestro fino alla distruzione del vino &#8211; con l&#8217;apporto da parte dell&#8217;Azienda vinicola Cecchi di tutti gli elementi e le difese che la medesima si è vista costretta ad addurre per la prima volta in sede giudiziaria.<br /> Si è dunque realizzata nella fattispecie una chiara lesione dei principi del contraddittorio come correttamente lamentato dalla ricorrente con il primo motivo.<br /> In definitiva, ogni altra censura assorbita, il ricorso è fondato e deve essere accolto sotto tale profilo, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza delle ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione.<br /> Le spese di giudizio possono essere compensate, rimanendo sostanzialmente impregiudicato il merito della controversia.</div>
<div style="text-align: justify;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento ministeriale impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2019-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2019 n.1127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1127</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est. Società Immobiliare EL.PA s.p.a. (Avv. L. Limberti) contro il Comune di Lastra a Signa (Avv. N. Princi) e nei confronti della Societa&#8217; cooperativa NOMOPAO (Avv.ti P. Brunori e F. Merlino) sulle necessità che il bando per l&#8217;alienazione di un immobile di proprietà comunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> Società Immobiliare EL.PA s.p.a. (Avv. L. Limberti) contro il Comune di Lastra a Signa (Avv. N. Princi) e nei confronti della Societa&#8217; cooperativa NOMOPAO (Avv.ti P. Brunori e F. Merlino)</span></p>
<hr />
<p>sulle necessità che il bando per l&#8217;alienazione di un immobile di proprietà comunale rispetti le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale sui criteri di valutazione e sul difetto di giurisdizione del g.a. in relazione alla dichiarazione di inefficacia del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Bando di gara &#8211; Alienazione di un immobile comunale – Mancato rispetto delle indicazioni del Consiglio Comunale sui criteri di valutazione – Illegittimità – Criterio privo di valenza selettiva – Ulteriore illegittimità 	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Procedura di alienazione di un immobile di proprietà comunale mediante asta pubblica – Non è soggetta alla speciale disciplina di cui agli artt. 120 e seguenti del D.Lgs. 104/2010 nonchè del D.Lgs. 163/2006 – Giurisdizione del giudice amministrativo sull’efficacia del contratto stipulato &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittimo il bando di gara per l’alienazione di un immobile di proprietà comunale il quale ha disatteso e travisato le indicazioni vincolanti fornite dal Consiglio Comunale relativamente ai criteri di valutazione delle offerte presentate; ciò determina l&#8217;illegittimità dell&#8217;intera procedura, che risulta viziata anche per un ulteriore profilo, sempre riconducibile alla mancata osservanza del deliberato consiliare, laddove il criterio della &#8220;qualità energetica&#8221; è risultato sostanzialmente privo di qualsiasi valenza selettiva (tutti i concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio) e ciò ha contribuito a determinare un evidente sottodimensionamento del rilievo attribuito alla qualità tecnica rispetto all&#8217;offerta economica	</p>
<p>2. La procedura di alienazione di un immobile di proprietà comunale mediante asta pubblica non è soggetta alla speciale disciplina di cui agli artt. 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, non rientrando nelle tipologie a cui fa riferimento il primo comma dell’art. 120, relative &#8220;a pubblici lavori, servizi o forniture&#8221; e  non è soggetta neppure alle norme contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che a norma dell&#8217;art. 1 &#8220;disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l&#8217;acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere&#8221;. Ne deriva che in tale fattispecie non si può fare applicazione della specifica disciplina riguardante l&#8217;inefficacia del contratto ivi stabilita. Difatti al di fuori delle controversie ex art. 120 citato, nessuna previsione consente al giudice amministrativo di conoscere del contratto stipulato sulla base di atti amministrativi impugnati in sede giurisdizionale e da lui annullati (e ciò vale anche per le cause rientranti nelle materie di giurisdizione esclusiva, a norma dell&#8217;art. 133 c.p.a.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 255 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla </p>
<p>società Immobiliare EL.PA s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Leonardo Limberti, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, viale Galileo Galilei n. 32; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Lastra a Signa, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Natalia Princi, con domicilio eletto presso la stessa in Firenze (studio Gracili associato), via dei Servi n. 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Societa&#8217; cooperativa NOMOPAO, costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Piero Brunori e Francesco Merlino, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, viale Mazzini n. 35; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione del responsabile dell&#8217;Area 5 Entrate &#8211; Patrimonio &#8211; Affari Generali n. 93 del 4.12.2009;<br />	<br />
&#8211; dei verbali della commissione di gara del 3 dicembre 2009, 8-9-13-19 ottobre 2009;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del responsabile dei Servizi Generali &#8211; Entrate &#8211; Demografici &#8211; Area 4 n. 57 del 13.08.2009, di approvazione del bando di gara;<br />	<br />
&#8211; del bando d&#8217;asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà comunale &#8220;<i>Lotto di terreno edificabile nel capoluogo, via della Massolina</i>&#8220;;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
nonchè, a seguito di motivi aggiunti depositati in data 20 marzo 2010:<br />	<br />
per l&#8217;annullamento e/o per la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o caducazione automatica<br />	<br />
&#8211; del contratto di compravendita stipulato, in esito alla procedura concorsuale pubblica, con atto a rogito notaio Matera 12 gennaio 2010 Rep. n. 15337, trascritto a Firenze il 21.01.2010, al n. 220 di RG;<br />	<br />
&#8211; della convenzione di cui all&#8217;art. 123 della L.R.T. n. 1 del 3 gennaio 2005.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lastra a Signa e della Societa&#8217; cooperativa Nomopao;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Con deliberazione n. 22 del 31/3/2009 il Consiglio comunale di Lastra a Signa ha approvato il piano triennale degli immobili di proprietà comunale da alienare nel triennio 2009/2011, che comprendeva tra gli altri un terreno edificabile prospiciente via della Massolina, individuato catastalmente al foglio 9, particella 664.<br />	<br />
Con successiva deliberazione consiliare n. 50 del 23/7/2009 sono stati approvati i criteri generali da seguire nella procedura ad evidenza pubblica finalizzata all&#8217;alienazione del predetto terreno.<br />	<br />
Il bando relativo a detta procedura è stato approvato con determinazione del Responsabile dell&#8217;Area 4 &#8211; Servizi generali-Entrate-Demografici n. 57 del 13/8/2009.<br />	<br />
Alla gara, da aggiudicare secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati ammessi a partecipare quattro concorrenti; nella seduta del 19/10/2009 la commissione giudicatrice ha predisposto la graduatoria finale che ha visto prevalere la società cooperativa Nomopao (con punti 96,00) che ha preceduto la società Immobiliare EL.PA s.p.a. (con punti 90,47). Con determinazione n. 80 del 20/10/2009 il Responsabile dell&#8217;Area 4 ha approvato i verbali delle operazioni di gara dichiarando l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della prima classificata.<br />	<br />
Con nota del 9/11/2009 la società Immobiliare EL.PA ha segnalato alla stazione appaltante presunti errori di valutazione della commissione giudicatrice, di cui ha chiesto la riconvocazione ai fini di un riesame dei progetti presentati. Con determinazione n. 91 del 30/11/2009 il Responsabile dell&#8217;Area 4 ha accolto le richieste della predetta società ed ha annullato in autotutela la precedente determinazione n. 80/2009. La commissione giudicatrice si è quindi nuovamente riunita il 3/12/2009: riesaminati gli atti di gara, ha modificato il precedente esito attribuendo un maggior punteggio al progetto della società Immobiliare EL.PA (punti 91,47), senza però modificare l&#8217;ordine della graduatoria finale. Con determinazione n. 93 del 4/12/2009 il Responsabile dell&#8217;Area 4 ha approvato il predetto verbale, confermando l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della società cooperativa Nomopao.<br />	<br />
2) Contro gli atti di gara Immobiliare EL.PA s.p.a. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, sia il Comune di Lastra a Signa, sia la società cooperativa Nomopao, controinteressata.<br />	<br />
3) Con motivi aggiunti depositati il 23/3/2010 la società ricorrente, facendo riferimento alla circostanza che dopo l&#8217;aggiudicazione il Comune resistente ha proceduto all&#8217;alienazione alla cooperativa controinteressata del terreno di cui si controverte (con atto a rogito notaio Matera 12 gennaio 2010 Rep. n. 15337, trascritto a Firenze il 21.01.2010, al n. 220 di RG), nonché alla sottoscrizione della convenzione di cui all&#8217;art. 123 della L.R.T. n. 1/2005, ha esteso l&#8217;impugnazione anche a tali atti, in quanto viziati da illegittimità derivata. <br />	<br />
Le controparti hanno replicato ai motivi aggiunti.<br />	<br />
4) Nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 questo Tribunale, con ordinanza n. 216, ha respinto la domanda cautelare formulata con il ricorso e con i motivi aggiunti.<br />	<br />
5) Tutte le parti hanno depositato memorie in vista dell&#8217;udienza dell&#8217;8 giugno 2011, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno puntualizzare che la presente controversia:<br />	<br />
a) non è soggetta alla speciale disciplina di cui agli artt. 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, non rientrando nelle tipologie a cui fa riferimento il primo comma dell’art. 120, relative &#8220;<i>a pubblici lavori, servizi o forniture</i>&#8220;;<br />	<br />
b) non è soggetta neppure alle norme contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che a norma dell&#8217;art. 1 &#8220;<i>disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l&#8217;acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere</i>&#8220;; mentre nel caso in esame si discute dell’alienazione di un immobile di proprietà comunale.<br />	<br />
2) Le censure formulate nel ricorso possono essere così sintetizzate:<br />	<br />
&#8211; le previsioni del bando di gara sono irrimediabilmente contrastanti con i criteri che, in base a quanto disposto dal C.C. di Lastra a Signa con deliberazione n. 50/2009, dovevano presiedere allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui si<br />
&#8211; l&#8217;illegittima formulazione dei criteri di valutazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento del peso attribuito al merito tecnico delle offerte;<br />	<br />
&#8211; il bando ha stabilito criteri di valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico del tutto generici, in violazione dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici e dei principi in materia di individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa;<br />
&#8211; il progetto presentato dall&#8217;aggiudicataria è stato erroneamente valutato dalla commissione giudicatrice, con particolare riferimento al profilo della qualità energetica;<br />	<br />
&#8211; tale progetto, peraltro, doveva essere ritenuto inammissibile perché contrastante con l’art. 37 R.U.C. e non rispetterebbe i limiti minimi di distanze tra fabbricati;<br />	<br />
&#8211; il verbale del 3/12/2009 non reca l&#8217;indicazione dell&#8217;ora di chiusura della seduta.<br />	<br />
3) Prima di trattare nel merito le censure formulate dalla società ricorrente è necessario esaminare l&#8217;eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso riferiti al bando di gara, sollevata dalla difesa dell&#8217;Amministrazione resistente, che sostiene in proposito:<br />	<br />
&#8211; la prima aggiudicazione, disposta con determinazione dirigenziale n. 80/2009, non è stata impugnata da Immobiliare EL.PA, che si è limitata a richiedere al Comune il riesame delle offerte, contestando la sola aggiudicazione della gara e non il presuppos<br />
&#8211; il successivo annullamento in autotutela disposto dalla stazione appaltante con provvedimento n. 91/2009 prevedeva la rinnovazione della valutazione delle offerte, facendo però salve &#8220;<i>le fasi del procedimento non oggetto di contestazione e che non si<br />
&#8211; in ogni caso rientrava nel dovere di leale collaborazione della predetta società chiedere chiarimenti sul bando e segnalarne le eventuali lacune.<br />	<br />
L&#8217;eccezione è infondata. La condotta della società ricorrente non ha determinato alcuna preclusione, né acquiescenza rispetto al bando di gara, innanzitutto perché l&#8217;acquiescenza invocata dall&#8217;Amministrazione resistente dovrebbe risultare dal compimento di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare tale atto; ma atti del genere non sono individuabili nel caso in esame, non essendo tale la richiesta di riesame per taluni profili e non per altri riguardanti il bando stesso. In ogni caso si deve rilevare: che la prima aggiudicazione (datata 20/10/2009) è stata annullata in autotutela in data 30/11/2009, quando ancora non erano scaduti i termini per l&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale; che dopo tale annullamento e fino alla nuova aggiudicazione del 4/12/2009 mancava il provvedimento conclusivo del procedimento e dunque una lesione di cui Immobiliare EL.PA potesse lamentarsi; che solo dopo l&#8217;adozione di tale atto l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione, anche nei confronti del bando, è divenuto concreto e attuale; che non era necessaria l&#8217;impugnazione della determinazione dirigenziale n. 91/2009, posto che la generica salvezza delle fasi non contestate non concretava alcun pregiudizio ulteriore a quello derivante dal bando approvato e specificamente impugnato. Rispetto a tali conclusioni il generico richiamo al principio di leale collaborazione non basta per precludere alla società interessata l&#8217;esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale contro un atto ritenuto illegittimo.<br />	<br />
4) La prima censura formulata nel ricorso contro il bando di gara è fondata.<br />	<br />
Con deliberazione n. 50 del 23/7/2009 il C.C. di Lastra a Signa ha stabilito che l&#8217;alienazione dell&#8217;area di proprietà comunale di cui si controverte doveva avvenire &#8220;<i>in favore dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa da selezionare mediante procedura ad evidenza pubblica da tenersi nell&#8217;osservanza dei seguenti criteri…</i>&#8220;; tra detti criteri figuravano:<br />	<br />
&#8211; quello relativo alla &#8220;<i>qualità architettonica-urbanistica</i>&#8221; dell&#8217;intervento, che doveva &#8220;<i>tener conto delle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche ed architettoniche dei luoghi all&#8217;interno dei quali si inserisce</i>&#8220;; per tale aspetto dov<br />
&#8211; quello relativo alla &#8220;<i>qualità ambientale</i>&#8220;, in merito al quale si precisava che tutti i progetti dovevano essere riferiti ad edifici &#8220;<i>ad alta efficienza energetica classe A</i>&#8220;, con la previsione dell&#8217;attribuzione di uno specifico punteggio in<br />
Nel bando di gara i criteri di valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico risultano così individuati:<br />	<br />
&#8211; &#8220;<i>qualità paesaggistica ambientale ed architettonica</i>&#8221; (max 20 punti);<br />	<br />
&#8211; &#8220;<i>qualità energetica</i>&#8221; (max 10 punti da attribuire in base alla classe, con previsione del massimo punteggio per edifici inseriti in classe A e punteggi a scalare per le classi di inferiore efficienza energetica, fino a punti 0 per la classe G).<br	
Dal confronto tra quanto deliberato dal Consiglio comunale e i criteri riportati nel bando emerge:<br />	<br />
&#8211; che questi ultimi non coincidono con quelli prefissati dal Consiglio;<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;inserimento in classe A degli edifici progettati doveva costituire, secondo le indicazioni consiliari, requisito di ammissione alla gara, mentre il bando consentiva la partecipazione anche di progetti relativi a fabbricati privi di qualsiasi pregi<br />
&#8211; che il criterio della &#8220;<i>qualità ambientale</i>&#8220;, previsto come autonomo dalla deliberazione consiliare, nel bando è risultato confuso con i parametri paesaggistico e architettonico; mentre si è persa ogni traccia degli aspetti (riferiti al recupero de<br />
&#8211; che, in sostanza, il bando ha adottato (per il profilo che qui interessa) una formulazione del tutto generica, certo più generica di quanto non sia quella utilizzata dal Consiglio comunale in sede di predeterminazione dei criteri da seguire nella proced<br />
I criteri prestabiliti dal Consiglio comunale erano vincolanti per gli uffici a cui era affidato lo svolgimento della procedura, perché esprimevano le scelte dell&#8217;Amministrazione circa gli aspetti da privilegiare ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta di scelte di indirizzo che certamente appartengono alla competenza degli organi di governo, senza che ciò contrasti con le competenze e le responsabilità dirigenziali in materia di procedure concorsuali ex art. 107 TUEL. Non si può concordare con le affermazioni della difesa comunale secondo cui il bando si sarebbe limitato &#8220;<i>a tradurre in criteri concretamente applicabili gli indirizzi espressi dal Consiglio</i>&#8220;; i criteri indicati nel bando, come già rilevato, non sono conformi a quelli richiamati nella deliberazione consiliare n. 50/2009 perché non coincidenti con questi e del tutto generici; né si comprende perché i criteri consiliari necessitavano di traduzione per garantirne la concreta applicabilità, tenuto conto tra l&#8217;altro che la citata deliberazione ha approvato una proposta che risulta presentata e sottoscritta dallo stesso Responsabile dell&#8217;Area 4.<br />	<br />
In sostanza, dunque, il bando di gara, pur approvato con la determinazione dirigenziale n. 57/2009 sulla base della richiamata deliberazione consiliare n. 50/2009, ha in realtà disatteso e travisato le indicazioni vincolanti fornite dal C.C. relativamente ai criteri di valutazione delle offerte presentate; ciò ha determinato l&#8217;illegittimità dell&#8217;intera procedura, che risulta viziata anche per un ulteriore profilo censurato nel ricorso e sempre riconducibile alla mancata osservanza del deliberato consiliare; il criterio della &#8220;<i>qualità energetica</i>&#8221; è infatti risultato sostanzialmente privo di qualsiasi valenza selettiva (tutti i concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio) e ciò ha contribuito a determinare un evidente sottodimensionamento del rilievo attribuito alla qualità tecnica rispetto all&#8217;offerta economica.<br />	<br />
5) La riconosciuta fondatezza delle censure formulate contro il bando di gara e la conseguente illegittimità di quest&#8217;ultimo comportano l&#8217;accoglimento dell&#8217;azione impugnatoria proposta con l&#8217;atto introduttivo del giudizio e quindi l&#8217;annullamento del bando impugnato e di tutti gli atti conseguenti, fino all&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura (restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso).<br />	<br />
6) Quanto alla domanda proposta dalla società ricorrente con i motivi aggiunti depositati il 23/3/2010, dichiaratamente finalizzata all&#8217;annullamento o alla declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o caducazione automatica del contratto (a rogito notaio Matera 12 gennaio 2010 Rep. n. 15337, trascritto a Firenze il 21.01.2010, al n. 220 di RG) con cui il Comune resistente ha alienato alla cooperativa controinteressata il terreno di cui si controverte (nonché della connessa convenzione di cui all&#8217;art. 123 della L.R.T. n. 1/2005), si osserva:<br />	<br />
&#8211; come rilevato al precedente punto 1) la presente controversia non rientra fra quelle di cui agli artt. 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, per cui non si può fare applicazione della specifica disciplina riguardante l&#8217;inefficacia del c<br />
&#8211; al di fuori delle controversie ex art. 120 citato, nessuna previsione consente al giudice amministrativo di conoscere del contratto stipulato sulla base di atti amministrativi impugnati in sede giurisdizionale e da lui annullati (e ciò vale anche per le<br />
In relazione a quanto sopra si deve dichiarare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda finalizzata alla caducazione del contratto di compravendita stipulato tra il Comune resistente e la cooperativa controinteressata, sussistendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario; con i conseguenti effetti in tema di <i>translatio iudicii</i>, secondo quanto disposto dall’art. 11 c.p.a.<br />	<br />
7) Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di Lastra a Signa nella misura indicata nel dispositivo, con compensazione nei rapporti tra la società ricorrente e la controinteressata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />	<br />
a) accoglie l&#8217;azione impugnatoria proposta con l&#8217;atto introduttivo del giudizio e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda finalizzata alla caducazione del contratto di compravendita stipulato tra il Comune resistente e la cooperativa controinteressata, proposta con i motivi aggiunti depositati il 23/3/2010;<br />	<br />
c) condanna il Comune di Lastra a Signa al pagamento delle spese del giudizio in favore della società ricorrente nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre a CPA e IVA, compensando le spese nei rapporti tra la predetta società e la controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-7-2011-n-1127/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2011 n.1127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1127/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1127</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Megabyte srl ( avv. Riccio, Croatto, Tavella) c. Comune di Torino (avv. Arnone, Boursier) e Informatica Data System srl ed altri (n.c.) riforma della l. 241/1990: arretramento del diritto alla riservatezza dei terzi e conseguenze 1. Atto Amministrativo – Accesso – Ricorso ex art. 25</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1127/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1127/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> Megabyte srl ( avv. Riccio, Croatto, Tavella) c. Comune di Torino (avv. Arnone, Boursier) e Informatica Data System srl ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">riforma della l. 241/1990: arretramento del diritto alla riservatezza dei terzi e conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto Amministrativo – Accesso – Ricorso ex art. 25 l. 241/1990 s.m.i. –  Proposizione &#8211; Termine – Decorso – Ulteriori istanze di accesso – Deposito – Inammissibilità – Insussistenza – Conseguenze.</p>
<p>2. Atto Amministrativo – Accesso – Regolamento interno ente – contrasto con l. 241/1990 s.m.i. – Disapplicazione – Mancata impugnazione – Irrilevanza.</p>
<p>3. Atto Amministrativo – Accesso – Contrasto con diritto alla riservatezza dei terzi – Art. 24 l. 241/1990 s.m.i. – Singole Amministrazioni – Potestà d’intervento regolamentare – Sottrazione.</p>
<p>4. Atto amministrativo – Accesso – Tutela riservatezza – Regolamento statale – Emanazione &#8211; Termine – Decorso – Conseguenze – Norme di legge self executing – Applicabilità.</p>
<p>5. Atto Amministrativo – Accesso – Contrasto con diritto alla riservatezza dei terzi – Art. 24 l. 241/1990 s.m.i. – Effettiva necessità dell’accesso in chiave di tutela di interesse giuridicamente rilevante – Verifica.</p>
<p>6. Atto Amministrativo – Accesso – Contrasto con diritto alla riservatezza dei terzi – Art. 24 l. 241/1990 s.m.i. – Diritto alla visione e all’estrazione della copia – Sussistenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il decorso del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso di cui all’art. 25 della legge 241/1990 non impedisce la presentazione di ulteriori istanze di accesso, che comportano l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente, econ il che un eventuale secondo rigetto, anche nella forma implicita del silenzio, determina la riapertura del termine per la presentazione del ricorso.</p>
<p>2. La mancata impugnazione della norma del regolamento interno dell’ente per la disciplina dell’accesso alla documentazione amministrativa non può costituire ostacolo all’esame nel merito del ricorso, in quanto la suddetta disposizione regolamentare, ove ritenuta in contrasto con la vigente normativa di rango primario, deve e essere disapplicata dal Giudice adito.<br />
3. A seguito della riforma della l. 241/1990, è stata sottratta alle singole amministrazioni la potestà d’intervento  rispetto all’individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ragioni di riservatezza.</p>
<p>4. A seguito della riforma della l. 241/1990 il decorso dei termini per l’emanazione del regolamento statale in merito alla sottrazione all’accesso degli atti riservati comporta l’immediata applicabilità di tutte le norme di legge “self executing”.</p>
<p>5. A seguito della riforma della l. 241/1990, la tutela della riservatezza dei terzi resta affidata esclusivamente alla verifica dell’effettiva necessità dell’accesso in chiave di tutela di un interesse giuridicamente rilevante.</p>
<p>6. A seguito della riforma della l. 241/1990, non esiste più alcuna distinzione tra diritto alla mera visione degli atti e diritto all’estrazione della copia, una volta che sia stata accertata la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante che comprime il diritto alla riservatezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte <br />
– 2^ Sezione – 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1278/2005, proposto ex art. 21, 1° comma, della legge n. 1034/1971 ed art. 25, 5° comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i. in pendenza di gravame R.G. n. 694/2005  SEZ. II, da </p>
<p><b>MEGABYTE S.r.l.,</b> già MEGABYTE S.p.a., in persona del legale rappresentante Signor Piervittorio Trebucchi, con sede legale in Brescia via XXV aprile n. 14/A, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffele Riccio e dall’avv. Chiara Croatto, nonché dall’Avv. Silvio Tavella, presso il cui studio in Torino, Corso Francia n. 58 è elettivamente domiciliata,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Torino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Anna Maria Arnone e Elisabetta Boursier dell’Avvocatura Comunale di Torino e presso gli stessi elettivamente domiciliato, in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,</p>
<p><b>nonché contro <br />
INFORMATICA DATA SYSTEM, S.r.l.</b> (aggiudicataria), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Corso Vinzaglio n. 16,</p>
<p><b>nonché contro <br />
GETRONICS SOLUTION S.p.a</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via Lorenteggio n. 257, costituitasi in R.T.I. con DELL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Assago, viale Milanofiori &#8211; Palazzo Congressi (secondo classificato), ACER ITALY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lainate, via Lepetit n. 40, costituitasi in R.T.I. con CAP S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, Lungobisagno Dalmazia n. 71/7 e PROGETTO ELETTRONICA 92 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale Premuda n. 12 (terzo classificato), ELETTRODATA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Peschiera Borromeo, via W. Tobagi n. 8/3 (quarta classificata), CDC Point S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Fornacette, via Tosco Romagnola n. 61 (quinta classificata), SCC S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via Montefeltro n. 6 (sesta classificata), VENCO COMPUTER S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, via Reiss Romoli n. 148 (settima classificata),</p>
<p><b>per l’accesso<br />
</b>alle offerte tecniche costituite dalla documentazione analiticamente descritta all’art. 4, punto 3, del capitolato, sub 1A)-2A)-3A)-4A)-5A)-6A)-7A)-8A)-10A) come presentate dalle Imprese partecipanti all’asta pubblica n. 22 indetta, con avviso del 10.02.2005, dalla Città di Torino per l’aggiudicazione della <i>“fornitura di 2500 postazioni informatiche per la Civica Amministrazione, oltre a stampanti di rete e servizi logistici a supporto</i>”,</p>
<p><b>nonché per l’annullamento<br />
</b>del rifiuto all’accesso opposto dalla Città di Torino, rifiuto appreso telefonicamente da Megabyte S.p.a., ora Megabyte S.r.l., in data 29.07.2005 e formalmente comunicato a mezzo di lettera raccomandata a/r, anticipata via fax, di pari data, prot. N. 6781.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Torino ed i relativi allegati.<br />
Viste le memorie delle parti e tutti gli atti di causa.<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2005 il dott. Antonio Plaisant ed uditi l’avv. Croatto per la società ricorrente e l’avv. Boursier per il Comune di Torino.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ESPOSIZIONE IN FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in data 17 maggio 2005, n. 694/2005, pendente innanzi a questo Tribunale &#8211; 2^ Sezione, Megabyte S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Piervittorio Trebucchi, con sede legale in Brescia, via XXV Aprile n. 14/A, impugnava il verbale di gara del 4 maggio 2005 con cui si erano disposte: l’esclusione di Megabyte S.p.A. dal concorso per l’aggiudicazione della <i>“fornitura di 2500 postazioni informatiche per la Civica Amministrazione, oltre a stampanti di rete e servizi logistici a supporto</i>”, di cui all’avviso di asta pubblica n. 22 del 10.2.2005; l’aggiudicazione in favore della Società Informatica Data System S.r.l.; l’assegnazione della seconda, terza e quarta posizione in graduatoria, ad altre Imprese concorrenti. Con il conseguente annullamento di ogni altro atto di gara presupposto, conseguenziale, connesso e/o successivo relativamente all’appalto de quo e, per l’effetto, dell’intera gara relativa all’aggiudicazione dell’appalto medesimo.<br />
Con la conseguente caducazione del contratto d’appalto rappresentato (stante il riferimento alla presunzione di cui all’art. 16 del R.D. n. 2440/1923 contenuto nel riferito avviso d’asta pubblica n. 22/2005), del verbale di gara del 4.05.2005 di aggiudicazione in favore di Informatica Data System S.r.l..<br />
Nonché con la condanna della Città di Torino al risarcimento del danno in forma specifica a mezzo di rinnovazione delle operazioni di gara ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art 35 del decreto legislativo n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000.<br />
La detta società chiedeva al Comune di Torino &#8211; mediante lettera raccomandata a/r del proprio difensore, anticipata a mezzo fax il 30 giugno 2005 &#8211; di avere accesso alla documentazione inerente le offerte tecniche presentate dalle altre  società concorrenti nell’appalto<i>.</i><br />
Il comune di Torino trasmetteva allo Studio legale Baccherini e Riccio via fax in data 5 luglio 2005 la nota, datata 29 giugno 2005, inviata dalla stessa società, con cui il Dirigente del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato Settore Appalti del detto Comune- con specifico riguardo alle offerte tecniche &#8211; aveva precisato <i>“che è in corso la verifica della disponibilità delle ditte ad acconsentire la visione delle offerte tecniche, il cui esito vi verrà comunicato al più presto”. <br />
</i>Con raccomandata A/R, datata 15 luglio 2005 e trasmessa via fax il 18 luglio 2005, il Dirigente del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato Settore Appalti “A” del Comune di Torino comunicava alla stessa società che <i>“hanno acconsentito alla visione della documentazione tecnica le seguenti ditte partecipanti alla gara: Acer Italy S.p.A.; Getronics Solutions S.p.A., SCC S.p.A., Venco Computer S.p.A., la quale sarà in visione presso il Settore Sistemi Informativi previo appuntamento telefonico…”. <br />
</i>Con successiva nota del proprio difensore datata 22 luglio 2005, e ricevuta dal Comune di Torino il 25 luglio 2005, la detta società ricorrente insisteva nella propria richiesta di accedere alle offerte tecniche di tutte le imprese concorrenti, a prescindere dal loro consenso.<br />
Con nota datata 29 luglio 2005, inviata alla stessa società e p.c. allo Studio Legale Baccherini e Riccio, il Dirigente della Divisione Patrimonio &#8211; Partecipazione e Sistema Informativo Settore Affari Generali, Amministrazione, Telefonia e Centro Stampa, <i>“conferma</i>(va) <i>la disponibilità per la visione della documentazione tecnica nei giorni martedì 02 Agosto 2005 e mercoledì 03 Agosto 2005 con il seguente orario: mattino h. 9.00-12,00, pomeriggio h. 14,00-17,00”.<br />
</i>Infine, con istanza del proprio difensore dell’1 agosto 2005, in pari data ricevuta dal Comune resistente, la detta società ha nuovamente invitato la controparte ad integrare l’accesso nei termini richiesti, rilevando l’illegittimità della scelta di limitarlo alle offerte tecniche delle sole società espressamente consenzienti, senza ottenere, tuttavia, alcuna esplicita risposta.<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 ottobre 2005, Megabyte S.r.l., già Megabyte S.p.a., ha chiesto:<br />
<b>a) Nel merito:<br />
</b><u>a1) in via principale:<br />
</u>&#8211; accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l’illegittimità e pretestuosità della motivazione addotta dalla Città di Torino a sostegno del diniego opposto all’accesso richiesto dalla ricorrente relativamente alle offerte tecniche presentate dalle Imprese/R.T.I. concorrenti nella gara de qua;<br />
&#8211; accertata e dichiarata, per l’effetto, l’illegittimità ed arbitrarietà inficianti il suddetto diniego opposto dalla Città di Torino;<br />
&#8211; accogliere lo spiegato ricorso e, per l’effetto,<br />
&#8211; annullare il diniego all’accesso opposto dalla Città di Torino, come telefonicamente appreso dalla ricorrente e formalmente comunicatole a mezzo di lettera raccomandata a/r, anticipata via fax, di pari data, prot. 6781 ed ordinare alla Città di Torino l<br />
<u>a)2 in via subordinata:<br />
</u>&#8211; accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l’illegittimità e pretestuosità della motivazione addotta dalla Città di Torino a sostegno del diniego opposto all’accesso richiesto dalla ricorrente relativamente alle offerte tecniche presentate dalle imprese /R.T.I concorrenti nella gara de qua;<br />
&#8211; accertata e dichiarata, conseguentemente, l’illegittimità ed arbitrarietà  inficianti il suddetto diniego opposto dalla Città di Torino;<br />
&#8211; accogliere lo spiegato ricorso e per l’effetto,<br />
&#8211; annullare il diniego all’accesso opposto dalla Città di Torino, come telefonicamente appreso dalla ricorrente e formalmente comunicatole a mezzo di lettera raccomandata a/r, anticipata via fax, di pari data, prot. 6781 ed ordinare alla Città di Torino d<br />
<b></p>
<p align=center>b) nel merito alternativamente alle domande sopra formulate</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><u>b1) in via principale:<br />
</u>&#8211; accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l’illegittimità e pretestuosità della motivazione addotta dalla Città di Torino a sostegno del diniego opposto all’accesso richiesto dalla ricorrente relativamente alle offerte tecniche presentate dalle Imprese/R.T.I. concorrenti nella gara de qua;<br />
&#8211; accertata e dichiarata, per l’effetto, l’illegittimità ed arbitrarietà inficianti il suddetto diniego opposto dalla Città di Torino;<br />
&#8211; accogliere lo spiegato ricorso e, per l’effetto,<br />
&#8211; annullare il diniego all’accesso opposto dalla Città di Torino, come telefonicamente appreso dalla ricorrente e formalmente comunicatole a mezzo di lettera raccomandata a/r, anticipata via fax, di pari data, prot. 6781 ed ordinare alla Città di Torino l<br />
<u>b)2 in via subordinata:<br />
</u>&#8211; accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l’illegittimità e pretestuosità della motivazione addotta dalla Città di Torino a sostegno del diniego opposto all’accesso richiesto dalla ricorrente relativamente alle offerte tecniche presentate dalle imprese /R.T.I concorrenti nella gara de qua;<br />
&#8211; accertata e dichiarata, conseguentemente, l’illegittimità ed arbitrarietà  inficianti il suddetto diniego opposto dalla Città di Torino;<br />
&#8211; accogliere lo spiegato ricorso e per l’effetto,<br />
&#8211; annullare il diniego all’accesso opposto dalla Città di Torino, come telefonicamente appreso dalla ricorrente e formalmente comunicatole a mezzo di lettera raccomandata a/r, anticipata via fax, di pari data, prot. 6781 ed ordinare alla Città di Torino d<br />
A sostegno delle proprie richieste la società ricorrente assume &#8211; con unica, articolata, censura &#8211; che la tutela della riservatezza delle imprese concorrenti debba cedere di fronte al proprio interesse a verificare la regolarità delle operazioni di gara e la legittimità delle decisioni finali assunte dalla stazione appaltante, anche perché &#8211; nel caso di specie &#8211; l’istanza di accesso non riguarderebbe “dati sensibili” o di stretta rilevanza in relazione alla politica aziendale, bensì mera documentazione allegata alle offerte tecniche di gara conformemente alle prescrizioni contenute nell’art. 4, punto 3, del capitolato speciale d’appalto.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, chiedendo la reiezione del gravame ed eccependone, con successiva memoria difensiva del 5 dicembre 2005,  l’inammissibilità sotto due distinti profili: a) per tardività, in quanto la società ricorrente avrebbe proposto un’unica istanza di accesso, in data 30 giugno 2005, cui avrebbe fatto seguito un esplicito diniego da parte del Comune di Torino, mediante nota del 15 luglio 2005 trasmessa via fax in data 18 luglio 2005, per cui  &#8211; ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (ove si prevede un termine di 30 giorni per l’impugnazione dei provvedimenti negativi in materia di accesso ai documenti) &#8211; il relativo ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 2 ottobre 2005, anziché il 13 ottobre 2005 come di fatto è avvenuto; né tale conclusione potrebbe essere messa in dubbio per il fato che con il ricorso si chiede, anche, l’annullamento del rifiuto dell’accesso, rifiuto appreso telefonicamente dalla Megabyte s.p.a. in data 29 luglio 2005, in quanto l’unico provvedimento di parziale accoglimento dell’unica domanda di accesso, ossia quella del 30 giugno 2005, in precedenza indicata, sarebbe costituito dalla citata nota in data 15 luglio 2005, mentre tutte le successive comunicazioni, inviate dalla detta società non sarebbero altro che mere lettere di contestazione dell’operato del comune, contenenti, al più, una richiesta di riesame della posizione assunta, per l’appunto, con la nota del 15 luglio 2005, così come la nota in data 29 luglio 2005, con la quale sarebbe stato comunicato formalmente il rifiuto all’accesso, opposto dal comune, non sarebbe altro che la mera conferma scritta dell’orario, precedentemente concordato per telefono con la Megabyte s.p.a., di possibile presa visione della documentazione; b) per omessa impugnazione di un atto presupposto ed, in specie del regolamento per l’accesso alla documentazione amministrativa del Comune di Torino nel quale, all’art. 50, in relazione al richiamato Allegato A, si prevede espressamente l’esclusione dal diritto di accesso ai documenti presentati in sede di gara d’appalto, ove essi rivestano carattere riservato per gli stessi operatori che li hanno formati.<br />
Nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><B></p>
<p align=center>MOTIVI DI DIRITTO</p>
<p>
</B>Rileva il Collegio l’infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente.<br />
Secondo un preferibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il decorso del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso di cui all’art. 25 della legge 241/1990 non impedisce la presentazione di ulteriori istanze di accesso, che comportano l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente, ed un eventuale secondo rigetto, anche nella forma implicita del silenzio, determina la riapertura del termine per la presentazione del ricorso: l’accesso ai documenti amministrativi, infatti, a prescindere dalla <i>vexata quaestio</i> in ordine alla sua natura di posizione soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo), di fatto si pone quale presupposto indispensabile per la tutela di altre posizioni soggettive di carattere sostanziale, anche di notevole rango ed aventi natura di diritto soggettivo (si pensi, ad esempio, alla tutela della concorrenza), e ciò porta a ritenere che il termine previsto per la proposizione del ricorso in accesso, in assenza di una chiara previsione di legge al riguardo, non abbia effetto decadenziale (vedi, tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2938 del 27 maggio 2003; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 158 del 14 aprile 2003; TAR Sardegna  n. 1069  del 4 ottobre 2001). <br />
In virtù di queste premesse ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia stato presentato tempestivamente, atteso che &#8211; a fronte di espresso provvedimento di rigetto comunicatole in data 18 luglio 2005 &#8211; la società ricorrente ha proposto ulteriore istanza di accesso agli atti datata 1 agosto 2005, ricevuta dal Comune di Torino in pari data, cui non ha fatto seguito alcuna espressa risposta da parte di quest’ultimo, con la conseguente formazione del silenzio-rigetto previsto dall’art. 25, comma 4, decorsi trenta giorni dalla richiesta, cioè in data 1 settembre 2005; ne consegue che il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso finalizzato all’accesso, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, debba individuarsi nel 15 ottobre 2005, ampiamente rispettato mediante la notificazione del gravame in data 13 ottobre 2005.<br />
Parimenti infondata è l’altra eccezione d’inammissibilità del ricorso proposta dal Comune di Torino, per omessa impugnazione del regolamento comunale in materia di accesso alla documentazione amministrativa.<br />
Basti rilevare, al riguardo, come, per opinione giurisprudenziale ormai consolidata, <i>“La disciplina regolamentare interna in materia di accesso qualora si ponga in contrasto con i principi enunciati dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal suo regolamento attuativo approvato col d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 deve essere disapplicata, in quanto, secondo i principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare , ogni volta che precluda l&#8217;esercizio di un diritto soggettivo”</i> ( Cons. St., Sez. IV 8.7.2003 n. 4051; ; dello stesso tenore, tra le altre,  anche Cons. St., Sez. VI 1.10.2002 n. 5110, T.A.R. Veneto Sez. III 14.5.2003 n. 2760): ne consegue che la mancata impugnazione dell’art. 50 del regolamento del Comune di Torino per la disciplina dell’accesso alla documentazione amministrativa non può costituire ostacolo all’esame nel merito del ricorso, in quanto la suddetta disposizione regolamentare, ove ritenuta in contrasto con la vigente normativa di rango primario, dovrebbe essere disapplicata da questo Collegio. <br />
Ed, infatti, nel merito, è proprio quest’ultima la conclusione cui deve giungersi, attesa la fondatezza del ricorso.<br />
L’art. 24 della legge 241/1990, già nella sua originaria versione &#8211; pur autorizzando (comma 2) il Governo ad emanare apposito regolamento per l’individuazione di altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all’esigenza di salvaguardare, fra l’altro:…<i>d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese” </i>ed attribuendo (comma 4) alle singole amministrazioni “<i>l’obbligo di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2” &#8211; </i>statuiva espressamente (comma 2, lettera d) il dovere dell’amministrazione di garantire <i>“agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”.<br />
</i>Pertanto, già nella vigenza di tale disciplina, una consolidata giurisprudenza aveva riconosciuto ai titolari di un interesse giuridicamente rilevante, la cui tutela presupponga l’accesso a documenti riservati, quanto meno la possibilità di prendere visione degli stessi (vedasi in tal senso, tra le altre, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 7 febbraio 2005, n. 110, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 2 febbraio 2005, n. 188, TAR Veneto Sez. I, 12.3.2004, n. 647).<br />
Deve ora rilevarsi che, a seguito della riformulazione del citato art. 24 ad opera dell’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la tutela del diritto di accesso è stata notevolmente rafforzata, anche nei suoi rapporti con il diritto alla riservatezza. <br />
Ed, infatti, a seguito di tale normativa &#8211; già intervenuta all’epoca in cui il Comune di Torino ha rigettato la richiesta di accesso presentata dalla società ricorrente e quindi applicabile nel caso di specie &#8211; il testo dell’art. 24 &#8211; Esclusione del diritto di accesso &#8211; della legge 241/1990 è ora divenuto il seguente: <i>“1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all&#8217;accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L&#8217;accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell&#8217;ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l&#8217;eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all&#8217;accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all&#8217;accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall&#8217;articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all&#8217;esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l&#8217;accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell&#8217;ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all&#8217;attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all&#8217;amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l&#8217;attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all&#8217;espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l&#8217;accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall&#8217;articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”</i>.<br />
Con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, quindi, la nuova disciplina contenuta nell’art. 24 della legge 241/1990, come sostituito dall’art. 16 della legge 15/2005, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili:<br />
a)	l’individuazione dei casi in cui l’accesso può essere escluso per ragioni, tra l’altro, di riservatezza deve aver luogo con il regolamento governativo (comma 6, lett. d), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d’intervento in materia. Tale conclusione si trae inequivocamente dalla scomparsa, nel nuovo testo normativo, della disposizione in precedenza contenuta nel comma 4 (obbligo per le singole amministrazioni “<i>di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2”), </i>mentre la nuova similare disposizione<i> </i>ora introdotta nel comma 2 (<i>“Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all&#8217;accesso ai sensi del comma 1</i>”) è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui al primo comma, tra le quali non rientra la tutela della riservatezza. Ne consegue che, nel caso di specie, la disposizione regolamentare richiamata dal Comune di Torino, limitativa del diritto di accesso in chiave di tutela della riservatezza, essendo appunto contenuta in un regolamento comunale, si pone in contrasto con la descritta disciplina normativa e deve essere, anche per questo, disapplicata.<br />	<br />
b)	mentre nell’originaria versione dell’art. 24, secondo quanto prevedeva il comma 2, lettera d), l’accesso a documenti riservati era limitato alla sola visione degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell’attuale versione dell’art. 24, come sostituito dall’art. 16 della legge 15/2005, tale previsione è stata sostituita dal nuovo comma 7, a mente del quale <i>“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”: </i>la tutela dell’istante, prima limitata alla visione degli atti, viene quindi estesa all’onnicomprensivo concetto di <i>“accesso”</i> che &#8211; secondo la definizione contenuta nell’art. 22, comma 1, lettera a) della legge 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15 della legge 2005, n. 15, &#8211; include sia la visione degli atti che l’estrazione di copia.   <br />	<br />
In questa nuova ottica, pertanto, la tutela della riservatezza dei dati comuni e sensibili resta affidata esclusivamente alla verifica dell’effettiva necessità dell’accesso in chiave di tutela di un interesse giuridicamente per cui, ove tale condizione sussista in concreto, la riservatezza dei terzi non può costituire ostacolo all’esigenza di piena difesa dei propri diritti da parte dei cittadini e delle imprese che, a tal fine, necessitano di accedere alla documentazione amministrativa detenuta dall’Ente, senza che più sussista alcuna distinzione tra diritto alla mera visione degli atti e diritto all’estrazione di copia. <br />
Né a quest’ultima conclusione osta il disposto dell’art.23, comma 3, della legge 15/2005, a mente del quale <i>“Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 </i>(il quale modifica, nei termini sopra evidenziati, l’art.24 della legge 241/1990) <i>e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo”. </i>È lo stesso art.23, al comma primo, infatti, a fissare il termine per l’emanazione del suddetto regolamento in tre mesi decorrenti dalla data d&#8217;entrata in vigore della legge 15/2005, allo stato abbondantemente scaduti: ne consegue l’immediata applicabilità di tutte le nuove norme di legge <i>“self executing” &#8211; </i>cioè dotate di sufficiente analiticità (e, tra esse, rientra certamente quella contenuta nel rinnovato art.24, comma 7, della legge 241/1990, cha interessa in questa sede) &#8211;  in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, che mira a slegare l’operatività della disciplina legale da quella che assumerebbe, altrimenti, le vesti di vera e propria condizione potestativa rimessa all’arbitrio del potere esecutivo (vedasi, tra le altre, Cassazione civile, Sez. Lav., 19 luglio 2004, n. 13384; Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2003, n.2380; T.A.R. Lombardia, Sez. III Milano, 8 aprile 2003, n.994; per l’affermazione del principio, seppure in materia di rinvio alla fonte legislativa, vedasi anche Corte Costituzionale, 9 marzo 1988, n.266).<br />
Fatte queste premesse, non resta che rilevare come, nel caso di specie, l’esigenza difensiva della società ricorrente debba ritenersi prevalente rispetto alla tutela della riservatezza in quanto la conoscenza dei dati contenuti nelle offerte tecniche presentate dalle altre imprese è certo indispensabile ai fini della predisposizione di un’adeguata difesa in sede processuale, dal che deriva l’illegittimità del diniego d’accesso tacitamente opposto dal Comune di Torino e la conseguente fondatezza del ricorso, che deve essere, quindi, accolto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><B></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>
</B>Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:<br />
&#8211;	accerta l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Torino in relazione all’istanza di acceso proposta dalla società ricorrente in data 1 agosto 2005;<br />	<br />
&#8211;	ordina al Comune di Torino l’esibizione, a favore della società Megabyte S.r.l., delle offerte tecniche presentate dalle altre ditte concorrenti alla gara d’appalto di cui in motivazione, unitamente all’allegata documentazione amministrativa e tecnica, nonchè l’estrazione di copia degli stessi atti. <br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2005, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Giuseppe	Calvo	Presidente<br />	<br />
Antonio 	Plaisant	Referendario, estensore<br />	<br />
Giorgio 	Manca	Referendario</p>
<p>
Depositata in Segreteria a sensi di<br />
Legge il 25 febbraio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1127/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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